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Abrogazioni – art.304 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 - il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 - il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 - il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 - il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493 - il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 - il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187 - l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio

delega di funzioni 81/08

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Page 1: delega di funzioni 81/08

Abrogazioni – art.304- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

1955, n. 547- il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio

1956, n. 164- il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo

1956, n. 303- il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187 - l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223- la legge 3 agosto 2007, n.123

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1. Il presente D.Lgs. si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici ed a tutte le tipologie di rischio.

4. Il presente D.Lgs. si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati…

Capo I - Art. 3 Campo di Applicazione

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1.L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo …:…c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico… d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi…e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32;f) promozione e divulgazione, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni e con gli istituti interessati……i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);

Capo II – Art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:• a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e

sicurezza• b) la programmazione della prevenzione,

mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

Page 5: delega di funzioni 81/08

Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:• c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia

possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

• d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, della concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

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Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:

• e) la riduzione dei rischi alla fonte;

• f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

• g)la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

Page 7: delega di funzioni 81/08

Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:• h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici

e biologici sui luoghi di lavoro;• l) la priorità delle misure di protezione

collettive, rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori;

• m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e la adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

Page 8: delega di funzioni 81/08

Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:

• n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

• o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti;

• p) l’informazione e formazione per i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza;

Page 9: delega di funzioni 81/08

Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:

• q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

• r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

• s) la partecipazione e consultazione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza;

Page 10: delega di funzioni 81/08

Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:

• t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

Page 11: delega di funzioni 81/08

Misure di tutela e obblighi

• Art. 15 - Misure generali di tutela, comma 1:• u) le misure di emergenza da attuare in caso

di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

• v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

• z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti

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L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ha introdotto alcune novità nella gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare nel settore sanitario.

La principale novità che il legislatore ha posto in essere è legata al superamento della valutazione dei rischi (risk assestment) verso la gestione dei rischi (risk management).

Page 13: delega di funzioni 81/08

 I  rischi per la salute nel lavoro sanitario

L’ambiente sanitario, in particolare quello ospedaliero, è un luogo di lavoro valutato a rischio continuo per il personale, in quanto in esso si assommano i tre cicli funzionali :

diagnosi e cura, amministrativo, servizi e manutenzione degli impianti.

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• La gestione della sicurezza nelle Aziende e nelle

strutture sanitarie

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NOVITA’

APPLICAZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Page 16: delega di funzioni 81/08

Modello di organizzazione e di gestione

Titolo 1, art.2 comma dd «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la

definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Page 17: delega di funzioni 81/08

Modello di organizzazione e di gestione

Art.30 comma 3 Il modello organizzativo deve in ogni caso

prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’ articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Page 18: delega di funzioni 81/08

Modello di organizzazione e di gestione

Il modello di organizzazione e gestione deve essere adottato edefficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per

l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunione periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) attività di sorveglianza sanitaria;

Page 19: delega di funzioni 81/08

Modello di organizzazione e di gestione

e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Page 20: delega di funzioni 81/08

Modello di organizzazione e di gestione

Gli obblighi elencati non vanno solo attuati,

occorre tenere una “registrazione”,

e …… stabilire specifici indicatori di verifica degli obiettivi quali quantitativi.

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Principi della politica della sicurezza

Non conformità

Azioni Correttive/ Preventive

Riesame

Identificazione dei pericoli

Valutazione dei rischi

Riduzione dei rischi

Controllo dei rischi residui

Analisi iniziale di sicurezza

Verifica della conformità legislativa

Gestione aziendale dei rischi

Gestione aziendale della prevenzione

Modello di organizzazione e di gestione del rischio

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Nella prospettiva dell’attuazione del modello organizzativo e di gestione si tratta di “articolare le funzioni” ponendosi domande come:

Chi fa che cosa?

Con quali mezzi o poteri?

Entro quanto tempo?

Modello di organizzazione e di gestione del rischio

Page 23: delega di funzioni 81/08

Capo III – Art. 16Capo III – Art. 16Delega di funzioniDelega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:– che essa risulti da atto scritto recante data certa;– che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

– che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

– che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

– che la delega sia accettata dal delegato per iscritto2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e

tempestiva pubblicità.3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al

datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

Page 24: delega di funzioni 81/08

Capo III – Art. 17Capo III – Art. 17Obblighi del DdL non delegabiliObblighi del DdL non delegabili

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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Strumento della

DELEGAD.L.

Dirigenti DelegatiBUDGET DI RISORSE

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FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

DIRIGENTI DELEGATI• Direttori sanitari dei Presidi

Ospedalieri e Presidi sanitari intermedi

• Direttori di Distretto• Direttori dei Dipartimenti• Direttori amministrativi

Page 27: delega di funzioni 81/08

Compiti e ruoli dei DIRIGENTI

DELEGATI I dirigenti delle strutture complesse

individuate nei provvedimenti di organizzazione dell’Azienda, delegati dal Direttore Generale per gli adempimenti del datore di lavoro che non siano allo stesso riservati

collaborano con il Responsabile del S. P. P. alla

valutazione dei rischi per la sicurezza, l’igiene e la salute

dei lavoratori.

Page 28: delega di funzioni 81/08

FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il DIRIGENTE DELEGATO nomina i DIRIGENTI RESPONSABILIcioè dirigenti delle strutture semplici e

complesse dell’azienda, cui compete la

responsabilità • dell’organizzazione del lavoro • dell’attuazione degli adempimenti

propri del dirigente previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in conformità alle direttive impartite dal Direttore Generale e dai dirigenti delegati.

Page 29: delega di funzioni 81/08

SISTEMA SICUREZZA

Regolamenti

Compiti funzioni e responsabilità

Dirigente Delegato

Dirigente Responsabile

Preposto

Lavoratori

Procedure Operative Progetti più articolati

Implementare il raggiungimento

degli obiettivi collegati allasicurezza

D.V.R.redatto nell’otticadell’integrazione

GRUPPI DI LAVOROGRUPPI DI LAVORO (Procedure,Protocoll(Procedure,Protocollii, Linee Guida)ii, Linee Guida)

RLS di struttura

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Modello di organizzazione e di gestione

Art. 30 comma 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un

idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo deve essere adottata, quanto siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Page 31: delega di funzioni 81/08

Deve essere condotto con riferimento alla Normativa, alle Norme di buona tecnica, agli Obiettivi di salute e sicurezza formulati dall’azienda

Deve essere realizzato con continuità (la periodicità deve essere chiaramente indicata)

Deve essere condotto da personale esperto (la responsabilità deve essere chiaramente identificata)

Page 32: delega di funzioni 81/08

La Direzione genera piani d’azione

La Direzione riesamina l’appropriatezza ed efficacia del SGSL

La Direzione si assicura della continuità, dell’efficacia e dell’adeguatezza per la salute e la sicurezza da parte di tutta l’organizzazione aziendale

La Direzione si assicura dell’ottemperanza ai requisiti legali/standard

La Direzione dà Feed-back alla politica sulla salute e sicurezza

Page 33: delega di funzioni 81/08

Modello di organizzazione e di gestione

Art. 30 comma 5 In sede di prima applicazione, i modelli di

organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI – INAIL per un SGSL del 28/09/2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente art. ………… ulteriori modelli …… possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6

Page 34: delega di funzioni 81/08

L’adozione di un SGSL permette il controllo e il miglioramento continuo.

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGSL)

Page 35: delega di funzioni 81/08

Istruzioni OperativeIstruzioni Operative

Istruzioni OperativeIstruzioni Operative

““Eventi Eventi sentinella”sentinella”

Registrazioni FormazioneRegistrazioni Formazione

Comunicazione in Intranet Comunicazione in Intranet e Internete Internet

Ipotesi di Progetto organizzativo

in una azienda Sanitaria

Page 36: delega di funzioni 81/08

Obiettivo della

“VALUTAZIONE DEI RISCHI”

CONSENTIRE

al DATORE di LAVORO

di PRENDERE i

PROVVEDIMENTI NECESSARI

per SALVAGUARDARE la

SICUREZZA e la SALUTE dei

LAVORATORI

Obiettivo della

“VALUTAZIONE DEI RISCHI”

CONSENTIRE

al DATORE di LAVORO

di PRENDERE i

PROVVEDIMENTI NECESSARI

per SALVAGUARDARE la

SICUREZZA e la SALUTE dei

LAVORATORI

Page 37: delega di funzioni 81/08

D.Lgs. 626/94 

La valutazione dei rischi

E’ un procedimento che parte dalla conoscenza degli ambienti, degli strumenti, delle modalità di svolgimento del lavoro e porta alla stima, talora qualitativa, talora quantitativa di una funzione che tiene conto della probabilità che avvenga un evento dannoso e della gravità di questo evento (rischio).

 

Cosa è?

Page 38: delega di funzioni 81/08

Chi deve farla? Il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei

rischi in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente e provvedere alla stesura del documento della sicurezza, che viene esaminato dai Rappresentanti dei Lavoratori.

Sulla base questo documento si programmano gli interventi da effettuare per eliminare eventuali rischi individuati.

D.Lgs. 81/08

Page 39: delega di funzioni 81/08

Compiti del Servizio di Prevenzione e ProtezioneCompiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezioneIl servizio di prevenzione e protezione provvedeprovvede::

• a) a) all’individuazione dei fattori di rischio, allaall’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle valutazione dei rischi e all’individuazione delle misuremisure per la sicurezza e la salubritàper la sicurezza e la salubrità • b)b) ad ad elaborare le misureelaborare le misure preventive e protettivepreventive e protettive• c)c) ad ad elaborare le procedureelaborare le procedure di sicurezza per le di sicurezza per le varie attività aziendali;varie attività aziendali;• d)d) a a proporre i programmiproporre i programmi di informazione e di informazione e formazione dei lavoratori;formazione dei lavoratori;• e)e) a a partecipare alle consultazionipartecipare alle consultazioni in materia di in materia di tutela della salute e sicurezza, nonché alla tutela della salute e sicurezza, nonché alla riunione periodica;riunione periodica;• f)f) a a fornirefornire ai lavoratori le informazioniai lavoratori le informazioni

Page 40: delega di funzioni 81/08

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

1) Il datore di lavoro elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.

2) Le attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Page 41: delega di funzioni 81/08

3) La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche :

• del processo produttivo;

• dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;

• in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

Page 42: delega di funzioni 81/08

• a seguito di infortuni significativi; • quando i risultati della

sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

A seguito di tale rielaborazione le

misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

Page 43: delega di funzioni 81/08

4) Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

Page 44: delega di funzioni 81/08

Il documento “deve avere data certa” e contenere:

a) Una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante

l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per

la valutazione stessa;

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

Page 45: delega di funzioni 81/08

b) L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati a seguito della valutazione;

c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

Page 46: delega di funzioni 81/08

d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

Page 47: delega di funzioni 81/08

f) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una:

• riconosciuta capacità professionale,

• specifica esperienza,

• adeguata formazione e addestramento.

Modalità di effettuazione della valutazione dei

rischi

Page 48: delega di funzioni 81/08

organizzazione del lavoroorganizzazione del lavoro

fattori psicologicifattori psicologici

e Stress lavoro-correlatoe Stress lavoro-correlato

fattori ergonomicifattori ergonomici

differenze di genere, di etàdifferenze di genere, di età

e di provenienza da altri paesie di provenienza da altri paesi

lavoratrici in gravidanza e madrilavoratrici in gravidanza e madri

•Agenti chimiciAgenti chimici•Agenti fisiciAgenti fisici•Agenti biologiciAgenti biologici

strutture macchine impianti elettrici sostanze pericolose incendio-esplosioni

RISCHI PER LA SALUTERISCHI PER LA SALUTE(di natura igienico-ambientale: responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio di natura fisica, chimica e biologica)RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTERISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE(rischi di tipo trasversale: individuabili nella complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra operatore e organizzazione del lavoro)

Rischi Aziendali(Linee Guida ISPESL)

RISCHI PER LA SICUREZZARISCHI PER LA SICUREZZA(di natura infortunistica: responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni ovvero danni o menomazioni fisiche in conseguenza di un impatto fisico-traumatico)

Page 49: delega di funzioni 81/08

Rapporti tra figure istituzionali

della sicurezza e organi di vigilanza

Page 50: delega di funzioni 81/08

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:

dal controllo degli organismi interni dall’attività lavorativa;

dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla

vigilanza.

CONTROLLO E VIGILANZA

Il Sistema Pubblico della Prevenzione

Page 51: delega di funzioni 81/08

Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:

Il primo livello di prevenzione.

Attuato da:

Datore di lavoro;

Responsabile del S.P.P.;

R.L.S.

Medico Competente.

CONTROLLO E VIGILANZA

Page 52: delega di funzioni 81/08

Presidi multizonali di igiene e prevenzione (Regione);

Azienda sanitaria locale (Regione);

Direzione provinciale del lavoro (ministero del lavoro);

Inail (ministero del lavoro);

Ispesl (ministero della sanità);

Vigili del fuoco (ministero dell’interno);

Corpo delle miniere (ministero dell'industria);

Anpa (ministero dell'Ambiente).

strutture pubbliche preposte alla vigilanza.La vigilanza intesa come verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche.

I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

Page 53: delega di funzioni 81/08

Uffici di sanità aerea e marittima;Autorità marittime, portuali ed

aeroportuali; Carabinieri; Polizia di stato; Vigili urbani.

strutture pubbliche preposte alla vigilanza.

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:

Page 54: delega di funzioni 81/08

Sono strutture tecnico specialistiche istituite nell’ambito delle regioni, allo scopo di:

fornire alle ASL prestazioni specialistiche in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ad integrazione e per richiesta dei dipartimenti di prevenzione;

svolgere, su delega dell’ I.S.P.E.S.L., attività di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti di messa a terra.

Presidi multizonali di igiene e prevenzione

Page 55: delega di funzioni 81/08

Le ASL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio.

Nell’ambito dell’azienda sanitaria locale, é istituita una struttura denominata dipartimento di prevenzione articolato in quattro servizi:

Igiene e sanità pubblica;

Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL);

Igiene degli alimenti e della nutrizione;

Veterinari.

Aziende Sanitarie Locali

Page 56: delega di funzioni 81/08

Alle ASL sono stati attribuiti i compiti già svolti:

dall’Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.

dall’ENPI (Ente Nazionale di Prevenzione Infortuni)

dell’ANCC (Associazione Nazionale per il Controllo della combustione).

Le ASL sono state autorizzate, inoltre, ad esercitare in nome e per conto dell'lSPESL alcune attività omologative riguardanti:

ascensori e montacarichi;

generatori di calore;

impianti di messa a terra.

Aziende Sanitarie Locali

Page 57: delega di funzioni 81/08

L’ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro.

In particolare:

verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro;

conduce indagini:

per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;

sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Prevenzione Infortuni

Page 58: delega di funzioni 81/08

All’ASL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull’igiene degli ambienti di lavoro.

In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a:

rumorosità;

uso di sostanze pericolose;

illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro;

corretto impiego di DPI;

uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive;

corretta esecuzione delle visite mediche periodiche.

Igiene degli ambienti di lavoro

Page 59: delega di funzioni 81/08

Igiene degli ambienti di lavoro

L’ASL inoltre:

svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della magistratura, nel caso di lavoratori colpiti da sospette malattie professionali;

effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari;

esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori ed alle lavoratrici madri;

coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull’inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori;

svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti.

Page 60: delega di funzioni 81/08

La prima verifica è effettuata dall’organo di controllo per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione delle macchine o dell'impianto.

Le ASL sono autorizzate ad esercitare in nome e per conto dell’ISPESL le attività omologative previste dalla legge per i seguenti impianti:

ascensori e montacarichi pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico;

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra;

generatori di calore ad acqua, sotto pressione, con temperature non superiori a quelle di ebollizione atmosferica.

Omologazione e collaudo

Page 61: delega di funzioni 81/08

Verifiche di accertamento periodico.

Rientrano tra le principali verifiche quelle:

di gru e di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (annuali);

di scale aeree ad inclinazione variabile (annuali); di ponti sospesi muniti di argano;

di idroestrattori a forza centrifuga (annuali);

di ponti sviluppabili su carro;

degli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;

di apparecchi fissi a pressione;

degli impianti di messa a terra (biennali).

Le verifiche vanno riportate sul libretto di macchina compilato e rilasciato dall’ISPESL che provvede ad inviarlo all’ASL per l’esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie, come previsto dalle norme di prevenzione infortuni sul

lavoro.

Verifiche periodiche

Page 62: delega di funzioni 81/08

Gli ispettori delle ASL in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di:visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi;richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione; prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Ispezioni

Le ASL si avvalgono di personale ispettivo costituito da: medici; tecniciche rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Page 63: delega di funzioni 81/08

qualora dalla dichiarazione emergano elementi utili a contestare notizie di reato a carico del dichiarante stesso, l’atto conserva la sua validità in sede amministrativa;

il datore di lavoro può farsi assistere nel corso dell’ispezione da un consulente o persona di sua fiducia che può essere presente anche in sede di rilascio di eventuali dichiarazioni;

il datore di lavoro non ha diritto di assistere all’assunzione di informazioni dai dipendenti dell’azienda, in quanto possono emergere situazioni conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera esposizione dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore.

Assunzione di Informazioni

Consiste nell’acquisizione di notizie di fatti o di circostanze oggetto dell’accertamento (datori di lavoro, lavoratori, ecc.).

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La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli ispettori ASL, ispettori del lavoro e dei funzionari degli Istituti previdenziali riguarda:

il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola), documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.

la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori;

Accesso ai documenti

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la contabilità che abbia diretta o indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni;

i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;

il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedenti rilasciati all’azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Tutta la documentazione deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti.

Accesso ai documenti

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La disposizione è il provvedimento amministrativo con il quale l’organo di vigilanza impone, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti stabiliti, nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dallo stesso emanate.

La disposizione dell'organo di vigilanza avendo natura di provvedimento amministrativo può essere impugnata con uno specifico ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale nel termine di 30 giorni.

Disposizioni

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La prescrizione è un atto scritto con il quale l’organo di vigilanza impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto o medico competente) le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile:

le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata;

un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario all’adempimento e comunque non superiore a 6 mesi.

Prescrizione

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Contestualmente l’ispettore è tenuto a riferire al pubblico ministero (PM) la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il procedimento penale è automaticamente sospeso.

La procedura prevede inoltre l’obbligo dell’ispettore di verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata rimossa secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione stessa.

Fino al momento del secondo sopralluogo qualsiasi azione penale resta sospesa, ferma restando la comunicazione al PM, che non consente però il proseguimento dell’azione penale.

Prescrizione

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In caso di adempimento:

il reato si estingue e il procedimento si chiude con il pagamento, entro 30 giorni dalla verifica, di una sanzione amministrativa (¼ del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione).

l’adempimento e il pagamento della somma sono comunicati dall’organo di vigilanza al PM entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ed il procedimento è archiviato.

Sanzioni

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In caso di inadempimento:

l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al PM e al contravventore stesso entro 90 giorni dalla

scadenza del termine fissato nella prescrizione;

la sospensione del procedimento penale viene meno;

riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed il PM definisce la posizione processuale dell’indagato.

Sanzioni

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L’adempimento tardivo, oppure l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati dal PM ai fini dell’applicazione dell’oblazione (in questi casi consistente nel pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda) prevista per le contravvenzioni che ammettono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

Anche in questo caso il pagamento estingue il reato.

Sanzioni

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La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del ministero del Lavoro con il compito, tra l’altro, di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Il Servizio ispezioni della direzione provinciale del lavoro (SIL) è così articolato:

vigilanza tecnica (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria sulle radiazioni ionizzanti e di igiene), accertamenti sull’occupazione (donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, ecc);

vigilanza ordinaria e attività integrata con la G.d.F.;

vigilanza sull’attività formativa (industria, artigianato, terziario e agricoltura);

provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, deroghe e certificazioni).

Direzione Provinciale del Lavoro

(SIL)

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Le Direzioni del lavoro devono vigilare sull’osservanza delle norme a tutela dei fanciulli e degli adolescenti.

Spetta a a loro rilasciare le autorizzazioni: all’impiego dei minori di anni 15 e fino al compimento dei 18 anni negli spettacoli; all’impiego dei minori degli anni 16 in lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; all’assunzione di apprendisti;

in materia di appalti e subappalti.

Direzione Provinciale del Lavoro

(SIL)

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Nelle materie di competenza gli ispettori esercitano i poteri di:

accesso ai luoghi di lavoro;

accesso ai documenti;

acquisizione di informazioni.

Hanno inoltre facoltà di impartire disposizioni in materie quali:

l’orario di lavoro;

il riposo settimanale;

la tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

Direzione Provinciale del Lavoro

(SIL)

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Direzione Provinciale del Lavoro

(SIL)

Il controllo sulla conformità delle macchine immesse sul mercato è affidato ai ministeri dell’Industria e del Lavoro, che lo esercitano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro.

Nel caso in cui gli ispettori del lavoro dell’ASL verifichino la non conformità di una macchina o di un componente ai requisiti di sicurezza devono segnalarlo ai ministeri dell'Industria e del Lavoro.

È facoltà degli ispettori del lavoro aadottare le prescrizioni ritenute necessarie ed i relativi provvedimenti nel caso di violazione di norme che comportano sanzioni penali o amministrative.

Solo il ministero dell’Industria ha il potere di disporre il ritiro temporaneo dal mercato o il divieto di utilizzazione del macchinario non conforme su tutto il territorio nazionale.

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Oltre alla riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie svolge una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.

L’INAIL dispone di un corpo di ispettori per:

svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;

effettuare accertamenti tecnici:

in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;

per verificare l’esistenza di malattie professionali

INAIL

L’INAIL è l’Ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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Ha la funzione di:

omologare i prodotti industriali;

controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere amministrativo.

L’ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali e 35 dipartimenti periferici.

All’Istituto sono affidati alcuni compiti che in passato erano svolti dall'ANCC e dall'ENPI (DM 23 dicembre 1982).

L’ISPESL è un organo tecnico specifico del SSN, e dipende dal ministero della Sanità

ISPESLL’ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL.

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L’ISPESL nello svolgimento dell’attività di vigilanza provvede ad acquisire ed archiviare i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti, esposizione a rumore.

In particolare deve essere inviato all’ISPESL la seguente documentazione: - copia del registro di esposizione dei lavoratori ai rischi, con le variazioni intervenute, le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori non più in organico. - i registri e le cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione dell’attività dell’azienda. - segnalazione di casi di lavoratori colpiti da malattie correlate derivanti dai rischi sopracitati;

ISPESL

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Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.

Il personale appartenente al Corpo dei VVF riveste la qualifica di polizia giudiziaria.

COMPETENZE

Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

Per i progetti di nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio deve essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati ai VVF.

I vigili effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando il certificato di prevenzione incendi che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa .

Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di informazione, consulenza, assistenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle associazioni dei datori di lavoro.

Vigili del Fuoco

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Per il settore minerario e delle cave la legge prevede che la vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza spetti al ministero dell’Industria, che la esercita tramite i prefetti e il Corpo delle miniere.

Le competenze sono definite dal D.Lgs. 624/96, che prevede l’attività di vigilanza:

nelle lavorazioni minerarie relative a sostanze minerali di 1° categoria al ministero dell'Industria;

nelle attività estrattive di sostanze minerali di 2a categoria e acque minerali e termali e per le piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici;

per l’ utilizzo delle risorse geotermiche classificate d’interesse locale, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Corpo delle Miniere

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controllo dei fattori fisici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo, compresi quelli sull’igiene dell’ambiente; attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive.All’ANPA sono stati trasferiti i compiti, il personale e la struttura della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA.

Le funzioni ispettive in materia di radioprotezione, fatte salve le competenze attribuite alle ASL, al Corpo delle miniere e al SIL, sono attribuite all’ANPA che le esercita a mezzo dei propri ispettori.

Nell’esercizio delle loro funzioni gli ispettori ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria

ANPAL’ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) è sottoposta alla vigilanza del ministero dell’Ambiente.Tra i compiti dell’ANPA si evidenziano:

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GRAZIEPER

L’ATTENZIONE