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1 AIGA sezione di Udine Udine 8 ottobre 2010 Introduzione al Trust e ai suoi impieghi nella pratica professionale Rag. Giuseppe Lepore Commercialista in Savona

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AIGA sezione di Udine

Udine 8 ottobre 2010

Introduzione al Trust e ai suoi impieghi nella pratica professionale

Rag. Giuseppe LeporeCommercialista in Savona

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nel momento

genetico del

trust

Rag. Giuseppe Lepore

La fiscalità direttaLa fiscalità diretta

nelle varie fasi di vita del trust:nelle varie fasi di vita del trust:

durante la vita

del trust

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

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3Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

Imposizione diretta nel momento della Imposizione diretta nel momento della

nascita del trust:nascita del trust:

Negozio istitutivo del

trust

l’uso che si è affermato anche in Italia è quello di dividere:

Negozi dispositivi

atto istitutivo atti di dotazione

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4Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Imposizione diretta nel momento della ) Imposizione diretta nel momento della

nascita del trust:nascita del trust:

In quanto atto meramente programmatico l’atto istitutivo del trust non solleva profili reddituali.

Atto istitutivo del trust:

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5Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

Atti di dotazione del trustSe il disponente non assume la qualifica di imprenditore, gli atti dispositivi non assumo rilevanza in quanto atti non onerosi. Diversa è l’ipotesi in cui il disponente sia un imprenditore e il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa. In questo caso il trasferimento può assumere rilevanza fiscale in forza delle disposizioni relative alla destinazione di beni di impresa “a finalità estranee” all’esercizio della medesima. Si potrà quindi verificare la presenza di ricavi o di plusvalenze secondo quanto disposto dagli artt. 57 e 85, 58 e 86 nuovo t.u.i.r (sul punto studio della D.R.E. dell’Emilia Romagna ora ripreso dalla Circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E)

((seguesegue) Imposizione diretta nel momento della ) Imposizione diretta nel momento della

nascita del trust:nascita del trust:

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6Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

Passando alla fase successiva, nella vita del trust occorre esaminare la tassazione dei redditi eventualmente prodotti durante la vita del trust.

Sicuramente questo è il profilo più interessante ma anche il più complesso con riferimento all’intero ciclo ideale di vita del trust

nella pratica operativa si utilizzano delletecnicalità atte ad evitare alla radice il problema

fiscale

Imposizione diretta durante la vita del trust:Imposizione diretta durante la vita del trust:

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7Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

1° tecnicalità:

non dare capacità reddituale al trust

((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del

trust:trust:

2° tecnicalità:

porre in trust solo beni che producono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

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8Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

Ma nei casi in cui questi assetti non possano essere raggiunti, sarà necessario vedere chi sia soggetto passivo di imposta dei redditi prodotti dai beni in trust

((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del

trust:trust:

Il tema, come è noto, è stato oggetto di uno specifico intervento legislativo nella finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) a seguito del quale il trust è ufficialmente entrato nel t.u.i.r.La novella di cui all’art. 73 t.u.i.r. non ha però avuto carattere innovativo. Il Legislatore, infatti, non ha fatto altro che ratificare gran parte dei risultati a cui era arrivata la migliore dottrina e la stessa prassi ministeriale. Non è mancata peraltro qualche sbavatura e passaggio non del tutto chiaro.

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9Rag. Giuseppe Lepore

IL TRATTAMENTO FISCALE DEL TRUST LE IMPOSTE DIRETTE ELA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST

Per tracciare l’esatta latitudine delle nuove norme conviene allora partire dai risultati che si erano già

ottenuti in via interpretativa e che sono stati ratificati dal legislatore.

((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del

trust:trust:

Partiamo allora dall’analizzare alcuni punti fermi in tema di soggettività passiva dei redditi prodotti dai

beni in trust prima della riforma attuata con la finanziaria 2007

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10Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

In linea teorica, la soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust non può che essere

ricercata tra coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella struttura giuridica:

((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del

trust:trust:

disponente

trusteetrust

(entificato)

beneficiari

guardiano

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11Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

riassumendo

((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del

trust:trust:

prima delle novità apportate dalla finanzia 2007, l’Amministrazione Finanziaria italiana prevedeva di

fatto tre moduli impositivi da applicare alternativamente: (i) la soggettività passiva del trust (entificato); il

c.d. trust opaco; (ii) la trasparenza fiscale del trust, nei termini sopra delineati, in presenza di un diritto pieno e incondizionato dei beneficiari a ricevere il reddito nella sua originaria e specifica conformazione; il c.d. trust trasparente; (iii) il disconoscimento degli effetti fiscali del trust quando disponente o guardiano si fossero riservati poteri tali da snaturare l’istituto;

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Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

situazione dopo la riforma(attuata con la Finanziaria 2007)

((seguesegue) Imposizione diretta durante la vita del ) Imposizione diretta durante la vita del

trust:trust:

L’impostazione vista prima viene confermata dalla riforma, che peraltro, come anticipavo, presenta

delle aree problematiche solo in parte risolte nell’ambito della prassi amministrativa

Procediamo con ordine distinguendo le due ipotesi:

trust opachi(soggetti passivi

d’imposta)

trust trasparenti

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13Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

Trust soggetti passivi d’impostaTrust soggetti passivi d’imposta

Il trust è stato ufficialmente inserito fra i soggetti passivi di imposta di cui al novellato art. 73 del t.u.i.r.

È da notare, però, che la legge non colloca i trust fra gli “altri enti” di cui al secondo comma dell’art. 73, come si era fatto in via interpretativa prima della recente novella

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14Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta) Trust soggetti passivi d’imposta

… ma li aggiunge:- agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (di cui all’art. 73.1.b del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti commerciali; - oppure li aggiunge agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (di cui all’art. 73.1.c del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti non commerciali; - oppure ancora li aggiunge alle “società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (di cui all’art. 73.1.d del t.u.i.r.), e quindi tra i soggetti non residenti.

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15Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta) Trust soggetti passivi d’imposta

La modifica penso che debba essere giudicata favorevolmente perché supera la necessità di verificare la presenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell’articolo 73 e cioè:

- la non appartenenza ad altri soggetti passivi;

- e la circostanza che il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

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16Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust

residentiresidenti

In caso di trust residente questo sarà soggetto ad imposizione sul reddito ovunque prodotto nel mondo, secondo il noto principio del world wide taxation.

Circa le modalità di calcolo di tale reddito occorrerà distinguere a seconda che il trust eserciti o meno attività commerciale.

… ne consegue che:

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17Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta ) Trust soggetti passivi d’imposta – – Trust Trust

residentiresidentiA] se il trust residente non esercita attività commerciale, come generalmente accade, sarà tassato quale ente non commerciale e quindi secondo le regole di cui all’art. 143 e seguenti del t.u.i.r. (con i redditi calcolati secondo le varie categorie) e, soprattutto, con l’applicazione dei vari regimi sostitutivi

regola particolare per i

DIVIDENDI

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Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust

residentiresidentiCome noto la legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (v. art. 3, comma 1, lett. a) della L. 7 aprile 2003, n. 80) ha previsto il “trasferimento” degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche)Tuttavia finché tale inclusione non verrà attuata, l’art. 4, comma 1, lett. q) del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344 ha previsto che gli utili percepiti dagli enti non commerciali sono imponibili nel limite del 5% del loro ammontare. Quindi ne deriva una tassazione particolarmente vantaggiosa se rapportata a quella delle persone fisiche Infatti si avrà una tassazione complessiva pari al 1,375% (il 27,5% del 5%)

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19Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust

residentiresidenti

B] se il trust residente esercita attività commerciale, (si badi bene che è cosa diversa dal fatto che il trustee sia un soggetto professionale), sarà tassato secondo le regole del reddito di impresa e perderà i regimi sostitutivi

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20Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust non ) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust non

residentiresidenti

In caso di trust non residente lo stesso sarà tassato solamente per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (artt. 151 e 23 t.u.i.r.).

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21Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

…. ritornando allo schema di partenza:

disponente

trusteetrust

(entificato)

beneficiari

guardiano

Abbiamo quindi analizzato l’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta sia il trust (entificato)

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22Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

Trust trasparentiTrust trasparenti

Quello che abbiamo appena analizzato però non è l’unico modulo impositivo applicabile ai trust, giacché il secondo comma dell’art. 73 disciplina, al terzo periodo, l’ipotesi dei trust trasparenti Prevede, infatti, l’articolo richiamato che “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari” Viene poi specificato che l’imputazione avviene “in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”

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23Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust trasparenti) Trust trasparenti

Il quadro normativo si completa con il primo comma dell’art. 44 che alla lettera g-sexies, mediante una riqualificazione forzosa, fa rientrare fra i redditi di capitale anche “i redditi imputati al beneficiario del trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residente”

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24Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

…. ritornando allo schema di partenza:

disponente

trusteetrust

(entificato)

beneficiari

guardiano

Siamo quindi nell’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta siano i beneficiari

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25Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust trasparenti) Trust trasparenti

… tornando ai trust trasparentiil punto nodale della norma riguarda cosa debba

intendersi per “beneficiari individuati”

nozione diBENEFICIARIO INDIVIDUATO

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26Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari

individuatiindividuati

Subito dopo l’approvazione della legge, anche presso il Ministero si erano diffuse delle interpretazione strampalate

Con la circolare 48/E, conforme sul punto alla migliore dottrina, si è finalmente chiarita la necessità che il “beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”

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27Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari

individuatiindividuati

La stessa circolare ha poi chiarito che “L'art. 73 dispone che i redditi siano imputati " in ogni caso " ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale”

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28Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari

individuatiindividuati

Riportando questo ragionamento al diritto dei trust i beneficiari individuati sono solo quelli che hanno un diritto “vested” e quindi i beneficiari che abbiano un diritto già certo a ricevere quel reddito

Se vi sono invece delle contingency il beneficiario ha solo una mera aspettativa che non mi pare sufficiente per delineare la presenza di un indice di capacità contributiva tale da rispettare il precetto costituzionale

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29Rag. Giuseppe Lepore

LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE

((seguesegue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari ) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari

individuatiindividuatiQuesto concetto è stato chiaramente affermato dal Ministero nella recente Risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008, nella quale si legge che: “la riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto per la tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari, sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. (…) Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario”

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•DALLA TEORIA ALLA PRATICA•DALLA TEORIA ALLA PRATICA

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• Il percorso dell’operatore dovrà quindi essere il seguente:

•1) determinazione del reddito del trust

•2) indicazione da parte del trustee

a) della parte di reddito attribuita al trust

(trust opaco)

b) della parte di reddito imputata ai beneficiari

(trust trasparente)

• Il percorso dell’operatore dovrà quindi essere il seguente:

•1) determinazione del reddito del trust

•2) indicazione da parte del trustee

a) della parte di reddito attribuita al trust

(trust opaco)

b) della parte di reddito imputata ai beneficiari

(trust trasparente)

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•Esaminiamo caratteristiche

•Trust opaco

•Trust trasparente

•Esaminiamo caratteristiche

•Trust opaco

•Trust trasparente

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•Trust trasparente

•1) il trust residente imputa per trasparenza i redditi

•A) ai beneficiari residenti

•Trust trasparente

•1) il trust residente imputa per trasparenza i redditi

•A) ai beneficiari residenti

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•B) ai beneficiari non residenti

• (tale reddito viene tassato in Italia in quanto prodotto in Italia ( ai sensi dell’art. 23 c.1 lett b) è un reddito da capitale corrisposto da soggetto residente

•B) ai beneficiari non residenti

• (tale reddito viene tassato in Italia in quanto prodotto in Italia ( ai sensi dell’art. 23 c.1 lett b) è un reddito da capitale corrisposto da soggetto residente

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•2) il trust non residente

•È soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza detti redditi

•Ai soli beneficiari residenti

•2) il trust non residente

•È soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza detti redditi

•Ai soli beneficiari residenti

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•DEROGA

• I REDDITI DEVONO ESSERE IMPUTATI AI BENEFICIARI ANCORCHE’ ESSI SIANO STATI PERCEPITI

•MA I REDDITI DI CAPITALE HANNO SEMPRE UTILIZZATO IL PRINCIPIO DI CASSA

•MA PER I TRUST VALE PRINCIPIO DI COMPETENZA

•DEROGA

• I REDDITI DEVONO ESSERE IMPUTATI AI BENEFICIARI ANCORCHE’ ESSI SIANO STATI PERCEPITI

•MA I REDDITI DI CAPITALE HANNO SEMPRE UTILIZZATO IL PRINCIPIO DI CASSA

•MA PER I TRUST VALE PRINCIPIO DI COMPETENZA

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•BENEFICIARI INDIVIDUATI: CHI SONO

•Per la Circolare 48/E è

• IL SOGGETTO CHE ESPRIME RISPETTO A QUEL REDDITO UNA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA ATTUALE

•BENEFICIARI INDIVIDUATI: CHI SONO

•Per la Circolare 48/E è

• IL SOGGETTO CHE ESPRIME RISPETTO A QUEL REDDITO UNA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA ATTUALE

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•E’ importante quindi che il beneficiario risulti non solo

•A) individuato ma anche

•B) titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quel reddito

•E’ importante quindi che il beneficiario risulti non solo

•A) individuato ma anche

•B) titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quel reddito

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•Da ciò discende che non si ha trasparenza

•1) trust di accumulo

•2) trust discrezionali

•Da ciò discende che non si ha trasparenza

•1) trust di accumulo

•2) trust discrezionali

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•Trust opaco

•1) residente: tassato per i redditi ovunque prodotti secondo principio world wide income

•2) non residente: tassato solo in base ai redditi prodotti in Italia

•Trust opaco

•1) residente: tassato per i redditi ovunque prodotti secondo principio world wide income

•2) non residente: tassato solo in base ai redditi prodotti in Italia

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IL BILANCIO IL RENDICONTO E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OBIETTIVI DIVERSIDESTINATARI DIVERSI

METODOLOGIE DIVERSEELEMENTI DIVERSI

IL BILANCIO IL RENDICONTO E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OBIETTIVI DIVERSIDESTINATARI DIVERSI

METODOLOGIE DIVERSEELEMENTI DIVERSI

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FrontespizioFrontespizio

• Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

• 1 - per il Trust opaco; • 2 - per il Trust trasparente; • 3 - per il Trust misto.• Ciò permetterà al Ministero di conoscere, anche se non ha mai

visto l’atto istitutivo il percorso dei redditi, dalla loro fonte di origine all’estuario.

• Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.

• 54 Trust residenti• 44 trust non residenti

• Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

• 1 - per il Trust opaco; • 2 - per il Trust trasparente; • 3 - per il Trust misto.• Ciò permetterà al Ministero di conoscere, anche se non ha mai

visto l’atto istitutivo il percorso dei redditi, dalla loro fonte di origine all’estuario.

• Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.

• 54 Trust residenti• 44 trust non residenti

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Firma della dichiarazioneFirma della dichiarazione• Il trustee deve ricordarsi che deve apporre

tre firme

•1° firma per ricevuta del conferimento dell’incarico al professionista abilitato che rilascerà attestazione dell’impegno a trasmettere

•2° firma sulla dichiarazione cartacea

•3° firma di aver ricevuto la ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica

• Il trustee deve ricordarsi che deve apporre tre firme

•1° firma per ricevuta del conferimento dell’incarico al professionista abilitato che rilascerà attestazione dell’impegno a trasmettere

•2° firma sulla dichiarazione cartacea

•3° firma di aver ricevuto la ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica

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Un caso pratico di compilazione

Un caso pratico di compilazione

•Atto di trust che preveda

•a) che i redditi vadano tutti a un beneficiario

•b) che i redditi derivino da:

•1) locazione di immobile a euro 10.000 annue

•Avente r.c. euro 1.432,00

•Atto di trust che preveda

•a) che i redditi vadano tutti a un beneficiario

•b) che i redditi derivino da:

•1) locazione di immobile a euro 10.000 annue

•Avente r.c. euro 1.432,00

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Spese sostenute per immobile

Spese sostenute per immobile

•Manutenzioni ordinarie 2.500

•Manutenzioni straordinarie 1.200

• Ici 750,00

•Manutenzioni ordinarie 2.500

•Manutenzioni straordinarie 1.200

• Ici 750,00

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Determinazione del reddito del trust

Determinazione del reddito del trust

Che soggetto è?

Ente non commerciale residente

il reddito complessivo è determinato sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali: redditi fondiari, di capitale, redditi di impresa e redditi diversi ( vedi Circ 13/3/2006 n° 10 paragrafo 14.2).

Che soggetto è?

Ente non commerciale residente

il reddito complessivo è determinato sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali: redditi fondiari, di capitale, redditi di impresa e redditi diversi ( vedi Circ 13/3/2006 n° 10 paragrafo 14.2).

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Redditi da locazioneRedditi da locazione• si applica art.144 comma 1

• che dispone l’applicazione dell’art.90 comma 1 ultimo periodo

• si applica art.144 comma 1

• che dispone l’applicazione dell’art.90 comma 1 ultimo periodo

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Art. 90 comma 1 TuirArt. 90 comma 1 Tuirconcorre alla formazione del reddito imponibile

il maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione ridotto delle sole spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380

concorre alla formazione del reddito imponibile

il maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione ridotto delle sole spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380

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Art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380

Art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380

•SI riferisce alle manutenzioni ordinarie.

• A condizione che:

•a) siano effettivamente rimaste a carico dell’ente non commerciale

•b) fino ad un massimo del 15% del canone medesimo

•SI riferisce alle manutenzioni ordinarie.

• A condizione che:

•a) siano effettivamente rimaste a carico dell’ente non commerciale

•b) fino ad un massimo del 15% del canone medesimo

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•Nel nostro caso poichè le spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00 eccedono il 15% del valore del canone di locazione esso verrà diminuito di euro 1.500,00 determinando un valore di 8.500,00 superiore al valore della rendita rivalutata del 5%

•Nel nostro caso poichè le spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00 eccedono il 15% del valore del canone di locazione esso verrà diminuito di euro 1.500,00 determinando un valore di 8.500,00 superiore al valore della rendita rivalutata del 5%

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• Il trust compilerà il modello Unico 760 enti non commerciali e compilerà il quadro B per il reddito da fabbricati che darà luogo all’abbattimento del 15 per cento, determinando un reddito netto imputabile al beneficiario di euro 8.500 che andrà evidenziato nel quadro di nuova istituzione PN.

• Il trust compilerà il modello Unico 760 enti non commerciali e compilerà il quadro B per il reddito da fabbricati che darà luogo all’abbattimento del 15 per cento, determinando un reddito netto imputabile al beneficiario di euro 8.500 che andrà evidenziato nel quadro di nuova istituzione PN.

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Società Beni Immobili Denaro e Titoli

PATRIMONIO

MoglieFiglio 1

Interessato all’ attività

di impresa

FigliaNon interessata all’attività

di impresa

FigliaMinorenne naturale

non riconosciuta

TizioSocio di maggioranza s.p.a.

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Obiettivi di TizioObiettivi di Tizio

•Mantenere la proprietà della società all’interno della famiglia legittima e assicurarne la continuazione e lo sviluppo futuro.

•Designare Figlio 1 come suo successore alla guida della società.

•Rispettare solo i diritti degli eredi legittimi

escludendo la figlia naturale non riconosciuta.

•Mantenere la proprietà della società all’interno della famiglia legittima e assicurarne la continuazione e lo sviluppo futuro.

•Designare Figlio 1 come suo successore alla guida della società.

•Rispettare solo i diritti degli eredi legittimi

escludendo la figlia naturale non riconosciuta.

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Soluzione tradizionaleSoluzione tradizionale• TIZIO DISPONE PER TESTAMENTO RISPETTANDO LE QUOTE DI

LEGITTIMA ATTRIBUENDO:

• Al Figlio le quote della Società.

• Alla Figlia e alla Moglie i beni immobili.

• ASPETTI CRITICI

• Figlia naturale raggiunta la maggior età ottiene in sede giudiziale dopo la morte di Tizio il riconoscimento della paternità.

• Disposizioni testamentarie suscettibili di riduzione con conseguente comunione ereditaria su tutti i beni, ivi compresa la

società.

• TIZIO DISPONE PER TESTAMENTO RISPETTANDO LE QUOTE DI LEGITTIMA ATTRIBUENDO:

• Al Figlio le quote della Società.

• Alla Figlia e alla Moglie i beni immobili.

• ASPETTI CRITICI

• Figlia naturale raggiunta la maggior età ottiene in sede giudiziale dopo la morte di Tizio il riconoscimento della paternità.

• Disposizioni testamentarie suscettibili di riduzione con conseguente comunione ereditaria su tutti i beni, ivi compresa la

società.

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Soluzioni alternativeSoluzioni

alternative•Trust•Trust

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• Modalità di realizzo:

• Disponente:Tizio.

• Fondo in trust: azioni spa , nuda proprietà beni immobili (usufrutto / diritto abitazione a Tizio e Moglie; usufrutto a Figlia), denaro e titoli

• Trustee: soggetto terzo con poteri discrezionali.

• Guardiano: Tizio > potere nomina amministratore spa (Figlio) e nomina nuovi trustees.

• Beneficiari: attuali e potenziali del reddito del fondo in trust / beneficiari finali dei beni del fondo in trust.

• Durata: il compimento del decimo anno dalla morte di Tizio.

• Modalità di realizzo:

• Disponente:Tizio.

• Fondo in trust: azioni spa , nuda proprietà beni immobili (usufrutto / diritto abitazione a Tizio e Moglie; usufrutto a Figlia), denaro e titoli

• Trustee: soggetto terzo con poteri discrezionali.

• Guardiano: Tizio > potere nomina amministratore spa (Figlio) e nomina nuovi trustees.

• Beneficiari: attuali e potenziali del reddito del fondo in trust / beneficiari finali dei beni del fondo in trust.

• Durata: il compimento del decimo anno dalla morte di Tizio.

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Vantaggi: Preserva patrimonio nel tempo evitandone il frazionamento.

Tizio può verificare a priori la bontà della propria scelta ed eventualmente modificarla.

Assicura la continuità aziendale nel passaggio generazionale rendendo

possibile un equilibrio tra azionariato e management e

prevenendo eventuale disaccordo su strategie e decisioni.

Consente flessibilità e variabilità delle posizioni beneficiarie.

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Trust: aspetti fiscali Trust: aspetti fiscali

•IMPOSTE INDIRETTE (DONAZIONE, IPOTECARIE E CATASTALI)

La istituzione del Trust con il trasferimento al Trustee di azioni e nuda proprietà di immobili è soggetta a imposta di donazione:

• Se i beneficiari del Trust sono individuati (trust trasparente): si applica l’aliquota propria del beneficiario in rapporto al grado di parentela con il disponente pari al 4% con franchigia di 1 MLN di Euro per ciascuno dei legittimari ,moglie e figli;

• Se i beneficiari non sono individuati (Trust opaco) - ad esempio l’individuazione è rimessa successivamente al trustee - si applica l’aliquota dell’8%.

In entrambi i casi:

• Per gli immobili conferiti in Trust, sono dovute l’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).

• Il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali non sconta imposta di donazione (già assolta al momento della istituzione del trust).

•IMPOSTE INDIRETTE (DONAZIONE, IPOTECARIE E CATASTALI)

La istituzione del Trust con il trasferimento al Trustee di azioni e nuda proprietà di immobili è soggetta a imposta di donazione:

• Se i beneficiari del Trust sono individuati (trust trasparente): si applica l’aliquota propria del beneficiario in rapporto al grado di parentela con il disponente pari al 4% con franchigia di 1 MLN di Euro per ciascuno dei legittimari ,moglie e figli;

• Se i beneficiari non sono individuati (Trust opaco) - ad esempio l’individuazione è rimessa successivamente al trustee - si applica l’aliquota dell’8%.

In entrambi i casi:

• Per gli immobili conferiti in Trust, sono dovute l’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).

• Il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali non sconta imposta di donazione (già assolta al momento della istituzione del trust).

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Trust: aspetti fiscali Trust: aspetti fiscali

•IMPOSTE DIRETTE

•Nel nostro Caso il trust non ha redditi derivanti da partecipazione e da immobili in quanto nudo proprietario.

•Sugli altri redditi, in generale

• Trust trasparente (beneficiari individuati): i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di beneficio attribuita o, in mancanza individuazione, in parti uguali e costituiscono per i beneficiari medesimi redditi di capitale tassati con le aliquote personali.

• Trust opaco (beneficiari non individuati): il trust è soggetto ad IRES con aliquota del 27,50% (e IRAP 3,9%) per i redditi conseguiti. La successiva distribuzione degli utili conseguiti dal trust è soggetta alla disciplina dei dividendi. Se i percettori sono pf non imprenditori si ha la tassazione sostitutiva del 12,50% (non qualificate) o concorso al reddito complessivo per il 49% dell’ammontare percepito (qualificate).

•IMPOSTE DIRETTE

•Nel nostro Caso il trust non ha redditi derivanti da partecipazione e da immobili in quanto nudo proprietario.

•Sugli altri redditi, in generale

• Trust trasparente (beneficiari individuati): i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di beneficio attribuita o, in mancanza individuazione, in parti uguali e costituiscono per i beneficiari medesimi redditi di capitale tassati con le aliquote personali.

• Trust opaco (beneficiari non individuati): il trust è soggetto ad IRES con aliquota del 27,50% (e IRAP 3,9%) per i redditi conseguiti. La successiva distribuzione degli utili conseguiti dal trust è soggetta alla disciplina dei dividendi. Se i percettori sono pf non imprenditori si ha la tassazione sostitutiva del 12,50% (non qualificate) o concorso al reddito complessivo per il 49% dell’ammontare percepito (qualificate).

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I Trust nell’ambito societario

I Trust nell’ambito societario

Trust e Holding: sistemi a confronto ed efficienza fiscale

Trust e Holding: sistemi a confronto ed efficienza fiscale

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Trust / Holding a capo di Gruppi societari

Trust / Holding a capo di Gruppi societari

•Simulazione carico fiscale complessivo su

•Distribuzione di dividendi

•Plusvalenze da capital-gain

•Simulazione carico fiscale complessivo su

•Distribuzione di dividendi

•Plusvalenze da capital-gain

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TrustTrust

              HoldingHolding

           B

Trust

Soc.3Soc.2Soc.1

Holding

Soc.2Soc.1 Soc.3

B B SS S

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Presupposti Trust residenteHolding residenteTrust ente non commercialeAliquota Irpef: 43% Requisiti PEXSoci persone fisicheBeneficiari persone fisiche

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Modalità di tassazione degli enti non commerciali

Previsto passaggio degli Enti non Commerciali

dal regime Ires al regime Ire

(riforma del sistema fiscale statale, art.3, comma 1, lett.a), legge 7.4.2003 n.80)

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Modalità di tassazione degli enti non commerciali

Regime transitorio:

Imponibilità dei dividendi limitata al 5% del loro ammontare

(D.Lgs. 12 Dicembre 2003, n.344, art.4, coma 1, lett.q)

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Dividendi Holding – Soci qualificati

Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000

Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000

Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750

Dividendo distribuito da Holding

(1.000.000 – 13.750) 986.250

Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%) 490.363

Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%) 210.856

Totale imposte Holding + Soci 224.606

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Dividendi Holding – Soci non qualificati

Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000

Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000

Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750

Dividendo distribuito da Holding

(1.000.000 – 13.750) 986.250

Imponibile Irpef Soci 986.250

Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%) 123.281

Totale imposte Holding + Soci 137.031

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Dividendi Trust opaco

Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000

Imponibile Trust (1.000.000 x 5%) 50.000

Imposta Ires Trust (50.000 x 27,5%) 13.750

Erogazione ai Beneficiari

(1.000.000 – 13.750) 986.250

Imponibile Irpef Beneficiari 0

Imposta Beneficiari 0

Totale imposte Trust + Beneficiari 13.750

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Dividendi Trust trasparente

Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000

Imponibile Trust (1.000.000 x 5%) 50.000

Imposta Ires Trust 0

Erogazione ai Beneficiari 1.000.000

Imponibile Irpef Beneficiari 50.000

Imposta Beneficiari (50.000 x 43%) 21.500

Totale imposte Trust + Beneficiari 21.500

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Dividendi Carico fiscale complessivo - raffronto

Holding – Soci qualificati 224.606

Holding – Soci non qualificati 137.031

Trust trasparente 21.500

Trust opaco 13.750

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Plusvalenze da capital-gain Holding – Soci qualificati

Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000

Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000

Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750

Dividendo distribuito da Holding

(1.000.000 – 13.750) 986.250

Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%) 490.363

Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%) 210.856

Totale imposte Holding + Soci 224.606

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Plusvalenze da capital-gain Holding – Soci non qualificati

Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000

Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000

Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750

Dividendo distribuito da Holding

(1.000.000 – 13.750) 986.250

Imponibile Irpef Soci 986.250

Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%) 123.281

Totale imposte Holding + Soci 137.031

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Plusvalenze da capital-gain Trust opaco

Qualificata Non qualificata

Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000 1.000.000

Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%) 497.200

Imponibile Imposta Sostitutiva Trust 1.000,000

Imposta Ires Trust (497.200 x 27,5%) 136.730

Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%) 125.000

Erogazione ai Beneficiari 863.270 875.000

Imponibile Irpef Beneficiari 0 0

Imposta Beneficiari 0 0

Totale imposte Trust + Beneficiari 136.730 125.000

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Plusvalenze da capital-gain Trust trasparente

Qualificata Non qualificata

Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000 1.000.000

Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%) 497.200

Imponibile Imposta Sostitutiva Trust 1.000,000

Imposta Ires Trust 0

Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%) 125.000

Erogazione ai Beneficiari 1.000.000 875.000

Imponibile Irpef Beneficiari 497.200 0

Imposta Beneficiari (497.200 x 43%) 213.796 0

Totale imposte Trust + Beneficiari 213.796 125.000

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Plusvalenze da capital-gain Carico fiscale complessivo - raffronto

Qualificata Non qualificata

Holding 224.606 137.031

Trust trasparente 213.796 125.000

Trust opaco 136.730 125.000

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Dividendi e Plusvalenze da capital-gain Riepilogo situazioni di massima efficienza

Reddito Situazione Imposta tot. %

Dividendi - qualificati Trust opaco 13.750 1,37

Dividendi – non qualificati Trust opaco 13.750 1,37

Plusvalenze – qualificate Trust opaco 136.730 13,67

Plusvalenze – non qualificate Trust opaco/trasparente 125.000 12,50

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Perché un TrustPerché un Trust• Il Trust non determina una riduzione di imposte

• Il Trust è colpito dalla revocatorie fallimentari e ordinarie

• Il Trust è colpito dall’azione di riduzione in caso di lesione di legittima

• Il Trust è annullabile se fatto in frode ai creditori

• Il Trust dovrebbe essere irrevocabile e quindi comportare scelte irreversibili

• Il Trust va usato quando tutti gli altri strumenti presenti nel nostro ordinamento non possono soddisfare egualmente le stesse esigenze

• Ma allora perché fare un Trust?

• Negli esempi che vedremo si capirà le potenzialità dell’Istituto nel garantire interessi meritevoli di tutela che il nostro ordinamento non riesce a soddisfare con pari garanzie e soddisfazione

• Il Trust non determina una riduzione di imposte

• Il Trust è colpito dalla revocatorie fallimentari e ordinarie

• Il Trust è colpito dall’azione di riduzione in caso di lesione di legittima

• Il Trust è annullabile se fatto in frode ai creditori

• Il Trust dovrebbe essere irrevocabile e quindi comportare scelte irreversibili

• Il Trust va usato quando tutti gli altri strumenti presenti nel nostro ordinamento non possono soddisfare egualmente le stesse esigenze

• Ma allora perché fare un Trust?

• Negli esempi che vedremo si capirà le potenzialità dell’Istituto nel garantire interessi meritevoli di tutela che il nostro ordinamento non riesce a soddisfare con pari garanzie e soddisfazione