Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prot. n.
IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE
ANNO 2017
NOTA INFORMATIVA DEL IMU E TASI
E’ istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), con la Legge 27/12/2013, n. 147
(Legge di stabilità 2014) articolo 1, commi da 639 al 722 così come in parte modificati dal D.L. 16 del 6/03/2014
convertito con modificazioni nella Legge 02/05/2014, n. 68.
La IUC è composta da:
IMU - Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali.
TASI – Tributo sui servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi indivisibili (ad esempio: viabilità, pubblica
illuminazione, servizio cimiteriale ecc..) a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile.
TARI – Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore. La riscossione avviene mediante avvisi di pagamento inviati da Veritas SPA.
Con la legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, N. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC:
NOVITA’: Dal 1° gennaio 2016 valide anche per l’anno 2017:
viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i possessori (ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie cat. A1, A8 e A9 abitazioni di lusso e relative pertinenze);
viene eliminata la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini (dovuta nella misura del 10% nel Comune
di Mirano), quando l’immobile è destinato dagli stessi ad abitazione principale; il possessore degli stessi
dovrà continuare a pagare la sua quota del 90%. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di
lusso (cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze);
per legge è introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato che posseggono
determinati requisiti (riduzione della base imponibile del 50% per IMU e TASI); – vedi paragrafo casi
particolari -
non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella
previdenza agricola;
è prevista la riduzione dell’IMU e della TASI al 75% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone
concordato ai sensi della legge 431/1998; (lo “sconto” è pari al 25%);- vedi paragrafo casi particolari -
è possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili
appartenenti al gruppo catastale D e E escludendo dalla stima diretta delle rendite catastali: i macchinari,
congegni, attrezzature ed atri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo cosiddetti “imbullonati”
DEVE PAGARE L’IMU:
Il proprietario di immobili quali fabbricati, terreni (esclusi i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e
IAP), aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è
diretta l’attività di impresa;
Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili, il concessionario di
aree demaniali
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il
locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla
data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
DEVE PAGARE LA TASI:
chiunque possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione ,superficie)
COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
Ufficio Tributi
chiunque detiene a qualsiasi titolo (locazione, comodato):
fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione di terreni agricoli e dell’abitazione principale e relative pertinenze;
chiunque possiede un’abitazione principale classificata nelle categorie “di lusso” A/1 - A/8 - A/9 e relative
pertinenze (paga la TASI con l’aliquota dello 0,6 per mille oltre all’IMU con l’aliquota del 5,3 per mille e
detrazione)
chiunque detiene in comodato o locazione un’abitazione classificata nelle categorie “di lusso” A/1 - A/8 -
A/9 e relative pertinenze (paga la quota del 10% della TASI applicata con l’aliquota dello 0,6 per mille) ;
Ai fini TASI l’occupante (ad eccezione degli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze) versa il
tributo nella misura stabilita dal Comune nel regolamento di applicazione, pari al 10% dell’ammontare complessivo
della tassa. La restante parte (90%) è corrisposta dal possessore.
Quindi nell’ipotesi di immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare dei diritti reali sullo stesso, sono tenuti al
pagamento del tributo entrambe i soggetti:
il possessore (es. proprietario) nella misura del 90%
il detentore nella misura del 10%
Nel caso di locazione di un fabbricato, esempio un negozio, il proprietario sarà responsabile del versamento del 90%
dell’ammontare complessivo del tributo ed il locatario del restante 10%, ed ognuno sarà responsabile solo della propria
quota.
Nell’ipotesi di più possessori o più detentori i medesimi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione
tributaria gravante su ciascuno di essi. Nel caso di un negozio in comproprietà tra due soggetti, concessi in locazione ad
altri due soggetti, il tributo sarà dovuto come segue:
comproprietari, in misura del 90% in solido tra di loro;
locatari, in misura del 10% in solido tra di loro
Cosa significa responsabilità solidale – art. 1292 del codice civile
L’ obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno
può essere costretto all’adempimento per la totalità, e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva).
Tuttavia, sono ammessi pagamenti divisi, calcolati sulla percentuale della quota di possesso, fermo restando comunque
la responsabilità solidale.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree
scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi
o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ESCLUSIONI PREVISTE:
1). le abitazioni principali e relative pertinenze (quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011,
quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di
tali categorie. ESENTI IMU E ESENTI TASI
2). l’ex casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ESENTE IMU E ESENTE TASI
3). le abitazioni e pertinenze equiparate ad abitazioni principali ESENTI IMU E ESENTI TASI :
a) abitazioni principali e relative pertinenze possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, anche quando la dimora abituale è diversa dalla residenza anagrafica;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
c) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia
residenziale pubblica similari come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella
G.U. n. 146 del 24/06/2008;
4). le abitazioni principali e relative pertinenze per assimilazione con Regolamento Comunale:
a) abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7) non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e
disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (Anche in questo caso fanno
eccezione le abitazioni aventi categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze) ESENTI IMU E ESENTI TASI
5). fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI IMU; la TASI è dovuta nella misura dell’ 0,6 per mille
6). fabbricati “merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane
tale destinazione e non sono in ogni caso locati (art. 13 comma 9 bis del D.L. 201 del 2011 come modificato dall’art. 2
comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla L 124/2013).
ESENTI IMU –TASI dovuta nella misura dello 0,6 per mille
7) Ai sensi dell’articolo 9 bis della Legge 28/03/2014 n. 47, con decorrenza dall’anno 2015, è considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato ed iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso. ESENTE IMU E TASI
Nel caso l’italiano residente all’estero non sia già pensionato nel paese di residenza l’IMU è dovuta con l’aliquota
del 9,8 per mille e la TASI è dovuta con l’aliquota dello 0,6 per mille.
8) terreni agricoli, solo quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola,
(compresi orti e terreni incolti posseduti dagli stessi soggetti) ESENTI IMU E ESENTI TASI
BASE IMPONIBILE IMU E TASI
Per calcolare l’importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l’aliquota.
FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita
catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:
Categoria catastale dell’immobile Tipologia Moltiplicatore IMU e TASI
A (esclusa A10) Abitazioni 160
A10 Uffici 80
B Collegi, scuole, ospedali 140
C1 Negozi e botteghe 55
C2-C6-C7 Magazzini, autorimesse, tettoie 160
C3-C4-C5 Laboratori, palestre e stabilimenti
termali senza fini di lucro 140
D (escluso D5) Opifici, alberghi, teatri ecc 65
D5 Banche e assicurazioni 80
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata con la visura catastale che può essere richiesta
gratuitamente presso l’Agenzia del Territorio – sede di Venezia.
Si può conoscere la rendita anche via internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it o utilizzando l’accesso dal
calcolo IUC alla voce “Non conosci la rendita? Scopri come ottenerla”. Per la consultazione sono necessari il codice
fiscale e gli estremi catastali dell’immobile (foglio, mappale, sub).
TERRENI AGRICOLI: La base imponibile dei terreni iscritti in catasto, SOLO AI FINI IMU, (sono esenti da
TASI fin dall’origine) , ossia il valore, si ottiene moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per 135.
AREE FABBRICABILI
Si deve considerare il valore venale in comune commercio alla data del 01/01/2017 come definito per l’ICI dall’art. 5
comma 5 del D.Lgs 30/12/2002, n. 504.
L’Amministrazione comunale può determinare, con provvedimento della Giunta Comunale, i valori medi venali in
comune commercio, per zone omogenee, delle aree edificabili site nel territorio comunale, aventi valore di riferimento
ai fini della determinazione della base imponibile, non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente. L’ultima
delibera approvata dalla Giunta Comunale è la n. 116 del 26/06/2013 (valori anno 2013, validi anche per l’anno 2014,
2015, 2016 e 2017 in quanto non modificati). La tabella dei valori è scaricabile dal sito del Comune (percorso: calcolo
IUC/IMU/documenti scaricabili/valori aree fabbricabili).
SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL’IMU E DELLA TASI
I contribuenti devono versare l’imposta, per l’anno in corso, in due rate:
Prima rata entro il 16 GIUGNO 2017 pari al 50% sulla base delle aliquote IMU e TASI approvate per
l’anno 2016 con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 e 28 del 27/04/2016 ;
Seconda rata entro il 18 DICEMBRE 2017 (il 16 dicembre è sabato) a saldo e a conguaglio
sulla base delle aliquote IMU e TASI approvate per l’anno 2017 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 e n. 16
del 17/02/2017 che confermano le aliquote deliberate per l’anno 2016
ALIQUOTE E DETRAZIONI
ALIQUOTE IMU 2017
Fattispecie imponibile
Aliquota
A) Abitazioni principali solo A1-A8-A9 (abitazioni di lusso) e
relative pertinenze 5,3 per mille
B) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale
rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a
disposizione, in locazione, concesse in comodato gratuito,
ecc....) e relative pertinenze
9,8 per mille
C) Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle
lettere A e B
10 per mille
Detrazione per abitazione principale prevista nella misura indicata dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 €
200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
ALIQUOTE TASI 2017
Fattispecie imponibile aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze
solo categorie A1, A8, A9 e relative
pertinenze
0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali 0,6 per mille
Aree fabbricabili 0,6 per mille
Altri fabbricati 0,6 per mille
NON SONO PREVISTE DETRAZIONI
CALCOLO IMU E TASI
E’ disponibile un applicativo via web sul sito internet del Comune di Mirano (www.comune.mirano.ve.it) da utilizzare
per il calcolo dell’imposta, che consente, dopo l’inserimento dei dati, la stampa del prospetto riepilogativo e del
modello F24 per il pagamento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento si effettua IN AUTOLIQUIDAZIONE mediante mod F24 (in posta, in banca o in via telematica) o
bollettino postale approvato con decreto del 23 maggio 2014 per la TASI e approvato con Decreto del MEF del
23/12/2012 per L’IMU
Per i titolari di partita IVA (qualsiasi importo) il versamento deve essere effettuato solo con modalità telematica
(articolo 11 comma 2 del DL 66/2014).
IMU Il versamento dell’imposta dovuta va effettuato esclusivamente a favore del Comune con una unica eccezione dei
fabbricati D
Per i fabbricati D il versamento deve essere eseguito:
- a favore dello Stato nella misura del 7,6 per mille
- a favore del Comune per la quota residua nella misura del 2,4 per mille ( aliquota 10,00 - 7,6 spettante
allo Stato).
Occorre quindi indicare distintamente, sul modello F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi
secondo i seguenti codici:
I codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod F24 sono:
Tipologia immobile Codice IMU
quota
Comune
Codice IMU
quota STATO
Abitazione principale e relative pertinenze 3912
Terreni 3914
Aree fabbricabili 3916
Altri fabbricati 3918
Fabbricati D 3930 3925
TASI
I codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod F24 sono:
Tipologia immobile Codice
tributo
TASI
Abitazione principale e relative pertinenze 3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959
Aree fabbricabili 3960
Altri fabbricati 3961
In tutti i casi, sia per la quota comunale, sia per quella dello Stato, deve essere riportato sul mod. F24 il codice
identificativo del Comune di Mirano: F241
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributi sono esposti nella sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI
LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le
seguenti indicazioni:
nello spazio ”codice ente/codice comune indicare il codice catastale del Comune di Mirano F241
nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in una unica
soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili;
nello spazio “anno di riferimento “indicare l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento.
ARROTONDAMENTI:
Ai sensi dell’art. 1 c. 166 L. 296/2006 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo”.
L’importo minimo da pagare per soggetto passivo sia per IMU, sia per la TASI è di 5 euro annui (non è
dovuto l’importo uguale o inferiore a 4 euro).
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
In caso di ravvedimento operoso, conseguente al tardivo versamento della tassa, le sanzioni e gli interessi sono versati
unitamente al tributo. Il ravvedimento può essere calcolato direttamente nel sito web del Comune utilizzando
l’applicativo “calcolo IUC”.
Per maggiori informazioni sono disponibili i modelli di comunicazione ravvedimento operoso IMU e TASI al
multisportello e sul sito web ( da calcolo IUC- IMU e TASI documenti scaricabili).
COMPENSAZIONI IMU E TASI con crediti vantati da contribuente
I versamenti dell’IMU e della TASI potranno essere compensati con i crediti spettanti al contribuente (esempio crediti
Irpef).
DICHIARAZIONE IMU E TASI
Per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2017.
Le modalità di compilazione e gli obblighi di dichiarazione dell’IMU sono contenuti nel modello ministeriale. Per la
TASI viene utilizzato lo stesso modello dell’IMU, sarà un unico modello se le variazioni intervenute riguardano
entrambe i tributi.
E’ opportuno che il contribuente indichi nel frontespizio del modello: IMU e TASI se la variazione riguarda entrambe i
Tributi. Per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2017 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30
giugno 2018.
Si ricorda, in particolare, che la dichiarazione va presentata:
1) per beneficiare delle equiparazioni all’abitazione principale (esclusioni previste al punto 3) e 7 (residenti
all’estero) ;
2) Per beneficiare delle riduzioni previste per gli immobili locati con canone concordato (vedi paragrafo casi
particolari )
3) Per beneficiare delle riduzioni previste per Abitazioni concesse in comodato gratuito (vedi paragrafo casi
particolari )
4) Per beneficiare della esclusione per i “fabbricati merce” costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita esenti da IMU (“esclusioni” previste al punto 6);
Per l’elenco completo dei casi in cui va presentata la dichiarazione si rinvia alle istruzioni ministeriali per la
compilazione della dichiarazione IMU (scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate e disponibile anche dal
programma di calcolo IUC presente nel sito comunale.
PRECISAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE (PER IMU E TASI) (esclusa da Imu dall’anno 2014, da TASI dall’anno 2016).
Per abitazione principale (come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Ne consegue che:
sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza)
viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza
l’abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio
comunale.
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE (PER IMU E TASI) (escluse da IMU dall’anno 2014, da TASI
dall’anno 2016)
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6
e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C6 si
applicherà, ad una sola unità immobiliare, l’esenzione per l’abitazione principale.
DETRAZIONE (SOLO PER IMU) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (unicamente per le categorie catastali
A/1, A/8, A/9 che non sono esenti da IMU) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
CASI PARTICOLARI
Immobili locati con canone concordato La legge di stabilità per il 2016 prevede che l’IMU e la TASI dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui
alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25%. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3 della Legge
9/12/1998, n. 431, stipulati ai sensi dell’accordo territoriale vigente per il territorio del Comune di Mirano (data
13/12/1999)
Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione presentando la dichiarazione
IMU/TASI sul modello ministeriale allegando alla stessa copia del contratto di locazione stipulato.
Il testo dell’accordo è disponibile al Multisportello e tra i documenti scaricabili nel sito web del Comune CALCOLO
IUC
Abitazioni concesse in comodato gratuito ( solo tra figli/genitori)
COMODATANTE: colui che concede in comodato.
COMODATARIO: colui che riceve in comodato.
E' prevista la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari e le relative
pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai
genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato
l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile
eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate: non vale
nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato; in caso di “contratto verbale di
comodato” è sufficiente la compilazione del modello 69 (non servono marche da bollo) ed il pagamento di € 200,00
da effettuarsi con il modello F23;
l’abitazione concessa in comodato deve essere utilizzata dal comodatario come abitazione principale, quindi
residenza e dimora abituale devono coesistere;
l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
il comodante deve presentare apposita dichiarazione IMU per attestare i requisiti e beneficiare della riduzione, nei
termini di scadenza previsti dalla normativa di riferimento (30 giugno dell’anno successivo).
CHIARIMENTI DEL MINISTERO:
ai fini dell’abitazione concessa in comodato, vanno considerate anche le pertinenze, secondo i limiti previsti per
l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7);
quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non
esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2,
entrambi situati nel Comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del
proprietario;
la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di
comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.
è consentito applicare l’agevolazione anche nel caso in cui il comodato venga fatto a favore di un comproprietario,
come chiarito dal Ministero delle Finanze.
NON SI APPLICA LA RIDUZIONE:
se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale);
se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi;
se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B
se si risiede all'estero;
se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario;
se il comodato è tra soggetti con grado di parentela diverso dal primo grado in linea retta (genitori/figli). Non si
applica ad esempio quando il comodato è tra nonni e nipoti, fratelli ecc.
N.B.
La TASI va versata esclusivamente dal comodante al 90%, mentre per il comodatario non è dovuto il 10% in quanto,
dal 2016, l’imposta non si paga più sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
Un esempio di documentazione da produrre in caso di “contratto verbale di comodato”, unitamente alle relative
istruzioni sono disponibili al Multisportello e tra i documenti scaricabili dal sito web del Comune CALCOLO IUC.
modello 69;
modello F23;
esempio di dichiarazione IMU (alla dichiarazione potrà essere allegata una copia del Modello 69 utilizzato per la
registrazione del comodato all’Agenzia delle Entrate).
Immobili di interesse storico e artistico (per IMU e TASI)
Sono immobili di interesse storico e artistico quelli così definiti dall’art. 10 del Codice dei beni Culturali (Dlgs
42/2004).
Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile (questa riduzione può essere cumulata con la riduzione
prevista del 50% per immobili concessi in comodato o del 25% per immobili concessi in locazione a canone
concordato)
Fabbricati inagibili-inabitabili (per IMU e TASI)
Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente, ha la facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
Con il Regolamento Imu il Comune ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non
superabile con interventi di manutenzione, dettagliatamente indicate nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposto
dall’Ufficio Tributi (MOD2-IMU richiesta riduzione Imu per inagibilità o inabitabilità).
La dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 28/12/2000, n. 445 per l’applicazione della riduzione del 50% sostituisce
la dichiarazione IMU. Va presentata la dichiarazione IMU solo nel caso in cui si perde il diritto alla riduzione.
Terreni incolti o coltivati in modo occasionale “orticelli” (per IMU)
Sono soggetti al pagamento dell’IMU anche i terreni incolti e quelli coltivati in modo occasionale.
Dal 2016 sono esenti anche i terreni incolti e gli orti posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Ulteriore pertinenza dell’abitazione principale appartenente alla medesima categoria catastale (per
IMU e TASI)
L’aliquota IMU applicabile per l’ulteriore pertinenza è quella ordinaria del 10 per mille.
L’aliquota TASI applicabile per l’ulteriore pertinenza è quella dello 0,6 per mille
(Esempio: contribuente possiede due C/6, un C/2, saranno esclusi dal pagamento dell’Imu e Tasi un C/6 e un C/2 il
secondo C6 pagherà IMU al 10 per mille e TASI allo 0,6 per mille ).
Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione (per IMU e TASI)
Dalla data di comunicazione di inizio lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione di fabbricati e fino alla data di
ultimazione dei lavori, o fino alla data di accatastamento (se la data è precedente alla fine lavori) o fino alla data
dell’utilizzo del fabbricato, se tale data è precedente, la base imponibile IMU e TASI è costituita dal valore dell’area,
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera come previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 30/12/1992, n.
504.
Gli interventi edilizi che determinano come base imponibile quella del valore venale dell’area fabbricabile, sono quelli
previsti dall’art. 31 comma 1 lettere c) d) e) della Legge 5/08/1978, n. 457 e successive modifiche di cui al D.P.R.
6/06/2001, n. 380 ( art. 3 comma 1)
Nel caso gli interventi edilizi, lavori di manutenzione ordinaria straordinaria di cui all’ articolo 31 comma 1, lettere a) e
b) e s.m. , l’IMU e la TASI si continueranno a calcolare in base alla rendita catastale del fabbricato.
Diritto di abitazione coniuge superstite ai sensi articolo 540 del codice civile
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi, se
di proprietà del coniuge defunto o comune dei due coniugi, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di
comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell’imposta per il 100% dell’immobile
e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all’imposta. Se l’abitazione suddetta è destinata
ad abitazione principale (residenza e dimora abituale) del coniuge superstite, dal 2016, è esente oltre che dall’IMU
anche da TASI.
Nel caso l’abitazione principale fosse in comproprietà tra il defunto ed altri soggetti diversi dal coniuge, non si realizza
il diritto di abitazione (esempio: proprietà del defunto e di: fratelli, genitori, figli del defunto, ecc..)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 (normativa ICI);
- decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 articolo 13 (IMU) ;
- legge 27/12/2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014) e s.m. , in particolare L. 23/12/2014, n. 190 (IMU e TASI) ;
- decreto legge 9//06/2014, n. 88
- decreto legge 06/03/2014 n. 16 convertito nella legge 02/05/2014 n. 68.
- Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi al Multisportello del Comune di Mirano con sede in via Bastia Fuori
54/56, con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e
giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Mirano, 04/05/2017
Il Dirigente dell’Area 1
dr Maurizio Mozzato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Ufficio tributi
CALCOLO IUC- ALIQUOTE IMU E TASI ACCONTO E SALDO 2017 DISTINTE PER TIPOLOGIE DI
IMMOBILI
SCADENZE
Tributo Acconto Saldo
IMU 16/06/2017 18/12/2017
TASI 16/06/2017 18/12/2017
ALIQUOTE
Nr. Tipologie immobili Tributo Aliquota
‰
Coefficiente
1 IACP esclusi alloggi sociali (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07) IMU 9,80 160
TASI 0,60
2 Abitazione principale cat. A01, A08, A09 e pertinenze: C02,
C06, C07
IMU 5,30 160
\ TASI 0,60
3 Altri immobili (cat. C02, C06, C07) IMU 10,00 160
TASI 0,60
4 Abitazione e pertinenze: sfitte, in locazione, in comodato
gratuito senza requisiti per riduzione, a disposizione
IMU 9,80 160
TASI 0,60
5/1 Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini
residenti all’estero: locate, in comodato d’uso (IMU e TASI
dovute in ogni caso)
IMU 9,80 160
TASI 0,60
5/2 Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini
residenti all’estero: a disposizione ( IMU e TASI dovute ad
eccezione dei pensionati con pensione erogata dal paese di
residenza che sono esenti )
IMU 9,80 160
TASI 0.60
6 Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) IMU 10,00 140
TASI 0,60
7 Uffici e studi privati (cat. A10) IMU 10,00 80
TASI 0,60
8 Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) IMU 10,00 65
TASI 0,60
9 Negozi e botteghe (cat. C01) IMU 10,00 55
TASI 0,60
10 Terreni agricoli IMU 10,00 135
11 Terreni incolti IMU 10,00 135
12 Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP
con requisito previdenza agricola compresi terreni incolti e orti
IMU Esenti
13 Aree fabbricabili IMU 10,00 1
TASI 0,60
14 Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) IMU 10,00 80
TASI 0,60
15 Abitazione principale (cat. A tranne A01, A08, A09, pertinenze:
C02, C06, C07)
TASI Esenti
160
16 Abitazione principale, non locata, posseduta da anziani/disabili
residenti in istituti
TASI Esenti 160
17 IACP-Alloggi sociali (cat. A) TASI Esenti 160
18 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10) TASI 0,60 65
19 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. A, C02, C06,
C07)
TASI 0,60 160
20 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. B, C03) TASI 0,60 140
21 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. A10) TASI 0,60 80
22 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. C01) TASI 0,60 55
23 Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)(cat. A,C2,C6,C7)
TASI 0,60 160
24 Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)(cat.B,C3,C4,C5)
TASI 0,60 140
25 Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce) (cat. A10)
TASI 0,60 80
26 Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita(Immobili merce)(cat.D,tranne D5)
TASI 0,60 65
27 Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce) (cat. C01)
TASI 0,60 55
28 Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)(cat. D05)
TASI 0,60 80
23 Abitazione e relative pertinenze in comodato gratuito
(Figli/Genitori anche se comproprietari ) riduzione del 50%
IMU 9,8 160
TASI 0,60
24 Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con
canone concordato riduzione del 25%
IMU 9,8 160
TASI 0,6
INFORMAZIONI
Recapiti telefonici: 041/5798404-041/5798405
Indirizzo email P.E.C. di riferimento:
TASI: Quota Inquilino/Utilizzatore: 10,00%
esenti gli inquilini che utilizzano l’unità immobiliare come abitazione
principale e relative pertinenze
IMU: DETRAZIONI € 200,00 Abitazione principale solo A1,A8,A9
TASI: NESSUNA DETRAZIONE
IMPORTI MINIMI
IMU € 5,00
TASI € 5,00