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N.7 18 febbraio
2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl
CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
:
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
ADEMPIMENTO E CHECK LIST
Dichiarazione annuale IVA le novità dell'anno d'imposta 2015
La dichiarazione annuale IVA può essere presentata:
- in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico)
- in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016
Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede di compilazione della comunicazione dati IVA.
di Antonio Gigliotti
DA SAPERE
Modello IVA base: chi lo può utilizzare?
Con il modello IVA base, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una versione semplificata del modello di dichiarazione IVA annuale, riservata a quanti, nel corso del 2015, hanno determinato l’imposta secondo le “regole generali” previste dalla disciplina IVA.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco - Bonus famiglia: modalità di erogazione
Lavoro – Omessi versamenti di contributi previdenziali
Impresa – Contributi in conto capitale
Scadenze dal 18 febbraio al 3 marzo 2016
n. 7
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ADEMPIMENTI
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
LE NOVITA' DELL'ANNO D'IMPOSTA 2015
di Antonio Gigliotti
La dichiarazione annuale IVA può essere presentata:
in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico)
in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016
SE LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E' TRASMESSA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2016, ESSA
SOSTITUISCE LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA.
Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede
di compilazione della comunicazione dati IVA.
La Legge di stabilità per l'anno 2015, L. 190/2014 ha introdotto alcune novità relative all'ambito
IVA che verranno analizzate brevemente in tale sede e che sono state recepite nella modulistica
da utilizzare relativamente all'anno d'imposta 2015.
Il Dlgs 158/2015 ha modificato i minimi edittali delle sanzioni amministrative in caso di omesso o
insufficiente versamento. Ciò ha portato ad una modifica in termini di ravvedimento operoso.
Infatti dal 1 gennaio 2016 è possibile sanare anche gli omessi o carenti versamenti IVA, anche non onorati
nell'anno d'imposta 2015, con l'applicazione delle seguenti sanzioni ed interessi:
Misura della riduzione della sanzione Limiti temporali
LE VIOLAZIONI COMMESSE E SANATAE ENTRO I PTIMI 90 GIORNI DALA SCADENZA ULTIMA
SCONTANO UN MINIMO EDITTALE DI RIFERIMENTO PARI AL 15% IN LUOGO DEL 30%
ORIGINARIO COME DA MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS 158/2015.
1% giornaliero
Entro 14 giorni dalla data della violazione
1/10 del minimo
(minimo = 15%)
Pari al 1,5%
Entro 30 giorni dalla data della sua
commissione
n. 7
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1/9 del minimo
(minimo = 15%)
Pari al 1,67%
Entro il 90° giorno successivo al termine per
la presentazione della dichiarazione, ovvero,
quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro 90 giorni dall’omissione
LE VIOLAZIONI COMMESSE E SANATE OLTRE I 90 GIORNI
SEGUONO LE VECCHIE REGOLE, RIMASTE IMMUTATE
1/7 del minimo
(minimo = 30%)
Pari al 4,28%
Entro il termine presentazione della
dichiarazione relativa anno successivo
a quello nel corso del quale è stata commessa
la violazione ovvero, se non è
prevista dichiarazione periodica, entro 2
anni dall’omissione o dall’errore
1/6 del minimo
(minimo = 30%)
Pari al 5%
Oltre il termine per la presentazione
dichiarazione relativa all’anno successivo
a quello nel corso del quale è stata commessa
la violazione ovvero, se non è
prevista dichiarazione periodica, oltre 2
anni dall’omissione o dall’errore
1/5 del minimo
(minimo = 30%)
Pari al 6%
Se la regolarizzazione avviene dopo la
constatazione della violazione nel PVC
DA SEGNALARE ANCHE LA MODIFICA DELLA MISURA DEGLI INTERESSI DOVUTI AI FINI DELLA
REGOLARIZZAIONE AMEZZO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. INFATTI A FAR DATA DALL'1
GENNAIO 2016, LA MISURA DEGLI INTERESSI PASSA DALLO 0,2% ALLO 0,1%.
n. 7
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Le novità dell'anno d'imposta 2015 –Dichiarazione 2016
Nella tabella che segue vengono evidenziate le novità intervenute sul modello a seguito delle nuove
disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2015.
RIGO/QUADRO DELLA
DICHIARAZIONE IVA
NOVITÀ
VE35
Nel rigo VE35 sono stati inseriti i campi 8 e 9, relativi rispettivamente
alle nuove ipotesi di cui all’art. 17, comma 6,
lett. a-ter) (operazioni del comparto edile e settori connessi)
lett. d-bis), d-ter) e d-quater) (operazioni del settore
energetico);
VE38
Il nuovo rigo riguarda le operazioni effettuate nei confronti di Enti
pubblici con l’applicazione dello “split payment” di cui all’art. 17-ter
del D.P.R. 633/72.
VF15
Il rigo ha solo subito la seguente ridenominazione “acquisti da soggetti
che si sono avvalsi di regimi agevolativi”, ciò al fine di contemplare sia
il regime agevolativo per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in
mobilità (L. 98/2001) sia il nuovo regime forfetario introdotto dalla
L. 190/2014.
VF15
Al rigo VF35, come ridenominato poco sopra, è stato aggiunto il campo
2, nel quale è necessario indicare gli acquisti effettuati da soggetti
forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2015.
VJ17 e VJ18
I righi sono stati introdotti per indicare l’IVA dovuta in relazione
all’applicazione del reverse charge ai sensi delle nuove ipotesi della
fattispecie di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), d-bis), d-ter, e d-
quater) del D.P.R. 633/72.
lett. a-ter) (operazioni del comparto edile e settori connessi)
lett. d-bis), d-ter) e d-quater) (operazioni del settore
energetico)
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VJ19 Il rigo è dedicato agli Enti pubblici, titolari di partita IVA, i quali
devono indicare gli acquisti con applicazione dello “split payment”.
VI
Il quadro in questione è di nuovissima introduzione. Esso è dedicato ai
fornitori degli esportatori che dovranno i quali dovranno in esso
inserire i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute in base a quanto
disposto dall’art. 20 del D.Lgs. n.175/2014.
Si ricorda, infatti che tali disposizione normativa ha invertito l'onere
della comunicazione telematica dei dati relativi alle lettere d'intento
ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72 dal ricevente (fornitore),
all'emittente (esportatore abituale). Nuovo compito del fornitore, che
qunid non ha più l'obbligo della comunicazione telematica, è quello di
indicare i dati relativi alla lettera d'intenti nel quadro VI.
VX4 In tale rigo deve essere indicata l’IVA relativa al meccanismo dello
“split payment”.
VO15 Il rigo è predisposto al fine di comunicare la revoca dell’applicazione
del regime dell’”Iva per cassa”;
VO33
In ambito di opzioni, è stato predisposto tale rigo riservato ai soggetti
che, pur avendo i requisiti, nel 2015 non hanno applicato il regime
forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015;
VO34
Il rigo è riservato ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato l’attività ed
hanno applicato il regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2,
D.L. n. 98/2011.
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CHECK LIST
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Ditta / professionista
Sede legale/residenza 2014
Sede legale/residenza 2015
Data variazione
Codici attività 2012
(Ateco 2007)
N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità
serve anche riscontro con attività effettivamente
esercitata (C.M.57/E/09).
Regime contabile 2014
Regime contabile 2015
Periodicità liquidazioni 2015 mensile
trimestrale
trimestrale
speciale
annuale (NUOVI minimi,
EX MINIMI e nuove iniziative)
Periodicità liquidazioni 2015 mensile
trimestrale
trimestrale
speciale
Verifica limite volume d’affari effettuata
Risultato
quadro RX
(ammessa
presentazione
Iva autonoma
sia per Iva
saldo a credito
che a debito)
versamento
16/03 oppure (solo) se pres. con Unico
anche 16/06 16/07
in unica soluzione
rateizzato (n° rate …………)
riporto in compensazione credito per …………………
con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo
art.10 D.L. n.78/09, con modifiche D.L. 16/2012 (compensazione orizzontate libera fino
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ad €5.000; sopra, fino ad €15.000, compensazione orizzontale possibile solo dal 16 del
mese successivo alla presentazione; sopra solo compensazione Iva da Iva)
non superiore ad €15.000
visto/firma organo controllo, ma la compensazione orizzontale sopra €5.000 può
avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione
superiore ad €15.000 con apposizione
visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte
eccedente €15.000
PRESENTAZIONE DICH. IVA A CREDITO
di usare eccedenza 5.000 in compensazione dal 16/03
febbraio e possibilità di compensare oltre i 5.000 solo dal 16 del mese successivo la
presentazione (oltre ai 15.000 a condizione che ci sia il visto/firma)
richiesta di rimborso per ………….…… tramite presentazione
IN CASO DI RICHIESTA RIMBORSO
verifica requisiti ………………………………..
Società di comodo nel 2013 2014 e 2015 e
operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi
minimi nei tre anni
da espropriare) – SI VEDA RIGO VA15
Verifica compilazione quadro VO
necessaria
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il cliente tiene: unica contabilità Iva
contabilità separate per le seguenti attività:
unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)
i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):
NOVITA’ Nuovo regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti e professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge
n. 190 del 2014
contribuenti che a partire dal 2015 intendono
avvalersi del nuovo regime forfetario (ex articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.
190)
Per compilazione
rigo VA14
NOTA BENE L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui
all’articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF56
riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’articolo 19-bis2.
Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche
Nel corso del 2014 (oppure nel 2015, prima della presentazione della dichiarazione) sono
avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti,
ecc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti
notarili, variazioni uffici amm.ne finanziaria, ecc.):
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Acquisizione documentazione
A seconda del livello di automazione dell’azienda e del tipo di report che il sistema gestionale
fornisce, acquisire:
tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2015
e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;
Per compilazione
quadro VE
tabulato operazioni passive registrate nel corso del
2015 e/o registri acquisti;
Per compilazione
quadro VF
dettaglio operazioni passive con applicazione del reverse
charge (acquisti intracomunitari, acquisti da non
residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro
industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali,
ecc.), se dai tabulali o registri di cui sopra non sono già
evidenziate, con separato codice, tali casistiche;
Per compilazione
quadro VJ
e alcuni righi di dettaglio
del quadro VF
dettaglio importazioni registrate nel 2015, distinte per
aliquota se non sono già evidenziate, in modo
separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;
Per compilazione
quadro VF24 c.3 e 4
dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già
evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di
cui sopra;
Per compilazione
quadro VF24 c.5 o 6
dettaglio operazioni effettuate nei confronti di
condomìni (senza ritenuta), se non sono già
Per compilazione
Rigo VA13
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evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri
di cui sopra;
dettaglio operazioni attive non soggette ad
adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime
monofase di cui all’art.74 (es.: tabacchi, schede
telefoniche, eccetera), nel caso di soggetto con pro-
rata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o
registri di cui sopra;
Per compilazione
VF34 (casella 6)
idem per altri eventuali regimi speciali. Per compilazione:
quadro VF sez. 3-A e 3-B
(per regime speciale
agricolo)
Acquisire inoltre:
copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali
operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di
cui sopra;
Per determinazione volume
d’affari (quadro VE)
copia liquidazioni periodiche effettuate, se non
riportate nei registri Iva;
Per compilazione
quadro VH
copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi
eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);
Per compilazione
quadro VL
copia modelli F24 immatricolazioni (per rivenditori di
veicoli oggetto di acquisto intracomunitario)
Per compilazione
quadro VH sez. II e VL
copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del
credito Iva anno precedente;
Per compilazione
quadro VL
n. 7
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copia modello F24 per eventuale adeguamento ai
parametri per l’anno 2014 (codice tributo 6493) ed
importo maggiori corrispettivi;
Per compilazione
VA11
copia modello F24 per eventuale adeguamento agli
studi di settore per l’anno 2014 (cod. tributo 6494) ed
importo maggiori corrispettivi (da fornire dopo
l’eventuale avvenuto versamento);
Non va più in dichiarazione
Iva, ma andrà indicato in
Unico
copia dichiarazione annuale (modello Unico) dello
scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso);
Per esatto riporto crediti,
verifica presenza pro-rata
anni precedenti, …
copia mastri contabili del conto erario conto Iva e
Erario c/crediti in compensazione, se attivato.
Per verifica quadratura
contabile con risultato
dichiarazione annuale.
Richiedere al cliente:
suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel
2014 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non
ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri
acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non
forniscono in modo adeguato tali informazioni
Per compilazione
VF
al fine della compilazione del quadro VT, è necessario
chiedere la suddivisione di tutte le operazioni attive
imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra
operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti
con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di
consumatori finali (privati).
Per compilazione quadro VT
N.B. Per le operazioni nei
confronti di consumatori
privati è obbligatoria anche
la suddivisione per regione.
n. 7
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Si rilevano le seguenti problematiche/violazioni:
errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell’azienda nelle seguenti
situazioni:
errata applicazione istituto del plafond (il plafond è stato “scaricato” considerando gli
utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate);
omessi/ritardati versamenti:
altre violazioni:
Dichiarazione con credito in compensazione superiore ad € 15.000
Necessita apposizione:
del visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all’elenco DRE che assume
il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal
contribuente (C.M. 57/E/09 par.6) e che predispone la dichiarazione annuale Iva e la
trasmette telematicamente;
del visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF), che assume il
diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal
contribuente (C.M. 57/E/09, par. 6), con la precisazione che l’assistenza fiscale dei CAF e
esclusa per le imprese soggette all’Ires: tenute alla nomina del collegio sindacale; alle
quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;
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firma dal parte dell’organo preposto al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del
c.c. (società di capitali, nei casi previsti).
Nei casi di cui sopra, il professionista o RAF o l’organo di controllo dovranno effettuare i controlli
formali previsti dalla C.M. n. 57/E/09, redigere un’apposita check list e conservare copia della
documentazione controllata.
Note
Incaricato dello studio/professionista Responsabile/incaricato dell’azienda
n. 7
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DA SAPERE
MODELLO IVA BASE: CHI LO PUÒ UTILIZZARE?
Di Federico Gavioli - tratto da “IPSOA – Il Quotidiano”
Con il modello IVA base, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una
versione semplificata del modello di dichiarazione IVA annuale, riservata a quanti, nel
corso del 2015, hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla
disciplina IVA.
Il modello non può essere invece utilizzato dai soggetti non residenti che hanno istituito
nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto
della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta, dalle SGR che gestiscono fondi
immobiliari chiusi, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a
presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura
concorsuale, dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA
di gruppo.
Con provvedimento n. 7772 del 15 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli
di dichiarazione IVA 2016 concernenti l’anno 2015, con le relative istruzioni, da presentare
nell’anno 2016 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Anche quest’anno è stata resa disponibile la versione semplificata del modello di dichiarazione
annuale: il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2016, concernente l’anno d’imposta
2015, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 e può essere
utilizzato, in alternativa a tale modello, dai contribuenti:
tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016;
che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.
Il modello IVA BASE/2016 può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche sia soggetti
diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le
regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli
specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti dall’art.
34, D.P.R. n. 633/1972 per gli agricoltori, o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio;
n. 7
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hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è
stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del
decreto IVA;
non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari,
cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera);
non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta
avvalendosi dell’istituto del plafond (art. 2, comma 2, legge n. 28 del 1997);
non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali
soggettive.
Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito:
dal frontespizio, che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene
presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve
essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2016)
da un modulo, composto dai quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VT e VX.
Le modalità ed i termini per la presentazione del modello IVA BASE/2016 sono le stesse
previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 (sia in via
autonoma che in forma unificata).
Modalità di versamento
I contribuenti possono versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione ovvero rateizzare.
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine
previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono
essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed, in ogni caso, l’ultima
rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo
0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata
dell’0,66% e cosi via.
Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla
scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione
unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di
mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17,
D.P.R. n. 435/2001.
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Riassumendo, se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:
versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Se il soggetto, invece, presenta la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata,
può:
versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
versare in unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello
0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni
rata successiva alla prima;
rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO,
maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata
successiva alla prima.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA
FISCO Canone RAI: niente controlli anni precedenti
Il corretto pagamento del canone RAI a partire dal 2016 non costituisce un’autodenuncia
o un’ammissione del debito, che l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare per pretendere
la riscossione degli anni arretrati.
Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento di
annualità precedenti al 2016, tale presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può
quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti,
fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore
anteriormente alla Legge di stabilità per il 2016.
Camera dei Deputati, interrogazione 11 febbraio 2016, n. 5-07743
Note di variazione IVA da procedure concorsuali
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che - con riferimento alle procedure concorsuali che
avranno avvio dal 1° gennaio 2017 - il cedente/prestatore avrà diritto di emettere le note
di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario/committente viene assoggettato
ad una procedura concorsuale, senza dover attendere la conclusione della stessa.
Presupposto per l’emissione della nota di variazione non sarà l’esito dell’insinuazione allo
stato passivo del debitore, bensì l’avvio della procedura concorsuale.
Con riferimento, invece, agli istituti dell’amministrazione straordinaria, degli accordi di
ristrutturazione e dei piani attestati di risanamento, accomunati dal fatto che tendono
al risanamento, Assonime rileva che le conseguenze di tali procedure per il recupero dei
crediti potrebbero essere varie:
a) la remissione in tutto o in parte di alcuni crediti;
b) la loro dilazione o la rinegoziazione del tasso di interesse;
c) la conversione dei crediti in azioni o quote di partecipazione nell’impresa del debitore.
Assonime, circ. 10 febbraio 2016, n. 5
Bonus famiglia: modalità di erogazione
La Legge di Stabilità 2015 ha istituito un bonus rivolto ai nuclei familiari con almeno
quattro figli minori in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore
ISEE non superiore a 8.500 euro annui. L’agevolazione è fissata per un importo pari a
500 euro per nucleo familiare erogato dall’INPS.
n. 7
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Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 18
Ai fini del riconoscimento del beneficio, non è prevista ulteriore domanda
dell’interessato rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell’assegno per i
tre figli minori. L’agevolazione, in particolare, sarà riconosciuta direttamente dall’INPS al
momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante verifica della
presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU.
D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (G.U. 12 febbraio 2016, n. 35)
LAVORO Riordino degli ammortizzatori sociali
Chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti
normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.
Per quanto riguarda l’abrogazione ed i termini di efficacia dei contratti di solidarietà
difensivi di tipo “B”:
1) i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno
applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
2) i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di
accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva.
Min. Lavoro, circ. 12 febbraio 2016, n. 8
Min. Lavoro, nota 11 febbraio 2016, n. 40/3223
Convenzione INPS e CAF: proroga ISEE
Approvata la proroga della convenzione tra INPS ed i CAF per l’attività relativa alla
certificazione ISEE, sino alla compiuta definizione di una convenzione quadro e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2016. Attraverso il “Portale delle convenzioni”, sarà
possibile procedere alla stampa personalizzata dell’atto, soggetto all’imposta di bollo di
euro 16,00 (sedici/00).
INPS, messaggio 11 febbraio 2016, n. 630
Liberi professionisti: oneri di ricongiunzione
Gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2016, possono
essere versati ratealmente senza applicazione di interessi, visto il valore negativo del
tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati accertato dall'ISTAT.
INPS, circ. 11 febbraio 2016, n. 29
n. 7
18 febbraio 2016
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Omessi versamenti di contributi previdenziali: soglie di punibilità
Non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali se l'omissione
non supera la soglia di 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita
soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 10.000 euro
ad un massimo di 50.000 euro. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le
novità introdotte dal D.Lgs. n. 8/2016 entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
Fondazione Studi consulenti lavoro, circ. 10 febbraio 2016, n. 5
CIGS: termini di decadenza e conguaglio
Per i trattamenti di integrazioni salariali straordinarie già autorizzati il cui periodo di
integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 148/2015,
i sei mesi di decadenza decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre per
i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del Decreto, il cui periodo concesso risulta
concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno
conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016.
INPS, messaggio 10 febbraio 2016, n. 589
Lavoratori esteri: istruzioni regolarizzazione
L’INPS, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che determina per
l’anno 2016 le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti all’estero (decreto 25 gennaio 2016),
spiega alle aziende come procedere alle regolarizzazioni contributive.
INPS, circ.9 febbraio 2016, n. 23
Apprendisti nel computo media occupazionale
A decorrere dalla mensilità di febbraio 2016, la procedura Uniemens inserirà gli
apprendisti nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel
semestre precedente per i soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà
residuale. I datori di lavoro che, nel mese di gennaio 2016, sono risultati destinatari
dell’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale potranno regolarizzare il
versamento del contributo ordinario dovuto entro maggio 2016.
INPS, messaggio 8 febbraio 2016, n. 548
n. 7
18 febbraio 2016
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Depenalizzazione: doppio regime sanzionatorio
Il Ministero del lavoro ha fornito i primi chiarimenti in merito ai profili applicativi della
depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza di cui al D.Lgs. n. 8/2016. In
particolare, la circolare distingue due regimi applicativi delle nuove sanzioni
amministrative che sostituiscono le multe e le ammende: il regime ordinario per gli illeciti
commessi dal 6 febbraio 2016 e il regime intertemporale per le violazioni commesse
anteriormente.
Min. Lavoro, circ. 5 febbraio 2016, n. 6
IMPRESA Contributi in conto capitale: restituzione
Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale beneficiarie di contributi
pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi,
delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente
all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,
decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale
ricevuti. Ciò a partire dai contributi elargiti dal 1° gennaio 2014.
Min. Sviluppo, Direttiva 25 novembre 2015 (G.U. 10 febbraio 2016, n. 33)
n. 7
18 febbraio 2016
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AGENDA
Scadenze dal 18 febbraio al 3 marzo 2016
____________________________________________________________________________________________________
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
DATA OGGETTO VERIFICA
FEBBRAIO 2016
Giovedì 25 Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie
per operatori con obbligo mensile
Domenica 28 Richiesta INPS regime agevolato nuovi minimi
Lunedì 29 Adempimenti di fine mese
Certificazione utili corrisposti
Comunicazione annuale dati IVA
Comunicazione periodica intermediari finanziari
Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le
ritenute d'acconto operate
Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Presentazione degli elenchi Intra 12
Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Termine presentazione denuncia contratti di affitto di fondi rustici
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi passivi
per contratti di mutuo
n. 7
18 febbraio 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 22
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti
assicurativi e ai premi assicurativi
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contributi
previdenziali
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per
ristrutturazioni e risparmio energetico
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese universitarie
e spese funebri
Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP
MARZO 2016
Martedì 1 Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e
dell'IVA mensile/trimestrale
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro