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LE ASSUNZIONI E LA CONTRATTAZIONE Di Arturo Bianco 1) LEGGE N. 145/2018, CD BILANCIO 2019: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI COMMA OGGETTO CONTENUTO 124 Utilizzazion e di personale di altri enti locali Sulla base di una specifica convenzione le amministrazioni locali possono utilizzare personale di altri enti del comparto, con il consenso dei dipendenti, entro il tetto delle 36 ore settimanali ed applicando i benefici previsti dal CCNL 162/170 Struttura per la progettazion e di beni ed edifici pubblici Viene istituita una struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le PA, con finanziamento di 100 mln e che sarà disciplinata con specifico DPCM. Nell’ambito del personale da assumere viene previsto che alle province delle regioni a statuto ordinario sono assegnati temporaneamente 120 dipendenti per le stazioni uniche appaltanti 176/178 Assunzioni da parte delle regioni per accelerare gli investimenti In aggiunta alle proprie ordinarie capacità assunzionali, le regioni possono assumere nel triennio 2019/2021 a tempo determinato fino a 50 tecnici non dirigenti per l’attuazione degli investimenti programmati ed il sostegno agli enti locali e nell’ambito di iniziative per il rafforzamento della propria struttura. Gli oneri devono rientrare nella spesa del personale e nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009 269 Previdenza complementar e statali Con un decreto del Ministero dell’Economia saranno individuate le regole per il riparto tra le amministrazioni statali degli oneri per la previdenza complementare dei propri dipendenti 270/272 Personale Il personale dei centri per l’impiego può 1

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LE ASSUNZIONI E LA CONTRATTAZIONEDi Arturo Bianco

1) LEGGE N. 145/2018, CD BILANCIO 2019: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

COMMA OGGETTO CONTENUTO124 Utilizzazione di

personale di altri enti locali

Sulla base di una specifica convenzione le amministrazioni locali possono utilizzare personale di altri enti del comparto, con il consenso dei dipendenti, entro il tetto delle 36 ore settimanali ed applicando i benefici previsti dal CCNL

162/170 Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici

Viene istituita una struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le PA, con finanziamento di 100 mln e che sarà disciplinata con specifico DPCM. Nell’ambito del personale da assumere viene previsto che alle province delle regioni a statuto ordinario sono assegnati temporaneamente 120 dipendenti per le stazioni uniche appaltanti

176/178 Assunzioni da parte delle regioni per accelerare gli investimenti

In aggiunta alle proprie ordinarie capacità assunzionali, le regioni possono assumere nel triennio 2019/2021 a tempo determinato fino a 50 tecnici non dirigenti per l’attuazione degli investimenti programmati ed il sostegno agli enti locali e nell’ambito di iniziative per il rafforzamento della propria struttura. Gli oneri devono rientrare nella spesa del personale e nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009

269 Previdenza complementare statali

Con un decreto del Ministero dell’Economia saranno individuate le regole per il riparto tra le amministrazioni statali degli oneri per la previdenza complementare dei propri dipendenti

270/272 Personale dei centri per l’impiego

Il personale dei centri per l’impiego può continuare ad essere dipendente delle province e delle città metropolitane per la quota finanziata dalle regioni, le quali succedono a tali enti solo ove la funzione non sia stata delegata alle province stesse. Le stabilizzazioni dei precari possono essere effettuate anche da tali amministrazioni

278 Congedi per i neo papà

Per il 2019 sono 5 giorni di congedo obbligatorio remunerato per i neo papà a cui si può aggiungere una ulteriore giornata derivante dal taglio di 1 giornata di congedo di maternità, d’intesa con la madre

300 Concorsi unici Le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, fate salve quelle per specifiche professionalità, sono svolte tramite concorsi unici gestiti dalla Funzione Pubblica tramite la commissione interministeriale RIPAM ed avvalendosi del supporto del Formez. Le procedure concorsuali potranno essere adeguatamente snellite, sulla base di uno specifico decreto della Funzione Pubblica e non dovranno essere precedute dalla mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs.

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n. 165/2001.312 Assunzioni per

il sisma in Umbria

L’Umbria ed i comuni interessati dal sisma possono dare corso fino ad altri 2 anni ad assunzioni a tempo determinato

360/366 Regole per le assunzioni

Viene disposto che tutte le PA, quindi anche enti locali e regioni, a partire dalla adozione dello specifico Decreto della Funzione Pubblica, saranno obbligate ad effettuare assunzioni di personale attraverso i concorsi unici che saranno organizzati dalla commissione Ripam e con l’assistenza dell’associazione Formez PA e che per tali concorsi non sarà necessario il preventivo ricorso alla mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Abrogato l’obbligo di scorrimento delle proprie graduatorie valide. Fino alla adozione dello specifico decreto si continueranno ad applicare le regole oggi in vigore. Le graduatorie dei nuovi concorsi non potranno più essere utilizzate tramite scorrimento per le assunzioni degli idonei. La validità delle graduatorie approvate dal 2010 al 2013 è prolungata fino a settembre del 2019 previa adeguata formazione ed uno specifico colloquio e di quelle approvate successivamente è prorogata in misura progressiva, per cui quelle del 2018 avranno validità fino a tutto il 2021.

436/444 Rinnovi contrattuali

Il costo dei rinnovi contrattuali per le amministrazioni statali è fissato in euro 1100 mln per il 2019, 1425 per il 2020 e 1775 dal 2021. Tali risorse sono comprensive degli oneri riflessi e dell’Irap. Per il rinnovo contrattuale del personale dipendente da altre PA (regioni, enti locali, sanità etc) gli oneri sono posti a carico dei singoli enti e dovranno essere contenuti nello stesso valore percentuale che è previsto per il personale dello Stato. Tali oneri saranno quantificati nell’atto di indirizzo che sarà emanato dal Governo e dal comitato di settore. Lo stesso tetto opera anche per i i rinnovi contrattuali del personale statale cd non contrattualizzato. Nelle more dei rinnovi contrattuali, con oneri finanziati dalle risorse previste per gli stessi, è disposta la erogazione di una indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,42% del trattamento tabellare a decorrere dallo 1 aprile 2019 e dello 0,70% a decorrere dal 30 giugno 2019. Viene inoltre disposta a decorrere dallo 1 gennaio 2019 la prosecuzione della erogazione fino al rinnovo contrattuale dell’elemento perequativo una tantum introdotto dai CCNL del triennio 2016/2018 limitatamente all’anno 2018.In deroga al tetto delle risorse per il salario accessorio, viene previsto lo stanziamento di oltre 19 mln per il trattamento economico accessorio del personale delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, con riferimento in particolare a quello dirigenziale appartenente ai ruoli

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civili. Tale incremento è giustificato dalla specificità dei compiti svolti da tale personale dirigenziale sul versante della immigrazione, del soccorso pubblico, dell’ordine pubblico, della sicurezza etc. Sono previsti incrementi della indennità operativa e di altri compensi accessori per le forze di polizia ed i vigili del fuoco e per il personale della DIA

446/449 Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità

Sono consentite nel triennio 2019/2021 le stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, ivi compresi quelli con un contratto di cococo o altre tipologie di assunzioni flessibili. Esse devono essere previste nel piano del fabbisogno e coprire posti vacanti in dotazione organica e possono essere effettuate anche in part time. Le condizioni per potere dare corso a queste stabilizzazioni sono le seguenti: possesso dei requisiti di anzianità; selezioni riservate mediante prove di idoneità per i posti di categoria A e B (queste assunzioni sono comunque considerate assunzioni dall’esterno); prova concorsuale riservate per le categorie C e D; finanziamento con le capacità assunzionali ordinarie nel rispetto del principio della adeguata riserva per le assunzioni dall’esterno; utilizzazione della spesa media per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017 se sussistono le condizioni di bilancio e con riduzione permanente delle stesse; utilizzazione delle risorse permanentemente trasferite dalla regione e/o dallo Stato e nel rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa per il personale; calcolo della spesa per il personale al netto del cofinanziamento statale e/o regionale; proroga fino al 31 ottobre 2019 nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione. Le procedure selettive e concorsuali sono gestite dalla commissione RIPAM con la partecipazione dell’associazione Formez. La Funzione Pubblica procede alla ricognizione dei posti disponibili. E’ previsto lo stanziamento di 800.000 euro. Le graduatorie sono utilizzate dagli enti che utilizzavano questi dipendenti e da quelle ubicate nella stessa provincia o in una limitrofa. Gli enti utilizzatori devono segnalare all’ANPAL la fuoriuscita di questi lavoratori dal bacino degli LSU e/o LPU

450 Assunzioni camere di commercio

Le camere di commercio non interessate da processi di accorpamento o che li hanno conclusi, possono assumere personale nel tetto della spesa dei cessati.

485 Congedo di maternità

Le mamme, previo accertamento della idoneità fisica da parte del medico specialista e del medico del lavoro, possono astenersi dal lavoro esclusivamente per i 5 mesi successivi alla nascita del neonato

486 Priorità nel lavoro agile

Viene data priorità alle richieste di svolgimento della prestazione lavorativa con modalità di lavoro agile avanzate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla

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conclusione del congedo di maternità721/724 Testo unico

sulle società partecipate

Esclusione delle società controllate da società quotate dall’ambito di applicazione delle norme del testo unico. Sono ampliati i termini a disposizione degli enti per la dismissione di tali società. Anche i GAL ed i gruppi Leader sono inclusi nel vincolo della razionalizzazione delle partecipazioni

760 Pulizia delle scuole

Procedure selettive per l’assunzione del personale impegnato nella pulizia delle scuole con partecipazione di quelli che sono già stati utilizzati in tale ambito

819/826 Semplificazione regole contabili

Concorso degli enti locali e delle regioni al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica: queste scelte sono principi fondamentali di coordinamento. Possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato. Equilibrio finanziario dato dal risultato di competenza dell’esercizio non negativo sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. In caso di inadempienza non si applicano le sanzioni della riduzione del fondo di riequilibrio e di quello di solidarietà, del versamento di un importo pari ad 1/3 dello scostamento, della riduzione delle spese correnti per almeno lo 1%, del divieto di indebitamento per investimenti, del divieto di assunzione a qualsiasi titolo e del taglio delle indennità di funzione degli amministratori nella misura del 30%. Gli obblighi di monitoraggio continuano ad essere applicabili al risultato del 2018 e le sanzioni per il saldo negativo del 2017. Applicazione anche alle regioni se si raggiunge una intesa entro la fine del mese di gennaio. Semplificazione per gli enti colpiti dal sisma del 2016.

827/830 Sanzioni enti inadempienti

Non applicazione del divieto di effettuare assunzioni di personale alle amministrazioni che hanno votato nel 2018 e che non hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio. Non applicazione delle limitazioni amministrative agli enti il cui mancato rispetto del patto di stabilità o dei vincoli di bilancio è stato accertato dalla Corte dei Conti in una data in cui è stato dichiarato il dissesto o avviato il piano di riequilibrio pluriennale. Non applicazione delle sanzioni agli enti in dissesto con procedura semplificata in cui la violazione dei vincoli di bilancio dipende dal pagamento dei debiti.

889/890 Contributi alle province per la manutenzione delle strade e delle scuole

Dal 2019 al 2033 sono previsti contributi alle province per la manutenzione delle strade e delle scuole nella misura di 250 mln all’anno. I criteri saranno fissati dal Ministero dell’interno con un decreto da adottare entro il 20 gennaio 2019. Le assunzioni delle province sono consentite per le figure di alto livello professionale di tecnici e di appalti pubblici.

902/905 Trasmissione dati al Ministero

A partire dal bilancio 2019 l’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Interno della certificazione dei dati di

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dell’Interno bilancio e di rendiconto è assolto con l’invio delle informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Attraverso la riscrittura dell’articolo 191 del TUEL si dispone che il Viminale possa chiedere, previa intesa con l’Anci e con l’Upi, dati non contenuti in quelli inviati alla BDAP e certificati dal responsabile finanziario; tali dati saranno pubblicati sul sito del Ministero. I ritardi superiori a 30 giorni nella trasmissione degli stessi sono sanzionati con la sospensione dei trasferimenti; questa disposizione non entrerà in vigore prima del prossimo 1 novembre. Le sanzioni per il ritardo nella approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi sono estese al mancato invio entro i 30 giorni successivi alla approvazione. Gli enti che approvano i documenti finanziari entro i termini non devono inviare le comunicazioni sulle spese pubblicitarie, non devono adottare piani di razionalizzazione informatici, delle autovetture e degli immobili, non hanno vincoli alla spesa per missioni e per autovetture, all’acquisto ed alla manutenzione di immobili.

1091 Incentivazione personale per riscossione Tari ed Imu

I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini possono destinare con un regolamento fino al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso nell’esercizio fiscale precedente al potenziamento degli uffici tributari ed salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti; tali somme vanno in deroga al tetto del fondo per il trattamento economico accessorio e possono essere corrisposte solamente se il servizio di accertamento non è affidato in concessione. Tali somme sono comprensive dell’Irap e degli oneri riflessi per le quote a carico dell’ente. I destinatari sono dipendenti e dirigenti impegnati, anche in modo indiretto, nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate e dei contributi sociali non corrisposto ex DL articolo 1 DL 203/2005, cioè per il concorso dei comuni all’accertamento delle infrazioni tributarie. I singoli non possono percepire a questo titolo più del 15% del trattamento tabellare annuo lordo.

1131 Proroga termini Sono prorogati al 31 dicembre 2019, quindi per 1 anno, i termini in scadenza al 31 dicembre 2018 per assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non economici ed agenzie fiscali, nonchè di personale per i comparti della sicurezza e dei vigili del fuoco e per la utilizzazione di segretari da parte della Presidenza del Consiglio.E’ prorogato allo 1 luglio 2019 il termine a partire dal quale le PA non potranno conferire incarichi di cococo.

2) LE ASSUNZIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

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Conferma dell’ampliamento delle capacità assunzionali da parte degli enti locali e delle regioni nel 2019 e modifica delle relative procedure, sia per la indizione dei concorsi sia per lo scorrimento delle graduatorie proprie che di altre pubbliche amministrazioni. Sono queste le principali indicazioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Si deve evidenziare che sulla materia abbiamo ulteriori indicazioni contenute nel DL n. 113/2018, cd Salvini, per il personale della vigilanza e che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 135/2018, cd semplificazioni, è stato previsto il ritorno alle progressioni verticali intese come concorso interamente riservato, anche se nel tetto del 50% delle assunzioni programmate.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALILe regioni, i comuni e gli altri enti locali tranne le province possono a partire dall’anno 2019 assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente, oltre alle capacità assunzionali non utilizzate del triennio precedente. La disposizione non prevede alcuna distinzione tra gli enti sulla base del rapporto tra dipendenti e popolazione o su quello tra spesa del personale ed entrate correnti: essa si applica a tutti gli enti. La disposizione opera anche per gli anni successivi, quindi nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021 le capacità assunzionali vanno calcolate con questa percentuale. Si deve inoltre aggiungere che, per i centri per l’impiego, saranno inoltre autorizzate nelle prossime settimane assunzioni a tempo indeterminato per circa 4.000 unità.I comuni possono disporre assunzioni a tempo indeterminato di vigili nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2016. Per cui in sostanza essi possono coprire con assunzioni tramite concorsi anche le cessazioni di vigili intervenute per mobilità volontaria successivamente al 2016 e, a parere di chi scrive, anche i trasferimenti disposti in via definitiva, con cambio del profilo, di vigili ad altre attività. Sempre per i vigili occorre considerare che le cessazioni di queste figure professionali nel corso del 2018 potranno essere utilizzate solamente per l’assunzione di nuove figure dello stesso profilo. E’ evidente che l’uso di queste disposizioni determina come conseguenza la necessità di operare un calcolo differenziato nella capacità assunzionali, escludendo i risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili.Per le province continuano ad essere in vigore le previsioni del comma 844 della legge 205/2017, in base alle quali esse possono dare corso ad assunzioni nel tetto del 100% dei cessati dell’anno precedente “se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III” ed invece ad assunzioni nel tetto del 25% nel caso in cui tale percentuale sia più elevata. Si deve sottolineare che, sempre per le province le assunzioni vanno disposte in via preferenziali per “attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica”. La legge di bilancio 2019 dispone l’aggiunta delle figure di alto livello professionale di tecnici e di appalti pubblici.Oltre alle assunzioni finanziate dalle capacità del 2019, quindi dai risparmi delle cessazioni del 2018, le amministrazioni possono utilizzare anche le capacità assunzionali del triennio precedente, quindi quelle del 2018, del 2017 e del 2016. Come chiarito dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 25/2017 le modalità di calcolo di tali capacità sono quelle dell’anno in cui le stesse sono maturate e non quelle dell’anno in cui vengono utilizzate. Esse sono le seguenti, come si vede non sono mai le stesse nel corso degli anni:

1) Anno 2018: 25% dei risparmi dei cessati 2017, percentuale che sale al 100% nei comuni fino a 5.000 abitanti con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fino al 24% ed ancora al 75% per i comuni con più di 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o

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strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10.4.2017, percentuale quest’ultima che sale al 90% se tali comuni lasciano anche spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate;

2) anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni 2016; 75% della spesa dei cessati nel 2016 se l’ente era in linea con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti era fissata nel 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24% nell’anno precedente;

3) anno 2016 le capacità assunzionali a tempo indeterminato erano fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2015; percentuale che saliva al 100% negli enti con rapporto spesa personale/ corrente inferiore al 25%; ed al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati.

Ricordiamo che gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale nel tetto dei dipendenti cessati e che, per indicazioni consolidate della Corte dei Conti, possono utilizzare tutte le cessazioni intervenute negli anni successivi al 2017 e non utilizzate per finanziarie nuove assunzioni.Occorre aggiungere, per completezza, che vi sono orientamenti differenziati tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti sui seguenti due aspetti connessi alla utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente:

1) per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Campania e della Sicilia (68/2017), le capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate possono esserlo solamente se erano state previste nel programma del fabbisogno del personale dell’anno in cui erano maturate;

2) per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Sicilia (176/2017) e della Campania (68/2017) è sufficiente che queste capacità siano inserite nella programmazione annuale e triennale per potere superare il triennio precedente previsto dal legislatore.

LE PROCEDUREPer il comma 300 della legge di bilancio le assunzioni delle amministrazioni statali, fate salve quelle per specifiche professionalità, sono svolte tramite concorsi unici gestiti dalla Funzione Pubblica tramite la commissione interministeriale RIPAM ed avvalendosi del supporto del Formez. Le procedure concorsuali potranno essere adeguatamente snellite, sulla base di uno specifico decreto della Funzione Pubblica e non dovranno essere precedute dalla mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Questo vincolo, sulla base delle previsioni contenute nei commi da 360 a 366, si applicherà a tutte le PA a far data dalla adozione dello specifico Decreto della Funzione Pubblica, Una ulteriore novità di grande rilievo è costituita dalla abrogazione dell’obbligo di scorrimento delle proprie graduatorie valide prima di dare corso alla indizione di nuovi concorsi. Il legislatore stabilisce che le graduatorie dei concorsi indetti a partire dallo 1 gennaio 2019 non potranno più essere utilizzate tramite scorrimento per le assunzioni degli idonei. La validità delle graduatorie approvate dal 2010 al 2013 è prolungata fino a settembre del 2019 previa adeguata formazione ed uno specifico colloquio e di quelle approvate successivamente è prorogata in misura progressiva, per cui quelle del 2018 avranno validità fino a tutto il 2021. E dal 2019 si ritorna pienamente all’applicazione della previsione di carattere generale per cui le graduatorie hanno una validità esclusivamente triennale.

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Il comma 823 dispone che, in caso di inadempienza del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni. Tra esse, oltre alla riduzione del fondo di riequilibrio e di quello di solidarietà, al vincolo del versamento di un importo pari ad 1/3 dello scostamento, alla riduzione delle spese correnti per almeno lo 1%, al divieto di indebitamento per investimenti ed al taglio delle indennità di funzione degli amministratori nella misura del 30%, è previsto anche il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Tale disposizione si applica a partire dall’anno 2019, ma –con una norma poco coordinata- il comma 827 stabilisce la non applicazione del divieto di effettuare assunzioni di personale alle amministrazioni che hanno votato nel 2018 e che non hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio, norma da intendere riferita a queste amministrazioni per il mancato rispetto di tale vincolo nel 2017. Analogamente gli enti che non hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nel 2017, ma che hanno avuto accertato tale dato nel 2018, non possono effettuare assunzioni di personale nel 2019.Le disposizioni contenute nei commi da 446 a 449 consentono alle amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna di dare corso nel triennio 2019/2021 alle stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, ivi compresi quelli con un contratto di cococo o altre tipologie di assunzioni flessibili. Esse devono essere previste nel piano del fabbisogno e coprire posti vacanti in dotazione organica e possono essere effettuate anche in part time. Sono previste selezioni riservate mediante prove di idoneità per i posti di categoria A e B (queste assunzioni sono comunque considerate assunzioni dall’esterno) e con prova concorsuale riservate per le categorie C e D, in ambedue in casi con procedure cui interverranno la Funzione Pubblica, la commissione RIPAM e l’associazione Formez PA. Viene disposto il finanziamento con le capacità assunzionali ordinarie nel rispetto del principio della adeguata riserva per le assunzioni dall’esterno e la utilizzazione della spesa media per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017 se sussistono le condizioni di bilancio e con riduzione permanente delle stesse. Possono essere utilizzate a tal fine anche le risorse che sono permanentemente trasferite dalla regione e/o dallo Stato e nel rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa per il personale. Il calcolo della spesa per il personale deve essere effettuato al netto del cofinanziamento statale e/o regionale. Viene consentita la proroga fino al 31 ottobre 2019 nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione.

3) L’AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEL DL 4/2019L’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a 5 del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati e l’anticipo, per il triennio 2019/2021, allo stesso anno della possibilità di utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali, nonché l’introduzione del vincolo ai neo assunti della permanenza nella stessa sede per almeno 5 anni. Sono queste le principali novità dettate per le assunzioni di personale dal testo della legge di conversione del DL n. 4/2019 approvato in prima lettura dal Senato, che ricordiamo essere il provvedimento che detta le misure per l’applicazione della cd quota 100 per il collocamento in quiescenza e per il reddito di cittadinanza. Il testo è adesso passato all’esame della Camera e dovrebbe essere convertito entro la fine del mese di marzo.La disposizione amplia in misura rilevante gli spazi entro cui gli enti locali, ivi comprese anche le province e le città metropolitane, nonché le regioni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato. La possibilità di coprire direttamente nel corso dell’anno le cessazioni viene introdotta, sulla base delle richieste dell’Anci, a seguito della constatazione che in molte amministrazioni per il collocamento in quiescenza che segue la introduzione della cd quota 100, si determinano riduzioni di personale in misura assai elevata. La utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali degli ultimi 5 anni e non più

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degli ultimi 3, amplia ulteriormente gli spai per assunzioni a tempo indeterminato e segue all’innalzamento disposto dallo scorso 1 gennaio degli spazi per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale, ampliamento che ricordiamo essere stato fissato nel 100% dei risparmi delle cessazioni per tutti gli enti locali, salvo le province, e per le regioni.Nel provvedimento non sono comprese le modifiche richieste alle disposizioni sulle assunzioni contenute nella legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Ricordiamo che tali chiarimenti e/o richieste di modifica sono i seguenti: la introduzione dell’obbligo per le amministrazioni non statali di aderire ai concorsi unici nazionali, il divieto di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi a partire dallo scorso 1 gennaio, con tutti i rischi connessi di allungamento delle procedure assunzionali, il carattere vincolante della utilizzazione per scorrimento delle proprie graduatorie approvate dallo 1.1.2010 allo scorso 31.12.2018 e la permanenza della possibilità di effettuare assunzioni tramite scorrimenti di graduatorie di altre PA.

LA UTILIZZAZIONE DEI RESTI ASSUNZIONALIGli enti locali e le regioni potranno utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell’ultimo quinquennio, ovviamente per le quote che non sono già state utilizzate. Per il 2019 si potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Quindi i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013. Ricordiamo che attualmente invece le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare tutte le possibilità di finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato che sono maturate negli ultimi 3 anni. Occorre ricordare che le capacità assunzionali degli anni precedenti non utilizzate possono esserlo, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore nell’anno in cui sono maturate e non con le regole in vigore nell’anno in cui vengono utilizzate.Ecco, distinte per anno, tali capacità assunzionali:

1. anno 2018: in generale per le PA è prevista la possibilità di utilizzazione del 25% dei risparmi delle cessazioni; i comuni da 1.001 a 5.000 abitanti possono utilizzare il 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24% nell’anno precedente; i comuni oltre 1.000 abitanti possono utilizzare il 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10.4.2017 o il 90% se, oltre ad essere in possesso del requisiti prima richiesto in termini di rapporto tra dipendenti e popolazioni, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate; per le assunzioni dei vigili urbani può essere utilizzato il 100% dei risparmi dei vigili cessati nel 2017; gli enti di area vasta possono utilizzare il 25% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente o 100% della spesa dei cessati se hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei titoli I, II e III inferiore al 20%. In primo luogo queste assunzioni devono essere effettuate per personale da utilizzare nella edilizia scolastica e nella viabilità; le regioni possono utilizzare il 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno una incidenza bassa (per come previsto dal DL 50/2017) della spesa del personale sulle entrate correnti. In aggiunta possono effettuare assunzioni nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati, per l’attivazione del numero unico per le emergenze 112, ma entro il tetto di 1 assunzione a questo fine ogni 30.000 abitanti e se dimostrano di non avere professionalità analoghe. Tutte le PA possono aggiungere le capacità assunzionali per le stabilizzazioni ex articolo 20 DLgs 75/2017;

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2. anno 2017: i comuni già assoggettati al patto di stabilità possono utilizzare il 75% della spesa dei cessati nel 2016 se sono in linea nel rapporto tra dipendenti e popolazione con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; in caso contrario possono utilizzare il 25% dei risparmi delle cessazioni; i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti possono utilizzare il 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24% nell’anno precedente; i vigili possono essere assunti nel tetto dello 80% dei risparmi dei vigili cessati; le regioni possono effettuare assunzioni nel tetto del 25% dei risparmi dei cessati o del 75% se hanno una incidenza bassa della spesa del personale sulle entrate correnti; agli enti di area vasta si applica stesso tetto per le assunzioni del 2018 per le cessazioni del triennio precedente;

3. anno 2016; gli enti già assoggettati al patto di stabilità possono utilizzare i risparmi delle cessazioni del 2015 nel tetto del 25%; il 100% negli enti con rapporto spesa personale/ corrente inferiore al 25%; il 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati;

4. anno 2015: gli enti già assoggettati al patto di stabilità possono utilizzare il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 che diventa il 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%

5. anno 2014: per gli enti già assoggettati al patto di stabilità il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; tale percentuale diventa lo 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

6. per le cessazioni della dirigenza, nelle opinioni prevalenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, si applicano le capacità assunzionali fissate dall’articolo 3, comma 5, del DL n. 90/2014: nel 2014 quindi il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013 ovvero lo 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; nel 2015 il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 ovvero il 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; nel 2016 e nel 2017 lo 80% dei risparmi delle cessazioni del 2015 ovvero il 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; nel 2018 il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente.

Ricordiamo infine che le capacità assunzionali del 2019 sono le seguenti: per gli enti già soggetti al patto di stabilità il 100% dei risparmi delle cessazioni del 2018; per i vigili viene previsto che i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019 assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 dei vigili possono essere utilizzate solo per assumere nuovi vigili; per le province continua ad applicarsi il comma 844 della legge 205/2017: 100% “se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III”, 25% per gli altri casi ed inoltre tali assunzioni in via preferenziale devono essere dirette ad “attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica”, con l’aggiunta delle figure di alto livello professionale di tecnici e di appalti pubblici. Tutti gli enti possono aggiungere le capacità assunzionali per le stabilizzazioni ex articolo 20 DLgs 75/2017, cioè una quota della spesa per assunzioni flessibili del triennio 2015/2017.Ricordiamo infine che gli enti già non soggetti al patto di stabilità possono dare corso in tutti gli anni alla sostituzione integrale dei cessati e per le unioni dei comuni in alternativa il 100% dei risparmi delle cessazioni.

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LA UTILIZZAZIONE DEI RESTI DELLE CESSAZIONI DELL’ANNOL’altro ampliamento delle capacità assunzionali è dato dalla disposizione per cui nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate già per coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso anno. La disposizione chiarisce che l’effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell’anno. Gli enti già non soggetti al patto possono utilizzare tutte le cessazioni non sostituite intervenute dal 2017.

I VINCOLI DI PERMANENZA NELLA STESSA SEDEViene esteso alle regioni ed agli enti locali il divieto si consentire spostamenti, ivi compresa la mobilità volontaria, ai dipendenti nei primi 5 anni di assunzione a tempo indeterminato. Finora, tale previsione è obbligatoria per le sole amministrazioni statali. Ma si deve anche ricordare che molti comuni, province e regioni hanno esteso tale divieto di spostamento o obbligo di restare alle dipendenze della stessa amministrazione con una propria norma regolamentare. La nuova regola impone ai neo assunti di restare per almeno 5 anni nella “sede di prima destinazione” anche nel caso di regioni ed enti territoriali, ivi compresi quelle che non hanno una “articolazione territoriale”. Si deve ritenere che la nuova regola è applicabile tanto ai vincitori dei concorsi degli ultimi 5 anni quanto ai vincitori dei concorsi di quest’anno e di quelli successivi.

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNOAppare necessario che le singole amministrazioni modifichino, subito dopo l’entrata in vigore prevista entro la fine del mese della legge di conversione, la propria programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021, in modo da includere sia le capacità assunzionali del 2015 che quelle del 2014, nonché prevedere la sostituzione già nel 2019 delle cessazioni programmate per questo anno. Tale vincolo si deve applicare anche alle amministrazioni che hanno già approvato il bilancio preventivo ed il connesso DUP del triennio 2019/2021, con allegato programma di fabbisogno del personale.

4) LE PIU’ RECENTI INDICAZIONI SULLE RISORSE PER IL SALARIO ACCESSORIO

Il fondo per la contrattazione decentrata può essere incrementato delle risorse per le alte professionalità solamente se queste risorse erano già state inserite negli anni precedenti e non erano state utilizzate per il loro finanziamento. Le risorse per il salario accessorio non possono alimentare il fondo per il lavoro straordinario. Le risorse per il finanziamento dei compensi aggiuntivi per le attività svolte in giornata festiva vanno tratte dal fondo per la contrattazione decentrata. L’elemento perequativo una tantum (peraltro confermato dalla legge di bilancio 2019) non spetta ai dipendenti che sono inquadrati nella posizione più elevata di ognuna della 4 categorie. Gli aumenti disposti dal nuovo contratto per il 2019 e per il cd differenziale delle progressioni vanno al di fuori del tetto del fondo. L’ente non può chiedere all’Inps di corrispondere un rimborso all’ente per i permessi di maternità e/o allattamento non fruiti da un titolare di posizione organizzativa. Vi sono opinioni differenziate tra giudici del lavoro e contabili sulla inclusione o meno degli oneri riflessi nei diritti di rogito. Sono queste le più importanti indicazioni fornite di recente dall’Aran e dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in materia di risorse per il salario accessorio.

LE RISORSE PER LE ALTE PROFESSIONALITA’

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Sulla base del CCNL 21.5.2018 le amministrazioni sono tenute a dare applicazione ai vincoli dettati dal nuovo contratto nella utilizzazione delle risorse per le alte professionalità. Al riguardo il parere Aran Cfl 21 detta le indicazioni operative per le amministrazioni che avevano già inserito nel fondo per la contrattazione decentrata le risorse di cui all’articolo 32, comma 7, CCNL 22.1.2004, cioè lo 0,2% del monte salari 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità.Se non erano state istituite le alte professionalità, le risorse di cui detto vanno tutte nella parte stabile del fondo ex articolo 67, comma 1.Se erano state istituite le alte professionalità e queste risorse erano per intero destinate alla remunerazione di tali figure, esse vanno al finanziamento delle posizioni organizzative, quindi al di fuori del fondo, ex articolo 15, comma 5.Se erano state istituite le alte professionalità e queste risorse erano parzialmente utilizzate per la remunerazione di tali figure, esse vanno per la quota destinata al finanziamento delle alte professionalità vanno alle posizioni organizzative e per la restante quota nella parte stabile del fondo.Occorre inoltre ricordare che l’Aran si era già espressa nel senso che la correzione dei fondi degli anni precedenti in cui le risorse per le alte professionalità non erano state inserite nel fondo è possibile, ma occorre il parere dei revisori dei conti e l’autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato a rivedere i conti annuali del personale degli anni precedenti.

I FONDI PER LO STRAORDINARIO E PER IL SALARIO ACCESSORIOLe risorse del fondo per il salario accessorio non possono alimentare il fondo per il lavoro straordinario; in questa direzione vanno le previsioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 356/2018. La prima indicazione è la seguente: il tetto alle risorse per il lavoro straordinario è contenuto nell’articolo 14 del CCNL 1.4.1999 “che prevede un sistema di finanziamento e quantificazione delle risorse del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento economico accessorio. Le risorse per il salario accessorio non possono finanziare lo straordinario perché il contratto nazionale detta misure di contenimento di questa spesa per “evitare che l’uso degli straordinari diventi uno strumento di ordinaria programmazione del lavoro”. Invece i risparmi che derivano dal fondo per il lavoro straordinario “possono integrare il fondo risorse decentrate destinate alla retribuzione accessoria”: tale possibilità è confermata dal CCNL 21.5.2018, sia con riferimento ai risparmi stabili o definitivi sia a quelli che hanno un carattere annuale. Di conseguenza, “l’unico collegamento consentito riguarda la possibilità che i risparmi degli straordinari possano alimentare il fondo delle risorse decentrate e mai viceversa”.La seconda indicazione è questa: si deve applicare il tetto delle risorse destinate al salario accessorio di cui al comma 2 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 7572017, per cui non si possono superare le risorse destinate a questa finalità dall’ente nell’anno 2016. Nel parere Aran vengono dettate le seguenti due indicazioni:

1) per la individuazione del tetto “non rileva la fonte di finanziamento (contratto o bilancio) ma la loro concreta destinazione”;

2) anche le risorse per il lavoro straordinario entrano nel tetto del salario accessorio “applicando le norme di contenimento ed i vincoli” previsti dal contratto nazionale.

IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI PER LE ATTIVITA’ AGGIUNTIVEAnche in assenza di una specifica previsione contrattuale, i compensi per le attività aggiuntive svolte in giornate festive devono continuare ad essere finanziati dal fondo per la contrattazione decentrata. E’ quanto ci ricorda il parere Aran n. 16/2019.

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Viene messo in rilievo che “nulla è cambiato in ordine al finanziamento degli oneri” per le attività aggiuntive che vengono svolte nelle giornate festive, cioè delle previsioni di cui all’articolo 24, comma 5, del CCNL 14.9.2000. cd code contrattuali.Si deve ricordare che non vi è uno specifico vincolo a che queste risorse siano tratte dalla parte stabile o variabile del fondo per la contrattazione decentrata.

L’ELEMENTO PEREQUATIVO PER LE POSIZIONI PIU’ ELEVATE DI PROGRESSIONEL’elemento perequativo non spetta ai dipendenti che sono inquadrati nelle posizioni economiche più elevate istituite dal CCNL 21.5.2018. Si deve pervenire a questa conclusione perché il nuovo contratto non prevede tale remunerazione per queste posizioni. Tale è la conclusione cui perviene l’Aran con il parere 261.Leggiamo testualmente: “la tabella D del CCNL del 21.5.2018 non prevede alcun importo per le posizioni economiche A6, B8, C6, D7. Pertanto, al personale che perverrà alle suddette posizioni, introdotte dall' 1.4.2018, dal medesimo CCNL del 2018, per effetto della progressione economica orizzontale, l'elemento perequativo non sarà corrisposto; la disciplina contrattuale non prevede in alcun modo per il personale che perviene le posizioni economiche A6, B8, C6, D7 e per le quali non è previsto l'elemento perequativo, la conservazione di tale voce retributiva nell'importo in godimento dello stesso nella posizione economica precedentemente posseduta”.Ricordiamo che, con la legge di bilancio 2019, l’elemento perequativo è stato confermato, esteso a tutto l’anno ed indicato che sarà riassorbito con i futuri miglioramenti contrattuali.

IL TETTO DEL FONDOGli incrementi previsti dall’articolo 67 del CCNL 21.5.2018 vanno in deroga al tetto del fondo. In questa direzione vanno le indicazioni del parere 130/2018 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria. La pronuncia riprende le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018.Il riferimento va agli aumenti di cui all’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) del citato CCNL, cioè all’aumento di 83,20 euro per dipendente in servizio al 31.12.2015 a far data dallo 1.1.2019 ed al cd differenziale delle progressioni economiche che matura a seguito degli aumenti disposti in modo differenziato per le singole posizioni dal nuovo contratto.La deliberazione evidenzia che non vi sono ragioni per la rimessione della questione nuovamente alla sezione autonomie della magistratura contabile.

5) LE POSIZIONI ORGANIZZATIVEEntro il prossimo 21 maggio, cioè 1 anno dalla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018, le amministrazioni regionali e locali devono adottare il o i nuovi regolamenti per la istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa. In caso di mancata adozione di tali disposizioni, questi incarichi devono cessare, quindi siamo in presenza di una sorta di norma ghigliottina. In questa direzione vanno le indicazioni dell’Aran, che con il parere CFL 5, ha espressamente detto che “tutti gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, oppure prorogati, alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale, secondo la disciplina generale dell’art.13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 -giungeranno, comunque, a scadenza al momento dell’adozione del nuovo assetto delle posizioni organizzative o, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL”.Si ricorda inoltre che gli enti devono decidere quanta parte delle risorse destinate al trattamento economico delle posizioni organizzative devono essere assegnate alla retribuzione di posizione e di risultato, rispettando il vincolo dettato dal contratto nazionale

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per cui a questa seconda voce occorre destinare almeno il 15% del totale. La contrattazione collettiva decentrata integrativa deve stabilire i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato da attribuire ai singoli titolari di posizione organizzativa.Occorre subito richiamare l’attenzione delle amministrazioni sul seguente dato: rimangono poche settimane agli enti per dare applicazione alle nuove disposizioni sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione di questi incarichi. Si deve infatti ricordare che la materia è oggetto di informazione preventiva e di confronto, per cui si deve considerare che il mancato accordo con i soggetti sindacali produce come conseguenza il divieto di adottare la relativa deliberazione prima che sia decorso un mese dall’avvio della procedura. Di conseguenza, prudenzialmente, appare opportuno che l’ente trasmetta ai soggetti sindacali la proposta entro i primi giorni del mese di aprile.

LA ISTITUZIONESulla base delle nuove regole le posizioni organizzative possono essere istituite nelle seguenti due ipotesi:“a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze”.Di conseguenza, rispetto alle precedenti disposizioni contrattuali, gli incarichi di alta professionalità cessano di essere una fattispecie autonoma e non è più possibile conferirli per “lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza”.Il conferimento a dipendenti di categoria C e B nei piccoli comuni è subordinato alla assenza nell’intero ente di dipendenti di categoria D; in questo modo il contratto formalizza un principio interpretativo consolidato. La novità è la previsione per cui, in via eccezionale nel caso di mancanza della professionalità nell’ente, per una sola volta e con possibilità di proroga subordinata alla indizione del concorso, l’ente può conferire un incarico ad un dipendente di categoria C anche se nel comune sono in servizio dipendenti di categoria D. Occorre inoltre decidere il numero e le attribuzioni delle posizioni organizzative, ricordando che negli enti senza dirigenti esse devono coincidere gli incarichi dirigenziali conferiti dal sindaco.

IL CONFERIMENTOLe amministrazioni devono disciplinare i criteri da applicare per il conferimento di tali incarichi. Il contratto nazionale detta le seguenti previsioni:

1) le “funzioni ed attività da svolgere”; 2) “la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare”;3) i “requisiti culturali posseduti”; 4) “le attitudini”;5) “la capacità professionale”.

Per cui si deve considerare che non siamo in presenza di regole caratterizzate da automatismi, che gli spazi discrezionali sono ampi, ma che nel contempo non si può applicare lo spoil system. Spetta ai singoli enti decidere le modalità operative: volendo si può prevedere ad esempio l’adozione di un avviso e la presentazione di candidature.

LA REVOCA

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Il contratto nazionale prevede due ipotesi di revoca: i mutamenti organizzativi e la valutazione negativa. Quest’ultima deve, per esplicita previsione contrattuale, essere preceduta dal contraddittorio.In tutte le amministrazioni si deve dare corso alla revoca di tali incarichi in applicazione della cd “rotazione straordinaria” prevista dal piano nazionale anticorruzione, cioè in caso di avvio di procedimenti penali. Si devono inoltre aggiungere gli effetti derivanti dall’applicazione di sanzioni disciplinari, anche nella forma di sospensione cautelare.Negli enti senza dirigenti, sulla base delle previsioni dettate dal comma 1 dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 267/2000, questi incarichi possono essere revocati per la inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall’assessore di riferimento.Si ricorda che la revoca è cosa diversa dalla mancata conferma alla scadenza e che non è alcun “diritto” dei dipendenti alla proroga e/o al rinnovo di tali incarichi.

LA GRADUAZIONELe amministrazioni devono dare corso alla graduazione al fine di determinare la misura della indennità di posizione, che deve essere compresa tra 5.000 e 16.000 euro. Non si deve necessariamente assumere il tetto massimo come soglia indispensabile: le amministrazioni possono prevedere una cifra inferiore.I criteri che tutti gli enti devono utilizzare sono i seguenti: “complessità e rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali”. Negli enti con la dirigenza occorre inoltre tenere conto “dell’ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna”.

LA DURATALa durata massima di questi incarichi è fissata, ma solo per gli enti con la dirigenza, in 3 anni, mentre non viene indicata una durata minima. Ricordiamo al riguardo che la sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria ha suggerito che tale periodo sia fissato in almeno 1 anno. Negli enti senza dirigenti la durata massima può essere fissata fino a coincidere con il mandato del sindaco.

LA RETRIBUZIONE DI RISULTATOLe amministrazioni, con propria deliberazione, devono fissare la quantità delle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative da riservare alla retribuzione di risultato, quantità che non deve essere inferiore al 15% del totale.Di conseguenza, non si deve considerare illegittimo che negli enti in cui la retribuzione di risultato dei singoli titolari di posizione organizzativa oggi può arrivare al 25% della retribuzione di posizione, si possa abbassare tale tetto complessivo al 15% e finanziare con questi risparmi un aumento della indennità di posizione.La contrattazione decentrata deve inoltre decidere come si ripartiscono ai singoli titolari di posizione organizzativa le risorse destinate alla indennità di risultato.

IL FINANZIAMENTOIl finanziamento delle indennità ai titolari di posizione organizzativa è a carico in tutti gli enti, anche quelli con dirigenti, del bilancio dell’ente. Nelle amministrazioni con la dirigenza la disposizione contrattuale stabilisce che le risorse destinate nel 2017 al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa siano tagliate dal fondo. Le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 20/2019 e della Sicilia n. 172/2018 chiariscono che negli enti senza dirigenti non si deve superare il tetto massimo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative nel 2017, assumendo quanto stanziato a questo fine dal bilancio del 2016. I

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giudici contabili milanesi aggiungono che il calcolo deve essere effettuato tenendo conto dei minori oneri derivanti dalla gestione associate, cioè conteggiando il rimborso parziale di tali risorse da parte di altre amministrazioni.L’articolo 11 bis, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del DL n. 135/2018, cd di semplificazione, consente ai comuni senza dirigenti di aumentare le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative diminuendo nella stessa misura le capacità assunzionali a tempo indeterminate. Il testo accoglie in modo parziale le richiesta dell’Anci, visto che l’associazione dei comuni aveva chiesto che questa possibilità fosse concessa a tutti gli enti. Queste amministrazioni possono, nel rispetto del tetto di spesa per il personale (cioè di quella media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e di quella del 2008 per le amministrazioni che non erano assoggettate a questo vincolo), superare il tetto delle risorse destinate nel 2016 al salario accessorio delle posizioni organizzative “limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018 e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL”. Questa scelta è subordinata al taglio nella stessa misura “delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato”, cioè delle capacità assunzionali.

LE RELAZIONI SINDACALIRimangono pochi giorni alle amministrazioni locali e regionali per dare attuazione alle numerose ed importanti novità dettate dal CCNL 21 maggio 2018 sulle posizioni organizzative. In caso di mancata adozione delle nuove disposizioni e di conseguente conferimento degli incarichi sulla base delle nuove regole, questi incarichi in essere cesseranno a tale data di produrre i propri effetti. Come ha chiarito l’Aran, questo effetto si produce anche nel caso in cui la loro scadenza fosse state fissata dall’ente per una data successiva. Siamo cioè in presenza di una sorta di termine “ghigliottina”.

L’URGENZA DELLE SCELTESi deve considerare che di tempo ne rimane davvero poco, alla luce della necessità di rispettare le regole sulle relazioni sindacali, per cui occorre dare corso alla informazione preventiva ed al confronto sulle scelte nodali. Il che vuol dire che la proposta regolamentare dell’ente o, quanto meno, i suoi tratti caratterizzanti devono essere trasmessi alla RSU ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 21 maggio 2018 (che ricordiamo essere Cgil Funzione Pubblica, Funzione Pubblica Cisl, Uil Funzione Pubblica Locale e CSA Regioni ed Autonomie Locali) entro la prima decade di aprile. Ricordiamo che la informazione preventiva deve essere trasmessa solamente a questi soggetti e non anche di altre organizzazioni sindacali e che essa deve essere trasmessa anche se una delle prime citate sigle non ha rappresentanza nell’ente. I soggetti sindacali hanno 5 giorni di tempo (da chiarire se lavorativi o di calendario) per chiedere il confronto, che peraltro può essere avviato anche direttamente dall’ente fissando un incontro già con la trasmissione della informazione. L’ente deve provvedere immediatamente e maturano a questo punto 30 giorni di tempo entro cui si può raggiungere una intesa. Prima di tale data l’ente non può deliberare in mancanza di intesa. Per cui si deve mettere nel conto che i termini assegnati al confronto possono maturare, nel caso della articolazione temporale prima ricordata, per i primi giorni della seconda metà del mese di maggio, cioè appena prima della scadenza a partire dalla quale cesseranno le posizioni organizzative in essere. La cessazione di tali incarichi determina il venire meno del titolo giuridico in base al quale i

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titolari di posizione organizzativa possono svolgere i loro compiti e per cui essi possono essere remunerati con la indennità di posizione.Si ricorda che il contratto nazionale non prevede alcuna proroga di questo termine, neppure per gli enti locali e le regioni che andranno al voto nella prossima primavera.

LE RELAZIONI SINDACALISulla base delle previsioni del CCNL 21.5.2018 le relazioni sindacali sulla disciplina delle posizioni organizzative sono rimesse soprattutto al confronto, restando in capo all’ente un significativo margine di decisione autonoma, in particolare per la istituzione, la individuazione ed il finanziamento. Alla contrattazione collettiva decentrata integrativa è riservato uno spazio definito, che peraltro non deve necessariamente determinare una intesa prima del 21 maggio.La scelta di mettere insieme, sulla stessa materia, tutte le principali forme di relazione sindacale non è sicuramente la più felice e sta determinando numerosi dubbi ed incertezze. Non si può comunque mancare di sottolineare che, per esplicito vincolo del D.Lgs. n. 165/2001, è formalmente ed espressamente precluso alla contrattazione collettiva sia nazionale sia, a maggior ragione, decentrata integrativa, di intervenire sulle scelte che hanno un carattere organizzativo. Si deve aggiungere che le relazioni con i soggetti sindacali devono restare sul terreno dei principi e dei criteri generali e non possono estendersi alla concreta applicazione e/o ai provvedimenti di conferimento di tali incarichi.Appare comunque certamente auspicabile che il dialogo tra gli enti ed i soggetti sindacali sia intenso e costruttivo.

IL CONFRONTOSono oggetto di confronto, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 5 del CCNL 21.5.2018, “i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa” ed “i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità”. Come si vede, alcuni dei punti centrali della disciplina delle posizioni organizzative.Occorre ricordare che la scelta dell’ente su queste materie ha natura regolamentare ed appartiene alla competenza della giunta. Sulla base delle previsioni del contratto nazionale, i criteri di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa sono i seguenti:

1) le “funzioni ed attività da svolgere”; 2) “la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare”;3) i “requisiti culturali posseduti”; 4) “le attitudini”;5) “la capacità professionale”.

Tali criteri sono gli stessi che erano dettati dal CCNL 31.3.1999. La disciplina regolamentare può essere completata con la indicazione di eventuali regole procedurali, ad esempio la indizione di un bando con la presentazione delle domande da parte dei dipendenti di categoria D.Vi sono due ipotesi di revoca nel contratto nazionale: i mutamenti organizzativi e la valutazione negativa. Ad essi si devono aggiungere: la cd “rotazione straordinaria” prevista dal piano nazionale anticorruzione, ipotesi che matura in caso di avvio di procedimenti penali; le sospensioni disciplinari e, negli enti senza dirigenti, per come previsto dal comma 1 dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 267/2000, la inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall’assessore di riferimento. A livello regolamentare occorre soprattutto disciplinare le procedure attraverso cui dare applicazione a queste disposizioni.

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Nella graduazione delle posizioni organizzative il CCNL fissa due criteri per tutti gli enti: “complessità e rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali”; ad essi negli enti con dirigenti si devono aggiungere “l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna”. Nella norma regolamentare occorre inoltre disporre le procedure per la effettuazione della graduazione o pesatura, a partire dal soggetto che la deve effettuare, soggetto che molto spesso è individuato nel Nucleo Di Valutazione o OIV.

LA DELIBERAZIONE DELL’ENTELe amministrazioni, con propria deliberazione di giunta, devono individuare le tipologie di posizione organizzativa, fissare il numero e le attribuzioni, stabilire la durata, stanziare le risorse e, in tale ambito, fissare la quota riservata alla indennità di risultato. Le tipologie di posizione organizzativa previste dal contratto nazionale sono due: quelle che si concretizzano nello “svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità” e quelle che svolgono “attività con contenuti di alta professionalità”. Il primo ambito comprende, negli enti senza dirigenti, l’attribuzione di incarichi dirigenziali. Nel caso in cui si opti per la utilizzazione di ambedue queste tipologie, occorre precisare per le alte professionalità i requisiti oggettivi e soggettivi.Devono essere definiti il numero ed i contenuti delle posizioni organizzative.Occorre fissare la durata di questi incarichi: negli enti con dirigenti non si deve superare il tetto dei 3 anni; mentre negli enti senza dirigenti non vi è alcuna soglia di durata massima. Il CCNL continua a non prevedere una durata minima, che invece per la sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria si deve ritenere individuata in almeno 1 anno.Le amministrazioni devono stabilire le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative. Negli enti con dirigenti esse sono pari a quanto destinato allo stesso scopo nel fondo per la contrattazione decentrata del 2017, risorse che dallo scorso anno devono essere portate fuori dal fondo. Negli enti senza dirigenti non si deve superare quanto destinato allo stesso fine (cioè previsto nel bilancio preventivo) del 2016. Sulla base delle previsioni di cui all’articolo 11 bis, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del DL n. 135/2018, nei comuni senza dirigenza queste risorse possono essere aumentate con il corrispondente taglio delle capacità assunzionali a tempo indeterminato. Nell’ambito delle risorse destinate alle posizioni organizzative l’ente deve decidere la quota da riservare alla indennità di risultato, quota che per il CCNL non deve essere inferiore al 15%.

LA CONTRATTAZIONESpetta ai contratti collettivi decentrati integrativi disciplinare due aspetti. In primo luogo, “i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa” ed inoltre “la correlazione dei compensi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera h) del CCNL 21.5.2018 (nda quelli previsti da specifiche disposizioni di legge) e la retribuzione di risultato”.Per cui i contratti decentrati devono decidere come si ripartiscono in concreto tra i singoli titolari di posizione organizzativa le risorse destinate al finanziamento della loro indennità di risultato. E possono stabilire una correlazione di questo compenso con quelli previsti da norme di legge, così da realizzare effetti perequativi. Tale possibilità è diventata molto più rilevante dopo che, sulla base delle previsioni dell’ultimo CCNL, si può scendere al di sotto del 10% della retribuzione di posizione e salire al di sopra del 25% di tale indennità.

6) L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALEIL FONDO

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate contenute nella ipotesi di contratto per il personale del comparto delle funzioni locali sono modificate rispetto a

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quelle attualmente in vigore. E’ stata data applicazione in modo limitato al vincolo della semplificazione dei meccanismi di costituzione, per come richiesto sia dal D:Lgs. n. 75/2017, sia dalla direttiva del comitato di settore, ambito che comunque deve scontare la necessità del rispetto del tetto massimo. Le semplificazioni di maggiore rilievo sono quelle dettate per l’aumento della parte variabile del fondo, con riferimento alle somme fino allo 1,2% del monte salari 1997 ed alle risorse aggiuntive connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di mantenimento. Non si devono comunque sottovalutare gli effetti che saranno determinati dalla nuove regole per l’incremento della parte variabile e di quella stabile, nonché per la unificazione di buona parte delle componenti della parte stabile del fondo.

La costituzione ed il tettoSi deve in premessa evidenziare che la materia non costituisce oggetto né di contrattazione né di confronto. Per cui si deve sottolineare che è oggetto esclusivamente di informazione, che si deve ritenere debba essere necessariamente preventiva rispetto alla sua costituzione. Come per il passato i soggetti sindacali possono chiedere chiarimenti, segnalare errori e, se lo ritengono necessario, avanzare un ricorso al giudice del lavoro. Uno spazio di intervento, come per il passato, è previsto solamente per la integrazione della parte variabile fino allo 1,2% del monte salari 1997.Altra importante conferma è la distinzione tra la parte stabile e quella variabile, distinzione che ricordiamo essere stata introdotta a partire dal contratto collettivo nazionale del 22.1.2004.Il comma 7 dell’articolo 67 stabilisce che le risorse del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non devono superare quelle dell’anno 2016.Con il comma 11 dello stesso articolo rimangono ferme le norme di legge oggi in vigore per le “risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”.

La parte stabileLa parte stabile viene unificata in un unico importo, che comprende tutte le voci previste dall’articolo 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 che alimentano il fondo per la contrattazione decentrate del 2017 nella misura certificata dai revisori dei conti, che quindi a scanso di equivoci sono impegnati a dare corso a tale adempimento. Si deve ritenere che anche i compensi previsti dalle disposizioni dei contratti dello 8.5.2006 e dello 11.4.2008 destinati alla parte stabile vadano compresi. Nella voce unica consolidata sono inoltre aggiunte, ove l’ente non le abbia già previste nel fondo, le risorse destinate al finanziamento delle quote della indennità di comparto a carico del fondo e del cd differenziale delle progressioni economiche, cioè delle risorse che hanno finanziato gli aumenti disposti dai contratti nazionali per le singole posizioni di progressione economica. Altro importante elemento di novità è che in tale fondo confluisce anche lo 0,2% del monte salari del 2001 ove non sia stato già utilizzato per il finanziamento delle alte professionalità. Si deve sottolineare che questo incremento deve essere disposto da tutti gli enti, ivi compresi quelli senza dirigenti, sempre ovviamente che l’istituto non sia stato già attivato. Dal fondo occorre sottrarre le risorse che, negli enti con i dirigenti, sono state destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, risorse che devono quindi essere certificate nel loro importo, che comprende non quanto effettivamente speso, ma quanto “destinato”. Quindi, ad esempio, vanno tolte dal fondo le risorse destinate alla retribuzione di risultato ma non erogate per il mancato integrale raggiungimento degli obiettivi assegnati.

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Trattandosi di parte stabile è evidente che essa debba essere confermata anche negli anni successivi.Queste risorse vanno incrementate di una cifra pari a 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015; tale incremento opera a partire dall’anno 2019. Deve essere inoltre inserito nel fondo il cd differenziale delle progressioni economiche, cioè le “differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”. Ed ancora, a decorrere dall’anno successivo alla cessazione ed “in misura intera in ragione d’anno”, dei risparmi derivanti dalla RIA e dagli assegni ad personam dei cessati, somme che invece nell’anno di cessazione vanno per la parte di risparmi realizzata nella quota variabile. Inoltre, nella parte stabile del fondo vanno le eventuali risorse destinate al trattamento economico del personale e riassorbite nel fondo, sulla base delle previsioni dell’articolo 2 comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. Nella parte stabile del fondo entrano inoltre le risorse destinate al salario accessorio del personale trasferito nella misura corrispondente alla riduzione della parte stabile del fondo delle amministrazioni di provenienza. Si deve sottolineare che in questo ambito vanno comprese anche le risorse necessarie per il trattamento economico del personale trasferito a seguito di attivazione della gestione associata. Ed ancora, delle riduzioni permanenti del fondo per il lavoro straordinario e delle risorse aggiuntive nel caso di incremento delle dotazioni organiche. Infine, le regioni possono incrementare il fondo con risorse non superiori allo 0,2% del monte salari annuo della dirigenza in caso di riduzione della stessa.

La parte variabileNella parte variabile del fondo entrano, in primo luogo, le risorse destinate dalle amministrazioni alla incentivazione del personale e provenienti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, proventi derivanti da convenzioni. Ed ancora i risparmi certificati derivanti dai proventi dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011. Inoltre, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge; nell’anno successivo le frazioni di RIA dell’anno in cui i dipendenti cessano, ivi comprese le quote di tredicesima; gli eventuali risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle risorse per il lavoro straordinario; le risorse trasferite dalle amministrazioni finanziarie per le notifiche effettuate dai comuni per loro conto; le risorse destinate al salario accessorio per il personale delle case da gioco; la integrazione fino allo 1,2% del monte salari 1997; le risorse per il raggiungimento degli obiettivi, anche di mantenimento; le eventuali integrazioni previste dal D.Lgs. n. 75/2017 per le regioni e le città metropolitane virtuose sulla base degli specifici decreti; le integrazioni per il salario accessorio del personale trasferito nella misura pari ai tagli operati nei rispettivi fondi per la quota dell’anno in cui tale operazione viene realizzata.Si deve evidenziare che vi sono delle novità per le risorse fino allo 1,2% del monte salari 1997, possibilità che prende il posto di quella prevista dall’articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999: nel nuovo dettato contrattuale, l’unica condizione dettata è la seguente: “ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa”, per cui sono da considerare superati i vincoli di motivazione e/o provenienza previsti dalle vecchie disposizioni contrattuali, nonché quello della attestazione da parte degli organismi di valutazione. Permane la competenza alla verifica da parte delle organizzazioni sindacali delle condizioni che consentono l’aumento del fondo con tali risorse.Viene inoltre previsto che le amministrazioni possano integrare la parte variabile per l’attivazione di nuovi servizi o, più esattamente, per come indicato testualmente dal contratto “per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel

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piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”. Come si vede, sembrano essere state fortemente semplificate le condizioni che consentono di disporre questo aumento. In tale incremento vanno inseriti anche le quote dei proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze del codice della strada che l’ente destina al salario accessorio dei vigili, sulla base delle specifiche previsioni dettate dall’articolo 208 del nuovo codice della strada.Le risorse destinate agli aumenti fino allo 1,2% del monte salari 1997 e per l’attivazione di nuovi servizi possono essere stanziate solamente dalle amministrazioni che rispettano i vincoli del pareggio di bilancio e della spesa per il personale. Le amministrazioni dissestate, strutturalmente deficitarie e gli enti in cd predissesto possono stanziare, come parte variabile, solamente una quota limitata di risorse.La disposizione stabilisce che, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 23, commi 4 e 6, a decorrere dallo scorso 1 gennaio, sulla base dei criteri che saranno fissati con uno specifico decreto, inizialmente le regioni e le città metropolitane che saranno in possesso dei requisiti di virtuosità previsti da uno specifico decreto del Governo e poi eventualmente altre amministrazioni, potranno incrementare il fondo di parte variabile con risorse non superiori ad una percentuale della parte stabile dello stesso.

1) GLI ASPETTI ECONOMICI

Le indennitàAl personale possono essere erogate le seguenti indennità:a) performance organizzativa;b) performance individuale, a cui occorre destinare almeno il 30% delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata e nel cui ambito si deve prevedere la erogazione di compensi aggiuntivi per coloro che hanno avuto i risultati migliori nella valutazione;c) per le condizioni di lavoro, con riferimento alle attività disagiate, rischiose ed al maneggio valori. Il suo importo viene fissato dalla contrattazione decentrata in una misura compresa tra 1 e 10 euro per ogni giornata in cui le stesse nono effettivamente svolte;d) turno (che copre interamente il disagio determinato dalla articolazione oraria della prestazione), reperibilità (per la quale la contrattazione decentrata può aumentare il compenso ed il numero di giornate che possono essere effettuate nell’arco dello stesso mese) e compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive; e) specifiche responsabilità, il cui importo massimo è fissato in 3.000 euro annui. Viene inoltre previsto che una indennità fino a 350 euro annui possa essere corrisposta al personale che svolge gli specifici compiti previsti dal contratto (con i precedenti contratti era fissata nel tetto di 300 euro annui);f) funzione per i vigili;g) compensi previsti da disposizioni di legge;h) messi notificatori;i) personale delle case da gioco;j) progressioni economiche.

Le progressioni orizzontaliViene istituita in tutte le categorie, a decorrere dallo 1.4.2018, una nuova posizione di progressione economica in tutte le categorie: per cui avremo il D7, il C6, il B8 e lo A6.Esse non possono avere decorrenza antecedente allo 1 gennaio dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto decentrato che le ha previste e la relativa graduatoria produce i suoi effetti solamente per lo stesso anno.

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Ricordiamo inoltre che le progressioni orizzontali possono essere disposte in modo selettivo e per una quota limitata, tenendo conto degli esiti delle valutazioni, nonché della esperienza e degli esiti delle attività formative.

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