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1 1 Le assunzioni dei lavoratori stranieri A differenza che per la generalità dei lavoratori subordinati, l’assunzione di lavoratori stranieri è sottoposta a una procedura restrittiva, finalizzata: a permettere l’ingresso nel nostro Paese dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero (si applica pertanto per il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato); ad ottenere il rilascio del nulla-osta all’assunzione da parte della competente strut- tura pubblica, denominata Sportello unico all’immigrazione; a stipulare il contratto di lavoro presso lo Sportello unico. Principio base della disciplina che regola le assunzioni degli stranieri è che l’accesso del lavoratore straniero nel territorio italiano per lo svolgimento di un’attività lavorativa deve avvenire in base ad una programmazione degli accessi, cioè nei limiti di quote massi- me, stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cd. de- creto flussi). I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle predet- te quote (art. 3, co. 4, D.Lgs. 286/1998). La procedura per l’assunzione prende avvio da una espressa richiesta nominativa o nume- rica, effettuata per via telematica al competente Sportello unico, da parte del datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residen- te all’estero. A seguito della richiesta del datore, lo Sportello unico verifica presso la Questura l’assen- za di motivi ostativi all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato dello straniero, né di impedimenti a carico del datore stesso. In assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla-osta all’assunzione (la cui validità è di 6 mesi), trasmettendolo agli uffici conso- lari. Il lavoratore straniero, informato dell’avvenuto rilascio del nulla-osta, richiede il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Questa, alla quale nel frattempo è pervenuta la documentazione relativa all’assunzione, informa lo straniero circa le condizioni contrattuali e rilascia il visto d’ingresso, dandone comunica- zione alle autorità italiane interessate (Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL). Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore extra UE deve presentarsi presso il com- petente Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro su- bordinato (art. 5bis D.Lgs. 286/1998, inserito dalla L. 189/2002). Lo Sportello unico fa sottoscrivere contestualmente al lavoratore straniero la richiesta del permesso di soggiorno. Lo straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, deve sottoscrivere un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno ad aderire a specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato dalla Questura e la sua durata corrisponde a quella stabilita dal contratto di lavoro. Allo scadere del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario deve lasciare il ter- ritorio italiano e ritornare nel Paese di origine, salvo che abbia ottenuto una nuova occupazione o il rinnovo del permesso ad altro titolo.

1 Le assunzioni dei lavoratori stranieri · 2 In ragione del fatto che i lavoratori stranieri sono diffusamente occupati nelle attività stagionali, il D.P.R. 394/1999 disciplina

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Page 1: 1 Le assunzioni dei lavoratori stranieri · 2 In ragione del fatto che i lavoratori stranieri sono diffusamente occupati nelle attività stagionali, il D.P.R. 394/1999 disciplina

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1 Leassunzionideilavoratoristranieri

A differenza che per la generalità dei lavoratori subordinati, l’assunzione di lavoratori stranieri è sottoposta a una procedura restrittiva, finalizzata:

• a permettere l’ingressonelnostroPaesedeicittadinidiStatinonappartenentiall’Unioneeuropearesidentiall’estero(si applica pertanto per il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato);

• ad ottenere il rilascio del nulla-ostaall’assunzione da parte della competente strut-tura pubblica, denominata Sportellounicoall’immigrazione;

• a stipulareilcontrattodilavoro presso lo Sportello unico.

Principio base della disciplina che regola le assunzioni degli stranieri è che l’accesso del lavoratore straniero nel territorio italiano per lo svolgimento di un’attività lavorativa deve avvenire in base ad una programmazionedegliaccessi, cioè nei limiti di quotemassi-me, stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cd. de-creto flussi).I vistidiingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle predet-te quote (art. 3, co. 4, D.Lgs. 286/1998).La procedura per l’assunzione prende avvio da una espressa richiesta nominativa o nume-rica, effettuata per via telematica al competente Sportello unico, da parte del datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residen-te all’estero.A seguito della richiesta del datore, lo Sportello unico verifica presso la Questura l’assen-za di motivi ostativi all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato dello straniero, né di impedimenti a carico del datore stesso.In assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e rilasciailnulla-ostaall’assunzione (la cui validità è di 6 mesi), trasmettendolo agli uffici conso-lari.Il lavoratore straniero, informato dell’avvenuto rilascio del nulla-osta, richiede il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Questa, alla quale nel frattempo è pervenuta la documentazione relativa all’assunzione, informa lo straniero circa le condizioni contrattuali e rilascia il visto d’ingresso, dandone comunica-zione alle autorità italiane interessate (Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL).Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore extra UE deve presentarsi presso il com-petente Sportello unico per la sottoscrizione del contrattodisoggiornoperlavorosu-bordinato (art. 5bis D.Lgs. 286/1998, inserito dalla L. 189/2002).Lo Sportello unico fa sottoscrivere contestualmente al lavoratore straniero larichiesta del permesso di soggiorno.Lo straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, deve sottoscrivere un accordodiintegrazione, articolato per crediti, con l’impegno ad aderire a specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.Il permessodisoggiornoper motivi di lavoro subordinato è rilasciato dalla Questura e la sua durata corrisponde a quella stabilita dal contratto di lavoro. Allo scadere del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario deve lasciare il ter-ritorio italiano e ritornarenelPaesediorigine, salvo che abbia ottenuto una nuova occupazione o il rinnovo del permesso ad altro titolo.

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In ragione del fatto che i lavoratori stranieri sono diffusamente occupati nelle attivitàstagionali, il D.P.R. 394/1999 disciplina in modo specifico e semplificato l’accesso a tale tipologia d’impieghi.

La procedura per l’assunzione di lavoratori extra UE già regolarmente residenti in Italia

In caso di assunzione di uno straniero regolarmente residente in Italia, il contratto di lavoro viene stipulato direttamente tra le parti, con invio, prima dell’inizio del rapporto, della comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l’impiego.È il caso, ad esempio, di un lavoratore straniero provvisto del permesso di soggiorno per altri motivi (ricongiungimento familiare, asilo etc.) oppure del lavoratore che, cessato il precedente rapporto di lavoro, è alla ricerca di nuova occupazione (la perdita del posto di lavoro, quale che sia la causa, non implica, infatti, l’inefficacia del permesso di soggiorno).La differenza, rispetto all’assunzione di straniero residente all’estero, è che il contratto di lavoro non viene stipulato presso lo Sportello unico per l’immigra zione in quanto non è necessario espletare la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno.