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LUIGI CORNACCHIA CONCORSO DI COLPE E PRINCIPIO DI RESPONSABILITÄ PENALE PER FATTO PROPRIO G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

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LUIGI CORNACCHIA

CONCORSO DI COLPE EPRINCIPIO DI RESPONSABILITÄ

PENALE PER FATTO PROPRIO

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

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INDICE

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ABBREVIAZIONI XXI

PRESENTAZIONE di Stefano Canestrari XXIII

PREFAZIONE XXVII

INTRODUZIONE 1

CAPITOLO I

NULLUM CRIMEN SINE PECULIARIOFFICIOIL CONCORSO COLPOSO NELLA PROSPETTIVADEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÄ PENALE

PER FATTO PROPRIO

Sezione ICRITICA DI TRE DOGMI

1. La prospettiva d'indagine: la separazione metodologica tra proble-ma della tipicitä del contributo di concorso e problema dell'impu-tazione (o dei soggetti). Centralitä del principio costituzionale diresponsabilitä penale per fatto proprio 61.1. La «irrazionalitä» del concorso nel reato (in particolare, nel

reato colposo) 61.2. La fattispecie concorsuale come prioritario problema di indi-

viduazione dei soggetti 91.3. II poliedrico universo culturale dell'opzione codicistica 91.4. La relazione biunivoca tra paradigma dell'equivalenza causa-

le e concorso di persone nel codice penale: la ratio di collega-mento con l'idea di responsabilitä personale 10

1.5. La logica del diritto penale della pericolositä sociale 111.6. L'inversione metodologica nell'analisi del concorso. Le solu-

zioni «rassegnate» della dottrina 121.7. I devastanti «effetti a catena» della parificazione tra condotte

tipiche e contributi atipici 131.8. Proposta di un diverso percorso metodologico: il problema

del rapporto tra fatto e autore (imputazione) come cuoredell'indagine. Distinzione tra la questione dell'imputazione equella della tipicitä. Tipicitä come espressione del principio di

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VIII Concorso di colpe e principio di responsabilitä penale per fatto proprio

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legalitä-determinatezza, imputazione come espressione delprincipio di personalitä-responsabilitä per fatto proprio. IIprincipio di responsabilitä per fatto proprio nella Costituzio-ne. II significato dell'art. 27 Cost.: divieto di responsabilitä perfatto altrui... Segue: ...e divieto di responsabilitä oggettiva: l'ef-fetto di elusione del significato minimo dell'art. 27 Cost. indot-to dall'evoluzione in direzione del riconoscimento del princi-pio di colpevolezza. II principio di responsabilitä per fatto pro-prio come cartina di tornasole di una corretta impostazionedel tema della plurisoggettivitä 17

1.9. La riscoperta del principio di responsabilitä per fatto proprioneU'ambito del diritto penale d'impresa 25

1.10. Critica di tre dogmi 272. Responsabilitä per fatto proprio e dogma causale 27

2.1. L'identificazione tra divieto di etero-responsabilitä e presup-posto causale dell'imputazione 27

2.2. L'«universale» modello dell'era del positivismo 282.3. Condicio per quam e condicio sine qua non 312.4. II dogma causale come impronta generale del Codice Rocco 322.5. II recupero deU'imputazione oggettiva come statuto della re-

sponsabilitä per fatto proprio 342.6. Causalitä e funzione della responsabilitä penale nella societä

tecnologica 372.7. Dicotomia tra spiegazione causale e responsabilitä? 392.8. La doverosa distinzione tra imputazione e tipicitä: l'emergere

di tendenze ascrittivo-normative nella prassi giurisprudenziale 412.9. L'individuazione dei soggetti come questione prioritaria della

teoria del concorso di persone 432.10. II significato di causa 452.11. L'identificazione deU'osservatore nel problema della selezione

delle cause 473. La distinzione dell'illecito in elemento oggettivo e soggettivo 50

3.1. La progressiva dissoluzione del modello classico 503.2. L'eterno ritorno alla scientia maleficii come criterio di collega-

mento dei contributi atipici 533.3. Standard di diligenza come regole giuridiche 54

4. La concezione imperativistica 564.1. II sostrato imperativistico della corrente lettura del rapporto

fatto-autore 564.2. La connotazione imperativa delle norme giuridico-penali: for-

za dell'evidenza o evidenza forzata? 604.3. La natura della cd. «norma primaria». La dialettica tra con-

cezione imperativista e concezione valorativa della norma. Di-mensione paradigmatica e dimensione imperativa della nor-ma: l'errata comprensione del momento del «Sollen». La du-plice funzione, di orientamento e di determinazione dellaconformitä al sistema, delle regole di condotta nella teoria diHruschka 61

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4.4. La critica tradizionale di «riduzionismo». I «Performatory im-peratives» di Olivecrona. La «Bestimmungsnorm» di Larenz. Lanetta distinzione tra dimensione normativa ed espressioneprecettiva 66

4.5. Le origini: la (inespressa) connotazione paternalistica dell'ana-litica imperativista 68

4.6. Eterogeneitä funzionale di norma e imperativo: la vexata quae-stio della dicotomia tra codice naturalistico e normative Laneokantiana separazione tra mondo dell'essere e mondo deldover essere: il concetto di «autonomia» nella teoria pura deldiritto di Kelsen. Il significato simbolico-comunicativo dellanorma in Jakobs. II dovere giuridico ehe sta a fondamento del-la responsabilitä va inteso come «Sollen» e non come «Müs-sen» 73

4.7. La funzione prospettica di motivazione assegnata alla normadalla concezione imperativista. L'idealtipo del reato commissi-vo doloso come emblema della contaminazione dommaticaderivante da un'errata prospettiva normologica. Imperativi-smo e suggestioni finalistiche nella lettura basica dell'illecito.Rapporto inversamente proporzionale tra tendenza ascrittivae imperativismo 76

4.8. L'ottica generalpreventiva dell'imperativismo 804.9. Imperativismo come mera struttura particolare di aleune fatti-

specie 814.10. Abbozzo di una prima sintesi: il significato fundamentale del-

la norma primaria va tratto dai prineipi 82

Sezione II

DALLA RESPONSABILITÄ PER FATTO PROPRIO COME PRINCIPIOALLA NORMA COSTITUTIVA DI STATUS

1. La responsabilitä personale come principio assiomatico 852. La difficile integrazione tra regole e prineipi. La responsabilitä per

fatto proprio: un principio dalle potenzialitä inespresse 883. L'art. 27 come fondamento della responsabilitä penale 894. La norma giuridico-penale come precetto personale 915. La traduzione in regole: proposta di una concezione normologica

discendente dal principio di personalitä 916. La norma giuridico-penale come norma costitutiva di Status 937. La norma primaria come regola costitutiva 978. La lettura costituzionalmente orientata come terza via tra concezio-

ne ontologica e costruttivistica 989. Responsabilitä per fatto proprio, argumentwn libertatis e art. 13 Cost.:

libertä cd. positiva, competenza, Status di cittadino 9910. La norma come fondamento del neminem laedere: la precedenza del

dovere giuridico sull'offesa e la previa delimitazione del «rischioconsentito» 105

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X Concorso di colpe e principio di responsabilitä penale per fatto proprio

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11. II dovere giuridico come codice della responsabilitä 10912. Responsabilitä per fatto proprio e dinamica del rapporto tra Stato e

cittadino 11113. Responsabilitä personale e generalprevenzione 11414. II diritto penale del rischio: le insane tendenze verso un modello po-

st-personale 11515. Dalla critica ai pre-giudizi del pensiero giuridico come filtro meto-

dologico alla struttura della norma come espressione del principiodi responsabilitä per fatto proprio e base di partenza per una rico-struzione del concorso colposo 118

16. Il concorso colposo come «istituto» 120

CAPITOLO II

IL CONCORSO COLPOSO COME PROBLEMA TEORICO:LA COOPERAZIONE COLPOSA NELL'ESPERIENZA ITALIANA

1. La «cooperazione colposa» nell'ordinamento italiano ai confini tradommatica del concorso di persone nel reato e teoria della colpa. Laposizione sistematica della fattispecie di cui all'art. 113 cp . comeproblema teorico comune alle questioni della funzione, incrimina-trice o di disciplina, della norma e della delimitazione dalla concor-renza di condotte indipendenti 122

2. La funzione deU'art. 113 cp.: dalla sua genesi «tautologica», alla ri-tenuta ratio «bivalente», alla dissoluzione sistematica della defini-zione e funzione della fattispecie in quella del legame tra i concor-renti 126

3. La cooperazione colposa ai confini con la figura del concorso di cau-se colpose indipendenti: il riflesso della relazione tra modello mo-nosoggettivo e modello della partecipazione. II rilievo pratico delladistinzione: le diverse conseguenze sostanziali e processuali. Le li-nee essenziali del dibattito 1333.1. La tesi dell'identitä come riflesso del principio causale e della

equipollenza delle concause: irrilevanza della consapevolezzadella cooperazione nelle fattispecie causalmente orientate (Bo-scarelli). Concorso di cause colpose come reato a evento unico(Pannain). Cooperazione come attualizzazione di condotte apericolositä astratta e indeterminata (Pedrazzi) 138

3.2. La tesi ehe assegna una funzione autonoma al concorso di cau-se colpose indipendenti. In particolare, il criterio psicologico-soggettivo. Collegamento soggettivo come mera consapevolez-za dell'altrui contributo esteriore (M. Gallo). Consapevolezzadel carattere colposo dell'altrui condotta come fondamentodella condotta di cooperazione colposa (Latagliata, Spasari,Bettiol). La consapevolezza quäle requisito speeifico della par-tecipazione in generale (Albeggiani, Risicato) 141

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3.3. La progressiva normativizzazione in parallelo con gli sviluppidella dommatica della colpa. La trasposizione aH'ambitodell'art. 113 del criterio della prevedibilitä (Severino Di Bene-detto). Cooperazione come violazione di una regola di caratte-re «secondario» (Cognetta). La norma concorsuale in funzionedi adattamento della tipicitä soggettiva alla fattispecie pluri-soggettiva (G.A. De Francesco). L'interazione plurisoggettivacome organizzazione (Insolera) 151

3.4. Verso l'«esaurimento della parabola storica»: il concorso dicolpe nella prospettiva deU'eliminazione dell'art. 113 cp . (An-gioni). La rigorizzazione del modello esplicativo e la dissolu-zione della distinzione (Giunta) 161

4 Concorso di cause colpose e agevolazione 1635. L'art. 113 c p . come crocevia tra fattispecie colposa e Schema con-

corsuale. Due itinerari alternativi: la cooperazione colposa all'inter-no della teoria del concorso di persone. Ancora sul nesso psicologi-co come requisito d'essenza della cooperazione colposa. L'art. 113come fattispecie a struttura accessoria? Clausole generali e forme dimanifestazione de] reato. II secondo itinerario: la concezione nor-mativa della colpa. La difficile soluzione tra ossequio al dato codici-stico e rispetto del principio di determinatezza. L'evoluzione «circo-lare» della fattispecie della cooperazione colposa 165

6. Conclusioni: la cooperazione colposa come fattispecie afferente allateoria della colpa e l'esigenza di un piü compiuto raccordo con ilprincipio della responsabilitä per fatto proprio 175

CAPITOLO III

LA PROBLEMATICA FISIONOMIA DEL CONCORSO COLPOSONELLE RICOSTRUZIONI DI LINGUA TEDESCA

1. Introduzione: la rinascita dell'interesse per il tema del concorso col-poso nel diritto penale tedesco sul piano prasseologico 188

2. II modello posizionale e il modello quantitativo 1913. II dibattito sulla configurabilitä della «Mittäterschaft» nell'ambito

della colpa 1934. La proposizione della coautoria colposa «per analogia»; il significa-

to normativo delle condotte di concorso colposo (Exner) 1965. Le ragioni di semplificazione processuale sottese alla riscoperta del-

la fahrlässige Mittäterschaft - Le soluzioni a base causale totale(Dencker) 199

6. L'inquadramento del concorso colposo sotto il modello unitario: ilparallelo con il concetto estensivo d'autore. La riconduzione di tuttele forme alla Nebentäterschaft colposa. Dall'autoria alla competenzacome presupposto di tipicitä in ambito colposo (Bottke) 202

7. I correttivi al concetto di dominio sul fatto. L'adattamento forzato

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XII Concorso di colpe e principio di responsabilitä penale per fatto proprio

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dei criteri del dolo: la ricostruzione della fahrlässige Mittäterschaftcome coautoria preterintenzionale (Ransiek). La scarsa efficacia eu-ristica delle soluzioni mutuate dal dolo 208

8. II tentativo di riabilitare il concetto restrittivo d'autore anche in am-bito colposo come sbarramento alla punibilitä 211

9. L'edificazione del concetto restrittivo d'autore in ambito colpososulla base della teoria delTimputazione oggettiva dell'evento (Otto).Critica: commistione di elementi normativi e descrittivi nell'utilizzodella Steuerbarkeit come nucleo della Mittäterschaft 212

10. Fondazione giuridico-penale della partecipazione nell'ottica dellaresponsabilitä per fatto proprio (Lüderssen). La rivalutazione delconcetto restrittivo di autore in ambito colposo e la partecipazionecome reato di pericolo concreto (Renzikowski) 215

11. La dommatica delle forme di concorso nell'ottica della riconduzionenormologica al sistema costituzionale (Stein) 221

12. La progressiva normativizzazione: l'unificazione dei diversi contri-buti sotto un medesimo obbligo cautelare (Weißer). La traslazionedel concorso colposo nell'alveo del reato omissivo. La coautoria col-posa nel «primo Roxin» sul presupposto dell'assimüazione tra illeci-ti colposi e «Pflichtdelikte» (Roxin). La critica di Wolfgang Schild alcriterio della Tatherrschaft: dal fatto tipico all'autore come elementorilevante della sua descrizione, alla relazione tra soggetto e fatto co-me questione primaria dell'illiceitä 226

13. L'equivoco funzionalista 23214. L'introduzione del modello funzionale: il diritto penale come orien-

tamento di comportamenti in funzione di ottimizzazione degli sco-pi delle norme (Kratzsch) 232

15. II modello ontologico-sistemico di responsabilitä (Lampe) 23516. II modello funzionale-neohegeliano 23717. II normativismo radicale della «scuola di Bonn» (Jakobs, Lesch): le

premesse sistematiche. La bipartizione tra responsabilitä per com-petenza organizzativa e responsabilitä per competenza istituziona-le. Ruolo comune e obblighi negativ! Ruoli speciali e obblighi posi-tivi. La base hegeliana. L'accessorietä normativa. Edificazione dellaresponsabilitä in ambito plurisoggettivo sulla objektive Zurechnunge approssimazione al modello unitario. Centralitä della posizione digarante. Corrispondenza tra misura della responsabilitä e compe-tenza 238

18. Un recente sviluppo eclettico, tra teoria funzionalista e concezionenormologica (Kindhäuser) 265

19. Il monismo hegeliano e la dissoluzione dell'analitica 26720. La divaricazione tra due prospettive. La responsabilitä per fatto pro-

prio come dimensione strutturale della Beteiligung. La tendenza almodello unitario e la centralitä dell'individuazione dei soggetti 269

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CAPITOLO IV

CAUSA AD EXCLUDENDUM

Sezione I

L'INTERSEZIONE RECIPROCA DI PIU CONDOTTE E IL PROBLEMADELLA DELIMITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. I limiti esterni al concorso punibile. II percorso parallelo italiano etedesco suU'intervento di cause. Le molte facce del cd. Regreßverbot.La radice selettiva comune 275

2. Le teorie dell'interruzione causale: condizioni e cause. L'efficaciaesclusiva delle cause soprawenute dolose (von Bar). La consapevo-lezza come presupposto dell'autoria (M. E. Mayer) 2 ° 2

3. La teoria del Regreßverbot (Frank) 2 8 5

4. II Regreßverbot rispetto alla Teilnahmelehre: l'impunitä generale de-gli agenti colposi. La condicio per quam come fondamento del Re-greßverbot (Hruschka). L'idea di dominabilitä (Naucke, Otto). IIprincipio di autoresponsabilitä come limite invalicabile al concorsodi condotte colpose (Welp) 2 9 0

5. La riconduzione al contenuto dell'obbligo di diligenza (Jescheck).La distanza temporale tra azione neutrale ed esecuzione criminosa(Puppe) 2 9 4

6. La riconoscibile inclinazione al fatto nell'euristica situazionale diRoxin 2 9 6

7. L'adeguatezza professionale (Hassemer) 3018. II Regreßverbot come linea di demarcazione tra rischio consentito e

illiceitä. In particolare, il Regreßverbot come «incompetenza» per gliesiti lesivi del proprio comportamento (Jakobs) 303

Sezione IIL'INTERSEZIONE RECIPROCA DI PIU CONDOTTEE IL PROBLEMA DELLE CAUSE SOPRAWENUTE

1. Interposizione mediatrice versus interposizione interruttiva. Esposi-zione del fenomeno 308

2. II modello italiano: l'esplicita tipizzazione del principio di causalitäe la disciplina delle cd. concause 310

3. II dibattito sul significato dell'art. 41. Una norma «scritta male»? Lafunzione dell'art. 41. II significato di «causa da sola sufficiente a de-terminare l'evento». II collegamento con le generalizzazioni nomo-logiche de] modello della sussunzione sotto leggi scientifiche 311

4. II problema dell'intervento della condotta interruttiva del terzonell'ambito della dottrina di lingua tedesca. II rilievo del «peso» delcontributo de] terzo rispetto al fatto complessivo. La distinzione trasemplice mancato impedimento di un rischio preesistente e crea-

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XIV Concorso di colpe e principio di responsabilitä penale per fatto proprio

zione di un rischio aggiuntivo (Rudolphi). La tesi del «rischio sup-plementäre» (Frisch). La creazione «diretta» e «mediata» del rischioehe si realizza nell'evento (Lenckner). La costellazione della concor-renza dei rischi (Jakobs). La relazione logica di causalitä (Puppe) 318

5. II problema dell'intervento della condotta del terzo riguardato comecausa interruttiva della connessione di rischio 328

6. Prospettiva ex ante: selezione dei rischi attraverso la delimitazionedelle sfere di competenza 330

7. Prospettiva ex post: realizzazione nell'evento dello speeifico rischiodisapprovato presente nella condotta non consentita 333

8. I due livelli selettivi del sistema italiano 337

CAPITOLO V

IMPUTATIOL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI

COME «CAUSA» DEL REATO

1. Norme cosütutive di Status come base della imputatio. Lo Status co-me posizione pubblica. Selezione soggettiva e oggettiva. Individua-zione dei soggetti competenti come primo livello selettivo in funzio-ne di garanzia di maggiore determinatezza. Tassativitä normativa eresponsabilitä strutturata su competenze teeniche. Status predefini-ti e classi di agenti. Una rinnovata sensibilitä per il tema dell'indivi-duazione dei soggetti deU'imputazione 3431.1. La distinzione metodologica tra personalitä e determinatezza.

Tipicitä come selezione oggettiva, in relazione di concretizza-zione con la imputatio. II nesso tra imputazione e tipicitä. Im-putatio e modello sociale delineato dalla Costituzione. Doverigiuridici e norme di fattispecie. II dovere giuridico come nor-ma «di posizione» 357

2. Abbozzo di una fondazione normoteoretica: la teoria delle norme co-me «ponte» tra soluzioni dommatiche e logica formale del sistema.La struttura bidimensionale della norma: regola di condotta e san-zione. «Lebendiges und Totes in Deutschlands Normentheorie» 3612.1. Segue: «Rechtsnorm » come dimensione propriamente normativa,

come norma costitutiva di Status, da cui originano doveri giuridi-ci; «Rechtssatz» come fattispecie contenente i presupposti di tipi-citä, quindi della sanzione penale. «Bestimmungsnorm» e«Bewertungsnorm»: tematizzazione della categoria delle «normedi individuazione o selezione soggettiva». Regole di tipicitä e re-gole di ascrizione. II dovere giuridico come centro della imputatio 366

2.2. La prioritaria tematica dei destinatari della norma. II proble-ma dell'individuazione del destinatario della norma: indirizzoformale e materiale (Krüger). Destinatario possibile ed effetti-vo (Somlö) 370

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2.3. Precedenti o analoghi nella dommatica penale: la norma di do-vere inespressa nella concezione normativistica della colpevo-lezza di Goldschmidt. II dovere come nucleo dell'illiceitä nelleelaborazioni della scuola di Kiel: dovere (in senso eticizzante)come delimitazione e garanzia dei diritti soggettivi, delle sferedi libertä individuale (Larenz). II significato di dovere giuridi-co rispetto alla teoria del reato come violazione dell'obbligo(Schaffstein). La tipicitä come momento logicamente successi-vo rispetto alla violazione del dovere 373

2.4. Segue: le vicissitudini della Sorgfaltpflicht nella teoria dei Pflicht-delikte. La teoria dei «vorgelagerte Pflichte», preesistenti allalegge penale e alla tipicitä (Maurach-Gössel-Zipf). Critica: lavolatilizzazione della tipicitä nella antinormativitä. La concre-tizzazione della violazione del dovere giuridico nella trasgres-sione delle regole della fattispecie tipica 378

Dimensione ex ante e dimensione ex post: i quattro significati del ter-mine «responsabilitä» in Hart (in particolare, la «Role-Responsabi-lity»). La dicotomia tra responsabilitä come «rendere conto» e la re-sponsabilitä in senso stretto o «di condanna» in Ross 382«Causa» del reato e causa ad excludendum. II rilievo marginale asse-gnato alla competenza dalla dottrina italiana. Sua fondazione nor-mologica e normocostituzionale 384Doveri giuridici e norme di fattispecie in relazione da prineipi a re-gole; desumibilitä dei doveri dalle stesse norme ehe li concretizzano;possibile critica di circolaritä. I doveri giuridici come norme a gene-ralita funzionale e strutturale (secondo la concezione dei prineipi diCrisafulli). Prospettiva genetica e prospettiva analitica: la questionedella genesi come distinta da quella della concreta sussistenza deidoveri giuridici 3875.1. Doveri giuridici generali e obblighi cautelari concreti: antigiuri-

dicitä come giudizio di difformitä rispetto ai doveri giuridici; ti-picitä come giudizio di conformitä rispetto alla previsione legale.Doveri giuridici come struttura normativa delle regole di tipicitä 393

5.2. Il contributo della «sfera della norma» all'individuazione deisoggetti responsabili. Determinazione ermeneutica della com-petenza da «officium iuris» 395

5.3. Dimensione intersoggettiva dei doveri giuridici: la relazione«impropria» tra soggetti di diritto 396

II commiato dalla separazione tra valutazione e oggetto. Dimensio-ne ex ante ed ex post 398Dalla prospettiva normologica al contenuto della norma: imputatioe rischio 4007.1. La distinzione tra rischio ubiquitario, rischio antigiuridico e

rischio penalmente tipico 4027.2. Dalla partecipazione come res illicita alla relativitä (o relazio-

nalitä) deU'illecito 4057.3. Concetto di «corretta gestione» in relazione al canone del «ne-

minem laedere». Delimitazioni giuridiche alla possibilitä di

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XVI Concorso di colpe e principio di responsabilitä penale per fatto proprio

produrre rischi. II controllo dei rischi creati nell'esercizio dellapropria attivitä. II contributo della «Ingerenz» al rinvenimentodei doveri giuridici di corretta gestione della propria sfera diattivitä. Differenze topiche per descrivere il medesimo feno-meno: la imputatio 406

7.4. II significato delle soluzioni topiche della teoria dell'imputa-zione oggettiva: alcuni nodi irrisolti (la sovrapposizione tra ba-se ed oggetto dell'imputazione). La tendenza verso lo Hand-lungsunwert delle teoriche ehe assolutizzano la funzione dellaZurechnungslehre 413

7.5. In particolare, il criterio dell'aumento del rischio: l'indebitaintercambiabilitä tra valutazione ex ante e valutazione ex post.Il primato del dovere giuridico come presupposto di indivi-duazione della competenza. II reale significato di «rischio le-cito» 416

7.6. La prospettiva normologica. Dalla imputazione oggettiva del-l'evento alla imputatio come corrispondenza delle responsabi-litä alle sfere di competenza previamente individuate 422

7.7. Imputazione oggettiva e sistematica del reato: imprecisa collo-cazione della Zurechnungslehre. La tesi della monodimensio-nalitä dell'illecito come tipicitä oggettiva. Una misura minimacomune (e previa rispetto) a dolo e colpa. Diversi modi di at-teggiarsi dell'imputazione oggettiva nell'illecito doloso e inquello colposo 4237.7.1. Una soluzione intermedia: contenuto e funzione dell'im-

putazione. II dovere giuridico come base statica (previarispetto alla violazione) di ogni illecito. II rischio ubiqui-tario come estraneo alla sfera di competenza di un sog-getto. La causa ad exeludendum come presupposto og-gettivo negativo della responsabilitä: il significato «apo-fatico» della misura oggettiva (comune a dolo e colpa)dell'imputazione 427

7.8. Le conoscenze e capacitä speciali: rilievo esclusivo ai fini dellaconfigurabilitä dell'illecito di quelle ehe appartengono all'am-bito disegnato dalla competenza. II problema particolare dellaconcorrenza di ruoli in capo ad un medesimo soggetto. Le co-noscenze superiori non dovute perche esterne rispetto allo sta-tus ricoperto vanno escluse in base al principio di responsabi-litä per fatto proprio 431

Prime conclusioni: le costellazioni afferenti al fenomeno della causaad exeludendum. La «causa» in senso normativo. Concretizzazionedella competenza nel contenuto della norma di fattispecie 438Competenze istituzionali come espressioni del richiamo costituzio-nale agli «inderogabili doveri di solidarietä» (art. 2 Cost.). Fonda-mento costituzionale. Doveri istituzionali o speciali e doveri supere-rogatori o specialissimi. Peculiaritä dei doveri istituzionali 440

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9.1. Qualifica istituzionale e reato proprio. «Unipersonalitä» degliilleciti a competenza istituzionale 445

10. Reato come «illecito necessariamente a soggetto qualificato»? Labase pre-penale della imputatio 44610.1. Il criterio delle sfere di responsabilitä in diritto civile e diritto

pubblico come evoluzione del concetto di adeguatezza (Olivet) 44810.2. Una concezione neo-sanzionatoria? La possibile reprimenda

di «pancivilismo» 44910.3. II «piedistallo civilistico» del modello adottato: critica e riaf-

fermazione della soggezione della responsabilitä penale alprincipio di personalitä 450

11. II cd. «momento omissivo della colpa»: il dibattito sulla distinzionetra regola cautelare e obbligo giuridico di garanzia nell'omissione.La «componente omissiva» ha ad oggetto la diligenza, ma si giustifi-ca sulla base del dovere giuridico preesistente di osservarla. La di-stinzione da astratto a concreto tra dovere giuridico e regola di dili-genza 45311.1. Edificazione della responsabilitä penale sull'idealtipo del reato

omissivo improprio? Dalla «eccezionalitä» della posizione digarante alla «normalitä» dell'esigenza della competenza comerequisito ulteriore, strutturante la responsabilitä 459

12. Imputatio e tipicitä: il precedente della distinzione tra imputatio fac-ti e applicatio legis ad factum 46112.1. Tipicitä come previsione e tipicitä come fenomeno (tipizzazio-

ne e fatto tipico) 46412.2. Riflessi sul concorso di persone: tipizzazione e tipicitä. La di-

cotomia tra fattispecie plurisoggettiva e accessorietä comefrutto di un equivoco. La fattispecie plurisoggettiva come pro-blema di qualificazione normativa, l'accessorietä (rectius, rela-zionalitä) come problema di struttura 465

13. Aspettativa astratta statica, fondata sulla mera sussistenza del dove-re giuridico (imputatio) versus aspettativa concreta dinamica, fon-data sul principio di affidamento (tipicitä) 471

14. La «colpa» della vittima: il comportamento della persona offesacome banco di prova della distinzione tra aspettative statiche eprincipio d'affidamento. I doveri giuridici intersoggettivi non ti-pizzati della persona offesa ehe stanno alla base della imputatiocome categoria eterogenea rispetto alle «incombenze». La basenormologica pre-penale della competenza della vittima e di quelladel reo 474

15.Profili processuali: riflessi sulle formule assolutorie. Corrisponden-za tra la distinzione sostanziale di imputazione e tipicitä e le formu-le processuali. Esigenza della prova «oltre il ragionevole dubbio» an-che per la competenza 479

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XVIII Concorso di colpe e principio di responsabilitä penale per fatto proprio

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CAPITOLO VI

CULPA PER RELATIONEMPROFILI DI TIPICITÄ DEL CONCORSO COLPOSO:

PRINCIPIO D'AFFIDAMENTO E OBBLIGHI RELAZIONALI

1. Causa ad exeludendum e principio d'affidamento. Dai doveri giuri-dici alle regole cautelari. Dovere giuridico come base della diligenzadovuta. Dalla causa ad exeludendum come misura negativa pretipi-ca... Segue: ...al principio di affidamento come meccanismo seletti-vo operante sul piano della tipicitä. Segue: la relazione di concretiz-zazione tra principio di affidamento e causa ad exeludendum. L'eli-sione dell'affidamento come presupposto dell'insorgenza di una re-gola cautelare di prudenza speciale. Regolaritä del principio d'affi-damento e «deroga minimale». Applicazioni pratiche: l'affidamentonelle altrui competenze professionali. Segue: delimitazione dellacompetenza e operativitä del principio di affidamento. Riepilogo:dal dovere giuridico di corretta gestione della propria sfera di com-petenza afferente allo Status riconosciuto dall'ordinamento alla nor-ma di fattispecie attraverso la funzione tipizzante esplicata dal prin-cipio d'affidamento 485

2. Status normativo e diligenza doverosa: cenni sulla problematicadelle cd. regole cautelari. La struttura aperta della fattispecie col-posa. La tesi del rimando agli usi. Critica: un «male minore», ehelascia inattese le prerogative dell'art. 25, secondo comma Cost.L'area di ineidenza del principio di legalitä: estraneitä della proble-matica della diligenza doverosa, quäle «regola», ossia, concretizza-zione dei doveri giuridici afferenti agli Status riconosciuti. Cautelecome concrete modalitä esecutive del rispetto dei doveri giuridici,la cui scelta e rimessa all'autoregolamentazione del soggetto porta-tore di Status. Estraneitä della «invenzione» - individuale e giudi-ziale - delle cautele rispetto al principio di legalitä, in quanto meremodalitä esecutive di doveri giuridici. L'art. 25, secondo comma,Cost. presiede alla tipizzazione penale dei doveri giuridici all'inter-no della norma di fattispecie colposa. La funzione meramente pa-radigmatica delle regole preventive a struttura rigida. II riferimen-to allo Status e alle competenze come piedistallo imprescindibiledella valutazione del comportamento diligente da parte del giudice.La precostituzione dei soggetti competenti come conferma dellaedifieazione della regola cautelare sul disvalore di evento nell'illeci-to colposo. Sintesi. La funzione modale e paradigmatica delle cd.regole cautelari. Esigenza di delimitazione della diligenza dovutadal titolare dello Status attraverso Standard parametrati sul criteriodell'homo eiusdem condicionis et professionis. La questione della le-gittimitä di regole cautelari di fönte sociale o sublegislativa: esigen-za di una fondazione su Status normativi. Standard di riferimentoindividuati da parte di agencies: il ruolo dei protocolli 501

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3. Obblighi relazionali come eccezione alla normale operativitä delprincipio di affidamento nelle costellazioni in cui la competenza siestende a comportamenti di terzi. Fattispecie plurisoggettiva comelimite generale alla vigenza del principio di affidamento? Propostaclassificatoria degli obblighi relazionali. Segue: obblighi sinergici ocomplementari: loro utilizzo rispetto alla problematica della causa-litä cumulativa e degli effetti sinergici. Segue: obblighi accessori. Se-gue: obblighi eterotropi, o di controllo del comportamento altrui. Inparticolare, le strutture pluripersonali complesse. II modello del la-voro d'equipe. Ripartizione gerarchica. Successione diacronica mul-tidisciplinare: obblighi relazionali a contenuto negativo; obblighiaccessori derivanti dal principio d'affidamento. La fissazione di nor-me di competenza da parte del legislatore: l'esempio delle normesull'organizzazione gerarchica nell'ambito ospedaliero. Metaregoleordinatorie e organizzatorie. Obblighi relazionali e concetto di«strumentalitä». Obblighi relazionali e accessorietä in senso norma-tivo (rectius, relazionalitä) 518

4. La distinzione puramente descrittiva tra cooperazione colposa econcorrenza di condotte colpose indipendenti: relazionalitä comeelemento caratterizzante della figura dell'art. 113. Unitä-pluralitä didecorso causale. Interazione sporadica, alternativitä e cumulativitädell'obbligo cautelare. Decorsi causali non interferenti e interazioneplurisoggettiva «aberrante». Concorrenza organizzata 540

5. La funzione dell'art. 113. Le clausole generali come tendenza dellamoderna legislazione. La cooperazione colposa come «forma di ma-nifestazione del reato». La valenza dell'art. 113 rispetto ai reati a for-ma vincolata, ai reati di mera condotta e ai reati propri 544

6. La «consapevole convergenza» delle condotte di cooperazione: con-trassegno indefettibile della fattispecie di cui all'art. 113 (e del con-corso di persone in generale)? La questione della delimitazione del-la responsabilitä colposa alle forme piü gravi: la colpa grave e la col-pa cosciente. La teoria di Köhler. La colpa incosciente come formanormale di imputazione colposa nell'ordinamento vigente. L'irrile-vanza della colpa lieve sul piano della definizione dell'illecito. Lacolpa grave. Le ragioni politico-criminali di una possibile delimita-zione; le ragioni dommatiche. Obiezione: il dovere di conoscere co-me obbligo proprio dello Status ricoperto. L'«obbligo primario diprendere conoscenza» nella teoria di Hruschka. DaH'affermazione(apodittica) del nesso psicologico tra concorrenti (rappresentazioneattuale dell'altrui contributo) come requisito soggettivo comune atutte le forme di concorso alla prospettiva di un recupero struttura-le della coscienza della portata cautelare all'interno della teoria delreato colposo (eventualmente a livello di misura soggettiva) 551

7. Conclusioni. Quadruplice base fondativa della teoria dei doveri giu-ridici: sociologico-istituzionalistica; normologica; prasseologica; co-stituzionale. La triplice critica della pars destruens. La prospettivanormativistica. Prioritä della imputatio. Dalla fase pre-tipica della

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XX Concorso di colpe e principio di responsabilitä penale per fatto proprio

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causa ad exeludendum alla fase tipica del principio di affidamento.La «culpa per relationem» in prospettiva de iure condendo: una figu-ra colposa. Due possibili alternative. I prineipi costituzionali comeirrinunciabile direttrice d'indagine 564

BIBLIOGRAFIA 577