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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I LAVORATORI DELLE
IMPRESE ARTIGIANE DELL'AREA DELLA COMUNICAZIONE
ARTI GRAFICHE, EDITORIA, CARTOTECNICA
GRAFICA PUBBLICITARIA
FOTOGRAFIA, VIDEOFOTOGRAFIA E AFFINI
ELIOGRAFIE, COPISTERIE
INFORMATICA, ICT
RICERCHE DI MERCATO, TELEMARKETING, CALL CENTER
AGENZIE SERVIZI
ORGANIZZAZIONE EVENTI
INTERPRETARIATO
SERVIZI INNOVATIVI, MULTIMEDIALI E DI RETE
COMMERCIO ELETTRONICO
Roma, 28 marzo 2007
INDICE
COSTITUZIONE DELLE PARTI
SFERA DI APPLICAZIONE
I PARTE - COMUNE
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Sistema di informazioni
Rapporti sindacali
Osservatori
Sviluppo e investimento
Governo del mercato del lavoro
Formazione e aggiornamento professionale
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema contrattuale
Art. 4 - Sostegno al reddito e bilateralità
Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità
Art. 6 - Assemblea
Art. 7 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 9 - Versamento contributi sindacali
Art. 10 - Diritto allo studio
Art. 11 - Lavoratori studenti
Art. 12 - Congedi per formazione
Art. 13 - Formazione continua
Art. 14 - Aggiornamento professionale
Art. 15 - Ambiente di lavoro
Art. 16 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 17 - Assunzioni
Art. 18 - Visita medica
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Esclusione delle quote di riserva
Art. 21 - Nomenclatura
Art. 22 - Classificazione professionale unica
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro a turni
Art. 25 – Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 26 – Banca ore
Art. 27 – Comma 4), art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66
Art. 28 – Flessibilità dell‘orario di lavoro
Art. 29 – Gestione dei regimi di orario
Art. 30 – Ferie
Art. 31 – Incrementi retributivi
Art. 32 – Corresponsione della retribuzione e delle indennità
Art. 33 – Conteggi perequativi
Art. 34 – Passaggio di qualifica
Art. 35 – Mutamento mansioni
Art. 36 – Apprendistato professionalizzante
Art. 37 – Tirocinio
Art. 38 – Contratto a tempo determinato
Art. 39 – Lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 40 – Contratto di inserimento
Art. 41 – Assenze
Art. 42 – Permessi
Art. 43 – Servizio militare
Art. 44 – Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio
Art. 45 – Tutela della maternità
Art. 46 – Congedo matrimoniale
Art. 47 – Disciplina del lavoro
Art. 48 – Rapporti in azienda
Art. 49 – Molestie sessuali
Art. 50 – Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 51 – Trattamento fine rapporto
Art. 52 – Lavoro esterno
Art. 53 – Telelavoro
Art. 54 – Trasferte
Art. 55 – Regolamento del lavoro a domicilio
Art. 56 – Previdenza complementare
Art. 57 – Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Trattamenti di miglior favore
Art. 58 – Norme complementari
II PARTE - OPERAI
Art. 59 – Aumenti periodici di anzianità
Art. 60 – Riposi e festività
Art. 61 – Determinazione della retribuzione oraria
Art. 62 – Tredicesima mensilità – Gratifica natalizia
Art. 63 – Trattamento economico per malattie e infortuni
Art. 64 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
III PARTE - IMPIEGATI
Art. 65 – Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 66 – Quota oraria
Art. 67 – Tredicesima mensilità – Gratifica natalizia
Art. 68 – Aumenti periodici di anzianità
Art. 69 – Indennità di maneggio denaro – Cauzione
Art. 70 – Malattia e infortunio
Art. 71 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 72 – Norme particolari per i Quadri
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Allegato 1) – ACCORDO APPLICATIVO D.LGS. N. 626/94
Allegato 2) – ACCORDO INTERCONFEDERALE 17 MARZO 2004
Allegato 3) – ACCORDO INTERCONFEDERALE 9.6.04 SUL TELELAVORO
Allegato 4) – INTESA APPLICATIVA ACCORDO INTERCONFEDERALE 17.3.04
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Roma, 28 marzo 2007
Associazione Nazionale Grafici di CONFARTIGIANATO,
CONFARTIGIANATO Fotografi
Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie e Legatorie
di CONFARTIGIANATO
CNA Unione Comunicazione e Terziario Avanzato
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani CASARTIGIANI
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL si applica alle imprese artigiane aventi i requisiti
richiesti dalla legge n. 443/85 e successive modificazioni e integrazioni
operanti nei settori:
arti grafiche:
prestampa
stampa (tradizionale e digitale)
legatoria
serigrafia
editoria
cartotecnica
grafica pubblicitaria
grafinformatica
studi di progettazione tecnico-grafica
fotografia, videofotografia e affini
eliografie, copisterie
servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e
sviluppo di software, implementazione e manutenzione di ‗hardware‘
(rientrano in tale attività quelle nelle quali la implementazione e
manutenzione di ‗hardware‘ risulta strumentale all‘erogazione di servizi
informatici);
la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione e assistenza
di ‗software‘ di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di
comunicazione, WEB e affini);
l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di
apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in
tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti
risulta strumentale alla erogazione di servizi informatici);
i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza
(informatica, organizzativa, direzionale, qualità e affini), fatta
eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi
professionali;
le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e
‗telemarketing‘, ‗call center‘, agenzie certificati e disbrigo pratiche,
organizzazione eventi, interpretariato;
la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della
relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Per i settori della informatica e dei servizi innovativi le Parti
convengono che le normative di riferimento entreranno in vigore a partire
dall‘1.6.07.
I PARTE - COMUNE
Art. 1 - Decorrenza e durata.
Il presente CCNL ha vigenza dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2008
(salvo particolari decorrenze indicate nei singoli articoli). Esso si
intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto da
una delle parti contraenti, 6 mesi prima della scadenza, a mezzo lettera
raccomandata.
Art. 2 - Sistema di informazioni.
Rapporti sindacali.
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l‘autonomia della
attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani,
delle loro organizzazioni e del sindacato, le Parti, valutata l‘importanza
che lo sviluppo della imprenditoria artigiana ha assunto con le sue
articolazioni produttive e di servizio nell‘economia generale del settore
e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite
esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più
approfondita conoscenza delle problematiche che investono l‘artigianato,
finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli
occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e
qualificazione delle imprese artigiane, l‘acquisizione di tecnologie più
avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro
autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si
traducano in accordi o intese fra le Parti saranno proposte alle
istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle
imprese.
Osservatori.
Le Parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti
di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla
acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-
produttive, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il
sistema delle imprese artigiane dell'area della comunicazione.
Pertanto le Parti individuano nella costituzione dell‘‖Osservatorio
nazionale‖ e degli ―Osservatori regionali‖ strumenti utili a favorire
anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente
CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità
partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Quando le Parti a livello regionale ne ravvedano l‘esigenza, gli
Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale
allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e
occupazionali (aree sistema).
Compiti degli Osservatori saranno:
l‘acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di
politica economica per l‘artigianato, con dati disaggregati per
comparto;
l‘acquisizione di informazioni sull‘andamento del mercato del lavoro,
sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento,
occupazione femminile, lavoro a domicilio etc.;
l‘attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il
flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici,
Istituti di ricerca pubblici o privati etc.;
lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a
qualificare il settore e sviluppare l‘occupazione;
la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la
qualificazione e la formazione professionale;
l‘esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione
professionale, finalizzato a un diretto intervento a livello regionale
delle Parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del
lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche
all‘uopo destinate;
l‘esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di
innovazione tecnologica;
ambiente;
struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;
struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
andamento della produttività e redditività delle imprese;
pari opportunità;
verifica relativa alle possibili problematiche eventualmente insorte in
merito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare
la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse
necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a
quelle pubbliche. L‘Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi
dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini
paritetici, da esponenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL e avrà
sede in Roma, presso EBNA.
L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.
Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la
definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All‘atto della prima riunione i componenti l‘Osservatorio definiranno la
programmazione dell‘attività. A livello regionale le Parti si
incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli
Osservatori regionali.
Sviluppo e investimenti.
Le Parti si impegnano al confronto e all‘esame congiunto a livello
regionale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle
imprese artigiane del settore presenti nel territorio, anche in rapporto a
un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sul problema
dell‘artigianato. Le associazioni artigiane forniranno i piani e i
programmi di investimento in loro possesso, indicando quelli derivanti da
finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali;
le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla
localizzazione degli investimenti e alla loro suddivisione per comparti
produttivi.
Le Parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano
effettuati con il criterio del credito selezionato per settori e che siano
principalmente indirizzati al sostegno e allo sviluppo della autonomia
produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture
per la qualificazione e l‘eventuale riconversione della produzione.
A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a dare
un preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni
fornite dalle Associazioni artigiane.
Governo del mercato del lavoro.
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i
dati in loro possesso anche sulla base dell‘attività conoscitiva di cui
alle leggi regionali per l‘artigianato, relativi alla consistenza numerica
delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per
provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età,
sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica
occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì
comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi alla entità e
alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all‘insieme delle
imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle
esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per
costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - le
forme di inserimento al lavoro indicate nel presente CCNL e/o corsi di
formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno
scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica
sull‘andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi alla
organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all‘orario
di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività
ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità
di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali
iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una
logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta
scritta di una delle Parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile
situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di
assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello
territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze
produttive e occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e
accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione
professionale, mobilità.
Formazione e aggiornamento professionale.
Le Parti, nella consapevolezza che la continua innovazione tecnologica
richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali per un
ottimale utilizzo di processi tecnologici, convengono che a livello
regionale/territoriale si possono definire iniziative formative
utilizzando tutti i supporti legislativi comunitari, nazionali, regionali
e fondi interprofessionali (FONDARTIGIANATO) destinati alla formazione
professionale.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema contrattuale.
Per quanto attiene relazioni sindacali e sistema contrattuale si fa
riferimento a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali
dell'artigianato.
Art. 4 - Sostegno al reddito e bilateralità.
Le Parti, nel prendere atto della rilevanza strategica del sostegno al
reddito e della bilateralità per i lavoratori del settore e per i datori
di lavoro del settore, rinviano la discussione ad un prossimo incontro,
che si terrà entro giugno 2008 alla luce degli esiti del confronto
interconfederale in atto in materia.
Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità.
A livello nazionale le Parti convengono di affrontare i problemi inerenti
l‘occupazione femminile e l‘applicazione della legge n. 125/91 e
successive modificazioni e integrazioni sulle pari opportunità nei settori
artigiani dell‘area della comunicazione.
A livello regionale e territoriale, in applicazione dell‘Accordo
interconfederale 21.7.88, le Parti convengono che i Comitati paritetici,
nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari
opportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degli Osservatori.
Compito dei Comitati sarà inoltre quello di proporre alle Parti il
percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive.
Art. 6 – Assemblea.
vengono riconosciute a titolo di diritto d‘assemblea 10 ore annue di
permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi
collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell‘ambito dell‘orario di lavoro;
le assemblee si terranno all‘inizio o alla fine dello stesso.
L‘assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell‘impresa ma in
presenza di locali idonei può svolgersi anche all‘interno, previo accordo
tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
In via sperimentale, per la durata del presente CCNL, la richiesta di
Assemblea potrà essere presentata congiuntamente dai rappresentanti
sindacali di bacino o, qualora non ancora designati, dai rappresentanti
territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL,
con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con
l‘indicazione specifica dell‘orario di svolgimento.
Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in
materia.
Art. 7 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.
I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali,
regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti
usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun
dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 16 ore annue.
I permessi verranno usufruiti quando l‘assenza venga espressamente
richiesta per iscritto, con 2 giorni di anticipo, dalle Organizzazioni
predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri
lavoratori.
Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Le Parti, in attuazione della legge n. 108 dell‘11.5.90 (Disciplina dei
licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le
norme in essa contenute nell‘intento di favorire la soluzione di eventuali
vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa,
utilizzando le sedi permanenti istituite dall‘Accordo interconfederale
intercategoriale 21.7.88 o, nella fase di realizzazione di queste,
attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per
le quali le Parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a
livello territoriale.
Art. 9 - Versamento contributi sindacali.
L‘imprenditore opererà, previo rilascio di delega individuale firmata
dall‘interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura
dell‘1% sui salari base contrattuali e sulla indennità di contingenza.
Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore
mensili.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà
rilasciarne una nuova. Le quote sindacali trattenute dalla azienda
verranno versate mensilmente a ciascun sindacato tramite banca.
Art. 10 - Diritto allo studio.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studio compresi nell‘ordinamento scolastico
e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti.
Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di 5 dipendenti,
compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un
ammontare di ore retribuite conteggiate a livello aziendale nel triennio e
corrispondenti a 10 ore annue per ogni dipendente.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150
ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempre che il corso
al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore
doppio rispetto a quelle richieste come permesso retribuito.
Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui
sopra, escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino
a 10 dipendenti, 2 lavoratori nelle aziende da 11 a 22 dipendenti.
In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla impresa
almeno 1 mese prima dell‘inizio del corso specificando il tipo di corso,
la durata, l‘istituto organizzatore e, successivamente, i certificati di
frequenza mensile con l‘indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite
sopraindicato, sarà seguito l‘ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione
o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui
al presente articolo.
Art. 11 - Lavoratori studenti.
In base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale statale, o legalmente riconosciuto o comunque abilitato al
rilascio di titoli legati allo studio, saranno immessi, su loro richiesta,
in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
degli esami.
I lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere
prove d‘esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti
per tutti i giorni di esame.
A richiesta della azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all‘esercizio dei diritti di cui al presente
articolo.
Ai giovani apprendisti che, in accordo col datore di lavoro,
frequenteranno e conseguentemente documenteranno la partecipazione a corsi
professionali in scuole riconosciute da Enti pubblici statali, regionali o
locali, saranno concessi permessi utili alla frequenza che saranno
retribuiti regolarmente.
Art. 12 - Congedi per formazione.
Ai sensi dell‘art. 5, legge 8.3.00 n. 53, il dipendente con almeno 5 anni
di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per
formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11
mesi per l‘intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola
dell‘obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita in caso di comprovate
esigenze organizzative mentre potrà essere negata nei seguenti casi:
oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione
comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla unità
produttiva per l‘esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo
tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri
di computo i lavoratori apprendisti e i lavoratori assunti con contratto
di inserimento.
Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è
consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 1 mese
coincidente con il mese solare.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata alla
azienda con un preavviso di almeno 60 giorni. Durante il congedo il
dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nella anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi
previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del DM
21.7.00 n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è
interrotto.
Art. 13 - Formazione continua.
1)Ai sensi dell'art. 6, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori hanno diritto di
proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per
accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e
gli Enti locali assicurano una offerta formativa articolata sul territorio
e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni
dell'art. 17, legge 24.6.97 n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta
formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e
riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La
formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero
essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con
quanto previsto dal citato art. 17, legge n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni.
2)Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente
saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di 2° livello
come definita dall'Accordo interconfederale di febbraio 2006.
3)Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di
sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle
integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la
disciplina di cui al presente articolo.
Art. 14 - Aggiornamento professionale.
1)Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore
retribuito pari a 20 annue, da usufruirsi all'interno dell'orario di
lavoro, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2)Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle
ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di
lavoro.
3)Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori
dell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le Parti concordano nell'individuare FONDARTIGIANATO quale strumento da
utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione
continua.
Art. 15 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse alla applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie
professionali e della attuazione delle misure idonee a tutelare la salute
e l‘integrità fisica nell‘ambiente di lavoro così come previsto dalla
legge n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e dagli accordi
interconfederali in materia di cui in allegato al presente CCNL.
Art. 16 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli.
L‘ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle
disposizioni di legge o dagli accordi interconfederali.
Art. 17 – Assunzioni.
Le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente CCNL
e alle disposizioni legislative in materia. In particolare, ai sensi
dell'art. 1, comma 1), D.lgs. n. 152/97, il datore di lavoro nella lettera
di assunzione deve indicare:
(a) l'identità delle parti; (b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o
predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi
diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
(c) la data di inizio del rapporto di lavoro; (d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto
di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
(e) la durata del periodo di prova, se previsto; (f) l'inquadramento, il livello della qualifica attribuiti al lavoratore,
oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
(g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi
costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
(h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
(i) l'orario di lavoro; (l) i termini del preavviso in caso di recesso.
Per l'assunzione dell'apprendista si faccia riferimento a quanto previsto
nell'art. 36 del presente CCNL.
Prima della assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita
medica.
Art. 18 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita
medica da parte del sanitario di fiducia della azienda per l‘accertamento
di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l‘espletamento del
lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da
gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o
universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare
nell‘espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non
siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità
fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l‘idoneità fisica del
lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di
diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche
obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art. 19 - Periodo di prova.
L‘assunzione del lavoratore può essere fatta nell‘ambito della
qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova
- che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può
essere superiore a:
livelli 1A e 1B: 6 mesi
livello 2: 3 mesi
livello 3 impiegati: 2 mesi – operai: 1 mese
livello 4 impiegati: 2 mesi – operai: 1 mese
livelli 5 e 5bis: 1 mese
livello 6: 1 mese
apprendisti: 2 mesi
Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti
durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro
l‘integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da
entrambe le Parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso.
In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita,
spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, TFR etc.) previsti. I
periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per
l‘anzianità dei lavoratori e per la durata dell‘apprendistato.
Art. 20 - Esclusione delle quote di riserva.
Ai sensi del comma 2), art. 25, legge n. 223/91 non sono computabili, ai
fini della determinazione della riserva:
le assunzioni dei lavoratori di cui sia assegnata una qualifica
ricompresa nei livelli 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 bis, nonché 5 a condizione che
questi ultimi abbiano già prestato attività presso imprese del settore o
che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da
istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie
riservatarie del comma 5), art. 25, legge n. 223/91, saranno computabili
ai fini della copertura della aliquota di riserva di cui ai commi 1) e 6),
art. 25 citato, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche
precedentemente individuate.
Art. 21 – Nomenclatura.
Agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente
contratto la dizione ―lavoratore‖ si intende indicativa delle categorie
quadri, impiegati e operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono
usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.
Art. 22 - Classificazione professionale unica.
I lavoratori addetti ai settori previsti dalla sfera di applicazione sono
inquadrati in una classificazione unica articolata in 8 livelli
retributivi.
La presente classificazione è basata su declaratorie generali con le quali
vengono definiti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei singoli
livelli e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i
contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate.
L'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che, secondo il sistema di
classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in
sede aziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della
professionalità e una ulteriore valorizzazione delle capacità
professionali, anche attraverso percorsi formativi che conducano a forme
di polifunzionalità/competenze coerenti con l'organizzazione del lavoro
delle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato
evolversi delle tecnologie, della organizzazione del lavoro e della
produttività.
Per specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più
livelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione,
si farà riferimento all'anzianità professionale già acquisita nel settore
e alle mansioni corrispondenti alle competenze specificate nelle diverse
declaratorie.
Le esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive,
nel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure
professionali eventualmente non indicate e/o non previste e prevedibili
attualmente; in tal caso saranno le declaratorie ad indicare il
riferimento al livello professionale di appartenenza.
Livello 1A:
lavoratori con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri
nella gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni,
e con responsabilità nel conseguire gli obiettivi prefissati;
lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle
strategie generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano
gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione, di
rilevante importanza e responsabilità operando anche nella ricerca e
progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa;
profili:
Quadri
livello 1B:
lavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a
esplicare in modo prevalente mansioni di coordinamento, di uomini o
risorse aziendali, nelle diverse fasi di lavorazione, nel quadro delle
direttive loro impartite con autonomia gestionale e decisionale;
profili:
impiegati amministrativi;
impiegato con mansioni di coordinamento degli addetti al settore;
impiegati tecnici;
capotecnico, responsabile letterario di casa editrice; responsabili: del
servizio clienti (account manager), del servizio creativo (art
director), di produzione (anche multimediali di casa editrice), dei
mezzi (media planner), di ricerca e sviluppo, della formazione, del
‗marketing‘, della sicurezza informatica, del sistema qualità, delle
vendite, analista programmatore;
livello 2:
lavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a
esplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di
responsabilità e di eventuale coordinamento nell'ambito di direttive
loro impartite intervenendo direttamente, con alto livello di
specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione;
profili:
impiegati amministrativi;
impiegato che svolge il lavoro in autonomia (contabilità, clienti,
fornitori);
impiegati tecnici;
grafico (creativo, editoriale, pubblicitario, multimediale); disegnatore
litografo (ideazione, progettazione e riproduzione immagini);
responsabili del coordinamento di più reparti e/o servizi esterni
(video-fotografici), di ‗call center‘, di ‗telemarketing‘, di rete, di
‗hardware‘ e ‗software‘, di sistemi e sistemi di rete, di operatori su
sistemi elettronici per il trattamento di testi e immagini; capi
progetto di: commessa, sicurezza, reti, eventi (CPO); ‗channel manager‘;
consulenti: ERP, ‗e-learning‘, ‗data-base‘, gestione applicazioni,
programmatore-analista; specialista di prodotto; tecnico assistenza
clienti; ‗web-master‘;
operai: capo macchina stampa ‗offset‘ piana quadricolore e oltre e
capomacchina rotativa; operatore di sistemi elettronici per i processi
di prestampa anche con funzioni di coordinamento; in cartotecnica:
responsabile produzione; cromista finito;
livello 3:
lavoratori che con piena e completa responsabilità svolgono attività che
richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione,
anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli
impianti utilizzati, ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro
professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia
e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento
qualsiasi operazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato
amministrativo che abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia,
la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle
procedure e notevole pratica d'ufficio;
profili:
impiegati amministrativi;
impiegato di concetto, contabile;
impiegati tecnici;
grafico esecutore (editoriale, pubblicitario, multimediale,
illustratore, disegnatore); redattore testi pubblicitari, operatore di
computergrafica, coordinatore di servizi di ripresa e sala di posa,
correttore di bozze; in cartotecnica: addetto ala organizzazione di più
reparti, addetto sicurezza informatica; assistenti ai responsabili:
commerciale, ‗marketing‘, sicurezza informatica, sistemista e sistemista
di rete, di vendita, al capo progetto (anche di eventi), ERP, ‗channel
manager‘, ‗e-learning‘, ‗data-base‘, applicazioni; integratore
voce/dati; progettista di rete; analista, responsabile di ‗call center‘;
operai: addetto a sistemi complessi di fotoriproduzione e incisione
lastre ctp; operatore di sistemi elettronici per il trattamento di testo
e immagini; capo macchina stampa ‗offset‘ piana e/o rotativa
quadricolore e oltre; legatore con responsabilità di conduzione e
controllo della catena completa di allestimento; lavoratore che opera su
macchine da stampa il cui capo macchina sia classificato a livello
superiore; in cartotecnica: lavoratore altamente specializzato che
conduce e controlla macchine e impianti muniti di calcolatore di
processo con responsabilità del ciclo produttivo; lavoratore altamente
specializzato addetto ala installazione, manutenzione e riparazione di
gruppi o di parti meccaniche ed elettriche; operatore con compiti di
coordinamento organizzativo di riprese fotografiche, video e/o
registrazioni audio anche in esterni; stampatore che esegue
autonomamente tutte le operazioni di sviluppo e stampa (anche manuale);
ritoccatore; operatore di impianto complesso di sviluppo e stampa;
addetto con responsabilità ala conduzione di impianti di riproduzione
complessi con compiti di coordinamento degli addetti; tecnico riparatore
di ‗hardware‘;
livello 4:
lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici
gradi di specializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che
siano in grado di predisporre il lavoro impostando e utilizzando le
attrezzature o gli impianti preposti e che, all'interno delle fasi
lavorative loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di
risultato degli obiettivi prefissati.
Profili:
impiegati amministrativi;
impiegato di concetto, responsabile di magazzino;
impiegati tecnici;
addetto ala organizzazione di uno o più reparti; disegnatore
(visualizer), illustratore, impaginatore creativo, grafico tecnico
pubblicitario, ideatore di testi, operatore di computer grafica, ‗web
master‘, ‗software engineering‘, addetti: audio-video, coordinamento
servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa,
operatore di copisteria completo (sbobinature, correzione bozze,
battitura testi); specialista di prodotto, formazione clienti,
‗marketing‘, vendite, ‗web developer‘, operatore data-base; addetto con
responsabilità di segreteria di eventi; responsabile agenzie certificati
e disbrigo pratiche; operatore di ‗call center‘ che, con piena
professionalità, tramite canali telefonici e/o telematici svolge, con
capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di
informazione generale e/o supporto commerciale ala clientela;
operai:
litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali di
complessa tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore,
fotoincisore, compositore a mano, lavoratore in grado di operare con
elevata professionalità nei campi specifici di attività, fotolitografo,
restauratore di libri, conduttore di macchine automatiche di legatoria,
responsabile conduttore di macchine ‗bobst‘, addetto a una catena
completa di allestimento; addetto manutenzione e riparazione macchine e
impianti; operatore con responsabilità delle attività di spedizione e
ricevimento merci e materie prime; tecnico installatore ‗hardware‘ e
sistemi operativi; operatore che realizza riprese video-fotografiche e
registrazioni audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di
sviluppo e stampa, addetto al montaggio, ala sincronizzazione, alle
luci, responsabile allestimento per le riprese, foto-ceramista;
livello 5 bis:
lavoratori provenienti dai livelli professionali inferiori, secondo
quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano mansioni per
le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e
corrispondente esperienza;
profili:
impiegati amministrativi;
impiegato d'ordine, commesso;
impiegati tecnici;
disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti,
impaginatore e ideatore di testi, operatore di computer grafica; ‗web
master‘, ‗software engineering‘; addetti: audio-video, coordinamento
servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa,
addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista
di: prodotto, formazione clienti, ‗marketing‘, vendite, ‗web developer‘;
operatore di data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi;
addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di ‗call
center‘ che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo
procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione
generale e/o supporto commerciale alla clientela (dopo 2 anni di
permanenza al livello 5);
operai:
litografo, tipografo, serigrafo, operatore su macchine digitali,
linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a
mano, lavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo,
restauratore di libri, legatore e/o allestitore, fattorino/autista;
conduttore di macchine o impianti cartotecnici, addetto alla lavorazione
di allestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine,
lavoratore addetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale
prodotto, lavoratore addetto alla manutenzione, legatore qualificato di
cartotecnica, conduttore di carrelli o mezzi simili, fattorino/autista;
addetto ala produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore;
addetto alla ripresa video-fotografica e registrazione audio; addetto al
montaggio video e/o fotomontaggio; alla sincronizzazione, alle luci,
‗artbuyer‘ (trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore,
fotoceramista; conduttore di macchina eliografica e/o fotocopiatrice
anche a colori con specifiche conoscenze tecniche e mansioni di
manutenzione; addetto alla posa in opera di cavi, finitura e cablaggio
delle reti;
livello 5:
lavoratori qualificati con formazione professionale che presuppone
l'acquisizione dei richiesti gradi di qualificazione;
impiegati addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le
quali è richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza;
Ad eccezione degli addetti al magazzino e/o dei lavoratori che svolgono
semplici e generiche operazioni complementari, la permanenza dei
lavoratori a questo livello è fissata in anni 2 (ridotta ad anni 1 per
quelli provenienti dall'apprendistato), dopodiché saranno inquadrati al
livello 5 bis;
profili:
impiegati amministrativi;
impiegato d'ordine di prima assunzione, commesso;
impiegati tecnici;
disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti,
impaginatore e ideatore di testi, operatore di computer grafica; ‗web
master‘, ‗software engineering‘; addetti: audio-video, coordinamento
servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa,
addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista
di: prodotto, formazione clienti, ‗marketing‘, vendite, ‗web developer‘;
operatore data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi;
addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di ‗call
center‘ che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo
procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione
generale e/o supporto commerciale ala clientela;
operai: litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali
di minore tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore,
fotoincisore, compositore a mano, lavoratore che esegue semplici lavori
su macchina, fotolitografo, tiraprove, legatore e/o allestitore, addetto
al magazzino; conduttore di macchine o impianti cartotecnici senza
preparazione, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico,
aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad
alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore
addetto a semplici e generiche operazioni di manutenzione, lavoratore
addetto a lavorazioni di allestimento, lavoratore addetto al magazzino
(imballatore, etichettatore, spedizioniere), conduttore di carrelli o
mezzi simili, fattorino/autista su automezzi inferiori a q. 35 di
portata; addetto ala produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico
installatore, addetto alle riprese video-fotografiche e registrazioni
audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e
stampa, addetto al montaggio, ala sincronizzazione, alle luci, a
sviluppo e stampa, foto-ceramista;
livello 6:
appartengono a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di
alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non
richiedono particolare preparazione, esperienza o pratica. Dopo 1 anno di
permanenza in questo livello, i lavoratori passano al livello 5, ad
eccezione degli addetti alle pulizie e ai lavori di manovalanza comune.
Art. 23 - Orario di lavoro.
L‘orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme
legislative è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l‘orario per il 3° turno è di
36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell‘orario settimanale sia articolata in
6 giorni l‘orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell‘orario settimanale potranno essere definite a
livello aziendale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e
infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine
del raggiungimento dell‘orario di lavoro settimanale.
Le Parti convengono che a partire dall‘1.7.90 ogni lavoratore avrà diritto
a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e
lavoratori, singolarmente o collettivamente.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno
in 12simi considerando 1/12 la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell‘anno. La parte
eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore
entro il 31 gennaio dell‘anno successivo.
Art. 24 - Lavoro a turni.
a)In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una
maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3°
turno la maggiorazione è del 24%.
Normalmente i turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezzora
di intervallo retribuito. In caso di turni non avvicendati è esclusa la
maggiorazione per il 1° turno, purché questo inizi dopo le ore 6, termini
entro le ore 14 e comprenda l‘intervallo meridiano retribuito di 30
minuti.
Il 2° turno non potrà terminare oltre le ore 24 con, in tal caso, una
maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22.
b)Non si applica la mezzora di intervallo retribuita per i turni di lavoro
fino a 6 ore.
c)Qualora il lavoro sia organizzato in 6 giorni settimanali, la durata del
turno di lavoro non potrà superare le 7 ore e 10 minuti, comprensiva di 30
minuti di intervallo non retribuito e comporterà il pagamento della
maggiorazione sia al 1° che al 2° turno.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli
adolescenti fissato dalla legge 17.10.67 n. 677 (per la tutela del lavoro
minorile) potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell‘art. 20,
comma 22) della legge stessa, a mezzora.
Art. 25 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
E‘ considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro
eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è
svolto nell‘arco di 6 giornate settimanali o l‘orario giornaliero
stabilito) o le 40 settimanali.
Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore
a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma
restando la maggiorazione prevista.
Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli
accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore, che di norma verranno
assunti al momento della decisione delle prestazioni d‘orario
straordinario che, appunto, daranno luogo a tali riposi.
Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra
tutti i lavoratori.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei
giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 60 e 65
salvo quello che termina il 3° turno.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della
settimana fatta salva la maggiorazione.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le
seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione
oraria:
lavoro straordinario: 35%
lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi: 45%
lavoro straordinario festivo: 50%
lavoro straordinario festivo notturno: 65%
lavoro notturno: 40%
lavoro festivo: 45%
lavoro notturno festivo: 60%
lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo: 10%
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà
da parte dei lavoratori.
Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di
esigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo
impedimento da parte dei lavoratori.
Art. 26 - Banca ore.
In alternativa a quanto previsto dall‘art. 25 del presente CCNL è
possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario
svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative
maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al suddetto art. 25,
purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l‘impresa e il
lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi
dall‘inizio dell‘accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto
conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del
lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-
produttive od organizzative della impresa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore
supplementari o straordinarie ha diritto al riconoscimento di una
ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore
accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l‘importo
corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore
della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e
straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle
relative maggiorazioni e ulteriore quota di ore di permesso maturata.
Il lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad
evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati
ivi indicati.
Per il suo carattere innovativo le Parti, in sede nazionale e di
Osservatori regionali, procederanno a verificare l‘efficacia della
presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto
regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di
costituzione e di recupero del monte ore accumulato dei singoli
lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore
territoriale, come indicato nell‘art. 29.
Art. 27 - Comma 4), art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66.
Ai sensi del D.lgs. n. 66/03, art. 4, comma 4), la durata media
dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto, è calcolata con
riferimento a un periodo di 6 mesi.
In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive le Parti,
nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare
l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo
di contenere l‘entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del
lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità
dell‘orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di
intensità dell‘attività lavorativa dell‘azienda o di parti di essa,
l‘azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari
periodi, con il superamento dell‘orario contrattuale sino al limite delle
48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue.
A fronte del superamento dell‘orario contrattuale corrisponderà, di norma
nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una
pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima
della effettuazione delle ore eccedenti l‘orario normale previsto. I
lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all‘orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell‘orario contrattuale. Per le ore prestate
oltre l‘orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da
calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di
superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto
previsto dall‘art. 25.
Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2) del presente
articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai
tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite
congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l‘azienda e i
lavoratori.
L‘attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese
del settore delle attività fotografiche e affini.
Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati,
con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità
superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l‘anno in cui viene
effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi
retribuiti aggiuntivi.
Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia,
diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti
alla data di stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno
essere armonizzate a livello regionale.
Art. 29 - Gestione dei regimi di orario.
Le Parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei
regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti
che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a
necessità organizzative e/o riorganizzative dell‘attività produttiva e del
lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese
interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel
mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo
conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della
crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti
strumenti.
Tra questi le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o
calendari diversi dell‘orario di lavoro, nonché modalità di costituzione
di modelli di ―banca-ore‖, cui far affluire le ore corrispondenti alle
assenze del lavoro retributive, contrattualmente e legislativamente
disciplinate.
In tale ambito le Parti a livello regionale definiranno gli istituti le
cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire
l‘accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche
delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le
modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di
utilizzo della ―banca-ore‖ con i possibili interventi di natura bilaterale
a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 30 - Ferie.
I lavoratori che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la
stessa azienda hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie, con la
retribuzione commisurata all‘orario contrattuale pari a 180 ore a far data
dall‘1.7.90.
Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il
diritto alle ferie intere, spetteranno tanti 12simi di ferie quanti sono i
mesi interi di anzianità.
Ai fini della maturazione di cui sopra la frazione di un mese superiore a
15 giorni sarà considerata come mese intero.
Si computano, nella anzianità, agli effetti della maturazione del diritto
alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze
giustificate per un periodo non superiore a 3 mesi complessivi nell‘anno.
L‘epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di
norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane, mentre il
godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana potrà essere effettuato al
di fuori di tale periodo.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra
le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato
periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel
corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza
prolungamento del periodo feriale.
Art. 31 - Incrementi retributivi.
Visto l‘Accordo interconfederale 17.3.04 e l'Intesa applicativa 14.2.06 le
Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella
allegata, a partire dall‘1.5.07 e dall‘1.2.08 sulla base dei seguenti
tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente
misura: 2005: 2,0% - 2006: 2,1% - 2007: 2,4% - 2008: 2,5%.
Ad integrale copertura del periodo 1.1.05-30.4.07 ai soli lavoratori in
forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto
un importo forfettario ‗una tantum‘ pari ad E 380,00 lordi, suddivisibile
in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel
periodo interessato.
L‘importo ‗una tantum‘ di cui sopra verrà erogato in 3 rate pari a:
E 130,00 saranno corrisposti con la retribuzione relativa a giugno 2007,
di cui E 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare
di settore secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi
interconfederali e secondo le indicazioni che entro tale data verranno
fornite dalle parti sociali;
E 115,00 verranno corrisposti con la retribuzione relativa ad aprile
2008;
E 135,00 verranno corrisposti con la retribuzione relativa a giugno
2008.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo
saranno erogati a titolo di ‗una tantum‘ gli importi di cui sopra nella
misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi di ‗una tantum‘ saranno inoltre ridotti proporzionalmente per
i casi di servizio militare, assenza facoltativa ‗post partum‘, ‗part-
time‘, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L‘importo della ‗una tantum‘ è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di
origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
La ‗una tantum‘ è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Nota a verbale delle Parti.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi
eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti
contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli
importi di ‗una tantum‘ indicati nel presente accordo. Pertanto, tali
importi dovranno essere detratti dalla stessa ‗una tantum‘. In
considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti
con la retribuzione relativa a maggio 2007.
La detrazione dalla 'una tantum‘ degli importi erogati verrà effettuata in
occasione dell'erogazione della II tranche di ‗una tantum‘.
La presente dichiarazione è parte integrante del presente accordo.
Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, di seguito si riporta
la tabella relativa agli incrementi retributivi e ai nuovi minimi
retributivi e le relative decorrenze:
liv. minimo
retributivo
2005
incremento
al 1.5.07
minimo
retributivo
al 1.5.07
incremento
al 1.2.08
minimo
retributivo
al 1.2.08
1A 1.718,22 77,30 1.795,52 77,30 1.872,82
1B 1.497,51 67,37 1.564,88 67,37 1.632,25
2 1.404,84 63,20 1.468,04 63,20 1.531,24
3 1.317,59 59,27 1.376,86 59,27 1.436,14
4 1.222,57 55,00 1.277,57 55,00 1.332,57
5 bis 1.118,33 50,31 1.168,64 50,31 1.218,95
5 1.069,24 48,10 1.117,34 48,10 1.165,44
6 1.006,87 45,30 1.052,17 45,30 1.097,46
Nota a verbale delle Parti.
I minimi retributivi indicati in tabella sono comprensivi di: paga base,
ex indennità di contingenza e EDR; inoltre, per il livello 1, l'importo
indicato in tabella è comprensivo di indennità di funzione Quadri (E 51,65
mensili).
Le Parti convengono che i valori della ex indennità di contingenza, per
ciascuna delle categorie professionali di cui all‘art. 22, a decorrere
dall‘1.7.94, sono i seguenti:
livello
contingenza
1A 538,64
1B 532,05
2 528,91
3 524,53
4 521,57
5 bis 516,58
5 514,68
6 512,21
Il valore dell'EDR è di E 10,33 per 13 mensilità, erogata a partire da
gennaio 1993, è considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali
alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla legge n.
38/86.
Art. 32 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità.
La retribuzione sarà corrisposta mensilmente o per altro periodo.
La corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti al
lavoratore per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una
busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli
elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella
indicata sulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà
essere fatto all‘atto del pagamento.
Art. 33 - Conteggi perequativi.
Le maggiorazioni per lavoro a turno del presente contratto, salvo i casi
in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali,
saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione
delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse
prestato servizio;
per la 13a mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media
maturata nell‘anno ai titoli di cui sopra.
Art. 34 - Passaggio di qualifica.
Nel caso di passaggio di qualifica l‘anzianità trascorsa nella qualifica
di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del
trattamento di malattia.
Art. 35 - Mutamento mansioni.
Ai sensi dell‘art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti al gruppo professionale a livello retributivo superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all‘attività svolta, e l‘assegnazione stessa
diviene definitiva trascorso il periodo di 3 mesi nel disimpegno delle
mansioni superiori, a meno che non si tratti di sostituzione di un altro
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Art. 36 - Apprendistato professionalizzante.
Premessa.
Le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione
all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente
applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in
quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica
regolamentazione.
1) Norme generali.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche
regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del
vigente CCNL.
2) Età di assunzione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
3) Forma e contenuto del contratto.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è
necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel
quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine
del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la
retribuzione, il periodo di prova e ogni altra indicazione contrattuale
utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello
stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere
instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi e impiegati dei
livelli dal 1° al 5° e per le relative mansioni.
4) Periodo di prova.
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di
assunzione, non superiore ai 2 mesi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere
dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa
indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro
effettivamente prestate.
In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1
mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le
modalità del comma precedente.
5) Apprendistato presso altri datori di lavoro.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri
datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda,
sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi
non sia superiore ai 12 mesi. Per ottenere il riconoscimento di detti
cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto della
assunzione i periodi già compiuti. Le ore di formazione saranno
proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da
svolgere.
6) Durata dell'apprendistato professionalizzante.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base
delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
gruppo
livello durata
1° 3, 2, 1B, 1A 5 anni
2° 4, 5 bis 5 anni
3° 5 4 anni
Chiarimento a verbale.
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti il
cui sbocco professionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livelli 2,
1B e 1A, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione
che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio
(diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle professionalità
da conseguire.
7) Retribuzione.
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dalla
applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione
contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di
inquadramento finale di uscita del contratto.
La retribuzione dell‘apprendista non potrà superare - per effetto delle
minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non
apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore
ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime
contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
gruppi
I
sem.
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
sem.
VII
sem.
VIII
sem.
IX
sem.
X
sem.
1 66 66 73 73 85 85 2 liv. 2 liv. 1 liv. 1 liv.
2 66 66 73 73 80 80 2 liv. 2 liv. 1 liv. 1 liv.
3 66 66 77 77 90 90 1 liv. 1 liv.
Chiarimento a verbale.
Nella tabella sopra riportata, relativa alla progressione retributiva
degli apprendisti, le caselle contrassegnate dall'indicazione ―2 liv.‖
determinano l'applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza
+ EDR) di 2 livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine
del periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione ―1 liv.‖ si
intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + EDR) di 1 livello
inferiore rispetto al livello di destinazione dell‘apprendista. Resta
inteso che in conseguenza del passaggio dal sistema della retribuzione
percentualizzata a quello del sottoinquadramento, la retribuzione
dell‘apprendista non potrà in alcun modo essere inferiore a quella erogata
con il sistema della percentualizzazione.
8) Piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del
lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla
qualificazione da raggiungere e con le conoscenze e abilità già possedute
dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione
della formazione, nonché il nome del ‗tutor‘ nell'ambito del contratto di
apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di
concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del
tutor.
9) Formazione dell‘apprendista.
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e
certificabile, secondo la normativa vigente volto alla acquisizione di
conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali. Le Parti, in via
esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione
formale:
(1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in 4 aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del
rapporto di lavoro; sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione
dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della
formazione);
(2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione
alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del
lavoro in impresa; conoscenza e applicazione delle basi tecniche e
scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle
tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure
di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle
innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa
alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche
collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno
dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti
specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando
modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a
distanza, seminari, esercitazioni di gruppo etc.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le
iniziative formative esterne e o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno
registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Dichiarazione a verbale delle Parti sulla capacità formativa:
In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle
imprese e del territorio, di particolari applicazioni tecnologiche o di
lavorazioni tradizionali, le Parti si potranno incontrare a livello
regionale alo scopo di determinarne le modalità formative.
Ai fini della erogazione della formazione formale, la capacità formativa
interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi
e deriva dalla:
disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione
da erogare;
presenza di ‗tutor‘, come da DM 28.3.00, con esperienza o titolo di
studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi
avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.
10) Tutor.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza
di un ‗tutor‘. Le competenze e le funzioni del ‗tutor‘ aziendale sono
quelle previste dal DM 28.2.00 e dalle regolamentazioni regionali. Il
‗tutor‘ potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un
familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e
nelle imprese artigiane.
11) Attribuzione della qualifica.
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuito il
livello contrattuale per il quale ha effettuato l'apprendistato medesimo,
salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla
possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con
preavviso ai sensi dell'art. 2118 CC.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato
verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli
istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati
dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
12) Profili formativi apprendistato.
(seguono le tabelle relative ai 3 gruppi di apprendistato).
1° GRUPPO
competenze
generali
competenze
specifiche
amministrative
e commerciali
competenze
specifiche
tecniche
competenze
specifiche
operative
conoscenza
della sicurezza
generale
relazione
cliente/fornitore
conoscenza
funzionamento
impianti e/o reti
e terminologia
specifica
conoscenza
funzionamento
impianti e/o reti
e terminologia
specifica
conoscenza
della sicurezza
specifica
di lavorazione
comprensione
del
‗business‘
impiantistica conoscenza
caratteristiche
dei materiali
/tecnologie
utilizzati
nell‘ambito
della lavorazione
conoscenza
dei dispositivi
di protezione
individuale,
sistema
di qualità
e ambientale
processo
di
‗budget‘
principi
di informatica
generale
conoscenza
funzionamento
impianti
e terminologia
specifica
conoscenza orientamento principi impiantistica
del contesto
di riferimento
dell‘impresa
al
risultato
di informatica
specifica
conoscenza
del processo
produttivo
e dei principali
prodotti usati
valutazione
costo
prodotto
gestione
e coordinamento
risorse umane
principi
di informatica
generale
conoscenza
degli elementi
fondamentali
della disciplina
del rapporto
di lavoro
contabilità
aziendale,
gestione
coordinamento
risorse umane,
analisi e soluzione
dei problemi,
‗marketing‘,
principi
di informatica
generale,
principi
di informatica
specifica
principi
di miglioramento
continuo,
procedure
gestione scarti
(controllo
qualità),
analisi
e soluzione
dei problemi
principi
di informatica
specifica,
analisi
e soluzione
delle anomalie,
controlli
strumentali,
avviamento,
utilizzo, fermata
impianti/macchine,
utilizzo
impianti/macchine
ausiliarie
comune a tutte
le figure
del gruppo
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure
impiegatizie
ad eccezione
di quelle tecniche
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure
impiegatizie
tecniche
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure operaie
2° GRUPPO
competenze
generali
competenze
specifiche
amministrative
e commerciali
competenze
specifiche
tecniche
competenze
specifiche
operative
conoscenza
della sicurezza
generale
contabilità
aziendale
conoscenza
funzionamento
impianti e/o reti
e terminologia
specifica
conoscenza
funzionamento
impianti
e terminologia
specifica
conoscenza
della sicurezza
specifica
di lavorazione
principi
di
‗marketing‘
conoscenza
caratteristiche
dei materiali
utilizzati
nell‘ambito
della lavorazione
conoscenza
caratteristiche
dei materiali
utilizzati
nell‘ambito
della lavorazione
conoscenza processo principi principi
dei dispositivi
di protezione
individuale,
sistema
di qualità
e ambientale
di
‗budget‘
di informatica
generale
di informatica
generale
conoscenza
del contesto
di riferimento
dell‘impresa
rapporto
clienti/fornitori
principi
di informatica
specifica
principi
di informatica
specifica
conoscenza
del processo
produttivo
e dei principali
prodotti usati
principi
di informatica
generale
controlli
strumentali
controlli
strumentali
conoscenza
degli elementi
fondamentali
della disciplina
del rapporto
di lavoro
principi
di informatica
specifica
avviamento,
utilizzo,
fermata
impianti/macchine,
gestione
delle anomalie,
utilizzo
impianti/macchine
ausiliarie
avviamento,
utilizzo,
fermata
impianti/macchine,
gestione
delle anomalie,
utilizzo
impianti/macchine
ausiliarie
comune a tutte
le figure
del gruppo
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure
impiegatizie
ad eccezione
di quelle tecniche
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure
impiegatizie
tecniche
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure operaie
3° GRUPPO
competenze
generali
competenze
specifiche
amministrative
e commerciali
competenze
specifiche
tecniche
competenze
specifiche
operative
conoscenza
della sicurezza
generale
tecniche
e modalità
di archiviazione
/reperimento
documenti
conoscenza
funzionamento
impianti
e terminologia
specifica
conoscenza
funzionamento
impianti
e terminologia
specifica
conoscenza
della sicurezza
specifica
di lavorazione
nozioni
di
contabilità
conoscenza
dei materiali
utilizzati
nell‘ambito
della lavorazione
conoscenza
dei materiali
utilizzati
nell‘ambito
della lavorazione
conoscenza
dei dispositivi
tecniche
e modalità
principi
di informatica
principi
di informatica
di protezione
individuale,
sistema
di qualità
e ambientale
di fatturazione generale generale
conoscenza
del contesto
di riferimento
dell‘impresa
principi
di informatica
generale
principi
di informatica
specifica
principi
di informatica
specifica
conoscenza
del processo
produttivo
e dei principali
prodotti usati
principi
di informatica
specifica
avviamento,
utilizzo fermata
impianti/macchine
avviamento,
utilizzo fermata
impianti/macchine
conoscenza
degli elementi
fondamentali
della disciplina
del rapporto
di lavoro
utilizzo
macchinari
e/o
attrezzature
di lavoro
utilizzo
macchinari
e/o
attrezzature
di lavoro
comune a tutte
le figure
del gruppo
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure
impiegatizie
ad eccezione
di quelle tecniche
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure
impiegatizie
tecniche
fanno riferimento
a questa colonna
tutti i profili
relativi a tutte
le figure operaie
13) Malattia e infortuni.
Il trattamento per malattia e infortunio extraprofessionale e infortunio
sul lavoro e malattia professionale degli apprendisti è regolamentato in
base a quanto previsto per i rispettivi livelli e qualifiche (impiegato,
operaio, quadro) di destinazione, per i quali è svolto l'apprendistato
stesso.
14) Decorrenza.
La presente disciplina decorre dal 28.3.07 e si applica ai rapporti di
lavoro instaurati a partire da quella data.
Norma transitoria.
Gli apprendisti assunti prima del 28.3.07 continueranno a seguire nella
sua interezza quanto previsto dall'ipotesi di Accordo 1.7.98 (CCNL 1997-
2001).
Norme finali.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di
apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso
e la relativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 64 e 71 del presente
contratto.
Art. 37 – Tirocinio.
I lavoratori assunti ai sensi dell‘art. 22, legge n. 56/87 percepiranno
per un periodo di 6 mesi un trattamento economico pari all‘80% della
retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal
presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel livello 5.
Art. 38 - Contratto a tempo determinato.
Le parti stipulanti, anche in relazione alla Direttiva CE 99/70,
riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e
continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano
altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una
caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività,
atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a)In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a
tempo determinato nelle seguenti casistiche:
(1) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio malattia, maternità, aspettativa, ferie etc.);
(2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
(3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la
quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
(4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di
consegna tassativi;
(5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
(6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle
disponibili in relazione alla esecuzione di commesse particolari.
Nella ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai
precedenti punti 1) e 2), è consentito un periodo di affiancamento tra
sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia
successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il
passaggio delle consegne.
b)Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia
i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti e i lavoratori
assunti con contratto di inserimento, è consentita l‘assunzione di 2
lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è
consentita l‘assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato
nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità
superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo
determinato di cui alla lett. a), punti 1) e 2) del presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3) e 4) è consentita
l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive
di dipendenti.
c) A livello regionale potranno essere individuate tra le Parti ulteriori
casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
Art. 39 - Lavoro a tempo parziale (part-time).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto
‗part-time‘) possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra
la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di
flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un
equo regime lavorativo concordano quanto segue.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di
attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario
previsto nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per
il personale in servizio può essere di tipo:
orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per
tutti i giorni della settimana lavorativa;
verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni
giorni della settimana, del mese o dell'anno;
misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle
modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno
alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
a)L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla
volontarietà di entrambe le parti (Azienda e lavoratore), risultante da
atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione
lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono
proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario
ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a
tempo pieno.
b)Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del
lavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di
variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time
orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento
la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o
misto).
Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi.
E‘ fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la
facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione
originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa
comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata,
una maggiorazione retributiva dell'8%.
c)In considerazione delle particolari caratteristiche che
contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte
di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti,
esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del
lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento
del 50% del normale orario di lavoro annuo.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior
favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di ‗part-time‘ verticale è consentito, limitatamente ai giorni in
cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di
prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero
originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori
a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto
previsto dall'art. 25 del CCNL.
d)La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa deve avvenire con il consenso delle Parti; a questo proposito
l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a
‗part-time‘ o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto
ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
e)L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi
motivi familiari e/o personali.
Nell'ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL verranno forniti
i dati sui contratti ‗part-time‘ stipulati, sulle professionalità
interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
f)I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle
terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il
Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale
o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del
lavoratore.
Art. 40 - Contratto di inserimento.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale
all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie
individuate all'art. 54, comma 1), D.lgs. n. 276/03.
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato,
alle seguenti condizioni:
forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di
forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a
tempo indeterminato;
durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi; eventuali
proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla
legge;
periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento
attribuito;
per i lavoratori riconosciuti affetti da grave ‗handicap‘ fisico,
mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;
durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà
inferiore di 2 livelli a quella spettante per le mansioni per il cui
svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata
complessiva del contratto di inserimento e inferiore di 1 livello per il
restante 50% di durata del contratto;
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale
di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno
indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il
progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e
le modalità della formazione;
il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita
tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e
accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite
eventualmente anche con modalità di ‗e-learning‘ in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La
formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita
nella fase iniziale del rapporto;
la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro
deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo
delegato, nel libretto formativo.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito
per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei
lavoratori dalla utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e
trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive
eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato,
nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche
della effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (lavoro
a turni, notturno, festivo etc.).
E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un
periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni 70, da
computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell‘ambito
di detto periodo l‘azienda erogherà un trattamento economico eguale a
quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e
impiegati).
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo
indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di
servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto con
esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della
progressione automatica di carriera.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a
quanto disciplinato al titolo VI, capo II, D.lgs. n. 276/03 e all'Accordo
interconfederale 11.2.04.
Art. 41 – Assenze.
Tutte le assenze devono essere giustificate.
Le giustificazioni devono essere presentate entro il più breve tempo
possibile e comunque non oltre il giorno successivo al 1° giorno di
assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per la comunicazione e la giustificazione dell‘assenza per malattia e
infortunio si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 44 e 70.
Art. 42 – Permessi.
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4, legge n. 53/00, al lavoratore
che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto
(genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente ‗more
uxorio‘) verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni
lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1), art. 4
della suddetta legge e all'art. 1, DPCM 21.7.00 n. 278.
Al lavoratore saranno inoltre concessi brevi permessi non retribuiti per
improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere
concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per
giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative
dell‘azienda. Per i permessi di cui sopra le ore perdute potranno essere
recuperate.
Art. 43 - Servizio militare.
In conformità al DL 13.9.46 n. 303 la chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva o servizio civile sostitutivo sospende il rapporto
di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
La norma di cui sopra si applica subordinatamente alla osservanza
dell‘obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore
di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o
dall‘invio in licenza illimitata.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il tempo
trascorso in servizio è computato agli effetti della anzianità.
Art. 44 - Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio.
In caso di malattia all‘apprendista non in prova e al lavoratore sarà
conservato il posto con decorrenza della anzianità a tutti gli effetti
contrattuali per un periodo di 12 mesi.
L‘obbligo di conservazione del posto cesserà per l‘azienda ove nell‘arco
di 21 mesi si raggiungerà il limite predetto anche con più malattie.
Le due indicazioni periodiche (12 e 21 mesi) contenute nei due capoversi
precedenti si intendono a partire dal momento in cui si dovesse verificare
l‘evento per il quale sono indicate. In caso di prolungamento della
assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi il
datore di lavoro potrà effettuare e il lavoratore chiedere la risoluzione
del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di
anzianità maturata e alla indennità sostitutiva del preavviso.
Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno
conservati il posto di lavoro e l‘anzianità fino alla guarigione clinica,
intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero
quando cessa da parte dell‘istituto assicuratore l‘erogazione della
indennità temporanea economica secondo la legge in vigore.
L‘assenza per malattia e le prosecuzioni, devono essere comunicate alla
impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e
il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire
entro 3 giorni dall‘inizio dell‘assenza stessa.
Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie,
né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti
periodi di conservazione del posto.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non
si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Per quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore.
Art. 45 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel
precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere
licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare
certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al
comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro durante il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro stesso e comunque per un periodo di 5
mesi.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma
precedente alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del
trattamento corrisposto dall‘istituto assicuratore fino a garantire il
100% della retribuzione di fatto netta.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini della
anzianità di servizio della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi
dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al comma
2) del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà
loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell‘INPS una
indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Art. 46 - Congedo matrimoniale.
Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio,
un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale
retribuzione di fatto mensile; gli operai e gli apprendisti hanno diritto
al pagamento di quanto avrebbero percepito durante il congedo.
Per questi ultimi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto
dalla azienda in via anticipata ed è comprensivo dell‘assegno INPS.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi
eccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del
matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine
del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.
Art. 47 - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari l‘impresa potrà applicare i seguenti
provvedimenti:
rimprovero verbale o rimprovero scritto
multa sino a 3 ore di lavoro normale
sospensione dal lavoro fino a 3 giorni
licenziamento senza preavviso
Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il
rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei
casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già
punite con la multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità,
anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente
inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
(a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza
giustificato motivo oppure non comunichi l‘assenza o la prosecuzione
della stessa secondo la procedura prevista dall‘art. 41, salvo il caso
di impedimento giustificato;
(b) ritardi l‘inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; (c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua
con negligenza;
(d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai
materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo
capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti
irregolarità nell‘andamento del macchinario stesso;
(e) sia trovato addormentato; (f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza
autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
(g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto
l‘effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, l‘operaio
verrà allontanato;
(h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa; (i) proceda alla lavorazione o costruzione nell‘interno dello stabilimento,
senza autorizzazione della impresa, di oggetti per proprio uso o per
conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve
rilevanza;
(l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento
interno all‘azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio
alla morale o all‘igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
(1) lavorazione o costruzione all‘interno dello stabilimento senza
autorizzazione della impresa di oggetti per proprio uso o per conto
terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il
diritto della azienda di operare sulla indennità, e fino alla
concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di
risarcimento danni;
(2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare
permesso della impresa, salvo il caso in cui la mancanza in concreto
abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno
applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
(3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella
identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
(4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del
rapporto di lavoro;
(5) prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a quella presso la quale è occupato, o comunque esercitare attività in
concorrenza diretta con la medesima;
(6) insubordinazione grave ai superiori; (7) furto; (8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello
stabilimento o del materiale in lavorazione;
(9) risse nell‘azienda; (10)reati di cui al punto 4) commessi nell‘ambito aziendale;
(11)trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di
lavorazione o di fabbricazione o di riproduzione degli stessi;
(12) assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito, salvo che la
giustificazione della assenza non sia potuta pervenire all‘azienda in
tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore.
Art. 48 - Rapporti in azienda.
I rapporti in azienda ai diversi livelli di responsabilità nella
organizzazione aziendale saranno improntati al rispetto integrale degli
artt. 2043, 2104, 2105, 2106 CC.
Art. 49 - Molestie sessuali.
Le Parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono una
offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e
di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a
connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne
nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o
verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare
comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o
ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal
pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di
promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di
sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i
singoli casi e di individuare comportamenti e percorsi idonei.
Art. 50 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o
liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata)
il periodo di preavviso di cui all‘art. 64 sarà portato a 4 settimane.
Nel trapasso o nella trasformazione di azienda il lavoratore che resta
alle dipendenze della ditta subentrante conserva nei confronti di essa
tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato
di tutto quanto gli spetta.
Art. 51 - Trattamento fine rapporto (TFR).
Dall‘1.1.90, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al
lavoratore un TFR da calcolarsi ai sensi della legge 29.5.82 n. 297.
Per l‘anzianità maturata precedentemente al 31.12.89 valgono, in ogni
caso, le norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle
dichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del Lavoro etc.)
oppure nelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le Parti, a
quella data in vigore.
Art. 52 - Lavoro esterno.
Le Parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso
da aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei
contratti.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore
applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
(1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti
nel territorio nazionale l‘impegno all‘applicazione del CCNL di loro
pertinenza e delle leggi sul lavoro;
(2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle Parti, si procederà a un confronto per una valutazione globale dei
processi di decentramento produttivo, della articolazione del lavoro
esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della
tipologia di tali fenomeni.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata
gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali
fenomeni.
L‘utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro
elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata, sempre
nel rispetto della autonomia delle Parti, ad iniziative tendenti a portare
e a mantenere i processi sopra indicati nell‘ambito del rispetto delle
leggi e dei contratti.
Art. 53 – Telelavoro.
Viene recepito l'Accordo Quadro per il telelavoro, che viene allegato al
presente CCNL di cui ne costituisce parte integrante.
Art. 54 - Trasferte.
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso
delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di
trasporto, nonché il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a
piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a
incontrare tali spese.
Inoltre al lavoratore comandato in trasferta viene riconosciuto un importo
pari ad E 10,00 giornalieri, per un massimo di 10 giornate lavorative al
mese, a titolo di rimborso spese non documentate. Ai soli fini del comma
precedente, per trasferta si intende il comando di un lavoratore a recarsi
a una destinazione ubicata ad una distanza superiore a km. 50 dalla sede
aziendale e comunque fuori dal territorio comunale.
Art. 55 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1) DEFINIZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO
E‘ lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue
nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con
l‘aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma
con l‘esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime
o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se
fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il
lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive
dell‘imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i
requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella
esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di
prodotti oggetto della attività dell‘imprenditore committente. Non è
lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella
condizione di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza
dello stesso imprenditore, anche se per l‘uso di tali locali corrisponde
al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2) NON AMMISSIBILITA‘ DEL RICORSO AL LAVORO A DOMICILIO
Non è ammessa l‘esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l‘impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la
salute o l‘incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. E‘ fatto
divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o
sospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la durata di 1
anno rispettivamente dall‘ultimo provvedimento di licenziamento e della
cessazione delle sospensioni.
E‘ fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi
dell‘opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali,
unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono
considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per
conto e nell‘interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3) LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge
12.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell‘imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A
richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro,
quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro
egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto
dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per
le assicurazioni sociali.
4) RESPONSABILITA‘ DEL LAVORATORE A DOMICILIO
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la
responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella
per l‘esatta tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità
alle istruzioni ricevute.
5) RETRIBUZIONE
(a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico
salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente
contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione
del livello o della qualifica prevista dai contratti stessi;
(b) il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione
degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione
per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza e indennità
accessorie. L‘indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote
minuto tramite l‘applicazione della seguente formula:
quota oraria operaio interno
---------------------------- = quota minuto
60
le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota
minuto tramite divisore 480,
(c) base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente
necessario a un lavoratore di normale capacità per eseguire
l‘operazione o il gruppo di operazioni ad esso richieste. L‘anzidetta
tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote
orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi
indicato;
(d) tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, dal
variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie, faranno
luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all‘aggiornamento
delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c);
(e) la compilazione e l‘approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d‘opera
ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,
tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il
trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che
svolgono analoghe mansioni all‘interno dell‘azienda o delle aziende
interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall‘entrata in vigore del
presente contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle
Parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche,
che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la
determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni
sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di
formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello
provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le
Parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le Parti idonee a fornire
tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle
tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una
delle Parti, dopo aver avvertito l‘altra, potrà richiedere alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire
al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito
l‘attuazione di quanto sopra previsto.
6) MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
(a) Il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque
consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa nell‘ambito
delle 8 ore giornaliere un guadagno minimo del 7%, oltre la normale
retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni
della stessa categoria;
(b) a ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a
titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie
annuali e delle festività nazionali e infrasettimanali - una
maggiorazione del 22% da computarsi sull‘ammontare complessivo della
retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del
periodo considerato;
(c) in applicazione della legge n. 297/82 l‘indennità sostitutiva del TFR viene determinata dall‘1.1.90 nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla
retribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto
a). Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine
del rapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla legge;
(d) la percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l‘uso di macchine, locali, energia e accessori viene stabilita nella misura del 3%
dell‘ammontare complessivo della retribuzione globale percepita di cui
al precedente punto 5).
Chiarimento a verbale.
Le maggiorazioni di cui al punto 6) saranno assorbite fino a concorrenza,
da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
Art. 56 - Previdenza complementare.
Per quanto riguarda la previdenza complementare si fa riferimento
all'Accordo istitutivo, allo Statuto e al Regolamento (allegati al
presente CCNL) di ARTIFOND - Fondo per la Previdenza Complementare dei
dipendenti delle aziende Artigiane.
Art. 57 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
- Trattamenti di miglior favore.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili fra
loro, pertanto non è consentita l‘applicazione di singole parti del
contratto stesso.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti
agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la
formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla
CEE, sia compreso l‘impegno da parte dell‘impresa alla applicazione delle
norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Ferma tale inscindibilità, le Associazioni stipulanti dichiarano che con
il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più
favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate
‗ad personam‘.
Gli eventuali trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dalla
applicazione di accordi stipulati fra le Parti a livello territoriale
saranno oggetto di verifica a livello regionale o dalla UE.
Art. 58 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di
legge e degli accordi interconfederali.
Nota a verbale.
Le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per esaminare
eventuali controversie interpretative del presente CCNL, non risolte a
livello territoriale.
II PARTE - OPERAI
Art. 59 - Aumenti periodici di anzianità.
Agli operai per l‘anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni
biennio e fino a un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa
differenziata per ciascun livello retributivo.
L‘importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
- livello 2: E 14,20
- livello 3: E 13,43
- livello 4: E 12,65
- livello 5 bis: E 11,88
- livello 5: E 11,36
- livello 6: E 10,33
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono
considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro a incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia, per gli operai che, sulla base del presente CCNL, seguono iter
professionali predeterminati ai sensi dell‘art. 22, l‘anzianità utile ai
fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del
mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio
iter professionale. Poiché l‘anzianità valida per la maturazione degli
scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi
di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione
degli scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la
frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l‘attribuzione
dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i
passaggi di livello che avvengono nel corso dell‘iter professionale.
Norma transitoria.
Ai lavoratori che all‘1.7.90 avessero maturato, in seguito alla
applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici
di anzianità tali cifre verranno congelate, ‗ad personam‘, e concorreranno
al raggiungimento dell‘importo massimo previsto dal CCNL per il livello
nel quale sono inquadrati.
Per l‘aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà
riconosciuto alla normale scadenza prevista precedentemente alla data di
stipula del presente CCNL con la corresponsione dell‘importo previsto, per
il livello di appartenenza, dal presente articolo.
Art. 60 - Riposi e festività.
a)Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei
casi consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali
maggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in
altro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle
ferie.
b)Altri giorni festivi sono:
- 1° gennaio
- 6 gennaio
- 1° maggio
- 25 aprile
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
- lunedì di Pasqua
- ricorrenza del S. Patrono della località dove ha sede l‘impresa
Localmente o aziendalmente potrà essere concordato lo spostamento ad altro
giorno della settimana del godimento delle festività relative al 26
dicembre e al S. Patrono.
c)A decorrere dall‘1.1.85 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo
compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6
ore e 40 minuti per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione
rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di
cui alla legge n. 54/77.
d)Le festività che cadono di domenica o nel giorno di riposo compensativo
saranno retribuite nella misura di 1/6 dell‘orario settimanale
contrattuale.
e)Il pagamento delle festività è dovuto anche in assenza del lavoratore,
purché la ragione rientri nei seguenti motivi:
infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale,
ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
sospensione dal lavoro per riposo compensativo o coincidenza con altre
festività;
sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla
volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui
al punto b), i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre 2
settimane.
Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,
l‘azienda integrerà il trattamento degli Istituti mutualistici e
infortunistici, ove corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che
per detta festività l‘operaio avrebbe percepito se non fosse stato
ammalato o infortunato.
Art. 61 - Determinazione della retribuzione oraria.
La retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile
per 173. In caso di orario settimanale di 36 ore la retribuzione oraria si
ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.
Art. 62 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.
La 13a mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è
stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non
inferiore a 173 ore di retribuzione).
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno
computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo
matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio,
nell‘ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di
assenza per gravidanza e puerperio, a integrazione delle quote erogate
dagli istituti preposti. La corresponsione deve avvenire, normalmente,
alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di
lavoro durante il corso dell‘anno, il lavoratore non in prova ha diritto a
tanti 12simi dell‘ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di
servizio prestati presso l‘azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese
intero.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo
dei 12simi di cui sopra.
Art. 63 - Trattamento economico per malattie e infortuni.
A) INFORTUNI E MALATTIE EXTRA-PROFESSIONALI
Al lavoratore assente per malattia verrà corrisposta una integrazione a
quanto il lavoratore percepisce, in forza delle disposizioni legislative,
fino al raggiungimento della paga globale di fatto. Questo dal 4° al 180°
giorno.
Se la malattia - o l‘infortunio - hanno una durata certificata superiore
ai 7 giorni il trattamento economico di cui al comma 1) decorre dal 1°
giorno.
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il
trattamento economico dovuto dagli Istituti mutualistici, come previsto
dalle vigenti norme di legge.
In presenza di malattie di particolare gravità, tenuto conto delle
esigenze aziendali, il lavoratore potrà richiedere un ulteriore periodo di
aspettativa non retribuita pari a 4 mesi. Tale richiesta dovrà essere
presentata al datore di lavoro almeno 2 settimane prima della scadenza del
precedente periodo di aspettativa non retribuita.
B) INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
1)Al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo pari a
quello per il quale l‘INAIL corrisponde l‘indennità di invalidità
temporanea.
2)Gli spetta altresì l‘integrazione - a partire dal 1° giorno - fino a
raggiungere la paga globale di fatto.
3)Su richiesta del dipendente, il datore di lavoro potrà anticipare ai
singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli
Istituti mutualistici.
Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai
lavoratori apposita delega, d‘accordo con gli Enti assicurativi.
4)In caso di malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso il
datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia
stessa ai sensi dell‘art. 6, legge 20.5.70 n. 300, corrisponderà la
normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento di
quanto è dovuto, per i giorni stessi, dall‘INPS.
Art. 64 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il licenziamento dell‘operaio non in prova e non ai sensi dell‘art. 47, o
le sue dimissioni, dovranno aver luogo con il seguente preavviso:
livello
durata preavviso
(giorni lavorativi)
2 40
3 30
4 20
5 bis 15
5 10
6 10
Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l‘ultimo giorno della
settimana lavorativa e avere decorrenza dal 1° giorno della successiva.
In caso di dimissioni senza preavviso l‘azienda ha diritto di trattenere
sulle competenze dovute all‘operaio l‘equivalente del preavviso da questi
non dato.
L‘azienda può anche esonerare l‘operaio dalla prestazione del lavoro
corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento
del preavviso.
L‘operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di
lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione
relativa al periodo lavorato.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di
indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione
annua ai fini del TFR.
III PARTE – IMPIEGATI
Art. 65 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le
eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni
prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
25 aprile
1° maggio
b) altre festività:
Capodanno
Epifania
lunedì successivo alla Pasqua
2 giugno (festa della Repubblica)
15 agosto (Assunzione della B.M.V.)
1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (immacolata Concezione)
25 dicembre (S. Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento
(per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno SS. Pietro
e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da
stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del
S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende
che il pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione
mensile percepita dall‘impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna
variazione del normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro
spetterà all‘impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente
prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le
festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuto, oltre alla
normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n.
54/77, così come modificata dal DPR 28.12.85 n. 792, vengono riconosciute
4 giornate di riposo con decorrenza della retribuzione.
Per quanto riguarda le festività la cui celebrazione è spostata alla
domenica, l‘impiegato beneficerà del trattamento previsto per le festività
che coincidono con la domenica.
Art. 66 - Quota oraria.
Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la
retribuzione mensile per 173 e, per l‘orario collegato al turno notturno,
per 156.
Art. 67 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.
La 13a mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è
stabilita nella misura di 1 mensilità globale di fatto.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell‘anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi
dell‘ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati
presso l‘azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese
intero. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il
calcolo dei 12simi di cui sopra.
Art. 68 - Aumenti periodici di anzianità.
Agli impiegati per l‘anzianità di servizio maturata presso la stessa
azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto
per ogni biennio e fino a un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa
differenziata per ciascun livello retributivo.
L‘importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
- livello 1A: E 16,01
- livello 1B: E 16,01
- livello 2: E 14,20
- livello 3: E 13,43
- livello 4: E 12,65
- livello 5 bis: E 11,88
- livello 5: E 11,36
- livello 6: E 10,33
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L‘anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento
del 20° anno di età. Tuttavia, per gli impiegati che, sulla base del
presente CCNL, seguono iter professionali predeterminati ai sensi
dell‘art. 22, l‘anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti
periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il
lavoratore avrà completato il proprio iter professionale. Poiché
l‘anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in
caso di passaggio di livello, si farà luogo alla rivalutazione degli
scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la
frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l‘attribuzione
dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i
passaggi di livello che avvengono nel corso dell‘iter professionale.
Norma transitoria.
Agli impiegati che all'1.7.90 avessero maturato, in seguito ala
applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici
di anzianità tali cifre verranno congelate 'ad personam' e concorreranno
al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal CCNL per il livello
nel quale sono inquadrati.
Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà
riconosciuto ala normale scadenza (prevista precedentemente ala data di
stipula del presente CCNL) con la corresponsione dell'importo previsto,
per il livello di appartenenza, dal presente articolo.
NORME APPLICATIVE PER GLI IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 1979
Gli impiegati in servizio all'1.1.79 hanno diritto ala maturazione di un
importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.
PASSAGGI DI LIVELLO
Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei
nuovi valori base contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di
anzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra
con diritto ala maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli
importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo
complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
PASSAGGI DA OPERAIO A IMPIEGATO
In caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti
maturati come operaio - secondo la disciplina prevista dal presente
articolo - al valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto
alla maturazione di ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo,
riferito al nuovo livello, corrispondente a 5 scatti.
Art. 69 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione.
L‘impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro, per
riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario,
ha diritto a una particolare indennità mensile pari al 7% della
retribuzione base del livello di appartenenza e della indennità di
contingenza.
Le somme eventualmente richieste all‘impiegato a titolo di cauzione
dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito
presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi
matureranno a favore dell‘impiegato.
Art. 70 - Malattia e infortunio.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non
determinato da eventi gravemente colposi imputabili all‘impiegato verrà
accordato all‘impiegato non in prova il seguente trattamento:
(1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi;
(2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della
metà di essa per altri 4 mesi.
Uguali diritti spetteranno all‘impiegato in periodo di preavviso e sino
alla scadenza del periodo stesso.
Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche
l‘infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia
determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso.
In caso di prolungamento della assenza al di là del limite massimo
stabilito nei precedenti capoversi il datore di lavoro potrà effettuare e
il lavoratore chiedere la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni
caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata e alla indennità
sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia
professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e
l‘anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la
stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione
alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell‘istituto
assicuratore l‘erogazione della indennità temporanea economica secondo la
legge in vigore.
L‘assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate alla
impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e
il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire
entro 3 giorni dall‘inizio dell‘assenza stessa.
Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie,
né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti
periodi di conservazione del posto.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non
si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l‘azienda proceda al
licenziamento dell‘impiegato, gli corrisponderà il TFR, ivi compresa
l‘indennità sostitutiva del preavviso.
Per quanto concerne i controlli valgono le leggi in vigore.
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il licenziamento dell‘impiegato non in prova e non ai sensi dell‘art. 47,
o le sue dimissioni, dovranno avere luogo con un preavviso di:
(a) per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
(1) 2 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1A e 1B
(2) 1 mese e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 2 e 3 (3) 1 mese per gli impiegati dei livelli 4, 5 bis, 5 e 6
(b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
(1) 3 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1A e 1B (2) 2 mesi per gli impiegati dei livelli 2 e 3 (3) 1 mese e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 4, 5 bis, 5 e 6
(c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
(1) 4 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1A e 1B (2) 2 mesi e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 2 e 3 (3) 2 mesi, per gli impiegati dei livelli 4, 5 bis, 5 e 6
I termini di disdetta decorrono dal 1° al 15° di ciascun mese.
La Parte che risolve il rapporto senza l‘osservanza dei predetti termini
di preavviso deve corrispondere all‘altra una indennità pari all‘importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di
indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione
annua ai fini del TFR.
E‘ in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1), di
troncare il rapporto, sia all‘inizio, sia nel corso del preavviso, senza
che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro
concederà all‘impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione;
la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal
datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell‘azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per
iscritto.
Art. 72 - Norme particolari per i Quadri.
Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 ha qualifica di Quadro il personale
con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, per l‘alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa
attribuito e per l‘elevata preparazione specialistica conseguita, è
chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi della impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali
obiettivi.
Ai lavoratori con qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche attraverso
apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l‘assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da
colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con
l‘esercizio delle funzioni svolte.
L‘azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa
nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la
partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione e aggiornamento
professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in
riferimento alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di
brevetti e diritti di autore è riconosciuta al Quadro, previa espressa
autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione normativa e di
effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento
alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell‘art. 4, legge 13.5.85 n.
190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni e
invenzioni, si richiamano le disposizioni dell‘art. 2590 CC e del RD
29.6.32. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di Quadro, che non
sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto
della conservazione del posto, l‘attribuzione della qualifica di Quadro
sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
A far data dall‘1.9.90 al personale con qualifica di Quadro sarà
riconosciuta una indennità di funzione di E 51,65 con assorbimento del
superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al
generale trattamento economico riconosciuto al Quadro a livello aziendale.
Norma transitoria.
La determinazione di requisiti di appartenenza ala qualifica di Quadro è
stata effettuata dalle Parti con la stipula del presente CCNL.
In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la
qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1.9.90.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per
l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina,
per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla
legge 13.5.85 n. 190.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
CONTRIBUTO SPESE CONTRATTUALI SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL
SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL, in quanto parti stipulanti del presente
CCNL, chiedono ai lavoratori non iscritti alle medesime una ―quota
contratto‖, quale contributo per le spese sostenute dalle stesse
Organizzazioni sindacali per la preparazione e la trattativa del rinnovo
del CCNL, pari ad E 15,00 da trattenere sulla retribuzione relativa a
giugno 2007.
Le aziende aderenti a CNA Comunicazione — CONFARTIGIANATO Federazione
Comunicazione — CASARTIGIANI — CLAAI comunicheranno tramite affissione
nell'ultima decade di maggio 2007 o mediante comunicazione allegata alla
busta-paga relativa alla retribuzione di maggio 2007 ai lavoratori non
iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti che i sindacati medesimi
richiedono una ―quota contratto‖ quale contributo per le spese sostenute
dalle Organizzazioni sindacali per la preparazione e la trattativa del
rinnovo del CCNL pari ad E 15,00 da trattenere sulla retribuzione relativa
a giugno 2007.
I lavoratori che non intendono versare la quota di cui sopra devono darne
avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro e non oltre il 20.6.07.
La trattenuta per il contributo spese contrattuali non è applicabile nei
confronti dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali
stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo
(malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare,
aspettativa, CIG, trasferta etc.) nell'intero periodo intercorrente tra la
comunicazione di cui al comma 2) e il 20.6.07.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali
nazionali SLC-CGIL - FIStel-CISL e UILCOM-UIL del numero delle trattenute
effettuate.
Le quote verranno versate in un conto corrente che le Organizzazioni
sindacali stipulanti sopra indicate comunicheranno unitariamente.
ALLEGATI
Allegato 1)
ACCORDO APPLICATIVO DEL D.LGS. N. 626/94
tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 3 settembre 1996
considerato che
- il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e
di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di
occupazione di cui, a partire dall‘ambito locale, si avvantaggia l‘intero
Paese;
- il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e
territorio comporta tra le Parti sia una comunanza di problematiche
relativamente alla lotta all‘inquinamento, sia la condivisione che
l‘ambiente possa essere occasione di miglioramento della qualità della
vita, di sviluppo economico e sociale, nonché di opportunità di
qualificazione dei prodotti, dei processi produttivi e organizzativi e di
miglioramento della competitività;
- le stesse problematiche dell‘ambiente di lavoro e della sicurezza,
coinvolgendo i lavoratori dipendenti e, pur nella diversa responsabilità,
il titolare della impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro
sempre più sicuro e soddisfacente, a livello di soggetti dell‘attività
produttiva e dell‘associazionismo sindacale e imprenditoriale;
- le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema
di relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti
i livelli della politica dell‘ambiente e dello sviluppo, soprattutto in
sede istituzionale; gli atti fondamentali della Unione Europea impegnano
gli Stati e le Parti sociali a collaborare in materia di ambiente di
lavoro;
- le Parti si impegnano ad elaborare proposte e assumere anche posizioni e
iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l‘azione sul piano
della salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto
sottoscrivono il presente Accordo interconfederale di attuazione del
D.lgs. n. 626/94, dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in
termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di
ricorso alla bilateralità, di mutualità, così come sancito nell‘Accordo
interconfederale 3.8.92-3.12.92.
Parte I - ORGANISMI PARITETICI
1) Organismi paritetici territoriali (OPTA).
1.1)A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del
presente accordo, ai sensi dell‘art. 20, D.lgs. n. 626/94, specifici
Organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nello spirito e
nella lettera dell‘Accordo 3.8.92-3.12.92.
1.2)A livello regionale le Parti definiscono l‘ambito territoriale e le
relative modalità di costituzione degli Organismi paritetici. Questi
ultimi fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di
bacino, di cui all‘Accordo interconfederale 21.7.88, ferma restando la
successiva verifica e armonizzazione a livello regionale.
1.3)Sempre a tale livello le Parti definiscono, in coerenza con quanto
disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento
dell‘attività degli Organismi territoriali.
1.4)Tali Organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione, anche
con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti
produttivi. Gli stessi Organismi hanno funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori ed, eventualmente, dei datori
di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli
obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti
successivi.
1.5)Gli Organismi paritetici territoriali (OPTA) procedono alla analisi
del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e
dagli Osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di
categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza
numerica dei comparti, alla analisi dei dati infortunistici e delle
malattie professionali.
1.6)Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità
previste ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione
ai sensi del presente accordo, applicativo del D.lgs. n. 626/94; al fine
di facilitare l‘esercizio degli obblighi da parte delle imprese adottano
gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla
base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori
contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni aziendali.
Il Comitato Paritetico Nazionale, di cui al successivo punto 3), potrà
fornire indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.
1.7)Gli Organismi paritetici territoriali, inoltre, possono fornire alle
USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza
e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento
dell‘intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad essere assegnati,
tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e
degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per
agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e
protezione.
1.8)In particolare, l‘Organismo paritetico territoriale riceve, con
relativa comunicazione, l‘elenco dei responsabili, e degli addetti (del
servizio, della evacuazione, dell‘antincendio, del pronto soccorso),
nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); riceve le
designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese. A riguardo
l‘OPTA si procurerà l‘elenco dei medici competenti dalla Regione e quello
dei medici convenzionati con le Organizzazioni aziendali.
1.9)Per i servizi esterni promossi dalle Organizzazioni aziendali
territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all‘OPTA
circa la composizione di tali servizi.
1.10)Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi
dalle associazioni territoriali, l‘Organismo paritetico riscontra la
conformità formale del contenuto della comunicazione relativa alla
composizione e dalla qualificazione di tale servizio.
1.11)Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa
comunicazione all‘Organismo paritetico direttamente o attraverso
l‘Associazione territoriale di appartenenza.
1.12)L‘Organismo paritetico territoriale è prima istanza di riferimento in
merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di
legge regolamentate dal presente accordo.
2) Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA).
2.1)Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro 2
mesi, a livello regionale il Comitato Paritetico Regionale Artigianato
(CPRA).
Il CPRA ha sede presso l‘Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la
Segreteria tecnica.
2.2)Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della
salute nelle imprese, avrà il compito di:
promuovere, monitorare e coordinare l‘attività degli Organismi
paritetici territoriali;
individuare in ambito regionale, con l‘apporto sistematico degli
Organismi paritetici territoriali e degli Osservatori regionali
categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario
titolo interessati le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno
effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli Organismi bilaterali di
cui sopra;
raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione,
sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;
raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
raccogliere e archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli
altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione
del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA), dovessero
decidere;
promuovere e programmare l‘attività formativa degli OPTA e delle
rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni
di carattere generale del CPNA di cui al punto 3);
proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e
qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno
economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la
sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per
favorire l‘adozione di criteri omogenei di intervento, compresa
l‘attività di vigilanza;
effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa
in ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del
CPNA, orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non
composte a livello territoriale, sottoposte dall‘OPTA o da una delle
parti componenti l‘OPTA (l‘intera componente datoriale o sindacale) in
merito alla applicazione in ambito regionale delle norme di legge
regolamentate dal presente accordo;
attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela
della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono
di demandare.
2.3)Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di
categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione
delle particolarità settoriali.
3) Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA).
3.1)Viene costituito tra le parti firmatarie il Comitato Paritetico
Nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.
3.2)Il CPNA ha sede presso l‘Ente Bilaterale Nazionale, che ne curerà la
Segreteria tecnica.
3.3)Compiti del CPNA sono:
promozione della costituzione degli Organismi paritetici, monitoraggio e
coordinamento della loro attività;
proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli
Organismi paritetici;
raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute
e alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa e
alle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
proposizione di linee-guida e di posizioni comuni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo
della informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi
comunitari nel settore della sicurezza, dell‘igiene e della salute nei
luoghi di lavoro; collaborazione con Organismi e Istituzioni comunitarie
al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed
esperienze in tale campo;
promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura
nel campo dell‘igiene e della sicurezza del lavoro tramite l‘attivazione
di canali di finanziamento da parte della UE e di altri enti pubblici
nazionali e comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli
appositi Fondi all‘interno del sistema degli Enti Bilaterali;
proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte
di normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione
di posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al
Parlamento e alle amministrazioni competenti;
individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso
l‘apporto dei CPRA e degli Osservatori di categoria, i fabbisogni
nazionali di attività in campo di prevenzione e sicurezza;
sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà
interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al
fine di promuovere la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;
valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione e igiene e
sicurezza del lavoro;
attuare tutto ciò che, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le
Parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale;
effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle
controversie applicative della presente intesa, sottoposti dai Comitati
Paritetici Regionali;
effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione della presenta
intesa; indicare e valutare in collaborazione con l‘Ente Bilaterale
Nazionale la disponibilità di Fondi pubblici in campo di igiene e
sicurezza del lavoro e promuoverne l‘utilizzo.
3.4)Entro 60 giorni dalla costituzione il CPNA approva e adotta un proprio
regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di avviamento.
3.5)Il CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di
categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione
delle particolarità settoriali.
Parte II - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
4) Rappresentante territoriale per la sicurezza
(imprese fino a 15 dipendenti).
4.1)Vengono istituiti, per imprese fino a 15 dipendenti, rappresentanti
territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle Organizzazioni sindacali
stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le
Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di
categoria. Nell‘ambito territoriale definito per gli OPTA i rappresentanti
territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai
lavoratori dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti gli apprendisti e i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono
alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando
nell‘ambito del sistema di rappresentanza dei lavori delle imprese che
occupano fino a 15 dipendenti così come definito tra le Parti, non può
essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione
di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell‘Accordo
interconfederale 21.7.88.
4.2)In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo
ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione
del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede
dell‘Organismo paritetico territoriale, per il tramite della Associazione
cui l‘impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso
affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di
soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.
4.3)L‘esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1), art.
19, D.lgs. n. 626/94, avviene alla presenza della Associazione cui
l‘impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il
rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto
alla componente datoriale dell‘OPTA le aziende interessate, in modo da
consentire quanto previsto al seguente punto.
A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
4.4)L‘Associazione a cui l‘impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà
confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per
l‘accesso all‘impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il
rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque
nell‘esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei
termini temporali di cui al punto precedente.
4.5)Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei
casi di pericolo grave e immediato, i termini complessivi delle precedenti
procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al
pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
4.6)
Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico,
ai sensi di quanto previsto all‘art. 19, comma b), D.lgs. n. 626/94, i
servizi di prevenzione promossi dalle Organizzazioni aziendali presentano
preventivamente in sede di Organismo paritetico territoriale i criteri e
le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove
diverse da quelle stabilite in sede di Comitato Paritetico Regionale, con
la partecipazione degli Osservatori regionali di categoria secondo le
indicazioni nazionali.
4.7)Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati
inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi, nonché i
risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, sono
trasmessi presso la sede degli Organismi paritetici anche tramite i
servizi di prevenzione, al fine dell‘esercizio da parte della
rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti
di informazione, consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti
previsti dall‘art. 19, comma e) e ss., D.lgs. n. 626/94, secondo schemi o
progetti concordati a livello regionale.
4.8)I rappresentanti di cui al punto 4.1) verranno messi in condizioni di
espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui
al punto 4.12). Detti rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese
interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5
dipendenti.
4.9)Qualora i rappresentanti di cui al punto 4.1) siano scelti tra i
lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in
via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di
aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l‘intera
durata del loro mandato, su richiesta delle Organizzazioni sindacali che
li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in
ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l‘impresa di appartenenza.
Gli eventuali oneri saranno comunque assunti ‗in toto‘ dal Fondo Regionale
di cui al punto 4.11).
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in
sostituzione del lavoratore distaccato.
4.10)Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sono
impegnate affinché i rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano
in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e
capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Essi
durano in carica 3 anni.
4.11)In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un
Fondo Regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in
forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini
contabili dette quantità saranno ragguagliate a L. 10.000 annue per
dipendente, di cui L. 8.000 per l‘attività della rappresentanza di cui al
punto 4.1).
4.12)A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento
di cui al punto 7.6), le Parti all‘interno di programmi decisi
congiuntamente determinano, fermo restando i costi della agibilità del
rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della
rimanente quota (L. 2000) tra formazione-informazione del rappresentante e
programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra
rappresentante alla sicurezza e l‘Organismo paritetico territoriale.
4.13)Ai fini della gestione dell‘accantonamento e della ripartizione delle
risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata,
nell‘ambito del Fondo regionale per la rappresentanza sindacale di cui
all‘Accordo interconfederale 21.7.88, gestito dalle Organizzazioni
aziendali e controllato dalle Organizzazioni sindacali. Al fine di
verificare il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione, viene
costituita all‘interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.
A livello nazionale le Parti costituiranno, a loro volta, una Commissione
alla quale i Fondi regionali e le Commissioni Paritetiche di controllo
faranno pervenire ogni dato e informazione utili a verificare i flussi
delle risorse, il loro corretto utilizzo, nonché l‘effettiva destinazione
delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.
4.14)Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti
tra gli ambiti territoriali individuali congiuntamente come sopra
specificato.
4.15)Il fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di
appartenenza e per settore merceologico.
4.16)Le Parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e
comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione
iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della
distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati e
ai soggetti interessati.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le
stesse Parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che
adeguino il criterio della provenienza territoriale.
4.17)L‘erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla
formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle Organizzazioni
sindacali firmatarie alle Organizzazioni aziendali firmatarie.
4.18)Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11) entro il
30.6.96, secondo modalità definite entro il 29.2.96 in apposita
convenzione.
In ogni caso, entro la predetta data del 29.2.96, dovranno essere
stabilite le modalità operative per l‘effettuazione dei versamenti.
Norma transitoria.
In fase di prima applicazione della presente intesa, e fino all‘avvenuta
riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL-CISL-UIL
indicheranno unitariamente i rappresentanti territoriali per la sicurezza
che, ‗pro tempore‘, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i
proncìpi e le modalità stabilite dal presente accordo.
5) Rappresentante aziendale per la sicurezza
(imprese fino a 15 dipendenti).
5.1)Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema
di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole
imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi
in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15
dipendenti potrà essere individuato un rappresentante aziendale per la
sicurezza.
5.2)Le modalità di elezione o designazione, nonché le condizioni
necessarie per l‘esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e
nell‘ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno
definite dalle Organizzazioni nazionali di categoria delle parti
firmatarie.
Entro il 30.4.96 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le
trattative qualora, almeno 1 mese prima, una delle parti categoriali
nazionali ne abbia fatto richiesta.
6) Rappresentante aziendale per la sicurezza
(imprese con più di 5 dipendenti).
6.1)Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori nell‘ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.
6.2)L‘elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del
seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede
a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza
ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all‘OPTA,
per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a
tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell‘azienda o unità
produttiva.
La durata dell‘incarico è di 3 anni.
6.3)Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a
livello regionale su iniziativa delle Organizzazioni sindacali, in assenza
di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad
intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente
accordo. Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero
stipulare una intesa relativa alle RSA per le imprese che occupano più di
15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
6.4)Per l‘espletamento dei compiti previsti dall‘art. 19, D.lgs. n. 626/94
al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi
retribuiti pari a 40 ore annue. L‘utilizzo di tali permessi deve essere
comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi
i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze
tecnicoproduttivo-organizzative della impresa.
Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per
l‘espletamento degli adempimenti previsti dall‘art. 19, D.lgs. n. 626/94,
lett. b), d), e), g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto
allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni
sede stipulati.
6.5)In applicazione dell‘art. 19, comma 1), lett. e) e f), D.lgs. n.
626/94, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta le
informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più
proficuo espletamento dell‘incarico.
Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di
cui all‘art. 4, comma 2), custodito presso l‘azienda ai sensi dell‘art. 4,
comma 3). Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga
comunque a conoscenza il rappresentante è tenuto a farne un uso
strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto
industriale. Laddove il D.lgs. n. 626/94 preveda a carico del datore di
lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si
deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il
datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della
consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare
proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione
secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve
riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per
la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma della
avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
6.6)In applicazione all‘art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche
previste dal comma 1) sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in
azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Parte III – FORMAZIONE
7) Formazione per i rappresentanti territoriali per la sicurezza
(imprese fino a 15 dipendenti).
7.1)Per i rappresentanti territoriali gli Organismi paritetici regionali
specificano i programmi di formazione di cui agli artt. 18, comma 7), e
22, commi 4) e 7), D.lgs. n. 626/94. Al riguardo, il CPNA potrà fornire
indicazioni.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale,
del versamento di cui al punto 4.12), secondo i piani formativi decisi
dalle parti regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che
alimentano il Fondo per la Formazione, costituito in seno all‘Ente
bilaterale regionale ai sensi dell‘Accordo interconfederale 2.2.93. Le
Regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza
alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in
collaborazione con il CPNA.
7.2) Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza
(imprese con più di 15 dipendenti).
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
all‘art. 19, comma 1), lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza i cui oneri sono a
carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi
rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale
programma deve comprendere:
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
conoscenze generali sui rischi dell‘attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di
comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria
può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in
tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri
comparti.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
7.3) Formazione dei lavoratori.
I lavoratori ricevono una formazione sufficiente e adeguata con
riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale
formazione è a carico dei datori di lavoro e i suoi contenuti rispondono
ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in
materia. Gli OPTA, nel promuovere l‘adozione da parte delle imprese di
tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende
materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di
formazione per gruppi di lavoratori a rischio.
7.4)Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti
definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle
attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.
Anche a tale riguardo il CPNA potrà fornire indicazioni.
7.5) Formazione dei datori di lavoro.
Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per
i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai
lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.
7.6) Finanziamento delle attività formative.
Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3), 7.4) e
7.5) si provvede attraverso l‘individuazione di forme di finanziamento
pubblico, secondo fabbisogni e obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Tali attività saranno altresì in parte finanziate, sulla base di intese a
livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse
riservate ai datori di lavoro nell‘ambito del Fondo per la tutela del
patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale di
cui all‘Accordo interconfederale 21.7.88 e successive modificazioni.
Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla
costituzione dei servizi per la prevenzione.
Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate possono essere
definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le
iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici.
Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la
formazione, costituito in seno all‘Ente bilaterale regionale ai sensi
dell‘Accordo interconfederale 2.2.93. Tali versamenti mantengono, in ogni
caso, una contabilità separata all‘interno del Fondo, in relazione alla
specifica finalità formativa cui sono destinati.
Laddove il Fondo per la formazione non sia stato ancora costituito, si
procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle
risorse in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.
Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso delle
risorse al fine di supportare la programmazione delle attività affidate
allo stesso CPRA e agli OPTA. La realizzazione delle iniziative di
carattere formativo, individuate e promosse dagli Organismi paritetici e
finanziariamente sostenute dal Fondo per la Formazione, è, in ogni caso,
affidata ad enti o istituti scelti congiuntamente dalle Parti a livello
regionale.
La formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza potrà essere
realizzata nell‘ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Ai rappresentanti aziendali per la sicurezza è altresì garantita, ove
richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o
dai CPRA.
Le Parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di
partecipazione ai suddetti corsi dei rappresentati aziendali per la
sicurezza.
8) Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza.
8.1)Nell‘ambito degli OPTA sarà costituito l‘Albo dei Rappresentanti
Territoriali ed Aziendali per la Sicurezza, con procedure che saranno
definite a livello regionale.
Campo di applicazione.
Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell‘edilizia,
nelle aziende o unità produttive a CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e/o
che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle
parti firmatarie del presente accordo.
Norma transitoria.
Il presente accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per
i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle
Confederazioni artigiane firmatarie.
Durata e verifiche.
Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 1997 e, se non
disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti
firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.
in caso di modifica del D.lgs. n. 626/94, entro 1 mese le Parti si
incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al
presente accordo.
Le parti firmatarie si incontreranno, comunque, entro il 30.11.96 al fine
di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.
Roma, 3 settembre 1996
Nota a verbale all'Accordo applicativo del D.lgs. n. 626/94
nel testo definitivo concordato in sede ministeriale.
Il punto 5.2) dell‘accordo sarà attuato nel rispetto di quanto previsto
dall‘art. 18, commi 1) e 2), D.lgs. n. 626/94.
La data indicata al comma 2), punto 5.2) è posposta al 15.9.96 e la
richiesta delle Organizzazioni nazionali di categoria dovrà pervenire non
oltre il 10.9.96.
Le trattative dovranno esaurirsi entro il 31 ottobre e conseguentemente,
la data del 30.4.96, prevista al punto 4.18) è spostata al 31.10.96,
termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento delle quote
previste al punto 4.11).
La convenzione nazionale di cui al punto 4.18), che sarà definita entro il
30.9.96, sarà utilizzata in quelle Regioni nelle quali non sia stata
definita specifica convenzione regionale.
Allegato 2)
VERBALE DI ACCORDO
Il 17 marzo 2004, presso il CNEL,
tra
Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO
IMPRESE, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa (CNA), Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
(CASARTIGIANI), Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane
Italiane (CLAAI)
e
CGIL, CISL, UIL,
ACCORDO INTERCONFEDERALE
PREMESSA
Premesso che le Parti ravvisano la necessità di aprire una nuova stagione
di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato,
costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti
lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori
specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno e all'esterno
dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e
delle piccole imprese, favorisca l'innovazione e una formazione di qualità
nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- visto l'Accordo interconfederale 20.5.02, il quale prevedeva di
sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l'aggiornamento
del modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto negoziato
entro il 31.12.02;
- considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono
oggi urgenti e indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato
Accordo 20.5.02 e i ritardi determinatisi rispetto alle scadenze dei CCNL
intervenute nei diversi settori negli ultimi 3 anni;
- vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee-guida certe
per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali
tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:
A) CCNL SCADUTI
1)A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le categorie
interessate avvieranno i negoziati per il rinnovo dei CCNL scaduti e
sospesi al 31.3.02 o 30.6.02 relativamente alla sola parte economica,
completando la copertura contrattuale fino al 31.12.04, confermando la
vigenza delle normative previste dagli attuali CCNL.
2)I rinnovi di cui al punto 1) verranno effettuati entro il 31.3.04 con le
seguenti modalità:
per quanto riguarda il 2002 il rinnovo terrà conto dell'inflazione
effettivamente misurata da parte dell'ISTAT (2,5%);
per il 2003 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%;
per il 2004 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,3%;
gli aumenti retributivi saranno calcolati sugli importi di paga base, ex
contingenza ed EDR attualmente in vigore;
dalla data di erogazione dei primi aumenti economici terminerà di essere
corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale;
per i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere a una
unificazione delle scadenze contrattuali, propedeutica alla
razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie interessate
potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti
medesimi fino al 31.12.04, sulla base dei parametri sopra individuati.
B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA
1)A partire dall'1.4.04 è avviata in tutte le Regioni, relativamente ai
CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31.12.04, la
contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti
modalità:
per quanto concerne la parte economica, la contrattazione decentrata
avrà il compito di redistribuire la produttività del lavoro sulla base
di parametri congiuntamente concordati fra le Parti a livello regionale;
per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse
a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli
non disponibili per la trattativa a livello regionale:
regole (luoghi - tempi - modalità delle trattative);
diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto
allo studio, congedi parentali);
inquadramento;
salario nazionale;
disciplina generale orario di lavoro.
Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al 2°
livello negoziale.
C) RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE - Linee guida.
1)Con la sottoscrizione del presente accordo si avvia una fase
sperimentale basata sulla riconferma di 2 livelli di contrattazione
precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le
rispettive competenze, al soggetto confederale e al soggetto di categoria,
articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
2)I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza.
3)Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione
delle retribuzioni avviene nell'ambito dei 2 livelli contrattuali.
La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni
nazionali alla inflazione stabilita attraverso la concertazione
triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si
farà riferimento a un tasso concordato fra le parti sociali sulla base
degli indicatori disponibili.
La contrattazione di 2° livello avrà il compito di redistribuire la
produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati
tra le parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela
del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra
l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli
accordi regionali.
4)Le Parti stabiliscono sin d'ora che, entro la fine della vigenza
contrattuale, verrà garantita, dalle parti nazionali, la tutela del potere
di acquisto alle Regioni che, in assenza di accordi decentrati, non
abbiano provveduto all'eventuale riallineamento, con modalità che saranno
definite entro il 31.12.04, anche in rapporto alla durata dei CCNL.
5)A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il
negoziato proseguirà al fine di:
stabilire le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di
razionalizzare il sistema e di dare copertura contrattuale ai settori
scoperti;
stabilire un nuovo e adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori,
anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi;
stabilire materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale e di
quella di 2° livello.
6)Le Parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio nazionale
della contrattazione decentrata.
7)A conclusione del negoziato, entro e non oltre il 31.12.04, le Parti
verificheranno altresì l'andamento del percorso stabilito con il presente
accordo al fine di dare completezza e sistematicità al nuovo modello
contrattuale.
8)A partire dall‘1.1.05 i CCNL e i CCRIL verranno stipulati sulla base
delle regole del nuovo modello individuate ai sensi del presente accordo.
D) BILATERALITA'
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire
dall'Accordo interconfederale 21.7.88 che ha portato alla costituzione di
una forte rete di Organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche
più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni
alle imprese e lavoratori.
Sono pertanto mature le condizioni per l'avvio di una verifica e
aggiornamento dell'Accordo interconfederale 21.7.88 che rilanci,
attraverso un significativo intervento, l'esperienza della bilateralità
adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai
nuovi compiti e alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera
rafforzando il sistema e implementandone gli obiettivi.
In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse
sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso
essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei
contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della
bilateralità.
Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere a imprese e lavoratori
dell'artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree
tematiche:
sistemi di rappresentanza
tutela in materia di salute e sicurezza
sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
formazione
previdenza
welfare integrativo
attività di indagine e ricerca
sviluppo delle pari opportunità
mercato del lavoro
Le Parti concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con
il compito di determinare, entro il 31.12.04, i cardini del nuovo sistema
bilaterale.
E) AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nel
riconfermare i principi base per la riforma degli ammortizzatori sociali
così come sottoscritti il 20.5.02, concordano su una azione congiunta da
attivare nei confronti di Governo e Parlamento al fine di realizzare,
nell'ambito di una riforma complessiva, un nuovo istituto al quale
concorrano contestualmente risorse pubbliche e private per il sostegno al
reddito dei lavoratori dell'artigianato a fronte di sospensioni o
riduzioni dell'attività lavorativa per periodi di breve o media durata.
Il modello già oggi in vigore nell'artigianato è fondato:
sulla corresponsione della indennità di disoccupazione anche in caso di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
sulla integrazione di tale indennità pubblica con risorse contrattuali,
ad opera del sistema degli enti bilaterali.
Al fine di garantire un funzionamento rapido e trasparente del sistema è
necessario adeguare i requisiti della disoccupazione ordinaria, così come
regolamentata dal D.lgs. n. 297/02, alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere l'accesso al
trattamento sulla base dei seguenti principi:
erogazione a tutti i lavoratori, anche in assenza dei requisiti previsti
dal D.lgs. n. 297, in costanza di rapporto di lavoro;
in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell'INPS
solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli Enti
bilaterali;
garanzia della copertura previdenziale per i periodi di sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa;
mantenimento dell'intera prestazione a seguito di interruzione del
rapporto di lavoro;
erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in
costanza di rapporto di lavoro;
erogazione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di
superamento di eventuali limiti di reddito.
Le Parti concordano sull'avvio immediato di un confronto per definire una
proposta organica da presentare e sostenere nei confronti di Governo e
Parlamento.
F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Confederazioni imprenditoriali dell‘artigianato CONFARTIGIANATO
IMPRESE, Confederazione Generale Italiana dell‘Artigianato; CNA,
Confederazione Nazionale dell‘Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI,
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane e le
Confederazioni sindacali CGIL, Confederazione Generale Italiana del
Lavoro; CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL, Unione
Italiana del Lavoro, riconfermano l'esigenza di assicurare la previdenza
complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il
territorio nazionale.
Per superare le difficoltà riscontrate nella organizzazione delle attività
promozionali del Fondo pensione negoziale interconfederale-
intercategoriale ARTIFOND, le scriventi Confederazioni (denominate di
seguito Parti) si impegnano ad utilizzare, in modo più incisivo, il
sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR.
dell‘artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per
promuovere una maggiore informazione fra le imprese e i lavoratori del
settore sulla previdenza complementare.
La bilateralità può consentire l‘utilizzo di disponibilità e convenienze
altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le strutture
e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti bilaterali
(nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi
specifici di sostegno.
L'elevata diffusione delle imprese sul territorio e la frammentazione del
dato rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta
propulsiva delle parti istitutive per l‘attuazione di ARTIFOND.
Per ripristinare l‘impegno delle parti sociali e un patto di mutualità tra
tutti i soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario partire
dalla modifica della Intesa 8.9.98 poiché, questa, decreta una scala di
gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il
processo di aggregazione e la certezza di riconoscimento.
Sulla base delle precedenti considerazioni le Confederazioni
imprenditoriali nazionali dell'artigianato, CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL e
UIL stabiliscono di:
(a) abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell‘Accordo nazionale istitutivo di ARTIFOND, adeguandolo alla realtà del dato associativo
raggiunto alla data della presente intesa, onde consentire l'avvio
della operatività di ARTIFOND, attraverso l'indizione delle elezioni
della assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di
Amministrazione, al fine di ottenere l‘autorizzazione all‘esercizio
della attività, da parte della COVIP;
(b) fermo restando l'avvio del Fondo nazionale rivedere i termini e le
modalità applicative dell‘Intesa 8.9.98, per la costituzione di Fondi
pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre i prossimi
3 mesi, l‘eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di
forme di previdenza complementare a carattere regionale, laddove
sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte le
rappresentanze regionali delle parti istitutive di ARTIFOND;
(c) rendere più agevoli le adesioni ai Fondi di previdenza complementare (ARTIFOND ed eventuali Fondi regionali) sulla base di un accordo tra le
Parti che definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del
silenzio-assenso salvaguardando comunque l'espressione della
volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio
di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle
imprese di altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in
materia.
Le Parti si attiveranno da subito per predisporre e organizzare le
strutture e i processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti
del presente accordo.
Verbale di accordo.
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con
riferimento alla lett. F), Accordo interconfederale sottoscritto il
3.3.04, si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella regione Veneto
sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un
Fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto
dalla lett. b) del citato accordo, e invitano le parti regionali ad
avviare ogni conseguente iniziativa.
Dichiarazione a verbale.
Per quanto riguarda la CGIL il presente verbale rientra in quanto già
previsto al punto b), lett. F) (Previdenza complementare).
Allegato 3)
ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 GIUGNO 2004 SUL TELELAVORO
Accordo interconfederale per il recepimento dell‘Accordo-quadro europeo
sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES
Addì 9 giugno 2004
tra
CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI,
CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI,
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO,
CONFINTERIM,LEGACOOP,UNCI
e
CGIL, CISL, UIL
- visto l‘Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il
16.7.02 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a
seguito dell‘invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle
Comunità europee – nell‘ambito della seconda fase della consultazione
relativa alla modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro -
ad avviare negoziati in tema di telelavoro;
- vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti
l‘Accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che alla
attuazione di tale Accordo negli Stati Membri, negli Stati appartenenti
allo Spazio Economico Europeo, nonché nei Paesi candidati, provvederanno
le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi
e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali;
- considerato che le Parti in epigrafe ritengono che il telelavoro
costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione
che consente di modernizzare l‘organizzazione del lavoro e per i
lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di
conciliare l‘attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro
maggiore autonomia nell‘assolvimento dei compiti loro affidati;
- considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite
nella Società della informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di
organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e
sicurezza, migliorando la qualità del lavoro e offrendo anche alle persone
disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
- considerato che l‘Accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a
livello europeo;
le Parti in epigrafe riconoscono che
(1) il presente Accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, par. 2) del Trattato che istituisce la Comunità europea,
dell‘Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il
16.7.02 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella
traduzione in lingua italiana così come concordata fra le Parti in
epigrafe;
(2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia e in rapida espansione. Per tale motivo le Parti hanno individuato
nell‘Accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare
diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
(3) l‘Accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle
Parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e
procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;
(4) l‘applicazione dell‘Accordo non deve costituire valido motivo per
ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo
di applicazione dell‘Accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua
applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e
medie imprese.
Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe concordano:
Art. 1 - Definizione e campo di applicazione.
1)Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento
del lavoro che si avvale delle tecnologie della informazione nell‘ambito
di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l‘attività lavorativa,
che potrebbe anche essere svolta nei locali della impresa, viene
regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2)Il presente Accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui
che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Art. 2 - Carattere volontario.
1)Il telelavoro consegue a una scelta volontaria del datore di lavoro e
del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione
iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un
successivo impegno assunto volontariamente.
2)In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al
telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla
Direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al CCNL
applicato e alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità
del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte
relative alla unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo
superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può
rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le
modalità cui fare riferimento.
3)Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale
della attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la
possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o
respingere tale offerta.
4)Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come
telelavoratore, l‘imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.
5)Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente
l‘adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide,
di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di
optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di
lavoro del lavoratore medesimo.
6)Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale
della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è
reversibile per effetto di accordo individuale e(o collettivo. La
reversibilità può comportare il ritorno all‘attività lavorativa nei locali
del datore di lavoro su richiesta di quest‘ultimo o del lavoratore.
Art. 3 - Condizioni di lavoro.
1)Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce
dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto
collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge
attività nei locali dell‘impresa.
Art. 4 - Protezione dei dati.
1)Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate,
in particolare per quel che riguarda il ‗software‘, atte a garantire la
protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini
professionali.
2)Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a
tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla
protezione dei dati.
3)Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
4)Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare,
in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l‘uso di
apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali Internet e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla
contrattazione collettiva.
Art. 5 - Diritto alla riservatezza.
1)Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del
telelavoratore.
2)L‘eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve
risultare proporzionata all‘obiettivo perseguito e deve essere effettuata
nel rispetto del D.lgs. 19.9.94 n. 626 di recepimento della Direttiva
90/270/EE relativa ai videoterminali.
Art. 6 - Strumenti di lavoro.
1)Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve
essere chiaramente definita prima dell‘inizio del telelavoro in conformità
a quanto previsto dalla legge e dai CCNL, così come ogni questione in
materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal
successivo comma 5).
2)Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della
installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un
telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso
di strumenti propri.
3)Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro
provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti
dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
4)Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici
necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5)Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla
legislazione e dai CCNL, nonché in base a quanto concordato ai sensi del
comma 1) del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla
perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati
utilizzati dal telelavoratore.
6)In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il
telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali
competenti.
7)Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli
e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via Internet.
Art. 7 - Salute e sicurezza.
1)Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della
sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla Direttiva
89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla
legislazione nazionale e ai CCNL, in quanto applicabili.
2)Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine
alla esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le
direttive aziendali di sicurezza.
3)Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina
applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le
rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al
luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa
nazionale e dei CCNL. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel
proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso e al suo
consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei CCNL.
4)Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8 - Organizzazione del lavoro.
1)Nell‘ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle
direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce
l‘organizzazione del proprio tempo di lavoro.
2)Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono
essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono
attività nei locali dell‘impresa.
Il datore di lavoro garantisce l‘adozione di misure dirette a prevenire
l‘isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della
azienda, come l‘opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e
di accedere alle informazioni dell‘azienda.
Art. 9 – Formazione.
1)I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla
formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
svolgono attività nei locali dell‘impresa e sono sottoposti ai medesimi
criteri di valutazione di tali lavoratori.
2)Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i
telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti
tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma
di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore e i suoi
colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento
professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10 - Diritti collettivi.
1)I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che
operano all‘interno della azienda. Non deve essere ostacolata la
comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
2)Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità
alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste
sono previste.
3)I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per
gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla
legislazione e ai contratti collettivi.
4)L‘unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine
di esercitare i suoi diritti collettivi è precisata fin dall‘inizio.
5)I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito
alla introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione
nazionale, alle direttive europee come recepite e ai contratti collettivi.
Art. 11 - Contrattazione collettiva.
1)Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali
interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al
livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi e i
criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti
salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.
2)La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale
redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell‘art. 2, comma 6),
la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione
delle relative modalità.
3)Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro si
potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva
e/o individuale.
Art. 12 - Applicazione e verifica dell'Accordo.
1)In caso di controversie relative alla interpretazione e alla
applicazione del presente accordo interconfederale le parti interessate
potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie
richiamate in epigrafe.
Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa
l‘attuazione in sede nazionale dell‘Accordo-quadro europeo e alla sua
eventuale revisione prevista per luglio 2007, le articolazioni
territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza
delle imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a
CGIL, CISL, UIL provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle
parti in epigrafe la conclusione di accordi e contratti collettivi in
materia di telelavoro e ogni utile informazione circa l‘andamento di tale
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Allegato 4)
INTESA APPLICATIVA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DELL'ARTIGIANATO
DEL 17 MARZO 2004
CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 14 febbraio 2006
1) PRINCIPI GENERALI
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, in attuazione delle
linee-guida e dei criteri direttivi stabiliti dell'Accordo
interconfederale 17.3.04, confermano un modello articolato su 2 livelli di
contrattazione, precisando che la titolarità della contrattazione
appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale e al
soggetto di categoria articolati, a loro volta, a livello nazionale e
regionale.
Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione
delle retribuzioni avviene nell'ambito dei 2 livelli contrattuali.
La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni
nazionali alla inflazione stabilita attraverso la concertazione
triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si
farà riferimento a un tasso concordato fra le parti firmatarie del
presente accordo sulla base degli indicatori disponibili.
La contrattazione di 2° livello avrà il compito di ridistribuire la
produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati
tra le parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela
del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra
l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli
accordi regionali.
Entro la fine della vigenza contrattuale verrà garantita dalle parti
nazionali la tutela del potere d'acquisto per le Regioni che, in assenza
di accordi decentrati, non abbiano provveduto all'eventuale riallineamento
del 1° biennio.
Il livello nazionale, all'atto del rinnovo del CCNL, congloberà nei minimi
contrattuali nazionali l'eventuale riallineamento del 1° biennio e
procederà all'eventuale riallineamento del 2° biennio.
In merito alla articolazione del sistema contrattuale artigiano si
conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile,
articolato attorno a 2 soggetti sindacali titolari della contrattazione,
la confederazione e la categoria, e a 2 livelli di confronto negoziale,
uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La
titolarità nei 2 livelli appartiene rispettivamente alle strutture
nazionali e regionali.
Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere
sperimentale. Entro il 30.9.08 le Parti si impegnano ad incontrarsi per
definirne la riconferma. Entro la suddetta data ciascuna delle parti
firmatarie potrà dare formale disdetta dell'accordo che, in tale ipotesi,
cesserà di avere validità al 31.12.08.
2) FINALITA‘ E CONTENUTI DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Livello nazionale interconfederale.
Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le
politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di
rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali. Il livello nazionale
interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano
sulle seguenti materie:
diritti sindacali
relazioni sindacali (regole e procedure)
sistema di rappresentanza
strumenti operativi bilaterali
struttura contrattuale
struttura retributiva
mercato del lavoro
formazione
ambiente e sicurezza
pari opportunità
altri titoli individuati dalle Parti
Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura
contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del
livello nazionale interconfederale.
Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino
variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le Parti a tale
livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per
essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale
livello hanno durata illimitata.
Livello regionale interconfederale.
La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle
Organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di
contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali
nazionali alle realtà di ciascuna Regione e di affrontare problematiche
regionali di interesse delle Parti su materie di non esclusiva competenza
interconfederale nazionale. Su mandato del livello nazionale
interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare
materie diverse da quelle proprie.
Il livello regionale interconfederale può delegare le Organizzazioni
interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali
di particolare rilevanza locale.
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino
variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le Parti a tale
livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per
essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale
livello hanno durata illimitata.
3) LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA (CCNL)
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di
trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti
collettivi dei diversi settori artigiani.
In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i
seguenti argomenti a titolo esclusivo:
regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)
diritti sindacali
inquadramento
salario nazionale
altre materie espressamente rinviate dalla legislazione
disciplina generale orario di lavoro
I CCNL hanno durata di 4 anni.
4) LIVELLO REGIONALE DI CATEGORIA (CCRL)
La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle
Organizzazioni regionali di categoria.
Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà
il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di
parametri congiuntamente concordati fra le Parti a livello regionale.
Il livello decentrato di categoria avrà inoltre il compito di integrare la
tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni in caso di scostamento tra
l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale relativa al 1°
biennio. L'eventuale quota relativa verrà evidenziata nella retribuzione
con voce separata e sarà conglobata nei minimi contrattuali in occasione
del rinnovo del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale
di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi
raggiunti.
I contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata di 4
anni.
I CCRL decorrono di norma dal 25° mese dalla scadenza del precedente CCNL.
5) PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali,
nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al
sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non
ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le
Parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le
procedure e i tempi di seguito descritti. Il rispetto delle successive
norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità
contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti
contratti.
Livello nazionale di categoria:
ciascuna delle Parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non
oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque
la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5
mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di
illustrazione della piattaforma;
a partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 5 mesi di
tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere
il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni
nazionali;
trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, ciascuna
delle Parti potrà richiedere l'intervento di mediazione del ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento
del ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso
in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento
dell'accordo, le Parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il
periodo 1-31 agosto.
Livello regionale di categoria.
La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4
mesi prima della data di decorrenza;
entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di
illustrazione della piattaforma;
a partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 3 mesi di
tempo per trovare un accordo;
trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere
il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze
nazionali;
trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo ciascuna
delle Parti potrà richiedere l'intervento di mediazione dell'assessore
regionale al Lavoro;
trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento
dell'assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio le Parti si
ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il
periodo 1-31 agosto.
6) REGIME TRANSITORIO
Contratti collettivi nazionali di lavoro.
I CCNL definiti sulla base del presente accordo copriranno il periodo
1.1.05-31.12.08.
Per quanto concerne la copertura salariale 2005, in riferimento a quanto
stabilito nell‘Accordo interconfederale 17.3.04, lett. c), punto 3), le
Parti indicano nel 2% l'inflazione concordata, sulla scorta degli
indicatori ad oggi rilevabili, quale parametro di riferimento relativo al
2005 per la definizione dei nuovi minimi contrattuali.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le categorie
nazionali avvieranno i negoziati per la stipula dei nuovi CCNL, ivi
compresa la regolamentazione del contratto di apprendistato
professionalizzante.
Contratti collettivi regionali di lavoro.
Entro il 31.12.06 verranno avviate le trattative in sede regionale per
definire i contratti in tale ambito o rinnovare i contratti regionali
scaduti.
7) RAZIONALIZZAZIONE CCNL – INQUADRAMENTO
Le Parti concordano di costituire, entro marzo 2006, due apposite
Commissioni:
per l‘avvio della razionalizzazione dei CCNL, in rapporto alle
evoluzioni avvenute e alle esigenze di aggregazione e di copertura
contrattuale di settori scoperti;
per la revisione dell‘inquadramento e del sistema classificatorio,
partendo dalle esperienze maturate, dai risultati della ricerca sui
fabbisogni formativi e dalle figure di riferimento che emergono dalla
stessa. In tale contesto occorrerà tener presente che le figure
professionali e i profili di riferimento variano in ragione del modello
organizzativo della impresa, dei mercati di riferimento, delle dinamiche
di apprendimento. La nuova normativa contrattuale dovrà individuare gli
strumenti per cui una normativa e un inquadramento unico siano
applicabili e declinabili nella contrattazione territoriale.
BILATERALITA‘
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire
dall'Accordo interconfederale 21.7.88 e considerano tuttavia necessario un
rilancio della esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento
di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di
funzionamento ai nuovi compiti e alle prospettive socio-economiche in cui
il comparto opera, rafforzando il sistema e implementandone gli obiettivi.
In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse
sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso
essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei
contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della
bilateralità.
Le Parti concordano pertanto di adeguare i criteri di funzionamento del
sistema della bilateralità al fine di garantire il massimo sviluppo delle
strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti
bilaterali.
SISTEMA DI INTERVENTI
Le prestazioni riconosciute dal sistema degli Enti bilaterali regionali
sono stabilite da specifici accordi sottoscritti dalle Parti ai vari
livelli. La natura delle prestazioni è pertanto pattizia e le stesse sono
erogate entro il tetto delle disponibilità presenti in ogni singolo Ente
bilaterale.
Nel confermare la natura privata degli interventi le parti sociali
regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri
confederali, categoriali o territoriali.
Gli obiettivi del sistema della bilateralità di realizzare compiti di
tutela, sostegno e sviluppo dell'intero comparto rendono contestualmente
necessaria l'individuazione di caratteristiche di omogeneità del livello
minimo di prestazioni di sostegno al reddito da corrispondere su tutto il
territorio nazionale.
In considerazione delle novità intervenute a livello legislativo, vista
anche la mancata emanazione dei relativi decreti di attuazione, le Parti
si impegnano a promuovere le azioni necessarie al fine di assicurare la
piena e tempestiva operatività delle nuove prestazioni di disoccupazione a
fronte di sospensione dell'attività lavorativa.
Nel contempo le Parti ritengono altresì prioritaria la prosecuzione del
confronto a livello confederale con il contributo delle categorie
nazionali e dei livelli regionali al fine di garantire la piena
applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema
di finanziamento della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i
soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL.
Al fine di assicurare la massima funzionalità alle strutture regionali le
Parti concordano di attivare la Consulta degli Enti Bilaterali Regionali.
In tale ambito le Parti affidano ad EBNA il compito di assicurare le
modalità di funzionamento della Consulta Nazionale degli Enti Bilaterali
quale strumento per il monitoraggio, il confronto e la verifica dei
sistemi di funzionamento e finanziamento.
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AL REDDITO
La crisi strutturale che sta investendo il sistema produttivo e, in
particolare, il tessuto delle PMI e dell'artigianato rende necessaria una
ridefinizione delle funzioni e dei compiti del Fondo Nazionale di Sostegno
al Reddito.
I finanziamenti stabiliti con l'Accordo interconfederale 13.2.97 e
l'evoluzione delle prestazioni fornite dagli Enti bilaterali regionali non
consentono il proficuo svolgimento del ruolo di solidarietà e riequilibrio
affidato al livello nazionale.
Le Parti concordano pertanto di utilizzare l'intero ammontare delle
risorse residue per contribuire al finanziamento degli interventi a favore
dei territori secondo criteri, priorità e modalità specificatamente
individuate sulla base delle effettive necessità.
Al termine di tale fase le Parti ritengono necessaria una sostanziale
riorganizzazione del livello nazionale affidando all'Ente bilaterale la
missione di coordinare eventuali interventi di solidarietà a fronte di
eventi eccezionali o calamità naturali.
Le parti sociali entro il 30.6.06 porranno in essere tutte le azioni
propedeutiche allo scioglimento del Fondo.
ENTE BILATERALE NAZIONALE
Nel confermare le caratteristiche di sistema della bilateralità
nell'artigianato vanno individuati i compiti e le funzioni dell'Ente
bilaterale nazionale a garanzia dell'intero sistema.
Le parti firmatarie del presente accordo convengono che l'EBNA svolgerà
una serie di attività finalizzate a garantire una forte visibilità
dell'intero sistema e un supporto operativo agli Enti bilaterali
regionali.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati le Parti, nel
confermare le funzioni e i compiti dell'Ente bilaterale nazionale previsti
dallo Statuto, attiveranno un ulteriore confronto al fine di aggiornare e
specificare la missione dell'EBNA in relazione alle effettive esigenze del
sistema. Tale confronto avverrà con il coinvolgimento delle parti sociali
regionali, sentiti l'EBNA e gli Enti bilaterali regionali.
Per garantire una forte visibilità all'intero sistema della bilateralità
artigiana le Parti concordano inoltre di attivare, presso EBNA, alcuni
strumenti di fondamentale importanza, quali:
Osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di
ammortizzatori sociali;
Osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
Osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e
categoriale.
Le parti firmatarie concordano che il finanziamento dell'Ente bilaterale
nazionale avviene attraverso un contributo a carico degli Enti bilaterali
regionali pari all‘1% a partire dall‘1.1.06 (bilancio 2005).
Il contributo sarà calcolato sulle entrate complessive dei singoli Enti
regionali relative al sostegno al reddito.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno a
valere sugli importi presenti nel bilancio relativo all'anno precedente.
I bilanci dei singoli Enti verranno trasmessi all'Ente bilaterale
nazionale contestualmente al versamento della quota di competenza.
In riferimento all'adeguamento delle modalità di calcolo relative al
contributo a favore del livello nazionale le Parti affidano a EBNA il
compito di verificare e concordare con i singoli Enti bilaterali regionali
la corretta contabilizzazione dei versamenti relativi ai bilanci degli
anni 1996-2004 per un totale di 9 annualità.
INDIRIZZI DI GESTIONE
Il governo di un sistema bilaterale al quale partecipano soggetti diversi
a livelli diversi rende necessaria l'individuazione di alcune regole di
‗governance‘ e di funzionamento al fine di garantire omogeneità,
trasparenza ed efficacia all'intero sistema in tutto il territorio
nazionale.
Vanno pertanto separate, a tutti i livelli, le funzioni di indirizzo,
gestione e controllo.
L'indirizzo è affidato alle parti sociali che lo esercitano attraverso la
sottoscrizione di accordi di natura confederale o categoriale.
La gestione è affidata agli Organismi e alle strutture di riferimento
attraverso l'approvazione di specifici regolamenti per le prestazioni e la
redazione delle scritture contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi.
Al fine di assicurare la massima omogeneità al sistema le parti sociali
concordano di affidare a EBNA il compito di definire, in sede di consulta
degli Enti, un modello condiviso di piano dei conti e di redazione formale
dei bilanci.
In ragione del ruolo sempre più importante assegnato alla bilateralità le
Parti auspicano, inoltre, l'adozione di misure condivise finalizzate a
garantire un forte livello di trasparenza nelle singole gestioni:
individuazione dei sindaci revisori all'interno degli specifici albi
separazione fra Collegio dei sindaci e revisione contabile
certificazione dei bilanci
AMBITI DI INTERVENTO
Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e
lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise che possono
riguardare le seguenti materie:
sistemi di rappresentanza
tutela in materia di salute e sicurezza
sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
formazione
previdenza
‗welfare‘ integrativo
attività di indagine e ricerca
sviluppo delle pari opportunità
mercato del lavoro
Operatività.
Al fine di garantire la piena operatività su tutto il territorio nazionale
e assicurare il finanziamento delle prestazioni concordate in sede
regionale le Parti, nel confermare i sistemi di finanziamento previsti
dagli accordi in vigore e la necessità di adeguarne il valore in ragione
del tempo intercorso, affidano alle parti sociali regionali il compito di
adeguare le risorse per il finanziamento di:
Fondo sostegno al reddito
altre prestazioni e attività concordate a livello regionale
Al termine del negoziato sulla bilateralità e, comunque, entro il
31.12.06, le Parti si incontreranno al fine di monitorare lo stato di
attuazione delle intese raggiunte a livello regionale. In tale sede le
Parti verificheranno le condizioni per garantire un livello omogeneo di
prestazioni e l‘effettiva cogenza dei contratti e accordi collettivi
nell'intero territorio nazionale.
A decorrere dall‘1.1.06 le quantità di cui al punto 4.11), Accordo 3.9.96,
sono ragguagliate ad E 9,00 annui per dipendente, così ripartite:
E 5,00 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 4.1);
E 2,00 per l'attività di cui al punto 4.12)
E 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate
nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo delle attività di
prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A decorrere dall'1.1.06 le quantità di cui al punto 5), Accordo
interconfederale 21.7.88 — parte ―Relazioni sindacali‖ sono ragguagliate
ad E 10,00 annui per dipendente, così ripartite:
E 6,75 per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
E 1,25 per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali
(comma 2, punto 1);
E 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate
nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo della contrattazione.
Le Parti si incontreranno entro il 31.3.06 al fine di proseguire il
confronto sui sistemi di rappresentanza del comparto artigiano.
...OMISSIS... la seguente legislazione:
legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)
legge 11 maggio 1990 n. 108 (GUN n. 108 dell‘11.5.90)
STATUTO FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO ARTIFOND
Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede.
1)
Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) e le
relative articolazioni settoriali verticali;
le Associazioni di mestiere della CNA: AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione
Tessile-Abbigliamento, Associazione podologica italiana, ASPEL,
Associazione nazionale artigianato artistico, ASSOMECCANICA,
ASSOPULIZIE, FEDERACCONCIATORI, FEDERESTETICA, FIAAL, FITA, FNALA,
GRAFICA, ILMA, SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti;
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa (CNA);
Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI) e le relative
articolazioni settoriali verticali;
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) e le
relative articolazioni settoriali verticali;
le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL, FILCEA-CGIL,
FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-CGIL;
le Federazioni di categoria della CISL: FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-
CISL, FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL;
le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL, UILA, UILCEM, UILM,
UILSIC, UILTA, UILTRASPORTI, UILTUCS;
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
la Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL);
l‘Unione Italiana del Lavoro (UIL)
vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e
dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza
complementare, in attuazione della Intesa interconfederale 8.9.98,
dell'Accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale 11.2.99 e degli
Accordi categoriali 11.2.99 (di seguito denominato ―fonte istitutiva‖),
costituiscono il ―Fondo Pensione intercategoriale nazionale per i
lavoratori dipendenti del settore artigiano ARTIFOND (di seguito, ―Fondo‖
o ―ARTIFOND‖).
ARTIFOND è costituito quale Associazione riconosciuta.
2)
Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento
di cui all'art. 37.
3)
Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 - Forma giuridica.
1)
Il Fondo ha la forma giuridica di Associazione riconosciuta ed è iscritto
all'Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3 - Scopo.
1)
Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema
obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla
gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e alla
erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in
materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica.
1)
Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni
pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione
effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari.
1)
Sono associati al Fondo:
(a) i dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
stipulanti l'Accordo istitutivo, interconfederale 11.2.99, i quali
presentino domanda di associazione;
(b) i dipendenti delle imprese, aderenti alle Associazioni artigiane
firmatarie del suddetto accordo, per le quali non sia previsto un Fondo
pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata alla
impresa, ove stabilito da delibere, regolamenti o accordi specifici, i
quali presentino domanda di associazione;
(c) i dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, dei soggetti sottoscrittori la fonte istitutiva del Fondo e delle Società ed Enti
costituiti, partecipati e/o promossi dai soggetti medesimi ove
stabilito da delibere, regolamenti o accordi specifici, i quali
presentino domanda di associazione;
(d) i dipendenti delle imprese di cui al presente comma che aderiscono al Fondo a seguito di conferimento, del solo trattamento di fine rapporto
di lavoro (di seguito ―TFR‖), ai sensi dell'art. 8, comma 7), D.lgs. n.
25.2.05 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito,
―Decreto‖).
2)
Conservano la qualità di associati al Fondo i pensionati diretti che
percepiscono il trattamento pensionistico da parte del Fondo.
3)
L'adesione al Fondo è consentita, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti, ai soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori
associati.
Art. 6 - Scelte di investimento.
1)
Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in 2 comparti.
La nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi
profili di rischio e rendimento.
2)
E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento
tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale
conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione
individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di
permanenza di cui al successivo comma.
3)
L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far
confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende
attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo secondo le
modalità previste nella nota informativa. L'aderente può successivamente
variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di
almeno 1 anno.
4)
La descrizione della politica di investimento effettivamente posta in
essere dal Fondo, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione
del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle
attività, è riportata nella nota informativa.
Art. 7 - Spese.
1)
L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
(a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo ‗una tantum‘ in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
(b) spese relative alla fase di accumulo:
(b.1) direttamente a carico dell'aderente;
(b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio
del singolo comparto;
(c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2)
Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati
nella nota informativa. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e
le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella nota
informativa.
3)
L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui
vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese
gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li
indica nel bilancio, nella nota informativa e nella comunicazione
periodica.
Parte III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione.
1)
Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il
conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del
TFR maturando.
2)
La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e
dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in
cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati
all'art. 8, comma 2) del Decreto.
3)
Ferme restando le predette misure minime, riportate nella nota
informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione
a proprio carico.
4)
E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad
eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella nota
informativa.
5)
L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR
maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a
carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli
stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il
contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6)
In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la
contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo
contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento
del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in
qualsiasi momento.
7)
L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il
raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far
valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare.
8)
In caso di mancato o ritardato versamento il datore di lavoro è tenuto a
reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità
operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di
lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato
adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale.
1)
La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di
ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi
derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e
dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite,
ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2)
Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese
direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1), lett.
b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni
accessorie espressamente esplicitate.
3)
La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei
comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come
variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4)
Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono
il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le
plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione
della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo
realizzo.
5)
Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della
posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla
fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di
quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si
sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche.
1)
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al
momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con
almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai
sensi del comma 7), art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2)
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta
delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati
dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto
totale della posizione individuale.
3)
L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con
un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle
prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti
la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3.
4)
L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione
pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione
individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in
capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le
quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene
convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a
favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti
inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6) e 7),
legge 8.8.95 n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale
dell'intera posizione maturata.
5)
L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto
antecedentemente al 29.4.93 ed entro tale data iscritto a una forma
pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore
della legge 23.10.92 n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera
prestazione pensionistica complementare in capitale.
6)
Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di
cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a
carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7)
L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e
intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione
individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi
delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In
tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5) e 6).
Art. 11 - Erogazione della rendita.
1)
Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il
Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste
dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di
assicurazione di cui all'art. 2, D.lgs. 7.9.05 n. 209 e successive
modificazioni e integrazioni.
2)
A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il
valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia
di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in
forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione
di una rendita vitalizia immediata.
3)
Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.
1)
L‘aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può
trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al
Fondo.
2)
Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che
perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
(a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova
attività lavorativa;
(b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di
cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
(c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di
invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di
lavoro a meno di 1/3 o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa
che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si
verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso
vale quanto previsto all'art. 10, comma 3);
(d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5), Decreto 25.2.05;
(e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3)
In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla
prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli
eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi
persone fisiche o giuridiche.
In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al
Fondo.
4)
Al di fuori dei suddetti casi non sono previste altre forme di riscatto
della posizione.
5)
Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle
predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro
il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo
oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al 1° giorno di
valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la
sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al
riscatto.
6)
Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale
comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 – Anticipazioni.
1)
L‘aderente può conseguire una anticipazione della posizione individuale
maturata nei seguenti casi e misure:
(a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al
coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
(b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la
realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), b),
c) e d), comma 1), art. 3, DPR 6.6.01 n. 380;
(c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2)
Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in
materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3)
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono
eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle
anticipazioni percepite e non reintegrate.
4)
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il
diritto alla anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di
iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per
i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della
posizione individuale.
5)
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6)
Le anticipazioni di cui al comma 1), lett. a), sono sottoposte agli stessi
limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le
pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Parte IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo.
1)
Sono organi di ARTIFOND:
l'Assemblea dei delegati
il Consiglio di Amministrazione
il presidente e il vicepresidente
il Collegio dei sindaci
Art. 15 — Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione.
1)
L'Assemblea è formata inizialmente da 60 componenti, in rappresentanza dei
lavoratori, di seguito denominati ―delegati‖, eletti sulla base del
Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti
istitutive. Nel caso in cui sia superata la soglia di 105.000 lavoratori
associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 90; tale
adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale della Assemblea
immediatamente successivo al superamento della soglia citata. Del
superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione
dell‘Assemblea viene data informazione agli associati in occasione della
prima comunicazione periodica utile.
2)
I delegati restano in carica 3 anni e non possono essere eletti più di 2
volte consecutive.
3)
Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi o decada
dall'incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del
mandato, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo
stabilite dal Regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del
presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica
all'atto della sua elezione.
Art. 16 — Assemblea dei delegati – Attribuzioni.
1)
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2)
L'Assemblea in seduta ordinaria:
(a) elegge i consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei sindaci di competenza degli associati e, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, ne determina i compensi;
(b) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e
sulla loro eventuale revoca;
(c) varia il numero dei componenti del Consiglio d‘amministrazione su
proposta del Consiglio d‘amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto al successivo art. 18, comma 1);
(d) determina l'entità della quota associativa su proposta del Consiglio di amministrazione;
(e) approva il bilancio; (f) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio
di amministrazione.
3)
L'Assemblea in seduta straordinaria:
(a) modifica lo statuto su proposta del Consiglio d‘amministrazione; (b) delibera sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione di Fondo,
relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 17 - Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento
e deliberazioni.
1)
L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio d‘amministrazione in
seduta ordinaria o straordinaria, mediante avviso contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materia da
trattare - da comunicare a mezzo raccomandata, o via fax, inviata almeno
15 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad
insindacabile giudizio del presidente del Consiglio d‘amministrazione,
sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso
l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da
inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
2)
L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno 1 volta all'anno, entro
4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3)
L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta
motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno
1/10 dei delegati, ovvero da 1/3 dei componenti il Consiglio di
amministrazione.
4)
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di persona
e per delega della metà più 1 dei delegati e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati.
5)
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di
persona o a mezzo delega di almeno gli 8/10 dei delegati e delibera con il
voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati quando sia convocata per
decidere modifiche statutarie. Per la delibera di scioglimento del Fondo
l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati.
6)
Ogni Delegato ha diritto a 1 voto. Ogni Delegato può, mediante delega
scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato. La delega di
rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con
effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe
non possono superare il numero di 2.
7)
Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario
ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.
8)
Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un
notaio.
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione
e composizione.
1)
Il Fondo è amministrato da un Consiglio d‘amministrazione formato
inizialmente da 12 consiglieri, di cui metà eletti dall'Assemblea in
rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle
imprese; il Consiglio d‘amministrazione corrispondente all'Assemblea di 90
delegati è formato da 18 consiglieri di cui metà eletti dall'Assemblea in
rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle
imprese.
2)
L'elezione del Consiglio d‘amministrazione avviene, nel rispetto del
principio di pariteticità, con le seguenti modalità.
L'Assemblea dei delegati provvede alla elezione della propria metà dei
consiglieri sulla base di liste elettorali.
I consiglieri che rappresentano le imprese sono designati dalle
Organizzazioni artigiane sottoscrittrici le fonti istitutive sulla base
della effettiva rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese
cui fanno capo i lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto
dall'apposita fonte istitutiva.
Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al
numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che
dovranno essere specificatamente indicati. In caso di subentro di un
supplente si provvederà alla elezione ovvero alla designazione del
corrispondente supplente.
La lista che ottiene un numero di voti pari o superiore a 2/3 consegue la
totalità dei consiglieri, in difetto, l'elezione verrà ripetuta e se il
quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione si procederà al
ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di
voti nella seconda votazione.
Le liste elettorali saranno presentate dai soggetti sottoscrittori le
fonti istitutive in rappresentanza dei lavoratori o dai delegati
rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno
1/3 dei delegati medesimi.
I consiglieri che all'atto della elezione si trovino in una delle
situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 703/96 (di
seguito DM Tesoro n. 703/96) hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra
delle posizioni incompatibili; in caso di opzione negativa subentra il
supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei 15 giorni
successivi alla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.
3)
Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4)
La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di
incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio d‘amministrazione.
5)
Gli amministratori durano in carica per massimo 3 esercizi, scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti, se in
rappresentanza dei lavoratori o nominati, se in rappresentanza dei datori
di lavoro, per non più di 2 mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori.
1)
Qualora, nel corso del mandato, uno o più amministratori dovessero cessare
dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il supplente corrispondente,
tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 4, DM Lavoro n. 211/97; qualora
risulti in condizioni di incompatibilità egli può optare fra l'una o
l'altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e
comunque prima della assunzione delle funzioni. In caso di subentro di un
supplente si provvederà alla elezione ovvero alla designazione del
corrispondente supplente.
2)
Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono
insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3)
Se, per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi, risulta
sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli
amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea
affinché provveda a nuove elezioni.
4)
Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, deve essere
convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il
quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria
amministrazione.
5)
Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2
riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si
procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1) del presente
articolo.
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni.
1)
Al Consiglio d‘amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal
presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e
opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti
all'Assemblea.
2)
In particolare, il Consiglio d‘amministrazione:
(a) elegge il presidente, alternativamente fra i membri designati in
rappresentanza delle imprese e i membri eletti in rappresentanza degli
associati; il vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il
presidente;
(b) propone all'Assemblea dei delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei sindaci;
(c) individua gli indirizzi per l‘organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli
associati, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di
vigilanza sui Fondi pensione (di seguito, ―COVIP‖) e di quanto indicato
agli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto;
(d) predispone e sottopone alla approvazione dell‘Assemblea il bilancio
annuale del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla COVIP;
(e) definisce in dettaglio i contenuti della nota informativa nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP;
(f) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti
circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle
disposizioni emanate dalla COVIP;
(g) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;
(h) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del
patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
(i) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
(j) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa
convenzione;
(k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione
amministrativa secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando
le relative convenzioni;
(l) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando
le relative convenzioni;
(m) vigila sulla insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto
previsto dal presente Statuto;
(n) propone annualmente all'Assemblea di deliberare sull'entità della quota associativa sulla base del bilancio di previsione;
(o) opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dal Regolamento
elettorale, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti
della Assemblea e del Consiglio d‘amministrazione garantendone la
trasparenza e l‘efficienza;
(p) può conferire deleghe a propri membri affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al
perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
(q) nomina il responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;
(r) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di normativa secondaria o di
disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza, o da accordi
stipulati dalle fonti istitutive per le parti di competenza, portandolo
a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
(s) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto; (t) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento,
ai sensi del presente Statuto;
(u) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente
anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;
(v) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere
sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia dell'equilibrio stesso.
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento
e responsabilità.
1)
Le convocazioni sono effettuate dal presidente con contestuale
trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione
relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata a/r da inviare ai
componenti il Consiglio e ai componenti il Collegio dei sindaci almeno 10
giorni prima della data della riunione.
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o
telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno
5 giorni prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua vece,
dal vicepresidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a
parità, di maggiore età.
2)
Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno e, inoltre, ogniqualvolta
il presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno
1/3 dei suoi componenti.
3)
Il Consiglio d‘amministrazione è validamente costituito con la presenza
della metà più 1 dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide
a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa
maggioranza. In caso di parità al presidente è attribuito un doppio voto.
Per la validità delle deliberazioni di cui all‘art. 20, comma 2), lett.
g), h), j), k), l), m), u) è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei
consiglieri presenti e la presenza di almeno 4 consiglieri, dei quali la
metà in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà in rappresentanza dei
datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 2), lett. a)
o b) del Decreto del ministro del lavoro n. 211/97.
Per la validità delle deliberazioni di cui all'art. 20, comma 2), lett.
a), c), r), s) è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri
presenti.
Delle riunioni del Consiglio d‘amministrazione è redatto, su apposito
libro, il relativo verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico
e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso
il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno
che si tratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più
amministratori. Nei confronti degli amministratori si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 2391, comma 1), 2392, 2393, 2394, 2394/bis,
2395 e 2629 bis del CC.
Art. 22 - Presidente e vicepresidente.
1)
Il presidente e il vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di
amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti
rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2)
Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in
giudizio.
3)
Il presidente del Fondo:
(a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e della Assemblea;
(b) tiene i rapporti con la COVIP e con i soggetti firmatari delle fonti istitutive;
(c) effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui Fondi
pensione in materia di conflitti di interessi e in materia di andamento
della gestione;
(d) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche
statutarie per la conseguente approvazione;
(e) trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti
istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle
variazioni stesse;
(f) riferisce alla COVIP in presenza di vicende che possano incidere
sull'equilibrio del Fondo e comunica preventivamente alla medesima
Autorità i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia
delle condizioni di equilibrio del Fondo;
(g) su esplicito mandato del Consiglio d‘amministrazione, stipula le
convenzioni in nome e per conto del Fondo;
(h) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di amministrazione.
4)
In caso di impedimento del presidente, i relativi poteri e funzioni sono
esercitati dal vicepresidente.
Art. 23 - Responsabile del Fondo.
1)
Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio d‘amministrazione.
2)
Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3)
Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la
decadenza dall'incarico.
4)
Il Consiglio d‘amministrazione deve accertare il possesso in capo al
responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5)
Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e
indipendente e riferisce direttamente al Consiglio d‘amministrazione sui
risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2396 CC.
6)
Spetta in particolare al responsabile del Fondo:
(a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo
interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché
delle disposizioni del presente Statuto;
(b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del
Fondo;
(c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sulla attività complessiva del Fondo e ogni altra
comunicazione prevista dalla normativa vigente;
(d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interessi e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
(e) supportare il Consiglio d‘amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, attraverso l'elaborazione delle analisi e
valutazioni in ordine alla coerenza degli indirizzi strategici adottati
dal Consiglio d‘amministrazione, nonché alla loro compatibilità con il
quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il
funzionamento del Fondo;
(f) dare attuazioni alle decisioni del Consiglio d‘amministrazione, sulla base delle linee di riferimento dallo stesso impartite;
(g) curare l'efficiente gestione del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, nonché mediante l'attivazione di strumenti di controllo di
gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività
operative, ivi comprese quelle affidate in ‗outsourcing‘;
(h) curare la trattazione degli esposti provenienti dagli aderenti, dalle imprese tenute alla contribuzione, dai soggetti sottoscrittori le fonti
istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito
registro.
7)
Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in
presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di
equilibrio.
Art. 24 - Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione.
1)
Il Collegio dei sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2
supplenti, di cui metà eletti dalla Assemblea in rappresentanza dei
lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle imprese.
2)
L'elezione del Collegio dei sindaci avviene, in attuazione del principio
di pariteticità, con le seguenti modalità. L'Assemblea dei delegati
provvede alla elezione della propria metà dei sindaci sulla base di liste
elettorali.
I sindaci che rappresentano le imprese sono designati dalle Organizzazioni
artigiane sottoscrittrici le fonti istitutive sulla base dell'effettiva
rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese cui fanno capo i
lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto dall'apposita fonte
istitutiva.
Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al
numero dei sindaci effettivi più 1 supplente che dovrà essere
specificatamente indicato. In caso di subentro del supplente, si
provvederà alla elezione ovvero alla designazione del corrispondente
supplente.
La lista che ottiene un numero di voti pari o superiore a 2/3 consegue la
totalità dei sindaci, in difetto, l'elezione verrà ripetuta e se il quorum
non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio
fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella
seconda votazione.
Le liste elettorali saranno presentate dai soggetti sottoscrittori le
fonti istitutive in rappresentanza dei lavoratori o dai delegati
rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno
1/3 dei delegati medesimi.
I sindaci che all'atto della elezione si trovino in una delle situazioni
di incompatibilità previste dal DM Tesoro n. 703/96 hanno facoltà di
optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili; in caso di
opzione negativa subentra il supplente corrispondente; tale opzione va
esercitata nei 15 giorni successivi alla elezione e comunque prima
dell'insediamento del Collegio.
3)
Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti
di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4)
La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di
incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5)
I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica per massimo di 3
esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere
riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
6)
Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il
periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa
componente.
7)
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento
in cui il Collegio è stato ricostituito.
8)
Il Collegio nomina nel proprio ambito il presidente scelto tra i membri
rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il presidente del
Fondo.
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni.
1)
Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila
sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo
concreto funzionamento.
2)
Al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
3)
Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in
grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti
ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4)
Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali
irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta
amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i
verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati
integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che
abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi
dell'art. 2404 CC, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al
Collegio.
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento
e responsabilità.
1)
Il Collegio è convocato dal suo presidente e si riunisce con periodicità
almeno trimestrale, e ogniqualvolta il presidente ritenga necessario
convocarlo o almeno 2 componenti lo richiedano.
2)
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno,
l'indicazione del luogo, giorno e ora, sono fatte mediante lettera a/r o
fax o telegramma da spedire ai componenti il Collegio dei sindaci.
3)
Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del
Collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei
sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parità al presidente spetta voto doppio.
4)
I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un
esercizio sociale, a 2 riunioni del Collegio, decadono.
5)
I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del
Consiglio d‘amministrazione e della Assemblea e sono convocati con le
stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a 2
Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a 2 riunioni
consecutive del Consiglio d‘amministrazione, decadono.
6)
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della
verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e
sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7)
Essi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno
non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli
obblighi della loro carica.
8)
L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata
dall'art. 2407 CC.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione.
1)
Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono
integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti
gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2)
Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma
13) del Decreto.
3)
I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle
procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e
modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i
criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione
si attiene alle istruzioni della COVIP.
4)
Il Consiglio d‘amministrazione definisce altresì i contenuti delle
convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del
Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento,
nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5)
Il Consiglio d‘amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori
sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle
disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 - Banca depositaria.
1)
Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso una unica ―banca
depositaria‖, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa
vigente.
2)
Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto
delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca
depositaria.
3)
Per la scelta della banca depositaria il Consiglio d‘amministrazione segue
la procedura prevista dall'art. 6, comma 6) del Decreto.
4)
Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza
ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del
Fondo.
5)
Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del
Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca
depositaria.
Art. 29 - Conflitti di interessi.
1)
La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in
materia di conflitti di interessi.
Art. 30 - Gestione amministrativa.
1)
Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa;
in particolare al Fondo compete:
(a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca
depositaria;
(b) la tenuta della contabilità; (c) la raccolta e gestione delle adesioni; (d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; (e) la gestione delle prestazioni; (f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di
controllo;
(g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
(h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2)
Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate,
in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di
servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di
amministrazione sulla base di criteri di criteri di affidabilità,
esperienza e professionalità.
3)
Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi
amministrativi il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la
riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4)
Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli
aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato
adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore
e del rendimento del patrimonio.
1)
Il Consiglio d‘amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e
dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2)
Il presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della
composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente
al presidente del Collegio dei sindaci.
3)
Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del
patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle
disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio.
1)
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
2)
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio d‘amministrazione sottopone
alla approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente. Il bilancio é accompagnato dalla relazione
generale e dalla relazione del Collegio dei sindaci.
3)
Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci devono
restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i 15 giorni
che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne
visione.
Parte V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione.
1)
L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo
di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei
lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve
essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione
informativa prevista dalla normativa vigente.
2)
All'atto della adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di
partecipazione.
3)
L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle
informazioni fornite al Fondo.
4)
La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il
tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le
norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei
confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per
la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5)
La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di
lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive, dei Patronati, nonché negli spazi che ospitano
momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive.
6)
In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla
base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente
l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a
quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti.
1)
Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la
nota informativa, il bilancio e l‘eventuale relazione della Società di
revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2),
e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto
dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili
sul sito Internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli
interessati.
2)
In conformità alle disposizioni della COVIP viene inviata annualmente
all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione
individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
Art. 35 - Comunicazioni e reclami.
1)
Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono
interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami.
Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella nota
informativa.
Parte VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto.
1)
Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria
del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2)
Il Consiglio d‘amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le
modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di
disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni,
istruzioni o indicazioni della COVIP.
3)
Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza della
Assemblea dei delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo
e modalità di liquidazione del patrimonio.
1)
Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il
Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso
di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo
scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2)
L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del
Fondo a seguito di conforme accordo tra le Parti indicate al precedente
art. 1.
3)
Il Consiglio d‘amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo
di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo, nonché alla
COVIP, tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di
scioglimento del Fondo.
4)
In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli
adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti
degli aderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori,
determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38 – Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa
riferimento alla normativa vigente.