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CORRETTEZZA E INGANNEVOLEZZA NELLA COMUNICAZIONE DELLA TRACCIABILITA’ Torino, 29 Novembre 2011 Avv. Neva Monari, Studio Avvocati per l’Impresa, Torino [email protected]

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CORRETTEZZA E

INGANNEVOLEZZA NELLA

COMUNICAZIONE DELLA

TRACCIABILITA’

Torino, 29 Novembre 2011

Avv. Neva Monari, Studio Avvocati per l’Impresa, Torino

[email protected]

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LA DOPPIA

VALENZA

DELLA

TRACCIABILITA’

SANITARIA

INFORMAZIONE AL

CONSUMATORE

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TRACCIABILITA’:

VALENZA SANITARIA

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“L’esperienza ha dimostrato che l’impossibilità di

ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi

può mettere in pericolo il funzionamento del mercato

interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un

sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che

abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter

procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni

ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli,

evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la

sicurezza degli alimenti sia in pericolo”.

(Considerando 28 Reg. Ce 178/2002)

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“La rintracciabilità è necessaria per garantire la sicurezza alimentare e l’affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori”.

(Considerando 2 Reg. Ue 931/2011)

“In passato le crisi alimentari hanno rivelato che non sempre la documentazione era sufficiente per consentire la piena tracciabilità degli alimenti sospetti”.

(Considerando 4 Reg. Ue 931/2011)

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LA TRACCIABILITA’:

INFORMAZIONE AL CONSUMATORE

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NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE LA TRACCIABILITA’ FORNISCE UN’IMPORTANTE

E ACCATTIVANTE INFORMAZIONE

DEVE CORRISPONDERE NECESSARIAMENTE A VERITA’

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NORME A TUTELA DELLA CORRETTA

FORNITURA DI INFORMAZIONI AL

CONSUMATORE

• Art. 18 Reg. Ce 178/2002 (come sanzionato dall’art. 2 del D. Lgs 190/2006)

• Art. 2 D. Lgs 109/92• Art 7 Reg. Ce 1169/2011 (si applica dal 13 Dicembre 2014)

• Art. 515 c.p.• Art. 517 c.p.• Art. 21 D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo)• Art. 6 Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale

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Art. 18, Reg. Ce 178/2002. Rintracciabilità.

“È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”.

[…]

Art. 2, D. Lgs 190/2006.

“Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro”.

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Art. 2, co. 1 lett. a), D.Lgs. 109/92.Finalità dell’etichettatura dei

prodotti alimentari.

“L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso”.

Art. 7, co. 1 lett. a), Reg. Ce 1169/2011. Pratiche leali

d’informazione (in vigore dal 13 dicembre 2014).

“Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione”.

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Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio.

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino aeuro 2.065”.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, èpunito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

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Art. 21, co. 1, D. Lgs. 206/2005. Azioni ingannevoli.

“È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

[…] b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto”.

Art. 6, Codice Autodisciplina IAP – Dimostrazione della verità della

comunicazione commerciale.

“Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate”. [email protected]

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ALCUNI CASI PRATICI…

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AGCM - Provvedimento n. 9718 del 27

giugno 2001

• Nel messaggio pubblicitario la Società afferma di conoscere “l’origine, la lavorazione, la preparazione, le

condizioni di trasporto ... per poterne assicurare in ogni momento

la tracciabilità”, e di ogni ingrediente, “dalla carne alle

salsine”, si afferma di conoscere “vita, morte e miracoli”.

• Analoghi criteri di selezione vengono riferiti alla scelta dei fornitori, vincolati al rispetto di “standard di qualità...

rigorosi”, “per offrire il massimo della sicurezza ai ... clienti”.

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La dichiarazione di tracciabilità viene qui utilizzata a sostegno della sicurezza

del prodotto

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Valutazioni

“I messaggi oggetto di valutazione, per la categoricità e l’assertività delle affermazioni utilizzate circa l’assoluta sicurezza delle carni, per il contesto in cui sono stati diffusi e per le modalità di diffusione, appaiono idonei ad indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche di assoluta sicurezza delle carni in questione”.

(Provvedimento emanato nel contesto dell’allarme BSE)

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Sanzioni

• I messaggi pubblicitari costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e pertanto se ne vieta l’ulteriore diffusione.

• L’inottemperanza alla delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

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AGCM – Provvedimento n. 9745 del 5

luglio 2001

Messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa:

• Le carni“provengono da animali nutriti senza farine animali.

Quindi assolutamente privi di ogni rischio”.

• L’Azienda “controlla l’intero ciclo produttivo delle carni” ed effettua “migliaia di analisi e ispezioni” (...) ” per garantire un

prodotto buono e sicuro”.

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La dichiarazione di tracciabilità viene qui utilizzata a sostegno della sicurezza

del prodotto

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Valutazioni

“Il messaggio in questione è in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 74/92, […] in quanto potrebbe ingenerare nel consumatore il convincimento che [Omissis] abbia raggiunto il cosiddetto livello di rischio zero nella filiera che porta alla vendita di carni bovine, mentre, in realtà, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, nessuna attestazione di garanzia può comunque eliminare ogni possibile rischio derivante dal consumo di carne bovina”.

(Provvedimento emanato nel contesto dell’allarme BSE)

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Sanzioni

• Il messaggio costituisce una fattispecie di pubblicitàingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e pertanto se ne vieta l’ulteriore diffusione.

• L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

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E ADESSO….

• SI PUO’ VANTARE LA TRACCIABILITA’COGENTE?

• E QUELLA VOLONTARIA?

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AGCM – Provvedimento n. 16557 del 28

febbraio 2007

Messaggi pubblicitari presenti in etichetta:

• “Lo yogurt Alta Qualità ti offre ogni giorno il gusto di uno

yogurt cremoso e fatto con ingredienti genuini e controllati”.

• “Lo yogurt cremoso Alta Qualità è fatto con latte fresco

pastorizzato di Alta Qualità (in conformità al DM 185/91) al

100% italiano e che ha ottenuto le certificazioni di

rintracciabilità di Filiera e di Filiera controllata”.

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La dichiarazione di tracciabilità viene qui utilizzata a sostegno dell’elevata

qualità del prodotto.

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AGCM – Provvedimento n. 17473 del 10

ottobre 2007

Sul retro della confezione si afferma:

“Programma Oasi […], un sistema di qualità unico e da sempre

all’avanguardia:

- totale rintracciabilità delle materie prime a partire dal campo

- frutta raccolta a mano per garantire il giusto punto di

maturazione

- selezione delle zone ideali per le coltivazioni, lontane da fonti di

inquinamento

- migliaia di controlli all’anno per prodotto”.

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La dichiarazione di tracciabilità viene qui utilizzata a sostegno dell’elevata

qualità del prodotto.

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AGCM – Provvedimento n. 22585 del 13

luglio 2011

Sul sito internet dell’Azienda:

“[Omissis] nasce come azienda produttrice, con metodi tradizionali,

di mieli di assoluta qualità. Nel tempo la grande passione per la

tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti

cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per

voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli

italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire

eccezionali sapori di una volta ... [Omissis] ha accresciuto anche i

suoi obiettivi tesi ad offrire, ad un pubblico sempre più vasto di

consumatori, una gamma più ampia di specialità conserviere della

tradizione Siciliana”[email protected]

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In data successiva le pagine del sito sono state modificate.

• Sulla home page è indicato: “Sapori di un sud generoso”,

“Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud .

• Per quanto riguarda specificamente il miele, viene riportato: “Miele - Solo produzioni selezionate delle varietà

migliori. Il miele [Omissis] è un prodotto di elevatissima qualità.

Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani”; un asterisco rinvia poi alla seguente dicitura: “L’area di

provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare

in relazione all’annata ed alla reale disponibilità di prodotto

presso le aziende apistiche del territorio (...)”.

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La dichiarazione di tracciabilità viene qui utilizzata a sostegno della tipicità

del prodotto

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Valutazioni

• “I richiami sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, per lo più spagnola”.

• “L’ampia evidenza che viene attribuita alla provenienza siciliana del miele permane anche nella versione modificata del sito, e risulta pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo”.

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Sanzioni

• I messaggi pubblicitari utilizzati costituiscono una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e pertanto se ne vieta la diffusione o continuazione.

• All’Azienda viene, inoltre, irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 €.

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Cass. Pen. Sent. N. 27105

del 04 luglio 2008

Svolgimento del processo

• Il C. ed il L. erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 515 c.p. perché consegnavano agli acquirenti carni diverse per origine, provenienza e qualità da quella dichiarata, avendo affermato nei messaggi pubblicitari […] che tutte le carni erano prodotte con bovini allevati in Italia, garantendone in particolare la provenienza da allevamenti italiani.

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• La Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto perché il fatto non sussiste. Ha infatti escluso la sussistenza del reato di frode in commercio osservando che, per accertare l’esistenza della vendita di un aliud pro alio, il raffronto non può essere eseguito tra la merce venduta ed il messaggio pubblicitario.

• Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell’art. 515 c.p..

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La dichiarazione di tracciabilità e dell’origine del prodotto viene qui

utilizzata come elemento di formazione del consenso e quindi idoneo ad

integrare il delitto di cui all’art. 515 c.p.

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Motivi della decisione

• Il ricorso è fondato.

“E’ indubbio che in tali casi il messaggio pubblicitario assume carattere preminente nella formazione del consenso del potenziale cliente all’acquisto, sicché detto messaggio, seppur precedente, non può essere considerato estraneo alla formazione del rapporto contrattuale […] Si deve, pertanto, affermare, con riferimento al delitto di cui all’art. 515 c.p., che le indicazioni circa l’origine, provenienza qualità o quantità della merce contenuta nel messaggio pubblicitario … integra l’ipotesi della dichiarazione delle citate caratteristiche della merce, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l’acquirente che riceve l’aliud

pro alio per avere la merce caratteristiche diverse rispetto a quanto indicato nel messaggio pubblicitario.”

[email protected]