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Le deroghe di prevenzione incendi
Descrizione del procedimento e valutazioni sul concetto di sicurezza equivalente
La derogaPossibilit di applicare misure di sicurezza alternative a quelle previste dalla norma nel caso di insediamenti o impianti soggetti al rispetto di una regola tecnica di prevenzione incendi*
* prima del DPR 151/2011 tale procedura era prevista solo per attivit che fossero soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi e comprese nel campo di applicazione di una regola tecnica
riferimenti storiciDPR 29/07/1982 n. 577 - art.21Introduzione del concetto di deroga
Competenza degli organi centrali del CNVVF sentiti i pareri di:
Comando* Ispettorato regionale CCTS
*Il Comando accerta la consistenza dei motivi della richiesta
riferimenti storiciDPR 12/01/1998 n.37 art.6 Competenza dellIspettore regionale VVF (oggi Direttore regionale) sentiti i pareri di:
Comando CTR Introduzione di tempi:
Comando 30 giorni Direzione regionale 60 giorni
oggiDPR 01/08/2011 n.151 art.7 Competenza del Direttore regionale sentiti i pareri di:
Comando CTR tempi:
Comando 30 giorni Direzione regionale 60 giorni
Condizioni per la richiesta di derogaattivit per la quale esista una regola tecnica di
prevenzione incendi*esistenza di caratteristiche che impediscano il rispetto
di uno o pi punti della norma**valutazione del rischio aggiuntivomisure tecniche idonee a compensare il rischio
aggiuntivo
* compresa o meno nell'elenco allegato al DPR 151/2011
**vedere nota ministeriale 8269 del 20/05/2010
Iter procedurale vigenterif. DPR 1/08/2011 n.151 e DM 7/08/2012Presentazione di istanza motivata da parte dellinteressato al Comando VV.F. (mod. PIN 4 - 2012)
esame della pratica da parte del Comando e trasmissione alla Direzione regionale con proprio motivato parere entro 30 giorni
esame dellistanza da parte della Direzione regionale, sentito il parere del C.T.R., entro 60 giorni dal ricevimento e comunicazione dellesito finale allinteressato ed al Comando
Documentazione tecnica
La documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, da allegare allistanza, deve essere conforme a quanto previsto allallegato I del D.M. 7/8/2012 ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
Ulteriori specificazioni in caso di utilizzo FSE
particolarit
DPR 01/08/2011 n.151 art.7richiesta di deroga anche per attivit soggette al rispetto della regola tecnica ma non comprese nellallegato Ies.:impianti termici 35kW
caratteristiche/vincoli
vincoli strutturali mancanza di possibilit, di locali, o di
strutture alternative edifici di pregio soggetti a tutela territori soggetti a vincoli ambientali interfaccia con altre attivit
crite
ri am
mis
sibi
lit
rischio aggiuntivo
individuare gli obiettivi
valutare il rischio aggiuntivo
Obiettivi di sicurezza antincendioSono stabiliti allart. 3 del DPR 577/82, ma trovano una esplicitazione pi funzionale nella direttiva sui prodotti da costruzione (DPR 246/93) ed in particolare nel documento interpretativo n.2 (G.U.C.E. 62/63 del 28/2/94):minimizzazione delle occasioni di incendiostabilit delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupantilimitata produzione e propagazione del fuoco e dei fumi allinterno delle opere e limitata propagazione del fuoco alle opere vicinepossibilit che gli occupanti lascino lopera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modopossibilit per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
Obiettivi di sicurezza antincendio
le misure di prevenzione e protezione stabilite da una regola tecnica sono sempre associabili ad uno o pi obiettivi di sicurezza antincendio
le regole tecniche (recenti) stabiliscono gli obiettivi
valutazione del rischioMETODOLOGIE
METODI CARATTERISTICHEquantitativi/probabilistici Modelli matematici di incendio
Analisi statisticheAlbero degli eventiAlbero dei guasti
semiquantitativi Metodi ad indiceMatrici di rischio
qualitativi Check-listRaccomandazioniWhat-ifAlbero dei concetti della sicurezza antincendio (NFPA 550:2007)
compensazione del rischio aggiuntivo
in pratica...1. Comprendo l'obiettivo (o gli obiettivi) associati ai punti della regola tecnica che non possono essere rispettati
2. Valuto l'impatto delle difformit sull'attivit
3. Propongo misure di sicurezza alternative che consentano il raggiungimento dei medesimi obiettivi (a compensazione del rischio aggiuntivo)
esempiau
torim
esse
esempi
normativa obiettivi rischio aggiuntivo misure alternativeventilazione naturale 1/25
favorire evacuazione fumo e calore;assicurare lavaggio aria ambiente ai fini sanitari
maggiore sollecitazione strutture;minore visibilt;difficolt operazioni di soccorso;lavaggio aria ambiente pi lento
ventilazione meccanica ai fini antincendio;impianto di spegnimento automatico;ventilazione meccanica ai fini sanitari
auto
rimes
se
esempi
normativa obiettivi rischio aggiuntivo misure alternativealtezza di piano 2,40 m
realizzare un volume libero dai fumi in caso di incendio;favorire l'evacuazione degli occupanti
aumento velocit di crescita temperature;minore visibilt;difficolt operazioni di soccorso;
maggiorazione superficie di aerazione;maggiorazione % superficie aerazione permanente;riduzione lunghezza percorsi d'esodo
auto
rimes
se
esempi
normativa obiettivi rischio aggiuntivo misure alternativenumero uscite;larghezza uscite;lunghezza percorsi;
garantire sicure condizioni di esodo
maggiori di difficolt nell'esodo
sistema di controllo dei fumi;impianti di rivelazione incendio;altezza piano;compartimentazioniilluminazione di sicurezza
auto
rimes
se
esempi
Normativa obiettivi rischio aggiuntivo misure alternativeattestazione parete esterna 15% perimetro;
garantire l'ubicazione periferica della CT rispetto all'edificio;favorire realizzazione di aperture di aerazione permanente
maggiori difficolt di accesso;minori possibilit di realizzare aperture di aerazione
rivelazione gas/elettrovalvola;accesso dall'esterno;valvola di intercettazione esterna
Impi
anti
term
ici g
as
esempi
Normativa obiettivi rischio aggiuntivo misure alternativealtezza locale; assicurare idoneo
volume in relazione alla potenza termica;garantire sicure condizioni di accesso e manutenzione
velocit raggiugimento concentrazioni pericolose in caso di rilascio di gas;maggiori difficolt di accesso e manutenzione;
maggiorazione superficie di aerazione;garantire altezza idonea in corrispondenza organi regolazione
Impi
anti
term
ici g
as
esempi
Normativa obiettivi rischio aggiuntivo misure alternativenumero uscite;lunghezza percorsi
facilitare l'esodo attraverso:- percorsi alternativi- aduguate distanze per il raggiungimento del luogo sicuro
maggiori difficolt nell'esodo dovute a:- eccessiva lunghezza dei percorsi;- mancanza di percorsi alternativi
reazione al fuoco dei materiali;impianti di rivelazione automatica d'incendio;caratteristiche dei vani scala;potenziamento misure organizzative e gestionali
albe
rghi
esempi
Normativa obiettivi rischio aggiuntivo misure alternativeresistenza al fuoco strutture portanti/separanti
garantire la resistenza strutturale dell'edificio e le compartimentazioni in caso di incendio per un tempo congruo
cedimenti strutturali in tempi non idonei in relazione alla gestione dell'emergenza;propagazione dell'incendio
riduzione del carico d'incendio;impianti automatici di spegnimento;impianti di rivelazione incendio e potenziamento servizio di sicurezza;schemi strutturali che evitino cedimenti generalizzati
albe
rghi
Autorimesse
Deroghe non necessarie rampe scoperte comunicazioni con attivit non soggette al
controllo VVF Box > 40 m2
Chiarimento con Nota ministeriale prot. nr. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01: sono ammessi box con superficie oltre i 40 m2 a condizione che sia "valutata la necessit di disporre di aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nellautorimessa, che non dovr comunque essere superiore a 40 m".
Autorimesse
Deroghe ricorrenti Superficie di aerazione Superficie compartimenti Caratteristiche rampe Altezza piani Larghezza U.S. Lunghezza percorsi d'esodo
Deroga in via generale(L.C. P 1563/4108 del 29 agosto 1995)
3.2 altezza dei pianiPer autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1 interrato, consentito
che l'altezza del piano sia inferiore a ml 2,40 con un minimo di ml 2,00, a condizione che:a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive
di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
b) l'altezza minima di ml 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dell'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a ml 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2 capoverso.
autor
imes
se
Deroga in via generale(L.C. P 1563/4108 del 29 agosto 1995)
3.6.3 corsie di manovraNel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo
prescritto, ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a ml 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).
Non sono previste limitazioni sulla tipologia dell'autorimessa
autor
imes
se
Deroga in via generale(L.C. P 1563/4108 del 29 agosto 1995)
3.7.2 ampiezza delle rampe
Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a ml 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.
autor
imes
se
Deroga in via generale(L.C. P 1563/4108 del 29 agosto 1995)
3.7.2 accesso da montautoNel caso di autorimesse interrate, con capacit di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, consentito che
l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non
sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il
regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio:- l'area destinata al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo
a pioggia (sprinkler).
autor
imes
se
Autosilo
non si tratta si montauto si applicano le disposizioni specifiche del DM
01/02/1986deroghe ricorrenti: superfici di ventilazione passaggi comunicazioni
autor
imes
se
Impianti termici
Deroghe ricorrenti Lunghezza parete attestata su spazio a cielo
libero Altezza locale Modalit di accesso
Scuole
Deroghe ricorrenti Separazione con attivit non pertinenti/accesso
alloggio custode Resistenza al fuoco strutture Larghezza percorsi d'esodo/uscite Affollamento refettori
Deroga in via generale(L.C. P 2244/4122 del 30 ottobre 1996)
A) 5.0 affollamento Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano
numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densit di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilit del titolare dell'attivit
scuo
le
solo per edifici esistenti
Deroga in via generale(L.C. P 2244/4122 del 30 ottobre 1996)
B) 5.2 sistemi di vie di uscita B1) Edifici a tre piani fuori terra:
limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realt dei predetti percorsi.
Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.
scuo
le
solo per edifici esistenti
Deroga in via generale(L.C. P 2244/4122 del 30 ottobre 1996)
B) 5.2 sistemi di vie di uscita B2) Edifici a due piani fuori terra: ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia
commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacit di deflusso non superiore a 50;
- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al fuoco in ragione di non pi del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.
scuo
le
solo per edifici esistenti
alberghi
Deroghe ricorrenti caratteristiche vie di esodo compartimentazioni
il DM 06/10/2003 ha ridotto il ricorso alla deroga
Deroghe non necessarie
Adeguamenti non richiesti Locali di pubblico spettacolo Centrali termiche Uffici Strutture sanitarie
Misure alternative - esempi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
100
200
300
400
500
600
199 207
251
301 302320
389 402
492
deroghe 2001-2009sub-titlesub-title
direzione regionale vvf lombardia
ista
nze
Sicurezza equivalente ed ingegneria antincendio
Il procedimento di deroga, attraverso lindividuazione delle misure di sicurezza equivalenti, favorisce un approccio di tipo ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Lingegneria antincendio si basa sullutilizzo di metodologie ingegneristiche per determinare i requisiti di sicurezza e progettare i sistemi necessari per realizzare il previsto livello di sicurezza.
Ingegneria antincendio
Si interessa di quantificare i seguenti sei aspetti di un incendio in un edificio:
ignizione e sviluppo di un incendio rivelazione dellincendio ed allarme evacuazione occupanti fino al luogo sicuro propagazione del fumo e del fuoco allinterno delledificio propagazione dellincendio allesterno delledificio controllo dellincendio
Obiettivi di sicurezza antincendioSono stabiliti allart. 3 del DPR 577/82, ma trovano una esplicitazione pi funzionale nella direttiva sui prodotti da costruzione (DPR 246/93) ed in particolare nel documento interpretativo n.2 (G.U.C.E. 62/63 del 28/2/94):minimizzazione delle occasioni di incendiostabilit delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupantilimitata produzione e propagazione del fuoco e dei fumi allinterno delle opere e limitata propagazione del fuoco alle opere vicinepossibilit che gli occupanti lascino lopera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modopossibilit per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
Strumenti per lapproccio ingegneristico
Per lU.E. la sicurezza delle costruzioni potr essere valutata sulla base delle norme esistenti, ammettendo scostamenti da queste o progettazioni alternative solo secondo i metodi della fire engineering.
Lo stato dellarte a livello internazionale in materia di fire engineering rappresentato dal documento ISO TR 13387.
Il rapporto tecnico ISO TR 13387, pubblicato nel 1999, un documento in corso di elaborazione tecnica, per cui non rappresenta ancora un International Standard
Direttive sullapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (DM 9/05/2007)
Possibilit di utilizzo FSE: insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva edifici pregevoli per arte o storia o in ambiti urbanistici di
particolare specificit
Finalit utilizzo FSE individuazione provvedimenti ai fini del rilascio del cpi per attivit
non normate individuazione misure di sicurezza equivalenti nellambito di
una richiesta di deroga
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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