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G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 1
Profili dell’attività giuridicaFatto, Atto e
Negozio giuridico
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ATTIVITÀ GIURIDICA
Azione, omissione, condotta produttiva di conseguenze
giuridicamente rilevanti
Attività che dà luogo a effetti giuridici consistenti nell’imputazione di
situazioni giuridiche soggettive ai soggetti del diritto
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FATTO GIURIDICO
• Accadimento rilevante dal punto di vista giuridico
• Avvenimento a cui l’ordinamento ricollega conseguenze giuridiche
• Carattere: effetti giuridici che ne derivano prescindono dalla volontà dei soggetti del diritto
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FATTO
Naturale: che prescinde da attività consapevole dell’uomo e dal suo stato soggettivo
Umano: ATTO posti in essere da un soggetto di diritto (volontà in rilievo) ►
CLASSIFICAZIONEDEI FATTI GIURIDICI
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ATTI
Atti leciti
Negozio giuridico
Atto giuridico in senso stretto
Atti illeciti
Compiuti in violazione di una regola di diritto:
generano responsabilità.
(Artt. 1218 e 2043)
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ESEMPI DI FATTI GIURIDICI
• Eventi naturali: mutamento del corso di un fiume
• Comportamenti umani in cui però la volontà è irrilevante ai fini della produzione degli effetti giuridici: acquisto da parte del proprietario di un fondo della proprietà di una pianta nata sul fondo stesso
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ATTO GIURIDICOIN SENSO STRETTO
• Atto umano, consapevole e rilevante per il diritto• Limitata rilevanza della volontà: atto deve essere
sorretto dalla volontà perché si producano effetti giuridici
• Conseguenza di questa rilevanza: richiesta la capacità naturale (capacità di intendere e volere)
• I suoi effetti sono sempre stabiliti dalla legge, ecco perché tutti gli atti giuridici in senso stretto sono tipici
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NEGOZIO GIURIDICO
• Origini: Germania, frutto di lunga elaborazione dottrinale a partire dalla Pandettistica ‘800
• Scopo: creare una categoria unitaria in cui far convergere i casi in cui gli effetti giuridici sono conformi alla volontà
• Carattere: forte legame tra gli effetti e il contenuto della volontà, massima rilevanza della volontà
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DEFINIZIONE di negozio giuridico
• Passato: Dichiarazione di volontà privata direttamente finalizzata alla produzione di determinati effetti giuridici perseguiti e a cui l’ordinamento ricollega effetti conformi al risultato voluto
• Critica: non sempre il negozio giuridico consiste in una dichiarazione di volontà
• Oggi: Atto di autonomia privata con cui i privati autoregolamentano i propri interessi
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Negozio giuridico come categoria di sintesisintesiin cui rientrano figure tra loro molto diverse
(contratto, testamento, matrimonio)
Principali tipologie negoziali:
1.Unilaterali, bilaterali, plurilaterali2.Inter vivos, mortis causa3.A titolo oneroso, a titolo gratuito4.Patrimoniali, non patrimoniali5.Causali, astratti
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NEGOZI UNI-BI-PLURILATERALI
• Negozio unilaterale: si perfeziona con la dichiarazione di volontà di una sola parte (parte ≠ persona)
• Negozio bi / plurilaterale: si perfeziona con le dichiarazioni di due o più parti
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NEGOZI INTER VIVOS, MORTIS CAUSA
• Negozio inter vivos: destinato a produrre i suoi effetti nel corso della vita dei soggetti
• Negozio mortis causa: i suoi effetti presuppongono la morte di una persona
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NEGOZI A TITOLO ONEROSO / GRATUITO
• Negozio a titolo oneroso: il soggetto, per acquistare un diritto, accetta un sacrificio correlativo
• Negozio a titolo gratuito: determina l’acquisizione di un vantaggio senza alcuna controprestazione da parte del beneficiario
• Non confondere gratuità (genus) e liberalità (species): intento di arricchire il beneficiario dell’attribuzione patrimoniale
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NEGOZI PATRIMONIALI,NON PATRIMONIALI
Negozio patrimoniale: riferito ad interessi economici: di attribuzione patrimoniale: determina uno
spostamento di diritti da un soggetto ad un altro di disposizione: determina l’immediata diminuzione del
patrimonio dell’alienante di obbligazione: determina la nascita di una
obbligazione finalizzata al trasferimento del bene
Negozio non patrimoniale: non riferito ad interessi economici
NOZIONE di PATRIMONIO (art. 2740 c.c.)
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NEGOZI CAUSALI, ASTRATTI
• Negozio causale: non è svincolato dalla causa nel suo funzionamento
• Negozio astratto: i suoi effetti si producono prescindendo dalla causa:
Causa non è irrilevante ma la reazione dell’ordinamento nel caso di sua inesistenza o illiceità è posticipata
Esecuzione della prestazione Eventuale restituzione
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DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
• Manifestazione esterna della volontà di un soggetto
• Tipologie:1. Espressa: volontà manifestata mediante forme
verbali orali o scritte2. Tacita o Comportamenti concludenti: volontà
manifestata attraverso comportamenti da cui si desume la volontà del soggetto pur non avendola palesata
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IL SILENZIO come comportamento concludente?
Regola: il silenzio non può essere considerato alla stregua di un comportamento concludente
Eccezione solo se la sua rilevanza prevista:
1. ex lege (es: contratto con obbligazioni a carico di un solo proponente art. 1333)
2. dalle parti mediante accordo
3. da un’inequivoca prassi contrattuale
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DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ E RECETTIZIETÀ
• Dichiarazione recettizia: efficace solo dal momento della sua ricezione nella sfera del destinatario
(es: remissione del debito ex art. 1236 c.c.)• Dichiarazione non recettizia: la sua efficacia
non è subordinata alla sua ricezione nella sfera del destinatario
(es: promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.)