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INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELLECONOMIA LEZIONE VI “LEGGI AGEVOLATIVE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVEPROF. MARIA ROSARIA NADDEO

diritto dell economia

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  • Diritto dellEconomia Lezione VI

    Attenzione! Questo materiale didattico per uso personale dello studente ed coperto da copyright. Ne severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto dautore (L. 22.04.1941/n. 633)

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    Indice

    1 Gli incentivi propulsivi delle intraprese economiche (innovazione, PMI, imprenditoria

    giovanile e femminile) ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

    2 Leconomia assistita per aree territoriali: lesperienza del meridionalismo e la

    degenerazione del Mezzogiornismo ---------------------------------------------------------------------- 5

    3 Normative in favore delle aree depresse del Centro-Nord e delle zone montane --------- 8

    4 Le attuali politiche nazionali di ausilio generale e di incentivazione ordinaria alle imprese

    10

    5 Legge 488/92 --------------------------------------------------------------------------------------------- 13

    6 Gli aiuti alle imprese cooperative e artigiane ----------------------------------------------------- 15

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    1 Gli incentivi propulsivi delle intraprese economiche (innovazione, PMI, imprenditoria

    giovanile e femminile)

    Gli stanziamenti per linnovazione tecnologica, disposti gi dagli anni 60, ebbero una

    funzione accrescitiva alla competitivit ed allo sviluppo delle imprese italiane, fino allistituzione

    del Fondo per la ricerca applicata presso lIMI (L. 1089/68). In questo modo si cercato di

    raccordare la ricerca scientifica con le ricerche delle imprese, rifinanziato con la legge 46/82 anche

    con contratti pubblici di ricerca, e al contempo rafforzato dal Fondo speciale rotativo per

    linnovazione tecnologica, istituito da questultima legge, soprattutto per lintroduzione di nuovi

    processi produttivi, come gestione fuori bilancio presso lallora Ministero dellIndustria, con quote

    di riserva per la piccola e media industria, che ha avuto minori difficolt ad attingervi.

    Lattenzione allinnovazione e alla ricerca applicata si manifestata in modo crescente negli

    ultimi anni (L. 326/2003, art. 1, peraltro in forma di detassazione) fino alla citata finanziaria 2005,

    che nellunico articolo prevede esplicitamente, tra laltro, spese per la ricerca avanzata nei settori di

    rilevanza strategica (comma 251) e per la progettazione di processi innovativi nella distribuzione

    commerciale (comma 270). Considerevole si appalesa lapproccio italiano ai benefits UE del sesto

    programma quadro per la ricerca 2002-2006, nel quale la Commissione Europea ha riservato ad un

    sesto del budget complessivo la quota destinata a sostenere i progetti e le iniziative di innovazione

    delle PMI.

    Le imprese medie e piccole furono di rado oggetto di veri e propri salvataggi, per cui le

    provvidenze in loro favore, succedutesi dal 1965, hanno di frequente assunto caratteristiche di

    stimolo e di impulso. Di tali norme si d notizia solo della L. 5 ottobre 1991 n. 317. Alla piccola

    industria (scesa ora a 200 addetti) sono state concesse agevolazioni per lacquisizione di tecnologie

    esterne finanziate essenzialmente mediante automatici crediti dimposta e con pi vasta gamma di

    possibilit. Si giunge infatti a finanziare lacquisizione di servizi reali destinati allaumento della

    produttivit e alla ricerca di nuovi mercati, oltre che favorire laccesso al credito agevolato,

    rafforzando le forme di garanzia collettiva, ad esempio mediante i c.d. Confidi (consorzi di garanzia

    fidi, riorganizzati dallart. 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326).

    Nello stesso senso sembrano andare sia la legge 8 agosto 1992 n. 359, nata per favorire la

    crescita imprenditoriale con una detassazione degli utili reinvestiti ottenuti mediante una riduzione

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    del reddito da assoggettare allimposta nella misura del 50 per cento della differenza con lanno

    precedente (lincremento deve essere almeno del 15 per cento), sia legge 489/94 (di conversione del

    cosiddetto decreto dei cento giorni).

    Quella a favore dellimprenditoria giovanile (L. 28 febbraio 1986 n. 44) , ancorch dedicata

    in origine, al Sud insieme alla L. 64/86, rec misure straordinarie proprio per la promozione e lo

    sviluppo di una nuova imprenditorialit sia pure nella sola area meridionale. La c.d. legge De Vito

    affianc alle agevolazioni tradizionali lassistenza alla progettazione e la formazione professionale

    dellimprenditore.

    Questo complesso normativo, tuttavia introdusse fortissimi contributi in conto capitale per le

    spese di impianto e di gestione delle societ detenute da giovani tra i 18 e i 29 anni e operanti nei

    territori meridionali, accanto a lunghi mutui a tassi ridotti a meno di un terzo del normale e ad altri

    contributi triennali decrescenti. Con la legge 11 agosto 1991 n. 275 e relativo regolamento si elev a

    35 anni let dei beneficiari e a 10 anni il divieto di trasferimento inter vivos di azioni o quote delle

    societ beneficiate. Lintervento, modificato, riguarda adesso i giovani di tutto il territorio

    nazionale.

    Laltra legge di ausilio allimprenditoria del 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per

    limprenditoria femminile) vuol promuovere luguaglianza sostanziale e le pari opportunit per le

    donne nellattivit economica. Sono ammesse ai benefici societ di persone e cooperative costituite

    al 60 per cento da persone di sesso femminile; societ di capitali partecipate e amministrate per

    almeno due terzi da donne; altri soggetti (associazioni, consorzi, enti, ecc.) che promuovano corsi o

    servizi riservati al 70 per cento alle donne.

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    2 Leconomia assistita per aree territoriali: lesperienza del meridionalismo e la

    degenerazione del Mezzogiornismo

    Limpegno pubblico per lo sviluppo di zone geografiche determinate ha ormai perso di

    importanza per comprendere le attuali sfaccettature dellausilio pubblico generalizzato: essa trova la

    sua massima espressione nel lungo intervento a favore del Meridione dItalia.

    Larretratezza socio-economica delle regioni meridionali e insulari preesisteva allUnit e

    dipendeva da vicende lontane: la mancanza dellesperienza comunale, la dominazione di monarchie

    straniere assecondate dalla nobilt locale prima e dalla propriet agraria poi e la mancata

    formazione di unalta borghesia, attiva e intraprendente. Estraneo, nel suo complesso, alla

    rivoluzione industriale, il Sud del Paese presentava unagricoltura arcaica (latifondo, monoculture)

    ed un terziario rimasto da secoli con dimensioni poco sviluppate. Coinvolto nellunit nazionale

    tramite la sostanziale annessione alla monarchia sabauda mediante i plebisciti litari, il Meridione

    non ebbe mai una vera rappresentanza di interessi nella politica nazionale. Labbandono dellidea

    federalista, pur dominante nel Risorgimento, segn per le popolazioni del Sud il tramonto di ogni

    speranza di riscatto civile e di affrancamento dal bisogno.

    Neanche il primo suffragio universale consent al popolo di designare una rappresentanza

    portatrice dei particolari problemi del Sud, che non riusciva cos ad esprimere una classe dirigente

    collegata al tessuto sociale, al massimo rimettendosi ad una borghesia di modesto livello ma di

    elevata corrutibilit.

    Il quadro muta sensibilmente nel secondo dopoguerra.

    Il voto a tutti (1946) visualizza le popolazioni meridionali come il pi vasto (allepoca)

    serbatoio del Paese ed impone alle nuove forze politiche unattenzione per larea del sottosviluppo

    interno, e cio per i bassi livelli di occupazione, di reddito e di produttivit, nonch per lassenza di

    capitali e di infrastrutture e per le carenze dellorganizzazione amministrativa dello Stato, per

    ovviare ai quali fu profilato un intervento straordinario dello Stato.

    Con la legge n. 646/50 fu istituita (in Roma) la Cassa per opere straordinarie di pubblico

    interesse nellItalia meridionale, avente propria personalit giuridica. Alla c.d. Cassa per il

    Mezzogiorno, ente pubblico gestito di fatto da un comitato di ministri, venne rimesso il compito di

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    formulare alcuni piani pluriennali per l infrastrutturazione delle regioni meridionali, con

    laggiunta di alcuni territori depressi dellItalia centrale. Con la seconda legge di proroga (1957), si

    aggiunse alle opere pubbliche (bonifiche, sistemazioni idrauliche, acquedotti, miglioramenti

    stradali, ecc.) il c.d. secondo tempo della politica meridionalistica, con lintroduzione di incentivi

    per lindustrializzazione dellarea, avvalendosi prima delle Sezioni di Credito industriale dei

    Banchi meridionali e poi di enti creditizi speciali appositamente creati.

    Con la stessa legge 634/57 si obbligarono gli enti pubblici e le imprese partecipate dallo

    Stato a localizzare al Sud non meno del 60 per cento dei nuovi investimenti e del 40 per cento degli

    investimenti complessivi. La Cassa avrebbe dovuto individuare quattro poli di sviluppo (aree di

    Napoli, Bari, Catania e Porto Torres), da industrializzare con maggiori provvidenze: le spinte

    clientelari decuplicarono in breve tempo questi nuclei di industrializzazione.

    In tale direzione con la legge 717/65 (terzo tempo) venne prorogata fino al 1980 (e

    rifinanziata) la Cassa del Mezzogiorno e fu introdotto parallelamente allesperienza

    programmatoria nazionale un Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno,

    soppresso nel 1971. Il Governo con DPR 153/67 approv un testo unico recante norme di inventario

    e di classificazione dei moltissimi ausili, distinti tra quelle rivolte allindustria e agli altri per

    lagricoltura e il turismo, nonch tra gli interventi infrastrutturali comuni a tutto il Sud e quelli

    specifici per talune regioni, province e comuni.

    Le dimensioni del fenomeno ausiliativo territoriale sono testimoniate dallistituzione di un

    nuovo Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senza portafoglio autonomo.

    Con la legge 853/71 si attribu al CIPE una posizione preminente di indirizzo e controllo

    delle politiche favoritive; si inserirono le regioni nei processi decisionali; si elevarono le quote

    riservate allinvestimento nel Meridione imposte allimpresa pubblica; si introdusse la

    contrattazione programmata tra le grandi imprese, private e pubbliche, e lo Stato, per indurre le

    prime a localizzare le loro attivit al Sud, pena la dissuasione ad ubicarsi in altre parti dellItalia o

    allestero.

    Il definitivo declino della colossale struttura muove dalla legge 651/83 (che non proroga la

    Cassa) e passa per la legge 64/86, che sostituisce trasformisticamente la quiescente Cassa con una

    Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), cui vengono trasferiti

    dipendenti della Cassa e attribuiti ingenti finanziamenti.

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    Dal 15 aprile 1993 la vecchia struttura (ministro compreso) pertanto non esiste pi, mentre

    le provvidenze potenzialmente e sostanzialmente rimangono in altra forma, e comunque mediate da

    una gestione ordinaria in favore di qualsiasi area depressa dellintero territorio nazionale.

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    3 Normative in favore delle aree depresse del Centro-Nord e delle zone montane

    Lattenzione del legislatore, dal dopoguerra, si indirizz anche alle aree geografiche in

    ritardo economico diverse da quelle meridionali. Linteressamento nasce con la legge Tupini (L.

    589/49), che predisponeva sussidi e concorsi nelle spese per le opere pubbliche degli enti locali di

    tutto il territorio nazionale, aggiungendo per che le condizioni per lottenimento dei benefici erano

    riferibili anche ai comuni non meridionali, a patto che per essi fosse accertata per decreto una

    situazione economica similare a quella del Mezzogiorno e delle isole.

    La parificazione fu concessa soltanto a poco pi di duecento comuni minori, rispetto alle

    provvidenze generalizzate per tutti i municipi del Sud.

    Nello stesso giorno dellistituzione della Cassa per il Mezzogiorno (L. 646/50), il

    Parlamento approvava la L. 10 agosto 1950 n. 647, recante il titolo: Esecuzione di opere

    straordinarie di pubblico interesse nellItalia settentrionale e centrale, riferendosi alle localit

    economicamente depresse.

    Solo con la legge 614/66 vennero previste pi incisive forme di intervento e nuovi strumenti

    di promozione, ma soprattutto furono finalmente indicati i parametri di individuazione e

    graduazione delle zone sfavorite non pi rimessi alla totale discrezionalit dellamministrazione

    (es.: esodo o senescenza dei residenti, basso reddito pro capite, basso livello di produttivit, ecc.),

    poi precisati anche quantitativamente con il DPR 992/76 mediante indici di riferimento, insieme ai

    criteri di priorit e alla tipologia delle attivit sostentabili e degli incentivi concedibili, con

    coinvolgimento degli organi regionali.

    La politica di sostegno delle aree non sviluppate del Centro-Nord ha perso le sue

    connotazioni residue al momento della sostanziale soppressione dellintervento straordinario per

    il Mezzogiorno. Attualmente le provvidenze per le aree economicamente svantaggiate riguardano

    lintero territorio nazionale in presenza di determinati requisiti negativi comuni. Di fatto le aree di

    insufficiente sviluppo centro-settentrionali erano andate via via riducendosi, fin quasi ad

    identificarsi con alcune limitate zone montane.

    La legge 614/66 conteneva molte disposizioni speciali per il territorio di montagna,

    scorporando dai benefici le localit pi ricche ed attrezzate; la legge 1102/71 recava nuove norme

    per lo sviluppo della montagna attraverso piani comunitari zonali affidati alle comunit

    montane, trasformate in enti pubblici per zone omogenee dal punto di vista non solo territoriale,

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    ma anche in base a criteri di unitariet economico-sociale e storico-tradizionale, in ideale

    collegamento con le antiche regole o comunanze agrarie di vallata. La legge 142/90 ha per

    introdotto nuove disposizioni riguardanti la programmazione degli ausili alla montagna derivanti

    dal favor di cui allart. 44 Cost.

    Lavvio dellordinariet degli interventi in generale nelle aree depresse di tutto il territorio

    nazionale avvenuto fin dal DL. 4 gennaio 1994 n. 4, che ha fatto coincidere le zone assistibili con

    quelle ammesse agli interventi strutturali CEE, con strumenti di tipo programmatorio.

    Alle zone montane, invece, la importante legge quadro 97/94 (modificata a partire dalla L.

    513/95 fino alla L. 309/2004) ha riconosciuto carattere di preminente interesse nazionale, definendo

    gli interventi speciali di salvaguardia territoriale e di valorizzazione economica e sociale da attuarsi

    mediante un nuovo Fondo nazionale per la montagna, introducendo meccanismi favoritivi anche

    nuovi ( propriet contadina giovanile; gestione convenzionata delle foreste, patteggiamento fiscale).

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    4 Le attuali politiche nazionali di ausilio generale e di incentivazione ordinaria alle imprese

    Per solidariet si intende un vincolo spontaneo di mutui vantaggi scambievoli tra alleati in

    caso di reciproca necessit. Al contrario il c.d. solidarismo, un sistema che si andato

    configurando in politica come adozione permanente di un soggetto diseredato addossata

    vincolativamente al soggetto pi abbiente, fin tanto che questi non la percepisca come approfitto.

    Il tramonto dellausilio pubblico straordinario stato segnato dalladozione frettolosa di

    provvedimenti normativi tesi a scongiurare leffettuazione del referendum Giannini del 1993,

    abrogativo della disciplina organica per il Mezzogiorno.

    Il nuovo scenario agevolativo si fondava gi sulla legge 16 dicembre 1992 n. 488, applicata

    per solo dal 1996.

    Per linee generali, soggetti destinatari sono le imprese ubicate nelle aree ammissibili ai

    benefici, individuate con i criteri di classificazione della UE (c.d. obiettivi); iniziative agevolabili

    sono la costruzione o lampliamento di un insediamento produttivo, ovvero il suo

    ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione o delocalizzazione.

    E sempre necessario un progetto dellimpresa richiedente, perch lausilio pu essere

    concesso in misura percentuale (c.d. Equivalente Sovvenzione) degli investimenti complessivi in

    esso previsti. Limpresa dovr trovarsi o nelle regioni dellex Mezzogiorno (Obiettivo 1) ovvero in

    altre zone di declino industriale (Obiettivo 2) oppure in aree rurali da sviluppare (Obiettivo 5 b).

    Lentit effettiva dellaiuto, onnicomprensivo di qualsiasi agevolazione, graduata secondo

    lobiettivo e il comparto merceologico e inversamente alle dimensioni dellimpresa. Trovano

    accoglienza prioritaria - per la limitatezza delle risorse disponibili solo i progetti pi validi,

    collocati in una graduatoria in applicazione di parametri preventivi e trasparenti e finanziati,

    secondo lo stato di avanzamento degli investimenti realizzati, da banche concessionarie

    convenzionate con il Ministero delle attivit produttive, mediante contributi senza restituzione.

    Tuttaltro significato hanno assunto poi i cosiddetti incentivi automatici introdotti dalla

    legge 341/95, che prevedeva lassegnazione di contributi da usare mediante un bonus utilizzabile

    come sconto allatto del versamento delle imposte. Beneficiarie possono essere le stesse imprese

    individuate dalla L. 488/92 (escluse quelle fornitrici di servizi), per investimenti e spese ammissibili

    a domanda.

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    La misura del beneficio variabile percentualmente e funziona come un credito di imposta,

    liquidabile dal Ministero suddetto dopo che sono stati effettuati gli investimenti da agevolare.

    E disciplinata da regolamenti CEE fin dal 1993, lutilizzazione dei Fondi strutturali della

    Comunit Europea recanti provvidenze particolari per le zone rurali comunitarie, per il sostegno del

    settore della pesca, ma soprattutto per il miglioramento delloccupazione (FSE) e per ridurre le

    disparit di sviluppo tra le regioni della Comunit (FESR). Tali fondi sovente non sono

    completamente utilizzati e talvolta sembrano gestiti con leggerezza e senza risultati effettivamente

    misurabili.

    Sono state trasferite dallo Stato alle regioni moltissime agevolazioni ed stata decentrata la

    titolarit dei procedimenti di aggiudicazione, che vanno differenziandosi da regione a regione,

    mediante piani di utilizzazione soprattutto dei fondi di derivazione europea, denominati documento

    unico di programmazione (DocUP 2000-2006; POR 2002/2013).

    In sede di revisione della L. 488/92 i contributi in conto capitale a fondo perduto saranno

    sostituiti gradualmente, mediante un fondo rotativo, con finanziamenti creditizi (da restituire) di

    pari entit complessiva, ma addossati al tasso di interesse agevolato soltanto per la met, scontando

    per il resto il tasso di mercato praticato dalla banca erogante. La stretta comporta una maggiore

    responsabilit degli istituti di credito, coinvolti nella valutazione delle iniziative agevolabili, e delle

    stesse imprese richiedenti, dalle quali si vogliono non tentativi, ma risultati.

    Tramite Sviluppo Italia S.p.a. societ a totale partecipazione pubblica preposta allo

    sviluppo delle imprese e al reperimento degli investimenti il Ministero delleconomia ha

    concentrato dal 2005, con un action plan apposito, gli interventi per il sostegno ed il rilancio di

    aziende e distretti operanti in settori strategici o in aree a forte concentrazione industriale, che

    versino in crisi di competitivit imputabili a fattori esterni (globalizzazione, falsificazione,

    delocalizzazione in paesi esteri a basso costo della forza lavoro).

    Le forme di ausilio conosciute non si limitano a quelle per le attivit produttive interne: si

    ponga mente al considerevole sistema di stanziamenti pubblici per la cosiddetta cooperazione per lo

    sviluppo, che prevede trasferimenti ai Paesi in via di sviluppo (governi ed ONG Organizzazioni

    Non Governative) mediante elargizioni donative, interventi operativi (costruzione gratuita di opere)

    e da ultimo crediti di aiuto, i cui effetti recentemente il nostro Paese ha provveduto a rinviare o

    cancellare nei confronti di alcuni paesi in via di sviluppo (dellAfrica, dellAmerica latina e poi

    dellAsia sud-orientale), manifestamente impossibilitati ad estinguere il debito con noi contratto.

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    La prima disciplina del pesante accollo di questi ausili economici internazionale ormai

    risalente agli anni 70 (L. 1222/71; L. 38/79; L. 49/87).

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    5 Legge 488/92

    La legge 488 rappresenta il principale strumento agevolativo nazionale. Pubblicata nel 1992

    ha iniziato ad operare soltanto alla fine del 1996 con lemanazione del primo bando riservato al

    settore industriale. Nel 1999, gli interventi della legge sono stati estesi al settore turistico e ,

    successivamente, a quello commerciale. Limpianto delle legge ha subito delle modifiche in

    relazione ai diversi settori produttivi ai quali si applica.

    E una norma piuttosto complessa e costituisce lo strumento mediante il quale il Ministero

    delle Attivit Produttive mette a disposizione delle imprese che intendano promuovere programmi

    di investimento, nelle aree depresse, agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale (a

    fondo perduto), finanziando in tal modo piani di spesa di importo medio alto, disposti su pi anni.

    Per aree depresse si intendono quelle individuate dalla Commissione Europea quali zone in

    ritardo di sviluppo - aree Obiettivo 1 (Regioni del Mezzogiorno: Sicilia; Sardegna; Puglia;

    Basilicata; Calabria; Campania) e zone in declino industriale - aree Obiettivo 2 (vari comuni del

    Centro-Nord, tra cui Molise ed Abruzzo) e aree fuori Obiettivo con deroga o a sostegno transitorio.

    Per poter accedere ai fondi strutturali (dei quali fa parte anche la L. 488/92) necessario che

    limprenditore abbia a disposizione almeno il 25% in capitale proprio dellammontare

    dellinvestimento totale e, inoltre, che abbia ottenuto una delibera di finanziamento bancario il cui

    importo sia almeno equivalente a quello del finanziamento agevolato.

    Altro presupposto fondamentale ai fini della richiesta dellagevolazione la predisposizione

    di un Business plan, piano dimpresa in cui venga descritto dettagliatamente linvestimento,

    limpresa ed il mercato in cui opera.

    Sono ammesse alle agevolazioni le piccole e medie imprese (comprese le cooperative) che:

    svolgano attivit estrattive, manifatturiere, delle costruzioni e attivit di servizi compresi nelle classificazioni Istat;

    siano in regime di contabilit ordinaria. La CEE ha fissato i requisiti numero di dipendenti, fatturato, indipendenza - che

    unimpresa deve possedere per poter essere considerata piccola o media per i diversi settori

    produttivi.

    Le tipologie di investimento previste dalla legge sono:

    1. Nuovo impianto (realizzazione di un nuovo insediamento produttivo);

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    2. Ampliamento (aumento della capacit di produzione attraverso un incremento

    delloccupazione);

    3. Ammodernamento (innovazioni finalizzate allaumento della produttivit e/o

    miglioramento delle condizioni ecologiche);

    4. Riattivazione (ripresa di insediamenti produttivi inattivi da almeno 8-10 mesi);

    5. Riconversione (sostituzione dei prodotti esistenti con prodotti appartenenti a comparti

    merceologici diversi);

    6. Ristrutturazione (riorganizzazione produttiva dellimpresa);

    7. Trasferimento ( diversa localizzazione degli impianti dettata da esigenze economiche o

    amministrative).

    Sono ammissibili le spese riguardanti:

    progettazione e studi di fattibilit per un ammontare massimo pari al 5% dellinvestimento;

    terreno e sue sistemazioni per un ammontare massimo pari al 10% dellinvestimento; opere murarie ed assimilate; macchinari, impianti ed attrezzature; software e brevetti; infrastrutture aziendali; mezzi mobili necessari al ciclo produttivo; costi per certificazioni ambientali e di qualit; quota di ingresso in franchising;

    Per poter usufruire delle agevolazioni necessario presentare apposita domanda nei tempi e

    nei termini previsti dal relativo bando. Il bando fissa la data di apertura di presentazione delle

    domande, invece la data di chiusura pu essere indicata nello stesso decreto o in un decreto

    successivo. Inoltre il decreto prevede anche lentit dei fondi riservati al bando, suddivisi per

    Regione. Le graduatorie, effettuate sempre su base regionale, vengono formate in relazione ad

    indicatori specifici.

    Lultimo bando relativo alla legge 488/92 per il settore artigianato si chiuso il 30

    settembre 2007.

  • Diritto dellEconomia Lezione VI

    Attenzione! Questo materiale didattico per uso personale dello studente ed coperto da copyright. Ne severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto dautore (L. 22.04.1941/n. 633)

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    6 Gli aiuti alle imprese cooperative e artigiane

    E la stessa carta costituzionale a stabilire per la cooperazione e lartigianato un obbligo

    indefettibile di favor affidato alla normazione ordinaria (art. 45, rispettivamente c. 1 e 2).

    Soprattutto il loro trattamento fiscale fortemente favoritivo, essendo giunto in passato a

    vere e proprie esenzioni per alcune forme cooperative ritenute pi meritevoli di aiuto (L. 127/71;

    pi estesamente il richiamato DPR 601/73). Non mancano tuttavia altre forme di incentivazione: il

    credito alla cooperazione stato disciplinato dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49 (legge Marcora),

    recante misure particolari mediante fondi di rotazione dedicati esclusivamente alle cooperative.

    Sempre alla promozione ed allo sviluppo del fenomeno cooperativo, che in alcune aree

    settentrionali del Paese ha radici e tradizioni assai lontane, ha mirato la legge 31 gennaio 1992 n.

    59, attraverso la costituzione di fondi mutualistici nei quali confluiscono piccole quote degli utili

    netti di ciascuna cooperativa in attivit, nonch i residui patrimoni di quelle poste in liquidazione.

    Lobbligo ausiliativo costituzionalmente sancito appare rispettato appieno dal potere

    politico, che subordinatamente ad una forte vigilanza e ad un controllo secolare specie sulle

    cooperative di grandi od enormi dimensioni e di rilevante fatturato (L. 59/92) ha sempre mostrato

    un atteggiamento pi che benevolo verso questa importante realt imprenditoriale. Non si possono

    escludere intrecci tra economia della cooperazione e classe politica: molti la ravvisano nel dubbio

    carattere di mutualit della grandissima cooperativa, che talvolta ha le caratteristiche oggettive ed i

    profitti della grande impresa, peraltro fruendo di vantaggi e privilegi pensati per le cooperative

    minimali.

    La L. 311/2004 ha riordinato i c.d. regimi speciali delle societ cooperative.

    Quanto invece allartigianato, nessuna caratteristica richiesta alle imprese cos classificate

    per essere ammesse alla benevolenza pubblica.

    La legge-quadro per lartigianato (L. 8 agosto 1985 n. 443) ha esteso il coinvolgimento

    diretto dellimprenditore allintero processo produttivo e non alla materiale lavorazione e

    produzione di beni e servizi.

    Anche gli ausili specifici per lartigianato sono dei tipi consueti, da ultimo anche con luso

    dei contratti di solidariet. Le provvidenze creditizie sono quelle della piccola impresa. Le

    sovvenzioni sono per lo pi ripartite dalle Regioni, con opportune diversificazioni. Con il D.LGS.

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    Attenzione! Questo materiale didattico per uso personale dello studente ed coperto da copyright. Ne severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto dautore (L. 22.04.1941/n. 633)

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    31 marzo 1998, n. 112, sono state devolute agli enti locali tutte le competenze amministrative

    relative allartigianato, fatta eccezione per quelle espressamente conservate allo Stato.

    1 Gli incentivi propulsivi delle intraprese economiche (innovazione, PMI, imprenditoria giovanile e femminile)2 Leconomia assistita per aree territoriali: lesperienza del meridionalismo e la degenerazione del Mezzogiornismo3 Normative in favore delle aree depresse del Centro-Nord e delle zone montane4 Le attuali politiche nazionali di ausilio generale e di incentivazione ordinaria alle imprese5 Legge 488/926 Gli aiuti alle imprese cooperative e artigiane