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Articolo 20 legge n.44 del 23.02.1999 così come modificato dall’art. 2, comma 1 lettera d) della legge n.3 del 27.01.2012 Art. 20. legge n.44 del 23.02.1999 (VERSIONE INTEGRATA) (Sospensione di termini) 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente; 7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto; 7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

Art.20 Legge 44.99_interpretazioni

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Interpretazioni divergenti dell'art.20 legge 44/99 come modificato dalla legge n.3/2012Nel nostro paese (l’Italia) vi è la possibilità (per quali ragioni non è dato saperlo) che una stessa legge in una città venga interpretata in un senso ed a pochi chilometri di distanza in un'altra città nel senso opposto.Come si può notare l’art. 20 della legge n.44 del 23.02.1999 modificato dalla legge n.3/2012 relativo alle sospensioni dei termini per 300 giorni ed alle proroghe per tre anni di cui possono usufruire i soggetti usurati che abbiano sporto denuncia penale per usura ed abbiano presentato domanda di mutuo senza interessi ex legge n.108/96 e successive modifiche ed integrazioni,in una Procura della Repubblica è stato interpretato in senso favorevole, vale a dire sono state concesse le agevolazioni invocate ed in un’altra Procura a 100 chilometri di distanza le medesime agevolazioni a tutt’oggi non sono state concesse, pur essendo in ballo la medesima legge.In base a questa legge i requisiti indispensabili sono quelli di essere parte offesa in un procedimento penale per usura (o per estorsione), quindi di avere presentato relativa denuncia, e di avere presentato rituale domanda alla prefettura competente nonché specifica istanza di sospensione dei termini (da presentare attualmente alla competente Procura, ma attualmente anche per questa questione abbiamo già nell’arco di poco tempo quantomeno 5 (cinque) interpretazioni diverse, forse destinate ad aumentare a macchia d’olio e non a macchia di leopardo).Nel caso in cui non sussistano esecuzioni immobiliari pendenti non c’è alcun obbligo di elencare altri atti, ed il provvedimento deve ricomprendere astrattamente tutte le agevolazioni previste ed elencate dall’art.20. Queste due opposte interpretazioni possiamo classificarle come contraddizioni leopardiane italiane, ma il risultato non cambia, in base ad una stessa legge un soggetto a tutt’oggi usufruisce delle agevolazioni ed un soggetto no.Così è se vi pare ed anche se non vi pare.Sull’argomento relativo alla interpretazione della legge c’è tanto da dire e tanto da scrivere, quindi con tutte le altre sfaccettature della questione e diverse in quadrature della problematica seguiterò a fornire qualche commento ulteriore.Salvatore GERMINARAPistoia (Italy)

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Articolo 20 legge n.44 del 23.02.1999 così come modificato dall’art. 2, comma 1 lettera d) della legge n.3 del 27.01.2012

Art. 20. legge n.44 del 23.02.1999 (VERSIONE INTEGRATA)

(Sospensione di termini)

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli

articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli

adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro

atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli

articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli

adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori,

legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed

eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di

immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le

assegnazioni forzate.

5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva,

l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti

dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3

sono regolati dalle norme ordinarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la

concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,

nonchè a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.

302.

7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la

proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento

favorevole del procuratore della Repubblica competente per le

indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di

cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali

che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle

sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore

della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente;

7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di

cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure

esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo

il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il

provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette

giorni dalla comunicazione del prefetto;

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei

confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,

non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di

inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1,

fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui

ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

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