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Davide FrancoDottore commercialista – Revisore legale
[email protected]: 06/3244330 – Fax: 06/324435600196 – Roma, piazza A. Mancini 4
CNDCEC – Università San Raffaele (Roma)
Corso nazionale di perfezionamentoper la gestione dei beni sequestrati e confiscati
Argomento: Le novità in materia di gestione – lo statuto dell’A.G.
Il coadiutore dell’ANBSC
Donato PezzutoDottore commercialista – Revisore legale
[email protected]: 06/39751718 – Fax: 06/4555312100195 – Roma, via della Giuliana 63
L’esposizione dell’intervento è così articolata
A. Alcune considerazioni introduttive1) Breve cronistoria della normativa “antimafia” e le ultime novità legislative dal 2008 in poi: FUG, ANBSC, Albo amministratori
giudiziari, Albo Amministratori Giudiziari, D.Lgs. 159/11 (c.d. codice antimafia), protocolli d’intesa, normativa sui compensi, modifiche ex L. 161/2017 e D.Lgs. 21/2018
2) I ruoli del dottore commercialista quale amministratore giudiziario3) Il codice antimafia e le nuove opportunità lavorative per i dottori commercialisti4) Tipologia di sequestri in sede penale e normativa di riferimento5) Differenza tra custodia, conservazione e amministrazione
B. La gestione dei beni nella fase giudiziaria:1) L’esecuzione del sequestro (art. 104 n.a. cpp)2) I rapporti con l’Autorità Giudiziaria ed in particolare: 2.1) premessa; 2.2) la relazione ex art. 36; 2.3) la relazione ex art. 41 e
2.4) istanze, informative ed altri adempimenti3) L’attività gestionale4) Gli adempimenti finalizzati alle regolarizzazioni ex art. 35-bis5) Le problematiche fiscali6) Il passaggio dell’amministrazione all’ANBSC: il rendiconto finale7) Criteri di determinazione del compenso: profili operativi e criticità
C. Considerazioni conseguenti alle prime applicazioni del D.Lgs. 159/11
D. Alcuni esempi pratici (con relative rappresentazioni grafiche) di gestione e riutilizzo sociale di beni confiscati ed altre destinazioni
4
Breve cronistoria della normativa antimafia
Legge n. 575/1965
Applicazione delle misure di prevenzione personali ex L..
1423/56 (obbligo residenza, sorveglianza speciale di P.S.,
obbligo di soggiorno) anche ai c.d. “pericolosi qualificati”.
Legge Rognoni - La Torre
(legge n. 646/1982)
l’art. 416 bis c.p. «associazione a delinquere di stampo mafioso»
- misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca)
Decreto Legge n. 230/1989,
convertito con mod. dalla legge
n. 282/1989
Introduzione della figura dell’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
con il compito di provvedere alla conservazione
e all’amministrazione dei beni
Decreto Legge n. 306/1992,
convertito con mod. dalla legge
n. 356/1992Confisca dei beni per determinati reati: mafia, usura, estorsione
Legge n. 109/1996 Riutilizzo sociale dei beni confiscati
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – FONDO UNICO GIUSTIZIA
Legge 24 dicembre 2012, n. 228Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)
Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere
Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
Decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 febbraio 2014Relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea
Decreto Legislativo 7 agosto 2015, n. 137Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14Istituzione dell’albo degli amministratori giudiziari a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94
Decreto Ministeriale 19 settembre 2013, n. 160Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori
giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
Decreto legislativo 17 ottobre 2017, n. 167Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
Decreto Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177Regolamento recante disposizioni in materia di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari
5
IL FENOMENO DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI IN ITALIA (M.P.)
Immobili
70.323 10.603 31.651 23.365 17.455
153.397
Denaro
€ 3.710.147.434,00 (Fonte: Fondo Unico Giustizia – aggiornamento al 30/6/2015)
Aziende Beni mobili registrati Beni mobili Beni finanziari
(Fonte: Ministero della Giustizia – relazione al Parlamento - aggiornamento 31/12/2015)
8
Il Fondo Unico di Giustizia
51% 49%
F.U.G.
Nel F.U.G. confluiscono (art. 2 D.L. 143/08, ora art. 37 D.Lgs. 159/11):– rapporti finanziari e assicurativi sottoposti a sequestro penale o
amministrativo ovvero a confisca di prevenzione
– somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili
e delle procedure fallimentari
– proventi beni confiscati
10
L'ANBSC (istituita con D.L. 4/10, conv. L. 50/10), ente con personalità
giuridica di diritto pubblico e posta sotto la vigilanza del Ministero
dell’Interno, ha la funzione di (artt. 38 e 48 del D.Lgs. 159/11):
- coadiuvare l’A.G. fino alla confisca di secondo grado
- amministratore dopo la confisca di secondo grado
- destinare i beni confiscati definitivamente
- monitorare i beni destinati
12
Il D.L. 14/10 ha istituito l’Albo degli Amministratori Giudiziari,
tenuto presso il Ministero della giustizia (Help-desk assistenza
tecnica per iscrizione: 0685271245).
L'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di
esperti in gestione aziendale.
Con DM 19.9.2013 n. 160 è stato emanato il Regolamento
attuativo per l’iscrizione
Albo
Amministratori Giudiziari
13
A seguito di legge delega (L. 136/10) il Governo emana il c.d.
codice antimafia, costituito da n. 132 articoli, tra cui particolare
importanza assumono, con riferimento all’attività dell’A.G., gli
artt. 21 e dal 35 al 64
Il c.d. «Codice Antimafia»(D.Lgs. 6.9.2011, n. 159)
14
Compenso dell’A.G.
• D.M. 20.7.2012, n. 140: art. 19
• Protocolli Tribunali/Ordini professionali
• D.P.R. 7.10.2015, n. 177: art. 3
La Legge 17.10.2017, n. 161, entrata in vigore il 19.11.2017, è composta da 38 articoli che apportano
numerose modifiche al Codice antimafia e ad altre disposizioni di legge (es. art. 12-sexies Dl 306/92):
- Ampliata la platea dei destinatari: reati con la PA, terrorismo, stalking ecc.
- Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione e sezioni specializzate
- Competenza Tribunale distretto
- Revisione disciplina amministrazione giudiziaria: integr. art. 41, art. 35-bis
- Introduzione istituto del «controllo giudiziario» (art. 34-bis)
- Trasparenza e rotazione incarichi (max 3)
- Nuove disposizioni liberazioni immobili (art. 21)
- Forme di sostegno per aziende, emersione lavoro nero
- Integrazione norme disciplina tutela dei terzi
- Potenziamento ANBSC
È un dottore commercialista o un avvocato iscritto all’albo nazionale degli
amministratori giudiziari tenuto dal Ministero della Giustizia (per le aziende in sequestro
il professionista deve essere iscritto nella sezione degli esperti in gestione aziendale).
L’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
FINALITA’
L’amministratore “ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al
fine di INCREMENTARE, se possibile, la redditività dei beni medesimi” (art. 35,
comma 5 cod. ant.).
1. Cassiere del Fondo unico Giustizia (art. 37).
2. Pubblico ufficiale (art. 35, comma 5);
3. Custode (art. 35, comma 5);
4. Investigatore (art. 35, comma 6 e 36. comma 2);
5. Consulente commerciale (art. 41);
6. Manager (art. 41);
7. Dirigente di seconda fascia dello Stato (art. 35, comma 9);
8. Autore di piani industriali (art. 41, comma 1);
9. Liquidatore (art. 41, comma 15);
10. Curatore fallimentare (artt. 63 e 64; ruolo eventuale);
11. Contabile (art. 37);
12. Ausiliario del Tribunale;
13. Collaboratore dell'Agenzia (art. 38);
I 13 RUOLI
17
Le 16 possibili attività del dottore commercialista con il
nuovo codice antimafia (D.Lgs. 159/11)
1) Amministratore giudiziario dei beni sequestrati ai sensi dell’art. 35,
comma 1 (ruolo «tradizionale» e più tipico)
2) Amministratore giudiziario dei beni personali ai sensi dell’art. 33
3) Amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 34 («Amministrazioni
giudiziarie dei beni connessi ad attività economiche»)
4) Amministratore giudiziario nella procedura di «controllo giudiziario»
ex art. 34 bis
5) coadiutore dell’amministratore giudiziario, eventualmente anche
quale componente dell’“Ufficio di coadiuzione” di cui all’art. 35,
comma 4
6) Coadiutore dell’ANBSC ai sensi dell’art. 38, comma 3
18
Le 16 possibili attività del dottore commercialista con il
nuovo codice antimafia (D.Lgs. 159/11)
7) Revisore dei bilanci e/o perito dell’ANBSC nel periodo di gestione
dei beni da parte dell’Agenzia
8) Amministratore o componente del CdA o del CS o dell’ODV su
nomina dell’Amministratore Giudiziario
9) Redattore o attestatore del programma di prosecuzione dell’attività
aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 1) lett. c)
10) Professionista per la valutazione dell’organizzazione aziendale
dell’azienda sequestrata ex art. 41, comma 1-bis
11) Perito stimatore dei beni su incarico del Tribunale nel caso di
contestazione valore ex art. 36, comma 4
19
Le 16 possibili attività del dottore commercialista con il
nuovo codice antimafia (D.Lgs. 159/11)
12) Perito stimatore delle aziende su incarico del Tribunale nel caso di
contestazione ex art. 41, comma 1, lett. d)
13) Consulente della P.G. ai sensi dell’art. 348, comma 3 c.p.p.
14) Consulente del PM nell’ambito delle Misure di Prevenzione
15) Perito del Tribunale e della Corte di Appello nell’ambito delle Misure
di prevenzione (ricostruzioni patrimoniali e verifica compatibilità)
16) Consulente della difesa nell’ambito delle misure di prevenzione
avanti il Tribunale e la Corte di Appello
Tipologia sequestri
• Sequestro penale preventivo (art. 321 cpp );
• Sequestro penale conservativo (art. 316 cpp);
• Sequestro penale di prevenzione (D.lgs 159/2011);(sequestro art. 20 ed amministrazioni giudiziarie artt. 33 e 34
• controllo giudiziario art. 34-bis)
• Sequestro penale ex art. 12 sexies L. 356/92;
• Sequestro per «equivalente» (Legge 146/06);
• Commissariamento art. 15 D.lgs. 231/01.
21
Differenze tra sequestri disciplinati dal D.Lgs. 159/11 e gli altri
Amministratore Giudiziario
ALTRINORMATIVA ANTIMAFIA
Fino 2^ grado: professionista
(art. 35)
Dopo 2^ grado: ANBSC
(art. 38, co. 3)
Rapporti con creditoriAccertamento crediti ante
sequestro (art. 57 e ss)
Attività proposto/familiareDivieto (art. 35)
Relazione iniziale e
rendiconto finale
Contenuto obbligatorio
(artt. 36,41 e 43)
Procedure esecutivePrecluse (art. 55)
Fino alla confisca definitiva:
professionista
Non vietata
Contenuto non disciplinato
Nessuna previsione
Nessuna previsione
22
Differenze tra sequestri disciplinati dal D.Lgs. 159/11 e gli altri
ALTRINORMATIVA ANTIMAFIA
Sospensione/valutazione A.G.
(art. 56)
Sospensione/estinzione A.G.
(art. 50)
Rapporti pendenti
Specifica (art. 51)
Procedure esecutive
concessionari riscossione
Disciplina fiscale
Prevalenza (artt. 30, 63 e 64)Rapporti con
altre procedure
ANBSC (artt. 45 e ss) Destinazione beni
Nessuna previsione
Subordinati alle M.P.
Nessuna previsione
Nessuna previsione
Cancelleria
(art. 86 disp. att. c.p.p.)
FINALITA’ DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
L’amministratore “ha il compito di provvedere alla custodia, allaconservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso
dell'intero procedimento, anche al fine di INCREMENTARE, sepossibile, la redditività dei beni medesimi”
art. 35, comma 5 CAM
Differenza tra custodia, conservazione ed amministrazione
• CUSTODIA: detenere sotto la propria responsabilità, ma senza la necessità di particolari atti (es.
danaro, gioielli, beni mobili)
• CONSERVAZIONE: è una forma di custodia attiva, ossia con saltuari interventi di salvaguardia (es.
immobili)
• AMMINISTRAZIONE: è una gestione dinamica ed attiva (es. aziende)
1) La fase iniziale: l’ esecuzione del sequestro (art. 21 TUA e 104 disp.att. cpp)
Beni :
• Beni mobili e crediti
• Quote societarie
• Strumenti finanziari
• Immobili e beni registrati
• Aziende
Destinazione immediata per alcuni beni
Art. 40: la legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha introdotto i seguenti commi:▪ 5 bis: affidamento in custodia giudiziale beni mobili registrati a polizia, vigili del fuoco, ANBSC ecc.
▪ 5 ter: vendita/distruzione beni deteriorabili o la cui gestione appare diseconomica
▪ 5 quater: versamento somme di cui all’art. 5 ter al FUG
▪ 5 quinquies: restituzione somme da vendita in caso d dissequestro
Art. 48, comma 12: destinazione beni mobili (auto, navi, imbarcazioni, natanti ecc…) a forze di polizia, ANBSC, enti pubblici e organi dello Stato
2) I rapporti con l’autorità giudiziaria
Sintesi principali adempimenti:
• vidimazione registro (art. 37)• relazione iniziale (artt. 36 e 41)• Istanze (specie per attività straordinaria, art. 403)
• informative• relazioni periodiche (eventuali)• segnalazione beni (art. 356 e 362)• segnalazione fatti penalmente rilevanti• partecipazione udienze (eventuale)• accertamento diritti terzi (artt. 52 e ss)• rendiconto della gestione (art. 43)
28
La relazione ex art. 36 del D.Lgs. 159/11
Tribunale
Procura
P.G.
A.N.B.S.C.
Clienti
Creditori
Proposto e legali
Terzi intestatari
A.G.Terzi in genere
Relazione
ex art. 36
D.Lgs. 159/11
29
❑ Il previgente art. 2-septies Legge 575/65:«L’amministratore giudiziario deve presentare, entro un mese dalla
nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla
consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza
stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione…»
analogia con
❑ Relazione ex art. 33 L.F.:«Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento,
deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata
sulle cause e circostanze del fallimento…»
30
❑ L’art. 36, primo comma, del D.Lgs. 159/11:«L’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro un
mese dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni
sequestrati. La relazione contiene:
a) l’indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall’A.G.
c) gli eventuali diritti dei terzi sui beni sequestrati
d) In caso di beni organizzati in azienda, l’indicazione della
documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi
dell’inventario e quelli delle scritture contabili
e) l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei
beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in
azienda….»
31
❑ Art. 36, primo comma, punto e) del D.Lgs. 159/11:«…Nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di
partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste
dall’articolo 2359 del codice civile», la relazione deve contenere una
dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto di:
✓ grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi
familiari;
✓ natura dell’attività esercitata
✓ modalità e ambiente in cui è svolta l’attività
✓ forza lavoro occupata
✓ capacità produttiva
✓ mercato di riferimento
32
Attività propedeutiche alla redazione della relazione:
1) interlocuzione preventiva con Autorità Giudiziaria
2) ricezione notifica decreto di sequestro
3) Esecuzione del sequestro unitamente alla P.G.
4) Acquisizione documentazione ed informazioni
33
4) L’acquisizione della documentazione:
❑ per le società/aziende: contabilità, visure camerali, bilanci ed altri atti
❑ per gli immobili: visure ipotecarie e catastali, piantine/planimetrie, atti di
compravendita
❑ per le autovetture: visure al P.R.A. ed eventuali contratti finanziamento
La documentazione è indispensabile per verificare eventuali variazioni (e
la relativa legittimità) del patrimonio sequestrato
34
5) Opportunità di interloquire con proposto/legali
per parere non vincolante sui seguenti aspetti:
❑ utilizzo beni liberi (mobili, immobili ecc.)
❑ decisioni straordinarie per aziende/società: investimenti/disinvestimenti,
interventi sul capitale, nuove iniziative ecc.
❑ utilizzo di risorse finanziarie personali a supporto altri beni
L’amministratore giudiziario deve gestire nell’interesse dell’avente diritto e
tale soggetto può essere lo Stato (in caso di definitività della confisca) o il
proposto/terzo intestatario del bene sequestrato (in caso di dissequestro)
36
Problema per le aziende/società (normalmente piccole)
caratterizzate dal lavoro del proposto e/o dei propri familiari
➢ evitare chiusura
➢ eventuale affitto a terzi
➢ valutare dissequestro per
mancanza utilità per Erario
37
❑ L’art. 36, secondo comma, del D.Lgs. 159/11:
La relazione deve anche indicare:
1) eventuali difformità tra quanto indicato nel decreto di
sequestro e quanto effettivamente appreso
Situazione ricorrente che impone una accurata verifica
iniziale da parte dell’Amministratore Giudiziario
38
❑ L’art. 36, secondo comma, del D.Lgs. 159/11:
La relazione deve anche indicare:
2) l’esistenza di ulteriori beni che potrebbero essere
oggetto di sequestro di cui l’A.G. sia venuto a
conoscenza
Si tratta di un’attività essenziale che l’Amministratore
Giudiziario deve assolvere con diligenza e tempestività,
venendo in possesso di documenti di cui la P.G. non
disponeva al momento delle indagini preventive
39
❑ L’art. 36, terzo comma, del D.Lgs. 159/11 prevede:
✓ La proroga del deposito della relazione fino a 90 giorni
per giustificati motivi
✓ Il deposito di relazioni periodiche con la frequenza
stabilita dal Giudice Delegato
40
❑ L’art. 36, quarto comma, del D.Lgs. 159/11 prevede:
«In caso di contestazione della stima dei beni (art. 36,primo comma, punto b), il giudice delegato nomina unperito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettatedal cpp in materia di perizia»
41
Struttura della relazione ex art. 36
Cap. 1: Provvedimento di sequestro e prime attività
Par. 1: Decreto di sequestro
Par. 2: Esecuzione del sequestro
Par. 3: Primi rapporti con l’Autorità Giudiziaria
Par. 4: Criteri di esposizione
Cap. 2: Quote sociali e azienda
Par. 1: Alfa Srl
Par. 1.1: Anagrafe societaria
Par. 1.2: Attività svolta
Par. 1.3: Considerazioni di sintesi
. . .
Cap. 4: Immobili
Par. 1: Appartamento in Roma, via Mario Rossi 3
Par. 2: Terreno in Sardegna, località Punta Rossa (Ca)
Cap. 5: Autovetture ed altri mezzi registrati
Par. 1: Fiat Panda targata CV 650 RE
Par. 2: Imbarcazione Uniesse 42 targata GE 09043
Cap. 6: Rapporti bancari ed altre utilità finanziarie
Par. 1: C/c 284888 Unicredit - Ag. 3 Roma
Par. 2: Polizza Vita Assitalia n. 939992
Cap. 7: Considerazioni finali
Cap. 8: Elenco allegati
42
Come ricordato sopra, in data 19.11.2017 sono entrate in
vigore le previsioni di cui alla Legge 161/17 (pubblicata in G.U.
S.G. n. 258 del 4.11.2017) che hanno modificato il codice
antimafia, con interventi sui destinatari, sulla competenza dei
Tribunali, sulle modalità operative degli amministratori giudiziari
e la loro competenza temporale, sulla trasparenza nelle nomine
ecc.
RILEVANTI NOVITÀ
art. 41 «Gestione delle aziende sequestrate»
L. 17.10.2017, n. 161
Riforma del
«Codice Antimafia»
43
La relazione ex art. 41 del D.Lgs. 159/11
Tribunale
Procura
P.G.
A.N.B.S.C.
Clienti
Creditori
Proposto e legali
Terzi intestatari
A.G.Terzi in genere
Relazione
ex art. 41
D.Lgs. 159/11
45
L’art. 41, primo comma, del D.Lgs. 159/11:La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla
nomina, deve contenere:
a) «Gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella
relazione di cui all’art. 36, comma 1» e quindi:
❑ l’indicazione, lo stato e la consistenza dell’azienda
❑ il presumibile valore di mercato dell’azienda
❑ gli eventuali diritti dei terzi sui beni aziendali
❑ l’indicazione della documentazione reperita e le eventuali
difformità tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture
contabili
❑ l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie e,
in conclusione, le sue prospettive di prosecuzione
46
L’art. 41, primo comma, del D.Lgs. 159/11:La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla
nomina, deve contenere:
b) «L’esposizione della situazione patrimoniale, economica, e
finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività»
Stima «civilistica» o «di mercato»?
47
L’art. 41, primo comma, del D.Lgs. 159/11:La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla
nomina, deve contenere:
c) «una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto»:
• del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i
suoi familiari
• della natura dell’attività esercitata
• delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta
• della forza lavoro occupata e quella necessaria per il regolare
svolgimento dell’impresa
• della capacità produttiva
• del mercato di riferimento
• degli oneri correlati al processo di regolarizzazione dell’azienda
(c.d. «costi della legalità»)
48
Analisi amministrativa
Simulazione ricavi e costi
Tener conto dei cc.dd.
«costi della legalità»
Programma di gestione
Il Programma di gestione
49
❑ Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa
dell’attività aziendale:
1) PROGRAMMA DI GESTIONE: contenente la descrizione
analitica delle modalità e tempi di adempimento,
corredato, previa autorizzazione del GD, da:
2) ATTESTAZIONE professionista art. 67, comma 3, lett. d)
R.D. 16.3.1942, n. 267 su a ) veridicità dati aziendali e
b) fattibilità del programma, tenuto conto delle
agevolazioni di cui all’art. 41 bis: problematiche
50
L’art. 41, primo comma, del D.Lgs. 159/11:La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla
nomina, deve contenere:
d) «La stima del valore di mercato dell’azienda, tenuto conto degli
oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa»
- Valore indicativo o stima puntuale?
- Contestazione stima da parte del proposto o altri interessati (art.
41, comma 1-bis)
51
L’art. 41, comma 1-ter, del D.Lgs. 159/11:
«Alla proposta di prosecuzione o ripresa dell’attività l’AG allega
l’elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o
personali, di godimento o garanzia sui beni», specificando:
- crediti che originano da «rapporti pendenti» ex art. 56
- crediti afferenti rapporti commerciali essenziali
- Crediti afferenti rapporti esauriti, non provati o non funzionali
Obbligo per l’amministratore di allegare:
- Elenco persone che prestano (o hanno prestato) attività lavorativa
- Indicazione forza lavoro necessaria per la continuazione
- Indicazione presenza organizzazioni sindacali
52
L’art. 41, comma 1-ter, ultima parte del D.Lgs. 159/11:
«Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni che assicurino
le maggioranze di cui all’art. 2359 c.c., il Tribunale impartisce le
direttive per»:
➢ La revoca dell’amministratore della società, con nomina di un
amministratore di gradimento dell’A.G.
➢ L’attività di controllo e di esercizio dei poteri dell’amministratore
giudiziario nel caso di mancata revoca dell’organo amministrativo
Esempi: crisi società, particolari competenze dell’organo
amministrativo ecc.
53
L’art. 41, comma 1-quater, del D.Lgs. 159/11
Sinergia tra aziende sequestrate/confiscate
«L’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del GD, nell’attività
di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese
fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate»
Presupposti:
- convenienza economico, a parità di prestazioni
- Albo aziende/società sequestrate/confiscate
54
L’art. 41, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 159/11
Autorizzazione prosecuzione attività «con riserva»
«Entro trenta giorni dall’immissione in possesso l’amministratore
giudiziario è autorizzato dal GD a proseguire l’attività di impresa o
sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il
deposito della relazione trimestrale»
Effetto:
- mantenimento efficacia autorizzazioni, concessioni e titoli
abilitativi necessari per l’attività
55
1) Approva il programma di gestione
2) Impartisce le direttive di gestione,
anche con riferimento alla
gestione di quote di minoranza
(comma 1-septies)
Il Tribunale (art. 41, comma 1-sexies)Il Tribunale, in camera di consiglio, con la partecipazione del
PM, dell’ANBSC, dell’AG e dei difensori delle parti:
56
L’art. 41, comma 1-octies, del D.Lgs. 159/11
Sospensione cause scioglimento/riduzione capitale
Sino alla data di approvazione del programma di prosecuzione o
ripresa dell’attività non si applicando le cause di scioglimento e
riduzione del capitale di cui agli artt.:
- 2446, commi 2 e 3 c.c.
- 2447 c.c.
- 2482-bis, commi 4, 5 e 6 c.c.
- 2482-ter c.c.
57
L’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 159/11
Attività ordinaria dell’amministratore giudiziario
Nella gestione dell’azienda:
❑ L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria
amministrazione funzionali alla gestione
❑ Il G.D. può, con decreto motivato, indicare il limite di valore entro il
quale gli atti devono considerarsi di ordinaria amministrazione (a
seconda del tipo di attività, della forza lavoro, della capacità
produttiva e del mercato di riferimento)
❑ divieto di frazionare artatamente le operazioni per eludere il limite
58
L’art. 41, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 159/11
Affitto d’azienda ed assegnazione provvisoria
L’amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del G.D. ed
entro la data di definitività della confisca:
❑ affittare l’azienda/ramo d’azienda, con cessazione di diritto nei
casi di cui al comma 2-ter (comma 2-bis)
❑ In via prioritaria (anche su proposta dell’ANBSC), affittare
l’azienda/ramo d’azienda o concederla in comodato a taluni dei
soggetti di cui all’art. 48 (comuni, province, regioni, coop. di lavoro
ecc.) (art. 2-ter)
59
1) Finanziamento dell’Erario (artt. 413 e 422)
Per le spese di gestione nel caso
In cui non vi fossero sufficienti
disponibilità finanziarie anche a
causa del c.d. «costo della legalità»
Presupposto
Continuità aziendale
60
2) Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici
L’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 159/11 stabilisce che «i rapporti giuridici
connessi all’amministrazione dell’azienda sono regolati dalle norme del
codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto»
61
2) Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici (artt. 414)
(a)
Sospensione procedure riscossione/estinzione crediti erariali (art. 50)
❖ Nel caso di sequestro di azienda/quote societarie: sospensione procedure
esecutive, atti di pignoramento e provvedimenti cautelari di Equitalia o altri
concessionari di riscossione pubblica.
Sospensione decorso termini di prescrizione
❖ Nel caso di confisca: estinzione per confusione dei crediti erariali (art.
1253 c.c.)
62
2) Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici (artt. 414)
(b)
Preclusione procedure esecutive (art. 55)
❖ A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguire azioni
esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’AG.
❖ In caso di confisca le azioni esecutive si estinguono ed il terzo è chiamato
ad intervenire nel procedimento di prevenzione per far valore il proprio
diritto
63
2) Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici (artt. 414)
(c)
Sospensione/risoluzione rapporti pendenti (art. 56)
❖ Sospensione esecuzione contratti non eseguiti in tutto o in parte e
subentro/risoluzione dell’A.G. previa autorizzazione del G.D.
❖ Messa in mora dell’A.G. mediante istanza al G.D. e termine non superiore
a 60 gg
64
3) Liquidazione/fallimento società (artt. 415)
«Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il
Tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e
dell’A.G., dispone la messa in liquidazione dell’impresa. In caso di insolvenza, si
applica l’art. 63, comma 1»
65
4) Sostituzione amministratori/impugnazione delibere (artt. 416)
Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le
maggioranze previste dalla legge, previa autorizzazione del G.D.:
a) convocazione assemblea per sostituzione amministratori
b) impugnazione delibere societarie di trasferimento sede, trasformazione,
fusione e ogni altra modifica dello Statuto che possa arrecare pregiudizio
agli interessi dell’amministrazione giudiziaria
N.B.: differenza tra sequestro di azienda e sequestro partecipazioni societarie
66
L’art. 41, comma 6-bis, del D.Lgs. 159/11
Liquidazione e cessazione semplificati
Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di liquidazione o
di cessazione dell’impresa, in particolare qualora sia priva di beni
aziendali
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Struttura della relazione ex art. 41
Cap. 1: Provvedimento di sequestro e prime attivitàPar. 1: Decreto di sequestroPar. 2: Esecuzione del sequestroPar. 3: Primi rapporti con l’Autorità GiudiziariaPar. 4: Criteri di esposizione
Cap. 2: Le aziende sequestratePar. 1: Azienda Beta
Par. 1.1: Anagrafe societariaPar. 1.2: Attività svoltaPar. 1.3: Programma di gestionePar. 1.4: considerazioni di sintesi
. . .Cap. 3: Considerazioni finaliCap. 4: Elenco allegati
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2.4) Le ulteriori relazioni per l’Autorità Giudiziaria: destinatari
Tribunale/G.D.
Pubblico Ministero
ANBSC
Amministratore
Giudiziario
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Le due principali categorie di atti
Funzionali a richiedere specifiche autorizzazioni per
atti di gestioneIstanze
Per rappresentare attività di gestione effettuate
o da effettuareInformative
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Istanze
Atti funzionali per richiedere specifiche autorizzazioni, normalmente
necessarie per gli atti di straordinaria amministrazione, tenendo conto di:
Art. 35, comma 5
(Amministratore giudiziario pubblico ufficiale, diligenza, custodia…)
Art. 40, comma 3
(autorizzazione G.D. per atti straordinari)
71
Istanze
Le istanze devono essere datate, numerate progressivamente e presentate
solo in caso di obbligo e/o opportunità, laddove:
❑ L’abuso nell’utilizzo delle istanze potrebbe essere considerato indice di
incapacità, sanzionato con la revoca dell’incarico ai sensi dell’art. 35, c. 7
(Direttiva Pres. Tribunale di Palermo – Sezione M.P. del 17.1.2017)
❑ Valutare casi in cui, anche in presenza di attività ordinaria, sia opportuno
rivolgere istanza (o quantomeno informativa) al G.D.
72
Casi di istanze obbligatorie al G.D.
1) Nomina coadiutori/tecnici (354)
2) Prelievo somme FUG (374)
3) Autorizzazioni atti specifici: stare in giudizio
mutui, transazioni ecc. (403)
4) Autorizzazione nomina amministratore comunione (405)
5) Anticipazioni Erario ai sensi degli artt. 422 (beni vari) e
413 (per le società/aziende)
73
Casi di istanze obbligatorie al G.D.
6) Liquidazione compenso e spese (42)
7) Subentro/risoluzione contratti pendenti (56)
8) Pagamento dei creditori pregressi (61)
9) Liquidazione dei beni all’esito della verifica dei crediti (60)
10) In caso di fallimento: azioni legge fallimentare (638): esempio
tipico l’azione revocatoria
74
Informative
Atti funzionali a segnalare situazioni, fatti ed attività che, pur non
necessitando di autorizzazione, è opportuno portare all’attenzione
dell’Autorità Giudiziaria
Le informative possono essere obbligatorie o facoltative
75
Informative obbligatorie
❑ Segnalazione ulteriori beni riferibili al proposto (artt. 356 e 362)
❑ Segnalazione fatti penalmente rilevanti: artt. 355 (l’amministratore è
pubblico ufficiale) e 331 c.p.p. (denuncia di pubblici ufficiali o incaricati di
un pubblico servizio)
76
Informative facoltative
❑ Aggiornamento in merito ad attività autorizzate
❑ Segnalazioni ai fini di eventuali dissequestri (es: beni improduttivi e privi di
valore)
❑ Segnalazione situazioni per avallo G.D. e/o Ufficio del P.M.
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Altri atti da trasmettere all’Autorità Giudiziaria
➢ Rendiconto di gestione (art. 41)
➢ Elenco dei creditori (art. 57)
➢ Progetto di stato passivo (art. 59)
➢ Progetto di pagamento dei creditori ammessi (art. 61))
2) Operatività gestionale: problematiche generali e, nel caso di sequestro di
aziende/quote sociali di controllo, analisi contabile, dei bilanci e assunzione
informazioni per verificare:
- tipo attività
- titolo utilizzo locali
- autorizzazioni amministrative
- organizzazione lavoro
- scritture contabili
- clienti e fornitori
- analisi flussi finanziari tipici
- banche (revoca fidi);
- contenziosi civili e fiscali (avvocatura: art. 39)
- rapporti pendenti (art. 56)
Il c.d. costo della legalità
L’incremento dei costi e la riduzione dei margini sono dovuti ai seguenti fattoritipici:
- revoca fidi: ausilio art. 41, c. 3 (finanziamento da Erario)
- azzeramento commesse
- innalzamento costi di gestione (acquisti fatturati)
- fatturazione ricavi
- regolarizzazione rapporti di lavoro
- oneri per collaboratori in sostituzione proposto e/o familiari
In generale adottare regole di buon senso.
Se mancano concrete possibilità di prosecuzione attività: liquidazione/fallimento. Problemi
correlati alle previsioni di cui agli artt. 46 (Restituzione per equivalente) e 60 (liquidazione
dei beni)
Gli adempimenti finalizzati alla regolarizzazione ex art. 35-bis
La norma è stata introdotta dalla Legge 161/2017 e prevede:
❑ Primo comma: esenzione responsabilità civile per AG, coadiutore e amministratore ex art.
41, comma 6, salvo dolo e colpa grave
❑ Secondo comma: nel periodo dal sequestro all’approvazione del programma gli atti
amministrativi inerenti l’azienda sono notificati dalla PA all’AG. Sospensione irrogazione
sanzioni e possibilità di sanatoria per l’AG
❑ Terzo comma: il Prefetto rilascia all’AG la documentazione antimafia
81
Il regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati (art. 51)
Principi:
❑ Tassazione redditi con riferimento
alle categorie di reddito ex art. 6 Tuir
❑ Tassazione provvisoria (simile a quella
del curatore dell’eredità giacente)
❑ Tassazione definitiva in caso di confisca definitiva
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Il regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati (L. 228/12)
❑ Immobili esenti da imposte, tasse e tributi
durante il sequestro e fino alla destinazione
❑ Possibilità di sanare irregolarità su immobili
da parte dell’ANBSC senza oneri
A seguito interpello dell’ANBSC, con parere del 16.9.2013 l’Agenzia delle Entrate ha
stabilito che:
❖ Il provvedimento di destinazione di beni aziendali non determina una
plusvalenza tassabile;
❖ Il disconoscimento di debiti sociali per mala fede del creditore non determina
una sopravvenienza attiva tassabile
83
Il passaggio dell’amministrazione all’ANBSC
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 «con il provvedimento di confisca emesso in
giudizio di appello l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia, che ne
cura la gestione fino al provvedimento di destinazione. L’Agenzia si avvale,
per la gestione, di un coadiutore individuato nell’amministratore giudiziario,
salvo che ricorrano le ipotesi di cui all’art. 35, comma 7, o che sussistano
altri giusti motivi».
Pertanto:
1) Fino al giudizio di secondo grado l’ANBSC svolge attività di ausilio e
supporto all’Autorità Giudiziaria, proponendo anche l’adozione di
provvedimenti inerenti la gestione dei beni
2) Dal secondo grado alla confisca definitiva svolge l’attività diretta di
amministrazione
3) A seguito della definitività della confisca destina i beni secondo quanto
previsto dall’art. 48
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Criteri di determinazione del compenso dell’A.G. (Art. 3 Dpr 7.10.2015, n. 177)
Criterio di percentuali minimi e massime per scaglioni, in relazione
ai seguenti parametri:
❑ «valore del complesso aziendale» (o forse «valore dei beni costituiti in azienda) per i beni
costituiti in azienda in gestione diretta o concessi in godimento a terzi
❑ Valore immobili
❑ Frutti dei beni aziendali e degli immobili
Inoltre:
- nel caso di gestioni che comprendono più beni, criterio della prevalenza della gestione più
onerosa
- aumento o riduzione per: complessità, utilizzo coadiutori, qualità della prestazione,
sollecitudine, ecc
- aumento fino al 70% per incarichi collegiali
1) Rapporti con il proposto ed i familiari (art. 35, comma 3)
2) Società non operative e prive di patrimonio
3) «Conflitto» tra redditività (art. 35, comma 4) e liberazione del bene ai fini della destinazione
4) Competenza del Giudice: differenze tra sequestri penali e sequestri di prevenzione
5) Anticipazione somme da parte dello Stato
6) Reclamo degli atti dell’amministratore giudiziario
7) Rapporti con le procedure concorsuali
8) Rapporti tra sequestri antimafia e sequestri penali
-