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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 Validità e accettazione delle Condizioni Generali di Contratto 1.1. I contratti, le lettere contratto, gli ordinativi di acquisto (di seguito anche denominati come “accordo”) effettuati dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito individuata come “Fondazione”) sono disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito individuate come “Condizioni”), che debbono intendersi accettate dal Contraente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile e trovano applicazione per tutti gli atti negoziali fatte salve le eventuali deroghe e precisazioni del singolo caso. 1.2. La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare, in ogni momento, l’esecuzione di qualsiasi contratto, lettera contratto, ordinativo di acquisto, ogni qualvolta il Contraente non abbia sottoscritto le presenti condizioni per accettazione specifica di tutti i termini, modalità e condizioni. 1.3. L’annullamento, la dichiarazione di nullità o inefficacia, ai sensi di legge, di una o più delle clausole contenute nel presente documento, nel contratto, nella lettera contratto, nell’ordinativo di acquisto o nel capitolato speciale e/o nei relativi allegati consegnati al Contraente, non comporterà alcuna conseguenza in ordine alla validità delle rimanenti clausole. 1.4. L'aggiudicazione definitiva, all’esito di eventuali procedure per l’affidamento, non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diviene 1

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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 Validità e accettazione delle Condizioni Generali di Contratto

1.1. I contratti, le lettere contratto, gli ordinativi di acquisto (di seguito anche denominati come “accordo”) effettuati dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito individuata come “Fondazione”) sono disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito individuate come “Condizioni”), che debbono intendersi accettate dal Contraente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile e trovano applicazione per tutti gli atti negoziali fatte salve le eventuali deroghe e precisazioni del singolo caso. 1.2. La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare, in ogni momento, l’esecuzione di qualsiasi contratto, lettera contratto, ordinativo di acquisto, ogni qualvolta il Contraente non abbia sottoscritto le presenti condizioni per accettazione specifica di tutti i termini, modalità e condizioni. 1.3. L’annullamento, la dichiarazione di nullità o inefficacia, ai sensi di legge, di una o più delle clausole contenute nel presente documento, nel contratto, nella lettera contratto, nell’ordinativo di acquisto o nel capitolato speciale e/o nei relativi allegati consegnati al Contraente, non comporterà alcuna conseguenza in ordine alla validità delle rimanenti clausole.1.4. L'aggiudicazione definitiva, all’esito di eventuali procedure per l’affidamento, non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace, una volta che la Fondazione verificato l'effettivo possesso dei requisiti sotto richiamati ne dia comunicazione alla controparte.L’accordo potrà essere formalizzato una volta acquisita dal Contraente la documentazione che dimostri il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale richiesti dallo stipulando contratto nonché dell'idoneità tecnico professionale (vedi art. 26 D.lgs. n.81/2008) e decorre dalla data di

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conclusione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti di cui al punto 1.1. .La durata risulterà riportata negli stessi e/o in ulteriore documentazione allegata.1.5. L’emissione dell’ordinativo di acquisto, ai fini dell’adempimento della prestazione e che farà fede quale titolo per il pagamento del corrispettivo, avviene mediante un processo governato dalla Direzione Operations e finalizzato secondo le competenze definite dalle Procure e dai Regolamenti interni della Fondazione, ovvero in prima istanza dalla Direzione Generale, dalla Presidenza o dal CdA in funzione di soglie di importo predefinite. Le strutture competenti, all’esito delle verifiche di regolare esecuzione, sono responsabili della trasmissione dell’ordinativo di acquisto al Contraente mediante Posta Elettronica Certificata (da indirizzo“[email protected]”) con indicazione della Fornitura/Servizio/Esecuzione lavori di riferimento e dell’ammontare del corrispettivo.In casi di urgenza alcune strutture, ovvero in via prioritaria la Direzione Sanitaria Aziendale, la Farmacia e l’Ufficio Tecnico della Fondazione, a fronte di impellenti e ineludibili esigenze per l’adempimento di prestazioni assistenziali, sono autorizzati a procedere a richieste con un anticipo di ordine tramite PEC e/o a mezzo email o Fax dandone contestuale comunicazione alla Direzione Operations della Fondazione. Seguirà ordinativo di acquisto formale.1.6. I testi, validi, efficaci e vincolanti, delle presenti Condizioni, del contratto, della lettera contratto, degli ordinativi di acquisto e di tutta documentazione, ivi compresa quella di carattere tecnico, del Contratto e delle comunicazioni tra Fondazione e Contraente debbono essere redatti in lingua italiana.1.7. Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti la sua esecuzione, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.1.8. Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico del Contraente tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto, degli allegati e degli eventuali documenti ed elaborati.

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Sono, inoltre, a carico del Contraente tutte le spese inerenti gli atti eventualmente occorrenti e conseguenti per l’esecuzione del contratto, con esclusione dell’imposta IVA come per legge.

Art. 2Cauzione e Assicurazioni

2.1. Qualora sia espressamente prevista la costituzione di una cauzione da parte del Contraente a garanzia degli impegni assunti con l’accordo o previsti negli atti da questo richiamati, lo stesso dovrà provvedere alla sua costituzione, entro i termini previsti, e/o comunque prima della formalizzazione e/o della esecuzione del contratto. Si precisa che la cauzione dovrà essere pari al 10% del corrispettivo complessivo e dovrà essere integrata ogni volta che la Fondazione abbia proceduto anche alla sua parziale escussione.2.2. La cauzione deve permanere fino alla cessazione del rapporto e, comunque, deve considerarsi non operante decorsi dodici mesi dalla perdita di efficacia dell’accordo.NB: La cauzione potrà essere prestata mediante:- numerario, il cui deposito dovrà avvenire con versamento sul conto corrente bancario della Fondazione con indicazione della causale con attestato dell’Istituto bancario dell’atto di versamento, che dovrà essere consegnato in originale o copia autentica oppure tramite dazione di assegno circolare intestato alla Fondazione;- trattenuta del 10% sul singolo pagamento; - fideiussione: a) bancaria - rilasciata da Istituto di credito autorizzato all’esercizio

dell’attività bancaria ai sensi della normativa vigente; b) assicurativa - rilasciata da imprese di assicurazione debitamente

autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Decr. Leg.vo n. 175/1995;

c) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decr. Leg.vo n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del DPR n. 115 del 30 marzo 2004.

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La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività “a prima richiesta” entro il termine di quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Fondazione.2.3. Negli atti negoziali potrà essere previsto l’obbligo che il Contraente stipuli apposita polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, che possano derivare alla Fondazione dall’esecuzione degli stessi. La polizza deve essere stipulata per un importo commisurato al rischio dell’attività svolta. La Fondazione si riserva la facoltà di indicare un Broker di propria fiducia per la stipula delle polizze assicurative sopra citate. Nessun onere per franchigie e/o limiti di risarcimenti potranno essere posti a carico della Fondazione.Il Contraente deve consegnare alla Fondazione le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere alla Stessa le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione negoziale.2.4. In caso di risoluzione del contratto la Fondazione procederà all'incameramento della garanzia riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno.

Art. 3Cessione del contratto – Cessione dei crediti

3.1. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, i contratti, le lettere contratto, gli ordinativi di acquisto a pena di nullità se non previa dimostrazione da parte del cessionario del possesso di idonei requisiti di ordine generale e tecnico e fermo rimanendo la verifica e il consenso della Fondazione.3.2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Fondazione finché il contraente cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto, nei confronti della Stessa, alla presentazione della documentazione richiesta e non abbia dimostrato il possesso dei requisiti finanziari e tecnico professionali necessari alla esecuzione del contratto. Nei sessanta giorni successivi la Fondazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla

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situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti sopramenzionati o sia stato oggetto di misure di prevenzione o interdittive di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.3.3. In caso di violazione del disposto di cui ai commi precedenti, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto l’accordo (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare l’eventuale cauzione fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. 3.4. La cessione dei crediti, derivanti dal rapporto negoziale può essere effettuata dal Contraente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa indicati dal contraente e preventivamente approvati dalla Fondazione.La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Fondazione e potrà avere oggetto esclusivamente crediti effettivamente maturati, liquidi, esigibili, riferiti a prestazioni non contestate o contestabili.In ogni caso, la Fondazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’accordo.

Art. 4 Subcontratto / Subappalto

4.1. Fatta salva espressa deroga negoziale, il contraente non potrà subaffidare l’esecuzione totale o parziale degli obblighi assunti negozialmente. In tale ipotesi , il contraente medesimo rimarrà comunque unico responsabile, nei confronti della Fondazione, relativamente a quanto formi oggetto dell’accordo e quindi anche della parte concessa in subcontratto. 4.2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare la garanzia costituita fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. 4.3. Il contraente potrà affidare a terzi parte degli adempimenti , previo il consenso scritto della Fondazione. Il contraente rimarrà responsabile unico nei confronti della Fondazione per le attività affidate a terzi. Nel caso specifico di subappalto al contraente è fatto obbligo:- di presentare istanza per il subappalto, con allegato per singolo affidatario

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subappaltatore, il certificato iscrizione C.C.I.A.A. da cui risulti il non assoggettamento a procedure concorsuali, l’autodichiarazione che nei confronti dello stesso non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e l'idoneità tecnico professionale (art. 26 D.lgs. n.81/2008); - ottenuta l’autorizzazione, di trasmettere alla Fondazione copia del contratto di subappalto;- di trasmettere, nel termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento e comunque in sede di regolarizzazione del corrispettivo da parte della Fondazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute effettuate e copia del D.U.R.C..4.4. La Fondazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori nel caso di inadempimento del Contraente. La Stessa rimarrà comunque estranea ai rapporti tra il Contraente e i suoi subappaltatori. Lo stesso sarà responsabile per atti e/o fatti a qualsiasi titolo imputabili ai suoi subappaltatori e/o subcontraenti in relazione all’esecuzione del contratto, né potrà opporre eccezioni di sorta per fatti imputabili ai suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

Art. 5Consegna dei beni

5.1. La consegna dei beni deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e secondo termini e modalità stabiliti dagli atti negoziali e/o nei relativi allegati assolti gli eventuali adempimenti di sdoganamento DDP (Delivered Duty Paid – Reso Sdoganato) e comunque durante il normale orario di lavoro secondo le indicazioni ricevute dalla Fondazione. Il programma di consegna e/o di esecuzione dovrà essere concordato con la Fondazione.I beni devono essere consegnati esclusivamente nei punti di accettazione indicati dalla Direzione Operations, fatte salve esigenze di particolare urgenza (vedi 1.5.).5.2. In ogni caso e fino alla consegna alla Fondazione, tutti i rischi relativi alla prestazione sono a carico del Contraente.

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5.3. In particolare tutti i prodotti dovranno avere il marchio “ ” per utilizzo in Strutture Sanitarie ed i dispositivi medici dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla Direttiva 93/42/CEE.I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto, assicurando, nello specifico in relazione ai f armaci per i quali è prevista, la spedizione a temperatura controllata. Il contraente,altresì, si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nella G.D.P. " Good Distribution Practice of medicinal products for human use" (2013/C 343/01).5.4. Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare per i dispositivi medici dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla direttiva sopramenzionata ed essere tali da consentire la lettura di tutte le informazioni.Eventuali accorgimenti o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti dovranno essere chiaramente leggibili, compresa la data di scadenza, se prevista.5.5. I documenti di trasporto, in caso di fatturazione differita, dovranno indicare l' eventuale numero di lotto e la data di scadenza; obbligatoriamente dovrà comparire il numero d'ordine.Il personale autorizzato alla ricezione delle merci è dotato di apposito timbro che verrà apposto sui documenti di accompagnamento delle stesse; tale timbratura conferma solo un riscontro del numero dei colli indicati sul documento stesso. Documenti di accompagnamento merce privi di tale timbratura non comproveranno l' avvenuta consegna e pertanto non verranno riconosciuti dalla Fondazione.5.6. La quantità dei prodotti è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino ricevimento merci entro sette giorni dalla consegna e sarà riconosciuta dal Fornitore ad ogni effetto che provvederà all’integrazione o al ritiro a Sue spese delle eccedenze nel caso siano riscontrate discrepanze con quanto indicato nei documenti di accompagnamento e/o nell' ordine.

5.7. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna, l' accettazione dei quantitativi indicati nei documenti di accompagnamento o il pagamento delle relative fatture non costituiscono accettazione del prodotto da parte

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della Fondazione sotto il profilo qualitativo, e pertanto non esonerano il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell' utilizzo del prodotto stesso.

5.8. Qualora i prodotti consegnati abbiano una vita residua inferiore all' 80% di quella prevista o risultino qualitativamente inidonei all' uso per cause non imputabili al personale della Fondazione il Fornitore assume l’impegno di provvedere a sua cura e spese al ritiro del prodotto contestato senza onere alcuno a carico della Stessa; che avrà facoltà di richiederne la sostituzione o l'emissione della relativa nota di credito. E', altresì, riconosciuta alla Fondazione la facoltà di esperire ogni altra azione a tutela dei propri interessi salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali danni.

5.9. I prodotti e i beni utilizzati per l’esecuzione di lavori e/o servizi, fermi rimanendo e in quanto applicabili i requisiti indicati al precedente punto 5.3., dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI ISO riferite al singolo caso.

Art. 6Campionatura

6.1. L’ordine/la lettera di affidamento/il contratto o il capitolato speciale e/o i relativi allegati consegnati al Contraente possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, opportunamente sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire. 6.2. I campioni non deteriorabili presentati dal Contraente, o la parte di essi non utilizzata per le prove tecnico-merceologiche disposte dalla Fondazione, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dalla Fondazione per tutta la durata del contratto, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione in ordine alla qualità dei beni. 6.3. La Fondazione può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, unita dei marchi della Fondazione, sarà presentata nei luoghi indicati, ai referenti delle imprese.

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Art. 7 Forniture - Garanzie e collaudi

7.1. La Fondazione si riserva la facoltà di verificare, ad ogni singola fornitura, prima dell’accettazione, la conformità della stessa con riferimento a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte dalla Fondazione, nonché la corrispondenza alla documentazione richiesta nell’ordinativo di acquisto/lettera di affidamento/contratto nel disciplinare o nel capitolato speciale e/o nei relativi allegati e documenti richiamati. 7.2. In caso di fornitura, fornitura e posa in opera di macchinari,strumenti e componenti è essenziale che le loro caratteristiche tecniche, di ideazione e di funzionamento, la quantità dei materiali, i rendimenti ed i consumi, corrispondano alle descrizioni e specifiche riportate nell’ordinativo di acquisto/lettera di affidamento/contratto nel disciplinare o nel capitolato speciale e/o nei relativi allegati, nonché alle prescrizioni delle norme vigenti nella specifica materia di riferimento dei beni forniti, pena la risoluzione del contratto per colpa del Contraente. Nel caso in cui non sia espressamente escluso dall’ordinativo, dalla lettera contratto o dal contratto, sono da intendersi ricompresi nel prezzo delle merci: movimentazione trasporto ed imballaggio, quest’ultimo deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto. La merce deteriorata o avariata sarà rifiutata in danno del fornitore, altresì, se non altrimenti ed esplicitamente concordato, la stessa viaggia a rischio esclusivo del fornitore sino alla consegna.7.3. Il collaudo avviene dopo la consegna, la installazione e configurazione dei beni oggetto della fornitura e comunque, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della merce. Le operazioni di collaudo sono eseguite in presenza del personale della Fondazione ovvero, ove occorra, da professionisti di fiducia della Stessa.Dall’esito positivo delle operazioni di collaudo decorreranno i termini per la regolarizzazione del pagamento.Le attività di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di seguito riportati.Il collaudo deve accertare che i beni rispettino i requisiti richiesti dalla Fondazione.

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Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori possono testare a loro insindacabile scelta qualsiasi funzionalità senza che il Contraente possa elevare contestazioni o pretese. E’ anche possibile eseguire esami o prove a campione.In assenza del Contraente o dei suoi incaricati, il verbale di collaudo fa ugualmente stato contro di esso; pertanto, il Contraente, salvo diversa indicazione contrattuale, ha l'obbligo di variare e/o sostituire a sue cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della comunicazione con cui la Fondazione notifichi il rifiuto stesso. Sino a che non sia intervenuto il collaudo con esito favorevole la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i rischi di perdite e danni sono a carico del Contraente. Per tutto il periodo intercorrente tra la consegna e l'approvazione del collaudo, il Contraente è, quindi, garante delle forniture/ pose in opera/ obbligandosi ad adeguarle e variarle se si mostrassero non rispondenti alle prestazioni da rendere.In ogni caso qualora, per qualsiasi motivo od esigenza, è necessario procedere ad un nuovo collaudo le spese per effettuarlo saranno a totale carico del Contraente.7.4. I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i bei/prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutati i beni/prodotti che risultino in qualsiasi modo non rispondenti alle specifiche richieste dalla Fondazione. Gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla controparte tempestivamente, a mezzo di telefax e/o PEC. Il Contraente non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo. Il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa consegna dei beni, la quale deve essere attestata per iscritto, con documento dedicato. Il regolare collaudo dei beni/prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque il Contraente da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertati. In tal caso il Contraente è invitato dalla Fondazione ad assistere ad eventuali test di ulteriore accertamento al cui esito è tenuto a rispondere e provvedere a rimuovere i difetti riscontrati e/o alla sostituzione dei beni.7.5. per un periodo di garanzia minimo di ventiquattro mesi i beni dovranno conservare le caratteristiche tecniche richieste.

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Il Contraente ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza per quanto concerne i beni di consumo dalla data di ogni singola consegna degli stessi, e per apparecchiature/attrezzature dalla data riportata sul verbale di collaudo e/o sul certificato di regolare esecuzione. 7.6. A parziale deroga dell’art. 1495 Codice Civile, eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all’uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono alla Fondazione la facoltà di risolvere il contratto, ove denunziati al Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla scoperta; in tali casi la Fondazione potrà addebitare al Contraente, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa, anche utilizzando le somme fatturate ma non ancora liquidate ed incamerando altresì l’eventuale garanzia.7.7. In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della fornitura, la Fondazione avrà diritto di chiedere l’eliminazione degli stessi, a cura e spese del Contraente, o la riduzione del corrispettivo ovvero la sostituzione dei beni.7.8. In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il Contraente provvederà al ritiro del bene respinto entro il limite di tempo indicato per iscritto dalla Fondazione; in caso contrario la Stessa , avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al Contraente.

Art. 8Penali

8.1. Qualora il Contraente non rispetti i termini e modalità di esecuzione, la Fondazione applicherà una penale per ogni ritardo o inadempimento,che verrà quantificata nell’ordinativo di acquisto/lettera contratto/contratto , nel capitolato speciale e/o negli eventuali allegati.8.2. Nei casi in cui la Fondazione dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio, di accettare “consegne” effettuate oltre i limiti negoziali, sarà applicata una penale giornaliera per ogni ulteriore giorno di ritardo pari allo 0,08% del complessivo fino alla concorrenza massima del 20% del

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corrispettivo contrattuale, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni. 8.3. L'applicazione delle penali non solleva il Contraente dall'immediato rispetto dei propri obblighi e prestazioni, e dall’impegno all’esatto adempimento, al fine di rimediare nel più breve tempo possibile agli inconvenienti riscontrati; qualora il Contraente non provveda entro i termini fissati dalla Fondazione, l’esecuzione del contratto sarà affidata ad altro soggetto con addebito degli eventuali maggiori costi al Contraente inadempiente.8.4. Qualora il ritardo sia dovuto a motivi di comprovata forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dalla Fondazione, le penali non saranno applicate sempreché il Contraente provveda a darne documentata informazione in forma scritta con la tempestività del caso.

Art. 9Revisione dei prezzi

Di norma non è ammessa la revisione dei prezzi. Nei contratti di somministrazione e/o a esecuzione periodica potrà essere prevista una specifica clausola di revisione del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione.

Art. 10 Aumento o diminuzione della prestazione

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, sino al 20% del corrispettivo pattuito da eseguire agli stessi patti e condizioni previsti nell’ordinativo di acquisto lettera di affidamento/contratto. La Stessa, si riserva la facoltà di richiedere altresì, fermo rimanendo il limite del corrispettivo contrattuale, la fornitura di beni con caratteristiche tecniche di qualità superiore.

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Obblighi di carattere generaleIl Contraente, senza alcun diritto a compenso speciale o indennizzo, dovrà: 11.1. Adempimenti di carattere generale:- mantenere la disciplina sul lavoro, e a richiesta della Fondazione, sostituire il personale non gradito entro cinque giorni e comunque entro il tempo necessario per le valutazioni ed adempimenti da adottare al singolo caso; - coadiuvare i Servizi e gli Uffici della Fondazione nelle eventuali verifiche ed ispezioni;- assoggettarsi agli usi e alle disposizioni della Fondazione per quanto riguarda i servizi amministrativi, di contabilità e cassa;- comunicare ai Servizi competenti della Fondazione, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative al personale impiegato;- trasmettere copia del libro unico del lavoro specificando i nominativi del personale impiegato all’interno della Fondazione per l’esecuzione del contratto;- ottemperare a tutte le disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali e locali ed a qualsivoglia prescrizione che possa interessare l’esecuzione del contratto; - mantenere un buon livello igienico degli eventuali locali assegnati assumendo l’obbligo della pulizia quotidiana degli stessi in modo conforme agli standard qualitativi adottati dalla Fondazione;- dotare il personale addetto, che dovrà essere sempre munito di documento d’identità, di tesserini identificativi; fornire lo stesso di divise che si differenzino da quelle usate dal personale della Fondazione, oltre a quanto necessario al personale per lo svolgimento delle attività di contratto. Provvedere al cambio degli indumenti ogni volta si renda necessario, nonché fornire al proprio personale quanto previsto per la sicurezza del lavoratore dipendente;- mettere a disposizione il personale in numero adeguato per l’esecuzione del contratto, affinché lo stesso venga svolto nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile. Il personale del Contraente, dovrà essere in possesso, se richieste per legge o regolamento, di tutte le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, e di ogni altro eventuale certificato e requisito richiesto dalla Fondazione. Il personale, inoltre, dovrà avere rispetto per tutte le persone con cui avrà contatti (si tratti di personale della

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Fondazione e non) e dovrà attenersi alle disposizioni della Fondazione;- allontanare immediatamente qualsiasi dipendente, su richiesta dell’Amministrazione della Fondazione, qualora si verificassero atti lesivi al patrimonio, alla moralità, al buon nome della Fondazione, restando comunque salvo il diritto della Stessa di rivalersi sul Contraente per i relativi danni;- retribuire, nel rispetto dei CCNL di categoria i propri dipendenti, provvedendo al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali stabiliti per legge e per tali tipi di lavoro, sollevando la Fondazione da qualsiasi onere e pretesa che venga vantata dal personale alle proprie dipendenze.

11.2. Responsabilità nell’esecuzione del contratto:- assumere, per le prestazioni rese, la piena responsabilità, in sede civile e amministrativa, nei confronti dei propri dipendenti, di terzi e della Fondazione;- nominare un Responsabile (Capo commessa), che curerà la corretta esecuzione del contratto e avrà come referente i Servizi o Uffici della Fondazione, i quali opereranno nell’ambito delle rispettive competenze. Il Contraente resta, comunque, responsabile della corretta esecuzione del contratto e degli eventuali danneggiamenti. Fatto salvo il consenso della Fondazione, il contraente non potrà effettuare acquisti, vendite, incorrere in qualsivoglia passività per conto della Stessa, impegnarne il credito o qualificarsi come rappresentante della stessa. Il contraente si impegna a fornire qualsiasi documentazione, notizia o chiarimento, che vengano richiesti dalla Fondazione, ai fini dell’attuazione del presente comma.Inoltre il Contraente è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e di funzionalità necessarie, e assume tutte le conseguenti responsabilità per i danni causati a persone o cose che possano verificarsi nel corso del suo espletamento o in conseguenza di esso.11.3. Il Contraente è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e di funzionalità necessarie, e assume tutte le conseguenti responsabilità,nello specifico si rinvia a quanto previsto D.Lgs. n. 81/2008. Il Contraente dovrà presentare alla Fondazione prima di iniziare l’esecuzione del contratto:- il documento di valutazione dei rischi ;

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- i certificati di iscrizione agli enti previdenziali INPS ed INAIL. Sarà compito della Fondazione predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi Derivanti dalle Interferenze (D.U.V.R.I.).Nel caso in cui il Contraente si avvalga di soggetti terzi per lo svolgimento di parti della prestazione, gli stessi dovranno assoggettarsi a quanto sopra esposto cooperando e coordinandosi con gli uffici della Fondazione per attivare le misure di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.11.4. In caso di mancato o non corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali come per legge, accertato dalla Fondazione o a questa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, la medesima comunicherà al Contraente l'inadempienza accertata e procederà a una trattenuta sui pagamenti in acconto pari alla somma dovuta dal Contraente agli Enti previdenziali e di assistenza, se gli interventi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo e se del caso alla conseguente escussione della cauzione, se gli interventi sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia pervenuta la comunicazione che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.Per le detrazioni e sospensioni del pagamenti di cui sopra il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Fondazione, né ha diritto a interessi corrispettivi né risarcimento di danni per tale titolo.11.5. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 nonchè dei principi e delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) e dal codice etico (di seguito “Codice”) della Fondazione e di averne preso conoscenza sul sito www.policlinicogemelli.it (vedi: il Policlinico/Mission) ne assume i conseguenti obblighi impegnandosi a:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e attenersi a una condotta in linea con il Modello e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal menzionato Decreto;

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da 15

indurre il personale della Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.La mancata osservanza di tali obblighi costituisce grave inadempimento ad ogni effetto di legge e riservandosi, in tale caso la Fondazione, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.

11.6.Il Contraente qualora l’esecuzione del servizio/la fornitura di beni generi rifiuti di qualsiasi natura, dovrà attenersi a quanto di seguito riportato.a) I rifiuti derivanti dalle attività commissionate al Contraente devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e, se previsto nell’oggetto del contratto, conferiti dal Contraente stesso, a propria cura e spese, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento di attività di recupero o, qualora ciò non sia possibile, di smaltimento.In particolare sono a carico del Contraente gli oneri per la corretta gestione degli eventuali depositi temporanei, per la compilazione e tenuta dei documenti, come prescritto dalle leggi e normative vigenti in materia di trattamento dei rifiuti, nonché dalla relativa regolamentazione interna della Fondazione Policlinico Gemelli, che dichiara di conoscere.b) I rifiuti derivanti dalle attività proprie del Contraente devono essere gestiti dal Contraente stesso e, dunque, raccolti, trasportati e conferiti a recupero/smaltimento, a propria cura e spese, nel rispetto della suddetta normativa.È fatto assoluto divieto al Contraente di costituire depositi temporanei di rifiuti presso i siti della Fondazione, ancorché interessati dallo svolgimento delle attività oggetto del contratto.Il Contraente dovrà consegnare alla Fondazione, prima dello svolgimento di qualunque attività, copia delle autorizzazioni/iscrizioni prescritte (proprie e degli eventuali terzi incaricati) per quanto riguarda le attività di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti dal medesimo prodotti, unita-mente ad una dichiarazione di conferma della validità ed efficacia delle suddette autorizzazioni/iscrizioni.In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, della normativa e della regolamentazione interna in tema di rifiuti da parte del Contraente , la Fondazione può – a suo insindacabile giudizio – sospendere lo svolgimento del

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servizio/fornitura, con decorrenza dalla data comunicata alla controparte con lettera raccomandata R.R., senza che il Contraente possa accampare diritto alcu-no di risarcimento. Nell’ipotesi di esecuzione di lavori il Contraente, con riferimento alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione, assume il ruolo di “produttore dei rifiuti” con assunzione in proprio delle responsabilità e degli obblighi come per legge.

Art. 12 Brevetti

12.1. Il Contraente garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi all’oggetto del contratto ed ai materiali ed alle attrezzature impiegati e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e/o alla vendita. 12.2. Il Contraente solleva la Fondazione da ogni responsabilità, assumendone in proprio i costi e/o eventuali danni, in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell’ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni impiegati.

Art. 13Fatturazione e modalità di pagamento

13.1. Il Contraente ai fini dei pagamenti prende atto che non potranno essere liquidate le fatture in cui non compaia il numero d' ordine di acquisto, nonché, in caso di fatturazione differita, il numero del documento di accompagnamento merce (vedi : punto 5.5.). 13. 2. Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario o secondo le modalità e nei termini previsti nell’ordine/lettera di affidamento/contratto.L’inoltro delle fatture, in formato pdf vettoriale, dovrà essere effettato mediante invio telematico all’indirizzo [email protected]. Tale casella di posta elettronica rappresenta anche il riferimento per la gestione amministrativa del contratto.

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Qualora la tipologia di distribuzione prevedesse l’accesso ad un portale, il documento contabile dovrà essere inviato all’indirizzo [email protected] . Nell’impossibilità di procedere all’invio delle fatture secondo le modalità precedentemente elencate, si dovrà provvedere alla trasmissione delle stesse alla Direzione Amministrazione e Finanza, quale unico soggetto autorizzato all’accettazione della documentazione contabile e fiscale.Le fatture e ogni altro documento contabile e fiscale dovranno pertanto essere recapitate alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, all’indirizzo Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma e all’attenzione della Direzione Amministrazione e Finanza sita presso la Palazzina Uffici, 2° Piano, del medesimo Policlinico.La Fondazione ha facoltà di respingere, ovvero di contestare, la documentazione pervenuta con modalità diverse da quelle sopra previste.13.3. In occasione del pagamento delle fatture verranno detratti gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali attività sostitutive effettuate dalla Fondazione.13.4. Qualora la Fondazione dovesse addebitare al Contraente una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni o nell’ordine/lettera di affidamento/contratto, lo stesso Contraente autorizza espressamente la Fondazione a emettere fattura corrispondente e a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti o a sommare detto credito a qualsivoglia credito a favore della Fondazione.13.5. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art. 1243 Codice Civile.

Art. 14Recesso dal Contratto

La Fondazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto. Il recesso della Fondazione viene comunicato con equo preavviso al contraente a mezzo telefax e/o PEC. A partire dalla data di efficacia del

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recesso, il contraente è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.Fatta salva l’eventuale deroga contrattuale, il Contraente avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente effettuate sino alla data di efficacia del recesso, con esclusione del diritto del Contraente stesso ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso.

Art. 15Risoluzione del contratto

15.1. La Fondazione, ai sensi del’art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà contestare alla controparte le eventuali carenze, mediante telefax e/o PEC., assegnando un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine senza che il contraente abbia provveduto a rimediare all’inadempienze contestate, il Contratto s’intende risolto.15.2. La Fondazione, altresì, potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), per risolvere di diritto il Contratto, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o PEC, nei seguenti casi: a) a seguito di reiterate contestazioni in caso di frode, di grave negligenza, di ritardi, e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; b) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Contraente nel corso della attività precontrattuale; c) in caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; d) in caso di cessione del contratto, dei crediti, dell’azienda e subcontratto/subappalto non autorizzati dalla Fondazione; e) in caso di morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;f) in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 (Modello e del Codice Etico); g) in caso di mancata presentazione e/o reintegro della cauzione;

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h) nel caso in cui ricorrano le ipotesi di risoluzione espressa previste nelle presenti condizioni di contratto 15.3. In caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico del contraente le spese per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti e gli adempimenti legali e per quant’altro del caso. 15.4. Al Contraente inadempiente sono addebitate le maggiori spese che spese la Fondazione dovrà sostenere rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 15.5. la Fondazione potrà escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure per il settore di interesse il Contraente con il quale abbia precedentemente dovuto risolvere un contratto.

Art. 16Foro competente e domicilio

16.1. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Roma.16.2. Agli effetti negoziali e giudiziari, il domicilio legale della Fondazione e del Contraente, fatta salva diversa pattuizione, si intende eletto presso le rispettive Sedi legali.Nel Contratto, il Contraente dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili alla Fondazione eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio della Fondazione medesima, di cui al precedente comma.Le comunicazioni della Fondazione si intendono ricevute e conosciute dal Contraente dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r. ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, indirizzato al domicilio del Contraente medesimo di cui al presente comma.Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l’esecuzione del Contratto, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

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Art. 17Tutela dati personali

17.1. In conformità all’art. 13 del D.Lgs del 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicati sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse al rapporto negoziale in essere e per eventuali elaborazioni statistiche. I dati saranno trattati, registrati e archiviati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza con l’ausilio di mezzi informatici e cartacei. I dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Autorità pubbliche e i soggetti privati nei casi ammessi da norme di legge o regolamento. 17.2. Come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs del 30.06.2003 n. 196, il Contraente ha diritto, in qualsiasi momento, di verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli o opporsi al loro trattamento scrivendo al titolare del trattamento presso il Servizio ICT della Fondazione e/o al Responsabile del Settore referente per l’esecuzione del contratto. 17.3. Titolare del trattamento è la Fondazione, con sede legale in Roma, L.go F. Vito n. 1.

Art. 18 Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti Condizioni si fa riferimento alle norme del Codice Civile s.m.i..Il presente documento si compone di numero diciassette pagine.

PER ACCETTAZIONE:

Il Contraente ____________________________________ , li ________________________

(timbro e firma)

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Ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

Art. 1 - Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di ContrattoArt. 2 - Cauzione e AssicurazioniArt. 3 - Cessione del Contratto – Cessione dei creditiArt. 4 - Subcontratto/SubappaltoArt. 5 - Consegna dei beniArt.6 - CampionaturaArt. 7 - Forniture - Garanzie e collaudiArt. 8 - Penali Art. 9 - Revisioni dei prezziArt. 10 - Aumento o diminuzione della prestazioneArt. 11 - Obblighi di carattere generaleArt. 12 - BrevettiArt. 13 - Modalità di pagamentoArt.14 - Recesso dal Contratto Art. 15 - Risoluzione del contrattoArt. 16 - Foro competente e domicilioArt. 17 - Tutela dati personaliArt. 18 - Clausola finale

PER ACCETTAZIONE:

Il Contraente __________________________, li _________________ (timbro e firma)

N.B.: si precisa che gli artt. 6 e 7 e i richiami ad obblighi e adempimenti per forniture, non

trovano applicazione per l’espletamento di servizi, consulenze e/o collaborazioni.

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