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DEFINIRE LA MATERIA
Cosa significa istituzioni?
Cosa significa diritto?
Cosa significa pubblico?
COSA SIGNIFICA ISTITUZIONI?
04/10/14
COSA SIGNIFICA ISTITUZIONI?
In questo caso, istituzioni significa prima introduzione, primi rudimenti
Il modulo, quindi, è una primissima introduzione alla materia del diritto pubblico
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
Il diritto come fenomeno sociale si sviluppa nell’ambito dei gruppi umani organizzati(ubi societas, ibi ius)
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
Il diritto in senso oggettivo è insieme di norme giuridiche
Le norme giuridiche sono un particolare tipo di norma sociale (prescrizione che ha lo scopo di imporre un comportamento)
La questione è: cosa vuol dire norma giuridica? (normativismo vs istituzionalismo)
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
Secondo il normativismo o monismo(dottrina dominante da due secoli) il diritto è l’insieme di regole di condotta prodotte dallo Stato o da altri soggetti da lui autorizzati [cfr. KELSEN].
Attenzione alle sanzioni e alla coercizione
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
Secondo l’istituzionalismo il diritto è ordinamento giuridico: ogni volta che c’è un gruppo umano organizzato, là c’è diritto [cfr. SANTI ROMANO]. I tre elementi dell’ordinamento giuridicosono la plurisoggettività, l’organizzazione e la normazione.
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
Il diritto in senso soggettivo è la pretesa di un soggetto riconosciuta dall’ordinamento giuridico come pretesa degna di tutela
Rapporto con diritto oggettivo (positivismo vs giusnaturalismo)
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
• Secondo il positivismo si ha diritto soggettivo solo quando esso fondato su una norma giuridica (ius positum)
• Problema del positivismo: possibilità di usare il diritto come giustificazione di aberrazioni
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
• Secondo il giusnaturalismo ogni individuo è titolare di diritti soggettivi a prescindere dall’esistenza di norme di diritto oggettivo che li riconoscono
• Problema del giusnaturalismo: chi definisce quali sono i diritti di cui l’individuo è titolare a prescindere dal diritto oggettivo?
COSA SIGNIFICA DIRITTO?
Dopo la II Guerra Mondale si è cercato di conciliare positivismo e giusnaturalismopositivizzando il diritto naturale attraverso:
Costituzioni contemporanee
Trattati internazionali sui diritti umani
COSA SIGNIFICA PUBBLICO?
• Il diritto pubblico è l’insieme di norme giuridiche che hanno come oggetto l’ordinamento giuridico dello Stato
• Il diritto pubblico si occupa dell’elemento normazione dell’ordinamento giuridico dello Stato
COSA SIGNIFICA PUBBLICO?
In particolare, il diritto pubblico si occupa delle norme:
• Sulla plurisoggettività (1) cittadinanza• Sulle istituzioni organizzazione• Sui rapporti istituzioni – plurisoggettività diritti/doveri
• Sulla normazione fonti del diritto• Sui rapporti con ordinamenti giuridici esterniAltre norme sulla plurisoggettività (2), quelle che
regolano i rapporti tra privati, anche se prodotte dallo Stato sono oggetto del diritto privato
LO STATODefinizione giuridica:•Ordinamento giuridico a fini generali, che esercita il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti [cfr. MORTATI]
LO STATO
Definizione storico-politologica:• Forma storica di organizzazione del potere politico, nata in Europa tra il XV e il XVII sec., che si caratterizza perché esercita il monopolio della forza legittima su di un territorio su cui vive una popolazione e che si avvale di propri apparati amministrativi [cfr. WEBER]
LO STATO
Il potere politico è una forma di potere sociale
che si basa sull’uso della forza per convincere i
soggetti a tenere certi comportamenti
Altre forme di potere sociale si basano
sull’utilizzo:
•delle risorse scarse potere economico
•delle conoscenze potere ideologico
LO STATO
Il potere legittimo può essere percepito come tale per tre motivi:
•Tradizionale credenza nel carattere sacro delle tradizioni
•Carismatico qualità straordinarie riconosciute a chi lo esercita
• Legale-razionale si obbedisce perché il potere è attribuito da norme giuridiche ed è esercitato secondo norme giuridiche
STATO E SOVRANITÀ
•Tre elementi comuni alle due
definizioni di Stato sono
- il popolo
- il territorio
- la sovranità
•L’elemento che contraddistingue lo
Stato è la sovranità
STATO E SOVRANITÀ
• Sovranità esternaOrdinamento che non deriva la sua esistenza da altri (originarietà) e che esclude ingerenze esterne (indipendenza) [art. 11 Cost.]• Sovranità internaCapacità
dell’ordinamento di imporre norme giuridiche a tutti i soggetti che esistono al suo interno (supremazia) [art. 1, c. 2 Cost.]
FORME DI STATO
1) La forma di Stato è il modo attraverso il quale la sovranità si articola sul popolo e sul territorio (prospettiva giuridica). Varie tipologie, ad esempio:•Con riferimento al popolo Stato autoritario - Stato democratico•Con riferimento al territorio Stato unitario – Stato regionale - Stato federale
FORME DI STATO2) La forma di Stato attiene ai rapporti che, in un
dato momento storico, esistono tra governanti e
governati e alle finalità perseguite dai pubblici
poteri (prospettiva storica). Evoluzione delle
forme di Stato…
•Ordinamento feudale
•Stato assoluto
•Stato liberale di diritto
•Stato contemporaneo (pluralista, democratico,
costituzionale, sociale e decentrato)
FORME DI STATO
Le caratteristiche dello Stato contemporaneo:• Per quanto riguarda le finalitàmantenimento
dell’unità in un contesto pluralista• Per quanto riguarda gli strumenti potere,
anche legislativo, sottoposto alla Costituzionerigida e promozione della coesione socialeattraverso il perseguimento dell’uguaglianza sostanziale
FORME DI STATO
Le caratteristiche dello Stato contemporaneo:• 1) Pluralista i soggetti politicamente attivi non sono solo quelli appartenenti alla classe sociale borghese (da Stato monoclasse a Statopluriclasse);per pluralismo si intende anche esistenza di soggetti con interessi profondamente diversi tra loro, a prescindere dall’appartenenza sociale (art. 2 Cost.)
FORME DI STATO
Le caratteristiche dello Stato contemporaneo:• 2) Democratico tendenziale corrispondenza tra governati e governanti, attraverso: principio di maggioranza, rispetto delle minoranze, libere elezioni, controllo delle decisioni della maggioranza (art. 1 Cost.). Nuova separazione dei poteri: circuito della decisione politica v. circuito delle garanzie
FORME DI STATO
Le caratteristiche dello Stato contemporaneo:• 3) Costituzionale forma di Stato in cui la Costituzione è rigida, ovvero posta al vertice del sistema delle fonti e garantita da giustizia costituzionale e procedimento di revisione aggravato (Titolo VI, Parte II Cost.); alcune decisioni politiche sono sottratte alle maggioranze perché queste devono rispettare la Costituzione, "luogo" della volontà generale e condivisa, che contiene i valori unificanti dello Stato pluralista
FORME DI STATO
Le caratteristiche dello Stato contemporaneo:
• 4) Sociale La finalità principale è il
perseguimento dell’uguaglianza sostanziale
(rimozione delle differenze che ostacolano il
raggiungimento dell’uguaglianza formale [art. 3, c.
2, Cost.]) e non solo dell’uguaglianza formale
(uguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge
[art. 3, c. 1, Cost.]); per raggiungere questa finalità,
la Costituzione stabilisce doveri e diritti sociali
FORME DI STATO
Le caratteristiche dello Stato contemporaneo:• 5) Decentrato La sovranità interna si distribuisce sul territorio; lo Stato trasferisce spazi di decisione politica ad ordinamenti giuridici interni, più vicini ai cittadini. L’Italia è uno Stato decentrato che riconosce le autonomie locali (art. 5 Cost.), e in particolare è uno Stato regionale con Regioni dotate di potestà legislativa (art. 117 Cost.)
FORME DI STATO
In particolare, lo Stato regionale italiano:•1) Il regionalismo differenziato:
- 5 Regioni a statuto speciale (con competenze stabilite da statuti approvati con apposite leggi costituzionali)
- 15 Regioni a statuto ordinario (con competenze stabilite direttamente dalla Costituzione)
LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono "meccanismi" che pongono in essere regole giuridiche. Possibile distinzione:•Fonti di produzione pongono in essere nuove regole di comportamento o regole di organizzazione che tutti devono rispettare•Fonti sulla produzionemeccanismi attraverso i quali si producono le fonti di produzione•Fonti di cognizione supporti attraverso i quali si rendono conoscibili le fonti di produzione
LE FONTI DEL DIRITTO
• Il moltiplicarsi di centri di produzione del diritto aumenta la complessità del sistema delle fonti, che a sua volta può portare a possibili contraddizioni tra norme, definite antinomie normative• Tali antinomie vanno risolte per fare in
modo che il sistema delle fonti sia razionale e ordinato
LE FONTI DEL DIRITTO
I criteri di risoluzione delle antinomie:1) Criterio gerarchicoNel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore.Effetto dell’utilizzo del criterio gerarchico è l’invalidità dell’atto normativo inferiore, che ne comporta l’annullamento (eliminazione dal sistema giuridico); si presuppone l’esistenza di una struttura gerarchica del sistema delle fonti.
LE FONTI DEL DIRITTO
LE FONTI DEL DIRITTOI criteri di risoluzione delle antinomie:•2) Criterio della competenza Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte competente.Effetto dell’utilizzo del criterio della competenza è ancora una volta l’invalidità e l’annullamentodell’atto: violando il principio di competenza, infatti, si viola indirettamente il principio gerarchico in quanto l’attribuzione di competenze è disciplinata da una fonte di livello superiore
LE FONTI DEL DIRITTO
I criteri di risoluzione delle antinomie:•3) Criterio cronologico Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola più recente.Effetto dell’utilizzo del criterio cronologico è l’abrogazione, fenomeno per cui la norma successiva delimita temporalmente la sfera di applicazione di quella precedente; si presuppone che le regole giuridiche si adeguino, nel tempo, alla realtà
LE FONTI DEL DIRITTO
Art. 15 delle preleggi:
Abrogazione espressa: quando una fonte
posteriore indica espressamente la fonte
anteriore abrogata
Abrogazione tacita: quando le norme posteriori
sono incompatibili con quelle anteriori
Abrogazione implicita: quando la fonte posteriore
disciplina interamente la materia disciplinata
dalla fonte anteriore
LE FONTI DEL DIRITTOImportante distinzione tra le fonti normative è quella tra:•Fonti atto fonti di produzione del diritto che sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche•Fonti fatto fatti normativi, in cui le regole nascono da accadimenti esterni rispetto alla volontà di regolare in un certo modo i comportamenti (consuetudini, convenzioni…)Questa distinzione spesso (ma non sempre) coincide con quella fonti scritte / fonti non scritte
LE FONTI DEL DIRITTO
Oggi gran parte delle norme giuridiche è prodotta da fonti atto, ma con alcune distinzioni tra sistemi di:•Common Law ancora ampio utilizzo del diritto consuetudinario e giurisprudenziale•Civil Law alla base della produzione del diritto c’è la codificazioneDi recente riavvicinamento dei due sistemi
LE FONTI DEL DIRITTO
• Per quanto riguarda il contenuto delle fonti normative, si indica con disposizione la formulazione linguistica dell’atto e con norma il significato dell’atto
• Attraverso l’interpretazione è possibile cogliere il significato (norma) della formulazione normativa (disposizione)[disposizione interpretazione norma]
LE FONTI DEL DIRITTO
Disposizione, interpretazione e norma:1) Non esiste un rapporto biunivoco tra disposizioni e norme•Si possono ricavare norme diverse da una stessa disposizione•Una norma può essere il prodotto di più disposizioni
LE FONTI DEL DIRITTO
Disposizione, interpretazione e norma:2) Una norma può vivere più a lungo di una disposizione (e viceversa)•Possono essere applicate norme che derivano da disposizioni abrogate•Possono esistere disposizioni in vigore ma non più in grado di produrre norme
LE FONTI DEL DIRITTO
Prendendo in considerazione le norme, alcune distinzioni possibili sono:•Tra regole (norme giuridiche specifiche) e principi(norme più generiche) in caso di contrasto tra regole, si sceglie quale applicare (con i criteri di risoluzione visti), in caso di contrasto tra principi si opera un bilanciamento•Tra norme speciali e norme generali in caso di contrasto, la norma speciale deroga quella generale
LE FONTI DEL DIRITTO
LE FONTI DEL DIRITTOIl sistema (gerarchico) delle fonti di produzione in Italia:
• Costituzione e leggi costituzionali
• Fonti primarie (leggi statali e regionali, atti con forza di legge)
•Fonti secondarie (regolamenti governativi, regionali e locali)
•Fonti terziarie(consuetudine, atti amministrativi generali)
LE FONTI DEL DIRITTO•Per le fonti atto, le fonti di produzione
trovano la loro fonte sulla produzionein una norma gerarchicamente superiore•Esiste un numero chiuso di fonti
primarie: sono tali soltanto quelle che trovano la loro norma sulla produzione in fonti di rango costituzionale
COSTITUZIONE
Vicende storiche
• 25-7-1943 – Destituzione di Mussolini e governo Badoglio
• 8-9-1943 – Armistizio
• Primavera 1944 – Patto di Salerno, Prima Costituzione provvisoria (d.l.lgt. 151/1944), governo Bonomi
• Marzo 1946 - Seconda costituzione provvisoria (d.lgs.lgt. 98/1946)
• 9-5-1946 – Abdicazione di Vittorio Emanuele III
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COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
• 2-6-1946:Referendum istituzionale e elezione dell’Assemblea costituente(535 uomini – 21 donne)
• 22-12-1947:Approvazione della Costituzione(453 favorevoli – 62 contrari)
• 1-1-1948:Entrata in vigore della Costituzione
COSTITUZIONE
Commissione per la Costituzione nota anche come Commissione dei 75 (Pres. Meuccio Ruini)- I sottocommissione: Diritti e doveri dei cittadini
(Pres. Umberto Tupini)- II sottocommissione: Organizzazione dello Stato
(Pres. Umberto Terracini)- III sottocommissione: Rapporti economici e sociali
(Pres. Gustavo Ghidini)
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COSTITUZIONE
• Principi fondamentali (artt. 1-12)• Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (artt.
13-54)• Parte II - Ordinamento della Repubblica
(artt. 55-139)• Disposizioni transitorie e finali (artt. I-
XVIII)
La Parte I e la Parte II sono divise in titoli e questi, talvolta, si suddividono in sezioni
COSTITUZIONE
Problemi legati all’efficacia della Costituzione
•Difficoltà di attuazione della CostituzioneMolteplici leggi necessarie alla piena efficacia della Costituzione adottate dopo molti anni
•Interpretazione della Costituzione subito dopo la sua approvazione la magistratura (di vertice) ha interpretato la Costituzione come un testo senza un vero carattere giuridico (fino alla sent. 1/1956)
LEGGI COSTITUZIONALI
•Sono fonti del diritto, di rango costituzionale che trovano la loro fonte sulla produzione nell’art. 138 Cost.
•Hanno la funzione di revisionare o integrare la Costituzione o di soddisfare le riserve di legge costituzionale
LEGGI COSTITUZIONALI
39 leggi cost. dal 1° gennaio 1948
- 5 approvate dalle stessa Assemblea costituente (1948), di cui 4 statuti reg. speciali
- 18 leggi hanno riguardato direttamente il testo della Costituzione (di cui 15 lo hanno modificato formalmente; gli articoli modificati sono stati 35, di cui alcuni modificati più volte)
LEGGI COSTITUZIONALI
Le singole fonti: le leggi costituzionali:rispetto al procedimento legislativo ordinario, l’art. 138 prevede un procedimento aggravato•Doppia deliberazione•Tempi •Maggioranze•Eventuale referendum
LEGGI COSTITUZIONALI
Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario
•Fase dell’iniziativa Il Governo o i singoli parlamentari (o altri soggetti stabiliti dalla Cost.) presentano un disegno o proposta di legge alla Camera o al Senato [nessun aggravamento rispetto al procedimento ordinario]
LEGGI COSTITUZIONALI
Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario
•Fase costitutiva occorre una doppia
deliberazione: prima deliberazione, su un
identico testo, da entrambe le camere a
maggioranza relativa [la fase costitutiva,
nel procedimento ordinario, termina qui]
LEGGI COSTITUZIONALIAggravamenti rispetto al procedimento ordinario
•Fase costitutiva (segue) seconda deliberazione, dopo tre mesi dalla prima, da parte di entrambe le Camere con maggioranza dei 2/3 dei componenti (finisce fase), oppure con maggioranza assoluta (pubblicazione notiziale; inizia un periodo di 3 mesi entro il quale può essere chiesto referendum da 500.000 elettori, 5 Consigli regionali, 1/5 membri di ciascuna Camera; se referendum non è richiesto, termina fase; se è richiesto, con esito positivo termina fase, con esito negativo si arresta il procedimento e viene respinto il disegno di legge)
LEGGI COSTITUZIONALI
Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario
•Fase integrativa dell’efficacia Promulgazione del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale [nessun aggravamento rispetto al procedimento ordinario]
LEGGI COSTITUZIONALI
Per le leggi costituzionali di modifica degli statuti
delle regioni speciali la l. cost. 2/2001 ha previsto
che:
a) sulle proposte di modifica di iniziativa
governativa o parlamentare il Consiglio
regionale può esprimere un parere entro 2 mesi
b) su tali leggi non è ammesso il referendum
nazionale e art. 138
LEGGI COSTITUZIONALILimiti alla revisione costituzionale)
•La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.) [limite esplicito]
•Collegando l’art. 139 all’art. 1 Cost., la Corte costituzionale ha stabilito che esistono principi supremi che non possono essere oggetto di revisione costituzionale (Sent. 1146 del 1988) [limiti impliciti]
FONTI INTERNAZIONALI
• Art. 10 Cost.: norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
• Art. 11 Cost.: rapporti tra Italia e ordinamenti extranazionali
• Art. 117, c. 1 Cost.: rapporto tra fonti interne e fonti extranazionali
NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE
GENERALMENTE RICONOSCIUTE
• Antinomia tra fonti interne e diritto internazionale generalmente riconosciuto incostituzionalità della norma interna
• Sent. Corte cost. 238/2014: norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono soggette a controllo di costituzionalità (rispetto dei principi supremi)
TRATTATI INTERNAZIONALI
Negoziati e conclusi dal GovernoAutorizzazione del Parlamento alla ratifica per i
trattati 1) di natura politica; 2) che prevedono arbitrati e regolamenti giudiziari; 3) importano variazioni di territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (art. 80 Cost.)
Ratificati del Presidente della RepubblicaStipulazione del trattato (scambio delle ratifiche)Recezione nel diritto interno mediante ordine di
esecuzione
TRATTATI INTERNAZIONALI
•Fino al 2007 i trattati erano considerati sullo
stesso livello delle fonti primarie;
•A seguito di due sentenze della Corte
costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007) i trattati si
collocano in posizione intermedia tra le fonti
primarie e la Costituzione, svolgendo il ruolo di
norma interposta (se una fonte primaria è in
contrasto con un trattato, viola indirettamente
l’art. 117, c. 1 della Costituzione)
FONTI EUROPEE
•Diritto europeo originarioTrattati europei
•Diritto europeo derivatoAtti normativi prodotti dalle istituzioni europee, devono rispettare il diritto europeo originario
FONTI EUROPEE• RegolamentiCaratterizzati per la generalità e l’astrattezza; sono direttamente applicabili, vincolano non solo gli Stati, ma anche tutti i soggetti al loro interno•DirettiveVincolano gli Stati, obbligandoli a conformare, entro il termine indicato, l’ordinamento interno agli obiettivi contenuti nella direttiva, [N.B. direttive particolarmente specifiche e dettagliate possono produrre effetti diretti, senza bisogno di intervento dello Stato]•Decisioni obbligatorie, senza recepimento, non sono generali e astratte• Raccomandazioni e pareri non vincolanti
FONTI EUROPEEAntinomie tra fonti europee e diritto interno
•Tra diritto interno e norme self-executing la Corte di
Giustizia ha detto che occorre applicare la norma
europea, con conseguente disapplicazione della norma
italiana
•Tra diritto interno e norme non self-executing
annullamento della norma interna perché le norme non
self-executing sono norme interposte tra diritto interno e
Costituzione (art. 11 e 117, c. 1)
•Limite alla prevalenza del diritto europeo è quello dei
principi supremi (teoria dei controlimiti)
FONTI EUROPEE
Recepimento interno (l. n. 234/2012):• Legge di delegazione europea (annuale ma se
necessario semestrale). Contiene a) deleghe al Governo per i decreti legislativi; b) autorizzazioni al governo per i regolamenti; c) principi fondamentali per la legislazione concorrente
• Legge europea (annuale)
LEGGE STATALECrisi della legge:
• Passaggio dallo Stato liberale allo Stato contemporaneo (Costituzione rigida)
• La trasformazione della forma di Stato (sociale) carica di nuovi compiti la legge. Difficoltà a rispondere alle nuove esigenze
• Fonti europee e internazionali da un lato e fonti regionali e locali dall’altro
LEGGE STATALE
• È una fonte di livello primario
• La sua fonte sulla produzione è la Costituzione, in particolare gli artt. 70 e ss.
• Completano la disciplina sulla produzione i regolamenti parlamentari e alcune leggi ordinarie
LEGGE STATALE
Procedimento Fase dell’iniziativa
• Governo (art. 71, c. 1 Cost.) per alcune leggi c’è
una “riserva di iniziativa”; procedimento;
importanza dell’iniziativa governativa
• Ciascun membro delle Camere (art. 71, c. 1 Cost.)
• 50.000 elettori (art. 71, c. 2 Cost.)
• Consigli regionali (art. 121 Cost.)
• CNEL
• Comuni (art. 133, c. 1 Cost.)
LEGGE STATALE
LEGGE STATALE
LEGGE STATALEXVII legislatura. Dati al 15 ottobre 2017
LEGGE STATALE
Procedimento Fase costitutiva
Lo stesso testo deve essere approvato da entrambe le
camere
Si possono seguire diverse procedure:
- In sede referente (procedura normale) (art. 72, c. 1).
Riserva di assemblea (art. 72, c. 4)
- In sede deliberante (procedura decentrata) (art. 72, c.
3)
- In sede redigente (regolamenti parlamentari)
- Procedura abbreviata (art. 72, c. 2)
LEGGE STATALE
LEGGE STATALE
Procedimento Fase integrativa dell’efficacia
• Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro 30 giorni (possibilità di rinvio alle Camere)
• Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
LEGGE STATALELe singole fonti: la legge (contenuto)
•La legge può avere qualsiasi contenuto (che non sia
contrario alle norme di grado superiore: v. in
particolare l’art.117, c. 1).
•La legge deve disciplinare alcune materie (quelle
coperte da riserva di legge, secondo la Costituzione).
•La legge (e le altre fonti primarie) sono gli strumenti
attraverso i quali viene portato avanti l'indirizzo
politico del governo, ovvero è l’espressione della
volontà delle maggioranze elette.
LEGGE STATALE
Le singole fonti: la legge (limiti) •I limiti alla legge derivano dal rispetto della Costituzione e dei vincoli posti dal diritto europeo e internazionale (art. 117, c. 1 Cost.)•Un limite alla legge è il principio di ragionevolezza, che si fonda sul principio dell’uguaglianza e consiste nell’adeguatezza della disciplina che si pone ai fatti da regolare (art. 3 Cost.).
DECRETO LEGISLATIVO
•Il decreto legislativo, è un atto con forza di legge adottato dal governo a seguito di una legge di delega del Parlamento
•Lo strumento del decreto legislativo è utilizzato soprattutto per le riforme di interi settori dell’ordinamento, per l'attuazione del diritto europeo e per l'adozione di codici e testi unici
DECRETO LEGISLATIVO
• Art. 76 Cost.: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
• Con la delega si trasferisce solo l’esercizio del potere di cui resta titolare il Parlamento a) la delega può essere revocata in ogni momento;b) la delega si esaurisce con l’esercizio
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 14 l. n. 400/1988«1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
DECRETO LEGISLATIVO
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
DECRETO LEGISLATIVO4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».
DECRETO LEGISLATIVO
• La legge delega esaurisce i suoi effetti con l’emanazione del decreto legislativo, ma resta vigente e può essere usata a fini interpretativi del decreto legislativo stesso e come parametro di costituzionalità
• Se il decreto legislativo non rispetta il contenuto della legge delega (principi e criteri direttivi, oggetto e termine) è viziato perché la legge delega è norma interposta tra il decreto legislativo e la Costituzione (art. 76)
DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO-LEGGE
• Il decreto-legge è un atto con forza di legge adottato dal governo in casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.).
• Si tratta di un «provvedimento provvisorio» che deve essere convertito in legge dalle Camere entro 60 giorni, in caso contrario decade (perdita di efficacia ex tunc).
DECRETO-LEGGEArt. 77 Cost.
«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giornidalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».
DECRETO-LEGGEArt. 15 l. n. 400/19881. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge"e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
DECRETO-LEGGE3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO-LEGGEAbuso del decreto-leggeAdozione dell’atto in carenza dei presupposti (ovvero senza che sussistano le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza richieste dalla Costituzione)
Reiterazione dei decreti-legge non convertiti (abuso interrotto dalla sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale)
Non omogeneità del decreto originario o della legge di conversione
DECRETO-LEGGE
REFERENDUM ABROGATIVO
• Art. 75 Cost. e l. n. 352/1970• Oggetto del referendum sono leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato• Abrogazione totale o parziale• Su iniziativa di 500.000 elettori o di 5 Consigli
regionali• Controllo di legittimità dell’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione (regolarità formale della richiesta)
REFERENDUM ABROGATIVO
• Controllo di ammissibilità della Corte costituzionale
Limiti espliciti (art. 75, c. 2 Cost. interpretati in modo estensivo)
Limiti impliciti (giurisprudenza costituzionale):
- posizione del ref. nel sistema delle fonti
- diritto di voto (art. 48)
REFERENDUM ABROGATIVO
Voto [con quorum di validità del 50%+1]
Abrogazione dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica
Abrogazione impossibilità per il Parlamento di riapprovare la disciplina abrogata se non vi è stato «alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificarlo» (sent. 199/2012)
No abrogazione impossibilità di sottoporre le disposizioni a referendum nei 5 anni successivi
REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
• I regolamenti dell’esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie. Da non confondere con altri regolamenti
• Non sono disciplinati dalla Costituzione. Unici riferimenti agli artt. 87 (emanazione da parte del Presidente della Repubblica) e 117.6 (parallelismo tra funzione legislativa e funzione regolamentare)
• Trovano la loro fonte sulla produzione nelle fonti primarie (in particolare nell’art. 17 l. 400/1988)
REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
• I regolamenti governativisono deliberati dal Consiglio dei ministri
• I regolamenti ministeriali e interministerialisono adottati da uno o più ministri e devono rispettare i regolamenti governativi
REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
•I regolamenti di esecuzione servono a eseguire
norme primarie
•I regolamenti di attuazione servono ad attuare norme
primarie che contengono disciplina di principio
•I regolamenti di organizzazione servono a regolare il
funzionamento della pubblica amministrazione
•I regolamenti indipendenti regolano materie non
disciplinate da norme primarie
•I regolamenti delegati attuano la delegificazione sulla
base di legge di autorizzazione del Parlamento
REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVOArt. 17, l. 400/1988 (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [abrogato]
REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. […]
RISERVA DI LEGGE
La riserva di legge
•È l’istituto attraverso il quale la Costituzione riserva la disciplina di una materia alle fonti primarie
•E’ utilizzato soprattutto nella prima parte della Costituzione (diritti e doveri dei cittadini).
RISERVA DI LEGGE
La riserva di legge
•Riserva assoluta tutta la materia deve essere disciplinata solo da fonti primarie
•Riserva relativa la fonte primaria detta i principi, le fonti secondarie possono stabilire la disciplina di dettaglio
•Riserva rinforzata per contenuto o per procedimento
LE FONTI “REGIONALI”
Regioni a st. ordinario Regioni a st. speciale
Costituzione Costituzione + statuti speciali
Statuti ordinari C.d. leggi statutarie
Leggi Leggi
Regolamenti Regolamenti
STATUTO REGIONALE ORDINARIO
• Per le regioni a statuto ordinario: Legge a contenuto tipico con procedimento aggravato di approvazione(art. 123, c. 2 e 3 Cost.):- doppia approvazione a distanza di almeno 2 mesi,- maggioranza assoluta in entrambe le approvazioni,- sempre possibile il referendum (su richiesta di 1/50 degli elettori o di 1/5 dei consiglieri),- possibile giudizio preventivo della Corte costituzionale (su richiesta del Governo)
• Contenuto dello statuto (art. 123, c. 1 e 4 Cost.)• Limite dell’armonia con la Costituzione
STATUTO REGIONALE SPECIALE
• Per le regioni a statuto speciale: statuto
approvato con legge costituzionale (fonte
statale)
- Non sottoponibile a referendum nazionale e art.
138 (dal 2001)
• Sono però previste anche leggi [leggi statutarie]
con procedimento aggravato (simile a quello
degli statuti ordinari) su alcune materie (in parte
sovrapponibili con quelle degli statuti ordinari)
LEGGE REGIONALE
Fonte primaria
• Competenza esclusiva statale [art. 117, c. 2 Cost.]
• Competenza concorrente (statale e regionale) [art. 117, c. 3 + art. 122, c. 1 Cost.]
• Competenza residuale (regionale) [art. 117, c. 4 Cost.]
Art, 116, c. 3 Cost.
Interventi della Corte costituzionale che hanno “ridisegnato” il riparto di competenze
LEGGE REGIONALE
- Non riconducibilità automatica alla competenza legislativa residuale (sent. 370/2003)
- Clausole trasversali (alcune “materie” dell’art. 117, c. 2 Cost. + coordinamento della finanza pubblica)
- Criterio di prevalenza (sent. 370/2003)
- Chiamata in sussidiarietà (sent. 303/2003)
REGOLAMENTI REGIONALI
Fonte secondaria (Art. 117, c. 6 Cost.)
Approvati dalla Giunta o dal Consiglio (in base a quanto previsto dai singoli statuti)
Nelle materie di competenza concorrente (art. 117, c. 3) e residuale (art. 117, c. 4). Lo Stato può delegare le Regioni nelle materie di competenza esclusiva (art. 117, c. 2)
FONTI DEGLI ENTI LOCALI
Fonti degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane)
Legge provinciale (solo le Province di Trento e Bolzano, in base allo statuto speciale del TAA)
Statuto (art. 114, c. 2 Cost.)
Regolamento (art. 117, c. 6 Cost.) per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite