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1 IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 Relatore: Avv. Sergio Cesare Cereda [email protected] Milano, 09 marzo 2007

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IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY

D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003

Relatore: Avv. Sergio Cesare Cereda [email protected]

Milano, 09 marzo 2007

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Coordinamento sistematico

• Direttiva CE n. 94/46 L. n. 675/96

• Direttiva CE n. 02/58 D.Lgs n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice)

• Abrogazione della L. n. 675/96

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Coordinamento sistematico

• Codice è costituito da

– parte I - Disposizioni generali

– parte II - Disposizioni relative a specifici settori

– parte III - Tutela dell’interessato e sanzioni

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- Principi generali -Art. 1 – Diritto alla protezione

dei dati personali

• La Privacy può essere definita come il diritto di ogni soggetto a mantenere il controllo sulle informazioni che lo riguardano

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- Principi generali -Art. 2 - Finalità

• Il Codice è finalizzato a garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

• Tale finalità è giustificata dalle necessità:• di trattare i dati personali in una società

moderna;• di tutela dei diritti dell’individuo.

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- Principi generali -Art. 3 – Principio di necessità

del trattamento dei dati• Laddove occorra trattare dati i sistemi informativi

e i programmi informatici devono ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi

• E’ necessaria la sostituzione con dati anonimi o che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

• Anonimato impossibilità di risalire all’individuazione del soggetto.

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- Principi generali -Art. 4 - Definizioni

Principali definizioni

• Trattamento: qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

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- Principi generali -Art. 4 - Definizioni

• Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente e associazione identificato o identificabile

• Dati identificativi: i dati che permettono l’identificazione diretta

• Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

• Dati giudiziari: informazioni relative al rapporto dei soggetti con la giustizia

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- Principi generali -Art. 4 - Definizioni

SOGGETTI INCARICATI AL TRATTAMENTO• Titolare: la persona fisica, giuridica, la P.A. e

qualsiasi altro ente cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e agli strumenti utilizzati;

• Responsabile: soggetto, persona fisica, giuridica o P.A. preposto dal titolare al trattamento di dati;

• Incaricato: la persona fisica autorizzate a compiere il trattamento dal titolare o dal responsabile.

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- Principi generali -Art. 4 - Definizioni

• Comunicazione e diffusione Comunicazione: dare conoscenza, in

qualunque forma, dei dati personali a 1 o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dai titolari, dai responsabili, dagli incaricati, in qualunque forma;

• Diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

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- Principi generali -Art. 5 – Oggetto e ambito

di applicazione

• Il codice disciplina il trattamento dei dati effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello stato;

• Il Comune, dunque, è tenuto all’applicazione del Codice.

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- Diritti dell’interessato -Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

personali e altri diritti L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma

dell’esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personalib) delle finalità e modalità del trattamentoc) della logica applicata in caso di trattamento effettuato

con l’ausilio di strumenti elettronicid) degli estremi identificativi del titolare e dei

responsabilie) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

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- Diritti dell’interessato -Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

personali e altri diritti L’interessato ha il diritto di ottenere un intervento sui

dati concernente:a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha

interesse, l’integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

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- Diritti dell’interessato -Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

personali e altri diritti

L’interessato ha il diritto di opposizione, in tutto o in parte:

a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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- Diritti dell’interessato -Art. 8 – Esercizio dei diritti

• I diritti dell’interessato sono esercitati con semplice richiesta dell’interessato

• Il titolare o il responsabile devono darvi idoneo riscontro senza ritardo

• Limitazione ai diritti dell’interessato se i trattamenti sono effettuati:– In base a norme in materia antiriciclaggio– In base a norme in materia di sostegno alle vittime di estorsioni– Da commissioni parlamentari d’inchiesta– Da soggetto pubblico per finalità concernenti la politica monetaria– Durante le indagini e le investigazioni difensive– Per ragioni di giustizia– Per ragioni di pubblica sicurezza

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- Diritti dell’interessato -Art. 8 – Esercizio dei diritti

• Sostanziale non riferibilità al Comune dei casi in cui è limitato l’esercizio dell’interessato

• Rimedio: attivazione del Garante su segnalazione;

• Limitazione ai diritti dell’interessato in materia di opinioni, giudizi, o altri apprezzamenti di tipo soggettivo.

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- Diritti dell’interessato -Art. 9 – Modalità di esercizio

• La richiesta deve essere rivolta al titolare o al responsabile;

• L’interessato per l’esercizio dei diritti può conferire delega

• Vari metodi di richiesta– Raccomandata– Fax– E-mail– Oralmente (solo nei casi di cui all’art. 7, comma 1 e 2)– Altri metodi di richiesta individuati dal Garante

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- Diritti dell’interessato -Art. 10 – Riscontro all’interessato

• Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure idonee volte a:– agevolare l’accesso ai dati da parte dell’interessato– Semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro al

richiedente• I dati possono essere mostrati e riprodotti;• In caso di impossibilità di divisione da altri dati possono

essere mostrati anche i dati relativi a terzi• In caso di difficoltà nell’estrapolare i dati possono essere

mostrati anche i documenti• In caso di assenza dei dati, l’interessato può essere

chiamato a pagare un contributo spese fissato nel minimo dal garante

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- Regole generali per il trattamento dei dati - Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati

• I dati personali oggetto di trattamento sono:a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e se necessario aggiornati;d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle

finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

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Regole generali per il trattamento dei dati Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

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- Regole generali per il trattamento dei dati -

Art. 12 - Codici di deontologia

• Promozione da parte del Garante di codici di deontologia e buona condotta per determinati settori;

• Ad oggi risultano approvati i codici di deontologia relativi al trattamento dei dati:

• nell’esercizio dell’attività giornalistica;• per scopi storici;• per scopi statistici e scientifici;• per i sistemi informativi gestititi dai soggetti privati in

tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

• Il mancato rispetto dei codici è condizione di illiceità nel trattamento dei dati personali.

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- Regole generali per il trattamento dei dati -Art. 13 - Informativa

• L’interessato deve essere informato almeno circa:– Le finalità e le modalità del trattamento cui i dati sono

destinati;– La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

dei dati– Le conseguenze di un rifiuto di rispondere– I soggetti o le categorie a cui i dati possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza– I diritti dell’interessato– L’indicazione del titolare e del responsabile

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- Regole generali per il trattamento dei dati -Art. 13 - Informativa

• Si può omettere di dare informazioni relativamente a dati che l’interessato già conosce

• Possono essere previste, dal garante, ipotesi semplificate di informativa per i call-centers

• Se i dati sono raccolti presso non direttamente dall’interessato, ma presso terzi, colui che effettua il trattamento deve avvisare l’interessato al momento della registrazione

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- Regole generali per il trattamento dei dati -Art. 13 - Informativa

• Se i dati sono raccolti presso terzi l’informativa non è necessaria quando:– I dati sono trattati in base a un obbligo previsto dalla

legge o da regolamento– I dati sono trattati per lo svolgimento di indagini

difensive o per far valere un diritto in sede giudiziaria– L’informativa richieda l’impiego di mezzi che il

Garante dichiari sproporzionate rispetto al diritto tutelato

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- Regole generali per il trattamento dei dati -Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento

• Equiparazione del trattamento dei dati ad attività pericolosa

• Risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2050 c.c.

• Inversione dell’onere della prova– Il titolare deve provare di avere adottato

tutte le misure idonee a evitare il danno• Risarcibilità del danno non patrimoniale

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- Regole generali per il trattamento dei dati -Art. 16 - Cessazione del trattamento

• Cessazione: avviene quando il titolare interrompe in via definitiva il complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento

• In caso di cessazione i dati sono:a) distrutti;b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in

termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad

una comunicazione sistematica o alla diffusione;d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o

scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici

• Applicazione agli enti locali.

• Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali

• Il Comune non deve richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 19 - Trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

• E’ consentito il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari nell’esercizio delle funzioni istituzionali

• I dati non sensibili e non giudiziari che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, sono trattabili nel rispetto dei principi stabiliti dal Garante

• La comunicazione dei dati da parte del Comune– (i) ad altri soggetti pubblici è consentita solo quando prevista da

legge o regolamento (anche regolamenti comunali)– (ii) oppure, se non prevista dalla legge, quando è necessaria per

fini istituzionali (sia del soggetto che effettua la comunicazione che del soggetto che la richiede)

– (iii) a soggetti privati deve essere consentita da legge o regolamento

• Obbligo di previa comunicazione al Garante nell’ipotesi sub (ii) e possibilità di comunicazione solo dopo 45 giorni salvo che il Garante non abbia disposto diversamente (art. 39)

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 20 - Trattamento di dati sensibili

• Il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è consentito solo se vi è un’espressa previsione di legge o una indicazione del Garante su richiesta dell’ente

• Nei casi in cui una disposizione di legge prevede la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 20 - Trattamento di dati sensibili

• L’art. 181, lett. a) del Codice ha prorogato il termine per l’adozione del regolamento al 28/02/2007.

• Se non è adottato il regolamento entro tale data il trattamento dei dati sensibili e giudiziari deve essere interrotto dal 01/03/2007.

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 20 - Trattamento di dati sensibili

• Il Garante con provvedimento del 30/06/2005 ha chiarito che:

• I regolamenti devono essere adottati in in conformità al suo parere;

• Il parere del garante può essere emesso anche su schemi tipo;

• Una volta espresso il parere sullo schema tipo, i singoli regolamenti conformi allo schema tipo non devono essere sottoposti ad ulteriore parere del Garante.

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 20 - Trattamento di dati sensibili

• E’ invece necessario sottoporre al Garante uno schema di regolamento per uno specifico parere solo se essendoci lo schema tipo l’amministrazione deve apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali che riguardano casi non considerati nello schema.

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 20 - Trattamento di dati sensibili

• Il Garante con provvedimento del 21 settembre 2005 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall’ANCI per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici

Art. 20 - Trattamento di dati sensibili

• Il 28/12/2006 il garante ha approvato un’integrazione allo schema di regolamento tipo relativamente alla scheda per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute , le origini etniche e le convinzioni religiose da parte dei Comuni che fanno parte del “sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati”.

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- Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici -

Art. 21 - Trattamento di dati giudiziari

• Ammesso solo se autorizzato dalla legge o da un provvedimento del Garante.

• Anche per i dati giudiziari deve essere adottato il regolamento previsto dall’art. 20 comma 2.

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- Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici -

Art. 22 - Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

• I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

• Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

• I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

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- Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici -

Art. 22 - Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

• I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

• I soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

• Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.

• I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

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- Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici -

Art. 22 - Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

• I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

• I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

• I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

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- Regole ulteriori per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici -

Art. 22 - Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

• Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

• I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari che implichino valutazioni del comportamento umano, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

• In ogni caso, le operazioni e i trattamenti suddetti, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

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I Soggetti che effettuano il trattamentoArt. 28 - Il Titolare

• Il titolare del trattamento è il Comune.• E’ ipotizzabile un organismo periferico del

Comune con potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità di trattamento?– Nel caso di risposta affermativa anche tale

soggetto sarà titolare.

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- Soggetti che effettuano il trattamento -Art. 29 - Responsabile del trattamento

• Il titolare ha facoltà di designare un responsabile

• Il responsabile è individuato tra soggetti che forniscano garanzia del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento

• I compiti del responsabile devono essere analiticamente indicati per iscritto dal titolare che ha un obbligo di vigilanza

• Per esigenze organizzative possono essere designati responsabili più soggetti.

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- Soggetti che effettuano il trattamento -Art. 30 - Incaricati del trattamento

• Le operazioni di trattamento sono effettuate solo da incaricati che si attengono alle istruzioni impartite dal responsabile e dal titolare.

• La designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua l’ambito del trattamento consentito

• E’ considerata designazione la preposizione di una persona fisica ad un’unità per la quale è individuato per iscritto l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima

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- Misure di sicurezza -Art. 31 - Obblighi di sicurezza

• Necessità di utilizzare idonee misure di sicurezza per evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito

• Obbligo di misure di custodia e di controllo• L’obbligo grava sul titolare e sul responsabile• Parametri per la sicurezza

– Progresso tecnologico– Delicatezza dei dati

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- Misure minime di sicurezza -Art. 34 - Misure minime per trattamenti con

strumenti elettronici• Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti

elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) Autenticazione informatica;

b) Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

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- Misure minime di sicurezza -Art. 34 - Misure minime per trattamenti con

strumenti elettronicie) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati, rispetto

a trattamenti illeciti di dati e ad accessi non consentiti;f) Adozione di procedura per la custodia di copie di

sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) Tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vista sessuale effettuati da organismi sanitari.

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- Misure minime di sicurezza -Art. 35 - Trattamento senza l’ausilio di

strumenti elettronici• Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di

strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) Aggiornamento periodico della individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) Previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) Previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

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- Adempimenti -Art. 37 - Notificazioni del trattamento

• Obbligo di notifica al Garante del trattamento di dati particolari:– Dati genetici, biometrici, procreazione

assistita, vita sessuale … (art. 37, comma 1)– Non pare che tale tipologia di dati sia trattata

dal Comune.

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- Adempimenti -Art. 40 - Autorizzazioni generali

• Le autorizzazioni previste dal Codice possono essere rilasciate dal Garante con provvedimento generale che si riferisce a determinate categorie dei titolari o dei trattamenti

• Pubblicazione di tali autorizzazioni generali sulla GU

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- Adempimenti -Art. 41- Richieste di autorizzazione

• Il titolare del trattamento che rientra nell‘ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

• L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante. Le trasmissioni possono avvenire per via telematica.

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- Trattamenti da parte di forze di polizia -Artt. 53-57

• Particolari previsioni sono previste dagli artt. 53-57 per le Forze di Polizia tra cui potrebbe rientrare la Polizia Municipale.

• Rispetto a questi non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

• a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

• b) articoli da 145 a 151. • Applicazione altre disposizioni

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- Accesso ai documenti amministrativi -Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi

Art. 60 - Dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale• I Presupposti, le modalità, i limiti per

l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, sono disciplinati:

• dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;• Le attività dell’ente finalizzate

all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

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- Accesso ai documenti amministrativi -

• Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito e va considerata con attenzione la portata della situazione giuridica che si vuole tutelare con la domanda di accesso;

• E’ necessario il confronto tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Artt. 62-73

• Gli artt. 20 e 21 prevedono che in relazione ai

dati sensibili e giudiziari sia la legge a fissare quali dati possono essere trattati.

• Sempre secondo tali articoli la legge può limitarsi a individuare l’esistenza di una finalità di interesse pubblico, senza identificare i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili.

• Gli artt. da 62 a 73 provvedono ad individuare diverse finalità di interesse pubblico.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 62 - Dati sensibili e giudiziari

• L’art. 62 provvede a definire di rilevante interesse pubblico le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento

o al cambiamento delle generalità.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 64 - Cittadinanza, immigrazione e

condizione dello straniero

• L’art. 64 provvede a definire di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

• E’ammesso il trattamento dei dati relativi:• a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,

attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

(segue)  

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 64 - Cittadinanza, immigrazione e

condizione dello straniero

• b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

• c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

(segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 65 -Diritti politici e pubblicità dell’attività

di organi

• L’art. 65 provvede a definire di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

• a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari, per questi è ammessa anche la diffusione;

• b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

(segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 65 - Diritti politici e pubblicità

dell’attività di organi• In particolare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari

sono consentiti per eseguire specifici compiti fra i quali:• a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica

della relativa regolarità; • b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e

la verifica delle relative regolarità; • c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità,

incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

• d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

• e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. (segue)

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-Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 65 - Diritti politici e pubblicità

dell’attività di organi• E’ inoltre consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari

indispensabili: • a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di

assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

• b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

• In ogni caso non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

• Divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 66 - Materia doganale e tributaria

• L’art. 66 provvede a definire di rilevante interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi.

• Anche in relazione alle attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, all’effettuazione dei rimborsi.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 67 - Attività di controllo e ispettive

• L’art. 67 provvede a definire di rilevante interesse pubblico, le finalità di:

• a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa;

• verifica della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia;

• b) accertamento a fronte di esposti e petizioni o comunque di attività di controllo di sindacato ispettive.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 68 - Benefici economici ed abilitazioni

• L’art. 68 provvede a definire di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

• Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

• a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

• b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

(segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 68 - Benefici economici ed abilitazioni

• c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

• d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

• e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

• f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

(segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 68 - Benefici economici ed abilitazioni

• g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

• La diffusione è limitata a ciò che è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime.

• Divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 69 - Onorificenze, ricompense e

riconoscimenti• L’art. 69 provvede a definire di rilevante interesse

pubblico le finalità di applicazione della disciplina in materia di :

• conferimento di onorificenze e ricompense;• riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,

fondazioni ed enti, anche di culto;• accertamento dei requisiti di onorabilità e di

professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali;

• nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 70 - Volontariato e obiezione di

coscienza• L’art. 70 provvede a definire di rilevante

interesse pubblico le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato.

• Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 71 - Attività sanzionatorie e di tutela

• L’art. 71 provvede a definire di rilevante interesse pubblico, le finalità:

• a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

• b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. (segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 71 - Attività sanzionatorie e di tutela

• In relazione alla fattispecie di cui alla lett.b quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 72 - Rapporti con enti di culto

• L’art. 72 provvede a definire di rilevante

interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 73 - Altre finalità in ambito

amministrativo e sociale

• L’art. 73 provvede a definire di rilevante interesse pubblico le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,di accompagnamento;

(segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 73 - Altre finalità in ambito

amministrativo e sociale

c) assistenza nei confronti dei minori, anche in ordine a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;f) iniziative di vigilanza e di sostegno in

riferimento al soggiorno di nomadi;g) interventi in tema di barriere architettoniche.

(segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 73 - Altre finalità in ambito

amministrativo e sociale

• L’art. 73 definisce di rilevante interesse pubblico le finalità:

a) di gestione di asili nido; b) concernenti la gestione di mense scolastiche o

la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare; (segue)

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- Finalità di rilevante interesse pubblico -Art. 73 - Altre finalità in ambito

amministrativo e socialef) di polizia amministrativa anche locale, salvo

quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; h) in materia di protezione civile; i) di supporto al collocamento e all'avviamento al

lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

j) dei difensori civici regionali e locali.

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- Particolari contrassegni -Art. 74 - Contrassegni su veicoli e accessi

a centri storici• I contrassegni, da esporre rilasciati per la

circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide o per il transito e la sosta in zone a traffico limitato contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata senza la posizione di singole diciture dai quali può desumersi la speciale natura della autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

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-Trattamento per scopi statistici e scientifici -Art. 109 - Dati statistici relativi all’evento

della nascita• Per la rilevazione dei dati statistici relativi

agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al D.M. 16 luglio 2001, n. 349 del Ministro della sanità, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.

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- Lavoro e previdenza -Art. 111 - Codice di deontologia e buona

condotta• Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la

sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

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- Lavoro e previdenza -Art. 112 - Rilevanti finalità di interesse pubblico

• L’art. 112 definisce di rilevante interesse pubblico le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

• Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità; (segue)

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- Lavoro e previdenza -Art. 112 - Rilevanti finalità di interesse pubblico

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefìci assistenziali;

(segue)

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- Lavoro e previdenza -Art. 112 - Rilevanti finalità di interesse pubblico

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

(segue)

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- Lavoro e previdenza -Art. 112 - Rilevanti finalità di interesse pubblico

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

(segue)

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- Lavoro e previdenza -Art. 112 - Rilevanti finalità di interesse pubblico

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

p) la diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

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- Videosorveglianza -Art. 134 - Codice di deontologia e di

buona condotta

• Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

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- Tutela dinanzi al Garante -Art. 141 - Forme di tutela

• Il cittadino che ritiene leso il suo diritto può intraprendere delle iniziative per tutelare i propri diritti.

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- Diritti dell’interessato -Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

personali e altri diritti• Vi sono tre categorie di diritti

dell’interessato:a) Il diritto ad ottenere l’informazione

sull’esistenza o meno di dati che lo riguardano;

b) Il diritto all’esattezza dei dati trattati;

c) Il diritto di opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano;

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- Diritti dell’interessato -Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

personali e altri dirittiCategoria sub a): Il Diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati

che lo riguardano e la loro comunicazione; Il diritto di ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personalib) delle finalità e modalità del trattamentoc) della modalità in caso di trattamento effettuato con

l’ausilio di strumenti elettronicid) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabilie) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

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- Diritti dell’interessato -Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

personali e altri dirittiCategoria sub b) Il diritto di ottenere un intervento sui dati concernente:a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha

interesse, l’integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

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- Diritti dell’interessato -Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

personali e altri diritti

Categoria sub c)L’interessato ha il diritto di opposizione, in tutto o

in parte:a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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Le forme di tutela dell’interessato

• Il Codice della Privacy prevede che per la tutela dei suoi diritti l’interessato possa rivolgersi:

• Al Garante;

• Oppure all’autorità giudiziaria ordinaria.

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Le forme di tutela dell’interessato

Innanzi al Garante:a) Il reclamo, che costituisce il mezzo attraverso il

quale si rappresenta una violazione e si chiede l’adozione di un provvedimento;

b) La segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo, al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) Il ricorso, se si intende attivare una procedura simile a quella giurisdizionale, ma innanzi al Garante, al fine di ottenere l’adozione di un provvedimento.

Innanzi al Tribunale:a) Il ricorso giurisdizionale.

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Le forme di tutela dell’interessato Innanzi al Garante:

• La segnalazione e il reclamo sono due rimedi consentiti all’interessato per rappresentare una violazione dei suoi diritti e chiedere il controllo e l’intervento del Garante;

• Il ricorso è invece un rimedio con una connotazione simile a quella giurisdizionale, in quanto si instaura un procedimento disciplinato dalla legge caratterizzato dal contraddittorio tra le parti.

• Con i rimedi innanzi al Garante di può richiedere la cessazione del comportamento illegittimo e le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato.

• I rimedi innanzi al Garante possono altresì dare impulso ad un procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative.

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Le forme di tutela dell’interessato

• Innanzi al Tribunale:

• il ricorso al Tribunale è invece un’azione processuale con cui l’interessato può chiedere la cessazione del comportamento illegittimo, le misure necessarie a tutela dei suoi diritti e il risarcimento del danno.

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Tutela dinanzi al GaranteIl Reclamo - art. 142

• Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.

• Il reclamo è sottoscritto dall’interessato, o da associazione che lo rappresenta, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Al reclamo si allega la documentazione utile per la sua valutazione e l'eventuale procura.

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Tutela dinanzi al GaranteIl procedimento per il Reclamo- art. 143

• Il Garante, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento:

• a) prima dell’adozione del provvedimento può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

• b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; (segue)

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Tutela dinanzi al GaranteIl procedimento per il Reclamo- art. 143

• c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto;

• d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

• I provvedimenti del Garante a seguito di reclamo sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro comunicazione con ricorso al Tribunale.

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Tutela dinanzi al GaranteLa Segnalazione – Art. 144

• Se non è possibile presentare un reclamo circostanziato e dettagliato, per mancanza di informazioni precise, l’interessato può presentare una segnalazione al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante;

• A seguito di segnalazione il Garante può adottare gli stessi provvedimenti che adotta a seguito di un reclamo (art. 143).

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Tutela dinanzi al GaranteIl Ricorso al Garante - Art. 145

• L’interessato può far valere i suoi diritti anche con ricorso al Garante.

• Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per lo stesso oggetto e tra le stesse parti, è già stata adita l’autorità giudiziaria.

• Il ricorso la Garante rende improponibile un’ulteriore domanda all’autorità giudiziaria, per lo stesso oggetto e tra le stesse parti.

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Tutela dinanzi al GaranteL’interpello preventivo – art. 146

• Il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che sia stata avanzata una richiesta ai sensi dell’art. 8 sulla medesima questione al titolare o al responsabile del trattamento, il quale non abbia risposto entro 15 gg. o abbia opposto un diniego anche parziale.

• Tale disposizione non si applica se il decorso del suddetto termine espone taluno a un pregiudizio imminente e irreparabile.

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Tutela dinanzi al GaranteGli elementi del ricorso – art. 147, co. 1 e

2• Il ricorso deve indicare:• gli estremi del ricorrente e il domicilio eletto;• un recapito di e-mail, fax o telefono;• il titolare del trattamento dei dati contro cui è proposto

e del responsabile eventualmente designato;• la data della richiesta ai sensi dell’art. 8 presentata al

titolare o al responsabile oppure il pregiudizio imminente e irreparabile per cui è stata omessa la suddetta richiesta;

• gli elementi posti a fondamento della domanda;• il provvedimento richiesto al Garante;

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Tutela dinanzi al GaranteGli elementi del ricorso – art. 147 , co. 1 e 2

• il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale;

• al ricorso si deve allegare:– la copia della richiesta rivolta al titolare o al

responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;– l'eventuale procura;– la prova del versamento dei diritti di segreteria;– la documentazione utile ai fini della valutazione

del ricorso.

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Tutela dinanzi al GarantePresentazione del ricorso – art. 147

• Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso:

• con plico raccomandato;

• per via telematica con le modalità relative alla firma digitale e alla conferma del ricevimento.

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Tutela dinanzi al GaranteInammissibilità del ricorso – art. 148

• Il ricorso è inammissibile:• se proviene da un soggetto non legittimato;• se è stata già presentata domanda all’autorità

giudiziaria;• se l’interessato non ha proceduto all’interpello

preventivo ai sensi dell’art. 146;• se è carente di taluno degli elementi previsti

dall’art. 147 commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato entro 7 giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell’invito in tal senso da parte del Garante.

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Tutela dinanzi al Garanteregolarizzazione del ricorso

• Con delibera n. 16 del 23/12/2004, il Garante ha stabilito i casi in cui è possibile la regolarizzazione dei ricorsi ai sensi dell’art. 148:– Quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o

giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale;

– Quando il ricorso è trasmesso con modalità diversa dalla raccomandata o dall’invio telematico autorizzato;

– Qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi delle parti;

– Qualora manchi la data della richiesta (interpello preventivo) presentata al titolare ovvero l’indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile; (segue)

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Tutela dinanzi al Garanteregolarizzazione del ricorso

• Qualora manchi l’indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda;

• Quando il ricorso non indica il provvedimento richiesto al Garante;

• Quando manca il domicilio eletto;• Qualora non siano allegati al ricorso la procura o

la copia della preventiva richiesta la titolare;• Qualora manchi la prova del versamento dei

diritti di segreteria.

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Tutela dinanzi al GaranteProcedimento relativo al Ricorso – art. 149

• Salvo che sia dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante;

• Con la comunicazione del ricorso il Garante invita il titolare ad esercitare entro 10 gg. la propria eventuale adesione spontanea;

• In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere;

• Nel procedimento le parti (interessato, titolare e responsabile) hanno diritto di essere sentiti e di presentare memorie e documenti;(segue)

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Tutela dinanzi al GaranteProcedimento relativo al Ricorso – art. 149

• Nel corso del procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto richiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate da controparte;

• Il Garante può disporre su richiesta delle parti o anche d’ufficio una o più perizie;

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Tutela dinanzi al GaranteProvvedimenti a seguito del ricorso – art. 150

• Il Garante può adottare provvedimenti provvisori nelle more del procedimento, di blocco dei dati o di immediata sospensione delle operazioni di trattamento;

• Il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione;

• La mancata pronuncia della decisione entro 60 gg. dalla presentazione del ricorso equivale a rigetto.

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Tutela dinanzi al GaranteProvv.ti a seguito del ricorso – art. 150

• Se è stato richiesto da taluna delle parti, la decisione del Garante determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso che possono essere posti a carico della parte soccombente;

• Il Garante può anche compensare le spese;• Il provvedimento del Garante, anche se

provvisorio, è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto.

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Tutela dinanzi al GaranteProvv.ti a seguito del ricorso – art. 150

• In caso di mancata opposizione al provvedimento del Garante che determina anche le spese e diritti, o in caso di rigetto dell’opposizione, il provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e 475 cpc;

• La decisione del Garante sul ricorso può essere impugnata con ricorso al Tribunale entro trenta giorni:

• dalla sua comunicazione;• o dalla data in cui si è formato il silenzio rigetto, nel

caso in cui non sia stata decisione espressa.

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Tutela giurisdizionaleIl Giudice Ordinario Art. 152

• Tutte le controversie che riguardano l’applicazione delle norme del Codice sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria (G.O.);

• E’ possibile impugnare anche un provvedimento del Garante adottato a seguito di reclamo o di ricorso;

• L’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati;

• Il Tribunale decide in composizione monocratica.

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Tutela giurisdizionaleImpugn. di un atto del Garante art. 152

• Se il Ricorso è contro un provvedimento del Garante deve essere proposto a pena d’inammissibilità entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla data del rigetto tacito;

• Se il Ricorso non è contro un provvedimento del Garante si applica il termine di prescrizione ordinaria.

• L’ordinanza del G.O. che lo dichiara inammissibile è ricorribile in Cassazione;

• Il ricorso non sospende l’esecuzione;

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Tutela giurisdizionaleIl Ricorso al G.O. – art. 152

• Fase cautelare:• Quando sussiste un pericolo imminente di un

danno grave e irreparabile il Giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato inaudita altera partem;

• In tal caso il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti entro 15 gg.;

• A tale udienza il Giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto;

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Tutela giurisdizionaleIl Ricorso al G.O. – art. 152

• Fase istruttoria:• Dopo la presentazione del ricorso il giudice fissa

l’udienza di comparizione delle parti con decreto e assegna la ricorrente un termine perentorio per notificarlo alle altre parti e al Garante;

• Se alla 1° udienza il ricorrente non compare, senza un legittimo impedimento, il Giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l’estinzione del processo e pone a carico del ricorrente le spese del giudizio;

(segue)

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Tutela giurisdizionaleIl Ricorso al G.O. – art. 152

• Fase istruttoria:

• Nel corso del giudizio il Giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre anche la citazione dei testimoni senza formulazione dei capitoli di prova;

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Tutela giurisdizionaleIl Ricorso al G.O. – art. 152

• Terminata l’istruttoria il giudice:• invita le parti a precisare le conclusioni e a

discutere nella stessa udienza la causa;• oppure può concedere alla parti termine fino a

10 gg. per il deposito di note difensive e rinviare ad una successiva udienza per la discussione;

• dopo la discussione, pronuncia immediatamente il dispositivo;

• entro 30 gg. deposita le motivazioni in cancelleria.

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Tutela giurisdizionaleIl Ricorso al G.O. – art. 152

• La sentenza:• Accoglie o rigetta, in tutto o in parte, il ricorso;• Prescrive le misure necessarie;• Anche in deroga all’art. 4, Allegato E), della L. n. 2248

del 20/03/1865, può revocare o modificare l’atto amministrativo del soggetto pubblico titolare o del responsabile o del Garante;

• Dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto;• Pone le spese del giudizio a carico della parte

soccombente;• E’ ricorribile solo per Cassazione;

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Il risarcimento del danno• Art. 15-Danni cagionati per effetto del

trattamento• Il trattamento di dati personali è considerato

attività pericolosa e segue dunque la disciplina della responsabilità extracontrattuale per l’esercizio di attività pericolose, 2050 c.c.

• L’art. 2050 c.c. stabilisce che chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

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Il risarcimento del danno• Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento• In caso di danno conseguente al trattamento di dati

personali vi è dunque una presunzione di responsabilità che può essere superata solo con una prova particolarmente rigorosa.

• E’ posto, infatti, a carico dell’esercente dell’attività pericolosa l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di legge, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso.

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Violazioni Amministrative

• Il Codice prevede che il Garante possa irrogare sanzioni amministrative;

• Il garante deve seguire il procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981 che si compone di:

• Una 1° fase relativa all’accertamento e alla contestazione dell’infrazione;

• E una 2° fase relativa all’applicazione della sanzione che si conclude con l’ordinanza di applicazione della sanzione amministrativa ovvero con l’ordinanza di archiviazione degli atti.

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Violazioni Amministrative Omessa o inidonea informativa art. 161

• L’art. 13 prevede l’obbligo del titolare del trattamento di informare l’interessato circa:– le finalità e modalità di trattamento;– la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei

dati;– le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;– i diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7;– i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;– l’identificazione del titolare e del responsabile;

Anche il Comune deve informare l’interessato del trattamento, ma non deve richiedere il suo consenso.

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Violazioni Amministrative Omessa o inidonea informativa art. 161

L’art. 161 prevede che la violazione dell’art. 13 è punita con la sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000;

• In caso di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità dell’interessato, la sanzione è da € 5.000 a € 30.000.

• La sanzione può essere aumentata fino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

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Violazioni Amministrative Omessa o inidonea informativa art. 161

• L’art. 161 punisce dunque la violazione del dovere, in capo al titolare del trattamento dei dati, di informare l’interessato sul trattamento dei dati che lo riguardano.

• La pena pecuniaria è più severa quando si tratta di omessa o inidonea informativa relativa al trattamento di dati sensibili e giudiziari.

• Tale sanzione è dunque connessa al diritto dell’interessato ad essere informato sul trattamento dei suoi dati.

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Violazioni AmministrativeAltre fattispecie – art. 162

• L’art. 16 comma 1 lett. b) prevede che in caso di fine del trattamento i dati possono essere ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono stati raccolti;

• L’art. 162 prevede che la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lett. b), è punita con la sanzione amministrativa di una somma da € 5.000 a € 35.000.

• E’ quindi sanzionato il titolare che dopo aver cessato il trattamento dei dati, li trasferisce ad altro titolare per un trattamento che non è compatibile con lo scopo per cui i dati sono stati raccolti.

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Violazioni AmministrativeOmessa o incompleta notificazione – art.

163• L’art. 37 prevede l’obbligo di notifica al

Garante del trattamento di dati particolari:– dati genetici, biometrici, sullo stato di salute,

sulla vita sessuale, dati relativi al profilo della personalità, le abitudini e le scelte di consumo;

– Non pare che tale tipologia di dati sia trattata dal comune;

– L’art. 38 stabilisce le modalità di notificazione per via telematica.

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Violazioni AmministrativeOmessa o incompleta notificazione – art.

163• In relazione a una serie di dati che il legislatore

ritiene particolarmente “delicati” non basta che il trattamento sia previsto da una legge, ma è necessario che il titolare notifichi al Garante l’intenzione di procedere al trattamento;

• L’art. 163 prevede che chiunque essendovi tenuto non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 ovvero indica in essa notizie incomplete è punito con la sanzione da € 10.000 a € 60.000.

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Violazioni AmministrativeOmessa informazione o esibizione la

Garante Art. 164• L’art. 150, comma 2, nel disciplinare la procedura di

ricorso innanzi al Garante, stabilisce che quest’ultimo richieda le necessarie informazioni al titolare del trattamento;

• L’art. 157 stabilisce che il Garante nell’ambito dei suoi poteri di accertamento e controllo possa richiedere di fornire informazioni e di esibire documenti.

• L’art. 164 prevede che chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione da € 4.000 a € 24.000;

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Violazioni AmministrativeOmessa informazione o esibizione la

Garante Art. 164

• L’art. 164 punisce dunque coloro che nell’ambito di una procedura di ricorso innanzi al Garante o nell’ambito di un accertamento del Garante non forniscono a quest’ultimo le informazioni o i documenti richiesti.

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Violazioni AmministrativeSintesi delle violazioni amm.

• 1. Art. 161 – punisce l’omessa o inidonea informativa sul trattamento dei dati;

• 2. Art. 162 – punisce la cessione di dati in violazione delle norme del codice;

• 3. Art. 163 – punisce il trattamento di dati “particolari” senza la preventiva notificazione al Garante;

• 4. Art. 163 – punisce coloro che non forniscono informazioni o documenti al Garante nell’ambito di un ricorso o di un accertamento.

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Illeciti penali

• Il Codice della Privacy, oltre alle sanzioni amministrative, individua anche ipotesi di reato in materia di trattamento di dati personali.

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Illeciti penaliTrattamento illecito di dati

art. 167, comma 1Gli artt. 18 e 19 stabiliscono che:• il trattamento di dati personali da parte di soggetti

pubblici è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;

• la comunicazione dei dati:– ad altri soggetti pubblici è ammessa solo se

prevista da legge o regolamento (anche comunale) o se necessaria per fini istituzionali;

– a soggetti privati è ammessa solo se prevista da legge o regolamento.

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Illeciti penaliTrattamento illecito di dati

art. 167 comma 1• L’art. 167, comma 1, prevede che chiunque, al fine di trarre per se o per altri profitto o di recare ad altri un danno procede al trattamento di dati personali in violazione degli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130 o in applicazione dell’art. 129 è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione dal 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi.

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Illeciti penaliTrattamento illecito di dati

art. 167 comma 1

• Ne consegue che il titolare, il responsabile o l’incaricato del Comune che tratta dati:– non per lo svolgimento di funzioni istituzionali;– al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare

ad altri un danno;– cagionando un danno;

• è punito con la reclusione da 6 a 18 mesi;• La pena è invece da 6 a 24 mesi se il fatto

consiste, invece che nel trattamento, nella comunicazione o diffusione.

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Illeciti penaliTrattamento illecito di dati

art. 167 comma 2• Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici • Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e

giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

• Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante.

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Illeciti penaliTrattamento illecito di dati

art. 167 comma 2• Artt. 20 e 21- Trattamento di dati sensibili e giudiziari da

parte di soggetti pubblici• E’ consentito solo se vi è un’espressa previsione di legge

o una indicazione del Garante su richiesta dell’ente.• Nei casi in cui una disposizione di legge stabilisca la

finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare.

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Illeciti penaliTrattamento illecito di dati

art. 167 comma 2• Art. 22 - Principi applicabili al trattamento dei

dati sensibili e giudiziari

• Comma 8: i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi;

• Comma 11: la diffusione di dati sensibili e giudiziari è ammessa solo se prevista da espressa disposizione di legge.

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Illeciti penaliTrattamento illecito di dati art. 167• L’art. 167 prevede che chiunque, al fine di trarre

per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione degli artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, è punito se dal fatto deriva nocumento con la reclusione da 1 a 3 anni.

• Il reato del 167, comma 2, prevede una pena più grave rispetto al comma 1, perché si riferisce al trattamento di:– Dati che presentano rischi specifici (art. 17);– Dati sensibili e giudiziari (artt. 20, 21 e 22).

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Illeciti penaliFalsità nelle dichiarazioni e

notificazioni al Garante art. 168• L’art. 168 stabilisce che chiunque in

comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

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Illeciti penaliMisure di sicurezza – art. 169

• Art. 33 stabilisce che nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza previsti nel codice, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime di protezione dei dati personali dagli artt. 34 35 e 36.

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Illeciti penaliMisure di sicurezza – art. 169

• L’art. 169 prevede che chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 50.000.

• All'autore del reato è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione.

• Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda.

• L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.