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Allegato OPERATORI MECCANICI E AUTORIPARATORI MURSIA Andrea Bernocchi-Domenico De Lucia DIRITTO ED ECONOMIA Libri di base

Andrea Bernocchi-Domenico De Lucia Diritto eD economiA · (società) o attività artigianale (ditta individuale). I requisiti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione

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Copia omaggio non vendibile separatamentedal volume bernocchi/de lucia “diritto ed economia” 87

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allegato

operatorimeCCaniCi e

autoriparatori

MURSIA

Andrea Bernocchi-Domenico De Lucia

Diritto eD economiA

Libri di base

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L’attività di autoriparazione

La disciplina dell’attività di autoriparazione è regolata dalla Legge 5/2/1992, n. 122 (in G.U. 19/2/1992, n. 41).

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stes-si veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Il riparatore di autoveicoli e autoarticolati esegue diagnosi del guasto usando gli strumenti idonei.

Le attività di autoriparatore si distinguono in: meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; gommista.

Per l’esercizio di queste attività occorrono specifici requisiti professionali. Ogni impresa può svolgere una o più attività di autoriparazione.

Le imprese che svolgono prevalentemente attività di commercio veicoli, autotrasporto per conto terzi, attività di autoriparazione con carattere acces-sorio, nonché le imprese dotate di officine interne che operano esclusiva-mente su veicoli di proprietà dell’impresa stessa possono svolgere l’attività di autoriparatore purché posseggano i requisiti richiesti dalla legge n. 122/ 1992 per l’autoriparazione.

Non rientrano nell’attività di autoriparazione, per esplicita indicazione della legge (art. 1, n. 2, Legge n. 122/1992), le attività di: autolavaggio; rifornimento di carburante; sostituzione di filtro dell’aria e dell’olio; sostituzione dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di

raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

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Quali sono le attività di

autoriparatore

Non sono attività di autoriparazione

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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obblighi del proprietario o possessore di veicolio di complessi di veicoli a motore

Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione tenuto presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

requisiti per l’apertura e l’esercizio di un’attivitàdi autoriparazione

L’attività di autoriparazione può essere costituita sotto forma di impresa (società) o attività artigianale (ditta individuale).

I requisiti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione sono di carattere generale, morale e tecnico-professionali.

Requisiti generali (art. 7, c. 1, lettere a) e c) Legge n. 122/1992): essere maggiore d’età; essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea,

ovvero cittadino di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, residente in Italia e munito di permesso di soggiorno;

essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività di autoriparazione: è necessario il certificato medico che può essere rilasciato anche dal me-dico di base;

avere il godimento dei diritti civili; non essere interdetto o inabilitato.

Requisiti morali (art. 7, c. 1, lettera b) Legge n. 122/1992): non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecu-

zione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva. Ciò comporta l’assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci;

non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa (art. 10 Legge 31/05/1965, n. 575);

non essere dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato.

Requisiti tecnico-professionali (art. 7, c. 2, Legge n. 122/1992):

a) TITOLO DI STUDIO aver conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, laurea o diploma

universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica;

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3

Requisiti generali

Requisiti morali

Requisiti tecnico-professionali

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3. requisiti per l’apertura e l’esercizio di un’attività di autoriparazione

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aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività.

I titoli di studio validi e specifici per l’attività di autoriparazione sono quelli a carattere “tecnico”, sia che si tratti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia che si tratti di diploma di laurea.

Le lauree valide per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione sono: ingegneria meccanica (per il settore meccanico-motoristico, carrozzeria,

e gommista); ingegneria elettrica o elettronica (per le attività di elettrauto).

I diplomi di maturità tecnica che abilitano l’esercizio dell’attività di autoripa-ratore sono: meccanica-motoristica, carrozzeria e gommista

– meccanica – industria metalmeccanica – industria navalmeccanica – meccanica di precisione – termotecnica – costruzioni aeronautiche – indirizzo sperimentale erGoN – Diploma di perito agrario (limitatamente ad officine di attività di au-

toriparazione delle macchine agrarie)

elettrauto – elettronica industriale – elettrotecnica – indirizzo sperimentale AmBrA

b) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale – con

indirizzo attinente l’attività seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;

aver frequentato, con esito positivo, un apposito Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività, seguito da un periodo di al-meno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;

avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività.

L’esperienza lavorativa prevista, in aggiunta al titolo di studio richiesto, può essere prestata in qualità di: titolare, amministratore, socio partecipante;

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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collaboratore familiare; dipendente qualificato; associato in partecipazione.

L’esperienza lavorativa deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore, in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione e nel settore per cui si chiede l’abilitazione.

c) ESPERIENZA PROFESSIONALEAver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di: titolare, amministratore, socio partecipante; collaboratore familiare; dipendente qualificato; associato in partecipazione.

L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

d) CASI PARTICOLARIRientrare in uno dei seguenti casi: soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra

impresa del settore; soggetto già abilitato in quanto iscritto all’ex Registro Imprese Autori-

parazione (RIA); titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in

vigore del DPR n. 387/1994 (entro il 14/12/1994), appositamente do-cumentato con fatture.

È da ricordare che tutti coloro che dimostrano di aver svolto l’attività di riparazione di veicoli, per almeno un anno, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 122/1992 (14 dicembre 1994) o dopo, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Aspetti burocratico-amministrativi

iscrizione nell’albo degli artigiani o nel registro delle ditte

L’iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l’iscrizione dell’impresa nel registro delle ditte ovvero nell’albo delle imprese artigiane. In caso di iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, l’imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa in vigore.

All’accertamento dell’iscrizione dell’impresa nel registro nonché all’accerta-

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4. Aspetti burocratico-amministrativi

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mento del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti previsti procedono le commissioni provinciali per l’artigianato.

Per l’esercizio dell’attività di autoriparatore è necessario presentare Denun-cia di Inizio Attività (DIA) all’Ufficio delle imprese o all’Albo delle imprese ar-tigiane esercenti l’attività di autoriparatore tenuto dalla Camera di Commer-cio, industria, artigianato e agricoltura nella cui Provincia è collocata l’officina.

Nella DIA è richiesto di documentare la presenza dei seguenti requisiti:a) il tipo di specializzazione che l’impresa vuole intraprendere:

meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; gommista;

b) la disponibilità degli spazi e dei locali adeguati, per cui si sono acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività;

c) la dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni, indicate in apposite tabelle approvate dal Ministero dei Trasporti con proprio de-creto;

d) la designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del ti-tolare dell’impresa, per ciascuna attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione del registro;

e) attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte del respon-sabile tecnico.

Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, atti-vità di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Alla DIA è necessario allegare: il certificato medico in bollo, rilasciato dall’ASL competente, attestante

l’idoneità fisica del responsabile tecnico; l’attestazione del versamento di € 168,00 come tasse e concessioni go-

vernative; il pagamento dell’imposta di bollo nel caso di ditte individuali.

Le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all’esercizio di attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di fac-chinaggio è previsto un diritto di segreteria pari a 15,00 euro, nel caso di tratti di società, a 9,00 euro, nel caso si tratti di imprese individuali.

Requisiti da indicare nella DIA

Documenti da allegare alla DIA

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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Accertamento da parte della camera di commercio

Gli Uffici del Registro delle imprese e l’Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio provvedono entro 5 giorni (10 giorni per le pratiche presentate su modulistica cartacea) all’iscrizione provvisoria dell’impresa. Successivamente, entro 60 giorni dalla denuncia, provvedono all’iscrizione definitiva, previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato, e nel caso di dichiarazioni non veritiere adotteranno provvedimenti atti alla cessazione dell’attività.

Nel caso di dichiarazioni false è prevista la segnalazione all’autorità giu-diziaria per le eventuali sanzioni penali.

Qualora tale verifica abbia esito negativo gli stessi dispongono la cessazione dell’attività dal Registro delle imprese o dall’Albo degli artigiani.

Nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni in un momento successivo ai 60 giorni la Camera di Commercio potrà cancellare l’abilitazione all’attività di autoriparatore e dovrà riferire alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti penali che saranno ritenuti opportuni.

Aspetti fiscali e contabili

L’inizio di una attività economica di tipo imprenditoriale richiede la comu-nicazione all’Agenzia delle Entrate – Ufficio IVA, per l’attribuzione della parti-ta IVA.

La richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate allegando: un documento d’identità valido; il codice fiscale personale; il modello di richiesta della partita IVA in duplice copia.

La compilazione del modello richiede l’indicazione del codice dell’attività (codice Ateco) che si intende avviare, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’attività di autoriparazione può essere esercitata con vari tipi di regime contabile (ordinario, semplificato, forfetario, del margine, dei contribuenti minimi) o altro, a seconda delle situazioni specifiche.

È soggetto al pagamento delle seguenti imposte e tasse: IRPEF e relative addizionali, IVA, IRAP, diritto annuale camerale.

Aspetti previdenziali

Il titolare dell’attività di autofficina viene iscritto nella gestione Artigiana dell’INPS.

È prevista l’iscrizione all’INAIL. Eventuali dipendenti vanno iscritti nell’ap-posita gestione dell’INPS e dell’INAIL.

Iscrizione dell’impresa

al Registro delle imprese

o dall’Albodegli artigiani

Verifica dei requisiti previsti

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Comunicazione alla Agenzia

delle Entrate

Codice Ateco

Regime contabile

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7. responsabile tecnico

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responsabile tecnico

Nel momento in cui un’impresa inizia l’attività di autoriparazione deve presentare denuncia utilizzando l’apposito modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da allegare alla pratica del Registro delle imprese o Albo imprese artigiane nel quale la data di inizio attività deve corrispondere con la presentazione o l’invio della stessa e deve possedere i requisiti previsti dalla legge individuando un responsabile tecnico.

È obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni officina nella quale venga esercitata l’attività di autoriparazione; la stessa persona non può essere responsabile tecnico per più di un’officina.

Egli deve avere un’abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione che vengono svolte all’interno dell’officina e non può essere un professionista o un consulente esterno.

La sostituzione e la revoca del responsabile tecnico devono essere co-municate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa utilizzano il modello della SCIA compilato nella sola parte che si riferisce all’evento. In caso di nomina retroattiva il responsabile deve dimostrare il possesso dei requisiti da quella data. In mancanza di responsabile tecnico l’impresa non può esercitare l’attività.

Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

Il responsabile tecnico, seconda quanto stabilito dall’art. 7 della Legge n. 122/1992, dovrà essere in possesso sia di requisiti di ordine personale sia dei requisiti di ordine tecnico-professionale già indicati per l’imprenditore che svolte l’attività di autoriparatore.

Il responsabile tecnico può essere: titolare di impresa individuale; socio; dipendente; familiare collaboratore; associato in partecipazione (contratto di associazione in partecipazione

registrato).

Per l’impresa artigiana i requisiti devono essere posseduti necessariamente: dal titolare (se impresa individuale); da un socio lavorante (se società in nome collettivo o a responsabilità

limitata) o socio lavorante accomandatario di società in accomandita semplice.

Imprese artigiane – all’Albo imprese artigiane: segnalazione certificata di inizio attività da allegare al modello per l’i-

scrizione o la modifica all’Albo delle imprese artigiane.Imprese non artigiane – al Registro delle imprese: società – solo via telematica: Segnalazione certificata di inizio attività da

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Requisiti richiesti al responsabile

tecnico

Documentazione da presentare

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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allegare al modello S5 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico (vedi Guida deposito atti);

imprese individuali – solo via telematica: Segnalazione certificata di inizio attività da allegare al modello I1 o I2 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico qualora sia persona diversa dal titolare.

Particolare importanza assume la definizione di impresa artigiana. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,

compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a con-

dizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori dall’Italia, al fine dell’esercizio in Italia dell’attività di autoriparatore, avviene ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico ed è disciplinato dal D.Lgs. n. 229/2002. Il cittadino comunitario che vuole il riconoscimento dei titoli acquisiti in Paesi dell’Unione Europea, si rivolgerà direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico. Per il soggetto extracomunitario regolarmente presente sul territorio italiano, il riconoscimento dei titoli dovrà essere richiesto direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, nel caso di soggetto extracomunitario non ancora presente in Italia, la Camera di Commercio opererà da tramite. La domanda di riconoscimento, la documentazione allegata in originale ed il provvedimento conclusivo del procedimento sono assoggettati all’imposta di bollo.

(N.B. Se i titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti so-stanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.)

il rapporto di immedesimazione con l’impresa

Il rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa avviene mediante l’assunzione di un “vincolo stabile e continuativo”, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti ed è disciplinato dalla Circolare n. 3600/C del 6/4/2006.

Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero: il titolare; il lavoratore dipendente; il socio prestatore d’opera;

Impresa artigiana

Qualificazione professionale

acquisita all’estero

Chi è considerato “immedesimato”

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8. Gli impianti e i macchinari

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il familiare collaboratore; l’institore; l’associazione in partecipazione.

possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali

Nella Circolare n. 3600/C, il Ministero passa poi ad esaminare le modalità attraverso le quali i soggetti possono acquisire i requisiti tecnico-professionali per esercitare l’attività in questione. Oltre al possesso di determinati titoli di studio, la norma prevede il semplice svolgimento dell’attività in questione all’interno di una impresa abilitata allo svolgimento della stessa.

In questo caso si pone il problema di individuare le modalità di inserimento nell’impresa che consentono di maturare il requisito in questione.

A tale proposito la Legge n. 122/1992, a proposito dell’attività di autori-parazione, prevede l’avere esercitato, per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque, l’attività di autoriparazione come dipendente (operaio qua-lificato), titolare, socio legale rappresentante o familiare collaboratore nel-l’ambito di imprese operanti nel settore.

È da rilevare che alcune forme contrattuali previste dalla Legge n. 30/2003 (somministrazione di lavoro, lavoro intermittente o a chiamata, lavoro ripar-tito o job sharing o lavoro a progetto) possono consentire l’acquisizione dell’immedesimazione con l’azienda. Queste forme contrattuali devono di-mostrare: l’effettiva immedesimazione organica del lavoratore con l’impresa, al

fine dell’assunzione del ruolo di responsabile di avere svolto un’attività lavorativa alle dirette dipendenze di un’impresa

del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale; di avere svolto un’attività lavorativa presso imprese del settore al fine di

maturare il requisito tecnico-professionale.

Gli impianti e i macchinari

Gli impianti e macchinari presenti nelle officine di autoriparazione devono essere utilizzati e controllati secondo le prescrizioni della licenza d’uso.

I macchinari e gli impianti devono essere periodicamente controllati tec-nicamente e sottoposti a manutenzione.

La manutenzione può essere svolta da personale interno, se qualificato per farlo, o da ditte esterne.

Riguardo l’attività di manutenzione assume particolare importanza la Di-rettiva Macchine, che disciplina l’uso di tutti i nuovi macchinari ed impianti (marcati CE) che dispongono di libretti di manutenzione, nei quali il pro-duttore definisce le attività di manutenzione e la loro frequenza. Tali attività di manutenzione devono essere effettuate e documentate negli intervalli prescritti.

Requisiti tecnico-professionali

per l’attività di autoriparazione

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Manutenzione

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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Senza la registrazione di tali attività il produttore non risponde di eventuali malfunzionamenti dell’impianto.

Locali e attrezzature

Per potere esercitare l’attività di autoriparatore è necessario disporre di spazi e locali per i quali siano state ottenute le autorizzazioni amministrative idonee a contenere i veicoli oggetto di intervento e le strumentazioni oc-correnti per l’esercizio dell’attività. Per quanto riguarda le attrezzature e le strumentazioni di cui dotarsi bisogna attenersi a quanto previsto dal D.M. 30/7/1997, n. 406.

Le dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentite le organizzazione sin-dacali di categoria maggiormente rappresentative con cadenza biennale.

Dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione

Le attrezzature e le strumentazioni minime richieste alle imprese esercenti attività di autoriparazione sono disciplinate dalle seguenti tabelle: NC 195-06 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio

dell’attività di autoriparazione – Settore meccanica e motoristica; NC 195-07 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio

dell’attività di autoriparazione – Settore carrozzeria; NC 195-08 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio

dell’attività di autoriparazione – Settore elettrauto; NC 195-09 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio

dell’attività di autoriparazione – Settore gommista.

Le tabelle sono state redatte dalla Commissione Tecnica di Unificazione dell’Autoveicolo (CUNA). Le caratteristiche tecniche delle attrezzature devo-no corrispondere alle prescrizioni indicate nelle tabelle di normazione ripor-tate a lato di ciascuna voce.

Sono ammesse, in alternativa, attrezzature analoghe corrispondenti ad altre norme vigenti nei Paesi della CEE o con cui vigono rapporti di reciprocità, purché ne sia documentata l’equivalenza funzionale e qualitativa.

La strumentazione deve essere corredata dei relativi manuali d’uso e manutenzione in originale.

Le attrezzature e le strumentazioni indicate devono essere in condizioni di conservazione e stato d’uso tali da garantire il corretto e sicuro utilizzo degli stessi.

Le strumentazioni, ove richiesto dal manuale d’uso e manutenzione, de-vono essere corredate dal registro aggiornato di taratura periodica.

Le dotazioni specifiche devono essere sempre integrate in funzione delle leggi vigenti attinenti la sicurezza.

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Tabelle delle attrezzature

e delle strumentazioni

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9. Locali e attrezzature

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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9. Locali e attrezzature

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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9. Locali e attrezzature

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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9. Locali e attrezzature

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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Attrezzature e strumentazioni minime occorrentiper l’esercizio dell’attività di autoriparazionedel settore meccanico e motoristico

Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate, specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore meccanica e motoristica sono disciplinate dalla tabella NC 195-06:

Nota: Il numero posto a fianco di ogni attrezzatura/strumentazione corri-sponde alla numerazione riportata nella tabella NC 195-05.

1. Chiavi a forchetta 2. Chiavi poligonali doppie 3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate 4. Chiavi a tubo dritte 5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra 6. Chiavi a T snodate 7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce 9. Chiavi per coppe e tappi olio10. Chiavi maschio esagonale piegate11. Chiave a settore con nasello quadro12. Chiave a settore con nasello tondo13. Chiavi maschio esagonale con impugnatura14. Chiave regolabile a rullino15. Chiave a pappagallo16. Chiavi dinamometriche17. Chiave universale per cartucce filtro olio18. Giraviti per viti con intaglio19. Giraviti per viti con impronta a croce20. Tronchese con tagliente frontale21. Tronchese con tagliente laterale22. Pinze23. Cesoia

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10. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attivitàdi autoriparazione del settore meccanico e motoristico

19

24. Tenaglie25. Forbici per elettricisti26. Pinzette27. Martelli in acciaio28. Mazze29. Scalpelli a tagliente dritto30. Punzoni31. Bulini32. Cacciaspine33. Lime34. Seghetto di metallo con lame di ricambio35. Cassette, armadi e pannelli portautensili36. Carrello portautensili37. Banco lavoro38. Frese piane e coniche a 45› e 60› per rettifica sedi valvole1

39. Guide per frese2 40. Impugnatura per frese3 41. Martinetto idraulico42. Sollevatore idraulico a carrello43. Estrattori per viti prigioniere44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi4 45. Estrattori per volanti di guida5 46. Punte elicoidali per metallo47. Frese coniche a svasare48. Frese cilindriche frontali49. Incudine50. Taglioli da incudine51. Morse parallele da banco52. Saldatrice • a cannello ossiacetilenico54. Saldatore elettrico istantaneo55. Oliatore56. Siringa per grasso57. Piano di riscontro58. Squadra in metallo59. Pistole • per lavaggio • per grafitaggio • per lubrificazione • per soffiaggio • per gonfiaggio con manometro60. 60 ** Micrometri di profondità6

1 In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole2 In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole3 In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole4 In alternativa, attrezzature specifiche5 In alternativa, attrezzature specifiche6 In alternativa, comparatore o micrometro centesimale a base magnetica (UNI 4180)

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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61. 61 ** Micrometri per interni7 62. Micrometri per esterni63. Calibro a corsoio64. Spessimetri65. Riga di controllo66. Smerigliatrice doppia67. Trapano portatile68. Apparecchio di sollevamento su carrello69. Pinze per capicorda70. Giraviti segnalatori di tensione71. Contagiri72. Analizzatore gas di scarico73. Opacimetro74. Pistola stroboscopica75. Apparecchiatura prova compressione cilindri76. Apparecchiatura prova tenuta iniettori (Diesel)77. Vasca di lavaggio78. Cavalletto per revisione motori o cambi79. Smerigliatrice/troncatrice80. Compressore d’aria81. Densimetro per controllo liquido antigelo82. Aspiratori oli83. Ponte sollevatore o fossa84. Cavalletti per sostegno veicolo85. Chiave per candele

Attrezzature e strumentazioni minime occorrentiper l’esercizio dell’attività di autoriparazionedel settore carrozzeria

Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore carrozzeria sono disciplinate dalla tabella NC 195-07:

Nota: Il numero posto a fianco di ogni attrezzatura/strumentazione corri-sponde alla numerazione riportata nella tabella NC 195-05.

1. Chiavi a forchetta2. Chiavi poligonali doppie3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate4. Chiavi a tubo dritte5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra6. Chiavi a T snodate7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce

11

7 In alternativa, comparatore o micrometro centesimale a base magnetica (UNI 4180)

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11. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’eserciziodell’attività di autoriparazione del settore carrozzeria

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10. Chiavi maschio esagonale piegate11. Chiave a settore con nasello quadro12. Chiave a settore con nasello tondo14. Chiave regolabile a rullino15. Chiave a pappagallo18. Giraviti per viti con intaglio19. Giraviti per viti con impronta a croce20. Tronchese con tagliente frontale21. Tronchese con tagliente laterale22. Pinze23. Cesoia (segue)24. Tenaglie25. Forbici per elettricisti26. Pinzette27. Martelli in acciaio29. Scalpelli a tagliente dritto30. Punzoni31. Bulini32. Cacciaspine33. Lime34. Seghetto di metallo con lame di ricambio35. Cassette, armadi e pannelli portautensili36. Carrello portautensili37. Banco lavoro41. Martinetto idraulico42. Sollevatore idraulico a carrello43. Estrattori per viti prigioniere44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi8 45. Estrattori per volanti di guida9 46. Punte elicoidali per metallo47. Frese coniche a svasare48. Frese cilindriche frontali49. Incudine50. Taglioli da incudine51. Morse parallele da banco52. Saldatrice • a punti • a filo continuo • a cannello ossiacetilenico53. Martellina battiscorie58. Squadra in metallo59. Pistole • per lavaggio • per soffiaggio • per verniciatura

8 In alternativa, attrezzature specifiche9 In alternativa, attrezzature specifiche

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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63. Calibro a corsoio 65. Riga di controllo 66. Smerigliatrice doppia 67. Trapano portatile 68. Apparecchio di sollevamento su carrello 69. Pinze per capicorda 80. Compressore d’aria 83. Ponte sollevatore o fossa10 84. Cavalletti per sostegno veicolo 86. Morsetti a vite 87. Tassi o simili 88. Leve o simili 89. Leva per raddrizzare parafanghi 90. Martelli 91. Raschietti per metalli 92. Attrezzo tiralamiere 93. Pinze regolabili a ginocchiera o simili 94. Mole rotative 95. Mazzuole 96. Portalime registrabile 97. Levigatrice/lucidatrice con aspirazione automatica delle polveri 98. Banco di controllo e riquadratura scocche 99. Essicatori portatili su carrello100. Staccapunti101. Cabina per la verniciatura di veicoli11 102. Cabina forno per essicazione per i veicoli indicati al punto 10112 103. Smerigliatrice portatile104. Ventose sollevamento cristalli105. Soffiante aria calda111. Apparecchio provafari

Attrezzature e strumentazioni minime occorrentiper l’esercizio dell’attività di autoriparazionedel settore elettrauto

Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate, specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore elettrauto sono disciplinate dalla tabella NC 195-08:

1. Chiavi a forchetta2. Chiavi poligonali doppie3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate4. Chiavi a tubo dritte

12

10 Se non facente parte del banco di controllo e riquadratura scocche11 In alternativa, cabina combinata per verniciatura ed essicazione12 In alternativa, cabina combinata per verniciatura ed essicazione

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12. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’eserciziodell’attività di autoriparazione del settore elettrauto

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5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra 6. Chiavi a T snodate 7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce10. Chiavi maschio esagonale piegate13. Chiavi maschio esagonale con impugnatura14. Chiave regolabile a rullino18. Giraviti per viti con intaglio19. Giraviti per viti con impronta a croce20. Tronchese con tagliente frontale21. Tronchese con tagliente laterale22. Pinze25. Forbici per elettricisti26. Pinzette27. Martelli in acciaio28. Mazze30. Punzoni31. Bulini32. Cacciaspine33. Lime34. Seghetto di metallo con lame di ricambio35. Cassette, armadi e pannelli portautensili36. Carrello portautensili37. Banco lavoro42. Sollevatore idraulico a carrello43. Estrattori per viti prigioniere44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi13 46. Punte elicoidali per metallo49. Incudine51. Morse parallele da banco54. Saldatore elettrico istantaneo55. Oliatore56. Siringa per grasso58. Squadra in metallo59. Pistole • per lavaggio • per lubrificazione • per soffiaggio63. Calibro a corsoio64. Spessimetri66. Smerigliatrice doppia67. Trapano portatile69. Pinze per capicorda70. Giraviti segnalatori di tensione71. Contagiri

13 In alternativa, attrezzature specifiche

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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72. Analizzatore gas di scarico 73. Opacimetro 74. Pistola stroboscopica 77. Vasca di lavaggio 80. Compressore d’aria 83. Ponte sollevatore o fossa 84. Cavalletti per sostegno veicolo 85. Chiave per candele106. Pinza spellafili107. Giraviti nani per viti con intaglio108. caricabatterie con tensione di uscita 6, 12 e 24 V per carica lenta, rapida e avviamentoApparecchiatura a microprocessori per ricarica batterie senza manutenzione109. Densimetro per batterie110. Strumento universale per la misura di tensioni, correnti e resistenze elettriche (tester)111. Apparecchio provafari112. Banco o banchi prova14 114. Chiavi a giravite

Attrezzature e strumentazioni minime occorrentiper l’esercizio dell’attività di autoriparazionedel settore gommista

Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate, specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore gommista sono disciplinate dalla tabella NC 195-09:

1. Chiavi a forchetta 2. Chiavi poligonali doppie 4. Chiavi a tubo dritte 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce10. Chiavi maschio esagonale piegate14. Chiave regolabile a rullino15. Chiave a pappagallo16. Chiavi dinamometriche18. Giraviti per viti con intaglio19. Giraviti per viti con impronta a croce20. Tronchese con tagliente frontale21. Tronchese con tagliente laterale22. Pinze25. Forbici per elettricisti27. Martelli in acciaio28. Mazze

13

14 In alternativa, strumentazione diagnostica, multimetro digitale, pistola stroboscopica ecc.

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14. Attività di soccorso stradale

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32. Cacciaspine 33. Lime 34. Seghetto di metallo con lame di ricambio 35. Cassette, armadi e pannelli portautensili 36. Carrello portautensili 37. Banco lavoro 42. Sollevatore idra ulico a carrello 46. Punte elicoidali per metallo 51. Morse parallele da banco 55. Oliatore 56. Siringa per grasso 59. Pistole • per lavaggio • per grafitaggio • per lubrificazione • per soffiaggio • per gonfiaggio con manometro 63. Calibro a corsoio 67. Trapano portatile 80. Compressore d’aria 83. Ponte sollevatore o fossa 84. Cavalletti per sostegno veicolo103. Smerigliatrice portatile113. Apparecchiatura e corredo leve per smontaggio pneumatici115. Chiavi a bussola per avvitatori ad aria compressa116. Manometro per controllo pressione pneumatici117. Apparecchiatura per l’equilibratura statica e dinamica delle ruote118. Apparecchiature per il controllo assetto ruote119. Apparecchiatura per riparazione pneumatici tubeless120. Dispositivo per smontaggio interni valvole121. Apparecchio per vulcanizzazione122. Vasca prova camere d’aria123. Misuratore spessore battistrada124. Pinza per pesi d’equilibratura125. Chiave pneumatica ad impulso (avvitatore)

Attività di soccorso stradale

L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui la Legge 5/2/ 1992, n.122.

Si definisce attività di soccorso stradale l’intervento atto a ripristinare la circolazione di veicoli in caso di incidente o guasto meccanico. L’intervento di ripristino può avvenire sul posto o in officina in caso di interventi di maggiore rilevanza.

14

Definizione di attività di

soccorso stradale

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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L’attività di soccorso stradale può essere esercitata in contro proprio (collegato all’attività di autoriparatore) o in conto di terzi (trasporto del veicolo presso l’autoriparatore). È da rilevare che l’esercizio di soccorso stradale è accessoria all’attività di autoriparatore.

requisiti per l’esercizio dell’attività di soccorso stradale

I veicoli che possono essere utilizzati per il soccorso stradale devono essere omologati ad “uso speciale soccorso stradale”. Essi dovranno disporre di attrezzature specifiche per ognuna delle seguenti categorie:1. soccorso e rimozione dei veicoli fino a 3,5 Ton.;2. soccorso e rimozione dei veicoli fino a 7,5 Ton.;3. soccorso e rimozione dei veicoli oltre i 7,5 Ton.

L’attività di soccorso stradale richiede il possesso: di un’area scoperta e pavimentata in materiale stabilizzato con una pen-

denza che consenta lo scolo delle acque pluviali e autorizzazione allo scarico delle stesse;

di un’eventuale area coperta per il ricovero delle vetture che deve essere pavimentata e rispettare le normative antincendio.

Su una delle due aree deve essere costruita una “platea” in cemento atta a contenere le vetture che disperdano liquidi tossico-nocivi, con pozzetti di raccolta, di isolamento e di stoccaggio.

L’inizio di attività di soccorso stradale richiede la Denuncia di Inizio Attività all’AIA oppure al RI/REA allegando copia della carta di circolazione.

In caso di parcheggio di mezzi incidentati, occorre richiedere il permesso amministrativo del Comune di residenza per l’esercizio dell’attività.

Le condizioni che vengono verificate dal Comune di residenza per l’eser-cizio dell’attività sono:1. la compatibilità dell’attività all’interno delle previsioni del Piano regolatore

comunale;2. rispetto delle disposizioni e leggi per la tutela dell’ambiente.

Normativa di riferimento: D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (S.O. alla G.U. 18/5/1992, n. 114), Codice della

strada. Aggiornato il 14/7/2006 (art. 63 sul traino veicoli e 82 commi 1, 2, 3 sui mezzi);

D.P.R. 16/12/1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada;

Legge 6/6/1974, n. 298 (G.U. 31/7/1974, n. 200), Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe per i trasporti di merci su strada;

Direttiva 24/5/1999, n. 4956/26/gab (G.U. 2/7/1999, n. 153), Modifica-zione della direttiva 14/5/1998 recante Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati.

I mezzi

Locali e infrastrutture

Aspetti burocratici per lo svolgimento

dell’attività

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15. revisioni periodiche dei veicoli a motore

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revisioni periodiche dei veicoli a motore

L’autorizzazione all’esercizio di revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t è disciplinata dell’ex art. 80, c. 8 del D.Lgs. n. 285/1992.

Le imprese per esercitare l’attività di revisione devono: essere imprese di autoriparazione iscritte nel Registro delle imprese o, nel

caso di impresa artigiana, all’Albo delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 239 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 360, nonché delle attrezzature di cui all’art. 241 dello stesso D.P.R.;

possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, dimostrata mediante un’attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro; avere sede in una delle Province per le quali il Ministro dei Trasporti e

della Navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art. 80, c. 8 del codice;

essere dotate di appositi locali che rispettino le normative previste e possedere le autorizzazioni amministrative richieste;

essere imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio e no-leggio dei veicoli, esercitino l’attività di autoriparazione con carattere stru-mentale o accessorio nonché ogni altra impresa di natura privatistica.

Per l’esercizio dell’attività di revisione è necessario essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

La modulistica necessaria per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è scari-cabile direttamente dai siti Internet di ciascuna Provincia.L’attività di revisione di veicoli può essere svolta anche mediante consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituite tra imprese di autoriparazione, iscritte ognuna nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista.Le imprese che formano il consorzio devono avere l’officina nel territorio del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui formano il raggrup-pamento. L’officina può essere situata in un Comune diverso, anche se di diversa Provincia, da quello in cui hanno sede le imprese consorziate, purché si tratti di Comuni limitrofi ed almeno uno sia compreso nell’ambito della Provincia per cui il consorzio ha ottenuto l’autorizzazione.Nel caso in cui le imprese che formano il consorzio esercitino più attività tra meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista possono parte-cipare a raggruppamenti individuati nell’ambito di un consorzio esclu-

15

Requisiti per l’esercizio

dell’attività

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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sivamente per il numero di attività effettivamente svolte e strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività senza duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso.

Sono a carico dell’impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della Motorizzazione civile, per accertare la sussistenza dei re-quisiti tecnico-professionali necessari.

Le imprese che richiedono l’esercizio dell’attività di revisione devono esse-re in possesso di: certificato CCIAA attestante l’iscrizione definitiva al Registro delle im-

prese di cui all’art.10 del D.P.R. n. 558/1999; visura camerale attestante l’iscrizione alle quattro sezioni di cui all’art.

1, c. 3 della Legge 5/2/1992, n. 122: meccanica, elettrauto, gommista e carrozzeria, nonché dei nominativi dei responsabili tecnici;

certificato di iscrizione e vigenza nel Registro delle imprese presso alla CCIAA con attivazione, recante la dicitura antimafia;

per le imprese artigiane anche il certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale;

atto costitutivo in copia conforme per le società ed i consorzi; attestazione di affidamento di 154.937,10 euro rilasciata da aziende o

istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,49 di euro.

requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

Il titolare dell’impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola se-de operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del re-sponsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti generali, morali e tecnico-professionali.

Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in modo continuativo presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza o impedimento del responsabile tecnico, quest’ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l’anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Al fine dello svolgimento dell’attività di revisione il responsabile tecnico deve essere in possesso della seguente documentazione: certificato di nascita, residenza, cittadinanza (anche in forma cumulativa

o di autocertificazione);

Documentazione richiesta

Requisiti richiesti

Obblighi del responsabile

tecnico

Documentazione richiesta al

responsabile tecnico

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15. revisioni periodiche dei veicoli a motore

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certificato medico rilasciato dalla ASL territorialmente competente, che attesti l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di responsabile tecnico;

diploma di perito industriale, geometra, maturità scientifica o laurea o laurea breve in ingegneria, oppure diploma equipollente (sono stati dichiarati equipollenti i diplomi di maturità professionale, di tecnico delle industrie meccaniche, di tecnico dei sistemi energetici). Il diploma va presentato in copia conforme oppure con autocertificazione in merito alla conformità all’originale;

superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri;

certificato generale del casellario giudiziale (con annotazione relativa art. 444 c.p.p.);

certificato dei carichi pendenti.

Aspetti burocratico-amministrativi

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata presso l’Amministrazione provinciale mediante domanda in bollo unitamente a tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti, nonché l’idoneità dei locali e delle attrezzature.

Ogni variazione di elementi essenziali (mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico autorizzato) comporta il rilascio di una nuova autorizza-zione.

La documentazione necessaria è la domanda in bollo da 10,33 euro, a cui si aggiunge domanda in bollo di 10,33 euro per il collegamento al sistema informatico e l’attestazione di versamento di 103,29 euro sul c.c.p. n. 9001 intestato a Dipartimento trasporti terrestri – Diritti Roma.

Locali e infrastrutture

I locali in cui si svolge l’attività di revisione devono avere: superficie di officina non inferiore a 120 mq; larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a

2,50 m e a 3,50 m.

Per i consorzi, ciascuna impresa deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le seguenti caratteristiche: superficie non inferiore a 80 mq; larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a

2,50 m e a 3,50 m.

Il titolare o il responsabile deve produrre la seguente documentazione relativa ai locali: planimetria quotata ed in scala dei locali, recante l’individuazione catastale

degli stessi, l’accesso dalla strada e la disposizione delle apparecchiature, redatta da tecnico abilitato con data, timbro e firma;

Caratteristichedei locali

Documentazione

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune competente ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 2/4/1994, n. 425;

certificato di destinazione d’uso rilasciato dal Comune competente; certificato di idoneità ambientale ai fini dell’igiene e della sicurezza sul

lavoro dell’ASL; dichiarazione sostitutiva sul rispetto del D.Lgs. n. 626/1994; certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del

Fuoco oppure nulla osta preventivo, ove ne ricorra l’obbligo; in alternativa può essere presentata una dichiarazione redatta dal titolare dell’impresa attestante che, in attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, è stata ri-spettata la normativa di prevenzione incendi;

qualora l’officina sia idonea a ricevere non più di 9 veicoli, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali dell’impresa non sono soggetti alla normativa di prevenzione incendi;

documentazione attestante la disponibilità dei locali per non meno di 5 anni.

Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli

Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti.

a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a

2200 mm; 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N; 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su un asse o

su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.

Le imprese ed i consorzi, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.

b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull’efficienza della combustione, ai fini delle emis-sioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla

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15. revisioni periodiche dei veicoli a motore

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Direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26/9/1974, n. 251, recepita con D.M. del 5/8/1974.

c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed il valore lambda.

d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d’ispezione per consentire l’esame dell’autoveicolo dal basso. La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell’area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l’utilizzazione di un banco oscillatore, che consenta la verifica dell’efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.

e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 “Fonometri di precisione”, seconda edizione, della Commissione Elettronica Internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.

f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell’albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l’esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l’impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata sia per motori ad accensione spontanea.

g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione del-l’orientamento e dell’intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all’apparecchio stesso l’orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L’attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l’allineamento della camera ottica con l’asse longitudinale dell’autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a

10 m);

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m);

3) misura dell’intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux;

4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.

h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un’altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l’ambiente in cui è installato devono poter garantire un’altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l’arresto del movimento discen-

dente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;

3) dispositivi di sicurezza contro l’improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);

5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non in-feriore a 600 mm;

6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l’allineamento delle pedane indipendentemente dalle di-stribuzioni di carico;

7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.

i) FOSSA D’ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore possono essere uti-lizzate fosse d’ispezione delle seguenti dimensioni: 1) lunghezza non inferiore a 6 m; 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m; 3) altezza non inferiore a 1,8 m.

l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L’apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora ri-spondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può inten-dersi sostitutivo di quello ivi previsto.

1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al c. 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al c. 1, anche la seguente apparec-chiatura: banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori

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15. revisioni periodiche dei veicoli a motore

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e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5000 N; b) sistema di misurazione elettronico; c) stampante dei dati misurati; d) fondo scala di misura non inferiore a 3000 N; e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni sin-

gola ruota con portata di almeno 5000 N; f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare

le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.

1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni: a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica

delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) stampante dei dati misurati; 4) fondo scala di misura non inferiore a 3000 N; 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su

ogni singola ruota con portata di almeno 5000 N; b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare

le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;

c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il ru-more di diversi livelli, spettri e forme d’onda provenienti da una sor-gente sonora;

d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell’orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;

e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un’altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l’arresto del movimento discendente del ponte;

3) dispositivi di sicurezza contro l’improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smon-taggi delle parti meccaniche dello stesso.

2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del c. 1, nonché, quella di cui al c. 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Dette tabelle in-dicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.

Le apparecchiature di sollevamento devono possedere il Certificato di conformità alle leggi, ove presenti, rilasciato dall’ISPESL.

Normativa di riferimento

Art. 80 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Codice della strada)Artt. 239-240 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada) così come modificato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 360Art. 241 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495Legge 5/2/1992, n. 122Art. 10 del D.P.R. 14/12/1999, n. 558

Gestione dei rifiuti

La disciplina della gestione dei rifiuti è regolata dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 ed è rivolta a tutti gli artigiani ed operatori che lavorano nei servizi di riparazione, manutenzione e sostituzione di parti usurabili dei veicoli a mo-tore. Essa ha lo scopo di regolamentare la corretta gestione dei rifiuti pro-dotti nell’ambito di tali attività.

Di seguito verrà analizzata la gestione dei rifiuti delle seguenti attività:

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officiNeDi AutoripArAzioNe

impiANtiDi AutoLAvAGGio

DistriButoriDi cArBurANti

meccanico-motoristico

carrozzeria

elettrauto

gommista

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16. Gestione dei rifiuti

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obiettivi del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e modalità nella gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve avere come obiettivo il recupero e lo smaltimento degli stessi senza pericolo per la salute dell’uomo e salvaguardando le con-dizioni dell’ambiente. Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve avere i seguenti obiettivi: eliminare i rischi per eventuali contaminazioni dell’atmosfera, delle acque,

dei suoli e della flora e fauna; eliminare i disturbi derivanti da rumori o da cattivi odori; eliminare il depauperamento del paesaggio.

Il conseguimento di tali obiettivi richiede la riduzione della produzione com-plessiva dei rifiuti e la promozione di pratiche di riutilizzo, riciclo e recupero al fine di ottenere materie derivate ancora utilizzabili in altri cicli produttivi.

I rifiuti che non possono essere riutilizzati, riciclati o recuperati devono essere smaltiti adeguatamente, in modo che durante lo stoccaggio, la ma-nipolazione e il trasporto non vengano rilasciate sostanze nocive in grado di cagionare danno alle persone e all’ambiente.

i rifiuti

In base alla normativa vigente si definisce rifiuto “una conseguenza non voluta del ciclo produttivo, della quale il detentore ha interesse a disfarsi”.

Nella definizione di rifiuto coesistono pertanto due aspetti: un aspetto soggettivo: una certa sostanza è per la mia azienda un rifiuto

perché non mi serve più e pertanto me ne voglio disfare; un aspetto oggettivo: la normativa mi dice che una certa sostanza è un

rifiuto e quindi la devo gestire come tale.

Il D.Lgs. n. 152/2006 (Parte IV – Titolo I) classifica i rifiuti in base alla loro origine: rifiuti urbani; rifiuti speciali;

e in relazione alla loro pericolosità: rifiuti pericolosi; rifiuti non pericolosi.

Obiettivi

Definizione

Classificazione dei rifiuti

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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I rifiuti speciali sono quelli che interessano gli operatori delle aziende di autoriparazione, di lavaggio, di distribuzione di carburanti, e di tutti i siti in cui si effettuano sostituzioni di parti usurabili dei veicoli a motori.

Tali rifiuti possono essere smaltiti affidandoli a ditte specializzate autorizzate nel trasporto e smaltimento e iscritte all’Albo gestori ambientali.

In alcuni casi è consentito smaltire particolari rifiuti speciali tramite conven-zione con il Servizio di gestione pubblica.

Se le sostanze contenute nei rifiuti speciali presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all’ambiente, tali rifiuti vengono classificati come rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti speciali pericolosi necessitano di particolari cure nella manipolazione, stoccaggio e trasporto, onde evitare rischi di contaminazione dell’ambiente.

Per la manipolazione dei rifiuti vale fondamentalmente un divieto di miscelazione. Questo obbligo si riferisce in particolare ai rifiuti pericolosi, dato che si potrebbero causare reazioni pericolose o incendi e che se ne pregiudicherebbe comunque uno smaltimento compatibile con l’ambiente. Nel caso invece di materiali riciclabili verrebbe a mancare la possibilità di recupero del rifiuto stesso.

Per una corretta gestione dei rifiuti speciali sono previsti i seguenti obblighi:1. classificazione e registrazione dei rifiuti;2. gestione documentale e stoccaggio dei rifiuti;3. trasporto, conferimento e smaltimento.

Rifiuti speciali

Rifiuti speciali pericolosi

Divieto di miscelazione

Obblighi

tipoLoGiA Di rifiuti

rifiuti solidi urbani (rsu)

Rifiuti prodotti dai centriurbani e riguardanti attività

di consumo

rifiuti speciali

Rifiuti prodotti da attivitàproduttive e riguardanti

aziende industriali,commerciali ed artigianali

RSU pericolosi

Pericolosità

Rifiuti specialipericolosiRSU non pericolosi Rifiuti speciali

non pericolosi

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16. Gestione dei rifiuti

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1. classificazione e registrazione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti è sicuramente adeguata una distinzione in tre gruppi principali, in relazione alle vie di smaltimento.

rifiuti ricicLABiLi Rifiuti e materiali riciclabili

rifiuti NoN ricicLABiLi Rifiuti solidi urbani ed assimilabilie rifiuti speciali non pericolosi

rifiuti pericoLosiA causa della loro composizione sonoda rispettare disposizioni particolariper lo stoccaggio ed il trasporto

Al fine di classificare e gestire i rifiuti in ogni fase viene utilizzato il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), che attribuisce a tutte le tipologie di rifiuti una nomenclatura di riferimento e comune a tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Il CER attribuisce ad ognuno un codice composto da tre coppie di cifre. La prima coppia di cifre identifica la categoria o attività che produce il rifiuto (classe), la seconda coppia di numeri identifica il processo produttivo che genera il rifiuto (sottoclasse) e la terza coppia di numeri identifica il singolo rifiuto (categoria).

Prima coppiadi numeri

Seconda coppiadi numeri

Terza coppiadi numeri

Identifica la categoriao attività che produce

il rifiuto (classe)

Identifica il processoproduttivo che generail rifiuto (sottoclasse)

Identifica il singolorifiuto (categoria)

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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tipologia di rifiuti prodotti da officine meccaniche,elettrauto, gommisti e carrozzieri

tipo di rifiuto codice cer pericolosità

Olio esausto 130204 rifiuti riciclabili

Batterie al piombo esauste 160601 rifiuti pericolosi

Filtri olio 160107 rifiuti pericolosi

Stracci, segatura e carta sporca 150203 rifiuti speciali non pericolosi

(non riciclabili)

Filtri aria dei veicoli rifiuti speciali non pericolosi (non riciclabili)

Imballaggi in plastica 150102 rifiuti riciclabili

Imballaggi metallici 150104 rifiuti riciclabili

Imballaggi contaminatida sostanze pericolose 150110 rifiuti pericolosi

Rottami metallici da manutenzione veicoli

rame 170401 rifiuti riciclabili

alluminio 170402 rifiuti riciclabili

ferro acciaio 170405 rifiuti riciclabili

Dischi frizione e pastiglie per freni con amianto 160111 rifiuti pericolosi

Dischi frizione e pastiglie per freni senza amianto 160112 rifiuti speciali non pericolosi

(non riciclabili)

Liquido per freni 160113 rifiuti pericolosi

Liquido antigelo contenente sostanze pericolose 160114 rifiuti pericolosi

Fanghi spurgo pozzetti lavaggio 160116 rifiuti pericolosi

Pneumatici fuori uso 160103 rifiuti riciclabili

Rifiuti di sgrassaggio 110113 rifiuti pericolosi

Carcasse autoveicoli 160104 rifiuti pericolosi

Apparecchiature fuori uso 160214 rifiuti riciclabili

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16. Gestione dei rifiuti

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Rottami in plastica da manutenzione veicoli 160119 rifiuti riciclabili

Polveri di verniciatura 120104 rifiuti pericolosi

Vernici di scarto contenenti solventi 080111 rifiuti pericolosi

Residui di vernici con solventi 080112 rifiuti pericolosi

Vernici di scarto a base acquosa 08 01 03 rifiuti pericolosi

Motori, candele, marmitte 16 01 21 rifiuti pericolosi

Solventi e diluenti 140602 rifiuti pericolosi

Fanghi distillazione diluente 140605 rifiuti pericolosi

Rottami vetro 160120 rifiuti riciclabili

I rifiuti il cui codice CER è contrassegnato, nell’elenco dell’Allegato D – Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, con un asterisco sono rifiuti pericolosi. Quindi nel-l’elenco dei rifiuti speciali si distinguono: rifiuti il cui codice CER non è contrassegnato da asterisco (rifiuti non

pericolosi); rifiuti il cui codice CER è contrassegnato da asterisco (rifiuti pericolosi); rifiuti il cui codice CER è contrassegnato da asterisco “*” e da voce speculare

(rifiuti non pericolosi che tuttavia possono essere classificati pericolosi se, sottoposti ad analisi chimico-fisiche, contengono concentrazioni par-ticolari di sostanze pericolose).

La Direttiva n. 67/548/CE e successive modifiche classifica le sostanze peri-colose contenute nei rifiuti.

Un rifiuto è individuato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”); esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze contenute raggiungono concentrazioni tali (ad esempio, percentuale in peso) da conferire al rifiuto in questione una delle proprietà di cui all’allegato III della Direttiva n. 91/689/CE.

2. Gestione documentale e stoccaggio dei rifiuti

La gestione dei rifiuti richiede sia il rispetto di norme nello stoccaggio presso un deposito sia la contemporanea registrazione di entrate, uscite e trasferimenti delle sostanze per il recupero o lo smaltimento.

La classificazione dei rifiuti speciali

pericolosi

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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REGISTRO DI CARICO E SCARICOL’esercizio dell’attività di autoriparazione richiede l’obbligatorietà del registro di carico e scarico sia per i rifiuti non pericolosi sia per i rifiuti pericolosi.

Le operazioni di carico o di smaltimento dei rifiuti devono essere registrate entro dieci giorni e devono essere indicate le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto.

Le operazioni di carico devono indicare: la data ed il numero progressivo della registrazione; i CER corrispondenti; la loro descrizione; il loro peso.

Le operazioni si scarico devono indicare: la data; il numero progressivo della registrazione; la descrizione del rifiuto; il relativo CER; la quantità; la destinazione (smaltimento o recupero); la data ed il numero di riferimento del formulario di trasporto.

Il registro di carico e scarico può essere utilizzato per più anni e indicare diverse tipologie di rifiuto.

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. La gestione dei registri di carico e scarico può essere affidata alle organizzazioni di categoria o a loro società di servizi; occorre tuttavia sempre conservare presso la sede aziendale copia dei dati trasmessi.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONEIl formulario di identificazione è il documento che obbligatoriamente ac-compagna il trasporto dei rifiuti. Le piccole imprese artigiane degli auto-riparatori, gli enti o le imprese produttrici o detentrici di rifiuti, al momento del conferimento degli stessi ad un trasportatore autorizzato devono com-pilare il formulario di identificazione preventivamente vidimato dall’Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio e redatto in quattro copie. Il for-mulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti.

Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario.

Delle tre copie, una resta al destinatario e due al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore entro 3 mesi dall’avvenuta con-segna del rifiuto al destinatario, per indicarne l’avvenuto smaltimento o re-cupero.

Il formulario, che fa parte integrante del registro, deve essere conservato per 5 anni.

Carico

Scarico

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16. Gestione dei rifiuti

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Le aziende possono usufruire anche di formulari forniti di volta in volta dal trasportatore, ma restano responsabili della loro compilazione.

I quattro fogli a ricalco dei quali è composto il formulario devono essere compilati inserendo i seguenti dati: data di emissione; generalità del produttore; origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER; generalità del trasportatore; generalità del destinatario; riferimenti delle autorizzazioni al trasporto ed alla destinazione; quantità presunte; verifica a destinazione; destinazione (smaltimento o recupero); eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto

ADR.

Il produttore dovrà poi controllare che il trasportatore gli consegni, entro 90 giorni, la quarta copia del formulario con l’accettazione del destinatario. Tale copia dovrà essere allegata a quella che il produttore aveva trattenuto al momento della consegna del rifiuto al trasportatore (la quarta copia cer-tifica l’avvenuto smaltimento del rifiuto).

Anche i formulari potranno essere utilizzati per più anni e dovranno essere conservati per 5 anni dalla data di emissione.

Tra formulario e registro si attua un’integrazione a mezzo dell’applicazione sul formulario (generalmente in alto a destra) del numero progressivo di registrazione dello scarico. Sul registro invece si riporta il numero progressivo del formulario.

MUD (denuncia annuale rifiuti)Le imprese che svolgono attività di autoriparazione devono compilare la denuncia annuale (MUD) solo per i rifiuti pericolosi prodotti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre e smaltiti nel corso dell’anno precedente a quello di dichiarazione e trasmetterla alle Camere di Commercio competenti entro il 30 aprile.

STOCCAGGIO DEL RIFIUTOLo stoccaggio dei rifiuti si articola in varie fasi: attivazione del deposito temporaneo secondo i limiti previsti dal D.Lgs.

n. 152/2006; obbligo di gestione del deposito temporaneo nel rispetto della tutela

della salute e dell’ambiente; divieto di miscelazione di rifiuti; divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel

suolo; divieto di immissione di rifiuti nei corsi d’acqua, sia superficiali sia sot-

terranei.

Contenuto del formulario

Fasi dello stoccaggio

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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3. trasporto, conferimento e smaltimento

Il trasporto dei rifiuti può essere effettuato direttamente dall’azienda produttrice senza autorizzazione apposita, nei limiti di 30 kg e 30 litri per i rifiuti non pericolosi.

Per quantitativi superiori, sia nel caso di trasporto in conto proprio di rifiuti sia di conferimento ad altra azienda, è necessaria l’iscrizione all’Albo gestori rifiuti, che qualifica l’azienda al trasporto di determinati rifiuti (codici CER). Se si conferiscono i rifiuti a terzi è quindi necessario richiedere al trasportatore copia dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali per controllare l’autorizzazione al trasporto di quei determinati rifiuti.

È obbligatoria la compilazione dei formulari al momento dell’allontana-mento (dismissione) dei rifiuti.

È obbligatoria la compilazione del formulario di identificazione in quattro copie, datate e firmate dal produttore dei rifiuti, e controfirmate dal tra-sportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore. L’ultima copia deve ritornare non oltre 90 gg al produttore con l’accettazione del destinatario. Se dopo 3 mesi il produttore non ha ricevuto la quarta copia dovrà esporre denuncia alla Provincia.

Ogni azienda diretta alla produzionedi beni e servizi produce rifiuti

che devono essere smaltiti

Ogni azienda deve organizzare undeposito temporaneo (art. 183, c. 1,

lettera m) e gestire i rifiuti per categorie omogenee, registrando e non superandoi limiti di stoccaggio previsti dalla legge

Ogni azienda deve gestire:• registro di carico e scarico rifiuti• formulario• dichiarazione MUD

Ogni azienda deve trattare, smaltiree recuperare tutti i rifiuti presso aziende

specializzate, autorizzate e iscritteall’Albo gestori ambientali

vADemecum NormAtivA rifiuti

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16. Gestione dei rifiuti

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Attività di controllo

Ove, in caso di controlli, vengano riscontrate non conformità con le pre-scrizioni normative i controllori provvederanno a predisporre i verbali di con-testazione, che potranno portare all’applicazione di sanzioni pecuniarie, am-ministrative o penali.

Per quanto si riferisce alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si pro-cederà al riscontro dell’avvenuta valutazione dei rischi e, ove dovuto, del-l’esistenza del documento di valutazione dei rischi. Si procederà inoltre a verificare l’attuazione delle disposizioni di tutela e dell’utilizzo corretto del-le procedure operative per evitare incidenti, nonché il corretto uso dei di-spositivi di sicurezza individuali e strutturali delle macchine.

sanzioni

ABBANDONO DI RIFIUTI (art. 255 D.Lgs. n. 152/2006) • Chiunque in violazione delle prescrizioni abbandona o deposita rifiuti

ovvero li immette nelle acque superficiali e/o sotterranee, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 620. Se l’abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 155.

• Chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti sul suo-lo, è tenuto a procedere rimozione, all’avvio al recupero o allo smal-timento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (art. 192). Allo stesso mo-do chiunque miscela categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile (art. 187). La mancata ottemperanza delle prescrizioni richiamate comporta la pena dell’arresto fino ad un anno.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006) • Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con

la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con una ammenda da euro 2600 a euro 26.000. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 5200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI RE-GISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006) • Chiunque, produttore di rifiuti pericolosi, non comunica ovvero co-

munica in modo incompleto o inesatto la dichiarazione MUD (Legge

Tutela dei lavoratori

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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25/1/1994, n. 70) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 a euro 15.500. Se la comunicazione MUD è effettuata comunque entro due mesi dalla data di scadenza della presentazione (30 aprile di ogni anno), la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da euro 26 a euro 160.

• Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 a euro 93.000; è inoltre prevista una sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile della infrazione e dalla carica di amministratore. Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità i limiti massimi e minimi delle sanzioni previste per la mancata o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico sono ridotte da euro 2070 a euro 12.400 per i rifiuti pericolosi.

• Chi effettua il trasporto di rifiuti senza il dovuto formulario ovvero con il formulario ma con indicazioni incomplete o inesatte sulla natura del rifiuto trasportato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a euro 9300. È inoltre prevista la pena dell’art. 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. La stessa pena è applicata a chi nel trasporto dei rifiuti fa uso di un certificato falso di analisi merceologica del rifiuto.

Qualora le informazioni contenute nella dichiarazione MUD o nel registro di carico e scarico siano inesatte, ma i dati riportati in altre comunicazioni o negli altri documenti come i formulari o altre regi-strazioni contabili consentano di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa applicata va da euro 260 a euro 1550.

La stessa pena si applica se il formulario contiene informazioni inesatte o incomplete, ma anche tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità com-petenti o di mancata conservazione dei registri e/o del formulario.

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è un luogo in cui sono collocati i prodotti in attesa di essere trattati, recuperati o smaltiti. In generale, il periodo massimo di stoccaggio di tutti i rifiuti deve essere al massimo di un anno.

L’area di deposito dei rifiuti deve essere distinta, confinata e contrassegnata da segnaletica ben visibile.

L’accesso al deposito deve essere consentito solo al personale autorizzato e deve essere identificato da idonea segnaletica indicante i pericoli e le norme di comportamento e trattamento, allo scopo di limitare i rischi alla salute per l’uomo e all’ambiente.

I contenitori, fissi e mobili, in cui sono raccolti i rifiuti devono essere con-trassegnati con i codici CER (Codici Europei dei Rifiuti), che indicano lo stato delle sostanze contenute, i livelli di pericolosità delle sostanze, allo scopo di informare sulla natura e la pericolosità del contenuto.

Deposito

Codici CER

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16. Gestione dei rifiuti

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Il deposito temporaneo deve essere caratterizzato da:1) assenza di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policloro-

dibenzofenoli superiori a 2,5 ppm e di policlorobifenile, policlorotrifenile superiori a 25 ppm;

2) raccolta per tipologie omogenee e pericolosità (non bisogna mescolare i rifiuti);3) rispetto per le norme che ne disciplinano il deposito (utilizzo degli ap- positi contenitori);4) lo stoccaggio dei rifiuto nel deposito temporaneo non può superare i

limiti di tempo o di peso stabiliti dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;5) l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire secondo le seguenti modalità alternative: – una volta all’anno se il quantitativo dei rifiuti non supera i 10 m3; – ogni due mesi se il quantitativo di rifiuti depositato è di 10 m3;6) l’allontanamento dei rifiuti speciali non pericolosi deve avvenire: – trimestralmente indipendentemente dalle quantità in deposito; – nel caso in cui la quantità non superi i 20 m3 il deposito non può es- sere superiore ad un anno.

comportamento in caso di sversamento o dispersione di rifiuti contenenti sostanze pericolose

I rifiuti, durante le fasi di stoccaggio, carico e trasporto, devono essere ma-nipolati con cura e in sicurezza.

Nel caso di sversamento o dispersione di sostanze inquinanti o pericolose, queste devono essere raccolte con materiali assorbenti o dispositivi tecnici.

I materiali assorbenti utilizzati per il recupero di rifiuti inquinati o peri-colosi devono essere smaltiti in modo adeguato.

La gestione dei rifiuti richiede l’uso dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI): occhiali, guanti antitaglio e contro le aggressioni chimiche, masche-rina per solventi, scarpe antinfortunistica, protezione generica del corpo.

Alcune tipologie di rifiuto – olio esausto

Per olio usato si intende qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente de-stinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati (art. 1, c. 1 D.Lgs. n. 95/1992).

Dopo la raccolta e lo stoccaggio, gli oli usati devono essere affidati al Con-sorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autoriz-zate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati.

La raccolta degli oli esausti deve avvenire in piccole cisterne di stoccaggio, serbatoi o fusti idonei a contenere il prodotto e impedire la fuoriuscita del-lo stesso (dispositivi anti-traboccamento). Il serbatoio di stoccaggio posto

Caratteristiche del deposito temporaneo

Che cosa sonogli oli usati

Trattamento

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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fuori terra deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio stesso. I contenitori devono possedere idonee condizioni di sicurezza e re-sistenza nelle fasi di riempimento, movimentazione e svuotamento tenen-do conto delle proprietà chimico-fisiche e della pericolosità dei prodotti. In particolare, i contenitori devono evitare dispersioni sul terreno e impedire la percolazione in condutture o fogne e la commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti, o contaminazione degli stessi con altre sostanze.

Le aziende con dipendenti che superano il quantitativo di 500 kg di olio stoccato, sono soggette ai controlli di prevenzione incendi.

filtri

I filtri olio devono essere stoccati previo svuotamento dei residui di olio in essi contenuti. I contenitori devono essere a tenuta stagna e provvisti da ido-nei sistemi di raccolta per il liquidi, in quanto i filtri potrebbero dar luogo a fuoriuscita di liquidi.

I contenitori devono possedere accessori e dispositivi idonei a garantire condizioni di sicurezza e resistenza nelle fasi di riempimento, movimentazione e svuotamento.

I contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto e maniglie per rendere sicure ed agevoli le opera-zioni di movimentazione.

Batterie al piombo

Le batterie esauste al piombo (CER 16 06 01*) devono essere raccolte e conferite al Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Ri-fiuti Piombosi (COBAT), direttamente o tramite soggetti incaricati dal COBAT stesso.

Il deposito di tali rifiuti, in attesa di smaltimento, deve essere coperto e la base del deposito deve essere una superficie impermeabile e protetta dagli agenti atmosferici.

Le batterie non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido con-tenuto: per sicurezza si raccomanda di collocarle, in attesa di smaltimen-to, all’interno di contenitori in plastica muniti di coperchio e a tenuta o in im-ballaggi non attaccabili dall’acido solforico corrosivo contenuto nelle batterie.

pneumatici fuori uso

Gli pneumatici fuori uso (carcasse, camere d’aria e manicotti in gomma del-le ruote) sono considerati rifiuti.

Non sono considerati rifiuti gli pneumatici usati che possono essere an-cora in buone condizioni, destinati ad un’attività di ricopertura, e quelli che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario.

Il deposito di tali rifiuti, in attesa di smaltimento, deve essere coperto e la

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17. referenziazioni

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base del deposito deve essere una superficie impermeabile in cemento e protetta dagli agenti atmosferici.

È necessario rimuovere periodicamente i residui e le polveri di gomma e nerofumo che gli pneumatici rilasciano nell’ambiente.

Liquidi refrigeranti – Liquidi impianti frenanti

I liquidi degli impianti di raffreddamento dei motori, contenenti glicole, e gli oli degli impianti frenanti, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi.

È importante non mescolare le varie tipologie di oli motore o idraulici utilizzando serbatoi per ogni tipologia di rifiuto stoccato.

Il serbatoio di stoccaggio, posto fuori terra, deve essere collocato su un pa-vimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio stesso. Nel caso in cui siano presenti diversi serbatoi per la medesima tipologia di rifiuto, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. Ogni serbatoio di stoccaggio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

materiali assorbenti, stracci, segatura, carta sporca e indumenti protettivi

Durante l’esercizio dell’attività di autoriparatore possono essere utilizzati materiali assorbenti, stracci, segatura, carta o indumenti protettivi contaminati da sostanze non pericolose CER (15 02 03). In questo caso è sufficiente rac-cogliere in modo differenziato tali materiali in contenitori in plastica nell’area di stoccaggio.

Nel caso in cui materiali assorbenti, stracci, segatura, carta o indumenti protettivi siano stati contaminati da sostanze pericolose CER (15 02 02*) è necessario depositare tali materiali in contenitori chiusi (in plastica e/o di metallo) a tenuta stagna, in modo da evitare la fuoriuscita o il contatto con altre sostanze. I contenitori vanno posizionati nelle apposite aree di deposito temporaneo.

rottami ferrosi derivati dalla manutenzione dei veicoli

Tali rifiuti vanno collocati in appositi contenitori dotati di adeguata copertura.

referenziazioni

Attività economiche Ateco50.20. Riparazioni meccaniche di autoveicoli50.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

(elettrauto)

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici50.20.5 Altre attività di manutenzione (lavaggio, lucidatura ecc.) e di soccorso

stradale

classificazione Nazionale delle professioni istAt 20016.2.3.1. Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assi-milati

classificazione internazionale delle professioni isco-887231 Meccanici e riparatori di veicoli a motore

sanzioni amministrative

Spetta alle Province e ai Comuni vigilare sull’applicazione della legge in ma-teria di autoriparazione.

Le sanzioni amministrative in merito all’esercizio abusivo di tale attività so-no disciplinate dall’art. 10 della Legge 5/2/1992, n. 122.

La vigilanza sull’applicazione della legge è di competenza delle Provincie e dei Comuni (art. 10, c. 1 Legge n. 122/1992).

L’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione è pu-nito con la sanzione amministrativa e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.

certificato prevenzione incendi (cpi)

Le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi sono disciplinate dal D.P.R. n. 151/2011.

Le attività di riparazione di veicoli a motore (automobili, motocicli ecc.), incluse le attività di carrozzeria, elettrauto, gommista e attività specializzate, devono produrre il CPI se: hanno una superficie coperta dei locali > 300 mq; per i gommisti se hanno in deposito un quantitativo di pneumatici >

10.000 kg in massa, anche se il locale ha superficie inferiore a 300 mq; per le attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi,

di superficie > 3000 mq.

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19. il ccNL metalmeccanici artigiani

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il ccNL metalmeccanici artigiani

Declaratorie professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dei lavoratori metalmeccanici artigiani e tabella di sintesi. Accordo 27 novembre 1997 tuttora in vigore per la parte normativa.

cLAssificAzioNe Dei LAvorAtori

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 categorie professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate all’art. 25.

cAteGorie professioNALi

• Prima• Seconda• Seconda bis• Terza• Quarta• Quinta• Sesta

A) moBiLitÀ professioNALe

I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella 6a categoria, intendendosi per tali i lavoratori di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5° livello pro-fessionale.

Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella 6a categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo della 5a categoria.

B) DecLArAtorie, esempLificAzioNi Dei profiLi eD esempi

L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo av-viene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni, dei profili pro-fessionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura pro-fessionale del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulati in termini ricorrenti.

I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti pro-fessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specifici nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali dei lavo-ratori con funzioni generiche e dei lavoratori della 6a categoria, non indicate per-ché già sufficientemente definite nelle declaratorie.

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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settore AutoripArAzioNe

In questo settore non sono inquadrati i lavoratori dei livelli 1° e 2° bis.

secoNDA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni di-rettive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con di-screzionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;

– i lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e no-tizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’impresa in cui operano ed enti esterni; “DIRETTORE AMMINISTRATIVO”

– i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attività, all’elaborazione, analisi, con-trollo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili. “CONTABILE (TRATTASI DI LAVORATORE LAUREATO O DIPLOMATO)”

terzA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per la categoria inferiore con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e attrezzature, delle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica dei disegni e/o degli schemi funzionali, quando esistono, eseguono con autonomia operativa delle decisioni, interventi di elevato grado o complessità per l’individuazione e valutazione dei guasti e per la loro riparazione, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le ca-ratteristiche funzionali prescritte con il pieno utilizzo di apparecchiature idonee e banchi di prova e, ove richiesto, ricercano e individuano sul catalogo dei ricambi particolari occorrenti, e/o coordinano e programmano gli interventi di altri la-voratori;

– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative ca-ratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, pro-cedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.

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19. il ccNL metalmeccanici artigiani

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QuArtA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all’individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con l’ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali;

– i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, cicli di lavo-razione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici (torni, frese, retti-fiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione lavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti per interventi di riparazione;

– i lavoratori che sulla base delle indicazioni, schemi e/o cicli di lavorazione e con pratica dei mezzi e metodi operativi eseguono lavori di saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per l’aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione;

– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordina-mento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

QuiNtA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normale dif-ficoltà su complessivi o loro parti, riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità;

– i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l’ausilio e l’utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d’uso lo stacco, il riattacco e l’eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamento a lavoratori di categoria superiore a seconda della complessità dell’intervento;

– lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

sestA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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– i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo esecutive attività semplici di servizio;

– i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

settore iNstALLAzioNe Di impiANti

In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del 1° livello.

secoNDA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni di-rettive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con di-screzionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;

– i lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti e elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e com-pletare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’impresa in cui operano ed enti esterni;

– i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attività, all’elaborazione, analisi, con-trollo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessaria alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili.

secoNDA cAteGoriA Bis

Le parti concordano l’accesso alla 2a categoria bis per professionalità operaie secondo la seguente declaratoria:

– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche previste per la categoria in-feriore, svolgono funzioni di coordinamento del processo produttivo nell’installazione degli impianti, con piena responsabilità e autonomia operativa nell’ambito di la-vorazioni tecnologicamente molto avanzate.

I lavoratori che accederanno, con l’entrata in vigore del contratto, a tale categoria manterranno la normativa parte II (ex operai) del CCNL.

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19. il ccNL metalmeccanici artigiani

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terzA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 4a, compiono in autonomia e pe-rizia esecutiva, con lettura e interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà redisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze) e/o coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche, gestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali (documentazione relativa al magazzino e alle attività di cantiere);

– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative, ca-ratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.

QuArtA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 5a, costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti; predispongono ed eseguono le ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi di sicurezza; individuano ed effettuano riparazione di guasti e/o svolgono attività di semplice coordinamento di altri lavori; effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi; realizzano saldature in opera di parti-colare difficoltà; compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere;

– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordi-namento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

QuiNtA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o schemi e/o disegni e/o circuiti di semplice lettura, eseguono impianti mediante l’utilizzo di appropriate at-trezzature e relative strumentazioni; scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono; misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto mediante le idonee tecniche di giunzione di normale difficoltà; ese-guono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo (piegatura, filettatura ecc.); individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione e di normale

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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difficoltà; effettuano la manutenzione degli impianti, con il possesso, ove le vigenti norme di legge lo richiedano, del certificato di abilitazione o patentino rilasciato dagli organi competenti; effettuano prove di combustione e rendimento delle apparec-chiature bruciatori; qualora necessario compilano bolle di accompagnamento e analoghe documentazioni;

– i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

sestA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;

– i lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro alimentazione e sorve-glianza;

– i lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di categoria superiore, eseguono lavori semplici di costruzione e/o di montaggio di impianti e loro parti;

– i lavoratori che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure pre-stabilite, svolgono nel settore amministrativo esecutive attività semplici di servizio;

– i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al pro-cesso produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

settore meccANicA Di proDuzioNe

primA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 2a categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell’impresa o che svolgono attività di alta specialità e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;

– i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell’ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di pianificazione operativa per il con-seguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro

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19. il ccNL metalmeccanici artigiani

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sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e

metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavori.Ad esempio:

• Progettista di complessi; • Specialista di sistemi di elaborazione dati; • Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati).

secoNDA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni di-rettive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con di-screzionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;

– i lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e no-tizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’impresa in cui operano ed enti esterni;

– i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attività all’elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e con-suntiva necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili.

secoNDA cAteGoriA Bis

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al 3° punto della declaratoria del livello successivo, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche nell’ambito del-l’impresa;

– i lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano nell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare e le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna assistenza per la scelta e la pre-disposizione degli strumenti o attrezzature;

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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– i lavoratori che, sulla base delle istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono con tavole grafiche e/o con supporti elettronici CAD/CAB/CAE disegni costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze, mediante l’uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e/o archivi elettronici e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali; “DISEGNATORE PROGETTISTA”

– i lavoratori che effettuano la costruzione di apparecchiature e/o pannelli elettronici prototipici di impegnativa realizzazione e finalizzati a un progetto complesso, per il rilievo e la traduzione di grandezze fisiche, o di comando.

Ricercano in base all’interpretazione di schemi elettrici, disegni, norme, schemi di progetto o sole indicazioni di massima, le caratteristiche funzionali e i comportamenti da impiegare, individuano le dimensioni di ingombro in relazione al tipo di impiego e di condizioni di esercizio. Definiscono ed eseguono diverse operazioni necessarie alla realizzazione delle apparecchiature. Effettuano il collaudo finale mediante l’im-piego di strumentazione specifica (oscilloscopio, amplificatore, registratore ecc.), ve-rificando la funzionalità globale del prodotto effettuano le successive riparazioni con ricerca guasti sulla parte elettronica. Rilevano le eventuali incongruenze e collaborano con i tecnici sperimentatori per il superamento di difficoltà e per il miglioramento delle caratteristiche funzionali; “ELETTRONICO DI COSTRUZIONE”

Le parti concordano l’accesso alla 2a categoria bis per professionalità operaie secondo la seguente declaratoria: lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste dalla categoria inferiore, svolgono anche funzioni di coordinamento dell’intero pro-cesso produttivo nel settore della produzione, con piena responsabilità anche tecnica e autonomia operativa nell’ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate. I lavoratori che accederanno, con l’entrata in vigore del contratto, a tale categoria man-terranno la normativa parte II (ex operai) del CCNL.

terzA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per l’operaio spe-cializzato (4a categoria), congiuntamente compiano operazioni su tutti gli apparati, apparecchiature e complessi stessi, svolgono normalmente le funzioni di guida e controllo, esercitando un certo potere di autonomia e di iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni;

– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative ca-ratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e pro-cedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un’adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area amministrativa o diploma di scuola media superiore;

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– i lavoratori che eseguono tutte le operazioni di attrezzaggio, di preparazione e di scelta degli utensili, dell’impostazione dei parametri geometrici e tecnologici di lavorazione, di macchine a controllo numerico, e che tramite la lettura critica dei disegni e/o programmi, sanno intervenire sulla macchina, anche attraverso una programmazione di consolle multiassiale realizzando pezzi di elevata difficoltà; “OPERATORE/PROGRAMMATORE DI C.N.”

– i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e della modalità di esecuzione con l’interpretazione critica dei disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado o complessità per l’individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le ca-ratteristiche funzionali prescritte; “RIPARATORE”

– i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, e con l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti anche di provenienza esterna, e se necessario, per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di mi-sura e valutando e segnalando le anomalie riscontrate; “COLLAUDATORE”

– i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica del disegno di qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al ristretto campo delle tolleranze agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura o per la costruzione su ban-co o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario, o loro parti con eventuale delibera funzionale; “MONTATORE MAC-CHINARIO-MONTATORE SU BANCO-COSTRUTTORE SU MACCHINE”

– i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di ese-cuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di sal-datura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:

• esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attività del lavoratore (ad es. sopra testa);

• cicli di prova prescritti da Enti esterni o cicli di prova equivalenti; • tolleranze riferite a larghezze, struttura, spessore, raggio di curvatura, pene-

trazione dei cordoni e loro passo; “SALDATORE”

– i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica del disegno anche costruttivo la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado di difficoltà con determinazione del disegno anche mediante calcolo dei dati e delle quote necessarie e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti; “MODELLISTA IN LEGNO”

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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– i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle mo-dalità di esecuzione con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi la-voro di elevato grado di difficoltà per la formatura a mano con modelli o casse d’a-nima, forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli ecc., che nei lavori di fonderia artistica provvedono in autonomia alla conduzione del forno con conoscenza della composizione delle leghe ed effettuano inoculazioni in siviera e provini sulle leghe di fusione, in grado di eseguire lavori artistici con bassorilievi, getti di campane ecc.; “FORMATORE A MANO-ANIMISTA A MANO-FONDITORE”

– i lavoratori che progettano e realizzano quadri elettrici e loro relative interconnessioni e carpenteria meccanica di supporto sulla base di una conoscenza approfondita delle caratteristiche della componentistica elettrica e meccanica, controllano il pro-cesso delle lavorazioni fornendo elementi necessari alla verifica della qualità degli apparati elettromeccanici eseguiti e gestiscono al contempo il magazzino e l’ap-provvigionamento dei materiali; “OPERATORE ELETTROMECCANICO”

– i lavoratori che progettano e realizzano schede elettroniche e loro relative interconnes-sioni anche a livello di prototipo sulla base di una conoscenza approfondita delle caratteristiche della componentistica, controllano il processo delle lavorazioni fornen-do elementi necessari alla verifica della qualità delle apparecchiature eseguite e gesti-scono al contempo il magazzino e l’approvvigionamento dei materiali; “OPERATORE ELETTRONICO”

– i lavoratori che, in base alle istruzioni e applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, im-putano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive anche con l’utilizzo di strumenti informatici; “CONTABILE”

QuArtA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che compiono a regola d’arte e secondo le prescrizioni o indicazioni tecniche di lavorazione tutti i lavori la cui specialità o complessità richiedano: ade-guate cognizioni tecnico-pratiche e conoscenza interpretativa del disegno acquisite attraverso istituti professionali di Stato o titolo parificato e regolarmente riconosciuto oppure particolari capacità e abilità corrispondenti alle cognizioni tecnico-pratiche conseguite mediante il necessario tirocinio o acquisite mediante la pratica esperienza nel lavoro;

– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordi-namento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente;

– i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple, sia tradizionali che a

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controllo numerico, e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze, l’impegnativa sostituzione di utensili e le relative registrazioni, l’adattamento dei parametri di la-vorazione, e che sono in grado di programmare l’esecuzione di pezzi di normale difficoltà, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite; “ADDETTO MACCHINE OPERATRICI”

– i lavoratori che provvedono alla preparazione e avviamento di macchine opera-trici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà, re-gistrazioni e messe a punto, l’adattamento dei parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie; “ATTREZZATORE DI MACCHINA”

– i lavoratori che, sulla base delle indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedono all’individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte; “RIPARATORE”

– i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di natura complessa per il controllo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti anche di provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura segnalando eventuali anomalie; “COLLAUDATORE”

– i lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capi-tolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il con-trollo delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche funzionali di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di strumenti e/o apparecchiature (senza l’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione), rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla do-cumentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze; “ADDETTO PROVE DI LABORATORIO”

– i lavoratori che, sulla base delle indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali ri-chieste dal processo; “ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI”

– i lavoratori che eseguono, sulla base di indicazione, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti; “MONTATORE MACCHINARIO-COSTRUTTORE SU BANCO-COSTRUTTORE SU MACCHINE”

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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– i lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici; “MANUTENTORE MECCANICO-MANUTENTORE ELETTRICO”

– i lavoratori che, sulla base di indicazione o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o su disegni, e avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature, ivi compresa la saldatura su acciaio inossidabile; “SALDATORE”

– i lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni, eseguono lavori di natura com-plessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli di quote correlate non indicate e con la costruzione dei calibri di controllo necessari; “MODELLISTA IN LEGNO”

– i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti e avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati equivalenti della pratica operativa, eseguono, provvedendo all’opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori delle tirate d’aria e, se necessario, previa sagomatura delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d’anima, con conoscenza dell’uso delle resine e agglomerati vari; “FORMATORE A MANO-ANIMISTA A MANO”

– i lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti, disegnano con tavole grafiche e/o con supporti elettronici CAD/CAM particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta dei materiali (con il calcolo dei parametri per la determinazione dei costi) ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi già completi; “DISEGNATORE PARTICOLARISTA”

– i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una conoscenza funzionale dei disegni elettrici e meccanici e/o degli schemi, eseguono apparati e/o parti componenti elettromeccanici con l’ausilio di strumenti di montaggio, di misura e di controllo, per i quali è richiesta la conoscenza delle relative specifiche d’uso e delle grandezze di misura ed effettuano al contempo la verifica della qualità degli apparati elettromeccanici eseguiti; “ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI APPARATI ELET-TROMECCANICI”

– i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una conoscenza funzionale degli schemi e/o disegni elettronici, eseguono apparecchiature anche prototipali, impianti elettronici, con l’ausilio di supporti computerizzati alla produzione e stru-

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menti di misura e controllo per i quali è richiesta la conoscenza delle relative gran-

dezze di misura ed effettuano al contempo la verifica della qualità delle apparec-chiature eseguite; “ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRONICI”

– i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile, adottato nell’ambito del campo di competenza, rilevano, ri-scontrano, ordinano anche su modelli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti, e se del caso, effettuano imputazioni di conto anche con l’utilizzo di strumenti informatici; “CONTABILE”

QuiNtA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni, svolgono attività esecu-tive di normale difficoltà richiedenti essenziali cognizioni tecnico-pratiche inerenti al-l’interpretazione del disegno, alle caratteristiche e alle tecnologie dei materiali, acquisite attraverso Istituti professionali di Stato triennali o titolo parificato e regolarmente riconosciuto, ovvero acquisite mediante tirocinio o la pratica esperienza nel lavoro;

– i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive e di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;

– i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici, automatiche e semiau-tomatiche attrezzate, a teste multiple o a trasferimento, sia tradizionali che a con-trollo numerico e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative re-gistrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con idonei strumenti; “ADDETTO MACCHINE OPERATRICI ATTREZZATE”

– i lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio interventi di normale difficoltà, su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza; “RIPARATORE”

– i lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l’ausilio di strumenti elettrici, predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per l’individuazione di anomalie o per l’opportuna segnalazione; “COLLAUDATORE”

– i lavoratori che, sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici preregolati, prove di normali difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, ap-

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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parecchiature e loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze; “ADDETTO PROVE DI LABORATORIO”

– i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti, effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione; “ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI”

– i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate o per il montaggio di attrezzature a macchinario o loro parti; “MONTATORE MACCHINARIO-COSTRUTTORE SU BANCO-COSTRUTTORE SU MACCHINE”

– i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o forza motrice o fluidodinamici; “MANUTENTORE MECCA-NICO-MANUTENTORE ELETTRICO-INSTALLATORE DI IMPIANTI”

– i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni, eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche, T.I.G. e M.I.G. di normale difficoltà; “SALDATORE”

– i lavoratori che, su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti, provvedono alle varie operazioni per l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti o loro parti, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container; “IMBALLATORE”

– i lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiali ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione; “GRUISTA-IMBRAGATORE”

– i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o schemi elettronici, con l’ausilio di strumentazioni base di controllo e con operazioni specifiche di saldatura eseguono assemblaggi di schede elettroniche, interconnessioni tra i vari componenti di apparecchiature elettroniche, interventi di riparazione guasti di semplice rilevazione su apparati elettronici in produzione; “ADDETTO AL MONTAGGIO DI PARTI ELETTRONICHE”

– i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o schemi elettrici, con l’ausilio di strumentazioni base di controllo eseguono assemblaggi di parti elettromeccaniche, interconnessioni tra i vari componenti di quadri elettrici,

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montaggi di parti meccaniche, interventi di riparazione di guasti di semplice rile-vazione su quadri elettrici e parti elettromeccaniche di produzione; “ADDETTO AL MONTAGGIO DI PARTI ELETTROMECCANICHE”

– i lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti ese-cutivi; “COMPITI VARI DI UFFICIO”

– i lavoratori che, sulla base di procedure stabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti; “CONTABILE”

sestA cAteGoriA

Appartengono a questa categoria:

– i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;

– i lavoratori che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite, svolgono nel settore amministrativo attività esecutive semplici di ser-vizio;

– i lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semi automatiche attrezzate, sia tradizionali che a controllo nume-rico preprogrammate;

– i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al pro-cesso produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali; “ADDETTO MACCHINE OPERATRICI ATTREZZATE”

– i lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predi-sposti; “COLLAUDATORE-VERIFICATORE”

– i lavoratori che conducono impianti, provvedendo alla loro alimentazione; “ADDET-TO CONDUZIONE IMPIANTI”

– i lavoratori che coadiuvano il lavoratore di categoria superiore, eseguono in fase di studio lavori semplici di costruzione e di montaggio di attrezzature, di macchinari, di impianti e loro parti, oppure eseguono attività ausiliari e nell’attrezzamento di macchinari o in operazioni similari; “AIUTO ATTREZZISTA-AIUTO MONTATORE”

– i lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di ausilio lavori semplici, di manutenzione e/o di riparazione di macchinari, appa-recchi o impianti; “AIUTO MANUTENTORE RIPARATORE”

– i lavoratori che eseguono saldature a mezzo di macchine a punto e/o a rotella; “SALDATORE A MACCHINA”

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Allegato operAtori meccANici e AutoripArAtori

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– i lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici; “FORMATORE A MANO-ANIMISTA A MANO”

– i lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico; “CONDUTTORE MEZZI DI TRASPORTO”

– i lavoratori che effettuano operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, l’im-ballaggio, il deposito di materiale e di macchinario ecc., anche con l’ausilio di mez-zi meccanici, ovvero i lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiali ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito. “MOVIMENTATORE DI MATERIALE”

tABeLLA Di siNtesi NormAtivA DeL ccNL

metALmeccANici ArtiGiANi

periodo di provaOperai: 4 settimane (categ. 6 e 5), 6 settimane (altre categ.). Impiegati: 3 mesi.

Divisori Giornaliero. 26 Orario. 173.

mensilità contrattuali 13

indennità varie Il CCNL prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: in-dennità di maneggio denaro, indennità per obbligo di reperibilità e indennità di tra-sferta.

orario di lavoro 40 ore settimanali normalmente ripartite su 5 giorni. Lavoro straordinario e notturno. Percentuali di maggiorazione (sulla retribuzione di fatto). Straordinario: diurno, 25%; fe-stivo (oltre le 8 ore), 45%; notturno (oltre le 8 ore), 55%; lavoro di sabato (in caso di orario sett. su 5 gg.), 25% (prime 3 ore), 50% (ore successive). Festivo: 45%. Notturno: 15%.

ferie e permessiFerie. Operai: 4 settimane (160 ore). Impiegati: 4 settimane (anzianità di servizio fino a 18 anni), 4 settimane e 5 gg. (anzianità superiori). Permessi retribuiti. 16 ore annue (elevate a 24 per i regimi di flessibilità superiori a 40 ore annue). Ex festività. 4 gruppi di 8 ore annui.

malattia Conservazione del posto. Operai: 9 mesi. Impiegati: 6 mesi (anzianità di servizio fino a 5 anni); 8 mesi (anzianità superiori), più eventuali 3 mesi di aspettativa non retribuita. Nel caso di più malattie: 10 mesi nell’arco di 24 mesi. Trattamento economico. Ope-rai: integrazione dell’indennità INPS fino a concorrenza della retribuzione di fatto

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dal 40esimo al 1500esimo giorno di assenza ovvero dal 10 giorno di assenza per malattie superiori a 7 giorni. Impiegati: trattamento economico interamente a carico dell’azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione globale: 100% primi 2 mesi; 50% 4 mesi successivi (anzianità di servizio fino a 5 anni); 100% primi 3 mesi; 50% 5 mesi successivi (anzianità superiori).

Gravidanza e puerperio Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione dell’indennità INPS fino a concorrenza della normale retribuzione di fatto netta.

congedo matrimoniale Durata. 15 giorni consecutivi. Trattamento economico. Operai: integrazione dell’asse-gno INPS fino a concorrenza di 80 ore di retribuzione di fatto. Impiegati: retribuzione interamente a carico dell’azienda.

preavviso I diversi termini di preavviso corrispondono alle diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 6 a 10 anni, oltre i 10 anni). Operai: 6 gg., 8 gg., 10 gg. Impiegati: 1 mese e 1/2, 2 mesi, 2 mesi e 1/2 (categ. 1°) ovvero 1 mese, 1 mese e 1/2, 2 mesi (altre categ.), decorrenti dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale Durata. Massimo 12 mesi. Limiti numerici. I lavoratori per le imprese fino a 4 dip., 3 per le imprese con oltre 4 dip. (compresi gli apprendisti e i lavoratori in formazione lavoro).

Lavoro part-time Lavoro supplementare. Limite massimo: 50% dell’orario ridotto concordato. Percen-tuale di maggiorazione: 10% (per le ore svolte entro le 8 ore giornaliere e le 40 setti-manali).

Apprendistato Qualifiche ammesse. Gli apprendisti sono inseriti in 3 gruppi, in base al contenuto professionale delle lavorazioni come indicato dal CCNL. Durata. 1° gruppo: 5 anni; 2° gruppo: 3 anni; 3° gruppo: 1 anno e 6 mesi; impiegati: 2 anni e 6 mesi. (Tale periodo è ridotto di 6 mesi in caso di possesso di titolo di studio post-obbligatorio e di 3 mesi in caso di possesso di attestato di qualifica professionale inerente all’attività da svolgere). Periodo di prova. 6 settimane. Gratifica natalizia. 173 ore della retribuzione globale di fatto per gli apprendisti di età superiore ai 15 anni; 152 ore per quelli fino a 15 anni. Ferie. 30 giorni di calendario (4 settimane per gli apprendisti di età superiore ai 16 anni). Malattia. Trattamento economico interamente a carico dell’azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote percentuali della paga tabellare netta: 45% (dal 1° al 20° giorno), 30% (dal 21° al 120° giorno). Insegnamento complementare. 4 ore settimanali (tali ore si sommano al 5%. L’orario di lavoro settimanale fermo restando il limite legale di 44 ore complessive).

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AllegatooperAtori meccANicie AutoripArAtori

1. L’attività di autoriparazione.................................................................................. 1 2. Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore................................................................... 2 3. Requisiti per l’apertura e l’esercizio di un’attività di autoriparazione.................................................................................................... 2 4. Aspetti burocratico-amministrativi................................................................... 4 5. Aspetti fiscali e contabili....................................................................................... 6 6. Aspetti previdenziali................................................................................................ 6 7. Responsabile tecnico.............................................................................................. 7 8. Gli impianti e i macchinari................................................................................... 9 9. Locali e attrezzature................................................................................................ 1010. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore meccanico e motoristico.............................................................. 1811. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore carrozzeria............................................................................................ 2012. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore elettrauto.............................................................................................. 2213. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore gommista............................................................................................. 2414. Attività di soccorso stradale................................................................................. 2515. Revisioni periodiche dei veicoli a motore.................................................... 2716. Gestione dei rifiuti.................................................................................................... 3417. Referenziazioni.......................................................................................................... 4718. Sanzioni amministrative........................................................................................ 4819. Il CCNL metalmeccanici artigiani.................................................................. 49

iNDice

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Copia omaggio non vendibile separatamentedal volume bernocchi/de lucia “diritto ed economia” 87

557S

allegato

operatorimeCCaniCi e

autoriparatori

MURSIA

Andrea Bernocchi-Domenico De Lucia

Diritto eD economiA

Libri di base