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IL RAPPORTO DI LAVORO(Lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, certificazione)
Lezione 2
a.a. 2007-2008
Piera Campanella
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Norme legislative
Prassi amministrative
Principi giurisprudenziali
Contratti collettivi
INTERAZIONE
Art. 1 preleggi: indicazione delle fonti
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FONTI INTERNAZIONALI
FONTI COMUNITARIE
FONTI NAZIONALI:LA COSTITUZIONE
FONTI NAZIONALI(LEGISLATIVE STATUALI):
IL CODICE CIVILE E LALEGISLAZIONE SPECIALE
FONTI NAZIONALI(LEGISLATIVE REGIONALI)
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Nuovo titolo V Costituzione
Art. 117
COMPETENZA ESCLUSIVA
DELLO STATO
COMPETENZACONCORRENTESTATO/REGIONI
COMPETENZAESCLUSIVADELLE REGIONI
ORDINAMENTOCIVILE
(c. 2, lett. l))
ORDINAMENTOCIVILE
(c. 2, lett. l))
TUTELAE SICUREZZADEL LAVORO
(c. 3)
TUTELAE SICUREZZADEL LAVORO
(c. 3)
RESIDUALE(c. 4)
RESIDUALE(c. 4)
Disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro
Disciplina dei servizi per l’impiego
Corte Cost. n. 50/2005Corte Cost. n. 50/2005
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E’ l’accordo con cui le particollettive predeterminano la
disciplina dei rapporti individuali di lavoro (parte normativa) e regolano taluni tratti deiloro rapporti reciproci (parte obbligatoria)
E’ l’accordo con cui le particollettive predeterminano la
disciplina dei rapporti individuali di lavoro (parte normativa) e regolano taluni tratti deiloro rapporti reciproci (parte obbligatoria)
Il contratto collettivo di diritto comuneI problemi di efficacia
Il contratto collettivo di diritto comuneI problemi di efficacia
I rapporti con la leggeI rapporti con la legge
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Inderogabilità
indisponibilità diritti (derivanti da quelle norme)
il tratto tipico della “norma” di legge o di contratto collettivo
ART. 2113 c.c.
Invalidità (annullabilità)di tutte le rinunzie e le transazioni
aventi ad oggetto norme inderogabili della leggee dei contratti collettivi, salvo che intervengano ai
sensi degliartt. 185, 410 e 411 c.p.c.
v. anche art. 82 D.Lgs. n. 276/2003
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Il lavoro subordinato referente sociale essenziale del diritto del lavoro
Ma cosa si intende per lavoro subordinato?
Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene operata la qualificazione?
Il rilievo pratico essenziale della qualificazione in ragione del binomio fattispecie/effetti
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Il rapporto di lavoro quale sottospecie della locazione
Codice civile 1865La distinzione
tra
“locatio operis” “locatio operarum”
Obbligazione di risultato
Obbligazione di mezzi
oggetto obbligazione
L’inadeguatezza del criterio
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Tradizionale insuccesso dei tentativi di agganciare la subordinazione ai profili vari della condizione socio-economica del
prestatore di lavoro1. estraneità mezzi di produzione
2. Inerenza dell’attività lavorativa al ciclo produttivo dell’imprenditore3. Debolezza economica del prestatore di lavoro, ossia sua appartenenza ad un
gruppo sociale in posizione di debolezza sul mercato
Si è osservato che trattasi di profili storicamente variabili, estranei alla fattispecie legislativamente tipizzata (v. art. 2094 c.c.) e privi di idoneità qualificatoria.
Da ultimo, tuttavia, si assiste ad una “rivalutazione”, in qualche modo, del dato della inferiorità socio-economica del prestatore di lavoro subordinato,
almeno nel senso della sua “dipendenza” dal datore di lavoro (art. 2094 c.c.), intesa come “doppia alienità” (v. lucidi n. 14 e n. 15).
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Art. 2094 c.c.
La subordinazione è ricostruita come particolare modo d’essere della prestazione lavorativa
E’ subordinata la prestazione che si svolge nell’organizzazione del datore di lavoro (“nell’impresa”),
“alle dipendenze e sotto la direzione” dello stesso
ETERODIRETTA
La scarsa pregnanza qualificatoria della nozione
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ART. 2094 c.c.
Prestatore di lavoro
subordinato
ART. 2222 c.c.
Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore
ART. 409 c.p.c.
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IL METODO TIPOLOGICO
L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE UN GIUDIZIO DI APPROSSIMAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO NORMATIVO” (IL MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO),
SUI CUI INDICI LA GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094
c.c.)
Gli indici Eterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario di lavoro,
assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività della dipendenza da un solo datore
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1. Il declino del prototipo sociale di riferimento
2. L’esaltazione del soggettivismo giudiziario e l’incrementodel tasso di incertezza del diritto
3. L’esaltazione della tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato
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1. La rilevanza del nomen juris (ma v. Corte Cost. n. 30/1996)
2. La riscoperta del metodo sussuntivo e la centralitàdell’eterodirezione
3. La crisi della corrispondenza tra fattispecie ed effetti
4. Rivalutazione del criterio della “dipendenza” (art. 2094 c.c.) come autonomo e distinto dall’eterodirezione (v. anche C. Cost. n. 30/1996)
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1. Estensione di un nucleo di tutele oltre la subordinazioneDisegno di legge
(n. C 104 del 28.04.2006) sulla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Revisione della nozione di subordinazioneProgetto di legge
recante nuove norme per il superamento del precariato e per la dignità del lavoro.
Tutto ciò in risposta alla scelta della “legge Biagi” di riforma
delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoroa progetto.
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Art. 2094 c.c. Art. 2222 c.c.
Art. 409 c.p.c.
da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro
autonomo, non è un tertium genus), dotata via via di spessore ed autonoma fisionomia grazie a recenti interventi legislativi
I requisiti della continuità, del coordinamento e dellaprevalente personalità dell’opera
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Riferimenti normativiArtt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003;Circolare ministeriale n. 1/2004.
Finalità della riformaImpedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle co.co.co., rafforzando però la natura autonoma della fattispecie. Non si addiviene ad un superamento della dicotomia autonomia-subordinazione, né ad una risistemazione della disciplina lavoristica secondo un continuum autonomia-subordinazione.
La fattispecieI rapporti dell’art. 409, n. 3, c.p.c. devono transitare nell’ambito del c.d. lavoro a progetto; cioè:Riconducibilità “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso”.
Forma e contenuto del contratto
Forma scritta a fini di provaContenuto necessario
C’è contrasto su taledefinizione (v. circ. min. n. 1/04 e in giurisprudenzaT. Genova, 07.04.06). In ogni caso, è necessaria la riconducibilità del progetto aduna attività a priori ben identificabile.
In mancanza, opera la presunzione semplice in favore del lavorosubordinato (art. 69 D.Lgs. n. 276/2003)
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Le tutele 1. Corrispettivo (art. 63)
2. Invenzioni e diritti d’autore (art. 64)3. Sospensione del rapporto (art. 66)
4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 66)
5. Estinzione del contratto (art. 67)
Svolgimento del rapporto e obblighi del collaboratore
A) Possibilità di svolgere la
prestazione in regime di
pluricommittenza, salva diversa previsione del
contratto individuale
B) Obbligo di non concorrenza e di riservatezza (art.
64).
Risoluzione del rapportoAl momento della realizzazione del progetto o programma E’ possibile
il recesso per giusta causaE’ possibile il recesso anche per
altre modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto
individuale.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
GENERALE, MA CON ECCEZIONI
Lavoro occasionale
Rapporti di durata non superiore a 30 giorni all’anno e con compenso
non superiore a 5.000 euro (art, 61, c. 2)
Una particolare fattispecie di prestazione occasionale è ilc.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss.)
Ipotesi ancora soggette
alla disciplina dell’art. 409 c.p.c.
Specifici rapporti(es. agenti, rappresentanti di commercio, ecc.)
Dipendenti della P.A.
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Art. 2222 c.c.
Art. 409 c.p.c.
Art. 2094 c.c.
art. 2113 c.c.
art. 2113 c.c.
No art. 2113 c.c.
Artt.61 ss. D.Lgs.
n. 276/2003
L. n. 533/1973T. proc.
T. sost.
T. proc. L. n. 533/1973
T. sost.
Completa T. sost.Minima
art. 2113 c.c.
T. proc. L. n. 533/1973
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Al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro
Le parti possono ottenere la CERTIFICAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO in base ad una procedura volontaria
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ENTI BILATERALI(organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati
comparativamente più rappresentativi)
ENTI BILATERALI(organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati
comparativamente più rappresentativi)
DIREZIONIPROVINCIALI DEL LAVORO (DPL)
E PROVINCE(v. D.M. 21 luglio 2004)
DIREZIONIPROVINCIALI DEL LAVORO (DPL)
E PROVINCE(v. D.M. 21 luglio 2004)
UNIVERSITA’registrate in apposito albo ministeriale
(v. D.M. 14 giugno 2004)
UNIVERSITA’registrate in apposito albo ministeriale
(v. D.M. 14 giugno 2004)
*Le commissioni svolgono anche attività di consulenza e assistenza alle parti e di certificazione ex art. 2113
MINISTERO DEL LAVOROMINISTERO DEL LAVORO
CONSIGLI PROVINCIALI CONSULENTI LAVORO
CONSIGLI PROVINCIALI CONSULENTI LAVORO
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Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti
L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL
Il procedimento va concluso entro 30 giorni con un atto di
certificazione motivato
Le Commissioni operano nell’osservanza di propri regolamenti in attesa dei codici di buone pratiche ministeriali che individueranno anche le clausole
indisponibili in sede di certificazione, recependo ove esistano le indicazioni di accordi interconfederali dei sindacati rappresentativi
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L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI
CUI SOPRA
IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO
Erronea qualificazione del contratto
Difformità tra il programma negoziale certificato e
la sua successiva attuazione
Vizi delconsenso
IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R.
Violazione del procedimento Eccesso di potere