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Italia • Bosnia-Erzegovina • Brasile • Bulgaria • Cina • Federazione Russa • Polonia • Romania • Serbia • Turchia • Ucraina • Ungheria • USA • Vietnam ©IC&Partners riproduzione vietata Lo sviluppo dell’impresa nei mercati internazionali: Strumenti commerciali, legali e fiscali. Udine, 11 marzo 2015

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Italia • Bosnia-Erzegovina • Brasile • Bulgaria • Cina • Federazione Russa • Polonia • Romania • Serbia • Turchia • Ucraina •

Ungheria • USA • Vietnam

©IC&Partners riproduzione vietata

Lo sviluppo dell’impresa nei mercati internazionali:Strumenti commerciali, legali e fiscali.

Udine, 11 marzo 2015

la scelta del PAESE DI DESTINAZIONE

I modi per affacciarsi su un nuovo Paese o consolidarvi la

presenza: CONTRATTI, JOINT VENTURES E SOCIETA’

Costituire una SOCIETA’ NUOVA o parteciparne una ESISTENTE

I passi di un’operazione societaria: MoU, DUE DILIGENCE,

CONFERIMENTI, STATUTO e ACCORDI PARASOCIALI

Gli STRUMENTI DI SOSTEGNO per operare all’estero

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Le tematiche che saranno trattate

Etnocentrico

Il mercato estero è considerato un’estensione del mercato domestico. L’offerta è adattata solo

negli aspetti essenziali; è di norma perché riduce al minimo gli oneri di adattamento. Adatta alle

grandi come alle PMI.

Multi-domestico

Il mercato estero è riconosciuto come differente sotto il profilo delle preferenze della domanda.

L’offerta è adattata in tutti gli aspetti ritenuti necessari, oltre a quelli essenziali, per conquistare le

preferenze della domanda; è profittevole nei limiti in cui i maggiori costi di adattamento sono

inferiori all’incremento del prezzo praticato sul mercato estero. Adatta più alle grandi imprese che

alle PMI.

Globale

I mercati esteri e quello domestico sono interpretati come un unico mercato con preferenze

sostanzialmente omogenee. Si decide di servire con un’offerta omogenea un segmento o una

nicchia di mercato presente trasversalmente in numerosi mercati-paese, salvi alcuni aspetti

specifici ritenuti necessari. Significativamente profittevole se l’offerta ha caratteristiche di unicità,

difficilmente imitabili dalla concorrenza. Adatta alle grandi imprese per i mercati globali di massa,

alle medie imprese per alcuni segmenti globali ed alle piccole per nicchie molto limitate.

La scelta del Paese di destinazione: i criteri

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La scelta del Paese di destinazione può derivare da un processo di selezione che parte:

dal Paese in cui, attraverso una dovuta analisi, si ritiene esistano le opportunità più significative

(economie emergenti, domanda più ricca, segmenti più simili a quelli serviti sul mercato domestico);

dal Paese in cui commercializzano i concorrenti diretti (logica follower nell’internazionalizzazione);

dal Paese percepito come più vicino da un punto di vista culturale (vicinanza psicologica).

Analisi e valutazioni possono avvenire in diversi modi:

Una prima ricognizione della condizione del mercato può essere reperita dalle pubblicazioni dell’ICE

(www.ice.it) e da quelle della World Bank (www.doingbusiness.org).

Una significativa analisi delle condizioni macroeconomiche e fiscali altresì dalle pubblicazioni

dell’Economist (www.economist.com).

La scelta del Paese: la selezione

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Relativamente a tale concetto nel tempo si sono susseguite molte definizioni.

Per Sciarelli (Economia e gestione dell’impresa) essa è un’espansione internazionale e può

essere definita come la politica diretta ad assicurarsi in modo sistematico nuovi sbocchi all’estero

per le produzioni poste ad essere in patria o direttamente nei Paesi stranieri.

Per Stampacchia (L’impresa nel contesto global) l’impresa internazionalizzata è l’impresa che

deve sapersi adattare a tutte le problematiche che derivano da un contesto esterno ormai

globalizzato, in modo da poter soddisfare il cliente ottenendo il maggior vantaggio competitivo.

Depperu (L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese) si riferisce

all’internazionalizzazione quale processo nel quale l’impresa avvia e consolida rapporti con

interlocutori esteri secondo diversi vettori.

Scott (L’internazionalizzazione dell’impresa minore, Mediocredito lombardo) afferma che

l’internazionalizzazione sia un’opzione strategica, che consente di amplificare la performance

dell’azienda, esportandone il vantaggio competitivo, sia un mezzo per presidiare tale vantaggio,

controllando o replicando le mossa dei concorrenti domestici o esteri.

L’internazionalizzazione

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I contratti internazionali sono il primo livello di ingresso di molte imprese sugli scenari

internazionali. Infatti, la difficoltà di muoversi in un ambiente non familiare, l’impossibilità in molti

casi di prevedere il ritmo di sviluppo delle vendite, la necessità di cominciare a fare esperienza

nel modo meno rischioso, sono elementi che spingono ad attuare inizialmente un’attività di

esportazione di prodotti finiti, per poi passare a forme più stabili di presenza all’estero.

Un contratto internazionale può essere definito come un negozio che presenta, rispetto alle

ordinarie vicende, degli elementi di estraneità e quindi collegamenti con territori sottoposti

all’autorità di Stati diversi e con sistemi giuridici differenti.

Il diritto non è riuscito tenere il passo con gli sviluppi dell’economia e l’ambito transnazionale non

dispone di un autonomo sistema di norme in grado di rispondere adeguatamente le esigenze di

chi opera in tale contesto: nonostante gli sforzi delle organizzazione internazionali, degli Stati e

degli organismi privati rappresentativi del mondo degli affari un simile traguardo è ancora assai

lontano.

Affacciarsi su un Paese: i contratti

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Nella redazione e nella negoziazione di un accordo internazionale occorre porre massima attenzione

sui seguenti punti:

la scelta del diritto, ossia delle norme sostanziali che dovranno disciplinare il contratto. Mancando

un diritto internazionale che detti regole uniformi applicabili a tutti i contratti che presentino contatti

con più ordinamenti, le parti possono scegliere che il loro contratto sia retto da norme di una legge

nazionale o da quelle dettate da una Convenzione internazionale oppure dalle regole elaborate da

un’organizzazione internazionale. Possono in alternativa provvedere a dettare una completa

regolamentazione del loro accordo.

Altra questione è costituita dalla scelta delle regole per individuare lʼorgano competente,

giurisdizionale o arbitrale, a giudicare su eventuali controversie nascenti dal contratto.

Infine, è da considerare la lingua del contratto cui dare valore ufficiale. Se infatti è possibile che

lʼaccordo sia redatto in più lingue, è necessario individuare quella che farà fede nel caso di dispute

sul contenuto dellʼaccordo.

Prosegue dalla slide precedente: i contratti

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Tale termine è comunemente utilizzato nella prassi del commercio internazionale per identificare una

vasta gamma di ipotesi di collaborazione strategica tra imprese, di durata non breve, con le quali

due o più imprese si accordano per svolgere in comune una qualche attività imprenditoriale. Se ne

conoscono almeno due tipologie:

joint venture contrattuali (contractual JV)

– R&D agreement (per ricerca e sviluppo); teaming agreement o consortium agreement

(per realizzare un certo progetto, circoscritto e determinato)

joint venture societarie (equity JV)

– limited function JV (per realizzare un’attività comune, quale ad esempio lo sviluppo di un

sito produttivo, per fornire semilavorati solo ai venturer); full function JV (quando viene

costituita una nuova società); merger (quando, a seguito di fusione, cessano le attività

autonome preesistenti)

Affacciarsi su un nuovo Paese: joint ventures

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Le JV contrattuali non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, autonomo e

distinto rispetto alle parti (i venturer). Quindi è uno strumento flessibile in grado di assicurare alle

parti:

assenza di particolari formalità (e quindi velocità) nella costituzione;

un’immediata trasparenza fiscale in quanto l’impatto fiscale è assorbito direttamente da

ciascun partner;

una più facile uscita qualora uno o entrambi i venturer si trovino nella necessità di risolvere

anticipatamente il loro rapporto.

La JV contrattuale rappresenta un buon elemento d’avvio, seppure più strutturata di un semplice

contratto, per iniziare a operare su un mercato nuovo.

Joint Ventures contrattuali: introduzione

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Un possibile contratto di JV contrattuale non può trascurare i seguenti punti:

identificazione chiara delle parti;

identificazione del progetto e ruolo di ciascuna parte in esso;

il timing;

la ripartizione de costi e degli investimenti e quindi dei profitti e delle perdite;

la gestione;

il leader;

ripartizione delle eventuali responsabilità verso i terzi;

esclusività e non concorrenza;

durata e risoluzione;

legge applicabile e modo per risolvere le controversie.

Joint Ventures contrattuali: il contratto

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Nella valutazione invece di una JV societaria, al di là di ogni considerazione sull’affidabilità del

partner che vedremo parlando di costituzione di società, non si può prescindere dal considerare

quanto segue:

normativa in tema di investimenti stranieri;

normativa in tema di contribuzione in conto capitale;

normativa in tema di trasferimento della tecnologia;

normativa societaria;

normativa fiscale;

normativa valutaria e principi contabili;

prassi del sistema bancario;

normativa in tema di sicurezza ambientale;

normativa in tema di diritto del lavoro;

tematiche legate al transfer pricing.

JV societarie: introduzione

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L’acquisizione di partecipazioni permette di norma alla società acquirente di sviluppare nuove attività

economiche senza appesantire ulteriormente la propria struttura interna nè generare un nuovo

centro di costo.

Vantaggi

brevi tempi di realizzazione dell’investimento e di attivazione della nuova attività;

la società acquirente può avvalersi dello storico di quella di cui acquisisce partecipazioni.

Svantaggi

resistenza al processo di integrazione tecnico-operativa di aziende diverse (strutture organizzative

e produttive diverse, culture differenti, sistemi informativi e linguaggi difformi);

necessità di una due diligence molto accurata.

Affacciarsi su un nuovo Paese: società, parteciparne una esistente

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La costituzione di una società ex novo, pur limitando i rischi tipici dell’integrazione tecnico-operativa

di aziende diverse, non è operazione semplice presentando una serie di problematiche tipiche

della fase istituzionale:

l’attività da svolgere (mercati da servire-prodotto da realizzare, processi da implementare);

il profilo dimensionale;

le decisioni di finanziamento (connesse al relativo fabbisogno);

l’impostazione della forma giuridica; l’individuazione della localizzazione più opportuna.

Vantaggi

limita i rischi tipici dell’integrazione tecnico-operativa di aziende diverse consentendo al partner

che gestisce la nuova costituzione di impostare la struttura operativa, organizzativa e gestionale

della nuova società nell’ottica più favorevole per la futura sinergia dei rapporti.

Svantaggi

può importare costi nuovi per la costituzione e la tenuta di una società che devono essere

giustificati da un’adeguata operatività della neo-costituita;

implica la gestione di una fase di start up, in un Paese straniero.

Affacciarsi su un nuovo Paese: società, costituirne una nuova

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Schematicamente, si possono riassumere nelle seguenti fasi la costituzione o la partecipazione

societaria:

la fase della fattibilità: fase preliminare, in cui si individua il potenziale partner e si ipotizza la

possibile struttura per veicolare la collaborazione; iniziano gli scambi di informazioni

confidenziali. Si redigono le letter of intent e i confidentiality agreement;

la fase della negoziazione: i partner definiscono la struttura organizzativa e le regole di

gestione. Si redige il memorandum of understanding;

la fase dell’approvazione: si procede alle dovute valutazioni economiche e dei conferimenti

(specie se si acquisiscono partecipazioni societarie di una realtà esistente) e si procede alle

verifiche dell’antitrust. Predisposizione della due diligence;

la fase della costituzione: si costituisce la nuova società o si partecipa quella esistente,

redigendo o adattando statuti e atti costitutivi e gli eventuali patti parasociali.

Affacciarsi su un nuovo Paese: società

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Alcune definizioni dei documenti citati:

la letter of intent: è un documento che delinea, con maggior o minor precisione a seconda

della fase in cui è redatto, gli accordi di massima che caratterizzano l’accordo;

il memorandum of understanding: organizza la trattativa e pone già delle questioni vincolanti

per le parti; di norma comprende accordi di segretezza, di buona fede, di lock-out

(esclusività), una break-up fee, oltre a tempi, modalità, spese, legge applicabile e modi di

soluzione delle controversie

la due diligence: attività organizzata finalizzata alla raccolta e alla verifica di informazioni di

natura patrimoniale, finanziaria economica e gestionale, strategica, fiscale, ambientale e

giuslavoristica relativamente ad una certa operazione in modo da ottenere come risultato

finale una fotografia particolareggiata della realtà in esame, rilevando fattori di forza,

debolezza e enfatizzando i rischi possibili.

Affacciarsi su un nuovo Paese: società

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Valutate le normative nazionali in materia, gli apporti al capitale sociale possono essere:

conferimenti in denaro (cash);

conferimenti in beni materiali e immateriali, servizi, opere, crediti

E’ bene procedere come segue:

valutare esattamente il valore dei conferimenti da effettuarsi;

stimare e concordare precisamente e le tempistiche dei conferimenti stessi;

ottenere adeguate garanzie per i conferimenti non in cash, mediante clausole contrattuali di

representation and warranty e di indemnification contenute nel MoU.

Affacciarsi su un nuovo Paese: società

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Questa presentazione ha scopo informativo. Ne è consentita la divulgazione purché sia

citata la fonte (Giacinto Tommasini, IC&Partners).

Appare poco saggio effettuare investimenti contrattuali o societari in Italia o all’estero o

trattenersi dal farlo senza prima avvalersi di adeguata consulenza che tenga conto dei

fatti concreti e delle circostanze specifiche.

Avv. Giacinto Tommasini

[email protected]

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Questioni conclusive

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