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Dottore Commercialista Revisore Contabile Mediatore Civile
Dott. Rizzi Mauro
Via Cefalonia 70 -25124 Brescia -
Telefono 030/222125 - Telefax 030/2385658 E-MAIL [email protected]
C.F. RZZ MRA 60P21 B157P P.IVA 03088810985
Ai sig.ri Clienti
Circolare n. 03/2017
Brescia, 06/03/2017
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI/COMMERCIANTI E ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA
Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017 l’Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità
in vigore dal 1° gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti e per gli
iscritti alla gestione separata.
Artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano
annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino
a raggiungere il 24%.
Applicando tali indicazioni risulta che per il 2017 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono
pari al 23,55%.
Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,55% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali
a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Vige la riduzione del 3%
rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione
contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere
in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato
che per l'anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872
euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324 euro per gli altri.
Il contributo minimale per il 2017 risulta essere:
Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
3.668,99 (3.661,55 IVS +
7,44 maternità)
3.682,99 (3.675,55 IVS +
7,44 maternità
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.202,55 (3.195,11 IVS +
7,44 maternità)
3.216,55 (3.209,11 IVS +
7,44 maternità)
Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota
eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente ripartizione:
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scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00 23,55 % 23,64 %
da 46.123,00 24,55 %* 24,64 %*
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 20,55 % 20,64 %
da 46.123,00 21,55 %* 21,64 %* Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più
di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 e degli acconti per il
periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte
derivanti dal modello Unico:
l’eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono
essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30
novembre 2017;
i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati
alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.
Gestione separata Inps
L’articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori
autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo
0,72%). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota
contributiva è confermata al 24%.
Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:
2016 2017
Non pensionato o non iscritto ad altra gestione
pensionistica
Titolare di partita Iva 27,72% 25,72%
Non titolare di partita Iva 31,72% 32,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica 24% 24%
Il massimale di reddito per l’anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a
100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli
iscritti è pari a 15.548 euro.
Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24:
Professionisti
con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del
saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico, ed è
a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per
il 4% nei confronti dei clienti)
Collaboratori dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del
compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore
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2) LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha reso disponibile la versione definitiva
della Certificazione Unica 2017, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di
imposta, relativamente al 2016, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.
La CU 2017 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali
non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta
all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
Si ricorda che vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta
d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e i
compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, D.L.
98/2011.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione
Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In
particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli
infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R.
1124/1965.
La CU 2017 si articola in due diverse certificazioni:
il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.
Si pone l’attenzione sulla modifica dei termini relativi alla consegna della CU 2017 ai percettori che
rispetto allo scorso anno è stata posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo.
Si ricorda che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato.
La CU 2017, inoltre, come già per la CU 2016, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell’articolo unico
della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-quinquies dell’articolo 4,
D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano
contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, anche per il 2017, solo dal frontespizio e dai
prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.
Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2017 devono essere espressi in unità di euro, con
arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Composizione della certificazione
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Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all’Agenzia è composto dai seguenti quadri:
• Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto,
ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e
all’impegno alla presentazione telematica.
• Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni
riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia
delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non
hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di
redditi di lavoro dipendente.
• Certificazione Unica 2017, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le
certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico
inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e
assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al
dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Le principali novità 2017
Nel nuovo modello certificazione unica 2017, inserite 3 nuove sezioni.
Premi di risultato Si tratta di una nuova sezione inserita al fine di poter dichiarare le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività sul quale è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10%.
Regime speciale ex D.Lgs. 147/2015
Si tratta di nuovi campi creati al fine di dichiarare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di
persone che ivi hanno trasferito la propria residenza, c.d. “impatriati”, in questi casi, infatti, tali redditi sono
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tassati nella misura massima del 70% del loro ammontare, gli importi esenti andranno indicati nella
sezione Altri dati.
In particolare occorrerà compilare il punto 468 riportando il codice 5 che identifica le somme corrisposte
che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, 30% dell’ammontare erogato, relative ai
compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015;
Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, effettuati dal datore di lavoro.
In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri individuati dalle istruzioni
ministeriali effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell’articolo
51, comma 2, lettera f-bis) e f-ter), Tuir.
3) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017
Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale
conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) ed anticipo per l’anno in corso (rata).
Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail anche le retribuzioni
effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione
delle retribuzioni).
Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:
Versamento premio Inail 16 febbraio
Presentazione modello 1031 28 febbraio
Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.
Il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali
entro il 16 febbraio 2017 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e
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novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base
ad un tasso annuo comunicato dall’Inail.
Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al
tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail.
Novità
Si ricorda che a decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del
premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende”
appositamente realizzata in www.inail.it – servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire tali
comunicazioni in formato pdf.
Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche
agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:
Riduzione dell’11,50%
per le imprese edili
Si applica alla sola regolazione 2016 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di
lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci
lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail,
Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti
Riduzione per il settore
della pesca
Si applica alla regolazione 2016 (nella misura del 50,30%) e alla rata 2017 (nella misura
del 48,70%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne
e lagunari
Inserimento dei disabili L’incentivo non è più in vigore, si è applicato per l’ultima volta alla regolazione 2015 in
quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni
Sostegno alla
maternità/paternità
Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in
astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo
parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella
misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l’azienda sia in possesso dei
requisiti per il rilascio del Durc
Cooperative e loro
consorzi operanti in
territori montani
Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole
svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%)
Imprese artigiane
La riduzione è fissata nella misura del 7,61% e si applica alla sola regolazione 2016.
Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano registrato infortuni nel biennio
2014-2015 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta
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4) NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 231243 datato 27 dicembre 2016, ha approvato il nuovo
modello da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di successione; oltre al modello sono state
approvate anche le relative istruzioni, oltre alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari
entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso
del contribuente. Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea
retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni
immobili o diritti reali immobiliari.
Il nuovo modello si presenta più articolato rispetto al precedente:
esso consente di operare, contestualmente alla dichiarazione di successione, le volture catastali
relative agli immobili interessati;
inoltre, esso consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di
specifici quadri del modello.
Si ricorda che il nuovo modello per la dichiarazione di successione è utilizzabile
dal 23 gennaio 2017;
per tutte le successioni aperte dal 3 ottobre 2006.
Si ricorda che coloro che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni
immobili non devono presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici
dell’Agenzia delle entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al
Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Presentazione telematica
La novità più significativa è comunque il canale di presentazione della dichiarazione di successione, che
avverrà in via telematica e non più cartacea.
Con un comunicato stampa del 23 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che il software di
compilazione denominato “SuccessioniOnLine” è disponibile sul sito dell'Agenzia: occorrerà compilare un
file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti
richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell'Agenzia.
Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.
Il nuovo modello può essere infatti presentato per via telematica all'Agenzia delle entrate secondo due vie:
l’invio può avvenire direttamente da parte del contribuente che sia abilitato all'uso dei servizi
telematici;
in alternativa, detto invio può avvenire tramite i soggetti incaricati (intermediari);
ovvero ancora, il modello può essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competente, ove si provvederà all'inoltro telematico.
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Come segnalato nel comunicato stampa del 23 gennaio 2017, il software ministeriale calcola
automaticamente le somme, da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali; tali
somme possono essere pagate con addebito sul conto corrente.
Al contrario, le imposte sulle successioni e donazioni sono liquidate in un secondo momento dall'Agenzia
delle entrate (somme eventualmente rateizzabili).
I contribuenti residenti all’estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia, possono
inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti
con certezza la data di spedizione all’ufficio territorialmente competente.
Grazie al passaggio al canale telematico si ottengono due vantaggi:
gli uffici territoriali dell'Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate
telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso
qualsiasi ufficio dell'Agenzia;
la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in
quello di coeredi e chiamati. Questo permette di visionare più agevolmente il contenuto.
La struttura del nuovo modello
Il nuovo modello è costituito da numerose sezioni:
frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari e ad altri soggetti;
quadri EB ed EC, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
quadro ED, con le passività;
quadro EE, riepilogativo dell’asse ereditario al netto delle passività;
quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
quadro EG, con l’elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in
catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
quadri EL ed EM, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari
iscritti nel sistema tavolare;
quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
quadro ER, con le rendite e i crediti;
quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.
Regime transitorio
L’anno 2017 costituisce un periodo “ponte” nel quale le due forme di presentazione coesisteranno.
Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all'utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a
presentare presso l'ufficio competente dell'Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio
modello in formato cartaceo, il cosiddetto “modello 4”, approvato con il D.M. 10 gennaio 1992. Questo va
presentato all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).
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Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l'unica percorribile.
Occorre comunque ricorda che si dovrà comunque utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima
del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
5) DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: PRIMA SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2017 PER L’INVIO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2016 PER IL RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE
DELLE PARTI COMUNI
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il 27 gennaio 2017 cinque provvedimenti volti ad aggiornare le
specifiche tecniche di precedenti provvedimenti per i quali era già previsto l’obbligo di comunicazione e due
provvedimenti (n. 19949 e n. 19969) volti a circoscrivere i nuovi obblighi introdotti dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 per l’invio telematico dei dati relativi:
alle spese sostenute nel 2016 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché le spese
sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti
comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili);
ai rimborsi erogati nel 2016 delle spese universitarie da parte di soggetti diversi dalle università statali
e non statali e diversi dai sostituti di imposta (le università e i sostituti di imposta comunicano già tali
dati).
Nella presente Informativa si approfondisce l’obbligo di invio entro il 28 febbraio 2017 delle spese
sostenute nel 2016 dai condomini.
I dati da spedire all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata
A partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il modello Unico PF e il
modello 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe
tributaria da parte dei soggetti obbligati tramite il Sistema Tessera Sanitaria e tramite il servizio
Entratel/Fisconline (anche per il tramite degli intermediari abilitati delegati alla presentazione dei dati).
Le scadenze previste per l’invio dei dati sono quella del 31 gennaio dell’anno successivo per l’invio delle
spese al Sistema Tessera Sanitaria e quella del 28 febbraio dell’anno successivo per l’invio dei dati
all’Agenzia delle entrate (tramite Entratel/Fisconline).
Con Provvedimento n.17731 del 25 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha prorogato dal 31 gennaio 2017 al 9 febbraio 2017 la scadenza prevista
per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria riferite all’anno 2016.
I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati entro il 28 febbraio 2017 all’Agenzia delle entrate per la
dichiarazione precompilata sono stati identificati da vari provvedimenti:
le imprese assicuratrici per i dati sui contratti e i premi;
le forme pensionistiche complementari per i contributi versati;
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i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri per le spese funebri;
le università statali e non statali per le spese universitarie;
i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
i soggetti che rimborsano le spese sanitarie;
gli enti previdenziali per i contributi previdenziali;
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari per gli interessi passivi;
gli amministratori di condominio per le spese detraibili su parti comuni;
le banche e le poste per i bonifici relativi a spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione
energetica.
L’invio delle spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica delle parti comuni
condominiali
Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2016 (che ha introdotto l’obbligo) e il
successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 stabiliscono che gli
amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento devono comunicare
telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo le quote di detrazione per le spese condominiali
di recupero edilizio, risparmio energetico ed acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti
comuni del condominio.
I dati da spedire sono desumibili dalle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle entrate e,
precisamente:
la tipologia di intervento a seconda che si tratti di intervento che fruisce della detrazione Irpef del 50%
per il recupero edilizio o per l’arredo dell’immobile ristrutturato, della detrazione Irpef/Ires del 65% per
la riqualificazione energetica (sono previste 10 tipologie di interventi diversi);
se l’intervento ha avuto inizio nel 2016 o in anni precedenti;
l’ammontare complessivo dei bonifici effettuati nel 2016;
l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 con modalità di pagamento diversa dal
bonifico;
le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare;
i dati catastali delle unità immobiliari;
la tipologia del soggetto al quale è attribuita la spesa.
Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese
sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono
locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre il file telematico.
Con riferimento a ciascun intervento effettuato dal condominio, il software per la compilazione dei dati
effettua un controllo incrociato tra l’importo complessivo dell’intervento e la somma degli importi di spesa
attribuiti ad ogni singolo soggetto (vedasi faq sito Agenzia delle entrate).
L’adempimento telematico non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore generalmente
rilascia ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nel 2016 suddivisa per i millesimi riferibili a
ciascuno di essi.
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6) RUOLI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 DELLE CARTELLE ROTTAMABILI NON ANCORA NOTIFICATE
L’articolo 6, D.L. 193/2016 prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell’estinzione del
debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
L’istanza va presentata all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modulo DA1 e la
rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure al più in 5
rate (in un arco temporale di 15 mesi).
La comunicazione dei ruoli del 2016 non ancora notificati entro il 28 febbraio 2017
Siccome per aderire alla rottamazione del ruolo non rileva la data di notifica della cartella ma la data di
affidamento del ruolo all’agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017 l’agente della riscossione
informerà i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora notificati.
Anche per questi ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di
addebito) il termine inderogabile per fruire della rottamazione coincide con il 31 marzo 2017,
data entro la quale bisognerà protocollare il modulo DA1 “Dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata” agli sportelli territorialmente competente oppure inviando il modulo DA1
tramite pec utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati.
Entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo della somma
dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mora) e la scadenza
delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. Nel caso di richiesta di pagamento rateale è
presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale dell’importo dovuto alle relative scadenze di
pagamento.
Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo o del
piano del consumatore, come previsto dall’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 193/2016 è necessario
utilizzare il modulo DA2 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle
proposte di accordo o di piano del consumatore, anziché il modello DA1”.
7) LE REGOLE DEL MODELLO INTRA VENDITE
A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, viene
soppresso l’obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di
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Dott. Rizzi Mauro
beni che di servizi. E ciò in virtù della soppressione della disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo
50, D.L. 331/1993.
Permangono tuttavia ancora dei dubbi, che potranno essere fugati solo da un chiarimento ufficiale, in
relazione all’obbligo di comunicare i dati per le finalità statistiche previsti dal successivo comma 6-ter del
citato articolo 50.
Come osservato dall’agenzia delle dogane con la nota 244 del 10 gennaio 2017 la soppressione ha
interessato le operazioni 2017 e, pertanto, nessun esonero è stato previsto in relazione ai modelli INTRA
acquisti che dovevano essere presentati lo scorso 25 gennaio 2017 in relazione alle operazioni dell’ultimo
mese o trimestre dell’anno 2016.
Nessuna modifica, inoltre, ha riguardato gli obblighi connessi alla compilazione del modello INTRA-12
riguardante gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali, posto che gli stessi risultano disciplinati
dall’articolo 49, D.L. 331/1993, non toccato dalle recenti novità legislative.
Con riferimento quindi alle operazioni registrate nell’anno 2017 da imprese e professionisti permangono
unicamente gli obblighi di comunicazione in relazione alle operazioni attive.
Vediamo quindi di riepilogare modalità e termini di presentazione di tale modello, oltre a mettere in
evidenza i chiarimenti forniti dai richiamati documenti di prassi.
Termini e modalità di presentazione
Il modello INTRA vendite va di regola presentato con periodicità mensile, salvo la possibilità di accedere
alla presentazione trimestrale per coloro che presentano operazioni di ammontare non rilevante.
Si ricorda, inoltre, che dal 2010 le introdotte regole di territorialità in tema di prestazioni di servizi hanno
reso necessaria l’estensione dell’obbligo Intrastat anche con riferimento alle prestazioni e non più solo con
riferimento alle operazioni riguardanti i beni.
In particolare, il modello INTRA vendite va presentato con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che
hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000
euro.
Mutuando i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, adattandoli opportunamente alle recenti modifiche
intervenute che hanno determinato la soppressione del modello Intra acquisti, è possibile precisare che:
il superamento della soglia di 50.000 euro deve essere accertato distintamente per l’elenco delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese;
all’interno del modello Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese)
generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha
effettuato cessioni di beni per 35.000 euro e prestazioni di servizi per 25.000 euro;
in caso però di superamento della soglia di 50.000 per una singola categoria di operazioni (cessioni o
prestazioni rese) scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero modello INTRA vendite, non
potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un
soggetto che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 60.000 euro e ha effettuato servizi
per 10.000 euro diviene mensile per la presentazione del modello INTRA vendite;
Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000 euro:
il modello INTRA vendite deve essere presentato con periodicità mensile, a partire dal mese
successivo a quello in cui tale soglia è superata;
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per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare il relativo elenco, appositamente
contrassegnati.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
in caso di superamento della soglia, l’obbligo di presentazione mensile del modello decorre in
relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
il modello relativo ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla
presentazione del primo modello mensile.
Inizio attività
L’Agenzia delle entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l’attività presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di
50.000 euro.
Le semplificazioni del D.Lgs. 175/2014
Con l’articolo 23, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) – in recepimento dei dettami imposti dalla
direttiva comunitaria - viene modificato il contenuto informativo previsto dai modelli INTRA con
riferimento alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un
altro Stato UE (in riferimento alle prestazioni ricevute è oggi ininfluente stante la soppressione del modello
Intra acquisto con decorrenza 1/1/2017). Restano invece espressamente esclusi i servizi in deroga e cioè le
prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del Decreto Iva.
È con la nota n. 18978/U del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle dogane che vengono di conseguenza
modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.
Con decorrenza 2015 le semplificazioni prevedono quindi che, con riferimento alle sole prestazioni di
servizi, i modelli debbano contenere esclusivamente:
numero identificativo Iva delle controparti;
valore totale delle transazioni;
codice identificativo della prestazione;
Stato di pagamento.
Tra le informazioni non più obbligatorie figurano quindi l’indicazione del numero e della data della fattura
emessa o ricevuta, nonché i dati relativi alle modalità di erogazione del servizio e alle modalità di
pagamento.
Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti,
cordiali saluti