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Collocazione dei crediti nel progetto di riparto nell'ambito delle esecuzioni immobiliari. Analisi delle precisazioni ed elaborazione degli interessi e del triennio in via privilegiata ed il residuo in chirografo ai sensi dell'art. 2855 del codice civile.
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IL PIANO DI RIPARTO
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ATTRIBUZIONE: con unico creditore (il GE sentito il debitore dispone a favore del creditore il pagamento di quanto gli spetta)
DISTRIBUZIONE: se oltre al creditore pignorante concorrono altri creditori
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Il progetto di distribuzione contiene la:GRADUAZIONE dei creditori partecipanti all’esecuzione
LIQUIDAZIONE delle quote assegnate a ciascuno di essi art. 179 c.p.c. disp.att. – art. 596 c.p.c.
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graduazione dei crediti
Spese privilegiate (art. 2770 c.c. e seguenti)
Intervenuti muniti di titolo esecutivo: Ordine cronologico delle ipoteche (legali-volontarie e
giudiziali) art. 2852 c.c. e seguenti
Crediti di lavoro dipendente (art. 2776 c.c.)
Chirografari intervenuti tempestivamente Chirografari intervenuti tardivamente Accantonamento dei creditori intervenuti privi di
titolo esecutivo ( art. 499 - 510 c.p.c.)
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Intervenuti dopo il 1° marzo 2006 privi di titolo esecutivo (art. 510 cpc)Sub-procedimento volto all’accertamento del
diritto con notifica al debitore da parte del creditore e successiva comparizione delle parti
1) I crediti riconosciuti dal debitore partecipano alla distribuzione
2) I crediti disconosciuti dal debitore vengono esclusi temporaneamente dalla distribuzione del ricavato
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POSTE ATTIVE
.
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Prezzo di aggiudicazione del compendio immobiliare
Interessi maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo del credito
Eventuali rendite Eventuali somme incamerate dalla procedura: di 1/5 dell’importo del credito, se il debitore non ha
adempiuto alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c., 5° comma)
Di 1/10 della cauzione se l’offerente non è presente all’incanto senza documentato e giustificato motivo (art. 580 c.p.c.)
Della cauzione dell’aggiudicatario decaduto, che non versa il saldo prezzo (art. 587 c.p.c., 1° comma)
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ANALISI DELLE PRECISAZIONI DEI CREDITI
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Credito derivante da mutuo(esempio di precisazione del credito)
Data di erogazione del mutuo: 06/05/1999 Capitale erogato: € 57.734,27 Limite della garanzia: 116.202,80 Interesse convenzionale pattuito: 12.00% Capitale residuo: 48.606,80 Interessi garantiti da ipoteca ex art. 2855 c.c.:€
29.073,94 Interessi non garantiti da ipoteca: € 6.755,88 Spese privilegiate ex art. 2770 c.c.: € 9.800,00
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Nel grado ipotecario
Capitale residuo: € 48.606,80 Interessi ex art. 2855 c.c.: € 29.073,94 Totale capitale + interessi: € 77.680,74
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In chirografo
Interessi non garantiti da ipoteca: € 6.755,88
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Art. 2855 c.c.
determinazione degli interessi nell’anno in corso e nel biennio anteriore all’anno in corso
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1 - Determinazione della data di decorrenza del debito Nel caso di debiti da mutuo: la decorrenza
del debito è la data contrattualmente prevista. Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la
decorrenza del debito è la data della mora indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza)
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2 - Anno in corso
Aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento.
Sottrarre un anno alla data calcolata sopra: da questo momento inizia l’anno in corso.
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Esempio
Decorrenza mutuo: 06/05/1999 Notifica atto di pignoramento: 10/12/2002
Si aggiunge 1 anno al 06/05/1999 sino ad arrivare al 06/05/2003 (prima scadenza annuale successiva al pignoramento)
Anno in corso: 06/05/2002 al 06/05/2003
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3 - Biennio anteriore
Sottrarre due anni alla data di decorrenza dell’anno in corso.
06/05/2000 06/05/2002
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Esempio
Anno in corso: dal 6/5/2002 al 06/5/2003
Biennio: dal 6/5/2000 al 6/5/2002
Triennio: dal 6/5/2000 al 6/5/2003
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Collocazione degli interessi
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In ipotecario
Interessi corrispettivi maturati nel triennio Interessi moratori maturati nel triennio sulla
sola quota capitale Interessi legali calcolati sul capitale iscritto
puro dall’anno in corso e sino alla data della vendita.
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In chirografo
Interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al triennio
Interessi moratori maturati nel triennio sulle quote interessi (se è consentito l’anatocismo)
Differenza tra gli interessi convenzionali (corrispettivi o moratori, anche anatocistici ove consentito) maturati dopo l’anno in corso e sino alla vendita e gli interessi legali ammessi in privilegio
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Precisazione credito
Data di erogazione del mutuo: 06/05/1999 Capitale erogato: € 57.734,27 Limite della garanzia: 116.202,80 Interesse convenzionale pattuito: 12.00% Capitale residuo: 48.606,80 Interessi garantiti da ipoteca ex art. 2855 c.c.:€
29.073,94 Interessi non garantiti da ipoteca: € 6.755,88 Spese privilegiate ex art. 2770 c.c.: € 9.800,00
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Anatocismo (1283 c.c.)
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.
Normativa anti-usura (l. 7 marzo 1996, n. 108) per l’individuazione del limite dei tassi soglia oltre il quale gli interessi sono sempre usurari
. SPESE IN PRIVILEGIO (SPESE DI ISCRIZIONE
E RINNOVAZIONE IPOTECA E SPESE LEGALI RELATIVE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA)
INEFFICACIA DELL’IPOTECA SE ISCRITTA DOPO IL PIGNORAMENTO (art. 2916 c.c.) O PRESCRITTA PER IL DECORSO DEL VENTENNIO senza rinnovazione (art. 2847 c.c.)
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.
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CREDITI DI LAVORO (art. 2776 c.c.) – prova del verbale di pignoramento mobiliare negativo IPOTECHE DI PARI GRADO -concorso proporzionale dei crediti (art. 2854 c.c.)
. .
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FONDIARIO – FALLIMENTO (prima il fondiario e il residuo al fallimento)Art. 42 l. 385/1993 assegnazione delle somme al fondiarioArt. 51 l.f. divieto delle azioni individuali e quindi la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela
(SENT. CASSAZIONE 17/12/2004 N. 23572 e tribunale di Mantova 27/3/06 n. 273: in via provvisoria assegnazione delle somme al fondiario e in via definitiva con insinuazione al passivo del fallimento e verifica delle somme somme assegnate nella procedura esecutiva con la graduazione dei crediti effettuata in sede di riparto del fallimento)