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Anno LII - n° 18/2015 pag. 1 L’Editoriale: “Siglato il TPP (Trans-Pacific Partnership): nuova architettura per il commercio mondiale, in attesa del TTIP” pag. 5 Convegno TTIP - Martedì 3 Novembre 2015 pag. 7 Seminario: “Logistica e Supply Chain Management al servizio dell’internazionalizzazione delle imprese" Giovedì 5 Novembre 2015 pag. 9 Corners con Esperti pag. 11 What’s up in Expo Ottobre pag. 12 Contract Made in Italy 10/13 Gennaio 2016, Teheran, Iran pag. 22 Nuovi regolamenti FDA pag. 27 Commissione Europea: pubblicata la strategia su commercio e investimenti pag. 29 Anno LII - n° 18 del 26 Ottobre 2015

Anno LII - n° 18 del 26 Ottobre 2015€¦ · L’economia e la domanda mondiale richiedono nuovi modelli commerciali, nuove competenze, nuove priorità per convivere con i nuovi

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 1

L’Editoriale: “Siglato il TPP (Trans-Pacific Partnership): nuova architettura per il commercio mondiale, in attesa del TTIP” pag. 5 Convegno TTIP - Martedì 3 Novembre 2015 pag. 7 Seminario: “Logistica e Supply Chain Management al servizio dell’internazionalizzazione delle imprese" Giovedì 5 Novembre 2015 pag. 9

Corners con Esperti pag. 11

What’s up in Expo Ottobre pag. 12

Contract Made in Italy 10/13 Gennaio 2016, Teheran, Iran

pag. 22 Nuovi regolamenti FDA

pag. 27 Commissione Europea: pubblicata la strategia su commercio e investimenti

pag. 29

Anno LII - n° 18 del 26 Ottobre 2015

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 2

E’ a disposizione dei Soci la guida “Automotive Industry”. La guida contiene dati e informazioni aggiornate sul mercato dell’automotive in Sud Africa con statistiche, contatti aziendali e riferimenti delle principali associazioni nazionali.

Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail sono pregate di richiederla alla Segreteria Aice (Tel. 027750320/1- Fax 027750329 - Email: [email protected]). Ricordiamo le ultime pubblicazioni a disposizione dei Soci richiedibili presso la Segreteria Aice:

• “Repatriation and reinvestment of the assets of a foreign invested company in China” (Not. n. 17 del 12/10/ 2015)

• “Investment Environment & Opportunities in the green Economy” (Not. n. 16 del 25 /09/ 2015)

• “Fare affari in Vietnam” (Notiziario nr. 15 del 10 settembre 2015).

• “Get your products onto shelves in China” (Notiziario nr. 14 del 24 luglio 2015).

• “The medical devices market in China” (Notiziario nr. 13 del 10 luglio 2015).

AUTOMOTIVE INDUSTRY

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 3

IL COMMERCIO CON L’ESTERO

5 QUI AICE

L’Editoriale: “Siglato il TPP (Trans-Pacific Partnership): nuova architettura per il commercio mondiale, in attesa del TTIP”

pag. 5

Convegno: “TTIP: accordo UE-USA - quali effetti per le imprese Martedì 3 Novembre 2015

pag. 7

Seminario: “Logistica e Supply Chain Management al servizio dell’internazionalizzazione delle imprese" Giovedì 5 Novembre 2015

pag. 9

Seminario "How to start your online business in China" Mercoledì 11 Novembre 2015

pag. 10

Corners con Esperti pag. 11

12 AICE@EXPO

What’s up in Expo - Ottobre

pag. 12

17 LA FINESTRA DEI SOCI AICE

Scheda di presentazione di “Promosfera”

pag. 17

Misery Index Confcommercio: una valutazione macroeconomica del disagio sociale

pag. 18

20 UNIONE CTSP E DINTORNI

Sportello Intrastat Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. Periodo di competenza: mese di Ottobre 2015

pag. 20

21 FIERE E MANIFESTAZIONI

33ma Fiera Internazionale di Khartoum 25 Gennaio – 1 Febbraio 2016

pag. 21

Contract Made in Italy 10/13 Gennaio 2016, Teheran, Iran

pag. 22

Missione per Buyers italiani del settore dell’Industria di Plastica Istanbul, Turchia - dall’1 al 4 Dicembre 2015

pag. 23

24 NOTIZIE DAL MONDO

Corea: Congiuntura Economica I Semestre 2015

pag. 24

18 PRIMO PIANO SULLA CONFCOMMERCIO

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pag. 4

Accordo bilaterale tra Italia e Turchia sulla previdenza sociale

pag. 31

32 IL PUNTO SULLA NORMATIVA ITALIANA

Informazioni in materia Tributaria

pag. 32

Informazioni in materia Legale e Legislativa

pag. 45

42 WORLD BUSINESS

Opportunità di business per gli associati

pag. 42

30 DALL’UNIONE EUROPEA

Commissione Europea: pubblicata la strategia su commercio e investimenti

pag. 29

Dare un rinnovato impulso al commercio globale per promuovere la crescita e creare posti di lavoro

pag. 30

31 IN BREVE DALL’ITALIA

Prime indicazioni ministeriali in materia di ammortizzatori sociali

pag. 31

Esportare in Nigeria

pag. 28

Nuovi regolamenti FDA

pag. 27

Il mercato del leasing in Russia nel 2014

pag. 25

E’ on line il nuovo sito

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 5

Siglato il TPP (Trans-Pacific Partnership): nuova architet-tura per il commercio mondiale, in attesa del TTIP

Pochi giorni fa’ è giunta la notizia della firma del TPP

(Trans-Pacific Partnership), l'accordo di libero scambio tra USA e 11 Paesi del Pacifico. Si tratta del più grande accordo di libero scambio della storia recente che intende abolire barriere commerciali e stabilire regole comuni in materia di tutela dei lavoratori, dell’ambiente e della regolamentazione dell’e-commerce in Paesi che in totale coprono il 40% della produzione mondiale: Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Messico, Perù, Cile, Vietnam, Singapore, Brunei e Malesia. L’intesa, che dovrà ora essere ratificata dal Congresso americano e dai Governi degli altri Paesi, testimonia l’intenzione degli Stati Uniti di mantenere un ruolo primario nell’economia del continente asiatico e di non lasciare mano libera alla Cina per la definizione delle regole commerciali. Tra i paesi firmatari è coinvolto anche il Giappone. L'ultima disputa risolta ha riguardato la protezione di

brevetti farmaceutici, sulla quale insistevano gli americani. Trattative difficili sono avvenute sul settore auto, sui latticini e in generale sulla proprietà intellettuale. L'accordo apre i mercati agricoli di Canada e Giappone e rende più severe le norme sui brevetti a vantaggio di società farmaceutiche e tecnologiche. Ma, soprattutto, crea un blocco per contenere la crescente influenza economica della Cina nella regione. Il patto rappresenta una vittoria per il presidente americano Barack Obama, sebbene siano molte le critiche che arrivano dall’opinione pubblica. In molti già denunciano che il libero scambio distruggerà posti di lavoro anziché crearne di nuovi. Così come per il TTIP (l’accorso di libero scambio con l’Unione Europea), anche il TPP sta registrando reazioni contrastanti, in un momento storico in cui sembra possano tornare a prevalere tentazioni protezionistiche. E’ importante, però, sottolineare che sia il TTIP

che il TPP sono accordi ambiziosi che puntano ad incrementare gli scambi di merci e servizi attraverso la riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie, ma nel pieno rispetto dei valori che stanno alla base di uno sviluppo economico sostenibile. Il TPP, ad esempio, mira ad elevare le garanzie dei lavoratori in Paesi come il Vietnam dove il diritto del lavoro non è paragonabile a quello dei Paesi occidentali. Sul punto, il Presidente Obama ha dichiarato che in un momento in cui il 95% dei clienti delle aziende americane vivono fuori dai confini degli Stati Uniti, non è possibile far scrivere a paesi come la Cina le regole dell'economia globale. E’ necessario che gli USA scrivano queste regole, aprendo nuovi mercati ai prodotti americani e allo stesso tempo fissare alti standard per proteggere i lavoratori e conservare il nostro mercato.” Sulla stessa linea di pensiero è anche il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, secondo il quale “La chiusura del negoziato TPP (Trans -

L’editoriale

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pag. 6

Pacific Partnership) è un passo fondamentale verso la costruzione di un'ampia area di libero scambio di importanza globale che, una volta concluso anche il TTIP (Transatlatic Trade and

Investment Partnership - l'accordo che l'Unione Europea sta trattando con gli USA) metterà insieme il 63 per cento del PIL mondiale. È una svolta fondamentale nella globalizzazione, che mira a un riequilibrio dei rapporti economici e commerciali rispetto alla prima fase della stessa. Per i BRICS sarà molto più difficile continuare a

indulgere in pratiche protezionistiche e di dumping. Ora dobbiamo lavorare rapidamente per completare il negoziato per il TTIP prima delle elezioni presidenziali americane. Perché ciò sia possibile, gli Stati membri dell’UE – ha concluso Calenda - devono ritrovare compattezza e appoggiare senza riserve il lavoro della Commissione, smettendo di inseguire quella parte, ampiamente minoritaria, della pubblica opinione europea che è pregiudizialmente contraria al TTIP per ragioni

ideologiche”. E proprio di TTIP discuteremo durante l’incontro che Aice organizza il prossimo 3 novembre (vedi il programma nelle pagine successive di questo notiziario), alla presenza di rappresentanti delle istituzioni europee. Claudio Rotti

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Convegno TTIP: accordo UE-USA - quali effetti per le imprese Martedì 3 Novembre 2015

Martedì 3 novembre 2015 a partire dalle ore 9.00, pesso la Sala Castiglioni del Circolo del

Commercio (Corso Venezia, 51 – Milano), si terrà un importante convegno sul tema dell’accordo

di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti (TTIP – Tranatlantic Trade and Investment

Partnership).

L’incontro si pone l’obiettivo di evidenziare quali potranno essere le conseguenze che il TTIP po-

trà avere per le aziende italiane, soprattutto per le micro e piccole imprese.

Tra i relatori saranno presenti anche 4 europarlamentari italiani: Tiziana Beghin, Lara Comi, Ales-

sia Mosca, Matteo Salvini.

Interverrà anche il Console Generale USA a Milano, Philip T. Reeker.

qui Aice

Per confermare la partecipazione contattare la Segreteria Aice – [email protected] – Tel. 027750320.

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Seminario Logistica e Supply Chain Management al servizio dell’internazionalizzazione delle imprese" Giovedì 5 Novembre 2015

La giornata è dedicata ad un focus sulle tematiche logistiche delle aziende in un’ottica di internazionalizzazione. La logi-stica e il trasporto sono componenti fondamentali nelle tran-sazioni commerciali internazionali poiché sono coinvolti di-versi attori con esigenze spesso tra di loro contrastanti. Il se-minario si articolerà attraverso la declinazione di "parole chiave" che permetteranno di illustrare le caratteristiche degli scenari competitivi della logistica e del suo ruolo nel com-mercio globale e nelle strategie di internazionalizzazione del-le imprese.

Seminario

"Logistica e Supply Chain

Management al servizio dell’internazionalizzazione

delle imprese"

Giovedì 5 Novembre 2015 ore 13.45

Unione Confcommercio

Sala Colucci Corso Venezia, 47

Milano

RELATORE:

Luca Lanini Professore di Logistica e

Supply Chain Management,

Università Cattolica e Senior

Consultant

La partecipazione all’incontro è gratuita per le

aziende associate

Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento

dei posti disponibili e sarà data conferma tramite e-mail 3 giorni

prima dell’evento. Per maggiori informazioni: Segre-teria Aice (Dr.ssa Raffaella Perino 02-7750320/1)

qui Aice

PROGRAMMA

13.45 Registrazione partecipanti

14.00 Apertura lavori La logistica e l’internazionalizzazione L’economia e la domanda mondiale richiedono nuovi modelli commerciali, nuove competenze, nuove priorità per convivere con i nuovi scenari competitivi.

Oltre il Trasporto & Logistica: la nuova frontiera del Supply

Chain Management Il Ruolo dell’ICT, perché la nuova società dell’informazione ha cambiato la logistica.

15.45 Pausa

16.00 Il pallet e il container

Il problema dello standard come elemento di efficienza e di ottimizzazione. Il pallet: dalla proprietà al noleggio. Il container: perno dell’intermodalità.

Reti distributive e ruolo delle piattaforme logistiche Na-scita e consolidamento dei nuovi operatori logistici. Il ruolo fondamentale delle piattaforme logistiche come polmoni di scorta e aree di transito, per la gestione ottimale dei flussi.

17.00 Domande e discussione

PER ISCRIZIONI ONLINE http://aicebiz.it/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/0511.xml

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pag. 10

Seminario "How to start your online business in China" Mercoledì 11 Novembre 2015

Il commercio online in Cina, una delle fastest growing economies al mondo, è uno degli argomenti più importanti del momento e per que-sto motivo AICE organizza una giornata di training sull’e-commerce, in collaborazione con l’EU SME Centre di Pechino e la Camera di Commercio Italiana in Cina. Il workshop fornirà approfondimenti e esperienze dirette nei modelli di business online in Cina in modo da rendere direttamente applicabi-le alla propria attività quanto verrà presentato. Durante questo workshop i partecipanti potranno godere di una for-mazione teorica e pratica con case studies ed esercitazioni basate sul-le esperienze di business e di e-commerce attuali attraverso un docen-te di grande esperienza. Obiettivi del corso sono: - Acquisire una profonda comprensione di ciò che è necessario per vendere online in Cina; - Comprendere il mercato dell'e-commerce e i requisiti di accesso al mercato cinese; - Sviluppare un piano d'azione efficace ed efficiente per fare business online in Cina; - Incontrare l’esperto di e-commerce per una consulenza diretta. Il seminario, di una giornata intera, sarà in inglese e la partecipa-

zione è a pagamento. Il costo riservato ai soci è di €280,00 + IVA

a partecipante.

Seminario

"How to start your online

business in China"

Mercoledì 11 Novembre 2015

Unione Confcommercio Sala Turismo

Corso Venezia, 47 Milano

RELATORE:

Dimitry van Toorn –

EU SME CENTRE BEIJING

La partecipazione è a paga-

mento (€ 280,00 + IVA a persona).

Le adesioni saranno accettate

sino ad esaurimento dei posti disponibili e sarà data

conferma tramite e-mail 3 giorni prima dell’evento.

Per maggiori informazioni: Se-greteria Aice (Dr. Pierantonio Cantoni tel. 02-7750320/1)

PROGRAMMA

Module 1 Overview of the China e-commerce market compared

to Europe Module 2 The market access requirements – IPR, product compli-

ance, logistics, customs Module 3 Payment options and consumer preferences Module 4 Digital marketing in China Module 5 Case studies and Best Practice Module 6 Step-by-step guidance to open an online shop

qui Aice

PER ISCRIZIONI ONLINE http://aicebiz.it/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/41c916b7-39cb-11e5-a6c3-e54a8bb56334/

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Corners con Esperti

Aice mette a disposizione degli esperti di diritto internazionale, web marketing e recupero crediti per incontrare gratuitamente e rispondere alle esigenze delle azien-de associate.

I corner a disposizione dei soci sono: PARLIAMONE CON L'AVVOCATO

servizio di prima consulenza sulle tematiche del diritto internazionale.

Il calendario dei prossimi incontri è:

mercoledì 18 Novembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30

mercoledì 16 Dicembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30

ESPERTO WEB

servizio di assistenza per lo sviluppo della presenza aziendale in rete.

Il calendario dei prossimi incontri è:

mercoledì 25 Novembre 2015 dalle 11.00 alle 16.15

CORNER ATRADIUS

servizio di consulenza sulla gestione ed il recupero dei crediti.

Il calendario dei prossimi incontri è:

giovedì 26 Novembre 2015 dalle 9.30 alle 13.30

qui Aice

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice - D.ssa Raffaella Perino Tel. 027750320/1 - Fax 027750329 E-mail: [email protected]

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 12

La tanto attesa, e discussa,

esposizione universale sta per

concludersi. Successo di

pubblico, grande opportunità

professionale per molte

persone e grande occasione

per Aice-Confcomercio pronta

a raccogliere contatti ed a

farsi consocere.

Il giorno 7 ottobre AICE ha partecipato all’evento riguardante il focus sull’Ungheria promosso da HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency) in cui sono stati presentati i grandi vantaggi che offre questo Paese posto nel cuore dell’Europa. Come afferma Róbert Esik, presidente di HIPA, l’Ungheria è un ottimo Paese in cui investire: infatti è dotato di eccellenti infrastrutture, alta produttività e lavoro specializzato ad un costo competitivo. Inoltre il governo spende 2 milioni di euro all’anno nella ricerca, sviluppo ed innovazione. L’Italia conosce bene le potenzialità di questo Paese, infatti le aziende italiane che decidono di investire in Ungheria sono in costante aumento (sono raddoppiate dal 2012); questo è quanto

affermato da Alessandro Farina, direttore generale di ITL Group, una compagnia di consulenza italiana che si è stabilita a Budapest negli anni Novanta ed è in grado di rispondere a tutte le esigenze legate al business italiano sul suolo ungherese.

L' 8 ottobre Aice ha partecipato al Forum dedicato a Gibuti, organizzato da Promos, l’Azienda Speciale per le attività internazionali della Camera di Commercio di Milano, nel quale si è entrati in contatto con il Paese dell'Africa Orientale. Il Gibuti è un paese povero, con un Indice di Sviluppo Umano a livelli bassi e dove la qualità di vita è altrettanto bassa. Dal XX secolo però ha registrato una crescita stabile e considerevole, il sistema economico-finanziario è riuscito a riprendersi velocemente dagli ingenti danni provocati dalla guerra civile all'inizio degli anni Novanta. Si presenta così Gibuti, come un Paese che si è saputo risollevare ed è prontao ad attirare investimenti stranieri per andare avanti. Gibuti ha poche potenzialità agricole a causa del clima decisamente ostile alle coltivazioni, delle scarse precipitazioni e della natura

desertica di quasi tutto il territorio. L'industria stenta a decollare, causa della quasi completa mancanza di risorse naturali e la penuria di manodopera qualificata. Il Gibuti sfrutta la sua posizione strategica di punto di snodo tra il Mar Rosso ed il Golfo di Aden, che rende il paese un importante centro di traffici commerciali. Questa attività di transito commerciale è svolta soprattutto nel porto di Gibuti, che è il cuore economico del paese. Con questo Forum si è conosciuto meglio un Paese che desidera farsi conoscere e diventare grande.

Expo, nel suo ultimo mese di apertura coinvolge ancora il pubblico con le Giornate Nazionali. Ritmi veloci e coinvolgenti accompagnati da danze tradizionali hanno dato il via alle celebrazioni per il National Day della Giordania a Expo Milano 2015. Ad assistere alle esibizioni e alla cerimonia dell'alzabandiera, con cui si e' aperto il programma della Giornata Nazionale del Paese, sono stati il Presidente della Commissione giordana per gli investimenti Montasser Oklah, a capo della

AICE@EXPO

What’s up in Expo - Ottobre

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 13

delegazione in visita all'Esposizione Universale, e il Commissario Generale di Expo Milano 2015 Bruno Antonio Pasquino. I buoni rapporti stretti con i numerosi Paesi partecipanti ad Expo Milano 2015 hanno fatto si che Aice-Confcommercio fosse invitata anche dal Regno

Unito a prender par te ad una conferenza dal titolo: "What we can a better

understanding of risk do to

ensure future global food

security?". Una conferenza a cui hanno preso parte diversi interventi di docenti universitari sensibili al tema. Successivamente presso il padiglione UK è stato organizzato un momento di conoscenza con i diversi relatori. Ci sono stati poi i giorni dedicati alla città di Minsk presso la sala riunioni al padiglione bielorusso. La giornata è stata organizzata in modo d'assistere ad una presentazione generale delle aziende presenti prima di prcedere con gli incontri bilaterali.

Il giorno 9 Ottobre la Repubblica del Centro

Africa ha celebrato il National Day con un toccante discorso della Commissario Generale – “

E’ un onore essere presenti

ad una Esposizione

Universale con un tema

così nobile e umano.

Questo evento mostrerà al

mondo gli sforzi che il

nostro Paese sta compiendo

per migliorare la situazione

economica e sociale e

sfruttare al meglio

l’enorme potenziale

naturale di cui

disponiamo”. Jeanine

Dekoyo, oltre alla presentazione delle opportunità commerciali del Paese, basate su Agricoltura, Miniere e risorse Forestali; ha ricordato la sofferenza di gran parte della popolazione. La malnutrizione e la povertà sono solo due dei tasselli che portano centinaia di persone alla fame. In un mondo devoto al consumismo, la

scelta di Expo Milano 2015 di basare la sua campagna sull’alimentazione come energia per l’uomo e sostenibilità ambientale; deve rappresentare il punto

di partenza per un progetto di riqualificazione e ridistribuzione delle risorse a livello globale. Il 14 Ottobre l’Expo center si è tinteggiato di rosso, bianco e nero; i colori dello Yemen. Il Commissario Generale

Expo Bruno Antonio

Pasquino ha r icordato, nelle parole del suo discorso ufficiale, il grande impegno yemenita a partecipare all’Esposizione, nonostante i gravi problemi che il Paese sta affrontando con tenacia e voglia di rivalsa. La presenza dello Yemen nel Cluster del Caffè è sintomo di spirito pronto a risolvere i problemi interni verso lo sviluppo di un commercio solido con l’estero. I prodotti dell’agricoltura,

come dirà il Commissario Generale yemenita H.E.

Haytham

Shoja’aadin durante il focus sulle opportunità commerciali yemenite, è la prima fonte di guadagno e di crescita per

l’intero Paese. Nel corso della giornata, la delegazione yemenita è stata protagonista di un evento business basato sulla promozione delle possibilità

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 14

commerciali del Paese. Frutta esotica, miele e

l’agricoltura in generale sono stati gli aspetti maggiormente presi in considerazione, calcando ulteriormente sulle possibilità di esportazione dei prodotti.

La Russia in Expo ha dedicato il giorno 15 ottobre alla Capitale. Nel padiglione è stato organizzato un Forum su Mosca nel quale si promovueva la città per attrarre investimenti esteri ma anche pubblicizzando il turismo nella Capitale russa. Il 16 Ottobre, insieme al

Segretario Generale Onu, erano presenti le più importanti teste coronate, fra cui la Regina di Spagna e i maggiori esponenti politici. Il nostro Presidente della

Repubblica Sergio

Mattarella ha tenuto un lungo discorso di introduzione e celebrazione presso il Conference Center, davanti a una platea multietnica, in perfetto stile Expo. Il 17 ottobre si celebra il National Day del Vietnam, giorno che coincide con "il quarantesimo anniversario della liberazione del Vietnam Sud e il settantesimo dell'unificazione del Vietnam", come ha ricordato il ministro alla Cultura, Sport

e Turismo,Hoang Tuan Anh,prendendo la parola nel corso della cerimonia ufficiale dell'alzabandiera e dell'esecuzione degli inni nazionali. E' stata una giornata indubbiamente festosa e colorata, arricchita dalle performance di numerosi gruppi di musicisti e ballerini folkloristici, provenienti dalle migliori scuole del Paese, che hanno indossato per l'occasione gli abiti tradizionali, in un tripudio di giallo, arancione e rosa.

Expo Milano 2015, ha detto il ministro, "è un evento importante per promuovere gli scambi culturali e commerciali fra i partecipanti: il tema di questa edizione, tra l'altro,

coinvolge tutto il pianeta. Il Vietnam è uno di quei Paesi maggiormente afflitti dai cambiamenti climatici, per questo viviamo con grande responsabilità la

nostra partecipazione. Le esportazioni vietnamite di riso e caffè sono molto alte, ma produciamo anche gomma e frutta secca. Nel nostro padiglione abbiamo scelto di essere rappresentati dal fiore di loto, simbolo della resistenza della nazione, e dall'acqua, origine della vita".

Terminati gli interventi ufficiali, le delegazioni hanno raggiunto prima Palazzo Italia e poi il padiglione vietnamita, uno dei più ammirati dell'intero panorama espositivo, sia per l'originalità delle sue forme architettoniche sia per l'apprezzata cucina, che vanta una vasta varietà di specialità gastrono

miche.

Domenica 18 Ottobre La

Repubblica

Dominicana ha festeggiato con danze, folclore e allegria contagiosa, la giornata Nazionale. Il decumano, nonostante il

tempo autunnale, è stato mosso dalle note serene tipiche dei Caraibi. Durante la cerimonia ufficiale e l’alzabandiera, il Commissario Generale

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Anno LII - n° 18/2015

pag. 15

Bruno Antonio Pasquino ha ricordato che “La

Repubblica Dominicana è

stato il Paese che ha

raggiunto, con quasi due

anni di anticipo sugli altri,

il risultato di ridurre

significativamente la fame

nel Paese, tra i principali

obiettivi di Sviluppo del

Millennio delle Nazioni

Unite".

Il riferimento all’ONU non è stato per nulla casuale, infatti il Segretario Generale delle

Nazioni Unite, Ban Ki

Moon è stato ospite gratissimo presso l’Esposizione Universale, dove ha ricevuto in consegna la “Carta di Milano” e i suoi propositi di sviluppo ecosostenibile delle risorse mondiali. Il 19 Ottobre, a 12 giorni dalla fine dell’Esposizione Universale, il palcoscenico dell’Expo Center rimane

protagonista con la celebrazione del National

Day dell’Albania. Durante i consueti discorsi ufficiali, il Ministro dello

Sviluppo Economico Arben

Ahmetaj ha voluto ricordare l’impegno del suo Paese a livello economico e politico, atto a portare benessere e sviluppo: “ dopo anni difficili di transizione, anche grazie alle riforme, sta

uscendo dalla crisi ed inizia a crescere. Siamo un Paese ospitale con un’economia aperta, fondamentale per portare stabilità nella regione”. Subito dopo la celebrazione ufficiale, la delegazione ha avuto la possibilità di assistere a una performance culturale fatta di musica jazz e pop; per poi proseguire la visita di Palazzo Italia e presso il Cluster Bio Mediterraneo che ospita il padiglione albanese.

Nonostante il sipario di Expo stia iniziando a scivolare sul palco, i riflettori rimangono puntati su ogni evento dell’Esposizione Universale, dando la possibilità di vivere appieno ogni giornata, fatta di cultura e business.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di festeggiare il loro National Day a Expo 2015 martedì 20 ottobre: in questa stessa data, infatti, esattamente fra cinque anni a Dubai si inaugurerà Expo

2020.

"Nonostante le difficoltà politiche ed economiche, ha sottolineato il Ceo di Expo Dubai 2020, Milano si è assicurata la sua presenza nei libri di storia per aver lasciato un’eredità tangibile: la Carta di Milano. Bravissima Milano".

La signora Al Hashimy ha poi sottolineato che è "stato chiaro sin dal giorno dell’inaugurazione che sarebbe stato un evento in stile italiano, caratterizzato da calore, accoglienza e attenzione alla bella vita italiana. Ma questo Expo ci ha dato l’occasione per aprire le porte della nostra nazione e di rafforzare partnership internazionali". Finita la parte istituzionale è stato possibile entrare in contatto con la realtà degli Emirati Arabi, in quanto il Paese ha

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Anno LII - n° 18/2015

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allestito presso il Media Centre diversi spazi:da quallo dedicato al deserto con la possibilità di farsi fare il tatuaggio all'henne, a quello dedicato ai mestieri con l'intrecciamento a mano

della lana nera, all'angolo dedicato al mare, per quanto riguarda la pesca ed infine l'angolo del design con pezzi creati da una giovane emira.

(Carola Lavagna, Laura Reboni, Gloria Della Patrona e Giovanni Di Nardo)

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La Finestra dei Soci Aice Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività

La rubrica“La finestra dei Soci Aice”,

è dedicata alle aziende associate che

vogliono presentare la propria attività,

alla business community alla quale la

nostra Associazione si rivolge.

L’iniziativa, volta a favorire la

conoscenza reciproca fra soci e a far

nascere eventuali collaborazioni,

alleanze e nuove opportunità di

business fra aziende nostre associate o

appartenenti ad enti ed associazioni

collegate, ha ricevuto sin da subito

un’ottima adesione da parte delle

aziende associate.

Invitiamo pertanto le aziende

interessate ad inviarci via e-mail, la

propria scheda monografica che

pubblicheremo sui prossimi numeri. Per maggiori informazioni, le aziende

interessate possono contattare la

Segreteria Aice, Sig.ra Fernanda

Franco (Tel. 027750320/321, [email protected] ).

La Finestra dei Soci Aice

Le aziende interessate ad entrare in contatto con Promosfera, possono contattare la Segrete-ria Aice (Tel. 027750320/1 - E-mail: [email protected]).

Agenzia di marketing internazionale specializzata nella gestione

di concorsi e operazioni a premio, in Italia e all’Estero.

Promosfera, oltre ad avere una conoscenza diretta delle

normative locali in mater ia di manifestazioni a premio in oltre 40 Paesi del mondo, si avvale della collaborazio-ne di un network di partner legali locali che garantiscono la supervisione dei progetti e la propria assistenza in loco.

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Misery Index Confcommercio: una valutazione

macroeconomica del disagio sociale

• Ad agosto l'indice di

disagio sociale scende a

19,7 dal 19,9 (-0,2)1 • La disoccupazione

estesa rimane stabile al

15,8% • I prezzi dei beni e

servizi ad alta frequenza

d'acquisto diminuiscono

dello 0,3%

Il MIC di agosto 2015 si è attestato su un valore stimato di 19,7 punti, in diminuzione di due decimi di punto rispetto al mese di luglio.

Il modesto ridimensionamento rilevato nell'ultimo mese, a cui hanno contribuito sia la stabilità della disoccupazione estesa sia quella dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, si inserisce in un contesto in cui quasi tutti gli indicatori mostrano ormai segnali di miglioramento.

La ripresa, seppure non molto sostenuta, sembra ormai avviata al consolidamento con effetti sul mercato del lavoro e sui

redditi delle famiglie che dovrebbero diventare più evidenti nei mesi finali del 2015.

Ad agosto il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato all'11,9%, il valore più basso da febbraio 2013, in riduzione di un decimo di punto rispetto a luglio e di otto decimi su base annua. I disoccupati si sono ridotti di 11mila unità sul mese precedente e di 162mila

rispetto ad agosto del 2014.

Il numero di occupati è aumentato di 69mila unità rispetto a luglio e di 325mila nei confronti dello stesso

mese del 2014.

Nel mese di agosto le ore di CIG autorizzate sono diminuite del 41,7% rispetto allo stesso mese del 2014. Sulla base di questa stima si è calcolato che le ore di CIG utilizzate – destagionalizzate e ricondotte a ULA – siano diminuite di 2mila unità su base mensile segnalando un'ulteriore riduzione di quest'area della disoccupazione estera: su base annua il calo è di oltre il

37%. In controtendenza rispetto a tale dinamica, il numero di scoraggiati è stimato aumentare anche nel mese di agosto.

Primo piano sulla Confcommercio

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Il combinarsi della diminuzione dei disoccupati ufficiali e del numero di persone in CIG con l'aumento degli scoraggiati ha comportato una stabilità del tasso di disoccupazione esteso che si è attestato al 15,8% (tab. 1).

Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono diminuiti dello 0,3%.

La figura 1 mostra le due componenti del MIC (in rosso l'inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto ed in blu la

disoccupazione estesa), mentre l'ingrandimento riporta l'andamento complessivo del disagio sociale negli ultimi dieci mesi.

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SPORTELLO INTRASTAT Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intraco-munitarie. Periodo di competenza: mese di Ottobre 2015

Ai fini dell’elaborazione e presentazione dei modelli INTRASTAT, lo sportello intrastat per la raccolta delle fatture di acquisto e di vendita, periodo di competenza — mese di

OTTOBRE 2015, sarà aperto in data LUNEDI’ 9

NOVEMBRE 2015. Lo sportello sarà in funzione dalle 14.30 alle 15.30,

presso l’uUnione

Confcommercio Milano–

C.so Venezia 47—20121

Milano, in SALA

COMITATI.

Le aziende associate che ricorreranno al servizio, usufruiranno dei seguenti vantaggi: - avranno un sensibile risparmio economico; - saranno assistite in caso di controlli da parte delle

autorità doganali; - saranno assistite in caso di controlli da parte delle autorità doganali; - saranno sgravate da responsabilità per eventuali errori materiali commessi nella compilazione dell’Intrastat. La Direzione Settore Commercio Estero dell’Unione Confcommercio Milano (Tel. 027750456) è a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

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33ma Fiera Internazionale di Khartoum 25 Gennaio – 1 Febbraio 2016

In vista della prossima Fiera Campionaria Internazionale che si terra’ a

Khartoum dal 25 Gennaio al 1 Febbraio 2016 e che nella scorsa

edizione ha visto coronata di lusinghieri successi la partecipazione

italiana, l’Ambasciata ha prenotato un’area espositiva di circa 48 mq nel

padiglione principale, acquisita allo scopo di permettere alle Aziende

italiane interessate di far conoscere i loro prodotti e per dare la possibilità

alle società interessate di far partecipare i propri Rappresentanti. Pertanto, le Aziende italiane interessate ad usufruire dello spazio

espositivo sono pregate di mettersi in contatto direttamente via e-mail con l’Ambasciata

([email protected]) al massimo entro la meta’ di novembre p.v. al fine di definire il

contributo finanziario e le modalita’ di partecipazione per poter meglio predisporre un unico spazio

uniforme dedicato alla presenza italiana. Cio’, oltre a promuovere l’immagine dell’Italia come Sistema Paese,

consentirebbe anche un’azione piu’ efficace sul piano operativo a favore delle imprese italiane. Si sara’ altresi’ grati alle Aziende partecipanti per l’invio di materiale informativo, depliant, brochure,

video e poster in lingua inglese entro il 10 dicembre p.v. al seguente indirizzo via DHL:

Embassy of Italy — Street 39 — Khartoum 2 — Sudan — (Tel. 83471616-16-17)

A tal proposito si raccomanda di predisporre che ogni cartone non superi il peso complessivo di kg 5 e

che sia indirizzato all’Ambasciata d’Italia (non alla Sudanese Free Zones) menzionando esclusivamente

la seguente dicitura: “materiale promozionale per la 33ma Fiera Internazionale di Khartoum” al fine di

poter provvedere alle pratiche di sdoganamento in tempi brevi ed evitando costi aggiuntivi.

Inoltre, le aziende che intenderanno partecipare con propri rappresentanti sono pregate di inviare,

sempre via e-mail entro i primi giorni di dicembre le generalità dei partecipanti, allegando copia dei

passaporti. Sara’ cosi’ possibile richiedere in tempo utile il rilascio della lettera di invito da parte della

Sudanese Free Zones che andra’ allegata alla documentazione da presentare all’Ambasciata sudanese a

Roma per il rilascio del visto di ingresso.

Si suggerisce inoltre ai rappresentanti delle Società di volersi dotare di computer portatili con lettori

CD muniti di proiettori utilil a promuovere al meglio i loro prodotti attraverso videoproiezioni e sistemi

multimediali.

Fiere e manifestazioni

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Contract Made in Italy 10/13 Gennaio 2016, Teheran, Iran

Contract Made in Italy è la seconda edizione della Fiera Internazionale dedicata al settore del Contract Italiano a Teheran (IRAN). La manifestazione si terrà in contemporanea con il Salone MIDEX (Exhibition of Interior Design, Architecture and Modern House) giunta alla sua 6^ edizione. Gli espositori saranno aziende italiane di prodotti e servizi per progetti di architettura, residenziale, collettiva, alberghiera, business e retail. L’Iran è un partner importante nel panorama del commercio estero italiano. Prima dell’introduzione delle sanzioni l’Italia era il maggior partner commerciale dell’Iran con un interscambio di 8.5 miliardi di dollari oggi scesi ad 1 miliardo e mezzo. Le categorie incluse nella fiera sono: - Ascensori / scale - Attrezzature fitness & wellness, saune, bagni turchi - Bagno - Arredo e accessori - Cabine doccia, vasche da bagno e idromassaggio - Arredamento - Complementi d'arredo ed oggettistica - Condizionamento - Domotica, Home and Hotel automation - Illuminotecnica, lampade e lampadari - Outdoor (arredo, attrezzature) - Pavimenti, rivestimenti, rivestimenti da parete - Termoarredo - Tessuti, tendaggi e tappeti - Ufficio - Arredo e accessori. La manifestazione si terrà nei padiglioni 6 -7 e 27 della Fiera Internazionale di Teheran, il più importante centro fieristico della capitale.

Fiere e manifestazioni

Per maggiori informazioni, le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dr. Pierantonio Cantoni (Tel. 027750320/1 - E-mail: [email protected]).

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L’Ufficio Commerciale del Consolato Generale di Turchia in Italia organizza, in concomitanza con la PLAST EURASIA ISTANBUL

2015 – Fiera Internazionale dell’Industria di Plastica, una attività di promozione che avrà luogo dall’1 al 4 dicembre 2015 a Istanbul in Turchia. L’evento organizzato dall’Unione degli Esportatori del Centro

Anatolia (OAIB), con il patrocinio del Ministero

dell’Economia, ha lo scopo di ospitare le delegazioni di compratori provenienti da diversi paesi e di sottoporre loro la presentazione del settore in Turchia con un briefing, la visita della fiera, incontri B2B e la visita degli stabilimenti come indicato dal programma indicato qui di seguito: 01 dicembre 2015 Arrivo ad Istambul

02 dicembre 2015 Incontri bilaterali con le aziende turche

03 dicembre 2015 Visita esposizione

04 dicembre 2015 Partenza da Istambul La promozione, oltre agli operatori italiani, è rivolta anche ad altri 37 Paesi in tutto il mondo. Le spese di pernottamento/vitto sono a carico dell’organizzatore, mentre l’azienda dovrà provvedere per conto proprio alle spese di viaggio da e per la Turchia. L’organizzazione si prenderà carico delle spese sopra specificate solamente di una persona per ogni azienda aderente. Le domande di adesione pervenute saranno sottoposte al vaglio dell'organizzazione. Buona conoscenza della lingua tra inglese, francese o tedesco costituirà un requisito preferenziale per i partecipanti. I moduli per l’adesione, a disposizione presso la Segreteria Aice, dovranno essere compilati e spediti entro il 18 novembre 2015

Fiere e manifestazioni

Missione per Buyers italiani del settore dell’Industria di Pla-stica Istambul, Turchia - dall’ 1 al 4 Dicembre 2015

Missione per Buyers italiani

del settore dell’Industria

di Plastica

Dall’01 dicembre al 4 dicembre 2015

ADESIONI ENTRO 18 novembre 2015

Per maggiori informazio-ni, le aziende interessate possono contattare la Se-greteria Aice, Dr. Pierantonio Cantoni (Tel. 027750320/1 - E-mail: [email protected]).

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Nel secondo trimestre del 2015 la crescita e`

stata del 2,2%, la piu’ debole degli ultimi due anni. L’export in calo e i consumi stagnanti, questi ultimi duramente colpiti dal clima creatosi a seguito dei diversi casi di MERS (Middle East Respiratory Syndrome) registrati nel mese di giugno, hanno spronato il governo a lanciare un pacchetto di misure atte a dare una spinta agli investimenti e a stimolare la domanda interna: 4,4 mld USD sono stati distribuiti nei settori del turismo e delle costruzioni, per incentivare gli investimenti e l’avvio di progetti che altrimenti non avrebbero visto la luce. Il virus della MERS ha fatto 36 vittime e contagiato 186 persone, facendo della Corea il secondo paese piu` colpito dopo l’Arabia Saudita, dov’e` stata per prima diagnosticata la malattia. Centinaia di scuole sono state chiuse e i coreani hanno ridotto al minimo incontri e uscite per paura del contagio. Cio` ha portato a consumi minimi, annullamento di fiere e convention e a gravi danni al settore del turismo, soprattutto considerando il ruolo del “turismo a scopo di shopping”, fenomeno in crescita e che da tempo

alimenta il retail coreano, grazie soprattutto ai flussi provenienti dalla Cina (anche a bordo di navi da crociera, che hanno cancellato le tappe in Corea, in particolare nell’isola di Jeju). Per quanto riguarda i consumi nel secondo trimestre 2015 essi rimangono fermi con — 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2014. L’inflazione si e` arrestata a +0,2%, mantenendosi al di sotto di un punto percentuale da dicembre 2014, facendo temere per una possibile deflazione. Nel primo semestre del 2015 le esportazioni coreane sono diminuite del 5,2% totalizzando 268 mld USD. La domanda del primo paese cliente, la Cina, e` calata del 2,1%. Le importazioni coreane Nel primo semestre 2015 le importazioni coreane dal mondo sono diminuite del 15,55%, mentre le importazioni dall'Italia sono scese del 4,77%. Il calo ha interessato tutti i principali paesi fornitori della Corea eccetto la Cina (+1,2%). I cali maggiori (tra il 30 e il 52%) riguardano i paesi che esportano petrolio e gas (Arabia S., Qatar, Kuwait, EAU), con ruolo attribuibile al notevole calo del prezzo. A fine agosto il greggio costava

40 dollari al barile (-34% in due mesi), mentre il prezzo di metalli quali il rame e il nickel e’ sceso del 20%. Si tratta di livelli vicini al 2009, quando e` scoppiata la crisi finanziaria globale. In ambito Europeo la Germania ha un andamento tutto sommato piu` positivo (-0,27%), la Francia addirittura sale (+10,48%, attribuibile in gran parte al settore aeronauticaaerospazio) e il Regno Unito scende oltre la media mondo (-33,03%). Italia: come detto, il calo e' stato pari al 4,77% ma aumenta - sebbene di poco - la quota sul totale import coreano, che passa da 1,14% a 1,29%. Tiene comunque il "sistema moda", che in tutti (o quasi) i sub-settori che lo compongono presenta importazioni in crescita: 1. +3,47% gli "articoli in pelle" (che rimane la seconda voce dell'export italiano in Corea); 2. + 4,88% l'abbigliamento; 3. +19,12 le calzature; 4. + 5,35% l' "abbigliamento in maglia"; 5. +7,8% le pellicce; 6. +4,4% gli occhiali 7. Male invece per la gioielleria (-53,42%) e per la cosmetica/profumeria (-3,9%). (Fonte: Corea News—ICE)

Corea: Congiuntura Economica I Semestre 2015

notizie dal mondo

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L’embargo sui prodotti alimentari, introdotto

nel 2014 dai paesi occidentali, influisce considerevolmente sia sul leasing per l’acquisto di macchinari alimentari sia sul mercato russo alimentare in generale. Inoltre il governo russo ha ultimato l’elaborazione e l’attuazione di un programma per lo sviluppo delle produzioni orientate a sostituire i prodotti di importazione. Un ulteriore sviluppo di tale orientamento potrebbe condurre a cambiamenti positivi sul mercato del leasing per l’acquisto di macchinari alimentari. Come nota Olga Enkova, direttrice di “Alfa-Leasing”, grazie alle sanzioni contro la produzione europea e americana, il mercato russo sta lasciando spazio a prodotti alimentari che richiedono un’intensa trasformazione (burro, formaggio, yogurt, salumi e altri). Gli investimenti su tali tipi di produzione garantiscono un rapido ritorno di capitale grazie all’aumento dei prezzi sul prodotto finito.

Per questo gli specialisti prevedono che la domanda di macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari potrebbe crescere. Secondo le previsioni negative di RAEX, le nuove imprese nel 2015 ammonteranno a circa 540 miliardi di rubli.

Tali stime tengono in considerazione un rafforzamento dei fenomeni di crisi nei maggiori segmenti: ferroviario e dell’aerotecnica, il calo dei quali potrebbe ammontare,

rispettivamente, al 45 e 42 per cento. Il leasing auto, sullo sfondo di un rincaro degli autoveicoli e del conseguente calo sulle vendite, sta dimostrando dei ritmi di crescita pari a zero. Altri segmenti di mercato si ridurranno del 16 per cento. A favore di uno scenario pessimistico interviene il calo degli investimenti in capitale di base, l’alto costo dei prestiti, la volatilità del tasso di cambio della valuta nazionale e un generale peggioramento delle condizioni macroeconomiche di pari passo con gli elevati rischi politici esterni. RAEX considera lo scenario pessimistico come previsione di base. L’avverarsi di tali previsioni è più probabile nel caso di un calo del PIL russo pari all’1-3% nel 2015. Inoltre, secondo le stime dell’agenzia, il tasso di cambio del rublo rispetto al dollaro non andrà oltre i 60-65 rubli, mentre il tasso chiave della Banca Centrale non si ridurrà di 1-2 punti percentuali rispetto al livello attuale per via del mantenimento di un’alta inflazione (almeno del 13-15%). La previsione positiva

Il mercato del leasing in Russia nel 2014

notizie dal mondo

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prevede una riduzione del volume delle nuove imprese del 10%, ma per un valore non inferiore a 600 miliardi di rubli. In questo caso si presuppone una contrazione del 30% sul mercato della tecnica ferroviaria, del 20% nel leasing auto e dell’8% in altri segmenti. La crescita del leasing auto potrebbe non scendere al di sotto del 5 per cento. L’avverarsi della previsione positiva, secondo gli specialisti dell’agenzia, sarebbe possibile nel caso di un calo del PIL non troppo significativo (non superiore all’1%), di un rafforzamento della valuta nazionale fino ad un cambio di 55 rubli per dollaro, di una riduzione

dell’inflazione a partire dal secondo semestre fino al 10-12% e, come conseguenza, di una riduzione del tasso chiave della Banca Centrale al di sotto del 13 per cento. Secondo le previsioni di “RAEX”, nel 2015 il volume delle nuove imprese si ridurrà addirittura con l’avverarsi di uno scenario ottimistico. In questo caso la riduzione sarebbe pari al 10%, mentre il volume delle nuove imprese calerebbe fino a 610 miliardi di rubli. Tale previsione prevede una riduzione dei segmenti ferroviario e dell’aerotecnica pari al 30% e al 20% rispettivamente. La crescita del leasing auto non sarà inferiore al 5%,

mentre il calo degli altri segmenti ammonterà circa all’8 per cento. Secondo lo scenario pessimistico (di base), il volume delle nuove imprese si ridurrà fino a 540 miliardi di rubli (-20%). In questo caso il calo dei segmenti ferroviario e dell’aerotecnica sarà pari a non meno del 40%, mentre il segmento leader dello scorso anno, ossia il leasing auto, sullo sfondo del rincaro degli autoveicoli e del calo delle vendite, sta dimostrando dei tempi di crescita pari a zero. (Fonte: Mercati CSI)

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Nuovi regolamenti FDA

La U.S. Food and

Drug Administration (FDA) - che detta regolamenti in materia di alimenti, bevande ed integratori alimentari per il consumo umano e animale negli Stati Uniti - ha pubblicato la nuova regolamentazione relativa ai requisiti per la produzione, imballaggio e conservazione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e animale, la cui ultima revisione risaliva al 1986, nonché per adeguarsi alle previsioni di legge adottate con il Food Safety

Modernization Act, firmato dal Presi-dente Obama nel gennaio 2011. I due nuovi regolamenti (“final rules”) aggiornano e ren-dono effettivi i requisiti preesistenti per i controlli pre-ventivi che le aziende dovranno attuare sulla produzione alimentare

destinata al consumo umano, aggiungono ulteriori requisiti per le strutture nazionali e straniere soggette alla regolamentazione FDA relativa alla registrazione delle Food Facilities e prevedono definizioni della terminologia utilizzata per consentire di individuare in particolare i casi di esenzione dall’obbligo di registrazione per coloro che rientrano nella definizione “farms”, nonché i soggetti nazionali e stranieri che devono attenersi a tali requisiti. Per la prima volta, inoltre, introducono requisiti per i controlli nella produzione di alimenti destinati agli animali, al fine di garantire una maggiore sicurezza di tali prodotti in considerazione dello stretto legame esistente con i prodotti destinati al consumo umano. La nuova regolamentazione mira nel complesso a creare un sistema di sicurezza

alimentare basato su controlli preventivi ispirati a criteri moderni, scientifici per l’analisi di rischio, il più possibile omogenei per tutti i settori del mercato alimentare. Tutte le aziende che rientrano nella filiera agroalimentare, siano esse statunitensi o straniere che esportano verso gli Stati Uniti, dovranno attenersi alla nuova rego-lamentazione a partire dal 16 Novembre 2015 ed entro un anno mettere in atto un piano relativo alla sicurezza degli alimenti comprensivo di analisi dei rischi e controlli preventivi. I nuovi regolamenti sono scaricabili ai seguenti link: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-09-17/ pdf/2015-21920.pdf http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-09-17/pdf/2015-21921.pdf (Fonte: ICC Italia)

notizie dal mondo

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Esportare in Nigeria? Nuovo portale Single Window Il SON (Standards Organisation of Nigeria), CBN (Central Bank of Nigeria) e NCS (Nigeria Customs

Service) si sono uniti per migliorare e facilitare gli scambi commerciali attraverso il Single Window

Trade Portal, il sistema online che dallo scorso 10 Settembre permette la condivisione di dati e do-

cumenti allo scopo di semplificare e automatizzare le procedure di esportazione e di sdoganamen-

to delle merci.

L’obiettivo del Governo Nigeriano è di far rispettare e applicare in modo rigoroso il processo di cer-

tificazione SONCAP per evitare l’entrata di prodotti scadenti in Nigeria che possano nuocere alla

salute dei cittadini e pratiche di concorrenza sleale.

Gli esportatori sono tenuti ad ottenere tramite un Ente Accreditato il Certificato di Prodotto e il

Certificato SONCAP che dovranno essere inseriti nel portale online per consentire alla Banca Cen-

trale della Nigeria di emettere il Form M, necessario alla Dogana per la compilazione del PAAR (Pre

-Arrival Assessment Report) e permettere lo sdoganamento delle merci a destino.

Intertek è un Ente Internazionale Accreditato dal SON per l’emissione del Certificato di Prodotto e

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Commissione Europea: pubblicata la strategia su com-

mercio e investimenti

Il 14 ottobre, il

Commissario europeo al commercio estero Cecilia Malmstrom ha pubblicato la strategia sul commercio e sugli investimenti esteri, attribuendo importanza particolare al mercato asiatico. La strategia si basa su tre principi fondamentali: efficacia, trasparenza e valori. In riferimento al primo punto, la Commissione intende attribuire importanza al digitale, elemento fondamentale per l’economia moderna, oltre che al mercato globale come opportunità per i consumatori e i lavoratori. Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione mira a ottenere un maggiore coinvolgimento

del pubblico nei negoziati degli accordi commerciali, attraverso, ad esempio, la pubblicazione dei testi. Infine, in riferimento ai valori, l’obiettivo della Commissione è di salvaguardare il modello regolamentare e sociale europeo, promuovendo, attraverso la conclusione di accordi commerciali, i valori dell’Europa nel mondo. A tal proposito, la Commissione provvederà a redigere un programma aggiornato sulle priorità negoziali, sia in riferimento ad accordi commerciali già in corso di negoziazione, sia in riferimento ad accordi futuri. A tal proposito, a livello multilaterale, importanza assoluta è attribuita al Doha

Round in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); a livello bilaterale, al partenariato transatlantico

con gli Stati Uniti, all’accordo di libero scambio col Giappone e all’accordo sugli investimenti con la Cina. Inoltre, la Commissione proporrà l’apertura di negoziati con Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Indonesia, Corea, Hong Kong, Taiwan e, in generale, con il blocco ASEAN. Per quanto riguarda poi l’Africa, la Commissione intende assicurare la corretta applicazione degli accordi di partenariato economico. In America Latina, priorità verrà data al Mercosur, al Messico e al Cile. Infine, la Commissione intende modernizzare l’accordo sull’unione doganale con la Turchia. (Fonte: Europa News)

dall’Unione Europea

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Dare un rinnovato impulso al commercio globale per pro-

muovere la crescita e creare posti di lavoro

Eurocommerce, la voce del

settore al dettaglio e

all’ingrosso in Europa,

accoglie con favore la nuova

strategia per la politica

commerciale dell’UE

presentata il 14 ottobre 2015

dalla Commissaria UE al

commercio Cecilia

Malmstrom come un impulso

fondamentale per la

competitività. Eurocommerce è lieta di

constatare che un certo

numero di raccomandazioni,

presentate nel suo documento

sulle “priorità per il futuro

della politica commerciale

dell’UE”, sono state prese in

considerazione nella

strategia. Nel suo contributo,

Eurocommerce, aveva

proposto anche un insieme di

idee aggiuntive che

meriterebbero ulteriore

considerazione nei dibattiti di

politica commerciale: - Servizi incorporati nelle

merci – Nelle moderne

catene di valore, molti beni

sono letteralmente “realizzati

nel mondo”. Spesso know-how e servizi provengono

dalla Ue, mentre il prodotto è

fisicamente realizzato

all’estero. Di fatto, l’UE

impone dazi sui servizi e

know-how aggiunto in

Europa. Quindi perché non

esentare il contributo

“intangibile UE” dal valore

in dogana? - Preferenze commerciali per

le aziende – Allo stato

attuale, l’UE offre tariffe

preferenziali nell’ambito del

SPG Plus (Sistema di

preferenze generalizzate) ai

PVS che si impegnano a

rispettare convenzioni

internazionali in termini di

“Good governance”. Le preferenze commerciali

sono tradizionalmente

concesse ai paesi. Eppure

sempre più aziende, tra cui i

principali rivenditori e

grossisti, stanno applicando

elevanti standard sociali e

ambientali nelle catene del

valore globale(CVG). Eurocommerce ritiene che

bisognerebbe pensare a come

incoraggiare questi

comportamenti virtuosi,

fornendo ulteriori incentivi e

agevolazioni al commercio

per le singole aziende. - Commercio globale e l’e-commerce – Il commercio

elettronico è la nuova

frontiera nella politica

commerciale. La Commissione privilegia

giustamente il mercato unico

digitale e la parità di

condizioni per l’e-commerce

in Europa. Tuttavia, le

esportazioni verso i clienti

extra UE restano poco

attraenti principalmente a

causa delle difficili

procedure doganali nei paesi

terzi. Affrontare questo

problema sarebbe un

vantaggio per gli

imprenditori europei e per le

industrie nazionali. (Fonte: Eurocommerce)

dall’Unione Europea

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Anno LII - n° 18/2015

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Prime indicazioni ministeriali in materia di

ammortizzatori sociali

Il

Ministero del Lavoro,

con circolare n. 24 del 5

ottobre c.a., a seguito

dell’emanazione del Decreto

Legislativo n. 148/2015 il

quale prevede il riordino

degli ammortizzatori sociali

in costanza di rapporto di

lavoro, fornisce chiarimenti

in merito al trattamento di

cassa integrazione

guadagni straordinaria,

con particolare riferimento

alle causali d’intervento, alla

durata del trattamento e al

procedimento amministrativo

per la concessione. (Fonte: Lavoro News)

In bre-

ve dall’ Italia

L’Inps, con circolare n. 168

del 9 ottobre c.a., a seguito

dell’entrata in vigore (1°

agosto 2015) dell’Accordo

tra la Repubblica Italiana e

la Repubblica di Turchia

sulla previdenza sociale,

fornisce le prime istruzioni in

materia di determinazione

della legislazione

applicabile, distacchi,

prestazioni pensionistiche,

disoccupazione, malattia e

maternità.

(Fonte: Lavoro News)

Accordo bilaterale tra Italia e Turchia sulla

previdenza sociale

In bre-ve

dall’ Italia

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Riforma fiscale – Legge

delega - Riorganizzazione

delle agenzie fiscali –

Decreto legislativo n. 157

del 24 settembre 2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 è stato pubblicato, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23), il decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 157, recante: “Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23”. Si ricorda che lo schema di decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo scorso 21 aprile (vd. ns. circ. n. 93/2015). Il provvedimento in esame introduce alcune importanti novità riguardanti la riorganizzazione delle

Agenzie fiscali e il reclutamento del personale dirigenziale.

In particolare il decreto prevede il riordino della struttura delle agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, ed il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo. Il riordino si pone l’obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l’impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. E’ stabilito inoltre che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l’obiettivo di una riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico,

sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Viene, inoltre, determinato che le convenzioni, stipulate dal Ministro dell’Economia e delle finanze con le singole agenzie fiscali, debbano contenere per le medesime l’indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l’attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti. Le nuove norme relative alle convenzioni dovranno applicarsi solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. Viene, poi, prevista una riduzione del numero di posizioni dirigenziali delle agenzie fiscali rispetto a quella già stabilita dalla legislazione vigente.

Il punto sulla normativa italiana

I testi integrali delle normative citate nei provvedimenti pubblicati sono a disposizione nell’area tematica protetta del sito dell’Unione Confcommercio - Imprese per l’Italia Milano, Lodi , Monza e Brianza www.unionemilano.it.

Le aziende associate, in regola con i contributi statutari (quota ordinaria e Ascom) possono richiedere la password alla Segreteria Aice.

Il Punto

sulla Normativa

Italiana

I N F O R M A Z I O N I I N MATERIA TRIBUTARIA

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Riforma fiscale – Legge

delega – Revisione sistema

sanzionatorio - Decreto

Legislativo 24 settembre

2015, n. 158 Sul Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 è stato pubblicato, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23), il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: "Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23". Si ricorda che lo schema del decreto in esame è stato approvato lo scorso 26 giugno dal Consiglio dei Ministri per poi essere trasmesso in Parlamento ed assegnato alle competenti Commissioni di Camera e Senato per il prescritto parere (vedi ns. circ. n. 91/2015). Il provvedimento in esame dà attuazione ai criteri previsti dall’art. 8 della L. n. 23/2014, ai sensi del quale il Governo è stato "delegato a procedere (…) alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti"; esso entra

in vigore il 22 ottobre 2015.

Di seguito, si illustrano le principali novità contenute nel decreto in esame, con evidenziazione delle modifiche apportate a seguito dei pareri espressi dalle succitate Commissioni. A seguito dell'accoglimento dei pareri espressi dalla Commissioni parlamentari competenti, le norme di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario entreranno in vigore a partire dal 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto in esame); le norme di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. Nello stabilire l'operatività delle nuove disposizioni, il decreto in esame non fa riferimento alla data di commissione od alla data di contestazione, ma alla data di entrata in vigore, mantenendo talune problematiche. Conseguentemente, il decreto in esame abroga l'applicazione di quattro norme, come, ad esempio, il comma 18 dell'art. 27 del D.L. n. 185/2008, che sanziona la compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti.

Tali norme sono destinate a non essere applicate, in quanto, molto probabilmente, si vuole evitare un conflitto tra le regole riformate e quelle attualmente in vigore. Sempre con riferimento all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a porsi il problema se possa trovare o meno applicazione il principio del "favor rei". L'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che tale istituto è applicabile "salvo

diversa previsione di legge", e nell'ipotesi descritta, tale requisito sembra sussistere, visto che nelle disposizioni transitorie è, espressamente, sancito che le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2017. Se così fosse, si tratterebbe di una forte limitazione del principio del "favor rei", in relazione ad una vera e propria riforma del sistema sanzionatorio. L’art. 2 del decreto in esame disciplina la dichiarazione

fraudolenta. La condotta del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture false è stata estesa a tutte le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini

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IVA e non più solo a quelle annuali. E’ punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Fino ad ora, il momento consumativo del reato è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale che avviene nella seconda metà dell'anno successivo a quello in cui le fatture sono state ricevute o contabilizzate. In questo arco di tempo, il contribuente che ha inserito in contabilità tali documenti, non avendoli indicati nella dichiarazione, non commette il reato di dichiarazione fraudolenta. Il decreto in esame ha soppresso la parola "annuale". Di conseguenza, il reato si configurerà ogni volta il contribuente includerà gli elementi passivi fittizi, derivanti dalle fatture false, non solo nella dichiarazione annuale, ma in qualunque

dichiarazione. Viene modificato anche l'art. 3 del D.Lgs n. 74/2000, in tema di dichiarazione

fraudolenta mediante altri

artifici, dilatandone i confini applicativi. In particolare, il reato si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alle scritture contabili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA: è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi, o di altri mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Il reato si configura però solo se, congiuntamente: a) l'imposta evasa è

superiore, con riferimento a taluna delle

singole imposte, a euro 30.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000 ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, mentre, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Una significativa modifica è stata apportata anche alla

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Anno LII - n° 18/2015

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disciplina penalistica della

dichiarazione infedele. Sono aumentate le soglie di punibilità: • l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150.000, anziché euro 50.000; • l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3.000.000 di euro, anziché a 2.000.000 di euro.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 4 del D.Lgs n. 74/2000, stabilisceche, ai fini della configurazione del reato di dichiarazione infedele, non deve tenersi conto: • della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; • della violazione dei criteri

di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si deve tenere conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste per la configurabilità del reato di dichiarazione infedele. È stato modificato l'art. 5 del D.Lgs n. 74/2000, in tema di reato di omessa

presentazione di

dichiarazione. In caso di omessa presentazione di una dichiarazioni annuale relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il contribuente è punito con una pena da 1 anno e sei mesi fino a 4 anni (non più da 1 anno a 3 anni), solo se l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, non più ad euro 30.000, ma ad euro 50.000. Sono puniti da 1 anno e sei mesi a 4 anni (nello schema

di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri la pena andava da 1 anno a 3 anni) quei sostituti di imposta che non presentano, pur essendovi obbligati, il modello 770, sempreché l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000 euro. In ogni caso, continua a non considerarsi omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Mediante la modifica dell'art. 10 del D.Lgs n. 74/2000, avente ad oggetto il reato di

occultamento o distruzione

di documenti contabili, è stata innalzata la pena da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni di reclusione per chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Con il nuovo art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000, viene introdotta una soglia di punibilità per il delitto di

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omesso versamento

dell'IVA, par i a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Mediante la modifica dell'art. 10-quater, avente ad oggetto il reato di indebita

compensazione, viene prevista una reclusione dal 6 mesi a 2 anni per chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Un'importante novità è data dalla previsione di non

punibilità dei reati di

omesso versamento delle

ritenute certificate, di

omesso versamento

dell'IVA, di indebita

compensazione, se, pr ima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative, sovrattasse e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. I reati di dichiarazione

infedele e di omessa

dichiarazione non sono

punibili, se i debiti tributari, comprese sanzioni, sovrattasse e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine qualora lo ritenga necessario. Inoltre, mediante l'inserimento del nuovo art. 13-bis ("Circostanze del

reato" ), viene stabilito che

le pene per i delitti di cui al decreto in esame sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative, sovrattasse e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Gli artt. 15 e 16 del decreto in esame apportano rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 471/1997. In tema di sanzioni per omessa dichiarazione, ai

fini delle imposte sui

redditi, dell'IRAP e

dell'IVA, viene previsto che se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, comunque, prima di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione ammnistrativa dal 60% al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo

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d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (con un minimo di euro 200); in caso diverso, la sanzione va dal 120% al 240%, con un minimo di euro 250. Se dalla dichiarazione omessa non risultano imposte dovute, si applicherà la sanzione da euro 250 ad euro 1.000 (euro 2.000 per l'IVA). Se la dichiarazione viene spontaneamente presentata entro il termine per quella dell'anno successivo, sempre nel caso non risultino imposte dovute, la sanzione scende da euro 150 ad euro 500 (euro 1.000 per l'IVA). La sanzione per

dichiarazione infedele non sarà più dal 100% al 200%, ma dal 90% al 180%. Se però, vi è una condotta fraudolenta, mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici e raggiri, la sanzione viene aumentata della metà. Viene prevista una riduzione di un terzo della sanzione base, applicabile in sede d'accertamento, nell'ipotesi in cui la maggiore imposta o il minore credito accertato

siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all'imposta e al credito dichiarato. Tale soglia percentuale è individuata calcolando il rapporto tra l'ammontare complessivo del quantum dichiarato e quello del quantum accertato. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000. La stessa riduzione di un terzo della sanzione è prevista quando l'infedeltà della dichiarazione deriva da errori sull'imputazione dei costi per competenza temporale di elementi positivi o negativi di reddito. Per beneficiare di tale riduzione è necessario che il componente positivo sia stato erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Nell'ipotesi in cui l'errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito non abbia determinato alcun tipo di danno per l'erario, la sanzione è applicata in

misura fissa per un ammontare pari ad euro 250. Viene definito il concetto di imposta dovuta, ai fini della commisurazione della sanzione per infedeltà, al fine di evitare che la base per di commisurazione della sanzione possa comprendere anche la maggiore imposta liquidabile mediante controllo automatizzato. Viene introdotta una specifica ipotesi di omessa o

infedele indicazione del

canone derivante dalla

locazione di immobili ad

uso abitativo assoggettati a

cedolare secca. In particolare, si prevede il raddoppio delle sanzioni base. Il decreto in esame interviene anche sulle sanzioni da

irrogare per violazioni

relative al contenuto e alla

presentazione dei modelli

per gli studi di settore. Attualmente, in presenza di comportamenti infedeli e/o omissivi ritenuti di particolare gravità commessi nella gestione dei modelli, sono previste sanzioni maggiorate: • quella fissa in misura massima (2.065 euro), per coloro che omettono di

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presentare il modello studi anche a seguito di invito delle Entrate (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997); - sempre nel caso di omessa presentazione del modello, se dall'elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione variabile è maggiorata del 50% e, quindi, va dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2 bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997); - se il modello studi è presentato con dati non corretti o è indicata una causa di esclusione o di inapplicabilità non sussistente e dall'elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata del 10% (dal 110% al 220%, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, del D.Lgs. 471/1997).

Il decreto in esame prevede l'abrogazione dei commi 2-bis e 2 bis.1 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, per cui spariranno due delle maggiorazioni oggi previste. Resterà solo la sanzione fissa in misura massima (che peraltro scende a 2.000 euro)

per coloro che, obbligati e richiamati dall'Agenzia delle Entrate, omettono di presentare il modello. Viene modificato anche l'art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997 che disciplina le violazioni di

omessa e di infedele

presentazione della

dichiarazione del sostituto

d'imposta. Le novità introdotte corrispondono a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA. Anche per tali fattispecie è stato introdotto un principio di proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevedendosi una sanzione più lieve (dal 60 al 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro) nel caso di tardività contenuta nell'effettuazione dell'adempimento, purché non siano già iniziate attività di controllo, altrimenti la sanzione va da 150 a 500 euro e la sanzione per ogni percipiente non indicato è ridotta della metà.

Parallelamente per la dichiarazione infedele dei

sostituti d'imposta sono inserite le graduazioni sanzionatorie già previste nell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette: oltre a una riduzione della sanzione base (dal 90 al 180 per cento; l'attuale va da 100 al 200 per cento), si prevede l'aggravante dell'aumento della metà della sanzione in presenza di condotte fraudolente. Anche in questo caso, al di fuori di condotte fraudolente, è prevista una riduzione di un terzo della sanzione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati sia complessivamente inferiore al 3 per cento rispetto alle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000. Ove la presentazione omessa venga presentata dal sostituto nel termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta

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successivo, si applica una sanzione da 150 a 500 euro; è poi dimezzata la sanzione amministrativa (attualmente 50 euro) per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. Il decreto in esame disciplina la richiesta di rimborso

IVA senza presupposti. Tale fattispecie viene attualmente colpita con una sanzione dal 100% al 200% dell'ammontare della somma non spettante. Il decreto in esame introduce una sanzione proporzionale del 30% dell'ammontare del credito rimborsato. La sanzione più lieve ha ragione di esistere, come invocato da molti autori, poiché la richiesta di rimborso viene ormai effettuata in sede dichiarativa, così da rendere possibile un immediato riscontro tra richiesta di rimborso e quanto dichiarato. Il decreto in esame modifica l'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, recante la disciplina sanzionatoria relativa all'inosservanza degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle

operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA, anche intracomunitaria. Al comma 1 dell'articolo 6, che disciplina le ipotesi di violazioni degli obblighi di

fatturazione e registrazione

(di fatture o corrispettivi)

relative ad operazioni

imponibili, si prevede: • un riduzione della sanzione base, fissata tra il 90 ed il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio; • una sanzione ridotta, da euro 250 a euro 2000, quando la ritardata registrazione/certificazione non abbia inciso sulla liquidazione periodica e, quindi, sull'assolvimento del tributo. Tale sanzione si applica in luogo di quella proporzionale attualmente vigente (dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio).

Il comma 2, in seguito ad accoglimento di un parere espresso dalle Commissioni, è stato modificato al fine di prevedere l'applicazione della sanzione dal cinque al dieci per cento (dei

corrispettivi non documentati o non registrati) anche per il contribuente che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni soggette all'inversione contabile di cui all'art. 17 e 74 del DPR n. 633/1972. Nel comma 8, relativo all'obbligo di regolarizzazione della fattura da parte del cessionario o del committente, la misura minima della sanzione viene portata ad euro 250. In seguito all'accoglimento del parere espresso dalle Commissioni, i commi da 9-bis a 9-bis3 modificano la disciplina sanzionatoria del

reverse charge, distinguendo: • l'ipotesi in cui il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dell'imposta, ma il cessionario/committente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile. In tal caso, se la fattura ricevuta non è stata totalmente occultata, ma risulta, comunque, dalla contabilità ai fini delle imposte dirette, si applica una sanzione in misura fissa, compresa tra euro 500 ed euro 20.000. Viceversa, qualora manchi l'annotazione

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nelle scritture contabili, la sanzione è applicata in misura proporzionale (dal 5% al 10%) ed è commisurata all'imponibile, con un minimo di 1000 euro; • l'ipotesi in cui il cedente/prestatore non emette fattura entro 4 mesi dall'operazione ed il cessionario/committente non provvede a regolarizzare, entro 30 gg., l'omissione. In tal caso, la sanzione è applicata in misura proporzionale (dal 5% al 10%) ed è commisurata all'imponibile, con un minimo di 1000 euro, oltre alla sanzione per indebita detrazione e quella per infedele dichiarazione.

Sono, poi, previste eccezioni alla regola suindicata: • se, ad esempio, l'imposta è stata applicata e versata secondo le regole ordinarie in luogo dell'applicazione del reverse charge, la sanzione è in misura fissa (250 euro a 10.000 euro) e si applica al cessionario/committente, con solidarietà del cedente/prestatore. Viene fatta salvo il diritto alla detrazione dell'imposta ed evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione; • se l'imposta è stata applicata e versata secondo le regole del reverse charge in luogo dell'applicazione di

quelle ordinarie, la sanzione è in misura fissa (250 euro a 10.000 euro) e si applica al cedente/prestatore. Viene fatta salvo il diritto alla detrazione dell'imposta, ma non evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione.

Nel comma 9-ter la sanzione amministrativa relativa all'acquisto non documentato regolarmente (ora pari al 20 per cento del corrispettivo) è resa applicabile dal 10 al 20 per cento. Il decreto in esame interviene anche in tema di violazioni

relative alle esportazioni. L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 ha traslato dal cedente al cessionario l'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate, per operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Attualmente, in caso di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi prima di aver ricevuto dal cessionario la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione, per il cedente si applica il comma 4-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 471/1997, che prevede

l'irrogazione di una sanzione proporzionale che va dal 100% al 200% dell'IVA riferibile alle operazioni effettuate in regime di non imponibilità. La sanzione, quindi, colpisce il cedente che riveste un ruolo di mero controllo quando, invece, il comportamento attivo della comunicazione preventiva, è del cessionario. Il decreto in esame prevede per il fornitore dell'esportatore abituale una sanzione in misura fissa (da 250 euro a 2.000 euro) in luogo di quella proporzionale calcolata sull'IVA applicabile all'operazione. Viene modificato ed aggiornato l'art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 che disciplina le violazioni di carattere

formale relative al

contenuto e alla

documentazione delle

dichiarazioni. In particolare: • sono disciplinate unitariamente le sanzioni per le imposte dirette e l'Irap; • è aggiornato il riferimento al soggetto attualmente preposto all'approvazione dei modelli dichiarativi (Direttore dell'Agenzia e non più il Ministero delle Finanze);

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• è eliminato il riferimento all'obbligo di allegare i documenti alla dichiarazione; • è aggiornato il riferimento agli elementi relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, ora contenuto all'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998.

L'art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997, relativo alle violazioni degli obblighi

concernenti la contabilità

in materia di imposte

dirette e di imposta sul

valore aggiunto, è stato modificato al fine di prevedere l'applicazione di un'unica sanzione per entrambi i settori impositivi e per le diverse infrazioni configurabili. In particolare: • al comma 4 la disposizione è stata aggiornata nelle parti in cui rinviava a istituti ormai abrogati (semplificazioni per i contribuenti minori, per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni e per i contribuenti cosiddetti "minimi"); • al comma 5 la disciplina sanzionatoria della sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice

civile o di leggi speciali, è stata aggiornata con i vigenti riferimenti normativi, contenuti nell'articolo 1 del D.P.R. n. 322/1998.

Viene modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, relativo alle violazioni degli obblighi

di versamento dei tributi, modificandone altresì la rubrica in "Ritardati od

omessi versamenti diretti e

altre violazioni in materia di

compensazione". In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30 per cento è ridotta alla metà. Di conseguenza, salva l'applicazione del ravvedimento operoso (vedi art. 13 del D.Lgs n. 472/1997), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione base su cui commisurare la riduzione pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo è quella ridotta del 15 cento. Il nuovo comma 4 dell'articolo 13 prevede una disciplina specifica per l'ipotesi di utilizzo di

un'eccedenza o di un

credito d'imposta esistenti

in misura superiore a

quella spettante.

In tal caso è espressamente prevista l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato, salva l'applicazione di disposizioni speciali. Rimane fermo il recupero degli interessi dalla data di utilizzazione del credito a quella in cui il contribuente provveda a versare le sanzioni dovute. Il nuovo comma 5 prevede, inoltre, la disciplina dell'utilizzo in

compensazione di un

credito inesistente. La nuova disposizione definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati di cui agli articoli 36-bis, 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Devono, pertanto, escludersi dall'ambito applicativo della disposizione tutte quelle ipotesi in cui l'inesistenza del credito emerga direttamente dai controlli operati dall'amministrazione nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito

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stesso. In caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, è applicata esclusivamente la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura del credito. L'art. 16 del decreto in esame introduce modifiche al D.Lgs. n. 472/1997, recante la disciplina generale delle

sanzioni amministrative

per le violazioni di norme

tributarie. Viene modificato l'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede un meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative. In particolare, viene eliminato il riferimento al Ministro del Tesoro ed aggiornato il riferimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Viene abrogato l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, relativo alla disciplina della responsabilità dell'autore materiale della violazione. Il contenuto di detto comma viene trasfuso nel successivo art. 11, che regolamenta la responsabilità per le violazioni commesse

nell'interesse di società, associazioni o enti aventi o meno personalità giuridica. Di conseguenza, in base al nuovo art. 11 del D.Lgs n. 472/1997, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave non può essere eseguita nei confronti dell'autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salva la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, ente o associazione. Il decreto in esame restringe, per la conciliazione

giudiziale e la mediazione

tributaria, l'istituto del

cumulo giuridico delle

sanzioni. L'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede l'applicazione di un'unica sanzione, debitamente elevata, quando si commettono più violazioni, legate da un vincolo di progressione, relative a tributi diversi e anche a periodi d'imposta diversi (ad esempio, quando viene contestata l'omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per più anni, con risvolti anche ai fini di imposte sui redditi e Irap). I problemi maggiori si

hanno, in particolare, quando le violazioni vengono commesse per più periodi d'imposta. Pertanto, se l'ufficio emana più atti per più annualità, l'ultimo atto deve tener conto della sanzione unica (debitamente elevata) relativa a tutti i periodi. Se diversi atti di irrogazione hanno dato luogo a processi non riuniti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo deve rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle sanzioni derivanti dalle sentenze precedentemente emanate. Questi fondamentali principi devono essere messi in relazione con la possibilità di riduzione della sanzione unica in presenza dei vari istituti deflativi disciplinati dall'ordinamento tributario. Di questo "rapporto" si occupa l'ultimo comma dell'art. 12, il quale stabilisce che, in ipotesi di accertamento con adesione, la sanzione unica si applica limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. Invece, per gli altri istituti deflativi, conciliazione giudiziale, acquiescenza e

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definizione delle sanzioni a un terzo, la norma stabilisce che il cumulo trova applicazione con riferimento al singolo atto. Se l'ufficio emana, per più annualità, più atti di irrogazione delle sanzioni e il contribuente provvede a utilizzare gli istituti deflativi menzionati (acquiescenza, definizione a un terzo delle penalità, conciliazione), occorre tener conto del principio della sanzione unica per più periodi, scomputando quanto è stato pagato a titolo di sanzione ridotta per il singolo atto. Per la conciliazione giudiziale e la mediazione tributaria valgono le stesse regole dell'accertamento con adesione; per questi istituti il cumulo troverà applicazione (solo) limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. Viene modificato l'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, avente ad oggetto il ravvedimento

operoso. In particolare, viene specificato che la riduzione sanzionatoria prevista dalla lett. a-bis) del comma 1 trova applicazione se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 gg dalla data dell'omissione o dell'errore (in luogo del termine per la presentazione della dichiarazione, previsto dalla norma vigente), ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in sede dichiarativa avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso. Si modifica, altresì, il comma 1-bis dell'articolo 13, prevedendo che anche la lettera b-quater (riduzione ad un quinto del minimo della sanzione) si applica ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. L'art. 17, comma 1, del decreto in esame, modificando l'articolo 17 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), prevede che la comunicazione relativa alle

cessioni, alle risoluzioni e

alle proroghe anche tacite

del contratto di locazione deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto entro 30 giorni. Inoltre, viene previsto che

chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti è sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997. Contestualmente viene soppresso il comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 131/1986, il quale prevede che l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro 20 gg. dal pagamento. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari ad euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a 30 gg.. L'art. 21 del decreto in esame modifica l'articolo 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, recante la disciplina sanzionatoria

della certificazione unica. Viene inserito un tetto massimo, pari ad euro

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50.000, per ciascun sostituto di imposta, quale limite per l'irrogazione della sanzione di 100 euro, prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (sanzione, peraltro, non cumulabile per espressa previsione normativa). Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro. L'art. 24 del decreto in esame modifica l'art. 39 del D.Lgs., n. 241/1997, recante la disciplina del visto ovvero

dell'asseverazione infedele. In particolare, se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. La sanzione, in seguito alla modifica in esame, è ridotta

ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. L’art. 25 del decreto in esame disciplina la modalità di riconoscimento, nell'ambito dei procedimenti di accertamento e di adesione, di eventuali perdite

da computare in

diminuzione del maggiore

reddito imponibile

accertato. In particolare, viene previsto che l'ufficio computi in diminuzione, dal maggiore imponibile accertato, le perdite "di periodo", ovvero le perdite del periodo di imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Per quanto riguarda le perdite pregresse, la disposizione prevede che le stesse siano computate in diminuzione su richiesta del contribuente, mediante presentazione di apposita istanza. Si noti che alcune violazioni tributarie costituiscono reato al superamento di una soglia di imposta evasa. Ne consegue che se una società venisse accertata per

un periodo di imposta in cui sia stata in perdita, computando le perdite, la base imponibile potrebbe diminuire, con l'effetto che l'imposta evasa potrebbe scendere al di sotto della soglia prevista dalla legge. In seguito all'approvazione del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti, il l’art. 31 del decreto in esame modifica il comma 7 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di evidenziare che la previsione ivi contenuta ("se viene

emessa fattura per

operazioni

inesistenti, ovvero se nella

fattura i corrispettivi delle

operazioni o le imposte

relative sono indicate in

misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare

indicato o corrispondente

alle indicazioni della

fattura"), non riguarda le operazioni soggette al meccanismo del "reverse charge". Rimborsi fiscali –

Accredito su conto corrente

– Comunicato stampa

dell’Agenzia delle Entrate

del 16 ottobre 2015 L’Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 16 ottobre 2015, con il quale ha reso noto che,

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al fine di erogare i rimborsi fiscali in modo più sicuro e rapido, sta chiedendo a 50.000 società, attraverso la posta elettronica certificata (PEC), di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Gli inviti sono recapitati agli indirizzi PEC delle società presenti nel registro delle imprese. Come comunicare l'IBAN Per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente è necessario fornire il codice IBAN. Per evitare il rischio di phishing, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'IBAN non deve essere inviato per posta, e-mail o via PEC. L'Amministrazione finanziaria, inoltre, non invia e-mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software ed

applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili. I canali per comunicare

l'IBAN Due sono i canali sicuri per comunicare l'IBAN: • i servizi on-line disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici; • gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso occorre presentare il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.gov.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.

Vendita Prodotti

Fitosanitari A partire dal 26 novembre

2015, per la vendita, all’ingrosso o al dettaglio, di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale, sarà necessario essere in possesso del certificato di abilitazione di cui al D.lgs. n. 150/2012 e al successivo Piano di Azione Nazionale di cui al Decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Ad integrazione di quanto sopra, si evidenzia che in Lombardia sono state approvate apposite linee guida per l’applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

I N F O R M A Z I O N I I N MATERIA LEGALE E LEGISLATIVA

Connettiti, seguici informati Cercaci su facebook.com come Aice - Associazione Italiana Commercio Estero Seguici su Twitter all’ indirizzo

twitter.com/AICEMilano

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Opportunità di business per gli associati

Con la presente rubrica proponiamo un panorama delle proposte commerciali che periodicamente

giungono alla nostra sede da ogni parte del mondo. Il servizio si limita ad un lavoro di informazione:

starà poi agli utilizzatori valutare la validità o meno delle varie proposte. I soci interessati a

contattare le aziende citate possono richiedere gli indirizzi completi alla Segreteria Aice

(Tel.027750320/1, Fax 027750329, E-mail: [email protected]).

Offerta di prodotti TOGO Codice azienda: TO-01 Nome azienda: Les Champs d’Afrique Sarl Settore: Soja ROMANIA Codice azienda: RO-01 Nome azienda: Electr ic Plus Sr l Settore: finestre e infissi in PVC - portoni sezionali (residenziali ed industriali) - avvolgibili Produzione a marchio proprio e per conto terzi.

Richiesta di prodotti DANIMARCA Codice azienda: DA-01 Nome azienda: Appearance ApS Kirsteinsgade Settore: We are looking for a factories that can produce: Oxford shirts in 100% cotton Formal shirts in 100% cotton Polo shirts in 100% cotton and pima cotton/polyester Sweaters in merino wool or something similar Please note that the quality of the fabric has a very high priority . RUSSIA Codice azienda: RU-01 Nome azienda: Xarbi Settore: presse idrauliche usate

dei marchi Feintool, PYE-100, PYE-160, PYE-250, PHM-100, PHM-250, PHM-400. La società russa prega di inviare delle descrizioni dei macchinari soggetti alla vendita con le rispettive caratteristiche tecniche. RUSSIA Codice azienda: RU-02 Nome azienda: Ufalejskij zavod metalloizdelij Settore: fornitori di lingotti di acciaio per la lavorazione fabbrile di 1, 3, 5, 10 tonnellate. La società russa è interessata in acciaio di vario tipo, compreso l’acciaio inossidabile.

Direzione, amministrazione, redazione 20121 Milano Corso Venezia 47/49 Tel.: 02 77 50 320 – 321 Fax: 02 77 50 329 E-mail: [email protected] http://www.aicebiz.com Direttore responsabile Claudio Rotti

Proprietario della testata Anno LII Registrazione del Tribunale di Milano, n° 6649 del 16 set-tembre 1964 POSTE ITALIANE Spa - Spedi-zione a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 2, DCB - Milano

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