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SEZIONE I^ COLLEGIALE PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI UDIENZA DEL 27/06/2011 REDATTORE: Lorenzo Dominici CARATTERI: n. 149.388 VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri PAGINE VERBALE: n. 50 1 INDICE ANALITICO PROGRESSIVO R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri . 2
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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE I^ COLLEGIALE
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 50
REDATTORE: Lorenzo Dominici CARATTERI: n. 149.388
PRESIDENTE Dott. MEZZOFIORE
GIUDICE A LATERE Dott.ssa CUPPONE
GIUDICE A LATERE Dott.ssa SANTOLINI
PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI
PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI
PROCEDIMENTO PENALE N. 21927/10 R.G.
A CARICO DI: BERRIOLA LUCA + ALTRI
UDIENZA DEL 27/06/2011
ESITO:
RINVIO AL 11/07/2011 AULA OCCORSIO
___________________________________________
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 2
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL‟IMPUTATO
MAROTTA LUIGI Da pag. 39 a pag. 49
.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 3
Presidente: Dott. Mezzofiore
Giudice a latere: Dott.ssa Cuppone
Giudice a latere: Dott.ssa Santolini
Pubblico Ministero: Dott.ssa Passaniti
Pubblico Ministero: Dott. Bombardieri
Cancelliere: Dott.ssa Bonfigli
Ausiliario tecnico: Recchia Emma
Udienza del 27/06/2011 Aula Occorsio
Procedimento penale n. 21927/10
A CARICO DI: BERRIOLA LUCA E ALTRI
Il Presidente procede alla costituzione delle parti come da
verbale d‟udienza.
AVV. LAURO: Massimo Lauro per il Maggiore Luca Berriola. Io
farò, signori del Tribunale, un intervento brevissimo che poi
verrà completato dal collega Antonello Giudice. In maniera
molto sintetica, la richiesta della Procura è del 1 marzo
2011, il Tribunale ovviamente la conosce perchè è stata
regolarmente depositata. Io volevo far notare in primo luogo,
signor Presidente e signori del Tribunale, che l‟ufficio della
Procura si è limitato pedissequamente a richiedere la
sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare facendo riferimento ovviamente all‟articolo 304, 2°
comma del Codice di Rito, sinteticamente richiamando tre
sentenze della Corte di Cassazione; per altro sulle quali
potremmo anche discutere perchè – ripeto, il collega le
illustrerà ancora meglio – ve ne sono altre di senso opposto a
quelle portate alla vostra attenzione dal Pubblico Ministero.
Noto e rilevo che l‟istanza per quello che concerne la
posizione del nostro assistito non è in alcun modo motivata e,
ripeto, si riferisce ad un provvedimento datato 1 marzo 2011.
Ora non voglio ricordare al Tribunale circostanze in punto di
diritto che il Tribunale conosce molto meglio di me. I due
requisiti previsti dalla norma devo essere uno l‟appartenenza
delle figure criminose contestate …(incomprensibile)…
l‟articolo 407 e l‟altra la complessità del dibattimento. Ora
per quanto riguarda il Maggiore Luca Berriola ci sarebbe solo
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SEZIONE I^ COLLEGIALE
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 4
uno dei due requisiti perchè i reati per i quali è chiamato a
rispondere dinanzi a voi non rientrano nella norma di cui al
407, 2° comma, lettera A, come richiamato poi dal 304. E
quindi si tratterebbe solo di valutare la complessità del
dibattimento che oggettivamente non possiamo negare che non vi
sia. Ma io mi limito a segnalare questa circostanza: ora è
vero che la norma autorizza e facoltizza il Tribunale a
congelare e a sospendere i termini. Ora ci troviamo da marzo,
data in cui è stata presentata la richiesta, al 27 di giugno
dove ovviamente pur essendo indubbiamente complesso il
dibattimento ma ci troviamo in una situazione diametralmente
opposta rispetto alla data in cui la Procura ha avanzato la
richiesta. Cioè sono passati 4 mesi circa, ma non è un
problema temporale. Abbiamo fatto molta istruttoria
dibattimentale, sono stati sentiti moltissimi testimoni.
Quindi, voglio dire, poichè voi dovete decidere oggi allo
stato degli atti in una determinata situazione è chiaro che, e
in questo non credo errare, se questa richiesta viene
formulata al termine del dibattimento ovviamente secondo me
non può trovare accoglimento.
Quindi non è una valutazione teorica ma quello che io voglio
segnalare, secondo il mio punto di vista, è una valutazione
pratica, quindi concreta, vedere caso per caso quali sono le
singole circostanze. L‟ufficio della Procura ha fatto
riferimento nella istanza depositata a tre sentenze della
Cassazione. Che cosa dicono in sintesi queste sentenze? Dicono
che si estende per tutti eventualmente il provvedimento
indipendentemente dal fatto che alcuni hanno questo divieto e
altri no, mi riferisco ovviamente al 407. Ma io credo che però
la richiesta sia non accoglibile per quanto riguarda la
posizione del Maggiore Berriola perchè, ripeto, non è in alcun
modo motivata la richiesta relativa al nostro assistito. Cioè
qui la Procura si limita a dire: “il dibattimento è complesso,
ci sono solo tre posizioni per le quali comunque è imposta,
potremmo dire tra virgolette, questa sospensione ma per tutti
gli altri vengono attratti queste estensioni della possibilità
di sospender i termini, e quindi punto”. Ma secondo me avrebbe
dovuto motivare, cioè ci dovrebbe dire la Procura per quale
motivo, dopo aver svolto oggi almeno per quello che riguarda
la posizione del nostro assistito quasi tutta l‟istruttoria
dibattimentale almeno dal punto di vista dell‟accusa, perchè
ci sarebbe adesso da esaminare i testimoni della difesa, però
l‟impianto accusatorio è stato oramai abbondantemente portato
avanti.
Quindi io credo che sotto questo profilo e solo sotto questo
profilo già per questa ragione la richiesta debba essere
disattesa. In punto strettamente di diritto, come dicevo
prima, vi sono sentenze di spessore e tenore diverse, che
illustrerà poi meglio il collega che mi seguirà dopo. Ma ne
cito solo una a titolo esemplificativo e la Corte di
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 5
Cassazione qui fa riferimento al carattere eccezionale di
questa richiesta e quindi dell‟adozione di questo
provvedimento da parte del Tribunale, e dà un consiglio tra le
righe molto intelligente secondo me, dice: impone al Giudice e
quindi a voi un‟interpretazione restrittiva di questa norma.
Sappiamo che ci sono poi sentenze successive che non
coincidono con questa tanto è vero che sono quelle poi
richiamate appunto nell‟istanza dalla stessa Procura. Credo
che però il principio di diritto che vine qui richiamato e
cioè, quello che vi dicevo, non può trovare applicazione nei
confronti di quegli imputati per i quali manca la prima di
dette condizioni e cioè quella che si tratti di taluno dei
reati indicati dal 407, 2° comma del Codice di Procedura.
Quindi per questa ragione la difesa del Maggiore Berriola
chiede che l‟istanza venga rigettata. Grazie, Presidente.
AVV. OLIVA: interverrei io, Oliva per la difesa di Focarelli
(trascrizione fonetica), per porre una serie di questioni.
Intanto per dare atto che il problema posto dalla richiesta
della Procura in qualche modo per quanto riguarda la posizione
Focarelli non è mutato ma si è comunque stemperato con
l‟applicazione della misura più gradata degli arresti
domiciliari, nel senso che obiettivamente quella che noi
riteniamo essere, laddove il Tribunale dovesse sposare la tesi
della Procura, una lesione grave del favor libertatis da un
punto di vista quantitativo si colloca in maniera diversa se
non altro perchè appunto la misura come sostituita e meno
afflittiva. Naturalmente non cambia tuttavia la questione
interpretativa della norma che pone la Procura.
Io mi occuperò di una sola questione perchè è la questione che
più riguarda la posizione Focarelli e cioè l‟applicabilità o
meno della sospensione dei termini ai coimputati non raggiunti
da imputazioni rientranti nel 407, comma 2, lettera A. Faccio
questo per una questione di comodità espositiva e anche per
risparmiare duplicazioni al Tribunale perchè altri colleghi
evidentemente tratteranno questioni che riguardano e la
complessità del dibattimento e la compatibilità col rito,
insomma tutta una serie di questioni pur assolutamente
rilevanti che però evito di trattare per ritagliare questa
parte che pure è una parte che ha una qualche pregnanza
secondo me e anche una sua complessità.
O diceva prima il collega: la Procura formula la propria
istanza poggiandola sostanzialmente sulla decisione delle
Sezioni Unite 23381 del 2007. E di questo occorre parlarne,
c‟è poco da dire, è evidente che questo è il punto di
riferimento. Così come forse è inutile premettere che si
tratta sicuramente di una decisione assolutamente autorevole,
altrettanto sicuramente di una decisione che non vincola il
Giudice che qualora dovesse convincersi dell‟erroneità di tale
decisione ben potrebbe tranquillamente discostarsene. Due
brevi premesse che non valgono a smentire quanto ho appena
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detto ma per collocare più precisamente questa sentenza delle
Sezioni Unite. Le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere, val
la pena di sottolinearlo, una questione affatto diversa da
quella di cui noi ci occupiamo, e questa questione tratta in
modo assai approfondito, la questione in particolare era
quella del calcolo dei termini di custodia della sentenza di
primo grado in caso di condanna in continuazione ed il
contrasto giurisprudenziale che era sorto sul fatto che
dovesse calcolarsi la pena finale irrogata ovvero dovesse
tenersi conto delle pene irrogate per i singoli reati. Questa
è la questione sulla quale è chiamata a dirimere il conflitto.
È pur vero che a Cassazione entra nel merito successivamente
anche della questione che ci riguarda ma, è sufficiente
leggere la motivazione per convincersene, lo fa senza
quell‟approfondimento che giustamente dedica alla questione
principale che la occupa sulla quale è chiamata a dirimere il
conflitto. Un‟altra questione val la pena di notare, che il
caso concreto che le Sezioni Unite affrontano è un caso
radicalmente diverso da quello che ci occupa. In quel caso
tutte le persone per le quali è chiesta la sospensione erano
tutti imputati di 416 bis, quindi tutti rientranti nell‟ambito
del 407 in un primo momento. Dopo di che interviene una
sentenza di condanna per alcuni e di assoluzione per altri sul
416 bis, e in seconda fasa cioè in fase di appello con
l‟impugnazione per altro del Pubblico Ministero si pone la
questione dell‟estensibilità. Perchè marco questa differenza?
Perchè se non altro sotto un profilo che è quello della
strettissima evidente connessione delle posizioni processuali,
connessione che come dirò alla fine non c‟è proprio nel nostro
caso o quanto meno c‟è in termini meramente occasionali, lì
c‟è una situazione che nasce da una imputazione comune e
quindi una situazione che dal punto di vista fattuale delle
imputazioni, delle condotte imputate, è sicuramente e
strettamente connessa.
Ho detto questo non per eludere il problema. In ogni caso
quelle sezioni unite sposano la tesi della Procura, o meglio
la Procura sposa la tesi di quelle Sezioni Unite, e non voglio
sottrarmi a questo. Quindi con tutta la modestia che si deve
in questi casi affronterò il problema per come va affrontato,
cioè dicendo che sommessamente dissento dall‟approdo delle
Sezioni Unite e penso che il Tribunale possa e debba
discostarsi da quell‟approdo. Provo a spiegare perchè.
Prima di tutto la sentenza affronta in tre punti, che sono il
punto 13, 14 e 15, la spiegazione sul profilo che ci riguarda,
e l‟affronta sotto il profilo sistematico, poi sotto il
profilo di un raffronto con una sentenza della Corte
Costituzionale e poi ne trae le conclusioni. Proverò a sondare
questi tre profili premettendo però una cosa: c‟è un dato che
la sentenza delle Sezioni Unite non affronta affatto ed è il
dato dell‟interpretazione letterale della norma. A me non pare
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 7
privo di senso. La norma dice: quando si procede. E questo
“quando si procede”, che viene utilizzato nel sistema delle
stesse norme, in particolare dal 303 reiteratamente, tutte le
volte che ci si riferisce al computo di pena è chiaramente
individualizzante, lo è sempre, in tutte le parti in cui il
Codice usa questa espressione. Quando si procede, se non altro
in ossequio al principio di personalità della responsabilità
penale non può che riguardare il soggetto, mai il
dibattimento. Quando si procede è per sua natura
individualizzante, ripeto, lo è in tutte le parti in cui
l‟articolo 303 lo utilizza. Lo dico perchè è un dato estraneo
alla valutazione delle Sezioni Unite, che però affrontano
soprattutto al punto 13 quello che è decisamente il profilo
più importante, quello su cui poi risolvono la questione, che
è quello che le Sezioni Unite chiamano il profilo sistematico.
Che cosa dice la sentenza in estrema sintesi? Dice: Il sistema
della sospensione dei termini di custodia è quello che viene
disegnato dall‟articolo 304, comma 1, lettere A e B. È
perfetto, nel senso che è proprio così secondo me, e basta la
lettura della norma per convincersi che su questo ha
perfettamente ragione. Il problema però è quando si deve
comprendere quale sarebbe questo sistema disegnato
dall‟articolo 304, comma 1, lettere A e B. Perchè la Corte
conclude che questo è il sistema di applicazione generalizzata
anche delle cause personali a tutti i coimputati del medesimo
dibattimento complesso. Cioè una situazione in cui
l‟oggettività della complessità del dibattimento si comunica
in qualche modo anche alle cause soggettive. E questo fa sulla
base di una interpretazione a mio parere monca proprio
dell‟articolo 304, comma 1, lettera A e B. Perchè come
interpreta la Corte? Interpreta con questa formula, decisiva
per comprendere l‟impostazione. Scrive: “Salvo poi per gli
interessati non coinvolti nella causa chiederne l’eliminazione
attraverso la separazione dei procedimenti”. Fa riferimento
evidentemente al comma 5°. Cioè la norma generale, la regola,
sarebbe l‟applicazione generalizzata. L‟eccezione sarebbe
questa. Il che, se ci si sofferma a una lettura un pò
superficiale, per le verità, della norma potrebbe apparir
vero, ma se si vede qual è il meccanismo operativo di questa
norma e soprattutto quale ne è la ratio questa impostazione
viene a mio parere del tutto sconfessata. Perchè? Perchè il
sistema previsto dall‟articolo 301, lettere A e B e dal 5°
comma non prevede affatto, come dice erroneamente sotto questo
profilo la Corte, chiederne l‟eliminazione attraverso la
separazione; perchè è sufficiente la semplice richiesta per
provocare automaticamente la non applicabilità della
sospensione; e non soltanto non si richiede che il Tribunale
disponga effettivamente la separazione ma non si richiede
neppure alcuna indagine sulla sussistenza dei requisiti per la
separazione.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 8
Allora qual è la ratio in verità di questa automatica
corrispondenza fra non applicabilità della sospensione e
richiesta fatta dalla difesa dei coimputati? La ratio è
evidente per la verità, la ratio è quella di evitare che il
coimputato si sottragga alla sospensione dei termini pur
volendosi comunque giovare del differimento, della stasi del
dibattimento chiesto da altri. Quindi si dice: attenzione,
volendo togliere efficacia a condotte difensive pur legittime
ma qualche volta anche coordinate tra vari difensori e vari
coimputati, laddove la richiesta legittima ma provocante la
sospensione dell‟uno giova automaticamente agli altri senza
che questi possano essere attinti dalla medesima, tra
virgolette, sanzione che attinge il richiedente, allora la
norma funge da meccanismo che vuole togliere efficacia a
queste condotte.
Che sia così è evidente dal meccanismo che opera nella norma
ma è evidente nella stessa storia della norma che per la
verità è fatta con estrema precisione proprio da quella
sentenza della Corte Costituzionale che al punto 15 viene
richiamata dalle Sezioni Unite. Se si legge la cronistoria
delle norme che fa quella sentenza è assolutamente questa,
spiega a che cosa serve quella norma. Il meccanismo non può
che servire a questo. Quindi una lettura più attenta della
norma, lungi dal portarci a poter concludere per una
generalizzata salvo eccezione e estensione anche delle cause
personali, deve portarci da tutt‟altra parte. La ratio essendo
quella di evitare gli effetti dilatori dei coimputati volti
alla scarcerazione per decorrenza termini, il contrario
dell‟efficacia generalizzata è la regola. La regola è che la
sospensione vale soltanto verso chi con proprie istanze o
impedimenti ha provocato la stasi, salvo che altri non
dichiarando di essere disponibili alla separazione, chiedere
la separazione, vogliono giovarsi di quella stasi. Questa è la
regola vera che emerge dal meccanismo della norma.
Che cosa conferma il fatto che il meccanismo sia questo? Lo
conferma la norma stessa. Quell‟inciso, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze
di acquisizione della prova o a seguito di concessione dei
termini a difesa, ci dice tutto. Cioè ci dice che
evidentemente nei casi in cui si tratta di esigenze di
carattere obiettivo e non in qualche modo lasciate alle
discrezionalità non valutabile della difesa, legittima ma non
valutabile, non opera la sospensione e non opera per nessuno.
Quindi ancora una volta questa è la smaccata conferma del
fatto che con quella norma si vuole creare da un lato un
bilanciamento corretto tra la possibilità di espansione delle
esigenze difensive e l‟impossibilità che questo operi sui
termini e quindi sia proposta a scopi meramente dilatori e
quindi a scopo di far scadere il termine di custodia
cautelare. Questo è il meccanismo in cui opera.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 9
In una dimensione puramente oggettiva come quella a cui fanno
riferimento le Sezioni Unite questa norma non avrebbe alcun
senso. Se ne vuole un‟ulteriore conferma subito esterna a
questo sistema applicativo, ma l‟ulteriore conferma si ha
nell‟unica vera circostanza di carattere oggettivo che è
prevista dal Codice ed è quella del 304, comma 1, lettera C. È
quella l‟unica conferma, l‟unica vera estensione oggettiva.
E perchè può essere costituzionalmente legittima e trova una
ratio ragionevole quella norma? Esclusivamente perchè, come
per altro al punto 6 le stesse Sezioni Unite scrivono a
proposito della questione principale di cui si occupano, in
quel caso è affievolito in qualche modo il principio
costituzionale della non colpevolezza perchè c‟è già stata la
sentenza di 1° grado di condanna per un verso; e per l‟altro
verso, esaurita con la decisione la fase vera e propria e
quindi l‟accertamento del fatto a prescindere dalla
motivazione che serve solo per il controllo in appello, vi è
la necessità di adeguare la cautela non più alla imputazione
ma all‟effettiva condanna che il soggetto ha subito.
Queste sono le ragioni per cui può trovar luogo quella unica
eccezione per cui è anche costituzionalmente legittima,
quell‟unica eccezione che si ha quando è già intervenuta la
condanna e c‟è lo spazio per motivare la sentenza.
Nessun‟altra mai, il sistema prevede alcuna altra estensione
di carattere oggettivo. Nè potrebbe essere altrimenti, perchè
una qualunque diversa collocazione di carattere oggettivo
della norma estensiva della sospensione dei termini di
custodia violerebbe un‟evidente principio. Cioè chè quando si
fa riferimento al sistema nel quale la norma deve essere
collocata non può non vedersi che tutte le norme sulla
sospensione dei termini devono poi essere armonicamente
collocate all‟interno del sistema più generale della custodia
cautelare e quindi devono rispondere ai principi
costituzionali del favor libertatis e della indispensabilità
della misura a cui tutte le norme sulla custodia rispondono.
Quindi il sistema deve tenersi armonicamente insieme e
coerentemente al sistema complessivo della custodia.
Quindi la disciplina della custodia è tutta evidentemente una
disciplina che riguarda il singolo imputato e mai può
sganciare questo sistema da valutazioni personalistiche.
Quindi questo sistema deve rispettare i principi di stretta
interpretazione di tassatività della norma, che sarebbero, lo
dico ma è evidente, violati nel caso di specie perchè vi
sarebbe un‟estensione analogica di fattispecie non comprese
nel 407, comma 2, lettera A attraverso questo meccanismo
dell‟estensione oggettiva per complessità del dibattimento.
E il principio è quello per cui oltretutto norme di sfavore
devono trovare sempre bilanciamento in interessi
costituzionalmente rilevanti quanto quelli che vengono messi
in discussione. Allora l‟ulteriore domanda è: ma come bilancia
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 10
l‟articolo 13 e l‟articolo 27 della Costituzione e l‟articolo
3 sotto il profilo della ragionevolezza una previsione come
quella che farebbe scaturire dalla norma la sentenza delle
Sezioni Unite? Qual‟è l‟interesse contrapposto? È un interesse
costituzionalmente rilevante? La mia risposta è: non vi è
nessun interesse, neanche non costituzionalmente rilevante,
perchè il problema è che può procedersi unitariamente con
alcuni liberi ed altri in custodia senza che in qualche modo
venga a mutare di una virgola il principio di speditezza del
processo, comunque di durata ragionevole del processo.
Qui questa considerazione si sposa con una parte un pò confusa
e secondo me, mi permetto di dire, erronea della sentenza
delle Sezioni Unite. Perchè in verità molto nasce da una sorta
di confusione tra la separazione dei procedimenti e le
tematiche che attengo alla riunione e separazione dei
procedimenti e quelle che attengono ai termini di custodia
cautelare. Questo emerge anzitutto dalla lettura che viene
fatta al punto 14 di quella sentenza 238 del ‟97 della Corte
Costituzionale. Le Sezioni Unite dicono: da quella sentenza si
ricava il convincimento certo che le posizioni sono
inscindibili dei singoli imputati perchè la sentenza ci dice
che il Giudice e il Pubblico Ministero non possono scegliere,
data la complessità del dibattimento, a quali imputati
applicare e a quali non applicare la sospensione.
Ma forse leggere la questione su cui si pronuncia la Corte
Costituzionale è illuminante sul punto. Si tratta non a caso
di imputati tutti raggiunti da imputazioni ex articolo 407,
comma 2, lettera A, e questa impossibilità di scegliere
attiene all'impossibilità di differenziare all‟interno di
quegli imputati. Perchè la ricorrenza del requisito del 407 è
una ricorrenza automatica, o c‟è o non c‟è. È sulla
complessità del dibattimento che si articola la motivazione e
la valutazione anche del Tribunale. E del resto mi permetto di
dire che sarebbe bastata una lettura completa di quella
sentenza, perchè quella sentenza testualmente dice: “la
facoltà consentita al Giudice di cui al 2° comma dell’articolo
304 del Codice di Procedura Penale non può comportare
l’effettivamente esercitata distinzione individuale tra gli
imputati nel processo sempre che raggiunti da imputazioni fra
quelle di cui all’articolo 407, comma 2, lettera A”. Ora
questo “sempre che raggiunti” è illuminante, non può che voler
dire che in tutti i casi in cui non siano raggiunti la
distinzione si impone. Ma perchè non è una distinzione che
nasce dalla richiesta del Pubblico Ministero o dalla
discrezionalità del Tribunale nel concederla, è una
distinzione ex lege. Cioè comunque va fatta unitariamente la
richiesta, ma l‟applicabilità concreta non può riguardare
coloro che non sono attinti da questa imputazione.
Al punto 15, dicevo, le Sezioni Unite traggono le conclusioni
del loro ragionamento. Le conclusioni sono in parte
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 11
conseguenza di ciò che ho prima detto e che mi sono permesso
in qualche modo di contrastare. In parte però sono in sè
problematiche quella conclusioni. Scrivono le Sezioni Unite:
“In questo senso il presupposto che si proceda per un reato
indicato dall’articolo 407, 2° comma, lettera A individua i
giudizi – quindi non individua i soggetti ma i giudizi – in
cui può operare la sospensione per l’allarme sociale
suscitato”. Mi si consenta una domanda retorica: perchè mai
l‟allarme sociale dovrebbe riguardare il fatto che decorrano i
termini di custodia e quindi vengono scarcerati soggetti non
ricompresi nell‟articolo 407, comma 2, lettera A? L‟allarme
non è dato dal processo, l‟allarme è dato dalla posizione
custodiale dei soggetti, altrimenti bisognerebbe tenere in
custodia tutti i soggetti coimputati nello stesso processo
indipendentemente dall‟imputazione che recano. Come si fa a
riferire l‟allarme al processo e poi l‟allarme per la
scarcerazione dei singoli soggetti a prescindere
dall‟imputazione dalla quale i soggetti sono per l‟appunto
gravati? È evidente che in questo modo si finisce per
sovrapporre, anzi per contrapporre alla valutazione che il
legislatore ha fatto nell‟inclusione dei reati nell‟articolo
407 con una valutazione di tipo diverso ma non consentita,
legata unicamente alla complessità del dibattimento.
Vi è un‟altra ragione per cui la motivazione in sè rivela un
percorso non condivisibile. Scrive ancora la Corte: “Per
salvaguardare l’unitarietà del trattamento processuale
l’efficacia del provvedimento di sospensione non può che
riguardare tutti i titoli di custodia emanati”. E perchè mai?
Come se ancora una volta alla scarcerazione di alcuni
coimputati dovesse derivare la separazione del procedimento.
Cosa che non esiste mai, cioè non ha senso di esistere. C‟è
una confusione radicale, ripeto, tra il percorso della
separazione e riunione dei processi e il percorso della
custodia cautelare che è problematico anche per la speditezza
del processo, perchè se noi leghiamo due aspetti così
radicalmente quanto ratio e funzione non c‟è dubbio che
dovendo garantire l‟aspetto da garantirsi si finisce per
pregiudicare quella che il legislatore ha voluto come una
scelta discrezionale e ha persino sottratto a tutte le
impugnazioni. Voglio dire, la separazione o la riunione dei
processi sono provvedimenti non impugnabili, il che significa
che sono provvedimenti deboli, tra virgolette, sotto l‟aspetto
della loro attitudine a ledere le garanzie della difesa,
altrimenti sarebbero quanto meno impugnabili. E come si fa a
subordinare a queste scelte così il deboli della custodia
cautelare? È qui che secondo me mostra ancor di più il proprio
limite quella sentenza delle Sezioni Unite.
Occorre quindi separare i due temi e nel caso concreto, mi
avvio a concludere, come non vedere quanto è tenue il filo che
soprattutto dopo la separazione della posizione del Senatore
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 12
De Girolamo lega la connessione di quei tre imputati che hanno
l‟articolo 7 con il cuore di questo processo. È una
connessione solo occasionale, poteva tranquillamente farsi un
altro processo. Il Pubblico Ministero ha deciso legittimamente
di farlo nello stesso processo per ragioni di speditezza, di
concentrazione, tutto quello che si vuole. Ragioni legittime,
ma come posso queste ragioni, soprattutto quando sono legate
da un filo così tenue influenzare il prolungamento dei termini
di custodia cautelare per quegli imputati che non sono
raggiunti da imputazione rientranti nel 407, comma 2, lettera
A?
La mia conclusione è perchè per queste ragioni, per quanto
riguarda la posizione di Carlo Focarelli, il Tribunale rigetti
l‟istanza del Pubblico Ministero. Ma la mia necessaria
subordinata ulteriore questione è che qualora il Tribunale
dovesse aderire a quella interpretazione del 304 trasmetta,
sollevi questione di costituzionalità dall‟articolo 304, 2°
comma nella parte in cui estende la sospensione dei termini
massimi di custodia cautelare anche ai coimputati di
dibattimento complesso non raggiunti da imputazioni rientranti
nel 407, comma 2, lettera A, per contrasto con gli articolo 3,
13 e 27 della Costituzione.
Depositiamo insieme all‟Avvocato Rossi una breve memoria
scritta per dar luogo al Tribunale più facilmente di
…(incomprensibile)….
AVV. GIANNONE: signor Presidente, soltanto per Marotta, io non
posso che associarmi alle osservazioni che sono state testè
formulate in ordine alle quali ovviamente non ho nulla da
aggiungere perchè qualsiasi cosa sarebbe riduttiva di quello
che è il loro contenuto. Mi limito soltanto a segnalare al
Tribunale che il Marotta, come il Tribunale ovviamente non
ignora, è imputato soltanto del reato associativo
dell‟associazione per delinquere di cui alla lettera A, con la
conseguenza che nessuna connessione nè alcun legame sotto il
profilo sia soggettivo che probatorio potrebbe ravvisarsi il
reato contestato a Marotta e i reati per cui invece vige la
opportunità da parte del Tribunale di concedere, di sospendere
appunto il decorso dei termini di custodia cautelare. Come
opportunamente segnalato dal difensore che mi ha preceduto, in
effetti nei confronti del Marotta si vorrebbe in qualche
misura estendere in maniera sostanziale la durata della
custodia cautelare in virtù di un provvedimento di riunione
del procedimento che lo riguarda con riferimento al reato che
lo riguarda, a quello per il quale appunto ricorrono i
presupposti previsti dall‟articolo 304 e 407, senza che il
Marotta nè la sua difesa ovviamente possano contro questo
provvedimento proporre alcun rimedio. In altri termini, nel
momento in cui si attribuisse alla facoltà del Pubblico
Ministero, consistente nella riunione dei procedimenti, questo
ulteriore corollario e cioè quello di richiedere la
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sospensione dei termini nei confronti dell‟imputato non
raggiunto da una imputazione che appunto questo tipo di
istituto consente si attribuirebbe a una delle parti a danno
dell‟altra e senza che il Giudice possa in qualsiasi modo
intervenire in ordine a questa decisione la facoltà di
estendere al misura cautelare, per meglio dire la misura
cautelare oltre i termini previsti appunto dalla normativa di
settore. A me sembra questa una soluzione assolutamente in
contrasto con quelli che sono i principi cardine, il primo fra
tutti quello delle esigenze cautelari che in questa maniera
verrebbero ad essere procrastinate oltre il termine massimo
previsto dall‟articolo 303.
Mi oppongo pertanto alla sospensione dei termini per quanto
riguarda il Marotta riportandomi, come dicevo, a quanto già
sostenuto dall‟altra difesa. Ho finito, grazie.
AVV. MARAFIOTI: signor Presidente, signori del Tribunale, devo
confessare una piccola difficoltà ad affrontare questo tema,
perchè al di là della profondità degli interventi che mi hanno
preceduto e soprattutto l‟affresco datoci al tema
dall‟Avvocato Oliva, ci ricordavano che la richiesta è del 1
marzo e quindi noi rischiamo oggi, dopo giorni in cui più o
meno ci preparavamo a questa tematica, di arrivare scarichi
come quei giocatori che vengono fatti scaldare ripetutamente a
bordo campo per entrare, e il timore è un pò quello di
sentirsi come il Rivera degli ultimi di Italia-Brasile ed
entrare quando è ormai un pò tardi per il calore della
partita. Però devo agganciarmi al brillantissimo, proprio
straordinario intervento dell‟Avvocato Oliva. Se mi consente
l‟Avvocato Oliva, ai limiti del commovente processuale. Perchè
io sono facile alla commozione, ormai con il passare degli
anni, non ho gli anni dell‟Avvocato Melandri però comincio a
commuovermi. Perchè l‟Avvocato Oliva ci ha detto una cosa che
io non avrei saputo forse dire nello stesso modo ma che
pensavo da stamattina: il precedente invocato delle Sezioni
unite rispetto a questo caso non è un precedente. Io cerco
proprio di essere più esplicito ancora, di andare oltre,
perchè ringrazio chi mi ha dato la possibilità di parlare
magari anticipando altre posizioni, e mi scuso se
eventualmente prosciugherà l‟acqua nello stagno delle altre
difese, ma mi sentivo proprio di agganciarmi a questo
discorso.
Non c‟è uno stare decisis, non è un precedente. L‟Avvocato
oliva l‟ha detto brillantissimamente con quel suo modo di
periodare che prende dalla coda i problemi e li porta
all‟inizio, che è veramente elegante, mi si consenta un
giudizio personale. Perchè il dictum della Cassazione, come
diceva l‟Avocato, invocato molto sinteticamente, dice
addirittura immotivatamente, addirittura per relationem,
addirittura col copia-incolla dall‟accusa nel chiederci questo
provvedimento, nel chiedervi questo provvedimento di
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sospensione con gli effetti discutibilissimi che poi vedremo,
non riguarda la stesso quaestio iuris – correggi me sbaglio,
Franco – non riguarda la stesso quaestio facti. Cioè oggi si
discute tantissimo di precedente vincolante, si discute
tantissimo di stare decisis, si discute tantissimo di
introdurre quel vincolo addirittura delle Sezioni Unite
rispetto alle Sezioni Semplici con quell‟obbligo di rimettere
la questione alle Sezioni Unite qualora le Sezioni Semplici si
vogliano discostare, e non c‟è nonostante nei lavori poi s‟era
discusso e se ne riparla, ma non ci sarebbe nemmeno in quel
caso, perchè quel presupposto, quello stare decisis presuppone
la stessa quaesto iuris cioè una sovrapponibilità fra le due
questioni.
Appassionatamente, con eloquenza, Franco Oliva ci ha ricordato
che è ben diverso il caso, è molto diverso. Non sono quindi
sicuro, anzi sono certo, se mi si consente questa espressione,
che non funga da precedente, cioè sia un procedente – non lo
prenda l‟accusa come offensivo – invocato, tra virgolette, a
sproposito. È un precedente che fino a qualche minuto fa o
qualche secondo fa sembrava schiacciarci nella nostra
posizione difensiva ma che guardato più attentamente non è un
precedente, non vale come precedente, cioè non è un vincolo
nemmeno per voi, signor Presidente e signori della Corte. È
questo che sto cercando di dirvi.
Ci ha spiegato Franco Oliva, il suo richiamo non p stato solo
accorato, ma c‟è un altro aggettivo che è un aggettivo a cui
tengo moltissimo per quel pochissimo di materia che mi
interessa e di cui si discute oggi. L‟aggettivo è sistematico.
Cioè ci ha invocato qualche cosa di assolutamente importante
per il Giudice, cioè l‟interpretazione sistematica di quel
comma che oggi viene invocato, tra virgolette, come
precedente, tra virgolette, a sproposito dall‟accusa. Ci dice
che cosa Franco Oliva, ci fa riflettere su che cosa, e ci
smarca dal pericoloso apparentemente precedente che sembra
schiacciarci rispetto alla fattispecie concreta che noi
abbiamo di fronte oggi? Ci dice franco Oliva qualche cosa, io
vado avanti – Franco, correggimi se sbaglio – la connessione
occasionale non è la regola, la connessione occasionale è
l‟eccezione nel processo. La vicenda cautelare riguarda i
singoli titoli di reato, quindi i singoli imputati. Noi
dovremmo considerare il processo cumulativo un‟eccezione e
dovremmo partire dalla premessa così come è stato concepito il
processo originariamente, è concepito per un imputato e per
una impostazione. Poi per una serie di accidenti processuali
può diventare cumulativo. Allora ci dice Franco Oliva, noi
dobbiamo guardare il processo, il Giudice che ha davanti i
parametri costituzionali, i parametri processuali e i
parametri di discrezionalità nella valutazione delle
fattispecie cautelari deve pensare prima di tutto il processo
come se fosse per un imputato e per una imputazione, cioè per
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Denaro Manlio (trascrizione fonetica), penso adesso in questo
momento, non …(incomprensibile)… in verbale Giudice, per
Focarelli. Il fatto che per ragioni di scelte discrezionali
dell‟accusa in qualche modo agganciate alla fattispecie
vengono unite fattispecie che obiettivamente comportano o
possono comportare quell‟effetto… va ricordato, signor
Presidente e signori della Corte, possono comportare anche per
quelle fattispecie, questo va detto. Allora attenzione al
“possono”, signor Presidente e signori della Corte, perchè il
possono va collegato al principio costituzionale della
libertà, dell‟inviolabilità della libertà personale da
presunzione di innocenza.
Cerco di spiegarmi il meglio possibile. Il sono un
arciconvinto fautore del fatto che nel momento in cui si
emette una misura cautelare la componente discrezionale che il
Giudice ha di fronte alla libertà personale dell‟imputato sia
ineliminabile; cioè hai voglia, possiamo discuterne, si
possono fare progetti di legge, si possono pensare delle leggi
concepite come dei binari in cui il Giudice non si può
assolutamente muovere, io non lo condivido, ma comunque rimane
una componente discrezionale di ancoraggio della fattispecie
al fatto, alla persona, alla fattispecie cautelare che sono
ineliminabilmente discrezionali. E già questo ci crea problemi
sotto il profilo della tassatività della libertà personale, il
principio dell‟articolo 13, ci crea già dei problemi, ci crea
dei dubbi. E lo crea secondo me, non voglio invadere il vostro
compito, ogni giorno che voi fatti il vostro lavoro, dei
dubbi. Siamo nell‟arco della Costituzione, ci siamo, non ci
siamo? Stiamo tutelando il valore ineliminabile, inviolabile
della libertà personale o no? Cosa che dobbiamo fare per
funzione, perchè il Giudice penso che sia prima di tutto a
tutelare quello, non a tutelare altri interessi. Per quello
c‟è il Pubblico Ministero, la Polizia, tanti altri organi
importantissimi.
Allora, mi si consenta questa espressione, se c‟è un margine e
non si vuole di discrezionalità nel momento in cui – uso il
termine della clessidra che usa i penalisti a proposito di
altre cose della pena – è più ampio nel momento in cui si
emette la misura cautelare, la mia impressione è che questo
margine vada restringendosi. Perchè? Perchè inevitabilmente se
la tutela è limite alla libertà personale, è una estrema ratio
nel nostro sistema, cioè se il principio è che la libertà
personale è inviolabile noi dobbiamo ritenere per definizione
più tassative, ancora più tassative tutte le fattispecie, non
solo e non tanto che introducono una misura cautelare ma che
la prolungano, che la dilagano, che la estendono. Tutto questo
va interpretato con maggiore tassatività.
Allora, diceva giustamente Franco Oliva, dobbiamo fare una
lettura cronologica dell‟introduzione di queste fattispecie,
cioè guardando nella storia in cui queste fattispecie si sono
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susseguite, dobbiamo dargli una interpretazione sistematica,
dobbiamo dare una lettura funzionale. E Franco Oliva ci ha
spiegato una cosa importantissima facendo riferimento al 1°
comma che a mio modesto avviso è molto più importante di
quanto sembri. Se uno le legge distrattamente, non ci fa caso,
magari non lo nota il significato, l‟importanza sistematica,
l‟importanza di perno che quella norma ha. Ci dice: in caso in
cui ci sia una causa di sospensione della custodia cautelare
che riguarda un imputato l‟altro se ne può avvalere come non
avvalere, non deve andare a suo danno. E che non debba andare
a suo danno e che quello alla speditezza del processo e, mi si
consenta, alla libertà personale sia un bene inviolabile è
dato dal significato sistematico che è alla ipotesi di
separazione che è stata introdotta. C‟è una ipotesi di
separazione, non l‟ha detto lui e la parola l‟aggiungo io,
automatica. Cioè è talmente poca la discrezionalità che lì si
deve separare.
Che significa, signor Presidente e signori del Tribunale, che
norma analoga non è ripetuta nella fattispecie oggi invocata?
Sono tante le possibilità. La prima è che il legislatore se
l‟è dimenticato. Va bene, diamo questa interpretazione ma è un
fatto diciamo di costume, di interpretazione legislativa. La
realtà è che questa norma non può operare in damnosis
evidentemente, così come non può operare in damnosis quella
del primo comma, tant‟è che è prevista la separazione
automatica.
Ci dice Franco Oliva, non esiste nessuna altra forma di
estensione di carattere oggettivo. E bisognerebbe aggiungere:
non è possibile introdurre interpretativamente nessuna altra
forma di estensione di carattere oggettivo. Che cosa fa la
richiesta dei Pubblici Ministeri? Dimentica quello che ci ha
detto la Corte Costituzionale con la sentenza già richiamata
838 del 1997. La corte Costituzionale, ovviamente si trattava
di altro, è un principio fissato all‟interno di una sentenza
interpretativa, ma è una sentenza della Corte Costituzionale,
non è una sentenza delle Sezioni Unite che riguarda una
quaestio facti e una quaestio iuris visibilmente diverse. Ci
dice chiaramente che la previsione del 304, comma 2 si applica
soltanto ai processi relativi ai delitti indicati
dell‟articolo 407, comma 2, lettera A nel caso di dibattimenti
particolarmente complessi. Allora se noi guardiamo questa
norma, e questo devo dire a me personalmente mi ha preoccupato
fino a che non ho potuto pensare diversamente perchè, come mi
hanno insegnato, le cose quando non le capisci devi girarle
dall‟altra parte, se insomma la norma prevede due presupposti,
l‟articolo 407, comma 2 prevede due presupposti. Come è
possibile che se ne legga soltanto uno? Cioè come è possibile,
signor Presidente e signori della Corte, che un presupposto
discrezionale, discutibile, sindacabile, obiettabile,
opinabile - tant‟è che il Giudice può sospendere - quale è
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 17
quello della complessità del dibattimento vale, e quello
oggettivo no? Cioè questo è quello che i tedeschi chiamano
Inversionsmethode cioè una inversione metodologica, è un
capovolgimento dei principi costituzionali. Cioè la norma
costituzionale viene vista al contrario. Certamente la nostra
giurisprudenza costituzionale, certamente la nostra
giurisprudenza di Cassazione, certamente la nostra
giurisprudenza di merito ci ha abituato a delle violazioni dei
principi costituzionali, ma ovviamente sono quelle che valgono
le interpretazioni delle norme. Allora non mi viene altra
parola per ricordare che la Corte Costituzione, anche la
stessa giurisprudenza di …(incomprensibile)…, hanno più volte
chiarito che la complessità del dibattimento è cosa diversa
dalla gravità del reato. La domanda che io mi pongo, ma qua
veramente la pongo a voi: ma qual è il motivo per cui Manlio
Denaro, ce l’ho come esempio concreto, che è imputato di una
partecipazione minore all’interno di un processo e di un
singolo reato in materia fiscale, che non ha assolutamente
niente a che fare con la cosiddetta aggravante contestata ad
alcuni imputati tra l’altro in parte all’interno di questo
processo, qual è il motivo, signor Presidente e signori della
Corte, per cui Manlio Denaro dovrebbe fare 6 mesi di più di
custodia cautelare sulla base di una interpretazione di una
norma che non dice chiaramente questo?
Allora se io mi domando: la logica della interpretazione è
costituzionalmente conforme, questa interpretazione è
costituzionalmente conforme? Ricordiamoci che i passaggi sono
diversi. Bisogna elidere uno dei due presupposti della norma
per primo. Bisogna dire che non vale soggettivamente ma è
possibile estenderlo anche a persone che non hanno a che fare
con quel presupposto, secondo passaggio. E bisogna farlo
discrezionalmente, sulla base di una valutazione
interpretativa. Cioè bisogna fare qualcosa che la legge non
dice. Allora fa bene Oliva a ricordarci che in questa materia
è vietata l‟interpretazione analogica. È vietata
l‟interpretazione estensiva, ma è vietata addirittura anche
quella analogica.
Ricordiamoci qual‟è la situazione di un processo
soggettivamente e oggettivamente cumulativo. La valutazione
della complessità, signor Presidente e signori della Corte,
non deve essere anche compiuta con riferimento alle singole
posizioni? Cioè la domanda che mi pongo e che scarico di nuovo
sul Giudice del dibattimento così come hanno scaricato sul
Giudice del dibattimento i Pubblici Ministeri la loro
richiesta: la complessità non va guardata anche con
riferimento alle singole imputazioni? Cioè se insomma il
Pubblico Ministero per una scelta discrezionale che di
discrezionale contiene vari passaggi, perchè discrezionalmente
tiene avvinti gli imputati, discrezionalmente sceglie
l‟immediato, crea a carico di posizioni minori la complessità
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 18
del dibattimento, perchè il Pubblico Ministero che dice di
essere organo di giustizia deve far stare 6 mesi in più in
custodia cautelare un imputato che quella posizione non ha?
Questo è un quesito non piccolo purtroppo, non è facile da
risolvere.
Ma c‟è un‟altra ragione. Ci diceva Franco Oliva: guardiamo la
ratio delle norme. E io la ratio delle norme la collegherei,
collegherei l‟articolo 304 e un altro articolo, l‟articolo 18.
Voi sapete che all‟interno dell‟articolo 18 è stato aggiunto
un comma in relazione all‟esigenza e al problema del decorso
dei termini di custodia cautelare. Un istituto, quello della
separazione, che chi lo ha studiato magari con l‟entusiasmo di
gioventù lo vedeva finalizzato alla tutela del favor
separationis, cioè diceva che la separazione deve servire a
costruire dei dibattimenti a misura d‟uomo perchè guardava
terrorizzato all‟esperienza drammatica dei maxi processi e
pensava che la separazione potesse essere, diciamo, una sorta
di panacea rispetto ai mali dei dibattimenti ingestibili, sa
benissimo che se guarda le ipotesi precedenti, cioè quelle che
precedono l‟introduzione di questo comma aggiuntivo unitamente
all‟ultimo comma che prevede una separazione consensuale, vede
respirare un‟aria di tutela dell‟imputato, di garanzia
dell‟individuo, di ragionevole durata del processo, di
garanzia della tutela della libertà. E improvvisamente il
legislatore accompagna, inserisce, innesta all‟interno
dell‟articolo 18 un comma che sembra avere tutta un‟altra
funzione, cioè evitare che gli imputati vengano scarcerati. Lo
dico in soldoni, a me piace parlare molto chiaramente certe
volte di questa materia che sembra tanto difficile se la
guardi dalla parte sbagliata. Sembra una norma – uso un
termine molto semplice - porcaiola, mentre il resto
dell‟articolo 18 sembra una norma garantista.
Ed invece, signor Presidente, io questo penso di averlo capito
solo stamattina, credo che questa norma possa essere letta
anche in maniera garantista. Improvvisamente mi sono accorto
che ha una funzione garantista, anche in un caso del genere.
Io mi domando perchè Manlio Denaro debba essere in questo
momento sottoposto a 6 mesi più… so per scontato 6 mesi,
signor Presidente, perchè conosciamo la giurisprudenza
assolutamente pacifica che la sospensione non vale soltanto
per le udienze, altra giurisprudenza secondo me sciagurata.
Non vale soltanto per le udienze ma vale anche per i tempi
morti, quindi mi porta via 6 mesi in più, e questo mi ha
sempre veramente inquietato. Mi domando perchè Manlio Denaro
debba subire la sorte di un imputato a cui è stata contestata
una imputazione che al momento fino adesso, non so quante
udienze abbiamo fatto insieme, in 35 udienza mi sembra
un‟aggravante fantomatica. Allora mi domando, il Tribunale che
è stressato dalla richiesta di giudizio immediato e non può
reagire per la giurisprudenza che voi avete invocato e per la
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 19
ordinanza che avete emesso, che è stressato dalla richiesta di
sospensione dei termini interpretativa al cubo perchè c‟è un
doppio passaggio interpretativo che ci porta a dire qualche
cosa che la legge non dice, il Tribunale di fronte a una
richiesta temeraria come questa può sindacare questa
aggravante fantomatica? Perchè non può farlo? Deve farlo. Deve
sindacare l‟aggravante fantomatica ai fini esclusivi della
richiesta formulata dal Pubblico Ministero, non certo
anticipando in merito. Deve formulare e sindacare quella
interpretazione ai fini di evitare che agli altri imputati
venga esteso in via interpretativa un regime deteriore sulla
base di una sentenza della Corte di Cassazione che non c‟entra
con il caso concreto.
E allora perchè Il Tribunale non può fare un‟altra cosa
ancora? Se è vero che ritiene eventualmente non fantomatica
l‟aggravante, ipotesi subordinata, in via subordinata perchè
non deve poter separare i procedimenti? Perchè Manlio Denaro,
Scoponi, tutti gli altri imputati debbono subire una sorte che
non li riguarda? Perchè l‟esigenza che per quegli imputati
stia venendo a scadere il termine di custodia cautelare non
deve essere visto soltanto in termini forcaioli come una certa
interpretazione di quella norma dell‟articolo 18 così come
modificato ci ha insegnato. Deve essere letta anche, poter e
dover essere letta in forma garantistica. Per Manlio Denaro,
per Focarelli, per Scoponi i termini di custodia cautelare
stanno per scadere; e senza quella sospensione sciaguratamente
invocata, erroneamente richiamata e interpretativamente
forzata delle Sezioni Unite avrebbero diritto alla
scarcerazione. Perchè la loro posizione non deve essere
separata e evitare che gli effetti nefasti di una
interpretazione che comunque può essere respinta, che comunque
può essere sindacata per la infondatezza fantomatica della
imputazione, che comunque può essere sindacata per la sua
erroneità abbiano effetti anche nella sfera di imputati che
non legittimamente verrebbero a subire delle conseguenze nel
merito?
Per questo motivo io chiedo in via principale che venga
rigettata la richiesta del Pubblico Ministero. In via
subordinata, premesso che quanto ha detto la Corte
Costituzionale con la sentenza 238 del ‟97 è una
interpretazione abbastanza vincolante, più che vincolante, del
significato normativo ed esprime un comando giuridico verso il
quale vi è dovere d‟osservanza, premesso altresì che
l‟interpretazione che da parte della pubblica accusa si vuole
patrocinare di questa norma è oggettivamente e palesemente
iniqua in violazione dei principi costituzionali per quanto
riguarda la posizione degli imputati non raggiunti da
imputazioni rientranti nell‟articolo 407, comma 2, in questo
caso si formula sin d‟ora, qualora non venisse accolta o
venisse respinta sulla base delle considerazioni avanzate la
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 20
richiesta formulata dal Pubblico Ministero, affinchè il
Tribunale sollevi questione di illegittimità costituzionale
per violazione degli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione,
dell‟articolo 304, comma 2, nella parte in cui estenderebbe la
sospensione dei termini di misura cautelare anche ad altre
condotte criminose al di fuori di quella indicate all‟articolo
407, comma 2, lettera A del Codice di Procedura Penale come
nel caso di specie. In terza battuta disporre la separazione
dei procedimenti ai sensi dell‟articolo 18, comma 1, lettere A
e B del Codice di Procedura Penale. Grazie.
AVV. CINCIONI: a me sembra, Presidente, nell‟associarmi nella
sostanza a quanto è stato già detto, che i temi fondamentali
di questa questione poi possano essere ridotti a due. Il
primo, come vi ha detto l‟Avvocato Oliva, al quale in visione
coreutica ed elegiaca ci associamo tutti per la lucidità
dell‟intervento, a me sembra che il problema sia
essenzialmente quello di valutare la riferibilità al
precedente evocato di natura di precedente giurisprudenziale e
di precedente rispetto a questa situazione concreta. Ma
soprattutto e in via più generale il tema va visto, rispetto
appunto a quel che si diceva, in una visione sistematica.
Questo precedente seppur promanante dall‟organo che in qualche
misura deve svolgere la funzione nomofilattica e quindi di
superamento degli eventuali conflitti finirebbe,
nell‟applicazione rigorosa che se ne invoca, per creare un
conflitto di sistema e all‟interno del sistema. Perchè che la
indicazione dei reati previsti dal 407 sia pacificamente
tassativa e arresto giurisprudenziale ormai non superabile, e
che nel contempo l‟estensione non analogica ovviamente perchè
non ci troviamo al cospetto di un profilo di natura
sostanziale che prevede l‟estensione in via analogica, ma la
sostanziale estensione di un effetto processuale
pregiudizievole a reati per i quali questo effetto il
legislatore non ha voluto prevedere e che nella costante
interpretazione della norma che la stessa Corte Suprema di
Cassazione ha fornito ci si trova ad una interpretazione e
anelastica come sono tutte le interpretazioni in maniera
cautelare, faccio riferimento all‟arresto giurisprudenziale
promanante sempre dalle Sezioni Unite non riferibile al caso
concreto ma che è quello che ha già dal 2000 stabilito
l‟anelasticità dei termini di custodia cautelare con
riferimento ai termini del 309 per esempio, cioè tutta quella
giurisprudenza, tutto quel corpus di pronunciamenti che hanno
ribadito in più circostanze la necessità di una
interpretazione tassativa delle norme che riguardano lo status
cautelare. E allora se così è, vi dicevo e su questo tema vi
abbandono subito perchè tutto è stato detto, di fatto ed in
concreto l‟applicazione rigorosa di quell‟affermazione
giurisprudenziale, di quell‟arresto contenuto in quel
pronunciamento di fatto va a finire per collocarsi in via
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 21
antitetica tutta un‟altra serie di pronunciamenti, perchè di
fatto costituisce il presupposto per ritenere applicabile in
via estensiva, in via analogica, in via arbitraria a norme che
nel 407 non sono previste. Quindi di fatto e tanto è vero che
come vi ha detto Oliva la Corte a Sezioni Unite in quel caso
non era chiamato a risolvere quel problema, incidentalmente
affronta quella questione, ma il conflitto non era su quel
tema. Quindi qui si potrebbe discutere se addirittura quel
pronunciamento al di là dell‟autorevolezza della sua origine
sia comunque inquadrabile nell‟ottica e nella logica dei
pronunciamenti che derivano dalle Sezioni Unite quando le
Sezioni Unite sono chiamate e derimere un conflitto. E non è
questo il caso perchè la quaestio facti vi dimostra che non è
questo il caso.
Di fatto voi sostanzialmente con l‟applicazione rigorosa,
ribadisco e concludo su questo tema, di quel principio
finireste nella sostanza a creare il presupposto per un
contrasto tra quel corpus di pronunciamenti sempre della Corte
Suprema e a Sezioni Unite che parlano di anelasticità, di
tassatività in materia di norme cautelari con un criterio che
i contrappone in maniera logica e giuridica proprio a quei
principi.
Secondo tema: in concreto a fondamento di ogni decisione in
materia cautelare, e questo è ovviamente una banalità persino,
ad ogni decisione in materia cautelare deve da parte del
Giudice presupporsi la valutazione che è il presupposto, il
prius logico di qualsiasi decisione cautelare, la sussistenza
di esigenza cautelare. È vero che le decisioni in materia
cautelare sono sempre allo stato degli atti e quindi come tali
rivisitabili, rivalutabili con buona pace del principio tutto
giurisprudenziale del giudicato cautelare. Di fatto la Procura
già dal 1 marzo vi ha chiamato a fare una valutazione di
perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, e questo
secondo me è il tema concreto che voi dovete affrontate. Io
oggi ovviamente non vi pongo qui una richiesta in concreto di
rivalutazione. Vi chiedo se il Tribunale in un momento quale è
questo a fronte di uno svolgimento dibattimentale quale è
quello che ci ha visti a vario titolo o protagonisti o astanti
nel corso del quale la prova in concreto inquinabile è stata
sostanzialmente tutta sviscerata, perchè non vorremmo mica
sostenere che è possibile alterare …(incomprensibile)… di una
attenuazione cautelare o di una valutazione di insussistenza
concreta di esigenze cautelari e inquinabile in materiale
tecnico, non credo che nessuno avrà l‟ardire di sostenere
questo. Non credo che in concreto si potrà sostenere che
sussista un pericolo per l‟acquisizione e la genuinità della
prova con riferimento alla testimonianza degli operanti perchè
sarebbe veramente risibile un‟affermazione di questo genere.
Quindi sul piano della valutazione probatoria il discorso è
finito.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 22
Io tutto questo ragionamento ve lo faccio evidentemente non
con la finalità di prospettarvi una richiesta cautelare ma di
sottoporvi quello che secondo me è il vostro perimetro
valutativo ora per allora, e valutare se ad oggi e rispetto a
una richiesta fatta al 1 marzo sussisteranno nel momento in
cui si verificherà in concreto l‟esigenza della perduranza
della custodia cautelare se le esigenze cautelari saranno
sempre quelle che hanno assistito il momento generico e i
successivi momenti valutativi. Voi non potete non farla questa
valutazione. E siccome vi si chiede ora per allora la dovete
fare sin da ora a mio modestissimo parere. Questo è
sostanzialmente il tema, ed è il tema anche con riferimento
alle altre ipotesi di esigenze cautelari agli avvisi del
articolo …(incomprensibile)…, ma non vi annoio. Perchè non è
pensabile che esisterà ancora un periodo di fuga ove mai sia
pure esistito come non è in concreto sostenibile nemmeno il
pericolo di reiterazione, perchè la semplice esistenza in vita
di questo processo non consente di ritenere concretamente per
la natura dei reati contestati che sono sostanzialmente non a
concorso necessario formale ma che sostanzialmente
presuppongono un concorso eventuale di reato e che siccome la
vostra valutazione la dovete fare ai reati di questa indole e
non ad una generale pericolosità sociale è ovvio che voi non
potrete non in conto ora per allora che nessuno si potrà
rivolgere mai più a questi signori per la semplice esistenza
in vita di questo processo. Questo tipo di valutazioni non può
essere sottratto, perchè presuppone il vostro provvedimento di
proroga, presuppone la valutazione attuale e futura,
prognostica delle esigenze cautelari. Voi non potrete non
tener conto anche di questo perchè altrimenti moncherete la
vostra decisione di quella che è il presupposto logico,
normativo e indefettibile di ogni valutazione in materia
cautelare, l‟attuale sussistenza di esigenze cautelari.
Quindi io come vi avevo detto mi sono semplicemente limitato
ad alcuni brevissime indicazioni e insisto per il rigetto
dell‟istanza del Pubblico Ministero.
AVV. GIUDICE: Avvocato Giudice per la difesa del Maggiore
Berriola. Soltanto poche considerazioni, già questa difesa ha
preso il tempo con l‟Avvocato Lauro e non voglio sottrarre
tempo al Tribunale e agli altri difensori. Però solo alcune
osservazioni. Le valutazioni dal punto di vista della
sussistenza delle esigenze cautelari io le lascio sullo sfondo
perchè ritengo che il Tribunale le potrà fare riservatamente e
autonomamente per ciascuna delle posizioni, quindi io non mi
dilungo sugli aspetti del presupposto delle esigenze
cautelari, perchè quello senz‟altro voi lo potete fare sia che
prendiate la decisione di sospendere i termini sia che non
prendiate la decisione di sospendere i termini, perchè quello
è un problema che riguarda ciascuno dei soggetti che sono
imputati in questo processo. Tra l‟altro sotto questo aspetto
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 23
questa sentenza della Cassazione a Sezioni Uniti che
certamente non rappresenta un precedente che si attanaglia e
si attaglia perfettamente al caso di specie però dice una cosa
che secondo me è assolutamente emblematica quando parla di
pericolo rilevato in termini collettivi. È evidente che se un
pericolo è collettivo nessun Tribunale e certamente il vostro
si potrà arrestare di fronte a una valutazione in termini
collettivi di situazioni che sono relative a ciascun imputati.
Quindi gli imputati poi avranno modo nei termini che
valuteranno di fare tutte le valutazioni sulle esigenze
cautelari. Io invece vado al secondo punto che volevo
sviluppare ed è questo: sostanzialmente noi ci troviamo
attraverso una interpretazione di quella norma che è stata
ampiamente diffusa e giustamente criticata e obiettata da
coloro che mi hanno preceduto, una interpretazione della norma
che elude un principio che è un principio che la stessa
Cassazione più volte, da ultimo anche recentemente, ha
enucleato. L‟elencazione dei reati previsti dall‟articolo 407,
comma 2, lettera A, che sono il presupposto per invocare la
sospensione è una elencazione tassativa, riguarda quei reati,
e la Cassazione, come ha già detto il collega Lauro, invoca
una valutazione in termini restrittivi dell‟applicabilità di
questa norma.
Ora l‟osservazione che io propongo da mediano, volendo
continuare l‟esempio che ha svolto l‟Avvocato Marafioti in
termini calcistici, è questa: invocare una richiesta di
sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti
quanti i reati che riguardano questo processo e quindi per
tutti i soggetti significa sostanzialmente fa rientrare dalla
finestra qualcosa che la Cassazione ha messo alla porta, cioè
il fatto che soltanto per alcuni reati elencati in maniera
tassativa, e noi sappiamo che cosa vuol dire tassativo nel
mondo del diritto, non possono accedere a questa possibilità,
altrimenti si verrebbe a creare una situazione di violazione
dell‟articolo 13, comma 5° della Costituzione, che ben
l‟Avvocato Giannone ha illustrato, quando dice che
sostanzialmente una richiesta di sospensione proposta da una
delle due parti, cioè la pubblica accusa, varrebbe
sostanzialmente a creare una situazione per cui la custodia
cautelare si prolunga senza che ve ne siano le condizioni,
senza che ve ne sia una previsione in termini normativi, senza
che ve ne siano condizioni stabiliti in termini obiettivi e
imparziali. Cioè la mera richiesta legata soltanto alla mera
esistenza di un dibattimento complesso nel quale si imbattono
come in una grande rete anche soggetti che non hanno nulla a
che fare con quei reati, ammesso che quei ripeti che
determinano la sussistenza della possibilità di richiedere la
sospensione esistano. Ma lasciamo stare, sono stati contesti.
Ma c‟è un dato ineliminabile, c‟è un dato oggettivo: questi
reati non sono stati contestati alla stragrande maggioranza se
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 24
non la prevalente totalità degli imputati di questo processo.
Io con i reati elettorali non ho niente a che fare, io con i
reati aggravati dal voler favorire l‟associazione mafiosa non
ho nulla a che fare. Questo aspetto è un aspetto che non può
non essere considerato perchè è un aspetto che va a incidere
in termini obiettivi e rilevantissimi sulla libertà personale.
E bene ha fatto il collega, credo che fosse l‟Avvocato Oliva,
a invocare una valutazione che è oggettiva. Il fatto che
alcuni soggetti vadano in decorrenza termini di custodia
cautelare dopo 18 mesi tra l‟altro, non stiamo certo parlando
tra l‟altro di una custodia cautelare limitata, nulla incide,
non determina alcun tipo di conseguenza sul prosieguo del
processo e sulla prosecuzione del processo. Non crea alcun
tipo di problema nè alla speditezza, nè alla concentrazione,
nè a tutto ciò che attiene allo svolgimento di questo
dibattimento; dibattimento che per altro, ed è un dato
oggettivo perchè si è svolto dinanzi a voi, è sostanzialmente
terminato quanto all‟istruttoria dibattimentale accusatoria.
Ma questo è un dato di merito che, ripeto, non voglio
affrontare perchè riguarda poi singole posizioni.
Un dato è certo: vi sono sentenze della Corte di Cassazione
che chiariscono in maniera esplicita questo presupposto.
L‟elencazione dei reati è tassativa, vi è Cassazione fino al
2006 estremamente esplicita nel dire che giacchè lo stesso
legislatore ha stabilito termini di fase dal punto di vista
cautelare diversi a seconda dei reati contestati non si può
non tener conto di questo elemento quando si va a valutare se
all‟interno di un dibattimento vi siano reati per i quali è
possibile sospendere e reati per i quali non è possibile.
Io non tolgo altro tempo al Tribunale e agli interventi
sicuramente più autorevoli di altri colleghi. Insisto perchè
la richiesta venga rigettata. Ribadisco, non è questione a mio
avviso di valutare le esigenze cautelari, che a mio avviso non
sussistono più, ma è un fattore di presupposto. Il fattore di
presupposto è che quella norma e quella interpretazione della
Cassazione su situazione di fatto diversa non possono essere
invocati con processi di questo genere. Diciamoci la verità,
questo non è un processo di criminalità organizzata. Quel tipo
di norme scattano e debbono giustamente operare in situazioni
di quel genere. Questo è un processo nel quale l‟unico
elemento che consente al Pubblico Ministero di svolgere la sua
richiesta che io non voglio definire temeraria, da suo punto
di vista la svolge, ma a mio avviso assolutamente
inconferente, è l‟invocazione di un‟aggravante, nemmeno di un
416 bis, di un‟aggravante che è soltanto per alcuni dei
soggetti, tra l‟altro 3 su 25 persone. Io insisto per questo
nella richiesta di rigetto della richiesta del Pubblico
Ministero. Grazie.
AVV. SPIGARELLI: io sarò brevissimo, però volevo integrare
rispetto agli interventi che sono stati esaustivi una
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 25
questione che è stata sollevata è che è la eventuale questione
di costituzionalità che all‟esito dell‟applicazione della
richiesta del Pubblico Ministero e della lettura coordinata
con quella Sezione Unite si avrebbe a determinare. Qui c‟è un
punto. Signori del Tribunale, che è di particolare importanza.
Noi abbiamo una richiesta del Pubblico Ministero, parlo di una
richiesta di proroga del Pubblico Ministero che ope legis
discrezionale, così come è discrezionale è la vostra eventuale
applicazione della sospensione del termine di custodia
cautelare. Intanto questa è una questione che in una certa
misura, come è già stato ricordato, distingue questa ipotesi
dalla ipotesi che viene fatta al 1° comma della stessa norma.
Cioè noi dobbiamo valutare se in un quadro di questo genere la
lettura che si vuole anche da parte della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite regga rispetto alla tutela dei valori
costituzionalmente garantiti, cioè se una attività del
Pubblico Ministero ampiamente discrezionale possa incidere su
determinati beni che sono costituzionalmente garantiti. Ma qui
non è solo discrezionale la decisione di chiedere la
sospensione della custodia cautelare ma è discrezionale il
presupposto, come è stato ricordato. Cioè discrezionale è tra
l‟altro forzando quello che lo spirito del Codice, il Codice è
ispirato al favor separationis, questo tutti lo sappiamo
perfettamente, anche se per la verità poi ad ogni legge che
viene proposta il legislatore se …(incomprensibile)…. Ma
l‟ipotesi di, in questo caso, riunire una determinata
fattispecie che aveva anche in prospettiva questa possibilità
sullo sfondo - io adesso non è che penso male sempre per
definizione di quello che fa l‟accusa però in certi casi mi
viene da farlo – era ampiamente lasciata alla discrezionalità
di chi stava procedendo. Una discrezionalità molta ampia in
questo processo, bisogna dirlo, perchè chi stava procedendo ha
proceduto per ormai… mentre quando abbiamo fatto le prime
eccezioni non lo sapevate, ma adesso sapete che questo è un
processo che muove in indagine dall‟anno 2005. Poi avviene
quello che avviene, avviene la scelta di chiedere la custodia
cautelare nell‟anno X-Y, quindi molto tempo dopo e anche con
una curiosa attesa sullo sviluppo degli avvenimenti.
Ma questo solo per dire che da un lato noi abbiamo una
richiesta, tra virgolette, discrezionale del Pubblico
Ministero, anzi una decisione discrezionale del Pubblico
Ministero e cioè di tenere unite fattispecie tutt‟affatto
diverse; abbiamo una decisione discrezionale del Pubblico
Ministero che decide quando chiedere la custodia cautelare
rispetto allo sviluppo delle sue indagini; e abbiamo a fronte
di questo una vostra potenziale discrezionalità giacchè
secondo la norma quella richiesta non vi vincola affatto a
differenza di quella che avviene per altre ipotesi di
sospensione della custodia cautelare.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 26
Allora il punto è questo: questa discrezionalità su quali beni
cade? È stato ricordato, cade sul bene tutelato dall‟articolo
13 della Costituzione. Questa discrezionalità, c‟è stata una
vicenda abbastanza simile da questo punti di vista che
riguardava il principio di contestazione da parte del Pubblico
Ministero. Si dice: il Pubblico Ministero ha l‟obbligo di
contestare quello che agli atti emerge. Quell‟obbligo di
contestazione poi può essere mal svolto dal Pubblico
Ministero, tanto è vero che nel corso del processo una
situazione semipatologica qualche cosa che pure era agli atti
emerge successivamente e viene contestato successivamente
secondo il meccanismo degli articoli 515 e seguenti.
Che cosa era successo da parte di Procure particolarmente
inventive? Era successo, faccio riferimento al noto processo
di Milano, che per esempio non veniva contestata una
determinata aggravante che avrebbe spostato la competenza per
territorio, si svolgeva la fase delle eccezioni preliminari,
risolta la questione di competenza per territorio si
contestava quell‟aggravante secondo la nota sentenza, mi pare,
Bonaventura o quant‟altro, a Sezioni Unite guarda caso, che
diceva che era perfettamente possibile che in limine litis il
Pubblico Ministero integri la contestazione. Solo che qual era
l‟esito di quel tipo di attività? L‟esito di quel tipo di
attività era che in quella maniera il Pubblico Ministero
determinava la competenza per territorio, cioè sposando quella
indicazione puoi sempre farlo in limine litis ma facendola
operare nel momento successivo alla risoluzione delle
questioni preliminari la fattispecie si proponeva come una
sorta di arbitrio del Pubblico Ministero sulla determinazione
della competenza per territorio. E questo ha portato i
Tribunali che hanno affrontato la questione a violare un
principio che era il principio solidissimo della perpetuatio
iurisdictionis per cui se tu fai una contestazione suppletiva
che sposta la competenza per territorio ormai si è
solidificata quella giurisdizione e quindi te la tieni anche
con la contestazione suppletiva. “No” dissero quei Tribunali.
Di fronte all‟utilizzo arbitrario, nel senso buono, da parte
del Pubblico Ministero delle norme processuali si violano
anche i tabù come quello della perpetuatio iurisdictionis.
Quindi si dà la possibilità di fronte ad una contestazione
suppletiva che avviene in questo momento di riaprire la
questione sulla competenza per territorio e di ridiscuterla
completamente. Perchè? Perchè altrimenti, ci spiegò quella
giurisprudenza correttamente, l‟ambito di discrezionalità del
Pubblico Ministero, tra l‟altro in quel caso patologicamente
esplicato, avrebbe inciso su un bene costituzionalmente
garantito che era quello fissato secondo cui devi essere
giudicato dal tuo Giudice naturale e non dal Giudice che in
qualche maniera il Pubblico Ministero determina.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 27
Perchè faccio riferimento a questa vicenda? Perchè qui stiamo
esattamente nello stesso caso. Cioè qui siamo esattamente in
un caso in cui surrettiziamente e violando un principio
trasversale che vi è stato ricordato che è quello del favor
separationis si è contestato un fatto, si è mantenuta una
contestazione di questo genere per sfruttare quella
possibilità e ritornarla a danno di tutti gli altri. Questo è
quello che è avvenuto. E questo è quello che è avvenuto tra
l‟altro in una vicenda processuale che ha quelle
caratteristiche ormai ben note che abbiamo sottolineato e cioè
il protrarsi nel tempo per un periodo assai lungo e anche
determinare la decisione di privare della libertà gli indagati
non nel momento in cui appaiono pericolosi socialmente ma nel
momento in cui più funzionale all‟indagine. Perchè altrimenti
alcune decisioni sarebbero state prese precedentemente.
Non entro poi nell‟ulteriore sviluppo del discorso che
riguarda l‟immediato cautelare perchè questo lo lascio a
persone molto più ferrate di me sul tema.
Ma allora è questa la questione. Qui la valvola di sfogo c‟è
per evitare questo perverso effetto ed è legato al fatto che
comunque è un provvedimento discrezionale. Ma discrezionale su
che cosa? Cioè qual è la discrezionalità che ha il Tribunale?
La norma ci dice che anche di fronte ad un dibattimento
complesso per un reato che rientra nell‟elenco il Tribunale
potrebbe ben decidere di non sospendere in termini. O no? È
questa la particolarità rispetto alle altre ipotesi di
sospensione obbligatoria. Voi non siete legati alla richiesta
del Pubblico Ministero, voi dovete solo motivare perchè
ritenete o perchè potete ritenere che questo non avvenga. Voi
potete anche motivarlo in relazione al concetto di complessità
di questo dibattimento che si è dimostrato complesso
inizialmente ma una complessità addotta dal Pubblico Ministero
ma non in realtà dimostrata poi dallo sviluppo. Perchè lungo
non significa complesso, non è che sono termini equivalenti.
Ma al di là di questo e quindi al di là della vostra
possibilità di motivare discrezionalmente questa circostanza
rimane il fatto della questione che vi è stata sollevata. Cioè
se voi ritenete che questo effetto perverso legato ad una
scelta ampiamente discrezionale possa comportare anche nei
confronti di chi non rientra in quell‟elenco tassativo un
allungamento dei termini di custodia cautelare allora voi
state riconoscendo che nel quadro costituzionale è ammessa da
parte del Pubblico Ministero la possibilità di determinare con
discrezionalità assoluta un allungamento dei termini di
custodia cautelare. Questo è il punto in discussione. cioè se
voi asseverate con la vostra decisione, io non torno su quello
che ha detto benissimo Oliva e ancora meglio di me Marafioti,
però se voi asseverate questa interpretazione in sostanza
state dando a un Pubblico Ministero la possibilità, attraverso
una connessione così ampiamente riconosciuta, di determinare
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 28
in punto di libertà personale un allungamento dei termini di
custodia cautelare che dovrebbe essere invece ancorato a dei
criteri assolutamente tassativi e non discrezionali. Questa è
la questione.
Quindi se riterrete che quella sentenza così criticabile, e
fra l‟altro è francamente stupefacente anche se purtroppo
ormai è ricorrente che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
faccia delle sentenze in cui nella sostanza non vi è sviluppo
motivazionale e nella lettera vi è… insomma la soluzione della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite è funzione dell‟allarme
sociale che le situazioni provocato. E francamente in punto di
libertà personale la Corte Costituzionale ce l‟ha rammentato
anche ulteriormente quando ha parlato dell‟automatismo in
punto di privazione della libertà negli ultimi due arresti,
che è un automatismo che si giustifica in funzione della
materialità di certe contestazioni, mica dell‟allarme sociale.
Cioè si dice: attenzione, funziona solo per questo tipo di
reato associativo l‟obbligo, tra virgolette, di custodia
cautelare in carcere, non è che funziona in relazione alla
gravità. Perchè anche e violenze sessuali sono gravi e creano
allarme sociale. Ma son cose diverse, cioè in quel punto è una
valutazione che deve essere oggettiva, non legata all‟allarme
sociale. Quella sentenza in quel punto che è stato richiamato
da Franco Oliva in realtà di allarme sociale parla, non è che
parla di altro.
Allora io quel che dico è questo: se voi riterrete di dover
applicare quell‟insegnamento, se insegnamento si può definire,
allora vi dovete porre il problema di quanto ampio è in un
meccanismo di quel genere l‟ambito della discrezionalità della
pubblica accusa nel determinare il presupposto della
situazione che viene a d emergere. E non potrete che ritenere,
così come è stato fatto in altre occasioni e per altre
questioni, che quell‟ambito di discrezionalità è troppo ampio
e dunque sfugge alla lettera della Costituzione. Grazie.
AVV. GIANSI: io parlo in difesa di Colosimo. Non attiene alla
posizione degli altri due imputati da me difesi. Vorrei
sottoporre un pò alla valutazione del Tribunale quello che è
un profilo che attiene proprio alla posizione di coloro nei
confronti dei quali essendo stata contestata per alcuni reati
per altro minori la gravante di cui all‟articolo 7 si trovano
nella necessità di dover soggiacere nel caso di accoglimento
della richiesta del Pubblico Ministero ad una proroga dei
termini massimi di custodia cautelare. Finora questo aspetto
mia pare nella discussione che abbiamo seguito, perchè io in
particolare ho seguito con molta attenzione, non è stato
illustrato e non è stato messo in evidenza, ma a me pare che
sia evidente quello che sto per dire. Cioè la necessità di non
creare delle situazioni anomale che si verrebbero a
determinare nel caso in cui, e mi pare che giustamente le tesi
sono state prospettare, coloro che non rispondono di reati
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 29
previsti dall‟articolo 407, e credo che questa tesi sostenuta
sia esatta, non possono essere sottoposti al regime della
sospensione facoltativa ai sensi del numero 2 dell‟articolo
304. Allora diamo per scontato nella risoluzione di questa
problematica sulla quale è intervenuta la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite e sulla quale sono stati richiamati i principi
e di ordine generale e di ordine più specifico, diamo per
scontato che la interpretazione sia questa perchè a me pare
sia fra l‟altro al più compatibile con i principi generali in
tema di tutela della libertà personale.
Diamo pure per scontato che siamo in presenza di un processo
per reati connessi per i quali c‟è stata una valutazione di
riunione delle singole procedure per i singoli reati sia sotto
il profilo della connessione soggettiva o della connessione
teleologica. Qual è la conseguenza in ordine a coloro che si
trovano invece nella condizione richiesta dall‟articolo 2
perchè rispondono di reati per i quali è prevista la
sospensione del numero 2 dell‟articolo 304? Non può essere una
soluzione automatica. E non può nemmeno avvenire che la
complessità del processo per quanto riguarda soggetti nei cui
confronti non è applicabile il numero 2 dell‟articolo 304 si
riverberi negativamente sulla posizione di coloro che hanno
avuto la sola sfortuna di vedersi, a mio avviso a torto perchè
ne mancano tutti gli estremi costitutivi, contestata
l‟aggravante dell‟articolo 7. Più in generale altro reato per
il quale alla sospensione facoltativa di cui al numero 2 si
può provvedere.
Allora poichè la legge non può non avere una sua coerenza e
poichè non è ammissibile che un soggetto per un reato rispetto
al quale le esigenze di approfondimento dibattimentale sono
minori rispetto ad altre situazioni che sono in questo
processo cumulativo sottoposte all‟accertamento e alla
valutazione da parte del Giudice ne viene come conseguenza una
sostanziale ingiustizia dell‟applicare semplicemente a coloro
che sono chiamati a rispondere di reati che rientrano
nell‟articolo 407, questo istituto che indubbiamente è un
istituto che finisce per ledere o attenuare o comunque
influisce negativamente sul bene della libertà. E qui valgono
quelle considerazioni ovvie sulla tassatività della previsione
di vincoli sulla libertà.
E come possiamo uscire allora da questa situazione, che cioè
vi sono dei soggetti nei cui confronti si procede per reati
che rientrano nell‟articolo 407 ma rispetto ai quali
l‟approfondimento dibattimentale o si è già concluso o non è
assolutamente complesso perchè si potrebbe definire in un
giorno solo, come in un normale processo contro un solo
imputato, e la esigenza che invece è stata avvertita dal
Pubblico Ministero di una sospensione che riguarda la
complessità del processo in generale.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 30
Noi dobbiamo richiamarci alle ragioni che hanno indotto nel
lontano 3 marzo il Pubblico Ministero ad avanzare una
richiesta che in quel momento giustamente il Tribunale non ha
ritenuto di accogliere. Allora la soluzione del problema a mio
avviso non può che essere provata su quello che è il
presupposto principale dell‟applicazione del numero 2
dell‟articolo 304. Cioè siamo o meno i presenza di un
dibattimento particolarmente complesso? La risposta a questo
interrogativo, se si deve come si deve tener conto solo di
reati che rientrano nel 407 del Codice di Procedura Penale,
non può che essere quella di una valutazione di quei soggetti
e di quelle imputazioni che appunto rientrano nel 407. Allora
voi se dobbiamo operare questa scissione, non in senso
processuale me in senso valutativo, e ai fini
dell‟applicazione del numero 2 tra coloro che non rispondo no
reati previsti nell‟articolo 407 e soggetti che invece
rispondono di questi reati, dovete necessariamente portare la
vostra valutazione su quelle situazioni soggettive ed
oggettive, quindi attribuzione del reato, natura e tipologia
di reato contestato che consentono appunto questo
provvedimento dell‟articolo 2.
Allora io credo che voi, valutando la posizione di quei
soggetti che rispondono di reati con l‟aggravante
dell‟articolo 7 e quindi reati che rientrano nella previsione
del 407, dovrete valutare se esiste una particolare
complessità, non in generale, perchè noi che siamo imputati
per rientrano nel 407, finiremmo per subire il peso negativo
ingiustificatamente per una complessità dibattimentale o di
decisione che non ci tocca. Quindi bisogna uscire da questa
empasse che si verrebbe a creare.
Allora se è come io ritengo e come è stato richiesto dai
colleghi che mi hanno preceduto, coi dovete portare la vostra
indagine nell‟ambito dei reati rientranti nell‟articolo 407,
questa indagine non deve essere solo limitata alla mera
individuazione del reato ma alla complessità del processo.
Solo nella ipotesi in cui fosse complessa la indagine
dibattimentale o la indagine per la stesura della sentenza in
relazione a quei soggetti che mi pare siano 3 in tutto, per
quei reati minori fra l‟altro per i quali la contestazione
dell‟articolo 7 è avvenuta, solo in questo caso si potrebbe
applicare il disposto del numero 2 come è stato chiesto dal
Pubblico Ministero. Grazie.
AVV. GIOVENE: per dirla come Marafioti mi sento molto meno di
Rivera, visto che tutto è stato ormai ampiamente trattato. Il
mio intervento sarà limitato soltanto ad alcuni punti che a
mio giudizio attengono specificamente alla posizione di
Gennaro Mokbel così come ricordava il professor Giansi alla
posizione di Colosimo ed evidentemente alla posizione di
Gabriele. Dico questo perchè il tema fondamentale, non posso
fare mie pur associandomi ovviamente alle intelligenti
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 31
osservazioni dell‟Avvocato Oliva, perchè effettivamente
Gennaro Mokbel risponde ai capi 25, 26 e 27 di reati che sono
aggravati dall‟articolo 7 e che quindi pacificamente la
finalità di agevolazione dell‟associazione mafiosa giustifica
questa richiesta di congelamento o per meglio dire di
sospensione. Brevi osservazioni in punto di diritto. Una
sfumatura l‟ha già avanzata l‟Avvocato Oliva: la compatibilità
col rito. Questo è un tem che mi sta particolarmente a cuore
perchè è un tema sul quale abbiamo mosso i primi passi in
questo dibattimento ma soprattutto è un tema su cui già c‟è
un‟ordinanza del Tribunale. E mi sembra importante fissare
questa ordinanza del Tribunale come un punti di pa
Non dimentichiamo che il Pubblico Ministero nel sostenere
questa richiesta di sospensione dei termini ha aggiunto
qualche cosa al richiamo meramente giurisprudenziale in tema
di complessità del dibattimento con una espressione che a mio
giudizio lascia trasparire una debolezza della Procura in
questa richiesta di congelamento, e cioè il dibattimento in
corso – dice il Pubblico Ministero – ha già evidenziato
aspetti di oggettiva difficoltà sia sotto il profilo delle
singole imputazioni che della ricostruzione dei fatti oggetto
di accertamento. Allora la richiesta di sospensione ex 304,
comma 2 in riferimento a tre capi di imputazione che finiscono
poi, come abbiamo capito, sia dal punto di vista oggettivo che
soggettivo nel trascinare tutti gli imputati di questo
processo si fonda su una motivazione che a parte il richiamo
alla estendibilità a chi dei reati di cui al 407 non risponde
lascia intendere che la ragione della complessità, unico tema
sul quale il Tribunale è chiamato a intervenire, che è
l‟ultimo tema che lascia uno spazio di discrezionalità, è
quello offerto dallo stesso Pubblico Ministero nel
giustificare la richiesta, cioè una difficoltà nella
ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento. Allora un
primo legame logico sta nella giustificazione tra la
ricostruzione di questi fatti, evidentemente non dei fatti di
cui ai capi 25, 26 e 27, ricostruzione che evidentemente è
assolutamente agevole in questo dibattimento, e non è neanche
il perno di questo dibattimento, perchè il perno di questo
dibattimento è evidentemente, come sappiamo tutti, l‟aspetto
delle violazioni fiscali e per quanto attiene la posizione di
Gennaro Mokbel di riciclaggio. Quindi l‟affermazione del
Pubblico Ministero col quale si sostiene e si incoraggia un
congelamento dei termini di custodia cautelare attiene alla
difficoltà nella ricostruzione dei fatti oggetto di
accertamento.
Allora mi lascia abbastanza basita questa motivazione, ed è
l‟unico tema che fa proprio il Pubblico Ministero tanto nella
richiesta scritta quanto nella espressione orale svolta
all‟udienza del 1 marzo a sostegno della richiesta, perchè lo
stesso Pubblico Ministero laddove ha inteso sostenere con
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 32
particolare forza la validità della richiesta di giudizio
immediato si è particolarmente prodigato nel sostenere che i
tema della velocità del processo sarebbe stato un tema che
avrebbe connotato il nostro dibattimento, un tema tale da
giustificare per il Pubblico Ministero quella richiesta di
immediata attività di indagine completata e conclusa tale da
quindi richiedere lo svolgimento di un dibattimento limitato
perchè l‟attività principale svolta dalla Procura era
un‟attività inquirente che si concludeva con la fase delle
indagini preliminari. Diciamo che questo tema che ha
giustificato per il Pubblico Ministero la completezza delle
indagini è stato il tema cardine sulla base del quale
giustamente, dico oggi, codesto Tribunale ha ritenuto di
chiudere il cerchio in ordine alla legittimità della richiesta
di immediato cautelare, un immediato cautelare che
evidentemente si fondava su una pacifica assenza di qualsiasi
pregiudizio per le attività di indagine. Indagini, ripeto,
concluse, definite, complete.
Allora se quindi è valida la richiesta ex 453, comma 1 bis,
c‟è da valutare se questa richiesta oggi, a distanza ormai di
qualche mese dall‟inizio di questo dibattimento e a 35 udienze
ormai celebrate, fosse valida quella giustificazione data dal
Pubblico Ministero allora rispetto alla velocità che il
dibattimento avrebbe avuto perchè le attività di indagine
erano ormai chiuse. Non è certo più in discussione il tema
della scelta del rito ma sicuramente è in discussione il tema
della opportunità della richiesta di congelamento che oggi il
Pubblico Ministero avanza in maniera assolutamente non
coerente con quelle premesse che aveva molto diffusamente
avanzato all‟udienza del 12 gennaio.
Allora se il tema di fondo è quello - ma signori - ci troviamo
di fronte ad una attività di indagine chiusa, una attività di
indagine completa, una attività di indagine completa che ha
consentito a questo Pubblico Ministero di scadenzare in
termini piuttosto rapidi la richiesta di immediato, perchè i
4, 5, 6 anni di attività di indagine, non dimentichiamo che ci
sono dei reati di cui è stato trattato in questo dibattimento
che trovano la loro iscrizione nelle notizie di reato non nei
confronti di Mokbel ma sicuramente nei confronti di altri
imputati di questo processo addirittura nel 2003, ebbene se la
completezza di quelle indagini è il sostegno della richiesta
di immediato e oggi stiamo celebrando un rito immediato sulla
base di quella completezza io sento il dovere di richiamare al
Tribunale un passo fondamentale dell‟ordinanza che ha
pronunciato ove dice: “Il protrarsi della custodia cautelare
non costituisce di certo lo scopo perseguito dal legislatore
ma ne rappresenta l’effetto fisiologico ed ineludibile in
conseguenza del passaggio da fase delle indagini preliminari a
quella del giudizio”. Allora se la completezza delle indagini,
lo sviluppo di un contraddittorio sui temi oggetto di quelle
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 33
contestazioni, la completezza del contraddittorio che è il
presupposto del rito immediato, la celebrazione in tempi
rapidi, entro quei famosi 180 giorni dall‟esecuzione della
misura, esecuzione della misura che si pone a valle di
un‟attività di 6 anni di indagine, beh, non sfugga a codesto
Tribunale lo spirito fortemente polemico di questa difesa
laddove sottolinea che forse l‟affermazione che oggi ci
troviamo in difficoltà nel ricostruire i fatti oggetto
dell‟accertamento tali da giustificare una proroga della
custodia cautelare lascia veramente più che basiti la difesa.
Perchè ritengo doveroso da parte del Pubblico Ministero eletta
una via non dare ricorso a un‟altra scelta, una scelta che
pesa evidentemente soltanto sugli imputati in ragione di una
difficoltà di accertamento che ben poteva essere prevista.
Quindi mi consenta in Tribunale non giustificare quella
rapidità con la quale il Pubblico Ministero ha inteso condurci
in quest‟aula costringendoci in custodia cautelare,
rinunciando evidentemente alla ordinarietà del processo. Però
questa è la situazione. Allora se la situazione è la necessità
di ricostruire i fatti oggetto di accertamento, i fatti
contestati con una pretesa complessità a cui tutti aderiamo,
perchè il dibattimento è complesso nella misura in cui
necessita l‟analisi di fattispecie che evidentemente non sono
ictu oculi connotati da una gravità indiziaria che era quella
che aveva giustificato la richiesta di immediato in ordine
alla quale gravità indiziaria gli imputati avevano già avuto
la possibilità di difendersi, come dice lo stesso Tribunale,
nell‟ambito del contraddittorio che è sancito dal 453, 1 bis
come condizione per accedere al rito immediato.
Allra se questo è lo sfondo sulla base del quale noi ci stiamo
collocando mi viene da chiedere se questa pretesa complessità
che evidentemente poteva essere ben prevista all‟inizio di
questa vicenda, ma questa è la parte polemica rispetto alla
quale ogni sanzione processuale evidentemente ormai è venuta
meno, ebbene oggi ci dobbiamo chiedere se coerentemente la
Procura abbia validamente sostenuto la complessità del
processo tale da giustificare una richiesta di proroga della
misura cautelare a danno degli imputati. Cioè non si può
pensare di scaricare sugli imputati una complessità del
dibattimento che era già facilmente prevedibile all‟epoca
quando si è fatta la scelta dell‟immediato cautelare.
Allora credo anche che a completamento di un tema che poi è
riassunto nella memoria che deposito valga la pena evidenziare
quanto siano circoscritte queste fattispecie di reato
aggravate dal 7, perchè viene anche da pensare a una
strumentalità di questa contestazione in ragione di una
strategia che il Pubblico Ministero ha condotto nell‟ambito di
questo dibattimento. È abbastanza singolare che queste
contestazioni, 25, 26 e 27, questi sono i capi relativi al
decreto di immediato, siano circoscritti non sono
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 34
soggettivamente ma anche nel tempo, perchè si collocano in un
arco temporale tra il marzo e il giugno del 2008, perchè si
riferiscono alla nota vicenda della intestazione fittizia di
beni aggravata dal favoreggiamento ad associazione mafiosa,
minaccia per impedire l‟esercizio del voto aggravato dal
metodo mafioso e scambio elettorale aggravato dal metodo
mafioso, cioè la vicenda che si circoscrive esattamente nella
nota contestazione che viene mossa al Senatore Di Girolamo. E
lascia perplessi il fatto che anche altri reati che pur si
riferiscono a questa contestazione ma che non sono aggravati
dal metodo mafioso sono stati lasciati completamente estranei
rispetto a questo giudizio perchè si è ritenuto di non
portarli in questa vicenda processuale ma per i quali si
procede separatamente. E noterà sicuramente il Tribunale nella
lettura del decreto di giudizio immediato che al foglio 22 del
decreto questi reati sono riportati senza neanche una
numerazione progressiva relativa al capo di imputazione che
avrebbe dovuto essere contestato.
Quindi non solo sono circoscritti i reati in merito al quale
c‟è la contestazione del 7, ma all‟interno di quei reati che
si riferiscono alla vicenda elettorale si circoscrivono a lro
volta soltanto quei tre capi di imputazione che si riferiscono
oggi soltanto a 3 imputati di questo processo e a sua volta il
Pubblico Ministero ritiene di lasciare da parte, cioè
procedere separatamente con un giudizio separato del quale
questa difesa non ha alcuna notizia, per fatti che sono pure
in concorso con la vicenda elettorale. Fatti per i quali la
misura cautelare non è stata mai richiesta e quindi
evidentemente non entrano a far parte della richiesta di
giudizio immediato e del relativo decreto.
Un‟ultima battuta, Presidente, perchè poi vista anche l‟ora
ritengo utile richiamarmi integralmente a quanto già
diffusamente sostenuto dai colleghi. Ma c‟è un sintomo che
segna la differenza tra la richiesta del rito immediato, tra
l‟istituto del rito immediato, per meglio immediato cautelare
ovviamente, e il 304, comma 2: cioè quanto siano tra loro
compatibili questi istituti. Non avanzo questioni di
legittimità costituzionale però visto che tutta la
giurisprudenza che questa difesa si è fatta carico di
analizzare mai si riferisce alla richiesta di immediato, mai
si riferisce al giudizio immediato. Ci deve essere una ragione
per la quale questo sintomo merita una ulteriore riflessione.
Allora io ho trovato soltanto uno spunto ulteriore di
riflessione, non so quanto valido ma lo offro alla vostra
attenzione. Come tra l‟altro viene detto dallo stesso Pubblico
Ministero quando svolge diffusamente la trattazione
all‟udienza del 12 gennaio 2011, dice che il diritto a veder
svolgere velocemente il processo nell‟ambito dell‟immediato
cautelare non ce l‟ha il latitante. Ed è condivisibile perchè
ovviamente il latitante non può entrare a far parte del
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 35
giudizio di immediato cautelare. Mi lascia riflettere la
ragione per la quale invece per il latitante sia possibile il
congelamento del 304, comma 2. Perchè per il latitante, e
questo è giurisprudenza pacifica, proprio al fine di non
escluderlo dal un congelamento in ragione di quel dibattimento
complesso che presente o non presente il soggetto, latitante o
non latitante, evidentemente è oggettivamente complesso in sè
perchè la giurisprudenza richiede questa oggettivizzazione,
ebbene c‟è un indirizzo chiaro che indica anche per il
latitante la possibilità di applicare il 304, comma 2 con il
congelamento dei termini. Mi lascia abbastanza incuriosita il
dato, semplicemente da un punto di vista sistematico, per il
quale vi sia questa evidente differenza nell‟applicazione dei
due istituti. Questo tanto per chiudere l‟intervento, per
suggerire a codesto Tribunale una valutazione ulteriore che
attiene da un lato al limitato, circoscritto episodio in seno
al quale si riferisce dell‟aggravante dell‟articolo 7 che
giustifica ovviamente tutto il nostro intervento, e dall‟altro
il fatto che già sistematicamente l‟istituto del 304, comma 2
di è ritenuto essere applicabile anche ai casi nei quali
invece l‟immediato cautelare non è applicabile.
Mi riporto per il resto alla memoria che deposito e ovviamente
le conclusioni sono la richiesta che venga rigettata la
richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ex
304, comma 2. Grazie.
AVV. TRANCHINO: per la difesa Cherubini. Ovviamente tutto è
già stato detto dai colleghi sul dissenso rispetto
all‟interpretazione che è stata data alla norma dalla Suprema
Corte, che la Procura ha mostrato di condividere avanzando
l‟istanza di cui stiamo discutendo. Volevo svolgere solo una
brevissima riflessione ed è questa: quand‟anche si volesse
aderire all‟interpretazione fornita dalla Suprema Corte
comunque non può non considerarsi che la valutazione della
causa di sospensione dei termini di custodia cautelare viene
valutata come obiettiva sempre in relazione al fatto che
obiettivamente il processo tratti di quei reati per i quali
viene disposta la causa e perchè si possa individuare un
intreccio tra le imputazioni tale per cui non è possibile
l‟individuazione di posizioni differenziate. Ora la
giurisprudenza ha sempre chiarito che questa valutazione sulla
complessità deve essere fatta avndo riguardo non al capo di
imputazione in sè in quanto il capo di imputazione costituisce
il presupposto di operatività dell‟istituto, quindi deve
essere fatto in concreto: quindi con riferimento al numero dei
reati contestati, alle modalità e quindi all‟intreccio
concreto della fattispecie oggetto dell‟analisi.
Quindi per quanto riguarda il caso che ci occupa ovviamente il
processo è effettivamente complesso avuto riguardo al numero
di testi da sentire, alla documentazione da esaminare. Però
questa valutazione dell‟intreccio non può essere fatta in
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 36
generale, deve essere fatta con riferimento al rapporto tra le
posizioni di coloro ai quali vengono contestati i reati
elencati nella norma e coloro ai quali tali reati non vengono
contestati. Quindi sotto questo profilo, come è già stato
ampiamente illustrato, al signor Cherubini come a moltissimi
altri imputati vengono contestati fatti che non hanno alcuna
attinenza con i fatti che hanno dato origine alla
contestazione dell‟aggravante di cui all‟articolo 7. Per cui
anche volendo aderire all‟orientamento espresso dalla Suprema
Corte comunque nel caso di specie non sussistono i presupposti
per l‟applicazione dell‟istituto perchè trattandosi di norma
comunque che va ad incidere sulla libertà personale
l‟interpretazione deve essere fatta in senso strettamente
rigoroso, restrittivo. Quindi anche la valutazione
dell‟intreccio, la comunanza, la inscindibilità delle
posizioni deve essere fatta con riguardo non in generale ma
tra le posizioni appunto di coloro ai quali viene contestato
il reato aggravato dall‟articolo 7 del decreto legislativo e
tutti gli altri. Quindi nel caso di specie non si ravvisano
questi presupposti e si chiede il rigetto dell‟istanza.
AVV. LEI: per la posizione dell‟ingegner Bruno Zito.
Presidente, sottopongo alla vostra attenzione una questione
parzialmente differente da quelle illustrate che prende le
mosse da una diversa posizione dell‟ingegner Zito che è
attinto dall‟istanza di sospensione e versa dal punto di vista
della contestazione in una condizione divergente in quanto gli
viene mosso un addebito di associazione per delinquere
finalizzata ai reati fiscali, o meglio al reato fiscale del
2004 realizzato appunto in seno alla dichiarazione Fastweb del
2004, periodo di imposta 2003. Tutte le altre posizioni per le
quali richiesta la sospensione, avrà modo di verificare il
Tribunale, attengono a fatti di riciclaggio quindi ad un
versante completamente diverso. Si tratta di una
considerazione preliminare che credo abbia una importante
significatività perchè è la stessa Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nel momento in cui assegna la motivazioni in
ordine alla efficacia estensiva della causa di sospensione di
cui discutiamo a tracciarne in maniera precisa i contenuti. La
Corte di Cassazione nella motivazione relativa alla richiamata
sentenza a Sezioni Unite del 2007 chiarisce che la operatività
oggettiva - leggo testualmente – dell‟istituto è basata su una
situazione unitaria che coinvolge secondo le norme sulla
connessione in genere incolpazioni correlate e accomunanti
siano o non siano contenute nella previsione del richiamato
articolo 407. Situazione unitaria che fa leva sulle norma in
materia di connessione. Rispetto alla posizione dell‟ingegner
Zito che, come si diceva, è una contestazione di reati fiscali
ancorchè in un‟ottica associativa non vi è alcun collegamento
in punto di connessione con le fattispecie appunto oggetto di
contestazione nell‟ottica dell‟aggravante mafiosa. È elemento
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 37
importante perchè qui sono si viene ad instaurare una
situazione necessariamente unitaria come sostiene la Corte di
Cassazione ma la situazione è eventualmente unitaria ovvero
occasionalmente unitaria, stante il fatto che mai è
ipotizzabile un collegamento nelle forme del collegamento
probatorio ex articolo 371, comma 2, lettera B. Cosa significa
questo? Che in realtà il Giudice ha facoltà di disporre la
riunione dei procedimenti collegati, non si tratta di un
obbligo giuridico. Se l‟esigenza sottesa all‟articolo 12 che
appunto riguarda l‟ipotesi di connessione è una esigenza
correlata al Giudice precostituito per legge la riunione è
meramente facoltativa e poggia su esigenze di natura meramente
processuale. Si tratta di un elemento importante perchè in
effetti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione ancorchè
sotto aspetti e profili diversi, la situazione processuale che
riguarda i singoli imputati rimane autonoma e giustifica
provvedimenti diversi e separati, stante il fatto che non è
unitaria la situazione ma è la trattazione ad essere unitaria
in un‟ottica appunto squisitamente processuale. Mi limito,
perchè è forse molto più chiaro, a leggere un provvedimento
della Corte di Cassazione appunto sui rilievi poc‟anzi
prospettati. Dice la Corte di Cassazione che la riunione
appunto che si giustifica sulla base di un collegamento
meramente probatorio non pregiudica le esigenze processuali
dei singoli imputati in ragione della propria autonomia, ciò
consentendo valutazione e provvedimenti completamenti autonomi
dalla originaria riunione. Ciò sta a significare in
definitiva, e qui concludo perchè non credo debba aggiungere
altro, che una mera occasionalità quale è quella di un
collegamento probatorio rispetto alle circostanze aggravanti
che consentono la sospensione non può fondare un effettivo
estensivo si quella causa appunto di congelamento dei termini,
stante il fatto che si tratta di una esigenza meramente
processuale che non può determinare la trasmigrazione
dell‟effetto sospensivo.
Per voler essere ancora più espliciti, in un procedimento
ordinario laddove il Giudice disponesse facoltativamente la
riunione tutti coloro che occasionalmente si trovano riuniti
in quel procedimento potrebbero maleficiare, mi si passi il
termine, della efficacia sospensiva della causa di
congelamento. Laddove il Giudice non ritenesse invece di dover
disporre al riunione per esigenze di natura diversa allora
quella causa estensiva non potrebbe operare. Ovviamente questo
non può essere rimesso ad una mera valutazione processuale,
qui si innesta un differenza sostanziale di trattamento che è
quella tra i reati connessi e i reati probatoriamente
collegati che oggi nei confronti dell‟ingegner Zito non può
giustificare per appunto l‟effetto sospensivo di natura
oggetitva perchè è fuori campo rispetto a quanto ritenuto
dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, anzi proprio perchè
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 38
nella motivazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
escludono che un collegamento probatorio possa determinare
tanto facendo riferimento a casi oggettivi di connessione.
Per questi motivi si chiede che le Signorie loro vogliano
rigettare l‟istanza di estensione appunto della causa di
congelamento nei confronti dell‟ingegner Zito che versa in
condizione processuale completamente diversa rispetto a quella
dei soggetti imputati nei confronti dei quali è stata chiesta
appunto la sospensione. Grazie.
AVV. PLACANICA: Avvocato Placanica per Gennaro Mokbel. A
questo punto del processo testimonia di un dato che ha un
carattere generale, che non riguarda solo questo processo,
cioè testimonia di come in questo tipo di processi e più che
mai in questo processo l‟impostazione della Procura della
Repubblica abbia condizionato l‟iter processuale e sia in
condizioni di condizionare addirittura il proseguimento dello
stato cautelare dei soggetti che sono a voi sottoposti.
Vedete, noi facciamo questa discussione esclusivamente con
riferimento a tre capi di imputazione, cioè il punto a cui ci
ancoriamo, perchè se no non ci sarebbe stata materia del
contendere, e giustamente gli altri Avvocati che difendono
persone completamente distanti da questi capi di imputazione
si disperano, ci disperiamo noi – e vi dirò da qui a un attimo
perchè – immaginate quanto si possa disperare per esempio Zito
o per esempio altri soggetti che non c‟entrano niente con
questi tre capi; che sono tre capi come dice giustamente
l‟Avvocato Giovene di cui ho avuto il consenso per questo
intervento e che condivide le responsabilità di questo
intervento, sono tre satelliti, sono tre cose che non
c‟entrano niente con il resto del processo, con la logica del
processo e quello che il processo meritoriamente dal punto di
vista di chi lo ha escudito mira a disinnescare. Sono tre capi
di imputazione che riguardano due questo Franck One e uno
l‟elezione di Di Girolamo. Ora io vi chiedere i questo e sono
veramente telegrafico: nel momento in cui decidete su questo
tenete presente che la prova regina sulla sussistenza di
questo articolo 7 voi l‟avete già avuta in aula, perchè è
stata la testimonianza – io la chiamo così - ma è ancora di
più di una testimonianza perchè il testimone è disinteressato,
Di Girolamo non era disinteressato a questa vicenda,
traspariva da ogni frase che diceva, ogni cosa doveva essergli
estorta in un certo modo, quindi avete avuto un teste d‟accusa
a 360 gradi il quale vi ha dato il quadro completo di questo
articolo 7. E vi chiedo, e non ve lo posso chiedere ovviamente
in questo momento di ritenere l‟insussistenza dell‟articolo 7,
ma io vi chiedo di ragionare su questo punto: voi state per
prorogare una custodia cautelare nei confronti di soggetti –
scusate lo scolastico – presuntivamente innocenti sulla scorta
di una fatto storico, uso il virgolettato, inventato in
qualche modo, nel senso proprio una intuizione ma
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 39
completamente scollegata dai fatti dell‟organo accusatorio,
che come tale su cui avete modo di ragionare perchè avete
avuto la prova regina di questo articolo 7. Quando decidete di
prorogare la custodia cautelare proporzionatevi anche alla
sostanza. Io lo so che gli Avvocati non dovrebbero mai
riguardare l‟aspetto sostanziale della giustizia del fatto, e
io rimasi male una volta che un magistrato mi regalò un libro
e dice: perchè, vede, la giustizia è al di là del diritto. Non
esiste la giustizia al di là del diritto, è fin troppo ovvio.
Il processo e la giustizia è un fatto così violento,
intrinsecamente violento e di cui noi non ci rendiamo conto
perchè noi siamo come dei medici che non vedono il sangue, non
vedono i parenti piangere. Questo è stato un caso eccezionale
di un processo con ritmi serrati in cui avete visto una
sofferenza di una persona progressivamente nello stato
cautelare. Ma noi non siamo nelle case quando si va alle 05:00
di mattina, non vediamo i bambini piangere, non sentiamo le
mani addosso. Perchè per fare giustizia si mettono le mani
addosso, è un fatto violento, al di là dell‟ipocrisia. Nel
prorogare questa violenza che è un male necessario, me ne
rendo conto, rispetto al contratto sociale, valutate anche
l‟aspetto sostanziale non puramente formalistico che è la base
su cui si fonda questa ulteriore richiesta di questo articolo
7, e avete la possibilità di riscontrarlo al di là delle
interpretazioni mie, rileggetevi la testimonianza di Di
Girolamo e ditemi se sulla scorta di quel materiale probatorio
sia idoneo e opportuno prorogare la custodia cautelare per
questi soggetti. Grazie.
AVV. FEDERICO: la difesa di …(incomprensibile)… si associa e
si riporta alla memoria che abbiamo già depositato in
cancelleria la settimana scorsa.
IMP. MAROTTA: mi scuso di rubarle del tempo però sono
costretto a fare una piccola cronistoria della mia posizione.
Io ho avuto il primo interrogatorio dal Gip Dottor Morgigni a
fine febbraio 2010. Sono stato accusato di truffa e di essere
intermediario tra Focarelli e gli inglesi. Il mio Avvocato ha
portato i documenti che provavano che dal 2002 al 2007 io ero
detenuto in Inghilterra. Il Gip ha provato una certa
meraviglia perchè non ne era probabilmente al corrente, questo
DICHIARAZIONI SPONTANEE
MAROTTA LUIGI
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 40
si evince dall‟interrogatorio. Ha insistito dopo di questo,
dopo che io ho detto: “quando si è commesso questo eventuale
reato?”. “Dal 2003 al 2007”. Io ero in galera dal 2002, dal 6
dicembre 2002 fino al 26 novembre del 2006. Io pensavo “si
renderà conto che non posso aver partecipato a questa cosa”.
Invece il Gip ha continuato a insistere che io ero il tramite
con gli inglesi, che io avevo partecipato attivamente in
questa operazione. Io ho sbagliato perchè ho detto: “Ma mi
scusi, mi state prendendo in giro?”. Perchè è stata
sicuramente una frase infelice, però probabilmente nello
stress di essere stato arrestato per una cosa dalla quale
cadevo dalle nuvole ho avuto una frase infelice. Mi ha
cacciato, e le chiedo chiedo cortesemente se lei può farmi il
regalo, la cortesia di poter rileggere questo interrogatorio
che è abbastanza surreale. Io gli ho detto: “Guardi, io
lavoravo da quando sono uscito di galera con un regolare
contratto di consulenza con la Acumen che erano delle persone
di specchiata onestà in Inghilterra, non avevano precedenti
penali di nessun genere, quindi… io li conoscevo dal ‟96,
avevamo avuto dei rapporti molto intensi e mi aveva offerto
questa possibilità e ho lavorato per loro”. Mi ha detto che io
non potevo lavorare perchè non ero iscritto alla Camera di
Commercio italiana. Io sono caduto dalle nuvole. Dico: “Scusi,
che senso ha? Io vivevo in Inghilterra dal ‟94, pagavo le
tasse in Inghilterra, ho anche votato alle elezioni
amministrative. Che senso ha? Cioè io ritorno in Italia e mi
iscrivo alla Camera di Commercio quando io pago le tasse in
Inghilterra e sono regolarmente residente in Inghilterra?”.
Niente, sono stato cacciato e mandato via. Questo è durato sì
e no 10 minuti. Vi chiedo di leggere questa trascrizione
perchè veramente è molto pregnante di tutta la mia situazione.
Poi dopo, a parte il fatto che ho chiesto di poter provare
questa cosa qui, dico: “Scusi, basta vedere in Inghilterra,
chiedere i documenti in Inghilterra, vedere che io ho fato un
progetto in Argentina per un hotel, c‟è stata la televisione
argentina che ha intervistato O‟Connor e Neave quando sono
andati in Argentina. Ci sono varie operazioni che possono
fare, certamente non le posso fare io dalla galera. Quindi non
possono premunirmi e disporre di tutti i documenti”. Non è
successo niente.
Dopo di questo interrogatorio diciamo un pò kafkiano io devo
aspettare il 10 maggio quando io sono stato interrogato dal
Procuratore, il dottor Capaldo. Arrivo lì e dico. “finalmente
potrò spiegarmi visto che non è stato possibile farlo”. Gli
dico: “Dottor Capaldo, come posso aver fatto questa truffa?”.
“No, no, lei con la truffa non c‟entra niente, non era il
tramite con gli inglesi”. “Scusi, allora perchè io sto in
galera, me lo può spiegare? Qualcuno mi può spiegare perchè
sono stato privato della mia libertà con un interrogatorio di
pochi minuti e basta?”. Niente. Dico: “Scusi, io se sapevo
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 41
della truffa come potevo averci partecipato?”. Dice: “Ma lei
sapeva che questa era una truffa?”. “Se io leggo gli atti sì,
certo. Non ho pagato l‟Iva per cui è una truffa. Ma se leggo
gli atti, non perchè io ci ho partecipato”. Gli chiedo perchè
non mi manda a casa. Mi risponde: “Non siamo al mercato, ne
parleremo con il suo Avvocato”. Questo è il secondo e ultimo
interrogatorio, è finito così, senza darmi nessuna
possibilità. Probabilmente, diciamo così, che quando uno si
trova in galera ha una reattività minore che se si trova da
uomo libero con i suoi documenti, con le sue cose per poter
provare, potendo telefonare, avere le carte che provino che il
mio era un lavoro completamente legittimo. Certo, nella
posizione in custodia è leggermente differente. Ho presentato
una memoria e questa memoria io l‟ho presentata il 10 maggio.
Praticamente io ricapitolo dicendo che ero stato arrestato in
Francia il 06/12/2002 per cui non avrei potuto partecipare.
Come potevo essere il tramite tra il Focarelli e gli inglesi
quando nel 2007 i rapporti tra Focarelli e gli inglesi sono
diventati praticamente inesistenti, dopo che gli inglesi si
erano rifiutati di partecipare ad un incontro con gli Avvocati
del Focarelli? Io penso e dico: “guardate che probabilmente
sono altri i soggetti che hanno partecipato, hanno fatto
questo quando io ero meramente… non certo tenuto al corrente
dal signor O‟Connor e signor Neave se hanno partecipato a
questa truffa.
Rimando a dire che io avevo rapporti con il Focarelli per un
debito pregresso che risale ai tempi di Promodata. Poi le
parlerò di Promodata, quando capii molto dopo che questo era
il cardine del teorema per cui io stavo dentro. Mi dicono che
io ho partecipato, che i soldi erano illeciti che mi dava
Focarelli. Sono soldi legittimi che gli avevo dato nel ‟95. E
chiedevo la restituzione di questi soldi perchè per la prima
volta in vita mia mi trovavo senza soldi. D‟altra parte con
quello che era… piccolo inciso: i 4 anni che io fatto in
Inghilterra sono stati oggetto di una richiesta di revisione
accettata in Inghilterra, per cui è ancora da decidere se sia
colpevole o meno di questo reato.
Poi mi dice: “lei ha partecipato a un pranzo con il
Focarelli”. Io dico: “il famoso pranzo con il Focarelli ed
altre persone a Londra è stato solo un pranzo”, perchè come
corollario a questo pranzo c‟è l‟episodio Harrods come è stato
enunciato, che a Harrods erano stati messi nei cassetti di
sicurezza dei soldi dei quali ero totalmente all‟oscuro.
Facciamo presente che basterebbe vedere la prenotazione fatta
da Harrods a questo pranzo, è stato aggiunto un posto dopo
perchè io ho saputo da O‟Connor e Neave che c‟era Focarelli a
Londra. Per cui mi sono precipitato e ho detto: “Ma come, ci
conosciamo da 20 anni, mi devi dei soldi, non ti fai manco
vivo?”. Diciamo che non molto …(incomprensibile)…. Sono andato
a questo pranzo, non ho parlato con nessuno escluso O‟Connor,
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 42
Neave e Gurevich con i quali io sono andato perchè si sono…
dice: “Non ti preoccupare, ora stai zitto, al pranzo abbiamo
altre cose da discutere”. C‟è stata una sorveglianza,
potrebbero chiedere: “Marotta ha parlato con qualcuno?”. No.
“Qualcuno è stato presentato, introdotto a qualcuno?”. No.
Chieda ai miei coimputati che ho conosciuto solo nella gabbia.
Avete conosciuto Marotta? No! Nessuno mi ha conosciuto. Io non
conosco nessuno escluso Focarelli, Neave e O‟Connor che fino a
prova contraria sono delle persone di specchiata onestà. Poi
se saranno condannati in questo peocesso si inizia in
Inghilterra per loro al mese di luglio, per cui si deciderà se
loro siano colpevoli o meno. Ma in ogni caso a quell‟epoca
erano delle persone di specchiata onestà. Quindi io lavoravo
tra le persone tra le più ricche del Regno Unito. Sono stati
fatti industriali dell‟anno, premiati per le loro attività,
quindi non è che lavoravo per, diciamo, Totò Riina. Erano
delle persone normalissime. O‟Connor, Neave e Gurevich si sono
proposti di fare da pacieri tra me e Focarelli, tanto è vero
che si vede dalle intercettazioni, dopo di che siamo andati
all‟Hilton, abbiamo avuto una riunione e allora Focarelli ha
detto: “dagli intanto 100.000 a O‟Connor”. Poi spiegherò
perchè O‟Connor mi ha dato 100.000 e poi dopo se li è tenuti
sul progetto che mi doveva pagare. Perchè lui dice che
Focarelli non glieli ha ridati, Focarelli dice che lui glieli
ha ridati. Io non lo so, certamente sono il vaso di coccio tra
due vasi di ferro.
Nella memoria difensiva che io le allego, che ho già comunque
presentato, io ho avuto una intercettazione telefonica, una
conversazione di un‟ora e mezza con il Focarelli in cui gli
chiedevo di spiegarmi come funzionava questo meccanismo di
questo affare o supposta truffa, se di truffa si è trattata.
Io ho detto anche che avrei potuto replicare l‟affare in
Argentina, in Romania, in Ucraina, e gli avrei detto che gli
potevo vendere dei terreni sulla Luna, qualsiasi cosa, basta
che potevo portare a casa dei soldi. Siccome non è certo che
sono la persona che può spaventare, non sono dedito alla
violenza, se non voleva darmeli dovevo cercare e ho cercato di
farmi amico il più possibile per cercare di recuperare il mio,
perchè ne avevo veramente bisogno. È facile chiedere al
Acumen, perchè c‟è un progetto che è così, che se esco io lo
posso produrre e lo produrrò quando potrò uscire. È un
progetto di un albergo, sono stati intervistati dalla TV
argentina. Poi dopo ho fatto un‟altra introduzione al
Gurevich, ma non al Gurevich, a Nadelli, il capo della AUB
Bank (trascrizione fonetica), la Asia Universal Bank, perchè
aprisse una banca in Argentina tramite dei miei amici
argentini. E tutto questo è verificabile. Ci sono prove,
riunioni, la televisione che ha partecipato, ci sono i fatti
pubblici. Certo da qui io non posso procurare… solo parole,
posso dirle quello che è successo. Io ritengo che O‟Connor,
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 43
Neave e Gurevich possono confermare sicuramente che io non
c‟entro niente. Io ho avuto rapporti finanziari solo con il
Focarelli per la restituzione di questo debito. Debito, si
tratta di titoli si Stato che io ho ereditato da mia madre e
che ho dato a Focarelli nel ‟95 con i quali lui ha iniziato
Promodata. Lei ha le carte che gli sono state date, che io per
la faccenda Promodata sono stato assolto in Inghilterra. E non
esiste assoluzione tecnica. I giurati escono e dicono “not
guilty”, non colpevole. È finita. E quello è quello che è
successo a me. Però questo è ancora… ci verrò dopo, fa parte
del teorema.
Non esiste alcuna prova del mio… oramai sono state fatte 35
udienze, avete avuto fior fiore di gente che è venuta qui a
spiegare questo traffico telefonico, chi l‟ha fatto, chi
eventualmente c‟ha partecipato. Io non lo so. Io sicuramente
non ho partecipato in nulla in ciò, in niente. Le allego
questa memoria difensiva che io ho presentato il 10 maggio.
Ho chiesto, più di chiedere al dottor Capaldo di interrogarmi
per ben 2 volte, a maggio e a giugno, volevo commentare questa
memoria difensiva con la quale io chiedevo di essere
prosciolto, perchè dicevo: “come posso aver fatto un truffa?
Allora incolpate anche il governatore della prigione di
Belfast perchè mi ha fatto uscire forse di straforo per poter
partecipare. Certo che dalla prigione partecipare lo trovo un
pò difficile, pò dura. Ditemi in che cosa sono colpevole”. Ho
chiesto due volte di essere interrogato. Ci sono le due
ricevute del carcere di Rebibbia, a modello 13, ho chiesto:
“interrogatemi”. Neanche questo. Niente. Chiedo al dottor
Morgigni, perchè era il mio interlocutore, potevo parlare colo
con lui, chiedo di essere liberato, di essere mandato a casa.
Mi dice: “anche in considerazione della dichiarazione a carico
del prevenuto reso dai coimputati”. Oggi sappiamo che nessun
coimputato mi ha chiamato correo. Però questo resta e pesa. È
la prima dichiarazione. La seconda volta gli chiedo di essere
liberato, al dottor Morgigni, perchè io produco la
dichiarazione spontanea fatta dal Focarelli nell‟ambito del
processo Promodata che dice: “io ho iniziato queste cose con i
500.000.000 di lire che mi ha dato Marotta”. Dice che sono
crediti, tra parentesi, imprecisati, illegittimi. Illegittimi?
Focarelli era incensurato fino a prova contraria. Per
Promodata lui è stato prosciolto ma, andiamo piano, è stato
prosciolto per prescrizione, potremmo dire: “beh, però poteva
essere un escamotage”. Ma la Commissione Tributaria, la Corte
di Cassazione e Sezioni Riunite hanno ridato a Promodata tutti
i soldi quindi non c‟è un illecito. Niente. Si dice che sono
completamente assurde. Io glielo lascio. Mi faccia la cortesia
di dedicarmi 2 minuti visto che fino ad ora nessuno mi ha
dedicato un secondo in questo processo, di vedere come è stata
rifiutata la mia libertà provvisoria. Andiamo avanti.
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Io sono stato poi dopo, e questa è una chicca, rinviato a
giudizio per associazione a delinquere. La truffa è finita.
Non se ne parla più. Giustamente il dottor Capaldo dice: “so
che lei non ha partecipato alla truffa, so che lei non era il
tramite tra il Focarelli e gli inglesi”. Benissimo. “Io
aspetto di essere liberato. Se l‟accusa è caduta che ci sto a
fare in galera?”. No. Sono stato rinviato a giudizio per
associazione a delinquere transazionale pluriaggravata per
aver aiutato con ignoti a reinvestire i soldi. Però nessuno me
l‟ha contestato. Mi si rinvia a giudizio immediato senza che
nessuno dice: “ma lei ha fatto questo. Come lo ha fatto”.
Niente. Signor Presidente, nulla. Mi scusi, forse posso
risultarle leggermente aggressivo, non è questa la mia
volontà. Sono semplicemente angosciato.
A fine settembre però finalmente ho capito il teorema del
…(incomprensibile)…. L‟associazione a delinquere iniziata con
Promodata si è ricostruita dopo la mia uscita di prigione del
2006. Questo è il teorema dell‟accusa, questo è il teorema per
cui sono 17 mesi che sto dentro. Io sono stato assolto in
Inghilterra, ne bis in idem, lei me lo insegna, perchè io ho
soltanto laurea in ingegneria e in economia, non ho una laurea
in legge. Però ho imparato da sempre che uno non può essere
processato due volte per la stessa cosa. E l‟Inghilterra fion
a prova contraria fa parte dell‟Europa, cioè non è il Burkina
Faso.
Morgigni, sempre lui, Gup per Promodata, non mi rinvia a
giudizio perchè io ero accusato per Promodata, ma mi dà
prescritto, senza rinviarmi a giudizio. Ha ricevuto, perchè
nel giorno che io sono andato, che era maggio o giugno, non mi
ricordo quando, io ho presentato le carte che io ero stato
assolto in Inghilterra. Mi aspettavo che mi dicesse: “la
prosciogliamo perchè non può essere processato due volte, è
stato già trovato innocente”. Io le produrrò le carte ora
nelle quali, se lei vede, si parla di Asia Computer e United
Computer. Questi sono i miei capi d‟accusa per Promodata, capi
d‟accusa per cui l‟Inghilterra… lei ha già avuto la mia
assoluzione se non sbaglio e comunque gliela ripropongo se lei
mi permette. E sono stato prosciolto. Naturalmente avrei
dovuto fare ricorso ma non avevo i soldi per farlo. Mi trovo
in una situazione indigente. Capita nella vita, è colpa mia,
sicuramente non è colpa di nessuno, non certo di questa
situazione. Mi trovo senza soldi. Diciamo che se avessi avuto
i soldi che Focarelli mi doveva forse starei un pò meglio. Ho
dovuto accettare la prescrizione, anche perchè all‟epoca io
non sapevo che questo sarebbe stato il teorema. Probabilmente
avrei reagito in una maniera differente. Francamente dicevo:
“sono stato assolto in Inghilterra”. D‟altra parte questo è
successo alla fine, perchè io non sapevo, l‟ho saputo dopo,
che al Tribunale del riesame il Pubblico Ministero parla per
ultimo. Quando ha detto questo io volevo parlare ma non era
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possibile. Giustamente questa è la procedura, io non la
conosco. Per cui vorrei che qualcuno mi spiegasse questo
teorema, visto che non è stato fatto in 17 mesi.
Ora precisiamo una cosa: Focarelli mi restituisce una parte
dei soldi, perchè io dovevo pagare i miei Avvocati in
Inghilterra, quando io ero in galera. Quindi allora mi dà
quasi 63-65.000 euro. Lui mi dà un acconto per una mia
futuribile partecipazione in un… che poi è riciclaggio, per
fortuna non me l‟hanno dato il riciclaggio, non è che chiedo
al Pubblico Ministero di darmelo, però diciamo associazione a
delinquere per reinvestire i soldi. Quindi lui sa, prevede che
io 2 anni dopo avrei fatto questa associazione a delinquere
con lui per cui mi anticipa 65.000 euro. E questo fa parte,
perchè in tutto stiamo a parlare di 100.000 che mi sono stati
rigurgitati dagli inglesi, perchè nelle intercettazioni lui mi
dice: “ma io ti ho già dato 200.000” e io gli dico: “sì”.
Ammetto. Cioè non ho niente da nascondere. Diciamo che è così.
Ora il Tribunale del Riesame è abbastanza pregnante perchè si
parla di crediti imprecisati, si parla sempre di reato per la
commissione di delitti di natura fiscale. Quindi praticamente
la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Perchè mentre
il dottor Capaldo mi dice: “lei con la truffa non c‟entra”, mi
rinvia a giudizio per associazione a delinquere, il Tribunale
del Riesame me lo rifiuta perchè io ho fatto reati di natura
fiscale quindi ho partecipato alla truffa. Questo è abbastanza
sui generis. Non documentate naturalmente nessuna illecita
attività tra i due, e si finisce con un‟altra chicca in cui si
dice che io ho fatto questa truffa e poi a carico del
prevenuto si …(incomprensibile)… altresì un procedimento
pendente per truffa e associazione a delinquere. Purtroppo
questo… il resto sono tutte supposizioni, per cui si dice che
il modus operandi dell‟organizzazione criminale, la società
Cartiere, (trascrizione fonetica), cose che non mi riguardano.
Non mi riguardano perchè lo ha ammesso il Pubblico Ministero
che non mi riguardano, però se ne continua a parlare. Poi si
dice che io faccio… invece no. Qui si parla di Promodata nella
quale sono stato prosciolto 4 mesi prima. Io gliela lascio. Mi
faccia la cortesia, se ha due minuti, di poterla leggere anche
questa. Probabilmente si può meglio inquadrare una posizione
allucinante come la mia.
Poi parliamo di intercettazioni. Io domanda nel marzo del 2007
come si è strutturato l‟affare con una lunga telefonata. Ero
in ufficio a Londra. Loro lo dicono: è l‟aggravante, stava in
un ufficio a Londra, per cui se stava in ufficio a londra
partecipava alla truffa. Ma se il signor O‟Connor e il signor
Neave avessero, se l‟hanno fatta la truffa, io ho i miei
dubbi, ma se l‟hanno fatta la truffa non me l‟hanno certo
detto. Se noi io, scusi, facvo tre metri: “Paul, Andy, mi
spiegato come è stato fatto st‟affare?”. Perchè avevo bisogno
di telefonare dall‟ufficio loro? Lo dicono l‟accusa. Io ho
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partecipato, perchè stavo in ufficio quindi partecipavo, e per
cui a un dato momento io faccio una lunghissima telefonata
mentre avrei potuto andarmene.
Poi ricordiamo una cosa. Il signor O‟Connor e il signor Neave
non hanno avuto nessun coinvolgimento penale per Promodata o
altri tipi di illeciti penali. Hanno avuto soltanto una
indagine fiscale, gli sono stati sequestrati una montagna di
soldi, gli sono stati restituiti, sono andati a Strasburgo,
come il Pubblico Ministero ha confermato, e sono stati assolti
a Strasburgo. Cioè è pregnante questo. Fino a questo momento
sono sempre di specchiata onestà. Le persone per cui lavoro
sono delle persone integerrime. Poi se hanno fatto questa
truffa pagheranno, non pagheranno, è un problema che non mi
riguarda. Tanto il processo c‟è tra poco e per cui si saprà.
Però per il precedente gli hanno restituito 23 milioni di
sterline. La Corte di Strasburgo ha ordinato di restituirgli i
soldi. E io sto a lavorare per delle persone di questa
portata, però se sto lì sono colpevole. Non c‟è dubbio, sono
colpevole. Ora andiamo avanti.
Hanno avuto questa indagine fiscale, gli hanno restituito
tutto i soldi e noi andiamo al pranzo a Londra. Questo è
l‟unico mio contatto con il gruppo. Un pranzo. Maledetto
quando c‟ho partecipato. Perchè il signor O‟Connor e il signor
Neave mi dicono: “c‟è Focarelli a Londra”. È chiaro che mi
precipito. Che potevo fare? Io sono andato lì per incontrare
Focarelli, non ho parlato con nessuno. Basta vedere queste
intercettazioni. Nessuno ha fatto la prenotazione, hanno
aggiunto uno strapuntino lì. Siccome ci sono le foto anche se
hanno fatto vedere una foto mia, ero lì e non ho potuto
neanche vedere se era bella o brutta, ma se c‟era una
sorveglianza ambientale avranno visto che io non parlavo con
nessuno, non ho mangiato, sono stato così. Non vedevo l‟ora
che finisse, Paul e Andy a dirmi: “stai fermo, stai calmo!
Dobbiamo parlare di cose importante, stai calmo”. E io stavo
calmo. Dico: ”Arriverà e finisce „sto maledetto pranzo e posso
parlare con Focarelli”. Ho chiesto di fare indagini, ho
chiesto di acquisire le registrazioni della TV argentina. Io
che potevo fare da me? Il progetto l‟ho fatto ed era di
150.000, mi hanno dato 50.000 e sono dovuti andare delle
persone in Argentina e hanno fatto tutta la parte dei disegni,
perchè io sono un cane a disegnare. Il progetto l‟ho
organizzato io però i disegni sono stati fatti in Argentina.
Per cui praticamente mi sono stati rigurgitati. Quindi in
tutto io ho preso 100.000.
Poi parliamo dei soldi avuti da Focarelli. Ammetto di aver
ricevuto 200.000. Come lo ho detto 65.000 prima di uscire di
prigione. Ci sono stati questi 100.000 in cui ad un dato
momento io non potevo fare niente. da marzo in poi non si
parlavano più. Focarelli e gli inglesi non si parlavano più.
Che potevo fare io? Che cosa potevo fare? Io potevo soltanto
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cercare, dice: “Marotta però non chiedeva i soldi”. No, m‟ha
detto: “Se vuoi io ti posso aiutare però non posso fare altro
perchè non abbiamo… quando vieni in Italia faremo i conti di
Promodata”. Perchè non ci sono soltanto i 250.000
approssimativamente 500 milioni, c‟è anche l‟ultima fattura
fatta da United Computer che è la mia, totalmente mia, e
integerrima visto che l‟Inghilterra me l‟ha ridata come era e
mi ha ridato i pochi soldi che c‟erano dentro. Io non so a chi
credere. Certo è che non possono metterli insieme perchè uno
non viene più a Londra e gli altri di certo non vengono in
Italia. Io ho agito nell‟unico modo che potevo per cercare i
soldi da Focarelli. Gli proponevo affari sperando che mette
qualche lira. Siccome sa che io sono una persona che non si è
mai impossessata di soldi di altri per cui…. Sì, ho un passato
carico, questa è l‟unica cosa che son qui, Signor Presidente.
Se io non avessi avuto un passato certamente nessuno si
sarebbe neanche sognato. Però il passato io l‟ho anche pagato,
io l‟ho pagato, ero in affidamento sociale, vuol dire che un
Giudice ha deciso che ero recuperabile. E ritengo di essere
recuperabile. Ho chiuso una parentesi, sono ben più di 10 anni
che non commetto nessun tipo di reato. Per cui ad un dato
momento pensavo di potermi rifare una vita. Mi è stato negato.
Che cosa potevo fare? Li chiedevo con veemenza? No. Non è il
mio stile. “Dammi qualcosa, dammi qualcosa”. Piccola chicca: è
stato detto, siccome 18.000 li ha avuti mia figlia io l‟ho
fatto perchè è una forma di sviare, lo dicevo per telefono:
“Dalli a Mariaelsa”. Purtroppo ho tre famiglie. Nessuno è
perfetto. Che sanno quello che è successo. Il disastro delle
mie famiglie non è certo oggetto di questa cosa.
Ora andiamo avanti. Se io fossi stato attivamente partecipe in
questo pranzo, con la logorrea che hanno avuto questi signori,
parlano al telefono, ci sono intercettazioni per tonnellate, e
nessuno che parli di me, gli altri coimputati. Dice: “Allora
al pranzo c‟era anche Marotta?”. Mi telefona anche Focarelli e
mi dice se io ho un Avvocato. Dico: “Perchè?”. “A un mio amico
gli hanno sequestrato qualcosa da Harrods”. E io ho detto:
“vai dall‟Avvocato Monti Rafael, è il mio studio di Londra, se
vuoi ti posso fare una presentazione”. Vivo a Londra da 15
anni e conoscevo varie persone. Poi dopo non si è fatto
niente, probabilmente perchè se no si sarebbe venuto a sapere
che c‟erano vari milioni dentro e chiaramente avrei detto:
“Porca miseria, mi devi dei soldi!”. Non so se Focarelli
c‟entri o non c‟entri in questa cosa, non è mio compito
decidere se c‟entra. Io commento solo una telefonata avuta
nella quale… altra cosa in cui io sono estremamente colpevole,
mi chiedeva delle carte telefoniche e io gliele ho mandate.
Che dovevo fare? Io cercavo di tenere in piedi un rapporto con
le unghie e con i denti prendendomi un litro di camomilla
prima di chiamarlo al telefono. Non potevo far altro. Se
questi soldi fossero stati parte dell‟affare io gli avrei
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chiesto i soldi con veemenza. “Dammi quanto mi devi o se no
avrei telefonato ai vari altri partecipanti”. Io non parlo con
nessuno, non ho colloqui con nessuno. Ho colloqui solo col
Focarelli che gli chiedo dei soldi. Niente. Il Capitano dell
Guardia di Finanza ha parlato per 4 o 5 udienze, ha parlato
del circolo dei soldi. Ci fosse stata una volta che mi ha
nominato. “Cinque lire sono passate tramite Marotta”. La
chicca più bella è il Capitano dei ROS. Se io ho partecipato
in questa cosa che con veemenza le dico io non c‟entro. Nulla.
Mi scusi se forse il mio tono è così, cerchi di capirmi. 17
mesi e non posso andare ai domiciliari perchè non c‟ho… ho
vari amici, conosco tanta gente. Tutti mi dicono “T‟accetto a
casa mia, a cuore aperto, tanto so che sei un lavoratore,
inizi a lavorare e ti fai i soldi. Però se mi devono venire i
Carabinieri a bussare alle 03:00, c'ho i bambini, c‟ho mia
moglie, i vicini di casa”. Non si può fare.
Il Capitano dei Ros dice che io appaio per la prima volta a
Londra nel 2007. Bella forza. E non c‟è traccia di soldi
passati tramite me. Signor Presidente, l‟ha detto
testualmente, non c‟è traccia di soldi passati tramite me. Ma
allora di che cosa io sono accusato? Non c‟è un conto a mio
nome, non c‟è un viaggio fatto insieme ai coimputati escluso
quando ho visto quel famoso pranzo a Londra. Se io fossi stato
parte perchè dopo nessuno dei coimputati mi chiama, mi dice?
Eppure sono una persona abbastanza sociale, anche ingombrante
forse. Per ottenere di farmi nominare da qualcuno il Pubblico
Ministero deve chiedere a non mi ricordo come si chiama,
assomigliava Forrest Gump, Toseruni (trascrizione fonetica) e
dice che mi ha visto a Londra. Lui dice: “forse in ufficio ad
Acumen o al bar a prendere un caffè”. Primo è falso, perchè
una faccia come questa me la sarei ricordata. Ma comunque,
anche se fosse vero, diamo per scontato che è vero, mi dice
che non mi può neanche riconoscere. Quindi non ho parlato con
lui, non ho avuto… mi ha visto al bar a prendere un caffè. Io
se lei si ricrda avevo chiesto lo stralcio della mia
posizione. Chiaramente è evidente, anche per poter essere
liberato, ma principalmente perchè almeno si potesse discutere
della mia posizione subito. Sono 17 mesi che non riesco… è la
prima volta che grazie alla sua cortesia io riesco a parlare.
Se no nessuno ha mai voluto degnarsi di sentirmi. Io non vedo
i due inglesi spercarsi le mani patrocinando un traffico
fittizio. Tutto può essere, io non lo so. Io ho lavorato 2
anni per loro. Perchè tenga presente che io nel 2009 sono
stato arrestato per delle cose vecchie per cui poi sono andato
in affidamento sociale. Ho un passato, non lo nego, però l‟ho
anche pagato. Per cui io ho fatto in libertà dal 2006,
dicembre, quindi diciamo 2007-2008. Io in due anni ho lavorato
a questo progetto di questo albergo per cui avevo fatto tutto
lo studio di fattibilità per fare la banca in Argentina, ho
lavorato a questi due unici progetti per conto di queste due
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persone inglesi. Non ho partecipato a nient‟altro, è
deducibile che se loro si fossero aperti con me probabilmente
avrebbero dovuti dirmi: “tu mi ha presentato nel ‟96
Focarelli, ci sono 5 lire per te”. Per fortuna, perchè allora
probabilmente pensando che era regolare avrei di buon cuore
accettato. E per fortuna che non è successo così.
I soldi del ‟95 è fscile verificare che erano titoli dello
Stato, provenivano da mia madre, erano stati acquistati da mio
padre, e sicuramente negli ultimi 7 secoli non c‟è stato
nessuno, sono stato l‟unica pecora nera e per fortuna non c‟è
più mio padre perchè se no….
Io chiedo una cosa: perchè si dice che io sono stato chiamato
in casa di coimputati per rifiutarmi la libertà provvisoria
quando non è vero? Nessuno dei coimputati parla di soldi con
me, mi coinvolge anche solo marginalmente. Io non lo so, che
cosa devo fare per provare… Non certo vale il principio della
innocenza fino a prova contraria, ma anche il principio della
colpevolezza fino a prova contraria, le prove contraree ce n‟è
una tonnella per me. Signor Presidente, non c‟è nessuno che
parla di me. Io ho partecipato a un pranzo. Certo se me lo
dite per il mio passato allora vido che sicuramente ho fatto
cose di cui non vado fiero. Fino all‟età di 35 anni non ho
avuto neanche una multa per divieto di sosta. Ho perso tutto
in Iran e invece di rivolgermi alla mia famiglia per uno
stupido, idiota sentimento di orgoglio ho fatto dal „80 al ‟83
tante di quelle schiocchezze che la metà ne basta. Nel ‟94, io
nel momento che potrò uscire chiederò la revisione del
processo, sarebbe l‟ultimo reato fatto. Io ho lavorato sempre,
ho lavorato in Persia, ho dei brevetti a mio nome.
Naturalmente ho fatto in inglese si dice headless chicken, un
pollo senza testa che continua a girare attorno. Quello che ho
fatto dal ‟80 al ‟83 se mi avessero ibernato sarebbe meglio.
Io le chiedo semplicemente di poter riconsiderare la mia
richiesta. Il mio Avvocato lo sta facendo dicendo così,
dandomi fiducia, perchè quel poco che fanno lo fanno dandomi
solo fiducia, ha detto che forse riusciva a trovare una casa e
forse avrebbe presentato per i domiciliari. Io ho bisogno di
lavorare per mantenermi. Qui tutti chi prende i domiciliari è
come se avesse vinto la lotteria. Io non ho vinto alla
lotteria. Non ho altro da dirle.
IL TRIBUNALE, SENTITE LE PARTI, RINVIA ALL’UDIENZA DEL
11/07/2011, AULA OCCORSIO.
R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 50
Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. SERVIZI COOP.,
è composto da n° 50 PAGINE per un totale di caratteri (spazi
inclusi): n. 149.388
L'ausiliario tecnico: Emma Recchia
Il redattore: Lorenzo Dominici
Firma del redattore
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