8 aprile 2014 Convegno di studio Il Jobs Act di Matteo Renzi:
Dagli interventi urgenti alla legge delega per le riforme
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ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013
RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 Attivit svolte da famiglie e
convivenze + 3,00% Commercio e riparazioni - 18,80% Industria -
14,60% Turismo, trasporti e terziario avanzato - 14,00%
MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013
RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 Stranieri comunitari - 15,80%
Italiani - 12,70% Stranieri extracomunitari - 2,30% MONITORAGGIO
SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013
RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 Lavoratori con pi di 34 anni6 su 10
Lavoratori con meno di 24 anni1 su 10 MONITORAGGIO SULLA LEGGE
92/2012 (LEGGE FORNERO)
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TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE IN CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012
73mila trasformazioni su oltre 1,7 milioni di attivazioni- 22,00%
MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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E LAPPRENDISTATO? II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE
2012 Giovani fino a 19 anni - 40,00% Giovani tra 25 e 29 anni -
9,70% Oltre 29 anni+ 3,00% MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE
FORNERO)
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E LAPPRENDISTATO? TRA APRILE E GIUGNO 2013 SOLO 1/3 DEI
CONTRATTI DI APPRENDISTATO SONO STATI CONFERMATI AL TERMINE DEL
PERIODO FORMATIVO -14,00% SU BASE TENDENZIALE MONITORAGGIO SULLA
LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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LE ATTIVAZIONI DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SONO POCO MENO
DEL 70% DI TUTTE LE ATTIVAZIONI MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012
(LEGGE FORNERO)
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JOBS ACT: Le novit del Decreto Legge n. 34/2014 Relatore: Dr.
Mattia DAcunto
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Acausalit Contratto a tempo determinato dal 21 marzo 2014 non
pi limitato al primo contratto a termine; pu essere stipulato per
iscritto per un massimo di trentasei mesi, comprensivi di eventuali
proroghe; ammette fino ad un massimo di otto proroghe;
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Percentuale Percentuale Contratto a tempo determinato Il numero
complessivo dei rapporti, non pu superare il 20% dellorganico
complessivo. Le imprese dimensionate fino a cinque unit possono
sempre stipulare un contratto a tempo determinato.
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Contratto a tempo determinato Percentuale La disposizione per
la base di calcolo fa riferimento allorganico complessivo (pertanto
dellazienda nel suo complesso e non delle singole unit produttive)
si ritiene, quindi, che si riferisca al personale dipendente in
forza al momento dellassunzione. sono esclusi Applicando i criteri,
gi presenti nella circolare INPS n. 22/2007 sono esclusi dal
computo numerico: apprendisti a) gli apprendisti, tra costoro
rientrano anche i lavoratori in mobilit assunti con rapporto di
apprendistato; assunti con contratto di inserimento b) gli assunti
con contratto di inserimento eventualmente ancora in forza, non
essendo possibile instaurare altri contratti a partire dal 1
gennaio 2013; assunti con contratto di inserimento c) gli assunti
con contratto di inserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
lavoratori somministrati d) i lavoratori somministrati inviati
dalle Agenzie di Lavoro; socialmente utili o di pubblica utilit e)
i lavoratori assunti dopo essere stati addetti in lavori
socialmente utili o di pubblica utilit.
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a tempo parziale I lavoratori a tempo parziale vanno computati
pro quota intermittenti I lavoratori intermittenti vanno calcolati
nellorganico dellimpresa in proporzione allorario di lavoro
effettivamente prestato nellarco di ciascun semestre
dirigentilavoratori a domicilio Ovviamente, nel computo complessivo
rientrano anche i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Si fanno
salvi eventuali limiti posti dalla contrattazione nazionale che
possono essere maggiori o minori rispetto alla percentuale del 20%.
nella fase di avvio stagionalit ragioni sostitutiveover
55spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi. Sono, quindi,
fatti salvi dai limiti numerici i contratti a termine per le
aziende di nuova costituzione nella fase di avvio, secondo le
previsioni dei CCNL, i contratti legati alla stagionalit ed alle
ragioni sostitutive, quelli per gli over 55 e per gli spettacoli
teatrali, cinematografici e televisivi. Contratto a tempo
determinato Percentuale
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Contribuzione aggiuntiva dell1,40% La legge n. 92/2012 afferma
che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti
a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La cancellazione
delle ragioni giustificatrici del contratto (tra le quali era
compresa quella sostitutiva) non dovrebbero, pur nella acausalit
generale, portare alla cancellazione della agevolazione, atteso che
sempre possibile rinvenire, se esistente, la motivazione
sostitutiva. Apposizione del termine Il nuovo comma 2 ricorda che
lapposizione del termine deve risultare direttamente od
indirettamente da atto scritto (per es. lassunzione per una attivit
che sin dallinizio era predeterminata). Contratto a tempo
determinato
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Proroghe Pu esser prorogato soltanto quando la durata iniziale
inferiore ai trentasei mesi; Soppresso il riferimento alle
condizioni oggettive; otto volte; le proroghe sono ammesse, per un
massimo di otto volte; somministrazionemassimo 6 proroghe; per la
somministrazione sono ammesse massimo 6 proroghe; sono condizionate
allo svolgimento della stessa attivit lavorativa per la quale stato
stipulato liniziale contratto. stacco dieci e venti giorni Per lo
stacco tra un contratto e laltro, in caso di rinnovo la
disposizione resta quella originaria dei dieci e venti giorni (se
il precedente contratto aveva avuto una durata fino a sei mesi o
superiore).
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Per il resto il contratto a tempo determinato rimasto
invariato: Contratto a tempo determinato i divieti, la scadenza del
termine e lo sforamento dello stesso, la possibilit di modificare,
con la pattuizione collettiva, lo stacco tra un contratto e laltro,
la sommatoria dei 36 mesi tra rapporto a termine e somministrazione
presso lo stesso datore di lavoro, la possibilit di un ulteriore
contratto in deroga assistita sottoscritto presso la Direzione
territoriale del Lavoro, i contratti stagionali, i diritti di
precedenza, importanti anche ai fini della fruizione degli
incentivi, la non discriminazione, la formazione, la computabilit
ai fini delle prerogative sindacali, i diritti di informazione, il
contratto a termine per i lavoratori in mobilit, escluso dal campo
di applicazione del D.L.vo n. 3 368/2001, le assunzioni fino a tre
giorni nel turismo e nei pubblici esercizi, il contratto a termine
dei dirigenti, le aziende dellimport-export dei prodotti
ortofrutticoli, la parziale applicazione al personale tecnico e
artistico delle fondazioni musicali, lapparato sanzionatorio
relativo agli obblighi sulla non discriminazione.
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Il comma 2 dellart. 1 del D.L. n. 34, cancella i primi due
periodi dellart. 20, comma 4, del D.L.vo n. 276/2003 che
disciplinavano, anche per il contratto di somministrazione tempo
determinato, il rinvio alle ragioni giustificatrici di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili anche
alla ordinaria attivit dellutilizzatore ed alla previsione del
contratto acausale come primo contratto di somministrazione.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Contratto a tempo determinato
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de materializzazione verifica della regolarit contributiva in
via telematica Lart. 4 del D.L. n. 34 parla della de
materializzazione del DURC, con semplificazione degli adempimenti a
carico delle imprese, cosa che dovrebbe portare, a regime, ad una
verifica della regolarit contributiva relativa ad INPS, INAIL e
Cassa Edile (per le imprese del settore), in via telematica,
attraverso lapertura e la correlazione tra le varie banche dati. Il
tutto , al momento, rimandato, ad un decreto concertato tra Lavoro
ed Economia che vede coinvolti, nel procedimento, INPS ed INAIL, da
emanare entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore
del Decreto Legge. Tale provvedimento dovr indicare i requisiti di
regolarit, i contenuti e le modalit della verifica. 120 giorni La
validit del DURC resta fissata in 120 giorni. DURC Documento unico
di regolarit contributiva - DURC
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Due sono le modifiche apportate dallart. 3. cittadini italiani,
comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia La prima
riguarda lart. 4, comma 1, del DPR n. 442/2000 ( il regolamento
sulle procedure per il collocamento ordinario): la parola persone
riferita ai soggetti da inserire nellelenco anagrafico dei
lavoratori in cerca di occupazione, viene sostituita dalla
indicazione specifica che fa riferimento a cittadini italiani,
comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. la
disponibilit allo svolgimento di unattivit lavorativa pu essere
resa presso i centri per limpiego di tutto il territorio nazionale
La seconda concerne lart. 2, comma 1, del D.L.vo n. 181/2000: la
disponibilit allo svolgimento di unattivit lavorativa per i
disoccupati pu essere resa presso i centri per limpiego di tutto il
territorio nazionale e non pi soltanto in quello in cui hanno il
domicilio. ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI
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DISEGNO DI LEGGE Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge delega al
Governo in materia: di riforma degli ammortizzatori sociali, di
riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di
lavoro, di riordino delle forme contrattuali, di miglioramento
della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
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DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di ammortizzatori sociali
rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni
salariali escludendo i casi di cessazione aziendale; semplificare
le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi
automatici di concessione; prevedere che laccesso alla cassa
integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre
possibilit di riduzione dellorario di lavoro; rivedere i limiti di
durata, da legare ai singoli lavoratori; prevedere una maggiore
compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro
rimodulazione tra i diversi settori in funzione delleffettivo
utilizzo; rimodulare lASpI omogeneizzando tra loro la disciplina
ordinaria e quella breve; incrementare la durata massima dellASpI
per i lavoratori con carriere contributive pi significative;
estendere lapplicazione dellASpI ai lavoratori con contratti di
co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di
sperimentazione a risorse definite; introdurre massimali in
relazione alla contribuzione figurativa; valutare la possibilit
che, dopo lASpI, possa essere riconosciuta unulteriore prestazione
in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per laccesso a
prestazioni di carattere assistenziale.
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DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive razionalizzare gli incentivi allassunzione gi
esistenti: razionalizzare gli incentivi per lautoimpiego e
lautoimprenditorialit; istituire, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, unAgenzia nazionale per limpiego per la
gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro,
partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Allagenzia
sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per
limpiego, politiche attive e ASpI; razionalizzare gli enti e le
strutture, anche allinterno del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori
sociali, politiche attive e servizi per limpiego allo scopo di
evitare sovrapposizioni e garantire linvarianza di spesa;
rafforzare e valorizzare lintegrazione pubblico/privato per
migliorare lincontro tra domanda e offerta di lavoro; mantenere in
capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per
la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono
essere garantite su tutto il territorio nazionale; mantenere in
capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di
programmazione delle politiche attive del lavoro; favorire il
coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro; valorizzare il
sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni erogate.
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DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di semplificazione delle
procedure e degli adempimenti razionalizzare e semplificare le
procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la
gestione del rapporto di lavoro, con lobiettivo di dimezzare il
numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed
amministrativo; eliminare e semplificare, anche mediante norme di
carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti
contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i
medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle
stesse amministrazioni lobbligo di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti; promuovere le comunicazioni in via
telematica e labolizione della tenuta di documenti cartacei;
rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di
tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale
della violazione e favoriscano limmediata eliminazione degli
effetti della condotta illecita (a parit di costo); individuare
modalit organizzative e gestionali che consentano di svolgere,
anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere
burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la
gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; revisione degli
adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino
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DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di riordino delle forme
contrattuali individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti ai fini di poterne valutare leffettiva coerenza con il
contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale,
anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle
medesime tipologie contrattuali; procedere alla redazione di un
testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei
rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla punto
precedente, che possa anche prevedere lintroduzione, eventualmente
in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali
espressamente volte a favorire linserimento nel mondo del lavoro,
con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti; procedere alla
redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie
contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto
indicato alla punto precedente, che possa anche prevedere
lintroduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori
tipologie contrattuali espressamente volte a favorire linserimento
nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori
coinvolti; introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il
compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro
subordinato, previa consultazione delle parti sociali; introdurre,
eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo,
applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa
consultazione delle parti sociali; procedere allabrogazione di
tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme
contrattuali, incompatibili con il testo organico, al fine di
assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni
normative e difficolt interpretative ed applicative.
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DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di conciliazione dei tempi
di lavoro con le esigenze genitoriali introdurre a carattere
universale lindennit di maternit, quindi anche per le lavoratrici
che versano contributi alla gestione separata; garantire, alle
lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione
assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da
parte del datore di lavoro; abolire la detrazione per il coniuge a
carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli
minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di
reddito familiare; incentivare accordi collettivi volti a favorire
la flessibilit dellorario lavorativo e limpiego di premi di
produttivit, per favorire la conciliazione dellattivit lavorativa
con lesercizio delle responsabilit genitoriali e dellassistenza
alle persone non autosufficienti; favorire lintegrazione
dellofferta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende
nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche
mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono
attivi.
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JOBS ACT: Le ultime novit sullapprendistato Relatore: Dr.
Antimo Rinaldi
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APPRENDISTATO DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167
Testo unico dell'apprendistato le modifiche apportate dal Decreto
Legge 20 marzo 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per favorire il
rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese
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APPRENDISTATO Art. 2 Disciplina generale 1.La disciplina del
contratto di apprendistato rimessa ad appositi accordi
interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale nel
rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del
patto di prova e del relativo piano formativo individuale da
definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto; a) forma scritta del
contratto e del patto di prova;
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APPRENDISTATO Art. 2 - Disciplina generale i) possibilit di
forme e modalit per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo,
al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 3-bis.
Lassunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti
cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o
per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la
predetta percentuale, consentita lassunzione di un ulteriore
apprendista rispetto a quelli gi confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui
al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto,
sin dalla data di costituzione del rapporto. 3-ter. Le disposizioni
di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di
lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a dieci unita.
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APPRENDISTATO Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale 2-ter. Fatta salva l'autonomia della
contrattazione collettiva, in considerazione della componente
formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, al lavoratore riconosciuta una retribuzione
che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonch
delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore
complessivo.
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APPRENDISTATO Art. 4 Apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere 3. La formazione di tipo professionalizzante
e di mestiere, svolta sotto la responsabilit dellazienda,
integrata, pu essere integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna
o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze
di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle
Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'et, del titolo
di studio e delle competenze dell'apprendista.
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APPRENDISTATO eliminato lobbligo integrare la formazione stato
quindi eliminato lobbligo per il datore di lavoro di integrare la
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con lofferta
formativa pubblica per la cosiddetta formazione di
base/trasversale. Non per chiaro se tale formazione debba essere
comunque impartita dal datore di lavoro o possa essere del tutto
omessa. Scompare lobbligo della forma scritta per il piano
formativo individuale (ha senso un apprendista che non ha un
documento sottoscritto che attesti il percorso formativo da
effettuare o effettuato?) Eliminato lobbligo, introdotto dalla
Legge Fornero, di condizionare lassunzione di nuovi apprendisti
alla conferma in servizio di una percentuale di quelli assunti in
precedenza. leliminazione della clausola di stabilizzazione legale
non fa venir meno le clausole contrattuali Tuttavia leliminazione
della clausola di stabilizzazione legale non fa venir meno le
clausole contrattuali, dove, in quasi tutti i contratti collettivi
nazionali, rimane lobbligo di conferma degli apprendisti per
procedere a nuove assunzioni.
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APPRENDISTATO Ma facendo cadere lobbligatoriet, per il datore
di lavoro, di assicurare allapprendista di secondo livello una
formazione trasversale, ovvero di garantirgli la frequenza di corsi
regionali, ha senso parlare ancora di apprendistato? Senza un piano
formativo il percorso di apprendimento meramente ipotetico. Sembra
la solita scorciatoia allitaliana: non funziona la formazione e
allora la eliminiamo. Solo che la formazione non dovrebbe essere
uninutile scocciatura burocratica, ma lo strumento concreto per la
reale qualificazione del giovane.
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APPRENDISTATO Se non c formazione, gli sgravi fiscali concessi
alle aziende per assumere gli apprendisti diventano aiuti di Stato
illegittimi? Le aziende non rischiano, prima o poi, di doverli
restituire? LItalia gi stata condannata, con sentenza della Corte
di Giustizia europea del 17 novembre 2011, a pagare una multa di 80
milioni per non aver recuperato presso i datori di lavoro gli aiuti
per lassunzione dei lavoratori mediante i contratti di formazione,
dal momento che senza un programma di formazione gli incentivi
fiscali sono stati considerati aiuti di Stato.
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APPRENDISTATO Se leliminazione della clausola di
stabilizzazione legale introdotta dalla Lgge Fornero (30%) non fa
venir meno le clausole contrattuali, allora non parliamo di
semplificazione considerato che quasi tutti i CCNL prevedono una
percentuale di conferma superiore al 30%. Commercio 80% Pubblici
Esercizi 70% Trasporti 60%