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DOTT. ADRIANO PAPALE
La movimentazione manuale La movimentazione manuale dei carichidei carichi
2 Movimentazione manuale di carichi
Titolo VI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81cinque articoli (articoli 167 – 171) ed un allegato (Allegato n. 33)
regola la prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi riportando quanto già era stato recepito in precedenza con il Titolo V del Decreto Legislativo 626/94, e cioè la direttiva della Comunità europea 90/269 che definisce le “prescrizioni minime concernenti la movimentazione manuale dei carichi che dà origine a rischi, in particolare dorso-lombari, per i lavoratori”
3 Art. 167 – Campo di applicazione
Le norme si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi mediante operazioni/azioni di
- trasporto (portare, spostare) - sostegno - sollevamento - deposizione - spinta - tiraggio di un carico ad opera di uno o più lavoratori
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La definizione di “movimentazione manuale dei carichi” è quella riportata all’art. 167, comma 2, lettera a del D.Lgs. 81/2008
“Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori,comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”
Definizione di “movimentazione manuale dei carichi”
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Il comma 2, lettera b dell’art. 167 del D.Lgs. 81/2008
definisce patologie da sovraccarico biomeccanico le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
Patologie da sovraccarico biomeccanico
6 Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
- EVITARE la necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi
- FORNIRE ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio
- ORGANIZZARE i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia il piu’ possibile sicura e sana
7 Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro- 1 Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori
- 2 Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei detti carichi, in base all’Allegato XXXIII.
- 3 Nel caso in cui la necessita’ di una movimentazione manuale di un carico a opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto piu’ possibile sicura e sana.
8 Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
Nei casi in cui la movimentazione manuale di un carico non possa essere evitata, il DDL provvedera’:
- alla VALUTAZIONE del rischio
- all’ ADOZIONE delle misure necessarie per ridurre il rischio
- alla SORVEGLIANZA SANITARIA
9 Art. 169 – Informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni su:
- PESO DEI CARICHI
- caratteristiche dei carichi da MOVIMENTARE (es.: carico a collocazione eccentrica, etc.)
- RISCHI
10 D.Lgs. 81/2008 - ALLEGATO XXXIII
1. CARATTERISTICHE
DEL CARICO
11 1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico puo’ costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:
il carico e’ troppo pesante (kg 30);
e’ ingombrante o difficile da afferrare;
e’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
e’ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
puo’, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
12 2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico puo’ diventare un rischio se:
ECCESSIVO
COMPORTA MOVIMENTI DI TORSIONE DEL TRONCO
COMPORTA MOVIMENTI BRUSCHI DEL CARICO
ESEGUITO CON POSIZIONE INSTABILE DEL CORPO
13 3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare la possibilita’ di rischio se:
SPAZIO INSUFFICIENTE PAVIMENTO INADEGUATO DISLOCAZIONE INADEGUATA DISLIVELLI, SCALE INSTABILITA’ MICROCLIMA INADEGUATO
14 4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’L’attivita’ puo’ comportare un rischio se:
SFORZI FISICI FREQUENTI O PROLUNGATI
TEMPI DI RIPOSO INSUFFICIENTI
DISTANZE TROPPO GRANDI
RITMO DI LAVORO IMPOSTO
15 5. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore puo’ correre un rischio se:
INIDONEO FISICAMENTE
INDOSSA ABBIGLIAMENTO INADEGUATO
INSUFFICIENTEMENTE FORMATO
16 GERARCHIA D’AZIONE
Automazione
Ausiliazione
Valutazione rischio residuo
Interventi organizzativi
Sorv. Sanitaria / Formazione
ANNULLAMENTO
RISCHIO
ABBATTIMENT
O
RISCHIO
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