36
CORTE COSTITUZIONALE n. 214/2009 Procedimento in genere IMPRESA ED IMPRENDITORE LAVORO (RAPPORTO DI) Contratto a termine Indennità in genere Lavoro subordinato in genere a termine Questioni di legittimità costituzionale LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI Questioni di legittimità costituzionale Riferimenti normativi COST Art.3 COST Art.10 COST Art.11 COST Art.24 COST Art.76 COST Art.77 COST Art.101 COST Art.102 COST Art.104 COST Art.111 COST Art.117 L 04-08-1955 n. 848, Art. 6 L 18-04-1962 n. 230, Art. 0 DIRCEE 15-12-1997 n. 67 0 DPR 08-03-1999 n. 70, Art. 0 DIRCEE 28-06-1999 n. 70 0 DLT 22-07-1999 n. 261 0 DLT 06-09-2001 n. 368, Art. 1 DLT 06-09-2001 n. 368, Art. 2 DLT 06-09-2001 n. 368, Art. 4-bis L 23-12-2005 n. 266, Art. 1 DL 25-06-2008 n. 112, Art. 21 L 06-08-2008 n. 133 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

CORTE COSTITUZIONALE n. 214/2009 Procedimento in genere IMPRESA ED IMPRENDITORE LAVORO (RAPPORTO DI) Contratto a termine Indennità in genere Lavoro subordinato in genere a termine Questioni di legittimità costituzionale LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI Questioni di legittimità costituzionale

Riferimenti normativi COST Art.3 COST Art.10 COST Art.11 COST Art.24 COST Art.76 COST Art.77 COST Art.101 COST Art.102 COST Art.104 COST Art.111 COST Art.117 L 04-08-1955 n. 848, Art. 6 L 18-04-1962 n. 230, Art. 0 DIRCEE 15-12-1997 n. 67 0 DPR 08-03-1999 n. 70, Art. 0 DIRCEE 28-06-1999 n. 70 0 DLT 22-07-1999 n. 261 0 DLT 06-09-2001 n. 368, Art. 1 DLT 06-09-2001 n. 368, Art. 2 DLT 06-09-2001 n. 368, Art. 4-bis L 23-12-2005 n. 266, Art. 1 DL 25-06-2008 n. 112, Art. 21 L 06-08-2008 n. 133 0

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Page 2: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente Motivi della decisione

1. - Con separate ordinanze, le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, Venezia, L'Aquila e Roma ed i Tribunali di Roma, Trani, Ascoli Piceno, Trieste, Viterbo, Milano e Teramo hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 76, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1-bis, 4-bis ed 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).

2. - La parziale identità di molte delle questioni proposte e l'appartenenza di tutte le norme censurate allo stesso testo normativo rendono opportuna la riunione dei giudizi al fine della loro decisione con un'unica sentenza.

3. - I Tribunali di Roma (r.o. n. 413 del 2008) e di Trani (r.o. n. 434 del 2008) dubitano, in particolare, della legittimità degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001.

La prima delle predette norme stabilisce che «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» [le parole «, anche se

Page 3: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro», sono state aggiunte dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133].

L'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, invece, dispone, al comma 1, l'abrogazione, tra l'altro, dell'intera legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), la quale, all'art. 1, secondo comma, lettera b), consentiva l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato «quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione».

Ad avviso dei rimettenti, le norme censurate, nel sopprimere l'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge n. 230 del 1962 e, quindi, nell'abolire l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente, violerebbero l'art. 77 Cost., poiché la legge di delega 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2000), in esecuzione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 368 del 2001, attribuiva al Governo esclusivamente il potere di attuare la direttiva 1999/70/CE, la quale non conteneva alcuna disposizione in tema di presupposti per l'apposizione delle clausole del termine. Sussisterebbe contrasto, poi, con l'art. 76 Cost., poiché la menzionata legge n. 422 del 2000 non prevedeva princìpi direttivi ulteriori rispetto all'attuazione della direttiva 1999/70/CE la quale, alla clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro da essa recepito, dispone che l'applicazione dell'accordo non può costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'àmbito coperto dall'accordo stesso, mentre le disposizioni censurate, eliminando la necessità dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, determinerebbero un arretramento della tutela garantita ai lavoratori dal precedente regime. Infine, ad avviso del solo Tribunale di Roma, sarebbe leso anche l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

3.1. - La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

Entrambi i rimettenti omettono di considerare adeguatamente che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che «L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1».

L'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per "ragioni sostitutive" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Page 4: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione.

Invero, l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 422 del 2000 consentiva al Governo di apportare modifiche o integrazioni alle discipline vigenti nei singoli settori interessati dalla normativa da attuare e ciò al fine di evitare disarmonie tra le norme introdotte in sede di attuazione delle direttive comunitarie e, appunto, quelle già vigenti.

In base a tale principio direttivo generale, il Governo era autorizzato a riprodurre, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/70/CE, precetti già contenuti nella previgente disciplina del settore interessato dalla direttiva medesima (contratto di lavoro a tempo determinato). Infatti, inserendo in un unico testo normativo sia le innovazioni introdotte al fine di attuare la direttiva comunitaria, sia le disposizioni previgenti che, attenendo alla medesima fattispecie contrattuale, erano alle prime intimamente connesse, si sarebbe garantita la piena coerenza della nuova disciplina anche sotto il profilo sistematico, in conformità con quanto richiesto dal citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega.

Non sussiste neppure la denunciata lesione dell'art. 76 Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non determinano alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e, pertanto, non si pongono in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori.

Per la stessa ragione (insussistenza, sotto il profilo in esame, di un contrasto con la normativa comunitaria) è infondata la censura formulata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., il quale impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

4. - Il Tribunale di Roma (r.o. n. 217 del 2008) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006). In virtù di tale disposizione è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.

Ad avviso del rimettente, la norma, consentendo alle aziende concessionarie di servizi nei settori delle poste di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (oltre che per le causali e nelle forme previste dall'art. 1 dello stesso d.lgs. n. 368 del 2001) anche liberamente entro i limiti temporali e quantitativi in essa indicati, violerebbe, da un lato, l'art. 3, primo comma, Cost., poiché introdurrebbe, ai danni dei lavoratori operanti nel settore delle poste, una disciplina differenziata del lavoro a termine priva di ragionevolezza e di valide ragioni giustificatrici e, dall'altro, gli artt. 101, 102 e 104 Cost., perché l'introduzione di una «acasualità» per le assunzioni a termine nel settore postale sottrarrebbe ingiustificatamente al giudice ordinario il potere di verifica delle effettive ragioni oggettive e temporanee poste alla base di dette assunzioni.

4.1. - La questione non è fondata.

Page 5: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Innanzitutto non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 3 della Costituzione.

La norma censurata costituisce la tipizzazione legislativa di un'ipotesi di valida apposizione del termine. Il legislatore, in base ad una valutazione - operata una volta per tutte in via generale e astratta - delle esigenze delle imprese concessionarie di servizi postali di disporre di una quota (15 per cento) di organico flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta, delle ragioni giustificatrici del termine.

Tale valutazione preventiva ed astratta operata dal legislatore non è manifestamente irragionevole.

Infatti, la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità dell'organico, è direttamente funzionale all'onere gravante su tali imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica i quali «costituiscono attività di preminente interesse generale», ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).

In particolare, poi, in esecuzione degli obblighi di fonte comunitaria derivanti dalla direttiva 1997/67/CE, l'Italia deve assicurare lo svolgimento del c.d. "servizio universale" (cioè la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 chilogrammi; la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi; i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati: art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 1999); tale servizio universale «assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti» (art. 3, comma 1); l'impresa fornitrice del servizio deve garantire tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione, una raccolta ed una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica (art. 3, comma 4); il servizio deve esser prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno (art. 3, comma 3).

Non è, dunque, manifestamente irragionevole che ad imprese tenute per legge all'adempimento di simili oneri sia riconosciuta una certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo determinato.

Si aggiunga che l'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle aziende di comunicare ai sindacati le richieste di assunzioni a termine, prevedendo così un meccanismo di trasparenza che agevola il controllo circa l'effettiva osservanza, da parte datoriale, dei limiti posti dalla norma.

La questione non è fondata neppure sotto il profilo della pretesa violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

La norma censurata si limita a richiedere, per la stipula di contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già l'indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una durata massima e di una quota percentuale dell'organico complessivo). Pertanto il giudice ben può esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi di tale dettagliata fattispecie legale.

Page 6: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

5. - Con diciannove distinte ordinanze, le Corti di appello di Torino (r.o. n. 427 del 2008), Genova (r.o. n. 441 del 2008), Bari (r.o. n. 12 del 2009), Caltanissetta (r.o. n. 43 del 2009), Venezia (r.o. n. 93 del 2009), L'Aquila (r.o. n. 95 del 2009) e Roma (r.o. n. 102 del 2009), ed i Tribunali di Roma (r.o. n. 413 del 2008), Ascoli Piceno (r.o. nn. 442 e 443 del 2008), Trieste (r.o. n. 4 del 2009), Viterbo (r.o. n. 22 del 2009), Milano (r.o. nn. 25, 26, 27, 28, 86 e 87 del 2009) e Teramo (r.o. n. 70 del 2009), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112 del 2008.

La norma censurata dispone che «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e successive modificazioni».

I giudici rimettenti, premettendo che, secondo il "diritto vivente", in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, può essere disposta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riconosciuta al lavoratore una tutela risarcitoria piena, affermano che l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 violerebbe: l'art. 3 Cost., poiché è fonte di irragionevole disparità di trattamento, collegata al solo dato temporale del momento di proposizione del ricorso giudiziale, tra lavoratori che si trovano nella identica situazione di fatto (r.o. nn. 413, 427, 441, 442 e 443 del 2008; 4, 12, 25, 26, 27, 28, 43, 86, 87 e 93 del 2009); l'art. 3 Cost., in quanto introduce una disciplina priva di ragionevolezza, perché: a) interviene nei rapporti di diritto privato sacrificando arbitrariamente il diritto del lavoratore assunto illegittimamente a tempo determinato a godere della tutela garantita dalla legge vigente all'epoca dell'instaurazione del rapporto e favorendo contemporaneamente il datore di lavoro che ha dato luogo all'illegittimità (r.o. nn. 442 e 443 del 2008); b) non è ravvisabile alcuna giustificazione razionale nel fatto che la disposizione modifichi la regola sostanziale rispetto ad una categoria di soggetti, riducendo la tutela mentre pendono i giudizi, proprio e solo per il fatto di avere una causa in corso (r.o n. 102 del 2009); c) la delimitazione temporale del trattamento discriminatorio si riferisce alla mera pendenza del processo, e quindi ad una circostanza assolutamente accidentale (r.o. nn. 22, 70 e 95 del 2009); gli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., perché vìola il generale principio dell'affidamento legittimamente posto dal cittadino sulla certezza dell'ordinamento giuridico (r.o. nn. 413 del 2008; 12, 22 e 70 del 2009); l'art. 10 Cost., poiché lede il principio di parità di trattamento che è principio generale del diritto internazionale e comunitario che l'Italia si è impegnata a rispettare (r.o. nn. 25, 26, 27, 28, 86 e 87 del 2009); gli artt. 11, secondo periodo, e 117, primo comma, Cost., perché, riducendo la tutela accordata in precedenza dall'ordinamento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, vìola la clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e, conseguentemente, l'obbligo del legislatore interno di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed internazionale (r.o. nn. 442 e 443 del 2008); l'art. 24 Cost., perché compromette il diritto di difesa dei lavoratori ricorrenti, sottraendo loro la possibilità di ottenere il vantaggio della conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui prospettiva aveva direttamente condizionato l'esercizio del loro diritto di azione (r.o. nn. 427 del 2008; 24, 25, 26, 27, 28, 43, 86, 87, 93 e 102 del 2009); l'art. 111 Cost., con riferimento al principio del giusto processo, perché la norma censurata modifica, nel corso dei procedimenti giudiziali, la tutela sostanziale accordabile al diritto azionato, senza che ricorrano idonee ragioni oggettive o generali (r.o. nn. 93 e 102 del 2009); gli artt. 101, 102, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., poiché un intervento legislativo che riguardi solamente alcuni giudizi in corso ad una certa data è privo del requisito di astrattezza proprio delle norme giuridiche ed assume un carattere provvedimentale generale invasivo

Page 7: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

dell'àmbito riservato alla giurisdizione (r.o. nn. 413 del 2008 e 22 del 2009); l'art. 117, primo comma, Cost., in connessione con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848), il quale impedisce al legislatore di intervenire con norme ad hoc per la risoluzione di controversie in corso (r.o. nn. 413 e 441 del 2008; 4, 12, 22, 43, 25, 26, 27, 28, 70, 86, 87, 93, 95 e 102 del 2009); l'art. 117, primo comma, Cost., poiché la norma censurata costituisce un completamento o una modifica del d.lgs. n. 368 del 2001 e dunque un'applicazione della direttiva 1999/70/CE e avrebbe pertanto dovuto rispettare la clausola di non regresso enunciata nella clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro recepito dalla medesima direttiva (r.o. nn. 25, 26, 27, 28, 86 e 87 del 2009).

5.1. - Nel giudizio introdotto dall'ordinanza n. 4 del 2009 è intervenuta l'associazione "Articolo 21 Liberi di", che non era parte nel relativo giudizio a quo.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 47 del 2008). L'associazione "Articolo 21 Liberi di" motiva il proprio intervento con la necessità di rappresentare alla Corte che il lavoro precario è largamente diffuso anche nel settore dell'editoria e della radiotelevisione. L'interesse dell'associazione è, quindi, privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio principale ed il suo intervento deve essere dichiarato inammissibile.

5.2. - Le questioni sollevate dalle Corti di appello di Torino, Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dal Tribunale di Teramo sono inammissibili per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

Infatti gli atti di rimessione nulla dicono circa la legittimità o meno del termine apposto ai contratti di lavoro oggetto dei relativi giudizi a quibus. Pertanto questa Corte non è posta in condizione di verificare la sussistenza, nelle singole fattispecie, del requisito della rilevanza, perché ben potrebbe darsi che, in quelle ipotesi, non sussista violazione né dell'art. 1, né dell'art. 2, né dell'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, con conseguente inapplicabilità dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 nei giudizi principali.

5.3. - La questione sollevata dalla Corte d'appello di Bari è inammissibile per un'analoga ragione. Infatti, il giudice a quo si esprime in termini meramente possibilistici circa la fondatezza della tesi - sostenuta dal lavoratore - della nullità del termine apposto al contratto per cui è causa e, quindi, neppure in tal caso questa Corte può essere certa della rilevanza della questione.

5.4. - Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sono inammissibili per difetto di rilevanza, perché nella motivazione di ciascun atto di rimessione si legge che il relativo giudizio a quo è stato promosso dopo l'entrata in vigore della norma censurata, mentre l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 si applica solamente alle controversie in corso alla data della sua entrata in vigore.

5.5. - Residuano, pertanto, le questioni sollevate dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità di tali questioni (ad eccezione di quella sollevata dal Tribunale di Roma), perché i rimettenti non hanno spiegato per quale ragione, nella fattispecie concreta oggetto del loro giudizio, pur ammettendo che il termine sia stato illegittimamente apposto, non si dovrebbe dichiarare l'estinzione del rapporto per mutuo consenso.

Page 8: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

L'eccezione non è fondata.

In effetti, l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 442 del 2008 espressamente dà atto dell'infondatezza dell'eccezione di estinzione del rapporto per mutuo consenso sollevata dal datore di lavoro nel giudizio principale.

Nelle ordinanze delle Corti di appello di Genova e di Roma sono indicate le eccezioni sollevate in secondo grado dalle parti datoriali e tra esse non figura quella di estinzione del rapporto per mutuo consenso; ciò è sufficiente al fine di ritenere rilevante la questione di legittimità dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 nei relativi giudizi principali, poiché questi ultimi sono giudizi di secondo grado nei quali, in difetto di una specifica eccezione sollevata dalla parte interessata, il giudice non può affermare l'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

Analogamente, nell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 443 del 2008 sono riportate tutte le difese del datore di lavoro e, tra queste, non v'è l'eccezione di estinzione per mutuo consenso, non rilevabile d'ufficio.

Nella propria ordinanza di rimessione il Tribunale di Trieste lascia impregiudicata l'eccezione di estinzione per mutuo consenso formalmente eccepita dal datore di lavoro e tuttavia aggiunge che, in ogni caso, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, vi sarebbero gli estremi per la dichiarazione della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione del primo contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti alla scadenza dell'ultimo; conseguentemente, l'art. 4-bis impedirebbe anche tale, sia pure ridotta, declaratoria di conversione del rapporto.

L'ordinanza del Tribunale di Viterbo è stata pronunciata nel corso di un giudizio cautelare promosso poco dopo la scadenza del contratto a termine, onde - avendo il lavoratore immediatamente reagito in sede giudiziale - non sussiste la circostanza del consistente lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine e la proposizione del ricorso giudiziale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per poter affermare che si sia formato un mutuo consenso per l'estinzione del rapporto.

5.6. - Con riferimento alle questioni sollevate proprio dal Tribunale di Viterbo, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, inoltre, la loro inammissibilità perché, dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, apparirebbe che la fattispecie dedotta nel giudizio principale sia da ricondurre all'ambito di operatività dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 (che disciplina l'ipotesi della successione dei contratti a termine), fattispecie cui non si applica l'art. 4-bis dello stesso d.lgs. n. 368.

L'eccezione non è fondata.

Infatti il Tribunale di Viterbo afferma espressamente che l'ordine di riammissione in servizio della lavoratrice - contenuto nell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. contro la quale è stato proposto il reclamo che il rimettente deve decidere - è stato pronunciato perché il giudice di prime cure aveva ritenuto la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 per omessa indicazione delle causali dell'assunzione a tempo determinato, fattispecie che rientra pacificamente nell'àmbito di operatività dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368.

5.7. - Nel merito le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo sono fondate.

Page 9: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l'intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, con assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, dalle Corti di appello di Torino, Bari, Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dai Tribunali di Milano e Teramo con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 413 del 2008 e dal Tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 217 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

Riferimenti normativi COST Art.3

Page 10: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

COST Art.4 COST Art.24 COST Art.111 COST Art.117 CC Art.1217 CC Art.1223 CC Art.1362 L 04-11-2010 n. 183, Art. 32

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 28-01-2011, n. 2112

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5938/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell'avvocato URSINO ANNA MARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Page 11: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 172/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/02/2006 R.G.N. 509/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI per delega ANNA MARIA ROSARIA URSINO;

udito l'Avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO per delega SERGIO VACIRCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 6, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Riferimenti normativi CC Art.2094 L 18-04-1962 n. 230, Art. 1 L 18-04-1962 n. 230, Art. 2 L 28-02-1987 n. 56, Art. 23 DLT 06-09-2001 n. 368 0 Cass. civ. Sez. lavoro, 26-05-2003, n. 8366

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente

Page 12: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere

Dott. Pietro CUOCO - Consigliere

Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere

Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AEROPORTI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SGAMMA MARCO;

- intimato -

e sul 2° ricorso n. 1 gennaio 3991 proposto da:

SGAMMA MARCO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO FARANDA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

AEROPORTI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso la studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sent. n. 24994/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 28 luglio 2000 - R.G.N. 34949/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 21 febbraio 2003 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito l'Avvocato DE FEO per delega MARAZZA;

Page 13: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1) Con l'unico motivo di ricorso principale la società si duole della violazione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987.

Ritiene essenzialmente la difesa della società ricorrente che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto delle progressive e continue modificazioni della disciplina del contratto a termine per cogliere la reale portata dell'art. 23 citato, rimarcando in particolare che attualmente l'ordinamento consente il ricorso al contratto a termine anche a fronte di situazioni soggettive quali la messa in mobilità.

2) Il ricorso incidentale è articolato in quattro motivi con cui si censura:

a) la limitazione dell'obbligo retributivo al periodo successivo all'offerta della prestazione lavorativa;

b) il mancato riconoscimento delle retribuzioni successive al rapporto ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300);

c) il mancato cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;

d) il mancato esame della questione relativa alla nullità della proroga del primo contratto disposta con lettera del 9 ottobre 1992.

3) Il ricorso principale va rigettato in quanto inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

3.1. Giova premettere che, con l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è stata riservata all'autonomia collettiva l'individuazione di ipotesi di contratto a termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, abbandonandosi così - almeno secondo l'opinione prevalente - la necessità del presupposto oggettivo della temporaneità dell'occasione di lavoro, e aprendo gli spazi per la creazione di nuove fattispecie, anche connotate, eventualmente, solo da caratteristiche soggettive dei lavoratori da assumere, secondo le previsioni della contrattazione collettiva (es. in funzione dell'età dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento: cfr. Cass. 4199/2002) o della legge (art. 8 della legge n. 223 del 1991).

Ma ciò non implica l'introduzione nell'ordinamento di un tipo contrattuale diverso da quello disciplinato dalla legge n. 230 del 1962, sottratto al suo ambito di applicazione, come si desume, in particolare, proprio dal fatto che la disciplina delle proroghe è rimasta inalterata anche dopo l'emanazione della legge n. 196 del 1997.

Va, quindi, confermato l'avviso già espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 ha sì devoluto alla competenza della contrattazione collettiva la determinazione delle ipotesi in cui è consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro (nel presupposto dell'idoneità di tale competenza a fornire tutela adeguata contro i possibili abusi), ma le ipotesi in questione sono state innestate nella disciplina generale dettata in materia dalla legge n. 230 del 1962 ed inserite nel sistema da questa delineato, con la conseguente applicazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge (cfr. Cass. n. 4199/2002 cit.).

Page 14: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Una sostanziale riforma del tipo contrattuale, nel segno di una minore rigidità (ma non certo di una liberalizzazione: vedi C. Cost. n. 41 del 2000) della disciplina dello strumento negoziale, si è avuta soltanto con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che, appunto, reca l'abrogazione delle disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e delle altre disposizioni modificative o integrative (art. 11). Si tratta, peraltro, di una disciplina dettata senza alcuna efficacia retroattiva, che non spiega, quindi, effetti sui contratti a termine stipulati nel vigore della previgente normativa, neanche nel caso in cui gli effetti di tali contratti siano destinati a protrarsi nel tempo sino ad epoca successiva alla sua entrata in vigore.

L'impianto di fondo del sistema delineato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, non è stato modificato neppure dalla previsione dell'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che, sostituendo soltanto il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, ha disegnato un nuovo quadro normativo limitatamente alle sanzioni comminate per la violazione dei limiti posti alla stipulazione dei contratti a termine.

Non è stato toccato, dunque, il primo comma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, contenente la regolamentazione delle ipotesi di proroga del contratto, e specialmente il principio - fortemente limitativo - che richiede, per la legittima prosecuzione del rapporto, esigenze "contingenti e imprevedibili" relative alla stessa attività lavorativa.

3.2. Ciò premesso, deve considerarsi che la difesa della società ricorrente si limita a dedurre che il contesto normativo di riferimento della disciplina del contratto a termine è mutato e che in questo contesto doveva essere interpretato l'accordo interconfederale del 5 giugno 1990. Ma ciò fa senza neppure riportare il contenuto di tale accordo sicché la doglianza rimane confinata in termini astratti e sostanzialmente generici.

Non senza considerare comunque che - come già ha affermato questa Corte (Cass., sez. un., 19 ottobre 1993, n. 10343) - in tema di identificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine - le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 operano sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e si inseriscono nel sistema da questa delineato, con la conseguenza che la loro violazione non si sottrae all'effetto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilito, a titolo sanzionatorio, dall'art. 2 di tale ultima legge.

3.3. Il ricorso, poi, non può essere accolto anche sotto un altro profilo.

Risulta - dalla stessa narrativa in fatto del ricorso - che il pretore ha ritenuto un duplice vizio: l'illegittimità dell'apposizione del termine e l'illegittimità della proroga.

La sentenza del tribunale, pronunciata in grado d'appello, ha riformato la pronuncia pretorile unicamente quanto alle conseguenze patrimoniali, escludendo il diritto alla retribuzione negli intervalli lavorati. Quindi, l'accertamento dell'illegittimità della proroga non è stato affatto rimosso dalla pronuncia del tribunale e di ciò la società ricorrente non si duole.

Sicché deve ribadirsi il principio secondo cui, quando la decisione si fonda su due autonome "rationes decidendi" - ciascuna delle quali è sufficiente a sorreggere la decisione stessa - è inammissibile il ricorso per cassazione, che investa una sola delle addotte ragioni, atteso che, anche in caso di accoglimento della censura proposta, la pronunzia impugnata resterebbe ferma, in base alla "ratio decidendi" non impugnata e, quindi, non sindacabile (Cass., 22 luglio 1987, n. 6369).

4) Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Page 15: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

4.1. Sono innanzi tutto infondati i suoi primi due motivi.

Con riguardo alle pretese economiche del lavoratore, si è avuto un intervento delle sezioni unite della Corte (Cass. n. 2334/1991) che hanno chiarito some, in linea con i principi generali dei contratti sinallagmatici, l'obbligazione retributiva costituisca necessariamente (salve le specifiche eccezioni al principio contemplate dalla legge) il corrispettivo della prestazione di lavoro, - cosicché, quando la prestazione manchi per causa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore può ottenere soltanto il risarcimento del danno (in linea generale, nella misura corrispondente alla retribuzione) subito a causa dell'impossibilità della prestazione cagionata dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro, concretante inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c. Donde la necessità, per ottenere il risarcimento, che il lavoratore si attivi per offrire l'esecuzione delle prestazioni, costituendo in mora il datore di lavoro nelle forme di cui all'art. 2117 c.c. In particolare, Cass., 5 marzo 1991, n. 2334, ha affermato che, dichiarata la nullità di plurimi contratti a termine temporalmente successivi e la loro unificazione in un unico rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per gli intervalli non lavorati, essendo a tal fine irrilevante la sua disponibilità alla prestazione negli intervalli stessi; né può tenersi conto, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, dell'intero periodo corrispondente all'unico rapporto a tempo indeterminato, dovendosene escludere i periodi non lavorati.

A seguito del ricordato intervento delle sezioni unite, la giurisprudenza della Corte ha fatto costante applicazione dei principi sopra enunciati (si menzionano tra le numerose decisioni, Cass. 5932/1998: 5821/2000; 14882/2000; 10782/2000; 12697/2001; 9962/2002, 17524/2002).

In particolare, Cass., sez. lav., 4 ottobre 1996, n. 8695, ha affermato che, nel caso di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione dei termini, o comunque dell'elusione delle disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, non sussiste, per gli intervalli "non lavorati" tra l'uno e l'altro rapporto, il diritto del lavoratore alla retribuzione, al corrispondente rateo di tredicesima mensilità e al compenso per ferie non godute, mancando una deroga al principio generale, secondo cui la maturazione di tali diritti presuppone la prestazione lavorativa, e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando "ex post", non tocca la mancanza di un effettivo servizio negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato (nella specie, non era intervenuta costituzione in mora da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, né comunque egli aveva posto concretamente a disposizione della controparte le proprie energie lavorative).

4.2. Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

E' vero che Corte Cost. 2 novembre 2000, n. 459, ha dichiarato incostituzionale l'art. 22, 36° comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (legge di razionalizzazione della finanza pubblica), che esclude il cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro, pensionistici e assistenziali maturati dopo il 31 dicembre 1994, nella parte in cui estende tale regime ai dipendenti privati.

Ma la pronuncia impugnata già contiene la condanna della società appellante al pagamento degli "accessori di leggi", tra i quali rientra anche la rivalutazione monetaria; sicché il ricorrente incidentale non ha interesse all'annullamento in tale parte della pronuncia stessa.

4.3. Anche il quarto motivo è inammissibile perché la questione affrontata - quella della ritenuta illegittimità della proroga - non è stata trattata dal giudice di merito sicché rimane ferma la pronuncia di primo grado, riformata solo quanto alla spettanza (che è stata esclusa) delle retribuzione negli intervalli non lavorati.

Page 16: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Comunque il ricorrente incidentale non ha interesse all'esame di detta questione, non potendo un eventuale giudizio di fondatezza arrecargli utilità maggiori di quelle derivanti dall'accertamento che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato già per l'illegittima apposizione del termine.

5) Conclusivamente, per le considerazioni esposte, vanno rigettati entrambi i ricorsi, quello principale e quello incidentale.

Possono compensarsi le spese e gli onorari del giudizio di cassazione in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2003.

Cass. civ. Sez. lavoro, 13-05-2010, n. 11625

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Page 17: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUGGIOLI GIULIANO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1824/2 005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/11/2005 R.G.N. 1326/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa, in relazione al motivo parzialmente accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Circolare numero 40 del 22/02/2011

Direzione Centrale Entrate

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 22/02/2011 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 40 e, per conoscenza, Al Presidente

Page 18: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Allegati n. 1 Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Anno 2011. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed indeterminato.

SOMMARIO: Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta

dai datori di lavoro nel corso del 2011.

L’anno 2010 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti

legislativi (es. collegato lavoro, legge di stabilità) che - confermando o innovando la

materia – sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno

all’occupazione. Con la presente circolare si fornisce, quindi, un quadro riepilogativo

delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2011.

1. Disposizioni in materia contributiva.

1.1 Contributo IVS.

Aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data del

01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43% dalle

gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.

Come noto, il Decreto interministeriale 21 febbraio 1996 - in attuazione dell’art. 3, c.

23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di

finanziamento del FPLD gestito dall’INPS, con contestuale riduzione delle aliquote

dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente

0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).

L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei

casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al

1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità

delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere deve

Page 19: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

essere scaglionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore

di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997 (1).

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata

dovranno, quindi, aumentare - a partire dal periodo contributivo “gennaio 2011” -

l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali, ovvero della misura residua, fino al

raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70%

ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l’incremento di 0,30

punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (2).

Di seguito, si fornisce una elencazione delle principali casistiche.

1.1.1 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C) - Incremento dello

0,22%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a

partire dal 01.01.1997; con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011, il percorso di

armonizzazione si conclude.

Aliquota IVS da GENNAIO 2011

Totale a carico del lavoratore

33,00% 9,19%

1.1.2 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di

legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi

per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista

l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C) - Incremento dello 0,22%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a

partire dal 01.01.1997; con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011, il percorso di

armonizzazione si conclude.

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (no GESCAL)

Totale a carico del lavoratore

32,30% 8,84%

Si precisa che - per i “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo

Pensioni Lavoratori dipendenti - trova, invece, applicazione il previsto aumento

dell’aliquota pensionistica in ragione di 0,50 punti percentuali, con ultimo incremento

di 0,29% a partire dal 01.01.2013.

Page 20: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (no GESCAL)

Totale a carico del lavoratore

32,01% 8,84%

1.1.3 Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della

CUAF.

Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ -

Incremento dello 0,50%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 (0,57% + 3,72%) punti percentuali,

scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo

aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL)

Totale a carico del lavoratore

32,71 % (compr. 0,70 ex GESCAL) 9,19%

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL lavoratore)

Totale a carico del lavoratore

32,36% (compr. 0,35 ex GESCAL) 9,19%

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (senza GESCAL)

Totale a carico del lavoratore

32,01% 8,84%

Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex

contributo per TBC - Incremento dello 0,50%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in

ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di

0,43%, dal 01.01.2013.

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL)

Totale a carico del lavoratore

32,57 % (compr. 0,70 ex GESCAL) 9,19%

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL lavoratore)

Page 21: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Totale a carico del lavoratore

32,22% (compr. 0,35 ex GESCAL) 9,19%

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (senza GESCAL)

Totale a carico del lavoratore

31,87% 8,84%

1.1.4 Piloti dei porti - Incremento dello 0,50%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in

ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di

0,29%, dal 01.01.2013.

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (no GESCAL)

Totale a carico del lavoratore

32,01% 8,84%

1.1.5 Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da

pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n.

413/1984).

L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 “Contributi obbligatori dovuti dalle aziende

della pesca” dispone che “Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi

di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi

minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione)

l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente

agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del

settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive

modificazioni ed integrazioni”.

Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale

settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite

dal D.lgs. n. 146/1997.

Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che - a partire dal 1 gennaio 1998 - le

aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano

operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate –

annualmente - nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro,

sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve

aggiungere lo 0,70% ex GESCAL) di cui all'art. 3 c. 23 della legge n. 335/1995, e

Page 22: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al citato articolo 1, comma 769, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detto aumento è stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, in applicazione di quanto

disposto dall’articolo 1, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81 (3).

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del

lavoratore in quanto - per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato, da

ultimo, alla data del 1.1.2002 - la stessa aliquota ha già raggiunto la misura piena

(8,89% + 0,30= totale 9,19%).

Per l’anno 2011, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di

seguito indicata:

Aliquota IVS da GENNAIO 2011

Totale a carico del marittimo

28,20 % (compr. 0,70 ex GESCAL) 9,19%

1.1.6 Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di

trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di

prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, comma 2 del

D.Lgs. 146/1997) è aumentata nella misura residuale di 0,51 punti percentuali; con

detto incremento si raggiunge il limite dell’aliquota complessiva del 32% (Legge

n.335/1995), cui si aggiunge l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1

comma 769 Legge 296/2006.

1.1.7. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2011 per gli operai agricoli dipendenti.

Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto

dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1

gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle

seguenti misure:

Contribuzione Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

1.1.8 Mancata applicazione dell’aumento dello 0,09% ex lege n. 247/2007.

L’articolo 1, c. 39 della legge di stabilità 2011 - abrogando la disposizione contenuta

all’articolo 1, c. 10 della legge n. 247/2007 – ha annullato il previsto aumento, pari

Page 23: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

allo 0,09%, dei contributi previdenziali, che avrebbe interessato – da gennaio 2011 - i

lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di

minimali e massimali di legge.

1.2 Contributi CIGS e MOBILITÀ.

L’articolo 1, c. 32 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha

disposto lo slittamento, al 31 dicembre 2011, di una serie di provvedimenti

legislativi. Tra questi, si segnala la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione

salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (compresa la

logistica) e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più

di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (4).

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento

della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex art.

16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al

periodo di paga "GENNAIO 2011", senza soluzione di continuità rispetto all’anno

scorso. Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il

versamento della contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato

ai criteri ministeriali (5) che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla

disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese

industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista). Si

osserva, peraltro, che il medesimo criterio é utilizzato anche con riguardo alle imprese

commerciali con forza occupazionale superiore alle 200 unità.

1.3 Agevolazioni per zone tariffarie anno 2011.

L’articolo 1, c. 45 della legge di stabilità 2011 prevede che, "a decorrere dal 1° agosto

2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore

agricolo".

Conseguentemente, dal periodo di paga “agosto 2010”, vanno a regime, senza

soluzione di continuità, le misure già in essere fino a luglio 2010.

Territori Misura agevolazione D.L. Dovuto

Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) - 100%

Montani 75% 25%

Svantaggiati 68% 32%

Page 24: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto

dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro

unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (6).

1.3.1 Modalità di recupero per le aziende agricole che operano con il flusso

UniEmens.

I datori di lavoro che, da “agosto 2010”, hanno beneficiato delle riduzioni secondo le

percentuali previste dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537,

potranno recuperare il differenziale a loro favore (7).

A tal fine, le aziende che operano con il flusso UniEmens - per indicare il conguaglio

della riduzione spettante - potranno avvalersi del nuovo codice causale “L232”, da

valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,

<CausaleACredito>.

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese

successivo all'emanazione della presente circolare (8).

2. Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del D.L. 30 settembre

2005, n. 203, si ribadisce (8) che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla

gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2010 in misura pari allo

0,23%, per l’anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo

0,25% (9).

3. Disposizioni in favore dell’occupazione.

3.1 Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori

licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di

15 dipendenti.

L’articolo 1, c. 32 della legge di stabilità 2011 ha prorogato, al 31 dicembre 2011, la

possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato

motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali

non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

La disposizione ha, altresì, previsto la copertura degli oneri relativi al finanziamento

delle connesse agevolazioni contributive.

Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007,

contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in

caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione

Page 25: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità già

note (10).

4. Misure incentivanti previste dalla legge di stabilità 2011.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato, per il 2011, una serie di interventi - finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – già introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010 (11). Si tratta di due misure (la prima, a carattere contributivo, la seconda, di contenuto

meramente economico) la cui operatività nel corrente anno è subordinata alle

modalità attuative che saranno definite con apposito decreto interministeriale (Lavoro-

Economia) che terrà conto, tra l’altro, del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla

sperimentazione degli interventi nell’anno appena trascorso.

Sulla materia, quindi, si fa riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con successiva

circolare.

L’articolo 1, c. 31 della medesima legge ha previsto la proroga, per l’anno in corso,

delle disposizioni disposte dall’articolo 7ter del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, in materia di incentivi in favore

dell’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Al riguardo, si rinvia a quanto reso noto con la circolare n. 5/2010 e con i messaggi n.

1715 - n. 17878 e n. 30703 del 2010.

Nell’ambito delle misure finalizzate al mantenimento del personale in azienda e alla

ripresa dell’attività produttiva, l’articolo 1, c. 33 della legge di stabilità 2011, ha altresì

prorogato, a tutto il 2011, la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di utilizzare i

lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di

lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività

produttiva connessa all'apprendimento. L’intervento – introdotto in via sperimentale

per il biennio 2009-2010 dall’articolo 1, c. 1, D.L. 78/09, convertito con modificazioni

nella legge n. 102/09 (12) – potrà realizzarsi nei limiti di 50 milioni di euro e sarà

attuato secondo le modalità che saranno definite in un apposito decreto

interministeriale (Lavoro-Economia).

5. Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello.

Nella legge di stabilità 2011, trova spazio pure lo sgravio contributivo sulle erogazioni

previste dalla contrattazione di secondo livello, che continuerà a trovare applicazione

anche nel 2011.

Page 26: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell’incentivo, la legge n.

220/2010 conferma quanto già disposto in materia dalla legge n. 247/2007, che ha

disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010 (13).

Relativamente all’individuazione delle somme su cui è possibile richiedere l’incentivo,

occorre, invece, tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 53, c. 2 del D.L. 78/2010

(legge 122/2010). La norma prevede che “nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31

dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in

attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e

correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza

organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della

impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività

aziendale, beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro”

In considerazione del già citato rinvio - operato dal legislatore - alle modalità già

introdotte dalla legge attuativa del protocollo welfare tra governo e parti sociali,

maggiori precisazioni potranno essere fornite in materia dopo l’emanazione del

previsto decreto ministeriale.

6. Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere.

Tra i suoi ambiti di operatività, la legge di stabilità 2011, ha esteso all’anno in corso,

la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L’articolo 1,

comma 30, infatti, prevede che - sulla base di specifici accordi governativi e per

periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente - possa essere

disposta la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di

cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con

riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Il medesimo comma, stabilisce, altresì, la possibilità di prorogare nel 2011 gli

strumenti in deroga già disposti nel 2010, con riduzione, tuttavia, dal 10% al 40%

della misura dei trattamenti.

L’articolo 1, c. 32 prevede, inoltre - per i datori di lavoro che non rientrano nel campo

di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della possibilità di

fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n.

236/1993.

Sempre sul fronte degli ammortizzatori sociali, si osserva che l’articolo 1, c. 33 ha

prorogato, per l’anno 2011, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80%

dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà

Page 27: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni

dalla legge n. 863/1984 (14). Per il suddetto intervento – introdotto in via

sperimentale dal DL n. 78/2009 (legge 102/2009) – sono stati stanziati 80 milioni di

euro.

7. Fondo di Tesoreria. Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi. Come noto, ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, é previsto (15) che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente. In più occasioni è stato ribadito che il riferimento a detti criteri va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento. A dicembre 2010, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al 2,935935%. Si ricorda che, per il versamento, lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (2,93%). 8. Legge n. 183/2010 - Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato – indennità riconosciuta dal giudice. La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro”) – nell’ambito del

complesso campo di intervento – ha introdotto modifiche anche su talune disposizioni

inerenti i contratti di lavoro a tempo determinato.

In particolare, si segnala la previsione contenuta nella seconda parte dell’articolo 32,

con la quale sono stati ridefiniti i criteri di determinazione della misura del

risarcimento del danno, nei casi di conversione a tempo indeterminato di contratti a

termine costituti in violazione della prevista disciplina (16). La nuova normativa prevede che il giudice possa condannare il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con “un’indennità omnicomprensiva” compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dimezzata nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie. Con riferimento agli aspetti di natura contributiva - tenuto conto della interpretazione letterale della norma, della “ratio legis” e della natura delle somme – si ritiene che l’indennità in questione sia esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. 9.Aliquote contributive per aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale. Errata corrige alla circolare n.24/2011

Page 28: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Si ripubblicano, in allegato alla presente circolare, le tabelle contenenti le aliquote contributive riguardanti le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale. La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella contenuta con la circolare n.24/2011.

Il Direttore Generale

Nori

CIRCOLARE 1 agosto 2002, n.42

Decreto legislativo n. 368/2001, recante la nuova disciplina giuridica sul lavoro a tempo determinato. Prime indicazioni applicative. (GU n. 189 del 13-8-2002)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1.Premessa. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunita' europea), CEEP (Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica) sul lavoro a tempo determinato, non rappresenta semplicemente un atto formale connesso all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ma si configura quale manifestazione normativa di un piu' generale processo di modernizzazione dell'organizzazione del lavoro gia' da tempo avviato. Ed infatti, la ratio sottesa alla disciplina in commento, oltre a trovare riscontro nella progressiva previsione di nuove ipotesi di lavoro temporaneo (quali, il contratto di formazione e lavoro, la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la collaborazione coordinata e continuativa, le collaborazioni occasionali, i tirocini formativi e di orientamento, ecc...), trova la sua genesi - come tra l'altro indicato espressamente nel quinto Considerando della Direttiva qui trasposta, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 1995, dove si sottolineava la necessita' di provvedimenti per "incrementare l'intensita' occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione piu' flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitivita'". In questa prospettiva, la direttiva 99/70/CE cit. si richiama alla risoluzione del Consiglio europeo del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999, dove si invitano "le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese le forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilita' e la sicurezza" (Cfr.: 6o Considerando). Ed ancora, la predetta direttiva trova ispirazione nella piu' recente Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 19 gennaio 2001, riguardante l'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione per il 2001, dove, fra l'altro, viene ulteriormente ribadito l'auspicio del metodo del dialogo sociale per la modernizzazione e la riorganizzazione del mercato del lavoro al fine dell'incremento delle opportunita' di occupazione regolare e di buona qualita', anche alla luce dei mutamenti strutturali in campo economico. In questo quadro, il decreto legislativo in commento, nel dare attuazione in Italia alla direttiva comunitaria sopra richiamata, riforma integralmente la disciplina del contratto a termine, superando in via definitiva il regime della tipizzazione legale e restrittiva delle situazioni legittimanti proprio dell'abrogata legge n. 230/1962 (e successive modifiche). E' di tutta evidenza la diversa impostazione del legislatore del 2001 ove si legga l'art. 1 del

Page 29: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

decreto che consente la generale instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ove sussistano "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che giustificano l'apposizione del termine medesimo. In questo senso, la riforma della disciplina del lavoro a termine risulta in linea con il 3o Considerando della Direttiva 99/70/CE nella parte in cui, facendo rinvio alla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori (e, segnatamente, al punto 7 della medesima), auspica che la realizzazione del mercato interno porti ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunita' europea, mediante "il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale". Tra l'altro gia' nella relazione illustrativa al decreto veniva colto ed evidenziato l'aspetto innovativo della disciplina in commento rispetto al regime previgente, risultando l'attuale impostazione piu' semplice e, al tempo stesso, meno esposta all'aggiramento attraverso comportamenti fraudolenti. Ed infatti, al regime della generale negazione del ricorso al contratto a termine tranne in alcuni casi tipizzati, si sostituisce, recependo ormai un progressivo mutamento della funzione economico sociale riconosciuta a detta forma contrattuale, il principio in base al quale "il datore di lavoro puo' assumere dei dipendenti con contratti a scadenza fissa, dovendo fornire contestualmente e in forma scritta le (note) ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (Cfr.: Relazione illustrativa al provvedimento) che legittimano l'apposizione del limite temporale. A tal riguardo, giova, comunque, da subito sottolineare che nella disciplina delineata dal decreto legislativo in commento appare superato l'orientamento volto a riconoscere la legittimita' dell'apposizione del termine soltanto in presenza di una attivita' meramente temporanea, cosi' come, d'altronde, sono superati i caratteri della "eccezionalita'", "straordinarieta'" ed "imprevedibilita'" propri delle precedenti ragioni giustificatrici. Una corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, impone in effetti di rigettare letture riduttive della lettera della legge - e dell'avviso comune sulle modalita' e sui contenuti traspositivi della normativa comunitaria formulato dalle parti sociali il 4 maggio 2001 - e segnatamente quegli orientamenti volti a riconoscere la legittimita' della apposizione del termine soltanto in presenza di una occasione meramente temporanea di lavoro. Questa impostazione, gia' largamente superata dalla legislazione previgente (si pensi alle ipotesi di assunzione a termine di tipo c.d. soggettivo introdotte con il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all'art. 23, legge n. 56/1987), non solo non trova alcun appiglio normativo di carattere testuale e/o sistematico, ma risulta addirittura smentita dal raffronto con la disciplina vigente in materia di lavoro temporaneo. L'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, legittima infatti il ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo solo in presenza di "esigenze di carattere temporaneo" cosi' come individuate ai sensi del successivo comma 2. Se, dunque, appare plausibile che si ricorra alla stipulazione di un contratto a termine per l'esecuzione di prestazioni che non abbiano di per se' il carattere della "temporaneita'", non per questo le ragioni giustificatrici non si dovranno palesare come oggettive, verificabili e, soprattutto, non elusive dell'intento perseguito dal legislatore volto ad evitare qualsiasi volonta' discriminatoria o fraudolenta del datore di lavoro. Alla stregua della nuova disciplina legale, la temporaneita' della prestazione e, semplicemente, la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto a tempo determinato. Il contratto a termine dovra' pertanto essere considerato lecito in tutte le circostanze, individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalita' tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si puo' esigere necessariamente una assunzione a tempo indeterminato o, il che e' lo stesso, l'assunzione a termine non assuma una finalita' chiaramente fraudolenta sulla base di criteri di ragionevolezza desumibili dalla combinazione tra durata del rapporto e attivita' lavorativa dedotta in contratto.

Page 30: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Premesso quanto sopra, si procedera' a svolgere alcune osservazioni e considerazioni sui principali aspetti della normativa de qua. 2. Clausola generale di legittimazione del contratto a tempo determinato. Si e' visto in premessa come l'intervento del decreto legislativo n. 368 sia incentrato sulla sostituzione delle tassative ipotesi di apposizione di termine con un modello incentrato sulla clausola generale delle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Trattasi di una norma cosiddetta aperta, individuativa per grandi linee dei casi in cui la ricorrenza di esigenze oggettive dell'organizzazione d'impresa determina l'ammissibilita' del ricorso a rapporti a tempo, con cio' operando una minore compressione dell'autonomia privata, le cui pattuizioni restano sottratte al controllo amministrativo (autorizzazione dei Servizi ispezione lavoro in occasione di assunzioni a termine per i cosiddetti "picchi stagionali") e a quello sindacale (delega di potere normativo ex art. 23, legge n. 56/1987 per l'individuazione di ulteriori fattispecie di rapporto a termine) poiche' viene abbandonato il criterio della flessibilita' contrattata per rafforzare un regime di pattuizioni individuali. Inoltre, il provvedimento individua alcune ipotesi di assunzione a termine (di seguito indicate), in cui non e' richiesta la sussistenza di specifiche ragioni ne', ovviamente, la relativa indicazione nel contratto. Esse sono: l'assunzione a termine nel trasporto aereo e nei servizi aeroportuali (sul cui merito si rinvia piu' ampiamente al 1/2 3); le assunzioni a termine nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, per l'esecuzione di speciali servizi non superiori a tre giorni ai sensi dell'art. 10, terzo comma; le assunzioni di dirigenti, ammesse con il limite massimo di durata di cinque anni e senza obbligo di forma scritta in quanto fattispecie contrattuali unicamente soggette alle disposizioni degli articoli 6 e 8 (art. 10, quarto comma); la prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia differito il pensionamento di anzianita' ai sensi della legge n. 388/2000, art. 75 (art. 10, sesto comma); le assunzioni di lavoratori in mobilita'; le assunzioni dei disabili ex art. 11, legge n. 68/1999. 2.a. Ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo. L'art. 1, comma 1, del decreto in commento consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte delle note "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Si tratta, come detto, di una clausola generale ed aperta la cui funzione e' quella di consentire l'utilizzazione flessibile dell'istituto in raccordo con le specifiche e variabili esigenze concrete di ciascun datore di lavoro. Tale ragioni, specificate in via preventiva dal datore di lavoro nel contratto stipulato, devono rispondere ai requisiti della oggettivita' e, pertanto, debbono essere verificabili al fine di non dar luogo ad eventuali comportamenti fraudolenti o abusivi. A tal riguardo, e' da rilevare che la ragione addotta, purche' concretamente riscontrabile, e' rimessa all'apprezzamento del datore di lavoro e deve sussistere e, quindi, essere verificata, al momento della stipulazione del contratto. La sopravvenuta stabilita' della esigenza non puo' incidere sulla legittimita' del contratto di lavoro e del suo termine. Ove, infine, la specifica causale di assunzione in concreto dedotta dalle parti non dovesse essere riconducibile alla previsione dell'art. 1 del decreto, il contratto dovra' considerarsi ex tunc a tempo indeterminato. 2.b. Ragioni sostitutive. Fra le causali che il datore di lavoro puo' addurre, il nuovo provvedimento comprende anche le ragioni sostitutive. L'ampiezza della formula utilizzata legittima l'apposizione di un termine al contratto di lavoro indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia assentato per ragioni imprevedibili e non programmabili e che, d'altra parte, il sostituito abbia un diritto legale, e non convenzionale, alla conservazione del posto di lavoro. In proposito, si rileva

Page 31: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

che il contratto a termine stipulato per questa motivazione non e' assoggettato ai limiti quantitativi che verranno eventualmente introdotti dalla autonomia collettiva (art. 10, settimo comma, lettera b). Resta da segnalare, infine, che nell'assunzione per ragioni sostitutive, l'apposizione del termine puo' risultare direttamente ed indirettamente, cioe', anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. 2.c. Limiti quantitativi ed esclusioni da tali limiti. Un regime cautelativo dell'utilizzo del contratto a termine si rinviene nella disposizione che affida ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi il compito di individuare i limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto, fatte salve, ovviamente, quelle specifiche ipotesi di assunzione espressamente escluse da ogni limitazione percentuale. Tali ipotesi sono quelle contemplate all'art. 10, settimo ed ottavo comma. Si tratta, in generale, di ipotesi di assunzione ascrivibili a fabbisogni particolari di flessibilita' degli assetti produttivi e/o di servizio o, per altro verso, funzionali all'accesso al lavoro dei giovani o degli ultra cinquantenni. In questi ultimi casi, tuttavia, i particolari requisiti soggettivi contemplati dalla legge escludono l'operativita' dei limiti percentuali ma non superano anche il principio di causalita' del contratto a termine. Da segnalare, inoltre, che ai sensi del comma ottavo dell'art. 10 del decreto, i limiti percentuali non trovano applicazione nel caso di contratto a termine di durata complessiva inferiore a sette mesi a condizione che nei sei mesi precedenti non sia venuto a scadere altro contratto a termine di durata inferire a sette mesi e, quindi, esente da limitazione percentuale, avente ad oggetto lo svolgimento di attivita' identiche. Da ultimo, e' utile evidenziare che, fermo restando il necessario rispetto delle ragioni giustificatrici di cui all'art. 1 del decreto, la fissazione di tali limitazioni non costituisce un presupposto per l'instaurazione di contratti a termine, ma solo una facolta' accordata alle parti sociali. 3. Assunzioni a termine nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali. L'art. 2 del decreto in commento disciplina, in via aggiuntiva rispetto alla generale operativita' dell'art. 1, il ricorso al contratto a termine di breve durata nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, riproducendo senza modificazioni la lettera f), art. 1, legge n. 230/1962 (aggiunta con legge n. 84/1986), sicche' le imprese di quel settore possono utilizzare tale tipologia contrattuale nei limiti di tempo prescritti dalla legge senza pur tuttavia essere tenute a specificarne le motivazioni. Cio' si spiega in ragione del fatto che il settore in esame e caratterizzato da ciclici e ricorrenti incrementi di produttivita' che il legislatore ha inteso codificare. Non e' escluso, peraltro, che le stesse imprese si avvalgano della norma generale di cui all'art. 1 per ulteriori necessita' di implementazione temporanea dell'organico in periodi diversi e/o maggiori di quelli stabiliti dalla disposizione in esame, la quale - e' opportuno rilevarlo - non opera in via esclusiva ma e' limitata a sopperire alle sole implementazioni stagionali del settore che sono ritenute strutturali. Ai sensi dell'art. 2 del decreto, dunque, i contratti a termine: con riferimento alla legittimazione delle assunzioni, non necessitano di causale; in ordine alla durata, da intendersi come comprensiva di eventuale proroga, possono prevedere periodi di lavoro di sei mesi complessivi, tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro in periodi diversi; non possono superare la misura del 15% dell'organico aziendale addetto, al gennaio dell'anno di riferimento, ai servizi per i quali e' prevista la costituzione di rapporti a termine (servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci). Giova sottolineare al riguardo che, fin dal 1995, con nota del 19 dicembre, questo Ministero si e' espresso nel senso che, essendo unico e complessivo il parametro di riferimento sul quale calcolare la percentualizzazione data, non per questo le assunzioni a termine devono riguardare tutti i servizi indicati dalla disposizione, restando nella disponibilita' dell'azienda di valutare le necessita' dei settori operativi maggiormente esposti e conseguentemente provvedere al loro rafforzamento, senza che il suddetto rapporto tra dipendenti stabili e

Page 32: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

precari a termine sia osservato in ogni singolo servizio operativo. Eguale orientamento interpretativo, vale nell'ipotesi di superamento del 15% a seguito di provvedimento autorizzato della direzione provinciale del lavoro, su istanza di aziende operanti negli aeroporti minori. 4. Requisiti di forma del contratto a termine. Poiche' l'indicazione scritta del termine e delle ragioni che lo legittimano e' richiesta ad substantiam, la mancanza di detta forma comporta la nullita' della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il contratto si considera a tempo indeterminato. La legge prevede, poi, che copia del contratto, la cui pattuizione e stesura puo' essere anteriore o contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, sia fornita al lavoratore a termine entro cinque giorni lavorativi dall'assunzione in servizio (art. l, terzo comma). Trattasi di un adempimento estrinseco ai requisiti del contratto e, quindi, inidoneo ad incidere sulla validita'. L'atto scritto non e' richiesto per le assunzioni con durata non superiore a dodici giorni di calendario (art. 1, quarto comma) ne' ovviamente per quelle dei dirigenti e del personale addetto ai settori esclusi dall'ambito applicativo della legge stessa. In ogni caso, il termine finale del contratto puo' risultare direttamente o indirettamente, con cio' confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale per il quale e' possibile stabilire un termine finale certus an sed incertus quando. 5. Divieti di stipulazione del contratto a termine. Dalla previsione contenuta nell'art. 3 in materia di divieti si ricava a contrario la conferma dell'ampia facolta' di ricorso all'istituto, tenuto conto che il divieto e' tassativo nei casi di cui alle lettere a), c) e d), ma derogabile per quanto previsto nella lettera b). Ed infatti, ai sensi dell'art. 3, lettera b), e' fatto divieto di assumere lavoratori con contratto a termine presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di personale adibito alle medesime mansioni cui si riferirebbe il contratto a termine da stipularsi. Il principio qui descritto soffre, pur tuttavia, di due eccezioni. La prima, di carattere generale, si riferisce all'eventuale diversa disposizione di accordi collettivi. La seconda, sancita espressamente dal medesimo legislatore, precisa che, anche nell'ipotesi sopra descritta, e' comunque consentito assumere lavoratori con contratto a termine ove lo stesso: sia volto a sostituire lavoratori assenti; sia concluso per l'assunzione di lavoratori in mobilita' (ed abbia una durata non superiore a dodici mesi); abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi, comunque prorogabile nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dall'art. 4. 6. Contratti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 368/2001. Il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni concernenti l'esclusione dal proprio ambito applicativo di istituti e tipologie contrattuali, sia in quanto soggetti ad apposito regolamento giuridico (art. 10, comma primo, lettere a), b), c), sia in quanto preordinati al conseguimento della formazione e all'inserimento al lavoro, quali stages, piani di inserimento lavorativo, tirocini, che le relative previsioni legislative non riconducono all'area di cui all'art. 2094 del codice civile. Sono esclusi inoltre i contratti a contenuto formativo, quali apprendistato e formazione-lavoro nonche' quelli di lavoro temporaneo o interinale. Quanto ai contratti di formazione e lavoro, e' appena il caso di rammentare che in essi la durata del rapporto e' determinata in primo luogo dall'art. 16 della legge n. 451/1994 e, nel rispetto del periodo massimo ivi fissato, dal singolo progetto formativo, senza alcun riferimento quindi ad esigenze aziendali o motivazioni di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 368 cit. Analoghe le ragioni dell'esclusione del contratto di apprendistato, la cui durata, non

Page 33: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

vertendosi di tipologia di lavoro flessibile, e' rapportabile non ad esigenze aziendali da ricondurre all'art. 1 succitato ma al complesso contenutistico della qualificazione da conseguire. A tal fine il relativo periodo, normato legislativamente quanto ai limiti minimi e massimo, viene stabilito dalla contrattazione collettiva di categoria cui la legge rinvia in ordine alla determinazione oltre che del dato retributivo anche della durata per le singole qualifiche sulla base delle ravvicinate valutazioni ed esperienze delle parti sociali riguardo ai percorsi formativi e di lavoro professionalizzanti. Ed infatti, sia il contratto di formazione e lavoro che quello di apprendistato si fondano su presupposti del tutto diversi rispetto a quelli sottesi al rapporto a tempo determinato. Piu' precisamente, proprio in ragione della loro peculiare funzione economico sociale, essi non solo sono esclusi dal campo di applicazione del decreto in commento ma non soggiacciono nemmeno alla disciplina della successione di piu' contratti ivi disciplinata all'art. 5. L'esecuzione del contratto non e', infatti, ripetibile per la stessa qualifica e la relativa durata non e' prorogabile se non per esigenze connesse al completamento dell'iter formativo. In particolare, il rapporto di apprendistato e' unicamente soggetto a soluzioni di continuita' - ai sensi di legge - come da art. 8 della disciplina istitutiva del 1955, che dispone la cumulabilita' dei periodi di servizio omogenei prestati alle dipendenze di piu' datori di lavoro al fine del raggiungimento della qualifica. Sul punto, va, poi, rammentato l'art. 21, legge n. 56/1987, nella parte in cui (comma quarto) demanda alla contrattazione collettiva di categoria di prevedere specifiche modalita' di svolgimento dell'apprendistato nelle imprese con attivita' in cicli stagionali. La casistica legislativa in tema di esclusione comprende oltre al settore turismo e pubblici esercizi relativamente alle assunzioni a giornata della quali si e' gia' fatto cenno, anche il settore dell'agricoltura e del commercio non al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Nella prima delle suddette ipotesi, prevista dall'art. 10, secondo comma, viene ribadito il principio gia' contenuto nella legge n. 230/1962 e incisivamente riaffermato dalla Cassazione (Sent. Cass. S.U. n. 265 del 13 gennaio 1997) al cui vaglio si deve il definitivo chiarimento circa la non assoggettabilita' dei rapporti a termine in agricoltura all'area applicativa della generale disciplina ex legge n. 230 cit. In merito la Corte, interpretando evolutivamente l'art. 6 della citata legge n. 230, ha ammesso "in generale e senza alcuna limitazione il lavoro stagionale agricolo" oltre la previsione dell'abrogato regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963. La nuova legge accoglie detto principio per connessione logica estendendolo al settore produttivo nello stesso art. 10, quinto comma, nell'ottica di non comprimere le possibilita' occupazionali e lo sviluppo del settore stesso, collegando le une e l'altro alle vicende produttive dell'agricoltura con le quali interagiscono. 7. Durata del contratto a tempo determinato. L'individuazione della durata del contratto, come e' ovvio, rappresenta una variabile dipendente dal contesto produttivo nel quale il lavoratore deve essere inserito e, per questo, il legislatore non ha stabilito a priori, tranne che per i dirigenti, un limite di durata. L'unico limite di durata, dunque, e' in generale quello desumibile, secondo un criterio di ragionevolezza, in coerenza con la concreta causale di assunzione dedotta in contratto all'atto della sua stipulazione. Precisato quanto sopra in via di principio, le disposizioni di seguito elencate recano, tuttavia, predeterminazioni temporali di alcuni contratti. Art. 10, comma 3: lavoro a giornata:tre giorni. Art. 1, comma 4: lavoro occasionale: dodici giorni non prorogabili in coerenza con la condizione di occasionalità. Art. 3, lett. b: deroga al divieto di assunzione temporanea: tre mesi prorogabili.

Page 34: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Art. 2: settore aero portuale:quattro e sei mesi. Art. 10, comma 8: contratti di breve durata:fino a sette mesi, non prorogabili, o maggior durata stabilita dalla contrattazione collettiva. Art. 3, lettera b: deroga al divieto per assunzioni di lavoratori in mobilità:dodici mesi non prorogabili. Art. 10, comma 6: lavoratori anziani in possesso dei requisiti di pensionamento:due anni, ripetibili. Art. 4, comma 2: ipotesi di proroga:tre anni complessivi. Art. 10, comma 4: contratti dei dirigenti: cinque anni. Occorre fornire un chiarimento relativo alle attivita' stagionali, in particolare a quelle ricomprese nella voce n. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 378/1995, che vi ha inserito le aziende turistiche con periodi minimi di inattivita' di settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi. Ora, quanto alle causali di legittima apposizione del termine, il decreto legislativo n. 368 soprarichiamato, nell'art. 10, settimo comma, lett. b), rinvia alle suddette attivita' stagionali tabellate a mero titolo esemplificativo e non esclusivo in ordine alla individuazione delle relative fattispecie, con la conseguenza che i presupposti applicativi di cui alla predetta voce n. 48 non sono piu' richiesti in quanto prevale l'allegazione della motivazione presentata dall'imprenditore conformemente alla nuova legge. Non sembra sussistere, peraltro, alcuna predeterminazione di durata di questi contratti, la quale rappresenta oggi una variabile dipendente dalle esigenze dell'assetto produttivo di riferimento, sicche', per l'effetto abrogativo ex art. 11 primo comma, nel settore turistico - diversamente dalla prassi di applicazione della legge n. 230 - sono ora ammesse assunzioni a termine anche per periodi superiori a sei mesi all'anno se supportate dalle motivazioni datoriali addotte e, comunque, indipendentemente dai presupposti di applicabilita' di cui alla voce n. 48 cit. 8. Proroga del termine. Il contratto di lavoro a termine puo' essere prorogato, secondo quanto stabilito dall'art. 4, anche per un periodo largamente superiore a quello iniziale, ferma restando la durata complessiva di tre anni ed eccezion fatta per i contratti di breve durata ex art. 10, ottavo comma. Premesso che l'istituto della proroga come quello del rinnovo gia' risultava normato nell'ordinamento in vista di approntare misure di prevenzione degli abusi, si osserva che l'attualizzazione della disciplina, mentre conferma la possibilita' di un indefinito numero di rinnovi sempreche' separati dagli intervalli temporali fissati dall'art. 5, terzo comma, e ne sussistano i presupposti, ribadisce il principio dell'unica proroga senza tuttavia circoscriverne la durata, purche' - si ribadisce - nel complesso inferiore a tre anni. Con cio' stesso, il legislatore esprime un ulteriore segnale circa l'accezione elastica dell'istituto in commento. Quanto alla giustificazione della proroga vi e' infine da dire che le ragioni oggettive indicate dal legislatore sono prive del carattere della imprevedibilita' e/o eccezionalita' e/o straordinarieta'. E', dunque, da ritenersi superata quella previgente disposizione che subordinava la legittimita' della proroga alla sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili. In particolare, fermo restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato, cio' implica la possibilita' che le ragioni giustificatrici della proroga, oltre che prevedibili sin dal momento della prima assunzione, siano anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine purche' riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 del decreto. Quanto alle modalita' della proroga, il decreto n. 368 richiede anche il necessario consenso del lavoratore, per la validita' ed efficacia del quale non necessaria la forma scritta (Cass. 23 novembre 1988, n. 6305).

Page 35: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

Peraltro, la nuova disciplina della proroga del contratto a termine e' destinata a trovare applicazione gia' con riguardo ai contratti stipulati nel vigore della previgente disciplina stante l'abrogazione della legge n. 230/1962. 9. Prosecuzione del termine. L'art. 5 del decreto disciplina, poi, l'ipotesi della prosecuzione del rapporto individuando un "periodo di tolleranza". Piu' precisamente, si stabilisce che, ove il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, per ogni giorno di continuazione, una maggiorazione della retribuzione. Pur tuttavia, nel caso in cui il rapporto prosegua per piu' di venti o trenta giorni, rispettivamente, per i contratti di durata inferiore o superiore a sei mesi, il contratto si considerera' a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 10. Limiti alla successione dei contratti a termine. Quanto alla patologia del contratto, essa e' contemplata nell'art. 5, che ne stabilisce la conversione a tempo indeterminato: dalla data di stipula del primo contratto, quindi con efficacia retroattiva, se le assunzioni si siano succedute senza soluzione di continuita' (quinto comma); dalla data di assunzione di un secondo contratto a tempo determinato, se la riassunzione sia intervenuta entro un periodo di dieci o venti giorni dalla data di scadenza del contratto (rispettivamente di durata inferiore o maggiore di sei mesi [terzo comma]): ritenendo ovviamente che il termine scadenziale comprenda anche il periodo di eventuale prosecuzione del contratto e/o di proroga dello stesso; (come visto) dal ventunesimo o dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, nel caso di prosecuzione indennizzata del rapporto (secondo comma). In applicazione del disposto succitato, si conferma l'orientamento ministeriale di cui a circ. n. 53/97, concernente la disciplina sanzionatoria in materia di contratto a tempo determinato, con la puntualizzazione che la novella legislativa a mente dell'art. 5, terzo comma, chiarisce la regola applicabile ai fini della conversione di contratti con durata fino a sei mesi, o superiore a sei mesi, per i quali la terminologia adottata nell'art. 12 della legge n. 196/1997 aveva lasciato spazio a qualche dubbio. 11. Abrogazioni e regime transitorio. Il decreto legislativo n. 368, disponendo la regolamentazione giuridica dell'intera materia del contratto a termine, non ammette intersezioni applicative con le precedenti disposizioni che nel nuovo assetto normativo sono, pertanto, direttamente (come la legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, l'art. 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) o indirettamente abrogate. In relazione agli effetti derivanti dalle predette abrogazioni, l'art. 11, comma 2, del decreto dispone tuttavia che "le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi del citato art. 23 e vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stessi". La previsione de qua ha, quindi, l'effetto di mantenere, pur se in via transitoria, l'efficacia delle clausole dei contratti collettivi nazionali fino alla loro naturale scadenza, in tal modo facendo salve, anche nella vigenza della nuova normativa, le ipotesi di legittima apposizione del termine ivi indicate, con la conseguenza che il riferimento alle stesse esonera il datore di lavoro dal fornire ulteriori giustificazioni. Si ricorda, infatti, che l'art. 23, comma 1, della legge n. 56/1987 aveva affidato alla contrattazione collettiva il compito di individuare, accanto alle ipotesi tipizzate dal legislatore, ulteriori ipotesi in cui ammettere l'apposizione del termine. In tal senso, disponeva, altresi', che nei contratti collettivi fosse stabilito il numero percentuale dei lavoratori che potesse essere assunto con detta forma contrattuale rispetto ai lavoratori impegnati a tempo indeterminato. Attualmente, dunque, le clausole dei contratti collettivi nazionali in vigore (ivi comprese

Page 36: CORTE COSTITUZIONALE n - ilsole24ore.com · ... le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, ... lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro

quelle relative all'individuazione dei limiti percentuali) continueranno ad avere efficacia accanto alle altre ipotesi che la disciplina del decreto n. 368 ricollega alle richiamate esigenze di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo" che, come piu' volte detto, legittimano ad oggi l'apposizione del termine. Va in ogni caso precisato, in proposito, come le ipotesi di lavoro a tempo determinato individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 23, legge 56/1987, siano aggiuntive e non sostitutive di quelle indicate dalla legge. Le clausole dei contratti collettivi nazionali in vigore, in altri termini, continueranno ad affiancarsi (e non a sostituirsi) alle ipotesi di legge, con la sola differenza che al numerus clausus di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni si viene ora a sostituire la clausola generale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368. Lo stesso dicasi per le clausole di contingentamento disposte dai contratti collettivi di cui all'art. 23, legge n. 56/1987, che, almeno in linea di principio, stabiliscono tetti massimi alle assunzioni a tempo determinato con esclusivo riferimento alle ipotesi tipizzate dalla autonomia collettiva e non anche a quelle gia' legittimate dal legislatore. Roma, 1 agosto 2002 Il Ministro: Maroni