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29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato 1 Disciplina dei servizi finali: obblighi di Servizio Universale, disciplina e controllo sulle dinamiche dei prezzi e sulla qualità dei servizi Gilberto Nava Dipartimento Vigilanza e Controllo

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Disciplina dei servizi finali: obblighi di Servizio Universale, disciplina

e controllo sulle dinamiche dei prezzi e sulla qualità dei servizi

Gilberto NavaDipartimento Vigilanza e Controllo

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Politiche di regolazionetariffaria (1/3)

• Nel settore delle TLC le politiche di regolazione tariffaria sono applicate con riferimento a due obiettivi specifici:– La protezione dei consumatori

– La garanzia di condizioni concorrenziali sul mercato

• Per raggiungere questi obiettivi sono utilizzate politiche di regolazione tariffaria:– Per i servizi al dettaglio (Retail)

– Per i servizi all’ingrosso (Wholesale)

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Politiche di regolazionetariffaria (2/3)

• Servizi sottoposti al criterio del price cap: tipicamente servizi di telefonia al dettaglio

• Servizi sottoposti al criterio dell’orientamento al costo e all’obbligo di separazione contabile: tipicamente servizi all’ingrosso

• Servizi contenuti negli obblighi di Servizio Universale: disciplina del “prezzo abbordabile” e speciali condizioni per gli utenti disabili e per gli utenti con speciali esigenze sociali

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Politiche di regolazionetariffaria (3/3)

• Delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, delibera 170/99 del 27 luglio 1999: riduzione dei prezzi dei servizi della telefonia internazionale e nazionale

(comunque, non al di sotto dei costi) tutela della concorrenza e garanzia dei consumatori sul mercato della telefonia

locale (immutato il livello dei prezzi della telefonia locale) a fini di trasparenza, il prezzo a tempo sostituisce la vecchia tariffazione a scatti,

con una nuova modalità di addebito basata sul conto dei secondi effettivi di conversazione e su un importo iniziale (set up)

tutela dei consumatori rispetto al mercato dell'accesso (modesto aumento del canone, sia per la clientela residenziale che per quella affari; canone immutato per alcune fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo)

introduzione di strumenti che incentivino l'incremento della produttività dell'operatore dominante su differenti mercati (accesso e traffico) attraverso metodi di controllo dei prezzi (price cap)

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Price Cap• Il price cap è un vincolo pluriennale sui prezzi dei servizi

finali di telefonia offerti dall’operatore dominante

• L’Autorità ha introdotto questo vincolo al fine di: tutelare i consumatori in una situazione di transizione dal

monopolio alla concorrenza incentivare l’operatore dominante a migliorare il proprio livello di

efficienza simulare comportamenti concorrenziali laddove la concorrenza è

in fase di decollo.

• L’operatore dominante definisce i prezzi dei propri servizi all’interno del vincolo complessivo di price cap

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I servizi soggetti a price cap (1/2)• Il price cap (IPC-X) è stato introdotto con la delibera n. 171/99

del 27 luglio 1999• I servizi finali di telefonia che compongono il paniere dei

consumi sottoposto al regime di price cap sono:a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN);b) abbonamento al servizio telefonico (PSTN, ISDN);c) telefonia urbana;d) telefonia interurbana;e) telefonia internazionale.

• Per il periodo 2000-2002 è stato fissato sul paniere complessivo un vincolo pari a IPC – 4,5% IPC è l’Indice dei Prezzi al Consumo 4,5% è il coefficiente di recupero di produttività (X)

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I servizi e le categorie soggette a sub cap (2/2)

• All’interno del paniere possono essere identificati specifici servizi o categorie di clientela ai quali applicare i sub-cap (IPC-X)

• L’Autorità con i sub-cap ha fissato ulteriori restrizioni per: proteggere particolari classi di clientela o di servizi contenere il rischio che il raggiungimento dell’obiettivo del price

cap avvenga attraverso la riduzione dei prezzi dei servizi sottoposti a concorrenza e ad un contestuale aumento dei prezzi dei servizi sostanzialmente in monopolio

favorire il processo di riequilibrio tariffario con la riduzione del deficit dell’accesso della rete di Telecom Italia

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I servizi e le categorie soggette a sub cap (2/2)

• L’Autorità con delibera n. 171/99 ha fissato i seguenti sub-cap: clientela residenziale - per tutti i servizi del paniere

generale - con un livello annuo della X pari a – 2,5%; telefonia urbana con un livello annuo della X pari a

0%; contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e

ISDN) e canoni mensili (PSTN e ISDN) con un livello annuo della X pari al + 1%.

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La modifica del meccanismo di price cap

• L’Autorità con la delibera n. 847/00/CONS dell’11 dicembre 2000, al fine di accelerare il processo di riequilibrio tariffario e favorire l’introduzione del servizio di accesso disaggregato alla rete locale modificare, per l’anno 2001, il sub-cap relativo ai contributi di attivazione ed

ai canoni fissando un valore pari a IPC + 6%

• Con la medesima delibera, si introduce il concetto di valore medio effettivo del paniere di ciascun anno, che deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere

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Il percorso di riequilibrio tariffario nell’ambito di applicazione del price cap

• L’Autorità con la delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001, al fine di conseguire il completo ribilanciamento entro il 2002, conferma il valore di sub cap fissato con la delibera n. 847/00/CONS anche per l’anno 2002.

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Price cap 2003-2006: delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 (1/3)

• Nell’anno 2003 l’Autorità ha rinnovato il meccanismo di price cap per il periodo 2003-2006 con la delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 tenendo in debita considerazione le risultanze della prima fase di applicazione: completamento del percorso di assorbimento del deficit della rete di

accesso sviluppo scarso della concorrenza per il servizio dell’accesso ancora

caratterizzato da una significativa dominanza da parte dell’operatore storico

sviluppo più rapido della concorrenza per i servizi a traffico rivolti alla clientela business e più limitato per la clientela residenziale

apertura alla concorrenza per i servizi di telefonia internazionale

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Price cap 2003-2006: delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 (2/3)

• L’Autorità ha previsto un’articolazione del nuovo meccanismo di price cap su un numero maggiore di panieri riducendo le possibilità di sussidi indebiti tra servizi a minore effettività concorrenziale e quelli maggiormente esposti al mercato

• I panieri individuati sono:a) il paniere dei servizi di accesso che include i canoni di

abbonamento e i contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN)

b) il paniere dei servizi a traffico commutato (chiamate distrettuali e interdistrettuali)

c) il paniere delle chiamate fisso-mobile (per la sola quota di retention di Telecom Italia)

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Price cap 2003-2006: delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 (3/3)

• La variazione percentuale annua programmata delle valorizzazioni dei panieri dei consumi sono: per i servizi di accesso IPC – 0% per i servizi a traffico commutato IPC – IPC La variazione percentuale annua programmata della quota di retention per il

servizio fisso mobile è fissata in IPC- 6%

• E’ stato fissato, infine, un sub-cap per i canoni di abbonamento per la clientela residenziale pari a IPC-IPC

• L’Autorità ha, infine, considerato di poter escludere dal meccanismo di price cap il traffico internazionale in considerazione dell’elevato livello di competitività

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Il nuovo quadro regolamentare europeo del Servizio Universale

• La Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) è parte di un pacchetto regolamentare che modifica il quadro regolamentare ONP

• Tale direttiva definisce un quadro armonizzato per la fornitura del servizio universale e per l’insieme delle misure a tutela dell’utenza

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Contenuti della DirettivaServizio Universale

• Servizio Universale

• Controlli normativi su operatori aventi notevole forza di mercato nei mercati al dettaglio

• Tutela dell’utenza

• Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

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Servizio Universale: obiettivi (1/2)

• Il Servizio Universale è definito in ambito comunitario:

– Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi inclusi nel servizio universale siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile (Art. 3)

• Il riesame del contenuto è affidato al Parlamento Europeo ed al Consiglio, su proposta della Commissione Europea (Art. 15)

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Servizio Universale: obiettivi (2/2)

• Gli obblighi di Servizio Universale sono finalizzati a garantire l’accesso ad un insieme predefinito di servizi a prezzi accessibili

• Le perdite nella fornitura di servizi inclusi negli obblighi di S.U. sono finanziate attraverso uno specifico fondo intrasettoriale

• Il nuovo quadro regolamentare permette altresì il finanziamento attraverso il bilancio dello Stato

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Servizio Universale e concorrenza

Considerando 3: “Gli obblighi di servizio universale non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dallo Stato membro in questione”

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Servizio Universale: contenuti

• Fornitura dell'accesso da una postazione fissa

• Elenco abbonati e servizi di consultazione

• Telefoni pubblici a pagamento

• Misure speciali destinate agli utenti disabili

• Sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali

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Contenuti del SU: fornitura dell'accesso da una

postazione fissa• Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi

richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto meno da un'impresa

• La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati, a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica

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Contenuti del SU: fornitura dell'accesso da una

postazione fissa• L'obbligo concerne un'unica connessione in

banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell'utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente.

• Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

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Contenuti del SU: elencoabbonati e servizi di

consultazione• Gli Stati membri provvedono affinché:

a) almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'autorità competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno

b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento

• Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono tali servizi applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese

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Contenuti del SU: telefonipubblici a pagamento

• Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché la qualità del servizio

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Contenuti del SU: misurespeciali (disabili e fasce sociali)

• Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza e servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.

• Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

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Servizio Universale:designazione delle imprese (1/2)

• Nell’ambito dei meccanismi competitivi per la designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio universale possono distinguersi due modalità:– Concorrenza per il mercato: le imprese competono per

aggiudicarsi il ruolo di fornitori di uno specifico elemento del servizio universale in un ambito territoriale

– Concorrenza nel mercato: diverse imprese sono designate come fornitrici di uno specifico elemento del servizio universale in un ambito territoriale e competono per l’acquisizione della clientela

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Servizio Universale:Designazione delle imprese (2/2)

• Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale in modo tale da poter coprire l'intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale

• Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

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Servizio Universale Finanziamento• Qualora, sulla base del calcolo del costo netto

le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l'impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di un'impresa designata:– di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare

l'impresa per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza, e/o

– di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica (fondo intrasettoriale)

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Servizio UniversaleUtilizzo di un fondo intrasettoriale

• Qualora venga utilizzato un sistema di ripartizione, questo deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite.

• Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e i particolari del sistema applicato siano portati a conoscenza del pubblico.

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Le tutele per i consumatori: la Direttiva PCM del ‘94

• Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”

• L’Autorità “emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l’indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività” (art. 1, comma 6, lettera b), L. 249/97)

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Carte dei servizi (1/3)• In applicazione dell’art. 1, comma 6, lettera b),

L. 249/97, la delibera n. 179/03/CSP stabilisce:– Criteri generali relativi alla qualità dei servizi di TLC

accessibili al pubblico– Linee guida per adozione delle carte dei servizi– Elementi fondamentali del servizio minimo da

garantire a tutela dei diritti dell’utenza e delle modalità di indennizzo e rimborso

• Saranno successivamente definite direttive specifiche per comparti di telefonia fissa, mobile, servizi ad accesso condizionato e televisione a pagamento, Internet

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Carte dei servizi (2/3)

• La direttiva contiene disposizioni minime in tema di:– Informazioni circa le modalità giuridiche, economiche e

tecniche di prestazione dei servizi e loro diffusione agli utenti

– Tutela della categorie disagiate e eliminazione delle barriere alla comunicazione

– Adozione di uno schema di contratto– Modalità di pagamento e relativa informazione agli utenti– Reclami e segnalazioni, inclusi la tracciabilità e il termine

massimo per la definizione dei reclami (45 gg.)

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Carte dei servizi (3/3)

– Disponibilità di un servizio di assistenza telefonica, per posta e in via telematica per segnalare disservizi o ottenere risposte in merito ai servizi o procedure di reclamo

– Individuazione e rendicontazione di indicatori di qualità del servizio

– Modalità di rimborsi ed indennizzi, anche in modo automatico

– Carte dei servizi proposte dagli operatori in fase di valutazione da parte dell’Autorità

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Gli strumenti regolamentari per la tutela dei consumatori

L’Autorità ha emanato varie regole sulle condizioni tecniche e contrattuali di fornitura dei servizi, a garanzia dei consumatori. Tra i principali interventi:

• disciplina del blocco selettivo e fatturazione dettagliata – (Delibera n. 78/02/CONS)

• offerta servizi accesso ad Internet (Delibera n. 9/02/CIR)

• portabilità del numero (fisso e mobile) • nuovo piano di numerazione (Delibera n. 9/03/CIR)

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Tutela dei consumatori in sede precontenziosa e paragiurisdizionale

1) Procedure per conciliazione e la risoluzione delle controversie operatori-utenti (Delibere 182/02/CONS e 307/03/CONS)

• Attività di gestione reclami (a cura dell’Unità Gestione Segnalazioni)