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1 A.S.D. Il Gabbiano Statuto approvato dal CDA in data 12/10/2012 e dall’Assemblea Straordinaria in data 21/12/2012 Art. 1 Costituzione E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Il Gabbiano. l’Associazione ha sede attuale in Piazza Garibaldi 5, 19032 Lerici (SP) il guidone (bandiera) sociale è composto da un rettangolo bianco, contenente un triangolo celeste che incorpora un gabbiano bianco. Art. 2 Finalità e scopi a) l'Associazione non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. b) L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare la pratica sportiva del diporto e della pesca sportiva, delle attività subacquee e, più in generale, delle attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), alla quale si affilia, compresa l'attività didattica e divulgativa. c) Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere attività di ge - stione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature per la pratica del diporto e della pesca sportiva, nonché organizzare gare e manifestazioni sportive riconosciute dalla FIPSAS. d) L’Associazione potrà inoltre organizzare e svolgere anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, nonché attività divulgativa in campo ambientale e marino. e) L’Associazione espressamente ed incondizionatamente accetta e si impegna a rispettare le di - sposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest’ultima. f) L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative ed inoltre dall'obbligatorietà del bilancio. Art. 3 Durata L’Associazione avrà durata illimitata. Art. 4 Norme d'ammissione all'Associazione a) Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che intendano parte- cipare e collaborare alla vita ed alle finalità dell'Associazione e che siano dotate di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, in ogni caso che non abbiano riportato condanne penali per delitti dolosi o provvedimenti disciplinari di sospensione superiore ai 2 anni o radiazione in campo sportivo; b) l'Associazione si compone di: soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea la nomina a socio onorario di tutti i cittadini che abbiano reso particolari benemerenze all'Associazione. c) Ogni socio ordinario può essere titolare di un solo posto barca. d) L'assegnazione del posto barca può essere anche a carattere temporaneo a favore di soci sostenitori, nelle modalità stabilite dal Regolamento allegato al presente Statuto quale parte integrante dello stesso;

A.S.D. Il Gabbiano Statuto...1 A.S.D. Il Gabbiano Statuto approvato dal CDA in data 12/10/2012 e dall’Assemblea Straordinaria in data 21/12/2012 Art. 1 – Costituzione E’ costituita

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1

A.S.D. Il Gabbiano

Statuto

approvato dal CDA in data 12/10/2012 e dall’Assemblea Straordinaria in data 21/12/2012

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Il Gabbiano.

l’Associazione ha sede attuale in Piazza Garibaldi 5, 19032 Lerici (SP)

il guidone (bandiera) sociale è composto da un rettangolo bianco, contenente un triangolo

celeste che incorpora un gabbiano bianco.

Art. 2 – Finalità e scopi

a) l'Associazione non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale

aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. Durante la vita dell'associazione

non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale.

b) L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare la pratica

sportiva del diporto e della pesca sportiva, delle attività subacquee e, più in generale, delle

attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività

Subacquee (FIPSAS), alla quale si affilia, compresa l'attività didattica e divulgativa.

c) Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere attività di ge-

stione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature per la pratica del diporto e della

pesca sportiva, nonché organizzare gare e manifestazioni sportive riconosciute dalla FIPSAS.

d) L’Associazione potrà inoltre organizzare e svolgere anche programmi di formazione dei Soci

nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, nonché attività divulgativa in campo ambientale

e marino.

e) L’Associazione espressamente ed incondizionatamente accetta e si impegna a rispettare le di-

sposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di

quest’ultima.

f) L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall'elettività e gratuità

delle cariche associative ed inoltre dall'obbligatorietà del bilancio.

Art. 3 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Norme d'ammissione all'Associazione

a) Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che intendano parte-

cipare e collaborare alla vita ed alle finalità dell'Associazione e che siano dotate di

irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, in ogni caso che non abbiano riportato

condanne penali per delitti dolosi o provvedimenti disciplinari di sospensione superiore ai 2

anni o radiazione in campo sportivo;

b) l'Associazione si compone di: soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Il Consiglio

Direttivo può proporre all’Assemblea la nomina a socio onorario di tutti i cittadini che abbiano

reso particolari benemerenze all'Associazione.

c) Ogni socio ordinario può essere titolare di un solo posto barca.

d) L'assegnazione del posto barca può essere anche a carattere temporaneo a favore di soci

sostenitori, nelle modalità stabilite dal Regolamento allegato al presente Statuto quale parte

integrante dello stesso;

Page 2: A.S.D. Il Gabbiano Statuto...1 A.S.D. Il Gabbiano Statuto approvato dal CDA in data 12/10/2012 e dall’Assemblea Straordinaria in data 21/12/2012 Art. 1 – Costituzione E’ costituita

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e) Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda.

f) Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta

giorni dalla presentazione, secondo quanto previsto dal regolamento allegato quale parte

integrante del presente Statuto. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad

esplicitarne le ragioni. Al nuovo socio assegnatario di posto barca è richiesto il versamento di

un contributo associativo a fondo perduto per la copertura dei costi di impianto.

g) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere

controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa

di tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

h) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata ed il contributo associativo è

intrasmissibile, salvo in caso di decesso.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

a) Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione

alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per

l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.

b) La qualifica di socio da diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad utilizzare gli impianti

sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento allegato quale parte integrante

del presente Statuto.

c) La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dal successivo art.

6, che ne comportano la perdita.

d) I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome

dell’Associazione e di osservare le regole dettate dal CONI e dalla FIPSAS.

Art. 6 – Decadenza dei soci

a) I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;

2. mancato pagamento della quota annuale oltre 60 giorni dalla scadenza prevista;

3. compimento di azioni ed opere denigratorie contro organi sociali e di azioni penalmente

perseguibili nell'ambito dell'Associazione;

4. atti di grave infrazione nei confronti delle norme del presente Statuto e del Regolamento

allegato quale parte integrante dello stesso;

5. atti di palese violazione della legislazione nazionale e regionale vigente in relazione alle

attività associative, dei regolamenti federali nonché dei provvedimenti legittimamente

emessi dal Consiglio Direttivo;

6. mancata partecipazione alle assemblee ordinarie per tre anni consecutivi, in persona o per

delega;

7. omissione di fornire, a seguito di formale richiesta del Consiglio Direttivo nelle modalità

previste dal Regolamento, i dati necessari all'aggiornamento dell'anagrafe soci e

imbarcazioni come specificati nel Regolamento.

b) Il Consiglio Direttivo, nei predetti casi, procede d'ufficio ed accerta la sussistenza delle

condizioni di decadenza del socio, dandone comunicazione allo stesso. Il socio può fare ricorso

al Consiglio Direttivo entro 15 gg dalla data di ricevimento della comunicazione.

c) L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

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Gli organi sociali sono:

L’assemblea;

Il Presidente;

Il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Assemblea

a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere

convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita

rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate

obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

b) L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo idoneo a garantire la

più agevole partecipazione da parte degli associati.

c) Le assemblee sono presiedute da un Presidente scelto fra i soci intervenuti all'assemblea ed

eletto in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

d) Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell’assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette

funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

e) Il Presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'Assemblea; dirige e regola le

discussioni; stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e cura la predisposizione di un

apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario. Copia del verbale è

inviata ai soci.

Articolo 9 – Partecipazione alle assemblee

a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in

regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso

di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto.

b) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo associato.

Articolo 10 – Validità assembleare

a) Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite in prima

convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e

delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda

convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

c) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione (nelle modalità di cui al successivo Art. 23) e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

a) L’assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una

volta all'anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario

dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della

relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.

b) Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere

fissata allo scadere del mandato, entro e non oltre i tre mesi successivi.

c) L'assemblea ordinaria è convocata non meno di otto giorni prima della sua data mediante af-

fissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati (per

posta ordinaria o elettronica). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il

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giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

d) L’assemblea ordinaria delibera su:

bilancio consuntivo e preventivo;

gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;

nomina del Consiglio Direttivo;

approvazione dei regolamenti sociali;

su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non

rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

a) L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima

dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comu-

nicazione agli associati (a mezzo posta ordinaria o posta elettronica). Nella convocazione

dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare.

b) La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da

almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della

richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono

l'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà procedere senza indugio alla

convocazione dell'assemblea.

c) La convocazione dell'assemblea straordinaria può inoltre essere convocata dal Presidente o

richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

d) L'assemblea straordinaria delibera, in particolare, sulle seguenti materie:

approvazione e modificazione dello statuto sociale e/o del Regolamento;

atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari

designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi

ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;

revoca del Consiglio Direttivo a seguito di mozione di sfiducia votata da almeno i 2/3 dei

soci;

scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è l’organismo amministrativo dell'Associazione ed è composto da 7

membri eletti dall'assemblea. Una volta eletto, il consiglio direttivo, nel proprio ambito, nomina

il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere;

b) In seno al Consiglio Direttivo possono essere altresì attribuiti, qualora ritenuti necessari dalla

maggioranza dei consiglieri, specifici incarichi quali quelli relativi all'economato, ai rapporti

con i soci, all'attività agonistico/sportiva, alle materie normative, alla responsabilità a mare

degli impianti, alla realizzazione di specifiche iniziative attuative della programmazione

annuale sottoposta all'Assemblea;

c) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive

sostenute per l'assolvimento del mandato. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni

ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei

presenti, ed in caso dì parità prevarrà il voto del Presidente;

d) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative,

che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche

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affiliate alla Federazione Italiana Pesca Sportiva nell'ambito della disciplina praticata dalla

Associazione; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non

siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali

ad esso aderenti a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni;

e) Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal

Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero,

qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Articolo 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

a) il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se sia

richiesto da almeno la metà più uno dei consiglieri.

b) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri

in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso

di parità il voto del Presidente è determinante.

c) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale

sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a

disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea;

b) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e

convocare l'assemblea straordinaria nei modi e nelle circostanze previste dalle regole statutarie;

c) determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di

pagamento, nonché l’importo del contributo associativo a fondo perduto di cui all’Art. 4 lettera

f) del presente Statuto;

d) stabilire i programmi delle iniziative e delle attività;

e) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;

f) redigere o, quando necessario, modificare, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto,

il regolamento relativo all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli

associati;

g) provvedere, sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, alla gestione degli

impianti a mare ed all’organizzazione complessiva dei posti barca, per il miglior

funzionamento e sicurezza degli impianti stessi;

h) provvedere alla gestione e coordinamento del personale e/o dei collaboratori eventualmente

esistenti;

i) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

j) adottare i provvedimenti di radiazione dei soci, qualora si dovessero rendere necessari;

k) curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti

all’assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

Articolo 16 - Dimissioni dei Consiglieri

a) Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più

consiglieri che non superino la metà del Consiglio, il Consiglio provvederà alla loro

sostituzione nelle persone dei non eletti secondo la graduatoria risultante dalle votazioni

nell'ultima assemblea sociale.

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b) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi

compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente.

c) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o

per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il

Presidente. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea

straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e

limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione,

le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

d) Il Consiglio Direttivo inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso

col voto di sfiducia da parte dell’Assemblea straordinaria.

e) Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio

senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Articolo 17 - Il Presidente

a) Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione, ne

controlla il funzionamento e la dirige nel rispetto dell'autonomia prevista dallo Statuto per gli

altri organi sociali.

b) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario della

Associazione.

c) Il Presidente uscente, entro 30 giorni dalla data di elezione del nuovo Presidente da parte del

Consiglio Direttivo, provvede al passaggio delle consegne al nuovo Presidente redigendo

apposita relazione e verbale di riconsegna.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed

inoltre in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i

verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura l'amministrazione

dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti,

predispone i bilanci di esercizio (consuntivo e preventivo) e, conseguentemente, valuta la quota

annua necessaria.

Articolo 20 - Il Rendiconto

a) Il Consiglio Direttivo ratifica i bilanci dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da

sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la

complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

b) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principio

della trasparenza nei confronti degli associati.

c) Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno

l'approvazione dei bilancio, lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun

anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio

Direttivo. Eccezionalmente possono concorrere:

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contributi di enti ed associazioni pubblici e privati,

lasciti e donazioni,

beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione.

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in

seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati

aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno

3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta

dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento

dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con

l'esclusione delle deleghe.

b) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'eventuale autorità

preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio

dell'associazione.

c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua

finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno, in primis,

tentativamente risolte in modo bonario, su istanza delle parti, nella prima assemblea utile dei soci,

dove sarà esaminata la natura del contendere e proposta, a maggioranza dei votanti, una possibile

logica ed equa soluzione. Solo dopo tale tentativo, in mancanza del raggiungimento di un accordo,

il contenzioso sarà devoluto all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le

regole previste dalla Federazione di appartenenza.

Articolo 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto

e dei regolamenti della Federazione a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del

Codice Civile e del Codice della Navigazione.

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A.S.D. Il Gabbiano

Regolamento allegato quale parte integrante dello Statuto

approvato dal CDA in data 12-10-2012 e dall’Assemblea Straordinaria in data 21/12/2012

modificato dal CDA in data 21.01.2017

Art. 1 - Attività sportive

L’Associazione dovrà organizzare, nel corso dell'anno sociale, almeno una gara in proprio tra

quelle previste dal calendario FIPSAS ed almeno una in collaborazione od in appoggio ad

altra Società affiliata alla stessa.

I soci non possono esimersi, senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Consiglio

Direttivo, dal partecipare alle attività agonistico - sportive programmate nel corso dell'anno

sociale, pena la perdita della qualifica di socio nelle modalità previste dallo Statuto. Il

Consiglio Direttivo verifica, nel corso dell'anno sociale, l'assenza dei soci senza giustificato

motivo e – dopo tre annualità consecutive – verifica la sussistenza delle condizioni di

decadenza da socio previste dallo Statuto.

Per spostamenti e trasferte legate all'attività sportiva a qualsiasi livello esse siano, di norma

non è previsto alcun rimborso, tranne le spese vive da sottoporre all’approvazione del

Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Attività divulgative e promozionali

Il Consiglio Direttivo, nel contesto della promozione dell’attività agonistico dilettantistica tra

i soci, organizza nel corso dell’anno sociale almeno una manifestazione promozionale relativa

alla pesca sportiva e/o all'ambiente marino a carattere convegnistico o divulgativo.

Art. 3 - Domande di associazione

La domanda di associazione deve essere presentata per iscritto, a mezzo posta, al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è giudice unico per l’accettazione o meno della domanda di ammissione

a socio, salvo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

Art. 4 - Quota associativa annua

L’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, provvede ad approvare

annualmente l’importo della quota annuale dovuta da ciascun socio ordinario, che si

compone:

della quota annuale di tesseramento

della quota annuale di assegnazione del n° di boa

della quota annuale impianto e gestione, stabilita in relazione alla fila d'ormeggio di cui al

successivo art. 6, a carico dei soci che sono assegnatari di posto barca nella catenaria in

concessione demaniale all'Associazione;

nonché della quota annuale prevista per i soci sostenitori;

Art. 5 – Anagrafica soci e tesseramento

a) Annualmente il Consiglio direttivo provvede all'aggiornamento dell'anagrafe soci, in

ottemperanza alla normativa nazionale e regionale di settore, oltre a quella federale CONI

e FIPSAS. Il socio dispone, oltre che della tessera FIPSAS, di una tessera associativa che

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ne riassume i dati principali relativi allo status associativo.

b) Il socio ha l'obbligo di ottemperare, a seguito di richiesta da parte del Consiglio Direttivo,

alla fornitura dei dati per l'aggiornamento dell'anagrafica soci, normalmente a cadenza

annuale, pena la decadenza secondo quanto previsto dallo Statuto (Art. 6, lettera a).

c) I dati necessari all'aggiornamento, contenuti in apposita scheda predisposta dal Direttivo

ed inviata ai Soci, attengono, in particolare: ai dati anagrafici e fiscali del socio, alla

tipologia ed alle principali caratteristiche dell'imbarcazione, ai dati assicurativi ove

obbligatori per legge. Il Consiglio Direttivo elabora e trasmette ai soci la modulistica per

la raccolta delle informazioni necessarie.

Art. 6 - Comunicazioni e richieste

Ogni richiesta di consultazione documentale deve essere esaurientemente motivata per iscritto

ed inoltrata al Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà l’accoglimento od il

respingimento. Ogni osservazione, comunicazione o notizia dovrà parimenti essere inoltrata al

Consiglio in forma scritta; questi dovrà rispondere al socio entro 30 giorni dalla riunione di

Consiglio in cui è stata esaminata la comunicazione.

Riferimenti dell'Associazione:

ASD Il Gabbiano Via O.Petriccioli, 100 - 19032 Lerici (SP)

e-mail: [email protected]

Art. 7 – Dimensioni delle imbarcazioni ormeggiabili in catenaria

La catenaria dell’ASD “Il Gabbiano” occupa un’area in concessione demaniale ubicata nel

porticciolo di Lerici come da planimetria del piano dettagliato dei posti barca.

Tale catenaria consente l’ormeggio e lo stazionamento di Unità da diporto di diverse

lunghezze, dei soli soci dell’Associazione, per mezzo di adeguate catenarie e penzoli di prora

e di poppa. Sono previsti fino ad un numero complessivo massimo di 99 posti barca più tre

posti per imbarcazioni di servizio alla catenaria stessa.

La catenaria è strutturata su cinque file partendo dalla linea di costa. Le unità che possono

ormeggiare e stazionare in esse sono di seguito ripartite secondo le dimensioni limite

ammesse:

da fila 1 a fila 2 fino a 5,50 mt lunghezza fuori tutto e 2,00 mt larghezza max

da fila 3 a fila 4 fino a 6,50 mt lunghezza fuori tutto e 2,20 mt larghezza max

fila 5 fino a 7,30 mt lunghezza fuori tutto e 2,50 mt larghezza max

E’ ammessa una tolleranza di 10 cm solo nella larghezza dell’imbarcazione.

La presenza di appendici non deve creare problemi al transito fra le varie fila.

Art. 8 – Modifiche all'assetto degli ormeggi

a) Le assegnazioni e gli spostamenti devono tenere conto delle dimensioni delle

imbarcazioni, non solo per quanto riguarda le dimensioni massime ammesse, ma anche

sotto il profilo della congruità fra posto barca assegnato e dimensioni reali, intendendo

con ciò evitare che imbarcazioni di ridotte dimensioni occupino posti barca attrezzati per

ricevere barche di dimensioni maggiori.

b) Per tutte le situazioni di unità significativamente sottodimensionate rispetto al posto di

assegnazione ancora in essere, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di assegnare d’ufficio

all’associato un altro posto, di dimensioni idonee all’unità posseduta. Non essendo

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possibile sistemare tutte le posizioni di cui sopra in un’unica soluzione, il Consiglio

Direttivo stabilirà le priorità secondo le quali attuare gli spostamenti.

c) Per ragioni di sicurezza e di funzionamento strutturale della Catenaria in concessione il

Consiglio Direttivo potrà stabilire spostamenti di posti.

d) Eventuali istanze da parte di associati, riguardanti situazioni particolari, saranno

esaminate e decise dal Consiglio Direttivo, con giudizio inappellabile.

Art. 9 – Controlli e sorveglianza sicurezze di ormeggio

a) Al controllo, sorveglianza e sicurezze dei penzoli di ormeggio e delle attrezzature della

catenaria è designato un collaboratore o un socio, di provate capacità e qualità marinare,

con l’incarico di Responsabile a mare, al quale i soci titolari di posto barca possono

chiedere la necessaria consulenza per qualsiasi problema ed aspetto connesso con

l’ormeggio e lo stazionamento delle unità; le ritenute di prora e poppa saranno controllate

dal Responsabile a mare dell’Associazione e se ritenute non idonee oppure non adeguate

alle caratteristiche dell’unità ormeggiata, dovranno essere ripristinate secondo le sue

indicazioni.

b) Verranno addebitati all'assegnatario:

il ripristino delle ritenute di prora e poppa, in caso di incuria ovvero di

sottodimensionamento dei cavi o legature insufficienti;

rimozione e carenaggio di natanti con carene in evidente e protratto stato di degrado ed

abbandono (vegetazione, mitili, etc.);

eventuale rimozione per mancanza di numerazione ed identificazione (stemma

associazione) dei natanti;

c) E' fatto divieto di installazione di lucchetti o altri sistemi di bloccaggio della barca alla

boa allo scopo di permettere l'eventuale disormeggio del natante in caso d'emergenza.

d) Tutte le imbarcazioni debbono prestare particolare attenzione allo stato di efficienza dei

parabordi ed alla loro corretta sistemazione su entrambi i lati delle imbarcazioni.

Art. 10 – Assegnazione e cambio dei posti barca.

a) I soci che intendono ottenere l’assegnazione di un posto barca (cambio di posto o prima

assegnazione), devono avanzare domanda all’Associazione, in cui oltre a specificare la

tipologia di imbarcazione, si impegnano ad osservare il presente regolamento, lo Statuto

nonché si impegnano a pagare la quota stabilita.

b) Il Consiglio Direttivo, previamente all’approvazione dell’assegnazione del posto barca

(cambio posto o prima assegnazione) si riserva di valutare la disponibilità di posti barca

coerenti con le caratteristiche dimensionali dell’imbarcazione/natante sulla base del piano

dettagliato dei posti barca della catenaria. A tal fine i Soci che prevedano di sostituire

l’imbarcazione/natante esistente al posto boa assegnato con una di dimensione differente,

debbono darne preventiva e tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo per

consentire la predetta valutazione di compatibilità con i posti barca disponibili. La

mancata comunicazione preventiva può comportare la perdita del posto barca assegnato

al Socio.

c) Le domande saranno assunte a registro protocollo. Sono causa di inammissibilità

l’assegnazione o il possesso di altro Posto Barca, da parte dell’Assegnatario o familiare

convivente, in una diversa catenaria o pontile nella marina di Lerici. Nel momento in cui

si rende disponibile un posto barca, lo stesso sarà assegnato al socio che ha avanzato

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regolare domanda di cambio posto e che totalizzerà il punteggio maggiore derivante

dall’applicazione dei punteggi di seguito descritti. A parità di punteggio si terrà conto

della data di protocollo della domanda.

d) Per la formazione della graduatoria utile per assegnare il cambio di posto barca viene

attribuito un punto per anno di anzianità di appartenenza all'Associazione, ed un punto

per mese trascorso dalla data di presentazione della domanda di cambio posto.

e) Dapprima saranno soddisfatte le richieste di cambio posto barca da parte dei soci già

assegnatari; quindi saranno assegnati i Posti Barca resisi liberi ai soci in attesa di prima

assegnazione.

f) Il socio richiedente che usufruisce di un cambio posto barca non potrà ottenerne un altro

se non sono trascorsi 5 anni, al termine dei quali rientrerà in graduatoria con il punteggio

calcolato secondo la precedente tabella. Il socio che rifiuta il posto liberatosi e

propostogli dal Consiglio, vedrà la propria domanda bloccata per due anni, al termine dei

quali rientrerà in graduatoria con il proprio punteggio.

g) Il nuovo assegnatario deve occupare il posto barca entro l’anno solare di assegnazione.

h) Nel caso di decesso di un socio, a parità di diritto con altri richiedenti, sarà data la

prelazione ad uno dei discendenti diretti a meno che non ne faccia ufficiale rinuncia.

Questo diritto di prelazione sarà annullato nel caso l'erede abbia già un posto barca nella

catenaria.

i) Nell’assegnazione dei posti barca ai soci in lista di attesa verrà data priorità, a parità di

anno di presentazione, alle domande presentate dai soci nati o residenti o domiciliati nel

comune di Lerici.

Art. 11 – Non utilizzo dei posti barca.

a) L’assegnatario deve utilizzare il proprio posto barca.

b) Per motivi personali o di forza maggiore lo stesso assegnatario può peraltro avanzare

al Consiglio Direttivo dell’Associazione, entro il 1° marzo di ogni anno, istanza di non

utilizzo per l’anno in corso e conseguente messa a disposizione dell’Associazione del

proprio posto barca.

c) Il periodo di non utilizzo e messa a disposizione non può comunque eccedere 3 anni

consecutivi. Trascorso tale termine al socio sarà revocato il diritto al posto barca secondo

quanto previsto dall’Art. 5 dello Statuto.

d) Per configurare l’occupazione occorre che il posto barca sia utilizzato per almeno quattro

mesi nell’anno solare.

e) I posti barca non utilizzati e messi a disposizione, saranno gestiti dal Consiglio Direttivo

per spostamenti interni, sistemazione barche in transito come da disposizioni della

Capitaneria di Porto.

f) Art. 12 – Revoca della qualità di socio

La revoca della qualità di socio, da parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto non

altrimenti richiamato in altre parti dello Statuto e del presente Regolamento, può verificarsi

per:

Dimissioni da parte del socio;

Mancato pagamento della quota annuale stabilita, secondo quanto previsto dallo Statuto

del presente Regolamento;

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il mancato utilizzo per tre anni consecutivi del posto barca assegnato al socio,

la mancata comunicazione preventiva al Consiglio Direttivo da parte del Socio

assegnatario dell’intenzione di sostituire l’imbarcazione attuale con un nuova

imbarcazione, a seguito della non compatibilità con il posto barca a suo tempo assegnato

e contestuale mancanza di posti barca compatibili con la nuova imbarcazione; in questo

caso il socio, pena la radiazione, dovrà rinunciare ad ormeggiare la barca non compatibile

col proprio posto barca.

Mendace o mancata dichiarazione delle caratteristiche dell’unità ormeggiata al posto

barca assegnato, così come ormeggio di unità diversa da quella dichiarata con

autocertificazione del titolare del Posto Barca;

Possesso di un altro Posto Barca nel porticciolo di Lerici da parte del socio o da altro

familiare convivente;

Cessione o Subaffitto del posto barca a terzi;

Mancata comunicazione per tre anni consecutivi del non utilizzo posto barca secondo

quanto previsto dal precedente articolo 10;

Mancata utilizzazione del posto Barca, trascorsi i termini previsti dall’art. 10 del presente

Regolamento;

mancato sgombero entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intimazione formale da

parte del Consiglio Direttivo a seguito di constatazione del mancato rispetto delle

dimensioni massime sopra indicate per le imbarcazioni;

recidiva inosservanza delle regole di comportamento e di utilizzo delle strutture della

catenaria, di seguito elencate nel presente Regolamento;

Revoca della concessione dello specchio acqueo da parte della competente Autorità

Marittima. In tale evenienza ogni singolo socio contribuirà in quota parte alle spese di

rimozione delle attrezzature.

La revoca della qualità di socio deve, pena la nullità, essere comunicata al socio titolare

del posto barca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il

provvedimento del consiglio direttivo è ammesso il ricorso, purché presentato al

Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Assicurazione della Catenaria

a) La catenaria è coperta da polizza assicurativa contro i danni derivanti da anomalie,

malfunzionamenti e rotture delle attrezzature di ormeggio presenti sotto il livello

dell’acqua, di competenza dell’associazione. Pertanto ogni danno alle unità, derivante

dagli inconvenienti di cui sopra, è coperto da assicurazione.

b) Al verificarsi del danno il Socio interessato deve darne, entro 3 (tre) giorni dall’avvenuto

sinistro, comunicazione scritta alla segreteria dell’Associazione la quale, verificato

mediante sopralluogo che l’evento possa ragionevolmente essere conseguente a rotture o

anomalie di funzionamento delle attrezzature sotto il livello dell’acqua, provvederà a

trasmetterla alla compagnia assicuratrice.

c) I danni derivanti da malfunzionamento, inconvenienti o avarie delle attrezzature di

competenza del Socio, connessi a difetti o inadeguatezza dei materiali impiegati, a

trascuratezza dello stato di ormeggio ecc., non sono coperti dalla polizza assicurativa di

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cui sopra.

d) Non sono coperti inoltre eventuali furti perpetrati a bordo delle unità ormeggiate, danni

causati da un Socio ad altro Socio e/o a terzi durante le fasi di ormeggio/disormeggio o

transito all’interno della concessione, così come eventuali danni a cose o persone

derivanti da appendici o attrezzature che eccedono la lunghezza massima ammessa.

e) Tali danni dovranno essere coperti dalle polizze assicurative dei singoli Soci

(obbligatoriamente intestata all’associato), copia delle quali deve essere fornita

all’Associazione.

Art. 14 – Norme di comportamento all’interno della Catenaria

Tutti i Soci, i loro familiari, sono tenuti all’assoluta osservanza dei seguenti comportamenti da

tenere all’interno ed in prossimità della catenaria:

a) E' fatto divieto a tutti i natanti di superare la velocità massima di due nodi all'interno

dello specchio acqueo in concessione all'Associazione; tale movimento è consentito, con

le rotte più brevi, lungo i canali della propria fila di accesso agli ormeggi, per entrare ed

uscire dalla catenaria, da e per il proprio posto ormeggio.

b) Le sole imbarcazioni autorizzate a navigare all’interno della concessione demaniale sono

quelle del nostromo, del traghettamento e di lavoro;

c) le imbarcazioni di servizio a disposizione dei soci per raggiungere la propria

imbarcazione dovranno essere utilizzate esclusivamente all'interno dello specchio acqueo

in concessione all'Associazione; utilizzare le barche di servizio solo per il tempo

strettamente necessario per il trasferimento alla propria unità, avendo cura di riportarle al

loro posto usuale ed ormeggiarle a regola d’arte. Qualora dette imbarcazioni dovessero

essere sporcate durante l’utilizzo, il socio provvederà a ripulirle prima di riormeggiarle.

d) le imbarcazioni non possono lasciare o arrivare all'ormeggio senza la presenza a bordo

del socio assegnatario o di un suo familiare di primo grado di maggiore età.

e) Non pulire le sentine della propria barca scaricando fuori bordo;

f) Non gettare a mare immondizie o altre sostanze che possono provocare inquinamento del

mare;

g) Ormeggiare la propria imbarcazione secondo le migliori regole dell’Arte Marinaresca,

equipaggiandola di idonei parabordi obbligatori;

h) Non lasciare la propria imbarcazione piena di acqua piovana o di mare eventualmente

imbarcata;

i) Non manomettere o modificare i penzoli di ormeggio di prora e di poppa e/o aggiungere

altre ritenute senza il preventivo benestare del Consiglio Direttivo dell’Associazione;

j) Non appendere nasse da pesca ai penzoli, a gavitelli di ormeggio o alla propria

imbarcazione;

k) Non fare il bagno all’interno della concessione demaniale;

l) Non lasciare ritenute di ormeggio in bando o galleggianti;

m) Regolare l’imbando delle ritenute di ormeggio in modo tale che l’imbarcazione non vada

ad urtare costantemente quella a fianco e soprattutto che le eventuali appendici non

ostacolino o creino comunque pericolo al libero transito nei canali fra le fila;

n) Non abbandonare la propria barca incustodita durante lunghi periodi di assenza del Socio

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da Lerici; in tal caso è necessario incaricare il Responsabile a mare o altro Socio,

dandone informazione e recapito al Consiglio Direttivo;

o) Il socio assegnatario è responsabile, nei confronti dell’Associazione, del rispetto delle

norme statutarie e del presente regolamento da parte di chiunque occasionalmente utilizzi

la sua unità.

p) Il mancato rispetto dei suddetti obblighi e doveri può comportare l’intervento diretto del

Responsabile a mare (con relativo addebito delle spese al socio) e la richiesta di

risarcimento per eventuali danni, multe o ammende sostenute dall’Associazione e

determinare, in caso di recidività, la decadenza della qualità di socio.

Art. 15 – Modalità di pagamento delle quote Annuali

a) Le quote annuali saranno predisposte annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base del

bilancio preventivo di esercizio, che deve essere totalmente coperto dalle entrate previste,

pena il non corretto funzionamento. Tali quote saranno formalmente sottoposte

all’approvazione dell’Assemblea annuale dei Soci.

b) Il termine di pagamento delle quote annuali è tassativo ed è comunicato ai soci dal

Consiglio Direttivo assieme agli importi delle quote stesse. Il pagamento deve riportare il

nome dell’assegnatario ed il numero di posto barca.

c) Se entro 30 giorni dal termine di cui sopra non sarà pervenuto all’Associazione alcun

pagamento, il Consiglio Direttivo provvederà a richiedere all’Associato, a mezzo lettera

raccomandata, il pagamento della quota annuale di competenza oltre alle spese di

sollecito, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi, scaduti i quali il mancato pagamento

degli importi previsti comporta la decadenza da socio. La comunicazione è notificata al

socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

d) Contro la segnalazione di decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo, è ammesso

ricorso con esplicite motivazioni. Tale ricorso sarà valido soltanto se presentato al C.D.A.

a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni decorrenti dalla

data di ricevimento della notifica di cui al precedente paragrafo.

Art. 16 – Doveri del Socio Assegnatario.

a) L’associato non può esimersi senza valido motivo dal partecipare ad attività sportive o

didattiche organizzate direttamente o tramite terzi dall’Associazione, nei settori di attività

previsti dallo statuto sociale; la non partecipazione potrebbe comportare la perdita della

qualifica di socio.

b) Il socio è responsabile per le persone ospitate nelle strutture della catenaria ed in barca.

c) Anche in caso di sostituzione dell’imbarcazione per brevissimi periodi, è necessaria una

preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Si ricorda inoltre che in caso di cambio

di imbarcazione, il Socio deve sempre rispettare i limiti dimensionali previsti per il posto

barca assegnato.

d) Il socio assegnatario ha l’obbligo di esporre, entro il 1° Giugno di ogni anno, a poppa e

ben in vista il contrassegno annuale di appartenenza all’Associazione; tale obbligo deriva

dal fatto che l’Associazione deve comunicare annualmente all’Autorità competente

l’elenco dei soci assegnatari di Posti Barca con il relativo numero di boa. La non

apposizione del contrassegno associativo nei termini e con le modalità previste, può

comportare il pagamento di una provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo.

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Art. 17 - Comproprietà e co-uso delle imbarcazioni

Non sono ammesse forme di comproprietà. Ogni socio può essere titolare di un solo posto

barca.

a) Si precisa che Assegnatario del Posto Barca è il solo titolare, che è anche responsabile nei

confronti della società, del rispetto delle norme previste dallo statuto sociale e del

presente regolamento

Art. 18 – Trasferimento del posto barca

a) E’ permesso il trasferimento del posto di ormeggio dal socio assegnatario ad un familiare

o ad un discendente in linea diretta, con il benestare degli altri aventi diritto e previa

accettazione scritta del subentrante delle norme contenute nello Statuto e nel

Regolamento sociali.

b) Condizione essenziale per tale trasferimento è che il cedente ed il subentrante non

dispongano, a qualunque titolo, di altro posto barca presso Enti, Associazioni o privati

che gestiscano catenarie, pontili o gavitelli nelle aree a mare del Comune di Lerici

Art. 19 - Applicazione Regolamento

a) Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto Sociale e come tale deve essere

rispettato da tutti gli associati assegnatari di posto barca.

b) Si da atto che lo stesso, nelle parti che non modificano il dettato dello Statuto Sociale,

potrà essere variato dal Consiglio Direttivo, per renderlo più rispondente alle necessità

dell’Associazione.

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