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CCIAA di Pordenone Presentazione Paese: Conoscere per esportare il proprio Business Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita Giovedì 27 giugno 2013 Ore 9.30 Materiale ad uso dei partecipanti Sala Convegni –CCIAA di Pordenone Corso Vittorio Emanuele II, 47 –Pordenone A cura di Lorenzo Ascanio Avvocato, LS – Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Bologna [email protected]

CCIAA di Pordenone Presentazione Paese: Conoscere per esportare il proprio Business

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CCIAA di Pordenone Presentazione Paese: Conoscere per esportare il proprio Business Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita Giovedì 27 giugno 2013 Ore 9.30 Materiale ad uso dei partecipanti Sala Convegni –CCIAA di Pordenone Corso Vittorio Emanuele II, 47 –Pordenone - PowerPoint PPT Presentation

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CCIAA di Pordenone

Presentazione Paese: Conoscere per esportare il proprio Business

Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita

    

Giovedì 27 giugno 2013

Ore 9.30

 

Materiale ad uso dei partecipanti

Sala Convegni –CCIAA di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele II, 47 –Pordenone

 

 

A cura di Lorenzo Ascanio

Avvocato, LS – Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti

Bologna

[email protected]

Premesse di carattere generale: il GCC

Il Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gulf Cooperation Council, GCC; majlis al-

Taʿāwun al-Khalījī) è un’organizzazione internazionale regionale che riunisce sei stati

arabi del Golfo Persico, che comprende I seguenti Stati:

Arabia Saudita  Bahrain  Emirati Arabi Uniti  Kuwait  Oman  Qatar

Obiettivi:

Formulare regolamenti comuni nei vari campi di economia, finanza, commercio,

dogane, turismo, legislazione e amministrazione pubblica.

Incoraggiare il progresso scientifico e tecnico nell’industria, nell’estrazione mineraria,

nell’agricoltura, nell’acqua e nelle risorse animali.

Fondare centri di ricerca scientifica.

Migliorare la cooperazione del settore privato.

Rinforzare il legame tra i popoli.

Creare una moneta comune.

Qatar EAU Arabia Saudita

Civil Law e Shari’a Civil Law e Shari’a Applicazione della Shari’aAssenza di codificazione

Principali criticità comuni

Licenze per l’importazione dei beni.

Licenze per l’esecuzione di attività consentite ex lege.

Limitazioni all’esercizio di determinate attività per i soggetti stranieri (agenzia

commerciale).

Limitazioni al capitale sociale di soggetti stranieri nelle società di capitale di diritto

locale.

Limitazione nell’acquisto della proprietà immobiliare (freehold).

Criticità nella fase di riconoscimento ed esecuzione di sentenze e lodi arbitrali stranieri

in loco

Necessità visti Protezionismo doganale: trova la propria giustificazione nella necessità

degli Stati di proteggere le attività produttive nazionali dalla concorrenza di Stati

esteri.

Modalità di accesso ai mercati

Le forme tipiche di acceso in un mercato estero sono classificate nel seguente modo:

A.forme di accesso INDIRETTE, le quali non sono volte a costituire una presenza

stabile nel territorio:

Compravendita;

Agenzia;

Distribuzione.

B. forme di accesso DIRETTE, le quali sono volte a costituire una presenza stabile nel mercato.

Il contratto di compravendita

Convenzione Internazionale di Vienna del 1980

Gli EAU non hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1980.

La Convenzione troverà pertanto applicazione solo se:

(i) la legge applicabile al contratto è quella italiana; e

(ii) le parti non hanno escluso l’applicabilità della convenzione al contratto.

Non sussistono limitazioni alla scelta della legge applicabile al contratto di

compravendita.

Lex mercatoria: i termini Incoterms sono conosciuti e pienamente accettati nell’ambito

commerciale.

Qatar EAU Arabia Saudita

Codice civile(Law 22/2004)

Codice Civile degli EAU(Federal Law 5/1985)La compravendita traoperatori commerciali(“traders”) è ulteriormentedisciplinata dallanormativa sul commercio(Law of CommercialProcedure - Federal Law18/1993)

Regole dei contratti derivanti dalla Shari‘a

Il contratto di agenzia commerciale: fonti di riferimento

Qatar

Legge 8/2002 sull’agenzia commerciale.

Complementare alla legge sull’agenzia commerciale sono:

Qatar Trade Law (Law 27/2006);

Codice civile qatarino (Law 22/2004).

EAU

Legge federale sull’agenzia commerciale n. 18/1981 e sue successive modifiche

(1988, 2006, 2010).

Complementari alla legge sull’agenzia commerciale sono:

La legge federale no. 18/1993, (Artt.197-253)

Il codice civile emiratino (legge federale 5/1985) agli Artt. 924 -941 relativi al solo

contratto di agenzia.

Arabia Saudita

Legge sugli agenti di commercio (decreto reale M/11 del 1382 H (1962 G) nella

formulazione del 1980) e norme di attuazione del provvedimento ministeriale, ordine

n. 1897 del 1401 H (1981 G).

Convenzione Internazionale di Vienna del 1980

Gli EAU non hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1980.

La Convenzione troverà pertanto applicazione solo se:

(i) la legge applicabile al contratto è quella italiana; e

(ii) le parti non hanno escluso l’applicabilità della convenzione al contratto.

Non sussistono limitazioni alla scelta della legge applicabile al contratto di compravendita.

Lex mercatoria: i termini Incoterms sono conosciuti e pienamente accettati nell’ambito commerciale.

Il contratto di agenzia commerciale: elementi in comune

Nei Paesi oggetto di analisi, il contratto di agenzia e quello di distribuzione vengono regolati dalla medesima

normativa.

L’agente / distributore (di seguito “agente”) deve essere cittadino locale, se persona fisica, o società partecipate al

100% da persone locali, se persona giuridica.

L’agente ha, necessariamente ed inderogabilmente, l’esclusiva a rappresentare il preponente (sebbene sia possibile

avere più agenti per diversi territori all’interno di uno stesso stato oppure per diversi prodotti/servizi).

Il contratto dovrà essere registrato presso i Ministeri dell’Economia dei vari Paesi. Il preponente straniero non potrà

sottoscrivere altri contratti di agenzia prima che il precedente contratto non venga de-registrato (procedura

burocratica che richiede tempistiche estese).

La mancata registrazione del contratto non comporta la nullità dello stesso, ma solo l’inapplicabilità al contratto

delle leggi speciali sull’agenzia commerciale, in EAU e in Qatar, l’applicabilità di sanzioni in Arabia Saudita sia per il

preponente che per l’agente.

Fintanto che l’agente resta registrato, egli ha la facoltà, in caso di contrasti col preponente, di bloccare le merci alla

frontiera (questa è un arma di ricatto spesso usata dagli agenti locali).

Non sempre le clausole che prevedono contratti a tempo determinato vengono rispettate o rese esecutive dalle corti

locali ai fini della deregistrazione del contratto.

La normativa sostanziale dei 3 paesi non è per legge (EAU e Qatar) o per prassi (Arabia Saudita) modificabile a

favore di una legge straniera e non è possibile (negli EAU e in Arabia Saudita) delegare ad arbitri la risoluzione di

controversie nascenti da rapporti di agenzia commerciale;

Non è infrequente che gli stranieri stabiliscano uffici di rappresentanza nei paesi allo scopo di controllare e

coordinare il lavoro degli agenti locali (a volte un solo ufficio di rappresentanza che controlla più paesi dell’area).

Il contratto di agenzia commerciale: alcune differenze tra Paesi

Qatar

La registrazione del contratto è valida per due anni, al termine dei quali deve essere rinnovata;

al contratto di agenzia deve essere applicata inderogabilmente la legge qatarina. La competenza giurisdizionale delle corti qatarine, invece, può essere derogata anche a favore di corti arbitrali straniere (che devono decidere sulla base della legge qatarina).

EAU

negli EAU, con la modifica legislativa del 17 novembre 2010 alla CAL, lo spirare del

termine di un contratto a tempo determinato non è sufficiente per la richiesta della

deregistrazione e nomina di un nuovo agente in sostituzione del precedente ma

occorrerà una giusta causa o un mutuo accordo delle parti.

Negli EAU, la mancata registrazione del contratto non da diritto all’agente alle

provvigioni.

Arabia Saudita

in Arabia Saudita, il Ministero del Commercio ha provveduto alla predisposizione di un

modello contrattuale la cui utilizzazione è consigliata al fine di ottenere la registrazione

del contratto presso l’Autorità competente, salva la previsione di clausole contrattuali

che, pur non contravvenendo alle disposizioni normative, ne riducano l’impatto

negativo per il preponente.

Il contratto di agenzia commerciale: alcuni punti da tenere in considerazione

Limitazione territoriale;

Limitazione per fasce di prodotto;

Esclusiva;

Autorizzazione per subcontract;

Individuazione dei criteri di maturazione e di calcolo delle provvigioni;

Individuazione dei criteri di calcolo dell’indennità di fine rapporto (in assenza di

determinazione contrattuale,

l’ammontare dell’indennità verrà stabilita discrezionalmente dai giudici locali);

Clausola risolutiva espressa, che elenchi gli eventi al verificarsi dei quali si riconosce il

diritto per il preponente e per l’agente di risolvere per giusta causa il rapporto.

Presenza diretta: cenni

Uffici di rappresentanza

Succursali (Branch)

Società partecipate a responsabilità limitata:

Società miste con presenza di socio locale (UAE, Qatar e Arabia Saudita)

Società al 100% straniere in mainland (Arabia Saudita e Qatar)

Società al 100% straniere costituite nelle zone di libero scambio (EAU)

Presenza diretta: fonti di riferimento

Qatar

Law 13/2000 on foreign investments

Law No. 5 of 2002. Commercial Companies Law

EAU

UAE Company Law n. 8 of 1984

Normativa sulle Free Zone

Arabia Saudita

Foreign Investment Law del 2000 (FIL)

Companies law (Royal Decree n.6 dated 22/3/1385H)

Companies with Limited Liability Qatar

Capitale sociale minimo 200.000,00 QR (40.000 Eurocirca).

Minimo soci 2, salvo autorizzazione al 100% partecipazione straniera

Local Partner Si, al 51%., salvo autorizzazione al 100% partecipazione straniera

Necessaria nomina di director locale No

Companies with Limited Liability UAE (mainland)

Capitale sociale minimo Requisito abolito,(ma nel caso in cui il socio straniero sia una persona fisica viene comunque richiesto al fine del rilascio dell’investor visa).

Minimo soci 2

Local Partner Si, al 51%.

Necessaria nomina di director locale No

Companies with Limited Liability Arabia Saudita

Capitale sociale minimo A seconda dell’attività industria: 1 milione SR (200.000 Euro circa); agricoltura: 25 milioni SR (5 Milioni di Euro circa); commercio all’ingrosso e retail: 20 Milioni SR (4 Milionidi Euro circa) - quota del socio straniero.

Minimo soci 2

Local Partner Solo per determinateattività(es per la licenza trading la quota minima di partecipazione del socio locale è del 25%).

Necessaria nomina di director locale Solo per determinateattività(per commercio all’ingrosso/retail il numero di amministratori sauditi non può essere inferiore al 75% del numero di amministratori totali).

La Joint Venture (JV) consiste in un accordo di cooperazione con il quale due o più

parti conferiscono risorse finanziarie, beni, servizi, risorse umane, per il perseguimento

durevole di un obiettivo economico comune.

Lo scopo di intraprendere nuove operazioni produttive o commerciali in un nuovo

mercato può essere perseguito in molti modi e non necessariamente tramite la

costituzione di una JV, ad esempio tramite un investimento green field creando una

società interamente partecipata o una branch nel mercato target oppure acquisendo

una partecipazione societaria in una società già operante in quel mercato.

La JV rappresenta di regola lo strumento migliore per conseguire i risultati

abitualmente perseguiti in operazioni di investimento.

Occorre sempre prestare attenzione alle differenze con Memorandum of

Understanding, Letter of Intents e JV Agreements.

Allo stesso tempo, occorre prestare attenzione alle responsabilità contrattuali che

possono derivare da tale tipologia di accordi.

Join Venture

Scelta del partner

Scelta della tipologia di JV

Stipula di un Accordo di Confidenzialità per tutelare le informazioni, spesso di

carattere riservato, scambiate per poter valutare in concreto il proprio interesse

all’avvio delle trattative.

Sottoscrizione di una Lettera di intenti/Memorandumof Understanding

finalizzata a chiarire quali sono gli obiettivi della negoziazione appena avviata e ad

organizzare le trattative tra le parti, per facilitare poi la conclusione del contratto di JV;

caratterizzata da impegni prevalentemente non vincolanti e spesso subordinata

all’esito positivo di eventuali ulteriori approfondimenti o all’esito positivo di uno studio

di fattibilità, costruito in collaborazione dai partners, comprensivo di budget e

previsioni dell’andamento economico della società in un arco temporale

compreso tra i due ed i tre anni; spesso giuridicamente vincolante limitatamente ad

alcune clausole tipiche, quali: il rispetto della confidenzialità delle informazioni rese

dalla controparte, o gli obblighi relativi alla necessaria conduzione delle trattative nel

rispetto della buona fede o, ancora, esclusiva nelle trattative limitata ad un

determinato periodo di tempo o ripartizione delle spese sopportate dalle parti durante

la trattativa.

Join Venture

Lorenzo Ascanio

LS LexJus Sinacta

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