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DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 9 aprile 2008, n. 81 tutela della salute e tutela della salute e della sicurezza nei della sicurezza nei luoghi di lavoro luoghi di lavoro GU n. 101 del 30-4-2008 GU n. 101 del 30-4-2008 Suppl. Ordinario n.108 Suppl. Ordinario n.108 1

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DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO

9 aprile 2008, n. 81 9 aprile 2008, n. 81

tutela della salute e della sicurezza tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoronei luoghi di lavoro

GU n. 101 del 30-4-2008 GU n. 101 del 30-4-2008

Suppl. Ordinario n.108Suppl. Ordinario n.108

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INDUSTRIA E SERVIZI + AGRICOLTURAInfortuni avvenuti e denunciati all'INAIL

Anno n. casi di cui mortali1994 1.041.155 1.328

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1.Cenni sull’evoluzione normativa:1.Cenni sull’evoluzione normativa:d.lgs.19 sett.94 nr.626 (attuazione direttive Cee 89/391, 89/654, 89/655, d.lgs.19 sett.94 nr.626 (attuazione direttive Cee 89/391, 89/654, 89/655,

89/656, 90/269, 90/270, 90/270, 90/376, 90/679)89/656, 90/269, 90/270, 90/270, 90/376, 90/679) • attori e finalità della 626

• lavoratore: • persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro• datore di lavoro: • Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore• medico competente• medico specializzato in medicina del lavoro o equipollenti• servizio prevenzione e protezione dai rischi: • insieme delle persone, sistemi, mezzi esterni e interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e

protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero nell'unità produttiva • rappresentante alla sicurezza dei lavoratori• persona o persone elette dai lavoratori designate a rappresentarli sugli aspetti legati alla salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro• agente:• L'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute• prevenzione:• il complesso delle disposizioni o misure adottate, o previste, in tutte le fasi dell'attività lavorativa per

evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

• Misure generali di tutela:• valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza• eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, e ove non

possibile, la loro riduzione al minimo• riduzione dei rischi alla fonte 3

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2.Cenni sull’evoluzione normativa:2.Cenni sull’evoluzione normativa:d.lgs.19 sett.94 nr.626 (attuazione direttive Cee 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, d.lgs.19 sett.94 nr.626 (attuazione direttive Cee 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,

90/269, 90/270, 90/270, 90/376, 90/679)90/269, 90/270, 90/270, 90/376, 90/679)• programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecnico produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro

• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso• rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo

• priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali• limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al

rischio• utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro• controllo sanitario dei lavoratori in funzione del rischio specifico• allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua

persona • misure igieniche • misure di protezione collettiva ed individuale • misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato • uso di segnali di avvertimento e di sicurezza • regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti • informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro

rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro • istruzioni adeguate ai lavoratori

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INDUSTRIA E SERVIZI + AGRICOLTURAInfortuni avvenuti e denunciati all'INAIL

Anno n. casi di cui mortali 1994 1.041.155 1.328 2007 912.615 1.170

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• Emergenza morti sul lavoro:– Raffronti con altri paesi europei– Incidenza del sommerso che interessa lavoratori

migranti• Grande campagna della Presidenza della Repubblica

– Adeguare ed efficientare la normativa con un riordino legislativo

– Superare le resistenze delle aziende

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INFORTUNI MORTALI(in valori assoluti)

Ramo di attività 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

              effettivi (1) stimati (2)

Valori assoluti

Agricoltura 159 167 128 175 141 124 98 105

variazione % su anno 2001 5,0 -19,5 10,1 -11,3 -22,0 -38,4 -34,0

Industria 766 724 763 673 616 678 584 593

variazione % su anno 2001 -5,5 -0,4 -12,1 -19,6 -11,5 -23,8 -22,6

di cui Costruzioni 332 321 352 311 293 329 244 260

variazione % su anno 2001 -3,3 6,0 -6,3 -11,7 -0,9 -26,5 -21,7

Servizi 621 587 554 480 523 539 488 512

variazione % su anno 2001 -5,5 -10,8 -22,7 -15,8 -13,2 -21,4 -17,6

TUTTE LE ATTIVITA' 1.546 1.478 1.445 1.328 1.280 1.341 1.170 1.210

variazione % su anno 2001   -4,4 -6,5 -14,1 -17,2 -13,3 -24,3 -21,7

FONTE INAIL 7

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INFORTUNI MORTALI INCIDENZA LAVORATORI STRANIERI

Area geografica di

nascita

2003 2004 2005 2006 2007

N. % N. % N. % N. % N. %

ITALIA 1.265 87,5 1.138 85,7 1.112 86,9 1.174 87,5 996 85,1

Paesi esteri 180 12,5 190 14,3 168 13,1 167 12,5 174 14,9

di cui:                    

- Paesi U.E. 14 1,0 15 1,1 17 1,3 22 1,6 59 5,0

- Paesi extra U.E. (*) 166 11,5 175 13,2 151 11,8 145 10,8 115 9,8

Totale 1.445 100,0 1.328 100,0 1.280 100,0 1.341 100,0 1.170 100,0

FONTE INAIL 8

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INFORTUNI MORTALI RAFFRONTI EUROPEISTATI

MEMBRI1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Var. % 2005/199

6

Grecia 3,7 2,8 3,7 6,3 2,7 2,9 3,8 3,0 2,5 1,6 -56,8

Belgio 5,5 3,1 3,1 3,3 3,1 3,8 2,6 2,4 2,9 2,6 -52,7

Germania 3,5 2,7 2,2 2,4 2,1 2,0 2,5 2,3 2,2 1,8 -48,6

Francia 3,6 4,1 4,0 3,4 3,4 3,2 2,6 2,8 2,7 2,0 -44,4

Spagna 5,9 6,3 5,5 5,0 4,7 4,4 4,3 3,7 3,2 3,5 -40,7

UE - Euro Area

4,1 3,8 3,7 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 2,7 2,5 -39,0

Italia 4,1 4,2 5,0 3,4 3,3 3,1 2,1 2,8 2,5 2,6 -36,6

UE - 15 3,6 3,4 3,2 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,4 2,3 -36,1

Portogallo 9,8 8,3 7,7 6,1 8,0 9,0 7,6 6,7 6,3 6,5 -33,7

Danimarca (*) 3,0 2,3 3,1 2,2 1,9 1,7 2,0 1,8 1,1 2,2 -26,7

Regno Unito (*) 1,9 1,6 1,6 1,4 1,7 1,5 1,4 1,1 1,4 1,4 -26,3

Austria 6,0 5,3 5,1 5,1 5,1 4,8 5,1 4,8 5,4 4,8 -20,0

Svezia (*) 2,1 2,2 1,3 1,1 1,1 1,4 1,2 1,2 1,1 1,7 -19,0

Irlanda (*) 3,3 7,1 5,9 7,0 2,3 2,6 2,6 3,2 2,2 3,1 -6,1

Finlandia 1,7 2,8 2,4 1,8 2,1 2,4 2,0 1,9 2,5 2,0 17,6

Lussemburgo : : : : 6,8 1,7 2,4 3,2 : 2,6 -

Paesi Bassi (*) : 3,0 : 2,3 2,3 1,7 1,9 2,0 1,8 1,6 -

FONTE INAIL9

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3.Cenni sull’evoluzione normativa:3.Cenni sull’evoluzione normativa:Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro e delega  al  Governo  per il riassetto e la riforma sicurezza sul lavoro e delega  al  Governo  per il riassetto e la riforma della normativa in materiadella normativa in materia

• Obbligo di formulazione, in presenza di contratto di appalto o subappalto, di un documento specifico di VdR che richiami l'analisi dei rischi che possono emergere dalla promiscuità delle lavorazioni. Per ciascun contratto dovrà essere strutturato uno specifico documento che andrà allegato.

• Nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificati i costi della sicurezza relativi al lavoro da eseguire. Tali documenti devono essere messi a disposizione, su richiesta, dei RLS e delle organizzazioni sindacali.

• Nelle attività di appalto e subappalto, i lavoratori devono essere forniti di tessera di riconoscimento, con fotografia, riportante i dati anagrafici del lavoratore e del suo datore di lavoro. In presenza di aziende con meno di dieci dipendenti, il tesserino deve essere sostituito da un registro delle presenze sul posto di lavoro giornaliere. I lavoratori che non espongono il tesserino saranno sanzionati in forma diretta.

• Nelle offerte per gare di appalto per lavori, servizi e forniture (per adesso all'interno dei contratti pubblici) devono essere indicati, risultando congrui, i costi del lavoro e della sicurezza in riferimento all'entità e caratteristiche del lavoro. Non sono ammessi i ribassi d'asta sui costi della sicurezza.

• Gli ispettori del lavoro possono sospendere le attività produttive in caso di riscontro di irregolarità del lavoro (in merito ad occupazione od orario di lavoro) o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A corredo, è anche prevista l'interdizione alla contrattazione con pubbliche amministrazioni e partecipazione a gare pubbliche. Solo in caso di rilievo di gravi e reiterate violazioni, da parte degli organi di vigilanza delle ASL, può essere disposta la sospensione dell'attività lavorativa.

• In caso di istanza di regolarizzazione, sono sospese le eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza sullo specifico tema, ma non sugli aspetti della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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4.Cenni sull’evoluzione normativa:4.Cenni sull’evoluzione normativa: Legge 3 Agosto 2007 , n.123 - Misure  in tema di tutela della salute e Legge 3 Agosto 2007 , n.123 - Misure  in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega  al  Governo  per il riassetto e la della sicurezza sul lavoro e delega  al  Governo  per il riassetto e la

riforma della normativa in materiariforma della normativa in materia• Il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento (ex art.27 del d.lgs.626/94), fino all'emanazione di uno specifico decreto riorganizzativo, è esercitato dal presidente della provincia o dall’Assessore da lui delegato.

• Devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di VdR e il Registro degli infortuni.

• Gli organismi paritetici (ex art.20 del d.lgs.626/94) possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

• In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi, nei termini previsti di responsabilità, vengono estese le sanzioni, di carattere amministrativo, per quota pecuniaria, anche alla personalità giuridica rappresentativa dell'azienda.

• Dal 2008, i datori di lavoro potranno usufruire di un credito di imposta pari al 50% delle spese, per percorsi formativi certificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai quali parteciperanno propri lavoratori dipendenti.

• Entro la fine dell’anno 2008 verranno assunti con ruoli di ispettori del lavoro circa 1300 nuove unità.

• In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, in presenza di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che questi abbiano determinato una malattia professionale, il PM informa l'INAIL ai fini di una sua eventuale costituzione di parte civile e di azione di regresso

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1. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Testo composto da 306 norme, XIII titoli, e allegati

• Vengono abrogate quasi completamente le disposizioni vigenti in materia

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2. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) :

finalitàfinalità

• Specificità di genere

• Riaffermazione della uniformità della tutela, oltre che per i lavoratori già ricompresi, in particolare con riguardo alle differenze di genere, di età, ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

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3.3.DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

campo di applicazionecampo di applicazione

• Ampliamento del campo di applicazione a:

– Lavoro autonomo ed imprese familiari– Tutte le tipologie contrattuali ricomprese nella tipologie dei “lavori

flessibili” (lavoratori in somministrazione, distaccati, a progetto,collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori a domicilio-solo per formazione e informazione, lavoratori a distanza)

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4. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il sistema istituzionaleIl sistema istituzionale

• Interventi finalizzati alla realizzazione di un coordinamento nazionale di attività e politiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• Assetto istituzionale basato su principi di organizzazione e circolazione delle informazioni

• Razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza

• Pieno coinvolgimento delle parti sociali nell’ambito del sistema istituzionale

• (Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Commissione consultiva nazionale di un pieno carattere tripartito – Commissioni regionali di coordinamento – Sistema informativo nazionale per la prevenzione - Attività coordinata di Inail,Ispesl,Ipsema – riconoscimento alle regioni autonome di svolgimento in convenzioni dei compiti previsti dalla normativa

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5. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi Le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi

(artt. 15,17,28,29, 25)(artt. 15,17,28,29, 25)

• Influenza delle tematiche relative all’organizzazione del lavoro ai fini della programmazione della prevenzione

• Valutazione dei rischi = elemento cardine• Ampliato il concetto dei rischi anche allo stress da lavoro,alla differenza

di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi• Precisazione di elementi significativi all’interno del documento quali:

– Data certa del documento;– Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da

realizzare nonché dei ruoli aziendali preposti alla realizzazione;– Indicazione dei nomi del RSPP, del Rls, del Medico Competente che

hanno redatto il DVR;

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6. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione

• Il DVR e il DUVRI (documento unificato valutazione rischi interferenza) devono essere consegnati in copia al Rls

• Definizione di procedure standardizzate adottabili, anche dalle imprese fino a 50 dipendenti. Fino all’emanazione (entro 2010) delle procedure standardizzate continueranno ad essere applicate quelle attuali.

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7. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Gli obblighi connessi agli appalti (art.26)Gli obblighi connessi agli appalti (art.26)

• Obblighi di verifica, informazione, e promozione della cooperazione e del coordinamento (committente,appaltatori e subappaltatori) in capo al Committente sono estesi all’intero ciclo produttivo dell’azienda, e in particolare:

• La redazione del DUVRI per il committente;• Specificare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro per i singoli contratti di

appalto, subappalto e di somministrazione (pena la nullità dei contratti stessi);

• A richiesta i dati sono resi disponibili per gli Rls e per gli organismi locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale

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8. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il sistema di rappresentanza (capo III, sezione VII) Il sistema di rappresentanza (capo III, sezione VII)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Gli Organismi pariteticiPer quanto riguarda il Rls:

• il diritto di elezione in ogni azienda indipendentemente dalle dimensioni (circa il 94% delle aziende italiane sotto i 10 dipendenti) non ne favorisce la presenza

• Nascita dell’ RlST (rappresentante alla sicurezza dei lavoratori territoriale)

• Figura finanziata da tutte le aziende prive di rls con un versamento annuo ad un fondo di sostegno pari a 2 ore lavorative per ogni dipendente

• Modalità di funzionamento del fondo da definire entro 12 mesi con decreto interministeriale

• Generalizzazione presenza del Rlst è la principale innovazione introdotta nel sistema di rappresentanza

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9. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Numero minimo dei rappresentanti: inalterato. Si rimanda agli accordi interconfederali e/o di categoria

• Agibilità:monte ore inalterato, rinvio a contrattazione collettiva. Rls avrà accesso ai dati degli incidenti in azienda tramite procedure informatiche, in quanto non sarà più previsto il Registro Infortuni ma una comunicazione telematica all’Inail relativa agli infortuni superiori ad un giorno (fini statistici) e a tre giorni (fini assicurativi)

• Accesso alla documentazione: a richiesta copia del DVR (rls/rlst/rls di sito), Rls del committente e delle imprese appaltatrici copia del DUVRI

• Formazione:rinvio a contrattazione collettiva per definizione di modalità/durata/contenuti, si definiscono:

– Contenuti minimi, durata iniziale di 32 ore di cui 12 su rischi specifici e misure di prevenzione adottate, aggiornamento periodico almeno 4 ore per ogni anno di vigenza del mandato per imprese da 15 a 50 dipendenti, 8 ore annue per aziende con più di 50 addetti

– Delegato di sito previsto per contesti produttivi con compresenza di aziende e cantieri. Alla contrattazione collettiva compito di stabilire poteri e funzioni

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10. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Per quanto riguarda gli organismi paritetici: Già sedi privilegiate per programmazione di formazione e raccolta di

informazioni a fini di prevenzione, ora funzioni ampliate in ordine a:• supporto di imprese per individuare soluzioni tecnico/organizzative

che migliorino la tutela della salute e sicurezza • Effettuazione di sopralluoghi con personale specializzato a supporto

di azioni di prevenzione• Trasmissione di relazioni sulla propria attività ai comitati di

coordinamento territoriali• Trasmissione alle imprese dei nominativi degli Rlst di riferimento• Funzioni di prima istanza in merito a controversie sorte su diritti di

rappresentanza, formazione e informazione

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11. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le misure di sostegno (art.11 e 52)Le misure di sostegno (art.11 e 52)

Commissione Consultiva (parti sociali + istituzioni nazionali e territoriali) individua iniziative nel settore della promozione di progetti:– di investimento e formativi per le Pmi (Piccole Medie Imprese)– Per istituti scolastici ,universitari e di formazione professionale– Finanziamento nella misura di € 50 mln (già previsto) da ripartire

con i ministeri interessati Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (allocato presso

Inail) Obiettivi:• almeno 50% per sviluppo e sostegno Rlst• formazione lavoratori autonomi,imprese familiari,lavoratori

stagionali agricoli e datori lavoro Pmi• Sostegno attività organismi paritetici

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12. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Finanziato:– dalle quote versate dalle aziende che si avvalgono del Rlst con

versamento pari a 2 ore lavorative annue per lavoratore occupato presso l’azienda o l’unità produttiva

– entrate derivanti da sanzioni – Quota parte derivante da attività di consulenza di Inail, Ispels,,

IpsemaRegole di funzionamento: da definire con decreto dei Ministeri del Lavoro, Salute, Economia

previa intesa con gli organismi interessati.

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13. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

L’apparato sanzionatorioL’apparato sanzionatorioImportanti modifiche

Nelle aziende ad elevata pericolosità: • Arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del

rischio e non abbia redatto correttamente il Dvr• L’arresto può essere mitigato con una pena pecuniaria da 8.000 a 24.000 euro se entro il

giudizio di I grado risultano eliminate tutte le irregolarità formali e i rischi per i lavoratori• Sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non consentita quando le inadempienze

abbiamo causato il verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già avuto una condanna definitiva per violazione delle norme,in caso di omicidio e lesioni colpose

In tutte le aziende a minore pericolosità: sanzione alternativa dell’arresto (4/8 mesi) e dell’ammenda (5.000/15.000) per le medesime violazioni e per la mancata designazione del RSPP

Nei restanti casi : previste sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda da modulare in relazione alla gravità del fatto

• Anche nei casi di alternatività è prevista la riduzione della pena dell’arresto di un terzo se il contravventore si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate

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14. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Viene modificato l’art. 25 septies (omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro) del D.lgs.231/2001 (responsabilità giuridica dell’impresa) già introdotto con la L.123/2007 inasprendo enormemente l’entità della sanzione in caso di infortunio mortale connesso alla mancata valutazione del rischio e redazione corretta del rischio

• Disposizioni di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza prevedono tra l’altro provvedimenti di sospensione dell’ attività imprenditoriale (le gravi violazioni identificate nell’allegato I)

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15. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ((tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Titoli tecniciTitoli tecnici

• Titoli da II a XI che contengono tutte le disposizioni di carattere tecnico che costituiscono la base di riferimento per gli aspetti attuativi legati alla Salute e Sicurezza

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Ulteriore attività di legiferazione

• G.U. n. 150 28/6/2008: Deliberazione 24/6/2008 del Senato per la Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro (morti bianche)

• CdM 27/06/2008: d.l. proroga al 30/6/09 il termine per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

• G.U.n. 173 25/7/2008: L. 24/7/2008, n. 125/2008, in vigore dal 26 luglio 2008, che:- modifica gli articoli 589 e 590 c.p.- introduce nuove aggravanti in caso di lesioni colpose- aumenta le pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposo (di sette anni le pene previste dall'Art. 589 del C.P)

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Ulteriore attività di legiferazione

• G.U. nr.169 31/7/2008: le nuove tabelle delle malattie professionali INAIL per l’industria e per l’agricoltura (ultima attività del governo Prodi che recepisce richieste di aggiornamento avanzate ripetutamente dalla CGIL)

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Decreto del 3 Giugno 2008 n. 97 Conv. in Legge 129 del 2/8/08

Rinvio al Gennaio 2009

• previsioni contenute nell’art.18 c.3 lett. r) – (comunicazione degli infortuni all’Inail con assenza anche di un solo giorno)

• art.41c.3 lett a) – il divieto allo svolgimento delle visite preassuntive

• entrata in vigore delle nuove norme previste per aggiornare i Dvr– (rischi stress-correlati, di genere, lavoratori stranieri)

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Decreto 112 del 25 Giugno convertitoIn Legge 133 del 6/8/08

– Modifiche agli articoli 14 e 55 su sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del lavoro e delle Asl qualora vi siano reiterate violazioni in materia di orari di lavoro e riposi

– Annullamento delle sanzioni per coloro che in regime di appalto o subappalto non muniscono di tessera di riconoscimento i dipendenti (art.,18 c.1 lett u)

– Modifiche agli artt.39-40. Istituzione del libro unico del lavoro con relativa scomparsa del Libro paga, matricola ed altri correlati

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Servizi Ispettivi e attività di vigilanza Direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e

delle Politiche Sociali

Ispettore considerato come consulente dell’impresa insistenza nel sottolineare l’approccio teso a tralasciare le violazioni

formali per concentrarsi sulle misure essenziali Richiesta all’ispettore una attivita’ di bilanciamento che non è definita

né da leggi né da altre disposizioniTra le finalità:

avviare un costruttivo rapporto con gli imprenditori e i loro consulenti tralasciando ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico

Programmazione delle ispezioni Limitare le ispezioni a vista da effettuare dietro autorizzazione

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Servizi Ispettivi e attività di vigilanza Direttiva del Ministro

• Concentrare l’attività ispettiva verso le attività/relazioni contrattuali nei cui settori non operino “forme di controllo sociale (enti bilaterali)”, o che non siano state certificate dalle apposite Commissioni

• Istituzione del Libro Unico, obbligo di comunicazione anticipata dell’instaurazione del rapporto di lavoro ed effetti nell’attività ispettiva

• Vigilanza su salute e sicurezza: seppur riconfermate le attuali attribuzioni di competenze, si rinvia a possibili future ripartizioni di competenze in materia tra Ministero del lavoro e regioni (ASL)

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Fondo per gli Rlst art.52 D.Lgs.81/08• 24/9 incontro fra governo e parti sociali su applicazione dell’Art. 52 del decreto

legislativo 81/08 (Fondo per gli RLST, sostegno alla piccola e media impresa ) • Contenuti dell’ incontro del 14 ottobre sulle modalità di realizzazione del fondo:

– Criticità circa l’individuazione delle aziende che dovrebbero finanziare il fondo. Si vorrebbe esimere tutte le aziende che aderiscono agli accordi già esistenti (impostazione artigiani). Confindustria richiede che prima di applicare concretamente l’art. 52 le parti sociali definiscano ruoli e poteri dell’rlst

– Dificoltà nella quantificazione delle risorse derivanti dalle sanzioni – Finanziare il fondo con i contributi dlle aziende, delle attività di consulenza,

e del’Inail – Ipotesi di eliminare le tre linee di finanziamento così come previste dall’art.

52– Decreti applicativi ancora in fase di realizzazione

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Fondo per gli Rlst art.52 D.Lgs.81/08

La CGIL : – ha espresso parere negativo sulla possibilità di destinare risorse Inail

per formazione ed informazione per lo start up del nuovo fondo rlst e richiesto di rispettare i termini previsti per l’avvio del fondo

Cisl e Uil: favorevoli all’ utilizzo del fondo Inail per lo start up

Il Ministero del Lavoro sottoporrà una bozza di decreto alle parti sociali sollecitandoli ad incontrarsi in vista della prossima convocazione per il 15 novembre

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Ripartire dal RlsRipartire dal Rls

• Rappresenta i lavoratori nelle loro richieste di riduzione dei rischi individuali

• Partecipa alla stesura del DVR• Può svolgere controlli nei luoghi di lavoro• Si avvale di tecnici per adottare le misure che riducano o eliminino il

rischioFARNE ELEGGERE IL PIU’ POSSIBILE NELLE AZIENDE

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L’organizzazione del lavoro e la L’organizzazione del lavoro e la salute e sicurezzasalute e sicurezza

Le problematiche inerenti al tema della salute e sicurezza devono saldarsi a tutti i livelli alle contrattazioni sull’ organizzazione del lavoro

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Rls Rsa ed Rsu

Creare una saldatura forte tra soggetti all’interno dell’azienda che possa produrre

risultati più incisivi

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Attività in aziendaAttività in azienda

• Richiedere il documento di valutazione dei rischi• Analizzarlo con l’aiuto dei lavoratori e di esperti del

sindacato• Aprire momenti di confronto con l’azienda sulle

questioni che dovessero emergere• Valutare momenti di vertenzialità

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Sportello Ambiente e SicurezzaSportello Ambiente e Sicurezza

Importantissimo creare un rapporto stabile tra Rls,Rsa,Rsu e strutture territoriali

Lo sportello Ambiente e Sicurezza della Camera del Lavoro come luogo dove si coordinano le categorie

presenti sul territorio

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Sportello Ambiente e Sicurezza

Via Goito – RomaTel.06 44700204

www.lazio.cgil.it/romacentro/old/sicurezza.htm

a cura di Luigi Berrettini

40Fonti:Inail.Dipartimento Politiche attive sul Lavoro Cgil, Coordinamento SSL Cgil Lazio , nota OO.SS.

Unitaria su testo unico