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IL 24 E 25 febbraio 2013 SI VOTA Guida alle elezioni Regionali

Come si-vota-regionali-2013

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IL24 E25 febbraio 2013SI VOTA

Guida alle elezioni Regionali

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IL SEGGIO ELETTORALE PAG. 5

COSTITUZIONEDEL SEGGIO ELETTORALE PAG. 10

LE OPERAZIONI DI VOTO PAG. 11

ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI PAG. 12

COME SI VOTA PAG. 14

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PAG. 16

PERMESSI LAVORATORI E CANDIDATI PAG. 18

ESEMPLIFICAZIONI DI VOTO PER LO SCRUTINIO

ELEZIONI REGIONALI PAG. 21

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IL SEGGIO ELETTORALELe operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all’interno del seggioelettorale. Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presi-dente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume lefunzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di listao dei gruppi dei candidati.Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono con-siderati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’eserciziodelle loro funzioni.

Il PresidenteIl presidente di seggio è nominato dalla Corte d’Appello. Qualora il pre-sidente nominato al momento di “prendere servizio” dovesse nonessere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo perla Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovràprendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suodelegato. Tra i suoi poteri ha quello di:

sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;può disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi

previsti dalla legge;decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui i

reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere; decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull’asse-

gnazione o meno dei voti contestati;può spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve aste-

nersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presen-tate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per que-sto o quel partito.

Il VicepresidenteIl vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci delpresidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È,quindi, obbligatorio che l’uno o l’altro debba necessariamente esserepresente in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di inse-diamento, di voto o di scrutinio.

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ti a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I compiti degli scrutatori sono:Gestire e controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio;Autenticare (firmare) le schedeIdentificare gli elettori e le elettrici per il votoEssere interpellati dal presidente prima di ogni decisione;Presentare proposte per migliorare l’andamento delle votazioni;Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi

ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presi-dente.

Rappresentanti di listaI rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai dele-gati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per cia-scun seggio del comune. Come è ovvio, un candidato o una lista dicandidati può nominarli, ma non è obbligato a farlo. Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio ècerto una impresa molto complicata. Per questa ragione è bene coor-dinarsi con le altre forze della coalizione (sia per quanto riguarda le ele-zioni amministrative che per quelle regionali) per cercare di evitare chein alcuni seggi vi siano i rappresentanti di tutti i partiti del centro sinistrae in altri nessuno.Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisognaessere elettori del Comune per le elezioni comunale, dei comuni dellaProvincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per leelezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il dirit-to di voto nella sezione in cui è nominato, l’importante è che sia iscrit-to in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia(provinciali), della Regione (regionali). L’atto di designazione deve essere presentato entro il giovedì o ilvenerdì antecedenti le elezioni, al segretario del Comune che ne dovràcurare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventual-mente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei segginel pomeriggio di sabato al momento dell’insediamento dei seggi o ladomenica, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto, cioè entrole ore 8,00.

Il SegretarioIl segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscrit-ti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. L’unico requisito che èrichiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possessodi titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secon-daria di secondo grado. Tra i suoi compiti:

assistere il presidente nell’adempimento delle operazioni del seg-gio;

provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l’obbli-go di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste oreclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e daglielettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusio-ne da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli ScrutatoriSono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dopo essere stati sorteg-giati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo edil ventesimo giorno prima del voto. Ciò vuol dire che in ogni comune, tra il 25° e il 20° giorno antecedentile elezioni, l’Ufficio elettorale dei comuni sorteggerà, estraendoli dall’al-bo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono per costituiretutti i seggi del comune. Se al momento dell’insediamento del seggioalcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio lisostituisce chiamando alternativamente l’elettore o l’elettrice più giova-ne e poi il più anziano presenti in quel momento, purché siano in pos-sesso del titolo di scuola dell’obbligo. Vi sono alcune condizioni chenon consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benchénon esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stes-se cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chia-mati a sostituire scrutatori non presentatisi. La norma infatti recita:“sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezio-ne, di scrutatore e di segretario:

coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimoanno di età;

i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunica-zioni e dei trasporti;

gli appartenenti alle forze armate in servizio;i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comanda-

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siasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato oimpedire il voto.

È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altripartiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all’interno delseggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda lamassima vigilanza e visibilità.

Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusuradelle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestreed agli accessi della sala di votazione;

Inoltre, possono accertare l’identità di elettori sprovvisti di docu-menti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;

Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contras-segno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali,senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propa-ganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portatosolo ed esclusivamente all’interno del seggio di competenza. È, ovvia-mente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di portisempre e in evidenza il simbolo.

È bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dai persona-li, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista maanche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbia-no votato.Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazio-ni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possonopresentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insedia-mento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la desi-gnazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si pre-sentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presi-dente e scrutatori e verificare l’eventuale presenza di rappresentanti diliste concorrenti.

Tra i loro compiti:I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazio-

ni dell’ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo altavolo dell’ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogoche permetta loro di seguire l’andamento delle operazioni elettorali;

Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventualidichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte leoperazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente delseggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte dirappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l’attenzione del presi-dente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possa-no inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti delseggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni ocontestazione contestualmente all’avvenimento, rimandare nel tempopotrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorrericordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare leschede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorrecontrollare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durantele votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma,in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio,nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assu-mendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritarda-re l’andamento del voto;

Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di farrispettare le disposizioni di legge che vietano l’esercizio di qualsiasiforma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente,affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazioriservato all’ufficio elettorale e l’eventuale illegittima interferenza dichiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto ladomenica e il lunedì mattina delle votazioni, il rappresentante di listafaccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di suacompetenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, nonallontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, maanzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamenteadiacenti al seggio stesso.

Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesitutt’altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosid-detti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corru-zione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qual-

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COSTITUZIONEDEL SEGGIO ELETTORALEIl seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il voto. Perla validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri delseggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o ilvicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni. In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente provvede a sosti-tuirli scegliendo tra gli elettori presenti. Non possono sostituire gli scru-tatori assenti i rappresentanti dei partiti.

Autenticazioni delle schede elettoraliLa prima operazione da compiere è l’autenticazione delle schede elet-torali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzio-ne. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corri-spondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. II presi-dente estrae a sorte il numero progressivo d’ogni gruppo di 100 sche-de, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati. Aprequindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero dischede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Loscrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della schedastessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firma-te da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime ilbollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nellastessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede allacustodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno puòallontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiu-de le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite sca-tole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori ope-razioni alle ore 8.00 della domenica, primo giorno di votazione.

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nomi-nati con l’atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui attoviene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere pre-senti fin dall’inizio delle operazioni,cioè dalle ore 16.00 del sabato.

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LE OPERAZIONI DI VOTOAlle ore 8 della domenica, prima giornata di votazione, si ricostituisceil seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti leschede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta que-sta operazione dichiara aperte le operazioni di voto. Si vota la domenica dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e il lunedì dalle ore7.00 alle ore 15.00.

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettricedevono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consul-tazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale. A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può darel’indicazione di recarsi subito all’Ufficio elettorale del proprio comuneper farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge,devono rimanere aperti duranti le giornate di votazione.

Infine, per poter votare occorre identificare l’elettore o l’elettrice.L’identificazione degli elettori può avvenire:

mediante la carta d’identità od altro documento d’identificazionerilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotogra-fia.

per attestazione di uno dei membri del seggio.per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè

conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già statoammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazio-ne.Ai fini dell’identificazione degli elettori sono validi anche:

le carte d’identità e gli altri documenti d’identificazione, anche sca-duti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regola-ri e possano assicurare la precisa identiftà del votante;

le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionali ufficialiin congedo d’Italia, purché munite di fotografia e convalidate da unComando militare.

le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali,purché munite di fotografia.Nel caso in cui l’elettore manchi di documento valido e per lui garanti-sca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documentodell’elettore che ha effettuato il riconoscimento. Non sono validi i documenti senza fotografia.

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elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deam-bulazione.

Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzioneI detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possonovotare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco delComune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. Larichiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno anteceden-te la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadinoè iscritto. in calce alla richiesta deve essere riportata l’attestazione deldirettore dell’istituto di pena o del direttore sanitario comprovante ladetenzione o il ricovero dell’elettore. La richiesta approvata dalComune deve essere mostrata, inseme alla tessera elettorale almomento del voto.

Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 postiIl voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore diapertura della votazione, dal presidente o da uno degli scrutatori delseggio.

Seggio specialeLa legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali ecase di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi didetenzione o custodia preventiva debba essere istituito un appositoseggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nomina-ti dalla Commissione elettorale comunale.Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto alvoto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospe-daliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimereil voto.Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccoltein plichi separati e portate nella sede dell’Ufficio elettorale competen-te per essere immediatamente nelle urne destinate a custodire leschede votate. Seggio ospedalieroE’ un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto.

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175A modifica dell’art.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizioni

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LA VOTAZIONERiconosciuta l’identità dell’elettore, il presidente gli consegna la sche-da aperta. Dopo aver votato l’elettore deve restituire la scheda piega-ta. Uno dei membri del seggio accerta che l’elettore ha votato appo-nendo la propria firma accanto al nome dell’elettore, nell’appositacolonna della lista.

Se l’elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e diciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.

Se l’elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o dibollo, egli non può più votare; la scheda non é posta nell’urna, è vidi-mata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accan-to al nome dell’elettore.

Se l’elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la sche-da dichiarandone la nullità e l’elettore non é più ammesso al voto.

Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli é deteriora-ta oppure egli stesso l’ha deteriorata per negligenza o ignoranza, puòrichiederne un’altra al presidente, restituendo però la prima piegata.

Elettori fisicamente impediti e portatori di handicapGli elettori fisicamente impediti all’esercizio del voto, e solo loro, pos-sono essere accompagnati in cabina. La legge considera come talisoltanto “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altroimpedimento d’analoga gravità”(art.55, 2° comma del T.U 361/57come modificato dall’art.1, 1°comma della legge n.17/2003). L’accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e,solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scel-ta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune dellaRepubblica. Nessuno può effettuare la funzione d’accompagnatore piùdi una volta. E’ obbligatoria la registrazione nell verbale della votazio-ne con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nomedell’autorità che ha accertato l’impedimento ed il nome dell’accompa-gnatore. L’eventuale certificato medico va allegato al verbale.Quando la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deam-bulanti e questa non è accessibile mediante sedia a ruote, possonoesercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, con sede esen-te da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifestie di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le fun-zioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Tali

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della lista regionale o sul nome del capolista della lista regionale stes-sa. In questo modo il voto verrà attribuito solo al candidato presiden-te;

tracciando un segno sul rettangolo che contiene il simbolo dellalista provinciale. In questo modo il voto verrà attribuito sia alla lista pro-vinciale scelta che al candidato presidente collegato. In tutte le regio-ni è possibile esprimere un voto di preferenza anche nei confronti diun candidato alla carica di consigliere regionale. In questo caso a fian-co del simbolo della lista provinciale prescelta occorre scrivere ilcognome ed eventualmente il nome del candidato per il quale si vuoleesprimere la preferenza. In Campania il voto si esprime con le stessemodalità, tenendo presente che si possono esprimere due preferenzeuna deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra per uncandidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamentodella seconda preferenza. In Toscana che ha approvato una leggeelettorale senza indicazione di preferenze. In Lombardia il voto siesprime come specificato a pagina 36 del presente vademecum.

tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo della listaregionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che contiene ilsimbolo di una lista provinciale collegata. In questo caso il voto verràattribuito sia al candidato presidente che alla lista provinciale collega-ta;

tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo della listaregionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che contiene ilsimbolo di una lista provinciale non collegata. In questo caso il votoverrà attribuito sia al candidato presidente che alla lista provinciale noncollegata. Nella Regione Marche non è previsto il voto disgiunto e per-tanto il voto è dichiarato nullo.Nelle Regioni Calabria, Campania, Marche Puglia e Lombardia lalista regionale (listino) è rappresentata dal solo candidatoPresidente della Giunta regionale o Presidente della Regione.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIOLo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 15,00del Lunedì.Vengono scrutinate le schede per le elezioni regionali. Quando questaoperazione è finita il Presidente del seggio procede alla stesura deiverbali. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regiona-li, ai sensi dell’art. 20, secondo comma, lettera c), secondo periodo,

il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per persone dete-nute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianza speciale dipubblica sicurezza.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiatureelettromedicaliGli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l’allontana-mento dall’abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza con-tinuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votarenella loro dimora. In queste condizioni devo far pervenire non oltre il20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cuisono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso illoro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tesseraelettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato daicompetenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchia-ture come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente del seg-gio nel cui territorio è compresa la dimora dell’elettore (L.22/2006 eL.46/2009).I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidentedella sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luo-ghi sopra indicati.

COME SI VOTAPer votare l’elettore deve tracciare un segno con la matita copiativache gli viene consegnata insieme alla scheda. E’ valido qualsiasisegno che renda esplicita la volontà dell’elettore. Non sono, evidente-mente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell’elet-tore di farsi riconoscere.

Elezioni regionali (scheda verde)Si può votare un solo candidato alla carica di presidente dellaRegione. È consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare un can-didato presidente diverso da quello collegato con la lista prescelta. Perquanto riguarda l’elezione dei consiglieri regionali, oltre al voto di listaè possibile esprimere anche un voto di preferenza scrivendo il cogno-me ed eventualmente il nome di un candidato tra quelli della lista pre-scelta, a fianco del simbolo della lista scelta.È possibile votare in diversi modi:

tracciando un segno sul rettangolo nel quale è posto il simbolo

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te riportati nel verbale.È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedente non èstata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, per le ele-zioni dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei voti dipreferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista .

Criteri generali per lo scrutinioLa validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio edifendere sempre la volontà dell‘elettore.Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elet-torale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia ilsospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa.Tratti di matita strani, segni particolari o la preferenza indicata attraver-so i numeri anziché il cognome del candidato sono elementi che pos-sono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.È vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il rap-presentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in manieraconforme deve chiederne l’annullamento. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provviso-ria, il presidente di seggio. E’ bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nellafase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata “non esi-ste”. Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale. Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quellei cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in appositebuste che saranno poi consegnate all’ufficio elettorale centrale per lasuccessiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame pressol’ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una seriedi voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragio-ne bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - farmettere a verbale ogni contestazione.

della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consi-gli regionali delle regioni a statuto normale), le operazioni dell’ufficioelettorale di sezione di scrutinio dei voti per le elezioni provinciali e/ocomunali, che, come già detto, iniziano alle ore 8,00 del martedì, devo-no svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16,00, selo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20,00, se lo scru-tinio riguarda sia le elezioni provinciali che quelle comunali.

Come si svolge lo scrutinioPrima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di comin-ciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferen-ze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggiodelle schede votate. Occorre, infatti, verificare che il numero delleschede votate corrisponda esattamente al numero di elettori chehanno votato così come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi con-tare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondereesattamente al numero di elettori che non si è presentato ai seggi.Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondo-no, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È bene chei rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase:eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio “votando” schedenon utilizzate.Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio,estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna alpresidente. Questi enuncia ad alta voce l’espressione di voto. Il presi-dente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme alsegretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclamaad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nellacassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando unascheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere imme-diatamente timbrata sul retro. Le schede possono essere toccate sol-tanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scruti-nate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. IlPresidente accerta personalmente la corrispondenza numerica dellecifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti,dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schedebianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenentivoti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche,leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamen-

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Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidatiPer quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnatinei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferi-mento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.L’art.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall’art.11 dellalegge 21.3.1990 n.53, recita: - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggidella Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni pres-so gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e dilista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti ogruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assen-tarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle rela-tive operazioni.- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.L’articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell’art.119 del testounico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e delSenato della Repubblica, cioè 30.3.1957,n.361,come sostituito dal-l’art.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratoridi cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamentodi specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzio-ne mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o nonlavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delleoperazioni elettorali”.Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appenaindicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla CorteCostituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavo-rativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazio-ni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR361/57.Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concretaapplicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significas-se, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiun-ta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposocompensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delleore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computarele maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non

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considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quotaulteriore di retribuzione.Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematichesiano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronuncia-menti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti puntifermi in materia:- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l’orario lavora-tivo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va cor-risposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in casodi settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retri-buzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettantegiornate di riposo compensativo;- l’unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e nonle ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino ildipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spogliodelle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno suc-cessivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi perl’intera giornata lavorativa e gli spetta l’intera retribuzione ( senten-za definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).Se l’unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l’interpreta-zione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delleore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia unobbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di ripo-so compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio.Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazionielettorali (il sabato), riteniamo debba essere l’azienda di lavoro adecidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi,deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione,emesso dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello dinomina da parte di un Partito politico presente nella competizioneelettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessacertificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l’in-dicazione delle giornate di presenza con l’orario di inizio e fine delleoperazioni elettorali. Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le inter-pretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ailavoratori che alle aziende interessate.

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ELEZIONI REGIONALIMODALITÀ

DI ESPRESSIONE DEL VOTOESEMPLIFICAZIONI

N.B.: LE ESEMPLIFICAZIONI DI VOTO QUI DI SEGUITORIPORTATE FANNO RIFERIMENTO ALLA LEGGE

PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

IN AGGIUNTA SONO INSERITI I CASI SPECIFICI DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER LE REGIONI

CHE HANNO MODIFICATO O INTEGRATO LE NORME IN VIGORE.

Per i candidatiI candidati hanno la possibilità di utilizzare un’aspettativa non retri-

buita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quellodelle Elezioni. Non sono previsti, ne dalla legge né dal contratto dilavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidatiin elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando ildiritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.

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ELEZIONI REGIONALICASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

ELEZIONI REGIONALI

TIZIO

CAIO

Il voto va alla lista n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio.

Sempronio è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 a Sempronioe alla lista regionale il cui capolista è Caio.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

Sempronio è candidato della lista n. 1.Il voto va alla lista n. 1 a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio.

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio,mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alle liste provinciali collegate.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

SEMPRONIO

SEMPRONIO

22 23

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TIZIO

CAIO

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio.

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio.Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

Valido solo il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio

Il voto è nullo per le liste provinciali 2, 3 e 4 e valido per la lista regionale il cui capolista è Caio.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

ELEZIONI REGIONALIELEZIONI REGIONALI

24 25

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TIZIO

CAIO

Sempronio è candidato della lista n. 2. Il voto va alla lista n. 2, a Sempronio, e alla lista regionale il cui capolista è Caio.

La scheda è nulla perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine alle liste regionali, ed in quanto il voto per la lista

circoscrizionale non può avere valenza a sé stante.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

Il voto è nullo per le liste n. 1 e 2, valido per la lista regionale il cui capolista è Caio.

Sempronio è candidato della lista n. 2. Il voto è valido alla lista n. 2, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Caio.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

ELEZIONI REGIONALIELEZIONI REGIONALI

SEMPRONIO

SEMPRONIO

26 27

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TIZIOTIZIO

CAIO

Tizio è candidato alla lista provinciale ed è capolista della lista regionale.Valido il voto per la lista provinciale, la preferenza per Tizio ed il voto alla lista

regionale il cui capolista è Tizio.

Sempronio è candidato della lista n.1 e Rosso della lista n. 2.Il voto è valido alla lista n. 2, a Rosso e alla lista regionale il cui capolista è

Tizio. Inefficace la preferenza per Sempronio.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

Sempronio è candidato della lista n. 1 e Rosso della lista n. 2.Valido il voto alla lista n. 2, a Rosso, alla lista regionale il cui capolista è Tizio.

Inefficace la preferenza per Sempronio.

Per l'impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche,è valido il voto alla lista n. 2, nulla la preferenza,

valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

ELEZIONI REGIONALIELEZIONI REGIONALI

SEMPRONIOROSSO

SEMPRONIOROSSO

1

28 29

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TIZIO

CAIO

Tizio è il capolista della lista regionale ma non è candidato della lista provinciale.Valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio; nullo il voto per la lista .

Il voto va alla lista provinciale n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio.Il voto plurimo può considerarsi rafforzativo.

1

2

3

4

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

TIZIO

ELEZIONI REGIONALI

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ELEZIONI REGIONALI

Sempronio è candidato a consigliere della lista n. 2. La scheda è nulla perchè con-traddittoria, non essendosi la volontà dell’elettore manifestata in modo univoco.

CAIO

1

2

3

4

TIZIOSEMPRONIO

CAIO

1

2

3

4

TIZIO

SEMPRONIO

Sempronio è candidato a consigliere della lista n. 4. La scheda è nulla perchè con-traddittoria, non essendosi la volontà dell’elettore manifestata in modo univoco.

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Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata inmaniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore dipreferire una determinata lista (provinciale o regionale), quantonell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - pre-senti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppu-gnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata inmaniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore dipreferire una determinata lista (provinciale o regionale), quantonell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - nonsia però conforme al modello di cui all'art. 2 del decreto-legge 25febbraio 1995, n. 50, e alle allegate tabelle A e B, oppure nonporti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi del-l'art. 47 del T.U. n. 570/1960;c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo nonunivoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attra-verso il voto di preferenza, di identificare la lista (regionale e/oprovinciale) prescelta.Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distintisegni su due o più nominativi di capilista regionale, o su due opiù contrassegni di liste regionali, o che abbia tracciato un unicosegno a cavallo di più riquadri contenentii contrassegni di liste regionali.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL VOTO ESPRESSOPER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LANULLITA' DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTOPER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZAEVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma votivalidi per le liste regionali.- Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'e-

lettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità

Mario Rossi elettore della sezione e non candidato in alcuna lista: la scheda è nulla perché l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto

in modo inoppugnabile. Questo è un caso limite proposto nelle istruzioni per la Regione Puglia. In ogni caso, la evidente riconoscibilità

del voto è pena di nullità dello stesso.

TIZIOMARIO ROSSI

CAIO

1

2

3

4

ELEZIONI REGIONALI

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CALABRIAIl voto si esprime con le stesse modalità riportate in preceden-za, unica variante è l'assenza di contrassegno o contrassegniaccanto al nominativo del Candidato alla carica di Presidentedella Giunta collegato.

CAMPANIAIl voto si esprime con le stesse modalità riportate in preceden-za, una variante è l'assenza di contrassegno o contrassegniaccanto al nominativo del Candidato alla carica di Presidentedella Giunta collegato.

Altra variante rispetto a quanto previsto dalla norme vigenti è lapossibilità per l'elettore di esprimere, nelle apposite righe dellascheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno ilcognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stes-sa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguar-dare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato digenere femminile della stessa lista, pena l'annullamento dellaseconda preferenza.

MARCHELa espressione del voto seguono le modalità delle norme invigore.L'unica ed evidente particolarità è che non è consentito il votodisgiunto.Sono infatti nulli i voti espressi in favore di una lista provinciale edi un candidato alla carica di Presidente della Giunta non colle-gato alla lista provinciale prescelta (art. 16, comma 9, dellalegge regionale n. 27/2004)

PUGLIAIl voto si esprime con le stesse modalità riportate in preceden-za, cioè quelle delle Regioni a statuto ordinario secondo la nor-mativa vigente.

del voto alla lista regionale, non si è manifestata in modo univo-co per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibili-tà, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmenteespresso, di identificare la lista provinciale prescelta.3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.- I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e

chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570/1960, al quale sifa integrale riferimento. Si tenga, in questa sede, presente lanorma, basata sui principi generali del sistema proporzionalecol metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispe-cie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del votoalla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, in ognicaso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressinella scheda stessa. Invece la nullità dei voti di preferenza o leeventuali contestazioni sui medesimi non importano necessaria-mente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altrecause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale(oltre che alla lista regionale). Pare opportuno precisare che,essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di prefe-renza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimeretale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo ilcognome del candidato preferito, occorre dare la più ampiaapplicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in baseal quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò com-porta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenzaanche se espresso con errori ortografici che non impediscanocomunque di individuare il candidato prescelto. Si tenga sem-pre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nulli-tà totale o parziale, che i segni che possono invalidare la sche-da o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quel-li apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografi-ci o di altro genere.

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VOTA

TOSCANALa votazione avviene su un'unica scheda che sulla parte sinistrareca i simboli e i candidati di ciascuna lista provinciale e sullaparte destra il nome e il simbolo del candidato presidente a cuile liste sono collegate.Non si esprimono preferenze nominative per i candidati al con-siglio regionale. I seggi saranno assegnati ai candidati seguen-do l'ordine di presentazione indicato sui manifesti e sulla stessascheda.

LOMBARDIAa) votare solo per un candidato alla carica di presidente dellaRegione, tracciando un segno sul suo nome;b) votare per un candidato alla carica di presidente dellaRegione e per una delle liste a esso collegate, tracciando unsegno sul contrassegno di una di tali liste;c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presi-dente della Regione e per una delle altre liste a esso non colle-gate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste(cosiddetto “voto disgiunto”);d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intendeespresso anche a favore del candidato presidente dellaRegione a essa collegato.

PREFERENZA - Sulla scheda il nome e il cognome di ogni can-didato alla carica di presidente sono indicati all’interno di un ret-tangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno del gruppo diliste (o i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione) col-legate al candidato. In corrispondenza del contrassegno è pos-sibile indicare, nelle apposite righe, l’eventuale preferenza perun candidato al Consiglio regionale. Si può esprimere una solapreferenza (scrivendo il cognome oppure il nome e cognomedel candidato compreso nella lista).Le esemplificazioni di voto indicate per le liste regionali siintendono per il candidato Presidente prescelto.

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