Gli Interpelli art 12 D.Lgs 81 08

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presentazione utilizzabile per corsi di aggiornamento e/o formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza di cui al D.Lgs 81/08. La presentazione è aggiornata agli interpelli pubblicati al 14 novembre 2014

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GLI INTERPELLI AI SENSI GLI INTERPELLI AI SENSI DELL'ART 12 DEL D.LGS 81/08DELL'ART 12 DEL D.LGS 81/08

Corrado Cigainacorrado_cigaina@asl.pavia.it

interpello

Interpellare: rivolgersi ad una persona autorevole, per chiedere il suo parere su qualcosa

art 12 del D.Lgs 81/08 -interpello permette di avanzare richieste di chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/08

Commissione per gli interpelliDal 2011 presso Ministero Lav Min. Sal e Politiche Soc.organo di supporto nella comprensione delle complesse e articolate norme e circolari sulla sicurezza sul lavoro

Chi può farlo, e a chi, e cosa chiedere?

chi:– organismi associativi a rilevanza nazionale degli

enti territoriali e gli enti pubblici nazionali– organizzazioni sindacali – consigli nazionali degli ordini o collegi professionali

A chi:– alla Commissione per gli interpelli

A riguardo di che cosa :– quesiti di ordine generale sull’applicazione della

normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In che modo: esclusivamente tramite posta elettronica

Chi non può avanzare interpello?

Tutti i soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità

Esempio– studi professionali, – associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di

lavoro, – Regioni, – Province e Comuni– Studi di consulenza– Datori di lavoro

Quale è la finalità delle risposte?

Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

pagina ufficiale sul sito del Ministero dove accedere a tutte le istanze di interpello

http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx

ALCUNI INTERPELLI

Interpello nr. 16/2014 – nomina RLS

Istanza da Unione Sindacale di Base VDF

Contenuto istanza

.....La nomina del Rappresentante Dei Lavoratori per la sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo, e in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati?....

Interpello nr. 16/2014 – nomina RLS

Art 47 D.Lgs 81/08:

– Prevede la presenza di un RLS in ogni luogo di lavoro

– Rimanda in sede di contrattazione collettiva definizione del numero, modalità di designazione o di elezione del RLS

– Aziende > 15 lavoratori RLS è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali; in assenza è eletto-designato dai lavoratori

Interpello nr. 16/2014 – nomina RLS

Art 47 D.Lgs 81/08:

Definisce numero minimo RLS:– 1 nelle aziende sino a 200 lavoratori;– 3 nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;– 6 in tutte le altre aziende oltre i 1.000

lavoratori.

In caso di mancata nomina:– Funzioni RLS svolte da RLST e RLSSP

Interpello nr. 16/2014 – nomina RLS

risposta:

Interpello nr. 16/2014 – nomina RLS

Corsi di aggiornamento

– 4 ore/anno imprese dai 15 ai 50 lavoratori – 8 ore/anno imprese > 50 lavoratori.

D. - L'obbligo di aggiornamento della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori?

R - La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovo rischi... (art 37 c. 6 D.Lgs 81/08)..... pertanto.....tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione di RLS al verificarsi di tali presupposti ( Ministero del Lavoro).

Alcune domande ricorrenti

D. Se non viene eletto R.L.S. Si rischiano sanzioni?R. No. la sanzione è prevista unicamente se R.L.S.

Nominato non viene formato

D – il verbale di elezione del R.L.S. Deve avere data certa?

R- No. È un documento che il datore di lavoro riceve dai lavoratori

D- R.L.S. Ha diritto ad un compenso o un'indennità?R – assolutamente no! Ha diritto ad un certo numero di

ore di permesso retribuito

Interpello 7/2012

Istanza da C.N.A.

Contenuto istanza

.....possono le aziende fino a 10 lavoratori redigere il D.V.R. secondo l'art 28 del D.Lgs 81/08 senza utilizzare le procedure standardizzate di cui all'art 29 c. 5 D.Lgs 81/08?....

Interpello 7/2012

Datore di lavoro:– Valuta i rischi e redigere il D.V.R. (obbligo

indelegabile)

– Art 28 D.Lgs 81/08 specifica i dettagli minimi del DVR

– Art 29 d.Lgs 81/08 individua le modalità di effettuazione dei rischi in particolare:”..I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate

Procedure standardizzate

Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08)

Dal 01/06/2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:– Non possono più autocertificare la valutazione dei

rischi– effettuano la valutazione dei rischi sulla base di

procedure standardizzate

Interpello 7/2012

risposta

Interpello 7/2012

Il problema

Ancora troppi documenti di valutazione rischi:– Incompleti– Imprecisi– superficiali– carenti– non aggiornati– non consegnati agli R.L.S.

Una valutazione dei rischi non adeguata equivale ad una mancata valutazione dei rischi (sentenza n. 4063/08)

procedure standardizzate

consentono di:– operare in maniera semplice e guidata; – essere certi di aver considerato tutti i rischi; – utilizzare un metodo oggettivo di valutazione; – evitare contestazioni da parte dell'organo di

vigilanza– Operare in maniera più veloce

Chi può utilizzare le procedure standardizzate?aziende che occupano fino a 10 lavoratoriaziende che occupano fino a 50 lavoratori

Chi NON può utilizzarle ?

Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui

attività riguardano: – aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 )– centrali termoelettriche; – impianti ed installazioni nucleari; – fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e

munizioni; – esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da

atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

modalità L. 98/13 decreto “fare”

Valutare i rischi secondo il modello ministeriale (art 29 c.6 D.Lgs 81/08):

Per attività a basso rischio di infortuniPer attività a basso rischio di malattie professionali

NON IN VIGORE!!!!

Possibilità attualmente “in sospeso” in attesa della pubblicazione del decreto che individuerà le attività a basso rischio

Quando aggiornare valutazione?

Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08 Immediatamente in seguito a :

– Modifiche significative del processo produttivo– Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro– Grado di evoluzione tecnica– A seguito di Infortuni significativi– Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria

Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni

Interpello 52/2008

ISTANZAConfcommercio

Contenuto istanzase la consegna al RLS di un terminale (pc portatile

connesso con la rete aziendale) contenente DVR e consultabile all’interno dei locali aziendali negli orari di operatività dell’unità stessa costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008

Art 18 c. 1 lett o) D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro (o il dirigente)consegna tempestivamente al RLS, su richiesta di

questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR anche su supporto informatico il documento è consultato esclusivamente in azienda;

InfattiIl D.V.R. può essere tenuto su supporto informatico

Consultazione RLS

Non esiste una definizione di consultazione

Consultare NON significa – comunicare decisioni già assunte – fare firmare verbali di presa visione di

documenti di valutazione o provvedimenti organizzativi.

Consultare significa fare domande, per acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere una decisione più affidabile.

Interpello 52/2008

Risposta

Interpello 15/2013

ISTANZAAssociazione Bancaria Italiana

CONTENUTOse...la normativa sul divieto di fumo, Legge 3/2003,

sia estendibile anche alle “sigarette elettroniche”

Legge 03/2003

Dal 10 gennaio 2005 divieto di fumo in tutti i locali pubblici e privati aperti al pubblico

Fumare in locali chiusi, diviene un'eccezione

si può fumare unicamente in locali riservati ai fumatori aventi le caratteristiche tecniche fissate con un D.P.C.M.

Legge 03/2003 - vigilanza

Devono essere nominati degli addetti per vigilare sul rispetto del divieto

Il datore di lavoro curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, adeguati cartelli

Come far applicare il divieto

Ci si può rivolgere:

– all'addetto alla vigilanza

In caso di mancato intervento:– alla polizia amministrativa locale (es. Vigili

urbani) – Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es.

polizia, carabinieri, guardia di finanza, ASL) – Alle guardie giurate (se previsto dal contratto

stipulato).

Legge 03/2003 – sanzioni amministrative

Chi fuma:sanzione amministrativa da un minimo di euro 27,50 ad

un massimo di euro 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia

commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

Chi deve vigilare sul divieto:pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200;

Sanzioni “penali” D.Lgs 81/08

Datore di lavoro che:

– consenta ai lavoratori di fumare violazione dell'art. 64 c. 1 D.Lgs. 81/08

– non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08

– non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito violazione dell'art. 18, c.1, lett. f D.Lgs. 81/08

Sanzioni “penali” D.Lgs 81/08

Preposto che – non vigili sul rispetto il divieto di fumare

negli ambienti in cui è proibito violazione dell'art 19 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08

Al lavoratore che – trasgredisca il divieto di fumo violazione

dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08

Interpello 15/2013 – sigarette elettroniche

risposta

Valutazione rischio chimico

D.Lgs 81/08 Attività che Comportano la presenza di Agenti Chimici:

Ogni attività lavorativa o procedimento in cui sono utilizzati ag. chimici comprese:

– Produzione– Manipolazione– Immagazzinamento– Trasporto– Eliminazione– Trattamento– dei rifiuti

Agenti chimici pericolosi

Sono considerati agenti chimici pericolosi tutti gli agenti chimici sia classificati sia non classificati ma comunque pericolosi (es. fumi di saldatura,prodotti di combustione ,).

Classificazione in base alla pericolosità per la salute

Il fumo prodotto dalla sigaretta elettronica potrebbe:

– Avere effetti acuti o a breve termine– Avere effetti a lungo e medio termine

Valutazione rischio chimico

La Valutazione del Rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi agli Agenti Chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi

scheda di sicurezza liquido sigarette e.

Esempio scheda di sicurezza

Esempio scheda di sicurezza

Interpello 4/2012

ISTANZAConsiglio nazionale degli Ingegneri

CONTENUTOCirca l'obbligatorietà o meno per le aziende che

occupano fino a 10 lavoratori della designazione degli addetti al servizio antincendio tenuto presente quanto disposto dall'art 5 del D.M. 10/03/1998

Art 5 D.M. 10/03/1998

Il datore di lavoro delle attività :– non soggette a controllo dei VDF– con < 10 dipendenti (no lavoratori art 2 D.Lgs

81/08)è esonerato dalla redazione del P.E., ma non dalla

individuazione delle misure organizzative e gestionali

Art. 18 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08D.L designa preventivamente i lavoratori incaricati

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,

Interpello 4/2012

risposta

Interpello 24/2014

ISTANZAConfcommercio

CONTENUTO..” se in caso di servizio di prevenzione e protezione

istituito necessariamente all'interno dell'azienda, nei casi di cui all'art 31 c. 6 D.Lgs 81/08, I responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge

Art 31 c. 6 D.Lgs 81/08

L’istituzione all’interno dell’azienda é obbligatoria – nelle aziende a rischio di incidente rilevante– nelle centrali termoelettriche;– negli impianti ed installazioni presenza radiazioni

ionizzanti– nelle aziende fabbricazione-deposito separato di

esplosivi, polveri e munizioni;– nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;– nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;– nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private

con oltre 50 lavoratori

Art. 31 c. 1 D.Lgs 81/08

il datore di lavoro (se non si nomina RSPP) organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni

Legge 98/2013all’articolo 31, comma 1, dopo le parole: “servizio di

prevenzione e protezione” è inserita la seguente: “prioritariamente”;

Il datore di lavoro non può più optare liberamentefra servizi esterni ed interni

Interpello 24/2014

RISPOSTA

Interpello 24/2014

Interpello 3/2014

ISTANZAConsiglio Nazionale dei Dottori CommercialistiCONTENUTO..” documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata

a consegnare al committente ; se l'appaltante deve consegnare al committente:– Copia modello LAV– Consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da

ogni lavoratore– Dichiarazione di idoneità fisica– Autocertificazione idoneità tecnico

professionale

Art 26 D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi:

FASE 1 Verifica l’idoneità tecnico- professionale FASE 2 fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente FASE 3 promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di prevenire il rischio incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori

FASE 1 – verifica idoneità tecnico prof.

In attesa del sistema di qualificazione delle impresela verifica é eseguita:

– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

– acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

FASE 2 – fornire dettagliate informazioni

Committente: fornisce agli appaltatori, dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione

Informazioni da fornire– rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro – presenza o assenza dei lavoratori del committente

durante l'esecuzione dei lavori– utilizzo di attrezzature e servizi del committente per– l'esecuzione dei lavori – eventuale collaborazione dei lavoratori del

committente

FASE 2 BIS Informazione dell'appaltatore

appaltatori o subappaltatori forniscono al committente le seguenti informazioni (esempio):

– Ragione Sociale– Indirizzo della sede Legale e/o Operativa– Tel. / Fax / E-mail– Iscrizione CCIAA– Codice Fiscale– Posizione INAIL– Posizione INPS– Posizione Cassa Edile (solo nel caso in cui

l'azienda sia un'impresa edile)– Polizza Assicurativa

FASE 3 - Coordinamento e cooperazione

Coordinamento di tutti i datori di lavoro in merito agli interventi di

prevenzione-protezione attraverso l'informazione reciproca per eliminare i rischi interferenziali

Cooperazioneoperare insieme all'attuazione delle misure di

prevenzione

DUVRI: adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento

Interpello 3/2014

risposta

.... ma allora!!?......

quesito al Ministero del lavoroD: Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?

R: “....ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda....”.

Nei Cantieri edili è diverso!

Imprese fornisco– iscrizione alla camera di commercio– documento di valutazione dei rischi – DURC– dichiarazione di non essere oggetto di

provvedimenti di sospensione o interditivi lavoratori autonomi fornisco

– iscrizione alla camera di commercio, – conformità di macchine, attrezzature ...– elenco dei DPI– attestati formazione e idoneità sanitaria – DURC

L. 98/13 – “l'incaricato”

alcune attività a basso rischio possono sostituire la redazione del DUVRI con l'individuazione di un incaricato in possesso di formazione ed esperienza e competenze professionali nonché di periodico aggiornamento

• Non è un obbligo• Non è definito il periodo di esperienza • Deve essere indicato nel contratto d'appalto

L. 98/13 – “l'incaricato”

L'incaricato dovrà• Verificare – l'applicazione da parte delle imprese e

dei lavoratori autonomi delle disposizioni aziendali-legge

• Organizzare – tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento nonché la reciproca informazione

• Segnalare – al committente previa contestazione scritta alle imprese le inosservanze riscontrate

• Sospendere – in caso di pericolo grave riscontrato le lavorazioni

I

L. 98/13 – “l'incaricato”

La scelta fra DUVRI e incaricato riguarda solo i casi di attività a basso rischio

Attività a basso rischio (committente e appaltatore) saranno definite da uno specifico decreto con riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.

Fino all'emanazione del decreto si applica il DUVRI

Interpello nr. 11/2013 - formazione

Istanza da Federambiente

Contenuto istanza

.....se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sull'effettiva condizione di rischio che si rileva per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione ....

Formazione lavoratori, art 37

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata su:

– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione

Art 37 comma 2 D.Lgs 81/08

..”la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante

accordo in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano.....”

21 gennaio 2012 : Entrata in vigore accordo nr. 221 sulla formazione lavoratori,

I codici Ateco

Tipo di classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche) adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

Accordo suddivide ed elenca– Attività a rischio basso– Attività a rischio medio– Attività a rischio alto

I percorsi formativi

In base ai codici Ateco

Interpello nr. 11/2013 - formazione

risposta

Esempio: impresa edile

Mansione “ufficio”

Rischi (vdt, stress, elettrico...)

Rischio basso

4 ore generale4 ore specifica (ATECO “uffici”)

Mansione “operai”

Rischi come da valutazione-mansione

Rischio alto

4 ore generale12 ore specifica (ATECO “costruzioni”)

Art 37 D.lgs 81/08

La formazione deve avvenire in occasione:– della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio

dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

– del trasferimento o cambiamento di mansioni;

– della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Circolare 37 20791 27 nov 2013

Circolare 37 20791 27 nov 2013

Circolare 37 20791 27 nov 2013

Circolare 37 20791 27 nov 2013

conclusioni

Interpelli:– Un ottima iniziativa– Un grande successo– Una sorta di “codice di buone prassi”– Una guida per applicare correttamente la

normativa

Chi seguirà le indicazioni contenute negli interpelli sicuramente non incorrerà in sanzioni!

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