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AIGA sezione di Udine
Udine 8 ottobre 2010
Introduzione al Trust e ai suoi impieghi nella pratica professionale
Rag. Giuseppe LeporeCommercialista in Savona
2
nel momento
genetico del
trust
Rag. Giuseppe Lepore
La fiscalità direttaLa fiscalità diretta
nelle varie fasi di vita del trust:nelle varie fasi di vita del trust:
durante la vita
del trust
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
3Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Imposizione diretta nel momento della Imposizione diretta nel momento della
nascita del trust:nascita del trust:
Negozio istitutivo del
trust
l’uso che si è affermato anche in Italia è quello di dividere:
Negozi dispositivi
atto istitutivo atti di dotazione
4Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Imposizione diretta nel momento della ) Imposizione diretta nel momento della
nascita del trust:nascita del trust:
In quanto atto meramente programmatico l’atto istitutivo del trust non solleva profili reddituali.
Atto istitutivo del trust:
5Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Atti di dotazione del trustSe il disponente non assume la qualifica di imprenditore, gli atti dispositivi non assumo rilevanza in quanto atti non onerosi. Diversa è l’ipotesi in cui il disponente sia un imprenditore e il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa. In questo caso il trasferimento può assumere rilevanza fiscale in forza delle disposizioni relative alla destinazione di beni di impresa “a finalità estranee” all’esercizio della medesima. Si potrà quindi verificare la presenza di ricavi o di plusvalenze secondo quanto disposto dagli artt. 57 e 85, 58 e 86 nuovo t.u.i.r (sul punto studio della D.R.E. dell’Emilia Romagna ora ripreso dalla Circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E)
((seguesegue) Imposizione diretta nel momento della ) Imposizione diretta nel momento della
nascita del trust:nascita del trust:
6Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Passando alla fase successiva, nella vita del trust occorre esaminare la tassazione dei redditi eventualmente prodotti durante la vita del trust.
Sicuramente questo è il profilo più interessante ma anche il più complesso con riferimento all’intero ciclo ideale di vita del trust
nella pratica operativa si utilizzano delletecnicalità atte ad evitare alla radice il problema
fiscale
Imposizione diretta durante la vita del trust:Imposizione diretta durante la vita del trust:
7Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
1° tecnicalità:
non dare capacità reddituale al trust
((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del
trust:trust:
2° tecnicalità:
porre in trust solo beni che producono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
8Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Ma nei casi in cui questi assetti non possano essere raggiunti, sarà necessario vedere chi sia soggetto passivo di imposta dei redditi prodotti dai beni in trust
((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del
trust:trust:
Il tema, come è noto, è stato oggetto di uno specifico intervento legislativo nella finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) a seguito del quale il trust è ufficialmente entrato nel t.u.i.r.La novella di cui all’art. 73 t.u.i.r. non ha però avuto carattere innovativo. Il Legislatore, infatti, non ha fatto altro che ratificare gran parte dei risultati a cui era arrivata la migliore dottrina e la stessa prassi ministeriale. Non è mancata peraltro qualche sbavatura e passaggio non del tutto chiaro.
9Rag. Giuseppe Lepore
IL TRATTAMENTO FISCALE DEL TRUST LE IMPOSTE DIRETTE ELA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST
Per tracciare l’esatta latitudine delle nuove norme conviene allora partire dai risultati che si erano già
ottenuti in via interpretativa e che sono stati ratificati dal legislatore.
((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del
trust:trust:
Partiamo allora dall’analizzare alcuni punti fermi in tema di soggettività passiva dei redditi prodotti dai
beni in trust prima della riforma attuata con la finanziaria 2007
10Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
In linea teorica, la soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust non può che essere
ricercata tra coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella struttura giuridica:
((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del
trust:trust:
disponente
trusteetrust
(entificato)
beneficiari
guardiano
11Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
riassumendo
((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del
trust:trust:
prima delle novità apportate dalla finanzia 2007, l’Amministrazione Finanziaria italiana prevedeva di
fatto tre moduli impositivi da applicare alternativamente: (i) la soggettività passiva del trust (entificato); il
c.d. trust opaco; (ii) la trasparenza fiscale del trust, nei termini sopra delineati, in presenza di un diritto pieno e incondizionato dei beneficiari a ricevere il reddito nella sua originaria e specifica conformazione; il c.d. trust trasparente; (iii) il disconoscimento degli effetti fiscali del trust quando disponente o guardiano si fossero riservati poteri tali da snaturare l’istituto;
12
Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
situazione dopo la riforma(attuata con la Finanziaria 2007)
((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del
trust:trust:
L’impostazione vista prima viene confermata dalla riforma, che peraltro, come anticipavo, presenta
delle aree problematiche solo in parte risolte nell’ambito della prassi amministrativa
Procediamo con ordine distinguendo le due ipotesi:
trust opachi(soggetti passivi
d’imposta)
trust trasparenti
13Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Trust soggetti passivi d’impostaTrust soggetti passivi d’imposta
Il trust è stato ufficialmente inserito fra i soggetti passivi di imposta di cui al novellato art. 73 del t.u.i.r.
È da notare, però, che la legge non colloca i trust fra gli “altri enti” di cui al secondo comma dell’art. 73, come si era fatto in via interpretativa prima della recente novella
14Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta) Trust soggetti passivi d’imposta
… ma li aggiunge:- agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (di cui all’art. 73.1.b del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti commerciali; - oppure li aggiunge agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (di cui all’art. 73.1.c del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti non commerciali; - oppure ancora li aggiunge alle “società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (di cui all’art. 73.1.d del t.u.i.r.), e quindi tra i soggetti non residenti.
15Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta) Trust soggetti passivi d’imposta
La modifica penso che debba essere giudicata favorevolmente perché supera la necessità di verificare la presenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell’articolo 73 e cioè:
- la non appartenenza ad altri soggetti passivi;
- e la circostanza che il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.
16Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust
residentiresidenti
In caso di trust residente questo sarà soggetto ad imposizione sul reddito ovunque prodotto nel mondo, secondo il noto principio del world wide taxation.
Circa le modalità di calcolo di tale reddito occorrerà distinguere a seconda che il trust eserciti o meno attività commerciale.
… ne consegue che:
17Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta ) Trust soggetti passivi d’imposta – – Trust Trust
residentiresidentiA] se il trust residente non esercita attività commerciale, come generalmente accade, sarà tassato quale ente non commerciale e quindi secondo le regole di cui all’art. 143 e seguenti del t.u.i.r. (con i redditi calcolati secondo le varie categorie) e, soprattutto, con l’applicazione dei vari regimi sostitutivi
regola particolare per i
DIVIDENDI
18
Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust
residentiresidentiCome noto la legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (v. art. 3, comma 1, lett. a) della L. 7 aprile 2003, n. 80) ha previsto il “trasferimento” degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche)Tuttavia finché tale inclusione non verrà attuata, l’art. 4, comma 1, lett. q) del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344 ha previsto che gli utili percepiti dagli enti non commerciali sono imponibili nel limite del 5% del loro ammontare. Quindi ne deriva una tassazione particolarmente vantaggiosa se rapportata a quella delle persone fisiche Infatti si avrà una tassazione complessiva pari al 1,375% (il 27,5% del 5%)
19Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust
residentiresidenti
B] se il trust residente esercita attività commerciale, (si badi bene che è cosa diversa dal fatto che il trustee sia un soggetto professionale), sarà tassato secondo le regole del reddito di impresa e perderà i regimi sostitutivi
20Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust non ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust non
residentiresidenti
In caso di trust non residente lo stesso sarà tassato solamente per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (artt. 151 e 23 t.u.i.r.).
21Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
…. ritornando allo schema di partenza:
disponente
trusteetrust
(entificato)
beneficiari
guardiano
Abbiamo quindi analizzato l’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta sia il trust (entificato)
22Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Trust trasparentiTrust trasparenti
Quello che abbiamo appena analizzato però non è l’unico modulo impositivo applicabile ai trust, giacché il secondo comma dell’art. 73 disciplina, al terzo periodo, l’ipotesi dei trust trasparenti Prevede, infatti, l’articolo richiamato che “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari” Viene poi specificato che l’imputazione avviene “in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”
23Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust trasparenti) Trust trasparenti
Il quadro normativo si completa con il primo comma dell’art. 44 che alla lettera g-sexies, mediante una riqualificazione forzosa, fa rientrare fra i redditi di capitale anche “i redditi imputati al beneficiario del trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residente”
24Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
…. ritornando allo schema di partenza:
disponente
trusteetrust
(entificato)
beneficiari
guardiano
Siamo quindi nell’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta siano i beneficiari
25Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust trasparenti) Trust trasparenti
… tornando ai trust trasparentiil punto nodale della norma riguarda cosa debba
intendersi per “beneficiari individuati”
nozione diBENEFICIARIO INDIVIDUATO
26Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari
individuatiindividuati
Subito dopo l’approvazione della legge, anche presso il Ministero si erano diffuse delle interpretazione strampalate
Con la circolare 48/E, conforme sul punto alla migliore dottrina, si è finalmente chiarita la necessità che il “beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”
27Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari
individuatiindividuati
La stessa circolare ha poi chiarito che “L'art. 73 dispone che i redditi siano imputati " in ogni caso " ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale”
28Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari
individuatiindividuati
Riportando questo ragionamento al diritto dei trust i beneficiari individuati sono solo quelli che hanno un diritto “vested” e quindi i beneficiari che abbiano un diritto già certo a ricevere quel reddito
Se vi sono invece delle contingency il beneficiario ha solo una mera aspettativa che non mi pare sufficiente per delineare la presenza di un indice di capacità contributiva tale da rispettare il precetto costituzionale
29Rag. Giuseppe Lepore
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari
individuatiindividuatiQuesto concetto è stato chiaramente affermato dal Ministero nella recente Risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008, nella quale si legge che: “la riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto per la tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari, sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. (…) Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario”
•DALLA TEORIA ALLA PRATICA•DALLA TEORIA ALLA PRATICA
• Il percorso dell’operatore dovrà quindi essere il seguente:
•1) determinazione del reddito del trust
•2) indicazione da parte del trustee
a) della parte di reddito attribuita al trust
(trust opaco)
b) della parte di reddito imputata ai beneficiari
(trust trasparente)
• Il percorso dell’operatore dovrà quindi essere il seguente:
•1) determinazione del reddito del trust
•2) indicazione da parte del trustee
a) della parte di reddito attribuita al trust
(trust opaco)
b) della parte di reddito imputata ai beneficiari
(trust trasparente)
•Esaminiamo caratteristiche
•Trust opaco
•Trust trasparente
•Esaminiamo caratteristiche
•Trust opaco
•Trust trasparente
•Trust trasparente
•1) il trust residente imputa per trasparenza i redditi
•A) ai beneficiari residenti
•Trust trasparente
•1) il trust residente imputa per trasparenza i redditi
•A) ai beneficiari residenti
•B) ai beneficiari non residenti
• (tale reddito viene tassato in Italia in quanto prodotto in Italia ( ai sensi dell’art. 23 c.1 lett b) è un reddito da capitale corrisposto da soggetto residente
•B) ai beneficiari non residenti
• (tale reddito viene tassato in Italia in quanto prodotto in Italia ( ai sensi dell’art. 23 c.1 lett b) è un reddito da capitale corrisposto da soggetto residente
•2) il trust non residente
•È soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza detti redditi
•Ai soli beneficiari residenti
•2) il trust non residente
•È soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza detti redditi
•Ai soli beneficiari residenti
•DEROGA
• I REDDITI DEVONO ESSERE IMPUTATI AI BENEFICIARI ANCORCHE’ ESSI SIANO STATI PERCEPITI
•MA I REDDITI DI CAPITALE HANNO SEMPRE UTILIZZATO IL PRINCIPIO DI CASSA
•MA PER I TRUST VALE PRINCIPIO DI COMPETENZA
•DEROGA
• I REDDITI DEVONO ESSERE IMPUTATI AI BENEFICIARI ANCORCHE’ ESSI SIANO STATI PERCEPITI
•MA I REDDITI DI CAPITALE HANNO SEMPRE UTILIZZATO IL PRINCIPIO DI CASSA
•MA PER I TRUST VALE PRINCIPIO DI COMPETENZA
•BENEFICIARI INDIVIDUATI: CHI SONO
•Per la Circolare 48/E è
• IL SOGGETTO CHE ESPRIME RISPETTO A QUEL REDDITO UNA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA ATTUALE
•BENEFICIARI INDIVIDUATI: CHI SONO
•Per la Circolare 48/E è
• IL SOGGETTO CHE ESPRIME RISPETTO A QUEL REDDITO UNA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA ATTUALE
•E’ importante quindi che il beneficiario risulti non solo
•A) individuato ma anche
•B) titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quel reddito
•E’ importante quindi che il beneficiario risulti non solo
•A) individuato ma anche
•B) titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quel reddito
•Da ciò discende che non si ha trasparenza
•1) trust di accumulo
•2) trust discrezionali
•Da ciò discende che non si ha trasparenza
•1) trust di accumulo
•2) trust discrezionali
•Trust opaco
•1) residente: tassato per i redditi ovunque prodotti secondo principio world wide income
•2) non residente: tassato solo in base ai redditi prodotti in Italia
•Trust opaco
•1) residente: tassato per i redditi ovunque prodotti secondo principio world wide income
•2) non residente: tassato solo in base ai redditi prodotti in Italia
IL BILANCIO IL RENDICONTO E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
OBIETTIVI DIVERSIDESTINATARI DIVERSI
METODOLOGIE DIVERSEELEMENTI DIVERSI
IL BILANCIO IL RENDICONTO E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
OBIETTIVI DIVERSIDESTINATARI DIVERSI
METODOLOGIE DIVERSEELEMENTI DIVERSI
FrontespizioFrontespizio
• Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:
• 1 - per il Trust opaco; • 2 - per il Trust trasparente; • 3 - per il Trust misto.• Ciò permetterà al Ministero di conoscere, anche se non ha mai
visto l’atto istitutivo il percorso dei redditi, dalla loro fonte di origine all’estuario.
• Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
• 54 Trust residenti• 44 trust non residenti
• Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:
• 1 - per il Trust opaco; • 2 - per il Trust trasparente; • 3 - per il Trust misto.• Ciò permetterà al Ministero di conoscere, anche se non ha mai
visto l’atto istitutivo il percorso dei redditi, dalla loro fonte di origine all’estuario.
• Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
• 54 Trust residenti• 44 trust non residenti
Firma della dichiarazioneFirma della dichiarazione• Il trustee deve ricordarsi che deve apporre
tre firme
•1° firma per ricevuta del conferimento dell’incarico al professionista abilitato che rilascerà attestazione dell’impegno a trasmettere
•2° firma sulla dichiarazione cartacea
•3° firma di aver ricevuto la ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica
• Il trustee deve ricordarsi che deve apporre tre firme
•1° firma per ricevuta del conferimento dell’incarico al professionista abilitato che rilascerà attestazione dell’impegno a trasmettere
•2° firma sulla dichiarazione cartacea
•3° firma di aver ricevuto la ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica
Un caso pratico di compilazione
Un caso pratico di compilazione
•Atto di trust che preveda
•a) che i redditi vadano tutti a un beneficiario
•b) che i redditi derivino da:
•1) locazione di immobile a euro 10.000 annue
•Avente r.c. euro 1.432,00
•Atto di trust che preveda
•a) che i redditi vadano tutti a un beneficiario
•b) che i redditi derivino da:
•1) locazione di immobile a euro 10.000 annue
•Avente r.c. euro 1.432,00
Spese sostenute per immobile
Spese sostenute per immobile
•Manutenzioni ordinarie 2.500
•Manutenzioni straordinarie 1.200
• Ici 750,00
•Manutenzioni ordinarie 2.500
•Manutenzioni straordinarie 1.200
• Ici 750,00
Determinazione del reddito del trust
Determinazione del reddito del trust
Che soggetto è?
Ente non commerciale residente
il reddito complessivo è determinato sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali: redditi fondiari, di capitale, redditi di impresa e redditi diversi ( vedi Circ 13/3/2006 n° 10 paragrafo 14.2).
Che soggetto è?
Ente non commerciale residente
il reddito complessivo è determinato sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali: redditi fondiari, di capitale, redditi di impresa e redditi diversi ( vedi Circ 13/3/2006 n° 10 paragrafo 14.2).
Redditi da locazioneRedditi da locazione• si applica art.144 comma 1
• che dispone l’applicazione dell’art.90 comma 1 ultimo periodo
• si applica art.144 comma 1
• che dispone l’applicazione dell’art.90 comma 1 ultimo periodo
Art. 90 comma 1 TuirArt. 90 comma 1 Tuirconcorre alla formazione del reddito imponibile
il maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione ridotto delle sole spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380
concorre alla formazione del reddito imponibile
il maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione ridotto delle sole spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380
Art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380
Art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380
•SI riferisce alle manutenzioni ordinarie.
• A condizione che:
•a) siano effettivamente rimaste a carico dell’ente non commerciale
•b) fino ad un massimo del 15% del canone medesimo
•SI riferisce alle manutenzioni ordinarie.
• A condizione che:
•a) siano effettivamente rimaste a carico dell’ente non commerciale
•b) fino ad un massimo del 15% del canone medesimo
•Nel nostro caso poichè le spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00 eccedono il 15% del valore del canone di locazione esso verrà diminuito di euro 1.500,00 determinando un valore di 8.500,00 superiore al valore della rendita rivalutata del 5%
•Nel nostro caso poichè le spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00 eccedono il 15% del valore del canone di locazione esso verrà diminuito di euro 1.500,00 determinando un valore di 8.500,00 superiore al valore della rendita rivalutata del 5%
• Il trust compilerà il modello Unico 760 enti non commerciali e compilerà il quadro B per il reddito da fabbricati che darà luogo all’abbattimento del 15 per cento, determinando un reddito netto imputabile al beneficiario di euro 8.500 che andrà evidenziato nel quadro di nuova istituzione PN.
• Il trust compilerà il modello Unico 760 enti non commerciali e compilerà il quadro B per il reddito da fabbricati che darà luogo all’abbattimento del 15 per cento, determinando un reddito netto imputabile al beneficiario di euro 8.500 che andrà evidenziato nel quadro di nuova istituzione PN.
Società Beni Immobili Denaro e Titoli
PATRIMONIO
MoglieFiglio 1
Interessato all’ attività
di impresa
FigliaNon interessata all’attività
di impresa
FigliaMinorenne naturale
non riconosciuta
TizioSocio di maggioranza s.p.a.
Obiettivi di TizioObiettivi di Tizio
•Mantenere la proprietà della società all’interno della famiglia legittima e assicurarne la continuazione e lo sviluppo futuro.
•Designare Figlio 1 come suo successore alla guida della società.
•Rispettare solo i diritti degli eredi legittimi
escludendo la figlia naturale non riconosciuta.
•Mantenere la proprietà della società all’interno della famiglia legittima e assicurarne la continuazione e lo sviluppo futuro.
•Designare Figlio 1 come suo successore alla guida della società.
•Rispettare solo i diritti degli eredi legittimi
escludendo la figlia naturale non riconosciuta.
Soluzione tradizionaleSoluzione tradizionale• TIZIO DISPONE PER TESTAMENTO RISPETTANDO LE QUOTE DI
LEGITTIMA ATTRIBUENDO:
• Al Figlio le quote della Società.
• Alla Figlia e alla Moglie i beni immobili.
• ASPETTI CRITICI
• Figlia naturale raggiunta la maggior età ottiene in sede giudiziale dopo la morte di Tizio il riconoscimento della paternità.
• Disposizioni testamentarie suscettibili di riduzione con conseguente comunione ereditaria su tutti i beni, ivi compresa la
società.
• TIZIO DISPONE PER TESTAMENTO RISPETTANDO LE QUOTE DI LEGITTIMA ATTRIBUENDO:
• Al Figlio le quote della Società.
• Alla Figlia e alla Moglie i beni immobili.
• ASPETTI CRITICI
• Figlia naturale raggiunta la maggior età ottiene in sede giudiziale dopo la morte di Tizio il riconoscimento della paternità.
• Disposizioni testamentarie suscettibili di riduzione con conseguente comunione ereditaria su tutti i beni, ivi compresa la
società.
Soluzioni alternativeSoluzioni
alternative•Trust•Trust
• Modalità di realizzo:
• Disponente:Tizio.
• Fondo in trust: azioni spa , nuda proprietà beni immobili (usufrutto / diritto abitazione a Tizio e Moglie; usufrutto a Figlia), denaro e titoli
• Trustee: soggetto terzo con poteri discrezionali.
• Guardiano: Tizio > potere nomina amministratore spa (Figlio) e nomina nuovi trustees.
• Beneficiari: attuali e potenziali del reddito del fondo in trust / beneficiari finali dei beni del fondo in trust.
• Durata: il compimento del decimo anno dalla morte di Tizio.
• Modalità di realizzo:
• Disponente:Tizio.
• Fondo in trust: azioni spa , nuda proprietà beni immobili (usufrutto / diritto abitazione a Tizio e Moglie; usufrutto a Figlia), denaro e titoli
• Trustee: soggetto terzo con poteri discrezionali.
• Guardiano: Tizio > potere nomina amministratore spa (Figlio) e nomina nuovi trustees.
• Beneficiari: attuali e potenziali del reddito del fondo in trust / beneficiari finali dei beni del fondo in trust.
• Durata: il compimento del decimo anno dalla morte di Tizio.
Vantaggi: Preserva patrimonio nel tempo evitandone il frazionamento.
Tizio può verificare a priori la bontà della propria scelta ed eventualmente modificarla.
Assicura la continuità aziendale nel passaggio generazionale rendendo
possibile un equilibrio tra azionariato e management e
prevenendo eventuale disaccordo su strategie e decisioni.
Consente flessibilità e variabilità delle posizioni beneficiarie.
Trust: aspetti fiscali Trust: aspetti fiscali
•IMPOSTE INDIRETTE (DONAZIONE, IPOTECARIE E CATASTALI)
La istituzione del Trust con il trasferimento al Trustee di azioni e nuda proprietà di immobili è soggetta a imposta di donazione:
• Se i beneficiari del Trust sono individuati (trust trasparente): si applica l’aliquota propria del beneficiario in rapporto al grado di parentela con il disponente pari al 4% con franchigia di 1 MLN di Euro per ciascuno dei legittimari ,moglie e figli;
• Se i beneficiari non sono individuati (Trust opaco) - ad esempio l’individuazione è rimessa successivamente al trustee - si applica l’aliquota dell’8%.
In entrambi i casi:
• Per gli immobili conferiti in Trust, sono dovute l’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).
• Il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali non sconta imposta di donazione (già assolta al momento della istituzione del trust).
•IMPOSTE INDIRETTE (DONAZIONE, IPOTECARIE E CATASTALI)
La istituzione del Trust con il trasferimento al Trustee di azioni e nuda proprietà di immobili è soggetta a imposta di donazione:
• Se i beneficiari del Trust sono individuati (trust trasparente): si applica l’aliquota propria del beneficiario in rapporto al grado di parentela con il disponente pari al 4% con franchigia di 1 MLN di Euro per ciascuno dei legittimari ,moglie e figli;
• Se i beneficiari non sono individuati (Trust opaco) - ad esempio l’individuazione è rimessa successivamente al trustee - si applica l’aliquota dell’8%.
In entrambi i casi:
• Per gli immobili conferiti in Trust, sono dovute l’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).
• Il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali non sconta imposta di donazione (già assolta al momento della istituzione del trust).
Trust: aspetti fiscali Trust: aspetti fiscali
•IMPOSTE DIRETTE
•Nel nostro Caso il trust non ha redditi derivanti da partecipazione e da immobili in quanto nudo proprietario.
•Sugli altri redditi, in generale
• Trust trasparente (beneficiari individuati): i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di beneficio attribuita o, in mancanza individuazione, in parti uguali e costituiscono per i beneficiari medesimi redditi di capitale tassati con le aliquote personali.
• Trust opaco (beneficiari non individuati): il trust è soggetto ad IRES con aliquota del 27,50% (e IRAP 3,9%) per i redditi conseguiti. La successiva distribuzione degli utili conseguiti dal trust è soggetta alla disciplina dei dividendi. Se i percettori sono pf non imprenditori si ha la tassazione sostitutiva del 12,50% (non qualificate) o concorso al reddito complessivo per il 49% dell’ammontare percepito (qualificate).
•IMPOSTE DIRETTE
•Nel nostro Caso il trust non ha redditi derivanti da partecipazione e da immobili in quanto nudo proprietario.
•Sugli altri redditi, in generale
• Trust trasparente (beneficiari individuati): i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di beneficio attribuita o, in mancanza individuazione, in parti uguali e costituiscono per i beneficiari medesimi redditi di capitale tassati con le aliquote personali.
• Trust opaco (beneficiari non individuati): il trust è soggetto ad IRES con aliquota del 27,50% (e IRAP 3,9%) per i redditi conseguiti. La successiva distribuzione degli utili conseguiti dal trust è soggetta alla disciplina dei dividendi. Se i percettori sono pf non imprenditori si ha la tassazione sostitutiva del 12,50% (non qualificate) o concorso al reddito complessivo per il 49% dell’ammontare percepito (qualificate).
I Trust nell’ambito societario
I Trust nell’ambito societario
Trust e Holding: sistemi a confronto ed efficienza fiscale
Trust e Holding: sistemi a confronto ed efficienza fiscale
Trust / Holding a capo di Gruppi societari
Trust / Holding a capo di Gruppi societari
•Simulazione carico fiscale complessivo su
•Distribuzione di dividendi
•Plusvalenze da capital-gain
•Simulazione carico fiscale complessivo su
•Distribuzione di dividendi
•Plusvalenze da capital-gain
TrustTrust
HoldingHolding
B
Trust
Soc.3Soc.2Soc.1
Holding
Soc.2Soc.1 Soc.3
B B SS S
Presupposti Trust residenteHolding residenteTrust ente non commercialeAliquota Irpef: 43% Requisiti PEXSoci persone fisicheBeneficiari persone fisiche
Modalità di tassazione degli enti non commerciali
Previsto passaggio degli Enti non Commerciali
dal regime Ires al regime Ire
(riforma del sistema fiscale statale, art.3, comma 1, lett.a), legge 7.4.2003 n.80)
Modalità di tassazione degli enti non commerciali
Regime transitorio:
Imponibilità dei dividendi limitata al 5% del loro ammontare
(D.Lgs. 12 Dicembre 2003, n.344, art.4, coma 1, lett.q)
Dividendi Holding – Soci qualificati
Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750) 986.250
Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%) 490.363
Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%) 210.856
Totale imposte Holding + Soci 224.606
Dividendi Holding – Soci non qualificati
Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750) 986.250
Imponibile Irpef Soci 986.250
Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%) 123.281
Totale imposte Holding + Soci 137.031
Dividendi Trust opaco
Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000
Imponibile Trust (1.000.000 x 5%) 50.000
Imposta Ires Trust (50.000 x 27,5%) 13.750
Erogazione ai Beneficiari
(1.000.000 – 13.750) 986.250
Imponibile Irpef Beneficiari 0
Imposta Beneficiari 0
Totale imposte Trust + Beneficiari 13.750
Dividendi Trust trasparente
Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000
Imponibile Trust (1.000.000 x 5%) 50.000
Imposta Ires Trust 0
Erogazione ai Beneficiari 1.000.000
Imponibile Irpef Beneficiari 50.000
Imposta Beneficiari (50.000 x 43%) 21.500
Totale imposte Trust + Beneficiari 21.500
Dividendi Carico fiscale complessivo - raffronto
Holding – Soci qualificati 224.606
Holding – Soci non qualificati 137.031
Trust trasparente 21.500
Trust opaco 13.750
Plusvalenze da capital-gain Holding – Soci qualificati
Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750) 986.250
Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%) 490.363
Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%) 210.856
Totale imposte Holding + Soci 224.606
Plusvalenze da capital-gain Holding – Soci non qualificati
Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750) 986.250
Imponibile Irpef Soci 986.250
Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%) 123.281
Totale imposte Holding + Soci 137.031
Plusvalenze da capital-gain Trust opaco
Qualificata Non qualificata
Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000 1.000.000
Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%) 497.200
Imponibile Imposta Sostitutiva Trust 1.000,000
Imposta Ires Trust (497.200 x 27,5%) 136.730
Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%) 125.000
Erogazione ai Beneficiari 863.270 875.000
Imponibile Irpef Beneficiari 0 0
Imposta Beneficiari 0 0
Totale imposte Trust + Beneficiari 136.730 125.000
Plusvalenze da capital-gain Trust trasparente
Qualificata Non qualificata
Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000 1.000.000
Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%) 497.200
Imponibile Imposta Sostitutiva Trust 1.000,000
Imposta Ires Trust 0
Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%) 125.000
Erogazione ai Beneficiari 1.000.000 875.000
Imponibile Irpef Beneficiari 497.200 0
Imposta Beneficiari (497.200 x 43%) 213.796 0
Totale imposte Trust + Beneficiari 213.796 125.000
Plusvalenze da capital-gain Carico fiscale complessivo - raffronto
Qualificata Non qualificata
Holding 224.606 137.031
Trust trasparente 213.796 125.000
Trust opaco 136.730 125.000
Dividendi e Plusvalenze da capital-gain Riepilogo situazioni di massima efficienza
Reddito Situazione Imposta tot. %
Dividendi - qualificati Trust opaco 13.750 1,37
Dividendi – non qualificati Trust opaco 13.750 1,37
Plusvalenze – qualificate Trust opaco 136.730 13,67
Plusvalenze – non qualificate Trust opaco/trasparente 125.000 12,50
Perché un TrustPerché un Trust• Il Trust non determina una riduzione di imposte
• Il Trust è colpito dalla revocatorie fallimentari e ordinarie
• Il Trust è colpito dall’azione di riduzione in caso di lesione di legittima
• Il Trust è annullabile se fatto in frode ai creditori
• Il Trust dovrebbe essere irrevocabile e quindi comportare scelte irreversibili
• Il Trust va usato quando tutti gli altri strumenti presenti nel nostro ordinamento non possono soddisfare egualmente le stesse esigenze
• Ma allora perché fare un Trust?
• Negli esempi che vedremo si capirà le potenzialità dell’Istituto nel garantire interessi meritevoli di tutela che il nostro ordinamento non riesce a soddisfare con pari garanzie e soddisfazione
• Il Trust non determina una riduzione di imposte
• Il Trust è colpito dalla revocatorie fallimentari e ordinarie
• Il Trust è colpito dall’azione di riduzione in caso di lesione di legittima
• Il Trust è annullabile se fatto in frode ai creditori
• Il Trust dovrebbe essere irrevocabile e quindi comportare scelte irreversibili
• Il Trust va usato quando tutti gli altri strumenti presenti nel nostro ordinamento non possono soddisfare egualmente le stesse esigenze
• Ma allora perché fare un Trust?
• Negli esempi che vedremo si capirà le potenzialità dell’Istituto nel garantire interessi meritevoli di tutela che il nostro ordinamento non riesce a soddisfare con pari garanzie e soddisfazione