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G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 1 Profili dell’attività giuridica Fatto, Atto e Negozio giuridico

03 Attività giuridica

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Profili dell’attività giuridicaFatto, Atto e

Negozio giuridico

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ATTIVITÀ GIURIDICA

Azione, omissione, condotta produttiva di conseguenze

giuridicamente rilevanti

Attività che dà luogo a effetti giuridici consistenti nell’imputazione di

situazioni giuridiche soggettive ai soggetti del diritto

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FATTO GIURIDICO

• Accadimento rilevante dal punto di vista giuridico

• Avvenimento a cui l’ordinamento ricollega conseguenze giuridiche

• Carattere: effetti giuridici che ne derivano prescindono dalla volontà dei soggetti del diritto

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FATTO

Naturale: che prescinde da attività consapevole dell’uomo e dal suo stato soggettivo

Umano: ATTO posti in essere da un soggetto di diritto (volontà in rilievo) ►

CLASSIFICAZIONEDEI FATTI GIURIDICI

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ATTI

Atti leciti

Negozio giuridico

Atto giuridico in senso stretto

Atti illeciti

Compiuti in violazione di una regola di diritto:

generano responsabilità.

(Artt. 1218 e 2043)

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ESEMPI DI FATTI GIURIDICI

• Eventi naturali: mutamento del corso di un fiume

• Comportamenti umani in cui però la volontà è irrilevante ai fini della produzione degli effetti giuridici: acquisto da parte del proprietario di un fondo della proprietà di una pianta nata sul fondo stesso

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ATTO GIURIDICOIN SENSO STRETTO

• Atto umano, consapevole e rilevante per il diritto• Limitata rilevanza della volontà: atto deve essere

sorretto dalla volontà perché si producano effetti giuridici

• Conseguenza di questa rilevanza: richiesta la capacità naturale (capacità di intendere e volere)

• I suoi effetti sono sempre stabiliti dalla legge, ecco perché tutti gli atti giuridici in senso stretto sono tipici

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NEGOZIO GIURIDICO

• Origini: Germania, frutto di lunga elaborazione dottrinale a partire dalla Pandettistica ‘800

• Scopo: creare una categoria unitaria in cui far convergere i casi in cui gli effetti giuridici sono conformi alla volontà

• Carattere: forte legame tra gli effetti e il contenuto della volontà, massima rilevanza della volontà

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DEFINIZIONE di negozio giuridico

• Passato: Dichiarazione di volontà privata direttamente finalizzata alla produzione di determinati effetti giuridici perseguiti e a cui l’ordinamento ricollega effetti conformi al risultato voluto

• Critica: non sempre il negozio giuridico consiste in una dichiarazione di volontà

• Oggi: Atto di autonomia privata con cui i privati autoregolamentano i propri interessi

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Negozio giuridico come categoria di sintesisintesiin cui rientrano figure tra loro molto diverse

(contratto, testamento, matrimonio)

Principali tipologie negoziali:

1.Unilaterali, bilaterali, plurilaterali2.Inter vivos, mortis causa3.A titolo oneroso, a titolo gratuito4.Patrimoniali, non patrimoniali5.Causali, astratti

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NEGOZI UNI-BI-PLURILATERALI

• Negozio unilaterale: si perfeziona con la dichiarazione di volontà di una sola parte (parte ≠ persona)

• Negozio bi / plurilaterale: si perfeziona con le dichiarazioni di due o più parti

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NEGOZI INTER VIVOS, MORTIS CAUSA

• Negozio inter vivos: destinato a produrre i suoi effetti nel corso della vita dei soggetti

• Negozio mortis causa: i suoi effetti presuppongono la morte di una persona

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NEGOZI A TITOLO ONEROSO / GRATUITO

• Negozio a titolo oneroso: il soggetto, per acquistare un diritto, accetta un sacrificio correlativo

• Negozio a titolo gratuito: determina l’acquisizione di un vantaggio senza alcuna controprestazione da parte del beneficiario

• Non confondere gratuità (genus) e liberalità (species): intento di arricchire il beneficiario dell’attribuzione patrimoniale

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NEGOZI PATRIMONIALI,NON PATRIMONIALI

Negozio patrimoniale: riferito ad interessi economici: di attribuzione patrimoniale: determina uno

spostamento di diritti da un soggetto ad un altro di disposizione: determina l’immediata diminuzione del

patrimonio dell’alienante di obbligazione: determina la nascita di una

obbligazione finalizzata al trasferimento del bene

Negozio non patrimoniale: non riferito ad interessi economici

NOZIONE di PATRIMONIO (art. 2740 c.c.)

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NEGOZI CAUSALI, ASTRATTI

• Negozio causale: non è svincolato dalla causa nel suo funzionamento

• Negozio astratto: i suoi effetti si producono prescindendo dalla causa:

Causa non è irrilevante ma la reazione dell’ordinamento nel caso di sua inesistenza o illiceità è posticipata

Esecuzione della prestazione Eventuale restituzione

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DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ

• Manifestazione esterna della volontà di un soggetto

• Tipologie:1. Espressa: volontà manifestata mediante forme

verbali orali o scritte2. Tacita o Comportamenti concludenti: volontà

manifestata attraverso comportamenti da cui si desume la volontà del soggetto pur non avendola palesata

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IL SILENZIO come comportamento concludente?

Regola: il silenzio non può essere considerato alla stregua di un comportamento concludente

Eccezione solo se la sua rilevanza prevista:

1. ex lege (es: contratto con obbligazioni a carico di un solo proponente art. 1333)

2. dalle parti mediante accordo

3. da un’inequivoca prassi contrattuale

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DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ E RECETTIZIETÀ

• Dichiarazione recettizia: efficace solo dal momento della sua ricezione nella sfera del destinatario

(es: remissione del debito ex art. 1236 c.c.)• Dichiarazione non recettizia: la sua efficacia

non è subordinata alla sua ricezione nella sfera del destinatario

(es: promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.)