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Der italienische Journalismus im Ethno-Käfig

Innsbruck, 7 Mai 2008

Sowi-Hörsaal 1

Giuseppe De Cesare

Internet: http://www.decesare.info

http://diritto-comunicazione.decesare.info

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RISOLUZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

ADOTTATA NELLA RIUNIONE PLENARIA DEL 18/12/1992

DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE

MINORANZE NAZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE

Articolo 4

1. Gli Stati adotteranno misure, ove necessario, per assicurare che le persone appartenenti a

minoranza possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i loro diritti umani e libertà

fondamentali senza alcuna discriminazione e in piena eguaglianza davanti alla legge.

2. Gli Stati adotteranno misure allo scopo di creare condizioni favorevoli a far sì che le persone

appartenenti a minoranza possano esprimere le proprie caratteristiche e sviluppare la loro cultura,

lingua, religione, tradizioni, tranne quando specifiche pratiche sono in violazione della legge

nazionale e contrarie agli standard internazionali.

3. Gli Stati adotteranno appropriate misure in modo che, quando possibile, le persone appartenenti a

minoranza abbiano adeguate possibilità di apprendere la loro madrelingua o di essere istruite nella

loro madrelingua.

4. Gli Stati, ove necessario, adotteranno misure nel campo dell’educazione, al fine di incoraggiare la

conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze esistenti nel

proprio territorio. Le persone appartenenti a minoranza dovranno avere adeguate possibilità di

acquisire la conoscenza della società nel suo insieme.

5. Gli Stati prenderanno in considerazione appropriate misure in modo che le persone appartenenti a

minoranza possano partecipare pienamente al progresso economico e allo sviluppo nel proprio

paese.

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Convenzione-quadro

per la protezione delle minoranze nazionali (1995)

Art. 9

1 Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere.

Nell’accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate.

2 Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese di radio sonora, televisione o cinema.

3 Le Parti non ostacoleranno la creazione e l’utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro legale della radio sonora e della televisione, esse si preoccuperanno, per quanto possibile e tenuto conto delle disposizioni del primo paragrafo, di accordare alle persone appartenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare ed utilizzare i loro propri mezzi di comunicazione di massa.

4 Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno delle misure adeguate per facilitare l’accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale.

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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2007)

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (2007)

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2.   La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Artikel 11

Freiheit der Meinungsäußerung und

Informationsfreiheit

(1)   Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.

(2)   Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.

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Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 6 Die Republik schützt mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen Minderheiten.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

VERFASSUNG

DER

ITALIENISCHEN REPUBLIK

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STATUTO SPECIALE

PER IL TRENTINO-ALTO

ADIGE

SONDERSTATUT

FÜR TRENTINO-SÜDTIROL

Art. 2 In der Region wird den

Bürgern jeder Sprachgruppe

Gleichheit der Rechte zuerkannt;

die entsprechende ethnische und

kulturelle Eigenart wird geschützt.

Art. 2 Nella regione è riconosciuta

parità di diritti ai cittadini,

qualunque sia il gruppo linguistico

al quale appartengono, e sono

salvaguardate le rispettive caratteristiche

etniche e culturali.

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STATUTO SPECIALE

PER IL TRENTINO-ALTO

ADIGE

SONDERSTATUT

FÜR TRENTINO-SÜDTIROL

Capo III

Funzioni delle Province

Art. 8 Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall’art. 4, nelle seguenti materie:

III. Kapitel

Befugnisse der Provinzen

Art. 8 Die Provinzen sind befugt, im Rahmen der im Art. 4 gesetzten Grenzen Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen:

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

4) örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliotheken, Akademien, Institute, Museen) provinzialen Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und bildende Veranstaltungen und Tätigkeiten; in der Provinz Bozen können hierfür auch Hörfunk und Fernsehen verwendet werden, unter Ausschluß der Befugnis zur Errichtung von Hörfunk- und Fernsehstationen;

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STATUTO SPECIALE

PER IL TRENTINO-ALTO

ADIGE

SONDERSTATUT

FÜR TRENTINO-SÜDTIROL

Art. 102 Le popolazioni ladine quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove é parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l’insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

Art. 102 Die ladinische Bevölkerung sowie die Fersentaler und Zimbern der Gemeinden Fierozzo- Florutz, Frassilongo-Gereut, Palù del Fersina-Palai im Fersental und Luserna-Lusern haben das Recht auf Förderung ihrer Initiativen und ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der Kultur, der Presse und der Freizeitgestaltung sowie das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen und Traditionen.

In den Schulen jener Gemeinden der Provinz Trient, in denen das Ladinische, das Fersentalerische oder das Zimbrische gesprochen wird, wird der Unterricht der ladinischen bzw. der deutschen Sprache und Kultur gewährleistet.

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Art. 7 Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina – Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva  Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale delle frequenze  Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali  Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni – Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi – Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni – Sistema di smaltimento rifiuti 

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

(2) L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

(3) È fatto divieto alla Provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive

Dekret des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691 Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliotheken, Akademien, Institute, Museen) provinzialen Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und bildende Veranstaltungen und Tätigkeiten; in der Provinz Bozen auch mittels Hörfunk und Fernsehen unter Ausschluß der Befugnis zur Errichtung von Hörfunk- und Fernsehstationen

Art. 7 Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina – Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva  Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale delle frequenze  Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali  Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni – Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi – Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni – Sistema di smaltimento rifiuti 

(1) Die Aufgaben der Staatsverwaltung im Bereich der örtlich künstlerischen, kulturellen und bildenden Veranstaltungen und Tätigkeiten mit den Mitteln des Hörfunks und des Fernsehens, die von den Zentral- oder Außenstellen des Staates ausgeübt wurden, werden im Sinne und in den Grenzen nach Artikel 16 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 , und unter Beachtung der Bestimmungen dieses Dekretes von der Provinz Bozen im Bereich ihres Gebietes ausgeübt.

(2) Diese Ausübung betrifft unter anderem die in den Artikeln 8, 9 und 10 des Legislativdekrets des provisorischen Staatsoberhauptes vom 3. April 1947, Nr. 428, vorgesehenen Verwaltungsbefugnisse.

(3) Es ist der Provinz Bozen verboten, Rundfunk- und Fernsehstationen zur Ausstrahlung eigener Programme zu errichten.

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Art. 10 Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina – Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva  Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale delle frequenze 

(1) In attuazione all'articolo 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione. 5)

(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla Provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

(5) L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.

(6) La Provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo. 6)

Art. 10/bis Delibera N. 210 del 27.01.2003 Utilizzo della lingua ladina da parte degli enti pubblici e negli atti normativi 

(1) La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia. 7)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive

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Dekret des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691 Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliotheken, Akademien, Institute, Museen) provinzialen Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und bildende Veranstaltungen und Tätigkeiten; in der Provinz Bozen auch mittels Hörfunk und Fernsehen unter Ausschluß der Befugnis zur Errichtung von Hörfunk- und Fernsehstationen

Art. 10 Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina – Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva  Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale delle frequenze 

(1) In Durchführung des Artikels 8, Ziffer 4, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 , wird die Provinz Bozen ermächtigt, ein Netz zu errichten und zu betreiben, das geeignet ist, den zeitgleichen Empfang der Hörfunk- und Fernsehsendungen ausländischer Hörfunk- und Fernsehanstalten aus dem deutschen und ladinischen Kulturraum im Gebiet der Provinz mittels Verwendung jeglichen technischen Mittels zu ermöglichen.

(2) Der technische Plan des Netzes nach dem vorstehenden Absatz und die etwaigen Abänderungen werden im Rahmen der entsprechenden Zuständigkeiten zwischen der Provinz und dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen auch zum Zwecke der Koordinierung mit den anderen Fernmeldediensten vereinbart. 5)

(3) Für den Transport der Programme kann die Provinz, wenn es erforderlich ist, die verfügbaren Strecken des öffentlichen staatlichen Fernmeldenetzes des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen und seiner Konzessionsinhaber zu den gesetzlichen Bedingungen verwenden.

(4) Zum Zwecke des Empfanges nach Absatz 1 wird die Provinz ermächtigt, innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten dieses Dekretes in ihrem Gebiet bestehende private Anlagen zu erwerben, um sie umzustrukturieren und zu betreiben. Die privaten Anlagen, die nicht von der Provinz erworben werden oder die in der Folge in dem technischen Plan nach Absatz 2 nicht berücksichtigt werden, unterliegen den Bestimmungen des Artikels 195 der Post- und Fernmeldeordnung.

(5) Der Betrieb des Netzes nach Absatz 1 unterliegt der in die Zuständigkeit des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen fallenden technischen Aufsicht. Das Netz darf für Hörfunk- und Fernsehsendungen nicht verwendet werden, die von den im Absatz 1 genannten verschieden sind.

(6) Für die Einhaltung des Gesetzes nach Artikel 21, letzter Absatz der Verfassung ist die Provinz im Rahmen ihrer eigenen Ordnung hinsichtlich der Hörfunk- und Fernsehsendungen verantwortlich, die über ihr eigenes Netz aus dem Ausland empfangen werden.

(7) Die zwischen der Provinz und den ausländischen Hör- und Fernsehanstalten für den Empfang der Programme nach diesem Dekret vereinbarten Bedingungen unterliegen der Genehmigung durch das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen.

(8) Unter Berücksichtigung der im Autonomiestatut und in diesem Dekret festgelegten Grundsätze werden die Bestimmungen über die Verwendung der Hörfunk- und Fernsehvorrichtungen in der Provinz Bozen mit den zu erlassenden Reformgesetzen in Einklang gebracht.

(9) Auf der Grundlage der Artikel 2 und 102 des Statutes haben die autonomen Provinzen Trient und Bozen das Recht, Initiativen zu ergreifen, um auch mittels Errichtung entsprechender Anlagen den Empfang von Hörfunk- und Fernsehsendungen in ladinischer Sprache zu ermöglichen und sich mit anderen europäischen Kulturräumen in Verbindung zu setzen und zwar beschränkt auf das Gebiet der jeweiligen Provinz. Es sind die Absätze 2 und 5 dieses Artikels anzuwenden.

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Legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16

Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti al mondo culturale di lingua tedesca e ladina

Landesgesetz vom 13. Februar 1975, Nr. 16 Errichtung der Ras (Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol) - Verbreitung und Empfang von Hörfunk- und Fernsehprogrammen aus dem deutschen und ladinischen Kulturraum

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Art. 117- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.[…]

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: […]

ordinamento della comunicazione;[…]

Art. 117 - Staat und Regionen üben unter Wahrung der Verfassung sowie der aus der gemeinschaftlichen Rechtsordnung und aus den internationalen Verpflichtungen erwachsenden Einschränkungen die Gesetzgebungsbefugnis aus.[…]

3. Folgende Sachgebiete gehören zur konkurrierenden Gesetzgebung: […]

Regelung des Kommunikationswesens;[…]

Art.117 Cost. 3° comma

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[…] l'art. 8 n. 4 dello statuto dispone che la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in particolare per quanto riguarda "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali" anche con "i mezzi radiotelevisivi". Tale competenza, così delimitata, ha trovato attuazione nelle disposizioni contenute negli artt. 7 e 10 del d. P.R. 1° novembre 1973, n. 691, le quali prevedono il trasferimento alla Provincia di tutte le funzioni statali in materia, nonché la facoltà di "realizzare e gestire" una rete idonea alla ricezione, con qualsiasi mezzo tecnico, delle trasmissioni emesse da "organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina".

A tale competenza esclusiva in materia della Provincia di Bolzano, va poi aggiunta, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II Costituzione, anche la competenza legislativa concorrente relativa all'"ordinamento della comunicazione", la quale, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non può non estendersi anche alla Provincia di Bolzano.

Si tratta quindi di un complesso di norme attributive di potestà legislativa alla Provincia di Bolzano, alla cui luce appare privo di fondamento il motivo di ricorso relativo alla pretesa "estraneità" della materia del servizio radiotelevisivo. […]

Infine non si può accogliere la censura secondo cui la norma impugnata, incidendo in una materia che attiene "alla struttura democratica dello Stato", investirebbe i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato. In proposito, va ricordato innanzi tutto che la materia in esame non è, per statuto, affatto estranea alla competenza della Provincia di Bolzano, ma rientra nel suo ambito di potestà legislativa esclusiva. E va altresì ricordato che in ogni caso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l'informazione esprime "non tanto una materia, quanto “una condizione preliminare" per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito "qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa" (sentenza n. 29 del 1996).

Corte Costituzionale Sentenza n. 312/2003

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Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177

"Testo unico della radiotelevisione"

Capo IVREGIONI

Art. 12.Competenze delle regioni

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

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Art. 14.Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le

province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in

cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

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TITOLO VIIISERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA

Art. 45.Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:

[...]d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

[...]

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

[...]

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

[...]

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

[...]

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

[...]