183
5703 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 7 marzo 2005, n. 255 L. 225/1992 vigente, D.L.vo 112/1998 e L.r. 18/2000. protocollo d’intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile. Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Settore Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce: L’articolo 117, III comma, della Costituzione qualifica la protezione civile tra le materie di legi- slazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determina- zione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato; In materia di protezione civile il quadro norma- tivo nazionale di riferimento è attualmente definito dal combinato disposto della legge n. 225/1992, come modificata dalla legge n. 401/2002, nonché dal decreto legislativo n. 112/1998; Il D.Lgs n. 112/1998 ha innovato profondamente il quadro di attribuzione delle funzioni Amministra- tive, individuando espressamente quelle attribuite allo Stato (art. 107) e quelle attribuite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni (art. 108). Nello specifico, allo Stato compete la emana- zione degli indirizzi per la predisposizione e l’attua- zione dei programmi di previsione e di prevenzione, in relazione alle varie ipotesi di rischio, nonché la predisposizione d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali interessati, dei piani di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all’art. 2 comma 1 lettera c. della legge 225/1992. Alle Regioni compete la predisposizione dei piani di previsione e prevenzione dei rischi, nonché la emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b della legge 225/1992. Alle Province compete l’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli inter- venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai pro- grammi e piani regionali, nonché la predisposizione dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali. Ai Comuni compete l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli inter- venti di prevenzione dei rischi stabilite dai pro- grammi e piani regionali, nonché la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza. Per effetto dell’art. 5 comma 4 del Decreto Legge 343/2001 (convertito con L. 401/2001), il Prefetto mantiene, in ambito provinciale, le competenze di cui all’art. 14 della L. 225/1992. La Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n.35114, recante “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di pro- tezione civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 (serie generale) dell’8 ottobre 2002, emanata nell’ambito di quanto disposto dall’art. 5, comma 5 della legge n.401/2001, ha opportunamente sottoli- neato che “in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso norma- tivo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione “evolutiva”. Conseguentemente, le competenze Prefettizie e quelle degli Enti territoriali debbono “convivere” in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, sì da rea- lizzare quella fondamentale integrazione ed imple- mentazione di risorse che il legislatore, anche costi- tuzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile e che “quindi, in concreto, una volta verificatosi l’evento, il Prefetto, coerente- mente con quanto pianificato in sede locale dai competenti Enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture perife- riche per l’attuazione degli interventi urgenti di pro- tezione civile”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4 ... civile/normativa... · con le disposizioni risultanti dal complesso norma-tivo globale in cui la norma da interpretare

Embed Size (px)

Citation preview

5703Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 7 marzo 2005, n. 255

L. 225/1992 vigente, D.L.vo 112/1998 e L.r.18/2000. protocollo d’intesa sulle linee guidaregionali per la pianificazione di emergenza inmateria di Protezione Civile.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla basedell’istruttoria espletata dal Settore ProtezioneCivile, confermata dal Dirigente, riferisce:

L’articolo 117, III comma, della Costituzionequalifica la protezione civile tra le materie di legi-slazione concorrente per le quali spetta alle Regionila potestà legislativa, salvo che per la determina-zione dei principi fondamentali che resta riservataalla legislazione dello Stato;

In materia di protezione civile il quadro norma-tivo nazionale di riferimento è attualmente definitodal combinato disposto della legge n. 225/1992,come modificata dalla legge n. 401/2002, nonchédal decreto legislativo n. 112/1998;

Il D.Lgs n. 112/1998 ha innovato profondamenteil quadro di attribuzione delle funzioni Amministra-tive, individuando espressamente quelle attribuiteallo Stato (art. 107) e quelle attribuite alle Regioni,alle Province ed ai Comuni (art. 108).

Nello specifico, allo Stato compete la emana-zione degli indirizzi per la predisposizione e l’attua-zione dei programmi di previsione e di prevenzione,in relazione alle varie ipotesi di rischio, nonché lapredisposizione d’intesa con le Regioni e gli Entiterritoriali interessati, dei piani di emergenza neicasi di eventi calamitosi di cui all’art. 2 comma 1lettera c. della legge 225/1992.

Alle Regioni compete la predisposizione deipiani di previsione e prevenzione dei rischi, nonchéla emanazione degli indirizzi per la predisposizionedei piani provinciali di emergenza in caso di eventicalamitosi, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b dellalegge 225/1992.

Alle Province compete l’attuazione, in ambito

provinciale, delle attività di previsione e degli inter-venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai pro-grammi e piani regionali, nonché la predisposizionedei piani provinciali di emergenza, sulla base degliindirizzi regionali.

Ai Comuni compete l’attuazione, in ambitocomunale, delle attività di previsione e degli inter-venti di prevenzione dei rischi stabilite dai pro-grammi e piani regionali, nonché la predisposizionedei piani comunali e/o intercomunali di emergenza.

Per effetto dell’art. 5 comma 4 del Decreto Legge343/2001 (convertito con L. 401/2001), il Prefettomantiene, in ambito provinciale, le competenze dicui all’art. 14 della L. 225/1992.

La Circolare del Dipartimento della ProtezioneCivile della Presidenza del Consiglio dei Ministri30 settembre 2002, n.35114, recante “Ripartizionedelle competenze amministrative in materia di pro-tezione civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 236 (serie generale) dell’8 ottobre 2002, emanatanell’ambito di quanto disposto dall’art. 5, comma 5della legge n.401/2001, ha opportunamente sottoli-neato che “in sede di interpretazione di una normagiuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado siavariato il quadro normativo di riferimento, se nedeve ricercare il significato il più possibile coerentecon le disposizioni risultanti dal complesso norma-tivo globale in cui la norma da interpretare si trovacollocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddettainterpretazione “evolutiva”.

Conseguentemente, le competenze Prefettizie equelle degli Enti territoriali debbono “convivere” inun contesto di unicità di obiettivi da perseguire intermini di prevalente interesse pubblico, sì da rea-lizzare quella fondamentale integrazione ed imple-mentazione di risorse che il legislatore, anche costi-tuzionale, ha ritenuto indispensabile in materia diprotezione civile e che “quindi, in concreto, unavolta verificatosi l’evento, il Prefetto, coerente-mente con quanto pianificato in sede locale daicompetenti Enti territoriali, assicurerà, agli stessi, ilconcorso dello Stato e delle relative strutture perife-riche per l’attuazione degli interventi urgenti di pro-tezione civile”.

Pertanto, al verificarsi di un evento calamitosooccorre assicurare il massimo di protezione agliinteressi esposti al pericolo quali la vita e l’incolu-mità delle persone e la salvaguardia di beni e infra-strutture, innanzitutto attraverso la immediata ecoordinata attivazione di tutte le risorse necessariedisponibili sul territorio, in una logica di garanziadell’efficacia su tutto il territorio regionale di pre-stazioni pubbliche che attengono alla tutela di dirittifondamentali della persona;

In tale prospettiva il Presidente del Consiglio deiMinistri in data 27.02.2004 ha emanato gli : “indi-rizzi operativi per la gestione organizzativa e fun-zionale del sistema di allertamento nazionale eregionale per il rischio idrogeologico ed idraulico aifini di protezione civile” pubblicati nel supple-mento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 59 del 11marzo 2004.

La Legge regionale 30 novembre 2000 n. 18all’art. 11 ha stabilito che restano attribuite allaRegione tutte le funzioni ed i compiti amministra-tivi ad essa conferiti in materia di protezione civileche richiedono l’unitario esercizio in sede regio-nale, con particolare riferimento agli ambiti ivi indi-cati.

Per quanto innanzi la Regione Puglia ha avviatol’attività amministrativa finalizzata alla definizionedelle linee guida in materia di pianificazione d’e-mergenza, condivise da tutti i soggetti istituzionaliinteressati.

Pertanto, con nota prot. n. 2174/PC in data 30luglio 2004, il Presidente della Giunta Regionale haproposto agli Enti ed alle Strutture tecniche interes-sate la bozza di un protocollo di intesa, con allegatodocumento tecnico di indirizzo, per la predisposi-zione dei piani di emergenza provinciali e comu-nali, nel rispetto del complessivo assetto di respon-sabilità e competenze derivante dalla legislazionevigente, chiedendo, altresì, ai medesimi soggetti diformulare proposte di integrazione ed osservazioni.

Sulla proposta sono state formulate precisazionimigliorative dalle Prefetture di Bari, Brindisi eLecce, dalla Direzione Interregionale VV.F. per laPuglia e la Basilicata, dal Corpo Forestale delloStato, dall’Unione Regionale Province (UPI), dalle

Province di Brindisi e Foggia, dalle Strutture Tec-niche Periferiche (ex Genio Civile) di Foggia eTaranto, dall’Ispettorato Ripartimentale delleForeste di Foggia.

A seguito di specifico incontro tecnico tenutosi il21 gennaio 2005 presso la sede del Settore Prote-zione Civile, cui hanno partecipato, previa formaleconvocazione di cui alla nota prot. n. 3970/PC del7.12.2004, i seguenti Enti:- Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Bari,

Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto - Direzione Interregionale dei VV.F. - Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e

Taranto. - Unione regionale delle Bonifiche e Irrigazioni.

In tale riunione sono stati valutati e discussi tuttii contributi formulati dai vari Enti, giungendo allacontestuale definizione del testo del “Protocollod’intesa con allegate linee guida regionali per lapianificazione d’emergenza in materia di prote-zione civile”, condiviso tecnicamente da tutti i pre-senti.

Pertanto si propone l’approvazione dei suddettiatti con l’adozione dei conseguenti adempimentiamministrativi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSIDELLA L.R. 28/2001

Il presente atto non comporta, allo stato, alcunmutamento qualitativo o quantitativo di entrata o dispesa né a carico del bilancio regionale né a caricodegli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva-lersi sulla Regione;

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanzeistruttorie innanzi illustrate, propone alla Giuntal’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dellaL.R. 7/94, art. 4 comma 4 lett. d)

LA GIUNTA

• Udita la relazione del Presidente e la conseguenteproposta;

• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente

5704 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5705Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

provvedimento dal funzionario istruttore e dalDirigente del Settore di Protezione Civile;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

• Di approvare, per le motivazioni esposte in pre-messa, che vengono integralmente richiamate, il“protocollo d’intesa sulle linee guida regionaliper la pianificazione d’emergenza in materia diprotezione civile”. allegato al presente provvedi-mento e facente parte integrante, da sottoscriverefra la Regione Puglia, le Prefetture-Uffici Terri-toriali del Governo di Bari, Brindisi, Foggia,Lecce e Taranto, le Province di Bari, Brindisi,Foggia, Lecce e Taranto, l’Unione Regionaledelle Province Pugliesi, l’Associazione Nazio-nale Comuni Italiani-Sezione Puglia, la Dire-zione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soc-corso Pubblico e della Difesa Civile della Puglia,la Delegazione Unione nazionale dei Comuni edegli Enti Montani-Puglia, e l’Unione Regionaledelle Bonifiche delle irrigazioni e dei Migliora-menti Fondiari per la Puglia;

• di incaricare il Settore Protezione Civile, nelle

more della sottoscrizione dell’atto, di assicurarel’azione di coordinamento necessaria per l’ade-guamento dell’atto, in esito ad eventuali neces-sità formali e non sostanziali presentate dagliEnti interessati garantendo l’originaria imposta-zione dello stesso, lo spirito collaborativo tra gliEnti e gli obiettivi di efficienza ed efficacia deldocumento, riferendo al riguardo al Presidentedella Giunta regionale;

• di incaricare il Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschidi convocare tutti i soggetti interessati per la sot-toscrizione del protocollo, di intesa, nonché difirmare il medesimo atto in rappresentanza dellaRegione Puglia, in tanti originali quanti sono glienti;

• di incaricare il Dirigente del Settore ProtezioneCivile, di operare tutte le iniziative consequen-ziali alla stipula del protocollo, nonché di verifi-care l’attuazione dello stesso da parte degli Entiterritoriali;

• di pubblicare il presente atto, unitamente all’alle-gato che ne fa parte integrante, nel BollettinoUfficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della GiuntaDr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

PROTOCOLLO D’INTESASULLE LINEE-GUIDA REGIONALI

PER LA PIANIFICAZIONE D’EMERGENZAIN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Tra Regione Puglia, Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, Direzione Interregionale dei VV.F. Puglia e Basili-cata, Unione Regionale delle Province Pugliesi, Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione dellaPuglia, Delegazione UNCEM della Puglia, e Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e deiMiglioramenti Fondiari per la Puglia

PREMESSO CHE, IN VIA GENERALE,

- l’articolo 117, III comma, della Costituzione qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione con-corrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principifondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato;

- il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della potestà regolamentare, stabilisce che essacompete allo Stato solo per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentrespetta direttamente alle Regioni in ogni altra materia;

- l’articolo 118, 1 comma, della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, perassicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla basedi principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- in questo disegno complessivo trova fondamento l’iniziativa della Regione Puglia di emanare dellelinee-guida in materia di pianificazione d’emergenza, ricorrendo ad una procedura concertata con tutti i sog-getti istituzionali interessati;

- la principale fonte normativa in materia di protezione civile resta, a tutt’oggi, la legge 24 febbraio 1992,n.225, recante “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”, come recentemente modificata daldecreto-legge 7 settembre 2001, n. 3 43, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento ope-rativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel set-tore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, unitamente alledisposizioni contenute nel Capo VIII del Titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (artt.107-109), con il quale si è data attuazione alla riforma amministrativa di cui al Capo I della legge 15 marzo1997, n. 59 determinando, in particolare, gli ambiti di rispettiva responsabilità dello Stato, delle Regioni edegli enti locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di protezione civile;

- la successiva emanazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aveva provveduto al riordino del-l’organizzazione del governo e delle diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo all’istituzione del-l’Agenzia di protezione civile ed al riassetto complessivo del settore, disponendo, con l’art. 87 l’abrogazioneesplicita di alcune disposizioni della legge n. 225/1992;

- in seguito, la citata legge n. 401/2001, ha abrogato l’intero Capo del d.Lgs. n. 300/1999 relativo all’Agenziadi protezione civile e, quindi, anche l’art. 87, comportando la riviviscenza dell’intera originaria versionedella legge n. 225/1992, compatibilmente con la clausola di abrogazione innominata contenuta nell’art. 6 del

5706 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5707Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

provvedimento che, testualmente, recita: “Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225, incompatibili con il presente decreto”;

- va tenuto conto, comunque, che la legge n. 401/2001, pur cancellando le abrogazioni disposte dal d.Lgs.n.300/199, ha ripristinato la legge n. 225/1992 facendo salve le integrazioni di sistema apportate dal d.Lgs.n. 112/1998, che, infatti, la legge n. 401/2001 fa esplicitamente salvo all’art. 5, commi 1 e 6, con particolareriferimento alle attribuzioni di responsabilità stabilite dagli articoli 107 e 108 del d.lgs. in parola;

- la legge n. 401/2001 ha definito, peraltro, un nuovo assetto ordinamentale della materia, solo in parte riper-correndo la strada già segnata dalla legge n. 225/1992;

- alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni legislative il quadro delle responsabilità dei diversisoggetti istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una ricostruzione articolata;

- in questo percorso si colloca la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Con-siglio dei Ministri 30 settembre 2002, n. 35114, recante “Ripartizione delle competenze amministrative inmateria di protezione civile” ‘ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.236 (serie generale) dell’8 ottobre 2002,emanata nell’ambito di quanto disposto dall’art. 5, comma 5 della legge n. 401/2001, che ha opportunamentesottolineato che “in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado siavariato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con ledisposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata,facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione “evolutiva”;

- ricorre l’urgente necessità della riorganizzazione e del potenziamento del sistema di protezione civile deglienti locali, sottolineando che, a tale scopo, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente del Settore Regio-nale di Protezione Civile a concedere contributi ai medesimi nei limiti delle disponibilità finanziarie pro-grammate dal Fondo regionale di Protezione Civile destinate a specifiche finalità, tra le quali rientra la reda-zione o l’aggiornamento dei piani provinciali e comunali di emergenza.

DATO ATTO ALTRESI’ GHE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TEMATICA DELLA PIA-NIFICAZIONE D’EMERGENZA,

- la legge n. 225/1992, nel testo originario, affrontava la questione dei piani di emergenza in due punti: all’art.4, trattando dei piani di livello nazionale da predisporre a cura del Dipartimento della Protezione Civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, e all’art, 14, 1’ comma, trattando dei piani di livello locale, da predi-sporre a cura dei Prefetti, non attribuendo né alle Regioni, né agli enti locali specifiche responsabilità inmateria di pianificazione d’emergenza;

- successivamente il d.Lgs n. 112/1998 ha profondamente innovato il quadro delle responsabilità in materia dipianificazione d’emergenza rispetto alla legge del 1992 e, in particolare:• ha introdotto il piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);• ha ripartito la responsabilità di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza democra-

tica (Regioni ed enti locali);• ha distinto i piani per eventi di tipo “c” e per quelli di tipo “b”;

- per quanto riguarda gli eventi di tipo “c” o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, l’art. 107, comma1, lettera f) punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazionidi carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d’emergenza e del coordinamento unitario

degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente conl’intesa e con il concorso delle regioni e degli enti locali interessati;

- per quanto riguarda gli eventi di tipo “b” o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, ha invece con-ferito:• alle regioni la responsabilità:

• di dettare indirizzi per l’elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo “b” (art.108, comma 1, lettera a), punto 3);

• di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinato dal verificarsi o dall’imminenza dieventi di tipo “b”, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, let-tera a), punto 2);

• alle Province la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, letterab), punto 2);

• ai comuni la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108,comma 1, lettera e), punto 3);

- come già richiamato, l’art. 5, commi 1 e 6 della legge n. 401/2001 fa esplicitamente salvo il riparto delleattribuzioni previsto dal d.Lgs. n. 112/1998 ed in questa prospettiva va quindi letto ogni eventuale nuovoriferimento al testo originario della legge n. 225/1992;

- il comma 4 dell’art.5 della legge n. 401/2001 attribuisce alla responsabilità del Dipartimento della Prote-zione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primiinterventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati provin-ciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 225/1992 che, comegià rilevato, va letto alla luce delle innovazioni di sistema introdotte dal d.Lgs. n. 112/1998;

- il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con leregioni, il compito di definire in sede locale e sulla base dei piani d’emergenza gli interventi e la strutturaorganizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con i prefetti anche per gli aspettidell’ordine e della sicurezza pubblica,

- la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 35114 del 30 settembre 2002 ribadisce che:• le competenze degli enti territoriali nelle situazioni emergenziali sono fatte espressamente salve dall’art.

5, comma 1,del D.L. n. 343/2001, convertito nella Legge n. 401/2001;• per effetto dell’art. 5, comma 4, del citato D.L. n. 343/2001, rimane fermo quanto previsto dall’art. 14

della Legge n. 225/1992 in materia di competenze del Prefetto;• conseguentemente, le richiamate competenze prefettizie e degli enti territoriali debbono “convivere” in un

contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, sì da realizzarequella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale,ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile” e che “quindi, in concreto, una volta verificatosil’evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali,assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l’attuazione degliinterventi urgenti di protezione civile”,

- che, pertanto, verificatosi l’evento suscettibile di apprezzamento nell’ambito delle competenze di protezionecivile, dovrà darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui all’art. 108 del decretolegislativo n. 112/1998, a livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva competenza,con il concorso, se necessario, dell’esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti, in particolare, all’attiva-zione delle risorse statali presenti sul territorio”;

5708 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5709Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

- è poi intervenuta la legge 27 dicembre 2002, n. 286, di conversione del decreto-legge n.245/2002, che nelcombinato disposto degli articoli 1, 2 e 3 stabilisce che in caso di eventi di tipo C) e in situazioni di partico-lare gravità, su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente dellaRegione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima delladichiarazione dello stato di emergenza di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, che il Capo delDipartimento della Protezione Civile provvede, in qualità di Commissario delegato e con i poteri di cui alcomma 2 dell’art. 5 della legge n.225/1992, al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fron-teggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi pianiesecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa finalità il Capo del Dipar-timento della Protezione Civile - quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri -dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizionazionale della protezione civile di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 225/1992, realizzando anche inecessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali, per assicurare la direzione unitaria dei servizi diemergenza;

- che, in particolare, in caso di evento calamitoso, occorre assicurare il massimo di protezione agli interessiesposti a pericolo quali la vita e l’incolumità delle persone e la salvaguardia di beni e infrastrutture, innan-zitutto attraverso la immediata e coordinata attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul territorio,in una logica di garanzia dell’efficacia su tutto il territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengonoalla tutela di diritti fondamentali della persona;

- è inoltre intervenuta la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di “Indirizzi operativiper la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischioidrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 59 del 11 marzo2004;

la legge regionale 30 novembre 2000 n. 18 all’art. i i stabilisce che la Regione emana gli indirizzi e i prin-cipi in materia di protezione civile cui devono attenersi gli enti locali e fornisce supporto ai Comuni nella pia-nificazione degli interventi di emergenza;

la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato; le Prefetture-UfficiTerritoriali del Governo di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, rappresentate dai rispettivi Prefetti;

le Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, rappresentate dai rispettivi Presidenti o loro delegati;

Direzione Interregionale dei VV.F. Puglia e Basilicata, rappresentata dal Direttore Interregionale o suo dele-gato;

Unione Regionale delle Province Pugliesi, rappresentata dal Presidente o suo delegato;

Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione della Puglia, rappresentata dal Presidente o suo delegato;

Delegazione UNCEM della Puglia, rappresentata dal Presidente o suo delegato;

Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Puglia, rappresen-tata dal Presidente o suo delegato;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. In attesa dell’emanazione degli indirizzi statali in materia di pianificazione d’emergenza ex art. 5 dellalegge 9 novembre 2001, n. 401, ai sensi dell’art.108, comma 1, lettera a), punto 3) del d.Lgs. n. 112/1998la Regione Puglia ha predisposto le linee-guida per l’elaborazione di piani d’emergenza a livello locale,che, secondo quanto indicato con la Circolare n. 35114/2002 del Dipartimento della Protezione Civilegarantiscano “un coinvolgimento pieno delle risorse statali e locali, in una chiave di evidente ottimizza-zione delle risorse stesse nell’ambito delle finalità di protezione civile e nel rispetto, in particolare, diquanto pianificato a livello regionale”.

2. Dette linee-guida sono rivolte alle Amministrazioni Provinciali, agli Uffici Territoriali del Governo ed aglienti locali, anche in forma consorziata o associata, nel rispetto del complessivo assetto di responsabilità ecompetenze derivante dalla legislazione vigente, secondo quanto specificato in premessa.

3. Le linee-guida contengono, oltre agli opportuni indirizzi in termini procedurali ed operativi, tutti gli ele-menti conoscitivi e le informazioni disponibili in sede regionale relativamente alle diverse tipologie dirischio e rilevanti ai fini della definizione, con criteri uniformi ed omogenei, degli scenari di rischio daporre a base della pianificazione d’emergenza.

Regione Puglia - Presidente

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bari

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di

Foggia

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Taranto Provincia di Bari

Provincia di Brindisi Provincia di Foggia

Provincia di Lecce

Provincia di Taranto

Direzione Interregionale dei VV.F. Puglia e Basilicata Unione Regionale delle Province Pugliesi

Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sezione Puglia

Delegazione Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani - Puglia

Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Puglia

5710 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5711Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEIPIANI DI EMERGENZA PROVINCIALI E COMUNALI

INDICE

1. OBIETTIVI GENERALI2. STRUTTURA E STRUMENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIME3. SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI4. MODELLO DI INTERVENTO5. INDIRIZZI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI EVENTI

5.1 RISCHIO IDROGEOLOGICOIDRAULICO - FRANE E VALANGHE - MAREGGIATE FENOMENI DI FORTE INTENSITA’ E

BREVE DURATA SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI MODELLO DI INTERVENTO

5.2 RISCHIO SISMICOSCENARI DEGLI EVENTI ATTESIMODELLO DI INTERVENTO

5.3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVISCENARI DEGLI EVENTI ATTESIMODELLO DI INTERVENTO

5.4 RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALESCENARI DEGLI EVENTI ATTESI MODELLO DI INTERVENTO

1. OBIETTIVI GENERALI

Il D.Lgs 112/98, art. 108, trasferisce alle Province la funzione di predisposizione dei piani provinciali diemergenza sulla base degli indirizzi regionali ed attribuisce ai comuni il compito di predisporre i piani di emer-genza comunali, anche in forma associata.

Tali disposizioni si integrano ed armonizzano con la legge n. 225/1992 e con la legge n. 401/2001 nel deli-neare un assetto di ruoli e competenze complesso ed articolato.

Principale obiettivo delle presenti linee guida è quello di fornire alle Province ed ai comuni un quadro diriferimento metodologico omogeneo per la elaborazione dei Piani di Emergenza.

In sintesi i piani di emergenza sono documenti che, finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei beni:• affidano responsabilità ad amministrazioni, strutture tecniche, organizzazioni ed individui per la attivazione

di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di emergenza chesuperi la capacità di risposta di una singola struttura operativa o ente, in via ordinaria;

• definiscono la catena di comando e le modalità del coordinamento interorganizzativo, necessarie alla indi-viduazione ed alla attuazione degli interventi urgenti;

• individuano le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare la situazione di emergenza.

Quindi i piani costituiscono, sia a livello comunale che a livello provinciale, lo strumento unitario di rispostacoordinata del sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza avva-lendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio.

Inoltre devono tenere conto ed integrare i piani operativi di emergenza di enti, strutture tecniche, gestori diservizi pubblici ed essere completati con procedure tecniche di dettaglio, necessarie all’attivazione.

I piani devono essere integrati con il livello regionale e statale di pianificazione e gestione dell’emergenza.I piani, nella forma speditiva, devono almeno contenere le procedure necessarie per effettuare una rapida ed

ordinata evacuazione e/o assistenza dei cittadini e dei loro beni, presenti in un’area a rischio preindividuata oa seguito di segnalazione di un pericolo incombente o di un’emergenza in atto.

I Piani sono costituiti dagli scenari di evento attesi e dai modelli d’intervento.Gli scenari attesi costituiscono supporto fondamentale e imprescindibile per la predisposizione dei modelli

di intervento e sono basati sui dati e sulle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione e dei pianiterritoriali e di settore.

La pianificazione provinciale e comunale di emergenza prende in esame, in riferimento agli scenari possi-bili per il territorio, le tipologie di evento naturale o connesso con l’attività dell’uomo che per loro natura edestensione territoriale, richiedono l’intervento coordinato di più Enti e amministrazioni competenti in via ordi-naria.

Per le Province ed i Comuni che hanno già elaborato propri Piani di emergenza, le linee guida devono essereutilizzate ove necessario come base di riferimento per un aggiornamento biennale degli stessi, ovvero ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

Il documento è composto da una parte generale e da parti specifiche per tipologia di eventi.

In questo documento vengono affrontate le tematiche relative alle seguenti tipologie di rischio e ambiti d’in-tervento:- RISCHIO IDROGEOLOGICO- RISCHIO SISMICO- RISCHIO INCENDI BOSCHIVI- RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE- ULTERIORI RISCHI CONNESSI A SPECIFICHE PROBLEMATICHE, TERRITORIALMENTE RILE-

VANTI (da dettagliare successivamente)

I Piani, per ciascuno dei rischi elencati sopra, dovranno contenere specifiche sezioni tecniche che potrannoessere integrate successivamente in relazione al progressivo affinamento degli scenari e al completamento delcensimento risorse ed elementi esposti a rischio.

La Regione d’intesa con le Province, ritiene che il rischio idrogeologico e sismico abbiano carattere priori-tario per il territorio.

La stesura dei Piani provinciali e comunali di emergenza è di competenza rispettivamente delle Province edei Comuni o loro consorzi e unioni.

Le Province, considerata la necessaria integrazione delle componenti locali e statali per una efficace e coor-dinata risposta in caso di emergenza, prevedono la partecipazione degli Prefetture-Uffici Territoriali delGoverno alle attività di pianificazione ed acquisiscono l’intesa dei Prefetti sui piani di emergenza provinciale.

Nei territori montani i comuni possono affidare alla Comunità Montana di appartenenza la stesura del PianoSovracomunale o Comunale.

Le Comunità Montane, oltre alle attività previste nel modello di intervento relativo a specifici rischi, assi-curano ai Comuni di competenza ogni possibile assistenza tecnica nelle fasi di attuazione del Piano, fermarestando la responsabilità operativa dei Sindaci.

Spetta alle Province con il supporto regionale il compito di promuovere, coordinare e verificare la predi-sposizione dei piani di emergenza anche a livello comunale.

5712 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5713Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

2. STRUTTURA E STRUMENTI DELLA REGIONE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA E ASUPPORTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

La Regione istituisce il Centro Operativo Regionale - C.O.R. presso la Struttura Regionale di ProtezioneCivile, diretto da un responsabile, e dotato di una sala operativa e, in caso di eventi di particolare gravità, dastaff tecnici, costituiti in emergenza, integrati da eventuali commissioni regionali grandi rischi.

Il C.O.R. presidia le funzioni ed i compiti della Regione in materia di preparazione, previsione, allerta-mento, sorveglianza e gestione di situazioni di crisi e di emergenza, finalizzati alla salvaguardia dei cittadini,dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale.

IL C.O.R. ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere decisioni di natura tecnica, e di sup-portare il Presidente della Giunta Regionale, o l’Assessore delegato, per il governo delle emergenze.

La sala operativa assicura la presenza di personale regionale con turni dalle ore 8.00 alla ore 20.00 dallunedì al sabato e con un servizio di reperibilità nel restante periodo.

In caso di evento di tipo c) o di particolare severità, su disposizione del Responsabile della Struttura Regio-nale di Protezione Civile, la sala operativa, integrata, progressivamente, da personale interno o esterno allaStruttura, sulla base di uno schema organizzativo predefinito, si organizza, in riferimento al metodo Augustus,per funzioni di supporto, anche accorpate.

3. SCENARI DEGLI EVENTI ATTESIPer una puntuale ed efficace pianificazione dell’emergenza è necessario procedere alla definizione degli

scenari di evento rispetto ai quali delineare i modelli di intervento.Per scenario d’evento atteso si intende:

• la descrizione sintetica della dinamica dell’evento;• la perimetrazione anche approssimativa dell’area che potrebbe essere interessata dall’evento;• la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell’evento

atteso.

In questo paragrafo vengono indicate in modo schematico le informazioni necessarie per produrre gli sce-nari di evento.

Le analisi di criticità contenute nel Programma provinciale di previsione e prevenzione, le analisi di perico-losità contenute nei Piani assetto idrogeologico o nei piani stralcio il Piano regionale di protezione delleforeste contro gli incendi e altri documenti di analisi territoriale costituiscono base fondamentale per la defi-nizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della perimetrazione dell’area.

Per la valutazione preventiva del danno atteso è necessario procedere al censimento degli elementi espostia rischio compresi nelle aree predefinite.

Bisogna tenere presente che la perimetrazione dell’area non sempre è definibile a priori ovvero l’evento puòmanifestarsi in un area diversa o non coincidente con quella ipotizzata. In questo caso si procederà alla peri-metrazione dell’area minacciata o interessata dall’evento imminente o avvenuto e contestualmente si provve-derà al rilevamento del danno atteso o verificatosi.

Il Piano dovrà contenere in questa specifica sezione i seguenti elaborati:• Descrizione sintetica della dinamica dell’evento; nei documenti stralcio dovrà essere predisposta opportuna

scheda descrittiva;• Carta dello scenario. La carta dovrà essere predisposta dalle Province nelle due forme di dettaglio da utiliz-

zare nella pianificazione comunale e di sintesi provinciale, ad opportuna scala da valutarsi in funzione delrischio e da definire esattamente nei documenti stralcio; la carta dello scenario può essere un estratto deiProgrammi provinciali di previsione e prevenzione o una rielaborazione dello stesso;

• Valutazione del danno atteso. Si deve intendere il numero di unità relative ad ognuno degli elementi esposti.

4. MODELLO DI INTERVENTOI modelli di intervento devono essere delineati sulla base degli scenari di evento e articolati per tipologia di

rischio.Bisogna però tenere presente che i fenomeni naturali o connessi all’attività dell’uomo, in relazione alla pre-

vedibilità, estensione ed intensità possono essere descritti con livelli di approssimazione di grado anche moltodiverso (prevedibili quantitativamente - prevedibili qualitativamente - non prevedibili).

Per modello di intervento si deve intendere la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni dicrisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell’emergenza.I protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile, le componenti istituzio-nali e le strutture operative (d’ora in avanti Organismi di protezione civile) che devono essere gradualmenteattivate rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento (C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. -C.O.C) e nel teatro d’evento, stabilendone composizione, responsabilità e compiti.

4.1 EVENTO CON PREANNUNCIONel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio (alluvioni, frane, eventi meteorologici perico-

losi, incendi boschivi limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento prevede le fasi di atten-zione preallarme e allarme.

Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticità, definite con le modalità indicate dalla Direttivadel Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2004 ed inrelazione a situazioni contingenti di rischio.

L’inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Struttura Regionale di Protezione Civile sullabase della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previ-sioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate dalla stessa Struttura agli Orga-nismi di Protezione Civile territorialmente interessati.

Nelle more della realizzazione da parte della Regione Puglia del Centro Funzionale, le Prefetture continue-ranno a espletare i compiti finora svolti sulla base delle previsioni meteo fornite del Dipartimento di protezionecivile.

La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni e le valutazioni di carattere meteorologico fannoritenere possibile il verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l’attivazione di servizi di reperibilità e,se del caso, di servizi h 24 da parte della Struttura di Protezione Civile e degli Enti e strutture preposti al moni-toraggio e alla vigilanza (ed agli interventi nel caso di incendi boschivi).

La fase di preallarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o idrometrici superano determinate sogliein presenza di previsioni meteo negative e/o di segnalazioni provenienti dal territorio su pericoli incombenti.Essa comporta la convocazione, in composizione ristretta degli organismi di coordinamento dei soccorsi(C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C) e l’adozione di misure di preparazione ad una possibile emergenza.

La fase di allarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o idrometrici superano determinate soglie,con previsioni meteo negative e segnalazioni di fenomeni pericolosi incombenti o in atto provenienti dal terri-torio.

L’evento calamitoso preannunciato ha quindi elevata probabilità di verificarsi. Essa comporta l’attivazionecompleta degli organismi di coordinamento dei soccorsi e l’attivazione di tutti gli interventi per la messa insicurezza e l’assistenza alla popolazione che devono essere pertanto dettagliatamente previsti nei Piani Pro-vinciali e Comunali.

E’ possibile che l’evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione delle misure previste dalPiano per la fase di allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi momenti di risposta.

PRIMI SOCCORSII posti di coordinamento (C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) attivati nella fase di allarme non sono ancora a regime.

I primi soccorsi urgenti vengono effettuati dalle strutture già presenti sul luogo o in prossimità.

5714 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5715Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

SOCCORSI A REGIMEI Posti di coordinamento (C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) e relative sale operative attivate nella fase di allarme,

ed organizzati secondo le funzioni del Metodo Augustus, sono a regime e perseguono gli obiettivi del Pianocon priorità rivolta alla salvaguardia e all’assistenza della popolazione.

Lo schema tipo del modello di intervento per il rischio idrogeologico, contenente il sistema di comunica-zioni - informazioni, i livelli di attivazione nelle varie fasi e le risposte da parte degli Organismi di ProtezioneCivile, è riportato negli indirizzi per tipologie di rischio. Ad esso dovranno uniformarsi tutti i piani provincialie comunali.

4.2 EVENTO SENZA PREANNUNCIOComprende i fenomeni per i quali non è possibile prevedere in anticipo l’accadimento (terremoti, incidenti

chimico-industriali, tromba d’aria) mentre è comunque possibile elaborare scenari di rischio.In tali casi devono essere immediatamente attivate, per quanto possibili nella situazione data, tutte le azioni

previste nella fase di allarme-emergenza, con priorità per quelle necessarie per la salvaguardia delle persone edei beni. Anche in questo caso lo schema tipo cui adeguarsi nella redazione dei piani provinciali e comunali diemergenza è riportato negli indirizzi relativi a questi specifici tipi di rischio.

4.3 ORGANISMI DI COORDINAMENTOPer gli eventi di tipo b) e c) il modello di intervento, in conformità a quanto delineato in direttive nazionali,

prevede la costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) formato dai rappresentanti delle Ammi-nistrazioni e degli Enti tenuti al concorso di protezione civile e supportato da una sala operativa provincialepresso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo o presso il Centro Unificato Provinciale di protezionecivile, con compiti tecnici ed organizzata secondo le funzioni del Metodo Augustus.

In caso di necessità si prevede anche la costituzione di centri operativi periferici incaricati del coordina-mento delle attività di emergenza riguardanti un ambito territoriale composto da più comuni.

I centri denominati Centro Operativi Misti (C.O.M.), sono attivati dal Prefetto e sono retti di norma da unSindaco o dal Presidente della Comunità Montana.

I COM vengono costituiti nelle sedi prestabilite previste nei piani di emergenza.Il modello di intervento prevede anche, da parte dei sindaci, nei casi ritenuti necessari l’attivazione dei

C.O.C., presso i comuni interessati dall’evento, anchessi organizzati per funzioni come previsto dal MetodoAugustus.

Componenti, sedi ed attività del C.C.S., dei C.O.M. e dei C.O.C. e delle relative sale operative costituisconoparte integrante della pianificazione provinciale e comunale dell’emergenza

Sarà pertanto compito della pianificazione provinciale e comunale individuare costituzione e modalità difunzionamento dei Posti di Coordinamento (C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) e della - SALA OPERATIVA a livelloprovinciale, garantendo il necessario raccordo funzionale ed operativo con il Centro Operativo Regionale perla protezione civile (C.O.R.) e con il Piano regionale di concorso di emergenza.

In particolare le Province con il Piano Provinciale di Emergenza definiscono, d’intesa con i Prefetti, icomuni sede di C.O.M., i relativi comuni afferenti e d’intesa con le amministrazioni interessate, le idonee sedidestinate ad ospitare i centri di coordinamento.

4.4 FUNZIONI METODO AUGUSTUSSi ricorda che le funzioni individuate dal metodo Augustus per il Centro Unificato Provinciale o per la sala

operativa provinciale (S.O.P.) e per il C.C.S. sono:1. TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE2. SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA3. MASS MEDIA E INFORMAZIONE4. VOLONTARIATO5. MATERIALI E MEZZI

6. TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E VIABILITA7. TELECOMUNICAZIONI8. SERVIZI ESSENZIALI9. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE10. STRUTTURE OPERATIVE E S.A.R.11. ENTI LOCALI12. MATERIALI PERICOLOSI13. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE14. COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI15. TUTELA BENI CULTURALI

Le funzioni da attivare nei C.O.M. e nei C.O.C. sono un sottoinsieme di quelle del C.C.S., che possonoessere esercitate mediante opportuni accorpamenti, in funzione della tipologia del fenomeno da fronteggiaredella sua estensione territoriale e delle dimensioni e risorse del comune interessato. Nell’elenco sono eviden-ziate in grassetto le funzioni principali da attivare nei C.O.M. e nei C.O.C.

4.5 CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTOIl piano dovrà necessariamente essere corredato di una carta del modello di intervento e da un censimento

dati.La carta dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

TITOLO: CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE.

SCALA: La carta del modello di intervento del piano provinciale di emergenza dovrà essere predisposta intavole a scala 1:50.000, formato AO, per ciascun C.O.M. articolato nei comuni afferenti. La carta in oggettodovrà essere contenuta nel Piano Provinciale e in ciascun Piano Comunale. La carta del modello di interventodel piano comunale rappresentativa dell’intero territorio del comune dovrà essere predisposta a scala 1:25.000e ove necessario e possibile a maggior dettaglio.

BASE TOPOGRAFICA: Carta tecnica regionale fotoriduzione 1:50.000, Carta topografica 1:25.000;Carta tecnica regionale 1:5.000. Raster 1:25.000, 1:5.000 UTM32*.

TEMI PUNTUALI: I centri dì coordinamento (DI.COMA.C. - C.O.R. C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) devonoessere rappresentati utilizzando la simbologia tematica nazionale opportunamente integrata per il livello regio-nale.

Le Aree di emergenza devono essere rappresentate utilizzando la simbologia tematica nazionale standardrispettando sia la grafica che i colori.

Struttura di Protezione Civile (C.U.P., C.C.S.)STRUTTURE OPERATIVE (V.V.F., C.F. S., CARABINIERI); DEPOSITI E MAGAZZINI,SCUOLE, OSPEDALI, STRUTTURE SANITARIE.ALBERGO/CASA DI RIPOSO/CONVENTO/MONASTERO AEROPORTI, ELIPORTI.

TEMI LINEARI: LIMITI AMMINISTRATIVI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (AUTO-STRADE, SUPERSTRADE, S.S., S.P., S.C., RETE FERROVIARIA) RETI TECNOLOGICHE E DI SER-VIZIO

TEMI AREALI: SCENARI DI EVENTO

5716 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5717Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

La carta del modello d’intervento dovrà essere predisposta secondo gli standard regionali per quantoriguarda l’ambiente GIS, utilizzando la simbologia nazionale opportunamente integrata per il livello regionale(allegato 1), ed il sistema di coordinate di riferimento (UTM32*). Le carte del modello d’intervento provin-ciali e locali possono essere predisposte con ulteriori elementi necessari ad ottimizzare l’impiego delle stessein situazioni di crisi o di emergenza.

SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - DATA BASE RISORSE ED ELEMENTIESPOSTI A RISCHIO

L’obiettivo principale è la creazione di una banca dati standardizzata, omogenea e georeferenziata che costi-tuisca riferimento per la predisposizione dei piani di emergenza e nel contempo supporto per i decisori in casodi eventi.

L’organizzazione di tale sistema, condiviso con le Prefetture, le Province e i Comuni, sarà predisposto dallaRegione Puglia.

5. INDIRIZZI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI EVENTIDi seguito vengono elencati i principali tipi di eventi calamitosi che possono verificarsi sul territorio regio-

nale e vengono forniti gli indirizzi per gli scenari di evento e per le azioni di risposta del sistema regionale diprotezione civile in caso di emergenza.

Il modello di intervento indica i ruoli, i compiti e le attività di ciascun organismo, fatto salvo il coordina-mento unitario da parte dello Stato, in caso di eventi di tipo c.

I prefetti, inoltre, nelle varie parti previste dal modello di intervento, assicurano l’efficace coordinamentodelle forze e delle risorse statali per le attività di concorso nella gestione delle emergenze negli eventi di cuialla lettera b) del art. 2. della legge n. 225/1992.

5.1 RISCHIO IDROGEOLOGICORischio da inondazione, da frane, da eventi meteorologici pericolosi di forte intensità e breve durata.Questo rischio comprende gli eventi connessi al movimento incontrollato di masse d’acqua sul territorio,

causato da precipitazioni abbondanti o dal rilascio di grandi quantitativi d’acqua da bacini di ritenuta (allu-vioni), gli eventi connessi all’instabilità dei versanti (frane), anch’essi spesso innescati dalle precipitazioni,nonché gli eventi meteorologici pericolosi quali forti mareggiate, nevicate, trombe d’aria.

Per motivi di praticità è opportuno che la pianificazione prenda in esame scenari differenziati da definire inmodo particolareggiato nello stralcio del piano relativo al rischio idrogeologico.

5.1.1 SCENARIO DI EVENTOIl contenuto dei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione costituisce la base fondamentale per la

rappresentazione degli scenari di evento.Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio idraulico ci si dovrà pertanto avvalere della

seguente documentazione e/o elaborati cartografici:1. “Carta delle celle idrauliche di pianura” (scala 1:25.000);2. “Carta delle sezioni e tratti critici della rete fluviale e dei canali di bonifica” di dettaglio (scala 1:10.000) e

di sintesi (scala 1:25.000);3. Database delle sezioni e dei tratti critici delle aste fluviali e delle rete di bonifica;4. Carta delle aree storicamente inondate (scala 1:50.000);5. Carta delle fasce fluviali aree golenali individuate dalle autorità di bacino nell’ambito dei piani di bacino;6. Carta delle aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate dalle autorità di bacino.7. Carta dei bacini scolanti di pianura dei consorzi di bonifica.8. Eventuali documenti di analisi territoriale di dettaglio derivanti da studi idraulici.

Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio da frana ci si dovrà avvalere della seguente docu-mentazione e/o elaborati cartografici:1. “Carta della pericolosità da frana ai fini di protezione civile 1:25.000%2. “Carta dei dissesti di versante censiti nell’ambito dei programmi provinciali di previsione e prevenzione

1:5000, 1:10.000”;3. “Carta dell’Inventario del Dissesto 1:25.000”4. “Carta Geologica dell’Appennino Dauno 1:10.000”;5. “Schede IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)”;6. Documenti di analisi territoriale predisposti dalle autorità di bacino;7. Cartografia dei dissesto contenuta nei PTCP;8. Cartografia del P.A.I. redatta dall’Autorità di Bacino.

I Comuni e le Province si potranno altresì avvalere di altra documentazione integrativa ritenuta opportunaper la predisposizione dei piani.

5.1.2 MODELLO DI INTERVENTOSi tratta di eventi per i quali è in genere possibile il preannuncio e la risposta del sistema di protezione civile

può quindi avvenire attraverso le seguenti fasi successive di attivazione (livelli di allerta). Per il rischio idro-geologico e idraulico, nelle more della realizzazione da parte della regione Puglia del Centro funzionale, lePrefetture continueranno a espletare i compiti finora svolti sulla base delle previsioni meteo fornite del Dipar-timento di protezione civile.

AttenzioneLa fase di attenzione viene attivata dalla Struttura Regionale di Protezione Civile previa valutazione e inte-

grazione degli avvisi sul livello di criticità trasmessi, con modalità predefinite dal Centro funzionale quando leprevisioni meteo superano valori di soglia prestabiliti. Ove possibile, la Struttura dì Protezione Civile forniscevalutazioni sull’estensione territoriale e sulle conseguenze del fenomeno atteso.

PreallarmeLa fase di preallarme viene attivata dalla Struttura Regionale di Protezione Civile sulla base della stima dei

livelli di criticità e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni meteorologiche ed ailivelli idrometrici forniti dal Centro funzionale nonché da eventuali informazioni su elementi di pericolo o dis-sesto in atto provenienti dal territorio e forniti dai Comuni e/o dalle strutture preposte alle attività di presidioterritoriale e alla vigilanza.

AllarmeLa fase di allarme viene attivata dalla Struttura Regionale di Protezione Civile sulla base della stima dei

livelli di criticità e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni meteorologiche ed ailivelli idrometrici forniti dal Centro funzionale, nonché da informazioni sul territorio provenienti dalle strut-ture preposte alla vigilanza, cioè alle attività di presidio territoriale, relative ad elementi di pericolo e dissestoin atto.

5718 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5719Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile

Struttura Regionale di Protezione Civile

Attenzione• Comunica l’avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i relativi aggiornamenti ai soggetti indicati nella

Tabella A e ne informa l’Assessore regionale delegato.

Tabella A Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione e di cessazione delle fasi operative (livelli di allerta)

_____________________________________________________

Dipartimento della Protezione Civile

Centro funzionale

uffici regionali periferici e presidi territoriali

Comuni, Comunità Montane, e Consorzi di Bonifica per il tramite delle Prefetture(*)

Prefetture(*) - Uffici Territoriali del Governo

Province(*)

Direzione interregionale VV. F. Puglia e Basilicata - Comandi Provinciali (*)

Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile(*)

Ispettorato interregionale C.F. S.

Capitanerie di Porto(*)

Registro Italiano Dighe (RID)(*)

Autorità di Bacino(*)

_____________________________________________________

(*) Territorialmente interessati

• Provvede al costante aggiornamento della valutazione in base ai nuovi dati trasmessi dal Centro funzionale.

• Attiva la propria reperibilità; attiva il Centro Operativo Regionale in servizio h 24 al superamento di valoriprefissati di precipitazioni meteorologiche reali e sulla base di valutazioni meteorologiche aggiornate e nedà comunicazione al Centro funzionale, Province e Consorzi interessati che gestiscono reti di monitoraggio.

• Comunica l’eventuale cessazione della fase di attenzione.

Preallarme• Comunica l’avvenuta attivazione della fase di preallarme ai soggetti indicati nella tabella A e ne informa il

Presidente della Giunta Regionale.• Provvede al costante aggiornamento delle valutazioni sulla base dei dati pluviometrici ed idrometrici tra-

smessi anche dal Centro funzionale, e delle informazioni provenienti dal territorio.• Attiva il servizio h 24 del Centro Operativo Regionale.• Si mantiene in costante collegamento con gli enti e le strutture preposte alla vigilanza.• Tiene costantemente informati sull’evolversi della situazione meteorologica, pluviometrica ed idrometrica,

i soggetti elencati nella tabella A.• Allerta i Servizi tecnici regionali interessati all’attività di presidio territoriale anche al fine della loro con-

fluenza nel C.C.S. e, a ragion veduta, nei C.O.M.; allerta le altre strutture regionali interessate al concorsoe le organizzazioni di volontariato;

• Attiva, se del caso, la Commissione Regionale Grandi Rischi idrogeologici.• Valuta, in relazione all’evoluzione delle precipitazioni, dei dati idrometrici e delle previsioni meteorolo-

giche e sulla base delle informazioni provenienti dal territorio, sentiti i Prefetti, le Province ed i Sindaci,l’avvio di attività propedeutiche alla gestione dell’emergenza.

• Richiede ai Prefetti di allertare gli Enti gestori di dighe e di dare disposizioni sulle misure da attivare in casodi passaggio alla fase di allarme.

• Dichiara e comunica la cessazione della fase di preallarme sulla base dei dati idrometrici, pluviometrici,delle previsioni meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio.

Allarme• Comunica l’avvenuta attivazione della fase di allarme ai soggetti indicati in Tabella A e ne informa il Presi-

dente della Giunta Regionale;• Tiene costantemente informati i soggetti della Tabella A sull’evolversi della situazione meteorologica, plu-

viometrica ed idrometrica e delle informazioni sul territorio trasmesse dagli Enti e strutture preposte al pre-sidio territoriale ed alla vigilanza;

• Mantiene, anche attraverso i rappresentanti dei servizi regionali, contatti costanti con il C.C.S. ed i C.O.M;• Adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di emergenza; Attiva gli interventi per la valu-

tazione dei danni;• Informa i Prefetti sulle disposizioni agli Enti gestori di dighe;• Dichiara e comunica la cessazione della fase di allarme sulla base dei dati pluviometrici e idrometrici, delle

previsioni meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio;• A ragion veduta richiede l’attivazione e l’invio delle sezioni della Colonna Mobile dei VV.F. eventualmente

integrata con le associazioni di volontariato.

CENTRO FUNZIONALE

Attenzione• Ricevuta dalla Struttura Regionale di Protezione Civile la comunicazione dell’avvenuta attivazione della

fase di attenzione, attiva il servizio di reperibilità che si trasforma in servizio h 24 al superamento dei valoridi precipitazioni reali prefissati e sulla base di valutazioni meteorologiche e idrologiche aggiornate. Il ser-vizio h 24 deve comunque iniziare al momento dell’attivazione del Centro Operativo Regionale di prote-zione civile.

• Trasmette almeno ogni 12 ore alla Struttura Regionale di Protezione Civile l’aggiornamento delle previsionimeteorologiche e, attivato il servizio h 24, ogni ora, dei dati pluviometrici, idrometrici e di “now-casting”(valutazione del livello di criticità).

5720 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5721Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

Preallarme e allarme• Mantiene il servizio h 24 e aggiorna con continuità e trasmette a ragion veduta alla Struttura Regionale di

Protezione Civile i dati pluviometrici, idrometrici, di “now-casting” e, con la frequenza più ravvicinata pos-sibile, le previsioni meteorologiche.

Enti e strutture preposte alla vigilanza (PRESIDI TERRITORIALI)(Consorzi di Bonifica. Genio Civile, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, eccA

Attenzione• Ricevuta dalla Struttura di Protezione Civile la comunicazione dell’avvenuta attivazione della fase di atten-

zione, i Responsabili delle strutture, a ragion veduta, attivano il servizio di reperibilità che si trasforma inservizio h 24 in contemporanea con l’attivazione del Centro Operativo regionale di protezione civile.

• Allertano i propri tecnici per interventi di vigilanza e di presidio nei punti di crisi.• Attivato il servizio h 24, trasmettono con continuità al C.C.S., al Centro Funzionale e alla Struttura Regio-

nale di Protezione Civile i dati idrometrici e ogni eventuale informazione e valutazione sulle condizioni delterritorio.

Preallarme• A ragion veduta attivano il servizio h 24, se non già avvenuto nella fase di attenzione.• Comunicano alla Struttura Regionale di Protezione Civile e al C.C.S. territorialmente competente, con con-

tinuità, i dati idrometrici relativi ai bacini di competenza e le relative valutazioni.• Dispongono la partecipazione alle riunioni del C.C.S. di propri funzionari anche in rappresentanza della

Struttura Regionale di Protezione Civile.• Attivano il servizio di vigilanza e di presidio territoriale con particolare riferimento ai punti critici e segna-

lano immediatamente alla Struttura Regionale di Protezione Civile e al C.C.S. territorialmente competenteogni eventuale pericolo incombente.

• Forniscono alla Struttura Regionale di Protezione Civile e al C.C.S. specifiche proposte sulle operazioni daeseguire nelle dighe e negli invasi che insistono nei bacini di competenza, in relazione allo stato dei fiumi.

• Ove necessario, chiedono alla provincia di attivare l’intervento del coordinamento provinciale del volonta-riato di protezione civile ai fini del concorso all’attività di presidio e ne danno comunicazione alla StrutturaRegionale di Protezione Civile.

Allarme• Mantengono il servizio h 24 e aggiornano continuamente la Struttura Regionale di Protezione Civile e il

C.C.S. interessato, sull’evoluzione della situazione idrometrica e del territorio vigilato.• Garantiscono il servizio di piena e la vigilanza nei punti critici dei corsi d’acqua e dei versanti, mantenen-

done costantemente informato la Struttura Regionale di Protezione Civile e il C.C.S.• Provvedono, d’intesa con la Struttura Regionale di Protezione Civile, ad attuare interventi urgenti per

la rimozione di pericoli incombenti e di riduzione del rischio.• Forniscono al C.C. S. e, a ragion veduta ai C.O.M., ogni assistenza tecnica.

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO(Continuano ad espletare i compiti finora svolti)

Attenzione(Con decorrenza dalla data successiva all’avvenuta realizzazione del Centro Funzionale)

• Ricevuta comunicazione dalla Struttura Regionale di Protezione Civile dell’avvenuta attivazione della fasedi attenzione, ne informano i Sindaci dei Comuni interessati e le Comunità Montane e verificano con iComuni le procedure e i collegamenti.

• Comunicano l’avvenuta attivazione della fase di attenzione alle autorità e alle strutture operative che fannoparte del C.C.S. e ne verificano la reperibilità.

• Mantengono informata la Struttura Regionale di Protezione Civile.

Preallarme• Ricevuta comunicazione dell’avvenuta attivazione della fase di preallarme, convocano e presiedono imme-

diatamente il C.C.S. in composizione ristretta (funzione 1, VV.F., Forze dell’ordine, Provincia) riservandosidi convocare i rappresentanti dei rimanenti Enti, che devono assicurare la pronta reperibilità, in caso di evo-luzione negativa degli eventi in atto.

• Convocano i C.O.M., anch’essi nella stessa composizione ristretta e con la partecipazione dei Comuni (affi-dandone di norma il coordinamento al Sindaco del Comune principale) verificano l’attivazione dei C.O.C.

• Dispongono, in coordinamento con le Province, i C.O.M. e i C.O.C., l’allertamento delle strutture operativee verificano l’attivazione degli interventi di preparazione all’emergenza previsti nel piano provinciale e neisingoli piani comunali.

• Allertano gli Enti gestori di dighe e danno disposizioni sulle misure da attivare in caso di passaggio alla fasedi allarme, sulla base delle informazioni e dati forniti dalla Struttura Regionale di Protezione Civile.

• Informano la Struttura Regionale di Protezione Civile circa l’insorgenza di eventuali difficoltà o problemiche richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

Allarme• Ricevuta comunicazione dell’avvenuta attivazione della fase di allarme, convocano il C.C.S e i C.O.M. in

composizione completa e verificano che siano attivati gli interventi di, soccorso necessari.• Verificano che i Sindaci abbiano attivato i C.O.C. e le azioni previste nei piani comunali di emergenza.• Adottano ogni misura ulteriore, eventualmente necessaria, atta a garantire l’efficacia degli interventi di soc-

corso e di assistenza alla popolazione e dispongono se del caso idonee misure integrative.• Informano la Struttura Regionale di Protezione Civile circa l’insorgenza di eventuali difficoltà e problemi

che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

PROVINCECollaborano con il Prefetto ed i Sindaci per l’attivazione degli interventi previsti nel piano provinciale di emer-genza.

Attenzione• Attivano la reperibilità dei propri servizi di protezione civile.• All’attivazione del Centro Operativo regionale di protezione civile, le Province che mantengono stazioni di

monitoraggio idro-pluviometrico attivano il servizio h 24 e trasmettono con continuità i dati alla StrutturaRegionale di Protezione Civile.

• Allertano le proprie strutture tecniche di vigilanza e presidio sulla rete stradale e sul territorio.

Preallarme• Confluiscono nel C.C. S. e concorrono alle decisioni e azioni.• Attivano a ragion veduta il servizio h 24 da parte delle strutture tecniche e di protezione civile.• Concorrono all’attività di presidio assicurando la vigilanza della rete stradale e del territorio segnalando

ogni problema alla Struttura Regionale di Protezione Civile, C.C. S. e C.O.M.

5722 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5723Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

• Ricevuta dalle strutture preposte alla vigilanza la richiesta di concorso da parte del volontariato di prote-zione civile per attività dei presidi territoriali, attivano in tal senso il coordinamento provinciale del volon-tariato.

Allarme• Partecipano all’attività del C.C.S. e concorrono agli interventi per l’assistenza alle popolazioni.• Mantengono la vigilanza sulla rete stradale e sul territorio ed attuano gli interventi di urgenza nei settori di

competenza.• Concorrono, con il coordinamento della Struttura Regionale di Protezione Civile, all’attività per il censi-

mento dei danni, in corso d’evento e nella fase post evento.

SINDACI

Attenzione• Ricevuta dal Prefetto l’informazione dell’avvenuta attivazione della fase di attenzione, verificano la reperi-

bilità dei propri funzionari da far confluire nel C.O.M. o nel C.O.C.• Se il piano provinciale prevede l’attivazione di un C.O.M., informano i rappresentanti delle strutture con-

fluenti verificandone la reperibilità.• Allertano le strutture tecniche e di polizia urbana del Comune, anche al fine del concorso all’attività di pre-

sidio territoriale.

Preallarme• Ricevuta dal Prefetto l’informazione dell’avvenuta attivazione della fase di preallarme, se necessario attivano

il C.O.C. e partecipano all’attività dei C.O.M. se convocato.• Avvisano i responsabili delle altre funzioni di supporto del C.O.C. e ne verificano la reperibilità.• Attivano, a ragion veduta, altre procedure previste nel Piano Comunale o ritenute utili per la sicurezza, aller-

tando in particolare le strutture operative e il volontariato coinvolto nell’attività di soccorso.• Informano C.O.M. e C.C.S su eventuali problemi insorti sul territorio.

Allarme• Ricevuta dal Prefetto l’informazione dell’avvenuta attivazione della fase di allarme, dispongono, attraverso

il C.O.M. o il C.O.C., convocati al completo, l’invio:• Delle squadre a presidio delle vie di deflusso• Di volontari nelle aree di attesa• Di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione Di uomini e mezzi

per l’informazione alla popolazione• Dispongono l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio secondo le modalità previste dalla pia-

nificazione comunale di emergenza.• Coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto previsto dal

piano, utilizzando anche il volontariato di protezione civile.• Assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;• Predispongono uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione del cessato allarme.• Dalle prime manifestazioni dell’evento il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso la

Struttura Regionale di Protezione Civile e il C.C.S.

COMUNITA’ MONTANE

Attenzione• Ricevuta la comunicazione dalle prefetture - UTG della avvenuta attivazione della fase di attenzione atti-

vano le misure previste nei piani comunali o intercomunali se delegate dai comuni.• Allertano i propri tecnici per concorrere all’attività di presidio territoriale e di vigilanza.• Trasmettono ogni eventuale informazione e valutazione sulle condizioni del territorio alla Struttura Regio-

nale di Protezione Civile e al C.C.S.

Preallarme• Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta attivazione della fase di preallarme atti-

vano le misure previste nei piani comunali o intercomunali se delegate dai comuni e partecipano all’attivitàdei C.O.M.

• Coadiuvano gli Enti preposti, per l’attività di presidio territoriale e di vigilanza.• Trasmettono con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla Struttura Regio-

nale di Protezione Civile e al C.C.S.

Allarme• Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta attivazione della fase di allarme attivano le

misure previste nei piani comunali o intercomunali se delegate dai comuni e partecipano all’attività deiC.O.M.

• Concorrono all’attività di censimento dei danni, in corso d’evento e nella fase post evento.• Trasmettono con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla Struttura Regionale

di Protezione Civile e al C.C.S.• Concorrono con i Sindaci per l’attivazione di tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata

incolumità.

DIREZIONE INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PUGLIA E BASILICATA

Attenzione• Ricevuta dal Prefetto la comunicazione dell’avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne informa i

Comandi provinciali interessati e dispone che vengano allertati tutti i distaccamenti informandone la Strut-tura di Protezione Civile.

Preallarme• Confluisce nel C.C.S. e, ove previsto, nei C.O.M. e nei C.O.C.;• Allerta i Comandi provinciali per predisporre le operazioni di partenza delle Sezioni Operative previste nel

piano particolare;• Comunica i provvedimenti adottati alla Struttura Regionale di Protezione Civile, al Prefetto e alla sala ope-

rativa del Ministero dell’Interno.

Allarme• Dispone l’invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordina l’impiego nell’attività di soccorso tec-

nico urgente ed eventualmente delle sezioni operative della Colonna Mobile Regionale;• In caso di necessità, richiede alle competenti strutture del Ministero dell’Interno, l’invio di colonne mobili

dei VV.F. da altre regioni;• Segnala al prefetto e alla Struttura Regionale di Protezione Civile ogni problema o difficoltà, con particolare

riferimento ad eventuali situazioni di pericolo incombente.

5724 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5725Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

COORDINAMENTO REGIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO

Attenzione• Ricevuta dal Prefetto la comunicazione dell’avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne informa i

Coordinamenti provinciali interessati e dispone che vengano allertati i comandi stazione, informandone laStruttura di Protezione Civile.

Preallarme• Confluisce nel C.C.S. e, ove previsto, nei C.O.M. e nei C.O.C.;• Dispone d’intesa con le amministrazioni locali e con il servizio tecnico di bacino che il proprio personale

concorra al servizio di vigilanza e sopralluoghi dei tratti critici della rete fluviale di bonifica e dei versanti(attività di presidio territoriale) e ne informa la Struttura di Protezione Civile;

AllarmeDispone affinchè i coordinamenti ed i comandi assicurino la vigilanza ed i sopralluoghi in coordinamento coni servizi tecnici di bacino, informandone la Struttura di Protezione Civile.

CAPITANERIA DI PORTO

AttenzioneRicevuta dal Prefetto la comunicazione dell’avvenuta attivazione della fase di attenzione ne informa le propriestrutture operative e ne informa la Struttura di Protezione Civile.

PreallarmeDispone il servizio di vigilanza nei tratti critici della costa e ne riferisce al C.C.S. e alla Struttura Regionale diProtezione Civile.

AllarmeCoordina il servizio di vigilanza ed attua gli interventi di soccorso di propria competenza informandone ilC.O.R. e il C.C.S.

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVIILE

Attenzione• Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione informa i referenti delle squadre speciali-

stiche.

Preallarme• Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di preallarme predispone le azioni necessarie a garantire

l’intervento delle squadre specialistiche, coadiuvando le strutture preposte, per il presidio territoriale e lavigilanza.

Allarme• Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di allarme garantisce, con squadre specializzate il con-

corso operativo alle strutture istituzionali preposte agli interventi, sotto la direzione delle P.A. competenti inrelazione alle azioni da svolgere.

5.2 RISCIERO SISMICOI terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio e pertanto il piano di emergenza

riguarderà solo la fase di allarme per interventi post-evento, con magnitudo superiore a 4.

5.2.1 SCENARIO DI EVENTOUn primo scenario di evento verrà fornito dalla Struttura Regionale di Protezione Civile e predisposto in

collaborazione con l’ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (USSN),con il Servizio Geologico Nazionale e l’Autorità di Bacino competente territorialmente.

Lo scenario è costruito sulla base delle mappe di pericolosità sismica e sui dati relativi alla vulnerabilità del-l’edificato e verrà aggiornato man mano che miglioreranno queste conoscenze. Lo scenario fornisce la descri-zione a livello comunale del danno probabile atteso in caso di eventi sismici con diversa probabilità di accadi-mento. Verranno fornite anche indicazioni sulle informazioni da raccogliere a livello comunale per elaborareuno scenario più approfondito.

5.2.2 MODELLO DI INTERVENTO

Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile

Struttura Regionale di Protezione Civile• Avvenuto l’evento, la Struttura Regionale di Protezione Civile, d’intesa con il Prefetto, raccoglie immedia-

tamente i dati sulle caratteristiche della scossa (coordinate epicentrali, magnitudo, durata, profondità)dall’I.N.G.V. e quelli accelerometrici dall’U.S.S.N. D’intesa con quest’ultimo e con la collaborazione delS.G.S.S. elabora la proiezione del danno possibile. Trasmette queste informazioni ai soggetti elencati nellaTabella B.

• Mantiene contatti con i prefetti, i sindaci, i VV.F. e le stazioni dei Carabinieri.

Per magnitudo superiori a 4, e se dalle prime informazioni provenienti dal territorio emergono segnalazionidi crolli o comunque di danni diffusi:• Attiva il Centro Operativo Regionale in servizio h 24, composto da tecnici dei Geni Civili e della Provincia;• Dispone che vengano immediatamente inviate nelle zone colpite le squadre del Nucleo Regionale di Valu-

tazione per il censimento dell’agibilità degli edifici e se necessario per la verifica d’idoneità delle aree diemergenza;

• Verifica con il Prefetto l’avvenuta attivazione del C.C.S. e C.O.M. e mantiene con essi contatti costanti,anche attraverso i rappresentanti dei Servizi Regionali;• Verifica con il Sindaco l’attivazione del C.O.C.;

5726 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5727Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

Tabella BElenco dei destinatari delle comunicazioni di evento sismico

_____________________________________________________

Dipartimento Protezione Civile

Ufficio Difesa del Suolo della Regione

Prefetture (*) - Uffici Territoriali del Governo

Province (*)

Sindaco (*)

Direzione interregionale VV.F. Puglia e Basilicata - Comandi Provinciali (*)

Genio Civile (*)

I.Ri.F. (*)

Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile (*)

Coordinamento regionale C.F.S. (*)

Autorità di Bacino(*)

_____________________________________________________

(*) territorialmente interessati

• Adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di emergenza con particolare riferimento all’as-sistenza dei senza-tetto;

• Se del caso chiede ai Prefetti che dispongano verifiche da parte degli Enti gestori di dighe e degli Enti tito-lari di infrastrutture primarie (ponti, gallerie, strade, reti di servizi principali) e controlli sugli impianti indu-striali a rischio di incidente rilevante;

• Dispone verifiche sulla stabilità dei versanti nei punti critici;• Attiva gli interventi per la valutazione dei danni.

Strutture Tecniche Periferiche e Ispettorati Ripartimentali delle Foreste• Su richiesta della Struttura Regionale di Protezione Civile, dispongono l’invio immediato nelle zone colpite

delle squadre tecniche per il censimento dell’agibilità degli edifici, ne coordinano l’attività in raccordo conC.O.M. e C.O.C. e trasmettono i risultati alla Struttura Regionale di Protezione Civile e al C.C.S.;

• Trasmettono alla Struttura Regionale di Protezione Civile e al C.C.S. ogni informazione tecnico-scientificain loro possesso utile alla gestione della crisi;

• Assicurano con propri rappresentanti il supporto alla funzione tecnico-scientifica nel C.O.R. nei C.C.S. enei C.O.M.

Enti e strutture preposte alla vi2ilanza (Genio Civile., Ispettorati Regionali e Ripartimentali delle Foreste,Consorzi di Bonifica)• Dispongono interventi di controllo sui punti critici dei versanti, anche su richiesta della Struttura Regionale

di Protezione Civile o segnalazione degli Enti territoriali;• In caso di problemi in atto svolgono le funzioni previste nella fase di allarme nelle procedure di attivazione

per il rischio idrogeologico.

Prefetture - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO• Ricevuta comunicazione dell’evento, per magnitudo superiore a 4 e se dalle prime informazioni dal terri-

torio emergono segnalazioni di crolli o comunque di danni diffusi:• Convocano il C.C.S. e i C.O.M. e dispongono gli interventi di soccorso necessari;• Verificano, l’attivazione dei C.O.C.• Verificano attraverso C.C.S., C.O.M. e C.O.C. l’efficacia degli interventi di soccorso e di assistenza alla

popolazione;• Dispongono interventi di controllo da parte degli Enti gestori di dighe, ponti, gallerie, strade,reti di servizio

e di impianti industriali a rischio rilevante.• Informano la Struttura di Protezione Civile circa l’insorgenza di eventuali difficoltà o problemi che richie-

dano interventi da parte delle strutture regionali.

Province• Partecipano all’attività del C.C.S. e concorrono agli interventi per l’assistenza alle popolazioni;• Dispongono interventi di controllo sulle infrastrutture di loro proprietà o vigilate, con particolare riferi-

mento alle opere stradali ed attivano i conseguenti interventi urgenti;• Concorrono, con il coordinamento della Struttura di Protezione Civile, all’attività per il censimento dei

danni.

Sindaci• Assicurano la prima assistenza alla popolazione colpita, anche ricorrendo al coordinamento provinciale di

volontariato di Protezione Civile. In particolare dispongono, attraverso il C.O.C, o il C.O.M., in relazionealla gravità dell’evento ed ai risultati dei censimenti di agibilità degli edifici:- l’invio di volontari nelle aree di attesa; - l’invio di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione

• Coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto del C.O.M. o del C.O.C.; utiliz-zando anche il volontariato di Protezione Civile;

• Assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;• Il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso il C.C.S, la Struttura di Protezione Civile -

C.O.R.;• Assicura per il tramite dell’Ufficio Tecnico il supporto all’attività di censimento e verifiche di agibilità.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco• I Comandanti provinciali interessati dispongono l’invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordi-

nano tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente, se del caso, richiedano alla Struttura di Prote-zione Civile l’invio a supporto di squadre di volontari di Protezione Civile;

• In caso di necessità Direzione Interregionale dei VV.F. Puglia e Basilicata dispone l’invio di squadre da altriComandi Provinciali, richiede alle competenti strutture del Ministero dell’Interno, l’invio di colonne mobilidei VV.F. da altre regioni;

• Segnala al prefetto e alla Struttura di Protezione Civile ogni problema o esigenza, con particolare riferi-mento ad eventuali situazioni di pericolo incombente.

5728 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5729Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile presso la ProvinciaRicevuta dalla Struttura di Protezione Civile la segnalazione di evento avvenuto, dispone la mobilità imme-

diata di volontari e mezzi e l’invio di squadre su richiesta del prefetto, dei sindaci e dei VV.F., previa autoriz-zazione della Struttura di Protezione Civile relativamente al coordinamento logistico ed alle autorizzazioni dilegge.

Coordinamento regionale Corpo Forestale dello StatoOltre agli interventi richiesti dal prefetto nell’ambito del C.C.S., dispone il coordinamento per i sopral-

luoghi ed interventi di controllo e vigilanza sui punti critici dei versanti.

5.3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVILa superficie forestale della Regione Puglia, che si estende per 132.726, ettari è esposta, nel periodo secco,

al pericolo degli incendi. Metà dell’intera superficie regionale, è esposta al pericolo di incendi nei periodi discarsa piovosità ed alta ventosità. Il periodo più soggetto agli incendi è quello estivo (giugno-settembre). Lecause degli incendi sono da imputare pressochè totalmente all’azione dell’uomo, sia colposa che dolosa.

5.3.1 SCENARI DI EVENTOLe zone più esposte al pericolo incendio, valutate in base al tipo di vegetazione, l’esposizione del versante,

l’altitudine sul livello del mare, sono già state individuate a livello sia provinciale che comunale, nell’ambitodel Piano Regionale di protezione civile delle foreste contro gli incendi 1999-2003 in corso di completamento.

Nello stesso Piano sono stati anche indicati il livello di vulnerabilità, valutato sulla base della frequenza diaccadimento e sulla localizzazione territoriale degli incendi degli ultimi anni. Dall’incrocio della mappa dipericolosità con quella di vulnerabilità sono state ricavate le mappe di rischio degli incendi boschivi su basecomunale. Questi documenti, insieme con i dati meteoclimatici che indicano i momenti favorevoli per lo svi-luppo degli incendi, rappresentano lo scenario di riferimento per la pianificazione d’emergenza che riguardagli interventi di contrasto, di contenimento e di spegnimento degli incendi.

Di importanza fondamentale sono comunque le attività di prevenzione, anch’esse indicate nel sopracitatoPiano Regionale, e quelle di divulgazione e propaganda.

Le analisi di criticità sviluppate nell’ambito dei programmi provinciali di previsione e prevenzione costi-tuiscono documento di riferimento per la definizione degli scenari.

5.3.2 MODELLO D’INTERVENTOGli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi comprendono:

• Attività di vigilanza e avvistamento avente lo scopo di una tempestiva segnalazione dell’insorgere dell’in-cendio;

• Spegnimento per azione diretta a terra;• Controllo della propagazione del fuoco; Intervento con mezzi aerei;• Bonifica

Queste attività sono assicurate dall’IREF e dagli I.Ri.F. nonchè dal Corpo Forestale dello Stato, dal CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco e dai volontari di Protezione Civile appositamente formati ed equipaggiati,anche in base a specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione Puglia e il Corpo Forestale dello Stato, il CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco ed i coordinamenti provinciali di volontariato di Protezione Civile, che garan-tiscono il coordinamento interforze.

L’intervento è articolato in fasi successive, che servono a scandire temporalmente il crescere del livello diattenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi in campo.

Si distinguono:• Un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata o inesistente);• Un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta).

Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell’ambito dei compiti istituzionali dei vari Enti e strutture tec-niche, le normali attività di studio e sorveglianza del territorio nonché l’osservazione e la previsione delle con-dizioni metereologiche. La conoscenza e il monitoraggio dell’ambiente sono il presupposto per una pianifica-zione antincendio concreta e per una preparazione degli interventi mirata.

Nel periodo di intervento si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali,articolate nell’ambito delle seguenti fasi:• Fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre); • Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità); • Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio); • Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell’incendio).

E’ necessario ribadire che le strutture operative, considerata la natura del rischio incendi boschivi e le tipo-logie di innesco più frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di allarme per interventi di spegnimentoin qualsiasi periodo dell’anno.

Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile

Struttura Regionale di Protezione Civile

Attenzione e preallarme• Sulla base delle segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato, di eventuali strutture convenzionate e del

Centro funzionale comunica l’avvenuta attivazione della fase di attenzione e di quella di preallarme ed irelativi aggiornamenti ai soggetti indicati nella tabella C.

5730 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5731Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

Tabella CElenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione (e di cessazione) delle fasi operative relative agliincendi boschivi

_____________________________________________________

Dipartimento Protezione Civile - Ufficio Rischio Incendi Boschivi

Ispettorato Regionale delle Foreste

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (*)

Coordinamento regionale C.F.S.

Direzione Interregionale VV.F. Puglia e Basilicata - Comandi Provinciali (*)

Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile (*)

Prefetture (*) Uffici Territoriali del Governo

Province (*)

Sindaco (*)

Presidente della Comunità Montana (*)

Centro funzionale

_____________________________________________________

(*) territorialmente interessati

• In caso di preallarme dispone l’attivazione in servizio h 12 (con reperibilità h 24) della sala operativa unifi-cata permanente (S.O.U.P.) con la presenza di funzionari della Struttura Regionale di Protezione Civile, delCFS, VV.F e di volontari di protezione civile.

Allarme e spegnimento• Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio comunica l’attivazione della fase di allarme ai soggetti

della tabella C.• Assicura, attraverso la sala operativa unificata, il coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi,

valutando le segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce delle condizioni meteo; controlla che visia adeguata risposta da parte delle strutture operative, anche garantendo, ove necessario, il concorso disquadre da altre province;

• Provvede, su proposta del CFS, a richiedere il concorso di mezzi aerei al DPC-COAU;• Nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate chiede al Prefetto l’attivazione

delle opportune strutture di coordinamento dei soccorsi.

CENTRO FUNZIONALE• Il Centro funzionale fornisce con continuità alla Struttura Regionale di Protezione Civile informazioni cli-

matologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei parametri che concorrono alla defi-nizione dell’indice di pericolo meteorologico incendi boschivi.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Attenzione e preallarme• Comunica alla Struttura Regionale di Protezione Civile i dati sulle condizioni del territorio utili, insieme

con quelli meteorologici del Centro funzionale, ai fini dell’attivazione della fase di attenzione. Richiede, sedel caso l’attivazione della fase di preallarme (stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi).

• Intensifica l’attività di sorveglianza e di avvistamento antincendi, avvalendosi anche del concorso dei VV.Fe del volontariato.

• Verifica l’efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di comunicazione e la disponibilità del personale.• Assicura la presenza di proprio personale nella S.O.U.P.

Allarme e spegnimento• Assicura, attraverso il C.O.P. il coordinamento a livello provinciale degli interventi di spegnimento, avva-

lendosi del proprio personale, di quello dei VV.F. e del volontariato e ne assume la direzione.• Ricevuta la segnalazione di incendio informa tempestivamente il Comando dei VV.F. • Assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco interessato.• Assicura i contatti con la sala operativa unificata, richiedendo, se del caso, il concorso di forze operative da

altre province e l’invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della Protezione Civile.• Bonifica: assicurare gli interventi di bonifica delle aree percorse dal fuoco e comunica la cessazione dello

stato di allarme alla sala operativa unificata, prefettura - UTG e sindaci interessati.

VIGILI DEL FUOCO

Attenzione e preallarme• Assicura la presenza del proprio personale nella Sala Operativa Unificata;• In aggiunta all’attività ordinaria espletata dai distaccamenti sul territorio, attiva in ogni provincia apposite

squadre A.I.B, in servizio h 12 sulla base delle convenzione con la Regione- Struttura di Protezione Civile.

Allarme e spegnimento• Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio, assicura, tramite il proprio nucleo elicotteri, anche in

collaborazione con il CFS, interventi di monitoraggio e valutazione;• Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio informa tempestivamente il C.F.S.;• Concorre all’attività di spegnimento in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ed il Volontariato

e ne assume il coordinamento se l’incendio minaccia zone abitate o infrastrutture.

PROVINCE

Attenzione e preallarme• Nella fase di attenzione attiva il Servizio di vigilanza ed avvistamento antincendio, in coordinamento con i

Comuni e in accordo con il CFS, mediante l’impiego del volontariato preventivamente addestrato ed equi-paggiato;

5732 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5733Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

• Nella fase di preallarme attiva il Centro Operativo Provinciale (COP) con le modalità di cui al piano diemergenza, rafforza il servizio avvistamento incendi e si assicura della pronta disponibilità di squadre divolontari per interventi A.I.B.

Allarme e spegnimento• Assicura, attraverso il COP, il concorso del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile,

in coordinamento con i Comuni, il CFS e VVF, e vigila sull’efficacia operativa degli interventi.

COMUNE E/O COMUNITA’MONTANA

Attenzione e preallarme• Concorre all’attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il CFS e la Provincia,

mediante l’impiego del volontariato comunale;• Provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare

incendi.

Allarme e spegnimento• Mette a disposizione del CFS il volontariato comunale specializzato e, se richiesto dal CFS e dalla Pro-

vincia, mezzi e personale tecnico del comune e della comunità montana.

SINDACI

Attenzione e preallarme• Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione e di preallarme dispone oppor-

tune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la provincia.

Allarme e spegnimento• Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto.• Sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se necessario ordina e coor-

dina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

La Prefettura - UTG è mantenuta costantemente informata dalla sala operativa unificata sull’eventualeinsorgenza e propagazione di incendi boschivi;• Su richiesta della SOUP e in caso di incendi, per durata ed estensione, che potrebbero rappresentare un peri-

colo per i centri abitati attiva le opportune strutture di coordinamento dei soccorsi.• Attiva gli interventi delle Forze dell’ordine per l’assistenza alla popolazione.

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Attenzione e preallarme• Sulla base di quanto previsto dai piani comunali e provinciali coadiuvano le attività di sorveglianza, avvi-

stamento e presidio del territorio.

Allarme e spegnimento• Su richiesta del coordinatore delle operazioni di spegnimento, previa autorizzazione della SOUP anche ai

fini dei benefici dell’art. 9 della Legge 194/2001 se richiesti, mette a disposizione le squadre di volontariopportunamente formati ed equipaggiati per coadiuvare le forze impegnate nelle operazioni di spegnimentoe le operazioni di bonifica.

5.4 RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALEGli incidenti industriali (incendi, esplosioni, rilasci) sono eventi tipicamente imprevedibili. Il piano di emer-

genza riguarderà pertanto solo la fase di allarme per interventi post-evento.Ai fini della pianificazione di emergenza, negli impianti a rischio di incidente rilevante, si distinguono:

• Piani di Emergenza Interni (PEI)• Piani di Emergenza Esterni (PEE)

Sino a quando la Regione non avrà provveduto a dare attuazione all’art. 72 del Dlgv 112/98, la predisposi-zione e l’attuazione del PEE è di competenza dell’Ufficio Territoriale di Governo che ne cura la predisposi-zione, d’intesa con la Regione e gli enti locali, sentiti gli organismi tecnici di competenza (VV.F., ARPA eAUSL), e ne coordina l’attuazione.

Il PEE contiene in particolare la descrizione dei fenomeni possibili del loro impatto sul territorio, dei peri-coli connessi e prevede le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza, individuando strutture personale emezzi e le relative procedure di attivazione.

Per gli stabilimenti non compresi al punto precedente (anche sulla base dei Programmi Provinciali di Pre-visione e Prevenzione) è facoltà dell’Ente Locale predisporre lo specifico PEE.

5.4.1 SCENARIO DI EVENTOGli scenari di evento predisposti dal gestore dello stabilimento ai sensi del D.Lgs. 334/99 e del D.M.

9/05/2001, nonché l’analisi territoriale condotta nei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione costi-tuiscono riferimento per la definizione del modello di intervento.

5.4.2 MODELLO DI INTERVENTORuoli. compiti ed attività degli organismi di protezione civile Struttura Regionale di Protezione Civile

• Venuto a conoscenza dell’evento incidentale raccoglie immediatamente le informazioni sulle caratteristichedell’incidente dai Vigili del Fuoco e dall’ARPA trasmettendoli ai soggetti indicati nella tabella D.

• Fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti, software e banche dati) disponibili al pro-prio interno e, se necessario, convocando la Commissione Regionale Grandi Rischi Industriale e Trasporti,ove istituita;

• Mantiene i contatti con i Vigili del Fuoco, con l’ARPA e i soggetti di cui alla tabella D territorialmente inte-ressati;

• Attiva il centro operativo regionale mettendo a disposizione i mezzi e materiali in dotazione per affrontarel’emergenza.

• Attiva, su autorizzazione dell’assessore regionale delegato, gli interventi urgenti per fronteggiare la situa-zione di emergenza anche su richiesta degli Enti territorialmente interessati.

5734 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

5735Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

Tabella DElenco dei destinatari delle comunicazioni a seguito di incidente industriale

_____________________________________________________

Dipartimento Protezione Civile

Prefetture (*) Uffici Territoriali del Governo

Sindaci (*)

Province (*)

Direzione Interregionale VV.F. Puglia e Basilicata - Comandi Provinciali (*)

Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) (*)

AUSL (*)

Capitaneria di Porto (*)

Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile (*)

_____________________________________________________

(*) territorialmente interessati

Prefetture - Uffici territoriali del governo• Ricevuta comunicazione dell’evento dal gestore e dai Vigili del Fuoco si assicura che ne siano informati il

Sindaco e la Struttura Regionale di Protezione Civile;• Mantiene i contatti con i Vigili del Fuoco, il Sindaco, la Struttura Regionale di Protezione Civile e i rima-

nenti soggetti indicati nella tabella D;• Coordina l’attuazione del PEE;• In caso di necessità convoca le strutture di coordinamento soccorsi (C.C.S., C.O.M, C.O.C.)• Coordina gli interventi delle Forze dell’ordine.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco• I Comandanti provinciali interessati dispongono l’invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordi-

nano tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente.• Assumono la direzione e la responsabilità delle operazioni all’interno dello stabilimento coordinandosi con

le forze di polizia.• Avvertono immediatamente la Struttura Regionale di Protezione Civile, la Prefettura UTG ed il Sindaco.• In caso di necessità chiedono alla Direzione Interregionale il supporto di squadre provenienti da altri

comandi Provinciali.• Segnalano al Prefetto, alla Struttura di Protezione Civile e all’ARPA ogni problema o esigenza, con parti-

colare riferimento ad eventuali situazioni di pericolo incombente.

Capitaneria di PortoNel caso di evento all’interno dell’area portuale concorre al soccorso tecnico urgente mettendo a disposi-

zione squadre di intervento, mezzi e attrezzature.Assume il coordinamento degli interventi in caso di emergenza in mare sulla base di quanto previsto dal

Piano operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e altre sostanzenocive.

CENTRO FUNZIONALEAssicura il monitoraggio continuo dei parametri meteorologici di possibile influenza sull’evento, ne valuta

l’evoluzione nel tempo e li comunica alla Struttura di Protezione Civile.

ARPA - SEZIONI PROVINCIALI• Svolge funzione di supporto tecnico specialistico per il controllo e la tutela dell’ambiente effettuando, se

necessario, prelievi di campioni di aria, acqua e terreno;• Collabora con Vigili del Fuoco e AUSL Dipartimento di Igiene Pubblica al fine di proporre i provvedimenti

più idonei per la salvaguardia della popolazione e dell’ambiente.

Provincia• Fornisce, se necessario, supporto tecnico-logistico durante la fase di gestione dell’emergenza;• Vigila sulla proprie rete infrastrutturale e mette a disposizione, in caso di necessità, le proprie strutture tec-

niche.

Sindaco• In applicazione del PEE assume il coordinamento delle azioni di soccorso e di assistenza alla popolazione

adottando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità;• Cura la diramazione dell’allarme e provvede affinché vengano impartite alla popolazione coinvolta le

necessarie istruzioni di comportamento;• Ove necessario per l’assistenza alla popolazione attiva i gruppi comunali di volontariato e richiede l’inter-

vento del Coordinamento Provinciale del volontariato di protezione civile informandone la Struttura di Pro-tezione Civile.

Gestore dello stabilimento• Attiva il PEI dello stabilimento;• Avverte i Vigili del Fuoco, il 118, la Prefettura - UTG, Il Sindaco, la Provincia e la Struttura Regionale di

Protezione Civile;• All’arrivo dei Vigili del Fuoco si mette a loro, disposizione fornendo tutte le informazioni utili al supera-

mento dell’emergenza.

AUSL Dipartimento di Igiene Pubblica• Supporta il Sindaco in merito agli aspetti di protezione sanitaria della popolazione fornendo indicazioni su

eventuali provvedimenti da adottare.

Servizio 118• Provvede alle attività di soccorso sanitario urgente attivando le proprie procedure interne.

Coordinamento Provinciale volontariato di Protezione Civile• Allerta la propria struttura e se necessario mette a disposizione del Sindaco proprie squadre per interventi

di assistenza alla popolazione.

5736 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 6-4-2005

1

Regione Puglia

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICO - FORESTALE

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL SERVIZIO: “Esternalizzazione del servizio di controllo e non del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del

rischio incendi”

2

1. PREMESSA La Regione Puglia in data 21 dicembre 2000 ha sottoscritto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale una specifica convenzione per l’attuazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino della regione Puglia ai fini della ripartizione e assegnazione delle risorse di cui all’art. 1 comma 7 della L. 236/93. Con deliberazione n. 1489 del 23/10/2001 la Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.lgs. 468/87, ha approvato il progetto per l’esternalizzazione del servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese, rendendo possibile per cinque anni, la prevenzione del rischio incendi attraverso la stabilizzazione di 316 lavoratori socialmente utili da impegnare prevalentemente nella lotta agli incendi boschivi e nella messa in sicurezza delle zone boscate. In data 27/02/2002 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Puglia e la società affidataria del servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi. Il servizio oggetto dell’affidamento prevede le seguenti attività:

a) Servizi di allerta e pronto intervento sul territorio con il personale (L.S.U.) assunto; b) Servizi tecnici satellitari; c) Servizi tecnici a terra di telerilevamento incendi boschivi; d) Servizi di meteorologia; e) Creazione ed aggiornamento Web portal.

Oggetto del nuovo appalto è la prosecuzione delle attività in corso e l’implementazione di nuovi servizi e sviluppo di nuove attività ai fini di una migliore gestione del territorio e dell’ambiente attraverso:

o La definizione di un programma di attività conoscitive e di pianificazione; o La tutela del patrimonio forestale; o La predisposizione e l’attuazione di un programma di interventi di

conservazione e recupero del suolo. Nello svolgimento delle attività e degli interventi dovrà essere impiegato il personale ex L.S.U. impegnato nel servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo già qualificato perseguendo nel contempo obiettivi di aumento di efficienza e rendimento nonché di incremento dell’orario di lavoro. Il nuovo servizio da affidare dovrà quindi migliorare, potenziare ed ampliare le attività svolte nell’ambito del progetto approvato con deliberazione di Giunta n. 1489 del 23/10/2001. Pertanto, si procede a descriverne l’organizzazione, le attività svolte ed i risultati raggiunti anche in considerazione dell’impegno posto a carico dell’affidatario di impiegare il personale ex L.S.U. nonché la struttura tecnologica apprestata. 2. ATTIVITA’ SVOLTE Sono state svolte le seguenti prestazioni:

1) Allerta e pronto intervento per il Servizio Antincendio Boschivo.

3

2) Servizi tecnici satellitari. 3) Servizi tecnici a terra di telerilevamento incendi boschivi. 4) Servizi di meteorologia. 5) Interventi di messa in sicurezza del patrimonio boschivo. 6) Web portal.

I servizi svolti sul territorio sono stati garantiti da personale ex L.S.U. organizzato territorialmente su unità logistiche, distribuite sull’intero territorio regionale, denominate basi territoriali (B.T.). Nella tabella (TAB 1) che segue sono indicate le B.T. a livello provinciale per ciascuna di esse il numero di lavoratori dislocati distinto per categoria professionale. Le attività sono state svolte con l’utilizzo di tutte le 304 unità assunte con contratto di 30 ore settimanali lorde. L’orario del lavoro è stato così articolato:

o Nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi è stata garantita la massima copertura giornaliera e settimanale anche attraverso turnazioni, riposi e ferie nei limiti del C.C.N.L. di settore;

o Negli altri periodi, in cui sono state rese prestazioni per la messa in sicurezza del territorio, le attività si sono svolte in un unico turno diurno e continuato di 6 ore giornaliere per cinque giorni settimanali.

Ciascuna B.T. è costituita da:

⇒ Locale uso ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative degli addetti della B.T.;

⇒ Servizi igienici e spogliatoi, suddivisi per sesso, per il personale operante nella B.T.;

⇒ Spazi per il ricovero degli automezzi ed attrezzature in dotazione alla B.T.;

⇒ Arredi in ragione del numero di addetti alla B.T.; ⇒ Linea telefonica/fax; ⇒ N.1 computer con stampante e modem; ⇒ Consolle radio per i collegamenti con le squadre; ⇒ Automezzi attrezzati per lo svolgimento del Servizio.

4

Tabella 1

LAVORATORI IMPIEGATI NEI SERVIZI

Provincia BARI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO

Base Territoriale C.O.L.

Corato Santeramo

Ceglie Cisternino

Foggia Manfredonia Vico del G Lesina S.Agata

Maglie

Massafra Laterza

TOTALI

N° Totale Dipendenti

41 19 29 28 34 24 25 9 15 43 21 16 304

IMPIEGATI

5 4

4 7

7 4 3 3 3

6

5 4

55

CARTOGRAFI RILEVATORI

2 0

0 3

18 5 9 2 2

4

0 1

46

CAPISQUADRA

6 3

4 3

2 2 2 1 2

6

4 2

37

OPERAI

28 12

21 15

7 13 11 3 8

27

12 9

166

5

3 SERVIZI DI ALLERTA E PRONTO INTERVENTO A.I.B. Le attività relative ai suddetti servizi si sono svolte nei periodi che di anno in anno sono stati dichiarati “di grave pericolosità per gli incendi boschivi” e che indicativamente vanno dal 15/6 al 30/9 di ciascun anno. Le attività sono le seguenti:

a. avvistamento incendi; b. affiancamento agli Enti Istituzionali nello spegnimento degli incendi, limitatamente al

primo intervento; c. identificazione delle aree percorse dal fuoco, rappresentate in apposita cartografia; d. report post – incendio con identificazione delle cause e dei fattori determinanti

l’incendio, con indicazioni sul tipo d’incendio e relativa estensione e durata. Le attività di cui ai punti a) e b) sono state eseguite sotto il coordinamento degli Organi Istituzionali a ciò preposti, coi quali la Società Affidataria si è interfacciata per le modalità di segnalazione e di intervento, nei limiti di uomini e mezzi descritti ai punti 2 e 8.2 del presente documento. In particolare l’attività di cui al punto a) si è svolta mediante vedette fisse o squadre di pattugliamento munite di idonei automezzi, telefoni cellulari ed apparati radio trasmittenti. Le vedette hanno operato di norma in coppia per motivi di sicurezza mentre le squadre di pattugliamento in un numero minimo di cinque unità per effettuare l’eventuale primo intervento di spegnimento. L’attività di cui al punto b) è stata svolta da squadre costituite da minimo quattro unità dotate di automezzo fornito di modulo antincendio nonché di dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) specifici per tali operazioni. Le squadre di spegnimento incendi hanno operato esclusivamente in affiancamento alle strutture istituzionali allo spegnimento, se da queste richieste, e comunque nei limiti delle unità e mezzi disponibili. In particolare sono state svolte le seguenti operazioni:

- spegnimento precoce di piccoli incendi; - primo intervento sull’incendio concluso con lo spegnimento o con l’esaurimento

della riserva idrica dell’automezzo (400 lt.); - controllo dei focolai mediante l’impiego dei mezzi d’estinzione manuale (flabelli,

zappe, ecc.); - messa in sicurezza a breve termine (tagli di vegetazione, bagnature terreno,

controfuochi); - bonifica delle braci presenti sul suolo già percorso dall’incendio, in immediata

successione alle strutture istituzionali preposte allo spegnimento; - sorveglianza dopo lo spegnimento per monitorare l’eventuale reinnesto dello

stesso; - altre operazioni logistiche di supporto alle strutture cui innanzi.

Le attività di cui ai punti c) e d) sono state svolte al termine di ogni incendio, mediante compilazione di apposito report. Al termine del periodo annuale di emergenza incendi i suddetti report sono stati trasmessi alla Regione. Infine, per quanto concerne l’avvistamento degli incendi è stato realizzato un sistema di sorveglianza su una parte del territorio regionale (238.000 ha), espletato attraverso

6

l’implementazione di tecnologie denominate U.P.R. (Unità Periferiche di Rilevamento), descritte al successivo p.to 8.

4. SERVIZI TECNICI SATELLITARI Questi servizi hanno consentito di disporre dei seguenti prodotti cartografici di supporto alla lotta agli incendi boschivi utilizzando, fra l’altro, scene satellitari della serie Landsat 7:

a) Carta uso suolo e vegetazione; b) Carta del rischio di incendi “statica”; c) Carta del rischio di incendi “dinamica”; d) Carta delle aree percorse da incendi.

La carta dell’uso del suolo rappresenta il territorio considerando la copertura vegetale (vegetazione, edificato, acque) e l’utilizzazione delle superfici (occupazione antropica del suolo p.e. industria, agricoltura, turismo, ecc.). La carta prevede una legenda gerarchica, a tre livelli. Il numero e la tipologia delle classi sono state stabilite in relazione alle caratteristiche del territorio da classificare. La classificazione contiene:

- attenzione per i criteri di maggiore utilizzo e di maggiore redditività del suolo; - una rappresentazione esauriente di parti anche modeste di territorio che risultino

però significative per un bilancio di valutazione dell’uso del suolo; - un’attenta considerazione della geomorfologia e della particolare posizione

geografica e climatica del territorio regionale. La carta uso del suolo rappresenta uno strumento di pianificazione valido per molteplici aspetti:

- il controllo del patrimonio naturale perduto a causa di incendi boschivi; - la realizzazione di piani paesisitici o di assetto del territorio; - la pianificazione di aree tutelate per gli aspetti naturalistici.

La realizzazione cartografica si è esplicata nella costruzione del data base geografico in ambiente ArcView completo dei contenuti geometrici ed informativi relativi all’uso del suolo e coerente con la cartografia di base, nonché nella fornitura di elaborati su CD Rom in formato shape. La carta è stata redatta in scala 1:10.000 secondo le specifiche del progetto CE – CORINE – LAND USE con livello minimo 3 per quanto concerne le classi di vegetazione. La base cartografica utilizzata per la produzione della carta tematica è costituita dalle ortofoto AIMA con riduzione a terra 1 m e scala di riferimento 1 : 10.000 in formato TIFF o ECW messe a disposizione dalla Regione. L’unità minima interpretata corrisponde ad una superficie di circa 5 ettari nelle zone estese con riduzione a 1,5 ettari nelle zone molto frazionate e un ettaro per le voci facenti capo al settore 1 superfici artificiali) della legenda del 3° livello della CORINE – Landuse. Relativamente alle zone boscate (codici Corine LandCover 311 – 312 – 313) è stato prodotto un approfondimento della mappa d’uso del suolo con la creazione della carta della vegetazione dove sono indicate le specie vegetali predominanti nel poligono.

7

La carta del rischio incendi “Statica” è uno strumento di valutazione e di indirizzo di pianificazione logistica delle risorse da allocare sul territorio (es. barriere, tagliafuoco, zone di acqua ecc.). La carta del rischio incendi è stata elaborata utilizzando un modello a indice spaziale e ponderato nelle condizioni meteo più sfavorevoli coincidenti con il mese di Agosto; il metodo prevede la trattazione separata di ogni criterio che influisce sul rischio totale di incendio e una normalizzazione a n. 14 classi di rischio della carta a rischio incendi statica finale ed un utilizzo del DTM con passo 25 m. Il modello matematico utilizzato prevede un algoritmo di calcolo di rischio incendi con variabili legate al territorio in questione a cui vengono attribuiti pesi diversi a seconda dell’incidenza del parametro. La mappa è costruita per ogni variabile indipendente visualizzando l’incidenza del più alto e basso fattore di rischio incendi. Il rischio statico è desunto dalla elaborazione dei seguenti livelli informativi:

o Serie storica degli incendi; o Carta delle pendenze; o Altimetria; o Distanza dalle stanze; o Carta delle esposizioni dei versanti; o Carta dell’uso del suolo e vegetazione; o Rete stradale e ferroviaria.

La carta del rischio incendi “Dinamica” è stata elaborata utilizzando, attraverso uno specifico software, in modo unitario i dati riguardanti le variazioni nel breve periodo delle condizioni climatiche e vegetazionali al fine di fornire informazioni utili ai gestori di situazioni di rischio. La Carta fornisce:

la valutazione dinamica dello stato della vegetazione mediante un indice spazializzato di “stress idrico” della vegetazione;

l’indice di rischio meteorologico attuale derivante dai dati meteorologici della rete meteo installata;

le stime di bilancio idrico con frequenza giornaliera basato sulla elaborazione dei dati meteorologici;

l’indice di rischio meteorologico revisionale sulla base di dati meteorologici di previsione.

I dati meteorologici derivati dalle centraline installate sul territorio (cfr. punto 7 della presente relazione), sono stati spazializzati con modelli matematici sul modello digitale del terreno a maglia 25 m per 25 m ed utilizzati dal programma che rielabora la carta del rischio statica in base ai nuovi valori. La carta delle aree percorse da incendi è uno strumento che permette l’individuazione e la delimitazione delle aree boscate percorse da incendi oggetto di intervento da parte del personale impiegato nei servizi svolti sul territorio. Sono state utilizzate due metodologie:

a. Metodologia operativa con impiego di immagini satellitari

Acquisizione base fotointerpretativa;

8

Carta tecnica da utilizzare come base geometrica; Immagine satellitare dell’estate precedente all’anno da analizzare; Immagini satellitari successive agli eventi da esaminare; Carta dell’uso del suolo e carta della vegetazione; Moduli A.I.B.; Fotointerpretazione delle aree segnalate attraverso intersezione delle aree

con la carta dell’uso del suolo. L’unità minima cartografata è stata pari a 1 ha, intersecando le aree individuate con la carta della vegetazione e la carta dell’uso del suolo si è pervenuti alla valutazione del danno causato dall’incendio.

b. Metodologia operativa con rilievo sul posto a mezzo GPS. Questa metodologia è stata adottata nelle zone pianeggianti o collinari facilmente accessibili e consiste nella perimetrazione dell’area percorsa da incendio con operatore dotato di DGPS. Il poligono memorizzato nel Global Position System viene inserito nel sistema informativo territoriale contenente le carte tematiche degli anni precedenti ed arricchito di informazioni alfanumeriche contenute nei moduli AIB predisposti dagli operatori. Le informazioni cartografiche ricavate nelle modalità su indicate vengono memorizzate su supporto ottico in formato shape file ArcView. 5. ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI TECNICI DI TELERILEVAMENTO INCENDI E SATELLITARI Le attività relative ai suddetti Servizi sono state svolte dal personale tecnico ex LSU stabilizzato, opportunamente formato e coordinato. Le attività di che trattasi sono state finalizzate alla fornitura dei seguenti servizi:

- Carta Uso Suolo e della Vegetazione; - Carta del rischio incendi (Statica e Dinamica).

Per la redazione della Carta Uso Suolo e della Vegetazione le attività svolte hanno riguardato:

a) l’identificazione delle aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

b) la catalogazione della consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

c) la catalogazione, su base comunale, di strumenti e risorse per attività antincendio e protezione civile e relativo stato d’uso.

Per la redazione della Carta del rischio incendi sono state assicurate le seguenti attività:

a) identificazione dei periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti;

b) identificazione degli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

9

c) studio delle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo.

6. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO Le attività relative ai suddetti servizi si sono svolte nei mesi non ricadenti nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi (settembre – maggio). Le attività, a titolo esemplificativo, sono state le seguenti:

a) operazioni silvo – culturali di pulizia e manutenzione del bosco, escluso l’allontanamento dei rifiuti;

b) miglioramento dei boschi degradati con operazioni di diradamento e ripulitura da infestanti, con l’onere di smaltire il materiale legnoso di risulta mediante abbruciamento o allontanamento;

c) riattamento piste di servizi; d) ripulitura e ripristino viali parafuoco; e) apertura viali parafuoco; f) lavori di pulizia delle sponde di aste fluviali, di fossi e di canali nei tratti interessati

da aree boschive, finalizzati ad impedire l’ostruzione del corpo idrico da parte della vegetazione;

g) lavori di consolidamento mediante piantumazione (solo manodopera) di pendii a potenziale rischio frana ricadenti in aree boscate;

h) assistenza operativa (solo manodopera) alla realizzazione di aviosuperfici attrezzate per il servizio A.I,B, da parte degli Organi preposti.

Tutte le suddette attività sono state eseguite sotto la sorveglianza del Settore Regionale Foreste, istituzionalmente preposto alla messa in sicurezza del patrimonio boschivo. La localizzazione degli interventi e la loro priorità è stata stabilita di concerto col suddetto Settore Foreste e la relativa elencazione fornita all’affidatario entro il 30 agosto di ogni anno, al fine di consentire allo stesso la programmazione necessaria per l’avvio del servizio entro il 15 settembre successivo. Nel periodo 2002 - 2006 sono state svolte operazioni silvo – colturali per una superficie di circa 580 ettari e lavori di manutenzione della viabilità di servizio, viali parafuoco e canali per una lunghezza di circa 480 km. 7. SERVIZI DI METEOROLOGIA Le attività sono state finalizzate al monitoraggio continuo del tempo atmosferico in atto, come supporto adeguato alla gestione ottimale dei meccanismi di allerta precoce e di intervento in condizioni di emergenza meteorologica. In particolare sono stati attivati i seguenti servizi:

a. Il monitoraggio delle precipitazioni, con conseguente possibilità di offrire supporto ai gestori delle forze di protezione civile dislocate sul campo;

b. Supporto per la gestione ottimale delle risorse idriche ai fini irrigui, idroelettrici e potabili;

10

c. Supporto per la protezione delle colture dalle avversità atmosferiche, soprattutto per quanto riguarda il ciclo termico (gelate precoci e tardive);

d. Supporto agli Enti preposti per la pianificazione delle colture e l’ottimizzazione della resa delle medesime.

In particolare sono state svolte le seguenti attività:

I. Realizzazione e gestione di una rete di stazioni meteorologiche a terra, inclusa la ricezione e l’integrazione a terra di dati da altre analoghe reti già presenti sul territorio (se disponibili).

II. Elaborazione analitica dei dati meteorologici al fine di restituire informazioni specifiche ad alto valore aggiunto e dotate di alto dettaglio spaziale e temporale sul territorio d’interesse, anche attraverso l’integrazione con informazioni prodotte da telerilevamento;

III. Istituzione e gestione di sistemi di diffusione delle informazioni, quali un sito Internet e collegamenti dedicati con i grandi utenti;

IV. Istituzione di un apposito sportello telematico, parte integrante del WEB PORTAL, finalizzato alla fornitura di dati. Le informazioni sono state rese disponibili sul WEB PORTAL in configurazioni volte a soddisfare un pubblico vasto.

8. STRUTTURA TECNOLOGICA La struttura tecnologica disponibile è quella sostanzialmente funzionale allo svolgimento dei servizi di prevenzione antincendio e sorveglianza e di meteorologia. 8.1 SERVIZI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA La struttura tecnologica è stata organizzata su tre livelli fondamentali:

- A. UPR – Unità Periferica di Rilevamento

L’UPR è costituita da un’apparecchiatura dotata di sensori IR nel campo del medio infrarosso e di telecamera che opera nel campo del visibile, in grado di rilevare e riprendere un principio di incendio di dimensioni inferiori a 5 mq. A una distanza di 10 km;

- B. COL – Centro Operativo Locale Il COL è una struttura presidiata nella quale sono pervenute e sono state elaborate le informazioni rilevate dalle UPR. Al COL è stata demandata la gestione delle UPR e il servizio di allerta e gestione delle squadre AIB di competenza sul territorio.

- C. COR – Centro Operativo Regionale Ai COR sono pervenuti tutti gli allarmi e le informazioni necessarie per la corretta gestione territoriale regionale (dati COL, centraline meteo, radar, georeferenziazione mezzi, etc.).

11

Nel complesso la struttura è stata organizzata in 12 B.T., 5 COL 1 COR come evidenziato nel diagramma che segue:

ASSETTO ORGANIZZATIVO

8.2 ABBIGLIAMENTO E PICCOLA ATTREZZATURA Le risorse umane impiegate nello svolgimento del servizio, sono state dotate di attrezzature necessarie all’espletamento dei compiti assegnati in funzione delle mansioni attribuite a ciascun operatore. L’attrezzatura disponibile è di seguito indicata:

Tuta per Antincendio boschivo Giacche a vento ad alta visibilità

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

SERVIZI DI ASSISTENZA

TECNICA

SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE

COR BARI COL FOGGIA

COL NOCI COL CISTERNINO

COL MASSAFRA COL MAGLIE

Foggia Lesina Santeramo in Colle Cisternino

S.Agata Manfredonia Laterza Ceglie Messapica

Corato Vico del Gargano Maglie Massafra

Basi operative

12

Guanti di intervento su incendi boschivi Stivaletto in pelle anfibia idrorepellente Casco per incendio boschivo Sottocasco Occhiale antincendio boschivo Maschera con filtri Borsa porta maschera e occhiali Borsone porta Kit Tute e scarpe ordinarie Ricetrasmittenti Telefoni cellulari Attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio (flabelli, motoseghe,

decespugliatori, picconi, pale, rastrelli etc.). Infine sono stati impiegati i seguenti automezzi:

⇒ Rover Defender 110 TSK n. 12 ⇒ Rover Defender 90 pick up n. 4 ⇒ Mitsubishi L 2000 n. 4 ⇒ Fiat Ducato n. 19 ⇒ Fiat Panda 4x4 n. 7 ⇒ Fiat Panda Van n. 12

Le attrezzature, le apparecchiature e gli automezzi indicati rientrano nella piena disponibilità della Regione e sono utilizzabili nello svolgimento dei servizi da apprestare con il nuovo appalto. 8.3 SERVIZI DI METEOROLOGIA Per lo svolgimento dei servizi di meteorologia sono stati installati tre radar meteo ARIES – C (installate nei comuni di Maglie, Noci e S. Giovanni Rotondo) e 40 centraline meteo. Ogni radar e ciascuna centralina comprende i sensori per la misurazione delle seguenti variabili meteo: • temperatura dell’aria, • umidità relativa, • velocità e direzione del vento, • pioggia, • pressione atmosferica, • radiazione solare. I radar e le centraline rientrano nella piena disponibilità della Regione e sono utilizzabili nello svolgimento dei servizi da apprestare con il nuovo appalto.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

Capo VIII - Protezione civile 107. Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali; f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343

"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2001

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile"; b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV"; c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico."; d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo"; e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati; f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso; g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "Servizio sismico nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico e mareografico".

Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Art. 3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito

denominata "Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operativita' della stessa"; f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,".

Art. 4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile

1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 6. Abrogazioni

1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 7. Norma di salvaguardia

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (SO n. 163/L alla GU 30 agosto 1999, n. 203)

Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTI l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri , adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo stato, alle sue amministrazioni o a enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 2 Ministeri

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri

2. Ministero dell'interno

3. Ministero della giustizia

4. Ministero della difesa

5. Ministero dell'economia e delle finanze

6. Ministero delle attività produttive

7. Ministero delle politiche agricole e forestali

8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

12. Ministero per i beni e le attività culturali

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 - e la relative responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

TITOLO I L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Articolo 3 Disposizioni generali

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

1. Ministero dell'interno

2. Ministero della giustizia

3. Ministero dell'economia e delle finanze

4. Ministero delle attività produttive

5. Ministero delle politiche agricole e forestali

6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

1. Ministero degli affari esteri

2. Ministero della difesa

3. Ministero per i beni e le attività culturali

Articolo 4 Disposizioni sull'organizzazione

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4 All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Articolo 5 I dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane a essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni

dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell1Jnione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

Articolo 6 Il segretario generale

1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale è soppresso: I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.

2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

Articolo 7 Uffici di diretta collaborazione con il ministro

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti a essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personal);

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normative del parlamento, l'elaborazione di testi normativi del governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normative, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il consiglio di stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 a esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevate professionalità.

TITOLO II LE AGENZIE

Articolo 8 L'ordinamento

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 di questo decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: '

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 6 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove

possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposite convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione a essa affidata dalla legge, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera b;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di

livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Articolo 9 II personale e la dotazione finanziaria

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Articolo 10 Agenzie fiscali e di protezione civile

1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del capo II e del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo e alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

TITOLO III L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Articolo 11 L'ufficio territoriale del governo

1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.

2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle a esso assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale` del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni� strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello stato.

TITOLO IV I MINISTERI

CAPO I IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Articolo 12 Attribuzioni

1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero, di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri stati e con le organizzazioni internazionali, di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze e ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della Ceca, dell'Euratom.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni a essa spettanti in ordine alla partecipazione dello stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.

Articolo 13 Ordinamento

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.

2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5'del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

CAPO II IL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 14 Attribuzioni

1. Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti a esso assegnati dalla normativa vigente, a eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 15 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO III IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 16 Attribuzioni

1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti a esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parse del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magi strati , studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni a essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n.195.

Articolo 17 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

Articolo 18 Incarichi dirigenziali

1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro e ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marza 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19; comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del dlgs 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n.80, e i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.

Articolo 19 Magistrati

1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistrature e destinati al ministero non deve superare le 50 unità.

CAPO IV IL MINISTERO DELLA DIFESA

Articolo 20 Attribuzioni

1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di difesa e sicurezza militare dello stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operative delle forze armate e interforze, pianificazione relative all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operative: difesa e sicurezza dello stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree, pianificazione generale operative delle forze armate e interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri stati; informative al parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operative: interventi di tutela ambientale concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare, bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative, affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento, sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento, pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

Articolo 21 Ordinamento

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nei decreti legislativi 16 luglio 1997, n.264,28 novembre 1997, n.459 e 28 novembre 1997, n.464, nonché nell'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Articolo 22 Agenzia industrie difesa

1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 16 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industrial) della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedure ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive e industrial) di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

CAPO V IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 23 Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali e alle autonomie funzionali.

Articolo 24 Aree funzionali

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello stato;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative e al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, patrimonio dello stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari.

e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello stato; gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie.

Articolo 25 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Articolo 26 Riforma del ministero delle finanze

1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di 18 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal capo II del titolo V.

CAPO VI IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 27 Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero delle attività produttive.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate a essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica dei ministero della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attività�produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.

Articolo 28 Aree funzionali

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione, rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie od ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione Cipe per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero, incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi a oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo, rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e ai rapporti con il

concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze a uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni; alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche e alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni e autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione e omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Articolo 29 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli artt. 4 e 5. n numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

2 Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonché, sulla base di apposite convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.

Articolo 30 Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 31 Agenzia per le normative e i controlli tecnici

1. È istituita l'agenzia per le normative e i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli enti pubblici da essi vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione- accreditare i laboratori di prove e rilasciare le autorizzazioni a effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.

5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni e avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposite convenzione.

6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.

Articolo 32 Agenzia per la proprietà industriale

1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del rd 29/6/39, n. 1127, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni e avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposite convenzione.

5. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

CAPO VII IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Articolo 33 Attribuzioni

1. Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro per le politiche agricole e forestali e ministero per le politiche agricole e foresta.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria, trattazione, cure e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacultura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria e internazionale; discipline generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacultura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità de prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica, promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;

accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n 462, nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e a uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.

Articolo 34 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due.

CAPO VIII IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Articolo 35 Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della nature, gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale, promozione di politiche di sviluppo sostenibile, risorse idriche.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.

Articolo 36 Aree funzionali

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree� funzionali:

a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza, monitoraggio e controllo nonché individuazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

b) valutazione di impatto ambientale; prevenzione c protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree a elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;

c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità , della fauna e della flora , difesa del suolo; polizia ambientale, polizia forestale ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali

d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.

Articolo 37 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

Articolo 38 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, a eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

Articolo 39 Funzioni dell'agenzia

1. L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 40 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9,commi 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61

CAPO IX

MINISTERO DELLE INFRASTRUITURE E DEI TRASPORTI

Articolo 41 Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni cave salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 42 Aree funzionali

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello stato, a eccezione di quelle in materia di difesa, qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale tra i sistemi di trasporto;

b) edilizia residenziale; aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo, vigilanza sui porti, demanio marittimo, sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.

2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal dlgs 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 43 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente artico10.

2. Il ministero si avvale degli uffici territoriali del governo, dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 44 Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture

1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo stato in relazione:

a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;

b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti a impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisione generale e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 Ce del consiglio del 23 luglio 1996, e in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;

f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze e alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

3. Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.

4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

5. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni e i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

6. L'agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.

CAPO X IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Articolo 45 Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Nell'ambito e con finalità di gestione integrate dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana, alla salute e al lavoro, sono attribuite al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della presidenza del consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al ministero del lavoro, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni, che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di` prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispel).

Articolo 46 Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cure e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cure delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicine e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guide e prescrizioni tecniche di nature igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitaria; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro

c) politiche sociali, previdenziali: principi e obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relative formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro, profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industrial), con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla discipline del rapporto di lavoro subordinato e autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

Articolo 47 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46.

2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal ministero in sede di conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.3. Presso il ministero continua a operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Articolo 48 Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

1. L'Istituto superiore di sanità (Iss) è l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispel) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica, l'Ispel è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico-sanitaria.

2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normative vigente.

3. Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la discipline recata dal dlgs 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

CAPO XI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Articolo 49 Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di istruzione scolastica e istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. È fatta altresì salve l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

Articolo 50 Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, e all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica; programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del Civr; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale, cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.

Articolo 51 Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.

CAPO XII IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 52 Attribuzioni

1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni cave salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e discipline della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

Articolo 53 Aree funzionali

1. n ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali, promozione dello spettacolo (attività teatrali, musical), cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della culture urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul Coni e sull'Istituto del credito sportivo.

Articolo 54 Ordinamento

1. Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

2. L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle sovrintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del presidente della repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368.

3. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n, 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale"

b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, può essere attribuito al sovrintendente regionale il coordinamento di altre attività del ministero nella regione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il sovrintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n.1089, su proposta dei sovrintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n.1089. Esercita altresì i poteri di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1".

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 55

Procedura di attuazione ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

- il ministero dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attività produttive

- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

b) sono soppressi:

- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

- il ministero delle finanze,

- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

- il ministero del commercio con l'estero,

- il ministero delle comunicazioni,

- il dipartimento per il turismo della presidenza del consiglio dei ministri,

- il ministero dell'ambiente

- il ministero dei lavori pubblici,

- il ministero dei trasporti e della navigazione,

- il dipartimento per le aree urbane della presidenza del consiglio dei Ministri

- il ministero del lavoro e della previdenza sociale,

- il ministero della sanità,

- il dipartimento per le politiche sociali della presidenza del consiglio dei ministri:

- il ministero della pubblica istruzione

- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 198S, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri e i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1;988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicate al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del magistrato del]e acque di Venezia e del magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 16 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 36 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del corpo forestale dello stato. Il trasferimento del corpo forestale dello stato al ministero dell'ambiente disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".

CAPO II RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE

SEZIONE I MINISTERO DELLE FINANZE

Articolo 56 Attribuzioni del ministero delle finanze

1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;

b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cure dei rapporti interni e internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale a esse attribuita, esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello stato;

d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salve la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);

e) coordinamento, monitoraggio é controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;

f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;

g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

2. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa e i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce e attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali e il coordinamento con le loro attività.

Articolo 57 Istituzione delle agenzie fiscali

1. Per la gestione delle funzioni esercitata dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire ad agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni a essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dai compiti e gli obblighi che ne conseguono.

Articolo 58 Organizzazione del ministero

1. Il ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.

2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo a un unico dipartimento.

3. L'organizzazione, la discipline degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 59 Rapporti con le agenzie fiscali

1. Il ministro delle finanze, dopo l'approvazione da parse del parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria e in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. n documento di indirizzo è trasmesso al parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione e i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori e i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduate in modo da tenere canto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano a oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche a essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.

Articolo 60 Controlli sulle agenzie fiscali

1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministro delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può richiedere di sospenderne l'esecutività. Nei 30 giorni successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

SEZIONE II LE AGENZIE FISCALI

Articolo 61 Principi generali

1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche a esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali.

Articolo 62 Agenzia delle entrate

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l evasione fiscale.

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Articolo 63 Agenzia delle dogane

1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Articolo 64 Agenzia del territorio

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare e i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della conferenza stato-città e autonomie locali.

Articolo 65 Agenzia del demanio

1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello stato, con il compito di razionalizzare e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita; di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.

2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni, gli enti locali e altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.

Articolo 66 Statuti

1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo e approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze.

2: Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno e recano principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.

Articolo 67 Organi

1. Sono organi delle agenzie fiscali:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da un numero massima di sei membri e dal direttore dell'agenzia che lo presiede;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato con decreto del presidente della repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni con decreto del presidente della repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

5. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

Articolo 68 Funzioni

1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.

2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.

Articolo 69 Commissario straordinario

1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato direttivo dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.

2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato direttivo subentranti.

Articolo 70 Bilancio e finanziamento

1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:

a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello stato;

b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;

c) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposite contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.

4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.

5. Il comitato direttivo delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.

Articolo 71 Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrative aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato direttivo ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.

Articolo 72 Rappresentanza in giudizio

1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

SEZIONE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 73 Gestione e fasi del cambiamento

1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze un'apposita struttura interdisciplinare di elevate qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si

provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato.

2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere executive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.

5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 74 Disposizioni transitorie sul personale

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso m un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti inclusi quelli appartenenti a uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contralto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contralto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contralto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero.

5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ E RICERCA, DI

POLITICHE AGRICOLE

Articolo 75 Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria

1. Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;

b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato a ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione e affari economici.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.

Articolo 76 Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (Irrsae) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educative (Irre). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici

scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59. Gli Irre operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli Irre è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Articolo 77 Disposizioni per l'università e la ricerca

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.

Articolo 78 Disposizioni per le politiche agricole

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.

CAPO IV AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 79 Agenzia di protezione civile

1. È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2. All'agenzia sono trasferite le funzioni e i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento la protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.

3. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.

4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.

5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20.

6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 80 Vigilanza

1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei 30 giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di 20 giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.

2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.

Articolo 81 Compiti

1.L'agenzia svolge compiti relativi a:

a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;

b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parse del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:

1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n.225, da emanarsi dal ministro dell'interno;

3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze e alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;

f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

g) l'attività di formazione in materia di protezione civile

h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio,

alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;

i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni e altre amministrazioni pubbliche;

l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;

m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;

n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali e internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso e a tutela della pubblica incolumità.

2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al parlamento.

3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:

a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e l), sono esercitati sentite le regioni.

Articolo 82 Organi

1. Sono organi dell'agenzia:

a) il direttore

b) il comitato direttivo

c) il collegio dei revisori dei conti

2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia' che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.

4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono

nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 83 Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile

1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 226, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 84 Fonti d i finanziamento

1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive integrazioni e modifiche;

b) trasferimenti da parse dello stato, connessi a interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;

c) trasferimenti specifici da parte dello stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia

d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;

e) proventi derivanti da entrate diverse.

2. I trasferimenti a carico del bilancio dello stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 85 Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrative, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. - 29, e successive modificazioni e integrazioni, con previsione di una separate area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.

2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedure di valutazione comparative.

Articolo 86 Primo inquadramento del personale

1. Entro il termine di cui all'articolo 87 comma 1 l'agenzia provvede all'inquadramento dei personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già bandit) alla stessa data.

2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio` presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contralto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai divers) comparti di contrattazione.

3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79 comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento e i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.

Articolo 87 Norme finali e abrogazioni

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e a essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.

2. Sono abrogati gli articoli 1,4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.

CAPO V AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Articolo 88 Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale

1. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.

4 . Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È altresì sentita la conferenza per i rapporti permanenti tra stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista stato-regioni.

5. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la conferenza per i rapporti tra lo stato e le regioni e province autonome. L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.

6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.

7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".

Articolo 89 Disposizioni finali

1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

Capo VIII - Protezione civile 107. Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali; f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica,

1

ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

2

Glossario Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l'evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita. Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai centri operativi. Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed esercitazioni. Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio. Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili. Centro Operativo: è in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio colpito, ed è costituito da un'Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell'evento, il coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e dell'assistenza della popolazione del comune. Centro Situazioni: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qualsiasi evento che possa determinare l'attivazione di strutture operative di protezione civile. In situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale. Commissario delegato: è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - art. 2, L.225/92). Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza. Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provinciale e comunale. Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo. Evento non prevedibile: l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori. Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di protezione civile, si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, L.225/92). Fasi operative: è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede

all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa. Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento. Lineamenti della pianificazione individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano. Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative. Modello di intervento: consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio. Modello integrato: è l'individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all'area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati. Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e all'organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze. Parte generale: è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari. Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area. Pianificazione d'emergenza: l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione. Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio. Programmazione: L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell'attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza. Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I è il prodotto: R (E;I) = H (I) V (I;E) W(E). Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi). Risposta operativa: è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. Sala Operativa: è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento secondo quanto deciso nell'Area Strategia. Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri

operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C.. Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta. Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività produttive e commerciali. Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza. Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E). Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. è espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: V = V (I; E).

Legge 21 novembre 2000, n. 353

"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei,nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito

denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile,avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni.

Art. 4.

(Previsione e prevenzione

Del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3.Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d’intesa, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.150, l’informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l’efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 8.

(Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,

un’apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un’apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi

definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Art. 11.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l’articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). ˆ Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l’anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 13.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

HOME AMBIENTE BACK

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Art. 1 Servizio nazionale della protezione civile

1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3 Attività e compiti di protezione civile

1.Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

1

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4 Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

2

Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6 Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

3

Art. 8 Consiglio nazionale della protezione civile

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Art. 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10 Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali;

5

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Art. 12 Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13 Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla

6

rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14 Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15 Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

7

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18 Volontariato

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

8

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 19 Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20 Disciplina delle ispezioni

9

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21 Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

10

Legge 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle

strutture preposte alle attività di protezione civile

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2001.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2001

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile"; b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV"; c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico"; d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del titolo V del presente decreto legislativo"; e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati; f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso.

Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie".

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,"; b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,"; c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,"; d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,"; e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dalla effettiva operatività della stessa"; f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,".

1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità

di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono e esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.

4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al

Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. E' abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del

Ministero dell'interno

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.

Art. 6. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto.

Art. 6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002.

Art. 7. Norma di salvaguardia

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni.

Art. 7-bis. Informazioni di pubblica utilità

1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

(in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001- in vigore dall'8 novembre 2001). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento". Art. 2. 1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". Art. 3. 1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della

concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". Art. 4. 1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'". Art. 5. 1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti". Art. 6. 1. L'articolo 120 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione". Art. 7. 1. All'articolo 123 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 123 della Costituzione, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 123. - Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'eservizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto e' approvato e modificato dal Consigli regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. La statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettorei della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". Art. 8. 1. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di

competenza, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge". Art. 9. 1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si puo', con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante". 2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati. Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 132 della Costituzione, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 132. Si puo', con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate. Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra". - Il testo dell'art. 125 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione". Art. 10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Art. 11. 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle

corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Note all'art. 11: - Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione vedasi l'art. 3, comma 1, terzo capoverso, della presente legge. - Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi l'art. 5 della presente legge. Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4462) - 1a deliberazione: Presentato dall'on. Poli Bortone Adriana il 20 gennaio 1998. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 1998, con pareri delle commissioni II, III, V, VI e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14, 20, 21, 27, 28, 29 aprile 1999; il 4, 5, 6, 12, 19, 20, 25, 26 e 27 maggio 1999; il 1o e 2 giugno 1999; il 13, 14, 19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999. Relazione scritta presentata l'11 novembre 1999 (atto numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181, 5467, 5671, 5695, 5830, 5856, 5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949, 6044, 6327, 6376/A) - relatori on. Soda e on. Cerulli Irelli. Esaminato in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il 19, 20, 21 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000 in un testo unificato con atti n. 4995 (on. Migliori); n. 5017 (on. Volonte' ed altri); n. 5036 (d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on. Contento ed altri); n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan ed altri); n. 5695 (on. Pepe Mario ed altri); n. 5830 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema e del Ministro per le riforme istituzionali Amato); n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on. Paissan ed altri); n. 5888 (on. Crema ed altri); n. 5918 (on. Fini ed altri); n. 5919 (on. Garra ed altri); n. 5947 (d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana); n. 5948 (on. Zeller ed altri); n. 5949 (on. Caveri); n. 6044 (on. Follini ed altri); n. 6327 (Bertinotti ed altri); n. 6376 (on. Bianchi Clerici ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 4809) - 1a deliberazione: Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre 2000, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 ottobre 2000; il 7, 8, 9 novembre 2000. Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000 ed approvato il 17 novembre 2000. Camera dei deputati (atto n. 4462-B) - 2a deliberazione: Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) il 6 febbraio 2001. Esaminato in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001. Senato della Repubblica (atto n. 4809-B) - 2a deliberazione: Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1 marzo 2001. Esaminato dalla 1a commissione il 6 e 7 marzo 2001. Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.

REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 30-11-2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 147 del 13 dicembre 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n.47, alla legge 24 febbraio 1992, n.225 e al decreto-legge 4 agosto 2000, n.220. ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione)1. Ai fini della presente legge i termini “bosco” e “foresta” sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell’uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.3. In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento delegato.4. Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:a) le funzioni già attribuite al Ministero dell’agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;b) le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso l’avvalimento del Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati nell’articolo 2 del d. lgs. 143/1997;c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), d. lgs. 112/1998). ARTICOLO 3 (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)1. La Regione disciplina l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l’incremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.2. I Comuni, le Province e le Comunità montane organizzano ed esercitano le funzioni

ad essi attribuite o delegate nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. ARTICOLO 4 (Funzioni amministrative riservate alla Regione)1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l’unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;c) pianificazione e programmazione in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;d) redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;e) redazione e aggiornamento dell’inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;f) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126);g) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;h) ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;i) tenuta del libro dei boschi da seme di cui all’articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n. 269;l) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;m) gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).2. Ai sensi dell’articolo 15, comma. 1, lettera. c) e comma. 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì all’accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di coordinamento. ARTICOLO 5 (Gestione delle foreste regionali)1. Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4.2. Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell’Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attualmente gestiti secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.3. Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione — enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste integralmente ricadenti nell’ambito del territorio dell’ente, che saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione. ARTICOLO 6 (Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane)1. Sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.2. Tali funzioni, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:a) i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;b) le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate;c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell’Autorità di bacino;d) i “nulla osta” previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;e) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;f) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;g) i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e radure;h) l’alta sorveglianza sui lavori forestali;i) le autorizzazioni al taglio;l) le autorizzazioni al pascolo.3. Le

Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.4. A norma dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:a) forestazione protettiva;b) promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;c) promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all’articolo 9 della l. 97/1994.5. Le Comunità montane affidatarie dell’amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni. ARTICOLO 7 (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all’adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della presente legge.2. Sull’iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno l’obbligo di pronunciarsi. ARTICOLO 8 (Tipologia dei rischi)1. Le funzioni di protezione civile della Regione attengono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:a) idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni, gravi smottamenti et similia;b) sismica;c) ambientale;d) da attività civili, industriali o commerciali da chiunque svolte;e) da avversità atmosferiche;f) da incendi boschivi, salve le previsioni di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d.lgs. 112/1998;g) da altre calamità che si verifichino nel territorio della Regione. ARTICOLO 9 (Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative)1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono in:a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono l’impiego di mezzi e poteri straordinari. ARTICOLO 10 (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)1. La Regione disciplina l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.2. L’esercizio delle funzioni operative riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore competente e alla struttura regionale di protezione civile. 3. Alla struttura regionale di protezione civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti all’esercizio di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile richieda l’esercizio di competenze specifiche.4. Per l’espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs

112/1998.5. Per l’esercizio delle altre funzioni di competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per l’utilizzazione delle Forze dell’ordine.6. I soggetti dell’autonomia locale organizzano ed esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace. ARTICOLO 11 (Funzioni amministrative riservate alla Regione)1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano l’unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:a) indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;b) predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 72 del d. lgs. 112/1998, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi ambientale;c) formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;d) coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettera b), della presente legge;e) coordinamento e organizzazione — d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile — delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;f) coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell’autonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma dell'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998;g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;h) promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;i) promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.j) disciplina degli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale. ARTICOLO 12 (Funzioni amministrative delle Province)1. Le Province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della l. 142/1990 e dall’articolo 108, comma 1, lettera b), del d. lgs. 112/1998, concorrono alla organizzazione e all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, lettere a), b) e c), della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge. 2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b,) della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettera b), della presente legge;d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché

all’articolo 9, lettera b), della presente legge;e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. ARTICOLO 13 (Funzioni amministrative delle Comunità montane)1. La partecipazione delle Comunità montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:a) concorso nella raccolta di elementi istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l’esercizio dell’attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;b) attuazione, entro il proprio ambito territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;c) concorso nell’assistenza tecnica ai Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla presente legge. ARTICOLO 14 (Funzioni dei Comuni)1. Nell’ambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui all’articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.2. In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della l. 225/1992 e dell’articolo 9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie competenze comunali.3. A norma dell’articolo 108, lettera c), del d. lgs 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:a) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;c) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l.142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;d) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;e) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;f) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l’attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni. 5. Spetta al Sindaco, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d), della l. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;c) informa immediatamente la Regione.7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

ARTICOLO 15 (Funzioni regionali)1. Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i soggetti dell’autonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell’ambito dell’attività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali omogenee.2. Il piano contiene:a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;b) la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;c) l’indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;d) l’individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;e) gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;f) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti. ARTICOLO 16 (Funzioni delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province)1. Le Comunità montane, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998.2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:a) l’organizzazione e l’esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;b) l’autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici;e) i serbatoi d’acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d’acqua di qualsiasi tipo;f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;h) i mezzi di trasporto necessari;i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;l) la formazione e l’addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all’articolo14 della presente legge;m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.3. Nell’organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:a) delle proprie strutture;b) del Corpo forestale dello Stato;c) delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui all’articolo 14;d) dei lavoratori socialmente utili;e) dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti. ARTICOLO 17 (Funzioni di volontariato)1. Allo scopo di evitare che l’incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l’opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del r.d. 3267/1923 e 652 del cod. pen., all’adempimento di un obbligo giuridico.2. I compensi previsti dall’articolo 7 della l. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di

criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo. ARTICOLO 18 (Regime di utilizzazione delle aree già boscate)1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l’insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio.2. Nelle medesime aree è altresì vietato l’esercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente. ARTICOLO 19 (Interventi di rimboschimento)1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario nell’ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell’autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati. ARTICOLO 20 (Abrogazione di norme)1. E’ abrogata la legge .regionale 2 aprile 1998, n. 11 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della l. 59/1997 e del d. lgs. 143/1997” nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.2. E’ abrogata la legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 ”Organizzazione della funzione regionale di protezione civile”, come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n.39 “Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1988, concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile” nelle parti incompatibili con la presente legge.3. E’ abrogata altresì la legge regionale 18 luglio 1974, n. 25 “Interventi per la tutela del patrimonio boschivo”. Formula Finale: La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Data a Bari, addi 30 Novembre 2000. RAFFAELE FITTO

DPCinformas u p p l e m e n t oal n. 32, gennaio 2001

Ruolo e funzioni del Comunee del Sindaco in protezione civile

Agenzia di Protezione Civile

SP

ED

. A

BB

. P

OS

T.

AR

T.

2 C

OM

MA

20/

C L

EG

GE

662

/96

- F

ILIA

LE D

I R

OM

A

RUOLO E FUNZIONI DEL COMUNE E DEL SINDACO IN PROTEZIONE CIVILE

DI LORENZO ALESSANDRINI (Sindaco di Seravezza)CON UNA PRESENTAZIONE DI ENZO BIANCO (Ministro dell’Interno e per il Coordinamento della Protezione Civile)

Supplemento al numero 32, gennaio 2001, di DPCinformaPeriodico informativo del Dipartimento della Protezione CivileISSN 1591-5336

Direttore Responsabile Paolo FarnetiCapo Redattore Raffaello RaschiSegreteria di Redazione Mario Licastro

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del Dipartimento Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articoli e notizie pubblicati su DPC informa sono liberamente riproducibili con l’obbligo di citare la fonte.

Redazione: Via Ulpiano, 11 - 00193 RomaTel. 0668202373 - 0668202409 - Fax 0668202223www.protezionecivile.itE-mail: [email protected] tribunale di Roma n. 452 del 29/8/1996Stampa: Tipo-Lito Aurelia 72 - Roma

PRESENTAZIONE

Non c’è riforma avvenuta in questi ultimi anni che non sia partita dalle esigenzenate e manifestate dalle singole realtà territoriali.L’intuizione infatti che dal ‘96 ha ispirato l’azione dei Governi è stata quella di“reinventare” uno Stato moderno, efficiente, capace di sostenere e governare i pro-fondi mutamenti politici, sociali, economici e legislativi che hanno riguardato ilnostro Paese. Questo processo di modernizzazione non poteva non passare attra-verso il rafforzamento delle Autonomie, la crescita delle comunità e dei sistemilocali, la riforma complessiva del rapporto tra centro e periferia.La consapevolezza che le “funzioni pubbliche” vadano ricostruite tenendo contodei bisogni dei cittadini, dei servizi da erogare sul territorio, ha consentito dimettere a punto un sistema del tutto innovativo, anche in materia di protezionecivile.Un sistema che ha nel decentramento delle funzioni di protezione civile agli entilocali, nel coordinamento centrale di tutte le attività in materia e nella costituzio-ne dell’Agenzia di Protezione Civile, i suoi punti di forza.A seguito dell’entrata in vigore del 112/97, gli enti locali sono oggi chiamati asvolgere funzioni fondamentali nell’attività di protezione civile, quali l’attuazionedei compiti di previsione e degli interventi di prevenzione; la predisposizione deipiani comunali di emergenza; la gestione dei primi soccorsi e interventi urgenti; lapredisposizione di strutture di emergenza; l’utilizzazione del volontariato.Avendo governato una grande città come Catania ed essendo stato presidentedell’ANCI, conosco bene le difficoltà che un Sindaco, quale autorità locale di pro-tezione civile, potrebbe incontrare nello svolgimento di tali funzioni, come adesempio l’indisponibilità, a volte, di mezzi e risorse adeguati per fronteggiare leemergenze.Credo però, ed in questo ho apprezzato molto il documento del Sindaco diSeravezza, che lo sforzo più grande per gli amministratori delle singole realtà ter-ritoriali, sia quello di assumere consapevolezza del fatto che l’attività di protezio-ne civile non è solo strumento per la gestione delle emergenze, ma un servizio“continuativo e diffuso”, indispensabile, da organizzare ed erogare ai cittadini-

utenti. Un servizio che deve necessariamente comprendere le diverse attività diprevenzione, previsione, gestione e superamento delle emergenze; l’informazioneai cittadini sui rischi del territorio in cui vivono e la divulgazione dei piani comu-nali di emergenza.E’ con questa nuova “idea” della protezione civile, che tutti i Comuni del nostroPaese sapranno essere all’altezza del loro ruolo di protagonisti e diretti responsabi-li della “protezione” dei propri cittadini.

Enzo BiancoMinistro dell’Interno

e per il Coordinamento della Protezione Civile

4 DPCinforma

RUOLO E FUNZIONI DEL COMUNEE DEL SINDACO IN PROTEZIONE CIVILE

Troppo spesso il ruolo e la figura del Sindaco vengono sottovalutati all’interno delsistema della protezione civile. Eppure la normativa esistente, pur fra rapsodiche ini-ziative, è riuscita a far comprendere come questa figura si collochi al centro del com-plesso ed articolato sistema della protezione civile italiana. Ancor più grave è il pen-sare che a sottovalutare questo ruolo possono essere i Sindaci stessi, spesso portati oobbligati dalle circostanze a vestire il ruolo delle vittime della natura prima e del si-stema dei soccorsi poi. Invece quello del Sindaco è probabilmente il ruolo più delicato e fondamentale nelcomplesso ed articolato sistema dei soccorsi: un ruolo che discende dalle enormipotenzialità che un pubblico amministratore esprime nell’assorbire, ammortizzare ocanalizzare nel modo giusto le tensioni, i bisogni, le aspettative delle persone assisti-te. Se in emergenza il Sindaco fallisce nel suo compito di trait d’union e cuscinettoammortizzatore fra i soccorritori e le popolazioni colpite, l’attività di soccorso rischiaseriamente l’insuccesso o perlomeno di intraprendere un cammino che fin dall’ini-zio partirà tutto in salita e sarà sempre caratterizzato da ritardi, polemiche e delu-sioni operative.Ma oltre a questo ruolo di “interprete” dell’emergenza, il Sindaco ha precisi doveriche gli discendono direttamente dalla carica che riveste e dalle leggi che ne inqua-drano le competenze. Per affrontare compiutamente la nostra analisi occorre preli-minarmente distinguere fra il ruolo del Comune e quello del Sindaco. Chi provve-de alle attività di protezione civile? “Chi è” la protezione civile? Apparirà strano, maancora oggi molti intendono per protezione civile servizi e soggetti affatto diversi fraloro.Alcuni definiscono “protezione civile” gli uomini vestiti di arancione, cioè i volon-tari che intervengono in emergenza. Alcuni intendono, come da tradizione, unmisto fra Vigili del Fuoco, Esercito e Croce Rossa Italiana; alcuni ancora oggi iden-tificano nel Prefetto l’organo competente ad intervenire in caso di emergenza.Naturalmente nessuno di costoro sbaglia, ma tutti limitano fortemente la definizio-ne della protezione civile. Protezione civile è anche questo ma non solo questo.Occorre far vincere definitivamente il concetto di protezione civile inteso come“sistema complesso” in cui intervengono una straordinaria pluralità di soggetti che,

per riferimenti, interessi, linguaggi e procedure, rappresentano una miscela variega-ta e probabilmente esaustiva sia dal punto di vista delle competenze ordinarie, cheda quello delle possibilità di intervento in emergenza.I primi articoli della notissima legge 225/92, in questo senso, sono stati fino ad oggiletti molto superficialmente. Prendiamo l’articolo 6: “all’attuazione delle attività diprotezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive com-petenze, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comu-nità montane, e vi concorrono........“ Appare quasi impossibile di fronte a tanta chia-rezza, ma ancor oggi queste righe non sono così applicate come dovrebbero.Siamo di fronte ad un obbligo di legge che da anni viene ancora in molti casi inter-pretato come una sorta di relazione da convegni, una sorta di spiegazione per stu-denti. Il Comune è fra i protagonisti della protezione civile, e sarebbe quindi gra-vissimo se tra questo insieme di soggetti e referenti proprio il Sindaco tendesse achiamarlo fuori da quel ruolo per qualsivoglia motivo. Addirittura occorre sottoli-neare che il Comune è, tra i diversi soggetti, certamente quello più coinvolto e cheporta maggiori responsabilità gestionali in occasione delle emergenze: per questoconta e rischia molto più degli altri referenti.Non è ovviamente possibile chiedere al Sindaco di improvvisarsi ex abrupto qualetecnico dell’emergenza o scintillante coordinatore di un sistema di soccorsi se nonne possiede la singolare vocazione, ma è necessario richiamarlo alla responsabilitàderivantegli dal ruolo ricoperto, ed è soprattutto possibile contribuire a metterlo incondizione di svolgere efficacemente i compiti che oggi la legge gli assegna. Certo,l’impresa ardua – e forse la maledizione del Sindaco moderno – è quella di non farsimai trovare impreparato di fronte all’evento, ed è evidente che col ruolo assegna-togli dalle più recenti normative, con le tecnologie e le comunicazioni oggi dispo-nibili, e soprattutto con le procedure amministrative e di spesa semplificate e le pos-sibilità di indebitamento pilotato e gestibile oggi esistenti e a disposizione degli EntiLocali, la vecchia e stereotipata immagine del Sindaco quale primo assistito delloStato, non più proponibile né accettabile, cederà presto definitivamente il passo allafigura del Sindaco quale primo soccorritore della sua popolazione. Ma allora, quando e come si fa protezione civile nel Comune? Se sulla titolarità dellecompetenze si sono spesso manifestate contraddittorie interpretazioni, è evidenteche anche sul da farsi dal punto di vista pratico ed operativo si sono consumate econtinuano talora a consumarsi all’interno delle amministrazioni locali incertezze,dubbi operativi e dunque –di fatto- rischi di sostanziale disapplicazione della legge. E’ purtroppo un fatto assodato che ad oggi, nonostante i grandi progressi registratinegli ultimi anni, e seguiti soprattutto all’avvento dell’elezione diretta dei sindaci,molti Enti Locali restano ancora collocati in posizione di retroguardia nel settoredella protezione civile, e dunque in condizione di fortissima inadempienza nei con-fronti dei propri doveri istituzionali. Ciò avviene in genere sia per motivi di scarsaconoscenza della norma che per prassi consolidata di disattenzione politica.Spesso si è portati a pensare che la sola prontezza individualmente manifestata nel-

6 DPCinforma

l’affrontare un’emergenza costituisca il corretto adempimento del nostro dovere isti-tuzionale. Occorre prendere coscienza invece che fare protezione civile in unComune non significa soltanto garantire un tempestivo intervento a difesa dei pro-pri cittadini in occasione di un’emergenza, quasi la protezione civile fosse una sortadi cassetta da aprirsi solo in caso di necessità rompendo il vetro come su un mezzopubblico.Per molti anni, purtroppo, molti amministratori hanno immaginato la protezionecivile - comunale e non - all’opera soltanto durante la fase parossistica degli eventi,cioè in pieno e conclamato disastro. La protezione civile - ecco il concetto definiti-vo e vincente- è invece un servizio indispensabile da organizzare a cura degli EntiLocali e da erogare giornalmente all’utenza, cioè ai cittadini contribuenti, senza solu-zione di continuità, in modo omogeneo e diffuso sul territorio comunale e senzacondizionamenti di tipo sociale, economico o sindacale.A seguito del recentissimo riordino della materia amministrativa inerente gli EntiLocali, possiamo facilmente rintracciare la fonte della nostra riflessione in quella cheè oggi la principale legge di riferimento per i Comuni: il Decreto Legislativo 18agosto 2000 n.267, meglio noto come “Testo Unico delle leggi sull’ordinamentodegli Enti Locali”. All’articolo 149 (Principi generali in materia di finanza propriae derivata), il legislatore, esponendo i principi che informano di sé la finanza locale,dopo aver opportunamente precisato al comma 6) che “Lo Stato assegna specificicontributi per fronteggiare situazioni eccezionali”, statuisce subito dopo, al comma7), che “Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo svi-luppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei ser-vizi pubblici indispensabili”. L’argomento è importantissimo ai fini del nostro lavo-ro. Il concetto di finanziamento dei servizi indispensabili dei Comuni a valere suitrasferimenti ordinari dello Stato integrati dalle entrate proprie degli Enti, era giàstato espresso con molta chiarezza nella precedente e abrogata normativa di riferi-mento degli Enti Locali, la famosa 142/90, la quale all’art.54 affermava già oltre undecennio fa che “Le entrate fiscali del comune concorrono a finanziare i servizi indi-spensabili.” Successivamente, il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, sulRiordino della finanza degli Enti territoriali, all’art. 36 (Definizione dei contributiordinari spettanti ai singoli Enti Locali) stabilì che “A ciascun comune spettanocontributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili, aisensi dell’art.54 della legge 8.6.1990 n. 142”, mentre all’art. 37 (Ripartizione conparametri obiettivi dei contributi ordinari) precisò che “h) Sono servizi indispensa-bili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pub-blici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.”Infine, in attuazione del suddetto articolo 37, un nuovo Decreto Ministeriale del 28maggio 1993 (Individuazione dei servizi indispensabili dei comuni), all’art.1 stabi-lisce che tra i servizi indispensabili dei comuni, assieme a servizi quali l’acquedotto,la fognatura, l’ufficio tecnico, l’anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresianche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica. La

Il Comune e il Sindaco 7

Protezione Civile in un Comune è dunque un servizio indispensabile e -attenzio-ne!- trattasi di una protezione civile che non è da intendersi semplicemente comerisposta straordinaria del comune di fronte all’emergenza (non sarebbe stato elen-cato subito dopo il Pronto Intervento), bensì come istituzione ed erogazione di unservizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche neltempo ordinario.Un servizio comprendente dunque, proprio secondo il dettato della legge 225/92,le diverse attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento dell’emergen-za. Pertanto si può ben affermare che il Comune già anni e anni prima dell’avven-to del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, meglio noto come “DecretoBassanini”, aveva l’obbligo di dotarsi di un servizio di protezione civile da erogarein modo stabile e continuativo ai cittadini, non tanto in termini di interventourgente (il vecchio e consumato luogo comune del Sindaco che adotta provvedi-menti d’urgenza quale Ufficiale di Governo) quanto nelle scansioni e nei terminiprevisti dalla legge 225/92, attraverso la struttura ordinaria di cui esso deve dotarsie che deve produrre servizi in modo organico e senza soluzione di continuità.

LA STRUTTURA COMUNALEChiudiamo a questo punto, se ancora ce ne fosse bisogno, la querelle sul famoso “puòdotarsi” su cui si sono versati fiumi di parole in occasione dei convegni per quasi undecennio. Al comma 1 dell’art. 15 della legge 24.2.1992 n.225, il legislatore volleprevedere che il comune “potesse” dotarsi di una struttura di protezione civile.La norma intendeva rispettare, in fondo, l’autonomia dei comuni sancita due anniprima dalla 142/90. Ciò andava ritenuto quindi più come una facoltà di scegliere ilmodo di erogare il servizio (nel rispetto dell’autonomia comunale) piuttosto checome facoltà di “non” provvedere a seconda dei gusti e delle singole esigenze locali.Peraltro già al comma successivo dello stesso articolo, la Regione veniva ”obbligata”a favorire con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno, la formazione delle strutturecomunali. Alla fine la querelle basata su quell’ingenuità giuridica, dopo che i moltidisastri ci hanno mostrato l’inutilità e anzi la pericolosità dell’ozioso dibattito, èstata definitivamente spazzata via dalla nuova ripartizione di competenze e obblighiprevista dalla Bassanini.Nell’articolo 108 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n.112, infatti, si dettagliano inmodo davvero inequivoco le funzioni stabilmente assegnate agli Enti Locali in mate-ria di Protezione Civile, sottintendendo davvero, stavolta, l’obbligo per gli Enti e pergli Organi di provvedere alle necessarie attività. Tra queste, emerge in tutta la suaimportanza l’individuazione del Comune come luogo di attuazione delle attività diprevenzione, previsione e gestione degli interventi. Inoltre, com’è ormai noto, ven-gono conferiti ai Comuni anche compiti inerenti l’adozione di provvedimenti diprimo soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza, l’attivazione degli inter-venti urgenti, l’utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di prote-zione civile. Diventa perciò davvero secondario a questo punto stabilire se il

8 DPCinforma

Comune possa o debba dotarsi di una struttura di protezione civile.La riflessione su questo argomento giova però, soprattutto, per capire come fosse giàda tempo implementata nella mente del legislatore, anche se in modo abbastanzavago, una dimensione del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione, autorità loca-le in materia, che può e deve fare protezione civile nello stesso modo in cui garanti-sce regolarmente la vigilanza urbana o il servizio di spazzamento strade. Del restouna attenzione particolare alle comunità locali era già stata attribuita negli anni ‘80quando, all’indomani del disastro dell’Irpinia, il Governo poté rendersi conto deilimiti sia strutturali che culturali di un’organizzazione basata su uno statalismo inter-ventista che non avrebbe mai potuto produrre buoni risultati, a maggior ragione difronte all’avanzare delle tecniche di comunicazione rapida che rendevano l’opinio-ne pubblica sempre più informata sullo stato dei soccorsi e dunque emotivamentepiù partecipe dello spettacolo poco decoroso fornito da una macchina organizzati-va antiquata e inefficace negli interventi.Tale intuizione sul bisogno di una sterzata era già contenuta nella relazione allegataalla proposta di legge che nell’ormai lontano 1982 Giuseppe Zamberletti presentò alParlamento, e che divenne, dopo varie peripezie durate un decennio, la famosa legge225/92.L’impianto filosofico di quella proposta era basato essenzialmente sulla consapevo-lezza di alcuni aspetti poi rivelatisi assolutamente decisivi: la necessità di pensare auna struttura di protezione civile preesistente agli eventi calamitosi, la valorizzazio-ne delle comunità locali come luogo di pianificazione delle attività e quale primopresidio di intervento di protezione civile; il potenziamento del volontariato orga-nizzato che avrebbe dovuto sostituirsi a quello individuale e spontaneo pre-Irpinia.In questo quadro già era contenuta, in embrione, anche la nuova figura di Sindacoche la 225 avrebbe in seguito meglio tratteggiato.

Il Sindaco nella normativa nazionale. La legge 24.2.1992 n. 225La attuale normativa riferita sia agli Enti Locali che al settore specifico dellaProtezione Civile, dopo tutto il travaglio seguito alla felice intuizione cui accenna-vamo, assegna oggi finalmente competenze e responsabilità del tutto personali alSindaco quale massima autorità locale in materia di protezione civile e di tutela dellapopolazione. Tra l’altro, oltre a guidare e coordinare la macchina comunale, a dareindirizzi per la pianificazione d’emergenza e a preservare la cittadinanza dai perico-li, il Sindaco è chiamato oggi a curare puntualmente l’informazione sui rischi e ladivulgazione dei piani comunali e provinciali.La figura del Sindaco solo negli ultimi anni ha ricevuto attenzione normativa eapprofondimento tecnico-giuridico in riferimento ai compiti di protezione civile.Considerando la sola legge 24.2.1992 n. 225 istitutiva del servizio nazionale di pro-tezione civile, ad esempio, va detto che in un qualche modo l’art. 15 racchiudeva insé, anche se non lo esplicitava, lo spirito delle diverse attribuzioni che si è semprestati soliti assegnare al Sindaco.

Il Comune e il Sindaco 9

Egli è a capo della struttura comunale, ne coordina le attività, provvede con ognimezzo a sua disposizione ad aiutare la propria cittadinanza ad uscire dalle difficoltàdell’emergenza. E’ un richiamo -conveniamone- assai generico ad una funzione cheinvece secondo alcuni avrebbe avuto bisogno del conferimento di ampi e ben deli-neati poteri. Va tuttavia osservato che compito della 225 non era quello di assegna-re funzioni amministrative precise, bensì quello di richiamare la figura sindacale alproprio ruolo di autorità locale, che ha da sempre a sua disposizione tutta una varie-gata normativa per affrontare compiutamente ogni tipo di emergenza.In precedenza, vi erano stati, per la verità, alcuni sporadici provvedimenti che asse-gnavano al Sindaco precise funzioni di protezione civile, ma sempre in modo par-ziale. In tal senso si orientava ad esempio - particolarmente sul versante del rischioindustriale- la famosa Direttiva CEE 82/501 (poi modificata con la Direttiva 88/610e attuata con D.P.R. 17.5.1988 n.175 - art. 11 comma 3) detta “Direttiva Seveso”,che statuiva esser compito del sindaco quello della divulgazione dei contenuti delpiano di emergenza approvato dal Prefetto e delle misure di sicurezza e delle normedi comportamento da tenere in caso di emergenza.Quella norma verrà ripresa dalla legge 19 maggio 1997 n. 137, che all’art.1, comma11^, rammenta ai Sindaci l’obbligo di rendere immediatamente note alla popola-zione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di inci-dente rilevante, tramite la distribuzione in copia della scheda di informazione forni-ta dalle industrie.Ma in tema di avvisi alla popolazione, già il D.P.R. 6.2.1981 n. 66, regolamento diattuazione della vecchia legge 8.12.1970 n.996, all’art.36 prevedeva -e prevedeancora quantunque superato dalla nuova normazione- che il Sindaco in caso diurgenza sostituisse il Prefetto nel compito obbligatorio di informare la gente.Infine, com’è ormai noto, l’articolo 12 della legge 3.8.1999 n.265 ha sancito defi-nitivamente -eliminando il dualismo di competenza con il Prefetto- il dovere esclu-sivo del Sindaco di informare tempestivamente le popolazioni sulle situazioni dipericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile. Del resto occorrericonoscere che non da ieri il ruolo di Sindaco comporta doveri di informazione: èda evidenziarsi infatti come l’obbligo del Sindaco di informare il Prefetto di qualsia-si accadimento possa interessare la sicurezza, la sanità, l’incolumità delle popolazio-ni e dei cittadini, ricorresse già nella normativa preesistente.In tal senso infatti si esprimevano sia l’art. 15 della legge 225 che l’art. 32 comma1 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66, mentre il principio viene ribadito dall’art. 54comma 1) punto d) del Testo Unico degli Enti Locali.Tutti questi riferimenti normativi ci fanno ulteriormente comprendere, dunque, ilruolo di responsabilità dei sindaci per quanto concerne gli aspetti informativi e diavviso alla cittadinanza e agli altri Enti. Il Sindaco della normativa precedente alla225/92 , e precisamente quello tratteggiato dal citato DPR 66/81 ancora parzial-mente in vigore nonostante venga ormai poco guardato, era ristretto in brevi for-mule contenute in alcuni suoi articoli : nell’art. 3 il Sindaco – quale Ufficiale di

10 DPCinforma

governo- è organo ordinario di protezione civile; all’art.16 il Sindaco – qualeUfficiale di Governo – è organo locale di protezione civile. Egli provvede con tutti imezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto (èlo stesso contenuto della 225 ma con un chiaro ed esplicito riferimento al ruolo diUfficiale di Governo piuttosto che a quello di Capo dell’Ammministrazione). Infine,ai sensi dell’art.36, allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di perico-lo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, nei casi di estrema urgen-za il Sindaco sostituisce il Prefetto nel delicatissimo compito. Risulta interessanteevidenziare come quest’ultimo articolo, inerente il potere sostitutivo del Sindacorispetto alla funzione prefettizia, risenta dell’epoca in cui la legge fu scritta: si eradopo l’Irpinia con i suoi ritardi, in un tempo in cui il fax non esisteva ancora, e ilcellulare meno che mai. E’ tuttavia generalmente evidente che, mentre il D.P.R. 66/81 faceva all’epoca diogni erba un fascio, confondendo le funzioni “statali” (il Sindaco Ufficiale diGoverno) con quelle comunali (il Sindaco Capo dell’Amministrazione Locale), lasuccessiva normazione, pur senza abrogare la precedente, la integra e completa e, pertaluni versi, la supera. Per questo si può dire che la 225/92 tratteggia una figura diSindaco capo dell’Amministrazione che il Regolamento n. 66/81 non poteva pre-vedere istituzionalmente per un problema di tipo ideologico e culturale sofferto dallegislatore degli anni ‘70, che non riusciva ancora a concepire un Sindaco che inter-venga in emergenza se non con la fascia tricolore addosso e l’Ordinanza in mano.Infatti l’autonomia dei Comuni e il susseguente svincolo della figura del Sindacodalla “dipendenza” con lo Stato, statuiti nel 1990 -due anni prima della 225- dallaabrogata legge 8.6.1990 n.142 sull’Ordinamento delle autonomie locali (oggiricompresa nel nuovo Testo Unico), non erano ancora un fatto acquisito.Ora, nella vecchia legge 142, che fu autentica riforma pur se non esente da errori edincertezze, il notissimo art.38 (oggi art. 54 del 267/2000) che tratta anche del pote-re di ordinanza del sindaco, è stato dalla prevalente scuola di pensiero indicato permolti anni come il maggiore – se non l’unico – aggancio della figura sindacale all’a-spetto operativo della protezione civile, quello che più di ogni altro articolo di leggepoteva delineare il carico di enorme responsabilità che grava sul primo cittadino difronte a un’emergenza, sia particolare che a carattere generale, dovendo egli soprin-tendere (nell’ambito della sua veste statale di Ufficiale di Governo) “alla vigilanza sututto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico”.Purtroppo per molti anni il problema riguardante i provvedimenti e la funzione delSindaco quale autorità locale di protezione civile o in qualità di Ufficiale diGoverno, non è mai stato del tutto chiarito, e difficilmente si sono trovati autorevoliinterpreti che si sono lanciati definitivamente in direzione di una tesi.Ma ormai anche il testo Unico prende atto della avvenuta differenziazione statuitadalla prevalente corrente di pensiero, che ha nel corso degli anni distinto più o menonettamente il potere di rappresentante dello Stato in periferia da quelle di capo del-l’autonomia locale impegnato in attività di protezione civile.

Il Comune e il Sindaco 11

Vediamo di fare -per quanto possibile- un po’ di chiarezza. Di fondamentale impor-tanza appare il comma quarto dell’art. 50 del Testo Unico (Competenze del Sindacoe del Presidente della Provincia), che mentre prende atto delle grandi modificheapportate alle attribuzioni del Sindaco dal “Bassanini” (il quale conferisce le compe-tenze in materia di gestione ai dirigenti sottraendoli alla tradizionale sfera d’appar-tenenza dei politici-amministratori, e dunque soprattutto del Sindaco fino ad oggititolare della rappresentatività esterna e del valore legale dei provvedimenti), precisatuttavia che, oltre alle funzioni elencate all’interno del testo Unico sull’ordinamen-to degli Enti Locali, “il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli qualeautorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”. E’ questo sicuramente il caso della 225/92 e delle competenze di protezione civileda essa delineate. Inoltre, al comma 5) si statuisce che “In particolare, in caso diemergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordi-nanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante dellacomunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi com-presa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Statoo alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessa-mento di più ambiti territoriali regionali”. Al comma 6), infine, viene stabilito che“in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adottale misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensidel precedente comma.” E’ ribadito fortemente dunque il potere del sindaco quale “Autorità Locale”, all’in-terno del perimetro amministrativo del Comune. E’ a tutti evidente come in questoarticolo il legislatore abbia voluto finalmente tratteggiare in modo inequivoco ilruolo del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione, ruolo fino ad oggi confuso conquello di Ufficiale di Governo, che è attribuzione posseduta dal Sindaco esclusiva-mente per singole e limitatissime materie di competenza statale e non comunale.Infatti, ai sensi dell’art 54 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza sta-tale), si precisa che il Sindaco quale ufficiale del Governo, oltre a sovraintendere adalcune materie che il Comune tratta per conto dello Stato, “adotta, con atto moti-vato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenticontingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccia-no l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere alprefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”.Il Sindaco odierno si limita dunque a SOVRINTENDERE al lavoro dei dipendenti,ed in generale a tutte le attività che oggi sono fondamentalmente assegnate allastruttura comunale e ai responsabili dei servizi; ADOTTA invece (prendendosene incarico tutta la responsabilità civile e penale senza possibilità -se non parziale- di tra-sferirla su altri soggetti), i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari a tutela-re l’incolumità dei cittadini.Al tempo in cui a rappresentare questo potere era l’art. 38 comma 2 della Legge142/90, molto spesso il significato e il senso di questo comma 2^ venivano estesi e

12 DPCinforma

tirati come un elastico, per poter accreditare al Sindaco una sorta di potere -ma anchedi dovere- speciali da applicarsi tout court anche alle attività di protezione civile. Inrealtà già allora tale potere sembrava conferitogli -semmai- dall’articolo 15 della legge225, laddove si consente al Sindaco di adottare tutti i provvedimenti che si rendononecessari a superare l’emergenza. Il dubbio derivava in gran parte dalla presenza deldoppio ruolo (quello di Ufficiale di Governo e quello di Autorità Comunale diProtezione Civile) che convivevano in modo indistinto nella figura del Sindaco.Oggi, quasi a dirimere definitivamente il dubbio e a sintetizzare quelle due impo-stazioni, i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall’art.54 comma 2^appaiono chiaramente come atti amministrativi straordinari su materie di compe-tenza statale, da emanarsi sia in via generale che a carico di qualcuno (onde la pre-visione della eventuale esecuzione d’ufficio a spese degli interessati contenuta nelsuccessivo comma 4^); hanno in genere carattere preventivo e non operativo, ma vada sé -tuttavia- che ha pur sempre rilievo generale il potere del Sindaco, che traspa-re dalla norma, di tutelare l’incolumità dei cittadini, tenendo presente che può darsiil caso che si tratti di provvedimento a carattere generale (la collettività, la popola-zione) o a carattere individuale (un singolo pericolo, un singolo intervento, ecc.).E’ certo in ogni caso che i poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo di cuiall’art.54 comma 2^ del D.L.vo 267/2000, così come quelli di cui all’art. 50 comma5^ quale autorità locale su emergenze sanitarie o di igiene pubblica (poteri che simanifestano entrambi attraverso l’adozione delle ordinanze cosiddette “contingibi-li ed urgenti”), debbano essere considerati poteri extra ordinem, da utilizzarsi ancheal di fuori delle attività di protezione civile, ma comunque soltanto ed esclusiva-mente quando l’adozione di strumenti ordinari, che in genere esistono per ogni tipodi casistica (comprese certe ordinanze), non è più sufficiente ad evitare o a elimina-re determinati pericoli a causa della loro urgenza e contingibilità.Il potere dell’articolo 54 comma 2^ o dell’art. 50 comma 5^ non potranno quindiessere usati accampando generici motivi di protezione civile o di tutela della pub-blica incolumità. Per quanto sopra, conviene ricordare senz’altro alcuni poteri spe-ciali di cui il Sindaco può disporre in caso di emergenza, e che gli vengono assegna-ti da norme particolari di settore, senza che egli debba ricorrere, quasi fossero unpasse-partout, ai poteri eccezionali del testo unico di cui accennavamo poc’anzi:- la legge 833 del 23.12.1978 (di riforma del servizio sanitario nazionale) che all’art.32 prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile edurgente in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di poliziaveterinaria;- la legge 20.3.1865 n. 2248, che all’art. 7 all. E prevede la possibilità di disporredella proprietà privata per grave necessità pubblica (requisizione d’urgenza), in que-sto aiutato anche dall’art. 835 del Codice Civile;- la legge 25.7.1865 n. 2359 che prevede all’art. 71, per esigenze di grave necessitàpubblica, l’occupazione d’urgenza di beni immobili di privati (soprattutto terreniper opere pubbliche di emergenza);

Il Comune e il Sindaco 13

- il D.L. 18 giugno 1986 n. 282 (convertito nella legge 7 agosto 1986, n.462), cheall’art 4 conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti cautelari per latutela della salute pubblica, in riferimento alla sospensione della produzione e dellavendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi per la salute.- Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, che agli artt. 3 e 12, disciplina il divieto di pota-bilità delle acque destinate al consumo umano in caso di episodi di inquinamento; - il D.L.vo 5.2.1997 n.22 (Decreto Ronchi), che all’art.13 consente al Sindaco diricorrere a forme speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità(sostituisce il vecchio art. 12 del D.P.R. 10.9.1982 n.915). Questi ultimi articolisullo smaltimento dei rifiuti ci danno l’opportunità di riflettere sulla funzione delSindaco in certe attività dispositive, e comunque della riconducibilità di certe ordi-nanze alla tipologia delle ordinanze “contingibili ed urgenti”.In effetti, la speciale materia (i rifiuti e il loro smaltimento urgente), la particolarefinalità (la prevenzione e la tutela della salute pubblica) e soprattutto il potere dideroga alle norme vigenti insito nel dispositivo di legge, avvicinano questa facoltàdel Sindaco sia a quelle dell’art.54 comma 2^ sia a quelle dell’art. 50 comma 5^ delTesto Unico.Un simile ragionamento può esser fatto per analogia sui poteri di requisizione diurgenza di cui all’art. 7 all. E della legge 2248/1865 e 2359/1865. Infatti - la gravenecessità pubblica; - il disporre della proprietà privata con atto di imperio - la con-grua motivazione che si rende necessaria vista anche e soprattutto la consolidata giu-risprudenza in materia (la motivazione è caratteristica tipica del provvedimento con-tingibile ed urgente che nel supremo interesse pubblico limita spesso, di fatto, i dirit-ti e gli interessi dei privati: art. 113 della Costituzione). - la tradizionale precedenzadel Prefetto (che agisce sicuramente in qualità di Ufficiale di Governo) in questaattività ordinatoria, e la competenza solo residuale del Sindaco a provvedere in casidi estrema urgenza, rendono anche questi poteri del tutto analoghi a quello di cuiagli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267/2000.Idem per il potere di Ordinanza per ragioni di igiene e sanità di cui all’art. 32 dellaLegge 24.12.1978 n. 833 di riforma sanitaria, che è assimilabile ai poteri derivantidal vecchio Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale abrogato e sostituitoprima dall’art. 38 comma 2^ della 8.6.1990 n. 142 e oggi dal 54 del nuovo TestoUnico. Analizzando questo tipo di ordinanze del Sindaco, occorre sempre conside-rare che il potere di ordinanza contingibile ed urgente si rende necessario e si estrin-seca soprattutto in presenza di interessi pubblici talmente rilevanti da giustificare ilricorso ad atteggiamenti del tutto straordinari rispetto a qualsiasi tipo di consuetu-dine amministrativa. La facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti d’urgenza,anche per motivi di protezione civile, deve essere intesa soprattutto come tutela didiritti costituzionalmente garantiti: tale principio deve far riflettere particolarmentein considerazione del fatto che la situazione da cui ci si muove deve essere grave edeve costituire minaccia diretta e pressoché immediata per l’incolumità dei cittadi-ni.

14 DPCinforma

Queste importanti condizioni trovano una ragion d’essere ben precisa: poiché l’or-dinanza di urgenza incide necessariamente su diritti e situazioni giuridiche del citta-dino, garantiti in molti casi dalla stessa carta costituzionale (si pensi al diritto di pro-prietà, art. 42 Cost.) si richiede che l’eventuale limitazione di tali diritti e posizionigiuridiche sia giustificata da una situazione di particolare gravità e che riguardi inte-ressi oggetto di specifica tutela costituzionale e, comunque, posti in posizionesovraordinata rispetto ad altri interessi (è il caso dei diritti alla vita, alla salute, artt.2, 32 Cost.).Sono quegli stessi contenuti che possono essere rintracciati nello spirito della legge12.6.1990 n.146 la quale, disciplinando la limitazione del diritto di sciopero, richia-ma il supremo interesse pubblico affermando all’art. 1 che sono “.....servizi pubbli-ci essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anchese svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire ilgodimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute,alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e alla previden-za sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione”......, precisando poi non acaso - al comma 2 lettera a) – che per quanto concerne la tutela della vita, della salu-te, della libertà, della sicurezza della persona, sono servizi essenziali la sanità, l’igie-ne pubblica, la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ecc.Si può concludere quindi -anche alla luce della recente chiarificazione apportata dalBassanini sulle competenze del Comune in materia di Protezione Civile- afferman-do che il Sindaco, nel tempo ordinario, garantirà le normali attività di prevenzionee previsione utilizzando l’apposita struttura comunale prevista dalla legislazionevigente a carattere nazionale e regionale, curando particolarmente l’aspetto della pia-nificazione e del suo puntuale aggiornamento.In condizioni di emergenza provvederà invece:a) In qualità di Capo dell’Amministrazione a dirigere e coordinare le prime opera-zioni di soccorso nonché la preparazione dell’emergenza, a tenere informati la popo-lazione e gli altri organi istituzionali; ad impegnare ed ordinare spese per interventiurgenti secondo le procedura di legge, utilizzando se del caso mezzi e maestranzecomunali e ogni altra risorsa per l’organizzazione dell’emergenza nell’ambito dellanormativa amministrativa speciale esistente e a disposizione per le fattispecie (ordi-nanze contingibili ed urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria,liquidazioni di fatture senza impegno di spesa, ecc.);b) In qualità di Ufficiale di Governo provvederà ad adottare -se del caso- tutti i prov-vedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantirela tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, anche ai sensi della legislazionespeciale vigente per le singole materie.

Il Comune e il Sindaco 15

Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10-11-2001

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343 Testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile". Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( e successive modificazioni, )) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile"; b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";

1

c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, (( politiche di )) protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico"; d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del titolo V del presente decreto legislativo"; e) (( gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati; )) f) (( il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo integrale degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente legge: "Art. 10 (Agenzie fiscali). - 1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del capo II del titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.". "Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;

2

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo. 3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.". Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (( 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie". 2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. )) Riferimenti normativi: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

3

"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri; c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed

4

umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali. 8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'. 9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia. 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio

5

supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.". - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1): "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale e del Servizio idrografico e mareografico. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi

6

dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale." Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.". Art. 3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della

7

stessa,"; e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dalla effettiva operativita' della stessa"; f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,". (( 1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo integrale degli articoli 3, 7, 9 e 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), come modificati dalla presente legge: "Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". 2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1, entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1. 3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

8

e) gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d); g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attivita' informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel piano stesso. 4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1, restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.". "Art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita' aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi e dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativita'

9

di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita', richiedendoli all'autorita' competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. 4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. 5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo. 6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita' di prevenzione di cui all'art. 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'art. 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.". "Art. 9 (Attivita' di monitoraggio e relazione al Parlamento). 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.". "Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unita' previsionali di base per la lotta agli incendi

10

boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unita' previsionali di base del centro di responsabilita' n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalita' di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti. 5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'art. 10, comma 1, nonche' ai fini di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di

11

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. 7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.". Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, (( determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, )) promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione

12

pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (( Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. )) 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. (( 3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, e' articolata in sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione

13

dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono e esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalita' organizzative e di funzionamento. )) 4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni

14

e gli enti locali, (( nonche' l'attivita' di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attivita' tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni. 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonche' quelli relativi alle attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. )) 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, (( per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita )) il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. 6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i

15

rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (( Tale subentro e' condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro e' negativo, il rapporto e' estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 93, comma 1, lettera g), 107 e 108, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2): "1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: (Omissis); g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;". "Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di

16

emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e commerciali; f) alle funzioni operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici; h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. 2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata". "Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per

17

favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; b) sono attribuite alle province le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera c), 5, 11 e 14, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione

18

civile): "1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in: (Omissis). c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.". "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.". "Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). - 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate;

19

c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.". "Art. 14 (Competenze del prefetto). - 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello

20

stesso art. 5. 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonche' di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.". - L'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1) e' stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), della presente legge. Art. 5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile (( 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificita' delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, e' attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico. 2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. E' abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7. 3. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonche' ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui

21

all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. 4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non piu' di quattro unita' in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. 6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti gia' in essere, senza oneri a carico dello Stato. 7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile. )) Riferimenti normativi: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo degli articoli 7, commi 1, 2 e 3, e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2): "1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale. 2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

22

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.". "Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa. 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo. 4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

23

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale di prestito e' restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza. 6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione. 7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali), come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Interventi in materia di protezione civile). - 1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla

24

legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. 1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; art. 6, com-ma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999. 1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita' per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. 1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia' formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.". - Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, reca:

25

"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.". - Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, reca: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi". - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 6 e 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.". "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del com-ma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.". - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi riferimenti normativi all'art. 5. - Per l'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi riferimenti normativi all'art. 5. Art. 5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile

26

e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno (( 1. Per consentire una piu' adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacita' operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno e' autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture afferenti alla difesa civile. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Art. 5-quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246 (( 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza. )) Riferimenti normativi: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Potenziamento delle dotazioni organiche). - 1. Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per assicurare lo svolgimento delle funzioni

27

ispettive di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo. 2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unita' di livello dirigenziale generale previste dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'art. 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di 1.301 unita', per un totale complessivo di 32.895 unita', ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario ammmistrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla distribuzione per profilo

28

professionale e qualifica delle unita' di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica. 6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza. 7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita' all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto 3 maggio 1993, n. 228 del Ministro dell'interno. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni. 8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 e' formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore. 9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993. 10. Il fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. Le assunzioni del personale di cui al presente

29

articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". Art. 6. Abrogazioni (( 1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5. Art. 6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile (( 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione. 2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002. 3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di

30

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002. )) Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5. Art. 7. Norma di salvaguardia (( 1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, reca: "Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato". Art. 7-bis. Informazioni di pubblica utilita' (( 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilita'. 2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operativita' al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonche' le societa' operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse. 4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del

31

Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le societa' di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorita' assoluta nell'impegno della linea. ))

32