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corso integrato di corso integrato di diritto e politiche del personalediritto e politiche del personale
LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Burchietti
indice argomenti trattatiindice argomenti trattati
1. Definizione di diritto amministrativoa. Nozionib. Le fonti
2. La Pubblica Amministrazione:a. Definizioneb. L’attività amministrativa e i suoi strumentic. I cambiamenti e le principali normative intervenute negli
ultimi anni: Il cambiamento in atto:
• Rapporti tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato
• I contenuti del cambiamento Le principali normative caratterizzanti i cambiamento
indice argomenti trattatiindice argomenti trattati
3. Gli strumenti di accesso alle banche dati giuridiche
4. Il sistema dei controlli
5. Competenze e responsabilità degli organi istituzionali e aziendali
6. Competenze e responsabilità dei dirigenti e relativi strumenti di valutazione e verifica
Il diritto amministrativo - nozione Il diritto amministrativo - nozione
Disciplina giuridica della P.A. nella sua organizzazione, nei suoi beni e nelle attività ad essa peculiari e nei rapporti che si instaurano tra la stessa P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento
•Zanobini: è quella parte del diritto pubblico che ha per oggetto l’organizzazione, i mezzi, le forme di attività della P.A. ed i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti
Il diritto amministrativo - nozione Il diritto amministrativo - nozione
Sandulli: il diritto che regola (in modo rilevante per i terzi) l’organizzazione della P.A. e l’attività
amministrativa
Diritto amm.vo sostanziale Diritto amm.vo processuale
Studia le fonti, i soggetti, i beni,gli atti e i rapporti
Studia i mezzi per la difesa deiDiritti e degli interessi dei singoli(persone fisiche o giuridiche) neiConfronti della P.A.
gli atti amministrativi - nozionegli atti amministrativi - nozione
• Zanobini: “atto amministrativo è qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio compiuto da un soggetto di P.A. nell’esercizio di una potestà amministrativa
gli atti amministrativi - nozionegli atti amministrativi - nozione
Non sono atti amministrativi: gli atti amministrativi di diritto privato, anche se compiuti da soggetti di P.A. gli atti che, pur avendo il contenuto dell’atto amm.vo, sono posti in essere da organi del potere legislativo e del potere giudiziario (es. atti inerenti i rapporti di impiego adottati dai Presidenti delle Camere) gli atti di diritto pubblico emanati da soggetti della P.A., ma non nell’esercizio della potestà amministrativa (es. legislativa del Geverno e delle Regioni, gli atti di giurisdizione amm.va: sentenze C.di S., TAR, C. dei C.)Gli atti politici emanati nell’esercizio di una potestà di governo
Il provvedimento amministrativo - nozioneIl provvedimento amministrativo - nozione
Quegli atti tipici e nominati posti essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati
È l’atto amministrativo con cui si conclude il procedimento amministrativo
Non sono provvedimenti gli atti amministrativi con valenza giuridica interna alla sfera dell’Amministrazione(regolamenti, indirizzi, pareri, proposte, valutazioni tecniche, certificazioni,ecc.)
Il procedimento amministrativo - nozioneIl procedimento amministrativo - nozione
Insieme di atti, fatti ed attività, tutti tra loro connessi e concorrenti complessivamente all’emanazione del provvedimento amministrativo
Forma della “funzione”
Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo
Definizione: fatti e atti produttivi di norme giuridiche
(materia del diritto cost.)
• fonti primarie: disciplinano l’esercizio del potere amministrativo ed i soggetti pubblici
• fonti secondarie: sono atti soggettivamente amm.vi (prodotte da autorità amministrative)
Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo
Rapporti tra le fonti(sono regolati secondo due principi)
La gerarchia La parità
equivalenza delle fonti (eccezionale)
graduazione inscala gerarchica
Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo
Gerarchia delle fonti
1. Costituzione e leggi cost.
2. Legislazione ordinaria primaria
3. Atti di normazione secondaria
4. consuetudine
1° grado: leggi e atti aventi forza di legge (Stato, Governo, Regioni)
2° grado: D. Lgs e leggi reg.li delegate dallo Stato
• regolamenti (art.87 C. - l. 400/88)•Ordinanze•Statuti enti minori
Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo
Fonti normative e Diritto amministrativo
1. FONTI LEGISLATIVE
2. FONTI COMUNITARIE
3. FONTI SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVE
Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo
Le norme comunitarie
I regolamentiAtti di portata generale, obbligatori e direttamente applicabiliDevono essere applicati dal giudice interno anche disapplicando la legge nazionale (sentenza Corte Cost. 170/84)
Le direttive
Sono vincolanti rispetto al risultato, ma non sulla forma e sulle modalità scelte da ciascuno Stato(vi sono anche alcune direttive direttamente applicabili:self executing)
Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo
•Fanno parte delle fonti soggettivamente amministrative (sono emanati da organi amm.vi titolari di potere normativo)
•Tipologia:
Regolamenti governativi (esecutivi, attuativi/integ.,
indipendenti, di organizzazione, di deligificazione): DPR
Regolamenti ministeriali/interminist.: DPCM, DM
Statuti e regolamenti regionali
Statuti e regolamenti EE.LL.
I regolamenti
La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozione
AMMINISTRAZIONE
1. In senso oggettivo indica condotta, gestione, governo di qualcosa:• Attività che un qualunque soggetto, persona fisica o
giuridica, svolge in modo continuativo per curare i propri interessi e perseguire i propri scopi
• Organizzazione di persone e mezzi messi in atto da un determinato soggetto per perseguire i propri fini
La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozione
AMMINISTRAZIONE
2. In senso soggettivo indica le amministrazioni regolate da norme giuridiche per la soddisfazione di interessi pubblici:• Attività posta in essere dalle persone giuridiche
pubbliche e dagli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei soggetti pubblici
• Organizzazione amministrativa pubblica tipicizzata dal nostro ordinamento giuridico
La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozione
concetto di pubblica amministrazione
Amministrazione pubblica = complesso degli Enti pubblici dotati di capacità giuridica autoritatività) e quindi centri di potere
Caratteristiche dell’Ente pubblico:
• è tipicizzato dalla legge (non ha autonomia istitutiva o soppressiva)• è finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico (vedasi anche artt. 11 e 14 L. 59/97 in materia di trasformazione di alcuni enti)• gode di supremazia rispetto ad altri soggetti • è soggetto al controllo pubblico
La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozione
concetto di pubblica amministrazioneD.Lgs. 29/93, art. 1, c. 2:
“ per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Tipi di attività amministrativa:•Attiva: quando la P.A. agisce operativamente per realizzare i propri fini
•Consultiva: espressione di pareri e orientamenti ad altre autorità
•Di controllo: attività di giudizio sulla legittimità e/o il merito dell’operato di coloro cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Principi costituzionali dell’attività amministrativa (art. 97 C. “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”):
•Di legalità•Di imparzialità•Di buona amministrazione•Di responsabilità•Di azionabilità •Di sussidiarietà
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Principio di legalità
Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge (principio generale dell’ordinamento italiano: vedi anche artt. 24 e 113 della C.)
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Principio di impazialità
accesso garantito a tutti e trasparenza, divieto di usare favoritismi e parzialità, atteggiamento di neutralità
La P.A. è tenuta ad usare regole e comportamenti non discriminanti e quindi deve tutelare il diritto di ciascuno ad avere rapporti con essa, senza disparità di trattamento
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Principio di buona amministrazione
“l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità…..” (art.1 c.1 L. 241/90)
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Principio di responsabilità
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Principio di azionabilità
“contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi” (art. 113 C.)
L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali
Principio di sussidarietà
In caso di inerzia della P.A. competente, l’amministrazione di livello superiore ha il potere sostitutivo
Integrazione fra le funzioni della P.A. in relazione ad altri due principi: eguaglianza e solidarietà
Molto rilevante soprattutto nel quadro dei rapporti Stato-Regioni-EE.LL. (vedasi art. 3 c.5 del T.U. Enti Locali, artt. 118 e 120 C., art. 4 l. 59/97, l.c. 3/2001)sussidarietà verticale (centro – periferia) sussidarietà orizzontale (tra enti diversi)
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
• Espansione dell’attività di diritto privato della P.A.
• Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza, all’efficacia e all’economicità
• Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi
• Qualificazione del concetto di separazione delle competenze e delle rispettive responsabilità
• Ridefinizione e sviluppo delle funzioni di controllo, verifica e valutazione
• Crescita del ruolo del cittadino-utente, degli strumenti di informazione (anche delle tecnologie informatiche) e di tutela
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A.
Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente”
•Quando la P.A. non agisce in veste autoritativa, lo fa su un piano di parità con i privati, osservando le norme di diritto comune.
•In virtù della capacità giuridica generale riconosciuta alla P.A., si stabilisce il principio innovativo e democratico che lo strumento negoziale vada preferito a quello autoritativo (supremazia della P.A.
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A.
Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente”
Prevalenza del diritto pubblico o del diritto privato?
Tesi prevalente: l’attività dei privati è comunque soggetta ai principi del procedimento amm.vo e a quelli della trasparenza e della pubblicità; mentre trova sviluppo il ricorso a “strumenti privatitici”
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A.
•L’azione amministrativa è retta anche da norme di diritto privato (vedasi art. 3, c. 1-ter D.Lgs. 502/92 e ss.mm.; normativa sul rapporto di lavoro ex D.Lgs. 165/01)
•La linea di demarcazione è costituita da carattere di autoritatività dell’azione
•Il diritto privato è la regola per gli atti non autoritativi (salvo legge) e viceversa
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A.
D.Lgs. 502/92 e ss.mm.:
• art. 3, c. 1: le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato
• art. 3, c. 1-ter: le aziende agiscono mediante atti di diritto privato…….le forniture di beni e servizi sotto la “soglia comunitaria” sono contrattate secondo le norme del diritto privato
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A.
D.Lgs. 165/2001:
•art. 2, c. 2: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa
• art. 63, c. 1: sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, ad eccezione dei procedimenti concorsuali
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Processo di riforma della P.A. avviato dai primi anni ‘90
UN DUPLICE OBIETTIVO
contenere la spesa pubblica
migliorare l’efficaciadegli interventi e la soddisfazione del cittadino - utente
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza, all’efficacia e all’economicità
• Sviluppo in senso aziendalistico della macchina pubblica (utilizzo di strumenti gestionali tipicamente aziendali)
• impegno per la piena soddisfazione degli obiettivi prefissati (mission e programmazione)
• creare valore per i cittadini-utenti
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi
Sistemi complessi di programmazione
Adozione di tecniche e sistemi di pianificazione e valutazione strategica
Adozione di strumenti di controllo di gestione (es. budget)
Sviluppo dei sistemi di verifica dei risultati e della produttività
Sviluppo di organizzazioni coerenti con tecniche di gestione per progetti e per processi
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
•Interventi sull’organizzazione - autonomia statutaria (da burocratica a adhocratica: limiti posti dai vincoli normativi, di controllo, di tutela della legalità e certezze per la collettività ): leggi sulla semplificazione amministrativa e sul procedimento (leggi Bassanini e l. 241 ess.mm.)
•meccanismi gestionali (programmazione e controllo, sistema per obiettivi e verifica risultati – aut sourcing – partecipazione aziende): varie normative
Principali contenuti del cambiamento
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
•Interventi sul sistema delle responsabilità (separazione delle funzioni, incarichi a termine): D.Lgs. 165/2001, vedi anche nuova funzione del D.G. negli EE.LL.
•Interventi sulla valutazione dirigenziale (sul comportamento e suoi risultati): 165/01, normative settoriali e CC.NN.LL.
Principali contenuti del cambiamento
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
•Interventi sul rapporto con il cittadino-utente (informazione, partecipazione, diritto di accesso, trasparenza, responsabilità, semplificazione, privacy)
•Interventi in materia di controllo (pochi esterni, molti interni: D.Lgs. 286/99 – l.142/90)
Principali contenuti del cambiamento
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
•“leggi Bassanini”: riforma P.A. e semplificazione amministrativa•Decr. Lgs. 165/2001 •L. 241/90 e sua riforma con l. 15/2005•L. 675/96 come ridefinita nel codice 1/1/2004•Decr.Lgs. 286/99 sui controlli interni
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
“leggi Bassanini”:
•L. 59/97 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
•L. 127/97 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
•Decr. Lgs. 112/98 Conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo I l. 15/3/97 n. 59
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
“leggi Bassanini” (segue):
•L. 191/98 Modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97, nonché norme in materia di formazione………
•L. 50/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge semplificazione 1998
•L. 340/2000 Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (sportello unico imprese – modifiche l. 241 in materia di conferenze servizi)
•L. 229/03 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge semplificazione 2001
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Decr. Lgs. 165/2001:•Art. 2, c. 1: principi organizzativi amm.ni pubbliche:
Perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, con verifiche periodiche ed eventuali adeguamentiFlessibilità organizzativaIntegrazione tra gli uffici e dovere di comunicazione interna ed esternaGaranzia di trasparenza e di imparzialità dell’azione amm.vaArmonizzazione degli orari di servizio alle esigenze dell’utenza
•Art. 2, cc. 2 e 3: privatizzazione del rapporto di lavoro
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Decr. Lgs. 165/2001:•Art. 4: separazione tra funzioni di indirizzo politico-amm.vo e di gestione (adozione atti e provvedimenti amm.vi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, organizzazione risorse umane)
•Capo II del Tit. II: Norme sulla dirigenza
•Art. 11: istituzione URP
•Art. 63: controversie relative ai rapporti di lavoro: giudice ordinario (giudice del lavoro), ad eccezione di quelle inerenti le procedure concorsuali
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Il procedimento amministrativoe
il diritto di accesso
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Legge 241/90: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
riformata conLegge 15/2005
“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, Concernenti norme generali sull’azione amministrativa”
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della Legge 241/90:
•Principi (econ., efficacia e pubblicità – conclusione certa – motivazione – autorità per ricorsi)
•Responsabile procedimento (obbligo di determinazione)
•Partecipazione al procedimento (comun. avvio e diritto presentazione docum.)
•Semplificazione amministrativa (conferenza di servizi: casi di obbligatorietà)
•Accesso ai documenti (chi ne ha interesse, regolamentazione documenti esclusi)
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
1. Principi generali dell’azione amministrativa e rapporti tra diritto pubblico e diritto privato
2. Procedimento amministrativo
3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento
4. Accesso ai documenti
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
1. Principi generali dell’azione amministrativa
La trasparenza I principi comunitari
Quando la P.A. non agisce in veste di Autorità è su un piano di parità con i privati e osserva le norme del diritto comune (preferenza dello strumentonegoziale, quando possibile, al provvedimento)
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
2. Procedimento amministrativo:• scadenza: entro 90 gg. (invece di 30)• uso della telematica• maggiore importanza del resp. proced. • avvio del procedimento (comunicazione termini,
rimedi contro l’inerzia della P.A., data presentazione istanza per proced. a iniziativa di parte)
• preavviso di diniego• accordi procedimentali• conferenza servizi (raddoppio termini per indizione)• Autocertificazione (acquisizione d’ufficio)• D.I.A. e silenzio-assenso
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento:
•La legge sul procedimento diventa anche legge sul provved.•Il provvedimento sfavorevole acquista efficacia solo con la comunicazione al destinatario (provv. recettizio)•La P.A. può dare esecuzione ai propri provv. in modo diretto e coattivo (esecutorietà)•Di norma un provvedimento efficace è immediatamente esecutivo•Alla P.A. è riconosciuto un diritto potestativo di recesso unilaterale dal contratto nei seguenti casi:
•Non esecuzione prestazione•Per le prestazioni ancora da eseguire
•Annullabilità d’ufficio di un provvedimento illegittimo (ex tunc)
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
4. Accesso ai documenti:• Diventa principio generale dell’attività amministrativa• Deve essere ricollegato con le disposizioni ex art. 117 C.:
• Spetta alla potestà esclusiva dello Stato in relazione ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”
• Le regioni e gli enti locali potranno dare garanzie ulteriori, secondo i propri regolamenti
• Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):4. Accesso ai documenti:
• Non è esercitabile per informazioni che non hanno assunto la veste di documento
• È negato per gli atti normativi e generali, di pianificazione, di programmazione, coperti da segreto di stato e per alcuni dati dei documenti concorsuali (psico-attitudinali e tributari)
• È negato come strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A.
• Deve essere garantito per curare e difendere i propri interessi giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla privacy)
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
La privacy
Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.
La legge sulla privacy
Legge 31/12/96 n. 675Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali
Modificata e integrata con ulteriori nove D. Lgs.
Abrogata conDecr. Lgs. N. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali(CODICE SULLA PRIVACY)
Il codice sulla privacyIl codice sulla privacy
Il Decr. Lgs 196 è diviso in tre parti
1^ parte: disposizioni generali – adempimenti e regole del trattamento sia per il settore pubblico che privato
2^ parte: dedicata a settori specifici (completamento disciplina per il settore sanitario)
3^ parte: tutele amm.ve e giurisdizionali (anche rafforzamento sanzioni amministrative e penali)
Il codice sulla privacyIl codice sulla privacy
PROBLEMATICHE PIU’ RILEVANTI TRATTATE
• sanità• lavoro• trattamento dati personali
in ambito giudiziario• Pubblica amministrazione• Liste elettorali• Telecomunicazioni• Spamming
•Internet, vidiosorveglianza, direct marketing, ecc.•Sanzioni•Misure di sicurezza•Notificazione•Consenso•informativa
Il codice sulla privacyIl codice sulla privacy
Concetti generali
L’impianto normativo intende garantire che il trattamento – automatizzato o meno – dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, integrando i generici riferimenti già presenti nella Costituzione
CHIUNQUE HA DIRITTO ALLA “PROTEZIONE” CHIUNQUE HA DIRITTO ALLA “PROTEZIONE” DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANODEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO
PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI
PRINCIPIPRINCIPI GENERALIGENERALI
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTODEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO
DELL’INTERESSATO
DEI DIRITTI
DELLE LIBERTA’FONDAMENTALI
DELLA DIGNITA’
PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI
LA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITALA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITAANCHE DAI PRINCIPI DIANCHE DAI PRINCIPI DI
SEMPLIFICAZIONE
ARMONIZZAZIONE
EFFICACIA
RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE PROCEDURE
TUTELE ED INCOMBENZE PIU’ OMOGENEE RISPETTO
AL RANGO DEI DIRITTI DA TUTELARE
CAPACITA’ DEL SISTEMA DI GARANTIRE UN PIU’ ELEVATO
LIVELLO DI OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA MATERIA
IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATINEL TRATTAMENTO DEI DATI
I SISTEMI INFORMATIVI E I SOFTWARE
DEVONO ESSERE CONFIGURATI IN MODO DA
MINIMIZZARE IL RICORSO A DATI PERSONALIE IDENTIFICATIVI
EFFETTUARE IL TRATTAMENTO,QUANDO E’ POSSIBILE, MEDIANTE DATI ANONIMI
O ALTRE MODALITA’
IN MODO DA CONSENTIREL’IDENTIFICAZIONE DELL’INTERESSATO
SOLO IN CASO DI NECESSITA’
PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI
TUTTI I SOGGETTI TUTTI I SOGGETTI CHE TRATTANO CHE TRATTANO DATI PERSONALIDATI PERSONALI
SOGGETTI PUBBLICISOGGETTI PUBBLICI SOGGETTI PRIVATISOGGETTI PRIVATIENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI
ECONOMICIECONOMICI
PRINCIPI GENERALI: DestinatariPRINCIPI GENERALI: Destinatari
SPECIFICI SETTORISPECIFICI SETTORI
AMBITO GIUDIZIARIOAMBITO GIUDIZIARIO FORZE DI POLIZIAFORZE DI POLIZIA AMBITO PUBBLICOAMBITO PUBBLICO
SCOPI STORICI SCOPI STORICI STATISTICI O STATISTICI O SCIENTIFICISCIENTIFICI
AMBITO SANITARIOAMBITO SANITARIOLAVORO E LAVORO E
PREVIDENZA PREVIDENZA SOCIALESOCIALE
PRINCIPI GENERALI: DestinatariPRINCIPI GENERALI: Destinatari
SPECIFICI SETTORISPECIFICI SETTORI
SISTEMA BANCARIO, SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO E FINANZIARIO E ASSICURATIVOASSICURATIVO
COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI ELETTRONICHEELETTRONICHE
LIBERE PROFESSIONI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE E INVESTIGAZIONE
PRIVATAPRIVATA
GIORNALISMOGIORNALISMO MARKETING MARKETING DIRETTODIRETTO
PRINCIPI GENERALI: DestinatariPRINCIPI GENERALI: Destinatari
TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI
GIUDIZIARI
PRINCIPI GENERALI: PRINCIPI GENERALI: OggettoOggetto
PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni
PERSONA FISICAPERSONA FISICA
PERSONA GIURIDICAPERSONA GIURIDICA
ENTE O ENTE O ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE
DATO PERSONALEDATO PERSONALE QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A: QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A:
IDENTIFICATIIDENTIFICATI OO
IDENTIFICABILIIDENTIFICABILI
DATO SENSIBILEDATO SENSIBILE
DATO PERSONALE IDONEO A RIVELARE
ORIGINE RAZZIALE ED ETNICA
CONVINZIONI RELIGIOSE, FILOSOFICHE O DI ALTRO GENERE
ADESIONE A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO,
FILOSOFICO, POLITICO O SINDACALE
STATO DI SALUTE EVITA SESSUALE
OPINIONI POLITICHE
PRINCIPI GENERALI: Definizioni PRINCIPI GENERALI: Definizioni
Attenzione specifica ai cosiddetti “dati sensibili”
Possono essere trattati solo in presenza di autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali
PRINCIPI GENERALI: Definizioni PRINCIPI GENERALI: Definizioni
TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI
PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni
QUALUNQUE OPERAZIONE O INSIEME DI OPERAZIONI
CON L’AUSILIO DISTRUMENTI ELETTRONICI
SENZA L’AUSILIO DISTRUMENTI ELETTRONICI
RIGUARDANTI RACCOLTA, REGISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE,
ELABORAZIONE, MODIFICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI.
ESEGUITE:
TITOLARE DEL TRATTAMENTOTITOLARE DEL TRATTAMENTO
PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni
PERSONAFISICA PERSONAGIURIDICAPUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO
CON COMPETENZA A DECIDERE IN ORDINE ALLE FINALITA’, ALLE MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ED ALLA LORO SICUREZZA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTORESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni
PERSONA FISICAPERSONA GIURIDICAPUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO
PREPOSTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
I COMPITI AD ESSO AFFIDATI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE SPECIFICATI PER ISCRITTO.
TITOLARE E RESPONSABILE POSSONO COINCIDERE
INCARICATINCARICATOO
PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni
CHI TRATTA I DATI PERSONALI SULLA BASE DELLE AUTORIZZAZIONI SCRITTE DAL TITOLARE
O DAL RESPONSABILE
DIRITTI DELL’INTERESSATO DIRITTI DELL’INTERESSATO (Art. 7 Cod. Privacy) (Art. 7 Cod. Privacy)
L’INTERESSATO E’ TITOLARE DI UN AMPIO NUMERO DISITUAZIONI SOGGETTIVE GIURIDICHE ATTIVE:
CONOSCERE SE I PROPRI DATI SONO CONSERVATI O COMUNQUE RACCOLTI PRESSO QUALCHE STRUTTURA
CHIEDERE ED OTTENERE IL LORO AGGIORNAMENTO,LA LORO RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE
CHIEDERE ED OTTENERE LA CANCELLAZIONE,LA TRASFORMAZIONE E/O IL BLOCCO DEI DATI
TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE
DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO:Diritto di accesso ai dati personaliDiritto di accesso ai dati personali
(art. 7 Cod. Privacy)(art. 7 Cod. Privacy)
L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE
LA CONFERMA DELL’ESISTENZA O MENO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO,
ANCHE SE NON ANCORA REGISTRATI
LA COMUNICAZIONE DEI DATIIN FORMA INTELLIGIBILE
DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO: Altri diritti (art. 7 Cod. Privacy) Altri diritti (art. 7 Cod. Privacy)
L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE L’INDICAZIONE
DELL’ORIGINE DEI DATI PERSONALI
DELLE FINALITA’E MODALITA’
DEL TRATTAMENTO
DELLA LOGICA APPLICATAIN CASO DI TRATTAMENTO EFFETTUATO
TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI
DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEI RESPONSABILI.
DEI SOGGETTI O DELLE CATEGORIE DI SOGGETTIAI QUALI I DATI PERSONALI
POSSONO ESSERE COMUNICATI.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO:Esercizio dei dirittiEsercizio dei diritti
I DIRITTI DELL’INTERESSATO SONO ESERCITATI CON RICHIESTA RIVOLTA SENZA FORMALITA’ E ANCHE TRAMITE UN INCARICATO
AL TITOLAREDEL TRATTAMENTO
AL RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO
ALLA RICHIESTA DELL’INTERESSATO VIENE FORNITO IDONEO RISCONTROSENZA RITARDO
DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO:Modalità di esercizioModalità di esercizio
LA RICHIESTA AL TITOLARE O RESPONSABILE PUO’ ESSERE TRASMESSA ANCHE MEDIANTE
LETTERA RACCOMANDATA
POSTAELETTRONICA
IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE ALTRI SISTEMI DI TRAMISSIONEIN CONSIDERAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE
TELEFAX
DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:la notificazione al Garantela notificazione al Garante
E’ UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL SOGGETTO PREPOSTO AL TRATTAMENTO RENDE NOTA AL GARANTE L’ESISTENZA DI UNA
ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
SCADENZA: • 30/4/04•PRIMA DI INIZIO TRAT.
COME SI NOTIFICA:
VIA INTERNET
DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:obbligo di protezione dei dati personaliobbligo di protezione dei dati personali
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE ADOTTARE OPPORTUNI ACCORGIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
MISURE MINIMEEX ALL. B) DEL CODICE
DOCUMENTO PROGRAMMATICOSULLA SICUREZZA
Misure di SicurezzaMisure di Sicurezza
• i criteri tecnici per la protezione dei localilocali interessati;• i criteri per la sicurezza delle trasmissionitrasmissioni dei dati;• un piano di formazionepiano di formazione degli incaricati sui rischi e sui modi
di prevenzione;• le misure da adottare per garantire l’integrita'integrita' dei dati;
Entro il Entro il
31 DICEMBRE 200531 DICEMBRE 2005Documento Programmatico Documento Programmatico
sulla Sicurezzasulla Sicurezza
Il documento deve indicare:
• i rischi che incombono sui dati;• le misure per garantire l’integrita' dei dati;• i criteri per il ripristino dei dati;• i criteri da adottare per la cifratura dei dati sensibili.
La privacy in La privacy in ambito sanitarioambito sanitario
La privacy in La privacy in ambito sanitarioambito sanitario
PRIVACY SANITA’
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO E’ OGGETTODI UNA SPECIFICA DISCIPLINA,
VOLTA AD ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI:
RISERVATEZZA SICUREZZA
GLI ESERCENTILE PROFESSIONI
SANITARIE
GLI ORGANISMISANITARI PUBBLICI
SONO TENUTI A NOTIFICARE AL GARANTESONO TENUTI A NOTIFICARE AL GARANTEIL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIIL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CUI INTENDONO PROCEDERECUI INTENDONO PROCEDERE
SOLO NEI CASI PREVISTI SOLO NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 37 COD. PRIVACYDALL’ART. 37 COD. PRIVACY
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
RACCOLTA DI DATI
GENETICI
BIOMETRICI
INDICANTI LA POSIZIONE GEOGRAFICADI PERSONE OD OGGETTI
MEDIANTE UNA RETEDI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
DATI IDONEI A RIVELARELO STATO DI SALUTEE LA VITA SESSUALE,TRATTATI A FINI DI
PROCREAZIONE ASSISTITA
PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARIPER VIA TELEMATICA
RELATIVI A BANCHE DATIO ALLA FORNITURA DI BENI
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
DATI IDONEI A RIVELARELO STATO DI SALUTEE LA VITA SESSUALE,TRATTATI A FINI DI
RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI,INFETTIVE E DIFFUSIVE
MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA
SIEROPOSITIVITA’
TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE,CON PROPRIO PROVVEDIMENTO
ALTRI TRATTAMENTI SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO
AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’DELL’INTERESSATO
EVENTUALI TRATTAMENTI NON SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO
AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’DELL’INTERESSATO
SOGGETTI ALL’OBBLIGODI NOTIFICAZIONE
SOTTRATTI ALL’OBBLIGODI NOTIFICAZIONE
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
SONO ESONERATIDAL TRATTAMENTO
I PROFESSIONISTI CHE TRATTANODATI GENETICI E BIOMETRICI
INDIVIDUALMENTE
I MEDICI CHE IN FORMA ASSOCIATACONDIVIDONO I TRATTAMENTI
CON ALTRI PROFESSIONISTI
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004
“Dati genetici e biometrici”
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
IL TRATTAMENTO DI DATI GENETICI NON VA NOTIFICATOQUANDO IL PROFESSIONISTA, NELL’AMBITO DI ORDINARIRAPPORTI CON IL PAZIENTE, VIENE OCCASIONALMENTE
A CONOSCENZA DI INFORMAZIONI DI TIPO GENETICO(ESAME DI SCREENING; INDAGINI PRENATALI;
DIAGNOSI E CURA DI DETERMINATEPATOLOGIE GENETICHE)
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004
“Dati genetici e biometrici”
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
L’ESONERO NON OPERA INVECE PER I TRATTAMENTIDI DATI GENETICI E BIOMETRICI EFFETTUATI
DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE(AZIENDE OSPEDALIERE; CASE DI CURA;
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI; LABORATORI DI ANALISI)
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004
“Dati genetici e biometrici”
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
LE CONSIDERAZIONISULL’ESONERO ESPRESSE
IN TEMA DI DATI GENETICI EBIOMETRICI PER I
PROFESSIONISTI CHEEFFETTUANO IL TRATTAMENTOINDIVIDUALMENTE O IN FORMAASSOCIATA VALGONO ANCHE
PER I TRATTAMENTIRELATIVI A:
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004
PROCREAZIONE ASSISTITA
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE
SIEROPOSITIVITA’
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
LE CONSIDERAZIONISULL’ESONERO ESPRESSE
IN TEMA DI DATI GENETICI EBIOMETRICI PER I
PROFESSIONISTI CHEEFFETTUANO IL TRATTAMENTOINDIVIDUALMENTE O IN FORMAASSOCIATA VALGONO ANCHE
PER I TRATTAMENTIRELATIVI A:
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE
2004
RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI
TRAPIANTI
RILEVAZIONE DI MALATTIE INFETTIVE EDIFFUSIVE
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
LE PRESTAZIONI DI SERVIZISANITARI ON-LINE VANNO NOTIFICATE
SOLO SE I SERVIZI SONO:
RELATIVI AD UNA BANCA DATI
PRESTATI PER VIA TELEMATICA
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004“Prestazione di servizi sanitari
on-line”
PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione
NON DEVONO NOTIFICAREI MEDICI CHE:
USANO LA POSTA ELETTRONICAPER DIALOGARE CON I PAZIENTI
EFFETTUANO PRENOTAZIONIPER GLI ASSISTITI
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004“Prestazione di servizi sanitari
on-line”
PRIVACY PRIVACY SANITA’:ComunicazioneSANITA’:Comunicazione
VIENE DATA CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU’ SOGGETTI DETERMINATI VIENE DATA CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU’ SOGGETTI DETERMINATI DIVERSI DALL’INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA, DIVERSI DALL’INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA,
ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONEANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE
ATTO TRAMITE IL QUALE
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
CONSENSO “INFORMATO” E CONSENSO PRIVACY
PARERE DEL23 LUGLIO 2004
IL GARANTE HA INVITATOAD ACQUISIRE IL CONSENSO
“INFORMATO”CONTESTUALMENTE
AL CONSENSO ALTRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
CONSENSO “INFORMATO”
E’ ESPRESSIONE DELLA AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE CHE DASOGGETTO PASSIVO/DESTINATARIO DI DECISIONI PRESE DA ALTRIASSUME IL RUOLO DI PROTAGONISTA DELLE DECISIONI SULLA PROPRIA SALUTE.
E’ FINALIZZATO AD OTTENERE IL CONSENSO DEL PAZIENTE AD UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E A “SPIEGARE” I RISCHIDELL’INTERVENTO SANITARIO.
GLI ELEMENTI DEL CONSENSO INFORMATO SONO: PROGNOSI; DIAGNOSI; MODALITA’ DELL’INTERVENTO; RISCHI E BENEFICI; DURATA DEL PERCORSO POST-OPERATORIO
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
DEI DIRITTI
DELLE LIBERTA’FONDAMENTALI
DELLA DIGNITA’
DEL PAZIENTE
DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE IDONEE A GARANTIREIL RISPETTO
MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
ORDINI DI PRECEDENZA E DI CHIAMATA CHE PRESCINDANO DALL’INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI
INTRODUZIONE DI BARRIERE DI CORTESIA
GARANZIA CHE POSSA ESSERE DATA, AI SOLI TERZI LEGITTIMATI,NOTIZIA O CONFERMA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
PROCEDURE DIRETTE A PREVENIRE NEI CONFRONTI DI ESTRANEIUN’ESPLICITA CORRELAZIONE TRA L’INTERESSATO E REPARTI -STRUTTURE, INDICATIVA DELL’ESISTENZA DI UN PARTICOLARE STATO DI SALUTE
MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
ACCORGIMENTI VOLTI AD ASSICURARE CHE SIA DATA, ANCHE PER VIA TELEFONICA, NOTIZIA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO AI SOLI TERZI LEGITTIMATI A RICEVERLA
DOVERE DI RISPETTARE LA VOLONTA’ DEI RICOVERATI DI NON RICEVERE VISITE
PROCEDURE, ANCHE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, VOLTE A PREVENIRE LA CONOSCENZA, DA PARTE DI ESTRANEI, DI UNPARTICOLARE STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE
SOTTOPOSIZIONE DEGLI INCARICATI NON TENUTI PER LEGGE ALSEGRETO PROFESSIONALE A REGOLE DI CONDOTTA ANALOGHE AL SEGRETO PROFESSIONALE
MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
MODALITA’
TRAMITE UN MEDICO DESIGNATO:
• DALL’INTERESSATO ovvero• DAL TITOLARE
TRAMITE ESERCENTI LE PROFESSIONISANITARIE DIVERSI DAI MEDICI:
• CHE ABBIANO RAPPORTI DIRETTI CON I PAZIENTI
• SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE PER ISCRITTO DA PARTE:
- DEL TITOLARE ovvero- DEL RESPONSABILE
COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
I DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE
LO STATO DI SALUTEPOSSONO ESSERE RESI NOTI:
ALL’INTERESSATO
A CHI ESERCITA LEGALMENTE LA POTESTA’
AD UN PROSSIMO CONGIUNTO
AD UN FAMILIARE, NEI CASI DI:
• IMPOSSIBILITA’ FISICA• INCAPACITA’ DI AGIRE• INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE
COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE
MEDICINALI A CARICO DEL S.S.N. MODELLO RICETTA:
GENERALITA’ DELL’INTERESSATO SEPARATE
DALLA PRESCRIZIONE
AL FINE DI RISALIRE ALLA SUA IDENTITA’
SOLO IN CASO DI NECESSITA’
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE
LEGGE 138/2004 MODIFICA AL CODICE
L’OBBLIGO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE EDEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
DI APPOSIZIONE SULLA RICETTA DI UN TAGLIANDOSOPRA LE GENERALITA’ E L’INDIRIZZO DELL’ASSISTITO
E’ ORA SUBORDINATO AD UN ESPLICITARICHIESTA DI QUEST’ULTIMO
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE
GENERALITA’ DELL’INTERESSATO NON APPOSTE
UNICA ECCEZIONE:CASO IN CUI IL MEDICO RITENGA
INDISPENSABILE RISALIRE ALLA SUAIDENTITA’
MEDICINALI NON A CARICO DEL
S.S.N.MODELLO RICETTA:
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
COMPRENSIBILITA’ DEI DATI
SEPARAZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE
DA QUELLI DI ALTRIINTERESSATI
CARTELLE CLINICHE : PRINCIPI
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
CARTELLE CLINICHE
LA CANCELLAZIONE DEI DATI IN UNA CARTELLA CLINICAPUO’ AVVENIRE SOLO IN CASO DI TRATTAMENTO
DEI DATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE.
L’INTERESSATO PUO’ SEMPRE ESERCITARE LA FACOLTA’ DIOTTENERE AGGIORNAMENTO,
RETTIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI SUOI DATI
CARTELLE CLINICHE : ACCESSO/VISIONE
L’ACCESSO DA PARTE DI
SOGGETTO “PAZIENTE” INTERESSATO
E’ POSSIBILE SOLO PER:
FAR VALERE O DIFENDEREUN DIRITTO DI RANGO PARI
A QUELLO DELL’INTERESSATO,OVVERO CONSISTENTE
IN UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE
TUTELARE,IN CONFORMITÀ CON
LA LEGGE,UNA SITUAZIONE DI RANGO PARIA QUELLO DELL’ INTERESSATO,
OVVERO CONSISTENTE INUN DIRITTO DELLA PERSONALITÀO IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
CARTELLE CLINICHE
SPETTA ALLE STRUTTURE SANITARIEACCERTARE CASO PER CASO, LA SUSSISTENZADEI PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO DI ACCESSO
(NOTA DEL 15 OTTOBRE 2004)
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
COMUNICATOSTAMPA
9 MARZO 1999
LE RIVISTE MEDICHE E LE PUBBLICAZIONISCIENTIFICHE NON
DEVONO CONTENEREDATI CHE POSSONOIDENTIFICARE GLI
INTERESSATI
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
SCREENING DELLA POPOLAZIONE
COMUNICATOSTAMPA
8 GENNAIO 1999
UNA A.U.S.L. PUO’ OTTENEREDAI COMUNI GLI ELENCHI
AGGIORNATI DELLAPOPOLAZIONE SE DEVE
EFFETTUARE SCREENING ED INDAGINI FINALIZZATE
ALLA PREVENZIONEED ALLA LOTTA AI TUMORI
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNICATOSTAMPA
20 GENNAIO 1999
LE A.U.S.L. E LE A.O. CHEINTENDANO ISTALLAREAPPARECCHIATURE DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSOIL PRONTO SOCCORSO O IL
REPARTO DI RIANIMAZIONE, PER EFFETTUARE CONTROLLISULLA SICUREZZA DEVONO SISTEMARE GLI APPARECCHI
IN MODO TALE DARACCOGLIERE SOLO I DATI
STRETTAMENTE NECESSARI.
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’
NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI
BOLLETTINON. 5 DEL 1998
LA CARTA NAZIONALEDEI SERVIZI PREVEDE SOLOCOME ECCEZIONE CHE UN
DEGENTE POSSA CHIEDERECHE LA SUA PRESENZA
NON VENGA RESA NOTA.
SONO VIETATE LE DIRETTIVE CHE PREVEDONO
CHE SIA NEGATA OGNIINFORMAZIONE SULLA
PRESENZA DEI DEGENTINEI REPARTI OSPEDALIERI
PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’NUOVO PROVVEDIMENTO GENRALE DEL GARANTE
9/11/05
a. Dignità dell’interessato, in particolare per le fasce debolib. Riservatezza nei colloqui e nelle prestazionic. Notizie su prestazioni di pronto soccorsod. Dislocazione dei pazienti nei repartie. Distanza di cortesiaf. Ordine di precedenza e di chiamatag. Correlazione tra paziente reparto o strutturah. Regole di condotte per gli incaricatii. Comunicazione di dati all’interessatoj. Altro
SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni
Sanzioni AmministrativeSanzioni AmministrativeILLECITOILLECITO
AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO
– Art. 161 T.U. Omessa o inidonea informativa
all’interessato - per tutti i dati - per dati sensibili o
per rischi specifici
– Art.162 T.U. Cessione di dati in violazione di norme
Comunicazione di dati sanitaridirettamente all’interessato
SANZIONESANZIONE
Da 3.000 a 18.000 euro Da 5.000 a 30.000 euro
La sanzione puo’ essere triplicata, se inefficace
Da 5.000 a 30.000 euro
Da 5.000 a 30.000 euro
Sanzioni AmministrativeSanzioni AmministrativeILLECITOILLECITO
AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO
Art. 163 T.U. Omessa o incompleta
notificazione al Garante
Art.164 T.U. Omissione di informazioni o
documenti richiesti dal Garante
SANZIONESANZIONE
Da 10.000 a 60.000 euro
Da 4.000 a 24.000 euro
• Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sui giornali
Sanzioni PenaliSanzioni PenaliILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE
– Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti norme :
- Principi applicabili a tutti itrattamenti effettuati dai soggetti pubblici
- Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
- Norme sul consenso destinate ai soggetti privati
- Norme sulle comunicazioni elettroniche
Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione
SANZIONESANZIONE
Reclusione da 6 a 18 mesi
Reclusione da 6 a 24 mesi
Sanzioni PenaliSanzioni Penali
Reclusione da 1 a 3 anni- Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
- Norme sul trattamento che presenta rischi specifici
- Divieti di comunicazione e diffusione per i soggetti privati
- Norme sui trasferimenti vietati
SANZIONESANZIONEILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE
– Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti
norme :
ILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE
– Art.168 T.U. Falsita' nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante
– Art.169 T.U. Omessa adozione delle
misure di sicurezza
SANZIONESANZIONE
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Successivamente,si ha un termine,prorogabile fino a 6 mesi, per l’adozione delle misure disicurezza
Sanzioni PenaliSanzioni Penali
ILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE
– Art. 170 T.U.Inosservanza dei provvedimenti
del Garante
– Art. 113 T.U.Violazione del divieto di
indagini sulle opinioni del lavoratore
– Art. 114 T.U.Violazione del divieto di
controllo a distanza del lavoratore
SANZIONESANZIONE
Arresto da 3 mesi a 2 anni
Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro
Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro
• Pena accessoria: pubblicazione della sentenza
Sanzioni PenaliSanzioni Penali
Risarcimento DanniRisarcimento Danni
Trattamento dati ATTIVITA' PERICOLOSA (art.2050 c.c.).
“Inversione dell’onere della prova” :
ai fini dell’esclusione della responsabilita’, il soggetto deve dare la
PROVA POSITIVAPROVA POSITIVA
di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dallalegge ed idonee ad evitare i rischi
Conseguenze: