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Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari Oggetto: Avocat Alessandro Pietri nato a Sassari 11/09/1971 residente in Sassari via Luna e Sole 2, iscritto presso UNBR “costituzionale” di Bucarest (Romania) struttura Bota e presso l’albo degli Avvocati Stabiliti del COA d Sassari dal 20.06.2013. Memorie art 10 e segg ex lege 241/90. Questa memoria, è volta esclusivamente nella maniera più sintetica possibile, a fornire tutti gli elementi utili a dipanare ogni più oscura nebbia sia sulla legittimità dell’UNBR struttura BOTA che sul percorso di legittimità intrapreso da chi scrive. abilitato alla professione di Avocat Definitiv in Romania a seguito del superamento della prevista e prescritta prova d’ esame. Tutti i documenti depositati in sede di domanda di iscrizione presso questo Consiglio dell’ Ordine sono originali legittimi e completi ai fini della richiesta di stabilimento. In nessuno, di tanti altri paesi membri dell’Unione Europea (Francia Germania Portogallo, Belgio Danimarca Norvegia etc …) dove sono iscritti Avocat appartenenti all’ordine UNBR

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Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari

Oggetto: Avocat Alessandro Pietri nato a Sassari 11/09/1971 residente in

Sassari via Luna e Sole 2, iscritto presso UNBR “costituzionale” di Bucarest

(Romania) struttura Bota e presso l’albo degli Avvocati Stabiliti del COA d

Sassari dal 20.06.2013.

Memorie art 10 e segg ex lege 241/90.

Questa memoria, è volta esclusivamente nella maniera più sintetica possibile, a fornire tutti gli elementi utili a dipanare ogni più oscura nebbia sia sulla legittimità dell’UNBR struttura BOTA che sul percorso di legittimità intrapreso da chi scrive. abilitato alla professione di Avocat Definitiv in Romania a seguito del superamento della prevista e prescritta prova d’ esame.Tutti i documenti depositati in sede di domanda di iscrizione presso questo Consiglio dell’ Ordine sono originali legittimi e completi ai fini della richiesta di stabilimento.In nessuno, di tanti altri paesi membri dell’Unione Europea (Francia Germania Portogallo, Belgio Danimarca Norvegia etc …) dove sono iscritti Avocat appartenenti all’ordine UNBR BOTA, è stata mai posta in dubbio la questione di legittimità dell’ordine stesso (allegato 1 iscrizioni di Avocat presso paesi membri Germania compresa), pertanto, gli stessi Avocat struttura Bota, esercitano come stabiliti presso quei paesi senza alcun problema. Ma vi è di più, anche tutti gli oltre 2250 Avocat Rumeni iscritti presso l’UNBR Bota, esercitano regolarmente da dieci anni esclusivamente in Romania ex lege 51/1995 (allegato 2 prima lettera di Bota al Ministero Italiano ed al Coa di Roma a dimostrazione documentale della legittimità dell UNBR sulla base di più di 1200 sentenze a favore dei tribunali Romeni).Premessa obbligatoria per meglio comprendere la situazione sull’esercizio della professione forense in Romania.In Romania, il Ministero di Grazia e Giustizia non ha alcuna competenza in materia di abilitazione alla professione forense….solo la legge 51/95 come modificata ha competenza in materia di stabilire legittimità o meno degli UNBR che sono stati aboliti nel 1948 come spiega benissimo il presidente Bota nell’allegato 2 gia a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia italiano. Per ciò che concerne al caso in questione cercherò di essere il più breve possibile ed attenermi alle produzioni documentali. In riferimento alla comunicazione inviata dal Cons. Dott. Mancinetti al Presidente

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del Consiglio Nazionale Forense del 20.09.2013, Protocollo n. AMM20/09/13.015534E espongo le seguenti le seguenti considerazioni :1) In data 17/07/2013, su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, in persona del consigliere Avv. Carlo Giuliani, il funzionario del Ministero della Romania, in persona della Dott.ssa Viviana ONAC, inviava una comunicazione, Prot. n. A 1486, nella quale veniva affermata la non legittimazione, da parte dell’ U.N.B.R. Costituzionale Bota, al rilascio del titolo di Avocat;2) Tale comunicazione, in data 29/07/2013, veniva immediatamente inoltrata, da parte del COA di Tivoli al Ministero della Giustizia italiano, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio III, reparto II ed al Consiglio Nazionale Forense, al fine di valutare l’intera questione;3) In seguito, basandosi sulle informazioni ricevute, questo Dipartimento inviava una Nota al Consiglio Nazionale Forense nella quale comunicava che, l’unica autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la legittimità del titolo di Avocat acquisito in Romania è costituita dall’ U.N.B.R. tradizionale con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei n. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest ( allegato 3);3) Edotto della suddetta comunicazione, il Presidente dell’U.N.B.R. Av. Pompiliu Bota, provvedeva a sporgere denuncia nei confronti della funzionaria del Ministero Romeno di grazia e Giustizia Viviana Onac, ai sensi degli art. 289 e 246 del Codice Penale Rumeno ritenendo le dichiarazioni di quest’ultima mendaci, lesive, incomplete e fuorvianti e provvedeva contestualmente ad impugnare, con Procedimento amministrativo inoltrato presso lo stesso Ministero di Giustizia, le dichiarazioni della suindicata Funzionaria .4) In data 03/09/2013 (allegato 4 che si allega in copia con tanto di traduzione operata da traduttrice incaricata dall Avv Giuliani del Coa di Tivoli), il Ministero di Giustizia Rumeno, si pronunciava in merito, con atto protocollato al n. 71541/2013 (doc. depositato all’ordine di Roma in formato legalizzato e autenticato in data 18 settembre 2013 e agli atti anche del Ministero di Giustizia Italiano con traduzione giurata), indirizzato presso la Sede dell’ U.N.B.R., Str. Academiei nr 4-6, sc. 2, sector 3, Bucaresti , affermando che le informazioni rese dalla suddetta Funzionaria, non costituivano atto amministrativo ai sensi della Legge rumena, considerandole al contempo “semplicemente un punto di vista” e chiarendo definitivamente la posizione del Ministero ufficialmente contraria ovviamente alle dichiarazioni rilasciate al Coa di Tivoli della propria funzionaria Viviana Onac (che è stata rimossa) sulla legittimità dell’ UNBR struttura BOTA.Si noti come il Ministero Rumeno stesso indirizzi quale destinatario della missiva Spett.le UNBR BOTA , di fatto riconoscendolo anche nell’ indirizzo.Il problema sorgeva nelle more, poiché il Ministero Rumeno rispondeva SOLO all UNBR struttura Bota, ma tale comunicazione ufficiale non perveniva in Italia, che pertanto proseguiva sulle mendaci e fuorvianti dichiarazioni della funzionaria

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Viviana Onac (o punto di vista personale della Viviana Onac ) inviate al Coa di Tivoli.Il Ministro, invero, conludeva che “fin quando la lettera contestata esprime solo un punto di vista , in se stesso non lesivo del diritto altrui, questi, non è un documento vincolante, non è un documento unilaterale di volontà e non crea una situazione giuridica nuova, perché non è obbligatorio per nessuna Autorità e non può essere censurato da un’Autorità Giudiziaria, la quale non può imporre, nel contesto delle disposizioni della Legge 554/2004, ad un a persona fisica o giuridica, un certo punto di vista o un’opinione” .A ben vedere, infatti, qualora dovessero ritenersi ufficiali le dichiarazioni rese dalla funzionaria ONAC, la stessa avrebbe dovuto inviarle direttamente al Ministero della Giustizia italiano, in attuazione dei rapporti degli Stati membri dell’U.E e per di più non si capisce come mai un atto smentito dal Ministero che pertanto non ha alcun valore giuridico in Romania debba al contrario colpire gli iscritti dell’Ordine UNBR struttura Bota in Italia, ma questo aspetto si valuterà in caso di cancellazioni dagli albi degli Avocat stabiliti. 5) Il Consiglio Superiore della Magistratura rumeno, pronunciandosi in merito alla legittimità dell’U.N.B.R. Costituzionale, in data 26/07/2013, con atto n. 17005/1154/2013 sanciva definitivamente, in ottemperanza alla Legge 51/1995 e successive integrazioni (Legge che disciplina l’esercizio della professione di avvocato in Romania), la competenza esclusiva delle Corti rumene ”a verificare e decidere sulle qualità di rappresentanza di una persona che si presenta come avvocato, esercitando atti specifici della professione e usando segni della professione di avvocato” ;6) A tal proposito si producono a questo Ordine nonché al Ministero di Giustizia

Italiana alcune delle numerose Sentenze (anche recentissime 2013) da cui si

evince la palese legittimità dell’U.N.B.R. Costituzionale ad operare in base alla

Legge 51/1995 che regola l’organizzazione della professione forense in Romania

Inoltre ad oggi la struttura UNBR Bota è stata dichiarata

legittima, sia dal giudice Roza Marcu, Presidente del CSM

rumeno, che in oltre 1200 decisioni e pronunce di Tribunali (all 2),

Corti d'Appello e nove volte dall'alta Corte di Cassazione e Giustizia

rumena:

- sentenza n. 4751 del 15 ottobre 2007;

- sentenza n. 5321 del 7 novembre 2007;

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- sentenza n. 5374 del 9 novembre 2007;

- sentenza n. 5797 del 9 dicembre 2007;

- sentenza n. 2094 del 10 giugno 2008;

- sentenza n. 1561 del 7 maggio 2008;

- sentenza n. 3271 del 22 settembre 2010;

- sentenza n. 3507 del 7 ottobre 2010;

- sentenza n. 3516 del 8 ottobre 2010.

Cosa altro occorre?

7) Si precisa, altresì, che il Presidente dell’U.NB.R. Costituzionale, l’Avocat Pompiliu Bota, ha già provveduto, in data 27/09/2013, a depositare, presso l’Ambasciata Italiana in Romania (allegato 7), richiesta di rettifica immediata della Circolare CNF in questione che dispone la convocazione e cancellazione degli Avocat( ma sottolinea stranamente esplicitamente l’autonomia di questi ultimi in merito ai propri iscritti), unitamente alla copia legalizzata della dichiarazione del Ministero di Grazia e Giustizia rumeno, datata 03/09/2013, nonché ha provveduto a richiedere al Ministero Rumeno in data 30/09/2013 di dichiarare che l’ordine Bota è legittimato a rilasciare il Titolo di avvocato in Romania al pari dell’UNBR Tradizionale Florea come da dieci anni a questa parte in Romania;8) In data 4/10/2013, a seguito di colloquio telefonico con la segreteria del Consigliere del Ministero Dott. Mancinetti, lo scrivente è stato informato che la questione e le carte depositate sono tuttora al vaglio e allo studio delle autorità designate.9) Si rende edotto questo Coa, inoltre, di aver avuto notizia in questi ultimi giorni,

circa una diffida e querela formale presentata da colleghi Avocat iscritti presso l

ordine di Tivoli nei confronti della traduttrice Ionescu Leontina (incaricata dall Avv

Carlo Giuliani) per infedele traduzione in quanto, se si riguarda l’allegato 3 alla

presente (e pubblicato sul sito del CNF ) la stessa, nelle note che ho evidenziato in

giallo, traduce che la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo

letteralmente“ ha fatto sapere (quindi stabilito come ultimo grado di giudizio)

che l Unione nazionale dei fori della Romania è stata istituita secondo legge

51/95….. In tale sede va inoltre evidenziata la strana contraddittorietà della

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comunicazione presa a fondamento della circolare del CNF, in quanto

nella traduzione dell’opinione espressa dalla funzionaria Viviana Onaca si afferma

che l’UNBR di Bota è illegittimo, poi però nell’appendice della traduzione della

Ionescu Leontina viene affermata la legittimità della UNBR affermata dalla Corte

Europea “sine dubio”, ma volta a voler intendere che sia quella dei fori cioè

l’UNBR di Florea (che è quello dei fori per identificazione pacifica); al contrario la

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza si riferiva esclusivamente

alla UNBR Bota circa la legittimità in quanto costituita ex lege 51/1995. Sul

punto si fa presente che già l’Ordine degli Avvocati di Messina ha riscontrato

diverse incongruità all’interno della suddetta nota, sospendendo la procedura già

avviata di cancellazione dopo la convocazione degli Avocat struttura Bota ivi iscritti

precedentemente e sono state presentate diverse querele nei confronti della

traduttrice “adoperata” dall’Avvocato Carlo Giuliani del COA di Tivoli e a quanto

riferitomi all’Avvocato Carlo Giuliani stesso che ha sollevato tutta la questione..

All’esito della contraddittoria comunicazione della funzionaria, presa a

supposto di ogni iniziativa del CNF, il CSM rumeno ancora una volta a

firma del presidente, in data 26 luglio 2013, ribadisce che ai sensi della

legge 51/ 1995, «la verifica della legalità dell'esercizio della professione

dell'avvocato è una prerogativa della magistratura», criticando così

implicitamente l'abuso commesso dalla impiegata del Ministero: «l'Unione

Nazionale degli ordini degli Avvocati - struttura Bota e gli ordini degli

avvocati distrettuali sono stati costituiti e funzionano in base ad un atto costitutivo

ed uno statuto che hanno come base legale la Costituzione della Romania e la

legge n. 51/1995, modificata dalla legge n. 255/2004, quadro che costituisce il

fondamento legale dell'esercizio della professione di avvocato da parte degli

iscritti in questa struttura. Queste persone sono entrate nell'Ordine degli avvocati

in seguito ad un esame e sono iscritte nell’albo come avvocati così come

richiesto e previsto dalla L. 51/1995» (Corte di Cassazione e Giustizia romena

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sentenza n. 3271 del 22 settembre 2010).

La Corte di Cassazione e Giustizia romena sentenza n, 3516 dell’8 ottobre 2010

ha così sentenziato: «l'incolpata Serban Cernat Claudia, soddisfa tutte le

condizioni soggettive per esercitare la professione di avvocato, all'incolpata

non sì può rimproverare di aver esercitato abusivamente la professione di

avvocato, non viene soddisfatta né la condizione aggettiva del reato né

quella soggettiva».

Nonostante la reale, comprovata e legittima regolarità della U.N.B.R. Bota se si

prova a contattare altri Avocat iscritti presso la stessa struttura Bota, tutti

chiariranno che operano perfettamente e senza problemi nel loro paese come

Avvocati, da anni. Sono migliaia le cause patrocinate da Avocat dell’UNBR Bota,

come sono migliaia le sentenze dei Giudici Rumeni, senza contare che è stata

attestata la capacità degli Avocat dell’UNBR Bota di poter esercitare in Romania

come Avocat iscritti al loro ordine e che operano regolarmente e legittimamente da

diversi anni in Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio, Danimarca e Polonia etc

etc .

In estrema sintesi, dunque, Il C.N.F. non tiene in considerazione (perché non

sapeva) della nota del Segretario Generale del Ministero Rumeno, che ha tenuto a

precisare che la lettera della Dott.ssa Viviana Onaca “non è un comunicato quale

strumento di relazioni pubbliche...tale atto non è un atto di un’autorità, non è un

atto unilaterale di volontà e non crea una situazione giuridica nuova, non essendo

tassativo per alcuna autorità ” , la lettera continua ancora stabilendo l’esatto

contrario di quanto affermato dalla funzionaria che tanto danno e confusione ha

prodotto e cioè che la missiva della funzionaria del Ministero Rumeno era e rimane

un mero un punto di vista personale.

Porto a conoscenza questo COA che la stessa funzionaria è stata rimossa

immediatamente ed è imputata per la vicenda in separato giudizio penale.

Quindi, il punto di vista di una persona, non ufficiale, non tassativo per altre

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autorità e non di relazioni pubbliche, sarebbe alla base della richiesta del C.N.F. di

non iscrivere gli Avocat dell’UNBR Bota e, ancor peggio, di cancellare quelli già

iscritti.

Inoltre, non si tiene in considerazione che il Diritto Rumeno il quale stabilisce

espressamente che, le valutazioni in ordine alla legittimità o meno degli Ordini

Professionali, spettano ai soli Tribunali Rumeni, come rimarcato nella nota del

Csm Rumeno 17005/2013 del 26.7.2013.

Mai errore fu più grave e con tutta una serie di continue confusioni in merito…

poichè la Corte Europea ha esaminato esclusivamente la causa Bota contro

Romania e non si riferiva quando si è espressa quindi alla legittimità dell’Unione

dei fori della Romania (che è l UNBR tradizionale di Gheorghe Florea….) ma bensì

sentenzia ufficialmente esattamente l opposto…. cioè la legittimità dell’ordine Bota

fondata chiaramente sulla legge 51/95 cosi come la normativa rumena

prevede !!!!!!! La traduttrice traduce l esatto contrario in una causa Bota/Romania

dove l ordine tradizionale UNB Florea non c entra nulla…ma ce lo fa entrare la

stessa traduttrice…(allegato 8).

Invero, l’UNBR struttura Bota, se letto in chiave di normativa Italiana, è un organo

professionale di Avvocati legittimamente operante ai sensi della Legge Rumena

n.51/1995 come dispone la legge rumena e che il ministero di grazia e Giustizia

Rumeno non ha alcuna ingerenza in merito alla legittimità o meno ma solo i

Tribunali hanno competenza per stabilirlo.

All’interno dell’UNBR Bota, vi sono, inoltre, numerosi politici di spicco del

Governo Rumeno, come onorevoli e senatori che regolarmente operano

quali avvocati in Romania (es: Sen. Catalin Croitoru e On.le Raluca Surdu).

Come si può minimamente pensare ad una illegittimità di tale ordine quando

appartenenti stessi sono parlamentari del governo rumeno ed Avvocati allo

stesso tempo?

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In caso di cancellazioni si chiarirà anche su questo punto.

Si allega inoltre (allegato 10) copia iscrizione dell’UNBR struttura Bota datata

18.01.2007 e deliberata il 20.01.2007 con cod iscrizione 20626000 ( fax inviatomi

dalla stessa UNBR) presso il Ministero Pubblico delle finanze ossia l’Agenzie

nazionale di Amministrazione di giustizia, come avrebbero potuto iscrivere un

ordine illegittimo senza controllarne la documentazione e che paga regolarmente

le tasse?

Addirittura e prego verificare questo dato, l’UNBR Florea è stato iscritto

successivamente all ordine UNBR BOTA presso tale Ministero delle Finanze

il quale, in senso stretto, rilasciando il certificato d iscrizione conferma la

regolarità e legittimità degli ordini in base ai documenti prodotti.

L’UNBR BOTA è stato iscritto addirittura prima di quello di Florea.

10) Si deposita, ancora non bastasse, la cogente decisione del Coa proprio di Tivoli di questi giorni…..”sul non luogo a provvedere alla cancellazione degli Avocat struttura BOTA iscritti presso quell’ordine” (COA che per primo pose la questione legittimità e che tanta confusione è stata creata…) proprio sulla base del ricevimento dell’allegato 4 alla presente memoria, ossia la rettifica del Ministero Rumeno alle mendaci dichiarazioni della funzionaria Viviana Onac inviate dalla stessa proprio al COA di Tivoli e girate al Ministero della Giustizia Italiano che hanno condotto lo stesso Ministero a comunicare con il CNF ed il CNF alla famosa circolare che ha interessato tutti i COA Italiani per le convocazioni e cancellazioni degli Avocat struttura BOTA, il tutto esattamente in quest’ordine.E sulla base di cosa? di una semplice lettera rettificata autorevolmente in Romania dal Ministero stesso che smentiva in tutta fretta la propria funzionaria rimuovendola dall’incarico e dicendo che era solo un punto di vista…di una privato e non la posizione del Ministero.Alla luce delle su estese considerazioni giuridiche e documentali e tenuto conto dei nuovi sviluppi in merito alla questione (smentita del Ministero Rumeno, chiarimento del C.S.M. rumeno in merito all’esclusiva competenza delle Corti a decidere sulla legittimità dello status di avvocato, valutazione dei documenti da parte del Ministero di Giustizia Italiano) ed alla evidente e palese non definizione della vicenda , il sottoscritto Avocat Alessandro Pietri ISTANZA

acche’ questo Consiglio dell’ Ordine adisca il Ministero della Giustizia,

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Dipartimento degli affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III, Reparto II per provvedere all’immediata rettifica della Nota inviata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prot. n. AMM20/09/13.015534E, in quanto la suddetta Nota veniva emanata senza aver avuto conoscenza delle precisazioni fornite in data 03/09/2013 dal Ministero Rumeno e soprattutto considerata l assenza di alcuna indagine conoscitiva sul luogo in relazione all’ importanza della questione che interessa la vita professionale dei propri cittadini.

Fatto salvo l’esperimento di ogni azione giudiziaria ritenuta necessaria, anche le più estreme, qualora questo Ecc.mo Ordine non dovesse ritenere giuridicamente valide la considerazioni esclusivamente documentali esposte, C H I E D E

a questo Ecc.mo Ordine 1) l’archiviazione immediata del procedimento per la sussistenza

dimostrata in fatto e diritto della legittimità dell’ordine UNBR struttura Bota;

ed ai sensi della legge in oggetto citata,2) copia dei seguenti documenti: atto costitutivo UNBR tradizionale struttura

Florea; conseguente documento/i UFFICIALE/I esclusivamente in copia conforme legittimato da asseverazioni traduzioni e legalizzazioni e omologazioni necessarie quando si tratta di interscambi documentali ufficiali tra Ministeri appartenenti alla U.E. attraverso e sulla base del quale il Ministero di Giustizia Italiano ed il CNF basano la legittimità di questo ordine quale unico ufficialmente legittimo in Romania ed in conseguenza del quale/i deducono l illegittimità dell‘ordine UNBR struttura BOTA incaricando i COA Italiani alle cancellazioni degli Avocat ivi iscritti struttura BOTA “ previa verifica ed indagine conoscitiva da parte dei COA anche presso gli stati d’ origine degli iscritti; quanto richiesto si legga in chiave di tutela del sottoscritto e di diciamo garanzia dell’operato di questo COA invitato a decidere sulla questione al quale chi scrive appartiene quale stabilito;

3) Copia Legge Rumena sulla modalità di Istituzione e riconoscimento legittimità degli UNBR atti a formare Avocat professionali legittimamente riconosciuti;

4) Articolo specifico e legge che istituisce la medesima;5) copia esclusivamente omologata asseverata tradotta e giurata del

Ministero Rumeno e recepita dal COA di Tivoli del Maggio 2013

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specificando che in caso la stessa fosse sprovvista della omologazione ed asseverazione a nulla servirebbe perche irricevibile ufficialmente altrimenti essendo una risposta presa per ufficiale dal Ministero italiano senza omologazione rientra clamorosamente nel campo delle semplici considerazioni personali!!!Su questo, punto tutta la documentazione presentata dal sottoscritto Avocat in fase di iscrizione all’albo degli stabiliti presso questo COA è stata asseverata tradotta e giurata… ed in queste memorie sono stati indicati i luoghi ed esattamente anche le date di deposito (altri COA ad esempio dove questo Ordine può trovare asseverati e tradotti i documenti citati a difesa della legittimità dell Ordine struttura BOTA indicati dal sottoscritto),questo sempre in considerazione del suggerimento del Ministero e del CNF dove viene evidenziato esplicitamente il dovere di accertamento dei COA sulla legittimità anche di qualsiasi documento depositato da richiedere eventualmente contattando direttamente anche l ordine di appartenenza dell’avvocato stabilito o che chiede lo stabilimento.Pertanto molti dei documenti citati in questa memoria, si trovano semplicemente nei COA indicati, con espressamente dichiarata data di deposito asseverazione legalizzazione etc etc e pertanto facilmente reperibili da questo COA! Altrimenti…punto di vista per punto di vista…si allegano (allegato 11) i recentissimi articoli pubblicati “ad esempio” dall’associazione giuridicamente e legittimamente riconosciuta in Italia “AILP”(associazione italiana liberi professionisti) i quali, hanno condotto a BUCAREST e non con fax e lettere dall’Italia, un indagine conoscitiva, un reportage, parlando con tantissimi Avocat rumeni che operano solo in Romania dal risultato certo sulla legittimità dell’ordine Bota….punto di vista per punto di vista….(mi riferisco alla funzionaria Viviana Onac).Ma sono sicuro che la nota Ministeriale Rumena di maggio 2013 inviata al COA di Tivoli che dichiara l illegittimità dell’UNBR struttura BOTA sia omologata dal Ministro stesso, altrimenti non avrebbe nessun valore ufficiale ed andava richiesta l immediata omologazione e legalizzazione….anche se qualche dubbio permane poichè lo stesso Ministero Romeno, per invero, ne ha smentito i contenuti, quella si con copia omologata, quando ha inviato la famosa missiva del 3 Settembre all’UNBR struttura Bota chiarendo che la Viviana Onac avesse espresso solo un punto di vista……e che dunque quella non era la posizione ufficiale del Ministero e non mi dilungo oltre!!!!

6) Richiedo, inoltre, copia iscrizione UNBR Tradizionale Florea presso il Ministero delle finanze Rumeno, come da requisito legale obbligatorio imposto

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dalla legge 51/95 modificata, ai fini di dimostrare la successiva iscrizione dello stesso ordine Tradizionale Florea a quello dell’ UNBR BOTA;

7) Da ultimo e piu importante….fatte tutte le debite premesse…si richiede ufficialmente ex lege in oggetto specificata, il documento ufficiale che a tutt’oggi non ho capito ne si comprende quale effettivamente sia….. sulla base del quale il Ministero Italiano, il Cnf ed i poveri Coa, (nel senso del gravoso compito) da svolgere in maniera coscienziosa e non superficiale (controllare i documenti legittimati e farsi carico delle decisioni in autonomia come chiariscono ………………….) , perche si gioca la partita sulla vita delle persone e delle famiglie….e sottolineo questo senza aggiungere altro…perche di questo si tratta !!!! o qualche suicidio da parte di qualche collega debba intervenire per chiarire l importanza la gravità della situazione e la drammaticità del momento che gli Avocat stanno affrontando …..perche sarà una morte di e nel diritto in quel caso !!!!Richiedo il documento che attesta ufficialmente al Coa (che voglia procedere alla cancellazione degli Avocat BOTA iscritti , per mancanza di volontà nel voler comprendere ed approfondire con coraggio la questione) ufficialmente l illegittimità dell’unbr struttura Bota con tanto di omologhe traduzioni asseverazioni perche presumo cosi sia arrivato in maniera chiara ed indiscutibile se la determinazione del CNF e del Ministero è questa di sospendere e cancellare e, pertanto, chiedo la conseguente documentazione attestante la legittimita dell’UNBR Florea sulla base di quali documenti ufficiali omologati asseverati e quale sia Istituzione competente Rumena che li ha rilasciati !!! Non volendo neanche minimamente pensare che la risposta sia stata data dallo stesso Florea sulla propria legittimità…..I documenti si richiedono in copia conforme agli originali con tutte le ufficializzazioni legalizzazioni ed omologazioni delle quali devono essere forniti alla data che sono stati ricevuti dalle autorità italiane ,visto e considerato che si tratta di scambi interministeriali tra paesi membri U. E. e valgono determinate regole di protocollazione ed asseverazione per cosi dire ….regole delle quali chi scrive e profondo conoscitore per materia prescelta e preferita “diritto comunitario”. Non hanno, di fatto, caratura ufficiale pareri, peraltro smentiti ,senza documenti omologati.

Da ultimo, si porta a conoscenza che l Antitrust sulla concorrenza,(allegato 12) interessato della vicenda degli stabiliti, solo pochissimo tempo orsono ha sanzionato diversi Coa tra i quali quello di Tempio Pausania….e che ad oggi nessun Coa in Italia ha cancellato alcun Avocat dall albo degli stabiliti sulla base di queste circostanze in via di chiarificazione con le istituzioni rumene e, sulla base della notevole importanza che tali provvedimenti andrebbero ad incidere

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sulla vita della persona professionale e non, con evidenti danni e nocumenti incalcolabili per la gravità che assumerebbero.Si ribadisce ancora una volta, che la nota Ministeriale inviata al CNF ed il CNF stesso nella circolare impone ai COA curiosamente (deresponsabilizzandosi?) il controllo e la verifica delle situazioni prima di prendere dei provvedimenti anche presso gli ordini di appartenenza.Informo inoltre che per quanto concerne il circuito denominato IMI è in via di determinazione Ufficiale la presenza anche della struttura UNBR Bota a tale circuito, trascorsi i relativi tempi tecnici ed una semplice richiesta all’UNBR struttura Bota chiarirebbe questo “irrilevantissimissimo” aspetto.Signori Consiglieri e Signor Presidente, mi spoglio dalla difesa in punta di diritto e francamente parlo di aver sentito personalmente persone depresse con famiglia a carico che parlano di vita distrutta.Lo dico perche francamente colpito e scosso e, con tanto di esempi avuti nel nostro paese di questi tempi, non possiamo non prenderci le nostre responsabilità…proprio non possiamo ! E’ vostro compito e responsabilità Signor Presidente chiarire, senza timore alcuno, in perfetta autonomia e diritto dell’ordine che presiede.Io voglio credere che Noi siamo diversi e ci assumiamo le responsabilità quando anche da esse possiamo fuggire. Abbiamo l occasione per aprire le porte all’Europa ed essere i primi a farlo con grande onore di tutta un Isola, Europa che le ha gia aperte comunque le porte senza che nessuno possa farci nulla… e, soprattutto, di fare il nostro dovere e mestiere senza timore alcuno e senza convenienza alcuna…solo il dovere di giuristi (riconoscere un diritto qualora spetti o meno senza altri interessi…..)Se devo essere cancellato, affronterò (certo non cederò) tranquillamente la questione, solo se avrò la certezza del metodo obiettivo pacifico e da giurista che questo Consiglio ha adoperato nella valutazione della questione che tutto è tranne che complessa.!!Ovviamente sono pronto a integrare ulteriore documentazione in mio possesso, anche tradotta ed asseverata se del caso mancasse, per un giudizio sulla vicenda. Da ultimo….lette con attenzione le dichiarazioni Ufficiali rese dal presidente del CNF Prof Guido Alpa…che mi appaiono incredibili nei toni e nei contenuti e soprattutto nei motivi.. ma anche diffamatorie personalmente mi appresto, pertanto, a sporgere formale querela (non essendo peraltro neanche il primo da informazioni avute) nei confronti dello stesso…. per la diffamazione “a mio avviso” ivi contenuta.

Con Osservanza e più forte stima e fiducia

Sassari, lì 10/10/2013

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Avocat Alessandro Pietri

P.S.Si allega (allegato 13) illuminante parere dell’illustre Avvocato Daria Pesce, con studi a Milano e negli Stati Uniti d’America sulla libera circolazione della professione legale.