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Università degli Studi di Firenze - Corso Le novità fiscali 201222/30 maggio 2012 1 1. Le novità IRPEF e addizionali 2012 con riguardo agli adempimenti del sostituto di imposta Abolizione dell'obbligo di comunicazione annuale delle detrazioni per familiari a carico I dipendenti e i titolari di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente non hanno più l’obbligo di comunicare annualmente i dati relativi ai familiari a carico per usufruire delle detrazioni previste dallart. 12 del TUIR (D.P.R. 987/1986). La necessità di ripetere ogni anno la comunicazione era stata introdotta dallart. 1, comma 221, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, e aveva addossato notevoli oneri amministrativi sul datore di lavoro, il quale all’inizio di ogni periodo di imposta doveva verificare se il dipendente aveva ripetuto la comunicazione per le detrazioni e in caso contrario non calcolarle e procedere al conguaglio per gli importi riconosciuti nei primi mesi dell’anno. Ora, l’art. 7, comma 2, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha abolito l’obbligo annuale della comunicazione, ripristinando la sua validità, in assenza di variazioni, anche per gli anni successivi. Contemporaneamente, la stessa norma modificativa ha esplicitato la sanzione comminata per la violazione dell’obbligo del dipendente di comunicare le variazioni, richiamando l’art 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro), sanzione che si poteva comunque ritenere applicabile anche in assenza della modifica. Novità del CUD e dell'acquisizione dei dati anagrafici dei collaboratori Da quest’anno, sia nel CUD 2012 che nel mod. 770/2012, nell’ipotesi in cui il dipendente o collaboratore abbia richiesto la detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento, deve essere indicato se vi è stata separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale ulteriore dato richiesto si riflette necessariamente sulla fase di acquisizione dei dati anagrafici: nella comunicazione per la detrazione dei figli a carico il dipendente o collaboratore, nel caso in cui richieda la percentuale del 100 per cento, dovrà informare il sostituto di imposta se si trova in una delle su elencate condizioni. Aumento delle addizionali regionali Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto Salva Italia), convertito L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha aumentato, con decorrenza 2011, l'addizionale regionale all’IRPEF di base (applicabile in tutte le Regioni e province autonome), portandola dallo 0,90 per cento all’1,23 per cento. La decorrenza fissata retroattivamente al 1 gennaio 2011 ha determinato l’insufficienza dei conguagli effettuati prima dellentrata in vigore della norma e il conseguente, eventuale obbligo di dichiarazione per i dipendenti o i titolari di redditi assimilati con rapporti cessati in data anteriore al 6 dicembre 2011. Contributo di solidarietà Un’altra misura che retroagisce sulla tassazione diretta del periodo di imposta 2011 è stata introdotta dallart. 2, commi 1 e 2, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, il quale, “in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, ha fissato, a decorrere appunto dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo. Tale contributo ha la peculiarità di essere calcolato sul reddito complessivo (e non sul

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Università degli Studi di Firenze - Corso “Le novità fiscali 2012” – 22/30 maggio 2012

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1. Le novità IRPEF e addizionali 2012 con riguardo agli

adempimenti del sostituto di imposta Abolizione dell'obbligo di comunicazione annuale delle detrazioni per familiari a carico I dipendenti e i titolari di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente non hanno più l’obbligo di comunicare annualmente i dati relativi ai familiari a carico per usufruire delle detrazioni previste

dall’art. 12 del TUIR (D.P.R. 987/1986). La necessità di ripetere ogni anno la comunicazione era

stata introdotta dall’art. 1, comma 221, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio

2008, e aveva addossato notevoli oneri amministrativi sul datore di lavoro, il quale all’inizio di ogni

periodo di imposta doveva verificare se il dipendente aveva ripetuto la comunicazione per le

detrazioni e in caso contrario non calcolarle e procedere al conguaglio per gli importi riconosciuti

nei primi mesi dell’anno. Ora, l’art. 7, comma 2, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito,

con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha abolito l’obbligo annuale della comunicazione,

ripristinando la sua validità, in assenza di variazioni, anche per gli anni successivi.

Contemporaneamente, la stessa norma modificativa ha esplicitato la sanzione comminata per la

violazione dell’obbligo del dipendente di comunicare le variazioni, richiamando l’art 11 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro), sanzione che si poteva comunque

ritenere applicabile anche in assenza della modifica.

Novità del CUD e dell'acquisizione dei dati anagrafici dei collaboratori Da quest’anno, sia nel CUD 2012 che nel mod. 770/2012, nell’ipotesi in cui il dipendente o collaboratore abbia richiesto la detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento, deve

essere indicato se vi è stata separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale ulteriore dato richiesto si riflette necessariamente

sulla fase di acquisizione dei dati anagrafici: nella comunicazione per la detrazione dei figli a carico

il dipendente o collaboratore, nel caso in cui richieda la percentuale del 100 per cento, dovrà

informare il sostituto di imposta se si trova in una delle su elencate condizioni.

Aumento delle addizionali regionali Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha aumentato, con decorrenza 2011, l'addizionale regionale all’IRPEF di base (applicabile in tutte le

Regioni e province autonome), portandola dallo 0,90 per cento all’1,23 per cento. La decorrenza

fissata retroattivamente al 1 gennaio 2011 ha determinato l’insufficienza dei conguagli effettuati

prima dell’entrata in vigore della norma e il conseguente, eventuale obbligo di dichiarazione per i

dipendenti o i titolari di redditi assimilati con rapporti cessati in data anteriore al 6 dicembre 2011.

Contributo di solidarietà Un’altra misura che retroagisce sulla tassazione diretta del periodo di imposta 2011 è stata introdotta dall’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, il quale, “in considerazione della eccezionalità della situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi

di finanza pubblica concordati in sede europea”, ha fissato, a decorrere appunto dal 2011 e fino al

2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi

annui, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto

importo. Tale contributo ha la peculiarità di essere calcolato sul reddito complessivo (e non sul

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reddito imponibile) e di poter essere considerato un onere deducibile per competenza anziché per

cassa (in deroga al principio generale secondo il quale nella tassazione delle persone fisiche gli

oneri sono deducibili per cassa). Per un’illustrazione dettagliata di tale contributo si può vedere la

Circ. n. 4/E del 28 febbraio 2012, emanata dall’Agenzia delle Entrate.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - novità La legge n. 238 del 30 dicembre 2010 ha introdotto incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, esplicitando all’art. 1 la finalità di “contribuire allo sviluppo del Paese mediante la

valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell'Unione

europea”.

L’agevolazione fiscale è destinata ai cittadini dell’Unione Europea in possesso di molteplici

requisiti; in particolare la norma individua due tipologie di beneficiari, distinte dal fatto che una si

riferisce a chi ha lavorato all’estero, la seconda a chi all’estero ha studiato:

a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969

- in possesso di un titolo di laurea

- che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e

- che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di

lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi

ventiquattro mesi o più,

- i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e

trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione

o dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969,

- che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e

- che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di

studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di

laurea o una specializzazione post lauream,

- i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi

dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

L’agevolazione fiscale consiste in una riduzione del reddito imponibile derivante da una delle fonti

di lavoro su indicate: tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 20 per cento, per le lavoratrici e del

30 per cento, per i lavoratori (art. 3).

Nella versione originaria della norma i requisiti previsti dovevano essere posseduti al 20 gennaio

2009 e il termine dell’agevolazione era fissato al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;

ma su questo punto è intervenuto l'art. 29, comma 16-quinquies, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, stabilendo che il beneficio compete

fino al periodo d'imposta 2015 e ampliando il periodo temporale di riferimento per la maturazione

dei requisiti di accesso; secondo la nuova formulazione dell’art. 1 della L. 238/2010 i requisiti

richiesti devono essere posseduti “a partire dalla data del 20 gennaio 2009” e non più “alla data del

20 gennaio 2009”. A fornire chiarimenti è stata emanata la circolare n. 14 del 4 maggio 2012, che potrà essere

consultata su alcuni temi specifici come le modalità di trasferimento della residenza e del domicilio

fiscale.

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2. Il nuovo regime dei “minimi” e le ritenute L’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011, ha

profondamente modificato tutto il sistema dei regimi agevolati per i contribuenti cosiddetti minimi

(professionisti e imprenditori che non superano determinate soglie di compensi o ricavi). Fino

all’emanazione di tale norma esistevano sostanzialmente due regimi fiscali agevolativi destinati a

tali soggetti:

- Il regime delle nuove attività produttive, introdotto dall'art. 13 della L. 388/2000

- Il regime dei contribuenti minimi regolato dai commi 96-117 dell’art. 1 della L. 244/2007.

I due regimi erano entrambi caratterizzati dal fatto che la tassazione diretta avveniva attraverso

un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, con un'aliquota pari al 10 per cento nel primo

caso, e del 20 per cento nel secondo. Il regime delle nuove attività produttive era tuttavia consentito

per i primi tre anni di attività, trascorsi i quali il professionista o l'imprenditore doveva passare o al

regime ordinario o al regime dei contribuenti minimi.

L'art. 27 citato ha diversamente configurato il regime dei contribuenti minimi, introducendo nuovi

requisiti di accesso e trasformandolo in un regime a termine, simile sotto questo profilo al regime

delle nuove attività produttive; ha previsto inoltre una accentuata riduzione dell'aliquota dell'imposta

sostitutiva (al 5 per cento) tanto da spostare la convenienza di chi inizia un'attività dal primo al

secondo regime.

I requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi,

Il comma 96 dell'art. 1 della L. 244/2007 prevedeva i seguenti requisiti di accesso al regime dei

contribuenti minimi e l'art. 27 ne ha interamente confermato la validità:

a) nell’anno solare precedente:

1) il contribuente non deve aver conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno,

superiori a 30.000 euro;

2) non deve aver effettuato cessioni all’esportazione;

3) non deve aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi o

a progetto, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, né erogato somme sotto

forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR;

b) nel triennio solare precedente il contribuente non deve aver effettuato acquisti di beni strumentali,

anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo

superiore a 15.000 euro.

A tali requisiti l'art. 27 ha aggiunto i seguenti:

a) che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al

comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di

arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare

dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto

beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

La durata del nuovo regime dei contribuenti minimi

Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta in cui è iniziata l'attività e per i

quattro successivi; se al termine del quinquennio il contribuente non ha ancora compiuto il

trentacinquesimo anno di età, può rimanere nel regime agevolato fino al periodo di imposta in cui

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compie tale età.

Il regime IVA dei contribuenti minimi

E' rimasto in vigore il comma 100 dell'art. 1 della L. 244/2007, secondo il quale “i contribuenti

minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa”; pertanto, i corrispettivi

evidenziati nelle fatture emesse dai contribuenti minimi non sono assoggettati ad IVA e devono

riportare obbligatoriamente il riferimento normativo che consente tale esclusione.

Gli obblighi del sostituto di imposta

La disciplina introdotta dall'art. 27 citato è stata precisata dal Provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 “Modalità di applicazione del regime fiscale di

vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione

dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge

15 luglio 2011, n. 111”. In tale provvedimento, al par. 5.2. si stabilisce che “i ricavi e i compensi

relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del

sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti

che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”. Le fatture emesse dai

contribuenti minimi nel 2012 avranno pertanto questo duplice riferimento, al comma 100 che

giustifica il mancato addebito dell’IVA e al Provvedimento citato, con la dichiarazione prevista, che

consente al sostituto di imposta di non operare la ritenuta d’acconto.

La fase di transizione

L'art. 27 ha consentito che anche i contribuenti che avevano già iniziato l'attività potessero rientrare

nel regime di vantaggio, purché l'inizio fosse avvenuto in data successiva al 31 dicembre 2007. In

questo caso il quinquennio si misura dall'inizio effettivo; chi ha iniziato nel 2008 passerà comunque

al regime ordinario nel 2013, chi ha iniziato nel 2009 nel 2014 e così via (salva l'ipotesi su ricordata

del prolungamento fino all'età di trentacinque anni).

Le fatture emesse e non pagate nel 2011 da coloro che sono fuoriusciti dal regime dei contribuenti

minimi, per l’assenza del requisito temporale (avevano iniziato l’attività in data precedente al 1

gennaio 2008), oppure per il venir meno di uno dei requisiti richiesti, restano ovviamente valide

anche senza il riaddebito dell’IVA. Se invece il professionista è rimasto nel regime dei contribuenti

minimi richiederà eventualmente, nella fase del pagamento da parte dell’Università, la non

applicazione della ritenuta d’acconto su tale compenso, dichiarando la sussistenza di tutte le

condizioni che esonerano il sostituto di imposta.

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4. Il punto sul trattamento delle borse di studio post-laurea per

attività di ricerca. Per una ricostruzione dell’argomento occorre premettere che la regola generale in tema di

tassazione delle borse di studio, è fissata dalla lett. c), comma 1, dell’art. 50 del TUIR: le somme da

chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e

sottoposte alla tassazione diretta sulla base dei criteri di determinazione fissati dall’art. 52 del

TUIR.

Tale regola generale è derogata per specifiche fattispecie di borse di studio, individuate da norme

speciali. Viene cioè prevista per univoche tipologie di borse di studio in particolare conferite dalle

Università una totale esenzione Irpef.

Fra queste disposizioni occorre in particolare porre l’attenzione sul disposto dell’art. 4 della L. n.

210/1998. Tale articolo, intitolato “Dottorato di ricerca”, afferma al comma 3 che “Alle borse di

studio di cui al comma 5 [quelle di dottorato], nonché alle borse di studio conferite dalle università

per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7,

della legge 30 novembre 1989, n. 398”, che pone appunto l’esenzione da Irpef, richiamando a sua

volta l’art. 4 della L. n. 476/84. Se infatti, non vi erano dubbi sulla esenzione da Irpef per le borse di

dottorato, confermata peraltro con Circ. Min. Fin. 1998 n. 263/E e successivamente da altri interventi

di prassi, alcuni dubbi sussistevano su tale esenzione per le borse conferite dalle Università per

attività di ricerca post-laurea e, in un certo senso, sulla esistenza stessa di questa fattispecie.

L’Università di Firenze, per dirimere tali dubbi, ha presentato, in data 4 novembre 2010, alla

Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ai sensi

dell’art. 11 della L. 212/2000 concernente la tassazione delle borse “conferite dalle università per

attività di ricerca post-laurea”, prospettando la soluzione della esenzione da Irpef delle borse

stesse, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L. n. 210/1998 e la conseguente non applicazione a tali

borse delle ritenute alla fonte previste dall’art. 24 del D.P.R. 600/1973.

La Direzione Centrale Normativa della Agenzia delle Entrate in data 26/07/2011, con Risposta prot.

n. 954-80634/2011, ha ritenuto condivisibile la soluzione interpretativa indicata dall’Ateneo, in

conformità a quanto già peraltro espresso dalla stessa Agenzia nella Ris. n. 120 del 22 novembre

2010. In particolare, in tale risposta l’Agenzia ha precisato che nella fattispecie prospettata non osta

all’applicazione del citato art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, la circostanza che

l’Università riceva da altro ente, in base a convenzioni stipulate nel rispetto dell’autonomia conferita

alle università dalla legge, i finanziamenti per l’erogazione di borse di studio da assegnare a giovani

ricercatori, dato che tale norma non prevede, per l’applicazione del regime fiscale agevolato,

particolari condizioni legate alla provenienza dei fondi.

Gli elementi essenziali della fattispecie, che possono legittimare il trattamento agevolativo, sono

costituiti dal conferimento da parte di una Università, previa autonoma procedura di selezione

dei beneficiari della borsa svolta dalla stessa Università, di borse di studio post-laurea, cioè

riservate dai relativi bandi a soggetti già in possesso di un diploma di laurea, ed esclusivamente

destinate ad attività di ricerca. Al fine del riconoscimento dell’esenzione deve essere fatto

riferimento al bando per la selezione dei borsisti.

Per quanto attiene l’Irap occorre notare che alla esenzione Irpef di una borsa di studio segue anche

l’esclusione dall’Irap, in forza di quanto stabilito dall’art. 10-bis, comma 1, del D.Lgs. del 15

dicembre 1997 n. 446.

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La risposta positiva all’interpello ha posto delle problematiche applicative per le borse di tale

tipologia erogate nel 2011 e negli anni pregressi. Per quanto riguarda il 2011 è stato senz’altro

possibile, una volta effettuata la ricognizione delle borse aventi le caratteristiche sopra descritte,

procedere in corso d’anno anche ai relativi conguagli, con restituzione ai borsisti delle ritenute

Irpef e addizionali trattenute in precedenza, nonché recuperando nei versamenti in corso d’anno

anche l’Irap erroneamente applicata.

Circa l’annualità 2010 si è proceduto seguendo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle

Entrate nella risposta ad altro interpello sullo stesso tema presentato dall’Università di Padova (prot.

n. 954-80360/2011 dell’8 giugno 2011). In tale risposta l’Agenzia ha precisato di ritenere corretta la

restituzione agli interessati delle ritenute per Irpef e addizionali operate, con contestuale rilascio agli

stessi di una attestazione riportante il fatto che le somme restituite erano relative a redditi esenti e

che il CUD precedentemente rilasciato era da considerare privo di effetti. Nello stesso tempo

l’Università ha potuto recuperare gli importi in questione in sede di dichiarazione 770/2011 (relativa

al 2010), nonché recuperare l’Irap in sede di presentazione della relativa dichiarazione.

Per le annualità ancora precedenti non è invece stato possibile procedere allo stesso modo, posto

che le relative dichiarazioni (770 ed Irap) erano ormai consolidate. L’unica strada percorribile ai

sensi della normativa vigente è quella della istanza di rimborso alla stessa Agenzia, come delineata

dall’art. 38 del Dpr n. 602/1973. Ai sensi di tale articolo da un lato il percipiente delle somme

assoggettate a ritenuta (per l’Irpef e le addizionali) e dall’altra l’Università (per l’Irap), possono

effettuare all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi

rispettivamente dalla effettuazione della ritenuta e dal versamento dell’imposta.

Si è quindi provveduto, previa ricognizione delle borse aventi le caratteristiche di cui all’art. 4 della

L. n. 210/98, ad informare i borsisti 2007 e 2008 (a breve ciò avverrà anche per i borsisti 2009)

della possibilità di ottenere un rimborso dell’Irpef e addizionali trattenute in tali annualità mediante

presentazione di apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate ai sensi e nei termini previsti

dall’art. 38 del Dpr n. 602/73, rilasciando nel contempo ai richiedenti una attestazione sulla natura

della borsa e sulle ritenute operate. Nello stesso tempo è stata presentata dall’Università una istanza

di rimborso all’Agenzia delle Entrate per l’Irap 2007 e 2008 (a breve ciò avverrà anche per il 2009),

ancora in attesa di esito.

Come corollario a tale problematica si è posto anche il problema riguardante la spettanza dell’Irap.

Stante il fatto che l’Irap non è una ritenuta, ma una imposta a carico dell’Università, sussisteva

infatti il dubbio se il recupero della stessa, operato con la presentazione della relativa dichiarazione

Irap o a seguito di eventuale accoglimento di istanza di rimborso, dovesse essere considerata come

necessariamente spettante ai borsisti, ovvero se potesse considerarsi di spettanza dell’Università.

Tale dubbio sorgeva dalla stessa formulazione dei bandi per l’assegnazione di tali borse che

determinavano la somma della borsa di studio come “al lordo di ogni onere”. Sulla questione è stato

sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo di questo Ateneo che in data 20 ottobre 2011 ha

espresso il parere che l’Irap recuperata debba essere restituita al borsista, avendo l’Università

indicato l’importo della borsa di studio come “comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Università”

ed avendo altresì compreso tra gli “oneri” in parola anche quello relativo all’Irap. Conformemente a

tale parere l’Irap relativa alle annualità 2010 e 2011, recuperata in dichiarazione sulle borse di questa

tipologia, è stata restituita ai borsisti.

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Infine, si riporta sotto il testo del comma 5 dell'art. 18 della L. n. 240/2010, con le modifiche

evidenziate apportate dall’art. 49 del D.L. n. 5/2012, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35.

Art. 18. L. n. 240/2010

“(omissis) 5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente

finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio [a tempo indeterminato] presso le università e a

soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca ; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi [da tali amministrazioni, enti o imprese], purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo

svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi .

Con tali modifiche, sembra molto estesa rispetto alla normativa precedente la partecipazione ai

gruppi e ai progetti di ricerca delle Università e lo svolgimento dell'attività di ricerca presso le

Università. In particolare tale partecipazione sembra di nuovo estendersi fra gli altri anche ai titolari

di borse di studio o di ricerca banditi dalle Università, purché sulla base di specifiche convenzioni e

senza oneri finanziari per l'Università stessa. Da un punto di vista tributario, tali borse potranno

essere esenti Irpef e non soggette ad Irap se ed in quanto siano rispettate le caratteristiche previste

dall’art. 4 c. 3 della L. n. 210/1998.

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5. Il credito di imposta per la ricerca scientifica L’art. 1 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011 ha istituito

per gli anni 2011 e 2012 un credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca, in

Università ovvero enti pubblici di ricerca. Successivamente, in data 28 novembre 2011, l’Agenzia

delle Entrate ha emanato la circolare n. 51/E che fornisce numerosi chiarimenti sull’argomento.

E’ dalla lettura della circolare che emerge in primo luogo che il “finanziamento” dei progetti di

ricerca viene interpretato come corrispettivo di un’attività contrattuale svolta dalle Università o

dagli enti di ricerca (quindi nell’ambito della loro attività commerciale) e non può essere esteso a

ricomprendere i semplici “contributi”. In particolare, la circolare ricorda che i risultati della ricerca

devono essere acquisiti dall’impresa alle normali condizioni di mercato, devono quindi essere

congrui ed inerenti all’attività svolta.

Il credito è riconosciuto nella misura del 90 per cento della quota di investimenti che eccede la

media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 e deve essere ripartito in tre

quote annuali a partire dall’anno in cui l’impresa ha sostenuto la spesa. Il credito matura al momento

del sostenimento del costo, cioè alla data di ultimazione della prestazione oppure, se sono previsti

stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione di questi da parte del committente.

L’agevolazione appare particolarmente rilevante se si tiene conto che la stessa norma istitutiva fa

salva la piena deducibilità del costo sostenuto dall’impresa e che quindi il credito di imposta si

aggiunge ai minori oneri fiscali diretti collegati all’iscrizione del costo nel conto economico

dell’impresa stessa. Essa rappresenta pertanto un forte stimolo per la stipula di contratti di questo

tipo, che addirittura possono comportare in alcuni casi un vantaggio fiscale complessivo superiore

ai costi sostenuti (una sorta di “utile fiscale”).

Sono escluse dall’agevolazione le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese, anche

quando riguardino beni strumentali o servizi messi direttamente a disposizione dell’Università per

lo svolgimento della ricerca commissionata. Per sfruttare al massimo l’agevolazione, l’impresa

dovrà pertanto stipulare un accordo di finanziamento “puro”, in cui i costi totali dell’attività sono

sostenuti direttamente dall’Università.

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3. Le novità relative al contributo INPS gestione separata

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ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA

Circ. Inps n. 16 2012

L’articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (L. n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione

Separata sono aumentate di un punto percentuale.

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

18%

Massimale annuo di reddito: euro 96.149,00

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Integrazione dell’indennità di maternità per le assegniste di ricerca, di cui alla legge n. 240/2010, art. 22, c. 6

Circ. Inps n. 165 2011

Le integrazioni pagate dalle Università alle assegniste di ricerca, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno normalmente erogato, hanno natura di corrispettivo e, come tale, sono soggette alla contribuzione alla Gestione.

Pertanto, dal 2012 al momento dell’erogazione dell’integrazione, l’Università dovrà procedere ad effettuare il versamento del contributo Inps e ad inserirlo nel corrispondente Uniemens.

La Circ. Inps prevede anche una sorta di sanatoria per il 2011 precisando che Il versamento dei contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 poteva essere effettuato entro il 16/03/2012, inviando per lo stesso periodo pregresso uno specifico Uniemens.

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6. Aumento delle aliquote IVA: criteri applicativi.

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AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA

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Art. 2 D.L. 138/2011 che ha modificato art. 16 del Dpr 633/72

L’aliquota Iva del 20% è salita al 21% per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/11).

Rileva il concetto di «momento di effettuazione dell’operazione»

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AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA Art. 2 D.L. 138/2011

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MOMENTO EFFETTUAZIONE : Art. 6, DPR 633/1972 (ante 17 marzo 2012):

Al primo che si verifica fra questi eventi:

• Immobili: stipula atto, pagamento, emissione fattura

• Beni mobili: momento di consegna o spedizione (= consegna dei beni al vettore), pagamento, emissione fattura

• Servizi. Al primo che si verifica fra questi eventi: pagamento del corrispettivo, emissione fattura

• Servizi da fornitore estero per i quali il committente è tenuto all’autofatturazione ai sensi dell’art. 17 del Dpr 633/72 (Circ. Ag. E. n. 37/E 2011 punto 4.3): momento di effettuazione coincide con l’emissione di autofattura che deve essere emessa non oltre il momento del pagamento

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AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA Art. 2 D.L. 138/2011

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MOMENTO EFFETTUAZIONE

Acquisti intracomunitari di beni (art. 39 DL 331/93): al primo che si verifica tra questi eventi:

• Consegna dei beni nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso

• “ricevimento della fattura”

• pagamento

Importazioni (art. 70 dpr 633/72 e art. 201 cod. doganale)

• Quando è presentata ed accettata in Dogana la dichiarazione di importazione

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AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA

CONCETTO DI ESIGIBILITA’

MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE :

- L’ERARIO HA DIRITTO A PERCEPIRE L’IMPOSTA,

- IL CEDENTE O PRESTATORE DEVE VERSARE L’IMPOSTA,

- L’ACQUIRENTE O COMMITTENTE HA DIRITTO DI DETRARRE L’IMPOSTA

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AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA Art. 2 D.L. 138/2011

Casistiche - Circolare 45/E/2011

Fatture ad esigibilità differita nei cfr Stato ed Enti Pubblici: resta rilevante per stabilire l’aliquota il momento di effettuazione dell’operazione (non coincidenza fra effettuazione ed esigibilità)

• DL 138/2011 art 2-quater: l’aumento dell’aliquota non si applica in relazione alle operazioni per le quali entro il 16 settembre sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato

• Circolare 45/E: è sufficiente l’emissione (non la registrazione possibile entro termini ordinari art. 23, DPR 633/72) entro il 16 settembre

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AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA Art. 2 D.L. 138/2011

Casistiche - Circolare 45/E/2011

NOTE DI CREDITO Alle note di credito emesse a partire dal 17 settembre 2011 relative ad una fattura emessa prima del 17 settembre si applica il 20%, in quanto il momento di effettuazione si è già realizzato al momento dell’emissione della fattura originaria

CESSIONI DI BENI CON D.D.T. Nel caso di cessione di beni, rileva la data di consegna, cioè la data del d.d.t. : se il d.d.t. è precedente il cambio di aliquota, si applica il 20% anche se la fattura è emessa successivamente

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NUOVO AUMENTO ALIQUOTE IVA

Art. 18 DL 201/2011

• Dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2013 aumento aliquote Iva di 2 punti percentuali

Aliquota Iva 10% 12%

Aliquota Iva 21% 23%

• Dal 1° gennaio 2014 ulteriore incremento delle aliquote di 0,5 punti percentuali

Aliquota Iva 12% 12,5%

Aliquota Iva 23% 23,5%

Clausola di salvaguardia – art. 40 DL 98/2011 L’aumento dell’Iva non avrà luogo se entro il 30 settembre 2012 saranno entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

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7. Le nuove regole IVA 2012 di cui alla L. 217/2011 (Legge Comunitaria 2010)

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Momento di effettuazione: servizi da/vs fornitore/cliente estero

Art. 8, c 2, lett a), L. 217/2011 in vigore dal 17 marzo 2012 che ha modificato art. 6 del Dpr 633/72, aggiungendo 6° comma

Deroga alla regola del momento di effettuazione per i servizi legata al pagamento ex art. 6 c. 3 DPR 633/72 (o alla emissione fattura se antecedente, art. 6 c. 4)

Le prestazioni di servizi generiche B2B si considerano effettuate: • nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere

periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi

• al momento del pagamento se anteriore al momento sopra indicato

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Momento di effettuazione: servizi da/vs fornitore/cliente estero

Novità dal 17 marzo 2012

Continua ad applicarsi il normale criterio del momento di effettuazione per i servizi legata al pagamento (o fatturazione o autofatturazione se antecedente)

• Servizi da/vs soggetti italiani • Servizi da fornitori esteri non generici (art. 7-quater e 7-

quinquies) • Servizi resi vs soggetti consumer B2C

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Momento di effettuazione: servizi da/vs fornitore/cliente estero

Problematiche: prestazioni in unica soluzione (es. singolo trasporto, analisi di un campione, ecc.)

In mancanza della fattura il committente può non sapere il momento di ultimazione del servizio e può non avere a disposizione l’individuazione precisa del corrispettivo per poter assolvere i propri obblighi di assolvimento dell’imposta

La prestazione si può però presumere ultimata quando si riceve la fattura, a meno che la fattura venga emessa dal fornitore per ottenere un anticipo. In questo secondo caso l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento.

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Momento di effettuazione: servizi da/vs fornitore/cliente estero

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Problematiche: prestazioni di carattere periodico o continuativo

Quali sono? Esecuzione del servizio prolungata nel tempo con fornitura del servizio continuativa (es. locazione di un bene mobile, accesso a banca dati, licenza di uso) o periodica (es. manutenzione periodica di un macchinario)

La norma fa riferimento alla “maturazione del corrispettivo” per cui sembrano rilevare le clausole contrattuali

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Momento di effettuazione: servizi da/vs fornitore/cliente estero

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esempi

Prestatore francese ultima servizio di trasporto di beni il 15 marzo 2012 ed in tale data emette fattura: l’operazione si considera effettuata solo al momento del pagamento (o a quello dell’autofatturazione se antecedente)

Prestatore francese ultima servizio di trasporto di beni il 20 marzo 2012 ed in tale data emette fattura: l’operazione si considera effettuata in tale data

L’università acquista l’accesso ad una banca dati da fornitore USA per una annualità pagamento anticipato il 15 marzo: l’operazione si considera effettuata in tale data

L’università acquista l’accesso ad una banca dati da fornitore USA per una annualità pagamento anticipato il 20 marzo: l’operazione si considera effettuata in tale data

L’università acquista un servizio di manutenzione periodica trimestrale per un macchinario da fornitore svizzero: l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione contrattuale del corrispettivo ovvero al relativo pagamento se antecedente

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

Art. 8, c 2, lett g), L. 217/2011 in vigore dal 17 marzo 2012 che ha modificato art. 17 c. 2 del Dpr 633/72

Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente nazionale adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del DL 331/93

non deve essere emessa autofattura, ma deve essere integrata la fattura del prestatore (come avviene per gli acquisti intraUE di beni).

Devono essere applicate le stesse regole sulla tempistica di registrazione e di regolarizzazione previste dagli articoli 46 e 47 del D.l. 331/93 per gli acquisti intracomunitari di beni.

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

Art. 8 c 2 L. 217/2011 in vigore dal 17 marzo 2012 che ha modificato art. 17 c. 2 del Dpr 633/72

Integrazione della fattura = apposizione sulla fattura dei seguenti dati: - Numero progressivo - Controvalore in euro del corrispettivo (se la ft non è in euro) - imposta relativa o eventuale titolo di esenzione L’integrazione può essere fatta anche su un altro documento, allegato e conservato unitamente alla fattura estera riportante gli estremi (data e numero progressivo attribuito) della stessa.

Tempistica per la registrazione e conseguente esigibilità: viene ad assumere rilievo (come per gli acquisti intra-ue di beni) il ricevimento della fattura

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

Nuove tempistiche per gli adempimenti

Ambito commerciale: la fattura deve essere registrata entro il mese di ricevimento nel registro delle fatture emesse e contestualmente in quello degli acquisti (doppia registrazione)

Ambito istituzionale: la fattura deve essere registrata entro il mese successivo a quello di ricevimento nell’apposito registro IVA per gli acquisti istituzionali

In caso di mancata ricezione della fattura, entro il mese successivo al momento di effettuazione della prestazione (= momento di ultimazione ecc., come prima descritto), entro il mese ancora successivo va emessa l’autofattura per la regolarizzazione

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

Ambito applicativo

Continua ad applicarsi invece l’adempimento della autofatturazione anziché dell’integrazione della fattura a: - Prestazione di servizi da fornitore extra UE - prestazione “specifica” da chiunque resa, UE od extra UE (es. prestazione di fornitore francese relativa ad un bene immobile sito in Italia)

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

esempi

Prestatore francese ultima servizio di trasporto di beni il 20 marzo ed in tale data emette fattura: l’operazione si considera effettuata in tale data. La fattura perviene il 27 marzo: - in ambito commerciale: va registrata nei registri iva vendite e acquisti entro marzo - in ambito istituzionale: va registrata entro aprile nell’apposito registro acquisti ist.li

Stesso caso precedente ma la fattura perviene il 2 aprile: - in ambito commerciale: va registrata nei registri iva vendite e acquisti entro aprile - in ambito istituzionale: va registrata entro maggio nell’apposito registro acquisti ist.li

Stesso caso precedente ma la fattura a fine aprile non è ancora pervenuta: In ambito commerciale od istituzionale devo emettere una autofattura per regolarizzare l’operazione entro maggio

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

esempi

Il 27 marzo si paga anticipatamente a fornitore olandese un servizio di pubblicazione: l’operazione si considera effettuata in tale data. La fattura perviene il 3 aprile: - in ambito commerciale: va registrata nei registri iva vendite e acquisti entro aprile - in ambito istituzionale: va registrata entro maggio nell’apposito registro acquisti ist.li

Stesso caso precedente ma la fattura definitiva a fine aprile non è ancora pervenuta: In ambito commerciale od istituzionale devo emettere una autofattura per regolarizzare l’operazione entro maggio

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

esempi

L’università acquista l’accesso ad una banca dati da fornitore USA per una annualità pagamento anticipato il 20 marzo: l’operazione si considera effettuata in tale data. Perviene fattura il 2 aprile. -in ambito commerciale: va emessa autofattura e registrata nei registri iva vendite e acquisti entro marzo - in ambito istituzionale: va emessa autofattura e registrata entro aprile nell’apposito registro acquisti ist.li

Non ha alcun rilievo il ricevimento della fattura

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Nuove regole di registrazione per servizi generici intra-UE

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esempi

L’università acquista un servizio di locazione di un macchinario da fornitore svizzero: nel contratto è previsto un pagamento trimestrale di un canone. Al 31/03 matura la prima rata. Si riceve fattura il 4 aprile che viene pagata il 20 aprile. L’operazione a rigore va considerata come effettuata il 31/03. -in ambito commerciale: va emessa autofattura e registrata nei registri iva vendite e acquisti entro marzo - in ambito istituzionale: va emessa autofattura e registrata entro aprile nell’apposito registro acquisti ist.li

Non ha alcun rilievo il ricevimento della fattura

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Riscrittura dell’art. 72 del Dpr 633/72

Corso "Le novità fiscali 2012" - 22/30 maggio 2012 26

Art. 8, c. 2,lett. m), L. 217/2011 in vigore dal 17 marzo 2012

Art. 72, c. 1, lettera c), il regime di non imponibilità si applica per : “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa.

Testo previgente Art. 72 c. 3 n. 3): [cessioni di beni e prestazioni di servizi rese] “alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;”

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Riscrittura dell’art. 72 del Dpr 633/72

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Art. 8, c. 2,lett. m), L. 217/2011 in vigore dal 17 marzo 2012

Art. 72, c. 2 il regime di non imponibilità di cui al comma 1 lett. c) si applica se : “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300”

Nel testo previgente (art. 72 c. 4) il regime si applicava per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di importo superiore a lire cinquecentomila (€ 258,23)

Resta ferma la necessità per godere della non imponibilità di inviare ai fornitori italiani una dichiarazione in questi termini: “l’ordine n. ………………… del …………… , è impegnato sui fondi del contratto ………… (indicare gli estremi del contratto) di ricerca con l’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 72, comma 1 lett c), e comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, l’operazione è pertanto da considerare non imponibile IVA, nei limiti della quota di partecipazione al contratto della stessa Unione Europea pari al ….. % (indicare la percentuale di partecipazione della U.E.), per importi superiori a € 300,00“

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8. Le semplificazioni in materia di adempimenti IVA del DL 16/2012

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DICHIARAZIONI D’INTENTO – nuovo termine

Art. 2 c 4 D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012

Viene modificato il termine entro cui trasmettere – telematicamente all’Agenzia delle Entrate – le dichiarazioni d’intento ricevute che sono state rilasciate dagli esportatori abituali. La trasmissione, prima legata al ricevimento della dichiarazione (l’invio doveva avvenire «entro il giorno 16 del mese successivo»), è ora rinviata al termine della liquidazione periodica in cui si emette la fattura senza applicazione dell’Iva. Come precisa la norma, la trasmissione deve avvenire «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta». Ad esempio, una dichiarazione d’intento ricevuta ad aprile per la quale la prima fattura senza Iva sia stata emessa a maggio, potrà essere comunicata entro il 16 giugno.

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SPESOMETRO – ELENCO CLIENTI E FORNITORI

Art. 2 c 6 D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012

Viene eliminata la soglia di 3.000 euro, esclusa l’Iva, quale importo minimo di riferimento per l’inclusione delle operazioni nella comunicazione, ma limitatamente a quelle per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Conseguentemente, all’art. 21, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, è stato aggiunto un periodo con il quale si richiede ora la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le fatture attive e passive effettuate, ricalcando in tal modo i precedenti elenchi «clienti e fornitori» (di cui all’art. 37, D.L. 223/2006, soppressi dall’art. 33, D.L. 112/2008). Le fatture attive vanno incluse tutte, anche quelle emesse a privati consumatori, e in ciò differenziandosi dal vecchio elenco «clienti e fornitori».

L’Ag. Entrate con comunicato stampa del 05 aprile 2012 ha precisato che tale modifica vale dall’anno d’imposta 2012.

Con Provv. del 21/06/2011 il Direttore dell’Ag. Entrate ha precisato che sono esclusi dall’obbligo, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.

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BLACK LIST – SOGLIA OPERAZIONI

Art. 2 c 8 D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012

Viene introdotta una soglia di rilevanza per le comunicazioni black list di cui all’art. 1, co. 1, D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010: le singole operazioni vanno inserite nella comunicazione solo se di importo superiore a 500 euro. Non è più obbligatorio comunicare un’operazione di piccolo importo (es. acquisto di un software, effettuato tramite Internet per € 499) presso un operatore economico sito in un Paese a fiscalità privilegiata, come pure se si ricevono da un fornitore black list nello stesso periodo di riferimento 5 fatture di € 200 ciascuna non va effettuata alcuna comunicazione ancorché l’importo complessivo superi la soglia.

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9. Le altre novità fiscali normative ed interpretative di interesse per l’Università

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FATTURAZIONE ELETTRONICA

art. 10, comma 13-duodecies, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

intervenendo sull’art. 1, comma 209, della L. 244/07, sono stati meglio precisati i soggetti nei confronti dei quali sarà obbligatoria l’emissione di fattura elettronica : amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (indicate nell’elenco pubblicato annualmente da ISTAT, che concorrono al conto economico consolidato dello Stato).

Nella precedente formulazione si parlava di “amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo” e di “enti pubblici nazionali”

Incluse Università e istituti di istruzione universitaria pubblici

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PROROGA 770 MENSILE

art. 29, comma 7, D.L. 216/2011 (milleproroghe) convertito dalla L. 14/2012

slitta a gennaio 2014 l'avvio della trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Nel frattempo, a partire dal 2013, dovrebbe partire una fase sperimentale secondo modalità stabilite di concerto dalle Entrate e dall'Inps

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No deduzione dal reddito per i contributi versati in relazione a borse esenti

Circolare del 13/05/2011 n. 20 - Agenzia delle Entrate – punto 5.5

i contributi previdenziali a carico del titolare di un assegno di ricerca, trattenuti e versati all’INPS dall’ente di ricerca/università, non sono deducibili dal reddito complessivo in quanto rilevano nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente ancorché, nel caso specifico, non assoggettati ad imposta per effetto di una espressa norma di esenzione. Pertanto, né il titolare dell’assegno di ricerca esente dall’IRPEF né il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei contributi trattenuti dall’ente di ricerca in qualità di sostituto d’imposta.

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Tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo telefoni cellulari

Risoluzione del 18/01/2012 n. 9/E - Agenzia delle Entrate

L’Agenzia a fronte di un interpello di un ente pubblico ribadisce, nonostante alcune decisioni di commissioni tributarie in senso contrario intervenute nei mesi scorsi, che l’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni (D.Lgs. N. 259/2003), non ha abolito il presupposto normativo del tributo. Infatti, ancorché l’art. 21 della tariffa annessa al Dpr n. 641/1972 faccia riferimento all’art. 318 del Dpr n. 156/1973 abrogato appunto dal D.lgs 259, tale norma sarebbe stata sostanzialmente trasfusa nel DM 13 febbraio 1990 n. 33 e nello stesso D.Lgs 259 art. 160. In base a tale ultima disposizione resta confermato che il titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare l’apparecchiatura per la telefonia mobile risulta rappresentato dal documento sostitutivo della licenza, ossia il contratto di abbonamento con gli operatori telefonici autorizzati. L’Agenzia ribadisce inoltre che gli enti pubblici non sono esclusi dall’obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative (tale esclusione riguarda solo le “amministrazioni statali”).