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COMUNE DI SAVIGNANO
SUL PANARO
Provincia di Modena
Pubblicata all'Albo Pretorio in data 25/01/2012, prot. gen. n. 802.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. gen. n. 803 del 25/01/2012.
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 7 del 23/01/2012 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E LA SOCIETA’ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA. PROVVEDIMENTI.
COPIA
Seduta n. 4 L’anno 2012 (duemiladodici) il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio alle ore 15:00 ella
Residenza Municipale.
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano: Si NoCaroli Germano Sindaco Presente X
Linari Erio Vice Sindaco Presente X Gozzoli Valdimira Assessore Presente X Nini Davide Assessore Presente X Tabilio Ana Maria Assessore Presente X Totali 5
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara.
Assume la presidenza, per la sua qualità di sindaco, il sig. Germano Caroli, il quale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 23/01/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E LA SOCIETA’ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 12 Dicembre 2005 si provvide a stipulare con la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. il contratto di locazione, inerenti l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile sulla porzione di terreno di proprietà comunale, sito nel Comune di Savignano sul Panaro Via Genova c/o parcheggio, censito al N.C.E.U. di Savignano sul Panaro al Foglio 24 Mappale 4 sub.4;
RICHIAMATA la successiva nota pervenuta in data 02 maggio 2007 con cui la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., comunicava il subentro nei contratti citati della società Wind Telecomunicazioni S.p.a. con sede in Roma Via C.G.Viola n.48;
TENUTO CONTO della richiesta presentata della società Wind Telecomunicazioni S.p.a. con sede in Roma Via C.G.Viola n.48, con cui la stessa è a richiedere di voler procedere al rinnovo del contratto di locazione;
PRESO ATTO che questa Amministrazione ha espresso la volontà di voler mantenere sul proprio territorio comunale l’attuale standard di copertura di telefonia mobile;
TENUTO CONTO che ai fini patrimoniali risulta conveniente stipulare contratti di locazione con gestori di telefonia mobile in luoghi ove risulta consentita l’installazione di impianti di radiocomunicazione, poiché le aree richieste in locazione risultano di contenute dimensioni e non pregiudicano la consistenza patrimoniale dei beni oggetto di locazione;
TENUTO CONTO del fatto che detta area pubblica costituente oggetto della convenzione è già utilizzata anche da altro gestore telefonico;
PRESO ATTO che la stipula del nuovo contratto con la società Wind Telecomunicazioni S.p.a., non comporterà nessuna perdita economica per il Comune di Savignano sul Panaro;
PRESO ATTO della necessità per le motivazioni su citate di dover disciplinare il nuovo rapporto tra Comune e società concessionaria, a mezzo di nuova e specifica convenzione;
RICHIAMATO lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, in cui viene stabilito il rapporto tra le parti, il periodo di durata contrattuale, il canone annuo di locazione e tutto quanto necessario per la conformità dello stesso;
VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni; DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato, geom. Marco Boschetti, in ordine alla regolarità tecnica, ed il responsabile del servizio ragioneria, Drusiani dott. Damiano, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione allegato al presente atto tra il Comune di Savignano sul Panaro e la Società WIND Telecomunicazioni
(Segue deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2012)
S.p.a. - con sede in Roma Via C.G.Viola n. 48 - per il mantenimento di una stazione radio base di telefonia mobile all’interno dell’area adibita a parcheggio ubicata in Via Genova;
2) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici geom.Marco Boschetti a procedere alla stipula della relativa convenzione, costituente oggetto della presente deliberazione;
3) Di evidenziare che le somme ad incassarsi per la causale, saranno introitate sul Cap. 1690 (cod.3.02.1690) del Bilancio di previsione dell’attuale e dei futuri esercizi finanziari.
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di sottoscrivere il nuovo contratto con l’operatore telefonico, in quanto la concessione in essere risulta scaduta in data 12/12/2011;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art.134, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.
1
IL SEGRETARIO COMUNALE(f.to Cerminara dott.ssa Francesca)
Allegato alla deliberazione di Giunta C.le n. 7 del 23/01/2012
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI
SAVIGNANO SUL PANARO E LA SOCIETÀ WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI
IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO
DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA
L’anno Duemiladodici il giorno del mese di , in
Savignano Sul Panaro, nella Residenza Municipale;--------------------------------
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, da registrarsi in
caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986, n.131;--------
TRA
il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, con sede in Savignano sul
Panaro (MO), via Doccia n.64, Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366,
rappresentata in questo atto dal Geom. Marco Boschetti, nato a Castelfranco
Emilia (MO), il 29 marzo 1976, in qualità di Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di Savignano
sul Panaro (in seguito indicato come “locatrice”) e in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. ____ del ________, in seguito indicato come
“Locatrice”
E
WIND Telecomunicazioni SpA, – Società con Azionista Unico, direzione e
coordinamento di Wind Telecom S.p.A. - (di seguito, per brevità,
“WIND” o la “Società”), con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48,
capitale sociale euro 147.100.000,00 i.v., partita IVA, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05410741002,
2
R.E.A. n. 884361, rappresentata dall’Ing. Cesare Palù nato a Conegliano
(Treviso) il 28 luglio 1955, domiciliato per la carica in Roma, ove
appresso, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità territoriale Network
Nord Est di competenza, e in legale rappresentanza di Wind, avvalendosi
dei poteri a lui conferiti con giusta procura autenticata in data 15 gennaio
2010 dinanzi al Notaio Vincenzo Ferrara di Roma, Rep. 392 - Rac. 177,
rettificata a mezzo di atto di precisazione autenticato in data 12 febbraio
2010, dinanzi al Notaio Paolo Silvestro di Roma, Rep. 90626 - Rac. 21942,
domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata
come “Conduttrice”;
PREMESSO CHE
1) In data 12/12/2005 la società Ericsson Telecomunicazioni SpA, con sede
legale in Roma, Via Anagnina n.203 ha stipulato con il Comune di
Savignano sul Panaro (MO), un contratto registrato all’agenzia delle entrate
di Frascati in data 06/04/2006 al numero 1787 serie 3, avente ad oggetto
porzione di terreno, ivi compreso l’accesso alla porzione concessa, il tutto
posto nell’area sita nel Comune di Savignano sul Panaro (MO) in via
Genova c/o parcheggio, il tutto composto da una superficie di circa mq. 45,
riportato al NCEU di Modena al comune di Savignano sul Panaro, Foglio
24, mapp. 24, sub. 4, per l’installazione di una stazione radio base per la
rete di telefonia mobile;-----------------------------------------------------------------
-
2) in data 02/05/2007 la suddetta Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha
ceduto il contratto alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A.,
precedentemente indicata come “Concessionaria”, subentrando pertanto nel
3
sopra menzionato contratto;----------------------------------------------------------
3) le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto con il
presente atto -----------------------------------------------------------------------------
-
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:-----------------------------------------------------------------------------
-
ART. 1
OGGETTO
La Locatrice cede in locazione alla Conduttrice, che accetta, la porzione di
terreno di proprietà comunale (nel seguito “l’immobile”), di pertinenza di
magazzino, sito nel Comune di Savignano Sul Panaro (MO) Via Genova ,
catastalmente censito al NCEU di Modena, fg 24, mapp. 24, sub. 4, per
complessivi mq. 45 (quarantacinque) circa, il tutto meglio individuato nella
planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla convenzione come sub-
allegato A.
La Locatrice dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo
possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento
dell’immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata
da ogni evizione e pretesa di terzi.----------------------------------------------------
-
L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione ed il mantenimento di
una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio
specificato al successivo art. 6.--------------------------------------------------------
4
-
La Locatrice garantisce sulla restante proprietà l’uso del passaggio pedonale
e carrabile, al fine di consentire l’accesso all’impianto di cui al successivo art.
6, nonché autorizza la posa e il mantenimento di canalizzazioni
interrate/linee aeree atte a consentire il passaggio dei cavi elettrici e
telefonici.-----------------------------------------------------------------------
ART. 2
DURATA
La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 12/12/2011.
Le parti convengono fin d’ora che, alla scadenza del periodo suindicato, il
contratto potrà essere rinnovato, previa deliberazione del Comune, essendo
escluso il tacito rinnovo.------------------------------------------------------
La Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente
dalla locazione, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni
dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.------------------------
L’Amministrazione Comunale, a sua volta potrà recedere dalla presente
locazione in qualsiasi momento, per sopravvenuti gravi e giustificati motivi
di pubblico interesse, nel qual caso le parti concorderanno una nuova area
che consenta la continuità e la qualità del pubblico servizio, area che dovrà
essere compatibile con le necessità della Conduttrice, sia per copertura, sia
per tipologia, dandone preavviso di 12 (dodici) mesi all’interessato, nei
modi di cui al precedente capoverso.-------------------------------------------------
ART. 3
CANONI
1) Il canone è concordato e stabilito in € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); il
5
relativo importo sarà corrisposto con rata annuale anticipata entro il mese di
dicembre.------------------------------------------------------------------------------------
-
2) Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e,
automaticamente e senza necessità che la Locatrice ne faccia richiesta, sarà
aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni,
verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della
Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi
vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione
decorrerà e sarà versato a partire dal 12/12/2011.------------------------
3)- I pagamenti saranno accreditati su conto corrente bancario presso l’Istituto
Unicredit Banca S.p.A. filiale di Savignano sul Panaro (MO), intestato a Comune
di Savignano sul Panaro – Tesoreria Comunale contraddistinto dal codice IBAN
di seguito indicato: IT 51 K 02008 67020 000100564103;-----------------------------
-
4)- In caso di ritardato pagamento del canone , trascorsi 40 (quaranta) giorni
di tolleranza, la Locatrice avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla
scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.---------------------
7)- In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di 2(due) rate del
canone, decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento di diffida ad adempiere, determina la risoluzione di
diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; il suddetto
termine di 60 (sessanta) giorni è convenuto come essenziale.-------------------
8) La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle
6
telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile oggetto
della presente locazione, previo benestare della Conduttrice, dopo
presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei
nuovi impianti con quelli della Conduttrice.---------------------------------------
In caso di incompatibilità degli impianti è salva la facoltà della Conduttrice di
risolvere immediatamente la presente scrittura privata dandone comunicazione
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.----------
ART. 4
CESSIONE DEL CREDITO
E’ espressamente vietata la cessione dei crediti di qualsivoglia genere
derivanti dal presente contratto.-------------------------------------------------------
ART. 5
USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che l’immobile è già utilizzato dalla Conduttrice
per una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di strutture,
antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di
telecomunicazioni (nel seguito l’impianto), per il perseguimento di scopi
sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di
telecomunicazioni.-----------------------------------------------------------------------
La Locatrice prende atto che la Conduttrice ha la necessità di collegare e
mantenere l’impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne,
eventualmente mediante l’installazione di impianti di telecomunicazione in
ponte radio, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge.--------------------
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per
tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione
7
delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per
l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al
passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale ( c.d. swap
tecnologico) , cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi,
qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne
conferma scritta.-------------------------------------------------------------------------
Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione e mantenimento
dell’impianto, di adeguamento dello stesso alle innovazioni tecnologiche ed
alle eventuali modifiche della convenzione ministeriale di autorizzazione per
il servizio di telecomunicazioni, è condizione essenziale per tutta la durata
del contratto.-----------------------------------------------------------------------------
-
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e
domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le
autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell’impianto.------
Al termine della locazione dell’immobile, la Conduttrice provvederà a
richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, e comunque
non oltre il termine di 6 (sei) mesi a rimuovere quanto da essa installato e
alla rimessione dell’immobile in pristino stato.-------------------------------------
-
ART. 6
IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed
opportuni per non recare danno all’immobile.-------------------------------------
8
-
La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi
contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose
della Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o
omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale
svolta.-------------------------------------------------------------------------------------
La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a
copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare
nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera
di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa
tutta vigente. A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con
primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità
Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto
della presente locazione. La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per
l’intera durata della presente locazione - le suddette polizze o comunque
altre di analoga portata.----------------------------------------
ART. 7
CONSEGNA E ACCESSO ALL’IMMOBILE
La Conduttrice ha il pieno e libero godimento dell’immobile nei limiti
dell’uso convenuto.----------------------------------------------------------------------
-
La Conduttrice, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato, avrà
facoltà di accedere all’immobile senza restrizioni, in ogni momento,
ventiquattro ore su ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel corso
della locazione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione,
9
manutenzione e controllo dell’impianto impegnandosi in ogni modo a recare
il minor disagio possibile alla Locatrice ed a Terzi.-----------------------
ART. 8
MANUTENZIONE IMMOBILE
La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, esclusivamente alla
manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto del presente contratto,
nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l’attività descritta
all’articolo 6.------------------------------------------------------------------------------
-
ART. 9
CESSIONE CONTRATTO
La Locatrice consente alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente
contratto o sublocare parzialmente l’immobile oggetto della presente
locazione. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno
comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno trenta giorni prima. --------------------------------------------
-
ART. 10
MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto
debitamente sottoscritto tra le Parti.--------------------------------------------------
ART. 11
ALLEGATI
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
di locazione.-------------------------------------------------------------------
10
ART. 12
REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno
sostenute interamente dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione
saranno a carico del Concedente.-----------------------------------------------------
-
ART. 13
DOMICILI CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: --------
La Locatrice: Comune di Savignano sul Panaro via Doccia n. 64, 40156
Savignano sul Panaro (MO). -----------------------------------------------------------
La Conduttrice: WIND Telecomunicazioni SpA Via Cesare Giulio Viola,
48 – 00148 Roma ----------------------------------------------------------------
Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente
contratto ai sensi dell’art. 8, verrà eletto contestualmente alla comunicazione
della nomina o della cessione. --------------------------------------------------------
-
Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente
competente il Foro di Modena. -------------------------------------------------------
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Savignano Sul Panaro (Locatrice)
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
(Geom. Marco Boschetti)
11
Per la società WIND Telecomunicazioni SpA. (Conduttrice)
Il procuratore speciale
(Cesare Palu’)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile la Locatrice e la
Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in
particolare, le seguenti:
art. 2 (Durata), art. 3 (Canoni), art. 5 (Uso dell’immobile), art. 6 (Impegni
della Conduttrice), art. 7 (Consegna e accesso dell’immobile) art. 9 (Cessione
del contratto), art. 13 (Domicili Contrattuali e Foro competente).---
Letto, confermato e sottoscritto.
Savignano sul Panaro, li ..........................
Per il Comune di Savignano Sul Panaro (Locatrice)
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
(Geom. Marco Boschetti)
Per la società WIND Telecomunicazioni SpA. (Conduttrice)
12
Il procuratore speciale
(Cesare Palu’)
___________________________________________________________
Comune di Savignano sul Panaro Proposta di deliberazione (Provincia di Modena) della Giunta Comunale
n. 7 del 23/01/2012
Area proponente Servizio interessato LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Oggetto della proposta da deliberare
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. S ulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del servizio interessato
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole. _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Data 20/01/2012 Il responsabile ______________________
(f.to Boschetti Geom. Marco)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole. _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Data 23/01/2012 Il responsabile ________________________ (f.to Drusiani Dott.Damiano)
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E LA SOCIETA’ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA. PROVVEDIMENTI.
Comune di Savignano sul Panaro (Provincia di Modena)
Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2012
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to Germano Caroli
f.to dott.ssa Francesca Cerminara
Certificato di pubblicazione
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Comunale Savignano sul Panaro, li 25/01/2012
f.to dott.ssa Francesca Cerminara
Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/02/2012 (X) ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità); ( ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
Il Segretario Comunale Savignano sul Panaro, li
dott.ssa Francesca Cerminara
Certificato di avvenuta pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 25/01/2012 al 08/02/2012 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Il Segretario Comunale Savignano sul Panaro, li
dott.ssa Francesca Cerminara
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali