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FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025 CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE anno accademico 2005-2006 bozza del 2 Maggio 2006 Quaderno n°3L: IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PROF. GIAN PAOLO GAMBERINI ING. MANUEL DEMONTIS

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FACOLTA’ DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025

CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

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PROF. GIAN PAOLO GAMBERINI ING. MANUEL DEMONTIS

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IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

(PSC)

D.Lgs.494/96 come modificato dal D.Lgs.528/99

L.109/94 come modificata dalla L.415/98 e dalla L.166/2002 D.Lgs.626/94 come modificato dal D.Lgs.242/96

D.P.R. n. 554/1999 D.P.R. n. 222/2003

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Il D.Lgs.494/96 Il principale riferimento normativo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri è il D.Lgs.494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Esso deve essere considerato come una norma specifica integrata nel quadro più ampio costituito dal D.Lgs. 626/94 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

Campo di applicazione (Allegato I) Il D.Lgs. 494/96 si applica in tutti i cantieri temporanei o mobili nei quali si effettuano lavori edili e di ingegneria civile e cioè:

• Costruzione • Manutenzione • Riparazione • Demolizione • Conservazione • Risanamento • Ristrutturazione • Equipaggiamento • Trasformazione • Rinnovamento • Smantellamento

per eseguire opere fisse permanenti o temporanee realizzate in:

• Muratura • Cemento Armato • Metallo • Legno • Altri Materiali

in cui vengono comprese:

• Linee elettriche • Parti strutturali degli impianti elettrici • Opere stradali • Opere ferroviarie • Opere idrauliche • Opere marittime • Opere idroelettriche • Opere di bonifica (se comportano lavori edili o di ingegneria civile) • Sistemazione forestale e di sterro (se comportano lavori edili o di ing. civile)

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• Scavi • Montaggio e smontaggio elementi prefabbricati

Lavori esclusi dal campo di applicazione della norma. Le prescrizioni contenute del Decreto Legislativo 494/96 non si applicano ai seguenti lavori per i quali sono previsti specifici provvedimenti normativi:

• Ricerca e coltivazione di sostanze minerali, • Attività mineraria, • Lavori in impianti di pertinenza delle miniere, • Cave e produzione di materiale lapideo, • Ricerca, prospezione, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi, • I lavori svolti in mare, • Le attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi.

n.b.: sono esclusi dal campo di applicazione D.Lgs. 494/96 lavori esclusivamente impiantistici senza interventi edili.

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Livelli di applicazione degli obblighi sanciti dal D. Lgs. 494/96 L'impianto normativo composto dal D.Lgs. 494/96 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 528/99, individua due differenti livelli di applicazione degli obblighi in relazione alle diverse condizioni in cui si presume possa trovarsi il cantiere.

1. Livello 1 (obblighi basilari per tutti i cantieri) Sono obblighi validi indipendentemente dall’entità e dalla tipologia dei lavori e dal numero delle imprese presenti in cantiere.

• Obbligo da parte del committente di procedere alla verifica della idoneità tecnico professionale e della regolarità delle imprese esecutrici.

• Obbligo per le imprese di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS). n.b. Sono esclusi dalla redazione del POS i lavoratori autonomi in quanto non sono datori di lavoro di impresa

2. Livello 2 Il secondo livello di applicazione del D.Lgs.494/94 scatta quando:

• Sono presenti nel cantiere più imprese esecutrici (anche non contemporaneamente) • L’entità del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno (u-g) oppure si è in presenza di

particolari rischi aggravati (allegato II D.Lgs.494/96) In questi casi scatta l’obbligo di coordinamento per la sicurezza che consiste nella nomina dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione e nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Nei casi predetti e quando sia presente una sola impresa con lavori di entità pari o superiore ai 200 u-g, vi è l’obbligo, per il committente, di inviare la notifica preliminare agli organi competenti.

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La corrispondenza tra le varie casistiche e gli adempimenti connessi può essere riassunta nella seguente tabella:

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Inoltre la L. 415/98, di modifica alla L. 109/94, all’art.31 comma 1 lettera b) prevede l’obbligo, per l’impresa, di redigere un Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) nei casi in cui l’entità del cantiere in u-g sia sotto soglia e non sia applicabile integralmente il D.Lgs.494/96.

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Valutazione delle condizioni di applicazione del D.Lgs.494/96 Il PSC è un elaborato progettuale, quindi, in fase di progettazione deve essere effettuata una previsione sulla presenza delle condizione che ne prescrivono la redazione:

• Numero delle imprese presenti in cantiere • Presenza di fattori particolari di rischio di cui all’allegato II D.Lgs.494/96 • Entità dei lavori in u-g

Previsione del numero di imprese La presenza di più imprese coinvolte nell’esecuzione di un lavoro è prevedibile in base alle caratteristiche del lavoro stesso. E’ assai frequente che all’interno di un cantiere temporaneo si debbano realizzare lavorazioni di differenti tipologie che richiedono differenti specializzazioni da parte degli esecutori:

• Movimento terra • Opere in c.a. • Opere in muratura • Lavori di finitura (intonaci, pitture…..) • Realizzazione di impianti • Messa in opera di infissi

E’ quindi necessario valutare le possibilità che una singola impresa possieda le capacità di svolgere autonomamente tutte le lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera che si sta progettando. Tale valutazione dipende sia dalle caratteristiche dell’opera (tipologie di lavori previste e loro difficoltà) sia dalle capacità operative delle imprese.

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Previsione della presenza di rischi particolari per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori Nell’allegato II del D.Lgs.494/96 è riportato un elenco dei lavori comportanti rischi particolari per i lavoratori. Nelle seguenti tabelle sono riportate a sinistra le varie tipologie di lavorazioni, a sinistra le condizioni che ne aggravano il rischio e che implica l’applicazione integrale del D.Lgs.494/96. L’elenco è puramente indicativo e sarà necessario valutare adeguatamente ogni situazione.

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Previsione dell’entità dei lavori Il D.Lgs.494/96 impone di determinare in via presuntiva l’entità dei lavori valutata in u-g. Si individua quindi:

• Una variabile dimensionale: il numero di persone impiegate in cantiere • Una variabile temporale: il numero delle giornate lavorative richieste

Occorre determinare, per ogni fase lavorativa, il numero di lavoratori impiegati ed il numero di giornate lavorative necessarie. In alternativa possono essere impiegate delle procedure di valutazione, basate sull’importo presunto dei lavori, che consentono di valutarne l’entità con un’approssimazione sufficiente. Si procede determinando l’incidenza del costo della manodopera sul costo dei lavori e quindi il costo complessivo della manodopera. Dividendo il valore ottenuto per il costo medio orario di un lavoratore e moltiplicando per le ore lavorative che compongono una giornata si ottiene approssimativamente il numero di giornate lavorative necessarie per la realizzazione del lavoro. La quota di incidenza della manodopera è stimabile con le seguenti percentuali:

• Opere edili: 40% del totale • Lavori stradali: 18% del totale • Opere in calcestruzzo armato: 32% del totale • Opere impiantistiche: 30% del totale.

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Metodo A Occorre considerare singolarmente le singole fasi lavorative necessarie per la realizzazione dell’opera e determinarne la durata (n° di giornate lavorative) ed il numero di lavoratori impegnati.

In questo modo si determina esattamente il numero di uomini-giorno.

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Metodo B Si stima l’entità del cantiere in uomini-giorno secondo parametri di natura economica. Occorre individuare il costo medio di un u-g, può essere considerato come la media di costo tra l’operaio specializzato, l’operaio qualificato e l’operaio comune. Questi dati possono essere ricavati dal prezziario della camera di Commercio. I costi orari della manodopera devono essere gli stessi impiegati per le analisi dei prezzi delle lavorazioni che compongono l’opera.

Il costo medio di un uomo-giorno si ottiene moltiplicando il costo medio orario per il numero di ore lavorative:

Noto l’importo complessivo dei lavori e la percentuale di incidenza della manodopera è possibile determinare il costo complessivo della manodopera per la realizzazione dell’opera. costo complessivo della manodopera = importo complessivo dei lavori percentuale di incidenza della manodopera⋅ L’entità del cantiere in u-g si ottiene dividendo il costo complessivo della manodopera per il costo medio di un uomo-giorno.

costo complessivo della manodoperacosto medio di un uomo-giorno

u g− =

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Determinazione approssimata dell’importo di lavori di tipo edile che corrisponde ad un cantiere di entità pari a 200 u-g Considerando il costo medio di un uomo-giorno pari a € 196,60, e moltiplicandolo per 200 u-g si ottiene il costo complessivo della manodopera corrispondente alla soglia di applicazione del D.Lgs.494/96.

€costo complessivo della manodopera = 196,60 ×200 u-g = 39'320,00 €u-g

Tenendo conto che la manodopera incide, per le opere di tipo edile, almeno per il 40% dell’importo totale dei lavori si ottiene:

39'320,00 €importo dei lavori = = 98'300,00 €40%

In via approssimativa si può stimare che l’importo dei lavori, per opere edili, al quale corrisponde la soglia dei 200 u-g, ammonta a 98'300,00 €. Il calcolo può essere ripetuto per diverse tipologie dei lavori variando la percentuale di incidenza della manodopera.

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La Notifica Preliminare L’art.11 del D.Lgs.494/96, modificato dal D.Lgs.528/99, pone a carico del committente o, in sua vece del Responsabile dei Lavori, l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di segnalare agli organi di vigilanza territorialmente competenti l’apertura di un cantiere. L’obbligo viene soddisfatto inviando la notifica preliminare alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. La notifica preliminare deve essere inviata nei seguenti casi:

a) Cantieri per cui vige l’obbligo di coordinamento per la sicurezza (presenza di più imprese e entità superiore ai 200 u-g o presenza di rischi particolari)

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Gli elementi che devono essere contenuti nella notifica preliminare sono illustrati nell’Allegato III del D.Lgs.494/96: 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente: nome e indirizzo. 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile dei lavori, (nome e indirizzo). 6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera

(nome e indirizzo ). 7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera

(nome e indirizzo). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione delle imprese già' selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori. In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, vige l’obbligo di trasmetterne notizia agli organi di vigilanza.

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Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Il PSC è definito all’art.12 del D.Lgs.494/96. E’ costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative, correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione, atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed è parte integrante del contratto d’appalto. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve aggiornare il PSC nel caso in cui le condizioni effettive dei lavori siano differenti da quelle previste. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e

condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le

modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e

materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.14; (consultazione dei rappresentanti

della sicurezza) r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera c); (coordinamento

delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti) s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei

singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

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In sintesi gli elementi fondamentali del PSC sono i seguenti:

• l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;

• le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi;

• la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;

• i tempi e le fasi di realizzazione dell’opera devono essere concordati tra il progettista dell’opera e il coordinatore della progettazione.

Il committente ha l’obbligo di trasmettere il piano di sicurezza a tutte le imprese invitate a presentare un offerta per l’esecuzione dei lavori, in caso di gara d’appalto il PSC deve essere messo a disposizione di tutti i concorrenti. L’impresa aggiudicataria dei lavori deve trasmettere il PSC a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

Contenuti minimi del PSC Il D.P.R. n°222 del 3/7/2003 chiarisce i contenuti minimi del piano di sicurezza. All’art.2 viene esplicitato il fatto che il PSC è specifico per ogni singolo cantiere e deve essere concretamente applicabile. Il PSC deve contenere almeno i seguenti elementi:

• Indirizzo del cantiere • Descrizione del contesto in cui è ubicata l’area di cantiere • Descrizione sintetica dell’opera, delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e

tecnologiche • L’individuazione di tutti i soggetti aventi compiti riguardanti la sicurezza con l’indicazione

dei nominativi (responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e, se già nominato, coordinatore in fase di esecuzione). Il coordinatore in fase di esecuzione avrà cura di indicare, prima dell’inizio dei singoli lavori, i nominativi dei datori di lavoro e dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi.

• Una relazione di individuazione, analisi e valutazione dei rischi, in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.

• Le scelte progettuali ed organizzative e le procedure ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori.

• Le prescrizioni operative, le misure di prevenzione e protezione ed i DPI necessari per i rischi connessi all’interferenza tra le lavorazioni.

• Le prescrizioni relative all’uso comune da parte di diverse imprese e lavoratori autonomi di infrastrutture, apprestamenti e servizi di protezione collettiva

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• Le modalità per il coordinamento e l’informazione reciproca tra i datori di lavoro e le imprese coinvolte

• L’organizzazione prevista per i servizi di pronto soccorso e di evacuazione • La durata prevista delle fasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori e

l’entità prevista del cantiere in uomini giorno • La stima dei costi della sicurezza

Si dovrà tenere conto sia dell’organizzazione interna del cantiere, analizzando le modalità di accesso dei mezzi e del personale, la dislocazione degli impianti, le zone di carico e scarico, le aree di deposito e stoccaggio, le zone di deposito dei materiali a rischio di incendio o esplosione; sia delle reciproche interferenze tra il cantiere e l’area circostante. Devono essere valutate le interferenze tra le differenti lavorazioni, anche se eseguite dalla stessa impresa, prescrivendo, quando necessario, lo sfasamento spaziale e temporale delle stesse.

Stima dei costi della sicurezza All’interno del PSC deve essere presente una stima dei costi per la sicurezza. I costi per la sicurezza devono essere compresi nell’importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. La stima dei costi per la sicurezza deve essere effettuata anche nei cantieri sotto soglia di applicazione del coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.494/96, per i quali deve provvedere il progettista, altrimenti la stima è a carico del coordinatore in fase di progettazione. La stima dei costi per la sicurezza non può essere forfetaria o percentuale rispetto all’importo dei lavori, ma deve trattarsi di una stima analitica per voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati o basata sui prezziari e listini ufficiali vigenti nell’area interessata. La stima deve comprendere i relativi a:

• Apprestamenti previsti nel PSC (ponteggi, trabatelli, parapetti, passerelle, armature delle pareti degli scavi, servizi igienici, spogliatoi, dormitori, infermerie, recinzioni di cantiere)

• Misure di prevenzione e protezione e dei DPI previsti per lavorazioni interferenti (i DPI impiegati per cause non dipendenti dalle interferenze tra diverse informazioni non devono essere considerati)

• Impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione fumi

• Mezzi di protezione collettiva (segnaletica, attrezzature di primo soccorso, illuminazione di emergenza, estintori)

• Procedure previste nel PSC per motivi di sicurezza • Eventuali costi derivanti dallo sfalsamento spaziale o temporale delle attività per motivi di

sicurezza • Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

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Il Fascicolo L’art.4 del D.Lgs.494/96 prescrive che il coordinatore per la progettazione rediga un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per i lavori addetti a lavori successivi alla realizzazione dell’opera. Il fascicolo deve contenere:

• La descrizione dell’opera e l’elenco dei soggetti coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione

• L’analisi dei rischi connessi alle attività di manutenzione • L’elenco della documentazione ausiliaria che può fornire indicazioni utili ai fini della

sicurezza (tavole architettoniche, strutturali, impiantistiche, ecc.). Le misure di prevenzione e protezione previste nel fascicolo possono distinguersi in:

• Misure preventive e protettive in esercizio: sono quelle incorporate nell’opera stessa (impianto di terra)

• Misure preventive e protettive ausiliarie: sono quelle non presenti sull’opera la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Il fascicolo deve essere costantemente aggiornato, seguendo la cronistoria dell’opera, infatti, ogni qualvolta mutano le condizioni della stessa, sia per eventuali modifiche ad essa apportate in fase di realizzazione o successivamente, debbono essere adeguate le misure di prevenzione riportate sul documento in questione. È bene tenere presente che l'onere della progettazione “in sicurezza” dei lavori successivi alla realizzazione dell’opera spetta, comunque, al progettista (ed eventualmente al coordinatore) degli stessi. Il fascicolo deve essere quindi un documento di aiuto in questa attività ed in tale ottica deve essere redatto. Se consideriamo, per esempio, il caso delle operazioni di rifacimento degli intonaci esterni, più che evidenziare il pericolo di caduta dall’alto, sarebbe utile indicare nel fascicolo i punti in cui ancorare un ponteggio.

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