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I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
81
per loro conto per effetto di garanziedi qualsiasi tipo prestate, precisando iltotale per ciascuna categoria.
Le micro-imprese non applicano ledisposizioni relative agli strumentiderivati, non redigono il Rendicontofinanziario e neppure la Relazionesulla gestione, se le informazioni sul-le azioni proprie sono riportate in cal-ce allo Stato patrimoniale (ipotesi cheraramente si potrà verificare in que-ste società).
Le micro-imprese non possono ap-plicare le disposizioni in materia diderivati ma, se ricorrono le condizio-ni di cui al principio contabile Oic 31relativo ai Fondi per rischi e oneri,hanno l’obbligo di iscrivere in bilan-cio un Fondo in relazione a strumentifinanziari derivati: la precisazione ècontenuta nel principio contabile Oic32 sui derivati.
Per le micro-imprese lo schema diStato patrimoniale non contiene, nel patrimonio netto, l’indicazione dellaRiserva relativa ai derivati.
Le norme transitorie
Il decreto contiene norme transitorieimportanti. L’articolo 12, comma 2, re-golamenta situazioni nelle quali inuovi criteri di valutazione contenutinell’articolo 2426 del Codice civile po-trebbero causare problemi ai redattoridei bilanci. In particolare, i nuovi crite-ri di valutazione più critici riguardanol’applicazione del costo ammortizza-to per la valutazione di titoli, crediti edebiti e l’ammortamento dell’avvia-mento: la norma transitoria consente
di non applicare le nuove disposizionialle componenti delle voci riferite aoperazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Con riferimento al costo ammortiz-zato applicato ai titoli, la norma steri-lizza in via transitoria quanto prevedeil numero 1 dell’articolo 2426 del Codi-ce civile per i titoli immobilizzati.
Per crediti e debiti l’articolo 12, com-ma 2, sterilizza in via transitoriaquanto prevede il numero 8 dell’arti-colo 2426, ovvero l’applicazione delcosto ammortizzato, con disposizio-ne che riguarda anche disaggio e ag-gio sui prestiti.
Per l’avviamento, il riferimento è alnumero 6 dell’articolo 2426 del Co-dice civile: in via generale, non sirende necessario variare il piano di
NONO SI
Contoeconomico
Statopatrimoniale Nota integrativa Rendiconto
finanziario
SI SI SI NO
Costoammortizzato
Norme suderivati
Relazione sullagestione
3. IL BILANCIO ABBREVIATO
I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
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per loro conto per effetto di garanziedi qualsiasi tipo prestate, precisando iltotale per ciascuna categoria.
Le micro-imprese non applicano ledisposizioni relative agli strumentiderivati, non redigono il Rendicontofinanziario e neppure la Relazionesulla gestione, se le informazioni sul-le azioni proprie sono riportate in cal-ce allo Stato patrimoniale (ipotesi cheraramente si potrà verificare in que-ste società).
Le micro-imprese non possono ap-plicare le disposizioni in materia diderivati ma, se ricorrono le condizio-ni di cui al principio contabile Oic 31relativo ai Fondi per rischi e oneri,hanno l’obbligo di iscrivere in bilan-cio un Fondo in relazione a strumentifinanziari derivati: la precisazione ècontenuta nel principio contabile Oic32 sui derivati.
Per le micro-imprese lo schema diStato patrimoniale non contiene, nelpatrimonio netto, l’indicazione dellaRiserva relativa ai derivati.
Le norme transitorie
Il decreto contiene norme transitorieimportanti. L’articolo 12, comma 2, re-golamenta situazioni nelle quali inuovi criteri di valutazione contenutinell’articolo 2426 del Codice civile po-trebbero causare problemi ai redattoridei bilanci. In particolare, i nuovi crite-ri di valutazione più critici riguardanol’applicazione del costo ammortizza-to per la valutazione di titoli, crediti edebiti e l’ammortamento dell’avvia-mento: la norma transitoria consente
di non applicare le nuove disposizionialle componenti delle voci riferite aoperazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Con riferimento al costo ammortiz-zato applicato ai titoli, la norma steri-lizza in via transitoria quanto prevedeil numero 1 dell’articolo 2426 del Codi-ce civile per i titoli immobilizzati.
Per crediti e debiti l’articolo 12, com-ma 2, sterilizza in via transitoriaquanto prevede il numero 8 dell’arti-colo 2426, ovvero l’applicazione delcosto ammortizzato, con disposizio-ne che riguarda anche disaggio e ag-gio sui prestiti.
Per l’avviamento, il riferimento è alnumero 6 dell’articolo 2426 del Co-dice civile: in via generale, non sirende necessario variare il piano di
NONO SI
Contoeconomico
Statopatrimoniale Nota integrativa Rendiconto
finanziario
SI SI SI NO
Costoammortizzato
Norme suderivati
Relazione sullagestione
3. IL BILANCIO ABBREVIATO
TELEFISCO 2017
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ammortamento.Pertanto, tutti i principi contabili
contengono un paragrafo relativoalle «Disposizioni di prima applica-zione» che prevede regole di primaapplicazione del nuovo principiocontabile e che intende facilitare lafase di transizione: infatti, salvo lemodifiche che devono essere appli-cate retroattivamente ai sensi del-l’articolo 12 del decreto 139/15, il re-dattore del bilancio può scegliere diapplicare il nuovo principio contabi-le prospetticamente.
In base a quanto precisa il principioOic 29, l’«applicazione retroattiva» sidetermina quando il nuovo principiocontabile è applicato anche a eventi eoperazioni avvenuti in esercizi prece-denti a quello in cui interviene il cam-
biamento, come se il nuovo principiofosse stato sempre applicato, mentrel’«applicazione prospettica» si haquando il nuovo principio è applicatosolo a eventi e operazioni che si verifi-cano dopo la data in cui interviene ilcambiamento di principio contabile.
Il Conto economico 2016
Il legislatore, con il decreto 139/15, hapreso atto di quanto dispone la diretti-va 34/13, che vieta di includere nel Conto economico la sezione straordi-naria. Questa eliminazione impone ilcambiamento di abitudini consolida-te da tempo.
Impone il “trasloco” di alcuni acca-dimenti nella gestione operativa delConto economico: il principio conta-bile Oic 12, relativo agli schemi di bi-lancio, precisa che proventi e oneri chein precedenza erano classificati come«straordinari», a partire dai bilanci 2016, sono iscritti nel Conto economi-co in base alla loro natura. La scelta èobbligata, perché lo schema di leggeprevisto dal legislatore classifica pro-venti e oneri in base alla loro natura.
Per compensare l’eliminazione, ildecreto 139/15 impone di illustrare nella Nota integrativa importo e natu-ra dei singoli elementi di ricavo o costodi entità o incidenza eccezionali, con-cetto collegato all’irripetibilità chel’Organismo esemplifica nell’Oic 12.
Alcuni esempi di elementi di ricavo odi costo che potrebbero presentare lecaratteristiche dell’informazione ri-chiesta sono i seguenti:1 picchi non ripetibili nelle vendite o
Bilanci abbreviatiMicro imprese
Paragrafi specifici per:
4. IL DETTAGLIO DEI PRINCIPI CONTABILI
TELEFISCO 2017
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ammortamento.Pertanto, tutti i principi contabili
contengono un paragrafo relativoalle «Disposizioni di prima applica-zione» che prevede regole di primaapplicazione del nuovo principiocontabile e che intende facilitare lafase di transizione: infatti, salvo lemodifiche che devono essere appli-cate retroattivamente ai sensi del-l’articolo 12 del decreto 139/15, il re-dattore del bilancio può scegliere diapplicare il nuovo principio contabi-le prospetticamente.
In base a quanto precisa il principioOic 29, l’«applicazione retroattiva» sidetermina quando il nuovo principiocontabile è applicato anche a eventi eoperazioni avvenuti in esercizi prece-denti a quello in cui interviene il cam-
biamento, come se il nuovo principiofosse stato sempre applicato, mentrel’«applicazione prospettica» si haquando il nuovo principio è applicatosolo a eventi e operazioni che si verifi-cano dopo la data in cui interviene ilcambiamento di principio contabile.
Il Conto economico 2016
Il legislatore, con il decreto 139/15, hapreso atto di quanto dispone la diretti-va 34/13, che vieta di includere nel Conto economico la sezione straordi-naria. Questa eliminazione impone ilcambiamento di abitudini consolida-te da tempo.
Impone il “trasloco” di alcuni acca-dimenti nella gestione operativa delConto economico: il principio conta-bile Oic 12, relativo agli schemi di bi-lancio, precisa che proventi e oneri chein precedenza erano classificati come«straordinari», a partire dai bilanci 2016, sono iscritti nel Conto economi-co in base alla loro natura. La scelta èobbligata, perché lo schema di leggeprevisto dal legislatore classifica pro-venti e oneri in base alla loro natura.
Per compensare l’eliminazione, ildecreto 139/15 impone di illustrare nella Nota integrativa importo e natu-ra dei singoli elementi di ricavo o costodi entità o incidenza eccezionali, con-cetto collegato all’irripetibilità chel’Organismo esemplifica nell’Oic 12.
Alcuni esempi di elementi di ricavo odi costo che potrebbero presentare lecaratteristiche dell’informazione ri-chiesta sono i seguenti:1 picchi non ripetibili nelle vendite o
Bilanci abbreviatiMicro imprese
Paragrafi specifici per:
4. IL DETTAGLIO DEI PRINCIPI CONTABILI
I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
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negli acquisti;1 cessioni di attività immobilizzate;1 ristrutturazioni aziendali;1 operazioni straordinarie (cessioni,conferimenti di aziende o di ramid’azienda ecc.).
L’obbligo d’informativa riguardaanche le società che redigono il bilan-cio in forma abbreviata, in precedenzaesentate, ma non le micro imprese.
Inoltre, l’eliminazione della sezionestraordinaria del Conto economico comporta conseguenze e ricadute conriferimento a molti altri principi con-tabili, aggiornati anche per eliminarequalsiasi riferimento ai componentistraordinari e trovare soluzione aiconseguenti problemi.
Per esempio, il principio Oic 29 si oc-cupa di cambiamenti di principi con-tabili, cambiamenti di stime contabili,correzione di errori e fatti intervenutidopo la chiusura dell’esercizio.
L’eliminazione della sezione straor-dinaria comporta che cambiamenti diprincipi contabili e correzioni di erroririlevanti siano imputati direttamentenel patrimonio netto: questa sceltaevita di “inquinare” il Conto economi-co con l’iscrizione di componentiestranei alla normale gestione del-l’impresa, perché derivanti o dal cam-biamento di scelte contabili o dallacorrezione di errori verificatesi inesercizi precedenti.
L’Oic 29 ribadisce che i cambiamentidi principi contabili sono ammessisoltanto se richiesti da nuove disposi-zioni legislative o da nuovi principicontabili (cambiamenti obbligatori),oppure se adottati «autonomamente
dal redattore del bilancio nell’ambitodella propria responsabilità e discre-zionalità» per una migliore rappre-sentazione in bilancio di fatti o opera-zioni (cambiamenti volontari).
I cambiamenti obbligatori sonocontabilizzati in base a quanto previ-sto dalle specifiche disposizioni tran-sitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili: in assenza dispecifiche disposizioni transitorie,sono contabilizzati, come previstodall’Oic 29, con imputazione nel patri-monio netto.
A tale proposito, il principio conta-bile prevede la rilevazione della retti-fica negli utili portati a nuovo o, se piùappropriato, in altra componente delpatrimonio netto dell’esercizio in cuiavviene il cambiamento di principio.
Costo ammortizzato: crediti, debiti, titoli e ammortamento avviamento
Nuove regole con applicazioni dalle operazioni 2016
5. LE NORME TRANSITORIE
I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
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negli acquisti;1 cessioni di attività immobilizzate;1 ristrutturazioni aziendali;1 operazioni straordinarie (cessioni,conferimenti di aziende o di ramid’azienda ecc.).
L’obbligo d’informativa riguardaanche le società che redigono il bilan-cio in forma abbreviata, in precedenzaesentate, ma non le micro imprese.
Inoltre, l’eliminazione della sezionestraordinaria del Conto economicocomporta conseguenze e ricadute conriferimento a molti altri principi con-tabili, aggiornati anche per eliminarequalsiasi riferimento ai componentistraordinari e trovare soluzione aiconseguenti problemi.
Per esempio, il principio Oic 29 si oc-cupa di cambiamenti di principi con-tabili, cambiamenti di stime contabili,correzione di errori e fatti intervenutidopo la chiusura dell’esercizio.
L’eliminazione della sezione straor-dinaria comporta che cambiamenti diprincipi contabili e correzioni di erroririlevanti siano imputati direttamentenel patrimonio netto: questa sceltaevita di “inquinare” il Conto economi-co con l’iscrizione di componentiestranei alla normale gestione del-l’impresa, perché derivanti o dal cam-biamento di scelte contabili o dallacorrezione di errori verificatesi inesercizi precedenti.
L’Oic 29 ribadisce che i cambiamentidi principi contabili sono ammessisoltanto se richiesti da nuove disposi-zioni legislative o da nuovi principicontabili (cambiamenti obbligatori),oppure se adottati «autonomamente
dal redattore del bilancio nell’ambitodella propria responsabilità e discre-zionalità» per una migliore rappre-sentazione in bilancio di fatti o opera-zioni (cambiamenti volontari).
I cambiamenti obbligatori sonocontabilizzati in base a quanto previ-sto dalle specifiche disposizioni tran-sitorie contenute nella legge o neinuovi principi contabili: in assenza dispecifiche disposizioni transitorie,sono contabilizzati, come previstodall’Oic 29, con imputazione nel patri-monio netto.
A tale proposito, il principio conta-bile prevede la rilevazione della retti-fica negli utili portati a nuovo o, se piùappropriato, in altra componente delpatrimonio netto dell’esercizio in cuiavviene il cambiamento di principio.
Costo ammortizzato: crediti, debiti, titolie ammortamento avviamento
Nuove regole con applicazioni dalle operazioni 2016
5. LE NORME TRANSITORIE
TELEFISCO 2017
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Gli effetti dei cambiamenti, ai finicomparativi, sono determinati re-troattivamente, a meno che, dopoaver fatto ogni ragionevole sforzo,questo risulti eccessivamente onero-so: per esempio, se il cambiamentoavviene nell’esercizio 2016, deve esse-re evidenziato l’effetto anche nel con-fronto con il bilancio 2015.
Anche l’Oic 20 «Titoli di debito»prende atto dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto eco-nomico e prevede che utili e perdite danegoziazione di titoli siano rilevantisempre nell’area finanziaria del Contoeconomico: medesima previsione ècontenuta nell’Oic 21 con riferimentoalla cessione di partecipazioni.
Ancora, il principio contabile Oic 25«Imposte sul reddito» tiene conto del-
l’eliminazione della sezione straordi-naria: questo comporta la rilevazione,nella voce 20 dello stesso, delle impo-ste relative a esercizi precedenti conseparata evidenza rispetto a quelledell’esercizio.
L’eliminazione si riflette anche nellafase di transizione alle nuove disposi-zioni perché i conseguenti effetti con-tabili sono rilevati nel patrimonio net-to. Per esempio, il decreto 139/15 ha eliminato la possibilità di capitalizza-re e pertanto di ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, com-prese quelle in corso di ammortamen-to: tuttavia, il decreto ammette la capi-talizzazione dei costi d’impianto eampliamento entro un periodo nonsuperiore a cinque anni.
Pertanto, il principio contabile Oic24 consente che i costi di pubblicità, sesoddisfano i requisiti ora stabiliti perla capitalizzazione dei costi d’impian-to e ampliamento, possono essere ri-classificati nella voce relativa agli stes-si: in caso contrario, devono essere eli-minati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra vocedel patrimonio netto, come prevede ilprincipio Oic 29.
Medesima situazione riguarda i co-sti di ricerca in corso di ammortamen-to all’1 gennaio 2016 che, se non riclas-sificabili tra quelli di sviluppo, devonoessere eliminati dal bilancio con im-putazione nel patrimonio netto.
L’imputazione nel patrimonio nettodelle differenze derivanti dall’appli-cazione delle nuove disposizioni siapplica anche nei casi in cui il decreto139/15 non impone di adottare le nuo-
Applicazione retroattiva
il nuovo principio contabile èapplicato anche ad eventi ed
operazioni avvenuti in eserciziprecedenti a quello in cui
interviene il cambiamento,come se il nuovo principio
fosse stato sempre applicato
Applicazione prospettica
Disposizioni di prima applicazione
il nuovo principio è applicatosolo ad eventi e operazioni chesi verificano dopo la data in cui
interviene il cambiamento diprincipio contabile
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6. IL PERIMETRO DELL’OIC 29
TELEFISCO 2017
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Gli effetti dei cambiamenti, ai finicomparativi, sono determinati re-troattivamente, a meno che, dopoaver fatto ogni ragionevole sforzo,questo risulti eccessivamente onero-so: per esempio, se il cambiamentoavviene nell’esercizio 2016, deve esse-re evidenziato l’effetto anche nel con-fronto con il bilancio 2015.
Anche l’Oic 20 «Titoli di debito»prende atto dell’eliminazione dellasezione straordinaria del conto eco-nomico e prevede che utili e perdite danegoziazione di titoli siano rilevantisempre nell’area finanziaria del Contoeconomico: medesima previsione ècontenuta nell’Oic 21 con riferimentoalla cessione di partecipazioni.
Ancora, il principio contabile Oic 25«Imposte sul reddito» tiene conto del-
l’eliminazione della sezione straordi-naria: questo comporta la rilevazione,nella voce 20 dello stesso, delle impo-ste relative a esercizi precedenti conseparata evidenza rispetto a quelledell’esercizio.
L’eliminazione si riflette anche nellafase di transizione alle nuove disposi-zioni perché i conseguenti effetti con-tabili sono rilevati nel patrimonio net-to. Per esempio, il decreto 139/15 haeliminato la possibilità di capitalizza-re e pertanto di ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, com-prese quelle in corso di ammortamen-to: tuttavia, il decreto ammette la capi-talizzazione dei costi d’impianto eampliamento entro un periodo nonsuperiore a cinque anni.
Pertanto, il principio contabile Oic24 consente che i costi di pubblicità, sesoddisfano i requisiti ora stabiliti perla capitalizzazione dei costi d’impian-to e ampliamento, possono essere ri-classificati nella voce relativa agli stes-si: in caso contrario, devono essere eli-minati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra vocedel patrimonio netto, come prevede ilprincipio Oic 29.
Medesima situazione riguarda i co-sti di ricerca in corso di ammortamen-to all’1 gennaio 2016 che, se non riclas-sificabili tra quelli di sviluppo, devonoessere eliminati dal bilancio con im-putazione nel patrimonio netto.
L’imputazione nel patrimonio nettodelle differenze derivanti dall’appli-cazione delle nuove disposizioni siapplica anche nei casi in cui il decreto139/15 non impone di adottare le nuo-
Applicazione retroattiva
il nuovo principio contabile èapplicato anche ad eventi ed
operazioni avvenuti in eserciziprecedenti a quello in cui
interviene il cambiamento,come se il nuovo principio
fosse stato sempre applicato
Applicazione prospettica
Disposizioni di prima applicazione
il nuovo principio è applicatosolo ad eventi e operazioni chesi verificano dopo la data in cui
interviene il cambiamento diprincipio contabile
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6. IL PERIMETRO DELL’OIC 29
I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
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ve regole contabili alle componentidelle voci riferite a operazioni che nonhanno ancora esaurito i loro effetti inbilancio, ma l’impresa decide di nonusufruire di questa facoltà.
Il patrimonio netto
La conseguenza dell’applicazione dialcune nuove disposizioni è un impat-to con effetti variabili sul patrimonionetto delle società, in base alle specifi-che situazioni. Infatti, non sono pochele operazioni che possono produrreeffetti, positivi e negativi, sull’entitàdel patrimonio netto e, di conseguen-za, sulla rappresentazione dello Statopatrimoniale con riflessi su alcuni in-dici finanziari, in particolare sull’in-debitamento.
Le azioni proprie, a partire dai bilan-ci 2016, non sono più iscritte nell’atti-vo dello Stato patrimoniale: il divietodi iscrizione nell’attivo riguarda an-che quelle non destinate a permaneredurevolmente nel patrimonio dellasocietà.
L’articolo 2357-ter del Codice civile,dopo la modifica apportata dal decre-to 139/15, prevede l’iscrizione nello Stato patrimoniale delle azioni pro-prie a diretta riduzione del patrimonionetto, in una riserva negativa.
Inoltre, il decreto ha modificato l’ar-ticolo 2424-bis «Disposizioni relativea singole voci dello Stato patrimonia-le» con l’aggiunta del comma 7: il qua-le prevede che le azioni proprie sonorilevate in bilancio a diretta riduzionedel patrimonio netto (in una riservanegativa) ai sensi di quanto dispone
l’articolo 2357-ter, che detta la mede-sima previsione.
Il principio contabile Oic 28 «Patri-monio netto» precisa che eventualidifferenze tra valore della riserva evalore delle azioni annullate o ven-dute sono imputate a incremento/decremento del patrimonio netto. Neconsegue che tutte le movimentazio-ni relative alle azioni proprie posso-no diminuire o incrementare il patri-monio netto.
Questo, potrebbe comportare unarilevante diminuzione del patrimonionetto e, di conseguenza, il peggiora-mento di alcuni indici patrimoniali efinanziari dell’impresa.
Altra novità è l’inclusione, nel patri-monio netto, della «Riserva per opera-zioni di copertura dei flussi finanziari
Effetti
Informativa Transizione
Cambiamentiprincipi
Correzioneerrori
Plusvalenze
Minusvalenze
7. L’ADDIO A PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
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ve regole contabili alle componentidelle voci riferite a operazioni che nonhanno ancora esaurito i loro effetti inbilancio, ma l’impresa decide di nonusufruire di questa facoltà.
Il patrimonio netto
La conseguenza dell’applicazione dialcune nuove disposizioni è un impat-to con effetti variabili sul patrimonionetto delle società, in base alle specifi-che situazioni. Infatti, non sono pochele operazioni che possono produrreeffetti, positivi e negativi, sull’entitàdel patrimonio netto e, di conseguen-za, sulla rappresentazione dello Statopatrimoniale con riflessi su alcuni in-dici finanziari, in particolare sull’in-debitamento.
Le azioni proprie, a partire dai bilan-ci 2016, non sono più iscritte nell’atti-vo dello Stato patrimoniale: il divietodi iscrizione nell’attivo riguarda an-che quelle non destinate a permaneredurevolmente nel patrimonio dellasocietà.
L’articolo 2357-ter del Codice civile,dopo la modifica apportata dal decre-to 139/15, prevede l’iscrizione nelloStato patrimoniale delle azioni pro-prie a diretta riduzione del patrimonionetto, in una riserva negativa.
Inoltre, il decreto ha modificato l’ar-ticolo 2424-bis «Disposizioni relativea singole voci dello Stato patrimonia-le» con l’aggiunta del comma 7: il qua-le prevede che le azioni proprie sonorilevate in bilancio a diretta riduzionedel patrimonio netto (in una riservanegativa) ai sensi di quanto dispone
l’articolo 2357-ter, che detta la mede-sima previsione.
Il principio contabile Oic 28 «Patri-monio netto» precisa che eventualidifferenze tra valore della riserva evalore delle azioni annullate o ven-dute sono imputate a incremento/decremento del patrimonio netto. Neconsegue che tutte le movimentazio-ni relative alle azioni proprie posso-no diminuire o incrementare il patri-monio netto.
Questo, potrebbe comportare unarilevante diminuzione del patrimonionetto e, di conseguenza, il peggiora-mento di alcuni indici patrimoniali efinanziari dell’impresa.
Altra novità è l’inclusione, nel patri-monio netto, della «Riserva per opera-zioni di copertura dei flussi finanziari
Effetti
Informativa Transizione
Cambiamentiprincipi
Correzioneerrori
Plusvalenze
Minusvalenze
7. L’ADDIO A PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
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attesi», collegata all’utilizzo di stru-menti finanziari derivati, la cui disci-plina è contenuta nell’Oic 32.
La copertura di flussi finanziari ri-guarda, per esempio, l’interesse va-riabile pagato periodicamente in rela-zione a un debito finanziario a tassovariabile, l’impegno all’acquisto o allavendita di beni, oppure un’operazioneprogrammata altamente probabile dalla quale emergerà un acquisto ouna vendita di beni.
Contabilmente, a ogni chiusura delbilancio, lo strumento di copertura èrilevato nello stato patrimoniale al fairvalue con contropartita la «Riservaper operazioni di copertura dei flussifinanziari attesi» iscritta nel patrimo-nio netto al netto degli effetti fiscalidifferiti: questa modalità di contabi-
lizzazione è dovuta al fatto che la co-pertura si riferisce ad accadimenti nonancora in bilancio, che si manifeste-ranno in futuro.
Pertanto, le variazioni del derivatosaranno correlate negli esercizi futuri,per esempio, alle variazioni degli inte-ressi rilevati nel bilancio in base alprincipio di competenza.
La riserva può accogliere soltanto lacomponente efficace della copertura,mentre la parte inefficace, costituitadalle variazioni di fair value del deri-vato alle quali non corrisponde la va-riazione di segno contrario dei flussiattesi sull’elemento coperto, è impu-tata nel Conto economico.
La prima applicazione del principiocontabile deve avvenire in modo re-trospettivo, con informazione com-parativa riferita all’esercizio prece-dente. Inoltre, per le operazioni in es-sere, in sede di prima applicazione delle nuove norme, è indispensabileeffettuare la verifica dell’efficacia del-la copertura: per le coperture di flussifinanziari, la parte inefficace è impu-tata agli utili/perdite di esercizi prece-denti, mentre la parte efficace nella«Riserva per operazioni di coperturadei flussi finanziari attesi».
Le riserve in questione non sonoconsiderate nel computo del patrimo-nio netto per le finalità di cui agli arti-coli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 delCodice civile e, se positive, non sonodisponibili e non sono utilizzabili a co-pertura delle perdite.
Infine, anche lo scorporo di derivatiincorporati in contratti primari puòcomportare un impatto sul patrimo-
Azioniproprie
Riservastrumenti derivati
Cambiamenti principi
correzione errori
8. IL RESTYLING DEL PATRIMONIO NETTO
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attesi», collegata all’utilizzo di stru-menti finanziari derivati, la cui disci-plina è contenuta nell’Oic 32.
La copertura di flussi finanziari ri-guarda, per esempio, l’interesse va-riabile pagato periodicamente in rela-zione a un debito finanziario a tassovariabile, l’impegno all’acquisto o allavendita di beni, oppure un’operazioneprogrammata altamente probabile dalla quale emergerà un acquisto ouna vendita di beni.
Contabilmente, a ogni chiusura delbilancio, lo strumento di copertura èrilevato nello stato patrimoniale al fairvalue con contropartita la «Riservaper operazioni di copertura dei flussifinanziari attesi» iscritta nel patrimo-nio netto al netto degli effetti fiscalidifferiti: questa modalità di contabi-
lizzazione è dovuta al fatto che la co-pertura si riferisce ad accadimenti nonancora in bilancio, che si manifeste-ranno in futuro.
Pertanto, le variazioni del derivatosaranno correlate negli esercizi futuri,per esempio, alle variazioni degli inte-ressi rilevati nel bilancio in base alprincipio di competenza.
La riserva può accogliere soltanto lacomponente efficace della copertura,mentre la parte inefficace, costituitadalle variazioni di fair value del deri-vato alle quali non corrisponde la va-riazione di segno contrario dei flussiattesi sull’elemento coperto, è impu-tata nel Conto economico.
La prima applicazione del principiocontabile deve avvenire in modo re-trospettivo, con informazione com-parativa riferita all’esercizio prece-dente. Inoltre, per le operazioni in es-sere, in sede di prima applicazionedelle nuove norme, è indispensabileeffettuare la verifica dell’efficacia del-la copertura: per le coperture di flussifinanziari, la parte inefficace è impu-tata agli utili/perdite di esercizi prece-denti, mentre la parte efficace nella«Riserva per operazioni di coperturadei flussi finanziari attesi».
Le riserve in questione non sonoconsiderate nel computo del patrimo-nio netto per le finalità di cui agli arti-coli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 delCodice civile e, se positive, non sonodisponibili e non sono utilizzabili a co-pertura delle perdite.
Infine, anche lo scorporo di derivatiincorporati in contratti primari puòcomportare un impatto sul patrimo-
Azioniproprie
Riservastrumenti derivati
Cambiamenti principi
correzione errori
8. IL RESTYLING DEL PATRIMONIO NETTO
I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
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nio netto: è il caso, per esempio, diun’obbligazione convertibile, checomporta l’iscrizione dell’opzione diconversione del prestito in strumen-to di capitale in una riserva di patri-monio netto.
Come già accennato, la voce «Utili(perdite) portati a nuovo» del patri-monio netto accoglie le rettifiche deri-
vanti dalle correzioni di errori com-messi in esercizi precedenti e le rettifi-che derivanti da cambiamenti di prin-cipi contabili, qualora l’imputazionead altra voce del patrimonio netto nonsia più appropriata.
Con riferimento agli errori che im-pattano direttamente sul patrimonio netto, si tratta di quelli rilevanti. Un er-rore è rilevante se può individualmen-te, o insieme ad altri errori, influenza-re le decisioni economiche che gli uti-lizzatori assumono in base al bilancio:la rilevanza, poi, dipende dalle dimen-sioni e dalla natura dell’errore ed è va-lutata secondo le circostanze.
La correzione degli errori rilevanti,commessi in esercizi precedenti, ècontabilizzata nel saldo di aperturadel patrimonio netto dell’esercizio incui è individuato l’errore, con rileva-zione negli utili portati a nuovo o in al-tra voce se più appropriato. Invece, glierrori non rilevanti sono contabilizza-ti nel Conto economico.
Altri impatti sul patrimonio nettopossono derivare dai principi Oic 15 eOic 19 con riferimento a costo ammor-tizzato e attualizzazione che si appli-cano a crediti e debiti iscritti in bilan-cio dal 2016. Tuttavia, se la società de-cide di non avvalersi di tale facoltà, co-sto ammortizzato e attualizzazionesono applicati a tutti i crediti (debiti)
già iscritti in bilancio, rilevando gli ef-fetti della nuova valutazione all’1 gen-naio 2016 negli utili (perdite) portati anuovo del patrimonio netto al nettodell’effetto fiscale.
Infine, come già accennato, i costi dipubblicità in corso di ammortamen-to, se soddisfano i requisiti stabilitiper la capitalizzazione dei costi di im-pianto e ampliamento previsti dallanuova versione dell’Oic 24, possonoessere riclassificati nella voce relativaagli stessi.
In caso contrario, devono essere eli-minati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra vocedel patrimonio netto, come prevede ilprincipio contabile Oic 29.
Il decreto 139/15 ha eliminato, nel-le immobilizzazioni immateriali, ilriferimento ai costi di ricerca che nonsono più capitalizzabili, anche conriferimento a quelli in corso di am-mortamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il venir meno della sezione straordinariadel conto economico comporta profonde modificheper la nota integrativa e per il patrimonio netto
riferimentinormativi
Direttiva 34/13Decreto legislativo
139/15Decreto legislativo
127/91
I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC
87
nio netto: è il caso, per esempio, diun’obbligazione convertibile, checomporta l’iscrizione dell’opzione diconversione del prestito in strumen-to di capitale in una riserva di patri-monio netto.
Come già accennato, la voce «Utili(perdite) portati a nuovo» del patri-monio netto accoglie le rettifiche deri-
vanti dalle correzioni di errori com-messi in esercizi precedenti e le rettifi-che derivanti da cambiamenti di prin-cipi contabili, qualora l’imputazionead altra voce del patrimonio netto nonsia più appropriata.
Con riferimento agli errori che im-pattano direttamente sul patrimonionetto, si tratta di quelli rilevanti. Un er-rore è rilevante se può individualmen-te, o insieme ad altri errori, influenza-re le decisioni economiche che gli uti-lizzatori assumono in base al bilancio:la rilevanza, poi, dipende dalle dimen-sioni e dalla natura dell’errore ed è va-lutata secondo le circostanze.
La correzione degli errori rilevanti,commessi in esercizi precedenti, ècontabilizzata nel saldo di aperturadel patrimonio netto dell’esercizio incui è individuato l’errore, con rileva-zione negli utili portati a nuovo o in al-tra voce se più appropriato. Invece, glierrori non rilevanti sono contabilizza-ti nel Conto economico.
Altri impatti sul patrimonio nettopossono derivare dai principi Oic 15 eOic 19 con riferimento a costo ammor-tizzato e attualizzazione che si appli-cano a crediti e debiti iscritti in bilan-cio dal 2016. Tuttavia, se la società de-cide di non avvalersi di tale facoltà, co-sto ammortizzato e attualizzazionesono applicati a tutti i crediti (debiti)
già iscritti in bilancio, rilevando gli ef-fetti della nuova valutazione all’1 gen-naio 2016 negli utili (perdite) portati anuovo del patrimonio netto al nettodell’effetto fiscale.
Infine, come già accennato, i costi dipubblicità in corso di ammortamen-to, se soddisfano i requisiti stabilitiper la capitalizzazione dei costi di im-pianto e ampliamento previsti dallanuova versione dell’Oic 24, possonoessere riclassificati nella voce relativaagli stessi.
In caso contrario, devono essere eli-minati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra vocedel patrimonio netto, come prevede ilprincipio contabile Oic 29.
Il decreto 139/15 ha eliminato, nel-le immobilizzazioni immateriali, ilriferimento ai costi di ricerca che nonsono più capitalizzabili, anche conriferimento a quelli in corso di am-mortamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il venir meno della sezione straordinariadel conto economico comporta profonde modificheper la nota integrativa e per il patrimonio netto
riferimentinormativi
Direttiva 34/13Decreto legislativo
139/15Decreto legislativo
127/91
TELEFISCO 2017
88
Troppe incognitesui riflessi fiscali
Senza una normadi coordinamento,il rischio concretoper i soggetti non Iasè quello di doverneutralizzarecon variazioni ad hocgli effetti tributaridelle nuove regolecontabili
C on il decreto legislativo 18agosto 2015, n. 139 (il co-siddetto «decreto bilan-ci»), che ha attuato la di-rettiva 2013/34/Ue, si as-
siste a una significativa revisione per laredazione dei bilanci delle imprese cheadottano i principi contabili italiani.
Sotto il profilo civilistico-contabile,tali novità – che si applicano ai bilancirelativi agli esercizi finanziari aventiinizio a partire dal 1° gennaio 2016 –hanno modificato i principi generali, icriteri valutativi, la composizione e lastruttura del bilancio, nonché i docu-menti che lo costituiscono.
In generale, le nuove regole conta-bili enfatizzano il principio della pre-valenza della sostanza sulla forma. Inparticolare, tra le fattispecie che pos-sono generare i riflessi fiscali più si-
relatore
LucaMiele
TELEFISCO 2017
88
Troppe incognitesui riflessi fiscali
Senza una normadi coordinamento,il rischio concretoper i soggetti non Iasè quello di doverneutralizzarecon variazioni ad hocgli effetti tributaridelle nuove regolecontabili
C on il decreto legislativo 18agosto 2015, n. 139 (il co-siddetto «decreto bilan-ci»), che ha attuato la di-rettiva 2013/34/Ue, si as-
siste a una significativa revisione per laredazione dei bilanci delle imprese cheadottano i principi contabili italiani.
Sotto il profilo civilistico-contabile,tali novità – che si applicano ai bilancirelativi agli esercizi finanziari aventiinizio a partire dal 1° gennaio 2016 –hanno modificato i principi generali, icriteri valutativi, la composizione e lastruttura del bilancio, nonché i docu-menti che lo costituiscono.
In generale, le nuove regole conta-bili enfatizzano il principio della pre-valenza della sostanza sulla forma. Inparticolare, tra le fattispecie che pos-sono generare i riflessi fiscali più si-
relatore
LucaMiele
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
89
Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015
Assenza di disposizioni di
carattere tributario: problematiche
interpretative con riferimento all’Ires
e all’Irap
Dall’attuazione del decreto «non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»
«Principio di derivazione giuridica» di cui all’articolo 83,
Tuir, diversodal principio
di derivazione rafforzata: doppio
binario civilistico-fiscale
1. DLGS 139/2015: I RIFLESSI FISCALIgnificativi, si segnalano:1 l’eliminazione delle componentistraordinarie di conto economico; 1 l’impossibilità di capitalizzare i co-sti di pubblicità e di ricerca applicata;1 la contabilizzazione di crediti, debi-ti e titoli mediante il criterio del costoammortizzato;1 la diversa imputazione temporale dell’avviamento;1 la diversa imputazione temporale dei costi di sviluppo;1 la nuova disciplina dei derivati; 1 la configurazione dell’acquisto e della vendita di azioni proprie come fenomeni di natura patrimoniale.
Per alcune fattispecie, il legislatoreha previsto un regime transitorio,specificando che le modifiche «posso-no non essere applicate alle compo-nenti delle voci riferite a operazioniche non hanno ancora esaurito i loroeffetti in bilancio». Pertanto, per lefattispecie individuate, le operazioniposte in essere prima del 1° gennaio2016 possono continuare a essere re-golate dalle “vecchie” norme. Si trattadi una scelta delle imprese. È il casodell’adozione del criterio del costoammortizzato e dei criteri di ammor-tamento dell’avviamento.
Nei casi, invece, in cui la norma nonha previsto un’espressa disciplinatransitoria, occorre far riferimento aquanto indicato dal nuovo Oic 29«Cambiamenti di principi contabili,cambiamenti di stime contabili, corre-zione di errori, fatti intervenuti dopo lachiusura dell’esercizio», secondo cuile modifiche vanno applicate retroatti-vamente e, quindi, sotto il profilo della
registrazione contabile, il cambia-mento dovrebbe essere rilevato nel-l’esercizio in cui viene adottato il nuo-vo principio contabile e i relativi effettidovrebbero essere contabilizzati sulsaldo di apertura del patrimonio nettodell’esercizio in corso.
Il doppio binario
Le novità in materia di bilancio deter-minano riflessi fiscali che, a oggi, do-vranno essere gestiti dagli operatori inassenza di qualsivoglia norma di coor-dinamento tra le nuove regole conta-bili e le ricadute tributarie – norma in-vece quanto mai opportuna – e in as-senza di chiarimenti delle Entrate.
Il tutto, peraltro, dovendosi tenereconto dell’esistenza dell’articolo 11 del
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
89
Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015
Assenza di disposizioni di
carattere tributario:problematiche
interpretative con riferimento all’Ires
e all’Irap
Dall’attuazione del decreto «non devono
derivare nuovi omaggiori oneri a
carico della finanza pubblica»
«Principio diderivazione giuridica»di cui all’a’’ rticolo 83,
Tuir, diversodal principio
di derivazioneraffff off rzata: doppio
binariocivilistico-fiscale
1. DLGS 139/2015: I RIFLESSI FISCALIgnificativi, si segnalano:1 l’eliminazione delle componentistraordinarie di conto economico;1 l’impossibilità di capitalizzare i co-sti di pubblicità e di ricerca applicata;1 la contabilizzazione di crediti, debi-ti e titoli mediante il criterio del costoammortizzato;1 la diversa imputazione temporaledell’avviamento;1 la diversa imputazione temporaledei costi di sviluppo;1 la nuova disciplina dei derivati;1 la configurazione dell’acquisto e della vendita di azioni proprie comefenomeni di natura patrimoniale.
Per alcune fattispecie, il legislatoreha previsto un regime transitorio,specificando che le modifiche «posso-no non essere applicate alle compo-nenti delle voci riferite a operazioniche non hanno ancora esaurito i loroeffetti in bilancio». Pertanto, per lefattispecie individuate, le operazioniposte in essere prima del 1° gennaio2016 possono continuare a essere re-golate dalle “vecchie” norme. Si trattadi una scelta delle imprese. È il casodell’adozione del criterio del costoammortizzato e dei criteri di ammor-tamento dell’avviamento.
Nei casi, invece, in cui la norma nonha previsto un’espressa disciplinatransitoria, occorre far riferimento aquanto indicato dal nuovo Oic 29«Cambiamenti di principi contabili,cambiamenti di stime contabili, corre-zione di errori, fatti intervenuti dopo lachiusura dell’esercizio», secondo cuile modifiche vanno applicate retroatti-vamente e, quindi, sotto il profilo della
registrazione contabile, il cambia-mento dovrebbe essere rilevato nel-l’esercizio in cui viene adottato il nuo-vo principio contabile e i relativi effettidovrebbero essere contabilizzati sulsaldo di apertura del patrimonio nettodell’esercizio in corso.
Il doppio binario
Le novità in materia di bilancio deter-minano riflessi fiscali che, a oggi, do-vranno essere gestiti dagli operatori inassenza di qualsivoglia norma di coor-dinamento tra le nuove regole conta-bili e le ricadute tributarie – norma in-vece quanto mai opportuna – e in as-senza di chiarimenti delle Entrate.
Il tutto, peraltro, dovendosi tenereconto dell’esistenza dell’articolo 11 del
TELEFISCO 2017
90
decreto bilanci, in base al quale dalla sua attuazione «non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica». Si tratta di una clau-sola di invarianza finanziaria la cui for-mulazione lascia aperti dubbi rilevan-ti: l’invarianza evocata va intesa in ter-mini complessivi di sistema o conriferimento ai singoli contribuenti? Esi può dire che l’invarianza sussistequando l’applicazione delle nuove di-sposizioni realizza soltanto una diver-sa imputazione temporale, come nelcaso delle spese di pubblicità e di ricer-ca applicata?
Se si tiene conto della clausola di in-varianza finanziaria e del principio diderivazione “giuridica” sancito dal-l’articolo 83 del Tuir – alla base delladeterminazione del reddito d’impre-
sa dei soggetti non Ias – che “guarda”alla rappresentazione giuridico-for-male dei fenomeni e non a quella so-stanziale, è palese che le nuove regolecontabili, in assenza di un interventodel legislatore, produrranno fenome-ni di doppio binario tra valori contabi-li e fiscali.
In sostanza, le imprese che adottanogli standard contabili nazionali saran-no costrette a neutralizzare con appo-site variazioni in dichiarazione, in au-mento e in diminuzione, gli effetti del-le nuove regole contabili. In altre paro-le, ai fini fiscali, è come se si dovesseroapplicare le regole di bilancio antece-denti al decreto 139/2015.
Una situazione analoga si è già veri-ficata negli scorsi anni con riguardo aisoggetti che adottano gli Ias/Ifrs; tut-tavia, all’epoca il legislatore è oppor-tunamente intervenuto con norme fi-nalizzate al superamento dell’incon-ciliabilità tra la rappresentazione so-stanziale degli Ias e quella giuridico–formale del nostro Tuir e allariduzione delle divergenze tra valoricontabili e fiscali.
Ad oggi, la mancata estensione delcosiddetto principio di «derivazionerafforzata», già previsto per i soggettiIas adopter, ai soggetti che adottano iprincipi contabili nazionali, implicala necessità di dover gestire un dop-pio binario.
L’assetto che ne deriva non è solooneroso per le imprese, ma anche in-sostenibile da un punto di vista teori-co: ci troviamo dinanzi a fattispecie incui, a fronte dell’adozione di identicheregole contabili, il regime fiscale muta
Eccezioni (norme che rinviano espressamente agli schemi/voci
di bilancio):
determinazione del Rol
società di comodo
soglia di deducibilità delle spese di rappresentanza
test di vitalità nelle fusioni e scissioni
Eccezioni
La rilevazione delle voci prima allocate nell’area straordinaria
nelle altre voci di conto economico non determina effetti significativi, in quanto le regole
di determinazione della base imponibile Ires operano
indipendentemente dalla diversa classificazione delle componenti
di costo/ricavo
Effetti generali
2. ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRES
TELEFISCO 2017
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decreto bilanci, in base al quale dalla sua attuazione «non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica». Si tratta di una clau-sola di invarianza finanziaria la cui for-mulazione lascia aperti dubbi rilevan-ti: l’invarianza evocata va intesa in ter-mini complessivi di sistema o conriferimento ai singoli contribuenti? Esi può dire che l’invarianza sussistequando l’applicazione delle nuove di-sposizioni realizza soltanto una diver-sa imputazione temporale, come nelcaso delle spese di pubblicità e di ricer-ca applicata?
Se si tiene conto della clausola di in-varianza finanziaria e del principio diderivazione “giuridica” sancito dal-l’articolo 83 del Tuir – alla base delladeterminazione del reddito d’impre-
sa dei soggetti non Ias – che “guarda”alla rappresentazione giuridico-for-male dei fenomeni e non a quella so-stanziale, è palese che le nuove regolecontabili, in assenza di un interventodel legislatore, produrranno fenome-ni di doppio binario tra valori contabi-li e fiscali.
In sostanza, le imprese che adottanogli standard contabili nazionali saran-no costrette a neutralizzare con appo-site variazioni in dichiarazione, in au-mento e in diminuzione, gli effetti del-le nuove regole contabili. In altre paro-le, ai fini fiscali, è come se si dovesseroapplicare le regole di bilancio antece-denti al decreto 139/2015.
Una situazione analoga si è già veri-ficata negli scorsi anni con riguardo aisoggetti che adottano gli Ias/Ifrs; tut-tavia, all’epoca il legislatore è oppor-tunamente intervenuto con norme fi-nalizzate al superamento dell’incon-ciliabilità tra la rappresentazione so-stanziale degli Ias e quella giuridico–formale del nostro Tuir e allariduzione delle divergenze tra valoricontabili e fiscali.
Ad oggi, la mancata estensione delcosiddetto principio di «derivazionerafforzata», già previsto per i soggettiIas adopter, ai soggetti che adottano iprincipi contabili nazionali, implicala necessità di dover gestire un dop-pio binario.
L’assetto che ne deriva non è solooneroso per le imprese, ma anche in-sostenibile da un punto di vista teori-co: ci troviamo dinanzi a fattispecie incui, a fronte dell’adozione di identicheregole contabili, il regime fiscale muta
Eccezioni (norme che rinviano espressamente agli schemi/voci
di bilancio):
determinazione del Rol
società di comodo
soglia di deducibilità delle spese di rappresentanza
test di vitalità nelle fusionie scissioni
Eccezioni
La rilevazione delle voci primaallocate nell’area straordinaria
nelle altre voci di conto economico non determina effetti significativi, in quanto le regole
di determinazione della base imponibile Ires operano
indipendentemente dalla diversaclassificazione delle componenti
di costo/ricavo
Effetti generali
2. ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRES
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
91
a seconda dell’adozione degli Ias/Ifrso degli standard contabili nazionali. Sipensi all’adozione del criterio del costoammortizzato.
Le singole fattispecie
eEliminazione area straordinaria.Fra le modifiche introdotte dal decretolegislativo 139/2015 vi è l’eliminazionedelle voci E.20 e E.21 del Conto econo-mico, dedicate ai proventi e agli oneristraordinari, nonché della disposizio-ne che richiedeva di indicare in Notaintegrativa «la composizione delle vo-ci: “proventi straordinari” e “oneristraordinari” del conto economico,quando il loro ammontare sia apprez-zabile». In sostituzione, si richiede sol-tanto che siano fornite informazioni circa «l’importo e la natura dei singolielementi di ricavo o di costo di entità oincidenza eccezionali».
Sotto il profilo fiscale, la soppressio-ne della sezione straordinaria delConto economico e la rilevazione dellevoci prima allocate nell’area straordi-naria nelle altre voci di conto econo-mico esplica i maggiori effetti ai fini Irap, posto che le regole di determina-zione della base imponibile Ires ope-rano, in linea generale, indipendente-mente dalla diversa classificazione delle componenti di costo e di ricavo,eccezion fatta per quelle norme che rinviano espressamente agli schemi/voci di bilancio (si pensi alla determi-nazione del Rol di cui all’articolo 96 delTuir o alla disciplina delle società dicomodo di cui all’articolo 30 della leg-ge 724/94, o ancora alla definizione
della soglia di deducibilità delle spesedi rappresentanza di cui all’articolo108 comma 3 del Tuir).
Mentre, in riferimento all’Irap, lasoppressione della sezione straordi-naria del Conto economico e la rileva-zione delle voci prima allocate in tale sezione nelle altre voci può determi-nare la loro inclusione nel calcolo delvalore della produzione netta.
Tuttavia, l’impatto sulla determina-zione della base imponibile dell’impo-sta regionale della “riclassificazione”delle componenti di conto economicodall’area straordinaria a quella carat-teristica va analizzato considerando che la normativa Irap prevede, in ognicaso, l’espressa rilevanza nel computodella base imponibile di alcune com-ponenti di costo e di ricavo indipen-
La rilevazione delle voci prima allocate nell’area
straordinaria nelle altre voci di conto economico
determina, in via ordinaria, la loro inclusione nel calcolo del valore della produzione
netta
Nulla cambia per i componenti che già erano
inclusi nella base imponibile per effetto del cosiddetto principio di correlazione: i
componenti positivi/negativi classificabili in voci
«straordinarie» del conto economico concorrono alla formazione del valore della produzione se correlati a componenti rilevanti del
valore della produzione di periodi di imposta
precedenti/successivi
3. ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRAP
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
91
a seconda dell’adozione degli Ias/Ifrso degli standard contabili nazionali. Sipensi all’adozione del criterio del costoammortizzato.
Le singole fattispecie
eEliminazione area straordinaria.Fra le modifiche introdotte dal decretolegislativo 139/2015 vi è l’eliminazionedelle voci E.20 e E.21 del Conto econo-mico, dedicate ai proventi e agli oneristraordinari, nonché della disposizio-ne che richiedeva di indicare in Notaintegrativa «la composizione delle vo-ci: “proventi straordinari” e “oneristraordinari” del conto economico,quando il loro ammontare sia apprez-zabile». In sostituzione, si richiede sol-tanto che siano fornite informazionicirca «l’importo e la natura dei singolielementi di ricavo o di costo di entità oincidenza eccezionali».
Sotto il profilo fiscale, la soppressio-ne della sezione straordinaria delConto economico e la rilevazione dellevoci prima allocate nell’area straordi-naria nelle altre voci di conto econo-mico esplica i maggiori effetti ai finiIrap, posto che le regole di determina-zione della base imponibile Ires ope-rano, in linea generale, indipendente-mente dalla diversa classificazionedelle componenti di costo e di ricavo,eccezion fatta per quelle norme cherinviano espressamente agli schemi/voci di bilancio (si pensi alla determi-nazione del Rol di cui all’articolo 96 delTuir o alla disciplina delle società dicomodo di cui all’articolo 30 della leg-ge 724/94, o ancora alla definizione
della soglia di deducibilità delle spesedi rappresentanza di cui all’articolo108 comma 3 del Tuir).
Mentre, in riferimento all’Irap, lasoppressione della sezione straordi-naria del Conto economico e la rileva-zione delle voci prima allocate in talesezione nelle altre voci può determi-nare la loro inclusione nel calcolo delvalore della produzione netta.
Tuttavia, l’impatto sulla determina-zione della base imponibile dell’impo-sta regionale della “riclassificazione”delle componenti di conto economicodall’area straordinaria a quella carat-teristica va analizzato considerando che la normativa Irap prevede, in ognicaso, l’espressa rilevanza nel computodella base imponibile di alcune com-ponenti di costo e di ricavo indipen-
La rilevazione delle voci prima allocate nell’area
straordinaria nelle altre voci di conto economico
determina, in via ordinaria,la loro inclusione nel calcolo del valore della produzione
netta
Nulla cambia per i componenti che già erano
inclusi nella base imponibileper effetto del cosiddettoprincipio di correlazione: i
componenti positivi/negativiclassificabili in voci
«straordinarie» del contoeconomico concorrono allaformazione del valore della produzione se correlati acomponenti rilevanti del
valore della produzione diperiodi di imposta
precedenti/successivi
3. ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRAP
TELEFISCO 2017
92
dentemente dalla classificazione dibilancio.
Trova, infatti, applicazione il cosid-detto principio di correlazione (artico-lo 5, comma 4, Dlgs 446/97), secondo ilquale concorrono comunque alla for-mazione della base imponibile le com-ponenti positive e negative classifica-bili in voci diverse da quelle ordinariedel Conto economico laddove correla-te a componenti rilevanti della baseimponibile di periodi d’imposta prece-denti o successivi, essendo quindiininfluente la loro classificazione inbilancio. In tal modo si vuole evitareche determinate componenti risultinoescluse dalla base imponibile del tri-buto per il solo fatto che sono state col-locate in voci di Conto economico nonrilevanti ai fini Irap. Può essere il caso,
ad esempio, dei resi e degli sconti, rife-riti a vendite di merci dei precedentiesercizi, prima classificati nella voceE21 del Conto economico; oppure dellerivalutazioni di carattere straordina-rio delle rimanenze di magazzino,conseguenti al mutamento del criteriovalutativo in precedenza adottato, pri-ma classificate nella voce E20.
Ciò detto, ben potrebbero comun-que esservi componenti positive e ne-gative, prima imputate nell’area stra-ordinaria, che non sono correlate acomponenti ordinarie degli eserciziprecedenti o successivi, e che, quindi,avranno un “nuovo” effetto ai fini Irap.
Questa conseguenza, per alcunefattispecie, è stata “scongiurata” a se-guito delle istruzioni dell’Oic. Si pensialle sopravvenienze attive realizzatenell’ambito di una procedura di ri-strutturazione del debito che, primadella revisione del Dlgs 139/2015, an-davano iscritte nella voce E.20 delConto economico e per le quali nontrovava applicazione il principio dellacorrelazione. Se tali sopravvenienzeattive fossero confluite nelle voci del-l’area caratteristica sarebbero stateattratte alla base imponibile Irap inmodo palesemente incoerente, inquanto tale posta appartiene al-l’aspetto finanziario della capacità difar fronte ai propri debiti e quindi auna vicenda che (così come avvieneper le perdite su crediti) dovrebbe es-sere estranea rispetto al valore della produzione. Invece, secondo i nuoviprincipi contabili tale posta confluiscetra i componenti di natura finanziariae, quindi, resta comunque esclusa dal
Ricadono nel valore della produzione netta le
componenti reddituali derivanti, ad esempio, dalle
cessioni di azienda
Dubbi interpretativi riguardano le plusvalenze
derivanti da conferimenti di azienda. In questo caso,
infatti, essendo l’operazione neutrale fiscalmente, a
fronte di maggiori valori non riconosciuti sull’avente
causa, la neutralità potrebbe riguardare anche il
conferente
4. ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRAP
TELEFISCO 2017
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dentemente dalla classificazione dibilancio.
Trova, infatti, applicazione il cosid-detto principio di correlazione (artico-lo 5, comma 4, Dlgs 446/97), secondo ilquale concorrono comunque alla for-mazione della base imponibile le com-ponenti positive e negative classifica-bili in voci diverse da quelle ordinariedel Conto economico laddove correla-te a componenti rilevanti della baseimponibile di periodi d’imposta prece-denti o successivi, essendo quindiininfluente la loro classificazione inbilancio. In tal modo si vuole evitareche determinate componenti risultinoescluse dalla base imponibile del tri-buto per il solo fatto che sono state col-locate in voci di Conto economico nonrilevanti ai fini Irap. Può essere il caso,
ad esempio, dei resi e degli sconti, rife-riti a vendite di merci dei precedentiesercizi, prima classificati nella voceE21 del Conto economico; oppure dellerivalutazioni di carattere straordina-rio delle rimanenze di magazzino,conseguenti al mutamento del criteriovalutativo in precedenza adottato, pri-ma classificate nella voce E20.
Ciò detto, ben potrebbero comun-que esservi componenti positive e ne-gative, prima imputate nell’area stra-ordinaria, che non sono correlate acomponenti ordinarie degli eserciziprecedenti o successivi, e che, quindi,avranno un “nuovo” effetto ai fini Irap.
Questa conseguenza, per alcunefattispecie, è stata “scongiurata” a se-guito delle istruzioni dell’Oic. Si pensialle sopravvenienze attive realizzatenell’ambito di una procedura di ri-strutturazione del debito che, primadella revisione del Dlgs 139/2015, an-davano iscritte nella voce E.20 delConto economico e per le quali nontrovava applicazione il principio dellacorrelazione. Se tali sopravvenienzeattive fossero confluite nelle voci del-l’area caratteristica sarebbero stateattratte alla base imponibile Irap inmodo palesemente incoerente, inquanto tale posta appartiene al-l’aspetto finanziario della capacità difar fronte ai propri debiti e quindi auna vicenda che (così come avvieneper le perdite su crediti) dovrebbe es-sere estranea rispetto al valore dellaproduzione. Invece, secondo i nuoviprincipi contabili tale posta confluiscetra i componenti di natura finanziariae, quindi, resta comunque esclusa dal
Ricadono nel valore della produzione netta le
componenti reddituali derivanti, ad esempio, dalle
cessioni di azienda
Dubbi interpretativi riguardano le plusvalenze
derivanti da conferimenti di azienda. In questo caso,
infatti, essendo l’operazione neutrale fiscalmente, a
fronte di maggiori valori nonriconosciuti sull’avente
causa, la neutralità potrebberiguardare anche il
conferente
4. ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA - IRAP
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
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valore della produzione netta.Anche le rettifiche per errori conta-
bili, prima allocate in area straordi-naria, ora, laddove rilevanti, trovanoallocazione direttamente a patrimo-nio netto e, quindi, non influisconosulla determinazione della base im-ponibile Irap.
Ai fini del tributo regionale, la conse-guenza più rilevante riguarderà le plu-svalenze e minusvalenze derivantidalle operazioni di cessione di azien-da. Tali componenti, sino a ieri impu-tate all’area straordinaria del Conto economico, sono sempre state consi-derate irrilevanti ai fini Irap. La circola-re dell’Agenzia 27/E/2009 ha infattiaffermato che «la cessione di azienda èun’operazione che genera semprecomponenti straordinarie che nonconcorrono alla formazione della baseimponibile Irap». Dal 2016, in assenzadi un intervento normativo, a motivodell’iscrizione di plusvalenze e minu-svalenze da cessione di azienda nellasezione ordinaria, l’interpretazione dell’Agenzia potrebbe venir meno conl’effetto di far concorrere tali compo-nenti alla formazione del valore dellaproduzione netta.
Un ragionamento diverso potrebbeessere svolto in relazione alle medesi-me componenti derivanti da conferi-menti di aziende poiché, in questo ca-so, la neutralità fiscale dell’operazionepotrebbe forse giustificarne l’irrile-vanza ai fini dell’imposta regionale. Infatti, se da un lato il conferitario nonha diritto al riconoscimento fiscale deimaggiori o minori valori iscritti, salval’applicazione dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 2-ter dell’articolo 176del Tuir che rileva anche ai fini Irap, persimmetria la medesima irrilevanza(neutralità) potrebbe riguardare lecomponenti positive o negative conta-bilizzate dal conferente. Ma tale con-clusione andrà confermata dagli orga-ni competenti.
Ai fini Ires, invece, la “riclassificazio-ne” delle componenti dell’area straor-dinaria nell’area ordinaria, in man-canza di indicazioni sulla possibilità esulla modalità di neutralizzazione del-le nuove impostazioni di bilancio, puòassumere rilevanza ai fini della deter-minazione del Rol, per la deduzionedegli interessi passivi di cui all’articolo96 del Tuir. Secondo tale articolo, in-fatti, il Rol si determina come differen-za tra il valore e i costi della produzione
Articolo 108 del Tuir Prassi dell’AgenziaNuovo trattamento contabile
Spese deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute o in più esercizi (max 5)
secondo le regole del Tuir
Non più capitalizzabili tra
le immobilizzazioni immateriali. Sono
rilevati a conto economico
nell'esercizio in cui sono sostenuti
Il principio della previa imputazione al conto economico
prevale sempre. Quindi, deduzione integrale nell’eser-
cizio di imputazione al conto economico
5. RICERCA APPLICATA E SPESE DI PUBBLICITÀ
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
93
valore della produzione netta.Anche le rettifiche per errori conta-
bili, prima allocate in area straordi-naria, ora, laddove rilevanti, trovanoallocazione direttamente a patrimo-nio netto e, quindi, non influisconosulla determinazione della base im-ponibile Irap.
Ai fini del tributo regionale, la conse-guenza più rilevante riguarderà le plu-svalenze e minusvalenze derivantidalle operazioni di cessione di azien-da. Tali componenti, sino a ieri impu-tate all’area straordinaria del Contoeconomico, sono sempre state consi-derate irrilevanti ai fini Irap. La circola-re dell’Agenzia 27/E/2009 ha infattiaffermato che «la cessione di azienda èun’operazione che genera semprecomponenti straordinarie che nonconcorrono alla formazione della baseimponibile Irap». Dal 2016, in assenzadi un intervento normativo, a motivodell’iscrizione di plusvalenze e minu-svalenze da cessione di azienda nellasezione ordinaria, l’interpretazionedell’Agenzia potrebbe venir meno conl’effetto di far concorrere tali compo-nenti alla formazione del valore dellaproduzione netta.
Un ragionamento diverso potrebbeessere svolto in relazione alle medesi-me componenti derivanti da conferi-menti di aziende poiché, in questo ca-so, la neutralità fiscale dell’operazionepotrebbe forse giustificarne l’irrile-vanza ai fini dell’imposta regionale.Infatti, se da un lato il conferitario nonha diritto al riconoscimento fiscale deimaggiori o minori valori iscritti, salval’applicazione dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 2-ter dell’articolo 176del Tuir che rileva anche ai fini Irap, persimmetria la medesima irrilevanza(neutralità) potrebbe riguardare lecomponenti positive o negative conta-bilizzate dal conferente. Ma tale con-clusione andrà confermata dagli orga-ni competenti.
Ai fini Ires, invece, la “riclassificazio-ne” delle componenti dell’area straor-dinaria nell’area ordinaria, in man-canza di indicazioni sulla possibilità esulla modalità di neutralizzazione del-le nuove impostazioni di bilancio, puòassumere rilevanza ai fini della deter-minazione del Rol, per la deduzionedegli interessi passivi di cui all’articolo96 del Tuir. Secondo tale articolo, in-fatti, il Rol si determina come differen-za tra il valore e i costi della produzione
Articolo 108 del Tuir Prassi dell’AgenziaNuovo trattamento contabile
Spese deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute o in più esercizi (max 5)
secondo le regole del Tuir
Non più capitalizzabili tra
le immobilizzazioni immateriali. Sono
rilevati a contoeconomico
nell'esercizio in cuisono sostenuti
Il principio della previa imputazione al conto economico
prevale sempre. Quindi, deduzione integrale nell’eser-
cizio di imputazioneal conto economico
5. RICERCA APPLICATA E SPESE DI PUBBLICITÀ
TELEFISCO 2017
94
di cui alle lettere A) e B) dell’articolo2425 del Codice civile, con esclusionedelle voci di cui al numero 10, lettere a)e b), e dei canoni di locazione finanzia-ria di beni strumentali, così come risul-tanti dal Conto economico dell’eserci-zio.
Analogo effetto può verificarsi, adesempio, relativamente alla disciplinadelle società di comodo e alla determi-nazione della soglia di deducibilitàdelle spese di rappresentanza.r Costi di ricerca applicata e spesedi pubblicità. A decorrere dai bilancirelativi agli esercizi con inizio dal 1°gennaio 2016, i costi di ricerca appli-cata e di pubblicità non sono più capi-talizzabili tra le immobilizzazioniimmateriali e, quindi, costituisconocosti di periodo da rilevare a conto
economico nell’esercizio in cui sonosostenuti.
Ai fini delle imposte sui redditi, oc-corre chiedersi se l’articolo 108 del Tuirche disciplina la deduzione di tali spe-se continui a essere l’articolo di riferi-mento per tale tipologia di costi.
Si tratta cioè di capire se il soggettoche ha imputato a Conto economicotali costi debba dedurli interamentenell’esercizio di imputazione secondoil principio di derivazione del redditoimponibile dalle risultanze di bilancioo se le regole fiscali di cui al citato arti-colo 108 siano da considerarsi auto-nome rispetto alle impostazioni con-tabili e, quindi, sia possibile dedurretali costi nell’esercizio in cui sono statisostenuti oppure in più esercizi (almassimo cinque) secondo le regoledell’articolo 108.
Al riguardo, la prassi dell’Agenzia(risoluzione 95/E/2006) ha ritenutoche la deduzione di tale tipologia di co-sti debba essere effettuata in confor-mità alle scelte di bilancio e che il prin-cipio di derivazione non permette de-duzioni che non trovino giustificazio-ne nelle scelte di ordine civilistico. Ilprincipio di derivazione, dunque, su-pera, secondo l’Agenzia, quello dicompetenza sancito dal combinato di-sposto degli articoli 109, comma 4, let-tera a) e 108, comma 1 e 2, del Tuir.L’impostazione civilistica, dunque,assume rilevanza anche ai fini fiscali ese il costo è interamente imputato a Conto economico non è possibile ra-teizzarlo sotto il profilo fiscale. t Costi di sviluppo. Per effetto dellemodifiche del Dlgs 139/2015, i costi di
Articolo 108 del Tuir CriticitàNuovo trattamento contabile
Costi deducibili nell'esercizio
in cui sono stati sostenuti o in più esercizi (max 5)
secondo le regole del Tuir
Non devono più essere ammortizzati
entro un periodo di 5 anni, ma in
funzione della loro vita utile
Eventuale periodo di ammortamento
civilistico superiore ai 5 esercizi previsti dal Tuir. Prevale il minor
ammortamento contabile per il
principio della previa imputazione al conto
economico
6. COSTI DI SVILUPPO
TELEFISCO 2017
94
di cui alle lettere A) e B) dell’articolo2425 del Codice civile, con esclusionedelle voci di cui al numero 10, lettere a)e b), e dei canoni di locazione finanzia-ria di beni strumentali, così come risul-tanti dal Conto economico dell’eserci-zio.
Analogo effetto può verificarsi, adesempio, relativamente alla disciplinadelle società di comodo e alla determi-nazione della soglia di deducibilitàdelle spese di rappresentanza.r Costi di ricerca applicata e spesedi pubblicità. A decorrere dai bilancirelativi agli esercizi con inizio dal 1°gennaio 2016, i costi di ricerca appli-cata e di pubblicità non sono più capi-talizzabili tra le immobilizzazioniimmateriali e, quindi, costituisconocosti di periodo da rilevare a conto
economico nell’esercizio in cui sonosostenuti.
Ai fini delle imposte sui redditi, oc-corre chiedersi se l’articolo 108 del Tuirche disciplina la deduzione di tali spe-se continui a essere l’articolo di riferi-mento per tale tipologia di costi.
Si tratta cioè di capire se il soggettoche ha imputato a Conto economicotali costi debba dedurli interamentenell’esercizio di imputazione secondoil principio di derivazione del redditoimponibile dalle risultanze di bilancioo se le regole fiscali di cui al citato arti-colo 108 siano da considerarsi auto-nome rispetto alle impostazioni con-tabili e, quindi, sia possibile dedurretali costi nell’esercizio in cui sono statisostenuti oppure in più esercizi (almassimo cinque) secondo le regoledell’articolo 108.
Al riguardo, la prassi dell’Agenzia(risoluzione 95/E/2006) ha ritenutoche la deduzione di tale tipologia di co-sti debba essere effettuata in confor-mità alle scelte di bilancio e che il prin-cipio di derivazione non permette de-duzioni che non trovino giustificazio-ne nelle scelte di ordine civilistico. Ilprincipio di derivazione, dunque, su-pera, secondo l’Agenzia, quello dicompetenza sancito dal combinato di-sposto degli articoli 109, comma 4, let-tera a) e 108, comma 1 e 2, del Tuir.L’impostazione civilistica, dunque,assume rilevanza anche ai fini fiscali ese il costo è interamente imputato aConto economico non è possibile ra-teizzarlo sotto il profilo fiscale. t Costi di sviluppo. Per effetto dellemodifiche del Dlgs 139/2015, i costi di
Articolo 108 del Tuir CriticitàNuovo trattamentocontabile
Costi deducibili nell'esercizio
in cui sono statisostenuti o in piùesercizi (max 5)
secondo le regole del Tuir
Non devono piùessere ammortizzati
entro un periododi 5 anni, ma in
funzione della lorovita utile
Eventuale periodo diammortamento
civilistico superiore ai5 esercizi previsti dal Tuir. Prevale il minor
ammortamento contabile per il
principio della previaimputazione al conto
economico
6. COSTI DI SVILUPPO
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
95
sviluppo non devono più essere am-mortizzati entro un periodo di cin-que anni, ma in funzione della lorovita utile.
Sotto il profilo fiscale in base all’arti-colo 108, comma 1, del Tuir, i costi disviluppo sono deducibili nell’esercizioin cui sono sostenuti o in più esercizi(al massimo cinque), ma sempre nei li-miti dell’importo imputato a Conto economico. Pertanto, se l’ammorta-mento imputato contabilmente fossemaggiore rispetto all’ammontare de-ducibile fiscalmente, si renderebbenecessario operare una variazione inaumento per l’ammontare eccedente illimite fiscale.
Se, invece, l’eventuale periodo diammortamento civilistico fosse supe-riore ai cinque esercizi previsti dal Tu-ir, dovrebbe prevalere il minor am-mortamento contabile per il principiodella previa imputazione al conto eco-nomico. u Crediti, debiti e titoli al costo am-mortizzato. Il Dlgs 139/2015 ha intro-dotto il criterio del costo ammortizza-to per la valutazione dei crediti, dei de-biti e dei titoli iscritti tra le immobiliz-zazioni finanziarie. Tale criterio ponel’attenzione su due aspetti:1 i costi di transazione (commissioni,spese per perizie, spese di istruttoria);1 l’attualizzazione delle poste finan-ziarie (per crediti e debiti).
Se prendiamo a riferimento un debi-to, ad esempio un mutuo con commis-sioni, lo stesso va rilevato inizialmenteal netto dei costi iniziali, che vanno ri-partiti lungo tutta la durata del finan-ziamento a un tasso di interesse effet-
tivo. Con la periodicità contrattual-mente prevista, vengono rilevati gli in-teressi al tasso nominale, integratidalla differenza determinata appli-cando il tasso effettivo, la quale incre-menta il debito residuo.
Quindi, in aderenza a quanto giàprevisto dai principi contabili interna-zionali cui rinvia l’articolo 2426, com-ma 2, del Codice civile, l’applicazionedel criterio del costo ammortizzatoimpatta sia in sede di prima valutazio-ne dei titoli, crediti e debiti che sonoiscritti in bilancio al netto di eventualicosti o ricavi di transazione, sia in fasedi valutazione negli esercizi successiviin cui gli interessi sono rilevati a contoeconomico sulla base del tasso di ren-dimento effettivo dell’operazione enon sulla base di quello nominale.
Nuovo trattamento contabile Criticità
I costi di transazione e le commissioni
direttamente imputabili al valore dello strumento
assumeranno una diversa configurazione economica, divenendo componenti di natura
finanziaria
Rilevazione degli interessi, attivi e passivi, sulla
base del rendimento
effettivo dell'operazione
e non sulla base di quello nominale
Rischio di doppio binario civile-fiscale. Implicazioni ai fini
dell’articolo 96 del Tuir?
Implicazioni ai fini Irap?
7. CREDITI, DEBITI E TITOLI AL COSTO AMMORTIZZATO
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
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sviluppo non devono più essere am-mortizzati entro un periodo di cin-que anni, ma in funzione della lorovita utile.
Sotto il profilo fiscale in base all’arti-colo 108, comma 1, del Tuir, i costi disviluppo sono deducibili nell’esercizioin cui sono sostenuti o in più esercizi(al massimo cinque), ma sempre nei li-miti dell’importo imputato a Conto economico. Pertanto, se l’ammorta-mento imputato contabilmente fossemaggiore rispetto all’ammontare de-ducibile fiscalmente, si renderebbenecessario operare una variazione inaumento per l’ammontare eccedente illimite fiscale.
Se, invece, l’eventuale periodo diammortamento civilistico fosse supe-riore ai cinque esercizi previsti dal Tu-ir, dovrebbe prevalere il minor am-mortamento contabile per il principiodella previa imputazione al conto eco-nomico.u Crediti, debiti e titoli al costo am-mortizzato. Il Dlgs 139/2015 ha intro-dotto il criterio del costo ammortizza-to per la valutazione dei crediti, dei de-biti e dei titoli iscritti tra le immobiliz-zazioni finanziarie. Tale criterio ponel’attenzione su due aspetti:1 i costi di transazione (commissioni,spese per perizie, spese di istruttoria);1 l’attualizzazione delle poste finan-ziarie (per crediti e debiti).
Se prendiamo a riferimento un debi-to, ad esempio un mutuo con commis-sioni, lo stesso va rilevato inizialmenteal netto dei costi iniziali, che vanno ri-partiti lungo tutta la durata del finan-ziamento a un tasso di interesse effet-
tivo. Con la periodicità contrattual-mente prevista, vengono rilevati gli in-teressi al tasso nominale, integratidalla differenza determinata appli-cando il tasso effettivo, la quale incre-menta il debito residuo.
Quindi, in aderenza a quanto giàprevisto dai principi contabili interna-zionali cui rinvia l’articolo 2426, com-ma 2, del Codice civile, l’applicazionedel criterio del costo ammortizzatoimpatta sia in sede di prima valutazio-ne dei titoli, crediti e debiti che sonoiscritti in bilancio al netto di eventualicosti o ricavi di transazione, sia in fasedi valutazione negli esercizi successiviin cui gli interessi sono rilevati a contoeconomico sulla base del tasso di ren-dimento effettivo dell’operazione enon sulla base di quello nominale.
Nuovo trattamento contabile Criticità
I costi di transazionee le commissioni
direttamente imputabilial valore dello strumento
assumeranno unadiversa configurazione economica, divenendocomponenti di natura
finanziaria
Rilevazione degli interessi, attivi e passivi, sulla
base delrendimento
effettivo dell'operazione
e non sulla base di quello nominale
Rischio di doppiobinario civile-fiscale.Implicazioni ai fini
dell’articolo 96 del Tuir?
Implicazioni ai finiIrap?
7. CREDITI, DEBITI E TITOLI AL COSTO AMMORTIZZATO
TELEFISCO 2017
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Il nuovo criterio di valutazione com-porta, in linea generale, una diversaqualificazione, contabilizzazione e ri-partizione temporale delle compo-nenti di conto economico relative alleposte in commento e il dubbio riguar-da la rilevanza ai fini fiscali della nuovaimpostazione contabile.
In assenza di una norma ad hoc chesancisca anche per i soggetti non Ias ilprincipio di derivazione rafforzata, latesi più accreditata è quella del doppiobinario, in quanto la rappresentazione“sostanziale” alla base del criterio delcosto ammortizzato non si conciliacon il principio di derivazione giuridi-ca di cui all’articolo 83 del Tuir, basatosulla rappresentazione giuridico-for-male delle operazioni aziendali.
Pertanto, nel caso del criterio del co-
sto ammortizzato che comporta nonsolo una diversa imputazione tempo-rale delle componenti economiche,ma anche una diversa qualificazionedelle componenti reddituali caratte-rizzanti l’operazione di riferimento,l’applicazione del principio di deriva-zione giuridica (e il principio di inva-rianza del reddito evocato dall’articolo11 del Dlgs 139/2015) porta a non rico-noscere ai fini fiscali la nuova modalitàdi contabilizzazione dell’operazione.
In tal caso si determina una “imba-razzante” conseguenza: soggetti Iasadopter e soggetti Ita Gaap adottano ilmedesimo criterio contabile di valuta-zione di debiti, crediti e titoli, ma il re-gime fiscale che applicano è diverso.Infatti, per i soggetti Ias rileva anche aifini fiscali la classificazione, qualifica-zione e imputazione temporale di bi-lancio, per i soggetti non Ias invece siapplicherebbe un doppio binario.
Ai fini Irap, il valore della produzionenetta è calcolato, in linea generale, per“presa diretta” dai dati contabili equindi le componenti iscritte a conto economico in applicazione del criteriodel costo ammortizzato, qualificando-si come poste di natura finanziaria,non dovrebbero concorrere alla for-mazione della base imponibile. Ri-spetto al passato, cioè, voci di Contoeconomico imputate nell’area caratte-ristica come quote di ammortamentodi immobilizzazioni immateriali oggisono riversate a conto economico sot-to forma di interessi passivi. L’effetto,ai fini dell’Irap, dovrebbe essere un in-cremento della base imponibile.i Crediti e debiti di natura com-
Eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi iscritti
e non più capitalizzabili
Criticità
Assenza di una norma transitoria
che sancisca la neutralità del passaggio e la
deduzione sulla base dei criteri applicabili
negli esercizi precedenti
Esempio: stralcio nell’esercizio 2016, con rilevazione al
patrimonio netto, dei costi di ricerca applicata o di
pubblicità capitalizza-ti nel bilancio 2015
Quindi? Possono comunque
prospettarsi delle soluzioni per la deduzione
extra-contabile secondo il piano
originario
8. FASE TRANSITORIA
TELEFISCO 2017
96
Il nuovo criterio di valutazione com-porta, in linea generale, una diversaqualificazione, contabilizzazione e ri-partizione temporale delle compo-nenti di conto economico relative alleposte in commento e il dubbio riguar-da la rilevanza ai fini fiscali della nuovaimpostazione contabile.
In assenza di una norma ad hoc chesancisca anche per i soggetti non Ias ilprincipio di derivazione rafforzata, latesi più accreditata è quella del doppiobinario, in quanto la rappresentazione“sostanziale” alla base del criterio delcosto ammortizzato non si conciliacon il principio di derivazione giuridi-ca di cui all’articolo 83 del Tuir, basatosulla rappresentazione giuridico-for-male delle operazioni aziendali.
Pertanto, nel caso del criterio del co-
sto ammortizzato che comporta nonsolo una diversa imputazione tempo-rale delle componenti economiche,ma anche una diversa qualificazionedelle componenti reddituali caratte-rizzanti l’operazione di riferimento,l’applicazione del principio di deriva-zione giuridica (e il principio di inva-rianza del reddito evocato dall’articolo11 del Dlgs 139/2015) porta a non rico-noscere ai fini fiscali la nuova modalitàdi contabilizzazione dell’operazione.
In tal caso si determina una “imba-razzante” conseguenza: soggetti Iasadopter e soggetti r Ita Gaap adottano ilmedesimo criterio contabile di valuta-zione di debiti, crediti e titoli, ma il re-gime fiscale che applicano è diverso.Infatti, per i soggetti Ias rileva anche aifini fiscali la classificazione, qualifica-zione e imputazione temporale di bi-lancio, per i soggetti non Ias invece siapplicherebbe un doppio binario.
Ai fini Irap, il valore della produzionenetta è calcolato, in linea generale, per“presa diretta” dai dati contabili equindi le componenti iscritte a conto economico in applicazione del criteriodel costo ammortizzato, qualificando-si come poste di natura finanziaria,non dovrebbero concorrere alla for-mazione della base imponibile. Ri-spetto al passato, cioè, voci di Contoeconomico imputate nell’area caratte-ristica come quote di ammortamentodi immobilizzazioni immateriali oggisono riversate a conto economico sot-to forma di interessi passivi. L’effetto,ai fini dell’Irap, dovrebbe essere un in-cremento della base imponibile.i Crediti e debiti di natura com-
Eliminazione nell’attivopatrimoniale di costi iscritti
e non più capitalizzabili
Criticità
Assenza di unanorma transitoria
che sanciscala neutralità delpassaggio e la
deduzione sulla basedei criteri applicabili
negli eserciziprecedenti
Esempio: stralcionell’esercizio 2016,con rilevazione al
patrimonio netto, deicosti di ricercaapplicata o di
pubblicità capitalizza-ti nel bilancio 2015
Quindi? Possonocomunque
prospettarsi delle soluzioni per la deduzione
extra-contabile secondo il piano
originario
8. FASE TRANSITORIA
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
97
merciale. La valutazione dei crediti edei debiti commerciali con il criteriodel costo ammortizzato può compor-tare in taluni casi la necessità di scor-porare dal ricavo o dal costo sotto-stante la componente finanziaria. Mi-nori ricavi che generano interessi atti-vi e minori costi che generanointeressi passivi. Per questi proventi e
oneri finanziari va chiarito il tratta-mento ai fini Ires (articolo 96 del Tuir)e ai fini Irap (voce di conto economiconon rilevante). In assenza di un inter-vento legislativo, il rischio del doppiobinario è concreto.
La fase transitoria
In linea generale, in assenza di normead hoc che regolino il passaggio allanuova fase, non potrebbe trovare ap-plicazione il regime di neutralità checonsente di assoggettare alla disci-plina fiscale previgente gli effetti red-dituali e patrimoniali delle operazio-ni già avviate e che si protraggono peri periodi di imposta successivi allaprima adozione delle nuove regolecontabili.
Nel passaggio all’esercizio 2016 i fe-nomeni che si manifestano dovrebbe-ro, quindi, in linea generale, dar luogoa fattispecie di realizzo ai fini fiscali.
Pe meglio comprendere il tema, la
fattispecie più evidente è quello delladeducibilità – se e quando – del costoresiduo di una spese di ricerca applica-ta o di pubblicità non più capitalizzabi-le che viene stralciato e imputato a pa-trimonio netto. Secondo il principio dineutralità, che peraltro sarebbe in li-nea con la clausola di invarianza finan-ziaria, si applicherebbe la deduzione in
base all’originario piano di ammorta-mento del costo, ancorché in via extra-contabile, sulla falsariga di quanto giàaffermato dall’agenzia delle Entrateper il caso delle svalutazioni delle im-mobilizzazioni (circolari 26/E/2012 e36/E/2009) oppure facendo appello alfatto che l’imputazione al Conto eco-nomico non è oggettivamente possibi-le (risoluzione ministeriale 235/1995).Se tale principio non fosse applicabile,andrebbe esplorata la strada della de-duzione integrale nel 2016 del costoresiduo, soluzione – anche questa –che trova tuttavia un ostacolo nel prin-cipio della previa imputazione al Con-to economico, in quanto lo stralcio delcosto residuo è imputato a patrimonionetto.
Il regime della fase transitoria, in as-senza di interventi normativi ad hoc,rischia di generare dubbi interpretati-vi di non facile soluzione che andreb-bero evitati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il criterio del costo ammortizzato imponedi rilevare crediti e debiti conteggiando anchei costi di transazione e attualizzando gli interessi
riferimentinormativi
Dlgs 139/2015Tuir
articoli 83, 96 e 108
L'IMPATTO FISCALE DEI NUOVI BILANCI
97
merciale. La valutazione dei crediti edei debiti commerciali con il criteriodel costo ammortizzato può compor-tare in taluni casi la necessità di scor-porare dal ricavo o dal costo sotto-stante la componente finanziaria. Mi-nori ricavi che generano interessi atti-vi e minori costi che generanointeressi passivi. Per questi proventi e
oneri finanziari va chiarito il tratta-mento ai fini Ires (articolo 96 del Tuir)e ai fini Irap (voce di conto economiconon rilevante). In assenza di un inter-vento legislativo, il rischio del doppiobinario è concreto.
La fase transitoria
In linea generale, in assenza di normead hoc che regolino il passaggio allanuova fase, non potrebbe trovare ap-plicazione il regime di neutralità checonsente di assoggettare alla disci-plina fiscale previgente gli effetti red-dituali e patrimoniali delle operazio-ni già avviate e che si protraggono peri periodi di imposta successivi allaprima adozione delle nuove regolecontabili.
Nel passaggio all’esercizio 2016 i fe-nomeni che si manifestano dovrebbe-ro, quindi, in linea generale, dar luogoa fattispecie di realizzo ai fini fiscali.
Pe meglio comprendere il tema, la
fattispecie più evidente è quello delladeducibilità – se e quando – del costoresiduo di una spese di ricerca applica-ta o di pubblicità non più capitalizzabi-le che viene stralciato e imputato a pa-trimonio netto. Secondo il principio dineutralità, che peraltro sarebbe in li-nea con la clausola di invarianza finan-ziaria, si applicherebbe la deduzione in
base all’originario piano di ammorta-mento del costo, ancorché in via extra-contabile, sulla falsariga di quanto giàaffermato dall’agenzia delle Entrateper il caso delle svalutazioni delle im-mobilizzazioni (circolari 26/E/2012 e36/E/2009) oppure facendo appello alfatto che l’imputazione al Conto eco-nomico non è oggettivamente possibi-le (risoluzione ministeriale 235/1995).Se tale principio non fosse applicabile,andrebbe esplorata la strada della de-duzione integrale nel 2016 del costoresiduo, soluzione – anche questa –che trova tuttavia un ostacolo nel prin-cipio della previa imputazione al Con-to economico, in quanto lo stralcio delcosto residuo è imputato a patrimonionetto.
Il regime della fase transitoria, in as-senza di interventi normativi ad hoc,rischia di generare dubbi interpretati-vi di non facile soluzione che andreb-bero evitati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il criterio del costo ammortizzato imponedi rilevare crediti e debiti conteggiando anchei costi di transazione e attualizzando gli interessi
riferimentinormativi
Dlgs 139/2015Tuir
articoli 83, 96 e 108
TELEFISCO 2017
98
Tris di bonus fiscaliper gli investimenti
Alla maggiorazionefigurativa del 40%(prorogata nel 2017ma non per le auto)si aggiungonoil 150% sui beni«Industria 4.0»e il 40% sui beni immateriali«abbinati»
P er il periodo di imposta2017 convivono tre filonidi agevolazioni per gli in-vestimenti delle imprese.
Innanzitutto la legge208/2015 aveva introdotto per il 2016il bonus fiscale per l’acquisto di benistrumentali nuovi, prevedendo lamaggiorazione figurativa del 40% daapplicare al costo di acquisto del bene.La legge 232/2016 (legge di bilancio)ha poi prorogato questa disposizione atutto il 2017.
Sempre l’ultima legge di bilancio, insecondo luogo, ha introdotto duenuove categorie di beni agevolabili(slide 1):1 investimenti effettuati in beni mate-riali strumentali nuovi ad alto conte-nuto tecnologico, atti a favorire i pro-cessi di trasformazione tecnologica
relatore
Roberto Lugano
TELEFISCO 2017
98
Tris di bonus fiscaliper gli investimenti
Alla maggiorazionefigurativa del 40%(prorogata nel 2017ma non per le auto)si aggiungonoil 150% sui beni«Industria 4.0»e il 40% sui beniimmateriali«abbinati»
P er il periodo di imposta2017 convivono tre filonidi agevolazioni per gli in-vestimenti delle imprese.
Innanzitutto la legge208/2015 aveva introdotto per il 2016il bonus fiscale per l’acquisto di benistrumentali nuovi, prevedendo lamaggiorazione figurativa del 40% daapplicare al costo di acquisto del bene.La legge 232/2016 (legge di bilancio)ha poi prorogato questa disposizione atutto il 2017.
Sempre l’ultima legge di bilancio, insecondo luogo, ha introdotto duenuove categorie di beni agevolabili(slide 1):1 investimenti effettuati in beni mate-riali strumentali nuovi ad alto conte-nuto tecnologico, atti a favorire i pro-cessi di trasformazione tecnologica
relatore
RobertoLugano
AMMORTAMENTI EXTRA E INDUSTRIA 4.0
99
Beni generici(40%)
Materiali
Strumentali
Nuovi
Investimentiinnovativi
Beni materialiindustria 4.0
Allegato A (150 %)
Beni immaterialiindustria 4.0
Allegato B (40 %)
1. I BENI AGEVOLATIdell’azienda (indicati nell’allegato Aalla legge 232/2016), per i quali il costodi acquisizione è maggiorato del 150per cento;1 investimenti in beni immaterialistrumentali inclusi nell’allegato B ef-fettuati da soggetti che hanno acquisi-to beni materiali indicati nell’allegatoA, per i quali il costo di acquisizione èmaggiorato del 40 per cento.
Tra i beni che fruiscono degli “ipe-rammortamenti” introdotti dall’ul-tima legge di bilancio figurano, adesempio, le macchine utensili e gliimpianti per la realizzazione di pro-dotti mediante la trasformazione deimateriali e delle materie prime, oltrealle macchine motrici e operatriciper la movimentazione dei pezzi. So-no beni immateriali, invece, i sof-tware, i sistemi e system integration,le piattaforme e applicazioni con-nesse a investimenti in beni materia-li «Industria 4.0».
Le istruzioni ufficiali diramate loscorso anno (circolari 12/E dell’8 apri-le e 23/E del 26 maggio 2016 ) hannochiarito gli aspetti applicativi dellanormativa e, sicuramente, possonoessere utilizzate anche per le nuoveagevolazioni.
Pertanto, si può delineare un quadrogenerale di regole comuni ai diversi fi-loni di investimento, dato che le diffe-renze tra le diverse tipologie riguarda-no quasi esclusivamente la misurapercentuale del beneficio.
I destinatari dei bonus
I destinatari del provvedimento sono i
titolari di reddito di impresa, ma anchegli esercenti arti e professioni. La nor-ma non prevede distinzioni sulla for-ma giuridica adottata dal soggetto be-neficiario. Pertanto, nel mondo delleimprese l’agevolazione spetta a im-prese individuali, società di persone,società di capitali ed enti commerciali.
Per quanto riguarda i professionisti,il bonus spetta sia ai soggetti che svol-gono l’attività in forma individuale siaagli studi associati. Ovviamente, nelcaso dei lavoratori autonomi, sono difatto esclusi i beni destinati al progetto«Industria 4.0».
Non ci sono distinzioni in base alregime contabile adottato, quindi ladetassazione spetta sia a chi deter-mina il reddito con la contabilità or-dinaria sia a chi adotta la contabilità
AMMORTAMENTI EXTRA E INDUSTRIA 4.0
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Beni generici(40%)
Materiali
Strumentali
Nuovi
Investimentiinnovativi
Beni materialiindustria 4.0
Allegato A (150 %)
Beni immaterialiindustria 4.0
Allegato B (40 %)
1. I BENI AGEVOLATIdell’azienda (indicati nell’allegato Aalla legge 232/2016), per i quali il costodi acquisizione è maggiorato del 150per cento;1 investimenti in beni immaterialistrumentali inclusi nell’allegato B ef-fettuati da soggetti che hanno acquisi-to beni materiali indicati nell’allegatoA, per i quali il costo di acquisizione èmaggiorato del 40 per cento.
Tra i beni che fruiscono degli “ipe-rammortamenti” introdotti dall’ul-tima legge di bilancio figurano, adesempio, le macchine utensili e gliimpianti per la realizzazione di pro-dotti mediante la trasformazione deimateriali e delle materie prime, oltrealle macchine motrici e operatriciper la movimentazione dei pezzi. So-no beni immateriali, invece, i sof-tware, i sistemi e system integration,le piattaforme e applicazioni con-nesse a investimenti in beni materia-li «Industria 4.0».
Le istruzioni ufficiali diramate loscorso anno (circolari 12/E dell’8 apri-le e 23/E del 26 maggio 2016 ) hannochiarito gli aspetti applicativi dellanormativa e, sicuramente, possonoessere utilizzate anche per le nuoveagevolazioni.
Pertanto, si può delineare un quadrogenerale di regole comuni ai diversi fi-loni di investimento, dato che le diffe-renze tra le diverse tipologie riguarda-no quasi esclusivamente la misurapercentuale del beneficio.
I destinatari dei bonus
I destinatari del provvedimento sono i
titolari di reddito di impresa, ma anchegli esercenti arti e professioni. La nor-ma non prevede distinzioni sulla for-ma giuridica adottata dal soggetto be-neficiario. Pertanto, nel mondo delleimprese l’agevolazione spetta a im-prese individuali, società di persone,società di capitali ed enti commerciali.
Per quanto riguarda i professionisti,il bonus spetta sia ai soggetti che svol-gono l’attività in forma individuale siaagli studi associati. Ovviamente, nelcaso dei lavoratori autonomi, sono difatto esclusi i beni destinati al progetto«Industria 4.0».
Non ci sono distinzioni in base alregime contabile adottato, quindi ladetassazione spetta sia a chi deter-mina il reddito con la contabilità or-dinaria sia a chi adotta la contabilità
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semplificata. Possono beneficiaredell’agevolazione anche i contri-buenti minimi, dato che la deduzionedel costo di acquisto di un bene stru-mentale secondo il principio di cassanon costituisce un ostacolo. Al con-trario, non sono ammessi al benefi-cio i contribuenti forfettari, i qualideterminano il reddito mediantel’applicazione di un coefficiente diredditività sul volume dei ricavi ocompensi.
Il periodo rilevante
La norma contenuta nella legge di bi-lancio per il 2017 estende il beneficio atutti gli investimenti effettuati fino al31 dicembre di quest’anno. La disposi-zione, però, prevede anche una appen-
dice temporale, giungendo a detassaretutti gli investimenti effettuati entro il30 giugno 2018.
Questa estensione è riconosciuta acondizione che, entro il 31 dicembre2017, il relativo ordine risulti accettatodal venditore e sia avvenuto il paga-mento di acconti in misura pari ad al-meno il 20% del costo di acquisizione(slide 2).
Poiché la spettanza o meno del be-neficio dipende dalla data di “effet-tuazione” dell’investimento, diventa-no fondamentali i criteri per la corret-ta imputazione temporale delle ac-quisizioni dei beni strumentali, chevariano a seconda del negozio giuridi-co sottostante.
Vediamo i casi possibili.e La situazione più semplice è quelladei beni che vengono acquistati finiti,per i quali la data di effettuazione del-l’investimento è quella di consegna odi spedizione del bene. Se consegna ospedizione avvengono nell’arco ditempo agevolato, e quindi entro il2017 oppure entro il 30 giugno 2018, ilbene potrà fruire della maggiorazionedegli ammortamenti. Questo benefi-cio, però, spetterà nel periodo in cui siavvererà la condizione necessaria perla deduzione fiscale dell’ammorta-mento, cioè l’entrata in funzione delbene stesso.r Nel caso del leasing, per la determi-nazione della data di effettuazione dell’investimento rileva il momento incui il bene viene consegnato, cioèquando entra nella disponibilità del locatario. Se però il contratto prevedela clausola di prova a favore del locata-
2. IL PERIODO RILEVANTE
31 dicembre 2017 Fino al 30 giugno 2018
Accettato dal fornitore 20 % del costo
Investimentieffettuati fino al
Estensione
Ordine Acconto
Entro il 31.12.2017
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semplificata. Possono beneficiaredell’agevolazione anche i contri-buenti minimi, dato che la deduzionedel costo di acquisto di un bene stru-mentale secondo il principio di cassanon costituisce un ostacolo. Al con-trario, non sono ammessi al benefi-cio i contribuenti forfettari, i qualideterminano il reddito mediantel’applicazione di un coefficiente diredditività sul volume dei ricavi ocompensi.
Il periodo rilevante
La norma contenuta nella legge di bi-lancio per il 2017 estende il beneficio atutti gli investimenti effettuati fino al31 dicembre di quest’anno. La disposi-zione, però, prevede anche una appen-
dice temporale, giungendo a detassaretutti gli investimenti effettuati entro il30 giugno 2018.
Questa estensione è riconosciuta acondizione che, entro il 31 dicembre2017, il relativo ordine risulti accettatodal venditore e sia avvenuto il paga-mento di acconti in misura pari ad al-meno il 20% del costo di acquisizione(slide 2).
Poiché la spettanza o meno del be-neficio dipende dalla data di “effet-tuazione” dell’investimento, diventa-no fondamentali i criteri per la corret-ta imputazione temporale delle ac-quisizioni dei beni strumentali, chevariano a seconda del negozio giuridi-co sottostante.
Vediamo i casi possibili.e La situazione più semplice è quelladei beni che vengono acquistati finiti,per i quali la data di effettuazione del-l’investimento è quella di consegna odi spedizione del bene. Se consegna ospedizione avvengono nell’arco ditempo agevolato, e quindi entro il2017 oppure entro il 30 giugno 2018, ilbene potrà fruire della maggiorazionedegli ammortamenti. Questo benefi-cio, però, spetterà nel periodo in cui siavvererà la condizione necessaria perla deduzione fiscale dell’ammorta-mento, cioè l’entrata in funzione delbene stesso.r Nel caso del leasing, per la determi-nazione della data di effettuazionedell’investimento rileva il momento incui il bene viene consegnato, cioèquando entra nella disponibilità del locatario. Se però il contratto prevedela clausola di prova a favore del locata-
2. IL PERIODO RILEVANTE
31 dicembre 2017 Fino al 30 giugno 2018
Accettato dal fornitore 20 % del costo
Investimentieffettuati fiff no al
Estensione
Ordine Acconto
Entro il 31.12.2017
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rio, ai fini dell’agevolazione diviene ri-levante la dichiarazione di esito positi-vo del collaudo.t Per i beni costruiti in economia,invece, gli importi rilevanti per de-terminare il bonus sono rappre-sentati dalle voci normalmente uti-lizzate per determinare il costo fi-nale del bene. Si tratta sostanzial-mente di spese di progettazione,costo dei materiali, spese per la ma-nodopera diretta, ammortamentodei beni strumentali impiegati perla produzione, costi industriali im-putabili all’opera (tra gli altri, glistipendi dei tecnici, l’energia elet-trica per gli impianti, le manuten-zioni, le lavorazioni esterne). Oc-corre che questi valori risultino do-cumentati dalle schede interne re-lative alla costruzione del bene. Perquanto riguarda il momento tem-porale in cui devono essere consi-derate queste voci, per i beni mate-riali generici si devono applicare leregole ordinarie di competenza allafinestra temporale che è iniziata il15 ottobre 2015 e che terminerà il 31dicembre 2017; per gli investimenti«Industria 4.0» si deve fare riferi-mento al periodo 2017.
Secondo le precisazioni conte-nute nelle istruzioni diramate dal-l’agenzia delle Entrate, non è indi-spensabile che i lavori siano inizia-ti a partire dal 15 ottobre 2015, néche risultino ultimati entro il 31 di-cembre 2017. Infatti, rilevano an-che i costi per lavori iniziati prece-dentemente, limitatamente allaparte riferita per competenza al-
l’arco temporale agevolato. Anche nel caso di beni realizzati
in economia si applicano i chiari-menti a proposito dell’acquisto delbene da terzi: in questi casi operauna separazione tra il momento incui avviene la quantificazione delbeneficio e il momento a partire dalquale sarà possibile la sua fruizio-ne. In altri termini, i costi agevolatiper le costruzioni in economia so-stenuti nel periodo individuatodalla norma daranno luogo alla de-duzione di maggiori ammorta-
menti solo a partire dal periodo diimposta nel corso del quale il benerealizzato entrerà in funzione.u Per le acquisizioni derivanti da con-tratti di appalto a terzi, i costi rilevanoalla data di ultimazione della presta-zione. In pratica, in caso di stato diavanzamento lavori, si prende in con-siderazione la data in cui l’opera (o laporzione di essa) risulti verificata e ac-cettata dal committente. Se non sonopreviste liquidazioni di stati avanza-mento lavori (Sal), quindi, diventa rile-vante il momento della conclusionedell’appalto: se questa data cade dopoil 31 dicembre 2017, il beneficio viene
Per gli acquisti in leasingl’investimento è «effettuato»nel momento della consegnaoppure al collaudo positivose c’è un periodo di prova
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rio, ai fini dell’agevolazione diviene ri-levante la dichiarazione di esito positi-vo del collaudo.t Per i beni costruiti in economia,invece, gli importi rilevanti per de-terminare il bonus sono rappre-sentati dalle voci normalmente uti-lizzate per determinare il costo fi-nale del bene. Si tratta sostanzial-mente di spese di progettazione,costo dei materiali, spese per la ma-nodopera diretta, ammortamentodei beni strumentali impiegati perla produzione, costi industriali im-putabili all’opera (tra gli altri, glistipendi dei tecnici, l’energia elet-trica per gli impianti, le manuten-zioni, le lavorazioni esterne). Oc-corre che questi valori risultino do-cumentati dalle schede interne re-lative alla costruzione del bene. Perquanto riguarda il momento tem-porale in cui devono essere consi-derate queste voci, per i beni mate-riali generici si devono applicare leregole ordinarie di competenza allafinestra temporale che è iniziata il15 ottobre 2015 e che terminerà il 31dicembre 2017; per gli investimenti«Industria 4.0» si deve fare riferi-mento al periodo 2017.
Secondo le precisazioni conte-nute nelle istruzioni diramate dal-l’agenzia delle Entrate, non è indi-spensabile che i lavori siano inizia-ti a partire dal 15 ottobre 2015, néche risultino ultimati entro il 31 di-cembre 2017. Infatti, rilevano an-che i costi per lavori iniziati prece-dentemente, limitatamente allaparte riferita per competenza al-
l’arco temporale agevolato.Anche nel caso di beni realizzati
in economia si applicano i chiari-menti a proposito dell’acquisto delbene da terzi: in questi casi operauna separazione tra il momento incui avviene la quantificazione delbeneficio e il momento a partire dalquale sarà possibile la sua fruizio-ne. In altri termini, i costi agevolatiper le costruzioni in economia so-stenuti nel periodo individuatodalla norma daranno luogo alla de-duzione di maggiori ammorta-
menti solo a partire dal periodo diimposta nel corso del quale il benerealizzato entrerà in funzione.u Per le acquisizioni derivanti da con-tratti di appalto a terzi, i costi rilevanoalla data di ultimazione della presta-zione. In pratica, in caso di stato diavanzamento lavori, si prende in con-siderazione la data in cui l’opera (o laporzione di essa) risulti verificata e ac-cettata dal committente. Se non sonopreviste liquidazioni di stati avanza-mento lavori (Sal), quindi, diventa rile-vante il momento della conclusionedell’appalto: se questa data cade dopoil 31 dicembre 2017, il beneficio viene
Per gli acquisti in leasingl’investimento è «effettuato»nel momento della consegnaoppure al collaudo positivose c’è un periodo di prova
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meno integralmente. Nel caso dei Sal,invece, occorre aprire una finestratemporale per quantificarli, indipen-dentemente dalla durata infrannuale oultrannuale del contratto. Solo unavolta che il bene è stato definitivamen-te realizzato e inizia a essere immessonel processo produttivo, l’impresa po-trà iniziare il processo di ammorta-mento e quindi aggiungere anche lamaggiorazione concessa dalla norma.
I beni agevolati
In ogni caso, per poter godere dei bo-nus fiscali, gli acquisti devono riguar-
dare beni materiali, con una chiaraesclusione delle spese di ampliamentoe di ammodernamento. Le miglioriesui beni sono agevolabili solo se, se-condo i principi contabili, rientrano diper se stesse nella nozione di bene ma-teriale, e quindi di bene con autonomiafunzionale.
Su questo aspetto contiene utilichiarimenti la circolare 23/E/2016:«Con riferimento alle spese sostenuteper migliorie su beni non di proprietàdell’impresa, quali ad esempio quelliutilizzati in virtù di un contratto di lo-cazione o comodato, si ricorda che, se-condo corretti principi contabili, lestesse sono capitalizzabili ed iscrivibilinella voce “Immobilizzazioni mate-
riali” se si estrinsecano in beni chehanno una loro individualità ed auto-noma funzionalità che, al termine delperiodo di locazione o di comodato,possono essere rimossi dall’utilizza-tore (locatario o comodatario) e posso-no avere una possibilità d’utilizzo aprescindere dal bene a cui accedono».
Queste spese possono fruire dellamaggiorazione del 40% in quanto co-stituiscono beni materiali e non meri costi (come nel caso, invece, delle spe-se su beni di terzi che, essendo prive diuna loro autonoma funzionalità, sonocapitalizzabili nella voce “Altre immo-bilizzazioni immateriali”). Pertanto, la
classificazione delle spese per miglio-rie su beni di terzi nell’ambito delle im-mobilizzazioni materiali va effettuatasulla base delle indicazioni contenutenei principi contabili nazionali.
I beni, inoltre, devono essere nuovi,intendendo con questo requisito il fat-to che nessuno debba avere utilizzatoil bene in precedenza. È ammessa lapresenza di beni usati nel processo dicostruzione di un bene nuovo, a condi-zione che il costo delle componentiusate sia inferiore al 50% del costocomplessivo del bene.
In passato, poi, sono state fornite ul-teriori precisazioni, ribadite nella cir-colare 23/E. Può essere agevolato incapo all’acquirente anche «il bene che
Le migliorie su beni di terzi sono agevolabilia patto che abbiano autonomia funzionalee possano essere rimossi dall’utilizzatore
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meno integralmente. Nel caso dei Sal,invece, occorre aprire una finestratemporale per quantificarli, indipen-dentemente dalla durata infrannuale oultrannuale del contratto. Solo unavolta che il bene è stato definitivamen-te realizzato e inizia a essere immessonel processo produttivo, l’impresa po-trà iniziare il processo di ammorta-mento e quindi aggiungere anche lamaggiorazione concessa dalla norma.
I beni agevolati
In ogni caso, per poter godere dei bo-nus fiscali, gli acquisti devono riguar-
dare beni materiali, con una chiaraesclusione delle spese di ampliamentoe di ammodernamento. Le miglioriesui beni sono agevolabili solo se, se-condo i principi contabili, rientrano diper se stesse nella nozione di bene ma-teriale, e quindi di bene con autonomiafunzionale.
Su questo aspetto contiene utilichiarimenti la circolare 23/E/2016:«Con riferimento alle spese sostenuteper migliorie su beni non di proprietàdell’impresa, quali ad esempio quelliutilizzati in virtù di un contratto di lo-cazione o comodato, si ricorda che, se-condo corretti principi contabili, lestesse sono capitalizzabili ed iscrivibilinella voce “Immobilizzazioni mate-
riali” se si estrinsecano in beni chehanno una loro individualità ed auto-noma funzionalità che, al termine delperiodo di locazione o di comodato,possono essere rimossi dall’utilizza-tore (locatario o comodatario) e posso-no avere una possibilità d’utilizzo aprescindere dal bene a cui accedono».
Queste spese possono fruire dellamaggiorazione del 40% in quanto co-stituiscono beni materiali e non meri costi (come nel caso, invece, delle spe-se su beni di terzi che, essendo prive diuna loro autonoma funzionalità, sonocapitalizzabili nella voce “Altre immo-bilizzazioni immateriali”). Pertanto, la
classificazione delle spese per miglio-rie su beni di terzi nell’ambito delle im-mobilizzazioni materiali va effettuatasulla base delle indicazioni contenutenei principi contabili nazionali.
I beni, inoltre, devono essere nuovi,intendendo con questo requisito il fat-to che nessuno debba avere utilizzatoil bene in precedenza. È ammessa lapresenza di beni usati nel processo dicostruzione di un bene nuovo, a condi-zione che il costo delle componentiusate sia inferiore al 50% del costocomplessivo del bene.
In passato, poi, sono state fornite ul-teriori precisazioni, ribadite nella cir-colare 23/E. Può essere agevolato incapo all’acquirente anche «il bene che
Le migliorie su beni di terzi sono agevolabilia patto che abbiano autonomia funzionalee possano essere rimossi dall’utilizzatore
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viene esposto in showroom ed utiliz-zato esclusivamente dal rivenditore alsolo scopo dimostrativo, in quantol’esclusivo utilizzo del bene da partedel rivenditore ai soli fini dimostrativinon fa perdere al bene il requisito dellanovità» (si vedano le circolari 4/E/2002, 44/E/2009 e 5/E/2015).
Non si applica, invece, la maggiora-zione sul bene che il cedente abbia inqualche modo utilizzato per scopi di-versi dalla semplice esposizione, comead esempio l’autovettura che sia stataimmessa su strada dal concessionarioanche per motivi dimostrativi.
Esistono, infine, esclusioni specifi-camente previste dalla norma (slide 3). Il bonus, ad esempio, non si applicaalle seguenti tipologie di beni:1 l’acquisto di fabbricati e costruzioni;1 beni indicati in un allegato alla leggedi stabilità 2016 (si tratta di beni parti-colari, come le condutture per le indu-strie dell’energia elettrica, del gas e del-l’acqua, materiale ferroviario e aerei);1 beni per i quali i coefficienti di am-mortamento previsti dal Dm del 31dicembre 1988 sono inferiori al 6,5per cento.
Per quest’ultima tipologia di benimateriali strumentali, per i quali il Dmstabilisce coefficienti di ammorta-mento inferiori al 6,5 per cento, il coef-ficiente che rileva è solo quello previ-sto dal decreto, mentre non assume al-cuna importanza quello effettivamen-te adottato dall’impresa.
L’acquisto di autoveicoli
Per il periodo di imposta 2016 sono
agevolati anche gli acquisti di autovei-coli. Se l’autovettura è utilizzata da im-prese e professionisti si innalza il limi-te del costo massimo fiscalmente rico-nosciuto, con un aumento anche inquesto caso pari al 40 per cento.
In pratica, per le auto indicate nel Tu-ir all’articolo 164, comma 1, lettera b), illimite massimo del costo di acquisto èstato elevato da 18.076 a 25.306 euro.Si tratta delle autovetture utilizzate aduso promiscuo da imprese e professio-nisti. Questo è il caso maggiormentediffuso e, per questa tipologia di beni,in passato non solo era stato aumenta-to l’ammortamento deducibile, maanche il limite massimo degli ammor-tamenti stessi.
Nella proroga al 2017 contenutanella legge 232/16, invece, tutte le
Beni Dm31 dicembre
1988
Coefficiente< 6,5%
Immobili
Fabbricatie costruzioni
Altribeni
Allegato 3alla leggedi stabilità
Auto2017
Usopromiscuo
Assegnateai dipendenti
3. INVESTIMENTI ESCLUSI
AMMORTAMENTI EXTRA E INDUSTRIA 4.0
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viene esposto in showroom ed utiliz-zato esclusivamente dal rivenditore alsolo scopo dimostrativo, in quantol’esclusivo utilizzo del bene da partedel rivenditore ai soli fini dimostrativinon fa perdere al bene il requisito dellanovità» (si vedano le circolari 4/E/2002, 44/E/2009 e 5/E/2015).
Non si applica, invece, la maggiora-zione sul bene che il cedente abbia inqualche modo utilizzato per scopi di-versi dalla semplice esposizione, comead esempio l’autovettura che sia stataimmessa su strada dal concessionarioanche per motivi dimostrativi.
Esistono, infine, esclusioni specifi-camente previste dalla norma (slide 3). Il bonus, ad esempio, non si applicaalle seguenti tipologie di beni:1 l’acquisto di fabbricati e costruzioni;1 beni indicati in un allegato alla leggedi stabilità 2016 (si tratta di beni parti-colari, come le condutture per le indu-strie dell’energia elettrica, del gas e del-l’acqua, materiale ferroviario e aerei);1 beni per i quali i coefficienti di am-mortamento previsti dal Dm del 31dicembre 1988 sono inferiori al 6,5per cento.
Per quest’ultima tipologia di benimateriali strumentali, per i quali il Dmstabilisce coefficienti di ammorta-mento inferiori al 6,5 per cento, il coef-ficiente che rileva è solo quello previ-sto dal decreto, mentre non assume al-cuna importanza quello effettivamen-te adottato dall’impresa.
L’acquisto di autoveicoli
Per il periodo di imposta 2016 sono
agevolati anche gli acquisti di autovei-coli. Se l’autovettura è utilizzata da im-prese e professionisti si innalza il limi-te del costo massimo fiscalmente rico-nosciuto, con un aumento anche inquesto caso pari al 40 per cento.
In pratica, per le auto indicate nel Tu-ir all’articolo 164, comma 1, lettera b), illimite massimo del costo di acquisto èstato elevato da 18.076 a 25.306 euro.Si tratta delle autovetture utilizzate aduso promiscuo da imprese e professio-nisti. Questo è il caso maggiormentediffuso e, per questa tipologia di beni,in passato non solo era stato aumenta-to l’ammortamento deducibile, maanche il limite massimo degli ammor-tamenti stessi.
Nella proroga al 2017 contenutanella legge 232/16, invece, tutte le
Beni Dm31 dicembre
1988
Coefficiente< 6,5%
Immobili
Fabbricatie costruzioni
Altribeni
Allegato 3alla leggedi stabilità
Auto2017
Usopromiscuo
Assegnateai dipendenti
3. INVESTIMENTI ESCLUSI
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auto ad uso promiscuo e quelle asse-gnate ai dipendenti sono state esclu-se dall’agevolazione. La possibilitàdi applicare il beneficio rimane soloper i beni ad uso esclusivamentestrumentale. Pertanto, il bonus fi-scale per l’acquisto di autoveicoli ri-guarda solo categorie specifiche dicontribuenti (autoscuole, autono-leggio, e simili).
Resta ancora da chiarire il tratta-mento delle auto che sono state con-segnate alla fine del 2016, ma sonostate immatricolate solo nei primimesi del 207.
L’applicazione
Il riferimento “esclusivo” alle quote diammortamento e ai canoni di locazio-
ne finanziaria fa chiaramente intuireche la maggiorazione del 40% non siapplica su:1 canoni di locazione ordinaria;1 canoni di noleggio;1 plusvalenze o minusvalenze in casodi cessione del bene (slide 4).
Infatti, «rimangono esclusi dal be-neficio i beni acquisiti tramite un con-tratto di locazione operativa o di no-leggio. Per tali beni, la maggiorazione,al ricorrere dei requisiti previsti, potràspettare al soggetto locatore o noleg-giante» (si legge nella circolare 23/E).
La stessa circolare 23/E riepiloga inmodo esaustivo le altre fattispecie perle quali la maggiorazione del costo nonproduce effetti:1 il calcolo delle plusvalenze di cui agliarticoli 86 e 54, comma 1-bis, del Tuir odelle minusvalenze di cui agli articoli101 e 54, comma 1-bis.1, del Tuir;1 la deduzione integrale del costo deibeni di cui agli articoli 102, comma 5, e54, comma 2, del Tuir, ossia dei beni ilcui costo unitario non è superiore a516,46 euro;1 il calcolo del plafond del 5% relati-vo alla deducibilità delle spese di ma-nutenzione e riparazione di cui agliarticoli 102, comma 6, e 54, comma 2,del Tuir;1 il calcolo del limite triennale relativoagli acquisti di beni strumentali previ-sto dall’articolo 1, comma 96, lettera b),della legge 244/2007, per i contri-buenti minimi;1 il calcolo degli studi di settore previ-sti dall’articolo 62 bis del Dl 331/1993(come previsto espressamente dalcomma 97 della legge 208/2016);
Oggetto
Quote di ammortamento
Quota capitale dei canoni
di locazione finanziaria
Imposte
Solo Ires Canoni locazione semplice
Noleggio
Plusvalenze
Plafond manutenzioni
Società di comodo
Studi di settore
Esclusa la rilevanza per
4. APPLICAZIONE
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auto ad uso promiscuo e quelle asse-gnate ai dipendenti sono state esclu-se dall’agevolazione. La possibilitàdi applicare il beneficio rimane soloper i beni ad uso esclusivamentestrumentale. Pertanto, il bonus fi-scale per l’acquisto di autoveicoli ri-guarda solo categorie specifiche dicontribuenti (autoscuole, autono-leggio, e simili).
Resta ancora da chiarire il tratta-mento delle auto che sono state con-segnate alla fine del 2016, ma sonostate immatricolate solo nei primimesi del 207.
L’applicazione
Il riferimento “esclusivo” alle quote diammortamento e ai canoni di locazio-
ne finanziaria fa chiaramente intuireche la maggiorazione del 40% non siapplica su:1 canoni di locazione ordinaria;1 canoni di noleggio;1 plusvalenze o minusvalenze in casodi cessione del bene (slide 4).
Infatti, «rimangono esclusi dal be-neficio i beni acquisiti tramite un con-tratto di locazione operativa o di no-leggio. Per tali beni, la maggiorazione,al ricorrere dei requisiti previsti, potràspettare al soggetto locatore o noleg-giante» (si legge nella circolare 23/E).
La stessa circolare 23/E riepiloga inmodo esaustivo le altre fattispecie perle quali la maggiorazione del costo nonproduce effetti:1 il calcolo delle plusvalenze di cui agliarticoli 86 e 54, comma 1-bis, del Tuir odelle minusvalenze di cui agli articoli101 e 54, comma 1-bis.1, del Tuir;1 la deduzione integrale del costo deibeni di cui agli articoli 102, comma 5, e54, comma 2, del Tuir, ossia dei beni ilcui costo unitario non è superiore a516,46 euro;1 il calcolo del plafond del 5% relati-vo alla deducibilità delle spese di ma-nutenzione e riparazione di cui agliarticoli 102, comma 6, e 54, comma 2,del Tuir;1 il calcolo del limite triennale relativoagli acquisti di beni strumentali previ-sto dall’articolo 1, comma 96, lettera b),della legge 244/2007, per i contri-buenti minimi;1 il calcolo degli studi di settore previ-sti dall’articolo 62 bis del Dl 331/1993(come previsto espressamente dalcomma 97 della legge 208/2016);
Oggetto
Quote diammortamento
Quota capitaledei canoni
di locazionefinanziaria
Imposte
Solo Ires Canoni locazione semplice
Noleggio
Plusvalenze
Plafond manutenzioni
Società di comodo
Studi di settore
Esclusa la rilevanza per
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AMMORTAMENTI EXTRA E INDUSTRIA 4.0
105
1 il calcolo dei parametri utilizzati pereffettuare il test di operatività delle so-cietà di comodo di cui all’articolo 30della legge 724/1994.
La maggiore quota di ammortamen-to del periodo d’imposta (derivantedalla maggiorazione) riduce il redditominimo presunto rilevante nella disci-plina delle società di comodo; tale di-sciplina, infatti, non implica il venirmeno delle agevolazioni fiscali previ-ste da specifiche disposizioni di legge(circolare 25/E/2007 e 53/E/2009). Ciò vale anche ai fini della disciplinadelle società in perdita sistematica (ar-ticolo 2, commi 36-decies e seguenti,del Dl 138/2011).
Pertanto, se una società consegue ilreddito minimo richiesto dalla norma-tiva sulle società di comodo, ma per ef-fetto dei super ammortamenti il reddi-to finale dichiarato scende al di sotto diquesto livello, oppure la società va inperdita, si deve considerare comun-que rispettato il requisito di societàoperativa.
Così, ad esempio, se una società di-chiarasse un imponibile pari a 200 che,però, scende a 60 per effetto del bonus(una variazione in diminuzione pari a140) e il reddito minimo da dichiararefosse pari a 120, si dovrebbe operare ilconfronto tra questo importo (120) equello determinato senza l’applicazio-ne del bonus (200).
La maggiorazione
La norma prevede che il costo di ac-quisizione dei beni agevolati vengamaggiorato del 40 o del 150 per cen-
to. Si tratta di un aumento figurati-vo, che vale solo a fini fiscali. Piùprecisamente, questa maggiorazio-ne si deve applicare «ai fini delle im-poste sui redditi» e, quindi, nonesplica nessun effetto nella deter-minazione dell’Irap.
Dal punto di vista pratico, la maggio-re quota di ammortamento che può es-sere dedotta deve essere indicata comeuna variazione in diminuzione delreddito imponibile (slide 5).
È importante sottolineare l’assenzadi legame tra ammortamenti civilisticie variazione in diminuzione a fini fi-scali, soprattutto quando l’importoimputato a bilancio è inferiore a quan-to previsto dal Dm del 31 dicembre1988. Ad esempio, per un bene di costo100, con coefficiente di ammortamen-
Deduzione maggior ammortamento
Variazionein diminuzione
nella dichiarazionedei redditi
Vantaggio
Non viene influenzatoil Conto economico
5. MODALITÀ DI FRUIZIONE
AMMORTAMENTI EXTRA E INDUSTRIA 4.0
105
1 il calcolo dei parametri utilizzati pereffettuare il test di operatività delle so-cietà di comodo di cui all’articolo 30della legge 724/1994.
La maggiore quota di ammortamen-to del periodo d’imposta (derivantedalla maggiorazione) riduce il redditominimo presunto rilevante nella disci-plina delle società di comodo; tale di-sciplina, infatti, non implica il venirmeno delle agevolazioni fiscali previ-ste da specifiche disposizioni di legge(circolare 25/E/2007 e 53/E/2009).Ciò vale anche ai fini della disciplinadelle società in perdita sistematica (ar-ticolo 2, commi 36-decies e seguenti,del Dl 138/2011).
Pertanto, se una società consegue ilreddito minimo richiesto dalla norma-tiva sulle società di comodo, ma per ef-fetto dei super ammortamenti il reddi-to finale dichiarato scende al di sotto diquesto livello, oppure la società va inperdita, si deve considerare comun-que rispettato il requisito di societàoperativa.
Così, ad esempio, se una società di-chiarasse un imponibile pari a 200 che,però, scende a 60 per effetto del bonus(una variazione in diminuzione pari a140) e il reddito minimo da dichiararefosse pari a 120, si dovrebbe operare ilconfronto tra questo importo (120) equello determinato senza l’applicazio-ne del bonus (200).
La maggiorazione
La norma prevede che il costo di ac-quisizione dei beni agevolati vengamaggiorato del 40 o del 150 per cen-
to. Si tratta di un aumento figurati-vo, che vale solo a fini fiscali. Piùprecisamente, questa maggiorazio-ne si deve applicare «ai fini delle im-poste sui redditi» e, quindi, nonesplica nessun effetto nella deter-minazione dell’Irap.
Dal punto di vista pratico, la maggio-re quota di ammortamento che può es-sere dedotta deve essere indicata comeuna variazione in diminuzione delreddito imponibile (slide 5).
È importante sottolineare l’assenzadi legame tra ammortamenti civilisticie variazione in diminuzione a fini fi-scali, soprattutto quando l’importoimputato a bilancio è inferiore a quan-to previsto dal Dm del 31 dicembre1988. Ad esempio, per un bene di costo100, con coefficiente di ammortamen-
Deduzione maggiorammortamento
Variazionein diminuzione
nella dichiarazionedei redditi
Vantaggio
Non viene influenzatoil Conto economico
5. MODALITÀ DI FRUIZIONE
TELEFISCO 2017
106
to 10, la variazione in diminuzione èpari a 4 (cioè al 10% del maggior costofigurativo di 40).
Se l’impresa imputa a conto eco-nomico un ammortamento ridotto,per esempio pari a 8, è sempre possi-bile effettuare la variazione in dimi-nuzione a fini fiscali pari a 4, in con-siderazione del fatto che la maggio-razione del 40% si concretizza in unadeduzione che opera in via extra-contabile, non correlata alle valuta-zioni di bilancio.
Di contro, le eventuali maggiorazio-ni degli ammortamenti non utilizzatenella dichiarazione dei redditi non po-tranno essere recuperate nei periodisuccessivi.
La separazione della gestione fi-scale da quella contabile degli am-mortamenti permette di migliorareil risultato del conto economico(grazie a una riduzione delle impo-ste sui redditi) senza doverlo aggra-vare con l’imputazione di ammor-tamenti maggiori rispetto a quelliderivanti dal piano sistematico ci-vilistico.
Industria 4.0
Le novità introdotte per il 2017 inclu-dono la maggiorazione del 150% delcosto di acquisto sui beni materiali in-dicati nell’allegato A (slide 6) e del 40 %sui beni immateriali indicati nell’alle-gato B (legge 232/2016).
Per quanto riguarda i beni imma-teriali, trattandosi sostanzialmen-te di software, è richiesto che l’inve-stimento avvenga congiuntamente
Condizione
Investimentiin beni
materialiAllegato A
Beni
Allegato B
Periodo
Fino al 31 dicembre 2017(con estensione
al 30 giugno 2018)
Effetto
Maggiorazione del 40%del costo
di acquisto
7. BENI IMMATERIALI
Effetto
Maggiorazione del 150%del costo
di acquisto
Periodo
Fino al 31 dicembre 2017(con estensione
al 30 giugno 2018)
Beni
Allegato A
6. INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
TELEFISCO 2017
106
to 10, la variazione in diminuzione èpari a 4 (cioè al 10% del maggior costofigurativo di 40).
Se l’impresa imputa a conto eco-nomico un ammortamento ridotto,per esempio pari a 8, è sempre possi-bile effettuare la variazione in dimi-nuzione a fini fiscali pari a 4, in con-siderazione del fatto che la maggio-razione del 40% si concretizza in unadeduzione che opera in via extra-contabile, non correlata alle valuta-zioni di bilancio.
Di contro, le eventuali maggiorazio-ni degli ammortamenti non utilizzatenella dichiarazione dei redditi non po-tranno essere recuperate nei periodisuccessivi.
La separazione della gestione fi-scale da quella contabile degli am-mortamenti permette di migliorareil risultato del conto economico(grazie a una riduzione delle impo-ste sui redditi) senza doverlo aggra-vare con l’imputazione di ammor-tamenti maggiori rispetto a quelliderivanti dal piano sistematico ci-vilistico.
Industria 4.0
Le novità introdotte per il 2017 inclu-dono la maggiorazione del 150% delcosto di acquisto sui beni materiali in-dicati nell’allegato A (slide 6) e del 40 %sui beni immateriali indicati nell’alle-gato B (legge 232/2016).
Per quanto riguarda i beni imma-teriali, trattandosi sostanzialmen-te di software, è richiesto che l’inve-stimento avvenga congiuntamente
Condizione
Investimentiin beni
materialiAllegato A
Beni
Allegato B
Periodo
Fino al 31dicembre 2017(con estensione
al 30 giugno2018)
Effetto
Maggiorazionedel 40%del costo
di acquisto
7. BENI IMMATERIALI
Effetto
Maggiorazionedel 150%del costo
di acquisto
Periodo
Fino al 31dicembre 2017(con estensione
al 30 giugno2018)
Beni
Allegato A
6. INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
AMMORTAMENTI EXTRA E INDUSTRIA 4.0
107
Beni di costo superiore
Perito iscritto all’Albo(perizia giurata)
Beni finoa 500.000 €
Legale rappresentante
Dichiarazione
Caratteristichedel bene
Interconnessione del bene
al sistema aziendale
8. ADEMPIMENTIad acquisizioni di beni materialinuovi indicati nell’allegato A (slide7). Rimane da chiarire come consi-derare il costo di beni venduti con-giuntamente con un corrispettivounitario.
Per i beni materiali, invece, il bene-ficio fiscale viene ad essere partico-larmente rilevante. Se ipotizziamol’acquisto di un bene di costo 100, ilmaggiore ammortamento deducibi-le nel corso degli anni è pari a 150 econsente un risparmio di imposta(calcolato con la nuova aliquota del24 %) pari a 36. Questo equivale a direche la misura fiscale consente di re-cuperare il 36 per cento dell’importoinvestito.
In termini di adempimenti specifici(slide 8), per la fruizione dei beneficil’impresa è tenuta a produrre una di-chiarazione resa dal legale rappresen-tante. Oppure, per beni aventi ciascu-no un costo di acquisizione superiore a500mila euro, una perizia tecnica giu-rata rilasciata da un professionistaiscritto all’albo, attestante che i beni presentino le caratteristiche tecnichetali da poter essere inclusi negli elenchidei beni agevolabili e che siano inter-connessi al sistema aziendale di ge-stione della produzione o alla rete difornitura.
Gli acconti
Come avviene di consueto per lenorme agevolative è previsto che ilbonus non produca effetti sugli ac-conti. Questo vale innanzi tutto perl’anno 2017, il cui acconto deve esse-
re determinato nei modi ordinari,senza cioè tenere conto a fini previ-stivi dell’agevolazione (anche se so-no stati acquistati beni nel corsodell’anno).
Anche per il 2018 sono sterilizza-ti gli effetti finanziari, nel sensoche l’acconto dovuto deve esserericalcolato partendo dalle impostedovute per l ’anno precedente,senza tenere conto dell’eventualeagevolazione di cui l’impresa hafruito. Nulla viene previsto per iperiodi di imposta successivi. Per-tanto, a partire dal calcolo degliacconti per il 2019 si avranno an-che effetti finanziari positivi do-vuti alla piena applicazione dellanorma agevolativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
riferimentinormativi
Legge 208/2015articolo 1, commi 91
e seguentiLegge 232/2016
allegati A e BCircolari 12/Ee 23/E/2016
AMMORTAMENTI EXTRA E INDUSTRIA 4.0
107
Beni di costosuperiore
Perito iscrittoall’Albo(periziagiurata)
Beni fiff noa 500.000 €
Legalerappresentante
Dichiarazione
Caratteristichedel bene
Interconnessionedel bene
al sistemaaziendale
8. ADEMPIMENTIad acquisizioni di beni materialinuovi indicati nell’allegato A (slide7). Rimane da chiarire come consi-derare il costo di beni venduti con-giuntamente con un corrispettivounitario.
Per i beni materiali, invece, il bene-ficio fiscale viene ad essere partico-larmente rilevante. Se ipotizziamol’acquisto di un bene di costo 100, ilmaggiore ammortamento deducibi-le nel corso degli anni è pari a 150 econsente un risparmio di imposta(calcolato con la nuova aliquota del24 %) pari a 36. Questo equivale a direche la misura fiscale consente di re-cuperare il 36 per cento dell’importoinvestito.
In termini di adempimenti specifici(slide 8), per la fruizione dei beneficil’impresa è tenuta a produrre una di-chiarazione resa dal legale rappresen-tante. Oppure, per beni aventi ciascu-no un costo di acquisizione superiore a500mila euro, una perizia tecnica giu-rata rilasciata da un professionistaiscritto all’albo, attestante che i benipresentino le caratteristiche tecnichetali da poter essere inclusi negli elenchidei beni agevolabili e che siano inter-connessi al sistema aziendale di ge-stione della produzione o alla rete difornitura.
Gli acconti
Come avviene di consueto per lenorme agevolative è previsto che ilbonus non produca effetti sugli ac-conti. Questo vale innanzi tutto perl’anno 2017, il cui acconto deve esse-
re determinato nei modi ordinari,senza cioè tenere conto a fini previ-stivi dell’agevolazione (anche se so-no stati acquistati beni nel corsodell’anno).
Anche per il 2018 sono sterilizza-ti gli effetti finanziari, nel sensoche l’acconto dovuto deve esserericalcolato partendo dalle impostedovute per l ’anno precedente,senza tenere conto dell’eventualeagevolazione di cui l’impresa hafruito. Nulla viene previsto per iperiodi di imposta successivi. Per-tanto, a partire dal calcolo degliacconti per il 2019 si avranno an-che effetti finanziari positivi do-vuti alla piena applicazione dellanorma agevolativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
riferimentinormativi
Legge 208/2015articolo 1, commi 91
e seguentiLegge 232/2016
allegati A e BCircolari 12/Ee 23/E/2016
TELEFISCO 2017
108
Le assegnazioniriaprono i battenti
Le operazioniagevolatepotranno essereeffettuateentro il 30 settembredi quest’annoLa nuova scadenzaper il versamentodella sostitutivaè il 16 giugno 2018
L a legge di Bilancio 2017 haprevisto la proroga dei ter-mini per le operazioni diassegnazione e cessioneagevolata dei beni ai soci,
di trasformazione in società semplicee di estromissione dell’immobile stru-mentale dell’imprenditore individua-le. La riapertura delle disposizioniagevolative era necessaria in quanto,in vigenza della precedente legge, iltempo concesso agli operatori perprendere decisioni e applicare le nor-me, tenendo conto dell’emanazionedelle interpretazioni operative, erastato insufficiente.
Di seguito ricordiamo i nuovi termi-ni ed evidenziamo alcuni dei princi-pali chiarimenti forniti dall’agenziadelle Entrate nelle circolari 26/E e 37/E del 2016.
relatore
PrimoCeppellini
TELEFISCO 2017
108
Le assegnazioniriaprono i battenti
Le operazioniagevolatepotranno essereeffettuateentro il 30 settembredi quest’annoLa nuova scadenzaper il versamentodella sostitutivaè il 16 giugno 2018
L a legge di Bilancio 2017 haprevisto la proroga dei ter-mini per le operazioni diassegnazione e cessioneagevolata dei beni ai soci,
di trasformazione in società semplicee di estromissione dell’immobile stru-mentale dell’imprenditore individua-le. La riapertura delle disposizioniagevolative era necessaria in quanto,in vigenza della precedente legge, iltempo concesso agli operatori perprendere decisioni e applicare le nor-me, tenendo conto dell’emanazionedelle interpretazioni operative, erastato insufficiente.
Di seguito ricordiamo i nuovi termi-ni ed evidenziamo alcuni dei princi-pali chiarimenti forniti dall’agenziadelle Entrate nelle circolari 26/E e 37/E del 2016.
relatore
PrimoCeppellini
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
109
Poste in essere: successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il
30 settembre 2017
Versamenti: entro 30
novembre 2017entro il 16
giugno 2018
Poste in essere:dal 1° gennaio
2017 al 31 maggio 2017
per beni posseduti al 31 ottobre 2016
Versamenti: entro 30
novembre 2017entro il 16
giugno 2018
Estromissione immobili imprenditore individuale
Assegnazioni, cessioni, trasformazioni
1. LE NUOVE SCADENZELa norma di proroga
Al comma 565 della legge 232/2016 èprevisto che le disposizioni dell’artico-lo 1, commi da 115 a 120, della legge diStabilità per il 2016, si applicano anchealle assegnazioni, trasformazioni ecessioni poste in essere successiva-mente al 30 settembre 2016 ed entro il30 settembre 2017. I versamenti del-l’imposta sostitutiva devono essere ef-fettuati, rispettivamente, entro il 30novembre 2017 ed entro il 16 giugno2018. Inoltre il comma 566 prevede chele disposizioni sull’estromissione degliimmobili strumentali da parte degli imprenditori individuali, si applicano anche alle esclusioni di beni possedutialla data del 31 ottobre 2016, effettuatedal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. Iversamenti sono da effettuarsi entro il30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018 egli effetti dell’estromissione decorro-no dal 1º gennaio 2017 (slide 1).
Assegnazione e cessione
La circolare 26/E ha precisato che un cambiamento di destinazione del bene,anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione, per avere le carat-teristiche di bene agevolabile, rappre-senta una scelta non sindacabile con lanormativa antielusiva in quanto deter-mina un legittimo risparmio d’imposta.Inoltre con la circolare 37/E si è confer-mato che sono assegnabili anche i sin-goli beni ricompresi in un contratto di affitto d’azienda se prima dell’assegna-zione vengono esclusi dal contratto di affitto del complesso aziendale.
Per quanto concerne le società in li-quidazione è stato precisato che, trat-tandosi di una fase in cui non è esercita-ta alcuna attività d’impresa in quantovengono poste in essere operazioni fi-nalizzate alla cessazione dell’attività,gli immobili possono essere conside-rati, in linea generale, tra quelli asse-gnabili e cioè strumentali per natura enon per destinazione. Sul punto è im-portante segnalare la risoluzione 93/Edel 17 ottobre 2016 che conferma chel’apertura della liquidazione, senzaesercizio dell’attività d’impresa, farientrare gli immobili, in precedenza utilizzati direttamente, tra quelli che possono fruire dell’agevolazione. Larisoluzione è ulteriormente significa-tiva perché evidenzia come un’opera-zione di messa in liquidazione della so-
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
109
Poste in essere: successivamenteal 30 settembre2016 ed entro il
30 settembre 2017
Versamenti: entro 30
novembre 2017entro il 16
giugno 2018
Poste in essere:dal 1° gennaio
2017 al 31 maggio 2017
per beni posseduti al 31 ottobre 2016
Versamenti:entro 30
novembre 2017entro il 16
giugno 2018
Estromissione immobiliimprenditore individuale
Assegnazioni, cessioni, trasformazioni
1. LE NUOVE SCADENZELa norma di proroga
Al comma 565 della legge 232/2016 èprevisto che le disposizioni dell’artico-lo 1, commi da 115 a 120, della legge diStabilità per il 2016, si applicano anchealle assegnazioni, trasformazioni ecessioni poste in essere successiva-mente al 30 settembre 2016 ed entro il30 settembre 2017. I versamenti del-l’imposta sostitutiva devono essere ef-fettuati, rispettivamente, entro il 30novembre 2017 ed entro il 16 giugno2018. Inoltre il comma 566 prevede chele disposizioni sull’estromissione degliimmobili strumentali da parte degli imprenditori individuali, si applicanoanche alle esclusioni di beni possedutialla data del 31 ottobre 2016, effettuatedal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. Iversamenti sono da effettuarsi entro il30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018 egli effetti dell’estromissione decorro-no dal 1º gennaio 2017 (slide 1).
Assegnazione e cessione
La circolare 26/E ha precisato che uncambiamento di destinazione del bene,anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione, per avere le carat-teristiche di bene agevolabile, rappre-senta una scelta non sindacabile con lanormativa antielusiva in quanto deter-mina un legittimo risparmio d’imposta.Inoltre con la circolare 37/E si è confer-mato che sono assegnabili anche i sin-goli beni ricompresi in un contratto diaffitto d’azienda se prima dell’assegna-zione vengono esclusi dal contratto di affitto del complesso aziendale.
Per quanto concerne le società in li-quidazione è stato precisato che, trat-tandosi di una fase in cui non è esercita-ta alcuna attività d’impresa in quantovengono poste in essere operazioni fi-nalizzate alla cessazione dell’attività,gli immobili possono essere conside-rati, in linea generale, tra quelli asse-gnabili e cioè strumentali per natura enon per destinazione. Sul punto è im-portante segnalare la risoluzione 93/Edel 17 ottobre 2016 che conferma chel’apertura della liquidazione, senzaesercizio dell’attività d’impresa, farientrare gli immobili, in precedenza utilizzati direttamente, tra quelli che possono fruire dell’agevolazione. Larisoluzione è ulteriormente significa-tiva perché evidenzia come un’opera-zione di messa in liquidazione della so-
TELEFISCO 2017
110
cietà per assegnare, in modo agevola-to, i beni immobili ai soci, anche perconsentire agli stessi di cederli a terzi,non possa essere considerata elusiva inquanto rispettosa della ratio legis e que-sto anche se, in precedenza, l’offerta diacquisto degli immobili era stata pro-posta dai terzi direttamente alla societàassegnante.
Con riferimento alla distinzione traimmobili strumentali per destinazione(esclusi dai benefici) e gli immobilistrumentali per natura si segnala che per le società che svolgono attività par-ticolari (ad esempio gallerie commer-ciali, case albergo vacanze, centri spor-tivi), al fine di capire se gli immobili so-no da assimilare alle immobiliari di ge-stione ovvero se si tratta di immobilistrumentali per destinazione, la circo-lare 26/E conferma che si deve dare ri-levanza alle modalità concrete di svol-gimento dell’attività utilizzando il cri-terio indicato dalla stessa agenzia delleEntrate nel paragrafo 4 della circolare7/E del 2013 a proposito della defini-zione di svolgimento di una attivitàcommerciale ai fini Pex (slide 2).
Infine si segnala che il singolo dirittoreale (ad esempio usufrutto o nudaproprietà) non può mai essere oggettodi cessione o assegnazione, in quantonon si tratta di un bene. Vi sono peròdue ipotesi in cui questi diritti posso-no essere oggetto della disciplina age-volativa:e quando la società è titolare di un di-ritto reale sul bene (ad esempio, sia ti-tolare del diritto di proprietà e abbia dato in usufrutto o abitazione il bene alsocio) e si liberi del suo diritto reale as-
Caratteristica da valutare al momento dell’assegnazione,
vale a dire dell’atto, e non della delibera
(ammessa anche se il cambiamento
avviene in prossimità dell’atto)
Società in liquidazione:
ammessa l’assegnazione per gli immobili
(non c’è strumentalità
per destinazione…)
Per gli immobiliper i quali vengono
forniti servizi complementari
e funzionali (villaggi turistici, centri
sportivi, gallerie commerciali) si deve
valutare se la prestazione di servizi risulta “essenziale e determinante, dal
punto di vista qualitativo e quantitativo”
(circolare 7/E/2013)
Regola generale: immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri
2. GLI IMMOBILI INTERESSATI
Non assegnabili i singoli diritti reali
Usufrutto o nuda proprietà, a meno che permettano la
“fuoriuscita” facendo pervenire il bene al socio
(circolare 37/E/2016)
Società agricole
Non assegnabili i terreni utilizzati per
coltivazione/allevamento
Assegnabili terreni concessi in
locazione/comodato
3. LE ESCLUSIONI
TELEFISCO 2017
110
cietà per assegnare, in modo agevola-to, i beni immobili ai soci, anche perconsentire agli stessi di cederli a terzi,non possa essere considerata elusiva inquanto rispettosa della ratio legis e que-sto anche se, in precedenza, l’offerta diacquisto degli immobili era stata pro-posta dai terzi direttamente alla societàassegnante.
Con riferimento alla distinzione traimmobili strumentali per destinazione(esclusi dai benefici) e gli immobilistrumentali per natura si segnala che per le società che svolgono attività par-ticolari (ad esempio gallerie commer-ciali, case albergo vacanze, centri spor-tivi), al fine di capire se gli immobili so-no da assimilare alle immobiliari di ge-stione ovvero se si tratta di immobilistrumentali per destinazione, la circo-lare 26/E conferma che si deve dare ri-levanza alle modalità concrete di svol-gimento dell’attività utilizzando il cri-terio indicato dalla stessa agenzia delleEntrate nel paragrafo 4 della circolare7/E del 2013 a proposito della defini-zione di svolgimento di una attivitàcommerciale ai fini Pex (slide 2).
Infine si segnala che il singolo dirittoreale (ad esempio usufrutto o nudaproprietà) non può mai essere oggettodi cessione o assegnazione, in quantonon si tratta di un bene. Vi sono peròdue ipotesi in cui questi diritti posso-no essere oggetto della disciplina age-volativa:e quando la società è titolare di un di-ritto reale sul bene (ad esempio, sia ti-tolare del diritto di proprietà e abbia dato in usufrutto o abitazione il bene alsocio) e si liberi del suo diritto reale as-
Caratteristica da valutare al momento dell’assegnazione,
vale a dire dell’atto,e non della delibera
(ammessa anche se il cambiamento
avviene in prossimitàdell’atto)
Società inliquidazione:
ammessal’assegnazioneper gli immobili
(non c’èstrumentalità
per destinazione…)
Per gli immobiliper i quali vengono
forniti servizicomplementari
e funzionali (villaggituristici, centri
sportivi, galleriecommerciali) si deve
valutare se laprestazione di servizi risulta “essenziale edeterminante, dal
punto di vista qualitativo equantitativo”
(circolare 7/E/2013)
Regola generale: immobili diversi da quelli strumentaliper destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri
2. GLI IMMOBILI INTERESSATI
Non assegnabili i singolidiritti reali
Usufrutto o nuda proprietà,a meno che permettano la
“fuoriuscita” facendopervenire il bene al socio
(circolare 37/E/2016)
Società agricole
Non assegnabili i terreni utilizzati per
coltivazione/allevamento
Assegnabili terreniconcessi in
locazione/comodato
3. LE ESCLUSIONI
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
111
segnando o cedendo in via definitiva ilbene al socio;r quando la società ha la piena pro-prietà del bene e si liberi dello stesso as-segnando o cedendo ad un socio la nu-da proprietà e ad un altro l’usufrutto(slide 3).
L’imposta sostitutiva
La società che assegna il bene al sociosulla differenza tra il valore normaledei beni assegnati e il loro costo fiscal-mente riconosciuto, applica un’impo-sta sostitutiva delle imposte sui redditie dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive nella misura dell’8 per cen-to. L’aliquota dell’imposta sale al 10,5%per le società considerate non operati-ve in almeno due dei tre periodi di im-posta precedenti a quello in corso almomento della assegnazione. Sul pun-to la circolare 26/E chiarisce che sullacondizione di non operatività ha in-fluenza l’esistenza di una delle cause diesclusione previste dalla legge sulle so-cietà di comodo ovvero di disapplica-zione automatica prevista dall’apposi-to decreto del direttore dell’agenziadelle Entrate. Inoltre viene chiarito checomunque troverà applicazione l’ali-quota dell’8% per tutte le società che non dispongono di un periodo trienna-le di osservazione (slide 4).
Le riserve in sospensione d’impostaannullate per effetto dell’assegnazionedei beni ai soci sono assoggettate adimposta sostitutiva nella misura del 13per cento. La circolare 37/E al paragra-fo 3.1 chiarisce che il versamento del-l’imposta sostitutiva del 13% libera le ri-
serve utilizzate in sede di assegnazioneed è definitivo e liberatorio anche per isoci: pertanto il pagamento dell’impo-sta sostitutiva determina l’irrilevanza in capo ai soci di una società di capitalidell’importo assoggettato a tassazionedalla società. Sul punto, nel caso di so-cietà di persone, la circolare chiarisceche non è possibile fruire di un doppioincremento del valore della partecipa-zione e cioè una prima volta al momen-to della rivalutazione e un secondo mo-mento all’affrancamento della riserva.
La stessa circolare prende in esameanche il caso di assegnazione di benimerce e di altri beni con componentinegative che si determinano dall’asse-gnazione dei beni merce. Viene chiari-to che tali componenti negative devo-no essere utilizzate per ridurre l’im-
Base
8%
Aumento al 10,5%
Se societàdi comodo in 2 dei 3 periodi di imposta
antecedenti l’assegnazione (quindi verifica
2014-15-16)
Da verificare l’esistenza delle
seguenti condizioni
Causedi esclusione
Cause di disapplicazione
Accoglimento dell’interpello
Nessun problema
per le società costituiteda meno
di un triennio:si applica l’8%
4. L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
111
segnando o cedendo in via definitiva ilbene al socio;r quando la società ha la piena pro-prietà del bene e si liberi dello stesso as-segnando o cedendo ad un socio la nu-da proprietà e ad un altro l’usufrutto(slide 3).
L’imposta sostitutiva
La società che assegna il bene al sociosulla differenza tra il valore normaledei beni assegnati e il loro costo fiscal-mente riconosciuto, applica un’impo-sta sostitutiva delle imposte sui redditie dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive nella misura dell’8 per cen-to. L’aliquota dell’imposta sale al 10,5%per le società considerate non operati-ve in almeno due dei tre periodi di im-posta precedenti a quello in corso almomento della assegnazione. Sul pun-to la circolare 26/E chiarisce che sullacondizione di non operatività ha in-fluenza l’esistenza di una delle cause diesclusione previste dalla legge sulle so-cietà di comodo ovvero di disapplica-zione automatica prevista dall’apposi-to decreto del direttore dell’agenziadelle Entrate. Inoltre viene chiarito checomunque troverà applicazione l’ali-quota dell’8% per tutte le società chenon dispongono di un periodo trienna-le di osservazione (slide 4).
Le riserve in sospensione d’impostaannullate per effetto dell’assegnazionedei beni ai soci sono assoggettate adimposta sostitutiva nella misura del 13per cento. La circolare 37/E al paragra-fo 3.1 chiarisce che il versamento del-l’imposta sostitutiva del 13% libera le ri-
serve utilizzate in sede di assegnazioneed è definitivo e liberatorio anche per isoci: pertanto il pagamento dell’impo-sta sostitutiva determina l’irrilevanza in capo ai soci di una società di capitalidell’importo assoggettato a tassazionedalla società. Sul punto, nel caso di so-cietà di persone, la circolare chiarisceche non è possibile fruire di un doppioincremento del valore della partecipa-zione e cioè una prima volta al momen-to della rivalutazione e un secondo mo-mento all’affrancamento della riserva.
La stessa circolare prende in esameanche il caso di assegnazione di benimerce e di altri beni con componentinegative che si determinano dall’asse-gnazione dei beni merce. Viene chiari-to che tali componenti negative devo-no essere utilizzate per ridurre l’im-
Base
8%
Aumento al 10,5%
Se societàdi comodo in 2dei 3 periodidi imposta
antecedentil’assegnazione(quindi verifica
2014-15-16)
Da verificarel’esistenza delle
seguenticondizioni
Causedi esclusione
Cause didisapplicazione
Accoglimento dell’interpello
Nessun problema
per le societàcostituiteda meno
di un triennio:si applica l’8%
4. L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
TELEFISCO 2017
112
porto di quelle positive sulle quali è ap-plicabile l’imposta sostitutiva.
L’assegnazione al socio
Con la circolare 26/E la norma sul temain oggetto è stata interpretata nel se-guente modo:e il pagamento dell’imposta sostituti-va operato dalla società risulta definiti-vo e liberatorio per i soci assegnatari diqualsiasi ulteriore tassazione;r pertanto l’utile in natura conseguitodal socio è ridotto dell’ammontare sog-getto ad imposta sostitutiva in capo allasocietà (slide 5).
Distinguiamo di seguito il caso dellesocietà di capitali da quello delle socie-tà di persone.
Società di capitali
La circolare 26/E nel paragrafo 6.1.1presenta alcuni esempi che, nel caso disocietà di capitali, evidenziano l’im-patto dell’assegnazione in capo al so-cio e dai quali è possibile trarre alcunispunti generali. In via preliminare si fapresente che la circolare 37/E, al para-grafo 1.4, ha chiarito che la presunzio-ne di prioritario utilizzo delle riserve diutili è da considerarsi disapplicata perl’intero importo oggetto di distribu-zione in sede contabile e non si limitaalla sola base imponibile dell’impostasostitutiva come sembrava da una let-tura di un passaggio della precedentecircolare 26/E.eAnnullamento riserve di capitale. Ri-guardo gli aspetti contabili dell’opera-zione, dall’esempio fornito, emergeche il valore delle riserve che vengonoannullate risulta ininfluente ai fini fi-scali. Infatti, sia ai fini della determi-nazione dell’imponibile sulla società,sia ai fini del reddito maturato in capoal socio, quello che rileva è il valorenormale del bene utilizzato nei calcolidell’imposta sostitutiva. Negli esem-pi, infatti, si presuppone che, mentrel’annullamento delle riserve avvienein base al valore di mercato del bene, ilcalcolo ai fini dell’agevolazione partedal valore catastale dell’immobile, inquanto si sceglie quest’ultimo. Perquanto riguarda il socio assegnatario,l’operazione influisce sul costo dellapartecipazione. In particolare, ci sonodue effetti: l’imponibile su cui la socie-tà paga la sostitutiva aumenta il costodella partecipazione del socio; il valo-re del bene ricevuto lo riduce. Se il va-lore del bene è maggiore del costo del-
Imponibile assoggettatoad imposta sostitutiva
Diventa irrilevante in capo al socio
(circolare 26/E/2016, § 6.1)
Effetto
Il socio non è tassato sull’importo assoggettato
a imposta sostitutiva
5. LE CONSEGUENZE PER I SOCI
TELEFISCO 2017
112
porto di quelle positive sulle quali è ap-plicabile l’imposta sostitutiva.
L’assegnazione al socio
Con la circolare 26/E la norma sul temain oggetto è stata interpretata nel se-guente modo:e il pagamento dell’imposta sostituti-va operato dalla società risulta definiti-vo e liberatorio per i soci assegnatari diqualsiasi ulteriore tassazione;r pertanto l’utile in natura conseguitodal socio è ridotto dell’ammontare sog-getto ad imposta sostitutiva in capo allasocietà (slide 5).
Distinguiamo di seguito il caso dellesocietà di capitali da quello delle socie-tà di persone.
Società di capitali
La circolare 26/E nel paragrafo 6.1.1presenta alcuni esempi che, nel caso disocietà di capitali, evidenziano l’im-patto dell’assegnazione in capo al so-cio e dai quali è possibile trarre alcunispunti generali. In via preliminare si fapresente che la circolare 37/E, al para-grafo 1.4, ha chiarito che la presunzio-ne di prioritario utilizzo delle riserve diutili è da considerarsi disapplicata perl’intero importo oggetto di distribu-zione in sede contabile e non si limitaalla sola base imponibile dell’impostasostitutiva come sembrava da una let-tura di un passaggio della precedentecircolare 26/E.eAnnullamento riserve di capitale. Ri-guardo gli aspetti contabili dell’opera-zione, dall’esempio fornito, emergeche il valore delle riserve che vengonoannullate risulta ininfluente ai fini fi-scali. Infatti, sia ai fini della determi-nazione dell’imponibile sulla società,sia ai fini del reddito maturato in capoal socio, quello che rileva è il valorenormale del bene utilizzato nei calcolidell’imposta sostitutiva. Negli esem-pi, infatti, si presuppone che, mentrel’annullamento delle riserve avvienein base al valore di mercato del bene, ilcalcolo ai fini dell’agevolazione partedal valore catastale dell’immobile, inquanto si sceglie quest’ultimo. Perquanto riguarda il socio assegnatario,l’operazione influisce sul costo dellapartecipazione. In particolare, ci sonodue effetti: l’imponibile su cui la socie-tà paga la sostitutiva aumenta il costodella partecipazione del socio; il valo-re del bene ricevuto lo riduce. Se il va-lore del bene è maggiore del costo del-
Imponibile assoggettatoad imposta sostitutiva
Diventa irrilevantein capo al socio
(circolare 26/E/2016, § 6.1)
Effetto
Il socio non è tassatosull’importo assoggettato
a imposta sostitutiva
5. LE CONSEGUENZE PER I SOCI
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
113
la partecipazione, la differenza deter-mina un “sottozero” che rappresentaun reddito da tassare in modo ordina-rio in capo al socio (articolo 47 commi5 e 7 del Tuir).r Annullamento riserve di utili. Il costodella partecipazione è irrilevante e nonsubisce variazioni, in quanto il socioconsegue un dividendo determinatodalla differenza tra il valore del beneutilizzato dalla società nei calcoli el’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.
In estrema sintesi, si può determina-re subito l’effetto reddituale in capo alsocio, dato che, in linea di principio, ta-le differenza è pari al costo contabile efiscale riconosciuto del bene in capo al-la società.t Annullamento riserve di utili e di capi-tali. In questo caso, occorre determina-re in che proporzione vengono annul-lati i due tipi di riserve. Il calcolo vienefatto sui valori contabili: ipotizziamo ilcaso in cui, a fronte di un valore di mer-cato di 100, vengano annullate riservedi capitale per 50 e riserve di utili per 50e il bene venga assegnato a valore cata-stale. Le percentuali così ottenute, chenel nostro caso sono entrambe del 50%,comportano i seguenti effetti:1 per il valore catastale, la percentualeriferita a riserve di capitale comportauna riduzione del costo della parteci-pazione del socio;1 per il costo fiscale del bene, la per-centuale riferita alle riserve di utili rap-presenta un dividendo per il socio;1 per la plusvalenza da assegnazio-ne, la parte riferita alle riserve di capi-tali aumenta il costo fiscalmente rico-
nosciuto dei soci.u Annullamento di riserve in sospensioned’imposta. Fermo restando il pagamentodell’imposta sostitutiva del 13% la circo-lare 37/E evidenzia una regola, non pre-sente nel dato normativo, che prevedeche il contribuente può utilizzare le ri-serve in sospensione d’imposta solonella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già di-sponibili (slide 6).i Costo fiscale del bene in capo al socio.Infine si evidenzia che, in tutti gli esem-pi proposti dalla circolare, il costo rico-nosciuto in capo al socio è sempre parial valore fiscale utilizzato per la quanti-ficazione dell’imposta sostitutiva.
Società di personeNel caso di società di persone il costo
Aliquota
13 %
Regole
L’imposta sostitutivaè liberatoria anche
per i soci
Il contribuente può annullare le riserve
in sospensione solo dopo aver utilizzato
le altre riserve di capitale e di utili
disponibili
6. LE RISERVE IN SOSPENSIONE
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
113
la partecipazione, la differenza deter-mina un “sottozero” che rappresentaun reddito da tassare in modo ordina-rio in capo al socio (articolo 47 commi5 e 7 del Tuir).r Annullamento riserve di utili. Il costodella partecipazione è irrilevante e nonsubisce variazioni, in quanto il socioconsegue un dividendo determinatodalla differenza tra il valore del beneutilizzato dalla società nei calcoli el’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.
In estrema sintesi, si può determina-re subito l’effetto reddituale in capo alsocio, dato che, in linea di principio, ta-le differenza è pari al costo contabile efiscale riconosciuto del bene in capo al-la società.t Annullamento riserve di utili e di capi-tali. In questo caso, occorre determina-re in che proporzione vengono annul-lati i due tipi di riserve. Il calcolo vienefatto sui valori contabili: ipotizziamo ilcaso in cui, a fronte di un valore di mer-cato di 100, vengano annullate riservedi capitale per 50 e riserve di utili per 50e il bene venga assegnato a valore cata-stale. Le percentuali così ottenute, chenel nostro caso sono entrambe del 50%,comportano i seguenti effetti:1 per il valore catastale, la percentualeriferita a riserve di capitale comportauna riduzione del costo della parteci-pazione del socio;1 per il costo fiscale del bene, la per-centuale riferita alle riserve di utili rap-presenta un dividendo per il socio;1 per la plusvalenza da assegnazio-ne, la parte riferita alle riserve di capi-tali aumenta il costo fiscalmente rico-
nosciuto dei soci.u Annullamento di riserve in sospensioned’imposta.Fermo restando il pagamentodell’imposta sostitutiva del 13% la circo-lare 37/E evidenzia una regola, non pre-sente nel dato normativo, che prevedeche il contribuente può utilizzare le ri-serve in sospensione d’imposta solonella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già di-sponibili (slide 6).i Costo fiscale del bene in capo al socio.Infine si evidenzia che, in tutti gli esem-pi proposti dalla circolare, il costo rico-nosciuto in capo al socio è sempre parial valore fiscale utilizzato per la quanti-ficazione dell’imposta sostitutiva.
Società di personeNel caso di società di persone il costo
Aliquota
13 %
Regole
L’imposta sostitutivaè liberatoria anche
per i soci
Il contribuentepuò annullare le riserve
in sospensione solodopo aver utilizzato
le altre riservedi capitale e di utili
disponibili
6. LE RISERVE IN SOSPENSIONE
TELEFISCO 2017
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della partecipazione del socio deve es-sere incrementato del maggior valoreassoggettato ad imposta sostitutiva esuccessivamente decrementato delvalore del bene ricevuto dall’assegna-zione. Per i conteggi in capo al socioassume rilevanza il valore (normale ocatastale) utilizzato dalla società perdeterminare la plusvalenza da assog-gettare ad imposta sostitutiva. Le stes-se regole valide per le società di perso-ne sono applicabili anche per le societàdi capitali che hanno optato per il regi-me della trasparenza fiscale (articoli115 e 116 del Tuir).
Con la circolare 37/E al paragrafo 3.3l’agenzia delle Entrate ha previstoesplicitamente l’ipotesi di tassazione del sottozero (differenza tra il costo fi-scalmente riconosciuto della quota del
socio e il valore normale fiscale del be-ne assegnato quando il primo è inferio-re al secondo) anche nel contesto dellesocietà di persone (slide 7).
Tuttavia si è precisato:eche, in linea di principio, questo dif-ferenziale negativo non può essere at-tribuito al meccanismo dell’assegna-zione agevolata ma a vicende estraneee già in essere quali ad esempio il casodei soci che hanno acquistato le quoteda un altro socio a sconto rispetto al pa-trimonio netto contabile e che quindi hanno fatto un buon affare;r in queste ipotesi si applicano le di-sposizioni ordinarie e quindi l’articolo47 comma 7 del Tuir con eventualmen-te la possibilità di applicare la tassazio-ne separata ai sensi dell’articolo 17comma 1 lettera l del Tuir se ne ricorro-no le condizioni.Con la circolare 37/E è stato inoltreprecisato che:e la ricostruzione dei dati per il calcolodel costo fiscalmente riconosciuto delsocio deve essere documentato ai sensidell’articolo 68 comma 6 del Tuir ancheper le società di persone in contabilitàsemplificata, in questo caso in via ex-tracontabile;rnel caso di recesso del socio non siaapplicabile la risoluzione 64/E del 25febbraio 2008 che prevede una tassa-zione in capo al socio della differenzada recesso e una deduzione dellostesso importo in capo alla società dipersone. Nel caso dell’assegnazione,sostiene l’Agenzia, il plusvalore la-tente relativo al bene assegnato nonresta nel patrimonio sociale e quindisu tale importo non si realizza un fe-
Sottozero
In linea di principio è imponibile in capo al socio con le regole
ordinarie ma non è causato
dall’assegnazione
Società di capitali trasparenti
Si applicano le stesse regole delle società
di persone
Effetto sul socio assegnatario
Il costo della partecipazione
è incrementato della base imponibile
assoggettata dalla società e ridotto del valore normale del
bene ricevuto
7. LE SOCIETÀ DI PERSONE
TELEFISCO 2017
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della partecipazione del socio deve es-sere incrementato del maggior valoreassoggettato ad imposta sostitutiva esuccessivamente decrementato delvalore del bene ricevuto dall’assegna-zione. Per i conteggi in capo al socioassume rilevanza il valore (normale ocatastale) utilizzato dalla società perdeterminare la plusvalenza da assog-gettare ad imposta sostitutiva. Le stes-se regole valide per le società di perso-ne sono applicabili anche per le societàdi capitali che hanno optato per il regi-me della trasparenza fiscale (articoli115 e 116 del Tuir).
Con la circolare 37/E al paragrafo 3.3l’agenzia delle Entrate ha previstoesplicitamente l’ipotesi di tassazione del sottozero (differenza tra il costo fi-scalmente riconosciuto della quota del
socio e il valore normale fiscale del be-ne assegnato quando il primo è inferio-re al secondo) anche nel contesto dellesocietà di persone (slide 7).
Tuttavia si è precisato:eche, in linea di principio, questo dif-ferenziale negativo non può essere at-tribuito al meccanismo dell’assegna-zione agevolata ma a vicende estraneee già in essere quali ad esempio il casodei soci che hanno acquistato le quoteda un altro socio a sconto rispetto al pa-trimonio netto contabile e che quindi hanno fatto un buon affare;r in queste ipotesi si applicano le di-sposizioni ordinarie e quindi l’articolo47 comma 7 del Tuir con eventualmen-te la possibilità di applicare la tassazio-ne separata ai sensi dell’articolo 17comma 1 lettera l del Tuir se ne ricorro-no le condizioni.Con la circolare 37/E è stato inoltreprecisato che:e la ricostruzione dei dati per il calcolodel costo fiscalmente riconosciuto delsocio deve essere documentato ai sensidell’articolo 68 comma 6 del Tuir ancheper le società di persone in contabilitàsemplificata, in questo caso in via ex-tracontabile;rnel caso di recesso del socio non siaapplicabile la risoluzione 64/E del 25febbraio 2008 che prevede una tassa-zione in capo al socio della differenzada recesso e una deduzione dellostesso importo in capo alla società dipersone. Nel caso dell’assegnazione,sostiene l’Agenzia, il plusvalore la-tente relativo al bene assegnato nonresta nel patrimonio sociale e quindisu tale importo non si realizza un fe-
Sottozero
In linea di principioè imponibile in capoal socio con le regole
ordinarie ma non è causato
dall’assegnazione
Società di capitalitrasparenti
Si applicano le stesseregole delle società
di persone
Effetto sul socio assegnatario
Il costo della partecipazione
è incrementato dellabase imponibile
assoggettata dallasocietà e ridotto delvalore normale del
bene ricevuto
7. LE SOCIETÀ DI PERSONE
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
115
nomeno di doppia imposizione.
Il confronto con la cessione
Le precisazioni contenute nella circo-lare 37/E del 16 settembre 2016 con-sentono di delineare in modo più chia-ro gli aspetti operativi dell’assegnazio-ne agevolata dei beni soci. In particola-re, si può ricavare dalla lettura deldocumento interpretativo un utileconfronto tra le operazioni di assegna-zione e di cessione del bene.
A questo proposito va fatta una pre-messa: la circolare contiene una im-portante precisazione circa la libertà discelta da parte degli operatori. Vieneinfatti ribadito che l’opzione per l’asse-gnazione in luogo della cessione, e vi-ceversa, potrebbe costituire una sceltapreordinata all’esercizio di una facoltàprevista dalla legge, dalla quale derivaun risparmio di imposta legittimo enon sindacabile in base alle norme sul-l’abuso del diritto.
In secondo luogo ricordiamo le fon-damentali differenze che la normaagevolativa introduce tra assegnazio-ne e cessione nel calcolo dell’imposta sostitutiva: 1 nell’operazione di assegnazione as-sume sempre rilievo il valore normaledel bene, sia esso determinato in baseal mercato o con i criteri catastali, men-tre non ha importanza l’importo cheviene contabilizzato dalla società;1 nell’operazione di cessione ciò cherileva è il corrispettivo pattuito, anchese con la limitazione che non può esse-re inferiore (ai fini del calcolo dell’im-posta sostitutiva) al valore normale.
Nel caso di cessione non vi sarannoeffetti particolari in capo ai soci acqui-renti: il loro costo della partecipazioneresterà immutato e avranno un costofiscale del bene oggetto di acquisto parial corrispettivo pattuito e quindi in li-nea con il costo sostenuto e questo «aprescindere dal valore normale even-tualmente utilizzato dalla società ce-dente ai fini della determinazione del-l’imposta sostitutiva» (circolare 26/E).
Per l’assegnazione è importante ri-cordare una premessa fondamentale indicata dalla circolare 37/E: è possibi-le solo se vi sono riserve di utili e/o dicapitale almeno pari al valore contabileattribuito al bene in sede di assegna-zione. Il comportamento contabile de-ve essere coerente con i principi conta-bili di riferimento. A tale proposito si ri-manda al documento di marzo 2016emanato sull’argomento specifico dalConsiglio nazionale dei dottori com-mercialisti ed esperti contabili.
Un altro importante chiarimento ar-riva con riferimento alle riserve di utiliche si possono generare nell’ipotesi dicessione agevolata. Se dalla contabiliz-zazione dell’operazione emerge una plusvalenza, questa, in caso di un risul-tato positivo di esercizio, potrebbeconcorrere a formare una riserva di uti-li la cui distribuzione successiva rilevain capo ai soci come dividendo. Comespecificato nella circolare e ribadito nelcomunicato stampa a corredo dellastessa, anche nella cessione, così comeera chiaro per l’assegnazione, l’impo-sta sostitutiva pagata dalla società libe-ra le riserve di utili che eventualmentesi formano, pertanto le plusvalenze
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
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nomeno di doppia imposizione.
Il confronto con la cessione
Le precisazioni contenute nella circo-lare 37/E del 16 settembre 2016 con-sentono di delineare in modo più chia-ro gli aspetti operativi dell’assegnazio-ne agevolata dei beni soci. In particola-re, si può ricavare dalla lettura deldocumento interpretativo un utileconfronto tra le operazioni di assegna-zione e di cessione del bene.
A questo proposito va fatta una pre-messa: la circolare contiene una im-portante precisazione circa la libertà discelta da parte degli operatori. Vieneinfatti ribadito che l’opzione per l’asse-gnazione in luogo della cessione, e vi-ceversa, potrebbe costituire una sceltapreordinata all’esercizio di una facoltàprevista dalla legge, dalla quale derivaun risparmio di imposta legittimo enon sindacabile in base alle norme sul-l’abuso del diritto.
In secondo luogo ricordiamo le fon-damentali differenze che la normaagevolativa introduce tra assegnazio-ne e cessione nel calcolo dell’impostasostitutiva: 1 nell’operazione di assegnazione as-sume sempre rilievo il valore normaledel bene, sia esso determinato in baseal mercato o con i criteri catastali, men-tre non ha importanza l’importo cheviene contabilizzato dalla società;1 nell’operazione di cessione ciò cherileva è il corrispettivo pattuito, anchese con la limitazione che non può esse-re inferiore (ai fini del calcolo dell’im-posta sostitutiva) al valore normale.
Nel caso di cessione non vi sarannoeffetti particolari in capo ai soci acqui-renti: il loro costo della partecipazioneresterà immutato e avranno un costofiscale del bene oggetto di acquisto parial corrispettivo pattuito e quindi in li-nea con il costo sostenuto e questo «aprescindere dal valore normale even-tualmente utilizzato dalla società ce-dente ai fini della determinazione del-l’imposta sostitutiva» (circolare 26/E).
Per l’assegnazione è importante ri-cordare una premessa fondamentaleindicata dalla circolare 37/E: è possibi-le solo se vi sono riserve di utili e/o dicapitale almeno pari al valore contabileattribuito al bene in sede di assegna-zione. Il comportamento contabile de-ve essere coerente con i principi conta-bili di riferimento. A tale proposito si ri-manda al documento di marzo 2016emanato sull’argomento specifico dalConsiglio nazionale dei dottori com-mercialisti ed esperti contabili.
Un altro importante chiarimento ar-riva con riferimento alle riserve di utiliche si possono generare nell’ipotesi dicessione agevolata. Se dalla contabiliz-zazione dell’operazione emerge unaplusvalenza, questa, in caso di un risul-tato positivo di esercizio, potrebbeconcorrere a formare una riserva di uti-li la cui distribuzione successiva rilevain capo ai soci come dividendo. Comespecificato nella circolare e ribadito nelcomunicato stampa a corredo dellastessa, anche nella cessione, così comeera chiaro per l’assegnazione, l’impo-sta sostitutiva pagata dalla società libe-ra le riserve di utili che eventualmentesi formano, pertanto le plusvalenze
TELEFISCO 2017
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confluite negli utili non genereranno tassazione in capo ai soci in sede di di-stribuzione dei dividendi (slide 8).
Nel caso di beni immobilizzati il regi-me delle plusvalenze è sostanzialmen-te identico. Per l’assegnazione, comeper la cessione, esse infatti non rileva-no nè ai fini dell’Ires né ai fini dell’Irap,ma concorrono a formare l’ammontaredei parametri di riferimento per calco-lare la deducibilità degli ’interessi pas-sivi (articolo 96 del Tuir) o delle spese dirappresentanza (articolo 108 del Tuir).La differenza maggiore si riscontra in-vece nel caso delle minusvalenze: in-fatti mentre nell’assegnazione l’inde-ducibilità è prevista dal testo unico (ar-ticolo 101 del Tuir) nel caso di cessionela circolare chiarisce che le minusva-lenze rilevano anche ai fini dell’Ires.
Del resto se una cessione genera unaminusvalenza, e la società cedente puòdedurla, dall’altro lato il socio cessio-nario riceve un bene con un costo fisca-le inferiore a quello che era riconosciu-to alla società, ed è quindi su di esso chegrava la plusvalenza latente tassabilein futuro.
Non è specificato se questa conclu-sione sia valida solo quando il corri-spettivo è almeno pari al valore norma-le del bene ai sensi dell’articolo 9 del te-sto unico, come invece viene dettochiaramente per i componenti negatividerivanti dall’assegnazione di benimerce. In questa ultima ipotesi di benimerce la scelta tra assegnazione e ces-sione produce risultati assolutamenteidentici, infatti, non solo c’è piena sim-metria di trattamento dei differenzialipositivi ma anche degli eventuali diffe-renziali negativi.
Vanno fatte a questo proposito dueprecisazioni: 1 la deduzione delle componenti ne-gative é consentita per l’assegnazionea condizione che i componenti positividelle rimanenze siano assunti in mi-sura non inferiore al loro valore nor-male ai sensi dell’articolo 9 del Tuir,mentre non è chiaro se questo vale an-che per le cessioni; 1 le componenti negative che derivanoda queste assegnazioni o cessioni de-vono prioritariamente essere utilizza-te per compensare plusvalenze da as-segnazione o da cessione.
Quando si valuta la convenienzacomparata delle due ipotesi, bisognaanche tenere conto degli effetti in capoal socio. Come ricorda la circolare, il co-
In bilancio
Determinano un risultato positivo tassato con
l’imposta sostitutiva che incide sul conto economico
e quindi sul patrimonio della società
Conseguenze
La circolare 37/E/2016 ha chiarito che le riserve di
utili assoggettati a imposta sostitutiva non saranno
tassate in sede di distribuzione ai soci
8. LE PLUSVALENZE CONFLUITE NEGLI UTILI
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confluite negli utili non genereranno tassazione in capo ai soci in sede di di-stribuzione dei dividendi (slide 8).
Nel caso di beni immobilizzati il regi-me delle plusvalenze è sostanzialmen-te identico. Per l’assegnazione, comeper la cessione, esse infatti non rileva-no nè ai fini dell’Ires né ai fini dell’Irap,ma concorrono a formare l’ammontaredei parametri di riferimento per calco-lare la deducibilità degli ’interessi pas-sivi (articolo 96 del Tuir) o delle spese dirappresentanza (articolo 108 del Tuir).La differenza maggiore si riscontra in-vece nel caso delle minusvalenze: in-fatti mentre nell’assegnazione l’inde-ducibilità è prevista dal testo unico (ar-ticolo 101 del Tuir) nel caso di cessionela circolare chiarisce che le minusva-lenze rilevano anche ai fini dell’Ires.
Del resto se una cessione genera unaminusvalenza, e la società cedente puòdedurla, dall’altro lato il socio cessio-nario riceve un bene con un costo fisca-le inferiore a quello che era riconosciu-to alla società, ed è quindi su di esso chegrava la plusvalenza latente tassabilein futuro.
Non è specificato se questa conclu-sione sia valida solo quando il corri-spettivo è almeno pari al valore norma-le del bene ai sensi dell’articolo 9 del te-sto unico, come invece viene dettochiaramente per i componenti negatividerivanti dall’assegnazione di benimerce. In questa ultima ipotesi di benimerce la scelta tra assegnazione e ces-sione produce risultati assolutamenteidentici, infatti, non solo c’è piena sim-metria di trattamento dei differenzialipositivi ma anche degli eventuali diffe-renziali negativi.
Vanno fatte a questo proposito dueprecisazioni: 1 la deduzione delle componenti ne-gative é consentita per l’assegnazionea condizione che i componenti positividelle rimanenze siano assunti in mi-sura non inferiore al loro valore nor-male ai sensi dell’articolo 9 del Tuir,mentre non è chiaro se questo vale an-che per le cessioni; 1 le componenti negative che derivanoda queste assegnazioni o cessioni de-vono prioritariamente essere utilizza-te per compensare plusvalenze da as-segnazione o da cessione.
Quando si valuta la convenienzacomparata delle due ipotesi, bisognaanche tenere conto degli effetti in capoal socio. Come ricorda la circolare, il co-
In bilancio
Determinano un risultatopositivo tassato con
l’imposta sostitutiva cheincide sul conto economico
e quindi sul patrimoniodella società
Conseguenze
La circolare 37/E/2016 hachiarito che le riserve di
utili assoggettati a imposta sostitutiva non saranno
tassate in sede di distribuzione ai soci
8. LE PLUSVALENZE CONFLUITE NEGLI UTILI
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
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sto riconosciuto del bene ricevuto dalsocio cambia; in particolare:1 in caso di assegnazione, si farà riferi-mento in futuro all’importo assogget-tato ad imposta sostitutiva in capo allasocietà;1 nella cessione invece, come abbiamoricordato sopra, rileva il corrispettivopagato dal socio.
La trasformazione
Con riferimento a questo istituto giuri-dico possiamo delineare i seguentiprincipali chiarimenti:e sarà opportuno valutare gli effettidella trasformazione sulle riserve di uti-li di una società di capitali già presenti inbilancio. In tale caso infatti la circolare 26/E ha chiarito che le riserve costituiteprima della trasformazione devono es-sere imputate ai soci nel periodo d’im-posta successivo alla trasformazionecon conseguente tassazione secondo leregole ordinarie (slide 9);r le società, di capitali o di persone, chevogliono trasformarsi in società sem-plice con le agevolazioni della legge 208 del 2015 devono rispettare un im-portante requisito in termini di compa-gine sociale. È infatti richiesto che tuttii soci alla data della trasformazione do-vevano essere tali anche alla data di ri-ferimento del 30 settembre 2015. Lacircolare 26/E del 1 giugno 2016 hachiarito che sono ammessi cambia-menti di quote di partecipazione, pur-ché avvengano solo tra soci con questirequisiti. In pratica, è possibile che i so-ci modifichino le loro percentuali op-pure che escano dalla società, ma non
possono mai entrare a far parte dellasocietà nuovi soggetti, pena la perditadel beneficio;tcon la circolare 37/E l’Agenzia ha ri-badito che con la trasformazione vienemeno l’attività imprenditoriale e diconseguenza la società trasformanda dovrà provvedere alla chiusura della partita Iva;u con la risoluzione 101/E del 3 no-vembre 2016 l’agenzia delle Entrateha ritenuto che non si configuri abu-so del diritto nell’ipotesi in cui unasocietà venga scissa con attribuzio-ne alla beneficiaria dei beni immobilie alla scissa delle partecipazioni conla successiva trasformazione agevo-lata della sola società immobiliarebeneficiaria.
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riferimentinormativi
Legge 232/2016articolo 1,
commi 565 e 566Circolari 26/E
e 37/E del 2016
Conseguenza
Tassazione con le regole ordinarie
Periodo
Successivo alla trasformazione
Circolare 26/E, capitolo III,
parte I
Sono da imputare ai soci nel caso di
società di capitali
9. GLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE
ASSEGNAZIONI DEI BENI E TRASFORMAZIONI
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sto riconosciuto del bene ricevuto dalsocio cambia; in particolare:1 in caso di assegnazione, si farà riferi-mento in futuro all’importo assogget-tato ad imposta sostitutiva in capo allasocietà;1 nella cessione invece, come abbiamoricordato sopra, rileva il corrispettivopagato dal socio.
La trasformazione
Con riferimento a questo istituto giuri-dico possiamo delineare i seguentiprincipali chiarimenti:e sarà opportuno valutare gli effettidella trasformazione sulle riserve di uti-li di una società di capitali già presenti inbilancio. In tale caso infatti la circolare26/E ha chiarito che le riserve costituiteprima della trasformazione devono es-sere imputate ai soci nel periodo d’im-posta successivo alla trasformazionecon conseguente tassazione secondo leregole ordinarie (slide 9);r le società, di capitali o di persone, chevogliono trasformarsi in società sem-plice con le agevolazioni della legge208 del 2015 devono rispettare un im-portante requisito in termini di compa-gine sociale. È infatti richiesto che tuttii soci alla data della trasformazione do-vevano essere tali anche alla data di ri-ferimento del 30 settembre 2015. Lacircolare 26/E del 1 giugno 2016 hachiarito che sono ammessi cambia-menti di quote di partecipazione, pur-ché avvengano solo tra soci con questirequisiti. In pratica, è possibile che i so-ci modifichino le loro percentuali op-pure che escano dalla società, ma non
possono mai entrare a far parte dellasocietà nuovi soggetti, pena la perditadel beneficio;tcon la circolare 37/E l’Agenzia ha ri-badito che con la trasformazione vienemeno l’attività imprenditoriale e diconseguenza la società trasformandadovrà provvedere alla chiusura della partita Iva;u con la risoluzione 101/E del 3 no-vembre 2016 l’agenzia delle Entrateha ritenuto che non si configuri abu-so del diritto nell’ipotesi in cui unasocietà venga scissa con attribuzio-ne alla beneficiaria dei beni immobilie alla scissa delle partecipazioni conla successiva trasformazione agevo-lata della sola società immobiliarebeneficiaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
riferimentinormativi
Legge 232/2016articolo 1,
commi 565 e 566Circolari 26/E
e 37/E del 2016
Conseguenza
Tassazione con leregole ordinarie
Periodo
Successivo allatrasformazione
Circolare 26/E, capitolo III,
parte I
Sono da imputare ai soci nel caso di
società di capitali
9. GLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE