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Consiglio Nazionale dei Geologi 10 novembre 2017

Consiglio Nazionale dei Geologi...2017/11/10  · contributi di autonoma sistemazione (Cas), la sistemazione alberghiera, le soluzioni abitative di emergenza (Sae), i moduli abitativi

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Consiglio Nazionale dei Geologi

10 novembre 2017

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Data

Pagina

Foglio

09-11-201733

024697

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi

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Mensile

Ordine Nazionale Geologi

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VULCANI

Corriere fflpi Data 1 O-11-2017

Pagina 29

Foglio 1 / 2

L'INTERVISTA

Carniel: «Gli oceani

sono il termostato

del clima del mondo» Lo studioso: «Bisogna ricavare energia dal mare

per rallentare il riscaldamento del nostro pianeta»

Sandro Carniel

Oceani

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Il futuro scritto nell'acqua

La copertina del libro di carniel

di Stefano Vietina

t SANTO STEFANO

Un gigante buono che sorveglia la stabilità del clima del pianeta. Questo è il ruolo degli oceani, di cui però sappiamo ancora ben poco. Così il libro di Sandro Carniel, oceanografo all'Istituto di Scìenze Marine del Cnr di Venezia, "Oceani. li futuro scritto nell'acqua" (Hoepli Microscopi, 131 pagine, 12, 90E) va a colmare una lacuna e ad aprire uno squarcio sul nostro (possibile)

--

Domani presenta il suo libro a Campolongo

Sandro Carniel, oceanografo, primo ricercatore presso l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Venezia, sarà al Caffè Letterario del Bar Duemila di Campolongo di Cadore domani alle 20.30. Carniel affronta i temi dei rapporti tra oceani e clima con un approccio multi e interdisciplinare; è autore di oltre 250 tra pubblicazioni e contributi scientifici su riviste internazionali di settore; si occupa

anche di divulgare il ruolo degli Oceani attraverso scrittura (riviste Focus, Istituto Enciclopedico Treccani, Sapere), video (trasmissioni RAI "Nautilus", "Memex", "SuperQuark") e rete (blog AGI). (S. V.)

futuro. Con il linguaggio del racconto (di storie vere da lui vissute sul campo, anzi sull'acqua) più che con quello del saggio, così che le pagine scorro no ve) oci e i concetti scientifici passano quasi con semplicità, in omaggio ad una divulgazione finalizzata ad una presa di coscienza.

«Da ambientalista, ma anche da scienziato», dice di sé Carnici, «ho imparato in fretta che per affrontare problematiche complesse c'è bisogno di dati scientifici: non basta osse1vare e

desc1ivere ciò che vediamo. Serve conoscere le relazioni tra i vari comparti, se1vono molte misure e un approccio multidisciplinare».

Ma perché gli oceani sono così importanti?

«Per capirlo basta qualche ci -fra: gli oceani coprono il 70% del nostro pianeta e, se teniamo conto della profondità, stiamo parlando di oltre il 99% dello spazio in cui può esistere la vita; le acque degli oceani assorbono un terzo dell'anidride carbonica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

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In un dt'<Teto i ohieUiYi per i progt·1tis1i incaricati dalla p.a.

Criteri minimi am ientali pe edific · ubblici

rogettare edifici pubblici riducendo glì impatti ambientaJi, nell'ottica del ciclo di vita dell'opera. E questo l'obidtivo che dovranno perseguire i progettisti che

parteciperanno alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura e che risulteranno aggiudicatari di incarichi da parte della pubblica amministrazione. Lo prevede il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 relativo ai «criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturaziorn., e manutenzione di edifici pubblici», pubblicato sulla Gazzetta Uf/lclale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il testo fa seguito ai diversi altri decreti sui criteri ambientali minimi emanati da maggio 2016 a settembre 2017 in diversi settori (dall'illuminazione pubblica, al settore sanitario, all'edilizia e ad altre categorie di servizi e forniture. Il decreto è parte integrante del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e si fonda sul presupposto che applicare i criteri ambientali minimi nel settore dell'affìdamento di servizi di progettazione e realizzazione di edifici pubblici, significa (come si legge nel testo) mettere in condizione la stazione appaltante di «ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita».

Dall'entrata in vigore del provvedimento (7 novembre 2017) ogni volta che si affideranno a terzi servizi di progettazione, i «criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante

in modo da indirizzare la successiva progettazione». Va tenuto presente che i criteri ambientali minimi non prenderanno il posto dei criteri che usualmente vengono indicati in un capitolato tecnico, ma si aggiungeranno agli altri elementi del capitolato di fatto rappresentando un dettaglio riferito alla materia ambientale.

Il provvedimento è articolato in più punti relativi alle diverse fasi del procedimento di aggiudicazione del contratto e alla fase esecutiva dello stesso: selezione dei candidati, specifiche tecniche per gruppi di edifici, specifiche tecniche dell'edificio, specifiche tecniche dei componenti edilizi, specifiche tecniche del cantiere, criteri di aggiudicazione (criteri premianti) e condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) sono ì punti sui quali la stazione appaltante deve intervenire per assicurare la massima attenzione in fase progettuale alle tematiche ambientali.

Il decreto fa comunque salve le norme e i regolamenti più restrittivi (ad esempio: piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico) così come i pareri delle soprintendenze.

Per assicurare coerenza in tutto l'iter progettuale, la pubblica amministrazione dovrà indicare esplicitamente nel bando di gara o nei documenti di affidamento che sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei Cam, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

-© RipruJuzùme nw·n.·010- -•-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

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10/11/2017 Ricostruzione, trasferiti all'Italia 1,2 miliardi di fondi Ue: 316 milioni vanno a scuole e piano Anas

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10 Nov 2017

Ricostruzione, trasferiti all'Italia 1,2 miliardidi fondi Ue: 316 milioni vanno a scuole epiano AnasM.Fr.

La Commissione europea ha trasferito all'Italia il contributo di 1,2 miliardi di euro attinto dalFondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue). Lo stanziamento è stato approvato il 13settembre scorso dal Parlamento europeo a favore delle zone dell'Italia centrale colpite dalsisma. Ne dà notizia la Protezione civile.

Le risorse ammontano esattamete a 1.196.797.579 euro e saranno spese nei quattro seguentiambiti emergenziali. La prima di queste - informa sempre la Protezione civile - riguarda lediverse misure di assistenza alla popolazione rimasta senza casa: più di 582 milioni di euro, paria quasi la metà del contributo stesso, saranno utilizzati per sostenere i costi per l'erogazione deicontributi di autonoma sistemazione (Cas), la sistemazione alberghiera, le soluzioni abitative diemergenza (Sae), i moduli abitativi provvisori rurali (Mapre), oltre a stalle e fienili.

Altri 316 milioni e mezzo di euro sono destinati agli interventi di ripristino delle infrastrutturedella rete viaria previsti nel Piano Anas (1° e 2° stralcio), agli interventi di riparazione immediatanegli edifici scolastici e alla realizzazione di strutture scolastiche temporanee. Oltre 208 milionisono poi necessari per gli interventi di messa in sicurezza e protezione del patrimonio culturalea cura del Mibact e delle Regioni. Infine, quasi 89 milioni di euro sono destinati alle attività digestione, rimozione e smaltimento delle macerie.

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10/11/2017 Niente tassa sugli appalti post-terremoto, dall'Anac le indicazioni per l'esonero

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10 Nov 2017

Niente tassa sugli appalti post-terremoto,dall'Anac le indicazioni per l'esoneroGiuseppe Latour

Arrivano le regole per l'esonero dalla tassa sulle gare nelle aree colpite dal terremoto. Il Dpcm 28Settembre 2017, secondo quanto ricorda una nota dell'Anac pubblicata ieri, ha reso esecutiva ladelibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017,«concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo infavore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito dellaricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017».

La nota contiene anche una serie di indicazioni tecniche. Ai fini dell'esonero del contributo infavore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati dai soggettiattuatori/stazioni appaltanti nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventisismici del 2016 e del 2017, «è disponibile nella sezione modulistica dell'area Servizi del portaledell'Autorità il fac-simile della richiesta di esonero. Detta richiesta, debitamente sottoscritta dalresponsabile del procedimento, dovrà pervenire esclusivamente via Pec all'[email protected] entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione dellaprocedura nelle forme previste».

L'Autorità provvederà, ove possibile, «a operare l'esonero entro la data di emissione del MAVrelativo al quadrimestre nell'ambito del quale ricade la procedura. In caso contrario l'Autoritàprovvederà a stornare gli importi nel MAV del quadrimestre successivo ovvero a rimborsare ilcontributo non dovuto. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nellalettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per glioperatori economici partecipanti». L'Anac vigilerà sulla correttezza delle dichiarazionipervenute. L'esonero si applicherà a tutte le procedure pubblicate a partire dal 28 settembre2017.

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10/11/2017 Campana (Ance): «Il Codice appalti ha fallito, ripartiamo da zero. Usiamo il modello Expo»

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10 Nov 2017

Campana (Ance): «Il Codice appalti hafallito, ripartiamo da zero. Usiamo ilmodello Expo»Giuseppe Latour

Riscrivere il Codice appalti. Giuliano Campana, presidente dell'Ance, torna sulle suedichiarazioni dei giorni scorsi, per spiegare meglio la posizione della sua associazione sul Dlgsn. 50 del 2016. Dall'approvazione del decreto in poi, gli ultimi due anni sono stati un bagno disangue per le costruzioni. E il Codice, nonostante i correttivi, non ha rappresentato la svoltaattesa. Non sarà così nemmeno nei prossimi mesi, dal momento che larga parte del decretoresta inattuata. Tanto vale, allora, prendere atto del fallimento e tirare una riga, con la scritturadi un nuovo testo.

Presidente, facciamo un passo indietro e partiamo dall'inizio. Il nuovo Codice appalti parte nel 2016, con l'idea di rappresentare una svolta per il settore. Daallora a oggi, però, i problemi anziché diminuire sono aumentati di continuo. E va anche fattauna considerazione: non è vero che prima del nuovo Codice il sistema funzionasse così male.

A che si riferisce? Le faccio un esempio. Dopo i problemi della prima fase, abbiamo costruito un Expo a Milano intempi da record, in pochi mesi abbiamo realizzato una città intera con controlli che hanno fattoscuola e senza incidenti. All'epoca non c'era ancora la versione attuale del Codice appalti, manon è successo niente (si veda il servizio di approfondimento, ndr). Oggi, invece, ci troviamo unasituazione disastrata per le imprese di costruzioni, ma anche per il paese: ci sono scuole indissesto, manutenzioni da fare ovunque.

Il Codice, quindi, ha solo complicato le cose? E' indubitabile, anche perché non è mai stato applicato in maniera completa. Su 60 linee guida eprovvedimenti attuativi vari, ne sono stati pubblicati solo 15. Senza dimenticare che mancanoalcuni pilastri strategici per il nuovo sistema, come i commissari di gara esterni o laqualificazione delle stazioni appaltanti. In entrambi questi casi manca totalmente l'attuazione enon arriverà a breve.

Quindi, per lei il Codice non sta funzionando. No, ed è inutile continuare a mettere pannicelli caldi con altre correzioni. La verità è che negliultimi mesi le uniche opere realizzate sono state quelle fatte in deroga, come il G7 di Taormina ei Mondiali di sci di Cortina. Ci sono soldi bloccati e opere ferme al Sud. Siamo il fanalino di codadell'Europa; abbiamo soldi da spendere e non riusciamo a spenderli. A questo punto è inutilerammendare: una macchina che nasce male va cambiata, non modificata in corsa.

10/11/2017 Campana (Ance): «Il Codice appalti ha fallito, ripartiamo da zero. Usiamo il modello Expo»

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Concretamente, come propone di procedere? Bisogna riscrivere il Codice. Ho già proposto di aprire un tavolo con il presidente dell'AnacCantone, il premier Gentiloni, i ministri Orlando e Delrio e il presidente del Consiglio superioreSessa. Da lì bisogna partire per trovare una soluzione e gettare la basi per una riscrittura intempi rapidi. Sia chiaro: per noi le garanzie contro i corrotti sono fondamentali, ma questosistema chiaramente non ha funzionato.

Un'ultima battuta sulle concessionarie. Qual è la sua posizione sul 60-40? Penso che la soluzione migliore fosse quella dell'80-20. Era la cosa più equilibrata che avevamogià discusso e concordato. Non vedo perché modificare adesso questa norma. Mi auguro che siresti all'80-20, un'impostazione che era stata accettata da tutti come compromesso tra il 100% dilavori in gara e il 60-40.

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10/11/2017 Gare, il principio di tassatività delle cause di esclusione a tutela della concorrenza

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10 Nov 2017

Gare, il principio di tassatività delle cause diesclusione a tutela della concorrenzaA cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Gara - Principio di tassatività delle cause di esclusione - Natura - Obbligo di legalizzazionedella sottoscrizione del fideiussore - Obbligo formale ingiustificato - Esclusione -Illegittimità.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione deve essere inteso come correttivo peresclusioni derivanti da violazioni puramente formali e che pertanto sono in contrasto con leesigenze di ordine imperativo di massima concorrenzialità delle procedure di gara. E tra glioneri formali ingiustificatamente aggravatori a carico dei concorrenti può essere incluso anchequello della legalizzazione della sottoscrizione apposta dal fideiussore che rilascia la cauzioneprovvisoria ai sensi dell'art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 30 ottobre 2017, n. 4976

Gara - Principio di tassatività delle cause di esclusione - Lex specialis - Clausole espulsive nonconformi al codice dei contratti - Inammissibilità - Previsione nella lex specialis dell'obbligodi rispetto degli standard di qualità - Obbligo previsto dal codice - Inosservanza - Esclusione -Illegittimità

In base al principio della tassatività della clausole di esclusione non sono consentite, nei bandidi gara, “clausole espulsive” che non siano conformi alle regole previste dal codice, dalregolamento e da altre disposizioni di legge vigenti. Per contro, la violazione di unadempimento doveroso in base al codice dei contratti pubblici rende l'esclusione dalla garalegittima. Ebbene, il rispetto degli standard di qualità previsti per una specifica procedura diaffidamento da parte di una stazione appaltante costituisce un adempimento alle prescrizionipreviste dal codice ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, e precisamenteprevisto dall' art. 43, la cui mancanza legittima l'esclusione dalla gara.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 30 ottobre 2017, n. 4975

Gara - Principio di tassatività delle clausole di esclusione - Ex art. 46 co. 1-bis D.L.vo 163/06 -Natura - Violazioni di obblighi imposti da norme imperative e cogenti - Affidamento diservizi infermieristici - Mancato possesso del titolo di studio ex art. 6, co, L. 43/2006 - Normacogente solo per aziende pubbliche - Esclusione - Illegittimità.

10/11/2017 Gare, il principio di tassatività delle cause di esclusione a tutela della concorrenza

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEUvnw6C/0 2/2

Nell'ambito di una gara di affidamento di servizi infermieristici, il mancato possesso del titolo distudio previsto dall' art. 6, co. 4, L. 43/2006, non può essere considerato causa di esclusione permancanza di un requisito soggettivo/specifica tecnica minima richiesta dal bando.Diversamente si violerebbe il principio della tassatività delle cause di esclusione, stabilitodall'art. 46, co. 1-bis D.L.vo 163/06 che è chiaramente ispirato al principio del favorpartecipationis. La norma, infatti, stabilisce che è causa di esclusione la violazione delleprescrizioni imposta dal Codice, dal Regolamento o da altre leggi statali, ma necessariamentesoltanto quelle imperative e cogenti. E a parere del Collegio, il disposto dell'art. 6, L. 43/06citato, ha natura cogente solo per le aziende pubbliche che applicano il CCNL Comparto Sanitàpubblica, ciò che non riguarda i concorrenti in gara in quanto organizzazioni/strutture sanitariee socio-sanitarie private.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza il 24/10/2017 n. 4903

Gara - Principio di tassatività delle clausole di esclusione - Ex art. all'art. 46, comma 1 bis,d.lgs. n. 163 del 2006 - Interpretazione analogica in danno - Inammissibilità - Lex specialis -Cessione di azienda - Mancata di previsione espressa dell'obbligo di dichiarazione deirequisiti di moralità della cedente - Automaticità dell'esclusione - Non sussiste.

Alla luce del dominante principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, che preclude interpretazioni analogiche in danno, la mancataprevisione nel bando di gara preclude l'automatismo dell'esclusione. Così in caso di cessione diazienda, in relazione all'obbligo di dichiarazione dei requisiti di moralità, il bando non richiedain termini espressi e specifici anche in relazione alla cessione del ramo d'azienda, l'eventualeomessa presentazione, non può essere considerata causa di esclusione automatica delconcorrente.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 16 ottobre 2017, n. 4788

Gara - Principio di tassatività delle clausole di esclusione - Interpretazione estensiva -Inammissibilità - Consorzio di imprese - Obbligo di dichiarazione dei requisiti morali - Soloper le consorziate esecutrici - Esclusione della consorziata non esecutrice - Illegittimità.

Alla stregua del principio di tassatività delle cause di esclusione inferibile dall'art. 46, comma 1-bis, del d.lgs n. 163 del 2006, non è consentita alcuna interpretazione estensiva della disciplinalegislativa che possa legittimare l'esclusione di una consorziata dalla procedura di gara, inquanto raggiunta da interdittiva antimafia poi revocata, posto che l'obbligo di dichiarazione suirequisiti morali è obbligatorio solo per le consorziate esecutrici.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 17 luglio 2017, n. 3505

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Ricostruzione post terremoto: Istruzioni per l’esonero del contributo Anac 10/11/2017

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone con un comunicato 11 ottobre 2017 avente ad oggetto “Esonero dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 - Istruzioni operative” ha reso noto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

I soggetti interessati all’esonero devono far pervenire la richiesta, debitamente sottoscritta dal responsabile del procedimento, esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected] entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste.

L’Autorità provvederà, ove possibile, a operare l’esonero entro la data di emissione del MAV relativo al quadrimestre nell’ambito del quale ricade la procedura.

L’ANAC vigilerà sulla correttezza delle dichiarazioni pervenute mentre l’esonero si applica a tutte le procedure pubblicate a partire dal 28 settembre 2017.

In allegato il Comunicato ANAC, il Modello di richiesta esonero pagamento, la delibera ANAC n. 359 e il DPCM 28/09/2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata Documenti Allegati

Comunicato ANAC 11 ottobre 2017

Modello di richiesta esonero pagamento

DPCM 28 settembre 2017

Delibera ANAC n. 359/2017

Ecobonus e Sismabonus: sono cumulabili? 10/11/2017

La detrazione fiscale prevista per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici situati in zona ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), pari al 50%, può essere fruita fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare in 5 quote annuali di pari importo.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una istanza presentata il 28 luglio 2017 con la quale un contribuente ha formulato 3 quesiti sulla fruizione delle detrazioni fiscali inerenti la ristrutturazione di un fabbricato che consentirebbe di ottenere una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio presumibilmente a una classe di rischio inferiore. Intervento a cui spetterebbe una detrazione dall'IRPEF pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Per i lavori di riduzione del rischio sismico saranno affrontate anche spese che, valutate singolarmente, rientrerebbero in una tipologia di intervento di diversa classificazione, ossia di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, tra cui il rifacimento di impianti, di intonaci e di pavimentazioni, di ammontare non irrilevante. I 3 quesiti

L'istante ha, quindi, chiesto di sapere:

• se, in caso di scelta del contribuente, la detrazione maggiorata del 70% ovverodell'80% (in caso di riduzione di due classi) possa essere fruita in dieci quote annualie non in cinque, posto che gli interventi di cui alla citata lett. i) rientrano altresì tra gliinterventi di ristrutturazione edilizia:

• se valga anche per tale tipologia di interventi (riduzione del rischio sismico) quantochiarito, più in generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio conriferimento alle spese per interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell'ambitodi interventi più vasti, ossia che qualora la manutenzione ordinaria (ad es.intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) sia necessaria per il

completamento dell'opera nel suo complesso, occorre tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore";

• se il limite massimo di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017pari ad Euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla medesimaunità immobiliare per misure antisismiche.

Il Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono ammessi alla detrazione gli interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

In riferimento al primo quesito, l'Agenzia ha ricordato che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell'80%) dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.

Quanto al secondo quesito, concernente la possibilità di ritenere che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Dunque, tale principio è applicabile anche per gli interventi antisismici. La detrazione prevista per questi può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera.

Per quel che attiene, infine, al terzo quesito, riguardante il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, l'Agenzia ha precisato che per gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all'immobile.

Ciò posto, gli interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell'80% non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto la norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

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Interpello

Variante in corso d'opera essenziale o leggera: qual è la differenza? 10/11/2017

Quando è possibile configurare una variante in corso d'opera come essenziale e quando come leggera o minore?A spiegarlo è la IV Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la Sentenza 2 ottobre 2017, n. 4605che accoglie il ricorso presentato per l'annullamento di una disposizione comunale che dichiarava priva di effetti una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per la configurazione delle due diverse tipologie di varianti che comportano titoli edilizi differenti, il TAR ricorda il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ed in particolare:

l'art. 32 (Determinazione delle variazioni essenziali) per il quale: comma 1 - 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti daldecreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile1968;b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazioneal progetto approvato;c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovverodella localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga afatti procedurali.

comma 2 - Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. comma 3 - Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

l'art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), comma 2: Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Il caso in esame Nel caso di specie, il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 227 del 5 aprile 2012, ha ordinato alla parte ricorrente, in qualità di proprietaria e responsabile, il ripristino dello stato dei luoghi e, in particolare, delle opere consistenti nella effettuati in sede di restauro di una porzione immobiliare, realizzato nella seconda metà del ‘700 e soggetto a tutela storica-artistica ai sensi dell’art. 21 del d.Lgs. 42/2004.

In un primo tempo la ricorrente con una prima S.C.I.A. in data 8.5.2015, n. 444 – preceduta dalla autorizzazione della competente Soprintendenza ex art. 21 d. lgs. 42/2004 in data 28.5.2014 n. 13298, ha intrapreso lavori di restauro e risanamento conservativo nella torre per rendere fruibile la struttura: (a) ricostruzione del solaio in legno a quota +16,00,(b) la sopraelevazione del vano ascensore esistente,(c) le opere necessarie a quota +16,00 mt. per realizzare la biblioteca sala lettura,(d) le necessarie opere impiantistiche,(e) il montaggio di un infisso blindato rivestito in legno,(f) la posa in opera di catene per il consolidamento dei muri in tufo,(g) la realizzazione di un tramezzo,(h) il montaggio di un nuovo piano composto in tavolato ligneo nella zona del palco a quota

+5,95 mt.,(i) la sostituzione di un solaio esistente in latero-ferro della terrazza panoramica.

Al fine di realizzare lavori complementari (1. smontaggio del solaio in latero ferro esistente a quota +13,71 mt. della torre e riproposizione dello stesso a quota +13,05; 2. realizzazione della scala in ferro necessaria a collegare la quota +5,85 alla quota +16,00; 3. installazione di una nuova porta ascensore) ha presentato una S.C.I.A. in variante in data 9.3.2016, n. 273, preceduta dall’autorizzazione della competente Soprintendenza in data 16.2.2016, n. 3503.

In seguito, era presentata una ulteriore S.C.I.A. in variante, in data 8.7.2016, n. 767, avente ad oggetto la (i) ripresa delle porzioni di intonaco ammalorate dagli agenti atmosferici, (ii) la realizzazione di vani di servizio, e (iii) l’adeguamento a norma degli impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici.

In sede di verifica di ques’ultima segnalazione, l’amministrazione comunale, con il provvedimento gravato ha dichiarazione l’irricevibilità della SCIA n. 767/2016 presentata in data 8.7.2016 e, in via derivata, della relativa scia 8.7.2016, n. 767 costituente seconda “variante in corso d'opera” dell'originaria SCIA n. 44/2015.

L'esame dei giudici di primo grado Secondo i giudici di primo grado, l’unico elemento ostativo alla validazione della scia n. 273 del 2016 (che ha comportato per connessione la declaratoria di inefficacia di quella successiva n. 767 del 2016) è rappresentato dall’abbassamento della porzione di solaio da quota +13,71 ml a quota +13,05, che secondo l’amministrazione comunale realizza un potenziale cambio di destinazione d’uso che conduce ad annoverare l’intervento fra quelli di ristrutturazione, non assentibili con scia.

Secondo la tesi del ricorrente la ragione dell’intervento risiede nel fatto che il solaio riproposto a quota + 13,05 è funzionale alla struttura della scala ed all’utilizzo dell’ascensore, poiché a quella quota (+ 13,05) vi è il pianerottolo della scala e lo sbarco della porta dell’ascensore, i cui lavori sono stati ritualmente assentiti. Va considerato che l’abbassamento di quota del solaio, anche se lascia immutata la superficie utile, può, in presenza di elemento concorrente, costituire l’indice di un cambio di destinazione d’uso. Tuttavia, nel caso di specie, l’assenza di ulteriori contestazioni o rilievi in merito al contestato cambio di destinazione d’uso rendono il provvedimento impugnato privo di adeguato supporto motivazionale.

Le conclusioni: la variante essenziale I giudici di primo grado hanno ricordato che costituisce variante essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell'originario progetto edificatorio, sia sotto

l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo. Come definito dall'art. 32 del Testo Unico Edilizia, tra le varianti essenziali sono ricomprese:

• il mutamento della destinazione d'uso implicante alterazione degli standards;• l'aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio;• le modifiche sostanziali di parametri urbanistico — edilizi;• il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;• la violazione delle norme vigenti in materia antisismica.

Non sono ricomprese le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Le conclusioni: la variante minore o leggera Come definito dall'art. 22, comma 2 del Testo Unico Edilizia, per l'individuazione della categoria di variante minore o leggera sono subordinate a S.C.I.A. (ex D.I.A.) le varianti a permessi di costruire che:

• non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;• non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;• non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. n.

42/2004;• non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.

In tali ipotesi, la S.C.I.A. (ex D.I.A.) costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale" e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori, purché si tratti - come si è visto - di varianti leggere minori o leggere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Diagnosi energetiche nelle PMI, in arrivo 15 milioni di euro diAlessandraMarraStatoeRegionicoprirannoil35%deicostiperrenderepiùefficientiiconsumienergeticidelleaziende

10/11/2017–Inarrivo15milionidieuropersostenerelarealizzazionedidiagnosienergetichenellepiccoleemedieimprese(PMI)erenderepiùefficientiiloroconsumienergetici.

IlMinisterodelloSviluppoEconomico(Mise),infatti,hapubblicatounBandofinalizzatoalcofinanziamentodiprogrammiperl’efficientamentoenergeticodelleaziendepresentatidalleRegionieProvinceautonomechesuccessivamenteconcederannolerisorse(attraversoappositobando)allePMIoperantinelproprioterritorio.

EfficientamentoenergeticonellePMI:lasuddivisionedellerisorseI15milionidieuroprevistisonoassegnatialleRegioniinmanieraproporzionalealnumerodiPMIpresentialivelloregionale:sulpodiolaLombardia,cheprendeil18%dellerisorse,eilLazioeilVenetoconil9%dellerisorse.LeRegioniconmenostanziamentisonolaBasilicata,ilMoliseelaValled’Aostaconl’1%dellerisorse.LeRegionieleProvinceautonome,comunque,potrannoriservareil10%(massimo)delcostocomplessivodirealizzazionedelprogrammaperlosvolgimentodiattivitàdisensibilizzazionedellePMIsull’importanzadieffettuarelediagnosienergetiche.DiagnosienergetichenellePMI:lespeseammissibiliSonoritenuteammissibiliunicamentelespesedocumentatesostenuteperlarealizzazionedellediagnosienergetichefinalizzateallavalutazionedelconsumodienergiaedalrisparmioenergeticoconseguibileosostenuteperl’attuazionedelsistemadigestioneeilrilasciodellacertificazionediconformitàallanormaISO50001.CiascunaPMIpotràbeneficiaredelcontributoprevistoperladiagnosienergeticaoperl’adesioneallanormaISO50001perciascunodeiproprisitiaziendali,purchélocalizzatinellastessaRegione/Provinciaautonoma.Lediagnosienergeticheammessesarannofinanziatenellamisuramassimadel35%dellespeseammissibilifinoadunmassimodi8.000europerciascunsitosottopostoadiagnosi.Invece,leprocedurediattuazionediunsistemadigestioneconformeallanormaISO50001ammessesarannofinanziatenellamisuramassimadel35%dellespeseammissibilifinoadunmassimodi16.000euro.Leimpresebeneficiarie,entro30giornidallaultimazionedegliinterventiprevistinelladiagnosienergeticadevonoinviareallarispettivaRegioneoProvinciaautonomailrapportodidiagnosi,ladocumentazioneattestanteicostisostenutiperladiagnosiepergliinterventirealizzati,

nonchéilverbaledifinelavoriolacomunicazionediinizioeserciziorelativaaisuddettiinterventi.

DiagnosienergetichePMI:lefasiLeRegionieleProvinceautonome,entroil30novembre2017,dovrannopresentarealMiseiprogrammipersostenerelarealizzazionedidiagnosienergetiche.

IlMise,conilsupportodiENEA,entroil15dicembre2017dovràvalutareiprogrammie,nelcasononsussistanomotiviostativi,stipulareappositaconvenzioneconlaRegioneolaProvinciaautonomainteressataall’attuazionedelprogramma.

Decorsi12mesidall’inviodellacomunicazionedegliesitidellavalutazione,leRegionieleProvinceautonomechenonhannoprocedutoallastipuladellaconvenzione,decadonodaibenefici.

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Appalti sui beni culturali, nuove norme in vigore dall’11 novembre diAlessandraMarraRegolepiùleggereperqualificarsinellagaresubenitutelatiepossibilitàditrasferireirequisititecniciincasodicessioned'impresa

10/11/2017–Entrainvigoredomani11novembreilRegolamentopergliappaltipubblicidilavoririguardantiibeniculturalitutelati(DM154/2017),predispostoinattuazioneall’articolo146,comma4delCodicedeiContrattiPubblici(Dlgs50/2016).

Ilprovvedimentosiriferiscenellospecificoallegare,pubblicheoprivate,cheriguardanoleattivitàdiscavoarcheologico(compreseleindaginiarcheologichesubacquee),ilavoridimonitoraggio,manutenzioneerestaurosuimmobilisottopostiatutelaeilmonitoraggio,lamanutenzioneeil

restaurodibeniculturalimobiliesuperficidecoratedibeniarchitettonici.Appaltibeniculturali:lenovitàperlaqualificazionedelleimpreseCon il nuovo decreto il Ministero dei Beni Culturali (Mibact) alleggerisce alcuni requisiti per qualificarsi nelle gare su immobili tutelati; ad esempio sul fronte dei requisiti di idoneità tecnica prescrive che, per partecipare all'appalto, l'impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo (e non più al 90% come prescriveva il DM 294/2000) della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Inoltre, se si dimostra la continuità nell'attività, non sarà previsto alcun limite temporale mentre in precedenza era necessario dimostrare di aver eseguito quell'ammontare nei cinque anni precedenti la firma del contratto. E’ stato introdotto, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale. In più, in caso di cessione di impresa sarà possibile trasferire i requisiti tecnici dall'impresa cedente all'impresa cessionaria. Per i lavori sotto i 40 mila euro il certificato di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice. Infine, il DM specifica che chi ricopre l'incarico di direttore tecnico non può rivestire, per la durata dell'appalto, un incarico analogo per conto di altre imprese qualificate; il soggetto, infatti, deve presentare alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico.

Lavorisuibeniculturali:progettazioneedirezionelavoriIl nuovo decreto prevede che l’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i casi in cui può bastare il progetto definitivo.

Inoltre, il DM stabilisce che, per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisca il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuti motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva devono essere ricoperte da un architetto o possono essere espletate da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali.

Per la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di un architetto, di un restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

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Tentativi di condono e edilizia libera, la Corte Costituzionale bacchetta la Sicilia diPaolaMammarellaBocciatelasanatoriaediliziaincasodiconformitàsoloallenormevigentialmomentodell’istanzaelerinnovabilisenzaautorizzazione

10/11/2017–Condonimascheratidasemplificazionidelleprocedureperottenerelasanatoriaedilizia,impiantialimentatidafontirinnovabiliinstallatiinregimediedilizialiberaeiniziodeilavoriinzonasismicasenzalapreventivaautorizzazionescritta.SonolenormedellaLR16/2016,concuilaRegioneSicilianaharecepitoiltestounicodell’edilizia(Dpr380/2001),chesonostatedichiarateincostituzionaliconlasentenza232/2017.

Sanatoriaedilizia,necessariala‘doppiaconformità’Perottenerelasanatoriaedilizial’interventodeveessereconformeallenormeurbanistichevigentialmomentoincuièstatorealizzatoealmomentoincuièpresentatal’istanza.Devecioèessercila“doppiaconformità”previstadaltestounicodell’edilizia.

Laleggeregionaleharitenutoinvecesufficientelaconformitàallenormevigentinelmomentoincuièpresentatal’istanzadisanatoria.Questo,secondolaCortecostituzionale,rappresentaun“surrettiziotentativodicondonoedilizio”siainrelazioneainterventiabusivirealizzatiprimadell’entratainvigoredellaLR16/2016siaaeventualilavoriabusivirealizzatidopo,masanabiliaseguitodiulteriorimodifichealladisciplinaurbanisticaeedilizia.

Igiudici,oltreaconsiderarelanormaincostituzionale,hannoaffermatochecreaunadiscriminazionetrachicommetteabusiinaltreregioni,sanabilisoloconladoppiaconformità,echilicommetteinSicilia.

Fontirinnovabili,limitiall'edilizialiberaBocciataanchelanormachefinorahaconsentitol’installazionedituttigliimpiantiperlaproduzionedienergiaalimentatidafontirinnovabilisenzaalcuntitoloabilitativo,marispettandonormeantisismiche,disicurezza,antincendio,igienico-sanitarie,relativeall’efficienzaenergetica,dituteladalrischioidrogeologicoedituteladelpatrimonioculturale.

Igiudicihannosottolineatochel’assoggettamentoadattivitàdiedilizialiberasottrarrebbequestiinterventiallaverificadiassoggettabilitàaVIA,comeinveceprevistodalD.lgs.28/2011.

Lanormativaprevedeilregimediedilizialiberasoloperunaristrettaespecificacategoriadiimpianti,cioèpannellisolariefotovoltaici,aserviziodegliedifici,darealizzarealdifuoridellazonaA.

Lealtretipologiediimpiantodevonoottenerel’Autorizzazioneunica,chetragliadempimentiprevedelaverificadiassoggettabilitàaVIA.

Lavoriinzonasismica,servel’autorizzazionepreventivaGiudicataincostituzionaleanchelanormachehaconsentitol’iniziodeilavoriedilizinellelocalitàsismichesenzalapreviaautorizzazionescrittadelcompetenteufficiotecnicoregionale.

Sitratta,haspiegatolaCorteCostituzionale,diunprincipiofondamentaleinmateriadiprotezionecivile,incuiloStatohacompetenzaesclusiva.Violarlosignificaimpedirelavigilanzaassiduasullecostruzionielatuteladellapubblicaincolumità.

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Diagnosi energetiche nelle PMI: disponibili 15 milioni. Le specifiche del 10/11/2017

Il MISE ha pubblicato il bando 2017 che invita Regioni e Province autonome a presentare programmi per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) e rendere più efficienti i loro consumi energetici

Il MISE ha stanziato 15 milioni di euro, per l'annualità 2017, a disposizione delle Regioni e Province autonome per il cofinanziamento di nuovi programmi volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, e giunta alla terza edizione, ha visto lo stanziamento, da parte del Ministero, nelle due annualità precedenti, di circa 18 milioni di euro. La scadenza per presentare i programmi è fissata al 30 novembre 2017.

Il decreto di riferimento Il decreto dell'8 novembre 2017 disciplina il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'art.8, comma 9 del d.lgs. 4 102/2014.

Spese ammissibili Sono ammissibili solo le spese documentate sostenute per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile o sostenute per l’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.

Ciascuna PMI potrà beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l’adesione alla norma ISO 50001 per ciascuno dei propri siti aziendali, purché localizzati nella stessa Regione/Provincia autonoma.

Le diagnosi energetiche ammesse saranno finanziate nella misura massima del 35% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 8.000 euro per ciascun sito sottoposto a diagnosi. Le procedure di attuazione di

un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001ammesse, invece, saranno finanziate nella misura massima del 35% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 16.000 euro. Le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica devono inviare alla rispettiva Regione o Provincia autonoma il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o la comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. Le varie fasi delle diagnosi Entro il 30 novembre 2017, le regioni e le province autonome dovranno presentare al MISE i programmi per sostenere la realizzazione delle diagnosi energetiche. Il MISE, con il supporto di ENEA, entro il 15 dicembre 2017 dovrà valutare i programmi e, nel caso non sussistano motivi ostativi, stipulare apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all’attuazione del programma. Decorsi 12 mesi dall’invio della comunicazione degli esiti della valutazione, le Regioni e le Province autonome che non hanno proceduto alla stipula della convenzione, decadono dai benefici. Suddivisione risorse I 15 milioni di euro previsti sono assegnati alle Regioni in maniera proporzionale al numero di PMI presenti a livello regionale: alla Lombardia vanno quindi il 18% delle risorse, seguono il Lazio e il Veneto con il 9% delle risorse. Le Regioni con meno stanziamenti sono la Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta con l’1% delle risorse. Le Regioni e le Province autonome, comunque, potranno riservare il 10% (massimo) del costo complessivo di realizzazione del programma per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle PMI sull’importanza di effettuare le diagnosi energetiche. AVVISO PUBBLICO MISE - DIAGNOSI ENERGETICHE PMI

10/11/2017 Ricostruzione post-terremoto, Bruxelles ha trasferito all'Italia 1,2 miliardi

Venerdì 10 Novembre 2017

Ricostruzione postterremoto, Bruxelles ha trasferito all'Italia1,2 miliardi

casaeclima.com /ar_33125__ricostruzione-post-terremoto-bruxelles-ha-trasferito-italia-un-miliardo-duecento-milioni.html

Ricostruzione postterremoto, Bruxelles ha trasferito all'Italia 1,2 miliardiErogato il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE): lo ha confermato il Dipartimento dellaProtezione civile

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha trasferito all’Italia il contributo economico di 1,2 miliardi di euro delFondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE), approvato il 13 settembre scorso dal Parlamento europeo afavore delle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma.

Lo conferma il Dipartimento della Protezione civile.

L’attivazione del Fondo, che ha lo scopo di sostenere gli Stati membri dell’Ue colpiti da catastrofi naturali, era statachiesta dall’Italia il 16 novembre 2016 per far fronte ai danni e ai costi causati dagli eventi sismici che dal 24 agosto2016 hanno interessato l’Abruzzo, il Lazio, le Marche e l’Umbria. Per l’intera sequenza sismica, dal 24 agosto 2016al 18 gennaio 2017, la stima dei danni ammonta a circa 22 miliardi di euro.

Come previsto dal Regolamento di istituzione del Fondo, il contributo, pari esattamente a 1.196.797.579 euro, èdestinato a sostenere i danni diretti e i costi della prima emergenza nei territori interessati. In particolare, gliinterventi che il FSUE andrà a coprire si articolano in particolare su quattro principali attività emergenziali, la primadelle quali riguarda le diverse misure di assistenza alla popolazione rimasta senza casa: più di 582 milioni di euro,pari a quasi la metà del contributo stesso, saranno utilizzati per sostenere i costi dei Contributi di AutonomaSistemazione (CAS), della sistemazione alberghiera, delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), dei ModuliAbitativi Provvisori Rurali (Mapre), delle stalle e dei fienili. Altri 316 milioni e mezzo di euro sono destinati agliinterventi di ripristino delle infrastrutture della rete viaria previsti nel Piano ANAS (1° e 2° stralcio), agli interventi diriparazione immediata negli edifici scolastici e alla realizzazione di strutture scolastiche temporanee. Oltre 208milioni sono poi necessari per gli interventi di messa in sicurezza e protezione del patrimonio culturale a cura delMibact e delle Regioni. Infine, quasi 89 milioni di euro sono destinati alle attività di gestione, rimozione esmaltimento delle macerie.

10/11/2017 Ricostruzione post-terremoto, Bruxelles ha trasferito all'Italia 1,2 miliardi

Il Dipartimento della Protezione Civile è l’organismo responsabile del coordinamento e dell’attuazione del Fondo.L’intero ammontare verrà rendicontato sulla base dei danni diretti e dei costi sostenuti dalle Regioni e dagli altrisoggetti attuatori. Secondo il Regolamento, il contributo dovrà essere utilizzato entro un periodo di diciotto mesi adecorrere dalla data del 6 novembre scorso, giorno in cui la Commissione europea ha erogato lo stanziamento. Laparte di contributo finanziario che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioninon ammissibili, viene recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario. Entro i 24 mesi dallaricezione del contributo inoltre lo Stato beneficiario dovrà presentare una relazione sullo stato di attuazione delcontributo con la relativa rendicontazione.

Dal 2002 a oggi 24 paesi hanno beneficiato del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea per far fronte a disastriquali incendi, siccità, inondazioni, tempeste e terremoti. I soldi erogati possono essere usati per i servizi diemergenza e per offrire rifugio alle popolazioni, per ripulire le aree colpite, per riparare le infrastrutture comeacquedotti e strade e per mettere in sicurezza il patrimonio culturale.

Il contributo erogato in favore del nostro Paese a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia è il piùalto mai concesso nell’ambito del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea.

10/11/2017 Anac: istruzioni per l'esonero del contributo sugli appalti post-sisma

Venerdì 10 Novembre 2017

istruzioni per l'esonero del contributo sugli appalti postsisma

casaeclima.com /ar_33123__anac-istruzioni-per-esonero-del-contributo-sugli-appalti-post-sisma.html

Anac: istruzioni per l'esonero del contributo sugli appalti postsismaL’esonero si applica a tutte le procedure pubblicate a partire dal 28 settembre 2017

Con il DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità anticorruzione il 29marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favoredell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata,a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

L’esonero si applica a tutte le procedure pubblicate a partire dal 28 settembre 2017.

Scarica il Comunicato del Presidente Anac dell’11 ottobre 2017

10/11/2017 Codice Appalti e concessionarie, Delrio: per le modifiche meglio un decreto correttivo

Venerdì 10 Novembre 2017

per le modifiche meglio un decreto correttivocasaeclima.com /ar_33127__codice-appalti-concessionarie-delrio-per-modifiche-meglio-decreto-correttivo.html

Codice Appalti e concessionarie, Delrio: per le modifiche meglio un decreto correttivoSull'emendamento al decreto fiscale che abbassa al 60% la soglia per le gare delle concessionarie: "Non apprezzoche si modifichi il Codice dei contratti tramite una legge finanziaria, visto che si può fare con un decreto correttivo.Ci rimettiamo però alle decisioni del Parlamento"

È stato depositato in commissione Bilancio al Senato un emendamento al decreto Fiscale collegato alla manovrafinanziaria che abbassa dall'80% al 60%, per i titolari di concessioni autostradali, la quota di contratti di lavori,servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, relativi alle medesimeconcessioni autostradali, da affidare mediante procedura a evidenza pubblica. L'emendamento, di cui è primofirmatario Daniele Borioli del Pd, modifica l'articolo 117 del nuovo Codice Appalti e stabilisce che la restante quotadel 40% può essere realizzata "da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramiteoperatori individuati mediante procedura a evidenza pubblica, anche di tipo semplificato".

"Non apprezzo che si modifichi il Codice dei contratti tramite una legge finanziaria, visto che si può fare con undecreto correttivo. Ci rimettiamo però alle decisioni del Parlamento", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti, Graziano Delrio, nel suo intervento ieri all'assemblea annuale dell'Aiscat, rispondendo alle preoccupazionimanifestate dal presidente dell'associazione delle concessionarie autostradali Fabrizio Palenzona, che ha puntatol'indice contro la ripartizione 8020% dei lavori in affidamento, chiedendone la revisione.

Per Delrio, se questo "crea difficoltà, si può pensare a un correttivo ad hoc al codice dei contratti compatibilmentecon le regole Ue".

Comunque, "ho talmente tante colpe che non mi voglio prendere quelle degli altri": "noi abbiamo seguito a unadelega del Parlamento, che prevedeva la ripartizione 8020 e ne abbiamo preso atto". "Ora il Parlamento la starivedendo e noi ne prendiamo atto", ha concluso il ministro delle Infrastrutture. (fonte: Adnkronos)

Leggi anche: “Codice Appalti, emendamento al decreto fiscale abbassa al 60% soglia gare concessionarie”

10/11/2017 ISPRA, Alessandro Bratti nuovo Direttore Generale

Giovedì 9 Novembre 2017

ISPRA, Alessandro Bratti nuovo Direttore Generalecasaeclima.com /ar_33120__ispra-alessandro-bratti-nuovo-direttore-generale.html

ISPRA, Alessandro Bratti nuovo Direttore GeneraleBratti è membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera e da settembre 2014presiede la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illecitiambientali ad esse correlati

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha deliberatola nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale nella persona del dott. Alessandro Bratti.

Laureato con lode in Scienze Agrarie presso l'Università di Bologna, dottorato di ricerca in Entomologia agraria,Bratti ha svolto attività di insegnamento e di ricerca presso l'Università di Ferrara. Nel febbraio 2006 viene chiamatoa ricoprire il ruolo di Direttore generale di Arpa EmiliaRomagna.

Attualmente è membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera e da settembre2014 presiede la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illecitiambientali ad esse correlati.

10/11/2017 100 milioni per ponti e viadotti: pubblicato il bando di gara di Anas

Giovedì 9 Novembre 2017

pubblicato il bando di gara di Anascasaeclima.com /ar_33117__cento-milioni-ponti-viadotti-bando-anas.html

100 milioni per ponti e viadotti: pubblicato il bando di gara di AnasLe domande di partecipazione entro le 12:00 del 15 dicembre 2017

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzionestraordinaria per il risanamento strutturale di ponti e viadotti sulle strade statali e sulle autostrade in gestione Anas,sull’intero territorio nazionale, per un investimento di 100 milioni di euro.

L’appalto è suddiviso in 8 lotti: 11 milioni per l’area NordEst (Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna); 8milioni per l’area NordOvest (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria); 18 milioni per l’area Centro (Toscana,Umbria e Marche); 11 milioni per l’area Adriatica (Molise, Abruzzo e Puglia); 8 milioni per l’area Tirrenica (Lazio,Campania e Basilicata); 25 milioni per la Calabria; 11 milioni per la Sardegna e 8 milioni per la Sicilia.

La procedura di affidamento prevede l’utilizzo dello strumento dell’Accordo Quadro (Art.59 comma 4 del D.Lgs. n.163/06) di durata triennale, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nelmomento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendoquindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i parametri indicati nel bando.

Le domande di partecipazione devono essere inviate secondo le modalità indicate nel bando, esclusivamente tramite il portale Acquisti Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro le 12:00 del 15 dicembre 2017.

Alessandro Bratti è il nuovo direttore dell'Ispra Venerdi10Novembre2017,09:01 Già direttore di Arpa Emilia Romagna, attualmente parlamentare e membro della VIII Commissione Ambiente della Camera, Alessandro Bratti è stato nominato direttore generale dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Nuovo direttore generale per l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: su

proposta del Presidente, Stefano La Porta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del

dott. Alessandro Bratti a direttore generale. Laureato con lode in Scienze Agrarie presso l'Università di

Bologna, dottorato di ricerca in Entomologia agraria ha svolto attività di insegnamento e di ricerca presso

l'Università di Ferrara. Nel febbraio 2006 viene chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore generale di ARPA

Emilia-Romagna. Attualmente è membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della

Camera e da settembre 2014 presiede la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

La nomina di Bratti è un'ottima notizia per

l'ambiente e per un'Italia, che affronta le sfide del

futuro puntando su un'economia più pulita e per

questo più innovativa e competitiva. C'è molto da

fare - ha commentato il presidente della

Commissione Ambiente della Camera Ermete

Realacci - Sandro è una persona di grande

competenza e sensibilità. Abbiamo intensamente

lavorato insieme in tanti importanti passaggi

legislativi, a cominciare dalla legge sugli

ecoreati e dalla riforma delle Agenzie ambientali".

red/pc

10/11/2017 Stampa Mondoprofessionisti

http://www.mondoprofessionisti.it/stampa.php

PRIMO PIANO

IN ITALIA CRESCONO I PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI

Lo rileva una ricerca di Confcommercio che stima in più di 1,3 mln il numero dei professionisti

"L'Italia si conferma il Paese delle partite Iva, dei free lance, del lavoroautonomo. Un dato su tutti: tra il 2009 e il 2015, a fronte di una riduzione nettadell'occupazione complessiva, i professionisti sono cresciuti del 15% e, inquest'ambito, le nuove professioni sono aumentate di oltre il 50%, collocandosiper la quasi totalità nel commercio, nel turismo e nei servizi". Lo ha detto ilpresidente di Confcommercio Carlo Sangalli intervenendo questa mattina alconvegno "Le professioni tra rappresentanza e riforme" organizzato a Romanella sede di Confcommercio di piazza Belli. "Siamo di fronte a un bivio haproseguito Sangalli o valorizzare queste professionalità facendole crescere o

condannarle ad un ruolo residuale, se non si risolvono i problemi strutturali della nostra economia, in particolare l'eccesso diburocrazia e di pressine fiscale. L'impegno di Confcommercio è quello di essere sempre più la casa comune di questoarticolato settore, proprio per fare voce unitaria e autorevole al lavoro autonomo e professionale" Secondo una ricercapresentata dal direttore dell'Ufficio studi Confcommercio, Mariano Bella, i liberi professionisti in Italia sono più di 1,3 milioni,pari a circa il 6% degli occupati complessivi, con un reddito medio pro capite di oltre 38 mila euro. "Di questi professionisti silegge nella ricerca la maggioranza (983 mila) è iscritta ad albi o ordini, con reddito medio pro capite di quasi 43 mila euro,mentre i professionisti non ordinistici, cioè le nuove professioni (free lance, professionisti indipendenti), sono 344 mila, con unreddito medio pro capite di 16.500 euro. Negli ultimi 6 anni sono questi ad aver registrato la maggiore crescita, +51,6%,contro il +14,8% dei liberi professionisti e il +5,8% di quelli iscritti agli ordini. A livello geografico, boom del Mezzogiornodove, al calo degli occupati in generale di quasi mezzo milione, tra il 2009 e il 2015 i professionisti indipendenti crescono diquasi il 73%. Le attivià che hanno registrato i maggiori tassi di crescita sono: istruzione e formazione (+130,4%), sanità eassistenza (+89%), attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+55,7%), attività professionali, scientifiche e tecniche(+44,1%)". Le proposte di Confcommercio per aiutare i nuovi professionisti vanno dall'attuazione dello sportello per il lavoroautonomo introdotto quest'anno dalla legge 81, l'equo compenso, la definizione di "autonoma organizzazione" e l'aumentodella franchigia ai fini Irap, l'abrogazione dello "split payment" a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazioneelettronica, la riforma degli studi di settore, un migliore accesso al credito, la possibilità di utilizzare i fondi europei ed unmaggiore impulso alla formazione. Nel terziario dal 1960 (33,2%) a oggi (74,3%) l’occupazione è più che raddoppiata. Ledebolezze strutturali della nostra economia non hanno dunque impedito che dall'anno convenzionalmente considerato come diavvio del boom economico, si realizzasse uno processo impetuoso di terziarizzazione del sistema produttivo italiano. Ilconfronto internazionale con Germania e Stati Uniti ne mostra, tuttavia, le sensibili differenze. In sintesi, nell'arco degli ultimicinquant'anni, l'occupazione agricola si è ridotta a poco più di un decimo della sua quota iniziale, il peso dell'industria si ècontratto di circa otto punti e la quota dei servizi (comprensiva della P.a.) si è più che raddoppiata, arrivando a sfiorare il73%. Un processo quello italiano, dunque, molto più rapido di quello di Germania e Usa proprio perchè partito da situazioni dimaggiore arretratezza. Ma il dato di questi due paesi dimostra, nel contempo, che esistono ancora margini interessanti diespansione dell'economia dei servizi: non sussistono ragioni che impediscano di immaginare che il sistema produttivonazionale, nel giro di 10 anni, possa stabilizzarsi al 7677%. Un occupato su 4 è lavoratore autonomo: Se l'occupazione èincontestabilmente terziaria, è altrettanto vero che sotto il profilo occupazionale la componente del lavoro autonomo rivestenel nostro paese un ruolo ancora molto incisivo. Rispetto alla gran parte dei paesi Ue (esclusi i minori) e agli Stati Uniti,ancora nel 2016, l'Italia si colloca nelle prime posizioni della graduatoria, con poco meno del 25% degli occupati comelavoratori indipendenti, oltre 6 milioni di persone. È una quota più che doppia di quella di Francia, Germania e Regno Unito evale circa quattro volte quella degli Usa. Tra il 2008 e il 2015 i liberi professionisti hanno evidenziato un andamento anticiclico,con una crescita di oltre 170 mila unità nel periodo considerato, che ne ha aumentato l'incidenza sul totale di quasi un punto,portandola al 5,9%. Ma il dato davvero interessante e per certi versi sorprendente è che poco meno del 70% della crescita deiprofessionisti è ascrivibile ai cosiddetti non ordinistici (+117 mila unità), ossia quasi il 52% in più in termini cumulati rispettoal 2008. Il reddito individuale dei non ordinistici nel 2015 è stato leggermente inferiore a 16.600 euro, poco più di un terzo diquello dei professionisti ordinistici. In realtà, nel periodo tra il 2008 e il 2015, contrassegnato da alternanza di fasi recessive edi bassissima crescita, tutti i redditi pro capite si sono contratti, tranne le retribuzioni dei dipendenti, e in particolar modoquello dei liberi professionisti (13% circa cumulato), con i non ordinistici a evidenziare una flessione a due cifre (quasi 23%).

Data: Giovedi 09 Novembre 2017