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Diritto del lavoro
Mansioni esigibili e tutela della
professionalità1
Mansioni – Qualifiche – Categorie
L’insieme dei compiti che il lavoratore è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di lavoro. Costituiscono l’oggetto della prestazione di lavoro La “sintesi” concettuale di un complesso di attività richieste al lavoratore Il criterio “superiore” di classificazione, all’interno del quale vengono inquadrati i lavoratori
LE MANSIONI
(es. addetto alle
consegne fuori
provincia)LA QUALIFICA
(es. fattorino)
LA CATEGORIA
(es. operaio)
2
…e i livelli
A partire dagli anni ’70:
Al sistema dell’inquadramento nelle categorie legali si è
sostituito il c.d. “inquadramento unico”,
fondato su una serie di livelli contrattuali all’interno dei quali
convergono qualifiche sia operaie che impiegatizie
3
La disciplina della modifica delle La disciplina della modifica delle mansioni (o flessibilità funzionale)mansioni (o flessibilità funzionale)
Due interessi (talvolta) contrapposti:a) Quello del creditore di lavoro ad un
impiego “elastico” della prestazione, in relazione alle mutevoli esigenze dell’organizzazione produttiva;
b) Quello del lavoratore alla conformità della prestazione alle mansioni convenute al momento dell’assunzione o comunque compatibili con la qualifica/categoria di appartenenza. 4
Le mansioni esigibili: la norma chiave
Art. 2103 cod. civ., modificato nel 1970 dallo Statuto dei
lavoratoriIl prestatore di lavoro deve
essere adibito:• alle mansioni per le quali
è stato assunto• o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito• ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione….
L’ordinamento si
occupa di tre tipi di mobilità
1. Orizzontale
2. Verticale verso l’alto
3. Verticale verso il basso
5
La mobilità verticale verso il basso (o demansionamento) non è ammessa in quanto
non è prevista tra le modifiche considerate lecite
La “blindatura” dell’assetto individuato dall’art. 2103:
“Ogni patto contrario è nullo”
6
La mobilità verticale verso l’alto
• Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta,
Pleonastico?
e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi
7
Il lavoratore può rifiutare la promozione?
Si quando vi sia una
ragionevole ragione di rifiuto
Es., quando le mansioni superiori
sono così complesse da esporre il
lavoratore a responsabilità considerate eccessive
e/o al rischio di inadempimento
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La mobilità orizzontale
Un concetto chiave:l’equivalenza
è sufficiente che la nuovamansione sia inquadrata
nello stesso livello contrattualee sia, dunque,
egualmente retribuita?9
Il principio dell’equivalenza “soggettiva”
E’ necessario che la verifica inerente l’equivalenza si svolga
anche secondo un criterio soggettivo in base al quale le
mansioni nuove devono consentire la lavoratore di
utilizzare il corredo di nozioni, esperienze e perizia acquisito e speso nelle pregressa fase del
rapporto 10
La mobilità verticale verso il basso
Solo in casi eccezionalie al fine di
contemperare la tutela
della professionalità con
altri beni e/o interessi
1.Casi individuati dalla legge
2.Casi individuati dalla
giurisprudenza
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1. Casi di legittimo demansionamento
1. Le lavoratrici in stato di gravidanza (art.3, l. 1204/1971, ora art. 7, d. lgs. n. 151/2001)
2. La sopravvenuta inabilità al lavoro precedentemente svolto in conseguenza di malattia o infortunio (art. 4, comma 4, l. n. 68/1999)
3. La procedura di mobilità (art. 4, comma 11, l. n. 223/1991)(in quest’ultimo caso – a differenza dei precedenti –
l’assegnazione a mansioni inferiori non comporta il mantenimento dell’anteriore, più elevata, retribuzione)
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2. Casi di legittimo demansionamento
sul presupposto che una tutela rigida della professionalità potrebbe porsi in contrasto con
lo stesso interesse del lavoratore al mantenimento dell’occupazione, parte della
giurisprudenza:
ritiene possibile l’adibizione a mansioni inferiori quando ciò costituisca l’unica alternativa
possibile:
• al licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore 13
(segue)…modifiche in pejus
determinate dalle esclusiva scelta del lavoratore alla
quale questi sia pervenuto senza alcuna
sollecitazione, neppure indiretta del datore di
lavoro, che l’abbia, invece, subita
Cass. 15.1.2004, n. 521
Una pronunci
a impensabile solo qualche anno fa’
14
Il demansionamento al di fuori dei casi in cui se ne ammette la
legittimità
Comporta la lesione del diritto fondamentale alla libera
esplicazione della personalità del lavoratore ed è causa di
un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato,
con una indubbia dimensione patrimoniale
15
Il demansionamento al di fuori dei casi in cui se ne
ammette la legittimità
conseguenze
Risarcimento del danno
Possibile rifiuto del lavoratore di rendere la
prestazione lavorativa in forza
dell’eccezionedi inadempimento
(art.1460)Cass.26.6.1999, n. 6663
Il danno da demansionamento
• Cass. civ., 18 ottobre 1999, n. 11727– Il demansionamento professionale di un
lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all’art. 2103 C.C. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell’interessato ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall’art. 1226 c.c..
Danno da inadempimento.
• Secondo una giurisprudenza consolidato in ambiti estranei al rapporto di lavoro, insieme alla responsabilità contrattuale può concorrere una responsabilità extracontrattuale, allorquando il medesimo fatto illecito violi non solo i diritti specifici derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla persona offesa spettano indipendentemente da un rapporto contrattuale
• anche nella prassi giurisprudenziale lavoristica , si rinvengono casi nei quali è stata connessa alla violazione dell’art. 2103 C.C. un’ulteriore valenza di illecito extracontrattuale
Il caso Santoro
• L‘assegnazione del direttore di testata, che svolga la sua attività di realizzatore e conduttore di programmi di approfondimento, ad altro tipo di programma, diverso per visibilità, e quantità di impegno, integra gli estremi della violazione del disposto di cui all‘art. 2103 c.c., trattandosi, altresì, di mansione non equivalente.
• TRIBUNALE DI ROMA, sez. lavoro - Ordinanza del 9 dicembre 2002
Dalla motivazione
• Il danno da demansionamento professionale di un lavoratore - demansionamento, peraltro, come nel caso di specie, di notevole spessore - non si identifica con un pregiudizio unico ed immediato, come potrebbe essere, ad es., per quella parte relativa alla maggior sofferenza nell’espletamento delle inferiori mansioni, ma si risolve in un effettivo, concreto e inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale, che costituisce a sua volta un bagaglio peggiorativo diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni future dell’attività lavorativa.
Demansionamento e criteri di liquidazione del danno:determinazione anche
equitativa:Cass. 12.11.2002, n. 15868
In materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori, l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice
facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico
elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento,
nonché alle altre circostanze del caso concreto Conf. Cass. 2.1.2002, n. 10
..ma come può essere valutato il danno risarcibile?
1°) Il danno costituito dal trattamento retributivo inferiore
(danno patrimoniale)
2°) il danno ulteriore per lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione
della personalità del lavoratore ex artt. 2 e
3 Cost. (danno alla persona del lavoratore
suscettibile di valutazione economica)
(danno non patrimoniale)
Com’è qualificato
dalla giurisprudenza
il danno ulteriore?
come:• danno
biologico(art. 13 d. lgs.
n. 38/2000)• danno da
perdita di chances
• danno alla vita di relazione
il “danno esistenziale”- differenze con il danno biologico (rinvio)
Cass. S.U. 24 marzo 2006, n. 6572
Il danno non si pone “quale conseguenza
automatica di ogni comportamento illegittimo (…), cosicché non è sufficiente
dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito
di fornire la prova in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c”