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TARIFFE PROFESSIONALI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROGRAMMA Il quadro normativo per i lavori pubblici e per i lavori privati Corrispettivi da porre a base di gara e problematiche connesse La convenzione / contratto di affidamento delle prestazioni professionali La formulazione della parcella per la richiesta di liquidazione La procedura per la liquidazione del compenso da parte dell’Ordine Discussione e illustrazione di casi pratici - Dibattito Lunedì, 18 dicembre 2017 Relatore: ing. Sabino MANSI - vice presidente Commissione Parcelle OIBAT

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TARIFFE PROFESSIONALI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

PROGRAMMA Il quadro normativo per i lavori pubblici e per i lavori privati Corrispettivi da porre a base di gara e problematiche connesse La convenzione / contratto di affidamento delle prestazioni professionali La formulazione della parcella per la richiesta di liquidazione La procedura per la liquidazione del compenso da parte dell’Ordine Discussione e illustrazione di casi pratici - Dibattito

Lunedì, 18 dicembre 2017

Relatore: ing. Sabino MANSI - vice presidente Commissione Parcelle OIBAT

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C’era una volta ……..LA TARIFFA

Legge 2 marzo 1949

Legge 2 marzo 1949n.143

Legge 2 marzo 1949n.143 D.M. 4.4.2001

D.M. 4.4.2001

LEGGE 2 MARZO 1949 N.143VALIDA PER I LAVORI CON PRIVATI E CON ENTI PUBBLICI FINO AL 4 APRILE 2001

D.M. 4 APRILE 2001 (Decreto Ministero Giustizia)Poiché la Tariffa/Legge non contemplava tutti i casi e le prestazioni possibili, veniva data la possibilità agli OrdiniTerritoriali di Deliberare Criteri di Liquidazione che ovviamente avevano carattere locale e non generale.

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Criteri Tariffari Ordine di Barletta Andria Trani

Rif. to ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI-Delibera del C.O. del 18.02.2000 (tariffe collaudi statici);-Delibera 1059 del C.O. del 04.07.2001 (tariffa collaudi tecnico-amministrativi);- Delibera 1055 del C.O. del 01.06.2001 (tariffa progettazione antincendio);-Tariffa per gli adempimenti ex legge 10/91;-Tariffa per gli adempimenti ex legge 10/91;-Delibera 1055 del C.O. del 31.05.2001 per opere private (tariffa per prestazioni ex D.L. 494/96 e D.L.528/99);- Delibera 1055 del C.O. del 01.06.2001 (V.I.A. studio dell’impatto ambientale);- Tariffa per prestazioni di ingegneria geotecniche;- Tariffa urbanistica;- Delibera del C.O. del 13.12.1990 (tariffa per la redazione delle tabelle millesimali - Direttiva CNI52/XIII);- Delibera del C.O. del 12.07.2001 (verifiche e collaudi tecnico-funzionali);- Tariffa per Piani urbani del traffico;- Tariffa per piani di emergenza per rischio idraulico (ex legge 225/1992);- Tariffa per le prestazioni di assistenza al condono edilizio (D.L. 551/1994 e ss. reiterazioni);- Tariffe pratiche catastali;- Tariffa collaudo dei lavori relativi alla formazione di cartografia tecnica;- Tariffa della Camera arbitrale.Riferimento NOTIZIE DELL’ORDINE INGEGNERI BARI - Speciale Tariffe Delibera del C.O. 1079 del 25.03.2002

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Legge 2/3/1949 n.143abolita dalla legge 24 marzo 2012 n.27,

di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 “Decreto Liberalizzazioni”

D.M. 4.4.2001 solo per i LL.PP.

Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n°140, pubblicato in G.U. il22/08/2012 è da considerarsi in vigore dal 23/08/2012(art.42), ma solo e soltanto ad uso di un organo giurisdizionalein difetto di accordo tra le parti

Decreto 31 ottobre 2013 n.143

La Legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 “Decreto liberalizzazioni”, ha abrogatole tariffe professionali e tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe

prevedendo, nei casi di liquidazione giudiziaria dei compensi professionali, il ricorso a Parametrilegalmente predeterminati per il tramite della emanazione di un DM del Ministero della Giustizia

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RIEPILOGANDO

LAVORILAVORI PERPER PRIVATIPRIVATIAllo stato attuale non esiste alcuna tariffa in quanto la L.143/49 è stata Abolita

Il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n°140, pubblicato in G.U. il 22/08/2012e da considerarsi in vigore dal 23/08/2012 (art.42),e da considerarsi in vigore dal 23/08/2012 (art.42),

MA SOLO E SOLTANTO AD USO DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE IN DIFETTO DIACCORDO TRA LE PARTI.

Cosa vuol dire?i compensi professionali devono essere pattuiti fra le parti tenendo conto del criteriodella adeguatezza all’importanza dell’opera, nonché specificando, per le singoleprestazioni tutte le voci di costo, comprensive di oneri e contributi

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RIEPILOGANDO

LAVORILAVORI PUBBLICIPUBBLICIFa fede il Decreto 31 ottobre 2013 n.143, pubblicato in G.U. il20/12/2013 da considerarsi in vigore dal 21/12/2013 (art.9), mentrefino al 20/12/2013 è da considerarsi valido il D.M. 04/04/2001.Aggiornato dal Decreto 17.06.2016Inoltre, con riferimento alle vacazioni, vale la tabella:Inoltre, con riferimento alle vacazioni, vale la tabella:

Vacazioni (€/h) Fino al 22/08/12 Periodo intermedio Da 21/12/2013

Professionista incaricato

56,81 Non definita 50,00 – 75,00

Aiuto iscritto 37,96 Non definita 37,00 - 50,00

Aiuto di concetto 28,41 Non definita 30,00 - 37,00

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Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n°140Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organogiurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensidell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n. 27. (GU n. 195 del 22-8-2012)IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAVisto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministriin data 16 luglio 2012;Adottail seguente regolamento:Capo I Disposizioni generali………………Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati………………Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili………………Capo IV Disposizioni concernenti i notai……………… Relatore: ing. Sabino MANSI - vice presidente Commissione Parcelle OIBAT

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Capo V Disposizioni concernenti professioni dell'area tecnica……………… agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo,chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito

Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguentiparametri:a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definitoparametro «P»;parametro «P»;c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35 Costo economico dell'opera1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, diregola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nelcaso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavolaZ-1 allegata.

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Art. 36 Complessità della prestazione1. La complessità della prestazione, parametro ≪G≫, e compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessitàridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche noneconomici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare odiminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37 Specificazione delle prestazioni1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;b) progettazione;c) direzione esecutiva;c) direzione esecutiva;d) verifiche e collaudi.2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:a) edilizia;b) strutture;c) impianti;d) viabilità;e) idraulica;f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;i) territorio e urbanistica.3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro ≪Q≫, distinto in base allesingole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, eliquidato per analogia

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Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente,e liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39 Determinazione del compenso1. Il compenso per la prestazione professionale ≪CP≫ e determinato, di regola, dal prodotto tra il valoredell'opera ≪V≫, il parametro ≪G≫ corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categoriedell'opera, il parametro ≪Q≫ corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e ilparametro≪P≫, secondo l'espressione che segue:

CP=V×G×Q×P

≪ ≫

CP=V×G×Q×P

Tabelle del 140/2012

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DECRETO 31 ottobre 2013 , n. 143 .Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamentodi contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria…….

AGGIORNATO CON

DECRETO 17 giugno 2016Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni diprogettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAdi concerto conIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIVisto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settoridell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture;Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298,recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura edall'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27;Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta giornidalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delleprestazioni e delle attività di progettazione;Decreta:

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Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delleattività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante«codice dei contratti pubblici».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenutiadeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore deldecreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del2016.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

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Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base delpreventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, oveapplicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; perle prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere,esistenti e nuove, oggetto della prestazione.2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria edestinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nellatavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri dicui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:P=0,03+10/V 0,4

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non puòsuperare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dallasommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G»corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità dellaprestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondol'espressione che segue:CP= ∑(V×G×Q×P)

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Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino aeuro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importopari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; peropere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelletavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavoleallegate.2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, sitiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato,con riferimento ai seguenti valori:a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

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Art. 7. Specificazione delle prestazioni1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:a) pianificazione e programmazione;b) attività propedeutiche alla progettazione;c) progettazione;d) direzione dell'esecuzione;e) verifiche e collaudi;f) monitoraggi.2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:a) edilizia;

b) strutture;c) impianti;d) infrastrutture per la mobilità;d) infrastrutture per la mobilità;e) idraulica;f) tecnologie della informazione e della comunicazione;g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;h) territorio e urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessitàaggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.Art. 9. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

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CONVENZIONE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTODELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La convenzione o la lettera d’incarico che si stila tra committente e professionista è insostanza divenuto obbligo di legge.

Non solo!costituisce CONTRATTO tra le parti e quindi prevalente su qualsiasi altra indicazione oprescrizione.prescrizione.Esso

Già quando la Legge 143 (quella del 1949) era vigente, si soleva allineare la liquidazionedella parcella all’importo definito in convenzione, proprio perche essa rappresentaval’attuazione di una volontà tra le parti, e quindi di rango superiore alla Tariffa.

Oggi con il privato, non esistendo più tariffa, siamo obbligati per legge a definire leattività da portare a termine e gli onorari corrispondenti.

Ovviamente il contratto lega le due parti, sia noi professionisti sia il nostro cliente equesto può essere un bene o un male a seconda delle situazioni.

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CONVENZIONE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTODELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L’ASSENZA DI UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI DI SICURO CI RENDE PIÙDEBOLI.

Il cliente che non paga, anche a fronte di una prestazione resa completamente, non è un’eccezione né uncaso raro…

Naturale che ogni situazione va studiata ed esaminata con attenzione cercando di prevedere gli sviluppiNaturale che ogni situazione va studiata ed esaminata con attenzione cercando di prevedere gli sviluppipossibili e quindi l’impegno, la fattibilità e le alternative!

Questo comporta di conseguenza la quantificazione dell’onorario in modo che sia soddisfacenteper entrambi……..e lo è se commisurato all’impegno da dedicare!

Lavorare con un onorario concordato insoddisfacente è una cosa bruttissima, ma questocomporta il non trascurare le indagini preliminari e lo studio preliminare, ovvero quelleoperazioni che riducono l’alea o l’incertezza.

A questo ovviamente è legato il “quantum” in monete e tutta una serie di problematicheconnesse, ivi inclusi i “prezzi pazzi” che sempre più spesso ci lasciano a bocca asciutta e che nonriusciamo a spiegarci… e di cui parleremo più tardi.

Relatore: ing. Sabino MANSI - vice presidente Commissione Parcelle OIBAT

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LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU n.189del 14-8-2017) Vigente al: 29-8-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPromulga la seguente legge:omissis......attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte daprofessionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamentiprofessionali. L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui alstrumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui alpresente comma nel proprio sito internet.

....omissis

150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionistadeve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, alterzo periodo, dopo le parole:«la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti:«obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».....omissis

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ART. 9 DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE………….4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previstedall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista

LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1:Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture(G.U. del 24 marzo 2012, n. 71)

dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionistadevedeve rendere noto obbligatoriamente, inin formaforma scrittascritta oo digitaledigitale, al cliente il grado dicomplessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dalmomento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e devedeve altresì indicare i datidella polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Inogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, informa scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanzadell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso speseforfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.(comma così modificatodall'art. 1, comma150, legge n. 124 del 2017)

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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

modifiche al Regolamento per il rilascio di parere di congruità e per laliquidazione degli onorari degli iscritti all’Albo - Approvato nella seduta del16.10.17 dal Consiglio dell’Ordine

-DOMANDA DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALIModulo A

-DOMANDA DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALIModulo A

-AUTOCERTIFICAZIONE resa in mancanza di disciplinare d’incaricoModulo B

- PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE tipo

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PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Quando si deve presentare una richiesta di liquidazione bisogna produrre:Fac simili Modulo A / Modulo B

una cronistoria dello sviluppo delle attività professionali (dall’origine fino allaconclusione), la convenzione/lettera di incarico/contratto; tutta la documentazione che ne attesta lo svolgimento ed inquadra anche i tempi nei quali tutta la documentazione che ne attesta lo svolgimento ed inquadra anche i tempi nei qualisono state sviluppate; tutti gli altri documenti ritenuti utili ad inquadrare difficoltà o problematiche affrontate ochiarire aspetti ritenuti importanti.

La documentazione dovrà essere fornita in forma cartacea (in originale o in copia), tenendopresente che in ogni caso la copia cartacea verrà restituita integralmente.

Prima dell’avvio dell’istruttoria si predispone apposito avviso di avvio del procedimento aisensi dell’art.7 Legge n°241/1990 che viene inviato dalla Segreteria a mezzo raccomandata oPEC per cui nella richiesta formale dovrà essere dichiarato l’indirizzo della Committenza e/o laPEC perche si possa adempiere all’obbligo di legge.

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Spett.le XXXXXXXXXXXXXXXXXXC.F. YYYYYYYYY P.I. ZZZZZZZZZZVia aaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbOggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 Legge n°241/1990Si comunica l’avvio del procedimento di richiesta di parere di congruità richiesto a quest’Ordineprofessionale dall’ing. XXXXXXXX rispetto alle prestazioni professionali rese in favore dellaXXXXXXXXXXXXXXXXXAmministrazione Competente: Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria TraniAmministrazione Competente: Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria TraniOggetto del procedimento : COMPETENZE PER ONORARI E SPESE SPETTANTI ALL’ING.XXXXXXXXX PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA A FAVORE DELLAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXResponsabile del Procedimento: ing. Pietro DE FEOData entro cui il procedimento deve concludersi: quindici giorni dalla data di ricevimento dellapresente comunicazioneUfficio in cui si può prendere visione degli atti: Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria TraniVia A. PrologoIl Presidente dell’Ordineing. Pietro DE FEO

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Trascorso il periodo indicato…………………………………….…

il Componente della commissione parcelle a cui e’ stataassegnata la pratica redige …………….…….

RELAZIONE ISTRUTTORIA5 componenti (di consiglio):- Presidente- Vice Presidente- 3 componenti

DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

PQMVista la regolare comunicazione ai sensi dell’articolo 7 della L.241/90 alla committenza del professionista;Vista la corretta decorrenza dei termini comunicati alla medesima e l’assenza di comunicazioni di alcun genere,Ritenute complete e corrette sia la procedura che le analisi effettuate,

SI PROPONEla liquidazione della parcella onorari a favore dell’Ing. XXXXXXX nella misura di € XXXXXXXXXXXX

CONSIGLIO

- 3 componenti

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CIRCOLARE CNI N. 179 DEL 18 FEBBRAIO 2013E’ la prima circolare che affronta il problema e sottolinea come il compenso debba determinarsicome accordo tra le parti e in sub ordine, in mancanza di accordo, con liquidazione giudiziale.All’Ordine viene demandata la liquidazione secondo i vecchi criteri, per prestazioni avvenute ante24 gennaio 2012, e secondo DM 140/2012 se avvenute oltre il 24 gennaio 2012.Per i lavori pubblici, in attesa del nuovo decreto, rammenta l’applicabilita del DM 4/4/2001.

CIRCOLARE CNI N. 388 DEL 16 GIUGNO 2014 – LIQUIDAZIONE ONORARICIRCOLARE CNI N. 388 DEL 16 GIUGNO 2014 – LIQUIDAZIONE ONORARISi riconferma:il principio della libera contrattazione delle parti,la possibilità per l’Ordine di emettere un parere di congruita basato sul DM 140/2012, soltanto inmancanza di accordo tra le parti. L’adeguatezza del compenso rispetto all’importanza dell’opera edal decoro della professione;

Viene vivamente sconsigliato di fare espresso riferimento a "specifiche delibere deiConsigli degli Ordini provinciali" in materia tariffaria.

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CIRCOLARE CNI N. 408 DEL 7 AGOSTO 2014 – PARERI CONGRUITÀRibadisce che dalla nuova normativa in materia di compensi professionali scaturisce che ilcompenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, meglio se per iscritto, al momentodel conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un preventivo di massima, con il quale ilprofessionista deve rendere noti al committente: il grado di complessità dell'incarico; tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico; gli estremi della polizza assicurativa.Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre: stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera; stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera; indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi dellespese, degli oneri e dei contributi dovuti.A seguito dell’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate, sono state abrogate anchele disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviavano alle tariffe. Da ciòderiva che il sistema oggi vigente per la determinazione del compenso del professionista è basatosulla libera contrattazione tra le parti e, solo in mancanza di accordo, sulla liquidazione per operadel giudice.L'abrogazione normativa ha colpito, in sostanza, solo le disposizioni che rinviano all'istitutotariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, manon anche il potere di accertamento della congruità dell'onorario, riservato agli Ordiniprofessionali. La riforma non ha, pertanto, eliso la funzione istituzionale dei Consigli degli Ordiniterritoriali, di verifica della corretta determinazione dei compensi professionali, ma ha incisosolamente sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento.

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Si fa presente a quanti espletano incarichi di CTU che la sentenza n.17406 del 12ottobre 2012 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite (vedi la circolare CNI n.139 del26/10/2012) ritiene che si debba applicare la disciplina del DM 140/2012 anche ai casiin cui le attività professionali si siano in parte svolte o siano iniziate nella vigenzadell'abrogato sistema tariffario (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora laliquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata invigore del DM 140/2012 (ovvero il 23 agosto 2012).

ASSENZA DI PREVENTIVO E CONSEGUENZEL'art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone che "L'assenza di prova delpreventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge24 gennaio 2012, n°1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n°27,COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE NEGATIVA DA PARTE DELL'ORGANOGIURISDIZIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO".

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COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICIIn osservanza delle disposizioni di cui all'art.5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83,come convertito dalla legge n. 134/2012 (su cui v. la circolare CNI n.179/ 2013), edell'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143("Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelleprocedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura edall'ingegneria")' dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto) le stazioniappaltanti sono obbligate ad applicare quest'ultimo decreto per la determinazioneappaltanti sono obbligate ad applicare quest'ultimo decreto per la determinazionedegli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura edingegneria, come riportato nella circolare CNI n.313 del 14/01/2014.Quindi, mentre nell'affidamento dei contratti e degli appalti pubblici, dal 12 agosto2012 (data di entrata in vigore dell'art.5 del cd decreto-Sviluppo) al 20 dicembre 2013risultava vigente il DM 04/04/2001 e l'art. 14 della legge 143/49, nei limiti delladeterminazione dei corrispettivi e della classificazione dei servizi professionali, dal 21dicembre 2013 (data di entrata in vigore del DM 143/2013) in poi vi è l'obbligo per lestazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d'asta applicando ilDM n°143/2013.

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CIRCOLARE CNI N. 417 DEL 4 SETTEMBRE 2014

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZIPer le opere disciplinate dal Dm 143/2013, l'art.8 prevede che “….gradi di complessitàmaggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessacategoria d'opera”. Per questa ragione, nell’ambito della stessa categoria, ad esempioedilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nonnecessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovarei requisiti, quando il loro grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.………. Per i dettagli si rinvia alla Circolare …………………. Per i dettagli si rinvia alla Circolare …………

PRESTAZIONI URBANISTICHEPer le prestazioni urbanistiche relative sia alla pianificazione generale che a quella esecutiva,si precisa che il corrispettivo determinato utilizzando le aliquote Qa.0.01 (Pianificazioneurbanistica generale) e Qa.0.06 ( Pianificazione urbanistica esecutiva) della tav. Z2 noncomprende i compensi da valutare in ragione di tempo e/o per analogia, ai sensi dell’art. 6del Dm 143/2013, quali:Valutazioni Via e Vas Aia, I rilievi di qualunque natura, Le pratiche amministrative, I convegniinformativi con la committenza (etc.), Il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno, Lepratiche per indagini, ricerche, identificazione, confronti e aggiornamenti documentali frastato di fatto e di progetto.

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COLLAUDI - INCARICHI COLLEGIALIIn merito ai collaudi, quando l’incarico è conferito ad una commissione di collaudo ai sensi dell’art.238 del D.P.R. 207/2010, il compenso derivante dall’applicazione delle aliquote di cui alla Tav. Z2va corrisposto per intero a ciascun componente della commissione di collaudo.

VARIANTIPer quanto concerne le varianti, va ribadito quanto precisato nelle note nn.12 e 13 a piè di paginadella tav.Z-2 del Dm 143/2013, a proposito delle aliquote QcI.07 (Variante delle quantità delprogetto in corso d’opera) e QcI.08 (variante del progetto in corso d’opera). Nel primo casoprogetto in corso d’opera) e QcI.08 (variante del progetto in corso d’opera). Nel primo casol’aliquota QcI.07 si applica sul valore dell’opera dato dalla somma dei valori assoluti della quantitàin “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.Nel secondo caso, invece, al compenso determinato con l’applicazione dell’aliquota QcI.08 sulvalore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, vasommato quello determinato applicando l’aliquota QcI.07 sul valore dell’opera dato dalla sommadei valori assoluti della quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e con la relativapercentuale e grado di complessità.

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DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIEREPer la direzione esecutiva, relativamente alle aliquote QcI.05 (ufficio della direzione lavori, perogni addetto con qualifica di direttore operativo) e QcI.06 (ufficio della direzione lavori, per ogniaddetto con qualifica di ispettore di cantiere), le stesse sono da intendersi quali aliquoteintegrative a maggiorazione della prestazione di direzione dei lavori e non individuano, quindi, ilcompenso specifico spettante ai singoli direttori operativi o ispettori di cantiere.

PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TAV. Z2 DEL DM PARAMETRI:PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TAV. Z2 DEL DM PARAMETRI:Relativamente alle prestazioni non contemplate nella Tav. Z2 e non riconducibili a criteri dianalogia di cui all’art.6 comma 1 del Dm 143/2013, come ad esempio la redazione di stati diconsistenza, rilievi geometrici, materici, strutturali, impiantistici e d’altro genere, partecipazioni acommissioni di gara od altro, si procederà alla relativa quantificazione dei compensi in ragione deltempo così come previsto dal 2° comma dell’art. 6 del DM 143/2013.

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CIRCOLARE CNI N. 503 DEL 11 MARZO 2015- COMUNICAZIONE DI AVVIO DELPROCEDIMENTOSi segnalano due sentenze:TAR Veneto, I Sezione, 13 febbraio 2014 n.183, prescrive l'obbligo di utilizzare la comunicazione diavvio del procedimento ex art. 7 legge 7/08/1990 n.241 anche alla procedura di liquidazione deicompensi professionali, ed ha affermato i seguenti principi:• Il parere di congruità è un atto oggettivamente amministrativo;• La valutazione che il Consiglio dell'Ordine effettua in sede di esame della prestazioneprofessionale corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale, volta a tutelarenon solo gli interessi degli iscritti e la dignità della professione, ma anche gli interessi degli stessinon solo gli interessi degli iscritti e la dignità della professione, ma anche gli interessi degli stessiprivati destinatari dell'attività professionale;• Essendo atto amministrativo, è impugnabile innanzi al giudice amministrativo (e non al giudiceordinario);• Le norme generali che governano l'azione amministrativa devono valere anche per ilprocedimento di rilascio del parere di congruità e quindi ad esso si applica l'art. 7 della Leggen.241/ 1990, che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimentoamministrativo.

TAR Lombardia, Brescia, I Sezione, 5 settembre 2014 n.989 + TAR Veneto, I Sezione, 3 dicembre2014 n.1469, pronunciate all'esito di ricorsi promossi da committenti privati nei confronti di dueOrdini degli Ingegneri a causa di altrettanti "pareri di conformità alla tariffa professionale" rilasciatia vantaggio di due iscritti

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Si tratta di pronunciamenti di grande interesse perché chiariscono e, per certi versi, ribadiscono,la disciplina oggi vigente in tema di onorari professionali e modalità del procedimento diliquidazione degli stessi da parte dei Consigli degli Ordini territoriali.Era mancata, infatti, sia la comunicazione di avvio del procedimento alla società committente, siala valutazione del preventivo (redatto, ma non trasmesso all'Ordine nella richiesta del parere dicongruità), nella determinazione dell'onorario.In entrambe le occasioni, i Consigli dell'Ordine - accortisi dell'errore commesso – hannoprovveduto ad annullare in via di autotutela i provvedimenti impugnati, di liquidazione dellaparcella professionale, permettendo cosi al giudice di dichiarare la cessazione della materia delcontendere, in luogo di una sentenza sfavorevole (salvo il pagamento delle spese processuali).contendere, in luogo di una sentenza sfavorevole (salvo il pagamento delle spese processuali).Da un lato, si rammenta agli Ordini territoriali che OGGI,OGGI, NELNEL NUOVONUOVO SISTEMASISTEMA DEIDEI COMPENSICOMPENSIPROFESSIONALI,PROFESSIONALI, ÈÈ L'ACCORDOL'ACCORDO DELLEDELLE PARTIPARTI CHECHE ASSUMEASSUME RILIEVORILIEVO CENTRALECENTRALE..Dall'altro lato, si richiamano tutti i professionisti al pieno rispetto delle previsioni di legge cheimpongono di rendere noti al cliente, al momento del conferimento dell'incarico:a) il grado di complessità dell'incarico;b) i costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione ;c) gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionalecon i relativi massimali.In ogni caso la misura del compenso e previamente resa nota al cliente con un preventivo dimassima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singoleprestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi (art.9, comma 4,decreto-legge n.1/2012).

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ESEMPIO DI CALCOLO DM 143 LAVORI PUBBLICI

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