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Data di aggiornamento: giugno 2020 Contratto di Assicurazione Multirischio - Viaggio Singolo ALITALIA PROGRAMMA VIAGGI Convenzione n°010327991S_AZ0007 Opzione Italia, Europa e Mondo Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CON SUMA TORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

Contratto di Assicurazione Multirischio - Viaggio Singolo · 2020-07-02 · Opzione Italia, Europa e Mondo ... Assicurato: la persona fisica residente e/o dom iciliata in Italia,

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Da ta di aggiornamento: giugno 2020

Contratto di Assicurazione Multirischio - Viaggio Singolo

ALITALIA PROGRAMMA VIAGGI Convenzione n°010327991S_AZ0007

Opzione Italia, Europa e Mondo

Redatto secondo le l inee gu ida del Tavolo Tecnico tra A N IA-ASSOCIA ZIONI

CON SUMA TORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla

Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

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Parla con Chubb

Chubb Assistance

Per r ichiedere le prestazioni di Assistenza in

v iaggio o per le spese mediche a ll'estero

con tatta:

: + 39 06 4211 5657

: + 3 9 06 4818 960 (FAX)

CENTRA LE OPERATIVA

In ter Partner A ssistance S.A.

(2 4 ore su 24, 365 g iorni l’anno)

Chubb Claims

Per t utti gli altri Sinistri, scarica il modulo per

la denuncia dal sito h ttps://alitalia.chubbtravelinsurance.com/Sinistri e in v ialo compilato a :

UFFICIO SINISTRI

Ch ubb European Group SE c/o In ter Partner A ssistance S.A. Ca sella Postale 20136, V ia Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM)

: + 39 06 4211 5657

: + 3 9 06 4818 960 (FAX)

(Lu nedì-Venerdì 9:00-18:00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)

Chubb Customer Service

Per maggiori informazioni sull’operatività della

polizza contatta :

Ch ubb European Group SE

– Ufficio A &H Ba ck Office

V ia Fa bio Filzi 29 – 2 0124 Milano

: pr [email protected]

: + 39 06 4211 5657

: + 3 9 06 4818 960 (FAX)

(Lu nedì – V enerdì, dalle 9.00 alle 18.00, Sabato 9:00-13:00,

escluso i festivi)

Per r estituire il Certificato di A ssicurazione

firmato o per esercitare il diritto di recesso

con tatta:

Ch ubb European Group SE

– Ufficio A &H Ba ck Office

V ia Fa bio Filzi 29 – 2 0124 Milano

: pr [email protected]

:+ 3 9 02 27095 581 (FAX)

Ufficio Reclami

Per r eclami sul contratto o sulla gestione dei

Sin istri contatta:

Ch ubb European Group SE

: u [email protected]

: +3 9 02.27095.430 (FAX)

o v ia posta ordinaria al seguente indirizzo:

- Ufficio Reclami, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano

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Consigli per i Viaggiatori

Suggerimenti utili

• Occorre avere con sé una copia della Polizza e del Certificato di Assicurazione qu ando si è in v acanza;

• In ca so di smarrimento o furto, occorre fare reclamo scritto all’hotel, sporgere denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza

loca le entro le successive 24 ore e farsi r ilasciare copia della denuncia;

• Occorre tenere gli oggetti preziosi al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli oggetti preziosi

in custoditi o a lla vista di altre persone;

• A ssicurarsi di av ere il tempo su fficiente per r aggiungere l’aeroporto, il parcheggio e pa ssare il v arco dei controlli di

sicurezza. Occorre tenere conto di un possibile ritardo dov uto a l traffico;

• Con tattare immediatamente l’Assicuratore in caso di cancellazione o modifica della vacan za per sopraggiunti problemi

di sa lute.

Vaccinazioni

Qu ando si viaggia all’Estero potrebbe essere n ecessario fare delle vaccinazioni a ggiuntive. Prima di partire, occorre v erific are

cosa è n ecessario fa r e a l seg u ente sito w eb w ww.viaggiaresicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/malattie-infettive-e-

v accinazioni.

T EAM - Tessera europea assicurazione malattia

Per v iaggi in Europa (tutti i Paesi dell’UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Sv izzera), occorre portare con sè la

Tessera Europea di A ssicurazione Ma lattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health In surance Card). La TEAM permette,

du rante i sog g iorni in uno dei Pa esi a derenti, di ben eficiare degli a ccordi di r eciprocità e di r ecarsi in caso di n ecessità

dir ettamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli

a ssistiti dello Stato in cui ci si t rov a. Nel caso di Sinistro - Spese mediche coperto dalla Polizza, qualora il costo del Sinistro è

sta to r idotto a seguito dell’utilizzo della TEAM, non verrà a pplicata la Franchigia a l rimborso delle spese mediche sostenute .

Per u lteriori informazioni chiamare il numero v erde: 800 030 070.

Oppure visitare il sito web: www.salute.gov .it.

Esonero della Franchigia

L’A ssicuratore non applicherà la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute per un Sinistro - Spese Mediche coperto

da lla Polizza, il cui costo è stato ridotto dall’Assicurato,

• pr esentando la TEAM o

• u su fruendo dei rapporti di r eciprocità con l’Italia in ambito sanitario o

• u tilizzando l’assicurazione privata presso la struttura sanitaria che ha avuto in cura l ’Assicurato.

Cose da sapere prima di partire

La Polizza non copre i Sinistri avvenuti nei Paesi elencati al seguente sito web: www.viaggiaresicuri.it, consultabile prima di

pa r tire per controllare se vi sia un avvertimento che riguarda la destinazione .

Il Min istero degli Affari Esteri e della Cooperazione In ternazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carat tere

g en erale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed a gli ev entuali rischi per l’incolumità di coloro che

in traprendono v iaggi a ll’Estero, avvalendosi di fonti ritenute a ttendibili, per consentire scelte consapevoli e r esponsabili.

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Dove siamo nel Mondo

Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione In ternazionale che consente agli italiani che si

r ecano temporaneamente all'Estero di segnalare - su ba se v olontaria - i da ti personali, a l fine di pianificare con maggiore

r a pidità e precisione g li interventi di soccorso.

In ta li circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e

- se n ecessario - soccorsi.

Per u lteriori informazioni chiama il numero: 06.49.11.15,

oppu re v isita il sito web: www.dov esiamonelmondo.it.

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Indice

Parla con Chubb 1

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA 6

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 10

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10

Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente 10

Art. 3) Criteri di Adesione 10

Art. 4) Pagamento del Premio 10

Art. 5) Durata della copertura 10

Art. 6) Diritto di recesso a favore dell’Assicurato 11

Art. 7) Altre assicurazioni 11

Art. 8) Diritto di rivalsa 11

Art. 9) Foro competente 11

Art. 10) Oneri fiscali 11

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge 11

Art. 12) Termini di Prescrizione 12

Sezione 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE 13

Art. 13) Ambito di operatività 13

Viaggi assicurabili 13

Art. 14) Persone assicurabili 13

Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza 13 A. Premessa 13

B. Malore 13

C. Rischio guerra 13

Tabella delle garanzie e dei Massimali 14

PRESTAZIONI ASSICURATE 15

Art. 16) Rimborso della penale Annullamento o Modifica del viaggio 15

Art. 17) Rimborso delle Spese di Riprotezione del viaggio 16

Art. 18) Protezione del bagaglio 16

Art. 19) Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio 17

Art. 20) Prestazioni di Assistenza in viaggio 17

Art. 21) Spese Mediche all’estero 22

SEZIONE 5 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI 24

Art. 22) Persone non assicurabili e limiti d’età 24

Art. 23) Viaggi non assicurabili 24

Art. 24) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni 24

Stato di salute dell’Assicurato 25

Art. 25) Esclusioni specifiche 25

Art. 26) Limiti di sottoscrizione 28

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Art. 27) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro 28

Art. 28) Esclusione di compensazioni alternative 28

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO 29

Art. 29) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro 29

Art. 30) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro 30

Art. 31) Onere della prova 31

Art. 32) Controversie 31

Art. 33) Pagamento dell’Indennizzo 31

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali 32

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Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, r iportati n ella pr esente polizza in maiuscolo (o a cu i si fa r iferimento n el r elativo Set

In formativo), assumono il seguente significato:

A A derente: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia che a bbia scelto di aderire a lla presente polizza collettiva

per sé e/o per le altre persone A ssicurate.

A ggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti

m aggiori probabilità che si v erifichi l’evento a ssicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al su o verificarsi.

A rbitrato: il procedimento per la r isoluzione extragiudiziale delle controv ersie che possono sorgere fra il Contraente o

l ’A ssicurato e l’Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicuraz ione.

A rticoli di prima necessità: i beni e g li oggetti strettamente necessari a mantenere un’adeguata igiene, una dignitosa

cu ra della persona, un sufficiente livello di salute e sicurezza.

A ssicurato: la per sona fisica r esidente e/o dom iciliata in Ita lia , pa rtecipante a l v iaggio, il cui in teresse è pr otetto

da ll’assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

A ssicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia.

A ssicurazione A ssistenza: l ’assicurazione con la quale l’Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione

dell’Assicurato un a iuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del

v erificarsi di un evento fortuito.

A ssicurazione In fortuni: l ’a ssicurazione con la qu a le l’A ssicuratore si im pegna a g a rantire a ll’Assicurato un

in dennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

A ssistenza: l ’aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di a ssicurazione che v iene erogato tramite Chubb

A ssistance e fornito a ll’Assicurato che si trov i in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

A ttività pericolose: qu alsiasi a ttività a carattere fisico dov e è a lto il r ischio di g ravi infortuni. Sono incluse le attività

spor t ive, a ttività manuali e n on; l'u so di a ttrezzi o m acchinari, il sollevamento di og getti pesanti; lavorare o sv olgere

qu a lsiasi attività ad un'altezza su periore di 3,50 metri. B

Ba ga glio: v aligia, za ino o con tenitore in g enere ed il su o con tenuto; ausili per la mobilità; qu alsiasi a ltro articolo

in dossato o trasportato dall’Assicurato, non rientrante nelle esclusioni, di proprietà dell’Assicurato o comunque sotto la

su a responsabilità.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall’Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di

a ssicurazione in caso di decesso dell’Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

Biglietto a ereo: il t itolo di viaggio acquistato con A litalia.

C Ca renza: il per iodo durante i l qu ale le g aranzie del contratto di a ssicurazione n on son o efficaci. Qualora l’evento

a ssicurato avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la prestazione a ssicurata.

Ca u sa di forza maggiore: qu alsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ov vero qualunque accadimento

og g ettivamente ostativa, che impedisce all’Assicurato il rispetto degli obblighi r elativi a lla denuncia del sinistro.

Cert ificato di Assicurazione: il documento emesso dall’Assicuratore ed intestato al Contraente, che pr ov a la

coper tura a ssicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Ch u bb Assistance: l ’organizzazione di In ter Partner A ssistance S.A. - Ra ppresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo

Pesen ti, 121 – 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico

con l’Assicurato, or ganizzare g li interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell’Assicuratore, le pr estazioni di

a ssistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Collega di lavoro: un collega che ha mansioni identiche a qu elle dell’Assicurato e che potrà sost ituirlo n el momento

in cui un infortunio o una malattia lo costringesse a d interrompere un viaggio d’affari.

Com m issioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l’Assicuratore corrisponde all’Intermediario, qualora

pr ev isto, per l’attività di intermediazione a ssicurativa sv olta. Esso è n ormalmente definito in una percentuale del

pr emio, al n etto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Com pa gno di v iaggio: la persona che, pur n on avendo vincoli di parentela con l’Assicurato, r isulta con questi

r eg olarmente iscritto n el m edesimo v iaggio e sia anch’egli a ssicurato, così come r isultante da l r elativo Certificato di

A ssicurazione.

Con dizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del

con tratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, ev entualmente integrate

per a spetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Con iu ge: il coniuge del Contraente, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

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Con t raente: Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.: soggetto che st ipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore,

n ell’interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio .

Con t ratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l’Assicurato)

a u n altro soggetto (l’Assicuratore) un r ischio al quale lo stesso è esposto.

Corredi fotocineottici: gli strumenti a ccessori alle a pparecchiature fotografiche, video ed audio. D

Da nneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il v iaggio a seguito di collisione, urto o r ottura.

Da nno: il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza di un sinistro.

Da t a di acquisto della polizza: data di effettivo pagamento del premio a ssicurativo.

Da t a di inizio della copertura: le or e 00:00 della data indicata a lla v oce “ Data di effetto” n el Certificato di

A ssicurazione, momento a partire dal quale le garanzie sono operanti.

Da t i Personali: le informazioni che identificano o r endono identificabile, direttamente o in direttamente, una persona

fisica e che possono fornire informazioni sulle su e caratteristiche, le su e a bitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni

per sonali, il su o stato di salute, la sua situazione economica.

Da y Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura

sa n itaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Denu ncia di Sinistro: la comunicazione che l’Assicurato deve dare all’Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dich iarazioni Precontrattuali: le in formazioni r elative a l r ischio for nite da l Contraente pr ima della st ipula del

con tratto di assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni

per la sua assicurazione.

Dim inuzione del rischio: qu alunque mutamento successivo a lla stipula del contratto di assicurazione che comporti

u n a riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo

v erificarsi.

Dom icilio: il luogo in Italia dov e l’Assicurato ha stabilito la sede pr incipale dei suoi affari e interessi. E

Esclu sioni: rischi esclusi o limitazioni relative a lla copertura a ssicurativa prestata dall’Assicuratore, come indicati in

polizza con caratteri di particolare ev idenza.

Est ero: qualunque territorio o Pa ese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Ma rino e dello Stato

Cit tà del Vaticano.

Eu ropa: i Paesi dell’Europa g eografica e i seguenti Pa esi, A lgeria, Canarie, Cipro, Eg itto, Israele, Libano, Libia,

Ma r occo, Siria, Tunisia e Turchia. F Fa m iglia: u n in sieme di per sone (di cui a lmeno u no m aggiorenne) legate da v incoli di m atrimonio, a ffettivi o di

conv ivenza, parentela, a ffinità, a dozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora a bituale n ello stesso comune, così come

r isultante dallo stato di famiglia.

Fa m iliare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni,

su oceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, n ipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultan te dallo

sta to di famiglia.

Fra nchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso

o in u na percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda u n minimo e la per centuale sul da nno

in dennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato.

La Fr anchigia si dice “Assoluta” qu ando il suo importo r imane in og ni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia

l’en tità del danno su bito. La Franchigia si dice invece “ Relativa” qu ando la sua a pplicazione dipende da ll’entità del

da nno su bito: se il da nno è in feriore o u guale a ll’importo della Fr anchigia, l’Assicuratore n on corrisponde alcun

in dennizzo; se invece il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare a lcuna Franchigia.

Esem pio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Ca so a ):

Il da nno ammonta a Eu ro 500 e la polizza prevede una Franchigia a ssoluta di Euro 100. L’indennizzo sarà di Eur o

4 00.

Ca so b):

Il da nno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro

5 00.

Ca so c):

Il da nno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun

in dennizzo.

Ca so d):

Il da n no ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L’indennizzo sarà di Euro 180.

Ca so e):

Il da nno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Eu ro 50. L’indennizzo sarà

di Eu r o 150.

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Fra ttura: una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta,

for tuita ed esterna.

Fu rto: r eato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne

pr ofitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G Gru ppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di “Famiglia”, iscritti al viaggio

in sieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato n el Certificato di A ssicurazione. Il g ruppo può essere

com posto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 9 persone a ssicurate.

Gu a sto meccanico: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il v eicolo in condizioni

ta li da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano

della sicurezza delle persone o dei v eicoli. A t itolo esemplificativo e n on esaustivo son o considerati g uasti: r ottura o

for a tura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer.

I Im posta sulle Assicurazioni: imposta che si a pplica al premio di a ssicurazione, in base a lle aliquote fissate dalla

leg ge.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dov uta dall’Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l ’evento dov uto a causa fortui ta, v iolenta ed esterna, che a bbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni

fisiche oggettivamente constatabili.

Ist ituto di Cu ra: l ’ospedale pubblico, la clinica o la ca sa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati

a ll’assistenza medica chirurgica. Sono esclusi g li stabilimenti termali, le case di convalescenza e sog giorno.

It a lia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IV A SS: l ’Ist ituto per la V igilanza su lle A ssicurazioni ch e esercita la v igilanza su l m ercato a ssicurativo italiano per

g a rantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore. L Legge: qu alsiasi testo normativo v igente e r iconosciuto in base a ll’ordinamento g iuridico a pplicabile.

Liqu idatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano

econ omico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro. M

Ma lattia: og ni a lterazione ev olutiva dello stato di sa lute non dipendente /conseguente ad infortunio.

Ma lattia im provvisa: m alattia di a cuta in sorgenza di cu i l’A ssicurato n on er a a con oscenza , n on sia una

m anifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo n oto all’Assicurato stesso.

Ma lattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o

pr eesistenti alla decorrenza della polizza n on n ote a ll’Assicurato prima della st ipula della polizza.

Ma lattia pregressa: malattia preesistente e nota all’Assicurato antecedentemente alla st ipula della polizza.

Ma ssimale: l ’importo massimo, indicato in polizza, fino a lla concorrenza del quale l’Assicuratore si impegna a prestare

le g aranzie e/o la prestazione prevista.

Minore: la persona fisica che n on ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Mon do: tu tti i Pa esi del Mon do, escluso qu elli ricompresi n ell’Opzione MONDO PLU S.

P Pena le: costi a ddebitati da Alitalia e da essa n on rimborsati a ll’Assicurato in caso di modifica o a nnullamento del volo,

in cluso il prezzo del biglietto, nei limiti in cui non sia r imborsabile.

Periodo di A ssicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto

r iportate nella Scheda di Polizza.

Perito: il libero pr ofessionista ch e pu ò essere in caricato di v alutare la n a tura e st imare l’entità del da nno subito

da ll’Assicurato o, n elle a ssicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

ca so delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della st ima dell’entità del danno

su bito dall’Assicurato.

Polizza: il documento che prov a il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: il documento che prov a l’assicurazione stipulata da Alitalia per conto e n ell’interesse dei propri

clienti.

Prem io: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all’Assicuratore per beneficiare dell’assicurazione.

Prenotazione del v iaggio: l ’insieme delle transazioni che, complessivamente, compongono il v iaggio a copertura del

qu a le è stata emessa la polizza. La data di prenotazione corrisponde alla data di a cquisto del primo servizio turistico

a ssicurabile ai termini di polizza (titoli di v iaggio emessi dal v ettore, pacchetto v iaggio Tour Operator, alloggio in strutt ura

r icettiva) comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla n ormativa v igente.

Prestazioni Assicurate: l ’insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale n elle a ssicurazioni contro i da nni, a cui l’assicurazione infortuni

a ppartiene. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore dev e sv olgere la funzione di riparare il

da nno su bito dall’Assicurato e n on può rappresentare per quest’ultimo una fonte di guadagno.

Q Qu ietanza: la ricevuta a ttestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.

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R

Ra pina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o m inaccia alla sua persona.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio

a ssicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiariment i, le richieste di risarcimento danni

o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati

i r eclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo dov e l’Assicurato ha stabilito la sua dimora a bituale, come r isultante da certificato anagrafico.

Ricov ero: la permanenza dell’Assicurato in un Ist ituto di Cura che abbia comportato a lmeno un pernottamento. Resta

escluso l’accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero .

Risch io: la probabilità che si v erifichi l’evento a ssicurato.

Riserve: le somme di denaro che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni

a ssu nti nei confronti degli A ssicurati.

Riv alsa: il diritto che spetta all’Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che h a causato il danno l’indennizzo

liqu idato.

S Sca sso: for zatura, rimozione o r ottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o m obili contenenti

i ben i assicurati, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: fu rto di cose consumato strappandole di mano o di dosso a lla persona.

Serv izi a ccessori al v iaggio: il n oleggio di autov etture e di motocicli n onché le escursioni con la presenza o meno di

a ccompagnatori e guide turistiche, che a i sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della Da ta di inizio del

v iaggio.

Set Informativo: l ’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale che vengono consegnati al

Con traente (DIP, DIP A g giuntivo, Condizioni di A ssicurazione comprensive del Glossario e, ov e previsto, Modulo di

Pr oposta).

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso a ssicurato.

Sot t olimite: l ’importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Ma ssimale e rappr esenta l’ esborso

m a ssimo dell'Assicuratore in relazione a lla singola garanzia per cui può essere previsto.

St ruttura ricettiva: gli alberghi, v illaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere “residence”, bed and breakfast .

Su rroga: la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l’Assicurato indennizzato v anta v erso il terzo responsabile

del da nno.

T T itoli di v iaggio: biglietteria a erea, marittima o ferroviaria.

T rasporto Pu bblico: v eicolo di a ria, terra o a cqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari

pr ogrammati di dominio pubblico. U

Urgenza: u na a lterazione or dinaria delle con dizioni di ben essere dell’Assicurato in con seguenza di u n infortunio

qu a lora, pur non esistendo un immediato pericolo di v ita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l’opportuno

in tervento terapeutico.

V V a lidità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.

V a lore commerciale: il valore del bene in funzione dei v alori medi di quotazione de l mercato.

V a lore d’acquisto: il v alore del bene al momento dell’acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

V a lore del viaggio assicurato: l ’importo relativo ai costi complessivamente sostenuti per l’acquisto di titoli di v iaggio,

sog g iorno, locazione e servizi a ccessori al viaggio.

V ettore: l ’impresa di trasporto a erea o marittima.

V iaggio: il volo aereo di sola andata o di andata e ritorno acquistato con Alitalia nonché il soggiorno n ei Paesi visitati fra

i su ddetti v oli e r icompresi n ell’area g eografica in dicata n el Certificato di A ssicurazione a lla v oce “ Opzione” (Italia,

Eu r opa o Mon do).

V iaggio di andata e ritorno: un v iaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge all'interno dell'area geografica

in dicata n el certificato di a ssicurazione, purché il volo di ritorno verso il paese di origine del v iaggio sia stato prenotato

pr ima della partenza del viaggio stesso.

V iaggio di sola a ndata: un v iaggio durante il periodo di a ssicurazione che si sv olge interamente all'interno dell'area

g eog rafica indicata nel certificato di assicurazione e che n on ha un volo di r itorno prenotato.

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Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio L’A ssicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni

for n ite dall’Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione

del r ischio.

Dich iarazioni inesatte o r eticenti possono comportare sia il mancato r isarcimento del Da nno o u n risarcimento r idotto,

sia il recesso o l’annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente L’A ssicurato r iceve a l m omento della con clusione del Con tratto le Con dizioni ed il Certificato di A ssicurazione su

su pporto durevole, secondo quanto previsto dalla vigente n ormativa. In ogni caso può prendere v isione delle Condizioni

di A ssicurazione sul sito web di Alitalia https://alitalia.chubbtravelinsurance.com/Maggiori-In formazioni.

Art. 3) Criteri di Adesione La copertura a ssicurativa deve essere st ipulata:

• a g aranzia di un viaggio commercializzato da Alitalia;

• a derendo alla Polizza Collettiva st ipulata tra A litalia e Chubb European Group SE;

• en tro le ore 24:00 del g iorno a ntecedente la “Data di Partenza del Viaggio”;

• da persona fisica maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona g iuridica residente e/o domiciliata in Italia.

In ottemperanza a quanto previsto dalla n ormativa vigente in materia, l ’Assicuratore fornisce informazione relativa alla

cir costanza per la quale è richiesta a l Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione di una copia firmata d el Certificato

di A ssicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

• posta elettronica all’indirizzo e-mail: [email protected] ;

• fa x al numero +39 02 27095581;

• let tera per posta ordinaria all’indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 –

2 0124 Milano.

Il Con tratto si intende comunque stipulato e perfezionato indipendentemente dalla restituzione della copia firmata del

Cer tificato di Assicurazione.

Art. 4) Pagam ento del Premio Il Pr emio a ssicurativo è valido esclusivamente per le persone, le garanzie, la durata e l’opzione indicati nel Certificato di

A ssicurazione.

Il pa gamento del Pr emio totale, comprensivo delle im poste, v iene effettuato in u n’unica solu zione al momento

dell’adesione mediante a ddebito su carta di credito. Non è previsto a lcun frazionamento di Premio.

L’a mmontare del Premio totale è calcolato sulla base delle tariffe prefissate da ll’Assicuratore secondo la combinazione

dei seguenti parametri:

- du rata del viaggio;

- dest inazione del viaggio;

- v alore del v iaggio;

- e n umero degli a ssicurati.

L’a mmontare del Premio è indicato n el Certificato di A ssicurazione.

Il m ancato pagamento del Pr emio determina l’applicazione dell’Art.1901 del Codice Civ ile mentre il su o pagamento

cost ituisce v alore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.

Art. 5) Durata della copertura

Occorre distinguere i seguenti viaggi:

- sola a ndata, per le 24 ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio.

A lla scadenza delle 24 ore le garanzie terminano automaticamente ;

- a n data e ritorno, per la durata indicata n el certificato di a ssicurazione e comunque fino a d un massimo di 60 giorni

da lla data di partenza. Le garanzie terminano contestualmente al termine del Periodo di A ssicurazione.

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La g a ranzia “Annullamento o m odifica del v iaggio” decorre dalla “Data di effetto della polizza” così come risultante dal

Cer tificato di Assicurazione ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il v iaggio e

com unque n on oltre la “Data di Partenza del viaggio” indicata n el certificato di A ssicurazione stesso.

Per tutte le altre garanzie occorre fare riferimento al paragrafo “Quando sei coperto”, presente all’inizio della garanzia

stessa .

Art. 6) Diritto di recesso a favore dell’Assicurato

L’A ssicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 giorni successivi alla

da ta di a cquisto della polizza e comunque prima della data di partenza del viaggio qualora quest’ultima sia fissata prima

del termine dei 14 giorni.

Per esercitare il diritto di recesso l’Aderente è tenuto a comunicare la propria volontà di recedere utilizzando una delle

seg u enti modalità:

- posta elettronica all’indirizzo e-mail: [email protected] ;

- v ia fax a l numero +39 02 27095581;

- con lettera per posta ordinaria all’indir izzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio

Filzi 29 – 2 0124 Milano.

In ca so di r ecesso sa rà restituito il Pr emio di polizza, senza l’applicazione di a lcuna penale. L'importo del Premio v errà

r est ituito attraverso lo stesso strumento di pagamento u sato per la sottoscrizione.

In ca so di recesso saranno stornate le miglia premio ev entualmente accreditate.

Il dir itto di r ecesso opera solo a l momento dell'effettivo r icevimento della comunicazione da parte de ll ’Assicuratore,

qu in di sarà onere dell’Assicurato verificare che la comunicazione di recesso sia effettivamente pervenuta all ’Assicuratore,

u t ilizzando idonei strumenti di comunicazione. L ’Assicuratore darà tempestivo riscontro dell'avvenuto recesso inviando

com unicazione di r isposta all’Assicurato entro il termine di 30 g iorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 7 ) Altre assicurazioni

Se per il medesimo r ischio sono contratte separatamente più a ssicurazioni presso diversi a ssicuratori, l 'Assicurato deve

da r e avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'A ssicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'In dennità.

Nel ca so di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a n orma dell'articolo 1913 del Codice Civile,

in dicando a ciascuno il n ome degli altri.

L'A ssicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'In dennità dov uta secondo il r ispettivo contratto, purché le somme

com plessivamente riscosse n on su perino l'ammontare del Da nno. L'a ssicuratore che h a pagato ha diritto di regresso

con tro g li a ltri per la ripartizione proporzionale in ragione delle In dennità dov ute secondo i rispettivi contratti. Se un

a ssicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L’A ssicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile a lle indagini e alle verifiche

del ca so.

Art. 8) Diritto di rivalsa L’A ssicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o

Con traente può avere nei confronti dei r esponsabili dei Danni.

A i sen si dell’articolo 1916 del Codice Civile, sa lvo il caso di dolo, la surrogazione n on ha luogo se il Danno è causato dai

fig li, dagli a scendenti, da a ltri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L’A ssicurato è responsabile v erso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 9) Foro com petente

In ca so di controv ersie in merito al presente contratto, sa rà competente il for o del luogo di r esidenza o di domicilio

elettivo dell’Assicurato o del Contraente.

Art. 10) Oneri fiscali Gli on eri fiscali r elativi all’assicurazione son o a carico del Contraente.

Le im poste indicate nel Certificato di Assicurazione son o calcolate in base a l tasso in v igore per ramo ministeriale al

m omento dell’acquisto.

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge Il pr esente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente

r eg olato.

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L’A ssicuratore h a r edatto il pr esente Con tratto di A ssicurazione in r elazione a i pr incipi di m assima chiarezza e

tr asparenza previsti dalla legge e si r ende comunque sempre disponibile a rispondere a i dubbi interpretativi sollevati

da g li A ssicurati attraverso i canali indicati n ella sezione “Parla con Chubb”.

In pa rticolare il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente

da lla presenza di Sinistri, nell’ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e

sem plificazione contrattuale.

Art. 12) T ermini di Prescrizione Og n i diritto nei confronti dell’Assicuratore si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato

or ig ine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall’Art. 2952 del Codice Civile.

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Sezione 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Am bito di operatività Fer me le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le coperture

a ssicurative della pr esente Polizza coprono il v iaggio a bbinato con un biglietto a ereo a cquistato con A litalia e sono

oper anti:

• per v iaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d’a ffari;

• per la durata prevista dalle singole garanzie e prestazioni;

• per g li A ssicurati e per l’opzione indicati nel Certificato di Assicurazione;

• n el r ispetto dei Ma ssimali identificati in Polizza;

• per i v iaggi di:

­ sola a ndata, per le 24 ore successive a l momento in cui lasci il tuo luogo di r esidenza nel Pa ese di or igine del

v iaggio;

­ a n data e r itorno, per la durata indicata n el certificato di a ssicurazione e comunque fino a d un massimo di 60

g iorni dalla data di partenza.

A lla scadenza di suddetti limiti temporali la copertura assicurativa cesserà automaticamente;

• se il Pr emio di Polizza è stato pagato.

Viaggi assicurabili

Tu tti i v iaggi abbinati a d un volo Alitalia, anche con partenza dall’estero:

• sola a ndata, un viaggio durante il periodo di assicurazione che si sv olge interamente all'interno dell'area geografica

in dicata nel Certificato di A ssicurazione e che non ha un v olo di ritorno prenotato;

• a n data e ritorno, un viaggio durante il periodo di assicurazione che si sv olge all'interno dell'area geografica indicata

n el certificato di assicurazione, purché il volo di ritorno verso il paese di origine del v iaggio sia stato prenotato prima

della partenza del viaggio stesso.

Art. 14) Persone assicurabili L’A ssicuratore assicura le persone fisiche, senza a lcun limite di età, r esidenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al

v iaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio assicurativo e che si trovino in Italia al momento dell’acquisto

della Polizza.

L’elenco delle persone assicurate è riportato nel Certificato di Assicurazione.

Il n umero massimo di Assicurati per ogni polizza è pari a 9.

Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Prem essa

Oltre a qu anto r iportato n ella definizione di In fortunio delle “Definizioni di Polizza”, si pr ecisa che son o considerati

In for tuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l ’a sfissia meccanica ivi compreso l’annegamento;

- l ’a ssideramento o congelamento;

- i colpi di sole o di calore;

- le lesioni da sforzo (esclusi g li infarti);

- le er nie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Son o compresi inoltre g li In fortuni subiti dall’Assicurato: - der ivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;

- l ’av velenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o dall’assorbimento di

bev ande o sostanze in g enere;

- le in fezioni, comprese qu elle tetaniche, conseguenti ad infortuni r isarcibili a i termini di polizza;

- le lesioni conseguenti a d improv viso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Ma lore

L’a ssicurazione comprende g li infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

C. Risch io guerra

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Per le sole pr estazioni a ssicurative “ Assistenza in v iaggio” e “ Spese mediche”, a pa rziale deroga di qu a nto previsto

da ll’articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni”, l’assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra ,

dichiarata o n on dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere g enerale e a tti di terrorismo, per un periodo massimo

di 7 g iorni dall’inizio delle ost ilità, se ed in quanto l’Assicurato r isulti sorpreso, dagli ev enti citati, mentre si trov a in un

Pa ese straniero dov e n essuno degli ev enti esisteva o era in a tto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Tabella delle garanzie e dei Massimali

GARANZIA MASSIMALI FRANCHIGIA

Ri mborso della penale per

modi fica o annullamento

del v iaggio

€ 5.000,00 per Assicurato

€ 10.000,00 per Sinistro nel caso

di più Ass icurati iscritti al viaggio

contemporaneamente.

15% dell’ammontare

della penale solo se la

rinuncia al viaggio non

è dovuta a ricovero

ospedaliero o decesso.

Ri mborso delle spese di

ri protezione del viaggio

€ 500,00 per viaggio € 50, per Sinistro e per

Ass icurato

Protezi one del bagaglio € 1.000,00 per Assicurato e per

viaggio. €150,00 per ogni oggetto

Condizioni di

Ass icurazione

Ri mborso delle spese

i mpreviste per ritardata

consegna del bagaglio

€ 150,00 per Sinistro e per viaggio 12h

Prestazi oni di Assistenza

i n Viaggio

Vedi le Condizioni di Assicurazione Vedi le Condizioni di

Ass icurazione

Spese medi che all’estero € 150.000,00 per Assicurato in

Europa

€ 200.000,00 per Assicurato nel

Mondo

€ 50,00 per Sinistro e

per Ass icurato.

Garanzia non valida in

Italia.

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PREST AZIONI ASSICURATE

Cia scuna g a ranzia è oper ante solo se pr esente n ella sezion e “ Elenco g a ranzie e pr estazioni” del Cer tificato di

A ssicurazione.

Art. 16) Rim borso della penale Annullamento o Modifica del v iaggio

L’A ssicuratore, n ei limiti previsti dalla pr esente Polizza, r imborserà l’importo della penale che A litalia addebiterà con trattualmente a ll'Assicurato a fronte dell’annullamento o della modifica del viaggio da parte di qu est’ultimo.

La g a ranzia v errà fornita solo ov e sia no r ispettati i termini per la denuncia del Sin istro e l’invio della relativa documentazione, indicati a ll’art. 30 del presente Contratto, e soltanto in seguito ad una delle cause sotto indicate purché

in v olontari ed imprevedibili al momento della stipula della Polizza:

a ) Ma lattia, In fortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di partecipare a l viaggio) o decesso:

- dell’Assicurato;

- di u n familiare o del Socio/Contitolare dell’Azienda o dello studio A ssociato. Se tali persone n on abbiano una

pr enotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l’Assicurato, in caso di sua Ma lattia o In fortunio, l ’A ssicurato dov rà dimostrare che si r enda necessaria la propria presenza ;

- di u n compagno di viaggio, purché assicurato e iscritto al v iaggio insieme e contemporaneamente a ll’Assicurato stesso.

In ca so di Ma la ttia o di In for tunio di u na delle persone indicate, l ’Assicuratore può subordinare il pagamento alla

effet tuazione di un controllo medico da parte dei medici di Chubb Assistance.

b) Da nni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda n ecessaria e insostituibile la sua presenza;

c) citazione o convocazione dell’Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o convo cazione in qualità di Giudice

Popola re successivamente all’iscrizione al v iaggio;

d) licenziamento o sospensione dal lavoro (mobilità o cassa integrazione) dell’Assicurato o su a nuov a a ssunzione con

con tratto di lav oro su bordinato o, per color o ch e pr estin o la pr opria oper a pr esso en ti pu bblici, a nche con forme

con trattuali di lavoro diverse, n on ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione del v iaggio.

La g a ranzia v errà fornita solo in seg uito a d annullamento o m odifica comunicati pr ima dell’inizio del v iaggio. Tale

com unicazione dov rà pervenire all’Assicuratore e ad Alitalia.

**A vvertenza**

Nel ca so in cui la Polizza sia stata a cquistata in una data successiva a qu ella di a cquisto del v iaggio, a ffinché le citate ca use di In fortunio e Ma lattia siano valide a i fini della denuncia di un Sinistro Annullamento o m odifica del viaggio, è n ecessario che il Sinistro stesso comporti almeno una n otte di Ricovero in un Ist ituto di Cura oppure una frattura ossea .

Quando sei coperto

La g aranzia di cui al presente articolo decorre dalla “Data di Effetto della Polizza” ed è operante fino alla fruizione del pr imo servizio contrattualmente previsto per il v iaggio e comunque non oltre la “Data di Partenza del viaggio” (primo

im barco); entrambe indicate nel Certificato di Assicurazione.

Massimale

Il Ma ssimale a ssicurabile pr evisto per la pr esente g aranzia n on potrà mai essere su periore a d Eu ro 5.000,00 per

A ssicurato e a d Euro 10.000,00 per Sinistro nel caso di più Assicurati con la medesima Polizza iscritti al viaggio insieme

e con temporaneamente.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l’insorgenza della causa

ch e ha dato luogo a ll’annullamento. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dalla Compagnia aerea in

con seguenza di un r itardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento resterà a carico dell’Assicurato stesso.

La g aranzia è operante per un’unica domanda di r isarcimento indipendentemente dall’esito della s tessa.

Criteri di indennizzabilità

L’A ssicuratore, a d eccezione di qu a nto citato n elle esclusioni, r imborsa la penale a ddebitata da A litalia a pplicando

l ’ev entuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto in Polizza, per Assicurato e Sinistro, secondo l’opzione

pr escelta ed indicata nel Certificato di A ssicurazione (Italia, Europa o Mon do): - a ll’Assicurato;

e pu r ché assicurati ed in possesso di biglietteria aerea per il medesimo viaggio:

- a tu tti i suoi familiari;

- a d u no solo dei compagni di viaggio.

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L’A ssicuratore rimborsa inoltre la penale di annullamento o m odifica secondo le seguenti modalità: - in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricov ero ospedaliero (esclusi day hospital e Pronto

Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcuna Franchigia;

- in tutti gli altri casi , la penale sarà rimborsata con l’applicazione di una Franchigia pari al 15% dell’ammontare della

pen ale stessa. Qu alora la pen ale fosse su periore a l Ma ssimale g a rantito, la Fr anchigia v errà ca lcolata su

qu est ’ultimo.

Limiti Territoriali

La pr esente garanzia assicurativa non prevede alcun limite territoriale.

Art. 17 ) Rim borso delle Spese di Riprotezione del v iaggio

L’A ssicuratore, entro i limiti previsti in polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuov i titoli

di v iaggio (biglietteria aerea), in sost ituzione di qu elli non utilizzabili per il ritardato arrivo dell’Assicurato a ll’aero porto

di pa rtenza del volo di andata, in conseguenza delle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

1 . in cidente a l mezzo di trasporto durante il t ragitto verso l’aeroporto di partenza del viaggio;

2. r itardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza del viaggio;

3. ev enti meteorologici oggettivamente ostanti.

Quando sei coperto

La g aranzia di cui al presente articolo decorre dalla “Data di Effetto della Polizza” ed è operante fino alla fruizione del

pr imo servizio contrattualmente previsto per il v iaggio e comunque non oltre la “Data di Partenza del viaggio” (primo

im barco); entrambe indicate nel Certificato di Assicurazione .

Massimale

L’A ssicuratore rimborsa i costi sostenuti entro il Ma ssimale di Euro 500,00 per Assicurato.

Criteri di indennizzabilità

L’a ssicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato fino a concorrenza

del Ma ssimale a pplicando una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro e per Assicurato pari ad Euro 50,00.

Il r imborso sarà effettuato sempreché i t itoli di v iaggio acquistati v engano utilizzati n elle 24 or e successive all’evento (o

a ppena possibile con il primo v olo disponibile, solo nel caso in cui il v ettore non fosse in grado di riproteggere l’Assicura to

en tro il detto termine di 24 ore) e per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

Limiti Territoriali

La pr esente garanzia assicurativa non prevede alcun limite territoriale.

Art. 18) Protezione del bagaglio

Qu a lora l’Assicurato su bisse Da nni materiali e dir etti a causa di furto, fu rto con scasso, r apina, scippo, perdita,

sm arrimento, danneggiamento del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli a biti indossati che aveva a ll’inizio del viaggio, l’Assicuratore provvederà al risarcimento in base al v alore degli stessi entro i limiti previsti in Polizza

e a d in tegrazione di quanto r imborsato da ll’a lbergatore o da l v ettore a ereo responsabile anche a i sensi della normativa

v igente in materia.

Quando sei coperto

La g aranzia di cui al presente articolo decorre:

- per i v iaggi di sola andata, per le 24 or e successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine

del v iaggio. La garanzia, dopo l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto, cessa comunque qu ando l’Assicurato si trov a

en tro un raggio di 50 km dal proprio Comune di residenza e/o domicilio;

- per i v iaggi di andata e r itorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del

v iaggio di r itorno con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto. Qualora il volo di r itorno sia previsto dopo 60 giorni da

qu ello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 60° g iorno su ccessivo a qu ello di partenza.

Massimale

Il Ma ssimale complessivo per A ssicurato e per durata del viaggio è pari ad Euro 1 .000,00.

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Mod. 010327991s_AZ0007 1 7 di 32

Fer mo il suddetto limite, l 'Indennizzo massimo per ogni oggetto, iv i comprese borse, v aligie e za ini, non potrà invece su perare l’importo di Euro 150,00.

I cor redi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono

con siderati un unico og getto.

In ca so di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’Identità, Passaporto e Pa tente di guida, vengono rimborsate, in

a g giunta al Ma ssimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino

a lla concorrenza complessiva massima di Euro 100,00.

Criteri di indennizzabilità

Il Da n no è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dall’albergatore o dal vettore aereo responsabile anche ai sensi

della normativa vigente in materia e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i

ben i a ssicurati avevano a l momento del Sinistro, secondo qu anto r isulta dalla documentazione fornita a ll’Assicuratore.

In ca so di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al

v alore di acquisto, se comprov ato dalla relativa documentazione.

I Da n ni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:

- son o coperti cumulativamente fino a l 50% della somma a ssicurata i Da n ni a d a pparecchiature fotocineottiche e

m ateriale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni a ltra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da

difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea.

- son o coperti cumulativamente fino a l 30% della somma assicurata i Da nni a cosmetici, medicinali, a rticoli sanitari,

g ioielli, pietre preziose, perle, oggetti d’oro, d’argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i Danni derivanti da:

- dim enticanza, incuria o smarrimento da parte dell’Assicurato;

- fu r to con scasso del bagaglio contenuto a ll’interno del v eicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall’esterno;

- fu r to dell’intero v eicolo.

Limiti Territoriali

Sa lv o quanto previsto dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, la garanzia è valida per l’ opzione

pr escelta ed indicata nel Certificato di A ssicurazione, in Italia, Eu ropa o Mon do.

Art. 19) Rim borso delle Spese im previste per ritardata consegna del bagaglio

Qu a lora l’Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore rispetto all’orario u fficiale comunicato dalla Compagnia aerea, dov esse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o

di a bbigliamento strettamente n ecessario, l ’Assicuratore provvederà a l loro rimborso entro i limiti previsti.

Quando sei coperto

La g aranzia di cui a l presente articolo decorre dal momento del primo imbarco a ereo del volo di andata e termina dopo

la fine del v iaggio di andata con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto.

Massimale

Per la presente garanzia, il Ma ssimale per A ssicurato e per la durata del viaggio è pari a Euro 150,00.

Criteri di indennizzabilità

Le or e di r itardo saranno calcolate sulla base dell’orario di atterraggio ufficiale comunicato dalla Compagnia aerea di cui

l’A ssicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Limiti Territoriali

Sa lv o quanto previsto dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, la garanzia è valida per l’ opzione

pr escelta ed indicata nel Certificato di A ssicurazione, in Italia, Eu ropa o Mon do.

Art. 20) Prestazioni di Assistenza in viaggio

Per g li A ssicurati n on residenti in Italia, le prestazioni di “Assistenza in v iaggio” dov ute alla residenza saranno prestate

in Ita lia presso il domicilio dell’Assicurato.

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Le pr estazioni di Assistenza in viaggio saranno fornite a d insindacabile giudizio di Chubb Assistance, entro il Massimale

pr ev isto in Polizza e in base a lla destinazione del viaggio.

È con sigliabile tenere a portata di mano i dettagli della Polizza, incluso il Numero del Certificato di Assicurazione in caso

ci sia necessità di r ichiedere le prestazioni di assistenza.

Potr ai contattare Chubb Assistance, a tua disposizione 24 or e su 24, ai seguenti recapiti:

: +3 9 06 4211 5657

: +39 06 4818 960 (FAX)

(2 4 ore su 24, 365 g iorni l’anno)

Per i serv izi di con sulenza o in formazioni, qu a lora non fosse possibile pr estare A ssistenza immediatamente, sarai

r icontattato entro le successive 4 or e lavorative.

Per g li Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di “Assistenza alla persona” dov ute alla residenza saranno prestat e

a l domicilio dell’Assicurato in Italia.

A. Con su lto medico telefonico

Ch ubb A ssistance è a disposizione dell’Assicurato per or ganizzare u n consulto medico telefonico in caso di urgenza

im provvisa durante il v iaggio.

B. Inv io di un medico o di u n’autoambulanza in Italia

Qu a lora il servizio medico di Chubb A ssistance g iudichi n ecessaria e non rinviabile una v isita medica dell’Assicurato,

Ch ubb Assistance invierà un medico g enerico convenzionato sul posto, o qu alora non fosse immediatamente disponibile

u n medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La

pr estazione v iene fornita con costi a carico dell’Assicuratore. Resta inteso che in caso di emergenza Chubb Assistance

n on potrà in a lcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), n é assumersi le ev entuali spese. La

pr estazione v iene fornita dalle or e 20:00 a lle or e 8 :00 da Lunedì a V enerdì e 24 or e su 24 il Sabato, la Domenica e nei

g iorni festivi.

C. Segna lazione di un medico specialista a ll’estero

Qu a lora, in seguito a l consulto medico telefonico, l’Assicurato dov esse sottoporsi a d una v isita specialistica, Chubb

A ssistance segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il n ominativo di un medico specialista nella località più

v icina al luogo in cui si trova l’Assicurato.

La pr estazione n on è operante in Italia.

D. Inv io di medicinali all’estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà

r iv olgersi a Chubb A ssistance per r ichiederne l'invio. Restano a carico d ell’Assicuratore le spese inerenti l’invio dei

m edicinali. Il costo deg li stessi r esta invece a totale carico dell'Assicurato. A ll'atto della r ichiesta l'A ssicurato dov rà

com unicare: n ome del farmaco, modalità di somministrazione e n ome della casa farmaceutica, n onché fornire se

n ecessario copia della prescrizione medica.

E. Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero

Qu a lora l’Assicurato, in caso di Ma lattia e/o In fortunio, trov andosi all’estero, abbia bisogno di ricevere informazioni su

specialità medicinali r egolarmente r egistrati in Ita lia, Chubb A ssistance seg nalerà i m edicinali corrispondenti, se

esistenti, reperibili sul posto.

F. T rasferimento e rimpatrio dell’Assicurato (anche con un familiare o com pagno di viaggio assicurato)

Qu a lora il servizio medico di Chubb Assistance consigli il trasporto dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e

d’in tesa con il medico curante sul posto, la Chubb Assistance organizzerà con la necessaria assistenza di personale medico

o pa ramedico:

- il t rasferimento presso una struttura medica a deguata più vicina;

- il t rasferimento dalla struttura medica alla r esidenza dell’Assicurato;

- il r impatrio alla r esidenza dell’Assicurato se le sue condizioni lo permettono e lo r ichiedono;

Il t r asporto sa rà effettuato, con tu tte le spese a ca r ico d ell’Assicuratore, u tilizzando i m ezzi r itenuti più idonei ad

in sindacabile giudizio di Chubb A ssistance.

Ta li mezzi potranno essere:

• a er eo sanitario;

• a er eo di linea, ev entualmente barellato;

• tr eno prima classe e, ov e n ecessario, vagone letto;

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• a u toambulanza, senza limiti di chilometraggio;

• a ltro mezzo di trasporto.

L’A ssicuratore avrà la facoltà di richiedere l’ev entuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.

Qu a lora, n ell’organizzazione della prestazione “ Trasferimento e Rientro sa nitario” i m edici di Chubb A ssistance non

r itenessero necessaria l’assistenza di personale medico o paramedico all’Assicurato durante il viaggio, ma di un familiare

o u n compagno di v iaggio en trambi a ssicurati, Chubb A ssistance prov vederà a fa r r ientrare a nche il fa miliare o il

com pagno di v iaggio con lo stesso m ezzo u tilizzato per l’Assicurato. Chubb A ssistance av rà la fa coltà di richiedere

l ’ev entuale biglietto di v iaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del compagno di v iaggio assicurato. Sono escluse

da lla prestazione le spese di soggiorno del familiare o del compagno di v iaggio.

G. Rientro degli altri A ssicurati

Qu a lora su ccessivamente a lla pr estazione “ Trasferimento e Rien tro sanitario” o in ca so di decesso dell’Assicurato, i

fa miliari e i compagni di v iaggio assicurati n on fossero obiettivamente in g rado di r ientrare alla propria r esidenza con il

m ezzo in izialmente pr evisto, Chubb A ssistance pr ovvederà a for nire lor o biglietti di v iaggio a lternativi (biglietto

fer rov iario di prima classe o u n biglietto a ereo di classe economica) tenendo a carico il costo dei biglietti fino ad un

im porto massimo di Euro 1 .000,00 per Sinistro e per viaggio.

La pr estazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano a ssicurati. Chubb Assistance avrà la

fa coltà di richiedere loro g li ev entuali biglietti di v iaggio n on utilizzati per il r ientro.

H. V iaggio di un familiare per raggiungere il con giunto ricoverato

Qu a lora l’Assicurato venisse ricoverato in un Ist ituto di Cura con una prognosi superiore a 7 g iorni , Chubb Assistance

pr ovvederà a organizzare il viaggio (un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica ) di

a n data e ritorno e sostenerne i costi, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricov erato.

Son o escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare .

I. Rientro dell’Assicurato convalescente

Qu a lora, a causa di Ricov ero in Ist ituto di Cura, l’Assicurato n on fosse in grado di r ientrare a lla propria r esidenza con il

m ezzo inizialmente previsto, Chubb A ssistance provvederà a or ganizzare il v iaggio di rientro ( un biglietto ferrov iario di

pr ima classe o un biglietto a ereo di classe economica) e sostenerne i costi.

J. Prolungamento del soggiorno

Qu a lora le con dizioni di sa lute dell’Assicurato, certificate da pr escrizione m edica scr itta, n on g li permettessero di

in traprendere il v iaggio di r ientro a lla pr opria r esidenza n ella da ta pr estabilita, Ch ubb A ssistance prov vederà

a ll’eventuale prenotazione di un a lbergo. Chubb terrà a proprio carico le spese di albergo ( camera e prima colazione) per

il m assimo di 3 g iorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un impor to massimo complessivo di Euro 40,00

g iornaliere per Assicurato.

Son o escluse dalla prestazione le spese di albergo div erse da camera e prima colazione .

K. Rientro dei m inori a ssicurati

Qu a lora a seguito di In fortunio, Ma lattia o ca usa di for za maggiore, l’Assicurato in v iaggio si trov asse n ell’impossibilità

di occuparsi degli Assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, Chubb Assistance fornirà, con spese a proprio carico

u n biglietto di v iaggio (ferrov iario di prima classe o u n biglietto a ereo di classe economica), di andata e r itorno, per

permettere a d un familiare di r aggiungere i minori, prendersene cura e r icondurli alla loro r esidenza. Qualora poi il

big lietto di r itorno dei minori n on fosse utilizzabile, Chubb A ssistance fornirà a ltresì, con spese a proprio carico, un

big lietto di sola andata, per permettere ai minori il r ientro a lla residenza.

Son o escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore .

L. Rientro a nticipato

Qu a lora l’Assicurato in viaggio abbia n ecessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un

m ezzo diverso da qu ello inizialmente previsto, a causa del decesso o del Ricovero di un familiare con prognosi superiore

a 7 giorni, Chubb Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La prestazione è valida anche

per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati.

Ch ubb Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzati.

Son o escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.

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M. Rim patrio della salma

In ca so di decesso dell'Assicurato nel corso del viaggio a ssicurato, Chubb Assistance organizzerà ed effettuerà il trasporto

della salma fino a l luogo di inumazione in Italia, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver espletato le

n ecessarie formalità su l luogo del decesso. L’Assicuratore prenderà in carico le spese n ecessarie ed indispensabili per il

t r asporto della salma, con esclusione di ogni a ltra spesa iv i comprese quelle r elative a lla cerimonia funebre.

En tro il sottolimite complessivo di Euro 7 .500,00 l ’Assicuratore t iene a carico a nche:

­ il costo del biglietto di v iaggio, andata e r itorno, per un familiare che si debba r ecare sul luogo in cui si è v erificato

l ’ev ento nonché le spese di pernottamento presso una struttura a lberghiera in loco;

­ le spese r elative a ll’inumazione o a lla cr emazione dell’ A ssicurato defunto, solo se effet tuate n el Pa ese di

a ccadimento dell’evento.

N. Int erprete a ll'estero

Qu a lora l’Assicurato in viaggio sia ricov erato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, Chubb Assistance

pr ovvederà ad inviare un interprete sul posto.

I cost i dell’interprete saranno a carico dell’Assicuratore per un massimo di 8 ore lavorative.

O. A nticipo spese di prima necessità

Qu a lora l’Assicurato debba sostenere, durante il v iaggio, spese impreviste di pr ima n ecessità (soggiorno in albergo,

n oleggio v eicoli, biglietti di v iaggio, r istorante, etc.) e si t r ov i n ell'impossibilità di pr ov vedervi dir ettamente ed

immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento , Chubb Assistance potrà

a n ticipare, con pagamento diretto a l for nitore, g li importi r isultanti da l cor rispondente documento fiscale (fattura,

r icevuta, scontrino) entro il limite massimo di Eu ro 5.000,00. L’Assicurato dov rà far pervenire copia della regolare

den uncia inoltrata alle autorità del luogo. La copertura diventerà operante nel momento in cui Chubb Assistance avrà

r icevuto a deguate garanzie bancarie di r estituzione. L’Assicurato dov rà comunque provvedere a lla r estituzione della

som ma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione della stessa.

La pr estazione n on è operante:

- n ei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance;

- qu a ndo l’Assicurato n on sia in g r ado di for n ire a deguate g aranzie ba ncarie di r est ituzione, r itenute tali ad

in sindacabile giudizio di Chubb A ssistance;

- n ei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino v iolazione delle norme vigenti in materia valutaria.

P. A nticipo cauzione penale a ll’estero

Qu a lora l’Assicurato si trov a, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non può provvedere

dir ettamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, Chubb Assistance potrà pagare sul posto, a titolo

di a nticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. Chubb Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale

fin o a d un importo massimo di Euro 15.000,00.

La pr estazione diventerà operante n el momento in cui la Chubb Assistance avrà r icevuto a deguate garanzie bancarie di

r est ituzione. L’A ssicurato dov rà comunque pr ovvedere a lla r estituzione della somma a nticipata en tro 3 0 giorni

da ll’erogazione della stessa.

La pr estazione n on è operante:

- n ei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance;

- qu a ndo l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile

g iudizio di Chubb Assistance;

- n ei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino v iolazione delle norme vigenti in materia valutaria.

Q. Segna lazione di un legale all’estero

Qu a lora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e a bbia la n ecessita di assistenza legale Chubb Assistance

seg nalerà il n ominativo di un legale il più vicino possibile a l luogo in cui si trov a l’Assicurato compatibilmente con le

dispon ibilità locali.

Son o esclusi dalla prestazione tutti i cost i derivanti da ll’intervento del legale che r imarranno dunque a totale carico

dell ’Assicurato.

La pr estazione n on è inoltre operante n ei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance .

R. Inv io di messaggi u rgenti

Qu a lora l’Assicurato in viaggio abbia la necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone res identi in Italia e si trovi

n ell’impossibilità di contattarle direttamente, Chubb Assistance provvede a proprie spese a ll’inoltro di tali messaggi.

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S. Inv io di un collega in sostituzione

Qu a lora successivamente a lle prestazioni “Trasferimento e Rimpatrio dell’Assicurato”, “Rientro anticipato” o il Ricovero

pr esso un Ist ituto di Cura dell’Assicurato, si r enda n ecessaria la sost ituzione dello stesso con un collega di lavoro, la

Ch ubb Assistance fornirà, con spese a carico di Chubb ed entro il Ma ssimale di Euro 1 .000,00 un biglietto ferrov iario di

a n data (prima classe) o a ereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l’Assicurato nel suo

in carico.

T. Spedizione e con segna di documenti professionali

Qu a lora du rante il per iodo di v alidità della Polizza, documenti pr ofessionali, a r chivi, o campionari di pr oprietà

dell’azienda e a l seg uito dell’Assicurato v enissero smarriti o der ubati e si r en desse dunque n ecessario recapitare

a ll’Assicurato in trasferta un duplicato degli stessi, la Chubb Assistance, con spese a carico dell’Assicuratore ed entro il

Ma ssimale di Euro 500,00 si occuperà di organizzare la loro spedizione e la consegna.

Resta inteso che né l’Assicuratore, n é Chubb Assistance sosterranno alcun costo per le spese di duplicazione di cui sopra.

Quando sei coperto

La g aranzia di cui al presente articolo decorre:

- per i v iaggi di sola andata, per le 24 or e successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine

del v iaggio. La garanzia, dopo l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto, cessa comunque qu ando l’Assicurato si trov a en tro un raggio di 50 km dal proprio Comune di residenza e/o domicilio;

- per i v iaggi di andata e r itorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del

v iaggio di r itorno con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto. Qualora il volo di r itorno sia previsto dopo 60 giorni da qu ello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 60° g iorno su ccessivo a qu ello di partenza.

Massimale

Le pr estazioni di a ssistenza previste dalla presente Polizza sono fornite una sola volta per ciascun tipo ( fatto salvo se

div ersamente indicato) entro il periodo di durata del viaggio.

In oltre:

- In v io di un medico o di una autoambulanza in Italia: la prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a

V en erdì e 24 ore su 24 il sa bato, la domenica e n ei giorni festivi;

- Rien tro degli altri a ssicurati: l ’Assicuratore terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino a d un importo massimo di

Eu r o 1 .000,00 per Sinistro e per viaggio;

- Pr olungamento del soggiorno: l ’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il

m a ssimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00

g iornaliere per Assicurato ammalato o infortunato;

- Rim patrio della salma: il Massimale per la presente prestazione è pari ad Euro 7.500,00;

- In terprete all'estero: i costi dell’interprete saranno a carico dell’Assicuratore per un massimo di 8 ore lavorative;

- A n ticipo spese di prima necessità: la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi

r isultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite massimo di Euro 5.000,00;

- A n ticipo cauzione penale a ll’estero: la Centrale Operativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un

im porto massimo di Euro 15.000,00;

- In v io di u n collega in sost ituzione: la Centrale Operativa for nirà, con spese a ca rico dell’Assicuratore ed entro il

Ma ssimale di Euro 1 .000, un biglietto ferrov iario di andata (prima classe) o a ereo di andata (classe economica);

- Spedizione e con segna di documenti professionali: la Centrale Operativa, con spese a carico dell’Assicuratore ed entro

il Ma ssimale di Eu ro 500, si occuperà di organizzare la spedizione e consegna del duplicato dei documenti professional i

da con segnare all’Assicurato.

Criteri di indennizzabilità

Le pr estazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con Chubb Assistance e relativa autorizzazione della stessa.

Ch ubb Assistance non è tenuta a pagare In dennizzi in sost ituzione delle g aranzie di Assistenza dov ute.

Per g li A ssicurati n on r esidenti in Italia, le prestazioni di A ssistenza dov ute a lla r esidenza sa ranno prestate a l domicilio

dell’Assicurato in Italia.

Ch ubb Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- r itardi od impedimenti n ell'esecuzione dei servizi convenuti dov uti a causa di forza maggiore, a disposizioni delle

A u torità locali o contrarietà a n orme e regolamenti vigenti n el luogo di erogazione della prestazione;

- er r ori dovuti ad inesatte com unicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

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Limiti Territoriali

Sa lv o quanto previsto dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, la garanzia è valida per l’Opzione

pr escelta ed indicata nel Certificato di A ssicurazione, in Italia, Eu ropa o Mon do.

Fa n no eccezione le seguenti prestazioni:

a ) v alida solo in Italia:

- In v io di un medico o di una autoambulanza in Italia;

b) v alide solo in Eu ropa e nel Mon do (Italia esclusa):

- Seg nalazione di un medico specialista all’estero ;

- In v io di medicinali urgenti a ll’estero;

- In formazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti a ll’estero ;

- In terprete all'estero ;

- A n ticipo cauzione penale a ll’estero;

- Seg nalazione di un legale all’estero.

Art. 21) Spese Mediche all’estero

Qu a lora l’Assicurato in viaggio a ll’estero debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici

u r genti e non procrastinabili, durante il periodo di validità della garanzia, l ’Assicuratore terrà a proprio carico i costi con

pa gamento diretto sul posto da parte di Chubb Assitance se preventivamente contatt ata da parte dell’Assicurato.

Nel ca so di Ricovero, la g aranzia sarà prestata fino a lla data di dimissioni o fino a l momento in cui l’Assicurato sarà

r itenuto, a d insindacabile giudizio dei medici di Chubb Assistance, idoneo a l r impatrio. La garanzia, comunque, sarà

oper ante per un periodo n on superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Le spese per cure dentarie son o a ssicurate soltanto se le stesse son o u rgenti, n on pr ocrastinabili e con seguenti ad

In for tunio.

Nei ca si in cui Chubb A ssistance n on possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno r imborsate sempreché

a u torizzate da Chubb A ssistance che dov rà essere stata anche in questo caso preventivamente contattata.

I cost i sostenuti saranno r imborsati dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale e n el limite dei

r ispettivi Massimali.

Quando sei coperto

La g aranzia di cui al presente articolo decorre:

- per i v iaggi di sola andata, per le 24 successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del

v iaggio.

- per i v iaggi di andata e r itorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del v iaggio di r itorno con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto. Qualora il volo di r itorno sia previsto dopo 60 giorni da

qu ello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 60° g iorno su ccessivo a qu ello di partenza.

Massimale

Il Ma ssimale, in base a lla destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione, per Assicurato è pari a:

- Eu r o 150.000,00 in Europa

- Eu r o 200.000,00 nel Mon do.

Nei Ma ssimali indicati son o comprese le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 500,00

per A ssicurato.

Criteri di indennizzabilità

In seg uito a lla valutazione della documentazione pervenuta, l ’Assicuratore procederà alla liquidazione del Danno e al

r elativo pagamento, al n etto dell’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 50,00 per Sinistro e per

A ssicurato.

Limiti Territoriali

Sa lv o quanto previsto dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, la garanzia è valida per l’opzione

pr escelta ed indicata nel Certificato di A ssicurazione, in Europa o Mon do ad esclusione dell’Italia.

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**A vvertenza**

Per le g a ranzie Spese Mediche a ll’estero e Pr estazioni di A ssistenza in v iaggio l ’A ssicurato dov rà contattare pr ev entivamente Chubb Assistance, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza in v iaggio o per a prire un Sinistro Spese Mediche (in caso di r icov ero ospedaliero, visite mediche e /o specialistiche, esa mi medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel ca so in cui l’Assicurato si trov i nell’impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite ter ze persone (ad esempio il coniuge o u n familiare), l’Assicurato o chi per esso dov rà contattare Chubb A ssistance il pr ima possibile.

Nel ca so in cui Chubb Assistance n on venga preventivamente contattata, Chubb potrà rigettare il Sinistro o ridurre

l ’In dennizzo, fatte sa lve ev entuali cause di forza maggiore debitamente documentate.

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SEZIONE 5 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 22) Persone non assicurabili e limiti d’età

Non è pr evisto a lcun limite d’età per poter beneficiare delle coperture assicurative offerte dalla presente Polizza.

La coper tura a ssicurativa n on è v a lida per le per sone a ffette da a lcolismo, tossicodipendenza, sindrome da

immunodeficienza a cquisita (AIDS). Le r elative coperture a ssicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette

con dizioni. Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel

cor so del contratto, la copertura assicurativa cessa indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute

dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o r eticenti si applica qu anto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del

Codice Civile.

Art. 23) Viaggi non assicurabili

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza non sono v alide per Viaggi:

• ch e prevedono lo sv olgimento di a ttività di lavoro o a ttività manuali di qu alsiasi tipo;

• effet tuati a llo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie;

• effet tuati dopo a v er r icevuto lo scon siglio a v iaggiare da pa rte di u n Medico o dopo a v er r icevuto u na prognosi

terminale;

• g ià iniziati al momento della stipula della polizza;

• in cui, a lla data di prenotazione (o Da ta di acquisto della polizza, se successiva) l’Assicurato o il Compagno di Viaggio

fosser o a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all’annullamento, modifica o a ll’interruzione del

v iaggio, o a d un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza;

• effet tuati v erso u n territorio dov e, a l momento della partenza, sia operativo u n div ieto o u n a limitazione (anche

temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente e/o dalla Farnesina. A tale scopo Ti invitiamo a verificare

ev entuali avvertenze vigenti v erso la destinazione del Tuo v iaggio al sito www.viaggiaresicuri.it/paesi.

In oltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trov assero in stato di guerra dichiarata o di fat to,

g u erra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per u n periodo massimo di 7 giorni dall’inizio delle ostilità se

ed in qu anto l’Assicurato risulti sor preso dagli ev enti mentre si trov a in un Paese straniero dov e nessuno degli eventi

citati esisteva o er a in a tto a l m omento del su o a r rivo in ta le Pa ese). Si c on siderano ta li i Pa esi in dicati n el sito

h ttp://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che r iportano un grado di rischio uguale o su periore a “4.0".

Art. 24) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

Per le garanzie “ Spese mediche” nonché le prestazioni di “Assistenza in viaggio” sono esclusi (o soggetti alla riduzione

deg li Indennizzi) dall’assicurazione tutti i casi in cui l’Assicurato non abbia preventivamente contattato Chubb Assistance

oppu re se l 'Assicurato n e disattende le indicazioni. Nel caso in cui l’Assicurato si trov i n ell’impossibilità di contattare

pr ev entivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone, sarà onere dell’Assicurato stesso provare l’urgenza delle

spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con Chubb A ssistance.

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i s inistri di ogni

tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il COV ID-19 (inclusa ogni

mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della

polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest’ultima dovrà ritenersi prevalente.

Son o a ltresì sempre escluse le seguenti fattispecie :

• ca si noti o prevedibili prima della stipula della polizza;

• situazioni di con flitto a rmato, inv asione, a t ti di n emici stranieri, ost ilità, g uerra, g u erra civ ile, r ibellione,

r iv oluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo

qu a nto espressamente indicato a ll’articolo “Rischio guerra”;

• a tti di terrorismo in g enere, compreso l’utilizzo di og n i t ipo di or digno n ucleare o ch imico, fa tto salvo quanto

espr essamente indicato all’articolo “Rischio guerra”;

• r a diazioni ionizzanti o con taminazione r adioattiva sv iluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di

tr asmutazione del nucleo dell’atomo o da pr oprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da a ltre caratteristiche

per icolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;

• tr ombe d’a ria, u ragani, terremoti, er uzioni v ulcaniche, in ondazioni, a lluvioni, esplosioni n u cleari ed altri

sconv olgimenti del la natura;

• in qu inamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi Da nno ambientale;

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• scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;

• pa tologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall’ OMS, di gravità e v irulenza

ta le da richiedere misure r estrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione a lla popolazione civile;

• m a lattie pregresse o pr eesistenti e note all’Assicurato a lla data di stipula della polizza;

• qu a rantene;

• a tti di temerarietà;

• v iaggi intrapresi v erso u n territorio dov e, al momento della Da ta di inizio del viaggio indicata nel Certificato di

A ssicurazione, sia v igente un div ieto o u n a limitazione (anche temporanei) emessi da u n’Autorità pubblica

com petente;

• v iaggi estremi in zon e remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi speciali;

• v iaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

• ca use o ev enti n on og gettivamente documentabili;

• a tti illegali posti in essere dall’Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi

g ov erno;

• g u ida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o v eicoli a motore;

• g u ida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore a lla B e di natanti a motore;

• qu a lsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

• pa r tecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a

m otore salvo che le stesse a bbiano carattere ricreativo;

• le con seguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;

• Sin istri v erificatisi in conseguenza di r ischiosa a ttività lavorativa manuale e/o a ttività lavorative sv olte in mare

a perto;

• n egazione di v isti consolari;

• dolo o colpa dell’Assicurato;

• ten tato su icidio o su icidio;

• a ttività che implicano l’utilizzo di esplosivi e/o a rmi da fuoco;

• ev enti n on occorsi durante il v iaggio.

**A vvertenza**

L’A ssicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare a lcun indennizzo e/o risarcimento né

a r iconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di

ta le indennizzo e/o r isarcimento o il r iconoscimento di tal e beneficio esponesse l’Assicuratore a sa nzioni, divieti o

r estrizioni previsti da r isoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o

disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Pa esi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni

in ternazionali.

Ch ubb Eu ropean Gr oup SE, è u n a società del g ruppo Ch ubb Limited, società a mericana qu otata a l NYSE. Di

con seguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta

a qu elli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e r estrizioni che possono v ietare di

for n ire copertura o pa gare sinistri a determinate persone fisiche o g iuridiche o a ssicurare determinati t ipi di attività

con nesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Stato di salute dell’Assicurato

Qu esta Polizza non copre le condizioni mediche preesistenti e note a ll’Assicurato a l momento della st ipula della Polizza.

Art. 25) Esclusioni specifiche

A d in tegrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Rimborso della Penale Annullamento o Modifica del v iaggio

Son o in oltre esclusi:

1 . le ta sse (aeroportuali e di sicurezza) r imborsate da Alitalia;

2. le fee d’agenzia o di biglietteria, ov e applicate;

3. in fortuni, malattie o decessi v erificatisi prima della st ipula della Polizza;

4. sta to di gravidanza; 5 . i ca si in cu i l’Assicurato n on a bbia r ispettato i termini per la den uncia del Sinistro e l’invio della relativa

documentazione;

6. fu r to, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di v iaggio;

7 . Sin istri derivanti da cause o ev enti non documentabili;

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8. fa llimento o in a dempienza contrattuale del v ettore, tour operator, or ganizzatore del v iaggio, struttura ricettiva, dell’organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena

distributiva del v iaggio;

9. ca si di licenziamento, sospensione dal lavoro e di nuova assunzione ragionevolmente prevedibili al momento della

pr enotazione del viaggio;

10. ch iusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa.

Rimborso delle Spese di Riprotezione del viaggio

Son o a ltresì esclusi:

1 . ca si noti o prevedibili prima della stipula della Polizza;

2. ca si in cui l’Assicurato non si presenti a l luogo di partenza del volo di andata;

3. g u asti meccanici.

Protezione del bagaglio

Son o a ltresì esclusi:

- let tori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;

- den aro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari,

ca taloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida;

- tu tti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motov eicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trov i

r iposto n ell’apposito bagagliaio chiuso a chiave);

- Da n ni prov ocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;

- Sin istri v erificatisi durante il soggiorno in campeggio;

- Sin istri che si v erifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell’Assicurato , eccetto quelli

ch e accadono entro l’area doganale dell’aeroporto;

- ca so di furto del bagaglio contenuto all’interno del v eicolo non chiuso regolarmente a chiave;

- il fu rto o i Da nni a beni coperti da a ltre assicurazioni;

- ca so di furto del bagaglio contenuto all’interno del v eicolo se visibile dall’esterno;

- ca so di fu rto di bagaglio a bordo del v eicolo che non sia stato r icov erato in un’autorimessa custodita tra le or e 20 e le

or e 7 ;

- a ccessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autorad io o r iproduttore estraibili);

- Da n ni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dov e si è verificato

l ’ev ento.

Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio

Son o a ltresì esclusi:

- il ca so di r itardata consegna del bagaglio avvenuta n ell’aeroporto che si trov a entro un raggio di 50 km dal Comune di

r esidenza e/o domicilio dell’Assicurato;

- tu tte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;

- g li a cquisti effettuati nella località di rientro.

Prestazioni di Assistenza

Son o a ltresì escluse dall’assicurazione:

1 . tu tte le prestazioni qu alora l’Assicurato n on a bbia preventivamente contattato Chubb A ssistance (e comunque

qu a lsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva a utorizzazione della stessa) oppure se l'A ssicurato ne disattende

le in dicazioni. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance,

a n che tr amite ter ze per sone, sa rà on ere dell’Assicurato stesso pr ov are l’urgenza delle spese effettuate e

l’impossibilità di en trare in con tatto con Ch ubb A ssistance. Nel ca so in cu i Chubb A ssistance non v enga

pr ev entivamente contattata, Chubb potrà rigettare il Sinistro o r idurre l’Indennizzo.

2. In pa rticolare:

- Con sulto Medico Telefonico: II serv izio n on fornirà diagnosi o pr escrizioni. Resta a totale carico dell'Assicurato

l'on or ario dello specialista.

- In v io di un medico o di una autoambulanza in Italia: In caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun

ca so sost ituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), n é assumersi le ev entuali spese.

- Tr asferimento e Rimpatrio dell’Assicurato. Sono escluse dalla prestazione:

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­ le in fermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul

posto o comunque n on impediscano la continuazione del viaggio;

­ le m alattie in fettive, n el ca so in cu i il t r asporto im plichi v iolazione di n orme sa n itarie n a zionali o

in ternazionali;

­ tu tti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero v olontariamente le dimissioni contro il

pa r ere dei sanitari della struttura presso la quale fosse r icov erato.

- Tr asferimento e Rimpatrio con un familiare o compagno di v iaggio assicurato: sono escluse dalla prestazione le

spese di sog giorno.

- V iaggio di un famigliare per raggiungere il congiunto ricoverato: Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno

del familiare.

- Pr olungamento del sog g iorno: Son o escluse da lla pr estazione le spese di a lbergo div erse da camera e prima

cola zione.

- Rien tro dei minori a ssicurati: Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del fa miliare accompagnatore.

- Rien tro anticipato: Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l’Assicurato non possa fornire a Chubb Assistance

a deguate informazioni sui motivi che danno luogo alla r ichiesta di r ientro anticipato.

- Rim patrio della salma: Sono escluse le spese r elative a lla cerimonia funebre.

- A n ticipo cauzione penale a ll’estero. Sono esclusi dalla prestazione:

­ i t r asferimenti di v aluta all’estero che comportino violazione delle n orme vigenti in materia valutaria;

­ i ca si in cui l’Assicurato n on è in grado di fornire adeguate g aranzie bancarie di r estituzione, r itenute tali ad

in sindacabile giudizio di Chubb A ssistance;

­ - i Sin istri avvenuti n ei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance.

- Seg nalazione di un legale a ll’estero. Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi derivanti dall’intervento del legale

ch e rimarranno dunque a totale carico dell’Assicurato. La prestazione non è inoltre operante nei Paesi in cui non

esistono filiali o corrispondenti di Chubb A ssistance;

- Spedizione e con segna di documenti professional. Son o esclusi da lla pr estazione i cost i di du plicazione dei

documenti professionali, degli archivi e dei campionari. La prestazione non è inoltre usufruibile se i documenti, gli

a r chivi ed i campionari sono di proprietà dell’Assicurato.

3. Fa tto salvo quanto previsto all’Art. “Rischio Guerra”, le prestazioni di A ssistenza non sono fornite in qu ei Paesi che

si tr ov assero in stato di guerra dichiarata o di fa tto, guerra civile, insurrezioni a carattere g enerale. Si considerano

ta li i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio uguale

o su periore a “4.0".

4. Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ov e l e Autorità locali o internazionali non consentono a

sog g etti privati lo sv olgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso

u n rischio guerra.

5 . Son o a ltresì esclusi dall’assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o ev ento derivante direttamente

o in direttamente da:

• ca si in cui l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni di Chubb A ssistance, ossia richieda di essere

dim esso dalla struttura presso la quale è r icov erato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o r ifiuti il

t r asporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso Chubb Assistance sospenderà immediatamente l’Assistenza e

la copertura delle u lteriori spese mediche maturate dal g iorno su ccessivo a l r ifiuto del trasporto/rientro

sa n itario in Italia;

• Sin istri che si verifichano entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato eccetto quelli che

a ccadono entro l’area doganale dell’aeroporto ;

• spese di r icerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

6. l ’A ssicuratore n on è tenuto a pagare:

• i cost i sostenuti all’estero, di qualsiasi natura, se l’Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è g ià stato dichiarato

idon eo a v iaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);

• i cost i per cure che, a g iudizio dei medici di Chubb Assistance, siano ritenute non n ecessarie o pr ocrastinabili in

qu a nto non impediscono a ll’Assicurato di proseguire il v iaggio;

• le spese sostenute su ccessivamente a l r ientro a l proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a

m a lattie o infortuni verificatisi in v iaggio.

Spese Mediche all’estero

La g aranzia n on è operante per:

1 . Sin istri dov e l’Assicurato n on a bbia pr eventivamente con tattato di Chubb A ssistance (e comunque qualsiasi

a u tonoma in iziativa sen za la pr eventiva a utorizzazione della stessa) oppure se l'A ssicurato n e disattende le

in dicazioni.

2. Sin istri derivanti da una qu alsiasi condizione medica preesistente e n ota all’Assicurato, che sia stata diagnosticata,

cu rata o per la quale è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della st ipula della polizza.

3. Cu re riabilitative.

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4. L’a cquisto, l’applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici.

5 . La cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite.

6. Tr attamenti estetici.

7 . Le per cure termali e dimagranti.

8. Le cu re odontoiatriche n on conseguenti ad infortunio.

9. L’a cquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.

10. Qu a lsiasi trattamento medico o intervento chirurgico:

a) r itenuto n on n ecessario dal punto di vista medico; o

b) n on direttamente collegato all’infortunio o a lla malattia per cui l’Assicurato sia stato ricov erato.

11 . Tr attamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino a l rientro dell’Assicurato in Italia,

secon do il parere del Medico di Chubb Assistance.

12. Ev entuali costi sostenuti a seguito del rifiuto da parte dell’Assicurato del trasferimento sanitario o del rimpatrio in

Ita lia, pur essendo stato dichiarato idoneo a v iaggiare a g iudizio di Chubb Assistance (Fit to fly).

13. Qu a lsiasi trattamento medico per cui l’Assicurato si è r ecato all’Estero.

14. Qu a lunque spesa sostenuta su ccessivamente a l r ientro a l pr oprio domicilio/residenza in Ita lia per situazioni

con seguenti a malattie iniziate in viaggio.

15 . La Fr anchigia per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l’Assicurato abbia contribuito ad una riduzione

delle spese mediche presentando la Tessera Eu ropea Assicurazione Ma lattia (TEAM) n ell’ambito dell’Unione

Eu r opea (incluso l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Sv izzera).

16. Ev entuali Sinistri occorsi durante un viaggio effettuato contro il parere del proprio Medico.

17 . A buso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni.

18. Pa r to naturale o con taglio cesareo.

19. In terruzione v olontaria della gravidanza.

20. Sta ti patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di g estazione e dal puerperio.

21 . La pr a tica di qu alsiasi sport esercitato pr ofessionalmente o ch e, comunque, comporti r emunerazione diretta o

in diretta.

22. In for tuni derivanti da lla pratica di sport a erei in g enere (tra cui a t itolo meramente esemplificativo, sport che

pr ev edano l’utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute).

23. In for tuni derivanti da lla pratica di sport estremi o pericolosi in g enere, tra cui a t itolo meramente esemplificativo:

pa r kour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, cacc ia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle

su e v arie forme, pugilato, sollevamento pesi), r ugby e football americano, sa ndboarding, street luge,hockey,

sla cklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia ol tre il 3° grado della

sca la U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base

ju mping, sa lto da l trampolino con sci, idrosci e w a keboard, r afting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto

d’a cqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

24. Nel ca so di rientro o trasferimento sanitario sono escluse dalle prestazioni:

• le in fermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di Chubb Assistance, possono essere curate sul posto o

com unque n on impediscano la continuazione del viaggio;

• le m alattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

• tu tti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariament e le dimissioni contro il

pa r ere dei sanitari della struttura presso la quale fosse r icov erato.

Art. 26) Lim iti di sottoscrizione

Non è consentita la st ipula di più polizze dell’Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali

a ssicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 27 ) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In ca so di Sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i r elativi limiti di Indennizzo si

in tendono r idotti, con effetto immediato e fino a l termine del Periodo di A ssicurazione in corso, di un importo uguale a

qu ello del Da nno r ispettivamente indennizzabile a l n etto di ev entuali Fr anchigie o Scoperti senza corrispondente

r est ituzione di Pr emio.

La pr esente disposizione n on si a pplica a lla g aranzia “ Annullamento o m odifica del v iaggio" in qu anto la stessa,

in dipendentemente dall’esito e dal valore della richiesta di In dennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso

e per un’unica domanda di r isarcimento.

Art. 28) Esclusione di compensazioni alternative

Qu a lora l’A ssicurato n on u su fruisca di u n a o più Pr estazioni/Garanzie, l’A ssicuratore n on è tenuto a fornire

pr estazioni/Indennizzi a lternativi di alcun g enere a titolo di compensazione.

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SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 29) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

In ca so di Sinistro, l’Assicurato o ch i agisce in sua vece dev e:

- da rne a v viso a ll’Assicuratore secon do qu a nto pr ev isto per le sin g ole g a ranzie com e di seg uito specificato.

L’in adempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice

Civ ile); - da rne avviso a tutti g li ev entuali a ltri a ssicuratori, in caso di st ipulazione di più polizze a garanzia dello stesso r ischio,

in dicando a ciascuno il n ome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);

- m ettere a disposizione dell’Assicuratore tutta la documentazione utile a lle indagini ed alle v erifiche del caso;

- con r iferimento a lla “ Garanzia A nnullamento o Modifica del v iaggio”, qu alora la tariffa del biglietto preveda la

possibilità di modifica o a nnullamento, l’Assicurato deve r ichiedere tale modifica o a nnullamento a l vettore aereo nei termini previsti dalla tariffa e in ogni caso prima della partenza del volo.

Fer mo restando qu anto più specificamente previsto per la “Garanzia Annullamento o Modifica del v iaggio”, per ogni

r ichiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro all’Assicuratore entro 30 giorni dal

r ientro, for nendo a ll’Assicuratore l ’insieme dei documenti u t ili alla gestione del Sin istro, fa t ta sa lv a la facoltà per l ’A ssicuratore di r ichiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a qu ella contrattualmente prevista e non

per dendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, ev entuali eccezioni anche se abbia iniziato la fase

di liqu idazione del Sinistro.

Tu tti i termini stabiliti nella presente polizza per la denuncia di un Sinistro e l’invio della relativa documentazione sono v incolanti a i fini della liquidazione del medesimo Sinistro da parte dell’Assicuratore , fatte salve ev entuali cause di forza

m aggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell’Assicurato.

Sa rà onere dell’Assicurato stesso prov are l’impossibilità di entrare in contatto con Chubb Asssitance laddove tale contatto sia r ichiesto dalla presente polizza.

La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla v alutazione del Sinistro, deve pervenire al seguente

in dirizzo:

Ch ubb European Group SE

c/o In ter Partner Assistance S.A. - Ra ppresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale 20136 Via Eroi di Cefalonia -

00128 Spinaceto (RM).

In ca so di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero

telefonico +39 06.42115657 durante i seguenti orari: Lunedì- V enerdì 9.00-18.00 Sabato 9.00-13.00.

Ch ubb Assistance è attiva 24 h su 24 h contattando il numero +39 06.42115657 (fax +39 06.4818960).

1 . In ca so di Sinistro è necessario fornire all’Assicuratore i dati anagrafici dell’Assicurato e il numero di Certificato di

A ssicurazione.

2. In ca so di Assistenza in viaggio e Spese mediche, ai fini della gestione del Sinistro è obbligatorio il contatto preventivo

con Chubb A ssistance e r iceverne la r elativa a utorizzazione, sen za in traprendere in iziative personali, fa tte salv e

ev entuali cause di for za m aggiore debitamente documentate. Il per sonale specializzato è a disposizione per

in tervenire o in dicare le procedure più idonee per r isolvere n el migliore dei modi qu alsiasi t ipo di problema oltre ad

a u torizzare ev entuali spese. Nel caso in cui l’Assicurato si trov i n ell’impossibilità di contattare preventivamente

Ch ubb A ssistance, a nche tramite terze persone, sa rà on ere dell’Assicurato stesso pr ovare l’urgenza delle spese

effet tuate e l’impossibilità di entrare in contatto con Chubb Assistance. In caso di r ichiesta di A ssistenza in v iaggio,

l ’A ssicurato o ch i a gisce in sua v ece, dev e contattare immediatamente Chubb A ssistance, attiva 24 h su 24 h, ai

seg u enti recapiti:

: +3 9 06.42115657

: + 3 9 06 4818 960 (FAX) for n endo:

- t ipo di intervento r ichiesto;

- r ecapito temporaneo;

- r ecapito di ev entuali familiari/compagni di v iaggio dell’Assicurato;

- da ti dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricov ero, nome del medico che ha preso in cura il paziente)

in caso di Ricovero;

- ev entuali documenti giustificativi richiesti dall’Assicuratore per poter procedere all’erogazione della prestazione.

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L’A ssicurato n on dev e pr endere alcuna iniziativa prima di av ere contattato Chubb A ssistance. L’inadempimento di tale

obbligo comporta la decadenza al diritto a lle prestazioni di Assistenza .

3. In ca so di Sinistro relativo a Annullamento o Modifica del v iaggio, Rimborso delle spese di r iprotezione del v iaggio,

Pr otezione del bagaglio, spese mediche, occorre fornire:

- n ome e in dirizzo della Ba nca, codice IBA N, codice SWIFT e n ome del t itolare del conto corrente se differente

da ll’intestatario della pratica;

- da t i anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge v igent e in materia).

4 . In ca so di Sinistro r elativo a A nnullamento o Modifica del v iaggio, Rimborso delle spese di r iprotezione del v iaggio,

Pr otezione Ba gaglio, Spese mediche occorre fornire a ll’Assicuratore il luogo, g iorno ed or a dell’evento nonché le

cir costanze e le cause che lo hanno determinato.

Art. 30) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro - Annullamento o Modifica del v iaggio

In ca so di Sinistro r elativo a lla presente g aranzia, l’Assicurato dev e da rne avviso a d A litalia pr ima di contattare

l’A ssicuratore.

A l v erificarsi della causa della modifica e/o rinuncia e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio l’Assicurato

o ch i agisce in sua vece deve contattare (telefonicamente o v ia fax) Chubb Assistance comunicando:

- n umero del biglietto aereo;

- m otivo della modifica o mancata partenza.

En tro il termine di 15 giorni di calendario dalla suddetta comunicazione l’Assicurato dov rà inoltre fornire per iscritto

a ll’Assicuratore:

- copia del biglietto a ereo;

- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve

r iportare la patologia e l’indirizzo ov e è r eperibile la persona ammalata od infortunata;

- in caso di Ricovero, copia completa conforme all’originale della cartella clinica;

- in caso di fratture ossee, g li esami radiologici effettuati;

- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la r inuncia;

Nel ca so di biglietti la cui r egola tariffaria non preveda il r imborso del costo del biglietto da parte del v ettore aereo:

- documentazione comprovante la cancellazione della prenotazione del volo (per i soli biglietti acquistati tramite agenzia

di v iaggi) ;

- documentazione con evidenza della regola tariffaria applicata al biglietto a cquistato;

- documentazione attestante il r imborso delle tasse aeroportuali ricev uto dall'Assicurato.

Nel ca so di biglietti la cui regola tariffaria preveda il rimborso, anche parziale, del costo del biglietto da parte del vettore

a er eo:

- documentazione comprovante la cancellazione della prenotazione del volo (per i soli biglietti acquistati tramite agenzia

di v iaggi) ;

- documentazione con evidenza della regola tariffaria applicata al biglietto a cquistato;

- documentazione comprov ante il r imborso a ll'Assicurato dell’ammontare del costo del biglietto n on trattenuto dal

v ettore aereo a t itolo di penale secondo quanto previsto dalla r elativa r egola tariffaria;

- documentazione attestante il r imborso delle tasse aeroportuali ricev uto dall'Assicurato.

Denuncia del Sinistro - Rimborso delle Spese di Riprotezione del v iaggio

La denuncia del Sinistro dev e pervenire a ll’Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

− documentazione oggettivamente prov ante la causa del ritardo, in originale;

− documenti di v iaggio n on utilizzati in originale;

− con ferma di prenotazione Alitalia, in copia;

− t itoli di v iaggio n on utilizzati in or iginale o con ferma del mancato u tilizzo del volo or iginariamente prenotato, emessa

da A litalia;

− n u ovi documenti di v iaggio a cquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo inizialmente previsto, in originale.

Denuncia del Sinistro - Protezione Bagaglio

La denuncia del Sinistro dev e pervenire a ll’Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- r a pporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;

- big lietto con l’itinerario c ompleto del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;

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- den uncia, in or iginale, presentata a ll’autorità di pubblica sicurezza del luogo ov e si è verificato l’evento, con l’elenco

dettagliato di quanto sottratto e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell’evento, marca, modello,

da ta approssimativa d’acquisto;

- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la r ichiesta di r isarcimento ed ev entuale lettera di rimborso o di

din iego degli stessi;

- copia della documentazione del v ettore a t testante la da ta e l’or a della m anomissione o il definitivo mancato

r itrov amento, nonché l’importo liquidato di sua competenza;

- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore di trasporto a cui è stato affidato il

ba gaglio ed ev entuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi.

Denuncia del Sinistro - Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio

La denuncia del Sinistro dev e pervenire a ll’Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l’ora della tardata riconsegna;

- scon trini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza, con la lista dettagliata degli acquisti effettuati,

in or iginale.

Denuncia del Sinistro - Spese mediche

In ca so di rimborso delle spese sostenute la denuncia del Sinistro deve pervenire all’Assicuratore insieme alle seguenti

in formazioni e documenti:

- copia del biglietto a ereo di Alitalia;

- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la

dia gnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in or iginale .

Art. 31) Onere della prova Colu i che richiede l’Indennità deve prov are l’esistenza di tutti g li elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre

con sentire le in dagini e g li a ccertamenti r itenuti n ecessari da ll’Assicuratore, a ta le fin e sciogliendo da l segreto

pr ofessionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

Art. 32) Controversie

In ca so di div ergenze sulla n atura e su lle conseguenze dell’Infortunio (o della Ma lattia), le Parti si obbligano a conferire

m andato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le

decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare

il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritt o con l’indicazione

del n ome del medico designato, dopo di che l’Assicuratore comunica all’Assicurato il nome del medico che esso a sua

v olta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccor do lo

designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dov e deve riunirsi il collegio medico. Nominato

il ter zo m edico, l’Assicuratore convoca il collegio inv itando l’Assicurato a pr esentarsi. Il collegio medico r isiede nel

com une, sede di Ist ituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene

le pr oprie spese, contribuendo per la metà a lle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è

v incolante per le Parti anche se uno dei medici r ifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 33) Pagam ento dell’Indennizzo Gli In dennizzi vengono corrisposti in Euro nell’ambito dell’Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei

Pa esi a derenti all’euro, il rimborso v errà calcolato al cambio r ilevato dalla Ba nca Centrale Eu ropea r elativo a l giorno in

cu i l’Assicurato, h a sostenuto le spese. V erificata l’operatività della g aranzia, v alutato il Da n n o e r icevuta tutta la

n ecessaria documentazione - iv i compreso l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato, ov e

n ecessario -in relazione al Sinistro, l’Assicuratore provvede a l pagamento entro 30 g iorni.

Il pa gamento v errà eseguito dall’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e dei suoi eredi e av enti causa, ed av rà piena

efficacia liberatoria nei confronti dell’Assicuratore.

A.In ca so di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), l’Assicuratore effettuerà il pagamento all’Assicurato stesso.

B. In ca so di A ssicurato minorenne (18 anni n on ancora compiuti) l ’Assicuratore effettuerà il pagamento ai genitori o al

tu tore legale.

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Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli a ssicurati Chubb Eu ropean Group SE

A i sen si della v igente normativa n el quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Da ti

Per sonali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – V ia Fabio

Filzi 29 – 2 0124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o r accolti tramite soggetti

da n oi autorizzati, come per esempio gli intermediari a ssicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e g estione

delle polizze nonché per la valutazione di ev entuali r ichieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati

ch e potranno essere da noi trattati son o dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome,

in dirizzo, numero di polizza, dati che r iguardano controv ersie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo

con senso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di sa lute (di seguito tutti insieme

i "Da t i") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di v alutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio

a ssicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. In oltre n el caso Le venga richiesto il suo specifico

con senso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite

telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per

in v iarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche

a d u no solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità v errà perseguita solo n el caso sia

r ichiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo sv olgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Da ti potranno essere comunicati a lle a ltre

società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di a dempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci

a v valiamo anche di soggetti terzi autorizzati a l trattamento dei Suoi Da ti che operano secondo e nei limiti delle

istruzioni da n oi impartite.

I da t i saranno conservati per il tempo strettamente n ecessario alla g estione delle finalità sopra descritte.

Lei h a diritto di a ccedere ai Suoi Dati in ogni momento, op porsi al trattamento dei medesimi, chiederne la r ettifica, la

m odifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A

ta le fine può rivolgersi a Chubb European Group - Ra ppresentanza Generale per l’Italia – V ia Fabio Filzi 29 – 2 0124

Mila no (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Pr otezione dei Da ti Personali

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Ga rante in materia di Pr otezione dei Da ti Personali.

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