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CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
per Dirigenti Scolastici
“Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme”
Anno Scolastico 2009/2010
Mario Messina
Un po’ di storia
Anni ‘50
A seguito della legge delega 51/1955vengono emanati numerosi DPR.I tre pilastri dell’apparato normativo
sono: - DPR n. 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro)
- DPR n. 164/56 (regolamento per l’edilizia)
- DPR n. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro)
Anni ‘70
- DM del 18/12/75 Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica.
Anni ‘90
- DLgs n. 277/91Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE
e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212.
- DLgs n. 475/92Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia
di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
di protezione individuali.
- DLgs n. 626/94Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- DLgs n. 242/96Modifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626, recante attuazione di
direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- DLgs n. 493/96Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per
la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
- Contratto Collettivo Quadro del 10/7/96In merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 riguardanti il rappresentante per la sicurezza.
- Decreto del 16/1/97Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, deirappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgeredirettamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzionee protezione.
- Decreto del 28/9/98 n. 382Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenzenegli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini dellenorme contenute nel DLgs 19/9/94, n. 626, e successive modifiche edintegrazioni.
- Decreto 2 maggio 2001Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Anni 2000
- DLgs 23 giugno 2003 n. 195che integra il DLgs 626/94.
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e Bolzano emana il:
- Provvedimento 26 gennaio 2006che stabilisce i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili delservizio di prevenzione e protezione. (G. U. N. 37 del 14/2/2006 )
- La Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delegaal governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Introduce il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza ).
Stabilisce che nei contratti di somministrazione di appalto e subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro che non sono soggetti a ribasso.
DPR n. 547/55
DPR n. 164/56
DPR n. 303/56 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 DLgs n. 475/92 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute eDLgs n. 626/94 della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Decreto n. 382/98
Successivamente
IL DLgs n. 81/2008 viene modificato da:
Legge 2 agosto 2008 n. 129
Legge 6 agosto 2008 n. 133
Legge 7 luglio 2008 n. 88
Legge 27 febbraio 2009 n. 14
DLgs 3 agosto 2009 n. 106
Quindi il nuovo riferimento normativo
in materia di sicurezza diventa il
DLgs n. 81/2008
modificato dal
DLgs n. 106 del 2009
MODIFICA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE
Presso il Ministero del lavoro è istituito: IL COMITATO PER L’ INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE
POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA ( presieduto dal Ministro del lavoro)
LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
Tale Commissione, tra la altre cose, ha il compito di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro
INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro
IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore
Marittimo
VIGILANZA
ASL
VIGILI DEL FUOCO
Principali cambiamenti introdotti
Il nuovo decreto enfatizza ed affina i principi già introdotti con il decreto 626 che possono essere così riassunti:
Il datore di lavoro deve garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile
In particolare recepisce pienamente il disposto
dell’ art. 2087 del Codice Civile
art. 2087 del Codice Civile
“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”.
SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI RISCHI:
Collegati allo stress lavoro –correlato Riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza Connessi alle differenze di genere Connessi all’età Connessi alla provenienza da altri paesi
•La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente e comunque a partire dal 1 agosto 2010
•Il DVR deve essere redatto con criteri di brevità e semplicità
Novità rispetto alla legislazione precedente
(DLgs 626/94)
art. 2 - definizioni vengono introdotte ( tra le altre) le seguenti definizioni: Sorveglianza sanitaria
norma tecnica
buona prassi
linee guida
formazione, informazione, addestramento
riferimento a INAIL – ISPESL
ART. 2 Continuazione
Dirigente:persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
art. 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
art. 15 - misure generali di tutela Vengono enfatizzate le misure di tutela:
controllo sanitario
informazione e formazione adeguata per i lavoratori
informazione e formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti
istruzioni adeguate ai lavoratori
partecipazione e consultazione dei lavoratori
partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
uso di segnali di avvertimento e sicurezza nella gestione dell’emergenza
regolare manutenzione degli impianti
art. 16 - delega di funzioni
possibilità per il datore di lavoro di delegare, a certe condizioni, alcuni compiti
possibilità al delegato di delegare a sua volta
LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE ATTRIBUITA PER ISCRITTO, DEVE ESSERE ACCETTATA
IL DELEGATO DEVE POSSEDERE PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA SULLE FUNZIONI DELEGATE
RIMANE L’ OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL
DATORE DI LAVORO
art. 17 - obblighi del datore di lavoro
non delegabili
valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del documento
(ammenda da 2000 euro a 4000 euro)
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 4000 euro)
art. 18 - obblighi del datore di lavoro e del dirigente nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)
designare i lavoratori per la gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro)
fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)
provvedere perché soltanto chi ha ricevuto uno specifico addestramento alle zone dove esiste un rischio grave e specifico
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)
richiedere l’osservazione dei singoli lavoratori alle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali sull’uso dei DPI
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)
continua
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
(ammenda da 2000 a 4000 euro)
adottare misure per il controllo della situazione di rischio in caso di emergenza
informare il più presto possibile i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di tutela
(ammenda da 2000 a 4000 euro)
consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, anche su supporto informatico, il Documento di valutazione del rischio ( il documento è consultabile solo in azienda )
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro)
continua
elaborare il documento anche su supporto informatico (ammenda da 2000 a 4000 euro)
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l’ambiente esterno
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 4000 euro)
comunicare all’INAIL e all’ IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno ( per dati statistici) e quelli che comportano l’assenza di almeno 3 giorni
(ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno, da 1000 a 4500 euro per 3 giorni)
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 2000 a 4000 euro)
adottare le misure di evacuazione
continua
nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di tessera di riconoscimento
(ammenda da 2000 a 4000 euro)
nelle aziende con più di 15 lavoratori organizzare la riunione periodica (ammenda da 2000 a 4000 euro)
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)
comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(ammenda da 50 a 300 euro)
vigilare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità
(sanzione da 1000 a 4500 euro)
continua
fornire al medico competente informazioni in merito ai rischi, all’organizzazione del lavoro ecc.
(sanzione da 1000 a 4000 euro)
manutenzione degli edifici delle pubbliche Amministrazioni a carico degli Enti proprietari con obbligo di segnalare la richiesta del loro adempimento
obbligo di vigilare sugli adempimenti degli obblighi delle altre figure presenti in azienda
art. 19 - obblighi del preposto
Chi sono i preposti a scuola?
I preposti devono vigilare sui corretti adempimenti delle disposizioni aziendali in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro
devono frequentare appositi corsi di formazione
Anche per i preposti la violazione dei loro obblighi comporta
le seguenti sanzioni: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.
art. 20 - obblighi dei lavoratori
Tra le altre cose:
ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
i lavoratori devono osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale
sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
Sono soggetti alle seguenti sanzioni: arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro.
art. 25 - obblighi del medico competente
TRA LE ALTRE COSE COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROGRAMMA LA SORVRGLIANZA SANITARIA ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’ UNA CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA
FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A CUI SONO SOTTOPOSTI
( arresto fino a tre mesi ammenda fino a 2000 euro)
art. 26 - obblighi connessi ai contratti d’appalto
il datore di lavoro deve:
verificare l’idoneità tecnico- professionale delle imprese
acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
fornire dettagliate istruzioni sui rischi
elaborare il DUVRI
(Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2000 a 6000 euro).
Non si elabora il DUVRI nella prestazione di servizi
intellettuali, nelle mere forniture ed nei lavori o
servizi di durata non superiore a 2 giorni, a meno
che tali lavori o servizi non comportino rischi
particolari.
ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
L’ articolo fornisce le linee guida per la valutazione dei rischi, aggiorna la lista dei rischi da valutare e stabilisce i contenuti fondamentali del DVR .
Inoltre sancisce che tale documento deve avere data certa attestata dalla sottoscrizione da parte del DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DAL MEDICO COMPETENTE
art. 31 - servizio di prevenzione e protezione
è organizzato dal datore di lavoro
gli addetti, interni o esterni, devono possedere adeguate capacità e requisiti (indicati dall’art. 32)
devono frequentare appositi corsi nei quali è prevista la verifica degli apprendimenti
tra i rischi devono essere precisati anche quelli di natura ergonomica e da stress
art. 32 - capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
ADDETTI TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SUPERIORE NONCHE’ UN ATTESTATO DI FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
RESPONSABILE IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, DEVE POSSEDERE UN
ATTESTATO, CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ANCHE DI NATURA ERGONOMICA , DI STRESS LAVORO-CORRELATO, DI ORGANIZZAZIONE , …… E DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE ….
( Si veda accordo Stato – Regioni del 26/1/06 G.U. n.37 del 14/2/06) Continua
continuazione
Le competenze acquisite a seguito dell’attività formativa “devono” essere registrate nel
“libretto formativo del cittadino “
di cui all’art. 2 punto “i” del Dlgs 10/9/2003 n. 276
DOPO 5 ANNI E’ NECESSARIO UN NUOVO
AGGIORNAMENTO
continuazione
comma 8
negli istituti di formazione il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, designa il responsabile individuandolo tra:
personale interno all’unità scolastica che si dichiara disponibile ed abbia i requisiti
personale interno ad una unità scolastica che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di Istituti
in assenza del personale di cui sopra, gruppi di Istituti possono avvalersi dell’opera di un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione
art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi Deve seguire un corso della durata di un minimo di
16 ore ad un massimo di 48 ore
art. 35 - riunione periodica
ALMENO UN VOLTA ALL’ANNO Vi partecipano il datore di lavoro, il RSPP, il RLS, il Medico
competente Si esamina il DVR in tutti i suoi aspetti e si programmano gli
interventi di formazione e miglioramento Della riunione deve essere redatto un verbale
( ammenda da 2000 a 4000 euro )
art. 36 - informazioni ai lavoratori
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, inoltre deve render noto il nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti e del medico competente.
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)
art. 37 - formazione dei lavoratori
art. 43 - disposizioni generali sulla gestionedell’emergenza
È organizzata dal datore di lavoro che:
designa i lavoratori
adotta tutte le misure perché in caso di pericolo grave ed immediato i lavoratori possano abbandonare il posto di lavoro e mettersi al sicuro
deve provvedere a formare i lavoratori (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)
I lavoratori non possono, se non per gravi motivi, rifiutarela designazione. (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro)
art. 45 - primo soccorso
Il datore di lavoro:
lo organizza
individua i lavoratori in numero adeguato e li forma
dota la scuola delle attrezzature di primo soccorso in relazione ai rischi dell’attività che viene svolta
art. 46 - prevenzione incendi
Idem – come sopra
art. 47 - rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza
nelle aziende con più di 15 dipendenti è designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori
1 rappresentante fino a 200 lavoratori
3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori
6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori
art. 50 – attribuzioni del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO
Luoghi di lavoro
da art. 62 ad art. 68
Uso delle attrezzature di lavoro e deidispositivi di protezione individuale
da art. 69 ad art. 79
Impianti ed attrezzature elettriche
da art. 80 ad art. 87
Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro
da art. 161 ad art.. 164
Movimentazione dei carichi: riferimento e norme tecniche - ISO 11228
da art. 167 ad art.. 170
Valori indicativi di riferimento: kg 25 per uomini adulti in buono stato di salute
Donne adulte sane : kg 15/20
La valutazione del rischio deve essere fatta quando i carichisono superiori a 3 kg
Movimentazione manuale dei carichi
art. 167 - campo di applicazione
art. 168 - obblighi del datore di lavoro
ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi
quando non è possibile evitarla, organizzare il lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e di salute
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria
art. 169 – informazione, formazione e addestramento
Attrezzature multimediali - videoterminali
da art. 172 ad art. 178
Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro conparticolare riguardo a:
rischi per la vista e per gli occhi
problemi legati alla postura
condizioni igieniche ed ambientali
continua
il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pausa ovvero cambiando di attività
le modalità di tale interruzione sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale
in assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con riguardo ai
rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.
Salvo casi che richiedono una frequenza diversa, stabilita dal medico
competente, la periodicità delle visite è biennale per i lavoratori che
sono stati classificati idonei con prescrizioni o che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età.
Per tutti gli altri casi e quinquennale.
AGENTI FISICI art . 180 - 220
Per agenti fisici si intendono: Il rumore Gli ultrasuoni,gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche I campi elettromagnetici ( in vigore dal 30 aprile 2012)
Le radiazioni ottiche di origine artificiale ( in vigore dal 26 aprile 20010)
Il microclima Le atmosfere iperbariche
SOSTANZE PERICOLOSEArt. 221 - 265
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Art. 266 – 286
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Art. 287 – 297
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
Art. 298 – 302
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 304 - 306
SEGUONO 51 ALLEGATI, OVVERO SCHEDE TECNICHE DI APROFONDDIMENTO
DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEI TREDICI TITOLI NEI QUALI E’ SUDDIVISO IL DECRETO