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Assessorato Polizia Locale, Urbana e Rurale LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Riedizione - Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale 39

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Assessorato Polizia Locale, Urbana e Rurale

LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Riedizione -

Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

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Comitato di Redazione: Ermenegilda ALOI Comandante Corpo di P.M. - PINEROLO Stefano BELLEZZA Dirigente Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Livio BOIERO Comandante Corpo di P.M. - COLLEGNO Ignazio CIANCIOLO Comandante Corpo di P.M. - VERBANIA Nadia CORDERO Funzionario Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Paolo CORTESE Comandante Corpo di P.M. - NOVARA Mauro FAMIGLI Comandante Corpo di P.M. - TORINO Bruno GIRAUDO Comandante Corpo di P.M. - CUNEO Ivana MEDINA Comandante Corpo di P.M. - TRECATE Maria Pina MUSIO Comandante Corpo di P.M. – SETTIMO TORINESE Marco ODASSO Comandante Corpo di P.M. - SAVIGLIANO Rino PAGIN Comandante Corpo di P.M. - NICHELINO Giorgio SPALLA Comandante Corpo di P.M. - VERCELLI Mauro TABA Comandante Corpo di P.M. - BRA Lo studio è stato curato da: Dott. Livio BOIERO – Comandante Corpo di P.M. - COLLEGNO Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO COMMERCIO e FIERE, POLIZIA LOCALE, PROMOZIONE della SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega - SETTORE POLIZIA LOCALE Curata da: Dr. Stefano BELLEZZA – Dirigente del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Redazione testi: Dr. Alberto Ceste – Funzionario del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE Ha collaborato a questo numero: Dott. ssa Myriam BERCHIALLA dell’Assessorato alla Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE © Regione Piemonte, 2008

E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE VIETATA LA VENDITA

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LA VIGILANZA AMBIENTALE

NELL’ATTIVITÀ DELLA

POLIZIA MUNICIPALE

- Riedizione -

n. 39

Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

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Nota introduttiva

A seguito della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, che delegò il Governo ad emanare un “TestoUnico” delle leggi ambientali, è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 che reca il titolo di Norme in materia ambientale.Il testo, particolarmente vasto e corposo, costituisce un tentativo di riordino e coordinamento delleprincipali disposizioni ambientali vigenti anche se presenta nel suo insieme una serie di revisioni,modificazioni ed innovazioni di non poco conto.Ecco come si presenta il Decreto Legislativo n. 152/06:

Temi trattati Articoli e Allegati

PARTE I Disposizioni comuni e principi generali Dal n. 1 al n. 3

PARTE II Autorizzazioni Ambientali: VAS, VIA, IPPC Dal n. 4 al n. 52 + 5 allegati

PARTE III

- Difesa del suolo- Lotta alla desertificazione- Tutela delle acque e gestione delle risorse

idriche

Dal n. 53 al n. 176 + 11 allegati

PARTE IV - Gestione dei rifiuti- Bonifica dei siti inquinati Dal n. 177 al n. 266 + 9 allegati

PARTE V - Tutela dell’aria- Riduzione delle emissioni in atmosfera

Dal n. 267 al n. 298 + 10allegati

PARTE VI Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente Dal n. 299 al n. 318 + 5 allegati

A dispetto dell’intenzione del legislatore, quando si passa alla fase applicativa ci si rende conto cheil testo non rappresenta affatto un “Testo Unico Ambientale”. Ci si riferisce, per esempio, allamateria delle discariche dove il D. lgs. n. 36/93 continua ad essere tutt’ora vigente. Oppure sipossono citare i veicoli abbandonati: stranamente il D. lgs. n. 209/03 non è stato abrogato con ilrisultato che oggi ci troviamo due normative da applicare in relazione alla tipologia del veicolo cheè stato abbandonato. E questo solo per citare due temi di estremo interesse per la Polizia Locale.

Alla luce della complessità della materia, in questo quaderno si è scelto di esaminare solo alcunetematiche, laddove gli operatori di P.M. sono normalmente chiamati ad intervenire: rifiuti, scarichiabusivi di acque reflue, rumore.La materia trattata tiene conto delle novità apportate dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,recante ‘Norme in materia ambientale’"

1. LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Parte IV del D. lgs. n. 152/06 già D. lgs. n. 22/97(Decreto Ronchi)

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1.1 Nozione di rifiuto

Non tutto quanto per noi è considerato rifiuto lo è anche per il legislatore. Peraltro, occorre staremolto attenti: iniziare un procedimento sanzionatorio in materia di gestione di un rifiuto, quando ilbene non possiede quei determinanti elementi per considerarlo tale, si corre il rischio di vedersiarchiviare tutti gli atti.Invero, leggendo l’articolo 183 del D. lgs. n. 152/06 si comprende come sia diversa la nozione dirifiuto che il legislatore ha in mente, rispetto a quanto noi intendiamo normalmente:

<< 183. Definizioni.1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelledisposizioni speciali, si intende per:a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A allaparte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo didisfarsi >> (omissis…).

Da quanto sopra ricaviamo che devono essere presenti due condizioni, affinché un bene o unasostanza possano essere considerati rifiuto:

Condizione oggettiva: “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportatenell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto”

Condizione soggettiva: “e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo didisfarsi”

Per quanto riguarda la prima, la stessa è facile da osservare.

Infatti, l’allegato A è così composto:

<< Allegato A Categorie di Rifiuti

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;Q2 Prodotti fuori norma;Q3 Prodotti scaduti;Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, leattrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione;Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia,materiali di imballaggio, contenitori ecc.);Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da riverdimentoesauriti, ecc.);Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);Q9 Residui di procedimento antinquinamento, ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria, filtri usati,ecc.);Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti daattività minerarie o petrolifere, ecc.);Q12 Sostanze contaminate ( ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;Q14 Prodotti il cui detentore non si serve attività (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle famiglie,dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni;Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate. >>.

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Pertanto, i rifiuti se non ricadono nelle classi Q2 – Q15, vengono contemplati indirettamente dallecategorie Q1 o Q16.Per quanto riguarda invece la condizione soggettiva, la stessa è così soddisfatta:

- e di cui il detentore si disfi: conferisce a terzi con la evidente intenzione di disfarsene oprovvede personalmente ad allontanarli dal luogo di produzione;

- o abbia deciso: pone in essere atti finalizzati in modo inequivocabile a stabilire che abbiadeciso di disfarsi: li deposita nell’impianto nell’area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, lideposita in modo incontrollato rendendo inutilizzabile un successivo impiego ecc

- o abbia l’obbligo di disfarsi: perché imposto da una norma come la legislazione sugli olicontaminati da PCB o la normativa sull’amianto. L’obbligo può essere imposto anche daun’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che preveda lo sgombero di un immobile dabeni o sostanze depositate in modo incontrollato.

1.1.1 Campo di applicazione.

Ai sensi dell’articolo 185 del D. lgs. n. 152/06, va inoltre rammentato che non rientrano nel campodi applicazione i seguenti beni e sostanze:a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;2) i rifiuti radioattivi;3) i materiali esplosivi in disuso;4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse

minerali o dallo sfruttamento delle cave;5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non

pericolose utilizzate nell'attività agricola;c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti

dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

1.2 Classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell’articolo 184 del D. lgs. n. 152/06, i rifiuti sono classificati:- secondo l'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali , e

- secondo le caratteristiche di pericolosità: in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono considerati rifiuti urbani:<< a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilatiai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. lgs. n. 152/06;c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree privatecomunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiterialediversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) >>.

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Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti adusi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, (individuatidal Comune in apposito regolamento).

Questi rifiuti anche se prodotti da attività artigianali, di servizi, commerciali e industrialipossono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei RSU.

Sono rifiuti speciali:<< a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivitàdi scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e daaltri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;m) il combustibile derivato da rifiuti;n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani >>.

Infine, sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, conapposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. lgs. n. 152/06, sulla basedegli Allegati G, H e I alla medesima parte. Il citato allegato D contiene l’elenco dei rifiuti istituitoconformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1,paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione dellaCommissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio 9 aprile 2002).

L’elenco in parola viene rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolaredi quelle prodotte dall'attività di ricerca. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco nonsignifica tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione delmateriale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1,lettera a), della direttiva 75/442/CEE, già richiamata nel paragrafo precedente inerente ladefinizione di rifiuto.

I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a seicifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue.Occorre preliminarmente identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da01 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione. È possibile che un determinatoimpianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Peresempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiutidalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganicicontenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08(rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

Allegato D - Indice:

Capitoli dell'elenco01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione dialimenti

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03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone06 Rifiuti dei processi chimici inorganici07 Rifiuti dei processi chimici organici08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,sigillanti, e inchiostri per stampa09 Rifiuti dell'industria fotografica10 Rifiuti provenienti da processi termici11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgianon ferrosa12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e diristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchédalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

Esempio 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese

le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento diveicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli

Rifiuto pericoloso 16 01 04 * veicoli fuori uso 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti

pericolose

*significa che il rifiuto è già stato individuato come “rifiuto pericoloso”.

1.3 Terre, rocce da scavo e inerti.

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, ai sensi del comma 1dell’articolo 186 del D. lgs. n. 152/06, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti,rimodellazioni e rilevati, a condizione che:a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e

definiti;b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di

preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici edi qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, attivitàin generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelliordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;f) le loro caratteristiche chimiche e chimico- fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto

non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenganel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna,

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degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materialeda utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché lacompatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere oattività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, lasussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 186, nonché i tempi dell'eventuale depositoin attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un appositoprogetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progettiprevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventualedeposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino itre anni.Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere oattività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti dicui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possonosuperare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permessodi costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).Infine, laddove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici nonsoggetti nè a VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza deirequisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che nonpossono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dalprogettista.

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presenteparagrafo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.Nonostante i ripetuti tentativi di fare rientrare nell’esonero del concetto di rifiuto i materiali cheprovengono dall’attività di demolizione edilizia, va sottolineato che quest’ultimi non rientrano nelconcetto di “Terre e rocce da scavo” di cui all’art. 186 del D. lgs. n. 152/06. Questo significa che gliinerti sono sempre considerati rifiuti speciali, con tutto quello che ne consegue a livellosanzionatorio. Va aggiunto anche che, in caso di lavori edilizi, è considerato “produttore dei rifiuti”non l’impresario edile, ma bensì il proprietario dell’immobile demolito. Quindi il trasporto di rifiutisi configura come trasporto conto terzi di rifiuti speciali (iscrizione all’Albo Gestori ambientali [art.212] e utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto [art. 193])

1.3.1. Accertamento deposito di macerie all’interno di un cantiere:

- Le macerie sono rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 184 del D. lgs. n. 152/06.- Trattasi di un deposito temporaneo. Lo stesso può avvenire all’interno del cantiere dove le

macerie sono state prodotte. Se vengono trasportate in un altro luogo il trasporto deve essereaccompagnato dal formulario ex art. 193 del D. lgs. n. 152/06.

- L’impresario edile non ricade tra coloro che sono obbligati a tenere il registro dicarico/scarico dei rifiuti.

- Il trasporto deve avvenire con autocarri regolarmente iscritto all’Albo gestori Ambientaliprevisto dall’articolo 212 del D. lgs. n. 152/06. In caso di trasporto in assenza dell’iscrizionesi applica la sanzione penale di cui all’articolo 256, comma 1 del D. lgs. n. 152/06.

- Durante il trasporto deve essere redatto il formulario di identificazione dei rifiuti. In caso diassenza, trattandosi normalmente di rifiuti speciali non pericolosi, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 258 del D. lgs. n. 152/08.

1.3.2. La giurisprudenza

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Rifiuti - disciplina delle terre e delle rocce da scavo - esclusione materiali provenienti da sitiinquinati e da bonifiche - conglomerati derivanti da attività di demolizione, scavo ocostruzione - l’autosmaltimento dei rifiuti - cessione a terzi, non autorizzati, dei rifiutispeciali. L’art. 8, 1° comma del D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, D. lgs. 8novembre 1997, n. 389 e dall'art. 10, comma 1, L. 23 marzo 2001, n. 93, dispone che «sono esclusidal campo di applicazione del presente decreto … in quanto disciplinati da specifiche disposizionidi legge: …f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri,riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e dabonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme”.Questa disposizione, invocata dalla difesa dell’impresa resistente, è certamente irrilevante nellafattispecie di causa, in quanto non è controverso che il materiale di cui trattasi non sia riconducibilea semplici terre o rocce da scavo utilizzabili per le finalità indicate nella disposizione ultima citata,ma sia viceversa costituito da conglomerati derivanti da attività di demolizione, scavo ocostruzione, riconducibili conseguentemente all’ipotesi di cui all’art. 7 terzo comma lettera b),prima parte, del D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,costruzione). Questi materiali non possono dunque essere equiparati a rifiuti pericolosi, oltretuttoperché la loro presenza sul terreno è normale nelle opere eseguite sul territorio - ad esempio stradali- nelle quali essi concorrono a comporre i materiali impiegati, ma sono invece ascrivibili allacategoria dei rifiuti speciali. Tali materiali conseguentemente, in quanto rifiuti speciali, non possonoessere abbandonati indiscriminatamente sul terreno, senza il rispetto degli obblighi e l’assunzionedelle responsabilità previste nell’art.10 del D. lgs. 22/97. Non è senza significato che il pianosanitario nazionale per il triennio 1998-2000 vigente all’epoca dei fatti, approvato con D.P.R. 23luglio 1998, rilevasse, all’Obiettivo III, che «desta preoccupazione la produzione di rifiuti speciali(in particolare di quelli pericolosi) per i quali una costante attività di monitoraggio ambientale èrichiesta al fine di evitare fenomeni di disseminazione non controllata». Tra tali obblighi, ilsecondo comma dell’art. 10 del D. lgs. 22/97 cit. impone al produttore dei rifiuti speciali,nell’ordine: a) l’autosmaltimento dei rifiuti; b) il conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensidelle disposizioni vigenti; c) il conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il serviziopubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d)l’esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto. La primadelle ipotesi delineate nell’art. ultimo citato consente certamente all’impresa di costruzioni stradali,in quanto produttrice dei rifiuti in questione, di reimpiegare i residui del materiale bituminosoestratto nell’esecuzione di opere analoghe, ad esempio per riciclare gli asfalti mediante fusioneovvero riutilizzarli attività semplicemente, previa frammentazione, per realizzarne il sedime. Manon è questo quanto è avvenuto nella specie, poiché è la stessa impresa resistente ad ammettere diaver ceduto a soggetti non autorizzati allo smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni, ilmateriale in questione, con evidente violazione delle disposizioni richiamate. Ed è appena il caso dirilevare che l’autosmaltimento non può equivalere - tantomeno per analogia - alla cessione a terzi,non autorizzati, dei rifiuti speciali. L’ordinanza impugnata in primo grado si rivela pertantolegittima, in relazione alle censure proposte dalla originaria ricorrente, nella parte in cui ha impostoil ripristino dei luoghi interessati dalle violazioni di cui trattasi. Consiglio Stato Sez. VI, 16febbraio 2002, n. 963.

Cassazione Penale, Sez. III, 7 gennaio 2008, n. 177Edilizia urbanistica - attività di gestione di rifiuti – autorizzazione edilizia.Depositare i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti di cantiere e fare spianare gli stessi in unadepressione e ricoprire il tutto con terreno naturale integra il reato di cui al decreto legislativo n. 22del 1997, articolo 51 comma 1, in quanto lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito diessi “sul suolo” ma anche “nel suolo”. La disposizione trova oggi continuità normativa nel DecretoLegislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato B parte quarta. Così che l’eventuale autorizzazione

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edilizia per l’esecuzione delle opere, nella specie anche il riempimento con terreno naturale di unadepressione nell’area, risulta senza effetto sull’aspetto ambientale dello smaltimento delle macerie.

RIFIUTI - Materiali da demolizioni edilizie - Deposito temporaneo - Mancata riutilizzazione -Natura di rifiuto - Integrazione del reato di deposito incontrollato - Sussistenza - D. lgs.22/1997 - D. lgs. n. 152/2006. In base a quanto contenuto nella recente disciplina sui rifiuti, nonpuò escludersi la natura di "rifiuto" dei materiali provenienti da demolizioni edilizie che non sonoconcretamente riutilizzati. Nella specie, i materiali giacevano nel terreno inutilizzati per oltre dueanni escludendo la qualifica del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) D. lgs.22/1997 e s.m.i. e integrando il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto e punito dall'art. 51,comma 2. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico diTivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud.26/01/2007), Sentenza n. 21677

RIFIUTI - Terreno in affitto - Smaltimento illecito di rifiuti - Responsabilità personaledell’affittuario - Culpa in vigilando - Responsabilità del proprietario - Fattispecie. In materia diresponsabilità per lo smaltimento illecito di rifiuti su terreno in affitto, non può escludersi laresponsabilità personale dell'affittuario, proprio perché egli ha la gestione diretta del terreno,tuttavia, sussiste anche la responsabilità del proprietario, almeno sotto il profilo della culpa invigilando. Fattispecie: abbandono di materiali di risulta provenienti dalla demolizione di un muro.Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenzan. 21677

1.4. Le procedure amministrative per la realizzazione e l’esercizio delleoperazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

Chiunque intenda realizzare o gestire impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti deve esseremunito di autorizzazione regionale (art. 208) (*), salvo la possibilità, per i soli impianti di recupero,di accedere alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 ed al D.M. 5.2.98 e D.M.12.6.2002 n. 161

(*) Con l.r. n. 52/2000 le funzioni in materia di rifiuti sono state demandate alla Provincia

Il D. lgs. n. 152/06 prevede tre tipi di procedure amministrative:

procedura ordinaria (artt. 208) procedura semplificata (art. 216: operazioni di recupero dei rifiuti) procedura per impianti mobili di smaltimento e recupero, prevista nell’art. 208, comma 15

1.4.1. Procedura ordinaria per impianti di smaltimento e di recupero

La procedura si deve chiudere entro 150 giorni

- Il proponente deve presentare in Provincia il progetto definitivo con la relativadocumentazione tecnica. In linea generale, la relazione contiene: descrizione delleoperazioni che verranno compiute e dei rifiuti che verranno trattati, la quantità di rifiuti cheverranno trattati, lo stoccaggio e il deposito temporaneo dei rifiuti, la descrizione delle mercie dei rifiuti prodotti dal trattamento.

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- Entro 30 giorni la Provincia nomina un responsabile del procedimento e convoca unaapposita Conferenza. Normalmente ne fanno parte: Comune, ASL, ARPA, organo tecnicoprovinciale, richiedente l’autorizzazione.

- Nei successivi 90 giorni la Conferenza deve valutare tutti gli elementi di compatibilità etrasmettere gli atti al soggetto che rilascia l’autorizzazione

- Nei successivi 30 giorni quest’ultimo autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto

Il provvedimento contiene le condizioni e le prescrizioni necessarie. A titolo di esempiol’autorizzazione individua:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;- la localizzazione dell’impianto- il metodo di trattamento e di recupero- eventuali prescrizioni- la data di scadenza dell’autorizzazione: 10 anni, rinnovabile

1.4.2. Procedura semplificata per l’esercizio delle operazioni di recupero nell’articolo 216

Si può usufruire della procedura in parola solo se vengono rispettate le norme tecniche e leprescrizioni previste dai:

- D.M. 05/02/98 per i rifiuti non pericolosi- D.M. 161/2002 per i rifiuti pericolosi

In questo caso il D. lgs. n. 152/06 prevede che l’attività possa iniziare decorsi 90 giorni dallacomunicazione alla Provincia.La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio diattività e verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, allacomunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata unarelazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;c) le attività di recupero che si intendono svolgere;d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale irifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche dispone, con provvedimentomotivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato nonprovveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine esecondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

La comunicazione in parola deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modificasostanziale delle operazioni di recupero.

1.4.3. La procedura per impianti mobili di smaltimento e recupero – Art. 208, comma 15 eDeliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 1998, n. 25-24837

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Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla regioneove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede dirappresentanza.

Per la Regione Piemonte, come abbiamo detto, l’autorità competente è la Provincia. A tale fine ladomanda deve essere correlata con i documenti già visti per l’autorizzazione per lo smaltimento e ilrecupero dei rifiuti prevista dall’articolo 208 del D. lgs. n. 152/06. Anche il rilascio segue lo stessoiter (Conferenza dei servizi e determina del Responsabile)

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almenosessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Provincia, all’ARPA eal Comune, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative allacampagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Provincia può adottare prescrizioni integrativeoppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nellospecifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

1.5. La gestione degli imballaggi

Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessariocoordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori partecipano informa paritaria al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), che ha personalità giuridica di dirittoprivato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Ai fini di una corretta applicazione delle norme occorre tenere presente le seguenti definizioni:a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a conteneredeterminate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loromanipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare laloro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire,nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. la bottigliadell’acqua);c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nelpunto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dalfatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare ilrifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senzaalterarne le caratteristiche (es. la confezione da sei bottiglie di acqua);d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitarela manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numerodi unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danniconnessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei (es. ilpallet di legno che contiene attività confezioni di bottiglie di acqua);e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito eprogettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioniall'interno di un circuito di riutilizzo.f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione dirifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie noninquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate

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negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fasedel processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione,dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per potercompiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito dinuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza ilsupporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggiostesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di esserereimpiegato;i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la lorofunzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero dienergia;l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio pergenerare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici,termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'AllegatoC alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/06;m) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiutodi imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previstenell'Allegato B alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/06;n) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, lepubbliche amministrazioni e i gestori;o) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori diimballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;p) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gliimportatori di imballaggi pieni;q) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione,controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelleforme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;r) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come benistrumentali, articoli o merci imballate;s) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importaper proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati. È inoltre vietatoimmettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possonoessere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.I produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al CONAI. L’adesione si realizzaattraverso:

- L’invio della domanda di adesione- Il versamento di una quota di partecipazione.

1.6. Le attività di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti1.6.1. Stoccaggio dei rifiuti

Per attività di stoccaggio dei rifiuti si intendono le attività di smaltimento consistenti nelleoperazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta delD.lgs. n. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dimateriali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta del citato decreto.

1.6.2. Definizioni

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gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllodi queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materialeo un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previstenell'Allegato B alla parte quarta del D. lgs. n. 152/06;

recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie,combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse lacernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quartadel D. lgs. n. 152/06;

ALLEGATO C

Operazioni di recuperoN.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengononella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo esenza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

ALLEGATO B

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengononella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senzausare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Operazioni di smaltimentoD1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghinei suoli)D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupolesaline o faglie geologiche naturali)D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune,ecc.)D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagniseparati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersioneD7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marinoD8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine acomposti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati neipunti da D1 a D12D9 Trattamento fisico- chimico non specificato altrove nel presente allegato che diaorigine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei puntida D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)D10 Incenerimento a terraD11 Incenerimento in mareD12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 aD12D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 aD13D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 aD14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sonoprodotti).

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R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energiaR2 Rigenerazione/recupero di solventiR3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese leoperazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metalliciR5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganicheR6 Rigenerazione degli acidi o delle basiR7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinantiR8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatoriR9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oliR10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologiaR11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate neipunti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nelluogo in cui sono prodotti)R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiutiqualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

1.6.3. Deposito temporaneo dei rifiuti

L’attività di stoccaggio dei rifiuti deve essere autorizzata. La mancanza di autorizzazione comportal’applicazione delle sanzioni ex art. 256 del D. lgs. n. 152/06.

Il legislatore ha previsto una deroga all’attività di stoccaggio definita “deposito temporaneo”.Quest’ultima non necessita di permessi particolari, a condizione che si osservino le seguentiprescrizioni quantitative e temporali.deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo incui gli stessi sono prodotti, alle seguenti prescrizioni:

• 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile epoliclorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

• 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o dismaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

• oppure

- quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso,allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo nonpuò avere durata superiore ad un anno;

• 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o dismaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

• oppure

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- quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ognicaso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneonon può avere durata superiore ad un anno;

• 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispettodelle relative nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme chedisciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Se non vengono rispettate le condizioni temporali e i limiti quantitativi prescritti per il depositotemporaneo, deposito preliminare e messa in riserva si incorre nelle seguenti sanzioni penali:

Deposito temporaneo:Attività di gestione rifiuti non autorizzata: art. 256, 1° comma, lettere a) o b) arresto e/oammenda.Se il deposito temporaneo supera l’anno può essere considerato una discarica abusiva(Sentenza della Corte di Cassazione 17 novembre 2004, n. 44548) (sanzione art. 256 comma 3,oltre all’arresto e/o ammenda prevede che alla sentenza di condanna o alla decisione emessaai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzatala discarica abusiva. Fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di rifiuti sanitari pericolosi si applica la sanzione dell’art 256, comma 6 ( reato oillecito amministrativo se i quantitativi sono inferiori a 200 litri).Deposito preliminare:Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni: art. 256, 4°comma arresto e/o ammenda.

Messa in riserva:Inosservanza delle condizioni richieste dalle iscrizioni o comunicazioni: art. 256, 4° commaarresto e/o ammenda.

1.7. Registri di carico e scarico

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scaricosu cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, dautilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti nonpericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro dicarico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative equantitative dei rifiuti.Pertanto:

Comma 3 – art. 189<< 3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commerciantie gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni direcupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolaritipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese egli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaterritorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità ele caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo

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gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo nonsuperiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, dicui all'articolo 212, comma 8, nonchè, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttoriiniziali che non hanno attività di dieci dipendenti >>.

Comma 3 – art. 184

3. Sono rifiuti speciali:c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, letterai);d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dallapotabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e daabbattimento di fumi;

Sono esonerati:

- le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e236 ( ossia i consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti ) , acondizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermirestando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dallevigenti normative.

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuonon superiore a euro ottomila,

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,comma 8,

- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno attività didieci dipendenti

Art 256, comma 5: le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alleattività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivitàmedesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

ART. 212. Albo nazionale gestori ambientali.«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti nonpericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori inizialidi rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trentalitri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parteintegrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detteimprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'appositasezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale oprovinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro isuccessivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, aisensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività daiquali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi

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identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche contodelle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale diregistrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed èrideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Leiscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata invigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»

Prima dell’utilizzo, i registri devono essere numerati e vidimati dalle Camere di commercioterritorialmente competenti

Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scaricodel medesimo:b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dallaeffettuazione del trasporto;c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dallaeffettuazione della transazione relativa;d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giornilavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa suiregistri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendonocorrettamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. Iregistri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Per leattività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi allatenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora venganoutilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissatedall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successivemodificazioni ed integrazioni.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e dismaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta etrasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con iformulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalladata dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento deirifiuti in discarica, che devono e

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Art 230 . Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture,effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione diforniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere chegestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cuicompetenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con illuogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successivavalutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente edoggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.1 bis I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, conesclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interessepubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura arete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltresessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazionetecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva,effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degliimpianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi airifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogodi produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

Art. 266. Disposizioni finali.

Comma 4

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodottipresso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

1.7.1. Sanzioni per mancanza del registro di carico e scarico - articolo 258, comma 2 – 4 - D.lgs. n. 152/06

Fatto Tipologia rifiuti Sanzione Sanzioni accessorie

Chiunque omette di tenereovvero tiene in modoincompleto il registro dicarico e scarico

Rifiuti nonPericolosi

Rifiutipericolosi

Da 2600 a 15500P.M.R. € 5166,67

Da 15500 a 93000

P.M.R. € 31.000

Sospensione da un mese a unannodalla carica rivestita dal soggettoresponsabile dell’infrazione

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e dall’amministratore

Imprese con meno di 15 dipendenti

Si applicano le seguenti sanzioni nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorativeinferiore a 15 dipendenti, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pienodurante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni diunità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimoesercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

Fatto Tipologia rifiuti Sanzione Sanzioni accessorieChiunque omette di tenereovvero tiene in modoincompleto il registro dicarico e scarico

Rifiuti nonPericolosi

Rifiutipericolosi

1040 a 6200 euro

P.M.R. € 2066,67

2070 a 12400 euro

P.M.R. € 4133,33

Se le indicazioni riportate nel registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesattema i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari diidentificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono diricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a1550 euro.

1.7.2. Mancato invio dei registri all’autorità competente

La stessa sanzione si applica nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancataconservazione dei registri.N.B. si applica sempre la sanzione per l’omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e scariconel caso di omessa tenuta del registro anche se tutte le informazioni dovute per legge sonodesumibili dai formulari di identificazione. (Sentenza C. Cassazione n. 17115 del 27.8.2004).

1.8. Trasporto dei rifiuti

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 193 del D. lgs. n. 152/06, i rifiuti trasportati da enti o impresesono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguentidati:

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a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;c) impianto di destinazione;d) data e percorso dell'istradamento;e) nome ed indirizzo del destinatario.Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari,compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato daltrasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altretre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due daltrasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essereconservate per cinque anni.

Il formulario di identificazione deve essere emesso dal produttore o dal detentore dei rifiutio dal soggetto che effettua il trasporto (D.M. 145/97).

1.8.1. Esenzioni

Art. 193, comma 4

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo

occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

1.8.2. Modello di formulario di identificazione

Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conformesostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B Del D.M. 1 aprile 1998 n. 145. Qualorasiano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuoa ricalco.I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente e sono predisposti dalletipografie autorizzate dal ministero delle finanze (Decreto Ministeriale 29 novembre 1978).

Gli estremi dell'autorizzazione delle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predettistampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte degli uffici dell’Agenziadelle entrate o delle Camere di commercio o dagli uffici Regionali e Provinciali competenti inmateria di rifiuti. La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremiidentificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deveessere annotata sul registro IVA- acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi.

D.M. 1° aprile 1998, n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario diaccompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lett. e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (G.U. 13 maggio 1998, n. 109)

Il Ministro dell’ambiente

di concerto coni Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanitàe dei trasporti e della navigazione

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Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE suirifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli artt. 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

Adottail seguente regolamento:

Art. 1 - 1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal D.Lgs. 5 febbraio1997, n. 22, art. 15.

Art. 2 - 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmenteal modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua iltrasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo aricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichinola leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicatenell’allegato "C".

Art. 3 - 1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, ealle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all’art. 1 sostituisce gli altridocumenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiutipericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 4 - 1. I formulari di identificazione di cui all’art. 1 devono essere numerati progressivamente anche con l’adozionedi prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per glieffetti dell’art. 11 del D.M. 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recantenorme di attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell’autorizzazione alletipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici deglistessi, deve essere registrata sul registro IVA- acquisti prima dell’utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico incorrispondenza all’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico escarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiutistessi.

Art. 5 - 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIOO DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Ditta

Residenza o domicilio

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comune via n.

Codice fiscale

Ubicazione dell’esercizio

comune via n.

Formulario dal n. ................. al n. ......................

Allegato B

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: .... del ...../../..

(D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 15) Numero registro: .....................

(1) Produttore/Detentore:

unità locale:

C. fisc: N. Aut/Albo: .............. del../../.

(2) Destinatario:

Luogo di destinazione:

C. fisc: N. Aut./Albo: .............. del....../.../

(3) Trasportatore del rifiuto:

C. fisc: N. Aut./Albo: .............. del....../.../

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

Codice Europeo:

Stato fisico: (1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico- fisiche:

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P. Lordo: ..... Tara: .....)(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal attività breve): ...........................

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.............................*

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26

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.............................*

(10) Cognome e nome conducente Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del..../..../....

(11) Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data FIRMA DEL DESTINATARIO: *..................................*

Allegato C

DESCRIZIONE TECNICA

I. Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementiidentificativi individuati nell’allegato "A".

II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numeroprogressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scaricoin corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro checorrisponde all’annotazione dei rifiuti medesimi.

III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:

a) Nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

— Denominazione o ragione sociale dell’impresa

— Codice fiscale dell’impresa

— Indirizzo dell’impianto o unità locale di partenza del rifiuto

— Eventuale numero iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti o autorizzazione o estremidella denuncia di inizio di attività effettuata ai sensi degli artt. 31 e 33, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

B) Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che effettua le operazionidi recupero o smaltimento:

— Denominazione o ragione sociale dell’impresa

— Codice fiscale

— Indirizzo dell’unità locale di destinazione del rifiuto

— Eventuale numero iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti o autorizzazione o estremidella denuncia di inizio di attività effettuata ai sensi degli artt. 31 e 33, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

C) Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasportodei rifiuti:

— Denominazione o ragione sociale dell’impresa

— Codice fiscale dell’impresa

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— Indirizzo dell’impresa

— Numero di iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti datidovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni.

V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:

A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

— CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO

— CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE:1) solido pulverulento;2) solido non pulverulento;3) fangoso palabile;4) liquido.

— CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL’ALLEGATO "D" INDIVIDUATE SULLABASE DELL’ALLEGATO "E" AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTIPERICOLOSI).

B) Alla casella (5) l’indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui ilrifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTINECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) Alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino).

D) Alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal attività breve).

E) Alla casella (8) l’indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID.

VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

a) Nella casella (9), apporre la propria firma per l’assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nelformulario.

B) Nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l’identificativo del mezzo di trasporto, la data el’ora di partenza.

VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato orespinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l’ora e la firma.

Allegato D

caratteristiche di pericolo per i rifiuti

Omissis.

Allegato E

Elenco dei rifiuti ai sensi dell’art. 1, par. 4,direttiva 91/689/CEE

Omissis.

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Ulteriori specificazioni:

Casella trasportatore:

Il provvedimento di iscrizione all’albo gestori ambientali contiene i codici CER dei rifiuti e letarghe dei mezzi per i quali il trasportatore è abilitato al trasporto.

Per il conferimento di rifiuti a soggetto non iscritto all’albo o nel caso di utilizzo di mezzi nonidonei, ossia non comunicati, all’albo il produttore/detentore concorre con il trasportatorenell’illecito penale di gestione rifiuti in assenza di autorizzazione art. 256 comma 1.

Nel caso in cui durante il trasporto, a causa di accertata inidoneità tecnica del mezzo, si verificauno sversamento si concorre con il trasportatore, a proprie spese, agli interventi di messa insicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate, salva l’applicazione dell’art257 del D. lgs. 152/06 se non si provvede alla bonifica (in applicazione all’art 188).

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti specialicome attività non ordinaria e regolare (ossia saltuaria e non prevedibile) per il quale non èrichiesta l’iscrizione all’albo o la comunicazione ai sensi dell’art. 212 comma 8:

<< A tal fine il produttore che effettua il trasporto deve barrare l'apposita parentesi inserita dopole parole "trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento" e dopo lapreposizione "di" indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. >>.

Quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, levoci:"Trasportatore del rifiuto........CF........... N. AUT/ALBO...........del.............". Non devonoessere compilate. La medesima procedura si applica agli imprenditori agricoli nei casi previstidall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (conferimento di piccole quantità dirifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, daconcessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori).

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998n. 212) - Quantità

Le quantità vanno indicate in kg oppure in litri (in partenza o da verificare a destino). Nel casoin cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle "Quantità"può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate;

Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino"nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura sipossano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisacorrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 - Quantità e peso da verificare a destino

È ammessa una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella adestinazione. Il peso dei rifiuti, conferiti al trasportatore, indicato sul registro di carico e scaricoe sul formulario deve sempre avere il massimo grado di precisione possibile, per i seguentimotivi:

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1) il trasporto di rifiuti, accompagnato da un formulario di identificazione contenentel’indicazione del peso eccessivamente imprecisa, permette al trasportatore di completare ilcarico con rifiuti prelevati da un altro produttore.

2) i rifiuti “aggiunti” possono essere incompatibili, suscettibili perciò di reagirepericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabilie/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998n. 212) - Data inizio trasporto, data fine trasporto

La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/...inizio trasporto"di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza deltrasporto.

La data inizio trasporto confrontata con la data di arrivo del rifiuto, apposta dal destinatario inappendice al formulario definisce un arco temporale corrispondente alla durata del trasporto.

La durata del trasporto deve ovviamente essere coerente con il percorso effettuato, nel caso diincoerenza si applica l’art 193 comma 12:La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scaliferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli inconfigurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientranonelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse sianodettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo igiorni interdetti alla circolazione.

1.8.3. Sanzioni per mancanza o erronea tenuta del formulario - Articolo 258 del D. lgs. 152/06

Fatto Rifiuti Sanzione Sanzione accessoriaNote

1)Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senzail formulario di cui all'articolo 193 ovveroindica nel formulario stesso dati incompleti oinesatti

Rifiutispeciali

1600 a 9300 euroP.M.R. € 3100

N.B. vedere caso 4)

2) Chiunque effettua il trasporto di rifiutisenza il formulario di cui all'articolo 193ovvero indica nel formulario stesso datiincompleti o inesatti

Rifiutipericolosi

Si applica la penadi cui all'articolo 483 delcodice penale.

Segue la confisca del mezzo di trasporto art 259comma 2

3) Chiunque, nella predisposizione di uncertificato di analisi di rifiuti, fornisce falseindicazioni sulla natura, sulla composizione esulle caratteristiche chimico -fisiche dei rifiutie a chi fa uso di un certificato falso durante iltrasporto.

Si applica la penadi cui all'articolo 483 delcodice penale.

Fatto Rifiuti Sanzione Sanzione accessoria

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4) Chiunque effettua il trasporto dirifiuti indicando dati formalmenteincompleti o inesatti ma contenentitutti gli elementi per ricostruire leinformazioni dovute per legge

Rifiuti specialiRifiuti pericolosi

260 a 1550 euroP.M.R. € 516,67

5) Mancata conservazione deiformulari di identificazione

Rifiuti speciali epericolosi

260 a 1550 euroP.M.R. € 516,67

1.9. Albo nazionale gestori ambientali.

Presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è costituito l'Albo nazionale gestoriambientali, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed inSezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Icomponenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinqueanni.

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento:

delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi,

di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,

di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto,

di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi,

nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestionedi impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208,comma 15.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attivitàdi raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti. Per le altre attivitàl’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allosvolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attivitàdi intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese cheeffettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devonoprestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

Le suddette disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 212 non si applicano aiproduttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propririfiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto ditrenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che talioperazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale irifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie esono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione allasezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativoprovvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto lasua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

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a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenutoanche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinatonella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto delMinistro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

ATTENZIONE: L’iscrizione deve fare riferimento ai singoli mezzi e non solamente alla dittaproprietaria degli stessi. Infatti, Nella sentenza n. 4373 del 5 febbraio 2004 la terza sezione dellaCorte di Cassazione ha puntualizzato che il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi la cuiutilizzazione non è stata comunicata all'atto dell'iscrizione nell'albo delle imprese che esercitano lagestione dei rifiuti o, comunque, con mezzi inidonei, integra la violazione dell'art. 51, commi 1, lett.a) e 4 del D. lgs. 22/97 (ora: articolo 256, comma 1 del D. lgs. n. 152/06).

1.10. Il divieto di abbandono dei rifiutiL’art. 192 del D. lgs. n. 152/06, ribadisce il concetto già espresso nel precedente articolo 14 delDecreto Ronchi: il divieto di abbandono dei rifiuti. Invero, lo stesso recita: << 1. L'abbandono e ildeposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acquesuperficiali e sotterranee >>.Si considera deposito incontrollato un cumulo di rifiuti esterno al luogo di produzione dei rifiutiossia sistemato in qualche sito di pertinenza o nella disponibilità del produttore che appaia concaratteristiche pericolose per l’ambiente e la salute pubblica attuato attraverso sistemi privi di uncontrollo logico-operativo (area industriale dismessa, capannone non utilizzato per attivitàproduttive, area esterna al perimetro aziendale).

1.10.1. Le responsabilità del produttore e del detentore dei rifiuti

Innanzitutto va sottolineato che si intende per:

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona cheha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato lanatura o la composizione di detti rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico:- del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che

effettua le operazioni di smaltimento;- dei precedenti detentori;- del produttore dei rifiuti.

Il produttore (o detentore dei rifiuti speciali) assolve i propri obblighi con le seguenti attività:

• a) autosmaltimento dei rifiuti;

• b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

• c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta deirifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

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• d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori atrecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

• e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D. lgs. n. 152/06.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

• a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;• b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di

smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento deirifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a darecomunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizionitransfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata allaRegione.

1.10.2. Sintesi: gli obblighi dei produttori di rifiutiPrivato cittadino: deve conferire i rifiuti al soggetto pubblico che gestisce il servizio di raccoltatrasporto e smaltimento dei rifiuti urbani nei luoghi appositamente destinati dall'AmministrazioneComunale territorialmente competente.

Detentore/produttore di rifiuti speciali o pericolosi art. 188 – D. lgs. n. 152/06: ha l’obbligo distoccare i rifiuti in azienda nel rispetto delle disposizioni tecniche e gestionali prescritte per ildeposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva di rifiuti.

Quando decide di allontanarli dal luogo di produzione ha l’obbligo di conferire:

- I rifiuti speciali, assimilabili, pericolosi a un soggetto autorizzato al trasporto al recupero oallo smaltimento dei rifiuti.

- Se produce rifiuti dichiarati dal Comune assimilati ai rifiuti urbani ha l’obbligo di conferirlial soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

- Nel caso in cui produca rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, ma non assimilati, può conferirlial soggetto che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il quale è stata stipulataapposita convenzione.

1.11. Sanzioni in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti

Competenza e giurisdizione. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia diaccertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste nella parte quarta del D. lgs. n. 152/06 provvede la provincia nel cui territorio è statacommessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, inrelazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 [art. 226. Divieti. 1. È vietato lo smaltimento indiscarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalleoperazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio] per le quali è competente ilcomune.

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative in materia di rifiuti èesperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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A questo proposito va sottolineato che l’opposizione va proposta davanti al tribunale, in quantol’articolo 22 bis della legge n. 689/81 prevede che

<< 22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione.

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti algiudice di pace.L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per unaviolazione concernente disposizioni in materia:(…omissis)

d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette(omissis…) >>

Parimenti, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alledisposizioni della attività volte citata parte quarta del D. lgs. n. 152/06 sono devoluti alle province esono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventidelle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto dicui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

1.11.1. Ipotesi di illecito amministrativo e illecito penale nell’abbandono di rifiuti.

Articolo 255, comma 2 – D. lgs. n. 152/06 << Abbandono di rifiuti>><< Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acquesuperficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Sel’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativapecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro>>.Articolo 256, commi 1 e 2 – D. lgs. n. 152/06 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.<< 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dirifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito:a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si trattadi rifiuti non pericolosi;b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se sitratta di rifiuti pericolosi.2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano odepositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazionedel divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 >>.

Dal combinato disposto dei due articoli sopra citati si evince che il legislatore ha introdotto sanzionidiverse per l’abbandono di rifiuti a seconda che la fattispecie sia posta in essere dal privato cittadino(chiunque abbandona….) (illecito amministrativo art. 255) o da titolari di imprese o responsabilidi enti (sanzione penale art. 256 comma 2 in riferimento, per la pena, al comma 1).

La diversa sanzione si applica non tanto con riferimento al soggetto che materialmente compie l'atto, ma principalmente in base alla provenienza del rifiuto.

PERTANTO: un privato cittadino, dipendente della ditta da dove provengono i rifiuti che staabbandonando, risponderà non con la sanzione amministrativa prevista per l'abbandono del privatoma del reato ex art. 256 del D. lgs. n. 152/06 in concorso con il responsabile dell'impresa che queirifiuti ha prodotto.

ATTENZIONE:

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Conferimento di rifiuti in luoghi diversi da quelli appositamente individuatidall’Amministrazione Comunale territorialmente competente (fuori dalle isole ecologiche, fuoridai cassonetti per i rifiuti, ecc.):

Si applica la sanzione prevista nel regolamento comunale che disciplina le modalità di conferimentodei rifiuti urbani e assimilati (art. 198 comma 2 lettera c)

Nel caso di applicazione di norme regolamentari in materia di rifiuti, naturalmente l’autoritàcompetente a introitare le somme a titolo di sanzioni e a ricevere i ricorsi sarà il Comune.

1.11.2. Ulteriori adempimenti

Nel caso di accertamento di situazioni di abbandoni o di depositi incontrollati di rifiuti, oltreall'applicazione delle sanzioni amministrative o penali di cui agli articoli 255 e 256, il responsabile,ha l’obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed alripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personalidi godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agliaccertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cuiprovvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recuperodelle somme anticipate.

A proposito della competenza ad emanare le ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi,normalmente la stessa va ricercata nel dirigente o funzionario incaricato. Non si può fare a meno disottolineare che il D. lgs. n. 152, anche se emanato nell’anno 2006, riporta ancora la figura del“Sindaco”.

Pertanto.

Chi sono i soggetti obbligati, tenuti alla rimozione dei rifiuti al ripristino dello stato dei luoghio al pagamento delle spese sostenute dal Comune per il ripristino?

A) chiunque viola il divieto : ovvero il trasgressore (fatte salve le cause di esclusione dellaresponsabilità di cui all’art. 4 della L. 689/81 : nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio diuna facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, per caso fortuito:avvenimento eccezionale, imprevisto e imprevedibile, o per forzamaggiore: evento derivante dalla natura o dall'uomo che seppur preveduto non può essereimpedito)

Trasgressore: è colui che materialmente effettua l’abbandono. Può non coincidere con ilproprietario dei rifiuti.

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Esempio: il titolare di un’impresa che conferisce i suoi rifiuti a terzi per il trasporto/recupero osmaltimento non è responsabile se i rifiuti vengono trovati in una discarica abusiva oabbandonati in area pubblica se lo stesso è in grado di dimostrare documentalmente di averrispettato il disposto dell’art. 188 del D. lgs. 152/06, ossia:

a) ha conferito i rifiuti a soggetti autorizzati al trasporto e all’ attività di recupero o dismaltimento (non è sufficiente conferirli a un trasportatore autorizzato);

b) ha ricevuto la 4 copia del formulario di identificazione rifiuti controfirmata dal destinatarioo, in alternativa, in caso di mancato ricevimento della 4 copia, ha provveduto, entro 3 mesidalla data del conferimento, a dare comunicazione alla Provincia territorialmentecompetente della mancata ricezione del formulario.

B) il proprietario o i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazionesia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Vi è dolo quando vi è l'intenzione di provocare l'evento ovvero quando il proprietario ècomplice attivo del trasgressore.

Vi è invece colpa quando al proprietario dell’area è imputabile la mancanza di diligenza.

L'onere della prova sul dolo o sulla colpa del proprietario dell’area ricade sull'organo divigilanza. Non basta verificare a livello meramente catastale (o da informazioni di altro tipo)che quell'abbandono è stato effettuato sul terreno di proprietà di un soggetto, o che altrosoggetto sia titolare di diritti reali o personali di godimento su quell'area per farlo soggiacereautomaticamente all’obbligo della rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi o alpagamento delle spese sostenute dal Comune per il ripristino.

Dunque, la semplice titolarità dell'area non equivale a responsabilità oggettiva.

Si dovrà infatti verificare caso per caso se quel proprietario o titolare di diritti sull'area ha inqualche modo espressamente e volontariamente autorizzato l'abbandono (dolo) oppure se, inipotesi, a suo carico possa riscontrarsi una qualche forma di imprudenza o negligenza operativaattiva o passiva tale da determinare una colpa in senso penale. Naturalmente è rilevante anche lacolpa omissiva per la mancata vigilanza attiva o per la mancata segnalazione tempestiva alleautorità di un fatto nel quale egli non ha avuto un ruolo di concorso, ma che ha passivamente equindi colpevolmente tollerato per un certo periodo di tempo.

Una volta individuato, dall’organo di vigilanza, il trasgressore, l’eventuale obbligato in solido e ilproprietario dell’area se responsabile per dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza leoperazioni di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi ed il termine entro cuiprovvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recuperodelle somme anticipate.

Se i soggetti individuati dall’ordinanza sindacale non ottemperano sono responsabili del reatoprevisto dall’ art. 255 comma 3.

“Chiunque (rectius: privati o titolari di imprese) non ottempera all'ordinanza del Sindaco, emessaai sensi dell'articolo 192, comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con lasentenza di condanna la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'esecuzionedi quanto stabilito nell'ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.”

1.11.3. Giurisprudenza sul punto

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Divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti - l’obbligo a carico di colui che vicontravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi - laresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento aiquali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa - discarica abusiva - ordinanzasindacale - legittimità dell’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine diporre rimedio ai gravi inconvenienti ambientali - concorso di responsabilità anche a caricodell’Amministrazione comunale. Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal principio enunciatodal TAR (Nella specie il TAR, dopo aver precisato che la relativa normativa (art. 9 D.P.R.10.9.1982 n. 915, artt. 31 e 31 bis L.R. Lombardia 7.6.1980 n. 94, art. 18 L. 8.7.1986 n. 349)commina la responsabilità di un soggetto per danno ambientale in conseguenza del compimento difatti dolosi o per lo meno colposi, ha ritenuto che non sussistesse alcuna responsabilità deiproprietari (che certamente non erano i produttori dei rifiuti), sia perché un accertamento del generenon era stato compiuto, sia perché i proprietari si sarebbero concretamente attivati richiedendol’autorizzazione per la recinzione dell’area in data 19.2.1991 sia pure rivolgendosi al Comando diVigilanza urbana di zona (e non al competente Settore comunale)), che è stato confermato dall’art.14 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 (successivo alla vicenda in esame), il quale appunto haprevisto il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti, con l’obbligo a carico di colui chevi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi, con laresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento ai qualitale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa. Però, nella fattispecie i proprietari dell’areanon possono ritenersi esenti da qualsiasi responsabilità, per lo meno a titolo di colpa. Come risultadal rapporto dei Vigili urbani del 12.12.1990 (versato in atti), l’area in questione era statainizialmente data in affitto al Sig. Tripodoro, il quale aveva attivato prima del 1988 un depositoabusivo per l’ammasso di pneumatici; che successivamente, a seguito di contestazione di infrazionenel 1988, detto affittuario aveva abbandonato l’attività, ma era proseguita l’utilizzazione dell’areada parte di gommisti della zona meridionale di Milano; che in data 30.7.1990 i sigg. Pommeéavevano denunciato all’Azienda municipale servizi ambientali, all’Assessorato ai trasporti ed alComandante dei vigili urbani che il loro terreno era diventato una discarica di gomme usate; che il13.9.1990 i sigg. Pommeé, in qualità di proprietari dell’area, venivano convocati dai Vigili urbanidel Comando di zona e concordavano con essi il recupero dell’area, ma poi non vi provvedevano inrelazione all’ingente somma occorrente per i relativi adempimenti (circa £. 100 milioni). Per cui, iproprietari dovevano essere necessariamente a conoscenza dell’utilizzazione come discarica del loroterreno per lo meno dall’inizio del 1990 ed indubbiamente hanno concorso con la loro negligenzaad aggravare la situazione per non aver provveduto al ripristino della preesistente recinzione, di cuivi è cenno nelle osservazioni del Funzionario della Zona 15 dei Vigili urbani in data 12.12.1990. Néoccorreva evidenziare nell’ordinanza sindacale un’esplicita responsabilità dei proprietari,emergendo questa dallo sviluppo istruttorio della vicenda, conclusosi nel rapporto della USL in data23.11.1992, che aveva suggerito l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine diporre rimedio ai gravi inconvenienti ambientali (con il periodico verificarsi di incendi di grosseproporzioni dei pneumatici abbandonati e l’emissione di fumi acri e tossici). Semmai vi potrebbeessere un concorso di responsabilità anche a carico dell’Amministrazione comunale (conconseguente riduzione delle spese da porre a carico dei proprietari), per non aver tempestivamenteprovveduto, ma tale aspetto non è stato specificamente dedotto dagli interessati. Innanzitutto nonoccorreva alcuna comunicazione di avvio del procedimento in quanto gli interessati erano aconoscenza della situazione già da alcuni anni. Inoltre, l’adozione dell’ordinanza contingibile edurgente appare adeguatamente motivata, anche con riferimento all’attualità dei gravi pericoli perl’incolumità delle persone, come del resto precisato nella richiamata relazione USL del 23.11.1992.Inammissibile è poi la censura con la quale si contesta l’incongruità dei 15 giorni assegnati perprovvedere allo smaltimento dei rifiuti, atteso che i Sigg. Pommeé non hanno adempiuto neppure

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dopo la scadenza del termine e l’esecuzione d’ufficio è stata disposta nell’agosto 1993, oltre seimesi dopo. Consiglio di Stato Sezione V, sentenza 1 luglio 2002, n. 3596.

RIFIUTI - Obbligo di rimozione da parte del proprietario - Abbandono o concorsonell’abbandono del rifiuto - Necessità - Ordinanza sindacale - Assenza dei presuppostinormativi - Illegittimità - Fattispecie - Art. 14 D. lgs. n. 22/1997 ora art. 192 D. lgs. n.152/2006. L’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghiemessa ex art. 14 del D. lgs. n. 22 del 1997, sost. dall’art. 192 del D. lgs. n. 152 del 2006, neiconfronti del proprietario che non abbia abbandonato o concorso nell’abbandono del rifiuto èillegittima. Sicché, in assenza dei presupposti di legge, non è configurabile nei confronti delproprietario del rifiuto il reato di cui all’art. 50, comma 2, del decreto n. 22 del 1977, sost. dall’art.255, comma 2, del decreto n. 152 del 2006. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenzaassolutoria del proprietario di una autovettura abbandonata, successivamente ad un furto, in terrenodi terzi). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Salamò. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957

RIFIUTI - Reato - Abbandono di rifiuto - Destinatario dell'ordinanza del Sindaco -Proprietario del rifiuto abbandonato da altri - Inconfigurabilità - Presupposti - Art. 50 D.Lgs.n. 22/97 (ora art. 255 D.Lgs. n. 152/06). Il reato di cui all'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997(ora trasfuso nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3) non è configurabile nei confrontidi chi, non essendo colui che ha abbandonato i rifiuti, o non avendo concorso materialmente omoralmente con questi, e non essendo il proprietario o titolare di diritto di godimento sull'area ove irifiuti sono stati abbandonati, sia stato destinatario di una ordinanza del sindaco emessa nei suoiconfronti esclusivamente perché proprietario del rifiuto abbandonato da altri, attesa la illegittimità ela conseguente disapplicabilità di siffatto provvedimento. Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Genova. CORTE DI CASSAZIONEPENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957RIFIUTI - Discarica abusiva - Responsabilità del proprietario dell’area - Presupposti -Obbligo del proprietario imputabile a titolo di dolo o colpa - Ripristino dello stato dei luoghi -D. lgs. n. 22/97 - D. lgs. n. 152/2006. In base al disposto dell'articolo 14, del D.L.vo n. 22/97 (c.d.decreto Ronchi) ora D.L.vo n. 152/2006, il proprietario del terreno è corresponsabile dellarealizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l'accumulo continuato e sistematico dirifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato almeno a titolo di negligenza: ad esempio, se pureessendo consapevole dell'attività di discarica effettuata da altri non si attivi con segnalazioni,denunce all'autorità, installazione di una recinzione ecc. L'obbligo del proprietario del suolo diattivarsi per evitare che sul suo terreno vengano abbandonati i rifiuti si è accentuato nel senso checostui è obbligato insieme con l'autore dell'abbandono alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dellostato dei luoghi a condizione che il fatto gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Quindi ilproprietario del suolo può essere chiamato a rimuovere i rifiuti in concorso con il terzo a condizioneche sia ravvisabile almeno una sua colpa. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Marinelli. CORTE DICASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10484

RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato - Rimozione dei rifiuti abbandonati in un'areadi pertinenza aziendale o dell'ente - Ordinanza del Sindaco - Omissione - Effetti -Responsabilità dei "titolari di imprese" o dei "responsabili di enti" - Individuazione - Reato aconsumazione istantanea - Art. 51, 2° c. D. lgs. n. 22/1997 (oggi art. 256, c. 2° D. lgs. n.152/2006) - Art. 14 D. lgs. n. 22/97 (oggi c. 3° art. 255 D. lgs. n. 152/06). La contravvenzione dicui all'art. 51, 2° comma del D. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a consumazione istantanea e punita conle sanzioni penali di cui al primo comma del medesimo articolo (oggi riprodotto in piena continuitànormativa nei due commi dall'art. 256, comma 2° del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152) consiste nel attodell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei "titolari di imprese" o dei

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"responsabili di enti". La relativa condotta può consistere in un comportamento attivo dei titolari diimprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all'operazione vietata anche attraversoordini impartiti ai collaboratori oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancataadozione di misure doverose atte ad evitare l'evento prevedibile o previsto o nella omissione dellanecessaria vigilanza sull'operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l'evento. Innessun caso la responsabilità per la contravvenzione in esame può invece estendersi al titolare diimpresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un'area dipertinenza aziendale o dell'ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatricenon grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento lesivo giàrealizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze. Un tale obbligo nasce unicamente in forzadell'art. 14 del D. lgs. n. 22/97, costituisce oggetto di specificazione con ordinanza del Sindaco esolo la violazione di tale ordinanza dà luogo alla diversa contravvenzione di cui all'art. 50, comma2° del medesimo decreto (oggi comma 3° dell'art. 255 del D. lgs. n. 152/06). Pres. Lupo Est.Ianniello Ric. Pino. (annulla Corte Appello di Catanzaro, Sentenza del 16/10/2006). CORTE DICASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/06/2007, (Ud. 15/05/2007), Sentenza n. 24477

La Suprema Corte ha stabilito che il discorso visto sulla responsabilità del proprietariodell’area sulla quale sono stati abbandonati i rifiuti vale anche per il proprietario di unveicolo abbandonato:

RIFIUTI - Obbligo di rimozione da parte del proprietario - Abbandono o concorsonell’abbandono del rifiuto - Necessità - Ordinanza sindacale - Assenza dei presuppostinormativi - Illegittimità - Fattispecie - Art. 14 D. lgs. n. 22/1997 ora art. 192 D. lgs. n.152/2006. L’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghiemessa ex art. 14 del D. lgs. n. 22 del 1997, sost. dall’art. 192 del D. lgs. n. 152 del 2006, neiconfronti del proprietario che non abbia abbandonato o concorso nell’abbandono del rifiuto èillegittima. Sicché, in assenza dei presupposti di legge, non è configurabile nei confronti delproprietario del rifiuto il reato di cui all’art. 50, comma 2, del decreto n. 22 del 1977, sost. dall’art.255, comma 2, del decreto n. 152 del 2006. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenzaassolutoria del proprietario di una autovettura abbandonata, successivamente ad un furto, in terrenodi terzi). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Salamò. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957

RIFIUTI - Reato - Abbandono di rifiuto - Destinatario dell'ordinanza del sindaco -Proprietario del rifiuto abbandonato da altri - Inconfigurabilità - Presupposti - Art. 50 D. lgs.n. 22/97 (ora art. 255 D. lgs. n. 152/06). Il reato di cui all'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997(ora trasfuso nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3) non è configurabile nei confrontidi chi, non essendo colui che ha abbandonato i rifiuti, o non avendo concorso materialmente omoralmente con questi, e non essendo il proprietario o titolare di diritto di godimento sull'area ove irifiuti sono stati abbandonati, sia stato destinatario di una ordinanza del sindaco emessa nei suoiconfronti esclusivamente perché proprietario del rifiuto abbandonato da altri, attesa la illegittimità ela conseguente disapplicabilità di siffatto provvedimento. (Nella specie, la Corte ha confermato lasentenza assolutoria del proprietario di una autovettura abbandonata, successivamente ad un furto,in terreno di terzi). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Procura Generale della Repubblica presso laCorte d' Appello di Genova. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud.14/03/2007), Sentenza n. 16957

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1.11.4 Schema di ordinanza ex art. 192, comma 3° - D. lgs. n. 152/06 (Fac-simile)

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COMUNE DI …….Provincia di ………..

N. registro ordinanze

ORDINANZAPer la rimozione e smaltimento di rifiuti

Art. 192 D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 2006, n. 152, che ha adeguato alle direttive europee la disciplina nazionale perla gestione dei rifiuti;Visto l’ articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato deirifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee eprevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l’avvio al recupero o losmaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;Considerato che, in seguito a sopralluogo effettuato il …. in Via …. da parte della Polizia Municipale è stataaccertata violazione all’articolo 192 del D .lgs n. 152/06 dal momento che il Sig. xxx nato a Torino il 15 giugno1967, residente a Torino in Via xxx , in qualità di titolare della ditta ww srl con sede legale in Via sss n. 9, Torino,abbandonava materiale informatico (monitors, stampanti, telefoni da tavolo, tastiere pc, cordless, parti di computers) susuolo pubblico;Ritenuto doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinarelo stato dei luoghi, ed a bonificare l’intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardiadell’ambiente e della pubblica incolumità;Visto il D. lgs. n. 267/2000, che definisce la competenza dei Dirigenti;

ORDINA

Al sig. xxx , sopra meglio generalizzato, quale proprietario del suddetto materiale abbandonato di provvedere a suespese e cura, entro …. giorni dalla data di notifica della presente ordinanza:

a) allo smaltimento presso un centro di raccolta autorizzatob) a presentare al Comando in intestazione la certificazione del centro di raccolta di quanto conferito.

AVVERTE

Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all’esecuzione d’ufficioin danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché apresentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’ articolo 255, comma 3 del D. lgs. n.152/06.La Polizia Municipale è incaricata di controllare l’esecuzione del presente atto.Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è l’IspettorelllAi sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento èammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data dinotificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla datadi notificazione.

data

IL SINDACO

1.12. Prontuario illeciti ambientali

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Parte quarta – D. lgs. n. 152/06 “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti”

Competenza e giurisdizione

L’art. 262 del decreto prevede che all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previstedalla parte quarta provvede, ai sensi degli art. 18 e seguenti della l. 24/11/81 n. 689, la provincia nelcui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 226 c. 1per le quali è competente il comune.

1.12.1. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

L’art. 263 del presente Decreto prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie perle violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto sono devoluti alle Province, adeccezione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 226 c. 1 imballaggiche sono devoluti ai Comuni.

ILLECITO Articoloviolato Articolo sanzione Sanzione principale Pagamento in

misura ridottaAbbandono o deposito incontrollato dirifiuti sul suolo o nel suolo (ad esclusionedel punto 2) Art. 192 c.1 Art. 255 c.1

AmministrativaDa € 105 a € 620 € 206,67

Abbandono di rifiuti non pericolosi e noningombranti sul suolo Art. 192 c. 1

Art. 255 c. 1 ultimocapoverso

AmministrativaDa € 25 a € 155 € 50,00

Immissione di rifiuti in acque superficialio sotterranee Art. 192 c.2 Art. 255 c.1 Amministrativa

Da € 105 a € 620 € 206,67

Immissione nel normale circuito diraccolta dei rifiuti urbani imballaggiterziari di qualsiasi natura Art. 226 c.2 Art. 255 c.1 Amministrativa

Da € 105 a € 620 € 206,67

Omessa o incompleta comunicazione delM.U.D. (l.70/94) Art. 189 c.3 Art. 258 c.1

AmministrativaDa € 2.600 a € 15.500 € 5.166,67

Incompleta o inesatta comunicazione delM.U.D. per errori solo formali comunquedimostrabili con denunce o formulari ofatture Art. 189 c.3 Art. 258 c.5

AmministrativaDa € 260 a € 1.550 € 516,67

Tardato invio della comunicaz. delM.U.D. (l.70/94) entro il 29/06 di ognianno Art. 189 c. 3

Art. 258 c. 1 ultimocapoverso

AmministrativaDa € 26 a € 160 € 52,00

Omessa o incompleta tenuta del registrodi carico e scarico dei rifiuti nonpericolosi Art. 190 c.1/3 Art. 258 c. 2

primo capoverso

Amministrativada € 2.600 a€ 15.500 € 5.166,67

Omessa o incompleta tenuta del registrodi carico e scarico di rifiuti pericolosi Art. 190 c. 1/3

Art. 258 c. 2 ultimocapoverso

Amministrativada € 15.500 a € 93.000 € 31.000,00

Omessa o incompleta tenuta del registrodi C/S di rifiuti non pericolosi nel caso diimprese con meno di 15 dipendenti Art. 190 c.1/3 Art. 258 c. 3

Amministrativada € 1.040 a € 6.200 € 2.066,67

Omessa o incompleta tenuta del registrodi C/S di rifiuti pericolosi nel caso diimprese con meno di 15 dipendenti Art. 190 c.1/3 Art. 258 c. 3

Amministrativada € 2.070 a € 12.400 € 4.133,33

Incompleta tenuta del registro di C/S deirifiuti per errori solo formali che

Amministrativada € 260 a €1.550

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Immissione in acque superficiali osotterranee di rifiuti non pericolosi daparte di titolari di impresa o responsabilidi enti

Art. 192 c. 2 Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 2

Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Immissione in acque superficiali osotterranee di rifiuti pericolosi da parte dititolari di impresa o responsabili di enti Art. 192 c.2 Art. 256 c.1 lett. b) e

c.2

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Inottemperanza all’Ordinanza Sindacaledi recupero smaltimento, bonifica Art. 192 c.3 Art. 255 c.3 Arresto fino ad un anno Oblazione non

ammessa

Trasporto di rifiuti pericolosi effettuatoda enti o imprese senza formulario o conformulario inesatto o incompleto

Art. 193 c.1 eart.258 c.4 Art. 483 C.P. Reclusione fino a due

anniOblazione nonammessa

Mancata messa in sicurezza o mancatointervento su incidenti che possonoprovocare superamenti dei limiti diaccettabilità o mancata bonifica neitermini per rifiuti non pericolosi

Art.242 c.1 Art. 257 c.1Arresto da sei mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancata messa in sicurezza o mancatointervento su incidenti che possonoprovocare superamenti dei limiti diaccettabilità o mancata bonifica neitermini per rifiuti pericolosi

Art.242 c.1 Art. 257 c.2Arresto da un anno a dueanni e ammenda da €5.200 a € 52.000

Oblazione nonammessa

Mancata comunicazione entro le 48 ore(oggi 24 ore) dall’evento al Comune, allaProvincia, alla Regione di superamentodei limiti di accettabilità (ancheaccidentale) o di pericolo concreto eattuale di superamento, per rifiuti nonpericolosi

Art.242 c.1

Art. 257 c.1Obbligo di comunicaz.entro 24 ore ex art.304

Arresto da sei mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Mancata comunicazione entro le 48 ore(oggi 24 ore) dall’evento al Comune, allaProvincia, alla Regione di superamentodei limiti di accettabilità (ancheaccidentale) o di pericolo concreto eattuale di superamento, per rifiutipericolosi

Art. 242 c. 1

Art. 257 c. 2 Obbligodi comunicazioneentro 24 oreex art. 304

Arresto da un anno a dueanni e ammenda da €5.200 a € 52.000

Oblazione nonammessa

Mancata comunicazione entro le 48 oresuccessive alla comunicazione di cuisopra,, al Comune, alla Provincia, allaRegione, sugli interventi effettuati per lamessa in sicurezza, per rifiuti nonpericolosi

Art.242 c.2 Art. 257 c.1 Arresto da sei mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Mancata comunicazione entro le 48 oresuccessive alla comunicazione di cuisopra al Comune, alla Provincia, allaRegione, sugli interventi effettuati per lamessa in sicurezza, per rifiuti pericolosi

Art.242 c.2 Art. 257 c.2Arresto da un anno a dueanni e ammenda da €5.200 a € 52.000

Oblazione nonammessa

Mancata presentazione al Comune e allaRegione, entro 30 gg successiviall’evento (oggi all’indagine preliminareex art. 242 c. 3) del progetto di bonifica(oggi piano di caratterizzazione).Rifiutinon pericolosi

Art.242 c.3 Art. 257 c.1 Arresto da sei mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Mancata presentazione al Comune e allaRegione, entro 30 gg successiviall’evento (oggi all’indagine preliminareex art. 242 c. 3) del progetto di bonifica

Art.242 c.3 Art. 257 c.2Arresto da un anno a dueanni e ammenda da €5.200 a € 52.000

Oblazione nonammessa

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(oggi piano di caratterizzazione).Rifiutipericolosi

Realizzazione e gestione di discaricarifiuti non pericolosi senza autorizzazioneregionale Art. 208 c.1 Art. 256 c.3

Arresto da sei mesi addue anni e ammenda da€ 2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Realizzazione e gestione di discaricarifiuti pericolosi senza autorizzazioneregionale Art. 208 c.1 Art. 256 c.3 2°

capoverso

Arresto da uno a tre annie ammenda da € 5.200 a€ 52.000

Oblazione nonammessa

Realizzazione di modifiche sostanziali alprogetto di impianto di smaltimento erecupero autorizzati per rifiuti nonpericolosi

Art. 208 c. 20 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Realizzazione di modifiche sostanziali alprogetto di impianto di smaltimento erecupero autorizzati per rifiuti pericolosi Art. 208 c. 20 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Operazioni di smaltimento e recuperorifiuti NON PERICOLOSI senzaautorizzazione

Art. 208 c. 1 e11 Art. 256 c. 1 lett. a)

Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Operazioni di smaltimento e recuperorifiuti PERICOLOSI senzaautorizzazione

Art. 208 c.1 e11 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti ovvero uso di tipologie diverse daquelle autorizzate o superamento dellequantità di rifiuti da trattare. Rifiuti nonpericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. a)

Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti ovvero uso di tipologie diverse daquelle autorizzate o superamento dellequantità di rifiuti da trattare. Rifiutipericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. a)

Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero sui requisiti tecnici delleattrezzature o sulle caratteristiche del sitoo superamento del quantitativo massimoautorizzato di rifiuti da smaltire, perrifiuti non pericolosi

Art. 208 c.1 e11 lett. b)

Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero sui requisiti tecnici delleattrezzature o sulle caratteristiche del sitoo superamento del quantitativo massimoautorizzato di rifiuti da smaltire, perrifiuti pericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. b)

Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero inosservanza delleprecauzioni da prendere in materia disicurezza ed igiene ambientale nelsmaltire rifiuti non pericolosi

Art. 208 c.1 e11 lett. c)

Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

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Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero sui requisiti tecnici delleattrezzature o sulle caratteristiche del sitoo superamento del quantitativo massimoautorizzato di rifiuti da smaltire, perrifiuti pericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. c)

Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero inosservanza nelladestinazione o luogo di smaltimento perrifiuti non pericolosi

Art. 208 c.1 e11 lett. d)

Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero inosservanza nelladestinazione o luogo di smaltimento perrifiuti pericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. d)

Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero inosservanza sul metodo ditrattamento o di recupero per rifiuti nonpericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. e)

Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero inosservanza sul metodo ditrattamento o di recupero per rifiutipericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. e)

Art. 256 c. 1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero inosservanza alleprescrizioni di messa in sicurezza,chiusura degli impianti e ripristino delsito. Rifiuti non pericolosi

Art. 208 c.1 e11 lett. f)

Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ovvero inosservanza alleprescrizioni di messa in sicurezza,chiusura degli impianti e ripristino delsito. Rifiuti pericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. F)

Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni sullegaranzie finanziarie per l’attività direcupero e smaltimento di rifiuti nonpericolosi

Art. 208 c.1 e11 lett. g)

Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioni sullegaranzie finanziarie per l’attività direcupero e smaltimento di rifiutipericolosi

Art. 208 c. 1 e11 lett. g)

Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Operazioni di smaltimento e recupero dirifiuti non pericolosi con autorizzazionescaduta

Art. 208 c. 11lett. h) e 12 Art. 256 c.1 lett. a)

Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Operazioni di smaltimento e recupero di Art. 208 c. 11 Art. 256 c. 1 lett. b) Arresto da sei mesi a due Oblazione non

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rifiuti pericolosi con autorizzazionescaduta

lett. h) e 12 anni e ammenda da €2.600 a € 26.000

ammessa

Gestione di impianto mobile dismaltimento o di recupero rifiuti nonpericolosi senza autorizzazione regionale

Art. 208 c. 15primocapoverso

Art. 256 c.1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Gestione di impianto mobile dismaltimento o di recupero rifiutipericolosi senza autorizzazione regionale

Art. 208 c. 15primocapoverso

Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioniintegrative effettuate dalla Regioneospitante l’impianto mobile per l’attivitàdi recupero e smaltimento di rifiuti nonpericolosi

Art. 208 c. 15terzocapoverso

Art.256 c.1 lett. a) e c.4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art.162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioniintegrative effettuate dalla Regioneospitante l’impianto mobile per l’attivitàdi recupero e smaltimento di rifiutipericolosi

Art. 208 c. 15terzocapoverso

Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Mancata comunicazione alla Regioneinteressata entro 60 giorni dall’iniziodell’attività di smaltimento o recupero dirifiuti non pericolosi con impianto mobile

Art. 208 c. 15secondocapoverso

Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancata comunicazione alla Regioneinteressata entro 60 giorni dall’iniziodell’attività di smaltimento o recupero dirifiuti pericolosi con impianto mobile

Art. 208 c. 15secondocapoverso

Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Attivazione di impianto di ricerca esperimentazione per rifiuti non pericolosi,senza l’autorizzazione regionale

Art. 211 c. 1 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Attivazione di impianto di ricerca esperimentazione per rifiuti pericolosi,senza l’autorizzazione regionale

Art. 211 c. 1 Art. 256 c. 1 lett .b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio diimpianti di ricerca e sperimentazione peril recupero e smaltimento di rifiuti nonpericolosi

Art. 211 c.1 Art.256 c.1 lett.a) e c.4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art.162 bis C.P.

Inosservanza delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione all’esercizio diimpianti di ricerca e sperimentazione peril recupero e smaltimento di rifiutipericolosi

Art. 211 c.1 Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Gestione di impianto di ricerca esperimentazione di rifiuti non pericolosicon autorizzazione scaduta

Art. 211 c. 2 Art. 256 c.1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Gestione di impianto di ricerca esperimentazione di rifiuti pericolosi conautorizzazione scaduta

Art. 211 c. 2 Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Gestione di impianto di ricerca esperimentazione di rifiuti che comportirischio di agenti patogeni o di sostanzesconosciute senza l’autorizzazione delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio

Art. 211 c. 4 Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Mancata iscrizione all’Albo Nazionalegestori ambientali da parte delle impreseche effettuano attività di raccolta etrasporto rifiuti non pericolosi prodotti daterzi

Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancata iscrizione all’Albo Nazionalegestori ambientali da parte delle impreseche effettuano attività di raccolta etrasporto rifiuti pericolosi

Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Attività di bonifica di siti contaminati darifiuti non pericolosi, senza iscrizione Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. a) Arresto da tre mesi ad un

anno o ammenda da €Oblazione ammessaex art.162 bis C.P.

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all’Albo 2.600 a € 26.000

Attività di bonifica di siti contaminati darifiuti pericolosi, senza iscrizioneall’Albo Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Attività di bonifica di beni contenentiamianto senza iscrizione all’Albo Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Attività di commercio e intermediazionedi rifiuti non pericolosi senza l’iscrizioneall’Albo Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. a)

Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art.162 bis C.P.

Attività di commercio e intermediazionedi rifiuti pericolosi senza l’iscrizioneall’Albo Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Gestione di impianto di smaltimento e direcupero di rifiuti non pericolosi perconto terzi, senza l’iscrizione all’Albo

Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art.162 bis C.P.

Gestione di impianto di smaltimento e direcupero di rifiuti pericolosi per contoterzi, senza l’iscrizione all’Albo Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Attività di gestione di impianti mobili dismaltimento e di recupero rifiuti nonpericolosi senza iscrizione all’Albo Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. a)

Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art.162 bis C.P.

Attività di gestione di impianti mobili dismaltimento e di recupero rifiutipericolosi senza iscrizione all’Albo Art. 212 c. 5 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Esercizio delle attività di raccolta, ditrasporto, di commercio e diintermediazione dei rifiuti non pericolosicon iscrizione scaduta e non rinnovata

Art. 212 c. 6 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art.162 bis C.P.

Esercizio delle attività di raccolta, ditrasporto, di commercio e diintermediazione dei rifiuti pericolosi coniscrizione scaduta e non rinnovata

Art. 212 c. 6 Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Inosservanza dei requisiti e dellecondizioni per l’iscrizione all’Albo per laraccolta, trasporto, per l’attività dibonifica, di commercio, diintermediazione e gestione di impianti direcupero e smaltimento di rifiuti nonpericolosi

Art. 212 c. 10 Art. 256 c. 1 lett. a) ec. 4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Inosservanza dei requisiti e dellecondizioni per l’iscrizione all’Albo per laraccolta, trasporto, per l’attività dibonifica, di commercio, diintermediazione e gestione di impianti direcupero e smaltimento di rifiutipericolosi

Art. 212 c.10 Art.256 c.1 lett. b) ec.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Omessa comunicazione di inizio attivitàall’Albo o mancato rinnovo dellacomunicazione da parte delle imprese cheeffettuano attività di raccolta e trasportodei rifiuti non pericolosi sottoposti alleprocedure semplificate, in quantoeffettivamente avviati al riciclaggio ed alrecupero

Art. 212 c. 18 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Omessa comunicazione di inizio attività Art. 212 c. 18 Art. 256 c. 1 lett. b) Arresto da sei mesi a due Oblazione non

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all’Albo o mancato rinnovo dellacomunicazione da parte delle imprese cheeffettuano attività di raccolta e trasportodei rifiuti non pericolosi sottoposti alleprocedure semplificate, in quantoeffettivamente avviati al riciclaggio ed alrecupero

anni e ammenda da €2.600 a € 26.000

ammessa

Mancanza dei requisiti e delle condizioniper la procedura semplificata per rifiutinon pericolosi Art. 214 c. 2 Art. 256 c. 1 lett. a) e

c. 4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancanza dei requisiti e delle condizioniper la procedura semplificata per rifiutipericolosi Art. 214 c.2 Art.256 c.1 lett. b) e

c.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Mancanza dei requisiti per il trattamentotermico dei rifiuti non pericolosi Art. 214 c. 4 Art. 256 c. 1 lett. a) e

c. 4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancanza dei requisiti per il trattamentotermico dei rifiuti pericolosi Art. 214 c.4 Art.256 c.1 lett. b) e

c.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Attività di autosmaltimento senzacomunicazione di inizio attività allaProvincia (oggi alla competente SezioneRegionale dell’Albo) o prima che sianodecorsi 90 giorni dalla comunicazionemedesima

Art. 215 c. 1 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancanza dei requisiti e delle condizioniper la procedura di autosmaltimento Art. 215 c. 1 Art. 256 c. 1 lett. a) e

c. 4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Attività di autosmaltimento conprovvedimento motivato della provinciadi divieto di inizio o di prosecuzionedell’attività

Art. 215 c. 4 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Attività di autosmaltimento concomunicazione non rinnovata

Art. 215 c.5 ec.1 Art. 256 c. 1 lett. a)

Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Attività di autosmaltimento rifiutipericolosi senza autorizzazione regionale Art. 215 c.6

Art. 208 c.1 Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Gestione impianti e/o operazioni diautosmaltimento rifiuti pericolosi senzaautorizzazione regionale

Attività di recupero senza comunicazionedi inizio attività alla Provincia (oggi allacompetente Sezione Regionale dell’Albo)o prima che siano decorsi i 90 giornidalla comunicazione stessa per rifiuti nonpericolosi

Art. 216 c. 1 Art. 256 c. 1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Attività di recupero senza comunicazionedi inizio attività alla Provincia (oggi allacompetente Sezione Regionale dell’Albo)o prima che siano decorsi i 90 giornidalla comunicazione stessa per rifiuti nonpericolosi per rifiuti pericolosi

Art. 216 c. 1 Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Mancanza dei requisiti e delle condizioniper la procedura relativa alle operazionidi recupero di rifiuti non pericolosi

Art. 216 c.2lett. a)

Art.256 c.1 lett. a) e c.4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancanza dei requisiti e delle condizioniper la procedura relativa alle operazionidi recupero di rifiuti pericolosi

Art. 216 c. 2lett. b)

Art. 256 c. 1 lett. b) ec. 4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

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Attività di recupero di rifiuti nonpericolosi senza aver allegato ladocumentazione prevista allacomunicazione

Art. 216 c.3 Art.256 c.1 lett. a) e c.4

Arresto da 45 gg a seimesi o ammenda da €1.300 a €13.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Attività di recupero di rifiuti pericolosisenza aver allegato la documentazioneprevista alla comunicazione Art. 216 c.3 Art.256 c.1 lett. b) e

c.4

Arresto da tre mesi ad unanno e ammenda da €1.300 a € 13.000

Oblazione nonammessa

Mancato rispetto del provvedimentomotivato di divieto di inizio oprosecuzione attività di recupero rifiutinon pericolosi

Art. 216 c. 4 Art. 256 c.1 lett. a)Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Mancato rispetto del provvedimentomotivato di divieto di inizio oprosecuzione attività di recupero rifiutinon pericolosi

Art. 216 c. 4 Art. 256 c. 1 lett. b)Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Attività di recupero di rifiuti nonpericolosi con comunicazione scaduta enon rinnovata

Art. 216 c.5 ec.1 Art. 256 c. 1 lett. a)

Arresto da tre mesi ad unanno o ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione ammessaex art. 162 bis C.P.

Attività di recupero di rifiuti pericolosicon comunicazione scaduta e nonrinnovata

Art. 216 c.5 ec.1 Art. 256 c. 1 lett. b)

Arresto da sei mesi a dueanni e ammenda da €2.600 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Fornire falsa certificazione di analisi

Art. 258 c. 4Secondocapoverso

483 c.p. Reclusione fino a dueanni

Oblazione nonammessa

Uso di certificato di analisi falso, o confalse indicazioni per il trasporto

Art. 258 c. 4Terzocapoverso

483 c.p. Reclusione fino a dueanni

Oblazione nonammessa

Spedizioni transfrontaliere o trafficoillecito di rifiuti non pericolosi

Art. 26 reg.Cee n. 259/93 Art. 259 c. 1

Arresto fino a due anni eammenda da€ 1.550 a € 26.000

Oblazione nonammessa

Spedizioni transfrontaliere o trafficoillecito di rifiuti pericolosi

Art. 26 reg.Cee n. 259/93 Art. 259 c. 1 Le sanzioni di cui sopra

ma aumentateOblazione nonammessa

2. VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO

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2.1. Normativa di riferimento in materia di veicoli in stato di abbandono

• D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”• D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli

fuori uso”• D.M. 22 ottobre 1999, n. 460. “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di

conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organipubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e923 del codice civile”

D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicolifuori uso.

• Art. 3. Definizioni.1. Ai fini del presente decreto, si intende per:a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II,parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalladirettiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

Articolo 47 del Codice della Strada:

> categoria M1:• veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile

del conducente;> categoria N1:

• veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t> Veicoli a tre ruote (eccetto i tricicli a motore di categoria L5: veicoli a tre ruotesimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si trattadi motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione [qualunque sia ilsistema di propulsione] supera i 50 km/h)

• Art. 5. Raccolta – D. lgs. n. 209/031. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccoltaovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne unaltro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casacostruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualoradetto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciareil certificato di rottamazione

Per tutti i veicoli che non rientrano nella definizione data dall’articolo 3 del D. lgs. n. 209/03, trovaapplicazione l’articolo 231 del D. lgs. n. 152/06

D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

• Art. 231 Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.• 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli

disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere allademolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza,

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la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti diveicoli a motore.

• 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato allademolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttriciper la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predettoveicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

Sia il D. lgs. n. 152/06 che il D. lgs. n. 209/03 prevedono che il possesso del certificato dirottamazione libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativaconnessa con la proprietà dello stesso.

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2.2. Sanzioni

La distinzione tra le due norme assume importanza anche a livello sanzionatorio.

D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicolifuori uso.

- Art. 13. Sanzioni.- Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro.- Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: 1.666,67 Euro – Autorità competente a ricevere il

ricorso e ad introitare le sanzioni: Provincia

D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 255. Abbandono di rifiuti

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delledisposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2,abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punitocon la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Sel'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

- Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: 206,67 euro – Autorità competente a ricevereil ricorso e ad introitare le sanzioni: Provincia

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio edintermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione ocomunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro aventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro aventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti cheabbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acquesuperficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Riepilogo

Se un veicolo rientra nella definizione data dall’articolo 3 del D. lgs. n. 209/03 viene annullata ladifferenza della provenienza del rifiuto. L’articolo 13 infatti apre con la parola “Chiunque”.Pertanto, a titolo di esempio, il rappresentante legale di una ditta, proprietaria di un’ autovettura(veicolo categoria M1) abbandonata sarà sanzionato solamente sul piano amministrativo (sanzionepari ad euro 1666,67)Mentre il rappresentante legale di una ditta, proprietaria di un autocarro abbandonato di categoriaN3, sarà sanzionato penalmente (articolo 256, comma 2- D. lgs. n. 152/06).

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D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209 D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

M1 = veicoli destinati al trasporto dipersone aventi al massimo 8 posti asedere oltre al sedile del conducente.

N1 = veicoli destinati al trasporto dimerci aventi massa massima nonsuperiore a 3,5 t

Veicoli a tre ruote (ad esclusionecategoria L5: veicoli a tre ruotesimmetriche rispetto all'asse longitudinalemediano, la cilindrata del cui motore (sesi tratta di motore termico) supera i 50 cco la cui velocità massima di costruzione(qualunque sia il sistema di propulsione)supera i 50 km/h : tricicli a motore c.d.Ape 125 (o con cilindrata superiore)

Rimanenti veicoli. Esempio:

Veicoli a tre ruote - categoria L5: veicolia tre ruote simmetriche rispetto all'asselongitudinale mediano, la cilindrata delcui motore (se si tratta di motore termico)supera i 50 cc o la cui velocità massimadi costruzione (qualunque sia il sistemadi propulsione) supera i 50 km/h : triciclia motore c.d. Ape 125 (o con cilindratasuperiore)

Motoveicoli Veicoli per trasporto cose di massa

superiore a 3,5 t Rimorchi macchine agricole macchine operatrici veicoli con caratteristiche atipiche.

2.3. Veicolo in stato di abbandono sul suolo pubblico

Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209

Un veicolo è classificato fuori uso:

omissis...- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi

pubblici e non reclamati (articolo 3, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 209/2003);- I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli

acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sonoconferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti inconformità alle disposizioni emanate ai sensi del D. lgs. n. 22/97 (articolo 5, comma 14 delD. lgs. 209/2003).

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari equelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile , sonoconferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate condecreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,dell’Ambiente e della Tutela del territorio, e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Finoall’adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460. (articolo231, comma 3 – D. lgs. n. 152/06)

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D.M. 22/10/99 n. 460 “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure diconferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblicio non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 delcodice civile”

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto n. 460/99 gli organi di Polizia Stradale, (inteso in senso lato,cioè tutti gli organi di Polizia che ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada esercitanofunzioni di Polizia Stradale), nel momento che ritrovano su aree pubbliche, o ad uso pubblico, unveicolo a motore o un rimorchio in condizioni da fare presumere lo stato di abbandono, attuano laprocedura prevista dal medesimo.In questo contesto, elemento determinante per attivare la procedura è stabilire se sia presente lo“stato di abbandono”.Il primo elemento che il decreto in esame indica è la mancanza della targa di immatricolazione o delcontrassegno di identificazione.La mancanza dei suddetti elementi fa scattare automaticamente l’iter della procedura in quanto sipresume che un veicolo privo dei suddetti elementi essenziali per la circolazione assurgeautomaticamente ad oggetto sostanzialmente abbandonato, legittimando di fatto l’avvio dellaprocedura in esame.Come abbiamo detto la mancanza della targa consente l’avvio della procedura, ma da sola nontrasforma automaticamente il veicolo o il rimorchio in un rifiuto. Invero, l’articolo 1 del decretoministeriale in esame, chiarisce immediatamente che la mancanza della targa su un veicolo è unelemento per classificare lo stesso “rifiuto”, ma non l’unico. L’altro elemento che può far presumerelo stato di abbandono è costituito dalla mancanza “di parti essenziali per l’uso o la conservazione”.Un veicolo, ancorché dotato ancora della targa o del contrassegno di identificazione, ma privo diparti essenziali per l’uso dello stesso, può far insorgere nell’organo di vigilanza la presunzione distato di abbandono.Non essendoci un elenco delle parti di un veicolo che costituiscono elementi essenziali, in questasede il potere discrezionale degli organi di polizia stradale è molto ampio. Per potere giustificare ilproprio operato, l’operatore dovrà descrivere in modo accurato lo stato in cui si trova il veicolo,attraverso la redazione del verbale di constatazione , evidenziando tutti gli elementi essenzialimancanti e che lo stesso pone alla base della sua valutazione discrezionale.

Tra i beni oggetto di furto il veicolo rappresenta una percentuale abbastanza elevata. In alcuni casigli autori del reato sottraggono allo stesso molti elementi per poi abbandonare successivamente lastocca.Per questo motivo, la norma prevede che l’organo procedente deve accertare che non sia “pendentedenuncia di furto”. Se l’accertamento risulta positivo la procedura si deve interrompereimmediatamente, in quanto ci si trova di fronte ad un autoveicolo oggetto di furto; il veicolo, nellostato in cui si trova, deve essere restituito al legittimo proprietario.

Se l’accertamento di cui sopra risulta negativo, si possono aprire due strade:

a) il veicolo ritrovato contiene elementi che consentono di risalire ancora al proprietariob) il veicolo ritrovato non contiene alcun elemento valido per risalire al proprietario

L’organo di polizia provvederà, in entrambi i casi, a conferire provvisoriamente il veicoloabbandonato in un centro di raccolta individuato annualmente dal Prefetto.

a) Nel primo caso, identificato il proprietario occorre notificare allo stesso: i. il verbale di constatazione dello stato d’uso, rimozione e conferimento del veicolo – mod.

a)

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ii. il verbale di contestazione dell’infrazione degli artt. 231 e 255, comma 1 del D. lgs. n.152/06 o articolo 13 D. lgs. n. 203/2003 – mod. b) e

iii. l’ordinanza di smaltimento di rifiuto ex art. 192 del D. lgs. n. 152/06 – mod. c)

Nel caso che trascorrano inutilmente 60 giorni dalla notificazione dei suddetti atti il veicolo verràconsiderato “cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile” (acquisto della proprietàa titolo originario). Pertanto il proprietari perde la disponibilità del proprio veicolo e, da quelmomento, la Pubblica Amministrazione potrà disporne come ritiene opportuno.

b) Nel secondo caso, non avendo individuato il responsabile dell’abbandono, il verbale diconstatazione dello stato d’uso del veicolo dovrà essere affisso per 60 giorni all’Albo Pretorio delComune.Trascorsi sessanta giorni dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventidiritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.Susseguentemente alla trasformazione giuridica del veicolo in “cosa abbandonata”, il centro diraccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblicoregistro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione, da parte degliorgani di polizia, di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, dellaformalità di radiazione.L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documentidi circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolosecondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermol'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazionein loro possesso – mod. d)

2.4. Veicoli in sosta – art. 2 del D.M. n. 460/99Gli organi di polizia di cui all’articolo 12 del Codice della Strada, allorché accertano, attraversoapposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o diun rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ne dispongono il conferimento, per latemporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta autorizzati ai sensi dell’articolo 231 del D. lgs. n.152/06, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.mod. e). Tutto questo ancorché il veicolo si trovi in ottime condizioni e coperto da assicurazione.Dell’avvenuto ritrovamento e del conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta,l’organo di polizia che procede riferisce al sindaco, il quale provvede alla pubblicazione delritrovamento e, laddove il proprietario è identificabile, alla notificazione di un invito a ritirare ilveicolo entro il termine di cui all’articolo 929 del codice civile, con l’esplicita avvertenza dellaperdita della proprietà in caso di mancato recupero del bene.

Trascorso il termine suddetto senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo ilgestore del centro di raccolta procede alla rottamazione del mezzo, salvo che il comune non nedisponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.

Articolo 928 del codice civile: “Pubblicazione del ritrovamento” << Il sindaco rende nota laconsegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche

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successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta >>

Articolo 929 del codice civile “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata” << Trascorso un annodall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suoprezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Omissis…>>

2.4.1. Tabella riepilogativa

Criteri generali per stabilire “lo stato di abbandono”- veicolo a motore o rimorchio privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di

circolazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto- veicolo a motore o rimorchio privo di parti essenziali per l’uso o la conservazione per il

quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto- veicolo a motore o rimorchio in sosta irregolare su area ad uso pubblico protratta per oltre

sessanta giorni per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto

2.4.2. Procedura relativa al rinvenimento di veicoli in stato di abbandono

1) accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto2) procedere alla rimozione ai sensi dell’articolo 159 del codice della strada3) redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell’articolo 192 e 255 del D. lgs. n. 152/06

o articolo 13 D. lgs. n. 203/2003 (qualora il responsabile dell’abbandono sia statoindividuato)

4) notificare gli atti di cui sopra al proprietario (se individuato). Altrimenti pubblicare all’albopretorio comunale per sessanta giorni il verbale di constatazione dello stato d’uso delveicolo.

5) trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione o dalla pubblicazione all’albo pretorio redigereverbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell’articolo 923 c.c.

6) Trasmettere il verbale del punto precedente al Centro di Raccolta per l’attivazione delleformalità di radiazione e demolizione del veicolo

2.4.3. Procedura relativa al rinvenimento di veicoli in sosta irregolare protratta per oltre 60giorni

1) accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto2) procedere alla verbalizzazione relativa alla norma violata in materia di soste irregolari3) accertata la sosta irregolare protratta per sessanta giorni, procedere alla rimozione del

veicolo ai sensi dell’articolo 159 del codice della strada4) provvedere alla comunicazione al Sindaco ai sensi dell’art. 927 c.c.5) pubblicare il verbale di rimozione del veicolo all’albo Pretorio del Comune ai sensi

dell’articolo 928 c.c.6) invitare il proprietario a ritirare il proprio veicolo con provvedimento a firma del Sindaco7) trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione procedere all’acquisizione della

proprietà del veicolo ai sensi dell’articolo 929 c.c.8) trasmettere la comunicazione al Centro di Raccolta per le procedure di demolizione o

procedere alla vendita del veicolo.

2.4.4. Principali sanzioni in materia di veicoli abbandonati contenute nel D. lgs. n. 209/03

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IPOTESI SANZIONATORIA SANZIONI DESTINATARIO PROVENTI -AUTORITA’ COMPETENTE

“Detentore del suddetto veicolo loabbandonava in …. (oppureprocedeva alla sua demolizione)senza consegnarlo ad un centro diraccolta autorizzato né ad unrivenditore”

Decreto Legislativo 24/06/2003 n.209 – artt. 5 e 13”

Sanzione edittale da euro 1.000,00 adeuro 5.000,00

Pagamento in misura ridotta pari adeuro 1.666,67

Provincia

Provincia

Quale titolare del centro di raccoltaometteva di consegnare il certificatodi rottamazione al momento dellaconsegna del veicolo destinato allademolizione

Decreto Legislativo 24/06/2003 n.209 – artt. 5 e 13

Sanzione edittale da euro 300,00 adeuro 3.000,00

Pagamento in misura ridotta pari adeuro 600,00

Provincia

Provincia

Titolare di centro di raccoltaprocedeva al trattamento del veicolofuori uso prima della cancellazionedal P.R.A.

Decreto Legislativo 24/06/2003 n.209 – artt. 5, comma 9 e art. 13

Sanzione edittale da euro 1.000,00 adeuro 5.000,00

Pagamento in misura ridotta pari adeuro 1.666,67

Provincia

Provincia

Quale titolare di centro di raccolta (oconcessionario, o gestore della casacostruttrice o dell’automercato)ometteva di annotare sull’appositoregistro di carico e scarico gliestremi della ricevuta dell’avvenutadenuncia e consegna delle targhe edei documenti relativi al veicolo fuoriuso al competente P.R.A.

Decreto Legislativo 24/06/2003 n.209 – artt. 5, comma 10 e art. 13

Sanzione edittale da euro 1.000,00 adeuro 5.000,00

Pagamento in misura ridotta pari adeuro 1.666,67

Provincia

Provincia

2.4.5. Principali sanzioni in materia di veicoli abbandonati contenute nel D. lgs. n. 152/06

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IPOTESI SANZIONATORIA SANZIONI DESTINATARIO PROVENTI -AUTORITA’ COMPETENTE

“Detentore del suddetto veicolo loabbandonava in …. (oppureprocedeva alla sua demolizione)senza consegnarlo ad un centro diraccolta autorizzato né ad unrivenditore”

Decreto Legislativo 3 /04/2006 n. 152– artt. 231, commi 1 e 2 e 255,comma 1

Sanzione edittale da euro 105,00 adeuro 620,00

Pagamento in misura ridotta pari adeuro 206,67

Provincia

Provincia

------------------------------

N.B. Se il responsabiledell’abbandono è titolare di ente oimprese sanzione penale ex articolo256, comma 2

Quale titolare di un centro di raccolta(o il concessionario o il titolare dellasuccursale) non comunicava entro 90gg. dalla consegna del veicolo o delrimorchio da parte del proprietariol’avvenuta consegna per lademolizione del veicolo (o nonconsegnava il certificato di proprietà,la carta di circolazione e le targhe alcompetente Ufficio del PRA)

Decreto Legislativo 3 /04/2006 n.152– artt. 231, comma 5 e 255, comma 2

Sanzione edittale da euro 260,00 adeuro 1.550,00

Pagamento in misura ridotta pari adeuro 516,66

Provincia

Provincia

2.5. Modulistica (Veicoli in stato di abbandono)

2.5.1. Verbale di rimozione veicolo abbandonato (Fac-simile)

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Mod. a)COMUNE DI …..COMANDO POLIZIA ……

OGGETTO : VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO A CENTRO DIRACCOLTA DI VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO IN STATO DIABBANDONO.(ex D.M. 22 ottobre 1999, n° 460)

Il giorno _________________ alle ore ____________, in Collegno, ________________________________________________________________________________________________________i sottoscritti ______________________________________________________________________appartenenti al Comando in intestazione, danno atto che si è provveduto a rimuovere, il seguenteveicolo a motore/rimorchio rinvenuto, su area pubblica privata ma soggetta ad uso pubblico, incondizioni tali da ritenersi abbandonato, come sotto meglio specificato:

VEICOLO

Categoria Marca modello

Targa/Contrassegno identif. Telaio colore

PROPRIETARIO DEL VEICOLO / INTESTATARIO DELA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Cognome: Nome(ditta/ragione sociale)

Nato a ( ) il / /

Residente a ( ) in(sede)

telefono / /

Il proprietario del veicolo / l'intestatario della carta di circolazione non è identificabile.

STATO D’USO E DI CONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO : Veicolo aperto Veicolo chiuso

PARTI MANCANTI: Targa di immatricolazione ant. post. Contrassegno identificazione

Parti essenziali per l’uso o la conservazione mancanti: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contrassegno Ass.vo _________________________________________ scad. ________________

Documenti di circolazione rinvenuti__________________________________________________________________________________________________________________________________Da accertamenti effettuati nello schedario S.D.I., il veicolo non risulta provento di furto.

Il veicolo/rimorchio è stato rimosso perché:

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Si trovava in condizioni da far presumere lo stato di abbandono (privo di targa/contrassegnoovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione). Ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.M. 460/99,trascorsi 60 giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dalrinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosaabbandonata ai sensi dell’art. 923 c.c.

In sosta irregolare per oltre 60 giorni continuativi. Il veicolo potrà essere restituito, entro unanno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’invito a ritirare il veicolo e previo pagamento dellespese dovute. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione effettuata ai sensi degli artt.928 e 929 c.c., senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, si procederà a curadel centro di raccolta alla radiazione dal P.R.A. ed alla rottamazione, salvo che il comune, inrelazione alle condizioni d’uso, non ne disponga la vendita.Il veicolo è stato rimosso con carro attrezzi della ditta ____________________________________________________________________________________________________________________con sede in ______________________________________________________________________

e conferito direttamente al centro di raccolta ___________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE:__________________________________________________________________________

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

L’ADDETTO AL RITIRO I VERBALIZZANTI________________________ _________________________________

P. IL CENTRO RACCOLTA________________________ _________________________________

N° DEL REGISTRO ___________

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto: ____________________________________________________________________messo notificatore del Comune di: ___________________________ in data: _________________ho notificato copia del presente atto al Sig. _____________________________________________residente in: _______________________________ via- n. ________________________________ mediante consegna a mani di: ____________________________________________________

quale: __________________________________________________________________________ a mezzo raccomandata A.R. spedita il: __________________ dall’ufficio postale di Collegno

(TO) e notificato alla data risultante dall’allegato avviso di ricevimento. ____________________________________________________________________________

FIRMA PER RICEVUTA IL MESSO NOTIFICATORE

2.5.2. Verbale di accertamento e contestazione infrazione articoli 5 e 13 , comma 1 del D. lgs.n. 209/03 o 231 e 255 del D. lgs. n. 152/06 (Fac-simile)

Mod. b)

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COMUNE DI……………COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot.

N. ......... …..registro verbale

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

L’anno.....…….addì......................alle ore......…..in……….. presso……………………………….

I sottoscritt… agente/ufficiale di Polizia Giudiziaria hanno accertato che il Sig./Sig. ra……………………………………………………………………. Nato a …………………………Il ………………….., residente a ………………………………………. ( ) in…………………………………… Identificato a mezzo ………………………, quale soggettoproprietario del veicolo marca …. Targato …..in evidente stato di abbandono così come si evincedall’allegato verbale di constatazione dello stato d’uso del veicolo, ha violato le disposizioni di cuiagli articoli() 5 e 13 comma 1 del D. lgs. 24 giugno 2003 n. 209()231 e 255 del D. lgs. n. 152/06,poiché abbandonava il suddetto mezzo in ………………………………………..

Il trasgressore ha dichiarato ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

Pagamento in misura ridotta.A norma dell’articolo 16 della legge 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o,

se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamentoin misura ridotta pari a:

( ) € 1666,67 pari alla terza parte del massimo (minimo euro 1000 – massimo euro 5000)() € 206,67 pari al doppio del minimo (da euro 105,00 ad euro 620,00)Il pagamento può essere eseguito presso: ……….Ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81, entro trenta giorni dalla data della contestazione

o dalla notificazione del presente verbale, il trasgressore può rivolgere ricorso al Presidente dellaProvincia di …………, al quale può far pervenire scritti difensivi o documenti o chiedere di esseresentito dalla stessa autorità.Qualora entro i termini indicati non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento inmisura ridotta, il presente verbale verrà trasmesso al Presidente della Provincia di ……… ai finidell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.Una copia del presente verbale viene consegnata al trasgressore e una copia viene trasmessaall’ufficio Verbali per gli adempimenti successivi all’accertamento (ordinanza del dirigente per larimozione dei rifiuti).Il presente verbale costituisce comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emanazionedell’ordinanza ex art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/06; responsabile del procedimento è……………………….Fatto, letto e sottoscritto.

Il responsabile L’obbligato in solido I… verbalizzant…2.5.3. Ordinanza per la rimozione dello stato dei luoghi (Fac-simile)

Mod. c)

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COMUNE DI ………………COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot.

N. registro ordinanze /0..

ORDINANZA

Per la rimozione e smaltimento di rifiuti specialiArticolo 192 D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, che adegua alle direttive europee la disciplinanazionale per la gestione dei rifiuti;

Visto l’articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e depositoincontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelleacque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga conordinanza la rimozione, l’avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato deiluoghi;

Considerato che, in seguito a sopralluogo effettuato il ………… è stato accertata violazioneall’articolo 192 del D. lgs. n. 152/06 in quanto il Sig. ……….. nato a …………. il …….. eresidente a …………… , in qualità di proprietario del veicolo marca …. Targato ….. in evidentestato di abbandono in quanto, oltre alle targhe anteriori e posteriori, il mezzo risultava privo delleseguenti parti essenziali (descrivere le parti mancanti) lo abbandonava in via yyy lungo il torrentedenominato xxx .

Ritenuto doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare tutti gliaccorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi , per la salvaguardia dell’ambiente e della pubblicaincolumità;

Visto il D. lgs. n. 267/2000, che definisce la competenza dei Dirigenti;

ORDINA

Al sig. …………….., sopra meglio generalizzato, quale proprietario del suddetto rifiutoabbandonato di provvedere a sue spese e cura, entro 30 giorni dalla data di notifica della presenteordinanza, allo smaltimento presso un centro di raccolta autorizzatoAl medesimo si prescrive altresì di comunicare al Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinatoal fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi dicontrollo.

AVVERTE

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Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederàall’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate daquesta Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensidell’articolo 255 comma 3 del D.lgs. n. 152/06.

Il presente atto è notificato al suddetto soggetto dai messi comunali.

La Polizia Municipale è incaricata di controllare l’esecuzione del presente atto.

Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimentoamministrativo è ………...

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presenteprovvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro iltermine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

data

IL SINDACO

2.5.4. Richiesta di cancellazione dal P.R.A. di veicolo abbandonato e non ritirato dalproprietario (Fac-simile)

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Mod. d)

Spett. le .……………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OGGETTO:RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLO IN APPARENTE STATO DI ABBANDONO. Comunicazione ex art. 1 comma 3 del D.M. 22.10.1999 n° 460

Ai fini della presentazione dell’istanza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico delveicolo:

Categoria: Marca: Modello:

Targa: Telaio: Colore:

Rinvenuto in condizioni di prolungato abbandono in area pubblica sita a …….. (..), in __________________________________________________________________________________________

Considerato che:

• Con Verbale n°______________del ________si procedeva alla constatazione dello statod’uso e di conservazione di cui all’art. 1, del D.M. n° 460 del 22.10.1999;

• Con Verbale n°______________del ________si procedeva alla rimozione dello stesso e alconferimento provvisorio al Centro di Raccolta “ xxxxxx”;

• Il veicolo è da considerarsi rifiuto speciale ai sensi dell’art. 183 del D. lgs. n° 152/06 ;• Che tale veicolo era• [ ] provvisto [ ] sprovvisto della targa anteriore e posteriore,• a bordo del veicolo si ritrovava:• [ ] la Carta di Circolazione [ ] il Certificato di Proprietà [ ] il Foglio Complementare;• Che risulta essere trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica prevista

dall’art 1, comma 2, del D.M. n° 460 del 22/10/1999, senza che il veicolo fosse reclamatodagli aventi diritto;

• Che il veicolo sopra indicato, per espressa previsione della norma citata, è da considerarsicosa abbandonata ai sensi dell’art. 923 del Codice Civile;

• Che nei riguardi del veicolo non risulta pendente denuncia di furto;

Si trasmette la presente invitando la S.V., quale responsabile del Centro di Raccolta, alla successivapresentazione al P.R.A., della richiesta di cancellazione del veicolo di cui sopra ai fini dellademolizione e recupero dei materiali, osservando le disposizioni di cui all’art. 103 del D. lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuovo Codice della Strada.

IL COMANDANTE

2.5.5. Esempio di lettera-comunicazione ritrovamento veicolo in divieto di sosta da notificareal proprietario del veicolo.

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Mod. e)

COMUNE DIProvincia di ….

Prot. n.AL SIG. ….

IL SINDACO

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 22.10.99 n. 460

Premesso che:a. in data …….. il Comando Polizia Municipale ha trasmesso il verbale n. … dal quale

risulta che dal giorno … al giorno ….. (e quindi per un periodo superiore a 60 giorni) ilveicolo marca ….. targato …… si trovava in divieto di sosta in via ….. al civico n…..;

b. allo scadere del 60° giorno dell’accertamento del divieto di sosta personale del ComandoPolizia Municipale ha provveduto a rimuovere il veicolo di sua proprietà e a depositarloper una “temporanea custodia” presso il centro di raccolta autorizzato sito in via ….. diquesta città;

c. contestualmente all’operazione di rimozione del veicolo il verbale relativo è stato affissoall’albo pretorio ai sensi dell’articolo 928 del codice civile;

Tutto ciò premesso

SI INVITA

La S.V. a provvedere a ritirare il veicolo, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia,entro il termine previsto dall’articolo 929 del codice civile (un anno)

Trascorso inutilmente il suddetto termine la S.V. perderà la proprietà del veicolo.

IL SINDACO

3. I PNEUMATICI USATI

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Concetto:

Oggi il pneumatico fuori uso non deve essere confuso con quello usato; infatti, quest’ultimo deveessere destinato alla ricostruzione (quando ovviamente ne ricorrono i presupposti tecnici etecnologici) e viene di conseguenza sottratto alla disciplina sui rifiuti.

Il Ministero dell’Ambiente e del Territorio con il decreto 9 gennaio 2003, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 14 del 18 gennaio 2003, ha eliminato la tipologia “pneumatici ricostruibili dall’elencodei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31e 33 del Decreto Ronchi. La soppressione della voce 10, punto 3, del sub-allegato 1 all’allegato 1del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come si legge nella premessa del decreto 9 gennaio 2003, èstata necessaria in base alla legge 31 luglio 2002, n. 179 “Collegato ambientale alla Finanziaria2002”. Infatti i commi 1, lettera l), e 2) dell’articolo 23 della legge n. 179/2002 hanno modificato ladescrizione del codice 160103 dell’allegato D al Decreto Legislativo n. 22/97 (attraverso lasostituzione delle parole “160103 pneumatici usati” con quelle “160103 pneumatici fuori uso”) ehanno autorizzato il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ad apportare le conseguentimodifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.Per comprendere sino in fondo il valore della modifica occorre precisare che la novella legislativa siinserisce nell’elenco delle norme che l’Italia deve adeguare all’ordinamento della ComunitàEconomica Europea. Invero, in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti contenuto nella decisione2000/532/CE del 3 maggio 2000, sono considerati rifiuti solamente i pneumatici realmenteconsiderati “fuori uso”, per i quali non è attività possibile riportarli all’utilizzo originario.Dal punto di vista operativo che cosa comporta una modifica di tale portata?Per rispondere alla domanda occorre verificare che cosa cambia tra il concetto di pneumatico “fuoriuso” e “usato”.Sino al mese di febbraio 2003 il pneumatico usato era considerato rifiuto, indipendentemente dalfatto che si potesse ancora ricostruire o meno.Il decreto 5 febbraio 2003 ha soppresso unicamente il punto 10.3; rimane però il punto 10.2dell’allegato al D.M. 5 febbraio 1998. Pertanto, soltanto i pneumatici “fuori uso”, e quindi nonricostruibili, continuano ad essere rifiuti e soggetti pertanto alle regole contenute nel D.lgs. n.152/06.La ratio della modifica, ancora una volta va ricercata nella necessità di ridurre drasticamente laquantità di rifiuti destinati alla discarica. Non considerando attività rifiuto il pneumatico usatodovrebbe incentivare i detentori degli stessi a inoltrarli ai ricostruttori.

Se dal punto di vista teorico sembra tutto semplice, per quanto riguarda i controlli da parte dellapolizia ambientale, la situazione è abbastanza ingarbugliata.È normale che il problema non sussiste se il bene in questione viene abbandonato o depositato in unluogo non idoneo: in questo caso il pneumatico si trasforma automaticamente in rifiuto, solo per ilfatto che il produttore o detentore dello stesso manifesta l’intenzione di disfarsi.Se però ipotizziamo un controllo di un trasporto di pneumatici capire rapidamente se ci si trovadavanti ad un trasporto di materie prime o di rifiuti non è certamente cosa facile. Oppure duranteun controllo presso una ditta artigiana, di fronte ad un cumulo di pneumatici come si può stabilirecon assoluta certezza che ci si trova di fronte ad un deposito di materie prime oppure ad un depositotemporaneo o ad uno stoccaggio di rifiuti e quindi in palese contrasto con la disciplina del decreton. 152/06?Occorrerà intensificare i controlli soprattutto nei luoghi di destinazione dei pneumatici perverificare se quanto asserito dai soggetti coinvolti corrisponda effettivamente alla verità.

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4. INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - Parte IV delD. lgs. N. 152/06

4.1. Nota introduttivaLa parte terza del D. lgs. n. 152/06 ha completamente riscritto l’abrogato D. lgs. 11 maggio 1999,n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Ceerelativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fontiagricole”, prevedendo una normativa in materia di tutela delle acque attività esaustiva e attivitàrispondente alle nuove scienze tecnologiche.Il titolo in parola si presenta come un insieme di 123 articoli (dal n. 53 al n. 176) e undici allegati.Trattandosi per lo attività di norme tecniche, in prosieguo ci si sofferma in particolare sugli aspettiautorizzatori e sanzionatori, parte che sicuramente risponde di attività all’attività della PoliziaLocale.

4.2. Finalità perseguite dalla parte terza del D. lgs. n. 152/06Le disposizioni di cui alla sezione in parola definiscono la disciplina generale per la tutela delleacque superficiali, marine e sotterranee perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate aparticolari usi;c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

Il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si realizza attraverso i seguenti strumenti:a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrograficoed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonchè la definizione di valori limite inrelazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici,nell'ambito del servizio idrico integrato;e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zonevulnerabili e nelle aree sensibili;f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo dellerisorse idriche;g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fontedi inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose;h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali.

4.3. Definizioni

L’articolo 74, lettera f) del testo normativo in esame definisce lo scarico in questo modo:

<< qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento checollega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acquesuperficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro naturainquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. >>

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Da questa definizione si comprende immediatamente che il concetto di scarico delineato dal decretodedicato alla tutela delle acque (Parte terza del D. lgs. n. 152/06) non coincide con quello cheutilizziamo nel linguaggio quotidiano. Se un soggetto riversa in un prato un contenitore contenenteuna sostanza liquida, in quel momento realizza l’illecito di “abbandono di rifiuti in forma liquida”e non uno scarico di acque reflue. La sanzione andrà pertanto ricercata nella parte quarta del D .lgsn. 152/06.

Se scorporiamo i vari concetti contenuti nel succitato articolo 74, lettera f) avremo la soluzione ainostri eventuali dubbi in materia di scarico.

1) immissione diretta: affinché si possa parlare di “immissione effettuata esclusivamente tramite unsistema stabile di colletta mento” occorre che il passaggio delle acque reflue dalla fonte diproduzione sino al corpo ricettore non sia interrotto. Se si ha interruzione non si potrà parlare di“scarico indiretto” come trovavamo nella legge n. 319/76, c.d. legge Merli , ma bensì di non scaricoe di conseguenza di inapplicabilità nella parte terza del D. lgs. n. 152/06.Caso pratico

a) Autospurgo che scarica il contenuto della propria cisterna in un prato: applicazione dellaparte quarta del decreto legislativo n. 152/06 dedicata ai rifiuti in quanto c’è interruzionetra la fonte di produzione della sostanza liquida e il corpo recettore finale (violazione:abbandono di rifiuti liquidi);

b) industria che convoglia i propri scarichi direttamente in un fosso: trattasi di scarico diretto equindi di applicabilità della parte terza del decreto legislativo n. 152/06, dedicata alla tuteladelle acque (apertura di scarico di acque reflue industriale)

2) “sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità ”: la definizionenon deve trarre in inganno, nel senso che non dobbiamo pensare ad una conduttura o ad unatubatura come potremmo intenderla nel gergo comune.Rientrano infatti in tale concetto anche quelle canalizzazioni destinate a convogliare le acque reflueverso il corpo ricettore finale (acque superficiali, suolo, sottosuolo e in rete fognaria)3) acque di scarico: nella definizione data dall’articolo 74 del D. lgs. 152/06 le acque reflueprovenienti da uno scarico costituiscono le “acque di scarico”. Le acque reflue si dividono in:

- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e daservizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui sisvolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche edalle acque meteoriche di dilavamento;

- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, diacque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,ancheseparate, e provenienti da agglomerato;

4) acque reflue assimilate a quelle domestiche. Ai fini della disciplina degli scarichi e delleautorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli

effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplinaregionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112,comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantitàindicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. lgs. n. 152/06;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano ancheattività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con caratteredi normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia primalavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbiaa qualunque titolo la disponibilità;

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d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che sicaratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato dispecchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri alminuto secondo;

e) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

4.4. Criteri generali della disciplina degli scarichi.

Ai sensi del comma 1° dell’articolo 101 del D. lgs. n. 152/06, tutti gli scarichi sono disciplinati infunzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valorilimite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto. L'autorizzazione può in ogni casostabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e diarresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritornoalle condizioni di regime.Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichimassimi ammissibili (= massima concentrazione di particelle inquinanti in relazione alla portata deltorrente) e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi daquelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D. lgs. n. 152/06, sia in concentrazione massimaammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante.

In ogni caso le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissatinell'Allegato 5 alla parte terza del attività volte citato decreto:a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficialiricadenti in aree sensibili;c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenganecessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Aquesto proposito, tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati,devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per ilcontrollo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, campionamento che va effettuatoimmediatamente a monte del punto dove avviene l’ immissione nel recapito finale.

L’articolo 129 prevede inoltre che l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare leispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione,delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni chedanno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazionirichieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

4.5. L’autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell’articolo 124 del D. lgs. n. 152/06, tutti gli scarichi devono essere preventivamenteautorizzati.L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o attivitàstabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale leacque reflue provenienti dalle loro attività, (es. laddove è costituito un consorzio di imprese),l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale, ferme restando le responsabilità

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Il Titolo V della Parte III del D. lgs. n. 152/06, inerente le sanzioni, prevede innanzittutto unadivisione netta tra gli scarichi abusivi di acque reflue domestiche rispetto a quelli di acque reflueindustriali. I primi sono sanzionati in via amministrativa dall’articolo 133; i secondi inveceintegrano il reato previsto dall’articolo 137.In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, l’articolo 135 del D. lgs. n. 152/06 disponeche all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzioneai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provinciaautonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Il medesimo articolo prevede che all’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materiadi tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.);può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e laPolizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza eall'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stessepossano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo vanno coordinate con l’articolo 2 della L.R. n.48/93:Art. 2. (Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo)1. Sono di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelleacque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento diattività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degliscarichi stessi. Spettano, pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina econtrollo degli scarichi di interesse comunale.

2. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge 142/1990, tutti gli scarichinelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale ai sensi del comma 1 del presentearticolo e che non sono di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 6. Sono altresì di interesse provinciale tutti gliscarichi delle pubbliche fognature. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema dirilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale.

3. Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia diinteresse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla Provincia.

Occorre ancora sottolineare che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza deldecreto in esame non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24novembre 1981, n. 689. Questo significa che sul relativo verbale verranno indicati i minimi emassimi edittali previsti dalle singole disposizioni rammentando che non è possibile estinguere ilprocedimento entro i canonici 60 giorni. Il verbale notificato dovrà essere inviato all’autoritàcompetente a ricevere il ricorso per la formazione della relativa ordinanza – ingiunzione.Nella redazione di questo atto il funzionario incaricato dovrà tenere in giusta considerazione i criteristabiliti dall’articolo 11 della legge n. 689/81. L’articolo 140 del D. lgs. n. 152/06 prevede infattiche: << Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparatointeramente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuitedalla metà a due terzi >>.L’articolo 98 del D. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 nel modificare la legge n. 689/81, ha previsto chel'opposizione alle ordinanze ingiunzioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento sideve proporre davanti al tribunale anzichè innanzi al giudice di pace come normalmente avviene.Infine il comma dell’articolo 133, nello stabilire l’entità delle sanzioni ha previsto una sanzioneminore (da euro seicento a euro tremila) nell'ipotesi di scarichi abusivi relativi ad edifici isolatiadibiti ad uso abitativo. Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria normale per gliscarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici didepurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, va da seimila euro a sessantamila euro.

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Non essendo stabilito dal Decreto n. 152/06 cosa si intende per “edificio isolato” la prassi ha portatoad applicare la suddetta sanzione minore nei casi in cui la presenza della rete fognaria si trova aduna distanza superiore a cento metri rispetto al luogo di produzione della sostanza liquida.

DESCRIZIONE ILLECITO ART. SANZ. SANZIONE PRINCIPALE

Superamento dei valori limite di emissione fissatinelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terzadel decreto nell’effettuazione di uno scarico Art. 133 c.1 Da € 3.000 a € 30.000

Superamento dei valori limite stabiliti dalle regionia norma dell’art. 101 c.2 nell’effettuazione di unoscarico Art. 133 c.1 Da € 3.000 a € 30.000

Superamento dei valori limite fissati dall’autoritàcompetente a norma dell’at. 107 c.1 o dell’art. 108c.1 nell’effettuazione di uno scarico Art. 133 c.1 Da € 3.000 a € 30.000

Superamento dei limiti di emissione fissati nelletabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza deldecreto, o dei valori limite stabiliti dalle regioni anorma dell’art. 101 c.2 , o quelli fissatidall’autorità competente a norma dell’art. 107 c.1,o art.108 c.1 nel caso in cui l’inosservanza riguardiscarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia dellerisorse idriche destinate al consumo umano

Art. 133 c.1secondocapoverso

Sanzione amministrativa noninferiore a € 20.000

Superamento dei limiti di emissione fissati nelletabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza deldecreto, o dei valori limite stabiliti dalle regioni anorma dell’art. 101 c.2 , o quelli fissatidall’autorità competente a norma dell’art. 107 c.1,o art.108 c.1 nel caso in cui l’inosservanza riguardiscarichi recapitanti in corpi idrici posti nelle areeprotette di cui alla vigente normativa

Art. 133 c.1secondocapoverso

Sanzione amministrativa non inferiore a € 20.000

Aprire o comunque effettuare scarichi di acquereflue domestiche o di reti fognarie, servite o menoda impianti pubblici di depurazione, senzal’autorizzazione di cui all’art. 124

Art. 133 c.2 Da € 6.000 a € 60.000

Effettuare o mantenere scarichi di acque refluedomestiche o di reti fognarie, servite o meno daimpianti pubblici di depurazione, dopo chel’autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Art. 133 c.2 Da € 6.000 a € 60.000

Superamento dei valori limite di emissione fissatinelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terzadel decreto nell’effettuazione di uno scarico

Art. 133 c.1 Da € 3.000 a € 30.000

Superamento dei valori limite stabiliti dalle regionia norma dell’art. 101 c.2 nell’effettuazione di unoscarico Art. 133 c.1 Da € 3.000 a € 30.000

Superamento dei valori limite fissati dall’autoritàcompetente a norma dell’at. 107 c.1 o dell’art. 108c.1 nell’effettuazione di uno scarico Art. 133 c.1 Da € 3.000 a € 30.000

Superamento dei limiti di emissione fissati nelletabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del

Art. 133 c.1secondo

Sanzione amministrativanon inferiore a € 20.000

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decreto, o dei valori limite stabiliti dalle regioni anorma dell’art. 101 c.2 , o quelli fissatidall’autorità competente a norma dell’art. 107 c.1,o art.108 c.1 nel caso in cui l’inosservanza riguardiscarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia dellerisorse idriche destinate al consumo umano

capoverso

Superamento dei limiti di emissione fissati nelletabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza deldecreto, o dei valori limite stabiliti dalle regioni anorma dell’art. 101 c.2 , o quelli fissatidall’autorità competente a norma dell’art. 107 c.1,o art.108 c.1 nel caso in cui l’inosservanza riguardiscarichi recapitanti in corpi idrici posti nelle areeprotette di cui alla vigente normativa

Art. 133 c.1secondo

capoverso

Sanzione amministrativanon inferiore a € 20.000

Aprire o comunque effettuare scarichi di acquereflue domestiche o di reti fognarie, servite o menoda impianti pubblici di depurazione, senzal’autorizzazione di cui all’art. 124

Art. 133 c.2 Da € 6.000 a € 60.000

Effettuare o mantenere scarichi di acque refluedomestiche o di reti fognarie, servite o meno daimpianti pubblici di depurazione, dopo chel’autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Art. 133 c.2 Da € 6.000 a € 60.000

Aprire o effettuare scarichi di acque refluedomestiche o di reti fognarie da edifici isolatiadibiti ad uso abitativo senza l’autorizzazione

Art. 133 c.2secondo

capoversoDa € 600 a € 3.000

Effettuare o mantenere uno scarico senza osservarele prescrizioni indicate nel provvedimento diautorizzazione o fissate ai sensi dell’art. 107 c.1 Art. 133 c.3 Da € 1.500 a € 15.000

Effettuare immersione in mare dei materialiindicati all’art. 109 c.1 lett. a) e b) o svolgereattività di posa in mare di cui al c.5 stesso articolo Art. 133 c.4 Da € 1.500 a € 15.000

Effettuare le operazioni di svaso, sghiaiamento osfangamento delle dighe, superando i limiti o nonosservando le prescrizioni contenute nellospecifico progetto do gestione dell’impianto di cuiall’art. 114 c.2

Art. 133 c.7 Da € 3.000 a € 30.000

Effettuare le operazioni di svaso, sghiaiamento osfangamento delle dighe prima dell’approvazionedel progetto di gestione Art. 133 c.7 Da € 3.000 a € 30.000

Violazione delle prescrizioni concernentil’installazione e la manutenzione dei dispositiviper la misurazione delle portate e dei volumi ol’obbligo di trasmissione dei risultati dellemisurazioni di cui all’art. 95 c.3

Art. 133 c.8Da € 1.500 a € 6.000In caso di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto

Inottemperanza alla disciplina dettata dalle regioniai sensi dell’art. 113 c. 1 lett. b) Art. 133 c.9 Da € 1.500 a € 15.000

Inosservanza delle disposizioni relative alle attivitàe destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia dicui all’art. 94 Art. 134 c.1 Da € 600 a € 6.000

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4.6.1. Sanzioni penali

DESCRIZIONE ILLECITO ART.SANZ.

SANZIONE OBLAZIONE

Aprire o comunque effettuare nuoviscarichi di acque reflue industriali senzaautorizzazione

Art.137 c.1 Arresto da due mesia due anni oammenda da € 1.500a € 10.000

Ammessaex art. 162 bis c.p.

Effettuare o mantenere scarichi di acquereflue industriali dopo chel’autorizzazione sia stata sospesa orevocata

Art.137 c.1 Arresto da due mesia due anni oammenda da € 1.500a € 10.000

Ammessaex art. 162 bis c.p.

Effettuare uno scarico di acque reflueindustriali contenenti le sostanzepericolose comprese nelle famiglie e neigruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza deldecreto senza osservare le prescrizionidell’autorizzazione, o le altreprescrizioni dell’autorità competente anorma degli art. 107 c.1 e 108 c.4

Art.137 c.3 Arresto fino a dueanni

Non ammessa

Violare le prescrizioni concernentil’installazione e la gestione dei controlliin automatico o l’obbligo diconservazione dei risultati degli stessi dicui all’art. 131

Art.137 c.4 Arresto fino a dueanni

Non ammessa

Effettuare uno scarico di acque reflueindustriali superando i valori limitefissati nella tabella 3 o, nel caso discarico sul suolo, nella tabella 4dell’allegato 5 alla parte terza deldecreto, o superando i limiti attivitàrestrittivi fissati dalle regioni odall’autorità competente a normadell’art. 107 c.1, in relazione allesostanze indicate nella tabella 5dell’allegato 5

Art.137 c.5 Arresto fino a dueanni e conl’ammenda da €3.000 a € 30.000

Non ammessa

Effettuare uno scarico di acque reflueindustriali superando i valori limitefissati per le sostanze contenute nellatabella 3/A dell’allegato 5

Art.137 c.5 Arresto da 6 mesi atre anni e conl’ammenda da €6.000 a € 120.000

Non ammessa

Superamento dei valori limite previstidall’art. 137 c.5 da parte del gestore diimpianti di trattamento delle acque reflueurbane, nell’effettuazione dello scarico

Art.137 c.6 Arresto fino a dueanni e conl’ammenda da €3.000 a € 30.000

Non ammessa

Inottemperanza dell’obbligo dicomunicazione di cui all’art. 110 c.3 daparte del gestore del servizio idricointegrato per rifiuti non pericolosi

Art. 137 c. 7 Arresto da tre mesiad un anno o conl’ammenda da €3.000 a € 30.000

Ammessaex art. 162 bis c.p.

Inottemperanza dell’obbligo dicomunicazione di cui all’art. 110 c.3 daparte del gestore del servizio idricointegrato per rifiuti pericolosi

Art. 137 c. 7 Arresto da 6 mesi adue anni e conl’ammenda da €3.000 a € 30.000

Non ammessa

Inosservanza delle prescrizioni o deidivieti di cui all’art. 110 c.5 da parte delgestore del servizio idrico integrato perrifiuti non pericolosi

Art. 137 c. 7 Arresto da tre mesiad un anno o conl’ammenda da €3.000 a € 30.000

Ammessaex art. 162 bis c.p.

Inosservanza delle prescrizioni o dei Art. 137 c. 7 Arresto da 6 mesi a Non ammessa

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divieti di cui all’art. 110 c.5 da parte delgestore del servizio idrico integrato perrifiuti pericolosi

due anni e conl’ammenda da €3.000 a € 30.000

Titolare di uno scarico che non consentel’accesso agli insediamenti da parte delsoggetto incaricato del controllo ai fini dicui all’art. 101 c.3 e 4

Art. 137 c. 8 Arresto fino a dueanni

Non ammessa

Inottemperanza alla disciplina dettatadalle regioni ai sensi dell’art. 113 c.3

Art. 137 c. 9 Arresto da due mesia due anni oammenda da € 1.500a € 10.000

Ammessaex art. 162 bis c.p

Inottemperanza al provvedimentoadottato dall’autorità competente ai sensidell’art. 84 c.4

Art. 137 c.10

Ammenda da € 1.500a € 15.000

Ammessaex art. 162 c.p

Inottemperanza al provvedimentoadottato dall’autorità competente ai sensidell’art. 85 c.2

Art. 137 c.10

Ammenda da € 1.500a € 15.000

Ammessaex art. 162 c.p

Inosservanza dei divieti di scaricoprevisti dagli art. 103 e 104

Art. 137 c.11

Arresto fino a treanni

Inosservanza delle prescrizioni regionaliassunte a norma dell’art. 88 c.1 e 2dirette ad assicurare il raggiungimento oil ripristino degli obbiettivi di qualitàdelle acque designate ai sensi dell’art.87

Art. 137 c.12

Arresto fino a dueanni o ammenda da €4.000 a € 40.000

Ammessaex art. 162 bis c.p

Inottemperanza ai provvedimenti adottatidall’autorità competente ai sensi dell’art.87 c.3

Art. 137 c.12

Arresto fino a dueanni o ammenda da €4.000 a € 40.000

Ammessaex art. 162 bis c.p

Effettuare utilizzazione agronomica dieffluenti di allevamento, di acque divegetazione dei frantoi oleari, nonché diacque reflue provenienti da aziendeagricole e piccole aziendeagroalimentari, al di fuori dei casi e delleprocedure previste dal decreto

Art. 137 c.14

Arresto fino a unanno o ammenda da€ 1.500 a € 10.000

Oblazione: Ammessaex art. 162 bis c.p

Ammessa ex art. 162 bis c.p

Inottemperanza al divieto o all’ordine disospensione dell’attività impartitodall’art. 112

Art. 137 c.14

Arresto fino a unanno o ammenda da€ 1.500 a € 10.000

Oblazione: Ammessaex art. 162 bis c.p

Ammessa ex art. 162 bis c.p

4.7. Modulistica

4.7.1. Verbale di contestazione (Fac-simile)

COMUNE DI……………COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. N. ......... …..registro verbale

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

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L’anno.....…….addì......................alle ore......….........in………..presso…………….………………….

Il sottoscritt… agente/ufficiale di Polizia Giudiziaria hanno accertato che il Sig./Sig.ra…………………………………………….. Nato a ………………………………… Il………………….., residente a ………………………………………. ( ) in…………………………………… Identificato a mezzo ………………………, quale soggettoresponsabileE il Sig./sig.ra ………………………………… nato a ………………… ilResidente a ………………………………. ( ) in ……………………………, quale soggettoobbligato in solido.Ha violato le disposizioni di cui agli articoli 124 e 54, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006, poiché, inqualità di proprietario di un fabbricato sito in ……………………ha attivato uno scarico di acquereflue domestiche non autorizzato, collocato a m. ….. dal collettore fognario adibito a tale scopo.Lo stesso, nonostante l’ordine impartitogli con ordinanza n. ……. Del direttore dei lavori pubblicinotificata il ……………., scarica i reflui in acque superficiali mediante uno scarico direttocostituito da un tubo di diametro cm. 15.Il trasgressore ha dichiarato ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

SANZIONI (art. 133, comma 2 D.lgs. n. 152/06)Da Euro 6.000,00 a Euro 60.000,00 per scarichi in agglomerati urbaniDa Euro 600,00 a Euro 3.000,00 per scarichi di edifici isolati

Circostanza attenuanteAi sensi dell’articolo 140 del D. lgs. n. 152/06 nei confronti di chi, prima dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni amministrative previste sono diminuitedalla metà a due terzi.Ai sensi dell’articolo 135 comma 4 del D. lgs. n. 152/06 non si applica il pagamento in misuraridotta ex articolo 16 della legge n. 689/81.

L’Ufficio competente per l’irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legge regionale n. …. del………. è il Comando Polizia Municipale di ………… Il responsabile del procedimento è………………………………..Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689/81 entro 30 giorni dalla data della contestazione onotificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco della Città di…………… scritti difensivi o richiedere di essere sentiti.

Il responsabile L’obbligato in solido I… verbalizzant…4.7.2. Ordinanza- ingiunzione (Fac-simile)

Prot..

ORD. N. DELIL DIRIGENTE

VISTO il verbale n. … del …… con il quale si contestava al Sig. …….. nato a ……… il……… eresidente a ……… in via ……… l’infrazione dell’ art. 124 del D. lgs. n. 152/06 poichè in qualità diproprietario di un fabbricato sito su appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 28

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mappale 167 aveva attivato uno scarico di acque reflue domestiche proveniente da due serviziigienici e da un lavandino in assenza di autorizzazione;

VISTO la relazione relativa al sopralluogo effettuato dal Comando Polizia Municipale dalla qualerisulta che gli scarichi oggetto della contestazione sono già stati eliminati, e quindi trovaapplicazione l’art. 140 del decreto legislativo 152/06;

DATO atto che l’articolo 140 del D. lgs. n. 152/06 prevede che nei confronti di chi, primadell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno le sanzioniamministrative previste nel decreto in parola sono diminuite dalla metà a due terzi

VISTI gli articoli 18 della Legge 689/81 e 107 del D. lgs. 267/2000

ORDINA

Al Sig. ………, sopra meglio generalizzato, il pagamento della somma di € 3.000,00 qualesanzione per la violazione a lui ascritta.

INGIUNGE

Al medesimo di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto:

Sanzione amministrativa euro 3.000,00Bolli euro 1,29

Per complessive euro 3.001, 29

Direttamente presso il Comando Polizia Municipale con sede in Via …….. oppure sul contocorrente postale n. ……. intestato al Comando Polizia Municipale

Avverso il presente atto è ammessa opposizione avanti al Tribunale di ………, da presentarsi entro30 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689. Nel caso di inadempimento si darà corso alla riscossione coattiva a termini dell’articolo 27della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRIGENTE

4.8. I reati concorrenti con la disciplina sulle acque

Come si può notare dal riportato specchietto delle sanzioni, in moltissimi casi il superamento deilimiti tabellari è punito solamente con una sanzione amministrativa.L’accertamento di questo illecito si basa sui prelievi di campioni di acqua e sulle analisi dilaboratorio.Dal punto di visto pratico non sempre queste operazioni sono così facili da attuare. Nelle ore serali enei fini settimana, l’intervento dei tecnici preposti al campionamento non sempre è facilmentereperibile. Pertanto, l’accertamento dell’illecito rischia di essere seriamente compromesso.

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A questo proposito il codice penale contiene un articolo che sicuramente ci aiuta a risolvere ilproblema.

L’articolo 635, comma II°, punto n. 3 (Danneggiamento) recita:

“La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso suedifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storicoovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre coseindicate nel numero 7 dell’art. 625”.

Nei casi di inquinamento idrico la giurisprudenza ha affermato che il reato in esame è configurabileladdove un corso d’acqua sia stato durevolmente deteriorato dagli scarichi di uno stabilimentoindustriale, rinvenendo il danno nella ridotta possibilità di utilizzazione del corso d’acqua e nellanecessità di bonifica e di depurazione.

Elementi che possono portare all’accertamento del reato in esame, sono:- danneggiamento della flora acquatica- moria di pesci- presenza strana di schiume- presenza di colori anomali nell’acqua- presenza di sostanze liquide oleose che emanano cattivi odori

In tutti questi casi non sono richiesti prelievi di campioni per dimostrare la realizzazione del reato:è sufficiente descrivere lo stato del corso d’acqua, e redigere i seguenti atti fondamentali in questacircostanza:

- verbale di accertamento dello stato dei luoghi, avendo cura di relazionare nel modo attivitàdettagliato possibile sulla situazione accertata;

- verbale rilevamento fotografico- verbale di dichiarazioni rilasciate da persone informate sui fatti, soprattutto per capire la

frequenza del fenomeno accertato

5. INQUINAMENTO ACUSTICO

5.1. Premessa

Che cos’è il rumore? Lo possiamo definire come la variazione di pressione che si propaga (nellospazio e nel tempo) all’interno di un mezzo (solido, liquido o gassoso).Un rumore può essere “grave” (es. un temporale) o “acuto” (es. gli strilli di un neonato). In questocaso si parla di una caratteristica intrinseca del rumore e la stessa si misura in Hertz (misuratore difrequenza).

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Oppure un rumore può essere “lieve (come lo stormire delle foglie) oppure alto e forte (es. il rumoredi un aereo al decollo). In questo caso si parla di intensità del rumore e la stessa si misura in Decibel(dB). Si afferma che l’intensità è una grandezza soggettiva nel senso che dipende dal punto diosservazione: attività lontana è la sorgente acustica, attività lieve risulta il rumore avvertito.Partendo da questa definizione i matematici affermano che l’intensità sonora si configura come unapressione e quindi si misura in Pascal (Pa). In considerazione del fatto che, espressi in Pascal, ivalori d’intensità avvertibili dall’orecchio umano sono contenuti nell’intervallo [20 x 10-6; 20] edunque difficilmente utilizzabili, si ricorre ad un artificio matematico detto, per l’appunto, Decibel.Derivando da un’operazione logaritmica, i Decibel si devono sommare e sottrarre con regoleparticolari. A titolo di esempio ricordiamo che 80 dB + 80 dB non produce un risultato di 160 dB,ma bensì di 83 dB.

5.2. La legge quadro sull’inquinamento acustico

La legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce chel'inquinamento acustico è l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo tale daprovocare:- fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,- pericolo per la salute umana,- deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

L’articolo 2 della legge in esame ci fornisce una serie di definizioni fondamentali nell’affrontare iltema dell’inquinamento acustico.

2. Definizioni.1. Ai fini della presente legge si intende per:a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocarefastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, deibeni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittimefruizioni degli ambienti stessi;b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità edutilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali restaferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , salvo per quanto concerne l'immissione di rumore dasorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in viatransitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali,artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi deimezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato inprossimità della sorgente stessa;f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o attività sorgenti sonorenell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o perl'ambiente;h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e lemetodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.(omissis …)6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni,verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere lerelative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore adindirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzoscientifico.7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale

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competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo nonoccasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per ilaureati o per i titolari di diploma universitario

Il D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”,emanato in esecuzione alla L. n. 447/95, ha poi fornito queste ulteriori definizioni, determinanti insede di controllo delle emissioni sonore:

- Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa delpotenziale inquinamento acustico;

- Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'internodel quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattoriche influenzano la rumorosità di lungo periodo;

- Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguonole misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurnocompreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00;

- Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano lecondizioni di rumorosità che si intendono valutare;

- Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno oattività tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione dellecaratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa delfenomeno;

- Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»: LAS, LAF, LAI. Esprimono i valoriefficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» LPA secondo lecostanti di tempo «slow» «fast», «impulse»;

- Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonoraponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante undeterminato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quelloprodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmenteidentificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che siconfronta con i limiti massimi di esposizione:1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

- Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato«A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato conle identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenereeventi sonori atipici.13. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA) equello di rumore residuo (LR):LD = (LA - LR)

- Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»,dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.

5.3. Limiti di rumore negli ambienti abitativi

La tutela delle persone all'interno degli ambienti abitativi è affidata al rispetto del livellodifferenziale di rumore, che è la differenza fra il livello di rumore ambientale (cioè quello presentequando la sorgente di rumore in esame è in funzione) e il livello di rumore residuo (cioè quellopresente quando tale sorgente è disattivata). Il rilevamento è eseguito sia a finestre aperte chechiuse, al fine di individuare la situazione attività gravosa.Il livello differenziale non deve superare i seguenti valori limite (DPCM 14/11/97 art. 4, comma 1):- 5 dB(A) durante il periodo diurno (6-22);

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- 3 dB(A) durante il periodo notturno (22-6).I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di disturbo delrumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/97):

a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno o 40dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante ilperiodo diurno o 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Il limite differenziale non si applica ai ricettori che si trovano in area di tipo esclusivamenteindustriale (classe VI) oppure nel caso in cui il rumore sia generato da infrastrutture dei trasporti.Il citato D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in attuazionedell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite diemissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.Questi sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata aldecreto in esame e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) edell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Tabella A: classificazione del territorio comunale(art. 1 D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore")

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

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- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgentesonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

+------------------------------+-------------------------------+| | Tempi di riferimento || classi di destinazione d'uso +---------------+---------------+| del territorio | diurno | notturno || | (06.00-22.00) | (22.00-06.00) |+------------------------------+---------------+---------------+| I aree particolarmente | | || protette | 45 | 35 || II aree prevalentemente | | || residenziali | 50 | 40 || III aree di tipo misto | 55 | 45 || IV aree di intensa attività | | || umana | 60 | 50 || V aree prevalentemente | | || industriali | 65 | 55 || VI aree esclusivamente | | || industriali | 65 | 65 |

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una oattività sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità deiricettori;Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)

+------------------------------+-------------------------------+| | Tempi di riferimento || classi di destinazione d'uso +---------------+---------------+| del territorio | diurno | notturno || | (06.00-22.00) | (22.00-06.00) |+------------------------------+---------------+---------------+| I aree particolarmente | | || protette | 50 | 40 || II aree prevalentemente | | || residenziali | 55 | 45 || III aree di tipo misto | 60 | 50 || IV aree di intensa attività | | || umana | 65 | 55 || V aree prevalentemente | | || industriali | 70 | 60 || VI aree esclusivamente | | || industriali | 70 | 70 |

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per lasalute umana o per l'ambiente;

Valori di attenzione(Art. 6 . D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore")

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1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo alungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno edi 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungotermine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vistadella rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori cheinfluenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo ditempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (11), è sufficiente ilsuperamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamenteindustriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) delcomma precedente.3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali,ferroviarie, marittime ed aeroportuali

- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo conle tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutelaprevisti dalla legge n. 447/95.

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7)

+------------------------------+-------------------------------+| | Tempi di riferimento || classi di destinazione d'uso +---------------+---------------+| del territorio | diurno | notturno || | (06.00-22.00) | (22.00-06.00) |+------------------------------+---------------+---------------+| I aree particolarmente | | || protette | 47 | 37 || II aree prevalentemente | | || residenziali | 52 | 42 || III aree di tipo misto | 57 | 47 || IV aree di intensa attività | | || umana | 62 | 52 || V aree prevalentemente | | || industriali | 67 | 57 || VI aree esclusivamente | | || industriali | 70 | 70 |

5.4. Sanzioni

Prima di esaminare l’apparato sanzionatorio previsto nella legge n. 447/95 è bene ricordare che perl’effettuazione delle misurazioni, per la formulazione di proposte di zonizzazione acustica e per losvolgimento delle attività di controllo, l’articolo 2 della L. n. 447/95 e il d.m. 16.3.98 hannoindividuato la figura del tecnico competente. Per effettuare detta attività occorre presentare appositadomanda all’assessorato regionale preposto all’ambiente che rilascia il relativo attestato diriconoscimento. I requisiti richiesti per presentare la domanda, sono i seguenti:- diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (compreso il diploma di maturità

scientifica) o del diploma universitario ad indirizzo scientifico (compresi quelli di ingegneria edi architettura);

- esperienza non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale di almeno quattro anni per idiplomati e di due anni per i laureati o titolari di diploma universitario.

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Ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge n. 447/95, il personale incaricato dei controlli puòaccedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, leinformazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni, senza che lacontroparte possa opporre il segreto industriale.L’art. 10 della legge 447/95 ha individuato tre ipotesi di sanzioni amministrative.Specificatamente:> sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 10.329 (comma 1) per non aver ottemperato adun’ordinanza contingibile e urgente emanata per motivi di inquinamento acustico (vedere inseguito). La legge in questione ha previsto la possibilità da parte del Sindaco, Presidente dellaprovincia, Presidente della giunta regionale, Prefetto, Ministro dell’Ambiente, Presidente delConsiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, di ordinare il ricorso temporaneo aspeciali forme di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria siaparziale che totale di determinate attività.> sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (comma 2) per aver superato, nell’esercizio onell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, i valori limite di emissione e diimmissione fissati con il D.P.C.M. 14 novembre 1997;> sanzione amministrativa da 258 a euro 10.329 (comma 3) per non aver ottemperato alledisposizioni adottate con i regolamenti previsti per l’esecuzione della legge n. 447/95 e per non averottemperato a tutte le altre disposizioni adottate in applicazione della legge n. 447/95 dallo Stato,dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.Per quanto concerne il destinatario dei proventi e l‘autorità competente a ricevere i ricorsi, l’Enteindividuato è il Comune.Avverso le ordinanze ingiunzione emanate dai Comuni è possibile proporre opposizione innanzi alTribunale (articolo 22-bis, legge n. 689/81).

5.5. Le ordinanze contingibili e urgenti

Oltre al verbale di accertamento e contestazione della relativa infrazione, l’articolo 9 della legge-quadro prevede la possibilità dell’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dellasalute pubblica o dell’ambiente con le quali il Sindaco può imporre speciali forme di contenimentoo di abbattimento delle emissioni sonore, sino ad arrivare anche alla limitazione parziale o totale dideterminate attività.L’ordinanza de qua è di esclusiva competenza sindacale e non dirigenziale.

Art. 9. Ordinanze contingibili ed urgenti. – Legge n. 447/95

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, ilpresidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quantoprevisto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dellerispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme dicontenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nelcaso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Atti da redigere:- verbale di contestazione- ordinanza ai sensi dell’articolo 9 della legge 447/95

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5.6. Modulistica

5.6.1. Verbale di contestazione (Fac-simile)

COMUNE DI……………COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot.

N. ......... …..registro verbale

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

L’anno.....………..addì......................alle ore......………......... in…………..……..presso…………..………………I sottoscritt… agente/ufficiale di Polizia Giudiziaria hanno accertato che il Sig./Sig.ra……………………………………………..Nato a ………………………………… Il……………….., residente a ………………………………………. ( ) in…………………………………… Identificato a mezzo ………………………, quale soggettoresponsabileE il Sig./sig.ra ………………………………… nato a ………………… il ……………….Residente a ………………………………. ( ) in ……………………………, quale soggettoobbligato in solido.

Ha violato le disposizioni di cui agli articoli art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97 sanzionato ai sensidell’articolo 10, comma 2 della legge n. 447/95 poiché nell’utilizzo degli impianti musicalipresenti nel locale denominato xxx in qualità di legale rappresentante ha superato i limiti stabilitidal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”Dall’accertamento eseguito di concerto con l’A.R.P.A. - Agenzia regionale per la protezionedell’ambiente – Dipartimento provinciale di ….. effettuato sia a finestre aperte che chiuse nelleabitazioni dei signori ….. residenti in via …. Ai numeri civici …è emerso un superamento di ..dB(A) il limite differenziale notturno di immissione per ambienti abitativi, mentre il limite nelle orediurne è pari a ..dB(A). La misurazione è stata compiuta alle ore …. del giorno …..

Il trasgressore ha dichiarato ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………Pagamento in misura ridotta.A norma dell’articolo 16 della legge 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, sequesta non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento inmisura ridotta pari a Euro 1.032,00 (minimo Euro 516 - massimo Euro 5.164,00)

Il pagamento può essere eseguito presso il Comando Polizia Municipale di nel seguente modo:……….Ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81, entro trenta giorni dalla data della contestazione o dallanotificazione del presente verbale, il trasgressore può rivolgere ricorso al Sindaco di …………, alquale può far pervenire scritti difensivi o documenti o chiedere di essere sentito dalla stessa autorità.

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Qualora entro i termini indicati non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento inmisura ridotta, il presente verbale verrà trasmesso al Sindaco di ……… ai fini dell’emanazionedell’ordinanza-ingiunzione.

Il presente verbale costituisce comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emanazionedell’ordinanza ex art. 9 del D.lgs. n. 447/95; responsabile del procedimento è ………………………………………………

Fatto, letto e sottoscritto.

Il responsabile L’obbligato in solido I… verbalizzant…

5.6.2. Schema di ordinanza contingibile ed urgente. Art. 9 della legge n. 447/95 (Fac-simile)

COMUNE DI ….

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N. reg. Ordinanze ….

IL SINDACO

VISTO l’esposto di alcuni cittadini residenti presso il locale denominato xxx ubicato in via zzzacclarato al n. prot… del …. con il quale si lamenta l'eccessivo disturbo provocato durante l’attivitàdi ………. a causa degli impianti di diffusione sonora;

DATO Atto che in seguito al suddetto esposto la polizia municipale e L’A.R.P.A. – agenziaregionale per la protezione dell’ambiente – Dipartimento provinciale di …, hanno eseguito degliaccertamenti nei confronti dell’inquinamento acustico determinato dagli impianti musicali utilizzatinel locale de quo;

LETTI il rapporto dell’A.R.P.A. del …… ed il verbale di accertamento e contestazione n. …. Del….. per violazione all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97 sanzionato ai sensi dell’articolo 10, comma 2della legge n. 447/95 redatto nei confronti del Sig. …… nato a …. Il ……. E residente a …… invia …. Quale legale rappresentante del locale denominato xxx, al quale si rimanda per relationem,dai quali risulta un superamento notevole dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97;

VISTA la nota n. … del ….. acclarata al n. … di protocollo della locale stazione dei carabinieridalla quale si richiedeva l’assunzione di provvedimenti in quanto due giorni dopo la contestazionedella Polizia Municipale hanno notiziato la Procura della Repubblica per reato ex art. 659 c.p.

CONSIDERATO che il rilevamento è stato effettuato nel rispetto delle procedure previste dal d.m.16.3.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

VISTI gli articoli 50, comma 2, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 e 9 della legge n. 447/95 per cuiqualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica odell'ambiente il sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a specialiforme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totaledi determinate attività;

DATO Atto che occorre provvedere con relativa ordinanza, al fine di tutelare la salute pubblica, chevieti l’ulteriore protrarsi dell’utilizzo degli impianti di diffusione sonora, tenendo presente che ilSig. ……, legale rappresentante del locale denominato xxx con il suo comportamento ha dimostratodi non voler eliminare le cause di inquinamento acustico fonte dell’esposto dei cittadini residentinella zona adiacente al locale;

ORDINA

Per i motivi in premessa al sig. …… sopra meglio generalizzato di non utilizzare gli impianti didiffusione sonora presenti all’interno del locale denominato xxx;

La presente ordinanza ha vigenza sino a quando non saranno adottati tutti gli accorgimenti necessarial fine di eliminare le fonti di inquinamento acustico prodotte nel locale de quo.I suddetti accorgimenti dovranno essere documentati da una relazione di un tecnico competente asvolgere attività nel campo dell’acustica ambientale di fiducia del Sig……… legale rappresentante.

AVVERTE

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Il medesimo che l’inosservanza di quanto ordinato sarà sanzionata ai sensi dell’art.10, comma 1della legge n. 447/95 con la sanzione amministrativa da euro 1032 a euro 10329 fatto salvo quantoprevisto dall’art. 650 del codice penale e che in tal caso si potrà pure provvedere all’esecuzioned’ufficio a spese degli interessati.

Il presente atto è notificato ai suddetti soggetti dai messi comunali.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate di controllare l’esecuzione delpresente atto.

Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimentoamministrativo è ………... ; l’ufficio presso il quale si possono visionare gli atti è l’ufficio ambienteche osserva il seguente orario ……

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presenteprovvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di …….. entro iltermine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure, in alternativa, al Prefetto di ….. entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione.

data

IL SINDACO

5.7. Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico(Decreto dell’Ambiente del 16 marzo 1998)

Il decreto in oggetto detta precise norme tecniche per l’esecuzione delle misure riportate negliallegati.

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Allegato ADEFINIZIONI

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamentoacustico.2. Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano ivalori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.3. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La duratadella giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quellonotturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.4. Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni dirumorosità che si intendono valutare.5. Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o attività tempi di misura (TM)di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modotale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»: LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in medialogaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» LPA secondo le costanti di tempo «slow» «fast», «impulse».7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax. Esprimono i valori massimi della pressionesonora ponderata in curva «A» e costanti di tempo «slow», «fast», «impulse».8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di pressione sonora ponderata«A» di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di unsuono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo cheinizia all'istante t1 e termina all'istante t2; pA (t)~ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnaleacustico in Pascal (Pa);p0 = 20µ Pa è la pressione sonora di riferimento.9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq,TL): illivello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essereriferito:

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata«A» relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:

essendo N i tempi di riferimento considerati;b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si

svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'i-esimo TR.È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.10. Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula:

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Il valore (LAeq,TR) viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata«A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To)i. Il valore di (LAeq,TR) è dato dalla relazione:

3. La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento,della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve esserearrotondata a 0,5 dB.4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sialocalizzabile o siano presenti attività sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deveessere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori diporsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.5. Misure all'interno di ambienti abitativi.Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superficiriflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine diindividuare la situazione attività gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dallafinestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressionesonora attività vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essereposto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.6. Misure in esterno.Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa.Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dellospazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza delmicrofono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale oipotizzata posizione del ricettore.7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità delvento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena dimisura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni ecomunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmaxper un tempo di misura adeguato.Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sullaregistrazione magnetica dell'evento.9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento è ripetitivo;la differenza tra LAImax e LASmax è superiore a 6 dB;la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periododiurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello Laf effettuata durante il tempo di misuraLm.

LAeq,TR viene incrementato di un fattore KI così come definito al punto 15 dell'allegato A.10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bandenormalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed infrequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se siutilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Perevidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri conmaggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si è in presenza di una CT se illivello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB . Si applica il fattore dicorrezione KT come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore aquella attività elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO266:1987.11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentirel'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la

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correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Allegato C

1. Metodologia di misura del rumore ferroviario.Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizionimeteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso lasorgente di rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori attivitàelevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione deilivelli di pressione sonora con costante di tempo «Fast» e consentire la determinazione dell'orario d'inizio, del valore dellivello di esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli. Per una correttadeterminazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livellosonoro residuo. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore 24 h. La determinazione dei valori LAeq,TR deve essereeffettuata in base alla relazione seguente:

dove:

TR è il periodo di riferimento diurno o notturno;n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;k = 47.6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e k = 44.6 dB(A) nel periodo notturno (22-06).Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventisonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali. I valori di LAE corrispondenti atransiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAEcalcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della validità del valore di LAeq,TR il numero di transiti di convogli ferroviariinvalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di LAE nel punto di misurazione, ovvero seil numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata sullamisurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di camposonoro libero. Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un tempo TM~ non inferiore a 24 ore ed i valori di LAEmisurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti perognuno dei binari presenti.Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei valori LAE misurati in PR e nel punto diricezione.Tale valor medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere sottratto al valore LAeq,TRdeterminato nel punto Pr.Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina mediante la relazione:

essendo m il numero di binari2. Metodologia di misura del rumore stradale.Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore daesso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essererilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati dilivello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola:a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;b) i valori medi settimanali diurni e notturni.Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore attività elevatie la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono deve essere posto incorrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento diesecuzione previsto dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Allegato D

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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato diverifica della taratura;d) i livelli di rumore rilevati;e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;l) le conclusioni;m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

5.8. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Fino all’entrata in vigore della Legge quadro n. 447/95, le uniche sanzioni previste a tuteladell’inquinamento acustico erano contemplate dal Codice Penale. In particolare, l’articolo 659testualmente recita:<< Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioniacustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposodelle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino atre mesi o con l’ammenda fino a euro 309,00.Si applica l’ammenda da euro 103,00 a euro 516,00 a chi esercita una professione o un mestiererumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità >>.

La norma in esame prevede due distinte ipotesi di reato contravvenzionale: la prima è costituita dalfatto di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone; l’altra consiste nell’esercitare unaprofessione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell’autorità.Il bene giuridico tutelato è, oltre alla tranquillità pubblica, la quiete privata, da ricomprendereanch’essa nel concetto di ordine pubblico. Il disturbo punito concerne infatti non soltanto il riposoma altresì la quiete, che è bene tutelato ad ogni ora del giorno o della notte, a prescindere da orarilavorativi.In entrambi le ipotesi previste dalla norma è sufficiente la mera potenzialità offensiva, consistente,nel primo caso, nell’attitudine dei rumori a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato dipersone; nel secondo caso, nella violazione delle prescrizioni normative.Il reato è comune nell’ipotesi del 1° comma, mentre in quella del 2° è proprio; in tal caso non è daprendere in considerazione il solo imprenditore ma anche il prestatore di lavoro dipendente.Per quanto riguarda il disturbo alla quiete pubblica, lo stesso si realizza mediante una condottaattiva od omissiva che susciti o non reprima rumori idonei a provocare una sensazione psichica didisagio e di intollerabilità, da valutarsi in riferimento alla sensibilità media delle persone che vivononell’ambiente in cui i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è irrilevante l’eventualeassuefazione di altre persone.Dal punto di vista invece dell’elemento soggettivo è sufficiente la volontarietà della condotta, nonoccorre l’intenzione di arrecare disturbo alla quiete pubblica, né rileva in alcun modo il motivo.È ammesso oblazione ai sensi dell’art. 162-bis del c.p.Con l’entrata in vigore della legge n. 447/95 parte della dottrina ha sostenuto che quest’ultimaavesse abrogato implicitamente l’articolo 659 C.P. Su questo punto si è formata una copiosagiurisprudenza. Dalla stessa emerge un indirizzo costante: le due norme sono entrambi applicabiliin quanto tutelano beni diversi.Di seguito si riporta il dettato di una sentenza della Suprema Corte del 17 gennaio 2007, la qualerisulta perfettamente in linea con quanto dianzi sostenuto.

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INQUINAMENENTO ACUSTICO - Attività rumorose - Art. 659 c.p. - Finalità - Fattispecie -Superamento della soglia di rumorosità - Superamento dei limiti - Concorso formale -Ammissibilità - Fondamento - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico. Le due norme inseritenell’art. 659 c.p., comma 1 e comma 2 perseguono finalità diverse, mirando la prima a sanzionaregli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra,essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenientifisiologicamente da attività rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamentoacustico, prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del superamento di una certa soglia dirumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nelcaso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa inorari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alleoccupazioni e al riposo delle persone (v. per tutte, Cass. sez. 1^, n. 32468 del 2004; Cass. sez. 1^, n.43202 del 2002; Cass. sez. 1^, n. 3123 del 26.4.2000). Di conseguenza, da un lato si è intesoregolare in maniera rigida e rigorosa l'esercizio di alcune professioni, ancorché suscettibili didisturbare in certa misura la tranquillità pubblica, in vista di interessi superiori come quelli stabilitidall'economia nazionale, entro limiti strettamente necessari a garantire tali interessi; e, dall'altro,mantenere intatta la punibilità in sede penale di condotte che non rispettino tali limiti, considerati exlege invalicabili ai fini della salvaguardia del diritto al riposo e alla tranquillità della comunitàsociale. Per cui, una volta accertato il superamento di tali limiti, sarà possibile procedere allaverifica in ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti dallalegge, della condotta integrante la ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1 essendo configurabile unconcorso fra le condotte descritte nei due commi della predetta disposizione codicistica (v. Cass.sez. 1^, n. 319 del 2000; Cass. sez. 1^, n. 382 del 1999; Cass. n. 23072 del 2005). Pres. Chieffi -Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTEDI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

INQUINAMENENTO ACUSTICO - Rapporto tra L. n. 447/1995 e art. 659 c.p. - Ratio. In materiad'inquinamento acustico, la normativa di cui alla L. n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cuiall'art. 659 c.p., comma 1, in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosità, alfine di tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza integra la violazione amministrativasanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata l'ipotesi previstadal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi siatale da recare un effettivo disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte lecircostanze della specifica e concreta situazione (v. Cass. sez. 1^, 23 aprile 1998, Carrozzo; Cass.sez. 1^, n. 38295 del 2004). Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai solieffetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud.06/12/2006), Sentenza n. 1075

5.9. Altra giurisprudenza in materia

INQUINAMENTO ACUSTICO - Assembramenti rumorosi di avventori - Riduzione dell’orarionotturno di un pubblico esercizio - Strumento preventivo adeguato. La riduzione dell’orarionotturno di un pubblico esercizio operante nell’area in cui si verificano rumorosi assembramenti diavventori costituisce uno strumento preventivo adeguato a rimuovere il pregiudizio per la quietepubblica, una volta che sia stabilito un nesso causale tra gli assembramenti e il locale, a prescindereda qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità deglistessi assembramenti al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe. Pres. De

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Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO,Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582 INQUINAMENTO ACUSTICO - Quiete pubblica - Bene collettivo - Espressione del diritto allasalute - Art. 32 Cost. - Prevalenza rispetto agli interessi economici - Prevalenza rispetto al dirittodella gioventù ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici. La quiete pubblica - intesa comelimite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata, con uno specificoambito territoriale, in relazione alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di mediatollerabilità - costituisce bene collettivo. Essa è condizione necessaria affinché sia garantita lasalute, che deve essere tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse dellacollettività” (art. 32 cost.) dagli Enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni: e se questihanno il dovere, certamente i cittadini hanno a loro volta un interesse, variamente azionabile, a chele Amministrazioni reprimano quei comportamenti che pregiudicano la quiete pubblica e, perconseguenza, la salute di un numero indeterminato di persone. Il diritto alla quiete, comeespressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanticostituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività economica di cui essisoli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi (nelcaso di specie, il collegio ha ritenuto il diritto alla quiete pubblica prevalente anche sul diritto dellagioventù ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici, sia perché la socializzazione puòsvolgersi anche in altro orario, sia, attività realisticamente, perché quella ben può riunirsi, durante leore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo). Pres. De Zotti, Est.Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III -22 maggio 2007, n. 1582 INQUINAMENTO ACUSTICO - Rumore - Fattispecie contravvenzionale del disturbo delleoccupazioni e del riposo delle persone - Esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso -Illecito amministrativo e sanzione penale - Concorso formale - Ammissibilità - Ragioni - C.d. leggequadro sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p.. L'esercizio di un mestiere rumoroso in violazionedei limiti stabiliti dalla legge speciale può integrare, oltre che l'illecito amministrativo previsto dallacd. legge quadro sull'inquinamento acustico, anche la fattispecie contravvenzionale del disturbodelle occupazioni e del riposo delle persone, potendosi accertare in concreto che dall'esercizio delmestiere rumoroso sia derivato, non solo il mero superamento dei limiti di emissioni sonore, maanche la lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica, riferita alla media sensibilità dellepersone nell'ambito del quale dette emissioni si verificano. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric.Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONEPenale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

Inquinamento acustico - Sanzioni amministrative - Opposizione - Competenza tribunale - Sussiste -Giudice di pace - Esclusione - L. n. 447/1995 - Art. 22 bis, lett. d), L. n. 689/1981 - Art. 98 d.lgs. n.507/1999. La competenza a conoscere delle opposizioni avverso i provvedimenti di irrogazione disanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cuialla L. n. 447 del 1995 spetta per materia al tribunale, come espressamente previsto dall'art. 22 bis,lett. d), L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, e non già al giudice di pace.Presidente R. De Musis, Relatore U. R. Panebianco, Ric. Comune di Genova, Res. Visaggio.CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620

5.10. Normativa in materia di inquinamento acustico

5.10.1. Legge regionale 20 Ottobre 2000, n. 52.

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“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.”

(B.U. 25 ottobre 2000, n. 43)Capo I. Finalità e oggetto della legge

Art. 1.(Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamentodell'ambiente esterno e abitativo, nonchè alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguentiall'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n.447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.2. La presente legge riordina le competenze amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, edelle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministratividello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in attuazionedella legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. n. 112/1998).3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel decretolegislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agentichimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), da ultimomodificato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro),da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Art. 2.(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all'articolo 2 della l. 447/1995 e dei relativi decretiattuativi, nonchè le seguenti:a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto divista della classe acustica; essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare leesigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità disviluppo del territorio;b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in unadeterminata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività omanifestazioni;c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivantidall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;d) per tecnico competente in acustica ambientale si intende la figura professionale cui è stato riconosciuto il possessodei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.

Capo II. Funzioni e attività

Art. 3.(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione provvede a:

a) impartire direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, leprovince e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine diottimizzare l'utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;b) adottare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, il Piano triennale di intervento per la bonificadall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 15;c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico aifini del coordinamento delle informazioni e dei dati e del loro inserimento nel Sistema informativo regionale ambientale(SIRA) e nazionale (SINA);d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e deiprovvedimenti statali in materia di acustica ambientale;e) promuovere attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, leassociazioni ambientaliste, di categoria e di volontariato;

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f) approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale e di concerto con le province e i comuni interessati, ipiani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono esercitate dal Consiglio, quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e)ed f) sono esercitate dalla Giunta.3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni relative a:a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6;b) modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9;c) criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 10;d) criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all'articolo 11.

Art. 4.(Funzioni delle province)

1. Nell'ambito delle proprie competenze le province provvedono a:a) garantire, avvalendosi dell'ARPA ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dell'inquinamento acustico epromuovere l'esecuzione di campagne di misura;b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di attività comuni,oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonchè diquelle delle imprese sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;c) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica delterritorio;d) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazioneacustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;e) approvare, d'intesa con i comuni interessati e nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali dirisanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;f) approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive siadi beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di cui all'articolo 14, comma3;g) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico secondo gli obiettivifissati dal piano di cui all'articolo 15.

Art. 5.(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della l. 447/1995, attenendosialle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cuiall'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitantipredispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; glialtri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso diapprovazione o modifica degli strumenti urbanistici.4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazioneacustica.5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico,definendo apposite norme per:a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impieganosorgenti sonore;c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendola semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità diesecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acusticopredisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari diimpianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14.

Art. 6.(Classificazione acustica del territorio)

1. La classificazione acustica è effettuata in modo da:

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a) ricomprendere l'intero territorio comunale;b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessivaframmentazione;c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l.447/1995.2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livellodi rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto divista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiorea cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nellezone gia' urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adottaapposito piano di risanamento.

Art. 7.(Procedura di approvazione della classificazione acustica)

1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comunilimitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne da' avviso tramite affissioneall'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibileall'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro isuccessivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi eproposte.3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioniavanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivandopuntualmente il mancato recepimento.4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito untentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate aisensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191,in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione,completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sulBUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 8.(Situazioni di rilevante interesse paesaggistico- ambientale e turistico)

1. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico- ambientale e turistico, in fase di redazione dellaclassificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quellistabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:a) l'interesse paesaggistico- ambientale e turistico è riconosciuto all'interno degli strumenti comunali urbanistici o dipianificazione, oppure da atti regionali o provinciali in materia;b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della l. 447/1995, di norma la riduzione dei limiti non siapplica alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;c) la riduzione dei limiti può essere esercitata anche per periodi prestabiliti nel corso dell'anno e per porzioni diterritorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe diterritorio;e) sono in ogni caso salvaguardati i principi stabiliti dall'articolo 6, commi 2 e 3.

Art. 9.(Deroghe)

1. I cantieri, nonchè le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, chepossono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o

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stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali dicui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte aridurre al minimo il disturbo.3. Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonchèper la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento di cui all'articolo 5,stabilire deroghe ai valori limite indicati all'articolo 2, comma 1, della l. 447/1995, fissando orari e modalità diesecuzione di tali attività. La deroga non è comunque applicabile a impianti installati permanentemente.

Art. 10.(Impatto acustico)

1. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo ledisposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è obbligatoria per la realizzazione, lamodifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della l.447/1995.2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette allavalutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previoaccertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dallaclassificazione per la specifica zona, nonchè del criterio di cui all'articolo 6, comma 2.3. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività,od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o aldiverso atto di iniziativa privata previsto.

Art. 11.(Clima acustico)

1. La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioniindicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è obbligatoria per le fattispecie di insediamento dicui all'articolo 8, comma 3, della l. 447/1995. È altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare inprossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.2. La documentazione del comma 1 è presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio dellaconcessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione delprovvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto deglieffetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonchè della previsione, in fase diprogettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.

Art. 12.(Organizzazione dei servizi di controllo)

1. I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo14, della l. 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o sub provinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3della l.r. 60/1995.

2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel SIRA ai fini della prevenzione e dellaprogrammazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe dirumorosità.3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodalidi trasporto e per aree vaste, e gestiti dall'ARPA sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3,comma 1, lettera c).

Art. 13.(Piani comunali di risanamento acustico)

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone gia' urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso delterritorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, così come nel caso di superamentodei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.2. I piani, redatti in conformità all'articolo 7 della l. 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competentein acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anchemediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

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3. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazioneacustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia oin presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva,dalla provincia.4. Il piano di risanamento acustico è altresì adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualità.5. Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla provincia.

Art. 14.(Piani di risanamento acustico delle imprese)

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose,entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazioneacustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario,provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia dibeni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi,apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per laregistrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesionevolontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le impreseche abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), edebbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento puòessere posticipato al completamento del piano di ammortamento.2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l'entità' dei rumori generati in relazione alle attività svoltee alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione deiricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento. Inoltre, specificano la scansionetemporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l'adeguamento complessivo, e precisano indicatorioggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziarioccorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento èredatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legalerappresentante dell'impresa.indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità' delloscostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenzadella spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento coneventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.4. La provincia o il comune, avvalendosi dell'ARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degliinterventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamentoattesi.5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla suapresentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei terminiproposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell'attività, e allaprovincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l'inizio dei lavori.6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreché siano rispettati gli obiettivi e le scadenzepreviste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.7. Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il piano, relazionetecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.8. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il dispostodell'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995; nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggettiprovvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni eprovince, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamentocomunali.

Art. 15.(Piano regionale di bonifica acustica)

1. La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta diPiano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualità, i criteri dipriorità degli interventi e le risorse finanziarie assegnate.2. Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano con l'indicazione degli obiettivi, delle priorità di risanamento edelle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.3. Sulla base delle apriorità stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi dirisanamento dall'inquinamento acustico.4. La realizzazione degli interventi è periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il programma è aggiornatodalla Giunta regionale dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.

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Art. 16.(Tecnici competenti in acustica ambientale)

1. Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale dicui all'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995. Il riconoscimento rilasciato da altre regioni o province autonome èequiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte.2. L'elenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento, è diffuso nel rispetto deiprincipi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei datipersonali).3. L'ARPA organizza periodicamente appositi corsi per la formazione di tecnici in acustica ambientale operanti pressole strutture pubbliche territoriali; coloro che hanno superato l'esame finale ed effettuato un tirocinio non inferiore a seimesi, svolto in affiancamento a un tecnico avente gia' i requisiti per svolgere tale attività nell'ambito della struttura,possono svolgere, unicamente nell'ambito dei compiti d'istituto della struttura stessa, le attività di cui all'articolo 2,comma 6, della l. 447/1995.4. Fatti salvi i requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della l. 447/1995, le attività effettuate alle dipendenze dellestrutture pubbliche territoriali sono equiparate a quelle svolte dall'interessato in collaborazione con altro tecnicocompetente gia' riconosciuto e considerate utili al fine di completare il periodo di affiancamento previsto dall'articolo 4del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criterigenerali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 'Legge quadro sull'inquinamento acustico').

Art. 17.(Sanzioni)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della l. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche alsistema penale).2. L'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo dirispettiva competenza.3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10,comma 4, della l. 447/1995, è acquisito al patrimonio degli enti procedenti con vincolo di destinazione al perseguimentodelle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi dibonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti, nonché, in misura di norma nonsuperiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.

Capo III. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 18.(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, provvede a concedere a comuni e province contributifinalizzati alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico di rispettiva competenza.2. Ai fini dell'attuazione della presente legge vengono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi capitoli conla seguente denominazione:a) nel titolo I - spese correnti, "Contributi a comuni e province per spese riferite agli adempimenti di propriacompetenza in materia di inquinamento acustico" con dotazione di lire 100 milioni per l'anno 2000 e con dotazione dadeterminarsi con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;b) nel titolo II - spese di investimento, "Contributi a comuni e province per interventi di risanamento di propriacompetenza in materia di inquinamento acustico", con dotazione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e con dotazione dadeterminarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi.3. Nell'esercizio finanziario 2000, gli stanziamenti dei capitoli iscritti per il finanziamento dell'ARPA ai sensidell'articolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995 saranno incrementati di lire 400 milioni in parte corrente perl'assolvimento delle attività alla stessa demandate nella fase di prima attuazione della presente legge e di lire 500milioni in conto capitale per l'acquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio dell'inquinamento acustico. Con lalegge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei suddetti capitoli sarannodeterminati anche tenendo conto dei compiti attribuiti all'ARPA in forza della presente legge.4. I contributi regionali destinati ai comuni sono assegnati solo in presenza di classificazione acustica.

Art. 19.(Disposizioni transitorie)

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1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, che non hanno ancora predisposto la relazione sullo statoacustico di cui all'articolo 7, comma 5, della l. 447/1995, vi provvedono entro centottanta giorni dall'entrata in vigoredella presente legge.2. I comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno gia' adottato una classificazione acustica, sono tenuti adadeguarla ai criteri di cui all'articolo 6, attenendosi alla procedura indicata all'articolo 7, ferma restando la validità dellaclassificazione adottata fino al suo adeguamento.

Art. 20.(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 è abrogata.

5.10.2. Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802

Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001

5.10.3. L. R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acusticadel territorio.

A relazione dell’Assessore Vaglio:La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’art. 4, comma 1, letteraa), assegna alle Regioni il compito di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acusticadel proprio territorio;l’art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamentoacustico”, attribuisce alla Giunta l’emanazione dei suddetti criteri;richiamato che già l’art. 2 dei DPCM 1º marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi enell’ambiente esterno”, pur non prevedendo espressamente un’attività di coordinamento regionale, stabiliva che icomuni dovevano effettuare la classificazione acustica, e che, in conseguenza, fra gli interventi proposti con ilDocumento regionale di programma, redatto in attuazione della deliberazione CIPE 21/12/1993 (Programma triennaleper la tutela ambientale 1994-96) fu inserito e ammesso a beneficiare di un finanziamento di lire 400 milioni,nell’ambito dell’area programmata di intervento “Aree urbane”, il progetto presentato dal Comune di Torino,denominato “Realizzazione della suddivisione in zone, ai sensi del DPCM 1º marzo 1991, del territorio dell’areametropolitana torinese e attuazione di una rete di verifica e controllo permanente dei livelli di rumorosità da trafficoveicolare” fra i cui obiettivi era esplicitamente prevista la predisposizione di criteri generali di classificazione acustica;considerato che l’attività tecnica di approfondimento, utile al fine di pervenire alle proposte di classificazione acusticada adottarsi da parte dei comuni interessati, è stata svolta dall’A.R.P.A. Piemonte in qualità di soggetto esecutoredell’intervento sopra richiamato, e che per ottenere risultati oggettivi è stato necessario stabilire un insieme di principi emetodologie che, opportunamente raccolti e sistematizzati, potessero trovare applicazione in via generale;considerato che il lavoro effettuato dall’A.R.P.A. è stato testato sul territorio del comune di Torino e di altri 23 comunidella cintura torinese aventi caratteristiche diverse fra loro;ritenuti particolarmente significativi sia l’esperienza acquisita dall’A.R.P.A., sia i risultati del lavoro svolto, sia lametodologia applicata, successivamente affinata dagli uffici regionali preposti per estenderla a livello normativo a tuttoil territorio piemontese;visto il documento allegato, “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, elaborato sulla base dei risultati deilavori e degli approfondimenti effettuati, dato atto che la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, in data 25luglio 2001, ha espresso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. 20 novembre 1998, n. 34, parere favorevole ]n meritoai criteri allegati alla presente deliberazione;vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamentoacustico”;vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione edegli Enti Locali”;la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, con votazione unanime, espressa nel modi di legge,delibera:- di approvare le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3,

comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, così come- individuati nell’allegato “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

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- di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, che entro dodici mesi dalladata di pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente deliberazione, i Comuni capoluogo di provincia e quellicon popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano laprocedura per la sua approvazione, e che gli altri Comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data;

- di dare altresì atto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che la zonizzazione è comunque predisposta incaso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici, indipendentemente dai termini sopra indicati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte al sensi dell’art. 65 dello Statuto.(omissis)Allegato

5.11. Criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, art. 3,comma 3, lett. A)

5.11.1. Premessa

Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territoriocomunale i limiti per l’inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A delD.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il processo dizonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti,tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del territorio,della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire unaclassificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla leggeper la protezione dell’ambiente dall’inquinamento acustico.Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi nonattuabile in pratica, è necessario stabilire un’unità territoriale di riferimento individuata nell’isolatoe definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o daevidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, lineecontinue di edifici, eccetera). È altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbeportare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.L’obiettivo è identificare, all’interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e conesigenze acustiche omogenee.Secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l’accostamento di zone aventivalori limite che differiscono per attività di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti acomuni limitrofi. Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuitàgeomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si rendanecessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata lapossibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano dirisanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa. I casi di adiacenza di classi noncontigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento allaclassificazione stessa.

5.11.2. Criteri generali

I criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica esposti nel seguito sono fondatisul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuticompatibili con la destinazione d’uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presuppostoconseguono i seguenti elementi guida per l’elaborazione della classificazione acustica:1. la zonizzazione riflette le scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di destinazione d’usodel territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse daglistrumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi:

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2. la zonizzazione tiene conto dell’attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali ladestinazione d’uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini inmodo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazioned’uso non risulti rappresentativa;3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate (definite alparagrafo 2.6) del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelliassoluti di rumore che si discostano attività di 5 dB(A);4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie,aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. Inparticolare l’attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti,all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte attività cautelative inmateria di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previstidalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95;6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, richiamata all’ultimo capoversodelle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo ipresenti criteri, ferma restando l’eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nellaprima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione del piano diclassificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative diapprofondimento che rispecchi quella individuata nel seguito.

Fasi operativeL’applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tracategorie omogenee d’uso dei suolo (classi di destinazione d’uso) e classi acustiche ed elaborazionedella bozza di zonizzazione acustica (FASE I).3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.(FASE II).4. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate aspettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto (FASE III).5. Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti(FASE IV).L’articolazione strutturale operativa consente di ripercorrere e verificare facilmente il “processoevolutivo” della classificazione acustica di ogni porzione del territorio comunale, garantendo latrasparenza delle singole scelte adottate.

Fase O: Acquisizione dati ambientali ed urbanisticiLa strategia operativa individuata all’interno delle presenti linee guida prevede una gestione edelaborazione dei dati territoriali anche per mezzo di sistemi informatici. La cartografia numerica edi dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un’analisi territorialeapprofondita e finalizzata all’elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con glialtri strumenti di governo del territorio. I dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazionedel progetto sono:- cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.), 1:5.000 e 1:2.000- confini comunali;Provincia di Asti Inquinamento acustico – La normativa- aree di destinazione d’uso, poligoni del P.R.G.C.;- carta in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G.C.;

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- norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;- infrastrutture dei trasporti;- carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni

di cui all’art. 6, comma 1, lettera c, della L.R. n. 52/2000.Per garantire l’integrazione delle informazioni territoriali è necessario disporre anche della seguentedocumentazione:- informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:- strutture scolastiche e assimilabili;- strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;- beni archeologici, architettonici ed urbanistici;- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;- distribuzione della popolazione;- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). Nel caso che non sia disponibile si dovrà disporre di una

carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate aisensi del Codice della Strada;

- carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elementoper il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M.14/11/1997);

- carta tematica riportante le aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o conesclusiva presenza di aziende del terziario;

- informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali ladestinazione d’uso del P.R.G.C. non coincide con l’utilizzo, effettivo del territorio.

Fase I: Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione dellecorrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozzadi zonizzazione acustica.In questa fase si procede all’elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territoriocomunale.Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l’analisi delle definizioni delle diversedestinazioni d’uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con ledefinizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quandopossibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C. Taleoperazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restantedocumentazione tecnica.Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stata possibile un’identificazioneunivoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l’intervallo di variabilità (es. II/III oIII/IV); per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessunaindicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all’assegnazione di unaspecifica classe.La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e IlI, viene realizzata quindiconsiderando “solo” gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti lequali sono peraltro soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a nonconsiderare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementiurbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell’infrastruttura risulta “non commisurata’alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamenteresidenziale).Va notato infine che la zonizzazione acustica dovrà interessare l’intero territorio del Comune,incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti dicui all’art. 11, comma 1 della Legge Quadro, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce dipertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).

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Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazioneacusticaLa seconda fase operativa si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le aree cuinon è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo diquelle porzioni di territorio la cui destinazione d’uso non ha permesso l’identificazione di unacorrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Un’attenzione particolare va rivoltaalla verifica dei requisiti delle aree candidate alla classi I, V e VI.Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento può essere d’aiuto ad evidenziareeventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per lefasi successive.Si evidenze che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classeacustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l’area a cui il P.R.G.C.associa una determinata destinazione d’uso del suolo.

Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinatea spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi nonattuabile in pratica, si dà avvio al processo di “omogeneizzazione” secondo la procedura riportata diseguito.Omogenizzare un’area con una o attività aree contigue, di differente classe acustica, significaassegnare un’unica classe alla superficie risultante dall’unione delle aree. Come anticipato inpremessa l’unità territoriale di riferimento all’interno della quale compiere i processi diomogenizzazione è l’isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasportolineari e/o da discontinuità geomorfologiche. L’omogenizzazione attuata in un isolato è pertantoindipendente da quelle operate negli altri isolati.Il processo di omogenizzazione all’interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui sianopresenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l’unione di questi con ipoligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq. (ipotetico valore minimo atto agarantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell’area di classesuperiore e il confine dell’area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all’interoisolato.Per procedere all’omogenizzazione di due o attività aree contigue inserite in un isolato, fermorestando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di essi risultimaggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente aquella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I eVI);2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per attività di un salto di classe o laattività estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligonipotenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la “miscela”delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A delD.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3.3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per attività di un salto di classe equella di area attività estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligonipotenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o attività aree (ognuna maggioredi 12.000 mq.) e procedere all’omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso incui l’area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell’area unione dei poligonida omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I,

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indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procedeall’omogenizzazione;5. nel caso in cui l’omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l’area risultante vieneposta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell’area totale, èpossibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq.) e procedereall’omogenizzazione, in Classe V, di una sola di esse;6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti territoriali incui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovrannoessere omogenizzati secondo i criteri seguenti:6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibileindividuare l’isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono daomogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successivaomogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultantidevono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibileindividuare l’isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq. si procederà alla suaomogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei puntiprecedenti.Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione ecompenetrazione tra aree a differente destinazione d’uso e/o utilizzo del territorio. In questesituazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendoad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogeneizzazione sulla base dei criterisopra indicati.In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppuremobile, oppure all’aperto, secondo i criteri indicati al punto 4.

Fase IV: Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture deitrasporti.Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualitàdifferiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato al casoin cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia traaree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del pianodi zonizzazione acustica.In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree nonurbanizzate, si dovrà procedere all’inserimento delle cosiddette “fasce cuscinetto”.Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o attività aree in accostamento critico, dinorma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o attività fasce cuscinetto ead ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico (es.: inpresenza di un accostamento tra un’area in Classe Il e una in Classe V si inseriranno due fascecuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:a) non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I;b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto

l’accostamento critico;c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate.

Un’area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferioreal 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimentoalla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell’ipotesi che la fascia vada adinteressare attività isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente adognuno dei settori della fascia inseriti all’interno dei vari isolati;

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Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico,artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenzialeper la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure condestinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrareautomaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al difuori di questo.Oltre ai parchi istituti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe,destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere.Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazionedifferenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un’importantepresenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc. ____), laclasse acustica potrà essere di minore tutela.Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono lecaratteristiche della zona a cui sono riferite.Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui siintenda salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico.Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale -“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attivitàindustriali ed artigianali.”Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attivitàcommerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite incontesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vannoinseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali euffici, che potranno condurre all’attribuzione di Classe III-IV.

Classe III - Aree di tipo misto -“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o diattraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, conlimitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate daattività che impiegano macchine operatici”.Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc.,le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono daequiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi dacalcio, campi da tennis, ecc.).

Classe IV - Aree di intesa attività umana -“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densitàdi popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attivitàartigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le areeportuali, le aree con limitate presenza di piccole industrie.”Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevatapresenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

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Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devonoessere collocate nella Classe V.

Classe V - Aree prevalentemente industriali -“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali e con scarsità diabitazioni.”Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza diresidenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali - “Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive diinsediamenti abitativi.”La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendol’esistenza in tali aree di abitazioni connesse all’attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodie/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Indicazioni generali- Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la

classificazione acustica di tali aree;- le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio

urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come serviziodi una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell’infrastruttura di trasporto;

- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite inClasse V o VI.

5.11.4 Criteri per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo,oppure mobile, oppure all’aperto.

a) l’ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alleattività dei ricettori attività vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti diimmissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nellevicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il trafficoindotto);

b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza conscuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escludaespressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l’orario scolastico;

c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e vapertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;

d) il Comune, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale n.52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delleautorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;

e) tale regolamento fissa limiti sonori all’interno dell’area in parola durante i periodi disvolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

5.11.5 Elaborato

L’elaborato di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 dovrà essere così composto:- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III;- Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale (Fase IV);

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112

- Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale.Tale relazione deve contenere:a) l’analisi del P.R.G.C. e l’individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni

d’uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;b) l’elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante

la Fase I e la classe attribuita a ciascuna, eventualmente corredata da report fotografico,attraverso la Fase II;

c) gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogenizzazione;d) la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti critici);e) l’individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure

all’aperto.La classificazione acustica deve essere rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologieindicate in Tabella I. Ogni carta dovrà essere fornita su supporto cartografico in scala 1:10.000; peri centri abitati deve essere riportata in scala 1:5.000, con particolari 1:2.000, ove necessari perchiarezza.

Tabella I

Classe Definizione Colore RetinoI aree particolarmente protette verde puntiII aree ad uso prevalentemente residenziale giallo linee verticaliIII aree di tipo misto arancione linee orizzontaliIV aree di intensa attività umana rosso tratteggio a croceV aree prevalentemente industriali viola linee inclinateVI aree esclusivamente industriali blu pieno

5.11.6. Il Gruppo tecnico interdisciplinare

La redazione tecnica del piano di zonizzazione acustica a livello comunale richiede necessariamentel’utilizzazione di un gruppo operativo multidisciplinare del quale devono far parte almeno leseguenti professionalità:a) tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione del territorio e alla

viabilità;b) tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/95.Il gruppo tecnico, durante la predisposizione del piano, può assumere informazioni presso gliesperti che hanno redatto gli strumenti territoriali e urbanistici, il piano del traffico, eccetera,nonché le Associazioni di categoria interessate.

6. MODULISTICA

6.1. Verbale sequestro probatorio di iniziativa della p.g. ex art. 354/2 c.p.p. (Fac-simile)

CITTA’ diCORPO POLIZIA MUNICIPALE

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113

Seq. ___________ P.G.Prot. ___________

OGGETTO : Verbale di sequestro giudiziario probatorio di iniziativa della p.g. ex art. 354/2 c.p.p.a carico di:

identificato con

Il giorno, alle ore , in ( indicare il luogo ), i sottoscritti ,appartenenti all’Ufficio in intestazione, a seguito di intervento per il reato per cui si procede, stantela necessità e l’urgenza di acquisire il corpo del reato e/o le cose ad esso pertinenti, ritenutenecessarie per l’accertamento dei fatti, danno atto di aver proceduto alle ore del , inCollegno, al sequestro giudiziario probatorio, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 113disp. att. c.p.p. qualora A.P.G., di quanto sotto elencato: In possesso di .Di proprietà di .

Il sequestro è stato operato perché il Pubblico Ministero non poteva intervenire tempestivamente,sussistendo il pericolo che le cose o le tracce si alterassero, disperdessero, distruggessero opotessero essere alienate o trafugate.All’atto del sequestro è presente che, informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che ciò possacomportare ritardi nell’esecuzione dell’atto, ha dichiarato:

di non volersi avvalere di tale facoltà.di volersi fare assistere da , che ha presenziato.

Quanto sequestrato viene momentaneamente depositato e tenuto a disposizione dell’A.G.:

presso l' ufficio corpi di reato del Comando Polizia Municipale.presso e affidato in custodia a , che, persona idonea ex art. 120 c.p.p., è stato resoedotto dell’obbligo di tenere le cose sequestrate a disposizione dell’A.G. competente, diffidatodall’usarle o dal permetterne l’uso o la manomissione, con l’avvertenza che la violazione dolosa ocolposa di tali obblighi (art. 259 c.p.p.) è penalmente sanzionata ex artt. 334, 335, 388, 388 bis c.p.

Il presente verbale viene redatto in attività copie, di cui una per l’A.G., una per gli interessatipresenti all’atto, una per il custode e le rimanenti per gli atti di questo Ufficio.Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.L’INTERESSATO IL CUSTODE I VERBALIZZANTI6.2. Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio di personanei cui confronti sono svolte le indagini, nonché nomina del difensore di fiduciaovvero designazione del difensore d’ufficio (Fac-simile)

CITTA’ di

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

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115

Ai sensi dell'art. 8 della L. 30.7.1990 n° 217, si informa l'interessato che, ove sia previstal'assistenza del difensore e qualora si trovi nelle disagiate condizioni patrimoniali previste dall'art. 3della medesima legge, potrà usufruire del patrocinio a spese dello Stato. Il trattamento è riservato aicittadini italiani ed agli stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, limitatamente aiprocedimenti per delitti, con le eccezioni di cui all'art. 1/8^ comma. Ove non ricorrano i presuppostiper l'ammissione a tale beneficio, permane l'obbligo di retribuire il difensore eventualmentenominato d'ufficio.

Il presente atto è stato redatto in triplice copia di cui una consegnata all'interessato, una per l'invioall'A.G. e l'altra per gli atti di questo Ufficio.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI I VERBALIZZANTI

6.3. Verbale delle S.I.T. assunte da persona che può riferire su circostanze utiliai fini delle indagini - art. 351 c.p.p. (Fac-simile)

CITTA’ di

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

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116

Prot. ___________

OGGETTO: VERBALE DELLE S.I.T. ASSUNTE DA PERSONA CHE PUO’ RIFERIRE SU CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLE INDAGINI (art. 351 c.p.p.)

Il giorno _______________, alle ore __________, in ___________________________________avanti ai sottoscritti _____________________________________________________________appartenenti all’Ufficio in intestazione, è presente il Signor:

cognome__________________________________nome ________________________________nato il ____________________ a ___________________________________________________residente a _______________________ in ___________________________________________telefono __________________________ identificato mediante_______________________________________________________________________________il quale, in qualità di persona che può riferire su circostanze utili ai fini delle indagini, previo avvisodella facoltà di astenersi qualora prossimo congiunto dell’indagato, riferisce quanto segue:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA PERSONA INFORMATA SUI FATTI I VERBALIZZANTI

___________________________________ ____________________/___________________

6.4. Verbale delle dichiarazioni spontanee (Fac-simile)

CITTA’ di

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. ___________

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OGGETTO: Verbale delle dichiarazioni spontanee rese da Telefono , identificato mediante .

Il giorno , alle ore , in ____________, avanti ai sottoscritti appartenenti all’Ufficio in intestazione, è presente , sopra meglio generalizzato,il quale, in qualità di persona sottoposta ad indagini, spontaneamente dichiara quanto segue. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI I VERBALIZZANTI

6.5. Verbale di accertamenti e/o rilievi urgenti. (Fac-simile)

CITTA’ diCORPO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: VERBALE DI ACCERTAMENTI E/O RILIEVI URGENTI (art. 354 c.p.p.)

Il giorno , alle ore , in Collegno, noi sottoscritti , appartenenti all’Ufficio in intestazione, diamo atto di essere intervenuti il , alle ore , in , per .

Onde evitare che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato potessero modificarsi, alterarsi odisperdersi e non potendo il Pubblico Ministero competente intervenire tempestivamente ovveronon aveva ancora assunto la direzione delle indagini, gli operanti hanno compiuto gli accertamenti erilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, come di seguito descritti. Si dà atto che alle operazioni era presente , il quale, preventivamente informato della facoltàdi farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che ciò possa comportare ritardi nell’esecuzionedell’atto, ha dichiarato dinon volersi avvalersi di tale facoltàvolersi fare assistere da , che ha presenziato.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.

I VERBALIZZANTI

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INDICE

PRESENTAZIONE Pag. 3

NOTA INTRODUTTIVA Pag. 5

1. LA GESTIONE DEI RIFIUTI – PARTE IV DEL D. LGS.N. 152/06 GIA’ D. LGS. N. 22/97 (DECRETO RONCHI) Pag. 6

1.1 NOZIONE DI RIFIUTO Pag. 61.1.1 Campo di applicazione Pag. 7

1.2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Pag. 7

1.3 TERRE, ROCCE DA SCAVO E INERTI Pag. 91.3.1 Accertamento deposito di macerie all’interno di un cantiere Pag. 101.3.2 La giurisprudenza Pag. 11

1.4 LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LAREALIZZAZIONE E L’ ESERCIZIO DELLE OPERAZIONIDI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Pag. 12

1.4.1 Procedura ordinaria per impianti di smaltimento e recupero Pag. 121.4.2 Procedura semplificata per l’ esercizio delle operazioni di

recupero nell’art. 216 Pag. 131.4.3 La procedura per impianti mobili di smaltimento e recupero - Art. 258, comma 15 e Deliberazioni della Giunta Regionale 15 giugno 1998, n. 25-24837 Pag. 14

1.5 LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI Pag. 14

1.6 LE ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO E DI DEPOSITOTEMPORANEO DEI RIFIUTI Pag. 15

1.6.1 Stoccaggio dei rifiuti Pag. 151.6.2 Definizioni Pag. 161.6.3 Deposito temporaneo dei rifiuti Pag. 17

1.7 REGISTRI DI CARICO E SCARICO Pag. 181.7.1 Sanzioni per mancanza del registro di carico e scarico -

Art. 258, comma 2 –4 – D. lgs. n. 152/06 Pag. 221.7.2 Mancato invio dei registri all’autorità competente Pag. 22

1.8 TRASPORTO DEI RIFIUTI Pag. 231.8.1 Esenzioni Pag. 231.8.2 Modello di formulario di identificazione Pag. 231.8.3 Sanzioni per mancanza o erronea tenuta del formulario-

Art. 258 del D. Lgs. 152/06 Pag. 30

1.9 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Pag. 31

1.10 IL DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI Pag. 321.10.1 Le responsabilità del produttore e del detentore dei rifiuti Pag. 32

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1.10.2 Sintesi: gli obblighi dei produttori di rifiuti Pag. 33

1.11 SANZIONI IN MATERIA DI ABBANDONO E DI DEPOSITOINCONTROLLATO DI RIFIUTI Pag. 33

1.11.1 Ipotesi di illecito amministrativo e illecito penale nell’abbandonodi rifiuti Pag. 34

1.11.2 Ulteriori adempimenti Pag. 351.11.3 Giurisprudenza sul punto Pag. 371.11.4 Schema di Ordinanza ex art. 192, comma 3 - D. lgs. 152/06

(Fac – simile) Pag. 41

1.12 PRONTUARIO ILLECITI AMBIENTALI Pag. 421.12.1 Proventi nelle sanzioni amministrative pecuniarie Pag. 42

2. VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO Pag. 51

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI VEICOLIIN STATO DI ABBANDONO Pag. 51

2.2 SANZIONI Pag. 54

2.3 VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO SUL SUOLOPUBBLICO Pag. 55

2.4 VEICOLI IN SOSTA – ART. 2 DEL D.M. N. 460/99 Pag. 572.4.1 Tabella riepilogativa Pag. 582.4.2 Procedura relativa al rinvenimento di veicoli in stato di abbandono Pag. 582.4.3 Procedura relativa al rinvenimento di veicoli in sosta irregolare

Protratta per oltre 60 giorni Pag. 582.4.4 Principali sanzioni in materia di veicoli abbandonati contenute nel

D. lgs. n. 209/03 Pag. 592.4.5 Principali sanzioni in materia di veicoli abbandonati contenute nel

D. lgs. n. 152/06 Pag. 60

2.5 MODULISTICA (VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO) Pag. 612.5.1 Verbale di rimozione veicolo abbandonato (Fac-simile) Pag. 612.5.2 Verbale di accertamento e contestazione infrazione articoli 5 e 13,

comma 1, del D. lgs. n. 209/03 o 231 e 255 del D. lgs. n. 152/06(Fac - simile) Pag. 63

2.5.3 Ordinanza per la rimozione dello stato dei luoghi (Fac-simile) Pag. 642.5.4 Richiesta di cancellazione dal P.R.A. di veicolo

abbandonato e non ritirato dal proprietario(Fac-simile) Pag. 662.5.5 Esempio di lettera-comunicazione ritrovamento veicolo in

divieto di sosta da notificare al proprietario del veicolo Pag. 67

3. I PNEUMATICI USATI Pag. 68

4. INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE- PARTE IV DEL D. LGS. N. 152/06 Pag. 69

4.1 NOTA INTRODUTTIVA Pag. 69

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4.2 FINALITA’ PERSEGUITE DALLA PARTE TERZA DELD. LGS. N. 152/06 Pag. 69

4.3 DEFINIZIONI Pag. 69

4.4 CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Pag. 71

4.5 L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO Pag. 71

4.6 L’APPARATO SANZIONATORIO CONTENUTO NEL TITOLOTERZO DEL D. LGS. N. 152/06 Pag. 73

4.6.1 Sanzioni Penali Pag. 76

4.7 MODULISTICA Pag. 784.7.1 Verbale di contestazione(Fac-simile) Pag. 784.7.2 Ordinanza – ingiunzione(Fac-simile) Pag. 79

4.8 I REATI CONCORRENTI CON LA DISCIPLINA SULLEACQUE Pag. 80

5. INQUINAMENTO ACUSTICO Pag. 81

5.1 PREMESSA Pag. 81

5.2 LA LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO Pag. 81

5.3 LIMITI DI RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI Pag. 83

5.4 SANZIONI Pag. 85

5.5 LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI Pag. 86

5.6 MODULISTICA Pag. 875.6.1 Verbale di contestazione (Fac-simile) Pag. 875.6.2 Schema di Ordinanza contingibile ed urgente. Art. 9 della Legge

n. 477/95 (Fac-simile) Pag. 89

5.7 LE TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONEDELL’ INQUINAMENTO ACUSTICO (DECRETODELL’AMBIENTE DEL 16 MARZO 1998) Pag. 91

5.8 DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSODELLE PERSONE Pag. 95

5.9 ALTRA GIURISPRUDENZA IN MATERIA Pag. 97

5.10 NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO Pag. 985.10.1 Legge regionale 20 Ottobre 2000, n. 52 Pag. 985.10.2 Deliberazione della Giunta Regionale 6 Agosto 2001, n. 85-3802 Pag. 1045.10.3 L. R. n. 52/2000, art. 3, comma3, lettera a). Linee guida per la

classificazione acustica del territorio Pag. 104

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5.11 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELTERRITORIO (L. R. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETT. A) Pag. 105

5.11.1 Premessa Pag. 1055.11.2 Criteri generali Pag. 1065.11.3 Elementi utili all’attribuzione delle classi Pag. 1105.11.4 Criteri per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a

carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto Pag. 1125.11.5 Elaborato Pag. 1135.11.6 Il Gruppo tecnico interdisciplinare Pag. 113

6. MODULISTICA Pag. 1146.1 Verbale sequestro probatorio di iniziativa della p.g. ex art.

354/2 c.p.p. (Fac-simile) Pag. 1146.2 Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio

di persona nei cui confronti sono svolte le indagini, nonché nominadel difensore di fiducia ovvero designazione del difensore d’ufficio.(Fac-simile) Pag. 115

6.3 Verbale delle S.I.T. assunte da persona che può riferire su circostanze utili ai fini delle indagini - art. 351 c.p.p. (Fac-simile) Pag. 117

6.4 Verbale delle dichiarazioni spontanee (Fac-simile) Pag. 1186.5 Verbale di accertamenti e/o rilievi urgenti (Fac-simile) Pag. 118

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DENOMINAZIONETIPOGRAFIA

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Quaderni di aggiornamento per la Polizia LocaleLA VIGILANZA AMBIENTALE NELL’ATTIVITÁ DELLA POLIZIA MUNICIPALE

QUADERNI PUBBLICATI:

N. 1 - IL COMMERCIO AMBULANTE*N. 2 - INFORTUNISTICA STRADALE*N. 3 - LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA*N. 4 - ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO*N. 5 - I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI*N. 6 - FARE EDUCAZIONE STRADALE*N. 7 - LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI*N. 8 - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*N. 9 - VENDITE FALLIMENTARI, SALDI FINE STAGIONE ECC...*N. 10 - INQUINAMENTI, RIFIUTI, TRASPORTI E DISCARICHE*N. 11 - EDILIZIA E PREVENZIONE INFORTUNI*N. 12 - L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA*N. 13 - I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI - Riedizione*N. 14 - OLTRE L'ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE - Atti*N. 15 - NUOVA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI - Atti*N. 16 - LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI - Riedizione*N. 17 - ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO*N. 18 - COMMENTO DEL REGOLAMENTO AL C.d.S.*N. 19 - COMMENTO AL NUOVO C.d.S.N. 20 - LA RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE

NELL’AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*N. 21 - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*N. 22 - INFORTUNISTICA STRADALE*N. 23 - IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*N. 24 - LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA NELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA

MUNICIPALE*N. 25 - LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE*N. 26 - LA NUOVA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E STRANIERI: IL RUOLO

OPERATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE*N. 27 - IL REGIME SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI

LOCALI ED ALLE ORDINANZE COMUNALIN. 28 – I NOMADI ED IL RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALEN. 29 – IL COMMERCIO AL DETTAGLION. 30 – MODIFICHE DEL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA E

NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DIRITTI D’AUTOREN. 31 – MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICIN. 32 – LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICAN. 33 – DIZIONARIO DEI TERMINI ATTIVITÀ RICORRENTI AD USO DELLA

POLIZIA LOCALEN. 34 – LA TUTELA DEGLI ANIMALI: PROBLEMATICHE D’INTERESSE

DELLA POLIZIA MUNICIPALEN. 35 – LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE*N. 36 – L’ATTIVITA’ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI: FORME, MODALITA’ E TUTELA DELLA

RISERVATEZZAN. 37 – L’AUTOTRASPORTO MERCIN. 38 – COMMENTO DEL REGOLAMENTO AL C.d.S. – TITOLI I – II – III

(DALL’ART. 1 ALL’ART. 114) PARTE PRIMAN. 38 – COMMENTO DEL REGOLAMENTO AL C.d.S. - TITOLI IV – V- VI – VII

(DALL’ART. 115 ALL’ART. 240) – PARTE SECONDAN. 38 – COMMENTO DEL REGOLAMENTO AL C.d.S. - TITOLI IV – V- VI – VII

(DALL’ART. 115 ALL’ART. 240) - AGGIORNAMENTO

*Copie esaurite