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Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini 1
L'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche
e il codice dei contratti
Prof. Remo Morzenti PellegriniUniversità degli Studi di Bergamo
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I CONTRATTI E L’ATTIVITÁ NEGOZIALE
Le Istituzioni Scolastiche, a seguito dell’attribuzione della personalità giuridica, sono soggetti titolari di diritti e di doveri e godono di piena capacità negoziale.
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Finalità
Il seminario vuole costituire un’occasione di aggiornamento ed approfondimento della disciplina in materia di attività contrattuale della P.A., con particolare riferimento alle Istituzioni scolastiche, alla luce delle innovazioni introdotte dal Codice dei contratti pubblici e dalla più recente giurisprudenza in materia.
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Il principio dell’evidenza pubblica
L’inerenza dell’evidenza pubblica all’attività istituzionale tipica dell’Amministrazione radica fortemente l’istituto nella dimensione pubblicistica, con la conseguenza che appare corretto fondare la legittimazione del relativo sistema di garanzie sulla natura superindividuale degli obiettivi al cui raggiungimento è preordinato l’impiego stesso della procedura ad evidenza pubblica. La gara, quale comparazione trasparente delle diverse posizioni giuridiche dei privati che aspirano a contrattare con un’Amministrazione pubblica, è imposta, peraltro, dalle regole del corretto esercizio dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., ai sensi del quale: <<I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione>>.
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Il principio dell’evidenza pubblica
Scopo della procedura ad evidenza pubblica è quello di garantire la competizione tra più concorrenti per consentire alla P.A. di confrontare diverse offerte ed individuare il miglior offerente. Sin dalle origini normative dell’istituto (legge sulla contabilità generale dello Stato r.d. 18 novembre 1923, n. 244 e relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827), infatti, l’evidenza pubblica si configura quale strumento volto a garantire un più corretto confronto non tra interessi, ma, più propriamente, tra mezzi e risorse strumentalmente offerti alla capacità di scelta della stessa Amministrazione procedente. La connotazione pubblicistica dell’istituto è confermata dall’importanza che tale scelta riveste per la collettività latamente intesa; ciò in quanto è proprio dalla valutazione ponderata dell’Amministrazione che dipende la maggiore o minore efficacia dell’intervento diretto al raggiungimento del fine pubblico.
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Il principio dell’evidenza pubblica
Le norme di gara che impongono il rispetto della modalità dell’evidenza pubblica rispondono, da un lato, all’esigenza di consentire alle Amministrazioni di provvedere nel modo più economico e conveniente alla provvista di beni e servizi, nonché alla realizzazione di opere destinate alla fruizione collettiva, mirando, dall’altro lato, a consentire alla generalità dei soggetti dell’ordinamento la partecipazione al procedimento di allocazione delle risorse pubbliche a cui l’ente è preposto.
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Il principio dell’evidenza pubblicaPuò dunque ritenersi che il ricorso all’evidenza pubblica sia funzionale al raggiungimento di un duplice obiettivo:
1. concorre a rendere visibili i motivi di interesse pubblico sottesi alle scelte della P.A.,
2. garantisce la trasparenza e l’intellegibilità delle condizioni predisposte a garanzia della partecipazione dei soggetti interessati.Nell’analisi dell’attività dell’Amministrazione pubblica non si può dimenticare, infatti, che, ad eccezione delle ipotesi in cui agisca iure privatorum, essa è sempre tenuta a ricercare la soluzione operativa più idonea a contemperare gli interessi pubblici e privati che vengono in questione, con la conseguenza che appare necessaria una procedimentalizzazione di tale attività che regolamenti correttamente le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi di interesse pubblico.
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L’azione della P.A. può esplicarsi nelle forme previste dal
Diritto Pubblico Diritto Privato
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ATTI DI DIRITTO PUBBLICO:
Posti in essere secondo i principi e le forme di Diritto Pubblico
Atti Amm/vi
Contratti di Diritto Pubblico
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Nell’attività di Diritto Pubblico
La P.A.
In quanto organo pubblico
è dotato di
POTERI D’IMPERIO
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In tale ipotesi si pone su di un
PIANO DI SUPREMAZIA
rispetto ai destinatari dei suoi atti
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Atti di Diritto Privato
Negozi di Diritto Privato
In tali casi nella P.A. si trova su di un
PIANO DI PARITA’
rispetto agli altri soggetti privati dell’ordinamento
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Tali Atti giuridici sono regolati dalle norme del Diritto Privato
Nonostante in alcuni casi la P.A. operi nelle forme
del diritto privato il fine
dell’attività amministrativa è sempre pubblico
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Ciò che cambia
è solo il mezzo
attraverso cui il fine
è raggiunto
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PRINCIPI COSTITUZIONALI
Art. 97 Cost.
Tale articolo garantisce indipendenza e neutralità della P.A. da influenze politiche sia
sotto il profilo
Attivo: Buona Amministrazione
Passivo: Imparzialità
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Imparzialità
Intesa anzitutto come Equidistanza
tra più soggetti pubblici o privati che vengono in
contatto con la P.A.
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Buona Amministrazione
Obbligo per i funzionari di
svolgere la propria attività
secondo le modalità più idonee ed
opportune al fine
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Dell’efficacia
Efficienza
Speditezza ed
Economicità
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BUONA AMMINISTRAZIONE
Può ritenersi quella che riesce nei limiti del possibile
A soddisfare
i seguenti obiettivi:
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CRITERI GENERALI
Economicità:Ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione
Rapidità
Efficacia:Raffronto tra risultati conseguiti ed obiettivi programmati
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Efficienza:Raffronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Miglior contemperamento degli interessi
Minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa
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IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA
L’azione della P.A.
deve adeguarsi
ad un canone di razionalità operativa
sì da evitare decisioni arbitrarie od irrazionali
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TRASPARENZA
L’interesse alla conoscenza di documenti amministrativi
assurge oggi
A bene della vita autonomo meritevole di tutela
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L’attività contrattuale dello Stato è
Manifestazione della capacità di diritto privato della P.A.
Regolata di massima oltre che dal diritto privato da norme proprie
del regolamento contabile
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Quando la P.A. agisce
Iure privatorum
Deve in ogni caso dar conto
Sia delle ragioni di interesse pubblico
che la inducono ad utilizzare lo
strumento negoziale in luogo di quello
provvedimentale
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Sia dell’effettiva realizzazione
di tale interesse mediante
ricorso all’autonomia privata
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REGIME GIURIDICODEICONTRATTI PRIVATIDELLA P.A.
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SONO DISCIPLINATI DAL DIRITTO PRIVATO
I limiti dell’attività contrattuale della P.AGli elementi essenziali del contrattoGli effetti del contrattoLa fase di attuazione coattiva mediante
ricorso all’A.G.O
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SONO DISCIPLINATI DAL DIRITTO PUBBLICO
Secondo il modello dell’evidenza pubblica
Le attività inerenti al processo di formazione della volontà del soggetto pubblico (scelta dal privato contraente,
le trattative che procedono l’accordo)
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DA NOTARE BENE CHE NELLA FASE ESECUTIVA
DOMINA IL DIRITTO PRIVATO
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IN GENERALE
Si distinguono due fasi in cui si svolge il rapporto contrattuale
La prima anteriore
La seconda successiva
Alla stipulazione
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NELLA PRIMA:
CHE ABBRACCIA
La deliberazione di addivenire al contratto
La scelta per l’individuazione del contraente
La formazione del prezzo contrattuale
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L’esperimento dell’eventuale gara
La predisposizione delle clausole
contrattuali
L’approvazione del contratto
DOMINA IL DIRITTO PUBBLICO
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NELLA SECONDA
Relativa all’esecuzione del
contratto
DOMINA IL DIRITTO PRIVATO
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LIMITI ALL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLA P.A.
Generalmente sono vietati
Tutti gli atti che contrastano con i fini pubblici
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LA P.A. PUO’ EFFETTUARE
DonazioniFideiussioniSono vietati i contratti aleatori (gioco,
scommessa, borsa)Sono ammessi (ass/ne, impiego di
capitale)Contratti a favore del terzo ex art.
1411c.c.
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Principi generali e quadro normativo
1- Il quadro generale della riforma 2- Gli istituti innovativi 3- Procedure di gara 4- Procedure alternative alle gare ad evidenza pubblica 5- L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica 6- Gli affidamenti in house e gli affidamenti diretti di servizi alle
società miste nella giurisprudenza comunitaria e nazionale. 7- I caratteri generali del sistema dell’economia. La nuova disciplina
del Codice dei contratti pubblici. 8- Le forniture di beni e servizi in economia: il quadro delle fonti
normative e le possibili alternative per la disciplina interna. 9- Le modalità di affidamento degli incarichi professionali
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1. Il quadro generale della riforma:La Direttiva 2004/18/CE
Pubblicazione GUCE del 30/04/04 Entrata in vigore in Italia 01/02/06 (per le parti
self-executing) Testo unico per gli appalti di lavori (Dir.
93/37/CEE), servizi (Dir. 92/50/CEE) e forniture (Dir. 93/36/CEE)
Principi ispiratori:- Flessibilità
- Adeguamento tecnologico
- Semplificazione
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1. Il quadro generale della riforma:Il Codice degli Appalti
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Nella scuola dell’autonomia è fondamentale Nella scuola dell’autonomia è fondamentale assimilare “i principi” del nuovo codiceassimilare “i principi” del nuovo codice
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Premessa: le recenti novità
Il codice dei contratti (di cui al d.lgs. 163/2006), nel frattempo, ha subito l’intervento di diversi “correttivi” integrativi, modificativi e attuativi, nell’ordine disposti con: legge n. 228 del 2006, legge n.
296 del 2006, d.lgs. n. 6 del 2007, d.lgs. n. 113 del 2007, legge n. 123 del 2007, legge n. 124 del 2007, legge n. 244 del 2007, legge n. 31 del 2008, legge n. 201 del 2008, legge n. 14 del 2009, legge
n. 69 del 2009, legge n. 77 del 2009, legge n. 94 del 2009, legge n. 99 del 2009, legge n. 102 del 2009, legge n. 166 del 2009, legge n.
26 del 2010, d.lgs. n. 53 del 2010, d.lgs. n. 104 del 2010, legge n. 10 del 2011, d.l. n. 34 del 2011, d.lgs. n. 58 del 2011; d.p.c.m. 25
marzo 2011. Da ultimo si segnala l’avvenuta approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore dal 9 giugno 2011.
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1. Il quadro generale della riforma:I principi ispiratori
Ricezione delle Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE entro i termini prescritti, al fine di evitare procedure di infrazione per inadempimento.
Unificazione e razionalizzazione della disciplina dei contratti della P.A. secondo principi di imparzialità, trasparenza, efficienza efficacia e tutela ambientale.
Introduzione per tutte le categorie di appalto della figura del responsabile del procedimento.
Istituzione dell’ e-procurement.
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1. Il quadro generale della riforma:La struttura del Codice
Parte I (artt.1-27) «Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice»
Parte II (artt. 28-205) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari»
Parte III (artt. 206-238) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori speciali»
Parte IV (artt. 239-246), «Contenzioso»
Parte V (artt. 247-257), « Disposizioni di coordinamento e transitorie-
Abrogazioni»
Allegati (da I a XXII)
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2. Gli istituti innovativi
Ampliamento del numero e procedure di aggiudicazione Flessibilità delle procedure Cooperazione tra committente e appaltatore Ricorso agli strumenti telematici Accentuazione della trasparenza e par condicio nelle gare Subappalto e avvalimento Ruolo della concessione (lavori e servizi) Nuovi strumenti di qualificazione Forme semplificate di adeguamento delle soglie
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3. Procedure di gara:Determinazione a contrarre
La sua adozione compete al dirigente. Atto definito nei suoi contenuti Essa consiste nell’individuazione del fine,
dell’oggetto del contratto, delle clausole da inserirvi, delle modalità di scelta del contraente così come contemplate dalla legislazione vigente in materia di contratti della P.A.
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3. Procedure di gara:Metodi di scelta del contraente
Classificazione nazionale anteriore alla riforma:
- asta pubblica - appalto concorso - licitazione privata - trattativa privata.
Classificazione comunitaria e del codice: - procedura aperta - procedura ristretta - procedura negoziata
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3. Procedure di gara:Criteri di aggiudicazione
Gli unici criteri ammessi sono: 1. prezzo più basso 2. offerta economicamente più vantaggiosa
Scelta discrezionale della PA, ad eccezione del dialogo competitivo dove è ammesso solo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Obbligo di ponderazione: la PA deve attribuire un peso ai criteri di aggiudicazione per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, informandone in tempo utile i partecipanti nel capitolato o nel bando di gara in caso di dialogo competitivo nel “documento descrittivo”
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3. Procedure di gara: Criteri di aggiudicazione e giurisprudenza
TAR Lazio, sez. I, 23/8/2006 n. 7375L'obbligo di seguire le norme di evidenza pubblica, ivi incluse quelle concernenti l'adeguata pubblicizzazione della selezione, è regola generale, valevole anche gli appalti c.d. sotto soglia. Per un verso, infatti, la normativa nazionale in materia di contabilità pubblica (v. artt. 3 e 6 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e artt. 37 e 41 r.d. 23 maggio 1924, n. 827) impone per ogni attività contrattuale di una pubblica amministrazione (o di un soggetto ad essa equiparato) l'utilizzo di procedure concorsuali "aperte", circoscrivendo ad alcune ipotesi eccezionali la possibilità di ricorrere all'affidamento a trattativa privata.
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3. Procedure di gara:Procedure aperte
Le procedure aperte ammettono il concorso di una pluralità indeterminata di
imprenditori appartenenti al settore oggetto dell’appalto.
Gli offerenti sono tenuti al rispetto del bando (artt. 3 e 55).
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3. Procedure di gara:procedure aperte
Il decreto (o la determina a contrarre) indica se si seguirà una procedura aperta.
Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
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3. Procedure di gara:Procedure ristrette
Le procedure ristrette consentono la partecipazione alla gara soltanto alle imprese che, avendone fatta richiesta, siano state invitate.
Metodi adatti per appalti ad elevato contenuto tecnico (art. 3 e 55).
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3. Procedure di gara:procedure ristrette
Il decreto o la determinazione a contrarre indica se si seguirà una procedura ristretta
Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
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3. Procedure di gara:procedure negoziate con bando di gara
Possono essere indette quanto una precedente procedura aperta o ristretta o un precedente dialogo competitivo hanno dato esito sfavorevole per irregolarità o inammissibilità delle offerte presentate.
In caso di lavori, la procedura negoziata può essere bandita soltanto se essi abbiano valore inferiore ad € 1.000.000.
Possono essere altresì indette per ragioni eccezionali di urgenza, o quando l’oggetto del contratto non sia predeterminabile in astratto, o quando debbano essere affidati lavori di sperimentazione o di ricerca.
Nella procedura negoziata non possono essere modificate le condizioni iniziali del contratto.
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3. Procedure di gara:procedure negoziate senza bando
Art. 56: nella procedura negoziata, la pubblicazione del bando può essere omessa quando chi partecipa alla procedura negoziata ha già in precedenza presentato, in una procedura aperta o ristretta relativa allo stesso contratto, offerte formalmente valide.
Art. 57: nella procedura negoziata, il bando non deve essere pubblicato se la procedura aperta o ristretta precedente è andata deserta.
Si ricorre alla negoziazione diretta anche quando, per ragioni tecniche o artistiche o di esclusiva, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato, oppure in casi di estrema urgenza che non consentano la procedura negoziata con bando.
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3. Procedure di gara:Procedure negoziate senza bando
In caso di forniture, la procedura negoziata può aver luogo senza preventivo bando: per prodotti sperimentali; per acquisti di beni complementari a forniture
precedenti; per acquisti di materie prime quotate; per acquisti a condizioni vantaggiose
nell’ambito di procedure concorsuali.
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3. Procedure di gara:procedure negoziate senza bando
Per i contratti di servizi, la procedura negoziata può aver luogo senza bando: quando il contratto segua un concorso di progettazione; in tal caso debbono essere invitati tutti i vincitori di detto
concorso.
Per i contratti di lavori e servizi, la procedura negoziata può aver luogo senza bando, quando l’oggetto dell’aggiudicazione sia complementare e non scorporabile, non superi il 50% del valore dell’oggetto principale, oppure si tratti di un oggetto nuovo, ma conforme ad un progetto base interessato da una procedura aperta o ristretta.
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3. Procedure di gara:procedure negoziate senza bando
In caso di procedura negoziata senza bando per lavori o servizi nuovi previsti da un progetto-base già aggiudicato con procedura aperta o ristretta, l’affidamento mediante detto metodo deve essere previsto dal bando originario e deve aver luogo entro tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale.
Osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità e rotazione.
Utilizzabilità dei criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Divieto di rinnovo tacito del contratto. Strumentalità e residualità delle procedure negoziate.
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ApprofondimentiGli aspetti procedurali relativi alla scelta del contraente disciplinati dal comma 6 dell'art 57 essi sono essenzialmente riconducibili a due fasi sub-procedimentali:
1. la prima costituita dallo svolgimento di un indagine di mercato con la quale la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche economico-finanziarie e tecnico-organizzative desunte dal mercato;
2. la seconda che si apre allorché, selezionati almeno 3 operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, si addiviene alla negoziazione vera e propria attraverso l'invito dei predetti operatori a presentare le offerte tra cui verrà scelta quella che offra le condizioni più vantaggiose.Se la norma richiede solo che nell'invito siano semplicemente contenuti gli elementi essenziali della prestazione richiesta, è ragionevole ritenere che il meccanismo attraverso il quale si procederà alla scelta dell'offerta migliore debba essere previamente contenuto nella lettera invito: questa conclusione appare maggiormente aderente a quei principi di trasparenza evocati dalla norma; sembra inoltre meglio rispettare lo spirito della nuova disciplina che alla mancata preordinazione di regole procedurali della vecchia trattativa privata ha sostituito un sistema che, sia pure con modalità assai semplificate, ricalca quelli delle gare vere e proprie.
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Approfondimenti
Ci si interroga proprio sulla qualificazione giuridica della procedura di cui all'art. 57, comma 6: gara ufficiosa o semplice indagine di mercato? Evidentemente la risposta al quesito ha delle ricadute operative di non poco momento dati i vincoli più penetranti della prima nella comparazione delle offerte.
La lettera della norma non offre in realtà elementi univoci per una qualificazione nell'uno o nell'altro senso: se infatti per un verso viene utilizzato un termine quale quello di “consultazione”, che sembra tradire le sembianze di un'indagine esplorativa simile a quella di mercato, per altro verso, invece, le modalità previste (lettera di invito precisa nei contenuti, contestualità degli inviti, predeterminazione dei parametri di riferimento per la scelta dell’offerta migliore) sembrano proprio quelle di una gara, sia pure ufficiosamente svolta.
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Approfondimenti
"Dalla trattativa privata vera e propria va distinta la cd., e ben diversa, indagine di mercato, che costituisce una mera consultazione informale del mercato stesso, finalizzala non già alla ricerca del contraente ma del soggetto con cui intavolare la susseguente trattativa privata: procedura che, per sua natura, non soggiace ai vincoli che irrigidiscono l'azione amministrativa in uno schema concorsuale in senso stretto“ (TAR Veneto 6199/2002).
"Ove, quindi, l'Amministrazione non abbia indetto una gara ufficiosa ed abbia invece fatto ricorso ad una indagine di mercato - che costituisce una mera consultazione informale del mercato, finalizzata non già alla ricerca del contraente ma di colui con cui intavolare la susseguente negoziazione, resta tuttora valido il principio per cui il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode l'ente appaltante e la riconducibililà delle relative scelte alla sua sfera di autonomia privata, a meno che non intenda quegli far valere, in veste di imprenditore del settore, l'eventuale indebito impiego della trattativa privata in luogo delle procedure di evidenza pubblica (CdS, sez. V, 1724/2001).
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Approfondimenti
Da ultimo si v. CdS, sez. IV, 1789/2006
Sulla scorta della più attenta giurisprudenza deve essere rimarcata la differenza fra sondaggio esplorativo e gara ufficiosa istituti entrambi utilizzabili nella trattativa privata: il primo tende solo ad acquisire una conoscenza dell’assetto del mercato e dunque dell’esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare; il secondo, oltre ad essere strumento di conoscenza implica una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara e che pone l’obbligo per l’amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità.
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Approfondimenti
L’art 121 del Codice stabilisce che ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano tutte le disposizioni che disciplinano i contratti sopra soglia, in quanto non derogate dalle norme specificamente destinate ai contratti sotto soglia comunitaria.E questo ovviamente vale anche per la trattativa privata "sotto soglia"; riguardo alla quale però negli articoli successivi al 121 non si rintracciano disposizioni che deroghino alla disciplina della trattativa "sopra soglia".Si può quindi affermare con ragionevole certezza che la disciplina di cui all'art. 57 in tema di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei lavori, servizi e forniture pubblici si applica anche agli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
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3. Procedure di gara:Le soglie comunitarie
Forniture e servizi: rientrano in ambito comunitario quelle pari o superiori ad € 137.000 o ad € 211.000 a seconda della natura dell’Amministrazione appaltante (Allegato IV) o del tipo di servizio (Allegato II A e Allegato II B).
Lavori: sono comunitari quelli pari o superiori ad € 5.278.000. Determinazione del valore dell’appalto: art. 29. Divieto di frazionamento dell’appalto affinché esso, ai fini del
raggiungimento o meno della soglia, sia valutato nel suo effettivo importo d’insieme.
Divieto di accorpare ai lavori servizi e forniture non accessori o complementari ai primi: ogni prestazione autonoma deve essere individuata in rapporto alla soglia di riferimento.
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3. Procedure di gara:Appalti sotto soglia
Appalti di lavori (art. 122): sono sottratti alle regole sovranazionali in tema di comunicazione alla Commissione e di pubblicità;
Ad essi si applicano, in ogni caso, le regole del Testo unico in materia di termini, di metodi di scelta del contraente e di criteri di aggiudicazione.
Alle opere di urbanizzazione sotto soglia si applica il D.P.R. n. 380/2001 (possibilità di realizzazione di dette opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione).
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3. Procedure di gara:Appalti sotto soglia
Possibilità di prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Appalti di forniture e servizi (art. 124): non si applica l’evidenza pubblica comunitaria; è obbligatorio pubblicare i risultati della procedura di affidamento ed il bando; sono da osservarsi le procedure di scelta del contraente previste dal Testo unico degli appalti; l’esclusione automatica delle offerte anomale può essere prevista, ma con limitazioni.
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4. Procedure alternative alle gare:Affidamenti in economia
Metodi: amministrazione diretta e cottimo fiduciario (procedura negoziata).
In entrambi i casi deve essere designato un responsabile del procedimento.
L’amministrazione diretta esige la presenza di un’unità organizzativa apposita all’interno dell’ente autore dell’affidamento.
Categorie di lavori in economia (comma 6°).
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4. Procedure alternative alle gare:Affidamenti in economia
Limiti di valore per l’esecuzione di lavori in economia: da € 40.000 ad € 200.000 è previsto il ricorso al cottimo fiduciario; fino ad € 50.000 è ammessa l’attuazione in amministrazione diretta.
Forniture e servizi in economia: richiedono la presenza di determinati presupposti (comma 10°).
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4. Procedure alternative alle gare:Affidamenti in economia
Limiti massimi raggiunti i quali l’acquisizione di servizi e forniture non può più avvenire in economia: le soglie comunitarie relative agli uni e alle altre.
Forniture e servizi inferiori ad € 20.000: affidamento diretto.
In via transitoria, restano efficaci i regolamenti locali.
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
Acquisti in economiaL’attività attraverso cui la Pubblica
Amministrazione procura i beni ed i servizi necessari per soddisfare le proprie esigenze operative ed organizzative, preordinate al perseguimento diretto o indiretto di fini pubblici, richiede un intenso impegno oltre che amministrativo e tecnico anche finanziario.
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
Acquisti in economia I passaggi fondamentali attraverso i quali si estrinseca la
procedura di acquisizione di beni e servizi sono costituiti dalle seguenti attività:
- stipula dei contratti, a seguito di procedure da svolgere in ambito interno o comunitario in relazione all’entità della spesa delle singole acquisizioni;
- effettuazione di ordinazioni a seguito di procedure non contrattuali, quali quelle oggetto della presente trattazione e quelle economali;
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
Acquisti in economia ………………….. - produzione diretta di beni e servizi a mezzo di strutture
tecniche interne (gestioni dirette); - svolgimento, in via preliminare, di adempimenti
destinati a favorire e stimolare tutta l’attività acquisitiva di beni e di servizi;
- osservanza, nello svolgimento di tale attività, di norme e prescrizioni contenute in un contesto normativo articolato e complesso, nazionale e comunitario
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
Il rinnovo dei contratti L’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004, ha modificato la disciplina in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, disponendo, all’art. 23, comma 1, che l’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2, delle legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è soppresso.
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
Il rinnovo dei contratti Ne consegue che, prima dell’entrata in vigore della norma
del 2005, il rinnovo espresso e motivato dei rapporti contrattuali delle pubbliche amministrazioni era consentito dal nostro ordinamento (alle condizioni previste), risultando sottoposto a divieto unicamente il rinnovo tacito.
Quest'ultimo divieto rappresentava e rappresenta l'applicazione concreta del principio secondo il quale i contratti delle pubbliche amministrazioni "devono avere termini e durata certi" (art. 12, comma 1, l. cont. Stato r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Il rinnovo/proroga dei contratti
Il dibattito dottrinale e la casistica giurisprudenziale sull’art. 6 l. 537/1993 ha riguardato anche la vexata quaestio della differenza fa proroga e rinnovo contrattuale, avendo precisato il Consiglio di Stato ( sez. V, n. 9302 del 31.12.2003) che mentre la prima sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, il secondo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale. Dunque, stante la differenza sostanziale fa proroga e rinnovo è consentito l’inserimento di clausole o patti accessori che prevedano la prorogabilità del contratto.
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
Il rinnovo dei contratti
Con ciò, si veniva nella sostanza a consentire la stipulazione di nuovi contratti mediante trattativa privata al di fuori delle ipotesi previste sia dalla legge di contabilità dello stato, sia dalle discipline di derivazione comunitaria in materia di affidamento di forniture e di servizi (d.lgs. n. 358/1992, d.lgs. n. 157/1995).
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5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Comma 7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
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7. I caratteri generali del sistema dell’economia: art. 125 del Codice
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n.
384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, che rappresentano comunque un sistema alternativo alle normali procedure di affidamento dei contratti pubblici, possono essere effettuate (soltanto in presenza di particolari situazioni):
a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
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7. I caratteri generali del sistema dell’economia: art. 125 del Codice
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
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7. I caratteri generali del sistema dell’economia: Cottimo fiduciario
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
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8. Le forniture di beni e servizi in economia
Importi < 211.000
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le [autorità governative centrali] e per importi inferiori a 211.000 euro per le [altre] stazioni appaltanti.
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8. Le forniture di beni e servizi in economia
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
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8. Le forniture di beni e servizi in economia
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
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8. Le forniture di beni e servizi in economia
20.000 < Importi < 211.000
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
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7-8. Affidamenti in economia di Lavori, Forniture e Servizi
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
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7-8. Affidamenti in economia di Lavori, Forniture e Servizi
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
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7-8. Affidamenti in economia di Lavori, Forniture e Servizi
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
N.B. Vedi art. 253 c. 22 codice appalti per il regime transitorio.
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Attività negoziale nella scuola dell’autonomia
Titolo IV D.I. 44/2001
Capo I Principi generali
Capo II Singole figure contrattuali
Capo III Altre attività negoziali
Art. 7 D.P.R. 275/1999
Artt. 40 e 43 L. 449/1997
Codice civile
Fonti normativeFonti normative
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Principi generali Art. 31 D.I. 44/2001
Attribuzione di piena autonomia negoziale alle Istituzioni scolastiche.
Le scuole possono concludere convenzioni e contratti.
Eccezioni:Eccezioni:
1. Contratti aleatori (art. 1469 cod.civ.)
2. Operazioni finanziarie speculative
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Principi generali3. Partecipazioni a società, salva la
possibilità di aderire a consorzi, anche in forma di s.r.l.
4. Divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle mansioni ordinarie di personale della Scuola (ad eccezione dei contratti di prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa e realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione).
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PRINCIPI GENERALI
Art. 31(Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.
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Art. 32(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
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Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;i) all'acquisto di immobili.2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:a) contratti di sponsorizzazione;b) contratti di locazione di immobili;c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;h) partecipazione a progetti internazionali.3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
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Art. 34(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.
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Art. 35(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
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Principi generali Dirigente scolastico
Legittimazione ad agire e a sottoscrivere i contratti e gli ordini di acquisto di beni o servizi.
Il D.s. può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Dsga o ad uno dei collaboratori. Qualora non vi siano figure idonee il D.s. può avvalersi di esterni.(art. 32 D.I. 44/2001).
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Novità nell’attività negoziale
Si passa dalla informazione preventiva ( e conseguente decisione) del Consiglio d’Istituto alla
INFORMAZIONE SUCCESSIVA al Consiglio ( art. 35 D.I. 44/2001)
Dirigente scolastico GestioneConsiglio di Istituto Indirizzo
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Direttore dei servizi gg.aa.e attività negoziale
Competenze proprie
Attività necessaria ed ordinaria del Dsga
Competenze delegate dal Dirigente scolastico
Attività straordinaria ed eventuale del Dsga
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Attività necessaria ed ordinaria del Direttore
Gestione dell’attività negoziale connessa alle minute speseminute spese (art. 17 e 32, 2° co. D.I. 44);
Attività istruttoriaAttività istruttoria nello svolgimento dell’attività negoziale (art. 32, 3°co.);
Ruolo di ufficiale rogante ufficiale rogante per la stipula degli atti che prevedono la forma pubblica (art. 34, 6° co.);
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Attività necessaria ed ordinaria del Direttore
RedazioneRedazione materiale, con l’ausilio del restante personale amm.vo, dei contrattidei contratti (art. 31 D.I. 44);
Tenuta della documentazione inerenteTenuta della documentazione inerente all’attività negoziale (art. 35,4°co.);
Redazione del certificato di regolare Redazione del certificato di regolare prestazione prestazione per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici (art. 36,3° co.)
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Attività straordinaria e meramente eventuale del Direttore
Attività connessa alla possibilità che il Dirigente deleghi al Direttore singole attività singole attività negozialinegoziali(art. 32, 2° co D.I. 44);
Attività connessa alla possibilità che il Direttore possa essere designato responsabile del responsabile del procedimentoprocedimento per le istanze di accesso agli atti concernenti l’attività negoziale(art.4, 7° co D.P.R.352/1992);
Redazione di un certificato che attesta la regolarità delle forniture di valore inferiore a 2.000 euro, su delega del D.s..
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D.s.g.a. e minute spese
Nessuna novità di rilievo, fatta eccezione per il diverso tenore testuale della disposizione, rispetto al disposto dell’art. 46 D.I. 28/5/1975.
Partite di giro sul funzionamento (C..M. 173/2001)
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Attività istruttoria del D.s.g.aProcedure di contrattazione diverse da quelle
precedentemente in vigore
Diverso iter previsto per la procedura ordinaria(Art. 34 D.I. 44/02) per acquisti, appalti o forniture il cui valore ecceda €.2.000 o il limite più alto deciso dal Consiglio.
Il D.s. procede alla scelta del contraente, previa comparazione di almeno 3 offerte.
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Contrattazioni inferiori a €.2.000
Informale consultazione del mercato per garantire:
Efficienza Efficacia Buon
andamento Economicità (Art. 97 Cost.)
Possibilità di prescindere da consultazioni in caso di urgenza e per evidenti ragioni di opportunità da motivare adeguatamente.
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Procedura ordinaria di contrattazione
Contratti della P.a. come contratti ad evidenza pubblica:
Azione negoziale alla stessa stregua dei privati;
Azione amministrativa per far sì che, nel procedimento amministrativo volto alla conclusione del contratto, si salvaguardi la buona amministrazione buona amministrazione e la trasparenza. trasparenza.
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Art. 34 D.I. 44/2001
Prevede dei requisiti oggettivi che l’invito a proporre un’offerta deve avere
Contempla la possibilità di far ricorso alle discipline di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato;
Sancisce che le Istituzioni scolastiche sono comunque tenute ad osservare le norme dell’U.E. in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
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L’art. 34 presuppone la CONOSCENZA, DA PARTE DEL DEL D.S. E, D.S.G.A., DI SVARIATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE REGOLANO L’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLA P.A.
Es. Diversa procedura per contratti che superino la c.d. soglia comunitaria.
Casi rari nella scuola (appalti di pulizia, approvigionamento Ist. Alberghieri)
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Invito a presentare un’offerta
Deve contenere: Criteri di aggiudicazione; Indicazione esatta delle prestazioni
contrattuali; Termini e modalità di esecuzione e di
pagamento Esempio lettera d’invito
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Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso oppure Offerta economicamente più vantaggiosa Margine di discrezionalità dell’ Ammini-
strazione previa predeterminazione dei parametri da valutare (da indicare nella lettera di invito).
Ordine di importanza degli elementi da tenere a riferimento.
Indicazione numerica del peso attribuito ad ognuno di essi ai fini della scelta.
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Criteri di aggiudicazione
Obbligo di motivare la scelta del contraente
Onde evitare che il provvedimento sia viziato (la L. 241/1990 prevede l’obbligo di motivazione) e per garantire comunque la trasparenza dell’azione amministrativa.
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Art. 34,4° co. D.I. 44/2001
Lascia salva la possibilità di ricorrere alle procedure di gara disciplinate dalle norme di contabilità di Stato.
RECEDE
Con il d.lgs. 163/2006
Sistemi di scelta del contraente previsti dal nuovo codice degli appalti (d.lgs. 163/2006)
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Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a. Art. 34, co. 6° D.I.44/2001
Il Dsga esercita le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica e può delegare un funzionario ad hoc per lo svolgimento di detta funzione.
Compito nuovo ed importantissimoCompito nuovo ed importantissimo, finora sconosciuto alle singole scuole, ma peraltro ben noto a funzionari di altre Amministrazioni (es. Università o Ministeri)
Riserva di legge o delega
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Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a.
RatioRatio
L’ufficiale rogante deve essere un funzionario diverso dall’Ufficiale stipulante (D.s.).
Nella sua attività l’ufficiale rogante è tenuto a seguire, in quanto applicabili, le norme dettate dalla legge notarile(art. 96 R.d.827/24)
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Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a.
Compito di attribuire pubblica fede all’atto redatto nella c.d. forma pubblica amministrativa particolare tipologia di forma solenne prevista solo per le amministrazioni pubbliche.
L’ufficiale rogante assolve lo stesso compito che il notaio assume per dare agli atti da lui redatti pubblica fede( art. 2699 cod.civ.)
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Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a. L’atto redatto dall’Ufficiale rogante fa piena
prova, fino a querela di falso(art. 221 c.p.c.): Della provenienzaprovenienza del documento Delle dichiarazionidichiarazioni delle parti Degli altri fattialtri fatti che l’Ufficiale rogante attesta
essere avvenuti in sua presenzaL’ufficiale rogante procede inoltre all’autentica autentica
delle copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e al rilascio delle copie stesse(art. 95 r.d. 827/1924)
Obbligo di registrazioneObbligo di registrazione e connesse responsabilità
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Redazione materiale del contratto
Forma scrittaForma scritta non solo ad probationem ma ad substantiam
Cons. Stato eCassazione
Opportunità di prevedere recesso ad nutumdella Scuola “ Ai sensi dell’art. 1373 cod.civ. (art. 2237
per i contratti di prestazione d’opera int.) l’Amm.ne scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo”
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Redazione materiale del contratto
Opportunità di non derogare dal foro competente in caso di controversie
R.d. 1611/33 Prevedere che tutte le spese e gli oneri
contrattuali siano a carico della controparte
Clausola penale (art. 1384 cod.civ.) per inadempimento del contratto o eventuali ritardi nella fornitura o nel servizio prestato
Clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod.civ.)
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Redazione materiale del contratto
Oltre alla prescrizione essenziale della forma scritta e della cd. contestualità, visono altri canoni che, com’è noto, disciplinano la determinazione del contenutodei contratti stipulati dalla PA., e che è pacifico debbano essere osservatipoiché tali principi presidiano, in generale, allo svolgmento di qualsiasi attivitàcontrattuale della PA., ed in particolare:- il divieto di cessione del contratto senza l’autorizzazione della P.A., atteso chela scelta del contraente è sempre fatta intuitu personae;- il divieto di durata ultranovennale ex art. 12 Legge cont. St.;- il divieto di rinnovo tacito, oltre la scadenza convenuta, per i contratti di durata,atteso che non è ammessa la proroga tacita del contratto stipulato con la PA.,anche quando il contratto alla scadenza non sia stato disdettato (Cons. Stato,Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147, conferma T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II,sent. n. 5/2004).L’ente pubblico può continuare ad avvalersi della clausola del rinnovoespresso, a condizione che, tra gli altri casi, tale clausola sia inserita negli atti di gara.
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Attività straordinaria e meramente eventuale del Direttore
Attività connessa alla possibilità che il Dirigente deleghi al Direttore singole attività negoziali singole attività negoziali(art. 32, 2° co D.I. 44);
Attività connessa alla possibilità che il Direttore possa essere designato responsabile del responsabile del procedimentoprocedimento per le istanze di accesso agli atti concernenti l’attività negoziale(art.4, 7° co D.P.R.352/1992);
Redazione di un certificatocertificato che attesta la regolarità delle forniture di valore inferiore a 2.000 euro, su delega del D.s..
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Tipologie dei negozi
Negozi di diritto pubblico o di concertazione
-Collaborazione tra scuole
-Collaborazione tra scuole ed altri soggetti pubblici o privati
Negozi di diritto privato
-Funzionamento didattico e amministrativo
-Prestazioni di esterni
-Reperimento mezzi economici
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Negozi di diritto pubblico o di concertazioneCreazione di organismi stabili e
permanenti-Associazioni
-Consorzi
Creazione di meri rapporti obbligatori- Accordi di rete(tra scuole)-Accordi di collaborazione(partecipazione anche
di altri soggetti pubblici o privati) Convenzioni Protocolli d’intesa
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Negozi di diritto privato
Alienazione di beni e fornitura di sevizi prodotti dalla scuola (art. 38 D.M.44/2001)
Concessione di beni in uso gratuito (art. 39) Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento del POF(art.40) Sponsorizzazioni(art. 41) Contratti di fornitura di siti informatici (art.42) Concessione in uso dei siti informatici(art. 43) Contratti di comodato(art. 44)
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Negozi di diritto privato
Contratti di mutuo (art.45) Manutenzione edifici scolastici(art.46) Leasing-locazione finanziaria (art.47) Gestione finalizzata risorse finanziarie (art.48) Compravendita (art.49) Uso temporaneo edificio scolastico(art. 50) Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali(art.
51) Vendita di materiali fuori uso o beni non
utilizzabili( art. 52)
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Altre attività negoziali
Fondazioni (art. 53)Borse di studio (art.54)Donazioni (art. 55)Eredità e legati (art.55)
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Art. 40(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
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Contratto d’insegnamento(prestazione d’opera intellettuale)
Art. 40, 1° co. L. 449/1997Art. 40 D.M. 44/2001Art.2230 ss. Codice civileConsentiti allorchè il personale interno non
riesca ad assolvere alle esigenze didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa
Verifica da fare in concreto, caso per caso
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Contratto d’insegnamento(2) Finalità pubbliche di ampliamento dell’offerta
formativa Doti di provata capacità specifica e specifica
competenza tecnica degli estranei
Acquisizione del curriculum Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri ed i
limiti per la conclusione dei contratti e il limite massimo dei compensi da attribuire agli esperti
Obbligazione di mezzi e non di risultato
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A) Prestazione d’opera con esperti
B) Per particolari attività d’insegnamento
purché non sostitutivi di quelli
curriculari
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C) Per le sperimentazioni didattiche ed ordinamentali
D) Per l’ampliamento dell’offerta formativa
E) Per l’avvio dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche
Ex Art. 21 L. 59/1997Ex Artt. 43/44 L. N° 449/98
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Gli incarichi esterni
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Articolo 3. l. finanziaria 2008 (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e
razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali)
18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
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Consulenze esterne
La finanziaria 2005 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311) detta disposizioni concernenti l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione.
Le disposizioni prevedono precisamente che l’affidamento di incarichi senza il rispetto delle previsioni legislative costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale e dispongono la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di conferimento.
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Consulenze esterne
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato che:
a) le tipologie di incarico individuate dalla norma hanno un contenuto dell’atto di conferimento che coincide con quello relativo al contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile (come gli studi di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione, quelli per l’elaborazione di schemi d atti e leggi, le consulenze legali, i pareri e le valutazioni);
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Consulenze esterne
b) per valutare in concreto se un incarico rientri nella previsione normativa, occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata dal medesimo;
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Consulenze esterne c) non rientrano nella previsione normativa: - gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge
(come la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione, i servizi per cui esistono uffici o strutture ad hoc, gli appalti e le esternalizzazioni);
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo che, per il contenuto, non rientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza); questi incarichi si collocano in una «posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato» e sono «utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative», differenziandosi quindi dagli incarichi esterni.
In una recente decisione della Corte Costituzionale si è affermato il principio secondo il quale gli amministratori e i dirigenti sono direttamente responsabili per gli incarichi da loro affidati per conto dell’ente se essi sono condizionati ad un futuro finanziamento.
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Consulenze esterne: finanziaria 2005
Le prescrizioni relative al conferimento degli incarichi di collaborazione nella P.A., le assunzioni a tempo determinato, le convenzioni e le collaborazioni coordinate e continuative negli enti locali per l’anno 2005, sono contenute nei commi 11, 42 e 116 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).
Il comma 11 prescrive limiti di spesa e regole generali che tutte le p.a. in genere, devono osservare per affidare incarichi di collaborazione per studi e consulenze, conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42.
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Consulenze esterne: finanziaria 2005
Se oggetto della prestazione è uno studio, una consulenza o un parere, anche se l’obbligazione è stata contratta a seguito della stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non vi è dubbio che rientri nelle previsioni dei commi 11 e 42; qualora, invece, si tratti di un progetto di collaborazione relativa alla realizzazione di un progetto di lavoro, quale ad esempio potrebbe essere l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio, in questo caso non sarebbe soggetto ad alcun limite di spesa, né a particolari regole procedurali.
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Consulenze esterne: finanziaria 2005
Occorre, quindi, fare riferimento al contenuto concreto dell'obbligazione contratta dalle parti. In questo senso, si può dire che consulenza è esclusivamente quel rapporto contrattuale da cui deriva un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per effetto del quale il consulente fornisce al committente informazioni specialistiche, consigli, relazioni, in base alle quali sarà poi il committente a formare un prodotto ed un risultato.
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Consulenze esterne: indirizzi della Corte dei Conti
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
Adunanza del 15 febbraio 2005
“Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”
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Consulenze esterne: indirizzi della Corte dei Conti
La Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni:
a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;
b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
d) indicazione della durata dell’incarico; e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato
e l’utilità conseguita dall’amministrazione.
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Consulenze esterne: indirizzi Condizioni per il conferimento di incarichi esterni di studio, o
di ricerca, ovvero consulenza
1) Obbligo di adeguata motivazione L’adeguata motivazione deve essere riferita
all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi (comma 42). Devono mancare, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo al loro soddisfacimento, oppure carenti in relazione all’eccezionalità della finalità.
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Consulenze esterne: indirizzi
2) Straordinarietà dell’incarico Occorre considerare che per i soggetti pubblici
l’affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, costituisce carattere eccezionale alla luce di citati commi, posto che:
- è possibile “solo nei casi previsti dalle legge, ovvero, nelle ipotesi di eventi straordinari”.
- “deve essere adeguatamente motivato” e l’adeguata motivazione deve essere riferita “all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi (comma 42)”;
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Consulenze esterne: indirizzi 3) Oggetto dell’incarico pertinente e determinato L’oggetto dell’incarico deve essere specifico e pertinente con gli
obiettivi dell’Ente, per cui è necessario richiamare i provvedimenti programmatori che individuano gli obiettivi da realizzare e, inoltre, l’incarico non deve essere generico o indeterminato.
4) Elevata professionalità L’oggetto della consulenza deve richiedere professionalità,
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente. L’incaricato deve essere in possesso della qualifica professionale ed esperienza necessaria. Inoltre l’incarico non deve implicare svolgimento di un’attività continuativa, ma di specifici progetti, attività o programmi individuati nell’atto di incarico.
5) Temporaneità dell’incarico L’incarico deve essere specifico e temporaneo e l’atto deve
evidenziare l’impossibilità dell’ente di assolverlo adeguatamente per mancanza di personale idoneo.
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Consulenze esterne: indirizzi 6) Incompatibilità Non devono sussistere motivi di incompatibilità legati ad interessi di
qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico, né deve trattarsi di dipendenti cessati dal servizio senza il requisito per il pensionamento di vecchiaia (art. 25 della legge 23/12/94 n. 724)
7) Selezione In generale devono essere osservati criteri di selezione del
professionista, fatto salvo il conferimento diretto adeguatamente motivato.
8) Compenso Il compenso deve essere commisurato all’esperienza e
professionalità del soggetto incaricato, al tipo di incarico, al valore, alla durata ed alla difficoltà dei problemi da risolvere. Inoltre occorre indicare gli elementi di riferimento della quantificazione (utilità conseguita, vantaggio ottenuto) al fine che possa essere valutata la congruità del compenso.
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Consulenze esterne: i limiti della finanziaria 2006
Il comma 173 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) prevede che gli atti di spesa, relativi a studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
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Consulenze esterne: i limiti della riforma Bersani-Visco
Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183)
Art. 22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria
1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
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Consulenze esterne: i limiti della riforma Bersani-Visco
Art. 32. Contratti di collaborazione 1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
Art. 7. Gestione delle risorse umane 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
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Consulenze esterne: i limiti della riforma Bersani-Visco
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo
i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
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D.Lgs. 30-3-2001 n. 165Modificato art. 3 Fin. 2008
Art. 7. Gestione delle risorse umane.6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
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D.Lgs. 30-3-2001 n. 165Modificato art. 3 Fin. 2008
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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D.Lgs. 30-3-2001 n. 165Modificato art. 3 Fin. 2008
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
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RiassumendoSi deve quindi di volta in volta, ad esempio, distinguere tra:
prestazione d’opera intellettuale (consulenza, ricerca, studio)
(Esempio) Appalto di servizi (tipologia cfr. All. II.A d.lgs. 163/2006) vedere soglia < 20.000 euro; compreso tra 20.000 e 206.000 euro; > 206.000 euro.
Collaborazioni co.co.co.
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Studio, ricerca, consulenza Gli incarichi di studio L’art. 5 DPR n. 338/1994 determina il contenuto di tali tipi di incarichi. Essi
si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Gli incarichi di ricerca Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte
dell’amministrazione. Le consulenze E' l'ipotesi più semplice di richiesta di un parere ad un esperto esterno.Siamo in presenza -sottolinea la Corte dei Conti- di un contratto di
prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229–2238 codice civile). I Giudici contabili individuano una serie di casi, da intendersi ricompresi
all'interno della previsione contenuta in Finanziaria:- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione
committente;- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni,
espressione di giudizi;- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del
patrocinio dell’amministrazione;- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
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Tutto ciò che non è ricerca, studio, consulenza
Non rientrano invece nella tipologia precedente gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. E in particolare:
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.
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Art. 125 dlgs. 163/2006
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
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Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Diversa tipologia sono poi i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 cpc e art. 61 d. lgs. 276 del 2003) e che sono in atto utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative.
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Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “L’art. 125 – che disciplina per l’appunto le acquisizioni in economia
– non contiene alcuna deroga espressa all’art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell’ambito delle procedure in argomento”.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche SocialiDirezione generale per l'attività ispettiva
Interpello n. 10/2009Roma, 20 febbraio 2009
Sull'obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia
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GRAZIE per l’attenzione
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Università degli Studi di Bergamo