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La Regione Basilicata regolamenta l’esercizio del- l’attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 2/95. Art. 1 Finalità Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle pro- duzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2010 - 2011 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelie- vo venatorio secondo il principio della caccia pro- grammata e controllata con i termini e le modali- tà specificate nel presente calendario venatorio. Art. 2 Stagione venatoria 1. La stagione venatoria ha inizio l’1 settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011. 2. Nel periodo dall’1 settembre al 18 settembre 2010, la caccia è consentita, per le giornate di mercoledì, sabato e domenica, ai soli cac- ciatori residenti e domiciliati in Basilicata. 3. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, limitatamente per il prelievo venatorio delle specie migratorie, l’accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 02 otto- bre 2010, per le giornate stabilite dall’art. 4 del presente calendario. Periodi, e specie cacciabili a) dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010: quaglia, tortora; b) dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011: colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza; c) dal 19 settembre 2010 al 31 dicembre 2010 starna, pernice rossa, lepre comune, allodola e merlo; d) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 volpe, fagiano, beccaccia, cesena, tordo bot- taccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, mestolone, canapiglia, beccaccino, pavoncella. e) non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Art. 3 Caccia al cinghiale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010 La caccia al cinghiale, solo in battuta, viene disci- plinata con un Regolamento emanato a cura dei Comitati Direttivi degli A.T.C. entro il 31 agosto 2010 nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 06/05/2008 noti- ficati in data 19/05/2008 con nota n. 97843 – 75 AG recepiti dagli A.T.C. e convalidati annualmente dalle Province competenti per territorio, Enti dele- gati alla gestione amministrativa dell’esercizio venatorio. Art. 4 Giornate di caccia Le giornate di caccia consentite sono tre settima- nali e precisamente mercoledì, sabato e domeni- ca. Art. 5 Orario di caccia La caccia è consentita da un’ora prima del sor- gere del sole fino al tramonto ovvero per l’orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall’Ufficio meteorologico dell’aero- porto di Bari (art. 4, comma 8, l.r. 14/03). Art. 6 Carniere consentito In ciascuna giornata di caccia è consentito l’ab- battimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi: a) Selvaggina stanziale Fagiano e starna: due capi complessivamente per giornata di caccia Lepre: una per giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione Cinghiale: non più di cinque capi a squadra per giornata di caccia b) Selvaggina migratoria, per giornata di caccia Quaglia e tortora: 15 capi complessivamente Tordo, allodola, merlo e cesena: 20 capi Palmipedi: 5 capi complessivamente Colombaccio: 5 capi Beccaccia: 3 capi Trampolieri: 3 capi complessivamente Il numero massimo complessivo di capi di sel- vaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità. Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migra- toria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile, sul tesserino regionale. Art. 7 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenu- to il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati Art. 8 Uso e addestramento cani da caccia L’uso e l’addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all’esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture dan- neggiabili. L’addestramento dei cani da ferma e da seguita è consentito dal 03.08.2010 al 31.08.2010, tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì. E’ consentito l’utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2011 per battute alla volpe e per la caccia di selezione al cinghiale ai sensi dell’art. 19, L. 157/92 e dall’art. 28 della L.R. 2/95, rego- larmente autorizzate dalle Province. L’uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della sel- vaggina autorizzata. Art. 9 Tesserino venatorio regionale Per l’esercizio dell’attività venatoria è necessario possedere l’apposito tesserino regionale, rilascia- to dalla Provincia di residenza. Fa parte del tesse- rino copia del calendario venatorio regionale. Prima dell’inizio dell’attività venatoria, l’intestata- rio del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile nell’apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni. Deve, altresì, annotare sullo stesso, immediata- mente dopo l’abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta. Inoltre, al termine dell’attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, deve annotare in modo indelebile negli spazi all’uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti. Per il rinnovo del tesserino è indispensabile la riconsegna, entro fine febbraio, alle Province di competenza di quello relativo all’annata venatoria precedente, unitamente alle ricevute di versamen- to delle tasse di concessione in corso di validità. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge. Art. 10 Tassa regionale I titolari di licenza di caccia, che effettuano l’eser- cizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione, così come previsto dall’art. 36 della Legge Regionale n. 2/95. Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza. Art. 11 Controllo delle specie Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall’art. 19 della Legge dell’11.02.1992 n. 157 e dall’art. 28 della L.R. 2/95, piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica ai sensi dell’art. 10 comma 7 della predetta Legge 157/92, anche tra- mite la cattura di selvatici presenti in soprannu- mero nei Parchi nazionali e regionali. Art. 12 Specie temporaneamente protette La caccia è vietata per l’intera stagione venatoria alle seguenti specie a causa della ridotta consi- stenza faunistica: capriolo, cervo, daino e muflo- ne. Art. 13 Attività venatoria nelle zone Z.P.S. In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette a scala nazionale e regionale, è fatto divieto di: a. Esercitare l’attività venatoria in data anteceden- te alla 1° domenica di ottobre; b. Esercitare l’attività venatoria nel mese di gen- naio 2011 ad eccezione della caccia da appo- stamento fisso e temporaneo e in forma vagan- te nonché della caccia agli ungulati nei giorni di mercoledì e domenica; c. Utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 mt. dalle rive più esterne; d. Effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni actoc- tone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pub- blici e privati di riproduzione della fauna selva- tica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; e. Svolgere attività di addestramento cani da cac- cia prima del 1° settembre 2010 e dopo la chiusura della stagione venatoria; f. Costituire nuove zone per l’allenamento e l’ad- destramento dei cani e per le gare cinofile non- ché ampliamento di quelle esistenti; g. Distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli. Art. 14 Divieti Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica nor- mativa nazionale e regionale. E’ altresì vietato la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.(L. n. 353/00, art. 10, comma 1). Inoltre, è sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria, che non sia compreso tra quelli espressamente indi- cati nel presente calendario. E’ consentito l’uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce. E’ vietato l’uso di carabine con più di due colpi nel caricatore. Art. 15 Altri divieti E’ vietato A. Cacciare su terreni coperti in tutto o nella mag- gior parte da neve; B. Cacciare negli specchi e nei corsi d’acqua ghiacciati o su terreni allagati; C. L’esercizio venatorio alla beccaccia all’aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro); D. La caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; E. La caccia a rastrello in più di tre persone; F. L’utilizzazione a scopo di caccia, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori negli spec- chi o corsi d’acqua; G. Cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo; H. Usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con l’amplificazio- ne del suono; I. L’esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione anche se non tabellati; J. Cacciare in tutti i territori ricadenti in aree natu- rali protette secondo la disciplina della L. 394/91 - L.R. 28/94 – d.p.r. 357/97 e 120/2003 – art. 3 e 5 del D.M. MATTM del 17.10.07; K. Lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giorna- ta di caccia; gli stessi dovranno essere recupe- rati prima che venga abbandonato il luogo di caccia; L. Lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto. Art. 16 Disciplina della caccia lungo le coste “rotte di migrazione” E’ vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 legge 11.02.92, n. 157) Art. 17 Vigilanza Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al contenuto dell’art. 45 della L.R. n. 2/95. Art. 18 Sanzioni Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni pena- li ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/95 e dai regolamenti degli A.T.C. Art. 19 Norma finale Per tutto quanto non indicato nel presente calen- dario venatorio, valgono le disposizioni di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali. Potenza, lì 30 Luglio 2010 Il Presidente Vito De Filippo IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE grafiche Miglionico - PZ VISTO l’art. 18 della Legge n. 157 dell’11.02.1992; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995; VISTO il parere dell’I.N.F.S. del 24 maggio 2010; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del 27.07.2010; REGIONE BASILICATA ––––––––––––––––––– CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2010/2011 DECRETA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2010 - 2011 D.P.G.R. n. 211 del 30.07.2010

Calendario venatorio Basilicata 2010

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Calendario venatorio Regione Basilicata

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La Regione Basilicata regolamenta l’esercizio del-l’attività venatoria con il Calendario Venatorioregionale ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 2/95.

Art. 1Finalità

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle pro-duzioni agricole, sul territorio della RegioneBasilicata, per la stagione venatoria 2010 - 2011e fino a nuova disposizione, è consentito il prelie-vo venatorio secondo il principio della caccia pro-grammata e controllata con i termini e le modali-tà specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio l’1 settembre2010 e termina il 31 gennaio 2011.

2. Nel periodo dall’1 settembre al 18 settembre2010, la caccia è consentita, per le giornatedi mercoledì, sabato e domenica, ai soli cac-ciatori residenti e domiciliati in Basilicata.

3. Ai cacciatori non residenti e non domiciliatiin Basilicata, limitatamente per il prelievovenatorio delle specie migratorie, l’accessoagli A.T.C. è consentito a partire dal 02 otto-bre 2010, per le giornate stabilite dall’art. 4del presente calendario.

Periodi, e specie cacciabili

a) dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010:quaglia, tortora;

b) dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011:colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia egazza;

c) dal 19 settembre 2010 al 31 dicembre 2010starna, pernice rossa, lepre comune, allodola emerlo;

d) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011volpe, fagiano, beccaccia, cesena, tordo bot-taccio, tordo sassello, germano reale, folaga,gallinella d’acqua, alzavola, porciglione,fischione, marzaiola, mestolone, canapiglia,beccaccino, pavoncella.

e) non è consentita la posta alla beccaccia né lacaccia da appostamento, sotto qualsiasi forma,al beccaccino.

Art. 3Caccia al cinghiale

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010La caccia al cinghiale, solo in battuta, viene disci-plinata con un Regolamento emanato a cura deiComitati Direttivi degli A.T.C. entro il 31 agosto2010 nel pieno rispetto degli indirizzi generaliapprovati con D.G.R. n. 656 del 06/05/2008 noti-ficati in data 19/05/2008 con nota n. 97843 – 75AG recepiti dagli A.T.C. e convalidati annualmentedalle Province competenti per territorio, Enti dele-gati alla gestione amministrativa dell’eserciziovenatorio.

Art. 4Giornate di caccia

Le giornate di caccia consentite sono tre settima-nali e precisamente mercoledì, sabato e domeni-ca.

Art. 5Orario di caccia

La caccia è consentita da un’ora prima del sor-gere del sole fino al tramonto ovvero per l’orariodi caccia si farà riferimento a quello rilevatoannualmente dall’Ufficio meteorologico dell’aero-porto di Bari (art. 4, comma 8, l.r. 14/03).

Art. 6Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l’ab-battimento, per ogni titolare di licenza, delseguente numero massimo di capi:a) Selvaggina stanzialeFagiano e starna: due capi complessivamente pergiornata di cacciaLepre: una per giornata di caccia e non più di diecicapi nella stagioneCinghiale: non più di cinque capi a squadra pergiornata di cacciab) Selvaggina migratoria, per giornata di cacciaQuaglia e tortora: 15 capi complessivamenteTordo, allodola, merlo e cesena: 20 capiPalmipedi: 5 capi complessivamenteColombaccio: 5 capiBeccaccia: 3 capi Trampolieri: 3 capi complessivamenteIl numero massimo complessivo di capi di sel-vaggina migratoria che è consentito abbatteregiornalmente è di 20 unità.Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migra-toria e stanziale deve essere annotato, in modoindelebile, sul tesserino regionale.

Art. 7Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà ètenuto a darne immediata comunicazione allaProvincia o al Comune nel cui territorio è avvenu-to il rinvenimento ed eventualmente consegnarlaai medesimi che provvederanno alla cura dellastessa presso i centri autorizzati

Art. 8Uso e addestramento cani da caccia

L’uso e l’addestramento dei cani da ferma, daseguita e da cerca è consentito nei territori apertiall’esercizio venatorio, ad eccezione di quelli oveesistono colture in atto o comunque colture dan-neggiabili.L’addestramento dei cani da ferma e da seguita èconsentito dal 03.08.2010 al 31.08.2010, tutti igiorni con esclusione del martedì e venerdì.E’ consentito l’utilizzo del cane da seguita fino al31 gennaio 2011 per battute alla volpe e per lacaccia di selezione al cinghiale ai sensi dell’art.19, L. 157/92 e dall’art. 28 della L.R. 2/95, rego-larmente autorizzate dalle Province.L’uso dei cani è consentito per tutta la stagionevenatoria con le razze idonee alla caccia della sel-vaggina autorizzata.

Art. 9Tesserino venatorio regionale

Per l’esercizio dell’attività venatoria è necessariopossedere l’apposito tesserino regionale, rilascia-to dalla Provincia di residenza. Fa parte del tesse-rino copia del calendario venatorio regionale.Prima dell’inizio dell’attività venatoria, l’intestata-rio del tesserino deve annotare sullo stesso, inmodo indelebile nell’apposito spazio, il giorno dicaccia prescelto nella propria o nelle altre regioni.Deve, altresì, annotare sullo stesso, immediata-mente dopo l’abbattimento, in modo indelebilenegli appositi spazi all’uopo destinati, il numero ele specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.Inoltre, al termine dell’attività giornaliera di cacciae comunque sul posto di caccia, deve annotare inmodo indelebile negli spazi all’uopo destinati, ilnumero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.Per il rinnovo del tesserino è indispensabile lariconsegna, entro fine febbraio, alle Province di

competenza di quello relativo all’annata venatoriaprecedente, unitamente alle ricevute di versamen-to delle tasse di concessione in corso di validità.Chiunque sia in possesso di più di un tesserinoregionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l’eser-cizio venatorio, devono essere muniti di ricevutadi versamento della tassa di concessione, cosìcome previsto dall’art. 36 della Legge Regionalen. 2/95. Il versamento deve essere effettuato amezzo c/c postale n. 218859 intestato a: RegioneBasilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza.

Art. 11Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico,delle produzioni agricole e zootecniche o permotivi sanitari, le Province possono autorizzare,con le modalità previste dall’art. 19 della Leggedell’11.02.1992 n. 157 e dall’art. 28 della L.R.2/95, piani di controllo della fauna selvatica,anche mediante abbattimento e possono ridurre iperiodi di caccia a determinate specie. LeProvince possono altresì predisporre piani diimmissione di fauna selvatica ai sensi dell’art. 10comma 7 della predetta Legge 157/92, anche tra-mite la cattura di selvatici presenti in soprannu-mero nei Parchi nazionali e regionali.

Art. 12Specie temporaneamente protette

La caccia è vietata per l’intera stagione venatoriaalle seguenti specie a causa della ridotta consi-stenza faunistica: capriolo, cervo, daino e muflo-ne.

Art. 13Attività venatoria nelle zone Z.P.S.

In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata, nonincluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette ascala nazionale e regionale, è fatto divieto di:a. Esercitare l’attività venatoria in data anteceden-

te alla 1° domenica di ottobre;b. Esercitare l’attività venatoria nel mese di gen-

naio 2011 ad eccezione della caccia da appo-stamento fisso e temporaneo e in forma vagan-te nonché della caccia agli ungulati nei giorni dimercoledì e domenica;

c. Utilizzo di munizionamento a pallini di piomboall’interno delle zone umide, quali laghi, stagni,paludi, acquitrini, lanche e lagune di acquadolce e salmastra, nonché nel raggio di 150mt. dalle rive più esterne;

d. Effettuare ripopolamenti faunistici a scopovenatorio, ad eccezione di quelli con soggettiappartenenti a sole specie e popolazioni actoc-tone provenienti da allevamenti nazionali, dazone di ripopolamento e cattura, dai centri pub-blici e privati di riproduzione della fauna selva-tica allo stato naturale insistenti sul medesimoterritorio;

e. Svolgere attività di addestramento cani da cac-cia prima del 1° settembre 2010 e dopo lachiusura della stagione venatoria;

f. Costituire nuove zone per l’allenamento e l’ad-destramento dei cani e per le gare cinofile non-ché ampliamento di quelle esistenti;

g. Distruggere o danneggiare intenzionalmentenidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14Divieti

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica nor-mativa nazionale e regionale.E’ altresì vietato la caccia, limitatamente aisoprassuoli delle zone boscate percorsi dalfuoco.(L. n. 353/00, art. 10, comma 1).Inoltre, è sempre vietato abbattere qualsiasiesemplare della fauna stanziale e migratoria, chenon sia compreso tra quelli espressamente indi-cati nel presente calendario.E’ consentito l’uso dei fucili a ripetizione osemiautomatici con caricatore contenente non piùdi due cartucce.E’ vietato l’uso di carabine con più di due colpi nelcaricatore.

Art. 15Altri divieti

E’ vietatoA. Cacciare su terreni coperti in tutto o nella mag-

gior parte da neve;B. Cacciare negli specchi e nei corsi d’acqua

ghiacciati o su terreni allagati;C. L’esercizio venatorio alla beccaccia all’aspetto

serale (posta) e al mattino (ritiro);D. La caccia di appostamento, sotto qualsiasi

forma, al beccaccino;E. La caccia a rastrello in più di tre persone;F. L’utilizzazione a scopo di caccia, di scafandri o

tute impermeabili da sommozzatori negli spec-chi o corsi d’acqua;

G. Cacciare sparando da veicoli a motore o danatanti di qualsiasi tipo;

H. Usare richiami a funzionamento meccanico,elettromeccanico o similari con l’amplificazio-ne del suono;

I. L’esercizio venatorio vagante nei terreni inattualità di coltivazione anche se non tabellati;

J. Cacciare in tutti i territori ricadenti in aree natu-rali protette secondo la disciplina della L.394/91 - L.R. 28/94 – d.p.r. 357/97 e 120/2003– art. 3 e 5 del D.M. MATTM del 17.10.07;

K. Lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosidelle cartucce utilizzate nel corso della giorna-ta di caccia; gli stessi dovranno essere recupe-rati prima che venga abbandonato il luogo dicaccia;

L. Lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto.

Art. 16Disciplina della caccia lungo le coste

“rotte di migrazione”E’ vietato qualsiasi tipo di attività venatoria ameno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21comma 2 legge 11.02.92, n. 157)

Art. 17Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fariferimento al contenuto dell’art. 45 della L.R. n.2/95.

Art. 18Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nelpresente calendario si applicano le sanzioni pena-li ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42della L.R. n. 2/95 e dai regolamenti degli A.T.C.

Art. 19Norma finale

Per tutto quanto non indicato nel presente calen-dario venatorio, valgono le disposizioni di legginazionali, regionali e regolamenti regionali.

Potenza, lì 30 Luglio 2010 Il PresidenteVito De Filippo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

grafiche Miglionico - PZ

VISTO l’art. 18 della Legge n. 157 dell’11.02.1992;VISTO l’art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995;

VISTO il parere dell’I.N.F.S. del 24 maggio 2010;VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del27.07.2010;

REGIONE BASILICATA–––––––––––––––––––

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DECRETACALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2010 - 2011

D.P.G.R. n. 211 del 30.07.2010