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Approfondimento dei principali riflessi fiscali
delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015
► Brescia, 18 maggio 2016
Page 2 Brescia, 18 maggio 2016
Aspetti Fiscali riforma D.Lgs 139/2015 Roadmap
1. Introduzione ai riflessi fiscali della riforma contabile
D.lgs 139/2015
2. Focus su: Eliminazione area straordinaria CE
3. Focus su: Adozione del criterio del costo ammortizzato
per la valutazione crediti/debiti e titoli immobilizzati
4. Focus su: Valutazione dei derivati al fair value
5. Focus su: Effetti fiscali della transizione ai nuovi principi
contabili
Page 3
Key points per valutare l’impatto fiscale D.Lgs 139/2015
A. Mancato coordinamento normativo tra nuove regole contabili e
normativa fiscale
B. Previsione di una c.d. «clausola di invarianza del gettito erariale» in
relazione all’attuazione del D.lgs 139/2015 (art. 11 D.lgs 139/2015)
C. Nessun chiarimento ufficiale da parte dell’A.E. in merito all’interazione
delle nuove regole contabili con quelle fiscali.
Brescia, 18 maggio 2016
► Le nuove regole sui bilanci introdotte dal D.Lgs 139/2015 nel codice
civile non assumono rilevanza soltanto sotto il profilo civilistico, ma
generano implicazioni anche dal punto di vista fiscale.
Aspetti Fiscali Introduzione ai riflessi fiscali della riforma contabile (1/4) 1.
Page 4
Coordinamento normativo tra nuove regole contabili e norma fiscale
Il sistema tributario nazionale si fonda sul principio di derivazione
diretta del risultato «contabile»;
Nessun intervento normativo volto a coordinare l’operatività delle
nuove regole contabili con la norme fiscali ai fini IRES/IRAP;
Non è stato introdotto il principio di «derivazione rafforzata» come
previsto per i soggetti IAS Adopter (art. 83 TUIR);
► .
Brescia, 18 maggio 2016
Aspetti Fiscali Introduzione ai riflessi fiscali della riforma contabile (2/4) 1.
Adeguatezza attuale impianto normativo IRES/IRAP da verficare
Rischio di emersione di nuovi «doppi binari» civilistico/fiscale
A.
Page 5
Previsione di una c.d. «clausola di invarianza del gettito erariale» in
relazione all’attuazione del D.lgs 139/2015 (art. 11 D.lgs 139/2015)
Dall’attuazione del Decreto D.lgs 139/2015 «non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
L’art. 11 D.Lgs 139/2015 impone il vincolo di invarianza del gettito
erariale senza individuare i criteri applicativi di tale principio
Brescia, 18 maggio 2016
Aspetti Fiscali Introduzione ai riflessi fiscali della riforma contabile (3/4) 1.
B.
L’invarianza di gettito erariale impone necessariamente l’invarianza
del trattamento fiscale IRES e IRAP
Chiave di interpretazione degli effetti fiscali derivanti dalla riforma
contabile?
Page 6
Nessun chiarimento ufficiale da parte dell’A.E. in merito
all’interazione delle nuove regole contabili con quelle fiscali
Non ci si attende alcun chiarimento ufficiale prima del
completamento dell’iter di revisione degli OIC
In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte AE, si possono
formulare soltanto alcune considerazioni preliminari sull’impatto
fiscale del D.Lgs 139/2015.
Brescia, 18 maggio 2016
Aspetti Fiscali Introduzione ai riflessi fiscali della riforma contabile (4/4) 1.
C.
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Principali temi di rilievo
ai fini del calcolo delle imposte correnti
Valutazione al
Costo
ammortizzato
Eliminazione area
straordinaria CE Valutazione dei
derivati al fair value
Effetti fiscali della
transizione ai
nuovi principi contabili
Brescia, 18 maggio 2016
Aspetti Fiscali Quadro di sintesi dei principali riflessi fiscali della riforma contabile 1.
Page 8
Aspetti Fiscali
Precedente impostazione Nuova impostazione
Eliminazione area straordinaria CE 2.
Tema
POTENZIALI
IMPATTI FISCALI
Le componenti straordinarie venivano
incluse nella sezione E voci E20/E21 del
CE
(OIC 12, par. 38: proventi e oneri la cui
fonte è estranea all’attività ordinaria di
impresa ovvero derivanti da eventi
accidentali ed infrequenti)
Eliminate voci E20/E21, prevista
informativa in nota integrativa.
I componenti reddituali di natura
straordinaria confluiranno nella
sezione ordinaria del CE in base alla
natura delle voci di costo e ricavo.
IRAP DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE EX ART. 5 E 6 D.LGS 446/97
IRES APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TUIR
LEGATE ALLO SCHEMA DI CE ANTE RIFORMA
(ROL ex art. 96 TUIR)
Componenti
straordinarie
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali Eliminazione area straordinaria CE – IRAP (1/4) 2.
IRAP
Principi di determinazione della base imponibile IRAP
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE EX ART. 5 E 6 D.LGS 446/97
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE (art. 5, c.1 Dlgs 446/97)
«La base imponibile è determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci
di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così
come risultanti dal conto economico dell’esercizio». Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE i componenti
positivi e negativi del valore della produzione sono accertati
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa
(Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997)
PRINCIPIO DI CORRELAZIONE
(art. 5, c.1 Dlgs 446/97)
«I componenti positivi e negativi classificabili in voci del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1
concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d’imposta precedenti o successivi».
Riduce impatto eliminazione sezione E da CE
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali Eliminazione area straordinaria CE – IRAP (2/4) 2.
IRAP DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE EX ART. 5 E 6 D.LGS 446/97
► Quali categorie di proventi/oneri di natura straordinaria possono essere interessate dalla modifica in esame?
► 1) Componenti di reddito di natura straordinaria correlate a voci rilevanti ai fini della base imponibile IRAP ( ad esempio rettifiche di costi, ricavi, abbuoni o sconti relativi ad esercizi precedenti);
Continua ad operare il principio di correlazione ex art. 5, c.4, NESSUN impatto sul Valore P.
► 2) Sopravveninenze attive/passive da errori contabili
In base alla Circ. A.E. 31/E 2013, difetto di competenza, irrilevanti ai fini IRAP salvo
«procedura» di correzione errori contabili NESSUN impatto sul Valore P.
N.B. OIC 29, in bozza, par. 41: errori contabili «rilevanti» da imputare direttamente a PN, errori «non rilevanti» a CE.
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali Eliminazione area straordinaria CE – IRAP (3/4) 2.
IRAP DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE EX ART. 5 E 6 D.LGS 446/97
► Quali categorie di proventi/oneri di natura straordinaria possono essere interessate dalla modifica in esame?
► 3) Plusvalori/Minusvalori derivanti da operazioni di natura straordinaria (cessione ramo d’azienda, conferimento d’azienda, altre operazioni straordinaria)
Fino al 2015 considerate irrilevanti in quanto sempre classificate nella sezione E del CE (Circ AE 27/E 2009) POTENZIALE impatto sul Valore P.
Superabile in via interpretativa distinguendo operazioni fiscalmente neutrali da realizzative Clausola invarianza gettito
► 4) Altre componenti di reddito non correlate a voci rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (sopravveninenze attive da procedure di ristrutturazione del debito)
Sopravvenienze attive da esdebitamento ritenute non correlate in quanto rettificano il debito e non il costo dell’operazione originaria (DRE AE 910/2015) POTENZIALE impatto sul Valore P.
Superabile in via interpretativa/legislativa reintroducendo il principio di «correlazione inversa»
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali Eliminazione area straordinaria CE – IRAP (4/4) 2.
IRAP DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE EX ART. 5 E 6 D.LGS 446/97
► Quali categorie di proventi/oneri di natura straordinaria possono essere interessate dalla modifica in esame?
► 5) Componenti reddituali conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati (cambio criterio di valorizzazione magazzino)
Fino al 2015 da ricondurre alla base imponibile IRAP in forza del principio della correlazione ex art. 5, c.4 D.lgs 446/1997
OIC 29, in bozza, par. 15, 16 e 17:
«Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso».
Rilevanza IRAP dei componenti di reddito direttamente imputati a PN?
Circ. AE 27/E 2009 Non rilevanti per IAS adopter
Impatto su V.P. da verificare!! Necessari chiarimenti AE
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali Eliminazione area straordinaria CE – IRES 2.
IRES APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TUIR
LEGATE ALLO SCHEMA DI CE ANTE RIFORMA
► La «riclassificazione» dell’area straordinaria del CE può influenzare l’applicazione delle seguenti disposizioni del TUIR:
Quantificazione del ROL di cui all’art. 96, c. 2 del TUIR ai fini della determinazione del plafond di deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati;
Senza un intervento legislativo di coordinamento, rileva il dato contabile e la classificazione prevista dall’art.2425 c.c.
Quantificazione del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, c.2 del TUIR
In base alla norma e alla prassi amministrativa rilevano solo i ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa.
Da scorporare la componente accessoria e straordinaria compresa nel blocco A del CE
La componente straordinaria compresa nel blocco A) del CE dovrà essere altresì individuata e scorporata:
Test di operatività previsto per le società di comodo (Vale anche per cause di esclusione)
Test di vitalità ai fini dell’art. 172, c. 7 del TUIR (in ipotesi di fusione/scissione)
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali
Precedente impostazione Nuova impostazione
Valutazione al costo ammortizzato di crediti, debiti e titoli imm. 3.
Tema
PRINCIPALI
IMPATTI DEL COSTO
AMMORTIZZATO
OIC 15 E 19
IN BOZZA
1) In sede di rilevazione iniziale le componenti reddituali derivanti dalla
transazione sono rilevate in modo unitario con le attività e passività finanziarie
ad esse afferenti. La valutazione inziale e quelle successive avviene con il
criterio del tasso di interesse effettivo.
2) Nella valutazione dei crediti e debiti si tiene conto del c.d. «fattore temporale».
3) I c.d. «costi di transazione» sono ripartiti lungo la vite utile dello strumento
finanziario come elemento rettificativo del tasso di interesse attivo/passivo.
Gli oneri accessori ad un finanziamento passivo non sono più capitalizzabili
tra le immobilizzazioni immateriali ma portati a rettifica del valore nominale del
debito.
Valutazione delle poste di bilancio di
riferimento (crediti, debiti e titoli) al
valore di presumibile realizzo, al valore
nominale e al costo storico.
Le attività e passività finanziarie devono
essere valutate con il criterio del costo
ammortizzato in modo da ripartire
interessi attivi, passivi e «costi di
transazione» lungo la vita utile dello
strumento finanziario.
Valutazione al
Costo
Ammortizzato
Brescia, 18 maggio 2016
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IRES COORDINAMENTO NUOVE REGOLE
CONTABILI CON ART. 96 TUIR
► L’adozione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione delle attività e passività finanziarie può determinare:
Diversa qualificazione dei costi di transazione e degli oneri accessori legati ai finanziamenti passivi (spese di istruttoria, perizie, imposte sostitutive etc.)
Tali oneri sono imputati a CE ad integrazione degli interessi passivi derivanti dal finanziamento e non sotto forma di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
Possibile impatto sulla quantificazione degli interessi passivi ex art. 96 TUIR.
Aspetti Fiscali Valutazione al costo ammortizzato – IRES (1/3) 3.
Brescia, 18 maggio 2016
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IRES COORDINAMENTO NUOVE REGOLE
CONTABILI CON NORME TUIR
► L’adozione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione delle attività e passività finanziarie può determinare:
Disallineamento tra valore nominale del credito/debito con il valore attuale dei CF del credito/debito calcolato tenendo conto del fattore temporale
Ad esempio si rende necessario scorporare gli oneri finanziari legati ai finanziamenti soci infruttiferi di interesse o a tassi di interesse non in linea con il mercato
Ad oggi non opera per i soggetti non IAS Adopter il principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 TUIR per la qualificazione dei fatti aziendali.
In difetto del principio di derivazione rafforzata, da verificare i) la rilevanza fiscale degli interessi impliciti passivi ex art. 109, c.2, e ii) gli impatti ai fini dell’art. 96, c.3 TUIR (interessi passivi impliciti finanziari da conteggiare?, interessi attivi impliciti finanziari no?) e art.106, c.1 e 2 del TUIR (valore nominale del credito).
In difetto del principio di derivazione rafforzata verificare altresì l’applicabilità dell’art. 89, c.5 TUIR («Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale»).
Possibile impatto sul Test di operatività società di comodo.
Aspetti Fiscali Valutazione al costo ammortizzato – IRES (2/3) 3.
Brescia, 18 maggio 2016
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IRES COORDINAMENTO NUOVE REGOLE CONTABILI
CON NORME TUIR
► L’impatto dell’adozione del criterio del costo ammortizzato su altre norme del TUIR
Beni materiali e immateriali da iscrivere in bilancio con il metodo del costo ammortizzato
OIC 16 in bozza, par. 35, OIC 24 in bozza, par. 50, prevedono l’obbligo di rilevazione dei cespiti e
dei beni immateriali al valore attuale dei CF come previsto dal metodo del costo ammortizzato nel caso in
cui il termine di pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato
Possibile disallineamento tra corrispettivo pattuito e valore di iscrizione in bilancio
Creazione doppio binario civile/fiscale per la quantiicazione ammortamenti, plusvalenze etc.
Possibili impatti ai fini del calcolo del plafond manutenzioni e Test di operatività società
di comodo
Aspetti Fiscali Valutazione al costo ammortizzato – IRES (3/3) 3.
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali
IRAP «FINANZIARIZZAZIONE» COSTI DI
TRANSAZIONE
► L’adozione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione delle attività e passività finanziarie può determinare:
Diversa qualificazione dei costi di transazione e degli oneri accessori legati ai finanziamenti passivi (spese di istruttoria, perizie, imposte sostitutive etc.)
Tali oneri sono riversati a CE sotto forma di interessi passivi.
In forza del principio di derivazione diretta da bilancio dovrebbero risultare esclusi dalla base imponibile IRAP per i soggetti «industriali» di cui all’art. 5 Dlgs 446/1997
Per i soggetti «finanziari» tali oneri concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nel limite del 96% del loro ammontare
Valutazione al costo ammortizzato – IRAP 3.
Brescia, 18 maggio 2016
Page 19
Aspetti Fiscali Valutazione dei derivati al fair value 4.
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Concetto limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema
di strumenti finanziari e di rilevazione limitatamente
all’accantonamento a fondo rischi (OIC 31)
Gli strumenti finanziari derivati
sono rilevati al fair value in
apposite voci di bilancio.
L’impatto contabile dipende dalla
natura dello strumento derivato
Rilevazione
dei derivati
al Fair Value
► Introduzione da parte dell’OIC di un nuovo principio contabile relativo agli strumenti finanziari derivati
► Le regole di contabilizzazione secondo i principi contabili italiani degli strumenti finanziari derivati sono di fatto equiparate a quelle previste dai principi contabili internazionali
► In assenza di un intervento legislativo mirato, ai fini IRES troverà applicazione l’art. 112 del TUIR, da c.1 a 6 (nessun principio di derivazione rafforzata è previsto diversamente da soggetti IAS Adopter)
Brescia, 18 maggio 2016
Page 20
► La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall’art. 112 del TUIR che
prevede in via generale la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi
che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di
chiusura dell’esercizio.
► ITA GAAP Adopter: i componenti negativi di reddito derivanti dalla valutazione
effettuata a fine esercizio sono soggette a specifiche limitazioni (comma 3 art. 112)
► IAS Adopter: ai sensi del comma 3 bis dell’art. 112, non valgono le limitazioni alla
deducibilità dei componenti negativi: PRINCIPIO DI «DERIVAZIONE
RAFFORZATA»
Derivati «speculativi» o di
negoziazione: derivati di trading o derivati la cui relazione di copertura
non è adeguatamente documentata o efficace
Derivati di copertura:
1) copertura del valore corrente delle attività o passività (fair value hedge)
2) copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa (cash flow hedge)
Operazioni fuori
bilancio
Aspetti Fiscali Valutazione dei derivati al fair value 4.
Brescia, 18 maggio 2016
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► Rilevazione al fair value del derivato imputata a Conto Economico (Voci D18d e D19d);
► Rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione degli strumenti
derivati ove ricompresi tra quelli del comma 1 dell’art. 112 del TUIR;
► Gli strumenti derivati c.d. «incorporati» in altri strumenti finanziari rientrano nella casistica di cui al c. 1?
► Salvo intervento normativo volto ad assicurare il principio di derivazione rafforzata anche per
i soggetti non IAS adopter, ai componenti negativi di reddito relativi ai derivati speculativi si
applica il limite di cui al c. 3 dell’art. 112 del TUIR.
► Gli utili che derivano dalla valutazione dei derivati «speculativi» sono da accantonare ad
apposita riserva non distribuibile irrilevante ai fini ACE!
► In base al principio di derivazione diretta da bilancio, le voci D18d e D19d non dovrebbero
assumere rilevanza ai fini IRAP per i soggetti c.d. industriali/commerciali ex art. 5 Dlgs
446/1997
Aspetti Fiscali Valutazione dei derivati al fair value – Derivati Speculativi 4.
IRES
IRAP
Brescia, 18 maggio 2016
Page 22
► Rilevazione al fair value sia per il derivato di copertura sia per l’elemento coperto da
imputare a Conto Economico (Sezione D) (salvo eccezione par. 85, OIC XX in bozza);
► Ai fini IRES, si applica la disciplina contenuta nel comma 4 dell’art. 112 TUIR che
prevede:
Principio di simmetria valutativa: i componenti positivi o negativi derivanti dalla
valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare il reddito secondo
le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi componenti positivi o negativi degli
elementi coperti: applicazione ai derivati classificati come di copertura del fair value
dell’oggetto coperto
► Ai fini IRAP, le componenti positive e negative imputate a conto economico
dovrebbero rilevare secondo il principio di correlazione (esempio: derivati su
commodities), in quanto i componenti di reddito sono imputati nella sezione D) di CE
Aspetti Fiscali Valutazione dei derivati – Derivati Copertura Fair Value Hedge 4.
IRES
IRAP
Brescia, 18 maggio 2016
Page 23
► Rilevazione al fair value imputata direttamente a Stato Patrimoniale e in contropartita la
«riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi» (riserva non disponibile ACE)
► Tale riserva sarà inoltre trasferita a Conto Economico soltanto quando i ricavi/costi generati
dall’operazione coperta influenzeranno il Conto Economico. Dal punto di vista fiscale, gli
utili o le perdite concorrono alla determinazione della base imponibile al momento
della loro imputazione a Conto Economico, come per la copertura degli interessi.
► Gli importi contabilizzati a riserva di patrimonio netto avranno rilevanza fiscale in futuro:
iscrizione al netto della fiscalità differita e anticipata
► Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai fini tributari nei
limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel caso di copertura dei tassi di
interesse, si applicherà la disciplina dell’art. 96 del TUIR)
► L’imputazione degli utili/perdite da derivati Cash flow edge non dovrebbe assumere rilevanza ai fini
IRAP per i soggetti c.d. industriali/commerciali ex art. 5 Dlgs 446/1997 in forza del principio di
derivazione (classificati nella sezione C) di CE in quanto legati alla copertura di flussi finanziari)
Aspetti Fiscali Valutazione dei derivati – Derivati Copertura Cash Flow Edge 4.
IRES
IRAP
Brescia, 18 maggio 2016
Page 24
► Obbligo di documentazione
− Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assume rilevanza fiscale se e nella misura in cui risulti da atto avente data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.
► Esempi di soluzione:
− Utilizzo della pec interna aziendale per dare prova della data certa della negoziazione
− Sottoscrizione autenticata del notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (Art. 2703 Codice Civile)
− Apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici.
Aspetti Fiscali Valutazione dei derivati 4.
Brescia, 18 maggio 2016
Page 25
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Gli effetti dei cambiamenti di
principi contabili sono rilevati di
norma retroattivamente; l’effetto
cumulativo si calcola all’inizio del
periodo ed è riflesso nel conto
economico (tra i componenti
straordinari)
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili
sono rilevati di norma retroattivamente;
l’effetto cumulativo è contabilizzato sul saldo
d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso
Aspetti Fiscali Effetti transizione nuovi principi contabili 5.
Cambiamenti
principi
contabili
OIC 29 par. 16 e 17
IN BOZZA
I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base
a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute
nella legge o nei nuovi principi contabili.
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati
retroattivamente (salvo par. 20, OIC 29 e postulato rilevanza ex art.
2423, c.4).
Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato
nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi
effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso.
Brescia, 18 maggio 2016
Page 26
Aspetti Fiscali Effetti transizione nuovi principi contabili 5.
OIC 29 par. 16 e 17
IN BOZZA
APPLICAZIONE RETROATTIVA DEI P.C.
DIRETTA IMPUTAZIONE A P.N.
► L’applicazione retroattiva dei P.C. riguarda:
Rilevazione strumenti derivati al fair value
Riclassificazione azioni proprie a riduzione diretta del patrimonio netto
Eliminazione dei costi di ricerca applicata e pubblicità (salvo riclassifica, OIC
24, par. 95 e 96, in bozza)
Nuovo criterio di ammortamento dei costi di sviluppo (vita utile anziché limite 5
anni)
A differenza dei soggetti IAS Adopter nessuna norma fiscale di transizione per FTA che assicura la neutralità fiscale del mutamento dei principi contabili
Rilevanza fiscale prima iscrizione di attività e passività (derivati)?
Per i soggetti non IAS Adopter non trova applicazione 109, c. 4 TUIR!
L’ammortamento fiscale degli «oneri pluriennali» stralciati segue il trattamento contabile ovvero continua ad applicarsi l’art. 108, c. 1 e 2 TUIR a prescindere dall’imputazione a CE?
Impatto su PN ai fini Ace limitato per iscrizione derivati e azioni proprie (riserve indis.)
Brescia, 18 maggio 2016
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Aspetti Fiscali Effetti transizione nuovi principi contabili 5.
OIC 29 par. 16 e 17
IN BOZZA
APPLICAZIONE RETROATTIVA DEI P.C.
DIRETTA IMPUTAZIONE A P.N.
► Focus su costi di ricerca e pubblicità:
Disciplina fiscale ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, TUIR
Le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità sono deducibili, a discrezione del contribuente,
nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti, nell’esercizio di sostenimento e nei
quattro successivi.
Costi sostenuti e capitalizzati negli esercizi precedenti (norma transitoria)
Secondo quanto previsto dall’OIC 29, i costi precedentemente capitalizzati devono essere rettificati
attraverso la rilevazione a Patrimonio Netto. Si può ipotizzare che tali costi continuino ad essere
dedotti secondo l’originario piano di ammortamento, attraverso variazioni extracontabili in diminuzione.
Si segnala che parte della dottrina sostiene la deducibilità in un unico periodo di imposta delle spese di
ricerca e pubblicità «stralciate» per effetto della riforma contabile in commento
Costi sostenuti dal 2016 (norma a regime)
Secondo quanto previsto dall’OIC 24, i costi sono imputati nel Conto Economico dell’esercizio di
sostenimento Deducibilità integrale dei costi nell’esercizio di sostenimento. Risoluzione n. 95/2006,
AdE, per i soggetti IAS adopter: la deduzione di tale tipologia di costi deve essere fatta in conformità
alle scelte di bilancio, secondo quanto previsto dal principio di derivazione.
Brescia, 18 maggio 2016
Page 28
Aspetti Fiscali Effetti transizione nuovi principi contabili 5.
OIC 29 par. 16 e 17
IN BOZZA
APPLICAZIONE RETROATTIVA DEI P.C.
DIRETTA IMPUTAZIONE A P.N.
► L’art. 12 del D.lgs 139/2015 prevede una norma transitoria che consente di applicare in via prospettica le seguenti regole contabili
Adozione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti/debiti
Adozione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli imm.
Nuovo criterio di ammortamento dell’avviamento (vita utile anziché limite 5 anni)
Facoltà per le operazioni non ancora «esaurite» al 01.01.2016
Criticità legate alla coesistenza di diversi criteri di valutazione crediti/debiti e titoli con impatti diversi ai fini IRES e IRAP (rilevazione proventi e oneri finanziari)
Non è variato il periodo di ammortamento fiscale avviamento ex art. 103, c.3 (18 anni)
Da considerare i potenziali effetti sul PN per la determinazione beneficio ACE in ipotesi di applicazione retrospettiva del costo ammortizzato. OIC 15 e 19, in bozza, prevedono che l’effetto da applicazione retroattiva sia imputato agli utili (perdite) portati a nuovo al netto dell’effetto fiscale (fiscalità differita?).
Brescia, 18 maggio 2016
Alexia Pinter | Partner | TAX Direct: +39 045 83929526 | Cell: +39 335 1229923|
Gianluca Darra | Manager | TAX Direct: +39 045 83929520 | Cell: +39 366 6043098|
Studio Legale Tributario
Verona, via Isonzo n. 11
Tel. +39 045 8312511